Decisione del Consiglio

 

                                                          del 19 dicembre 2006

 

                                       concernente il programma specifico "Capacità"

                                              che attua il settimo programma quadro

                                      della Comunità europea per le attività di ricerca,

                                      sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 

 

                                                     (Testo rilevante ai fini del SEE)

                                                               (2006/974/CE)

 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo1,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1           Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2           GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                         Gazzetta

                                                              ufficiale dell'Unione europea                        L 400/299

 

considerando quanto segue:

 

(1)           In conformità dell'articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 967/2006/CE del

              Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente il settimo

              programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e

              dimostrazione (2007-2013)1 (in appresso "il programma quadro") viene attuata mediante

              programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e

              stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.

 

(2)           Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale

              su temi definiti a livello politico ("Cooperazione"), la ricerca realizzata su iniziativa della

              comunità dei ricercatori ("Idee"), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera

              dei ricercatori ("Persone") e il sostegno alle capacità di ricerca ("Capacità"). Le attività

              indirette facenti capo al programma specifico "Capacità" dovrebbero essere realizzate

              nell'ambito del presente programma specifico.

 

(3) Al

                   presente

                                 programma

                                                     specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla

              partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei

              risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (in appresso "regole di

              partecipazione e diffusione").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          GU L 391 del 30.12.2006, pag. 19.

 

 


 

 

L 400/300        IT                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                          30.12.2006

 

(4)      Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni

         comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento

         degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi

         strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e

         l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i

         trasporti e l'ambiente.

 

(5)      Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell'ambito del programma

         quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell'ambito del programma

         quadro "Competitività e innovazione" che contribuiranno a colmare il divario fra ricerca e

         innovazione e promuoveranno tutte le forme di innovazione.

 

(6)      La realizzazione del programma quadro può comportare l'istituzione di programmi

         complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della

         Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di

         qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

 

(7)      Il presente programma specifico dovrebbe fornire un contributo alla Banca europea per gli

         investimenti (BEI) per l'istituzione del "meccanismo di finanziamento con ripartizione dei

         rischi" per agevolare l'accesso ai prestiti BEI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea               L 400/301

 

(8)           Come stabilito all'articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi

              internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione

              internazionale nel campo della ricerca, al fine di integrare ulteriormente la Comunità

              europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico

              dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso,

              mentre ai progetti dovrebbero poter partecipare, sulla base del reciproco vantaggio,

              soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

 

(9)           Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare i

              principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali

              dell'Unione europea.

 

(10)          La realizzazione del Programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo

              sostenibile.

 

(11)          Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'attuazione più

              efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e

              l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, in conformità del regolamento (CE,

              EURATOM) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento

              finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 1, al regolamento (CE,

              EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di

              esecuzione del regolamento finanziario e ad eventuali modifiche future. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

2          GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom)

           n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag.3)

 

 


 

 

L 400/302                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea              30.12.2006

 

(12)          È opportuno adottare misure - proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità

              europee - per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia

              dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché

              intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o

              utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del

              Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle

              Comunità 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996

              relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela

              degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità 2 e del

              regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini

              svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) 3.

 

(13)          Le misure adottate ai fini dell'esecuzione della presente decisione sono essenzialmente

              misure di gestione e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione

              prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999

              recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

              Commissione 4. D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule

              staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto

              all'articolo 4 della presente decisione. Di conseguenza, le misure per finanziare siffatti

              progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista

              dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

2          GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

3          GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

4          GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE.

           (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                       L 400/303

 

(14)     Al programma specifico "Capacità" dovrebbe essere attribuita una propria linea di bilancio

         nell'ambito del bilancio generale delle Comunità europee.

 

(15)     In fase di esecuzione del programma occorre considerare con particolare attenzione

         l'integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la

         trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti

         per i progetti ed i programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente

         programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione dell'11

         marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per

         l'assunzione di ricercatori, nel rispetto del suo carattere facoltativo.

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

 

                                                Articolo 1

 

Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico

"Capacità" concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico,

ivi comprese le attività di dimostrazione, in seguito denominato il "programma specifico".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/304         IT                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea               30.12.2006

 

 

                                                    Articolo 2

 

Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma "Capacità", promuovendo taluni

aspetti fondamentali delle capacità europee nel campo della ricerca e dell'innovazione, ovvero:

 

a)       infrastrutture di ricerca

 

b)       ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

 

c)       regioni della conoscenza

 

d)       potenziale di ricerca

 

e)       scienza nella società

 

f)       sostegno per lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca

 

g)       attività di cooperazione internazionale.

 

L'esecuzione del presente programma specifico può comportare l'istituzione di programmi

complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a

programmi avviati da più Stati membri, o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra

struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

 

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell'allegato I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea                L 400/305

 

 

                                                            Articolo 3

 

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per

l'esecuzione del programma specifico è di 4 097 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6% è

destinata alle spese amministrative della Commissione. Una ripartizione indicativa di tale importo è

riportata nell'allegato II.

 

 

                                                            Articolo 4

 

1.            Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel

              rispetto dei principi etici fondamentali.

 

2.            Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

 

              ­        attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

 

              ­        attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli essere umani che

                       potrebbero rendere tali modifiche ereditarie 1,

 

              ­        attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di

                       ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di

                       nuclei di cellule somatiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1           La ricerca relativa alla cura del cancro delle gonadi può beneficiare di finanziamenti.

 

 


 

 

L 400/306         IT               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                     30.12.2006

 

3.       Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può

         essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto

         giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

 

         Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione

         umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di

         licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i

         particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

 

         Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli

         organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di

         controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri

         interessati.

 

4.       I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma

         (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

 

 

                                                Articolo 5

 

1.       Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano

         nell'allegato III del programma quadro.

 

2.       Nell'allegato III del presente programma specifico sono illustrate le disposizioni per una

         sovvenzione alla BEI per l'istituzione di un meccanismo di finanziamento con ripartizione

         dei rischi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                     Gazzetta

                                          ufficiale dell'Unione europea                           L 400/307

 

3.     Nell'allegato IV del presente programma specifico è illustrata un'eventuale iniziativa per

       la realizzazione congiunta di programmi nazionali di ricerca, che potrebbe formare oggetto

       di una decisione separata, a norma dell'articolo 169 del trattato.

 

4.     Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.

 

 

                                              Articolo 6

 

1.     Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di

       lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e

       tecnologiche indicate all'allegato I, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi

       oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.

 

2.     Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati

       membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del

       conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell'impatto sulla competitività

       industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è

       opportunamente aggiornato.

 

3.     Le proposte di azioni indirette nell'ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i

       progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

       delle regole di partecipazione e diffusione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/308         IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                          30.12.2006

 

4.       Il programma di lavoro può individuare:

 

         a)     le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di

                adesione

 

         b)  azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici.

 

 

                                                 Articolo 7

 

1.       La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.

 

2.       La procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 si applica per l'adozione delle

         seguenti misure:

 

         a)     il programma di lavoro di cui all'articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da

                utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di

                valutazione e di selezione da applicare;

 

         b)  di eventuali modifiche della ripartizione indicativa degli importi fissati all'allegato

                II;

 

         c)     l'approvazione del finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, lettere da a) a g)

                qualora l'importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma

                sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;

 

         d)  l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del

                programma quadro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                    Gazzetta

                                         ufficiale dell'Unione europea                       L 400/309

 

3.     Per l'approvazione del finanziamento di attività che comportano l'impiego di embrioni

       umani e di cellule staminali dell'embrione umano si applica la procedura di

       regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

 

                                            Articolo 8

 

1.     La Commissione è assistita da un comitato.

 

2.     Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 4

       e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

       Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 199/468/CE è fissato a

       due mesi.

 

3.     Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 5

       e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

       Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due

       mesi.

 

4.     La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi

       compiuti nell'esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le

       azioni di RST proposte o finanziate nell'ambito del presente programma, come precisato

       all'allegato V.

 

5.     Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/310        IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                    30.12.2006

 

 

                                                Articolo 9

 

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui

all'articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.

 

 

                                               Articolo 10

 

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

 

 

 

                                               Per il Consiglio

 Il

                                                 presidente

 

 

 

 J.

                                                 KORKEAOJA

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                     Gazzetta

                                          ufficiale dell'Unione europea                         L 400/311

 

                                           ALLEGATO I

 

                          OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, 

              GRANDI LINEE DELLE AREE TEMATICHE E DELLE ATTIVITÀ

 

INTRODUZIONE

 

Questo programma specifico accrescerà le capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa,

assicurandone l'impiego ottimale. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso:

 

­       l'impiego e lo sviluppo ottimale delle infrastrutture di ricerca;

 

­       il rafforzamento del potenziale innovativo delle PMI e della loro capacità di fruire della

        ricerca;

 

­       il sostegno allo sviluppo di aggregati di ricerca di portata regionale;

 

­       la valorizzazione del potenziale di ricerca nelle regioni incluse nell'obiettivo di

        convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE;

 

­       l'avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano

        armoniosamente nella società europea;

 

­       il sostegno dello sviluppo coerente delle politiche di ricerca, e

 

­       azioni e misure a sostegno della cooperazione internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/312                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea       30.12.2006

 

I principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere saranno debitamente integrati nel

programma. Si terrà conto, ove opportuno nell'ambito delle attività del programma specifico, delle

considerazioni di carattere etico, giuridico e degli aspetti culturali di più ampio respiro delle attività

di ricerca che si intendono svolgere e delle loro potenziali applicazioni, nonché delle ripercussioni

socioeconomiche dello sviluppo e delle prospettive nel campo della scienza e della tecnologia.

 

Nell'ambito di questo programma specifico si possono avviare azioni di coordinamento di

programmi non comunitari, avvalendosi del regime ERA-NET e della partecipazione della

Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato),

secondo le modalità indicate nel programma specifico `Cooperazione'.

