DECISIONE N. 1926/2006/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica
dei consumatori (2007-
2013)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
prevedere un sostegno finanziario per l'integrazione degli
EUROPEA,
interessi dei consumatori nei loro rispettivi campi.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare
l'articolo 153,
(4) La presente decisione
stabilisce, per tutta la durata del
vista la proposta della Commissione, programma, una
dotazione finanziaria che costituisce per
l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso
della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1), dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trat-
tato (3),
(5) È nell'interesse
generale dell'Unione europea che gli
aspetti
relativi alla salute e alla sicurezza dei servizi e dei
considerando quanto segue:
prodotti non alimentari e agli interessi economici e giuri-
dici
dei cittadini, nonché agli interessi dei consumatori
nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a
(1) La
Comunità può contribuire alla protezione della salute, prodotti e
servizi, siano rappresentati a livello comuni-
della
sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei tario. Dato il carattere particolare
degli organismi interes-
cittadini
tramite azioni nel campo della tutela dei consu- sati, il rinnovo del sostegno
comunitario per il funziona-
matori.
mento di tali organismi non dovrebbe essere assoggettato
al
principio della riduzione progressiva dell'aiuto comuni-
tario.
(2) Di
conseguenza è opportuno istituire un programma
d'azione
comunitaria nel campo della politica dei consu-
matori,
che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parla-
mento
europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003,
che
stabilisce un quadro generale per il finanziamento
delle
attività comunitarie a sostegno della politica dei (6)
È opportuno garantire una transizione dal programma
consumatori
per gli anni 2004-2007 (4). Tale decisione precedente al programma che lo sostituisce, in
particolare
dovrebbe
quindi essere abrogata. per
quanto riguarda la continuazione delle misure
pluriennali
e la valutazione tanto dei successi del
programma precedente quanto di settori che meritano
(3) È
opportuno dare la massima priorità all'integrazione maggiore attenzione. Se
necessario, dal 1o gennaio 2014
degli
interessi dei consumatori in tutte le politiche comu- l'assistenza tecnica ed amministrativa
dovrebbe assicurare
nitarie,
a norma dell'articolo 153 del trattato, così come i costi della gestione di azioni
non ancora portate a
agli
obiettivi in materia di politica dei consumatori posti termine entro
la fine del 2013.
da tale
programma. Il coordinamento con altre politiche
ed
altri programmi comunitari costituisce un elemento
essenziale
affinché gli interessi dei consumatori siano
pienamente
presi in considerazione nelle restanti poli-
tiche.
Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi
impieghi,
altri fondi e programmi comunitari dovrebbero (7)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente deci-
sione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1. del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.
l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla
(3) Parere del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 (non
ancora pubbli-
Commissione (6).
cato nella
Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14
novembre
2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posi-
zione del
Parlamento europeo del 12 dicembre 2006. (5) GU C 139 del 14.6.2006, pag.
1.
(4) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata
dalla decisione (6)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
786/2004/CE
(GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
L 404/40
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006
(8)
L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del Articolo 2
fatto che
il mercato interno non funzionerà corretta-
mente se i
consumatori sono protetti in alcuni Stati
membri
meno bene che in altri. Pertanto, il programma Scopo ed obiettivi
dovrebbe
prestare particolare attenzione alla tutela dei
consumatori
ed alla loro consapevolezza negli Stati
membri che
hanno aderito a partire dal 1o maggio 2004, 1. Il
programma integra, appoggia e controlla le politiche
in modo da
assicurare parità di condizioni per tutti gli degli Stati membri e contribuisce alla tutela della
salute e della
Stati
membri. sicurezza dei consumatori e alla difesa dei
loro interessi econo-
mici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promo-
zione del diritto
dei consumatori all'informazione, all'educazione
(9) L'accordo
sullo Spazio economico europeo (in seguito
denominato
«l'accordo SEE») prevede la cooperazione nel e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.
