Direttiva 2005/71/CE del consiglio

  

Council Directive 2005/71/EC

  

del 12 ottobre 2005

  

of 12 October 2005

  

relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

  

on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research

  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

  

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63, punto 4,

  

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 63(3)(a) and (4) thereof,

  

vista la proposta della Commissione,

  

Having regard to the proposal from the Commission,

  

visto il parere del Parlamento europeo [1],

  

Having regard to the opinion of the European Parliament [1],

  

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

  

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [2],

  

vista l'opinione del Comitato delle Regioni [3],

  

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions [3]

  

considerando quanto segue:

  

Whereas:

  

(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.

  

(1) With a view to consolidating and giving structure to European research policy, the Commission considered it necessary in January 2000 to establish the European Research Area as the lynchpin of the Community’s future action in this field.

  

(2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

  

(2) Endorsing the European Research Area, the Lisbon European Council in March 2000 set the Community the objective of becoming the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by 2010.

  

(3) La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea [4], con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.

  

(3) The globalisation of the economy calls for greater mobility of researchers, something which was recognised by the sixth framework programme of the European Community [4], when it opened up its programmes further to researchers from outside the European Union.

  

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in 700000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.

  

(4) The number of researchers which the Community will need by 2010 to meet the target set by the Barcelona European Council in March 2002 of 3 % of GDP invested in research is estimated at 700000. This target is to be met through a series of interlocking measures, such as making scientific careers more attractive to young people, promoting women’s involvement in scientific research, extending the opportunities for training and mobility in research, improving career prospects for researchers in the Community and opening up the Community to third-country nationals who might be admitted for the purposes of research.

  

(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

  

(5) This Directive is intended to contribute to achieving these goals by fostering the admission and mobility for research purposes of third-country nationals for stays of more than three months, in order to make the Community more attractive to researchers from around the world and to boost its position as an international centre for research.

  

(6) L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.

  

(6) Implementation of this Directive should not encourage a brain drain from emerging or developing countries. Back-up measures to support researchers’ reintegration into their countries of origin as well as the movement of researchers should be taken in partnership with the countries of origin with a view to establishing a comprehensive migration policy.

  

(7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.

  

(7) For the achievement of the objectives of the Lisbon process it is also important to foster the mobility within the Union of researchers who are EU citizens, and in particular researchers from the Member States which acceded in 2004, for the purpose of carrying out scientific research.

  

(8) In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.

  

(8) Given the openness imposed by changes in the world economy and the likely requirements to meet the 3 % of GDP target for investment in research, third-country researchers potentially eligible under this Directive should be defined broadly in accordance with their qualifications and the research project which they intend to carry out.

  

(9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3 % riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.

  

(9) As the effort to be made to achieve the said 3 % target largely concerns the private sector, which must therefore recruit more researchers in the years to come, the research organisations potentially eligible under this Directive belong to both the public and private sectors.

  

(10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.

  

(10) Each Member State should ensure that the most comprehensive information possible, regularly kept up to date, is made publicly available, via the Internet in particular, on the research organisations, approved under this Directive, with which researchers could conclude a hosting agreement, and on the conditions and procedures for entry and residence on its territory for the purposes of carrying out research, as adopted under this Directive.

  

(11) È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.

  

(11) It is appropriate to facilitate the admission of researchers by establishing an admission procedure which does not depend on their legal relationship with the host research organisation and by no longer requiring a work permit in addition to a residence permit. Member States could apply similar rules for third-country nationals requesting admission for the purposes of teaching in a higher education establishment in accordance with national legislation or administrative practice, in the context of a research project.

  

(12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato [5].

  

(12) At the same time, the traditional avenues of admission (such as employment and traineeship) should be maintained, especially for doctoral students carrying out research as students, who should be excluded from the scope of this Directive and are covered by Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service [5].

  

(13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell’immigrazione.