 

Si cercherà di realizzare delle sinergie ed azioni complementari alle altre politiche e programmi

comunitari, quali la politica regionale e di coesione comunitarie, i fondi strutturali, il programma

per la competitività e l'innovazione, nonché i pertinenti programmi per l'istruzione e la

formazione.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1           Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del

           programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a

           quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un

           esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato

           membro richiede una competenza specifica.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                              ufficiale dell'Unione europea                          L 400/313

 

Aspetti etici

 

L'attuazione di questo programma specifico e delle conseguenti attività di ricerca deve avvenire nel

rispetto dei principi etici fondamentali, tenendo contro tra l'altro dei principi enunciati dalla Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra i quali figurano: la tutela della dignità umana e il

diritto alla vita, la protezione dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata e familiare,

la tutela degli animali e dell'ambiente, in conformità al diritto comunitario e ai testi aggiornati delle

convenzioni internazionali, delle direttive e dei codici di condotta pertinenti, quali ad es. la

Dichiarazione di Helsinki, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la

biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i relativi protocolli addizionali, la Convenzione

dell'ONU sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti

dell'uomo adottata dall'UNESCO, la Convenzione dell'ONU sulle armi biologiche e

batteriologiche (BTWC), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

 

Si dovrà inoltre tener conto dei pareri del Gruppo europeo di consulenti sulle implicazioni etiche

della biotecnologia (1991-1997) e dei pareri del Gruppo europeo di Etica delle scienze e delle

nuove tecnologie (EGE) (dal 1998).

 

Nel rispetto del principio della sussidiarietà e della diversità delle strategie in Europa, i partecipanti

ai progetti di ricerca devono attenersi alla normativa, ai regolamenti ed alle norme etiche vigenti nei

paesi in cui è svolta l'attività di ricerca. Comunque sia, si applica la normativa nazionale e le attività

di ricerca vietate in un determinato Stato membro o altro paese che siano condotte sul territorio del

medesimo non fruiranno del finanziamento comunitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/314                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea           30.12.2006

 

Prima di iniziare le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, i realizzatori dei progetti di ricerca

dovranno eventualmente ottenere l'autorizzazione delle commissioni etiche nazionali o locali

competenti. La Commissione procederà sistematicamente allo scrutinio delle proposte concernenti

questioni delicate sotto il profilo etico o i cui risvolti etici non siano stati sufficientemente

approfonditi. In taluni casi specifici i progetti potranno essere vagliati sotto il profilo etico nel corso

dell'attuazione.

 

Non saranno finanziate le attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

 

Il Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato prescrive che nella

formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, compresa quella della ricerca, la

Comunità tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. La direttiva

86/609/CEE del Consiglio 86/609/CEE del 24 novembre 1986 relativa alla protezione degli animali

utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici1 statuisce che tutti gli esperimenti con animali

devono: essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolori inutili agli animali da

esperimento, impiegare il minimo numero di animali, implicare animali con il più basso sviluppo

neurologico e causare a questi meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli possibili. Le

modifiche del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere prese in

considerazione solo qualora abbiano finalità eticamente ammissibili e siano condotte in condizioni

tali da garantire il benessere degli animali e il rispetto dei principi della biodiversità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del

           Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

 

 


 

 

30.12.2006 IT                      Gazzetta

                                           ufficiale dell'Unione europea                       L 400/315

 

Nel corso dell'attuazione del presente programma, la Commissione esaminerà regolarmente i

progressi scientifici e l'evoluzione delle disposizioni nazionali ed internazionali, affinché siano

integrati nel programma.

 

La ricerca sulle implicazioni etiche degli sviluppi tecnologici e scientifici è condotta nell'ambito

della sezione "Scienza e società" del presente programma.

 

1. INFRASTRUTTURE

                                  DI

                                     RICERCA

 

Obiettivo

 

Ottimizzare l'impiego e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa,

nonché favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo in tutti i

campi scientifici e tecnologici, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere

all'avanguardia nel campo della ricerca e per permettere all'industria di potenziare la propria base

del sapere e il proprio know how tecnologico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/316         IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                        30.12.2006

 

Strategia

 

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti sono assolutamente necessarie, per raggiungere il

primato in campo scientifico e tecnologico, affinché l'Europa diventi l'economia più concorrenziale

e dinamica al mondo fondata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca sono un elemento

fondamentale per la creazione di conoscenza e di tecnologia e per la loro successiva diffusione,

applicazione e valorizzazione, con conseguente stimolo per l'innovazione e contributo allo sviluppo

dello spazio europeo della ricerca. In tutti i settori scientifici e tecnologici e per definire politiche

basate su dati di fatto l'accesso a tali infrastrutture diventa sempre più imperativo. Molte

infrastrutture di ricerca sono evolute, trasformandosi da grandi centri specialistici dedicati ad

un'unica disciplina in centri di servizio a disposizione di una grande varietà di comunità

scientifiche. Grazie alla tecnologia ICT, l'attuale nozione di infrastruttura si sta espandendo, per

abbracciare sistemi distribuiti di hardware, software e contenuti, dotati di un enorme valore

aggregato, grazie alla loro funzione di ricettacoli di conoscenza in numerose discipline disparate.

 

L'azione qui proposta contribuirà segnatamente allo sviluppo, alla valorizzazione e alla

conservazione del sapere, attraverso il sostegno ad infrastrutture di ricerca, fondate su una strategia

orientata all'eccellenza, promossa dalla base, e alla selettività dell'azione. L'ammodernamento

strategico di infrastrutture in rete e virtuali basate sulla tecnologia ICT è inoltre ritenuto una forza di

propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Gli Stati membri continueranno a

svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nel finanziamento delle infrastrutture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                         L 400/317

 

Nell'ambito del programma quadro comunitario per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico per

"infrastrutture di ricerca" si intendono gli impianti, le risorse o i servizi necessari alla comunità dei

ricercatori per effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale nozione comprende,

oltre alle risorse umane necessarie:

 

­        le apparecchiature o serie di strumenti principali utilizzati per finalità di ricerca

 

­        le risorse conoscitive quali collezioni, archivi, informazioni strutturate o sistemi pertinenti

         alla gestione di dati, impiegati nella ricerca scientifica

 

­        le infrastrutture basate su tecnologie ICT abilitanti, quali la tecnologia Grid, infrastrutture

         di calcolo, il software e le comunicazioni

 

­        qualsiasi altra unità di carattere unico utilizzata per ricerca scientifica.

 

Sono ammesse a fruire del finanziamento solo le infrastrutture di ricerca o le reti di infrastrutture di

ricerca di chiaro interesse-sotto il profilo del rendimento e dell'accessibilità-per la Comunità

scientifica europea (università, settore pubblico e industria). Queste devono dare un contributo

significativo allo sviluppo di capacità di ricerca europee.

 

Il coordinamento complessivo delle infrastrutture di ricerca tematica del programma specifico

"Cooperazione" è assicurato dal presente programma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/318            IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                      30.12.2006

 

Attività

 

Le attività saranno condotte lungo le seguenti direttrici:

 

­            ottimizzazione dell'impiego delle infrastrutture di ricerca esistenti ed incremento del loro

             rendimento

 

­            promozione dello sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca (o sostanziale

             ammodernamento delle infrastrutture esistenti) di interesse paneuropeo, in primo luogo

             sulla base dell'attività dell'ESFRI (Foro per la strategia europea in materia di infrastrutture

             di ricerca)

 

­            attuazione di misure di sostegno, anche per far fronte ad esigenze emergenti.

 

1.1.         Infrastrutture di ricerca esistenti

 

Le azioni riguardanti le infrastrutture di ricerca saranno tese a potenziare le capacità e le prestazioni

a livello europeo di specifiche infrastrutture di ricerca, nonché a sensibilizzare le comunità di

utilizzatori alle possibilità offerte dalle infrastrutture di ricerca e ad incrementare il loro impegno

per gli investimenti nella ricerca di alto livello. Le attività consistono nel favorire l'ottimizzazione

delle infrastrutture di ricerca europee attraverso la "integrazione" delle capacità e degli sforzi che

portano al più efficiente uso degli impianti, delle risorse e dei servizi in tutti i campi della scienza e

della tecnologia e che promuovono l'accesso "transnazionale" alle infrastrutture esistenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                         L 400/319

 

1.1.1.  Attività di integrazione

 

Le infrastrutture di ricerca di livello mondiale richiedono massicci investimenti a lungo termine di

risorse (umane e finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero essere utilizzate e sfruttate su scala

europea dalla più vasta collettività possibile di scienziati e di clienti industriali. Inoltre

l'ottimizzazione ed il potenziamento delle capacità e del rendimento delle infrastrutture di ricerca a

livello comunitario devono essere costantemente stimolati e migliorati per far fronte alle crescenti e

nuove esigenze scientifiche. Il miglior modo per realizzare tale obiettivo è stimolare il loro impiego

e sviluppo, nonché il loro ammodernamento, in un modo coordinato.