campo
della tutela dei consumatori tra la Comunità
europea e
i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi
dell'Associazione
europea di libero scambio che fanno 2. Lo
scopo di cui al paragrafo 1 è perseguito tramite la
realizzazione dei seguenti obiettivi:
parte
dello Spazio economico europeo (in seguito deno-
minati «i
paesi AELS/SEE»), dall'altro. Occorrerebbe inoltre
adottare
disposizioni affinché altri paesi, in particolare i a) assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in
paesi
limitrofi e i paesi che hanno presentato domanda di particolare migliorando le conoscenze disponibili,
la consul-
adesione,
che sono candidati all'adesione o i paesi in via tazione e la rappresentanza degli interessi dei
consumatori;
di
adesione all'Unione europea, possano partecipare al
programma. b)
assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di
tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel
campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione
(10) Nel
contesto dell'attuazione del programma, andrebbe
incoraggiata
la cooperazione con i paesi terzi che non delle norme, dell'informazione, dell'educazione
e dei mezzi
partecipano
al programma, tenendo conto di eventuali di impugnazione.
accordi in
materia conclusi tra tali paesi e la Comunità. Questi obiettivi sono realizzati attraverso una
combinazione di
azioni e di strumenti tra quelli figuranti nell'elenco di cui
(11) È opportuno
che il valore e l'impatto delle misure adot- all'allegato I secondo le priorità contenute nel
programma di
tate
nell'ambito del programma siano monitorati e valu- lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
lettera a).
tati
regolarmente anche da valutatori esterni indipendenti.
Al fine di
valutare la politica dei consumatori, è oppor-
tuno
formulare obiettivi misurabili e sviluppare indica-
tori.
Articolo
3
(12) Poiché gli
obiettivi della presente decisione non possono
essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a
motivo del
carattere transfrontaliero delle problematiche Finanziamento
in gioco e
che possono dunque, a causa del maggiore
potenziale
dell'azione comunitaria di proteggere in
maniera
più incisiva ed efficace la salute, la sicurezza e gli 1.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma
interessi
economici e giuridici dei cittadini, essere meglio per il periodo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2013 è
realizzati
a livello comunitario, la Comunità può interve- pari a 156 800 000 EUR.
nire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'arti-
colo 5 del
trattato. La presente decisione si limita a
quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottem- 2. Gli
stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di
peranza al
principio di proporzionalità enunciato nello bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
stesso
articolo,
Articolo
4
DECIDONO:
Contributi finanziari
Articolo 1 1. I contributi finanziari della Comunità
non superano le
seguenti soglie:
Istituzione del programma a) il 50 % dei costi delle azioni
finanziate congiuntamente dalla
Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e
È istituito un programma d'azione comunitaria nel campo
della dalle autorità
competenti dei paesi terzi partecipanti a norma
politica dei consumatori, relativo al periodo compreso
tra il 31 dell'articolo
8, salvo in casi di azioni di utilità eccezionale,
dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2013 (in seguito
denominato per i
quali il contributo comunitario non può eccedere il
«il programma»). 70
%;
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404/41
b) l'85 % dei costi delle azioni intese a sviluppare
corsi integrati obiettivi, in
particolare le spese relative a studi, riunioni, azioni
europei di
specializzazione post-laurea su materie riguardanti informative, pubblicazioni, reti informatiche per lo
scambio
la politica
dei consumatori;
delle informazioni,
nonché tutte le altre spese di assistenza
tecnica ed amministrativa sostenute dalla Commissione per la
c) il 50 % delle spese di funzionamento delle
organizzazioni gestione
del programma.
europee dei
consumatori;
2. La dotazione finanziaria
per il programma può anche
d) il 95 % delle spese di funzionamento delle
organizzazioni coprire
le spese di assistenza tecnica ed amministrativa neces-
europee dei
consumatori che rappresentano gli interessi dei sarie per assicurare la transizione al programma dalle
misure
consumatori
nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti adottate a norma della decisione n. 20/2004/CE. Se
necessario,
e sui
servizi a livello comunitario. dopo il 2013 si potranno
iscrivere a bilancio stanziamenti per
coprire queste spese e per consentire la gestione delle azioni
2. I
contributi finanziari della Comunità possono assumere la non completate entro il 31 dicembre
2013.
forma di:
a) borse di studio per la mobilità individuale di
insegnanti e di
studenti
nell'ambito dei corsi integrati europei di specializza-
Articolo 7
zione
post-laurea su materie riguardanti la politica dei consu-
matori. La
gestione di queste borse di studio può essere affi-
data alle
agenzie nazionali Erasmus del programma di Attuazione
apprendimento
permanente;
1. La Commissione è
responsabile dell'attuazione del
b) indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di
funzio- programma.
nari addetti
a controllare l'esecuzione delle norme.