  

(13) The specific procedure for researchers is based on collaboration between the research organisations and the immigration authorities in the Member States: it gives the former a key role in the admission procedure with a view to facilitating and speeding up the entry and residence of third-country researchers in the Community while preserving Member States’ prerogatives with respect to immigration policing.

  

(14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.

  

(14) Research organisations approved in advance by the Member States should be able to sign a hosting agreement with a third-country national for the purposes of carrying out a research project. Member States will issue a residence permit on the basis of the hosting agreement if the conditions for entry and residence are met.

  

(15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore.

  

(15) In order to make the Community more attractive to third-country researchers, they should be granted, during their stay, equal social and economic rights with nationals of the host Member State in a number of areas and the possibility to teach in higher education establishments.

  

(16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.

  

(16) This Directive adds a very important improvement in the field of social security as the non-discrimination principle also applies directly to persons coming to a Member State directly from a third country. Nevertheless, this Directive should not confer more rights than those already provided in existing Community legislation in the field of social security for third-country nationals who have cross-border elements between Member States. This Directive furthermore should not grant rights in relation to situations which lie outside the scope of Community legislation like for example family members residing in a third country.

  

(17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

  

(17) It is important to foster the mobility of third-country nationals admitted for the purposes of carrying out scientific research as a means of developing and consolidating contacts and networks between partners and establishing the role of the European Research Area at world level. Researchers should be able to exercise mobility under the conditions established by this Directive. The conditions for exercising mobility under this Directive should not affect the rules currently governing recognition of the validity of the travel documents.

  

(18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea [6].

  

(18) Special attention should be paid to the facilitation and support of the preservation of the unity of family members of the researchers, according to the Council Recommendation of 12 October 2005 to facilitate the admission of third-country nationals to carry out scientific research in the European Community [6].

  

(19) A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.

  

(19) In order to preserve family unity and to enable mobility, family members should be able to join the researcher in another Member State under the conditions determined by the national law of such Member State, including its obligations arising from bilateral or multilateral agreements.

  

(20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.

  

(20) Holders of residence permits should be in principle allowed to submit an application for admission while remaining on the territory of the Member State concerned.

  

(21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.

  

(21) Member States should have the right to charge applicants for the processing of applications for residence permits.

  

(22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi [7].

  

(22) This Directive should not affect in any circumstances the application of Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals [7].

  

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  

(23) The objectives of this Directive, namely the introduction of a special admission procedure and the adoption of conditions of entry and residence applicable to third-country nationals for stays of more than three months in the Member States for the purposes of conducting a research project under a hosting agreement with a research organisation, cannot be sufficiently achieved by the Member States, especially as regards ensuring mobility between Member States, and can therefore be better achieved by the Community. The Community is therefore entitled to take measures in accordance with the subsidiarity principle laid down in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality set out in that article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.

  

(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

  

(24) Member States should give effect to the provisions of this Directive without discrimination on the basis of sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic characteristics, language, religion or beliefs, political or other opinions, membership of a national minority, fortune, birth, disabilities, age or sexual orientation.

  

(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

  

(25) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  

(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

  

(26) In accordance with paragraph 34 of the Interinstitutional agreement on better law-making, Member States will be encouraged to draw up, for themselves and in the interest of the Community, their own tables, which will, as far as possible, illustrate the correlation between this Directive and the transposition measures, and to make them public.

  

(27) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1o luglio 2004, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

  

(27) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Ireland has given notice by letter of 1 July 2004 of its wish to participate in the adoption and application of this Directive.

  

(28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.

  

(28) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, and without prejudice to Article 4 of the said Protocol, the United Kingdom is not participating in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application.

  

(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

  

(29) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark does not take part in the adoption of this Directive, and is not bound by it or subject to its application,

  

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

  

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

  

CAPO I

  

CHAPTER I

  

DISPOSIZIONI GENERALI

  

GENERAL PROVISIONS

  

Articolo 1

  

Article 1

  

Oggetto

  

Purpose

  

La presente direttiva definisce le condizioni per l’ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

  

This Directive lays down the conditions for the admission of third-country researchers to the Member States for more than three months for the purposes of carrying out a research project under hosting agreements with research organisations.