 

La Comunità dovrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo promuovendo le attività di

integrazione. Esse assicureranno che i ricercatori europei, compresi i ricercatori dell'industria, anche

delle PMI e delle regioni periferiche e ultraperiferiche, possano accedere alle migliori infrastrutture

di ricerca per svolgere la loro ricerca sostenendo, se del caso, la fornitura integrata di infrastrutture

relative ai servizi alla comunità di ricercatori a livello europeo e internazionale. Le attività di

integrazione dovrebbero inoltre essere volte a migliorare l'impostazione, a livello europeo, del

funzionamento delle infrastrutture di ricerca e a favorire il loro sviluppo comune in termini di

capacità e rendimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/320                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea             30.12.2006

 

Per le infrastrutture di ricerca esistenti, le attività di integrazione saranno realizzate attraverso:

 

­             inviti, elaborati con approccio dalla base, per intensificare il coordinamento e

              l'aggregazione delle rispettive risorse tra i gestori di infrastrutture, al fine di propagare una

              cultura di cooperazione. Tali attività dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare

              l'impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca e

              dell'eventuale accesso da parte di utenti potenziali, a favorire il loro sviluppo comune in

              termini di capacità e rendimento, nonché a promuovere il loro impiego coerente e

              interdisciplinare

 

­             inviti mirati, qualora sia evidente che azioni specifiche possano favorire e sostenere

              infrastrutture di ricerca potenzialmente importanti a lungo termine, nonché accelerarne

              l'affermazione a livello comunitario. Gli inviti saranno banditi in stretto coordinamento

              con le attività svolte nelle varie aree tematiche, per garantire che tutte le iniziative

              intraprese a livello europeo nell'ambito comunitario rispondano alle esigenze di ogni area

              in materia di infrastrutture di ricerca. È già possibile indicare 1 i settori per i quali si

              impone un migliore uso ed il potenziamento delle infrastrutture europee esistenti, per

              soddisfare le esigenze strategiche a lungo termine sia degli attori della ricerca nelle

              università, nel settore pubblico e nell'industria, sia della collettività in genere, quali le

              esigenze relative a: le scienze della vita e le sue applicazioni, le tecnologie ICT, lo

              sviluppo della ricerca industriale (compresa la metrologia), la promozione dello sviluppo

              duraturo (con particolare riferimento all'ambiente), nonché le scienze umane e sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          Anche indicate dall'ESFRI.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                          L 400/321

 

1.1.2.  Infrastrutture in rete basate su ICT

 

L'instaurazione di infrastrutture in rete (e-Infrastructures) offre servizi essenziali alle comunità di

ricercatori, attraverso processi complessi ideati per consentire a comunità virtuali di attingere a

risorse ICT (calcolo elettronico, connessione, strumentazione) distribuite. Il rafforzamento di una

strategia europea ed il potenziamento delle attività ivi connesse-condotte a livello europeo in questo

settore-possono contribuire in misura significativa ad accrescere il potenziale di ricerca europeo ed

il suo sfruttamento, nonché a consolidare le infrastrutture in rete, quale chiave di volta dello Spazio

europeo di ricerca, "precursore" dell'innovazione interdisciplinare e forza di propulsione del

cambiamento del modo di esercitare la scienza. Potrebbe inoltre contribuire all'integrazione dei

gruppi di ricerca delle regioni periferiche e ultraperiferiche.

 

Le attività proposte per la sezione infrastruttura in rete, sulla base di inviti specifici a presentare

proposte mirati, mireranno a favorire l'ulteriore sviluppo ed espansione di infrastrutture di

comunicazione di elevata capacità e ad alta velocità (GÉANT) ed operanti con tecnologia Grid,

nonché delle capacità di calcolo ad alta prestazione, ponendo l'accento sulla necessità di promuovere

il potenziamento di strutture, distribuite e di prestigio mondiale, per il calcolo ad alta prestazione, la

conservazione di dati e sistemi avanzati di visualizzazione. Le attività sono inoltre tese a promuovere

il ricorso, laddove appropriato, a queste infrastrutture da parte delle comunità di utenti, ad accrescere

la loro importanza a livello mondiale e ad aumentare il livello di fiducia di cui godono, sulla base dei

risultati delle infrastrutture GÉANT e Grid e di norme aperte di interoperabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/322         IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                          30.12.2006

 

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri di

immagazzinamento di dati, alla conservazione e all'accesso nel lungo termine di dati digitali e alla

necessaria aggregazione a livello europeo delle risorse, per allestire centri di collezione (repositories) di

dati digitali per la comunità scientifica e le future generazioni di scienziati. Nell'ambito delle attività si

affronteranno gli aspetti concernenti la maggiore fiducia nello strato di dati delle infrastrutture in rete e

il potenziamento della loro sicurezza. Le attività proposte saranno inoltre finalizzate a preconizzare e

ad integrare le nuove esigenze e soluzioni, al fine di favorire l'individuazione di banchi di prova su

ampia scala per la sperimentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze di

nuovi utilizzatori, compreso l'apprendimento in rete (e-learning). Il gruppo di riflessione in materia di

infrastrutture in rete (eIRG ­ e-Infrastructure Reflection Group) offrirà regolarmente la propria

assistenza attraverso raccomandazioni in materia di strategia.

 

1.2.     Nuove infrastrutture di ricerca

 

Il presente programma specifico contribuirà a favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca

(compresi gli ammodernamenti radicali di quelle esistenti), concentrando i propri sforzi soprattutto

su fasi preparatorie e su infrastrutture "uniche", aventi un impatto di portata fondamentale e

paneuropea sullo sviluppo dei relativi campi scientifici in Europa.

 

1.2.1.  Studi di concezione di nuove infrastrutture di ricerca

 

Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, attraverso inviti a presentare proposte,

elaborati con approccio dalla base, per lo stanziamento di contributi per le fasi esplorative ed il

finanziamento di studi di fattibilità relativi a nuove infrastrutture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                        L 400/323

 

1.2.2. Assistenza

                     alla

                          costruzione di nuove infrastrutture

 

Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca secondo il principio della "geometria

variabile", in primo luogo sulla base delle attività condotte dall'ESFRI concernenti l'elaborazione di

un piano logistico europeo per le nuove infrastrutture di ricerca. Il programma di lavoro indicherà i

progetti prioritari ai fini di un eventuale sostegno comunitario.

 

L'attività concernente la costruzione di nuove infrastrutture sarà articolata in due fasi sulla base di

un elenco di criteri definiti nel programma quadro.

 

*  Fase 1: Assistenza alla fase preparatoria

 

La prima fase consisterà nel bando di inviti, circoscritti ai progetti prioritari indicati dal programma

di lavoro. La fase preparatoria deve comprendere la preparazione di piani di costruzione dettagliati,

dell'assetto giuridico, della gestione e della pianificazione pluriennale dell'infrastruttura di ricerca

prevista e l'accordo definitivo tra le parti interessate. In questa fase preparatoria la Commissione

funge da "mediatrice", favorendo in particolare l'allestimento di meccanismi e strumenti di

finanziamento per la fase costruttiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/324         IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                      30.12.2006

 

*  Fase 2: assistenza alla fase costruttiva

 

Nella seconda fase si procede alla realizzazione dei piani di costruzione, con l'eventuale

coinvolgimento di istituti finanziari privati, partendo dagli accordi tecnici, giuridici, amministrativi

e finanziari stipulati, avvalendosi in particolare della complementarietà degli strumenti nazionali e

comunitari (quali fondi strutturali o Banca europea per gli investimenti) e tenendo conto ove

opportuno del potenziale in termini di eccellenza scientifica delle regioni di convergenza nonché

delle regioni ultraperiferiche. Il finanziamento per la fase costruttiva a titolo del Programma quadro

può essere concesso a progetti prioritari per i quali tale finanziamento sia essenziale. In questi

progetti, le decisioni sono adottate secondo procedure determinate in funzione del tipo e del livello

del contributo finanziario (ad es. sovvenzione diretta, prestiti della Banca europea per gli

investimenti, la cui fruizione può essere agevolata mediante il meccanismo di finanziamento con

ripartizione del rischio (allegato III), articolo 171 del trattato).

 

1.3.     Misure di sostegno, anche per le nuove esigenze

 

L'elevato grado di coordinamento all'interno dell'Unione in fase di formulazione e deliberazione

della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca è la chiave per il successo di questa

attività. Nel corso dell'intero programma sono previste misure atte a favorire tale coordinamento,

nonché lo sviluppo della cooperazione internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                              ufficiale dell'Unione europea                        L 400/325

 

Dette attività saranno realizzate principalmente mediante inviti periodici a presentare proposte. Il

loro obiettivo è incentivare, in particolare, il coordinamento dei programmi nazionali tramite le

azioni ERA-NET, sostenere: l'analisi delle esigenze emergenti, le attività dell'ESFRI e dell'eIRG,

l'attuazione efficiente del programma (attraverso il sostegno ad es. a conferenze, contratti di esperti,

studi di impatto, ecc.) nonché la dimensione internazionale delle attività svolte nell'ambito del

presente programma specifico. Nel contesto della cooperazione internazionale, le attività realizzate

in questo capitolo specifico del programma "Capacità" consentiranno inoltre di stabilire le esigenze

di paesi terzi specifici ed i rispettivi interessi, su cui costruire iniziative di cooperazione e sviluppare

legami reciproci tra infrastrutture di ricerca importanti di paesi terzi e dello Spazio europeo di

ricerca, nell'ambito di inviti selettivi.

 

2.       RICERCA A FAVORE DELLE PMI

 

Obiettivi

 

Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee ed il loro contributo allo sviluppo di

prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, favorendo l'esternalizzazione della loro attività di

ricerca, l'incremento del loro impegno di ricerca, l'estensione delle loro reti, la migliore

valorizzazione dei risultati della ricerca e l'acquisizione di know how tecnologico, colmando il

divario esistente tra ricerca e innovazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/326        IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                       30.12.2006

 

Strategia

 

Le PMI costituiscono il nucleo dell'industria europea. Dovrebbero essere un elemento chiave del

sistema di innovazione e nella catena di trasformazione delle conoscenze in nuovi prodotti, processi

e servizi. A fronte di una crescente concorrenza nel mercato interno e a livello mondiale, le PMI

europee hanno la necessità di incrementare l'intensità delle loro conoscenze e attività di ricerca, di

rafforzare lo sfruttamento della ricerca, di espandere geograficamente le loro attività aziendali ed

internazionalizzare le loro reti di conoscenza. La maggior parte delle azioni degli Stati membri a

favore delle PMI trascurano di incoraggiare e finanziare la cooperazione nel campo della ricerca

transnazionale ed il trasferimento tecnologico. Occorrono azioni a livello dell'Unione per integrare

e potenziare l'impatto delle azioni attuate a livello nazionale e regionale.

