POSIZIONE COMUNE N.16/2006

                                                       adottata dal Consiglio il 24 luglio 2006

                   in vista dell'adozione della decisione n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... rela-

                                                          tiva ai servizi nel mercato interno

 

                                                                    (2006/C 967 E/01)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                           crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di

EUROPEA,                                                                                   competitività e di convergenza dei risultati economici,

                                                                                           un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-                          miglioramento della qualità di quest'ultimo, il migliora-

lare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo                         mento del tenore e della qualità della vita, la coesione

55,                                                                                        economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del                        (2)    Una maggiore competitività del mercato dei servizi è

trattato (3),                                                                              essenziale per promuovere la crescita economica e creare

                                                                                           posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un

considerando quanto segue:                                                                 elevato numero di ostacoli nel mercato interno impe-

                                                                                           disce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie

(1)        La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti                          imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di

           tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso                    sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione inde-

           economico e sociale. Conformemente all'articolo 14,                             bolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione

           paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta                           europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri

           uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata                       ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfronta-

           la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 13                    liera dei servizi, incrementando al tempo stesso la traspa-

           del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'arti-                   renza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe

           colo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno                     agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori

           della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo                              servizi a prezzi inferiori.

           sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costi-

           tuisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integra-

           zione fra i popoli europei e per promuovere un

           progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

           Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire

           che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'a-

           dempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trat-                (3)    La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato

           tato di promuovere nell'insieme della Comunità uno                              interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che

           sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle atti-                       impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati

           vità economiche, un elevato livello di occupazione e di                         membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le

           protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una                           quali sono predominanti nel settore dei servizi. La rela-

                                                                                           zione conclude che dieci anni dopo il previsto completa-

                                                                                           mento del mercato interno esiste un notevole divario tra

(1) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 113.                                                      la visione di un'economia integrata per l'Unione europea

(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.                                                        e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora                         Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di

       pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio

       del 24 luglio 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non                  servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presen-

       ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).                                        tano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto

 


 

 

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       di derivare spesso da procedure amministrative eccessi-                   mento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi osta-

       vamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratte-                   coli richiede un coordinamento preliminare delle legisla-

       rizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di                    zioni nazionali, anche al fine di istituire una coopera-

       fiducia reciproca tra Stati membri.                                       zione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal

                                                                                 Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legi-

                                                                                 slativo comunitario permette di istituire un vero mercato

                                                                                 interno dei servizi.

(4)    I servizi costituiscono il motore della crescita economica

       e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella

       maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione

       del mercato interno si ripercuote negativamente sul                (7)    La presente direttiva istituisce un quadro giuridico gene-

       complesso dell'economia europea, in particolare sulla                     rale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur

       competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori,                 tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo

       ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una                       d'attività o di professione e del loro sistema di regola-

       maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È impor-                 mentazione. Tale quadro giuridico si basa su un

       tante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un              approccio dinamico e selettivo che consiste nell'elimi-

       settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per                 nare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere

       le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi                     rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri osta-

       benefici dalle nuove opportunità offerte dal completa-                    coli, nell'avviare un processo di valutazione, consulta-

       mento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento                      zione e armonizzazione complementare in merito a

       europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'elimina-                 questioni specifiche grazie al quale sarà possibile moder-

       zione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero              nizzare progressivamente ed in maniera coordinata i

       mercato interno costituisce una priorità per conseguire                   sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi,

       l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del                operazione indispensabile per realizzare un vero mercato

       23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la                       interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere

       coesione sociale e di pervenire ad una crescita econo-                    una combinazione equilibrata di misure che riguardano

       mica sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea                   l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministra-

       l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e                      tiva, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e

       più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e                          che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su

       migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli,              determinate questioni. Questo coordinamento delle legi-

       accompagnata da un avanzato modello sociale europeo,                      slazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato

       rappresenta pertanto una premessa per superare le diffi-                  d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato

       coltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e                 di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare

       per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini                 la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabi-

       di occupazione e investimento. È quindi importante                        lire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente

       realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un                    direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi

       equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici                     d'interesse generale, compresa la protezione dell'am-

       nonché diritti sociali e del consumatore.                                 biente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché

