DECISIONE N. 1926/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

                                                                    del 18 dicembre 2006

                   che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-

                                                                                 2013)

                                                                 (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                                     prevedere un sostegno finanziario per l'integrazione degli

EUROPEA,                                                                                             interessi dei consumatori nei loro rispettivi campi.

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare

l'articolo 153,

 

                                                                                          (4)        La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del

vista la proposta della Commissione,                                                                 programma, una dotazione finanziaria che costituisce per

                                                                                                     l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso

                                                                                                     della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                                        dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il

                                                                                                     Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla

                                                                                                     disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

 

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-

tato (3),

                                                                                          (5)        È nell'interesse generale dell'Unione europea che gli

                                                                                                     aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei servizi e dei

considerando quanto segue:                                                                           prodotti non alimentari e agli interessi economici e giuri-

                                                                                                     dici dei cittadini, nonché agli interessi dei consumatori

                                                                                                     nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a

(1)        La Comunità può contribuire alla protezione della salute,                                 prodotti e servizi, siano rappresentati a livello comuni-

           della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei                               tario. Dato il carattere particolare degli organismi interes-

           cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consu-                                sati, il rinnovo del sostegno comunitario per il funziona-

           matori.                                                                                   mento di tali organismi non dovrebbe essere assoggettato

                                                                                                     al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comuni-

                                                                                                     tario.

(2)        Di conseguenza è opportuno istituire un programma

           d'azione comunitaria nel campo della politica dei consu-

           matori, che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parla-

           mento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003,

           che stabilisce un quadro generale per il finanziamento

           delle attività comunitarie a sostegno della politica dei                       (6)        È opportuno garantire una transizione dal programma

           consumatori per gli anni 2004-2007 (4). Tale decisione                                    precedente al programma che lo sostituisce, in particolare

           dovrebbe quindi essere abrogata.                                                          per quanto riguarda la continuazione delle misure

                                                                                                     pluriennali e la valutazione tanto dei successi del

                                                                                                     programma precedente quanto di settori che meritano

(3)        È opportuno dare la massima priorità all'integrazione                                     maggiore attenzione. Se necessario, dal 1o gennaio 2014

           degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comu-                               l'assistenza tecnica ed amministrativa dovrebbe assicurare

           nitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato, così come                                i costi della gestione di azioni non ancora portate a

           agli obiettivi in materia di politica dei consumatori posti                               termine entro la fine del 2013.

           da tale programma. Il coordinamento con altre politiche

           ed altri programmi comunitari costituisce un elemento

           essenziale affinché gli interessi dei consumatori siano

           pienamente presi in considerazione nelle restanti poli-

           tiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi

           impieghi, altri fondi e programmi comunitari dovrebbero                        (7)        Le misure necessarie per l'attuazione della presente deci-

                                                                                                     sione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE

(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.                                                                  del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.                                                                  l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

(3) Parere del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 (non ancora pubbli-                              Commissione (6).

       cato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14

       novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posi-

       zione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.                                 (5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione                     (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione

       786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).                                             2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 


 

 

L 404/40                 IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         30.12.2006

 

(8)     L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del                                                Articolo 2

        fatto che il mercato interno non funzionerà corretta-

        mente se i consumatori sono protetti in alcuni Stati

        membri meno bene che in altri. Pertanto, il programma                                         Scopo ed obiettivi

        dovrebbe prestare particolare attenzione alla tutela dei

        consumatori ed alla loro consapevolezza negli Stati

        membri che hanno aderito a partire dal 1o maggio 2004,             1.      Il programma integra, appoggia e controlla le politiche

        in modo da assicurare parità di condizioni per tutti gli           degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della

        Stati membri.                                                      sicurezza dei consumatori e alla difesa dei loro interessi econo-

                                                                           mici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promo-

                                                                           zione del diritto dei consumatori all'informazione, all'educazione

(9)     L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito

        denominato «l'accordo SEE») prevede la cooperazione nel            e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.

        campo della tutela dei consumatori tra la Comunità

        europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi

        dell'Associazione europea di libero scambio che fanno              2.      Lo scopo di cui al paragrafo 1 è perseguito tramite la

                                                                           realizzazione dei seguenti obiettivi:

        parte dello Spazio economico europeo (in seguito deno-

        minati «i paesi AELS/SEE»), dall'altro. Occorrerebbe inoltre

        adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i       a) assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in

        paesi limitrofi e i paesi che hanno presentato domanda di                particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consul-

        adesione, che sono candidati all'adesione o i paesi in via               tazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;

        di adesione all'Unione europea, possano partecipare al

        programma.                                                         b) assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di

                                                                                 tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel

                                                                                 campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione

(10)    Nel contesto dell'attuazione del programma, andrebbe

        incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi che non                   delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi

        partecipano al programma, tenendo conto di eventuali                     di impugnazione.

        accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità.          Questi obiettivi sono realizzati attraverso una combinazione di

                                                                           azioni e di strumenti tra quelli figuranti nell'elenco di cui

(11)    È opportuno che il valore e l'impatto delle misure adot-           all'allegato I secondo le priorità contenute nel programma di

        tate nell'ambito del programma siano monitorati e valu-            lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

        tati regolarmente anche da valutatori esterni indipendenti.