 

È prevista l'attuazione di azioni specifiche a sostegno di PMI o associazioni di PMI aventi la

necessità di esternalizzare l'attività di ricerca: si tratta principalmente di PMI a bassa-media

tecnologia che dispongono di poca o nessuna capacità di ricerca. Le PMI ad alta intensità di ricerca

possono partecipare in qualità di fornitori di servizi di ricerca o appaltare esternamente la ricerca ad

integrazione della loro capacità interna. Tali azioni riguarderanno l'intero spettro delle attività

scientifiche e tecnologiche con un approccio "bottom-up". Le azioni comprenderanno il sostegno

alla dimostrazione e ad altre attività volte ad agevolare lo sfruttamento dei risultati della ricerca,

assicurando la complementarità con il programma quadro "Competitività e innovazione". Nel

valutare le proposte di progetti si terrà debito conto dell'incidenza economica prevista sulle PMI. I

finanziamenti saranno erogati attraverso due strumenti: Ricerca a favore di PMI e Ricerca a favore

di associazioni di PMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea           L 400/327

 

Il primo strumento è destinato principalmente a PMI con livello tecnologico medio-basso, con

scarse o inesistenti capacità di ricerca, ma anche a PMI ad alta intensità di ricerca, costrette ad

affidare a terzi attività di ricerca per completare le loro capacità di ricerca primarie. Il secondo

strumento è destinato ad associazioni di PMI, le quali sono normalmente meglio qualificate a

conoscere od indicare i problemi tecnici comuni alle imprese loro aderenti, ad operare per conto di

questi ed a promuovere la reale diffusione ed acquisizione dei risultati.

 

Le azioni di coordinamento e di sostegno a titolo della "Ricerca a favore delle PMI" includeranno il

coordinamento dei programmi nazionali/regionali destinati alle PMI, sostenendo le migliori prassi,

la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, rafforzando l'accesso delle PMI al settimo programma

quadro e valutandone l'impatto.

 

Le azioni potrebbero anche fare riferimento ai programmi nazionali di ricerca in settori che siano

complementari alle attività descritte di seguito1.

 

Oltre a queste azioni specifiche, si incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI all'intero

Programma quadro. Nella definizione del contenuto delle aree tematiche del programma

"Cooperazione" si è altresì tenuto debitamente conto delle esigenze e del potenziale di ricerca delle

PMI. Le attività relative a tali aree tematiche saranno realizzate attraverso progetti di diversa

dimensione e portata in funzione del campo e del tema in questione.

 

Nell'ambito dell'attuazione del programma quadro comunitario di RST, la complementarietà e le

sinergie saranno assicurate mediante azioni del programma quadro "Competitività e innovazione",

volte ad incoraggiare e favorire la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario di RST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1           Ciò potrebbe comprendere l'eventuale attuazione congiunta di programmi mirati a PMI che

            effettuano attività di ricerca, acquisita nell'ambito di Eureka.

 

 


 

 

L 400/328            IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                       30.12.2006

 

Attività

 

È prevista l'attuazione dei due seguenti strumenti specifici per le PMI:

 

*  Ricerca a favore di PMI

 

Di questo strumento possono avvalersi piccoli gruppi di PMI innovatrici per risolvere problemi

tecnologici comuni o complementari. I progetti, relativamente a breve termine, debbono essere

imperniati sulle esigenze d'innovazione delle PMI che affidano l'attività di ricerca ad esecutori di

RST e debbono denotare un chiaro potenziale di valorizzazione da parte delle PMI interessate.

 

*  Ricerca a favore di associazioni di PMI

 

Di questo strumento possono avvalersi le associazioni di PMI per sviluppare soluzioni tecniche per

problemi comuni a un grande numero di PMI in settori industriali o segmenti specifici della filiera,

attraverso la ricerca necessaria, ad esempio, a sviluppare norme europee o per conformarvisi, e per

rispettare requisiti normativi in settori quali la sanità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. I progetti,

che possono durare diversi anni, devono essere promossi da associazioni di PMI, che commissionano

attività di ricerca ad esecutori di RST per conto delle imprese aderenti, e devono coinvolgere un

certo numero di singole PMI.

 

*  Aspetti comuni degli strumenti

 

­            degli strumenti possono avvalersi altre imprese ed utilizzatori finali qualora ciò sia

             nell'interesse delle PMI o delle associazioni di PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                         L 400/329

 

­        oltre alla ricerca, i progetti dovrebbero comprendere attività volte all'assimilazione e

         all'effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca, quali l'effettuazione di prove, la

         dimostrazione, formazione, il trasferimento di tecnologia, la gestione delle conoscenze e la

         tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Nell'ambito dello strumento Ricerca a favore di

         associazioni di PMI, i progetti dovrebbero inoltre comprendere attività volte alla reale

         diffusione dei risultati della ricerca alle PMI aderenti all'associazione ed eventualmente,

         oltre tale cerchia

 

­        nell'ambito dei due suddetti strumenti vigono norme speciali in materia di diritti di

         proprietà e di accesso.

 

Si porrà l'accento sul sostegno a progetti di ricerca. Sarà inoltre concesso un sostegno ai programmi

nazionali che forniscono strumenti finanziari alle PMI o ad associazioni di PMI al fine di elaborare

proposte di azioni nel quadro dello strumento "Ricerca a favore di PMI" allo scopo di incoraggiare

l'istituzione di nuovi programmi nazionali o l'estensione di quelli esistenti.

 

3.       REGIONI DELLA CONOSCENZA

 

Obiettivi

 

Rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, incoraggiando e finanziando in particolare

lo sviluppo, in tutta l'Europa, di "aggregati di ricerca di portata regionale", che riuniscano

università, centri di ricerca, imprese e autorità regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/330                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea         30.12.2006

 

Strategia

 

Si sta progressivamente diffondendo la consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dalle

regioni nell'ambito della ricerca e dello sviluppo a livello europeo. Parallelamente si riscontra che

gli investimenti nella R&S incrementano il potere di attrazione delle regioni, accrescendo al

contempo la competitività delle imprese locali. Gli aggregati ad alta intensità di R&S sono tra i

migliori propulsori di tale attività di investimento, che si traduce direttamente in incremento del

vantaggio competitivo locale e con effetti positivi in termini di crescita ed occupazione. L'Azione

pilota del 2003 "Regioni della conoscenza"1 ha confermato l'importanza di tali aggregati e

l'opportunità di finanziare e promuovere il loro sviluppo.

 

L'azione considerata permetterà alle regioni europee di potenziare la loro capacità di investire nella

RST, massimizzando parallelamente le possibilità di partecipazione proficua dei soggetti interessati

ai progetti di ricerca europei ed agevolando la creazione di raggruppamenti regionali a favore dello

sviluppo regionale in Europa. Le azioni agevoleranno la creazione di raggruppamenti regionali che

contribuiranno allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Migliorando le sinergie tra le

politiche di ricerca e le politiche regionali - principalmente attraverso l'elaborazione di strategie

regionali di ricerca, che possono essere integrate nella strategia di sviluppo economico degli organi

amministrativi regionali - si cercherà di realizzare un intervento più massiccio e mirato dei Fondi

strutturali a favore degli investimenti e delle attività di R&S.

 

Verrà prestata particolare attenzione alla cooperazione tra regioni limitrofe di diversi Stati Membri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          Un'azione pilota denominata "Regioni della conoscenza" è stata inserita nel bilancio

           comunitario per l'esercizio 2003 su iniziativa del Parlamento europeo. A questa esperienza è

           seguito un altro invito a presentare proposte nel quadro del Sesto programma quadro

           comunitario per la RST (2004) nell'ambito del programma "Politiche di sviluppo coerenti".

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea            L 400/331

 

Le attività contemplate nella sezione "Regioni della conoscenza" mirano a favorire la definizione e

l'attuazione di politiche e strategie ottimali per lo sviluppo di aggregati di R&S. Tali attività

miglioreranno in particolare la rilevanza e l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, attraverso lo

scambio di conoscenze, favoriranno e intensificheranno la cooperazione tra aggregati,

contribuiranno a consolidare lo sviluppo duraturo degli aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì

favorendo altresì terreni propizi alla creazione di nuovi aggregati, in particolare nelle regioni della

conoscenza emergenti. Si sosterranno in particolare i progetti elaborati sulla base della domanda ed

orientati alla soluzione di problemi di aree o settori tecnologici specifici 1.

 

Le suddette azioni sono destinate a tutte le regioni, comprese quelle inquadrate nell'obiettivo di

convergenza2.

 

Attività

 

In genere, i progetti dovrebbero coinvolgere le autorità regionali, le agenzie di sviluppo regionali, le

università, i centri di ricerca e l'industria, nonché - eventualmente ­ le strutture per il trasferimento

di tecnologie, le organizzazioni finanziarie o della società civile. I progetti condotti nell'ambito

delle "Regioni della conoscenza" comprenderanno le attività qui di seguito elencate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1          Questo non preclude la possibilità di abbinare diversi settori tecnologici qualora ciò sia

            opportuno.

2          Le regioni inquadrate nell'obiettivo di convergenza sono quelle indicate all'articolo 5 del

           regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni

           generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

            coesione, (GU L 239 del 1º.9.2006, pag. 248). Tra queste rientrano le regioni ammesse a

            fruire delle disposizioni previste per l'obiettivo di "convergenza", le regioni ammesse a

            fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo di coesione, nonché le regioni più periferiche.

 

 


 

 

L 400/332          IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                           30.12.2006

 

*  Analisi, sviluppo e attuazione dei piani di ricerca degli aggregati regionali o transfrontalieri e

     loro cooperazione. In questo ambito rientrano l'analisi e l'elaborazione di piani esecutivi

     incentrati sulle capacità e le priorità della R&S. I progetti si avvarranno di tecniche di previsione,

     metodi di comparazione od altro, per dimostrare i benefici attesi, quali il rafforzamento dei

     legami tra gli aggregati e gli interessati, l'ottimizzazione della partecipazione a progetti di ricerca

     europei e l'incremento delle ricadute sullo sviluppo regionale. Essi potrebbero inoltre costituire

     una preparazione alle azioni pilota interregionali. Queste attività mirano in particolare a

     promuovere una maggiore complementarità tra i fondi regionali comunitari e gli altri fondi

     comunitari e nazionali.