3. I criteri
per valutare se le azioni presentino utilità eccezio- Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi
enunciati
nale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti
in anticipo nell'articolo 2 si
servono di tutti i metodi di attuazione appro-
nel piano di lavoro annuale. Le azioni di utilità
eccezionale priati
disponibili, tra cui in particolare l'attuazione diretta o indi-
devono giovare, in particolare, ai consumatori degli
Stati retta, su base
centralizzata, ad opera della Commissione.
membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il
1o maggio 2004.
2. La procedura di cui
all'articolo 10, paragrafo 2, si applica
all'adozione:
4. Il rinnovo
dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1,
lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione
progressiva. a) del piano di
lavoro annuale per l'attuazione del programma,
che definisce:
5. Ai fini di
cui ai paragrafi 1 e 2, i contributi finanziari della - le priorità da rispettare e le azioni da
intraprendere,
Comunità possono assumere inoltre la forma di un aiuto
forfet- compresa
la ripartizione delle risorse finanziarie;
tario o di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia
compa-
tibile con la natura delle azioni interessate quali
definite nel - i
criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di deter-
piano di lavoro annuale. Nel caso di un aiuto forfettario
di un minazione della percentuale dei contributi
finanziari della
finanziamento a tasso fisso, le soglie massime previste
al para- Comunità;
grafo 1 non si applicano anche se il cofinanziamento
rimane
necessario. -
la misura in cui i contributi assumono la forma di
importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, e
- il calendario previsto di gare d'appalto, azioni congiunte
Articolo 5 e
inviti a presentare proposte;
b) le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegna-
Beneficiari
zione, per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, para-
grafo 1, lettera a).
Le categorie di beneficiari ammissibili ai contributi
finanziari di
cui all'articolo 4 sono fissate nell'allegato II. 3. La Commissione informa il comitato di
cui all'articolo 10
sulle azioni intraprese per l'attuazione del programma.
Articolo 6
Articolo 8
Assistenza tecnica ed amministrativa Partecipazione di
paesi terzi
1. La
dotazione finanziaria per il programma può coprire Il programma è aperto alla partecipazione dei
seguenti paesi:
anche le spese attinenti ad attività preparatorie, di
monitoraggio,
di controllo, di audit e di valutazione direttamente
richieste per a) paesi
dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite
la gestione del programma e per il raggiungimento dei
suoi
nell'accordo SEE;
L 404/42
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 30.12.2006
b) paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si
applica la politica Articolo 10
europea di
vicinato, quelli che hanno presentato domanda di
adesione, i
candidati all'adesione e i paesi in via di adesione Procedura di comitato
all'Unione
europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali
inclusi nel
processo di stabilizzazione e di associazione, 1. La
Commissione è assistita da un comitato.
conformemente
alle condizioni definite nei diversi accordi 2. Nei casi
in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
bilaterali o
multilaterali con detti paesi che fissano i principi applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,
generali
della loro partecipazione ai programmi comunitari. tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
3. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
Articolo 9
Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati Articolo 11
1. La
Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati Abrogazione
membri, segue la realizzazione delle azioni del programma
alla
luce delle sue finalità. Essa ne rende conto al comitato
di cui La decisione
20/2004/CE è abrogata.
all'articolo 10 e tiene informato il Parlamento europeo e
il
Consiglio.
Articolo 12
2. Su
richiesta della Commissione, gli Stati membri le forni- Entrata
in vigore
scono informazioni sull'attuazione e sull'impatto
del La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla
programma.
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. La
Commissione assicura che il programma sia valutato
dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a
termine.
La Commissione comunica le conclusioni di tali
valutazioni, Fatto a
Bruxelles addì 18 dicembre 2006
corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo,
al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comi-
tato delle regioni. Per
il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni
condotte Il presidente Il presidente
a norma della presente decisione.