        Al fine di valutare la politica dei consumatori, è oppor-

        tuno formulare obiettivi misurabili e sviluppare indica-

        tori.

                                                                                                           Articolo 3

(12)    Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono

        essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a

        motivo del carattere transfrontaliero delle problematiche                                       Finanziamento

        in gioco e che possono dunque, a causa del maggiore

        potenziale dell'azione comunitaria di proteggere in

        maniera più incisiva ed efficace la salute, la sicurezza e gli     1.      La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma

        interessi economici e giuridici dei cittadini, essere meglio       per il periodo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2013 è

        realizzati a livello comunitario, la Comunità può interve-         pari a 156 800 000 EUR.

        nire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'arti-

        colo 5 del trattato. La presente decisione si limita a

        quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottem-        2.      Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di

        peranza al principio di proporzionalità enunciato nello            bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

        stesso articolo,

 

 

                                                                                                           Articolo 4

 

DECIDONO:

                                                                                                     Contributi finanziari

 

 

                               Articolo 1                                  1.      I contributi finanziari della Comunità non superano le

                                                                           seguenti soglie:

                    Istituzione del programma                              a) il 50 % dei costi delle azioni finanziate congiuntamente dalla

                                                                                 Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e

È istituito un programma d'azione comunitaria nel campo della                    dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti a norma

politica dei consumatori, relativo al periodo compreso tra il 31                 dell'articolo 8, salvo in casi di azioni di utilità eccezionale,

dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2013 (in seguito denominato                      per i quali il contributo comunitario non può eccedere il

«il programma»).                                                                 70 %;

 


 

 

30.12.2006               IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             L 404/41

 

b) l'85 % dei costi delle azioni intese a sviluppare corsi integrati         obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, azioni

      europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti         informative, pubblicazioni, reti informatiche per lo scambio

      la politica dei consumatori;                                           delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza

                                                                             tecnica ed amministrativa sostenute dalla Commissione per la

c) il 50 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni                 gestione del programma.

      europee dei consumatori;

                                                                             2.      La dotazione finanziaria per il programma può anche

d) il 95 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni                 coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa neces-

      europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei            sarie per assicurare la transizione al programma dalle misure

      consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti           adottate a norma della decisione n. 20/2004/CE. Se necessario,

      e sui servizi a livello comunitario.                                   dopo il 2013 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per

                                                                             coprire queste spese e per consentire la gestione delle azioni

2.      I contributi finanziari della Comunità possono assumere la           non completate entro il 31 dicembre 2013.

forma di:

 

a) borse di studio per la mobilità individuale di insegnanti e di

      studenti nell'ambito dei corsi integrati europei di specializza-                                         Articolo 7

      zione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consu-

      matori. La gestione di queste borse di studio può essere affi-

      data alle agenzie nazionali Erasmus del programma di                                                   Attuazione

      apprendimento permanente;

                                                                             1.      La Commissione è responsabile dell'attuazione del

b) indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di funzio-             programma.

      nari addetti a controllare l'esecuzione delle norme.

3.      I criteri per valutare se le azioni presentino utilità eccezio-      Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati

nale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti in anticipo        nell'articolo 2 si servono di tutti i metodi di attuazione appro-

nel piano di lavoro annuale. Le azioni di utilità eccezionale                priati disponibili, tra cui in particolare l'attuazione diretta o indi-

devono giovare, in particolare, ai consumatori degli Stati                   retta, su base centralizzata, ad opera della Commissione.

membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il

1o maggio 2004.                                                              2.      La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, si applica

                                                                             all'adozione:

4.      Il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1,

lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione progressiva.          a) del piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma,

                                                                                   che definisce:

 

5.      Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, i contributi finanziari della           - le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere,

Comunità possono assumere inoltre la forma di un aiuto forfet-                         compresa la ripartizione delle risorse finanziarie;

tario o di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compa-

tibile con la natura delle azioni interessate quali definite nel                   - i criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di deter-

piano di lavoro annuale. Nel caso di un aiuto forfettario di un                        minazione della percentuale dei contributi finanziari della

finanziamento a tasso fisso, le soglie massime previste al para-                       Comunità;

grafo 1 non si applicano anche se il cofinanziamento rimane

necessario.                                                                        - la misura in cui i contributi assumono la forma di

                                                                                       importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, e

 

                                                                                   - il calendario previsto di gare d'appalto, azioni congiunte

                                Articolo 5                                             e inviti a presentare proposte;

                                                                             b) le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegna-

                               Beneficiari                                         zione, per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, para-

                                                                                   grafo 1, lettera a).