  

Articolo 2

  

Article 2

  

Definizioni

  

Definitions

  

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  

For the purposes of this Directive:

  

a) "cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

  

(a) "third-country national" means any person who is not a Union citizen within the meaning of Article 17(1) of the Treaty;

  

b) "ricerca": lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

  

(b) "research" means creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications;

  

c) "istituto di ricerca": qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo;

  

(c) "research organisation" means any public or private organisations which conducts research and which has been approved for the purposes of this Directive by a Member State in accordance with the latter's legislation or administrative practice;

  

d) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

  

(d) "researcher" means a third-country national holding an appropriate higher education qualification, which gives access to doctoral programmes, who is selected by a research organisation for carrying out a research project for which the above qualification is normally required;

  

e) "permesso di soggiorno": qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a "ricercatori" rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

  

(e) "residence permit" means any authorisation bearing the term "researcher" issued by the authorities of a Member State allowing a third-country national to stay legally on its territory, in accordance with Article 1(2)(a) of Regulation (EC) No 1030/2002.

  

Articolo 3

  

Article 3

  

Campo di applicazione

  

Scope

  

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.

  

1. This Directive shall apply to third-country nationals who apply to be admitted to the territory of a Member State for the purpose of carrying out a research project.

  

2. La presente direttiva non si applica:

  

2. This Directive shall not apply to:

  

a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;

  

(a) third-country nationals staying in a Member State as applicants for international protection or under temporary protection schemes;

  

b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;

  

(b) third-country nationals applying to reside in a Member State as students within the meaning of Directive 2004/114/EC in order to carry out research leading to a doctoral degree;

  

c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

  

(c) third-country nationals whose expulsion has been suspended for reasons of fact or law;

  

d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

  

(d) researchers seconded by a research organisation to another research organisation in another Member State.

  

Articolo 4

  

Article 4

  

Disposizioni più favorevoli

  

More favourable provisions

  

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:

  

1. This Directive shall be without prejudice to more favourable provisions of:

  

a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

  

(a) bilateral or multilateral agreements concluded between the Community or between the Community and its Member States on the one hand and one or more third countries on the other;

  

b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

  

(b) bilateral or multilateral agreements concluded between one or more Member States and one or more third countries.

  

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

  

2. This Directive shall not affect the right of Member States to adopt or retain more favourable provisions for persons to whom it applies.

  

CAPO II

  

CHAPTER II

  

ISTITUTI DI RICERCA

  

RESEARCH ORGANISATIONS

  

Articolo 5

  

Article 5

  

Autorizzazione

  

Approval

  

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.

  

1. Any research organisation wishing to host a researcher under the admission procedure laid down in this Directive shall first be approved for that purpose by the Member State concerned.

  

2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

  

2. The approval of the research organisations shall be in accordance with procedures set out in the national law or administrative practice of the Member States. Applications for approval by both public and private organisations shall be made in accordance with those procedures and be based on their statutory tasks or corporate purposes as appropriate and on proof that they conduct research.

  

L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve.

  

The approval granted to a research organisation shall be for a minimum period of five years. In exceptional cases, Member States may grant approval for a shorter period.

  

3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

  

3. Member States may require, in accordance with national legislation, a written undertaking of the research organisation that in cases where a researcher remains illegally in the territory of the Member State concerned, the said organisation is responsible for reimbursing the costs related to his/her stay and return incurred by public funds. The financial responsibility of the research organisation shall end at the latest six months after the termination of the hosting agreement.

  

4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’articolo 6.