J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM
30.12.2006
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ALLEGATO I
AZIONI E STRUMENTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 2
Obiettivo
I
Assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare
migliorando le conoscenze disponibili, la consulta-
zione
e la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
Azione
1
Raccolta, scambio e analisi di dati ed informazioni che forniscano una
base di conoscenze per sviluppare la politica dei
consumatori
e per integrare gli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie,
compresi:
1.1.
il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi del mercato che hanno
ripercussioni sugli interessi economici o su altri
interessi dei consumatori, inclusi studi, indagini sui prezzi, indagini
sui cambiamenti nella struttura dei mercati,
sondaggi presso consumatori e imprenditori, la raccolta e l'analisi dei
reclami presentati dai consumatori, la raccolta
e l'analisi dei dati riguardanti sia i rapporti commerciali
transfrontalieri tra imprese e consumatori sia i mercati tran-
sfrontalieri;
1.2
lo sviluppo e la gestione di banche dati;
1.3.
la raccolta e l'analisi di dati statistici e di altre conoscenze pertinenti, il
cui elemento statistico sarà sviluppato utiliz-
zando nel modo opportuno il programma statistico comunitario.
Azione
2
Raccolta, scambio e analisi di dati e di informazioni e messa a punto di
strumenti di valutazione che forniscano una base
di
conoscenze in materia di sicurezza dei beni e servizi di consumo, compresa
l'esposizione dei consumatori alle sostanze
chimiche
liberate dai prodotti, i rischi e le lesioni connesse con specifici beni e
servizi di consumo e l'analisi tecnica delle
notifiche
di allarme.
Azione
3
Sostegno alla fornitura di pareri scientifici ed alla valutazione dei
rischi, comprese le mansioni dei comitati scientifici indi-
pendenti
istituiti dalla decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che
istituisce comitati scientifici nel
settore
della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (1).
Azione
4
Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative,
nonché promozione di iniziative di coregolamentazione
e di
autoregolamentazione, tra cui:
4.1.
la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, sulla regolamentazione e sul
suo impatto;
4.2.
la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per lo sviluppo delle
politiche relative alla sicurezza dei prodotti e
dei servizi ed agli
interessi economici e giuridici dei consumatori;
4.3.
la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in relazione alla
valutazione della necessità di norme di sicurezza
dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione per
prodotti e servizi;
4.4.
seminari, conferenze e riunioni di parti interessate ed esperti.
Azione
5
Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di
consumatori.
Azione
6
Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee dei
consumatori che rappresentano gli interessi dei
consumatori
nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello
comunitario.
Azione
7
Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali, nazionali
ed europee dei consumatori, in particolare attraverso
la
formazione e lo scambio di buone pratiche e di esperienze dei membri del
personale, soprattutto per le organizzazioni
dei
consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo
il 1o maggio 2004.
(1)
GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.
L 404/44
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Obiettivo
II
Assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela
dei consumatori, in particolare attraverso misure nel
campo
della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme,
dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di
ricorso.
Azione 8
Attività dirette a migliorare l'effettiva applicazione della
legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, in
particolare
la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre
2001, relativa alla sicurezza
generale
dei prodotti (1), e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre
2004,
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori (2),
tra
cui:
8.1.
azioni per migliorare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività
volte a garantire l'esecuzione delle norme,
sia
la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo sviluppo e la gestione di
strumenti TI (ad esempio, basi di
dati,
sistemi di informazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari,
conferenze, gruppi di lavoro e
riunioni
di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della normativa,
l'organizzazione di scambi di
funzionari
addetti a controllare l'esecuzione delle norme, nonché l'organizzazione di
corsi di formazione, anche per i
membri
dell'ordinamento giudiziario;
8.2.
monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei
servizi, compresi il rafforzamento e
l'estensione
della sfera d'applicazione e del funzionamento del sistema di allarme RAPEX
tenendo conto degli sviluppi
in
materia di scambio delle informazioni sulla sorveglianza del mercato, e
l'ulteriore sviluppo della rete per la sicu-
rezza
dei prodotti destinati ai consumatori secondo quanto previsto dalla direttiva
2001/95/CE;
8.3.
azioni congiunte di monitoraggio e di garanzia dell'esecuzione delle norme
nonché altre azioni nel contesto della
cooperazione
amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione;
8.4. azioni di cooperazione amministrativa
e per la garanzia dell'esecuzione delle norme con paesi terzi che non parteci-
pano
al programma.