 

*  "Tutorato", da parte delle regioni altamente sviluppate, delle regioni con un profilo di ricerca

     meno sviluppato, improntato alla costituzione di aggregati orientati alla R&S. Nell'ambito di

     consorzi regionali transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli attori della ricerca nelle

     università, nell'industria e nel settore pubblico, per trovare soluzioni di "orientamento" con la

     partecipazione delle regioni tecnologicamente meno sviluppate, cui tali soluzioni sono destinate.

 

*  Iniziative per migliorare l'integrazione nel tessuto economico regionale degli attori e delle

     istituzioni nel campo della ricerca, attraverso la loro interazione a livello di aggregato. Rientrano

     in questo ambito le attività transnazionali per migliorare i legami sia tra i soggetti interessati alla

     ricerca e la realtà economica locale, sia tra le attività degli aggregati. Allo scopo di dimostrare i

     vantaggi dell'integrazione, tali attività potrebbero contribuire all'individuazione delle

     complementarità della RST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                         L 400/333

 

Verranno inoltre sostenute le attività volte a favorire lo scambio sistematico di informazioni, nonché

le interazioni tra progetti simili ed eventualmente con azioni (quali ad es. seminari di analisi e

sintesi, tavole rotonde, pubblicazioni) di altri programmi comunitari pertinenti, insistendo in

particolare sulla partecipazione dei paesi canditati ed associati nonché degli Stati membri che hanno

aderito all'UE dopo il 1º maggio 2004.

 

4. POTENZIALE

                           DI

                               RICERCA

 

Obiettivo

 

Stimolare la realizzazione dell'intero potenziale di ricerca dell'Unione allargata, liberando e

sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni inquadrate nell'obiettivo di

convergenza dell'UE e delle regioni più periferiche, e contribuire a potenziare le capacità dei

ricercatori di tali regioni di partecipare proficuamente alle attività di ricerca condotte a livello

comunitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/334         IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                        30.12.2006

 

Strategia

 

Per favorire la realizzazione dell'intero potenziale di ricerca dell'Unione allargata, si cercherà di

mobilitare il potenziale di gruppi di ricerca mediante un'azione specifica, finalizzata particolarmente

ai gruppi di ricerca delle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e delle regioni più

periferiche dell'Unione europea, che attualmente non sfruttano appieno le loro possibilità o che

necessitano di nuove conoscenze e sostegno per mettere a frutto il loro potenziale. Le azioni si

dovrebbero basare in gran parte su misure realizzate in passato, quali i Centri europei di eccellenza,

negli ex paesi in via di adesione ed ex paesi candidati nell'ambito del Quinto programma quadro, e

le borse di ospitalità Marie Curie per il trasferimento tecnologico. Le attività condotte integreranno

altresì gli sforzi condotti dal Fondo sociale europeo nell'ambito della nuova Politica di coesione

(2007-2013), orientati allo sviluppo del potenziale umano di ricerca a livello nazionale nelle aree

ammesse a fruire del suo contributo.

 

Grazie all'accento posto sul rafforzamento e l'ampliamento dei rapporti di cooperazione di tali gruppi

di ricerca con centri di ricerca in altri Stati membri dell'UE o paesi associati, le attività contribuiranno

in modo sostanziale alla mobilitazione ed allo sviluppo a lungo termine del potenziale dei gruppi

interessati. Con una migliore pubblicità ed il riconoscimento internazionale delle potenzialità di

leadership e della qualità degli scienziati che li compongono, questi gruppi di ricerca acquisteranno

maggiore visibilità e ciò favorirà la loro partecipazione allo Spazio europeo di ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                         Gazzetta

                                               ufficiale dell'Unione europea                        L 400/335

 

Attività

 

L'azione privilegerà in particolare le collaborazioni strategiche, compresi i gemellaggi, tra gruppi di

ricerca - del settore sia pubblico sia privato - delle regioni ammesse a fruire delle misure di

convergenza o delle regioni più periferiche dell'UE (scelte sulla base della qualità e dell'elevato

potenziale) e gruppi di ricerca di chiara fama di altre parti dell'Europa. Particolare risalto sarà dato

alle ricadute a lungo termine della collaborazione, sia a livello dell'Unione sia a livello regionale.

Nell'ottica della piena realizzazione del potenziale (ovvero il rafforzamento delle conoscenze, lo

sviluppo di ulteriori competenze, ivi compresa la gestione della ricerca o l'acquisto di visibilità) dei

gruppi interessati, l'azione prevede altresì il sostegno a selezionati gruppi di ricerca delle regioni

ammesse, nell'ambito di programmi di ricerca sviluppati nel quadro di partenariati strategici per:

 

*  lo scambio di know-how ed esperienze, attraverso il distacco transnazionale reciproco di

     personale scientifico di ricerca tra i centri selezionati delle regioni sopraindicate ed una o più

     organizzazioni partner in un altro Stato membro dell'UE o paese associato, con meccanismi

     automatici di reintegro obbligatorio nell'organismo d'origine del personale distaccato proveniente

     dai centri selezionati nelle suddette regioni;

 

*  l'assunzione, da parte dei centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti, di ricercatori

     esperti "esterni" (incoming), ivi compresi manager, per la partecipazione al trasferimento

     tecnologico e/o alla formazione di ricercatori, strumento altresì ideato specificamente per

     incentivare il ritorno di ricercatori emigrati all'estero;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/336               IT               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                     30.12.2006

 

*  l'acquisizione e lo sviluppo di talune apparecchiature di ricerca per i centri selezionati e lo

     sviluppo di un ambiente materiale per i centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti a

     sostegno dei programmi di ricerca sviluppati nell'ambito del partenariato strategico;

 

*  l'organizzazione di seminari e conferenze per favorire il trasferimento di conoscenze, a livello

     regionale, nazionale ed internazionale, con la partecipazione sia del personale di ricerca dei

     centri selezionati sia di ricercatori invitati di altri paesi, nell'ambito dello sviluppo della capacità

     di formazione e della reputazione internazionale dei suddetti centri; la partecipazione a

     conferenze internazionali o iniziative di formazione a breve termine, a titolo del programma, da

     parte del personale di ricerca dei centri selezionati, al fine dello scambio di conoscenze,

     l'instaurazione di contatti e l'immersione in un ambiente più internazionale;

 

*  attività di diffusione e promozionali, per dare una maggiore visibilità ai centri selezionati ed alle

     loro attività.

 

Al di là delle misure di sostegno sopra descritte, l'azione offrirà strumenti di valutazione, che

consentano ai centri di ricerca delle regioni ammesse ­ indipendentemente dal fatto che questi

richiedano o meno un finanziamento-di ottenere la valutazione da parte di autorevoli esperti

internazionali indipendenti, designati dalla Commissione, del livello qualitativo generale della loro

ricerca e delle loro infrastrutture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                        L 400/337

 

5. SCIENZA

                      E

                        SOCIETÀ

 

Obiettivo

 

Allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica,

l'obiettivo è incentivare l'integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative

politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito

su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero

spettro della società e della cultura.

 

Strategia

 

La sezione "Scienza e società" amplia in misura notevole e prolunga l'attività pilota avviata

nell'ambito del Sesto programma quadro, riflettendo le maggiori ambizioni della politica di ricerca

europea.

 

Lo sviluppo delle società europee dipende in grande misura dalla loro capacità di creare, sfruttare e

diffondere conoscenze e, grazie ad esse, di rinnovarsi costantemente. In questa ottica, la ricerca

scientifica, quale parte del "triangolo della conoscenza" (istruzione, ricerca e innovazione), svolge

un ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a fungere da "propulsore" della crescita, del benessere

e dello sviluppo sostenibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/338         IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                       30.12.2006

 

A tal fine, è assolutamente necessario instaurare un clima sociale e culturale propizio alla

realizzazione di attività di ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre pertanto che si tenga conto delle

legittime preoccupazioni ed esigenze della società, nel contesto di un più ampio dibattito

democratico, con un opinione pubblica più impegnata ed informata, nonché di un migliore quadro

per scelte collettive su problematiche scientifiche e la possibilità per le organizzazioni della società

civile di esternalizzare la ricerca in funzione dei loro interessi. Si dovrebbe inoltre instaurare un

clima favorevole alla scelta di professioni scientifiche, ad un nuovo slancio negli investimenti per la

ricerca ed alla successiva diffusione di conoscenze, tutti elementi su cui poggia la strategia di

Lisbona. Quest'attività sarà inoltre intesa alla piena integrazione delle donne nel mondo scientifico.

 

Questa sezione del programma "Capacità" si concentrerà quindi sulla realizzazione di una serie di

condizioni, grazie alle quali l'ambiente favorevole all'attività di ricerca, di cui sopra, diventi una

realtà diffusa in Europa e non più un'eccezione.

 

Occorre anzitutto occuparsi del pericolo di una spaccatura all'interno delle nostre società sul piano

scientifico, ossia che si crei un fossato tra chi non ha accesso alle conoscenze necessarie e chi vi

può accedere; tra chi non può incidere in alcun modo sulla formulazione della politica di ricerca e

chi non ha la possibilità. È da questo che nascono i sentimenti ambivalenti espressi dai cittadini

rispetto ai potenziali vantaggi della scienza e la loro reale sottoposizione allo scrutinio da parte della

collettività. Da un lato i cittadini non esitano a chiedere un maggiore impegno di ricerca per

risolvere i problemi che affliggono attualmente la società (malattie, inquinamento, epidemie,

disoccupazione, ecc.) e ad esigere una migliore previsione del loro eventuale impatto futuro.