                                                                                 la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

 

 

(5)    È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di

       stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla              (8)    È opportuno che le disposizioni della presente direttiva

       libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché                   relative alla libertà di stabilimento e alla libera circola-

       garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuri-               zione dei servizi si applichino soltanto nella misura in

       dica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà             cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza

       fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato                 e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberaliz-

       interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che                    zare i servizi d'interesse economico generale, a privatiz-

       intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli                  zare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad

       che prestano un servizio in un altro Stato membro senza                   abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre

       stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare              attività o certi servizi di distribuzione.

       le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in

       uno Stato membro o avvalendosi della libera circola-

       zione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra

       queste due libertà, in funzione della loro strategia di

       sviluppo in ciascuno Stato membro.                                 (9)    La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti

                                                                                 che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo

                                                                                 esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le

                                                                                 norme del codice stradale, le norme riguardanti lo

                                                                                 sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e

(6)    Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie                 rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni

       all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato              amministrative comminate per inosservanza di tali

       in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso                       norme che non disciplinano o non influenzano specifica-

       mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei                        tamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate

       confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe                   dai prestatori nello svolgimento della loro attività econo-

       estremamente complesso da gestire per le istituzioni                      mica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo

       nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allarga-                   privato.

 


 

 

7.11.2006              IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 270E/3

 

(10)    La presente direttiva non concerne i requisiti che disci-          (15)    La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fonda-

        plinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni                     mentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti

        prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare                      dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

        quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i                 nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà

        prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti                    fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali

        pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e                   diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a

        in particolare le norme di qualità che vanno osservate                     intraprendere un'azione sindacale in conformità del

        per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad                       diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto

        esempio per quanto riguarda i servizi sociali.                             comunitario.

 

 

 

 

(11)    La presente direttiva non pregiudica le misure adottate            (16)    La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabi-

        dagli Stati membri, conformemente al diritto comuni-                       liti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni.

        tario, per quanto riguarda la protezione o la promozione                   Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizza-

        della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei                zioni internazionali per gli scambi di servizi, in partico-

        media, compresi i relativi finanziamenti. La presente                      lare nel quadro del GATS.

        direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le

        loro norme e i loro principi fondamentali in materia di

        libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva

        non incide sulle norme legislative degli Stati membri che

        vietano la discriminazione in base alla nazionalità

        oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.      (17)    La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che

                                                                                   sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi

                                                                                   d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui

                                                                                   all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi

                                                                                   dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I

                                                                                   servizi d'interesse economico generale sono servizi che,

(12)    La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico                 essendo prestati dietro corrispettivo economico, rien-

        per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circola-             trano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

        zione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armo-                     Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale,

        nizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non                   per esempio quelli che possono esistere nel settore dei

        dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi                    trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della

        applicando disposizioni di diritto penale che riguardano                   presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse econo-

        specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'eser-               mico generale, per esempio quelli che possono esistere

        cizio della stessa aggirando le norme stabilite nella                      nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla

        presente direttiva.                                                        disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita

                                                                                   nella presente direttiva. La presente direttiva non

                                                                                   riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse econo-

                                                                                   mico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse

                                                                                   dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in

(13)    È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti                conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza.

        pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo                  La presente direttiva non si occupa del follow-up del

        137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti              Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse

        all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la                       generale.

        promozione dell'occupazione e il miglioramento delle

        condizioni di vita e di lavoro.

 

 

                                                                           (18)    Occorre escludere dal campo di applicazione della

                                                                                   presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività

(14)    La presente direttiva non incide sulle condizioni di                       oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a

        lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di                     realizzare, al pari della presente direttiva, un vero

        lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima                      mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione

        delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la                  concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria,

        salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati                  il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le

        membri applicano in conformità del diritto comunitario;                    pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investi-

        inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra              menti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consu-

        le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e conclu-                lenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di

        dere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere                  cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parla-

        azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi                  mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,

        nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si                     concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al

        applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale.             suo esercizio (1).

