Bruxelles, 12.7.2006

COM(2006) 368 definitivo

2003/0165 (COD)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE

conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, terzo
comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio
riguardante la
proposta di un

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

1.           Introduzione

Larticolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione deve esprimere un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Nel prosieguo, la Commissione espone il proprio parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2003) 424 def.
2003/0165COD):

17 luglio 2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

26 febbraio 2004

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

26 maggio 2005

Data dellapprovazione della posizione comune

8 dicembre 2005

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura

16 maggio 2006

3.           oggetto della proposta

La proposta riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute usate nelletichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Nelletichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari commercializzati allinterno della Comunità, e come tali forniti al consumatore finale, saranno consentite solo le indicazioni nutrizionali e sulla salute conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Gli obiettivi principali della proposta sono:

– raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori regolando la fornitura di ulteriori informazioni volontarie, oltre a quelle obbligatorie previste dalla legislazione UE;

– migliorare la libera circolazione delle merci nel mercato interno;

– aumentare sicurezza giuridica degli operatori economici;

– assicurare una leale concorrenza nel settore di prodotti alimentari; e

– promuovere e proteggere linnovazione nel settore di prodotti alimentari.

Le norme proposte garantiscono sincerità e pertinenza dell’etichettatura e della pubblicità dei prodotti alimentari muniti di indicazioni nutrizionali e sulla salute. Adottando le norme sull’informazione degli alimenti e del loro valore nutritivo nelletichetta, i consumatori potranno effettuare scelte consapevoli e pertinenti. Ciò contribuirà anche a elevare il livello di tutela della salute umana.

Un etichettatura adeguata aiuta a orientare i consumatori verso diete sane e facilita scelte positive e informate. Tali regole discendono anche dall’esigenza delle industrie alimentari di operare in un contesto normativo che permetta loro di innovare e restare competitive a livello comunitario e internazionale. Anche gli operatori economici ottengono sicurezza giuridica in un contesto più stabile.

La proposta è prevista dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def. – azione n. 65). Una volta approvata, essa contribuirà a completare l’impianto normativo sull’etichettatura degli alimenti destinati al consumo umano, a fornire migliori indicazioni nutrizionali ai consumatori, permettendo loro di effettuare scelte consapevoli nel campo delle loro abitudini alimentari e di consumo.

4.           Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1.        Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accettare gli emendamenti da 50 a 89, cioè tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo. Gli emendamenti da 50 a 60 adeguano i considerandi agli articoli modificati. Gli emendamenti da 61 a 64 adeguano il campo dapplicazione del regolamento. Gli emendamenti 65 e 66 descrivono i profili nutritivi che gli alimenti devono avere per soddisfare le indicazioni. Gli emendamenti da 73 a 84 delineano le procedure di autorizzazione per le indicazioni sulla salute e gli emendamenti da 87 a 89 estendono i periodi di transizione.

Gli emendamenti sono il risultato di un compromesso raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione durante la seconda lettura. Gli emendamenti sono in linea con gli obiettivi della Commissione per la proposta e mantengono lequilibrio tra gli interessi raggiunto nella posizione comune.

5.           Conclusione

Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel senso sopra descritto.