D'altro, non celano la loro diffidenza verso taluni usi della scienza ed eventuali interferenze nei

processi decisionali di interessi di parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                             Gazzetta

                                               ufficiale dell'Unione europea                        L 400/339

 

L'integrazione spesso insoddisfacente della scienza nella società è da ricondurre ai seguenti fattori:

 

*  insufficiente partecipazione della collettività alla fissazione delle priorità e degli orientamenti

      della politica scientifica, invece necessaria per consentire un ampio dibattito sugli eventuali

      rischi ivi connessi e sulle conseguenze;

 

*  crescenti riserve verso taluni sviluppi scientifici, sentimento di assenza di controllo ed

      interrogativi circa il rispetto dei valori fondamentali;

 

*  impressione di isolamento del mondo della scienza dalla realtà quotidiana della vita economica e

      sociale;

 

*  dubbi circa l'obiettività dei dati scientifici forniti a chi è investito delle decisioni politiche;

 

*  insufficiente qualità delle informazioni scientifiche a disposizione del pubblico.

 

La strategia scelta è tesa a:

 

­           rendere più aperti e trasparenti i meccanismi di accesso e validazione del sapere su cui si

            devono fondare delle politiche più solide;

 

­           fissare punti di riferimento per un impegno di ricerca eticamente valido, che tenga conto

            dei diritti fondamentali;

 

­           consentire all'Europa di svolgere un ruolo più attivo a livello mondiale, nel dibattito e nella

            promozione di valori comuni, delle pari opportunità e del dialogo sociale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/340            IT               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                        30.12.2006

 

­          colmare il divario che separa quanti hanno un'istruzione scientifica da chi non l'ha,

           stimolare l'interesse per la cultura scientifica nell'ambiente in cui tutti i cittadini sono a

           diretto contatto (sollecitando al riguardo le amministrazioni comunali, le regioni, le

           fondazioni, i centri scientifici, i musei, le organizzazioni della società civile, ecc.);

 

­          promuovere il dialogo sociale sulla politica di ricerca ed incoraggiare le organizzazioni

           della società civile ad assumere un ruolo più attivo nelle attività di ricerca;

 

­          vagliare le modalità di miglioramento della governanza del sistema europeo di ricerca e

           innovazione;

 

­          creare un'immagine della ricerca e dei ricercatori comprensibile a tutti, in particolare ai

           giovani;

 

­          promuovere l'avanzamento delle donne nella carriera scientifica e un miglior utilizzo del

           loro talento professionale e scientifico per il bene della collettività;

 

­          rinnovare la comunicazione scientifica, favorendo il ricorso a mezzi moderni più incisivi,

           aiutando gli scienziati ad operare in stretta collaborazione con i professionisti dei mezzi di

           comunicazione.

 

La sezione "Scienza e società" sarà realizzata mediante:

 

*  azioni e ricerche inerenti alle politiche, finanziate direttamente da questo capitolo del

      programma;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea               L 400/341

 

*  cooperazione, ispirata al metodo aperto di coordinamento, tra Stati membri, per l'individuazione

      di obiettivi comuni ed il consolidamento delle prassi nazionali;

 

*  promozione, sostegno e monitoraggio dell'assimilazione delle problematiche trattate nell'ambito

      della sezione "Scienza e società" e dei loro riflessi su altre parti del programma quadro 1. Il

      coordinamento globale delle problematiche riguardanti il capitolo "Scienza e società" - sia

      nell'ambito del programma quadro sia di altre attività comunitarie in materia (ad es. quelle relative

      all'istruzione e alla cultura) - sarà assicurato nell'ambito di quest'area tematica.

 

Si seguiranno tre linee di azione.

 

Prima linea di azione: Governanza più dinamica del rapporto tra scienza e società

 

*  Rafforzare e migliorare il sistema scientifico europeo

 

Considerata l'aspettativa che il sistema scientifico europeo sostenga il nostro potenziale

d'innovazione è opportuno che la società abbia una migliore visione dei suoi elementi, della sua

economia, delle sue regole e consuetudini. È prevista la trattazione di tre aspetti di ampia rilevanza,

puntando l'attenzione sui soggetti coinvolti e la dinamica dello Spazio europeo di ricerca.

 

­             Migliorare l'uso in Europa dei pareri e delle consulenze scientifiche nell'elaborazione di

              politiche (ivi compresa la gestione del rischio), monitorandone l'impatto, e sviluppare

              strumenti e meccanismi concreti (quali ad esempio reti telematiche);

 

­             accrescere la fiducia nella comunità scientifica, nonché la sua autoregolazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1          Compreso il vaglio sotto il profilo etico delle procedure utilizzati per proposte riguardanti

           questioni delicate nell'ambito del programma specifico "Cooperazione".

 

 


 

 

L 400/342           IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                      30.12.2006

 

­           promuovere il dibattito sulla diffusione delle informazioni, compreso l'accesso ai risultati e

            l'avvenire delle pubblicazioni scientifiche, prendendo in considerazione anche misure volte

            a migliorare l'accesso del pubblico.

 

*  Accrescere l'attività volta a prevedere e chiarire le problematiche politiche, sociali ed etiche

 

Le aspirazioni e le preoccupazioni della società nonché i principi etici fondamentali devono essere

meglio integrati nel processo di ricerca, creando un clima più sicuro e costruttivo per i ricercatori e

l'intera società. Entrano in causa tre elementi:

 

­           il maggiore impegno per le problematiche inerenti alla scienza;

 

­           le condizioni per un dibattito informato sull'etica e la scienza;

 

­           un maggiore accento sul dibattito in seno alla comunità scientifica relativo agli aspetti

            sociali della ricerca.

 

*  Migliorare la coscienza della collocazione della scienza e della tecnologia (S&T) nella

      società

 

Per affrontare il rapporto tra scienza e società con politiche costruttive, occorre espandere,

consolidare e diffondere a livello europeo il sapere accumulato nell'ambito della storia, del

patrimonio scientifico e tecnologico (S&T), della sociologia e della filosofia della scienza. A tal

fine gli studiosi di queste discipline dovrebbero costituire delle reti per strutturare la ricerca ed i

dibattiti, in modo da rivelare il reale contributo della scienza alla costruzione della società e

all'identità europea, dando particolare risalto a:

 

­           i legami tra scienza, democrazia e diritto;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                        L 400/343

 

­        la ricerca nel campo dell'etica della scienza e della tecnologia;

 

­        l'influenza reciproca tra scienza e cultura;

 

­        il ruolo e l'immagine degli scienziati;

 

­        la comprensione della scienza da parte del pubblico e la promozione del dibattito pubblico.

 

*  Evoluzione del ruolo delle università

 

L'attività sarà tesa a favorire le opportune riforme per consentire alle università di svolgere la loro

funzione di creazione, diffusione e condivisione del sapere, assieme all'industria ed alla collettività

(secondo lo spirito delle iniziative comunitarie per la ricerca universitaria). Risalto verrà dato a:

 

­        la definizione delle migliori condizioni generali per una ricerca universitaria più efficiente;

 

­        le misure volte a promuovere la costituzione di partenariati strutturati con le imprese,

         tenendo conto delle capacità delle università di gestire la ricerca;

 

­        la maggiore condivisione delle conoscenze tra le università e la collettività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/344                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea        30.12.2006

 

Seconda linea di azione: Rafforzamento del potenziale ed estensione degli orizzonti

 

*  Genere e ricerca

 

Conformemente a quanto stabilito negli orientamenti politici del documento di lavoro interno della

Commissione, nelle conclusioni del Consiglio 1 ed in altri orientamenti politici comunitari

pertinenti, si creerà il contesto per delle azioni positive, al fine di rafforzare il ruolo delle donne

nella ricerca scientifica e di accentuare la dimensione di genere nel campo della ricerca. Questo

contesto costituirà lo sfondo per il dibattito politico, il monitoraggio, il coordinamento e il sostegno

della ricerca. In tale ambito rientrano:

 

­             il rafforzamento del ruolo delle donne nella ricerca scientifica e negli organi decisionali in

              ambito scientifico;

 

­             la dimensione di genere nella ricerca;

 

­             l'integrazione della dimensione di genere nella politica e nei programmi di ricerca dell'UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1           "Le donne e la scienza: Eccellenza ed innovazione ­ Uguaglianza tra uomini e donne nella

            scienza" - (SEC(2005) 370); conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                        L 400/345

 

 

*  Giovani e scienza

 

Le attività saranno concepite in modo da: promuovere la scelta di carriere in ambito scientifico da

parte di persone di ogni estrazione, favorire i legami intergenerazionali ed incrementare il livello

generale di 'alfabetizzazione scientificÀ. Gli scambi e la cooperazione a livello europeo si

concentreranno sui metodi didattici per le scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul sostegno

(concetti, materiale) agli insegnanti in materie scientifiche, sullo sviluppo di legami tra scuola e vita

professionale. È inoltre prevista la possibilità di finanziare manifestazioni di ampia portata europea,

che facciano incontrare scienziati autorevoli ­ in veste di "modelli" ­ e giovani aspiranti scienziati.