        La presente direttiva non incide sulla normativa degli

        Stati membri in materia di sicurezza sociale.                      (1) GU L 177 del 30. 6. 2006, pag. 1.

 


 

 

C 270E/4               IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           7.11.2006

 

(19)    Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti norma-                  Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la

        tivi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettro-             questione e riconosciuto i diritti del paziente. È impor-

        nica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha isti-              tante affrontare la questione in un altro atto giuridico

        tuito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali                   comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza

        attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eli-              giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del

        minazione della maggior parte dei regimi di autorizza-                     regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

        zione individuale, è necessario escludere le questioni                     giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicu-

        disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della                  rezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari

        presente direttiva.                                                        che si spostano all'interno della Comunità (6).

 

 

 

(20)    Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le             (24)    Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della

        materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica                  presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal

        oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento                          modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema.

        europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa                        Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli

        all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle                  aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo

        risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime                   oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

        (direttiva accesso) (1), 2002/20/CE del Parlamento

        europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle

        autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione

        elettronica (direttiva autorizzazioni) (2), 2002/21/CE del

        Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,              (25)    È opportuno escludere dal campo d'applicazione della

        che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed                   presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le

        i servizi di comunicazione elettronica (direttiva                          lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura speci-

        quadro) (3), 2002/22/CE del Parlamento europeo e del                       fica di tali attività che comportano da parte degli Stati

        Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio univer-                  membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di

        sale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi             tutela dei consumatori.

        di comunicazione elettronica (direttiva servizio univer-

        sale) (4) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del

        Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei

        dati personali e alla tutela della vita privata nel settore

        delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla          (26)    La presente direttiva non osta all'applicazione dell'arti-

        vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (5) si appli-              colo 45 del trattato.

        cano non solo a questioni specificamente trattate in dette

        direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive

        lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di

        adottare talune misure a livello nazionale.                        (27)    La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi

                                                                                   sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia

                                                                                   e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose,

                                                                                   forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale

(21)    I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e              da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni cari-

        le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal                   tative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere

        campo di applicazione della presente direttiva.                            persone che si trovano in condizione di particolare

                                                                                   bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché

                                                                                   hanno un reddito familiare insufficiente, o sono total-

                                                                                   mente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere

                                                                                   emarginate. È opportuno che la presente direttiva non

(22)    L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente

        direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e                        incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per

        farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario               garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità

        ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare                  umana e costituiscono una manifestazione dei principi

        le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono                   di coesione e solidarietà sociale.

        riservate a professioni del settore sanitario regolamentate

        nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

 

                                                                           (28)    La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei

                                                                                   servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato.

(23)    La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi                    Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli

        dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso                  Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effetti-

        da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La                  vamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione

                                                                                   sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe inci-

                                                                                   dere sul principio del servizio universale nell'ambito dei

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.                                                servizi sociali degli Stati membri.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.                                       (6) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo

(5) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla diret-        dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del

   tiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).                         Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

 


 

 

7.11.2006              IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 270E/5

 

(29)    Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in                  servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della

        materia fiscale e considerate le norme comunitarie già                    presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese

        adottate in questo ambito, occorre escludere il settore                   sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o

        fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.               fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come

                                                                                  le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli

                                                                                  architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il

                                                                                  noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di

(30)    Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle                  applicazione della presente direttiva rientrano altresì i

        attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiun-               servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del

        gersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti                 turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi

        tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati             ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e,

        identificati e sono contemplati dalla presente direttiva,                 nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di appli-

        anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una                    cazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assi-

        regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali               stenza agli anziani. Queste attività possono riguardare

        in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della             servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del

        presente direttiva ed una disposizione di un altro atto                   destinatario della prestazione, servizi che comportano lo

        comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe                spostamento del destinatario o del prestatore e servizi

        essere determinata nel rispetto delle norme del trattato                  che possono essere prestati a distanza, anche via

        relative al diritto di stabilimento ed alla libera circola-               Internet.

        zione dei servizi.

