Bruxelles, 12.7.2006
COM(2006) 368 definitivo
2003/0165 (COD)
PARERE
DELLA COMMISSIONE
conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di un
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari
1. Introduzione
L’articolo 251,
paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la
Commissione deve esprimere un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento
europeo in seconda lettura. Nel prosieguo, la Commissione espone il proprio
parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.
2. Contesto
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Data di trasmissione della proposta al PE
e al Consiglio |
17 luglio
2003 |
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Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo: |
26 febbraio 2004 |
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Data del
parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
26 maggio 2005 |
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Data dell’approvazione
della posizione comune |
8
dicembre 2005 |
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Data del
parere del Parlamento europeo in seconda lettura |
16 maggio
2006 |
3. oggetto della proposta
La proposta riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute usate
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Nell’etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari commercializzati all’interno della
Comunità, e come tali forniti al consumatore finale, saranno consentite solo le
indicazioni nutrizionali e sulla salute conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
Gli
obiettivi principali della proposta sono:
–
raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori regolando la fornitura
di ulteriori informazioni volontarie, oltre a quelle obbligatorie previste
dalla legislazione UE;
–
migliorare la libera circolazione delle merci nel mercato interno;
– aumentare
sicurezza giuridica degli operatori economici;
–
assicurare una leale concorrenza nel settore di prodotti alimentari; e
–
promuovere e proteggere l’innovazione nel settore di prodotti
alimentari.
Le norme proposte garantiscono sincerità e pertinenza dell’etichettatura
e della pubblicità dei prodotti alimentari muniti di indicazioni nutrizionali e
sulla salute. Adottando le norme sull’informazione degli alimenti e del loro
valore nutritivo nell’etichetta, i consumatori potranno effettuare
scelte consapevoli e pertinenti. Ciò contribuirà anche a elevare il livello di
tutela della salute umana.
Un etichettatura adeguata aiuta a orientare i consumatori verso diete
sane e facilita scelte positive e informate. Tali regole discendono anche
dall’esigenza delle industrie alimentari di operare in un contesto normativo
che permetta loro di innovare e restare competitive a livello comunitario e
internazionale. Anche gli operatori economici ottengono sicurezza giuridica in
un contesto più stabile.
La proposta è prevista dal Libro
bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def. – azione n. 65). Una
volta approvata, essa contribuirà a completare l’impianto normativo
sull’etichettatura degli alimenti destinati al consumo umano, a fornire
migliori indicazioni nutrizionali ai consumatori, permettendo loro di
effettuare scelte consapevoli nel campo delle loro abitudini alimentari e di
consumo.
4. Parere
della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo
4.1. Emendamenti accolti
dalla Commissione
La
Commissione può accettare gli emendamenti da 50 a 89, cioè tutti gli
emendamenti approvati dal Parlamento europeo. Gli emendamenti da 50 a 60
adeguano i considerandi agli articoli modificati. Gli emendamenti da 61 a 64
adeguano il campo d’applicazione del regolamento. Gli emendamenti 65 e 66 descrivono i
profili nutritivi che gli alimenti devono avere per soddisfare le indicazioni.
Gli emendamenti da 73 a 84 delineano le procedure di autorizzazione per le
indicazioni sulla salute e gli emendamenti da 87 a 89 estendono i periodi di
transizione.
Gli
emendamenti sono il risultato di un compromesso raggiunto tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione durante la seconda lettura. Gli
emendamenti sono in linea con gli obiettivi della Commissione per la proposta e
mantengono l’equilibrio tra gli interessi raggiunto nella posizione comune.
5. Conclusione
Ai sensi dell’articolo
250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel
senso sopra descritto.