  

4. Member States may provide that, within two months of the date of expiry of the hosting agreement concerned, the approved organisation shall provide the competent authorities designated for the purpose by the Member States with confirmation that the work has been carried out for each of the research projects in respect of which a hosting agreement has been signed pursuant to Article 6.

  

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.

  

5. The competent authorities in each Member State shall publish and update regularly lists of the research organisations approved for the purposes of this Directive.

  

6. Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.

  

6. A Member State may, among other measures, refuse to renew or decide to withdraw the approval of a research organisation which no longer meets the conditions laid down in paragraphs 2, 3 and 4 or in cases where the approval has been fraudulently acquired or where a research organisation has signed a hosting agreement with a third-country national fraudulently or negligently. Where approval has been refused or withdrawn, the organisation concerned may be banned from reapplying for approval up to five years from the date of publication of the decision on withdrawal or non-renewal.

  

7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

  

7. Member States may determine in their national legislation the consequences of the withdrawal of the approval or refusal to renew the approval for the existing hosting agreements, concluded in accordance with Article 6, as well as the consequences for the residence permits of the researchers concerned.

  

Articolo 6

  

Article 6

  

Convenzione di accoglienza

  

Hosting agreement

  

1. L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

  

1. A research organisation wishing to host a researcher shall sign a hosting agreement with the latter whereby the researcher undertakes to complete the research project and the organisation undertakes to host the researcher for that purpose without prejudice to Article 7.

  

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  

2. Research organisations may sign hosting agreements only if the following conditions are met:

  

a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

  

(a) the research project has been accepted by the relevant authorities in the organisation, after examination of:

  

i) l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

  

(i) the purpose and duration of the research, and the availability of the necessary financial resources for it to be carried out;

  

ii) i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all’articolo 2, lettera d);

  

(ii) the researcher’s qualifications in the light of the research objectives, as evidenced by a certified copy of his/her qualification in accordance with Article 2(d);

  

b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;

  

(b) during his/her stay the researcher has sufficient monthly resources to meet his/her expenses and return travel costs in accordance with the minimum amount published for the purpose by the Member State, without having recourse to the Member State’s social assistance system;

  

c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

  

(c) during his/her stay the researcher has sickness insurance for all the risks normally covered for nationals of the Member State concerned;

  

d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

  

(d) the hosting agreement specifies the legal relationship and working conditions of the researchers.

  

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

  

3. Once the hosting agreement is signed, the research organisation may be required, in accordance with national legislation, to provide the researcher with an individual statement that for costs within the meaning of Article 5(3) financial responsibility has been assumed.

  

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza.

  

4. The hosting agreement shall automatically lapse when the researcher is not admitted or when the legal relationship between the researcher and the research organisation is terminated.

  

5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

  

5. Research organisations shall promptly inform the authority designated for the purpose by the Member States of any occurrence likely to prevent implementation of the hosting agreement.

  

CAPO III

  

CHAPTER III

  

AMMISSIONE DEI RICERCATORI

  

ADMISSION OF RESEARCHERS

  

Articolo 7

  

Article 7

  

Condizioni per l’accoglienza

  

Conditions for admission

  

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

  

1. A third-country national who applies to be admitted for the purposes set out in this Directive shall:

  

a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

  

(a) present a valid travel document, as determined by national law. Member States may require the period of the validity of the travel document to cover at least the duration of the residence permit;

  

b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 2;

  

(b) present a hosting agreement signed with a research organisation in accordance with Article 6(2);

  

c) all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 3;

  

(c) where appropriate, present a statement of financial responsibility issued by the research organisation in accordance with Article 6(3); and

  

d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

  

(d) not be considered to pose a threat to public policy, public security or public health.

  

Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

  

Member States shall check that all the conditions referred to in points (a), (b), (c) and (d) are met.

  

2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

  

2. Member States may also check the terms upon which the hosting agreement has been based and concluded.

  

3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

  

3. Once the checks referred to in paragraphs 1 and 2 have been positively concluded, researchers shall be admitted on the territory of the Member States to carry out the hosting agreement.