Le categorie di beneficiari ammissibili ai contributi finanziari di

cui all'articolo 4 sono fissate nell'allegato II.                            3.      La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10

                                                                             sulle azioni intraprese per l'attuazione del programma.

 

 

                                Articolo 6                                                                     Articolo 8

 

               Assistenza tecnica ed amministrativa                                                  Partecipazione di paesi terzi

 

1.      La dotazione finanziaria per il programma può coprire                Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

anche le spese attinenti ad attività preparatorie, di monitoraggio,

di controllo, di audit e di valutazione direttamente richieste per           a) paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite

la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi                         nell'accordo SEE;

 


 

 

L 404/42                 IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              30.12.2006

 

b) paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica                                      Articolo 10

      europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di

      adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione                              Procedura di comitato

      all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali

      inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione,            1.     La Commissione è assistita da un comitato.

      conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi            2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

      bilaterali o multilaterali con detti paesi che fissano i principi     applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,

      generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.           tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

                                                                            3.     Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

                               Articolo 9

 

      Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati                                                Articolo 11

1.      La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati                                            Abrogazione

membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla

luce delle sue finalità. Essa ne rende conto al comitato di cui             La decisione 20/2004/CE è abrogata.

all'articolo 10 e tiene informato il Parlamento europeo e il

Consiglio.                                                                                                  Articolo 12

2.      Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forni-                                       Entrata in vigore

scono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del                       La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla

programma.                                                                  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.      La Commissione assicura che il programma sia valutato

dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine.

La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni,                 Fatto a Bruxelles addì 18 dicembre 2006

corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-

tato delle regioni.                                                               Per il Parlamento europeo                   Per il Consiglio

La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte                         Il presidente                          Il presidente

a norma della presente decisione.                                                 J. BORRELL FONTELLES                        J.-E. ENESTAM

 


 

 

30.12.2006             IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                       L 404/43

 

 

                                                                        ALLEGATO I

 

                                                    AZIONI E STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

 

 

              Obiettivo I

 

              Assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consulta-

              zione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

 

 

              Azione 1

 

              Raccolta, scambio e analisi di dati ed informazioni che forniscano una base di conoscenze per sviluppare la politica dei

              consumatori e per integrare gli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie, compresi:

              1.1. il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri

                   interessi dei consumatori, inclusi studi, indagini sui prezzi, indagini sui cambiamenti nella struttura dei mercati,

                   sondaggi presso consumatori e imprenditori, la raccolta e l'analisi dei reclami presentati dai consumatori, la raccolta

                   e l'analisi dei dati riguardanti sia i rapporti commerciali transfrontalieri tra imprese e consumatori sia i mercati tran-

                   sfrontalieri;

              1.2 lo sviluppo e la gestione di banche dati;

              1.3. la raccolta e l'analisi di dati statistici e di altre conoscenze pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato utiliz-

                   zando nel modo opportuno il programma statistico comunitario.

 

              Azione 2

 

              Raccolta, scambio e analisi di dati e di informazioni e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base

              di conoscenze in materia di sicurezza dei beni e servizi di consumo, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze

              chimiche liberate dai prodotti, i rischi e le lesioni connesse con specifici beni e servizi di consumo e l'analisi tecnica delle

              notifiche di allarme.

 

 

              Azione 3

 

              Sostegno alla fornitura di pareri scientifici ed alla valutazione dei rischi, comprese le mansioni dei comitati scientifici indi-

              pendenti istituiti dalla decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel

              settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (1).

 

 

              Azione 4

 

              Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di coregolamentazione

              e di autoregolamentazione, tra cui:

              4.1. la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, sulla regolamentazione e sul suo impatto;

              4.2. la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei prodotti e

                   dei servizi ed agli interessi economici e giuridici dei consumatori;

              4.3. la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza

                   dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione per prodotti e servizi;

              4.4. seminari, conferenze e riunioni di parti interessate ed esperti.

 

              Azione 5

 

              Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori.

 

 

              Azione 6

 

              Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei

              consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

 

 

              Azione 7

 

              Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee dei consumatori, in particolare attraverso

              la formazione e lo scambio di buone pratiche e di esperienze dei membri del personale, soprattutto per le organizzazioni

              dei consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.

 

              (1) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

 


 

 

L 404/44                IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               30.12.2006

 

            Obiettivo II

            Assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel

            campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di

            ricorso.