È prevista la trattazione di attività di ricerca di base, tenendo conto dei contesti sociali e dei valori

culturali. Tre sono gli aspetti da sviluppare:

 

­        il sostegno alla didattica scientifica formale ed informale nelle scuole oltre che tramite

         centri scientifici e musei e altre modalità pertinenti;

 

­        il rafforzamento dei legami tra l'istruzione scientifica e la carriera scientifica;

 

­        le azioni di ricerca e coordinamento concernenti i nuovi metodi didattici scientifici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/346         IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                        30.12.2006

 

Terza linea di azione: Comunicazione tra scienza e società

 

Le attività saranno tese a favorire validi canali di comunicazione nelle due direzioni, che

permettano alla collettività e ai decisori di interessarsi alla scienza ed agli scienziati di entrare in

contatto con la collettività. La strategia consisterà nel favorire una più stretta collaborazione e lo

scambio delle prassi migliori tra scienziati e professionisti dei mezzi di comunicazione, nonché un

maggiore coinvolgimento dei gruppi destinatari, ossia i bambini e i giovani, i ricercatori impegnati

nella divulgazione e la stampa specializzata. L'impegno si concentrerà su:

 

­        l'offerta in tempo utile di informazioni scientifiche attendibili alla stampa e ad altri mezzi

         di comunicazione

 

­        l'allestimento di iniziative di formazione per avvicinare i mass media e la comunità

         scientifica, superando le barriere che li separano

 

­        la promozione della dimensione europea nell'ambito di manifestazioni rivolte al pubblico

 

­        la promozione della scienza con strumenti audiovisivi, attraverso coproduzioni europee e la

         distribuzione di programmi scientifici

 

­        la promozione di una comunicazione transnazionale di eccellenza nel campo della ricerca e

         della scienza, mediante l'istituzione di premi popolari

 

­        la ricerca volta a migliorare gli scambi in materia scientifica in termine di metodi e

         prodotti, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più

         vasto pubblico dei responsabili politici, dei mezzi di comunicazione e della popolazione in

         generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                         L 400/347

 

6.       SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE IN MATERIA

         DI RICERCA

 

Obiettivo

 

Accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la

loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi

collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti

da parte del settore privato.

 

Strategia

 

Le attività avviate nell'ambito di questo programma favoriranno lo sviluppo coerente delle politiche

di ricerca, completando le attività di coordinamento condotte nel quadro del programma

`Cooperazione' ed appoggiando le politiche e le iniziative comunitarie (quali ad es. iniziative

legislative, raccomandazioni e linee direttrici) finalizzate ad incrementare la coerenza e l'impatto

delle politiche degli Stati membri.

 

Queste attività contribuiranno all'attuazione della strategia di Lisbona, segnatamente al

conseguimento dell'obiettivo dell'investimento del 3% nella ricerca, aiutando gli Stati membri e la

Comunità a sviluppare delle politiche di ricerca e sviluppo più efficaci, con l'intento di migliorare la

ricerca del settore pubblico ed i suoi legami con l'industria e di promuovere gli investimenti privati

nella ricerca, rafforzando il sostegno e l'impulso pubblico agli investimenti privati. Ciò richiede

un'adattabilità delle politiche di ricerca, la mobilitazione di una più vasta gamma di strumenti, il

coordinamento delle iniziative oltre le frontiere nazionali e l'impiego di altre politiche, al fine di

creare un contesto favorevole per la ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/348                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea          30.12.2006

 

Attività

 

Si seguiranno due linee di azione1.

 

Prima linea di azione: Monitoraggio e analisi delle politiche del settore pubblico e delle strategie del

settore privato in materia di ricerca, compreso il loro impatto

 

Tale attività è finalizzata a fornire informazioni, elementi di prova ed analisi a sostegno della

formulazione, attuazione, valutazione e coordinamento transnazionale delle politiche degli organi

ed enti pubblici. Tale attività abbraccia:

 

*  Un servizio di informazioni strategiche (ERAWATCH) per la formulazione di politiche per la

      ricerca empirica e per favorire la realizzazione dello Spazio europeo di ricerca (SER), che offra

      una migliore visione della natura, delle componenti e dell'evoluzione delle politiche, delle

      iniziative e dei sistemi nazionali e regionali di ricerca. Il servizio comprende l'elaborazione

      periodica di analisi, da un'ottica europea, delle questioni di rilievo per la formulazione di

      politiche di ricerca, più precisamente: i fattori che determinano l'evoluzione dei sistemi di

      ricerca e le loro implicazioni per le politiche e le strutture di governanza; le problematiche/sfide

      all'orizzonte e le opzioni strategiche; un inventario a livello europeo dei progressi compiuti dagli

      Stati membri nella realizzazione dello Spazio europeo di ricerca e dell'obiettivo del 3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1           Le attività inerenti al rafforzamento ed al miglioramento del sistema scientifico europeo, quali la

            consulenza e le competenze in campo scientifico, che contribuiscono a una "migliore

            regolazione" rientrano nella sezione dedicata alla scienza e alla società del presente programma

            specifico.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                         Gazzetta

                                              ufficiale dell'Unione europea                         L 400/349

 

*  Attività di monitoraggio degli investimenti nella ricerca industriale, per fornire una fonte di

     informazione complementare ed esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica del settore pubblico

     e consenta alle imprese di effettuare analisi comparative delle rispettive strategie di investimento

     nel campo della R&S, fra l'altro nei settori di interesse fondamentale per l'economia dell'UE.

     Tale attività comprende la periodica elaborazione di quadri di valutazione per impresa e per settore

     degli investimenti nella R&S, studi delle tendenze degli investimenti privati nella R&S, analisi dei

     fattori che incidono sulle decisioni di investimento nella R&S e le prassi aziendali, analisi delle

     ricadute economiche, nonché valutazione dei risvolti a livello delle politiche.

 

*  Lo sviluppo e l'analisi di indicatori dell'attività di ricerca e dei suoi riflessi sull'economia.

     Tale attività comprende l'elaborazione e la pubblicazione di dati chiave e quadri di valutazione

     di portata nazionale e regionale relativi alle scienze ed alla tecnologia, sulla base eventualmente

     di indicatori statistici ufficiali; l'analisi dei punti di forza e debolezza dei sistemi di R&S degli

     Stati membri; nonché l'analisi della posizione e delle realizzazioni dell'Unione nel campo della

     ricerca scientifica e tecnologica.

 

Le suddette attività saranno condotte in collaborazione con il Centro comune di ricerca, nonché

attraverso studi e gruppi di esperti.

 

Seconda linea di azione: Coordinamento delle politiche di ricerca

 

Tale attività è finalizzata a rafforzare, su base volontaria, il coordinamento delle politiche di ricerca

mediante:

 

*  azioni volte a sostenere l'attuazione del metodo aperto di coordinamento, e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/350            IT                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                     30.12.2006

 

*  iniziative di cooperazione transnazionale intraprese a livello nazionale o regionale su temi di

       interesse comune, cui partecipino eventualmente altri soggetti interessati (comprese l'industria, le

       organizzazioni europee ed organizzazioni della società civile).

 

Le attività si incentreranno su questioni di interesse comune connesse alla ricerca e ad altre

politiche pertinenti, che dovrebbero essere affrontate per la realizzazione dello Spazio europeo di

ricerca e dell'obiettivo di investire il 3 % del PIL dell'Unione europea nella ricerca. Le predette

attività serviranno a: favorire lo sviluppo di politiche nazionali e regionali più efficaci attraverso

l'apprendimento reciproco e la revisione da parte di specialisti (`peer review'); incoraggiare

l'attuazione di iniziative comuni o in concertazione tra gruppi di paesi e regioni interessate, in

settori aventi una forte dimensione o impatto transnazionale; individuare eventuali tematiche, che

richiedono un intervento complementare e sinergetico a livello comunitario e nazionale.

 

Le iniziative intraprese da diversi paesi e regioni possono riguardare attività quali lo scrutinio inter

pares delle politiche nazionali e regionali, lo scambio di esperienze e personale, l'elaborazione

congiunta di valutazioni e studi d'impatto, nonché lo sviluppo e l'attuazione di iniziative congiunte.

 

7.           ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

Obiettivo

 

Per diventare competitiva e svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale, la Comunità

europea deve sviluppare una politica internazionale vigorosa e coerente nel campo della scienza e

della tecnologia. Le azioni internazionali realizzate a titolo dei diversi programmi nell'ambito del

settimo programma quadro saranno attuate nel contesto di una strategia globale di cooperazione

internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                      Gazzetta

                                           ufficiale dell'Unione europea                        L 400/351

 

Tale politica internazionale deve perseguire tre obiettivi interdipendenti:

 

­        favorire la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori

         scientifici prestabiliti, invitando i migliori scienziati del terzo mondo a lavorare in Europa e

         a collaborare con l'Europa

 

­        agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle

         ricerche condotte nel mondo

 

­        affrontare problemi specifici che affliggono i paesi terzi, o di portata mondiale, sulla base

         del mutuo beneficio ed interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/352                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea        30.12.2006

 

Strategia

 

Al fine di individuare e stabilire i settori prioritari della ricerca di comune interesse con i paesi terzi

considerati (Paesi partner per la cooperazione internazionale 1) per azioni specifiche di cooperazione

internazionale nell'ambito del programma specifico `Cooperazione', si intendono intensificare il

dialogo politico in atto e le reti di partenariato con le varie regioni dei suddetti paesi terzi, da cui

attingere per la concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà la coerenza delle attività nazionali

relative alla cooperazione scientifica internazionale, sostenendo il coordinamento dei programmi

nazionali (degli Stati membri e dei paesi associati) attraverso il coordinamento multilaterale delle

politiche e delle attività nazionali di RST. Nell'ambito del Programma quadro la cooperazione con i

paesi terzi sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi 2:

 

­             paesi candidati3;

 

­             paesi partner mediterranei (PPM), paesi dei Balcani occidentali, 4 nonché paesi dell'Europa

              orientale e dell'Asia centrale 5 (EECA);

 

­             paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascuno dei

              paesi o delle regioni in questione; 6

 

­             economie emergenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          Si rinvia alle norme di partecipazione.

2          Attualmente 9 paesi partner mediterranei e 6 paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale

            partecipano alla politica europea di vicinato.

3 Diversi

                        dai

                              paesi

                                       associati candidati.

4          Diversi dai Paesi associati potenziali candidati.

5          Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Repubblica del Kirghizistan,

           Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

6          Tenendo presente che l'America Latina comprende sia paesi in via di sviluppo sia economie

           emergenti.