  

Articolo 8

  

Article 8

  

Durata del permesso di soggiorno

  

Duration of residence permit

  

Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.

  

Member States shall issue a residence permit for a period of at least one year and shall renew it if the conditions laid down in Articles 6 and 7 are still met. If the research project is scheduled to last less than one year, the residence permit shall be issued for the duration of the project.

  

Articolo 9

  

Article 9

  

Familiari

  

Family members

  

1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.

  

1. When a Member State decides to grant a residence permit to the family members of a researcher, the duration of validity of their residence permit shall be the same as that of the residence permit issued to the researcher insofar as the period of validity of their travel documents allows it. In duly justified cases, the duration of the residence permit of the family member of the researcher may be shortened.

  

2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.

  

2. The issue of the residence permit to the family members of the researcher admitted to a Member State shall not be made dependent on the requirement of a minimum period of residence of the researcher.

  

Articolo 10

  

Article 10

  

Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

  

Withdrawal or non-renewal of the residence permit

  

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.

  

1. Member States may withdraw or refuse to renew a residence permit issued on the basis of this Directive when it has been fraudulently acquired or wherever it appears that the holder did not meet or no longer meets the conditions for entry and residence provided by Articles 6 and 7 or is residing for purposes other that that for which he was authorised to reside.

  

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

  

2. Member States may withdraw or refuse to renew a residence permit for reasons of public policy, public security or public health.

  

CAPO IV

  

CHAPTER IV

  

DIRITTI DEI RICERCATORI

  

RESEARCHERS’ RIGHTS

  

Articolo 11

  

Article 11

  

Insegnamento

  

Teaching

  

1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.

  

1. Researchers admitted under this Directive may teach in accordance with national legislation.

  

2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

  

2. Member States may set a maximum number of hours or of days for the activity of teaching.

  

Articolo 12

  

Article 12

  

Parità di trattamento

  

Equal treatment

  

Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

  

Holders of a residence permit shall be entitled to equal treatment with nationals as regards:

  

a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;

  

(a) recognition of diplomas, certificates and other professional qualifications in accordance with the relevant national procedures;

  

b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;

  

(b) working conditions, including pay and dismissal;

  

c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [8]. Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità [9], si applicano di conseguenza;

  

(c) branches of social security as defined in Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community [8]. The special provisions in the Annex to Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by these provisions solely on the ground of their nationality [9] shall apply accordingly;

  

d) le agevolazioni fiscali;

  

(d) tax benefits;

  

e) l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.

  

(e) access to goods and services and the supply of goods and services made available to the public.

  

Articolo 13

  

Article 13

  

Mobilità tra Stati membri

  

Mobility between Member States

  

1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

  

1. A third-country national who has been admitted as a researcher under this Directive shall be allowed to carry out part of his/her research in another Member State under the conditions as set out in this Article.

  

2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

  

2. If the researcher stays in another Member State for a period of up to three months, the research may be carried out on the basis of the hosting agreement concluded in the first Member State, provided that he has sufficient resources in the other Member State and is not considered as a threat to public policy, public security or public health in the second Member State.

  

3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.

  

3. If the researcher stays in another Member State for more than three months, Member States may require a new hosting agreement to carry out the research in that Member State. At all events, the conditions set out in Articles 6 and 7 shall be met in relation to the Member State concerned.

  

4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.

  

4. Where the relevant legislation provides for the requirement of a visa or a residence permit, for exercising mobility, such a visa or permit shall be granted in a timely manner within a period that does not hamper the pursuit of the research, whilst leaving the competent authorities sufficient time to process the applications.

  

5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

  

5. Member States shall not require the researcher to leave their territory in order to submit applications for the visas or residence permits.

  

CAPO V

  

CHAPTER V

  

PROCEDURA E TRASPARENZA

  

PROCEDURE AND TRANSPARENCY

  

Articolo 14

  

Article 14

  

Domande di ammissione

  

Applications for admission

  

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato.