 

            Azione 8

            Attività dirette a migliorare l'effettiva applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, in

            particolare la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza

            generale dei prodotti (1), e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre

            2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2),

            tra cui:

            8.1. azioni per migliorare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività volte a garantire l'esecuzione delle norme,

                 sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di

                 dati, sistemi di informazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di lavoro e

                 riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della normativa, l'organizzazione di scambi di

                 funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i

                 membri dell'ordinamento giudiziario;

            8.2. monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresi il rafforzamento e

                 l'estensione della sfera d'applicazione e del funzionamento del sistema di allarme RAPEX tenendo conto degli sviluppi

                 in materia di scambio delle informazioni sulla sorveglianza del mercato, e l'ulteriore sviluppo della rete per la sicu-

                 rezza dei prodotti destinati ai consumatori secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/95/CE;

            8.3. azioni congiunte di monitoraggio e di garanzia dell'esecuzione delle norme nonché altre azioni nel contesto della

                 cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione;

            8.4. azioni di cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione delle norme con paesi terzi che non parteci-

                 pano al programma.

 

            Azione 9

            Consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per il Ccontrollo e la valutazione tanto del recepimento e dell'applicazione

            da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori quanto dell'attività svolta dagli Stati

            membri per garantire l'esecuzione di tale normativa, in particolare della direttiva 2005/29/CE, del Parlamento europeo e

            del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (3), e del regola-

            mento (CE) n. 2006/2004. Ciò comprende lo sviluppo e la gestione di banche dati facilmente e pubblicamente accessibili

            riguardanti l'applicazione della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori.

 

            Azione 10

            Azioni riguardanti l'informazione, la consulenza e i mezzi di ricorso, tra cui:

            10.1. il monitoraggio del funzionamento dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e la valutazione del

                   loro impatto;

            10.2. il contributo finanziario ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza scopo di lucro facenti parte di reti

                   comunitarie che forniscono informazioni ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad

                   ottenere accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori);

            10.3. azioni dirette a migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla

                   tutela dei consumatori, soprattutto negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio

                   2004, comprese pubblicazioni su questioni rilevanti per la politica dei consumatori, la fornitura di informazioni on

                   line e azioni che forniscono informazioni sulle misure di tutela dei consumatori e sui diritti dei consumatori.

 

            Azione 11

            Azioni in materia di educazione dei consumatori, comprese:

            11.1. azioni specifiche mirate ai giovani consumatori, ai consumatori più anziani e a gruppi vulnerabili di consumatori

                   chiaramente meno capaci di difendere i propri interessi, e sviluppo di strumenti interattivi di educazione dei consu-

                   matori;

            11.2. contributi finanziari per lo sviluppo di corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti

                   la politica dei consumatori, compreso un sistema di borse di studio che consentano agli studenti di trascorrere fino

                   a sei mesi in un altro paese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

            (2) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

            (3) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

 


 

 

30.12.2006             IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                     L 404/45

 

 

                                                                        ALLEGATO II

 

                             BENEFICIARI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI FINANZIARI STABILITI NELL'ARTICOLO 4

 

 

              1. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), possono essere assegnati ad un orga-

                 nismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato mediante una procedura trasparente dallo Stato

                 membro o dall'autorità competente interessati e accettato dalla Commissione.

              2. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), possono essere assegnati alle istituzioni

                 d'istruzione superiore degli Stati membri o dei paesi terzi che partecipano a norma dell'articolo 8, secondo quanto

                 stabilito nell'articolo 2 della decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003,

                 che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della

                 comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (1).

              3. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), possono essere assegnati agli studenti ed

                 agli insegnanti che partecipano ai corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la poli-

                 tica dei consumatori che ricevono un cofinanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

              4. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), possono essere assegnati ai funzionari

                 addetti a controllare l'esecuzione delle norme per la tutela dei consumatori di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 e

                 alla direttiva 2001/95/CE.

              5. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono essere assegnati alle organizza-

                 zioni europee dei consumatori le quali:

                 a) non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali

                     e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali la promozione e la tutela della

                     salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori nella Comunità;

                 b) siano state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali

                     di almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme

                     o alla prassi nazionali, e siano attive a livello regionale o nazionale; e

                 c) e abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole

                     interne e le loro fonti di finanziamento.

              6. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), possono essere assegnati alle organizza-

                 zioni europee dei consumatori le quali:

                 a) non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali

                     e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali quelli di rappresentare gli inte-

                     ressi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario;

                 b) siano state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello

                     comunitario:

                     - da organismi che rappresentano, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, le organizzazioni nazionali

                         dei consumatori negli Stati membri, o

                     - in assenza degli organismi di cui al primo trattino, da organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati

                         membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e

                         siano attive a livello nazionale;

                 c) abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole

                     interne e le loro fonti di finanziamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.