Azione
9
Consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per il Ccontrollo e la
valutazione tanto del recepimento e dell'applicazione
da
parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei
consumatori quanto dell'attività svolta dagli Stati
membri
per garantire l'esecuzione di tale normativa, in particolare della direttiva
2005/29/CE, del Parlamento europeo e
del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori (3), e del regola-
mento
(CE) n. 2006/2004. Ciò comprende lo sviluppo e la gestione di banche dati
facilmente e pubblicamente accessibili
riguardanti
l'applicazione della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori.
Azione
10
Azioni
riguardanti l'informazione, la consulenza e i mezzi di ricorso, tra cui:
10.1.
il monitoraggio del funzionamento dei sistemi alternativi per la risoluzione
delle controversie e la valutazione del
loro impatto;
10.2.
il contributo finanziario ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o
senza scopo di lucro facenti parte di reti
comunitarie che forniscono informazioni ed assistenza ai consumatori per
aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad
ottenere accesso a mezzi appropriati di
risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori);
10.3.
azioni dirette a migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto
riguarda le questioni attinenti alla
tutela dei consumatori, soprattutto negli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il o dopo il 1o maggio
2004, comprese pubblicazioni su questioni rilevanti per la politica dei
consumatori, la fornitura di informazioni on
line e azioni che forniscono informazioni sulle misure di tutela dei
consumatori e sui diritti dei consumatori.
Azione
11
Azioni
in materia di educazione dei consumatori, comprese:
11.1. azioni specifiche mirate ai giovani
consumatori, ai consumatori più anziani e a gruppi vulnerabili di consumatori
chiaramente meno capaci di difendere i propri interessi, e sviluppo di
strumenti interattivi di educazione dei consu-
matori;
11.2.
contributi finanziari per lo sviluppo di corsi integrati europei di
specializzazione post-laurea su materie riguardanti
la politica dei consumatori, compreso un sistema di borse di studio che
consentano agli studenti di trascorrere fino
a sei mesi in un altro paese.
(1) GU
L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU
L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(3) GU
L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
30.12.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404/45
ALLEGATO II
BENEFICIARI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI
FINANZIARI STABILITI NELL'ARTICOLO 4
1. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
a), possono essere assegnati ad un orga-
nismo
pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato mediante una
procedura trasparente dallo Stato
membro
o dall'autorità competente interessati e accettato dalla Commissione.
2. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
b), possono essere assegnati alle istituzioni
d'istruzione
superiore degli Stati membri o dei paesi terzi che partecipano a norma
dell'articolo 8, secondo quanto
stabilito
nell'articolo 2 della decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 dicembre 2003,
che
istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione
superiore e la promozione della
comprensione
interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus)
(2004-2008) (1).
3. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera
a), possono essere assegnati agli studenti ed
agli
insegnanti che partecipano ai corsi integrati europei di specializzazione
post-laurea su materie riguardanti la poli-
tica dei consumatori che
ricevono un cofinanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
4. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera
b), possono essere assegnati ai funzionari
addetti
a controllare l'esecuzione delle norme per la tutela dei consumatori di cui al
regolamento (CE) n. 2006/2004 e
alla
direttiva 2001/95/CE.
5. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
c), possono essere assegnati alle organizza-
zioni
europee dei consumatori le quali:
a)
non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti
da interessi industriali, commerciali
e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed
attività principali la promozione e la tutela della
salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei
consumatori nella Comunità;
b)
siano state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello
comunitario da organizzazioni nazionali
di almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta
rappresentino i consumatori, conformemente alle norme
o alla prassi nazionali, e siano attive a livello regionale o nazionale;
e
c)
e abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto
riguarda i loro membri, le loro regole
interne e le loro fonti di finanziamento.
6. I
contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
d), possono essere assegnati alle organizza-
zioni
europee dei consumatori le quali:
a)
non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti
da interessi industriali, commerciali
e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività
principali quelli di rappresentare gli inte-
ressi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello
comunitario;
b)
siano state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli
interessi dei consumatori a livello
comunitario:
- da organismi che rappresentano, conformemente alle norme o alla prassi
nazionali, le organizzazioni nazionali
dei consumatori negli Stati membri, o
- in assenza degli organismi di cui al primo trattino, da organizzazioni
nazionali dei consumatori negli Stati
membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente
alle norme o alla prassi nazionali, e
siano attive a livello nazionale;
c)
abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda
i loro membri, le loro regole
interne e le loro fonti di finanziamento.
(1)
GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.