  

1. Member States shall determine whether applications for residence permits are to be made by the researcher or by the research organisation concerned.

  

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

  

2. The application shall be considered and examined when the third-country national concerned is residing outside the territory of the Member States to which he/she wishes to be admitted.

  

3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

  

3. Member States may accept, in accordance with their national legislation, an application submitted when the third-country national concerned is already in their territory.

  

4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

  

4. The Member State concerned shall grant the third-country national who has submitted an application and who meets the conditions of Articles 6 and 7 every facility to obtain the requisite visas.

  

Articolo 15

  

Article 15

  

Garanzie procedurali

  

Procedural safeguards

  

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.

  

1. The competent authorities of the Member States shall adopt a decision on the complete application as soon as possible and, where appropriate, provide for accelerated procedures.

  

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.

  

2. If the information supplied in support of the application is inadequate, the consideration of the application may be suspended and the competent authorities shall inform the applicant of any further information they need.

  

3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione.

  

3. Any decision rejecting an application for a residence permit shall be notified to the third-country national concerned in accordance with the notification procedures under the relevant national legislation. The notification shall specify the possible redress procedures available and the time limit for taking action.

  

4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

  

4. Where an application is rejected, or a residence permit, issued in accordance with this Directive, is withdrawn, the person concerned shall have the right to mount a legal challenge before the authorities of the Member State concerned.

  

CAPO VI

  

CHAPTER VI

  

DISPOSIZIONI FINALI

  

FINAL PROVISIONS

  

Articolo 16

  

Article 16

  

Relazioni

  

Reports

  

La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.

  

Periodically, and for the first time no later than three years after the entry into force of this Directive, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive in the Member States and shall propose any amendments that are necessary.

  

Articolo 17

  

Article 17

  

Attuazione

  

Transposition

  

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.

  

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 October 2007.

  

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

  

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

  

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

  

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

  

Articolo 18

  

Article 18

  

Disposizione transitoria

  

Transitional provision

  

In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

  

By way of derogation from the provisions set out in Chapter III, Member States shall not be obliged to issue permits in accordance with this Directive in the form of a residence permit for a period of up to two years, after the date referred to in Article 17(1).

  

Articolo 19

  

Article 19

  

Zone di libero spostamento

  

Common Travel Area

  

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.

  

Nothing in this Directive shall affect the right of Ireland to maintain the Common Travel Area arrangements referred to in the Protocol, annexed by the Treaty of Amsterdam to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and Ireland.

  

Articolo 20

  

Article 20

  

Entrata in vigore

  

Entry into force

  

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  

This Directive shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.

  

Articolo 21

  

Article 21

  

Destinatari

  

Addressees

  

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

  

This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.

  

  

  

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

  

Done at Luxembourg, 12 October 2005.

  

Per il Consiglio

  

For the Council

  

Il presidente

  

The President

  

C. Clarke

  

C. Clarke

  

[1] Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

  

[1] Opinion of 12 April 2005 (not yet published in the Official Journal).

  

[2] GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

  

[2] OJ C 120, 20.5.2005, p. 60.

  

[3] GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

  

[3] OJ C 71, 22.3.2005, p. 6.

  

[4] Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

  

[4] Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006) (OJ L 232, 29.8.2002, p. 1). Decision amended by Decision No 786/2004/EC (OJ L 138, 30.4.2004, p. 7).

  

[5] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

  

[5] OJ L 375, 23.12.2004, p. 12.

  

[6] Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

  

[6] See page 26 of this Official Journal.

  

[7] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

  

[7] OJ L 157, 15.6.2002, p. 1.

  

[8] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

  

[8] OJ L 149, 5.7.1971, p. 2. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council (OJ L 117, 4.5.2005, p. 1).

  

[9] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

  

[9] OJ L 124, 20.5.2003, p. 1.