 

 


 

 

30.12.2006 IT                      Gazzetta

                                           ufficiale dell'Unione europea                        L 400/353

 

Le azioni tematiche di cooperazione internazionale sono realizzate nell'ambito del programma

specifico "Cooperazione". Le azioni internazionali nel campo del potenziale umano sono condotte

nell'ambito del programma specifico "Persone". Le azioni e le misure di sostegno orizzontali vertenti

su argomenti che non rientrano in un'area tematica o interdisciplinare specifica contemplata nel

programma "Cooperazione" saranno attuate, e potrebbero essere integrate, in un numero limitato di

casi, da azioni di cooperazione specifiche di interesse reciproco. Il coordinamento complessivo delle

azioni di cooperazione internazionale condotte nell'ambito dei diversi programmi sarà rafforzato allo

scopo di assicurare un approccio coerente e di sviluppare sinergie con altri strumenti comunitari (per

es. lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento della politica europea di vicinato, il

regolamento America latina - Asia (ALA), i regimi di aiuto allo sviluppo, ecc.). Tenuto conto

dell'esperienza acquisita con l'INTAS e sulla base dei lavori svolti da questa associazione nell'ambito

della cooperazione con i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, saranno intraprese nell'ambito

del presente programma e dei programmi: "Cooperazione" e "Persone" attività che offrono continuità.

 

La Commissione assicurerà il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale per tutta

la durata del programma quadro, compreso il dialogo politico con i paesi e le regioni partner e i

consessi internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/354                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea        30.12.2006

 

Attività

 

Le principali attività per lo sviluppo di politiche concordate di cooperazione internazionale e

scientifica sono:

 

*  Coordinamento bilaterale a livello regionale della cooperazione in materia di scienza e

      tecnologia (S&T), compresa la fissazione di priorità e la definizione di politiche di

      cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia (S&T)

 

La cooperazione all'interno della Comunità in materia di scienza e tecnologia (S&T) per la

fissazione di priorità si fonderà sul dialogo politico globale con i paesi e le regioni partner, tenendo

conto della loro realtà socioculturale e delle loro capacità di ricerca. Tale dialogo si svolge su più

livelli: in sedi di dibattito internazionali (le varie convenzioni dell'ONU), nell'ambito del dialogo

bilaterale istituzionalizzato tra regioni 1 (incontri Asia-Europa (ASEM)), America latina, Caraibi ed

UE (UE-LAC), partenariati con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; in sede di

accordi di cooperazione UE-ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e Stati dell'Europa

orientale e dell'Asia centrale 2 nonché in sede di accordi bilaterali e multilaterali ed incontri

informali a livello transregionale tra scienziati e altri soggetti della società.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          In questo contesto per dialogo bilaterale a livello regionale s'intende il dialogo tra gli Stati

            membri, la Comunità e i paesi terzi interessati. 

2          A cui potrebbero partecipare anche il Centro internazionale di scienza e tecnologia (CIST)

           ed il Centro per la scienza e la tecnologia dell'Ucraina (STCU).

 

 


 

 

30.12.2006 IT                                        Gazzetta

                                                         ufficiale dell'Unione europea             L 400/355

 

La massima priorità sarà accordata all'intensificazione del dialogo bilaterale tra regioni, al fine di

indirizzare e fissare il quadro per la cooperazione scientifica e tecnica internazionale, e concordare

quali siano le aree di ricerca di interesse comune. Tale dialogo e partenariato nel campo scientifico

e tecnologico sono lo strumento più efficace per realizzare obiettivi di portata mondiale concordati

tra le parti, nel rispetto delle esigenze specifiche regionali e nazionali. Nell'ambito del Programma

quadro, la cooperazione scientifica e tecnica internazionale sarà quindi disciplinata in modo

coerente, attraverso la formulazione integrata di politiche di ricerca, sulla base del suddetto dialogo

e dei suddetti accordi di cooperazione 1.

 

Queste iniziative saranno realizzate attraverso attività specifiche di cooperazione internazionale, che

svilupperanno il dialogo biregionale, in stretta consultazione con gli Stati membri, i paesi associati e

i paesi partner nella cooperazione internazionale.

 

La fissazione di priorità e la formulazione delle politiche di cooperazione scientifica e tecnica

produrranno un effetto diretto e misurabile sulle altre attività previste per la cooperazione

internazionale nel campo della S&T dal programma specifico "Capacità", ossia: il miglioramento e

lo sviluppo di accordi S&T e di partenariati di cooperazione S&T, nonché favorevoli effetti sinergici

sul coordinamento di politiche ed attività nazionali in materia di cooperazione internazionale nel

campo della S&T (accordi S&T).

 

Nell'ambito degli accordi S&T, nel rispetto delle attività prioritarie stabilite, sarà data priorità

all'individuazione di nuovi elementi emergenti, la cui realizzazione richieda interventi ed avalli a

livello politico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1          Considerati gli interessi della Comunità, si sono conclusi accordi con tutti i più importanti

           partner industrializzati o dei paesi emergenti, nonché con la quasi totalità dei paesi inclusi

           nella politica europea di vicinato.

 

 


 

 

L 400/356         IT                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                         30.12.2006

 

Inoltre, la partecipazione di scienziati a programmi di ricerca nazionali di paesi terzi permetterà altresì

di sfruttare appieno le possibilità degli accordi S&T e consentirà agli scienziati di conoscere i sistemi di

ricerca dei paesi terzi, favorendo la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, il Programma quadro

sovvenzionerà i costi della partecipazione alle attività di ricerca dei programmi nazionali di ricerca dei

paesi terzi, da parte di scienziati degli Stati membri e dei paesi associati, qualora ciò sia nell'interesse

ed offra vantaggi reciproci. Tale partecipazione sarà realizzata mediante procedure selettive.

 

I progetti comuni (di notevole entità sotto il profilo dei partenariati, delle competenze e del

finanziamento), sviluppati nell'ambito del predetto dialogo e degli accordi di cooperazione

scientifica e tecnica, saranno impostati in funzione delle necessità ed avranno un notevole impatto

socioeconomico. I progetti saranno finalizzati specificamente alle priorità indicate nell'ambito del

dialogo politico a livello regionale sulla cooperazione scientifica e tecnica e saranno oggetto di

bandi specifici per regioni o gruppi di paesi partner della cooperazione internazionale. I risultati di

questo dialogo serviranno a stabilire le priorità ed i bisogni relativi ad azioni specifiche di

cooperazione internazionale per le varie aree tematiche del programma specifico "Cooperazione".

 

*  Coordinamento bilaterale per il rafforzamento e lo sviluppo di partenariati S&T tecnici

 

L'attuazione delle priorità individuate sarà perfezionata e concretizzata attraverso l'istituzione di

equi partenariati di cooperazione scientifica e tecnica, cui aderisca una pluralità di soggetti

interessati (i partner del settore della ricerca, l'industria, le amministrazioni pubbliche e la società

civile) per la promozione di capacità e azioni di ricerca. Questo meccanismo si è dimostrato il più

atto a mobilitare in modo sinergico le forze dei partner. Tali partenariati richiederanno strategie

multidisciplinari per far fronte alle disparate esigenze a livello mondiale, regionale e/o nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                        Gazzetta

                                             ufficiale dell'Unione europea                           L 400/357

 

Lo sviluppo di partenariati di cooperazione scientifica e tecnica si baserà sulla leadership

biregionale e il coordinamento delle iniziative politiche in settori prioritari prestabiliti. Il

funzionamento di questi partenariati sarà assicurato da gruppi direttivi, composti da un numero

ristretto di rappresentanti di ciascuna regione, aperti a tutti i partner delle regioni interessate, che

terranno conto degli interessi e delle capacità di ricerca dei vari partner. Questi partenariati

promuoveranno delle attività di ricerca comuni ed il dialogo politico permanente sull'efficienza e

l'efficacia della cooperazione realizzata per determinare le esigenze future.

 

*  Sostegno al coordinamento delle politiche e ad attività nazionali degli Stati membri e dei

     paesi associati nel campo della cooperazione S&T internazionale

 

Per promuovere/incoraggiare una strategia efficiente della Comunità in materia di cooperazione

scientifica internazionale è essenziale che le politiche nazionali siano costantemente coordinate, al

fine di realizzare gli impegni assunti nell'ambito del dialogo biregionale e bilaterale per la

cooperazione scientifica e tecnica.

 

Tale coordinamento aumenterà l'efficienza e l'impatto delle iniziative bilaterali di cooperazione

scientifica e tecnica avviate in collaborazione tra gli Stati membri e i paesi partner nella

cooperazione internazionale, favorendo delle sinergie positive. Il coordinamento rafforzerà altresì le

complementarietà tra le attività di cooperazione scientifica e tecnica condotte dalla Comunità e

dagli Stati membri.

 

La misura promuoverà inoltre l'attuazione di una "visione comune", favorendo strategie

programmatiche innovatrici e l'instaurazione di legami di collaborazione più stretti, tra gli Stati

membri e con gli Stati membri, per lo sviluppo e la realizzazione di una cooperazione coerente a

livello comunitario nell'ambito della scienza e della tecnologia.

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

L 400/358                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea        30.12.2006

 

                                                              ALLEGATO II

 

          RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA (in milioni di EUR)

 

     Infrastrutture di ricerca1 1

                                                                                                           715

 

     Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)                                                 1 336

 

     Regioni della conoscenza                                                                               126

 

     Potenziale di ricerca                                                                                  340

 

     Scienza nella società                                                                                  330

 

     Sviluppo coerente delle politiche di ricerca                                                            70

 

     Attività di cooperazione internazionale                                                                180

 

     

 

     TOTALE                                                                                               4 097

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1            Compreso un importo fino a 200 milioni di EUR alla Banca europea per gli investimenti per

             il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, di cui all'allegato III. Un

             importo dell'ordine di 100 milioni di EUR sarà impegnato per quote annue per il periodo

             2007-2010.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

30.12.2006 IT                       Gazzetta

                                            ufficiale dell'Unione europea                        L 400/359

 

                                            ALLEGATO III

 

                      Meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio

 

Come indicato nell'allegato II, la Comunità fornirà un contributo (azione di coordinamento e