 

 

(31)    La presente direttiva è coerente con la direttiva

        2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

        relativa al riconoscimento delle qualifiche professio-

        nali (1) e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda

        questioni diverse da quelle relative alle qualifiche profes-      (34)    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la

        sionali, quali l'assicurazione di responsabilità professio-               valutazione di determinate attività, in particolare di

        nale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisci-               quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti

        plinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto                   pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costitui-

        concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo              scono un «servizio», caso per caso alla luce delle loro

        temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla                     caratteristiche, in particolare del modo in cui sono

        libera prestazione di servizi previste dalla presente diret-              prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro

        tiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di                interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la carat-

        servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato.                  teristica fondamentale della retribuzione sia rappresen-

        Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di                     tata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo econo-

        servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a                  mico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la

        norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro                     caratteristica della retribuzione è assente nelle attività

        in cui viene fornito un servizio.                                         svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispet-

                                                                                  tivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito

                                                                                  sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi

                                                                                  assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica

(32)    La presente direttiva è coerente con la legislazione                      istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che

        comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la                 non svolgono un'attività economica. Il pagamento di

        direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del                         una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa

        Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche                      di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per

        commerciali sleali tra imprese e consumatori nel                          contribuire in parte alle spese di funzionamento di un

        mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali                     sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto

        sleali) (2) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla-                 il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato

        mento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le                   con fondi pubblici. Queste attività non rientrano

        autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della                     pertanto nella definizione di «servizio» di cui all'articolo

        normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla                    50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'appli-

        cooperazione per la tutela dei consumatori») (3).                         cazione della presente direttiva.

 

 

(33)    Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano

        numerose attività in costante evoluzione, fra le quali

        figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consu-

        lenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione

        e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture,

        compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi        (35)    Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rive-

        di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i                    stono una notevole importanza sociale. Tali attività

                                                                                  perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o

                                                                                  ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'atti-

(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.                                              vità economica ai sensi del diritto comunitario e non

(2) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(3) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla                  dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della

   direttiva 2005/29/CE.                                                          presente direttiva.

 


 

 

C 270E/6               IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                7.11.2006

 

(36)    La nozione di prestatore dovrebbe comprende qualsiasi                    determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il

        persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato                      servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile

        membro, o persona giuridica che esplica un'attività di                   determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un

        servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di                  determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui

        stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La                    il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto

        nozione di prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo                 concerne tale servizio specifico.

        al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le

        frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi,

        ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un

        operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilup-

        parvi le proprie attività di servizio. La nozione di presta-     (38)    La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni

        tore, d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle                  del trattato in materia di stabilimento lascia agli opera-

        succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro                 tori la libertà di scegliere la forma giuridica che riten-

        poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la                  gono opportuna per svolgere la loro attività. Di conse-

        libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi             guenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si

        si applicano soltanto alle società costituite conforme-                  intendono tutte le entità costituite conformemente al

        mente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la                  diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a

        sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di                  prescindere dalla loro forma giuridica.

        attività principale all'interno della Comunità. Il concetto

        di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi

        terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti

        comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la

        direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre             (39)    La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe

        2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che              comprendere, in particolare, le procedure amministrative

        siano soggiornanti di lungo periodo (1), il regolamento                  per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o

        del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14                     concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare

        maggio 2003, che estende le disposizioni del regola-                     l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un

        mento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n.                        registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzio-

        574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non             nato con un organismo o di ottenere una tessera profes-

        siano già applicabili unicamente a causa della naziona-                  sionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo

        lità (2) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo                in base ad una decisione formale, ma anche in base ad

        e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei             una decisione implicita derivante, ad esempio, dal

        cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di             silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interes-

        soggiornare liberamente nel territorio degli Stati                       sato debba attendere l'avviso di ricevimento di una

        membri (3). Inoltre, gli Stati membri possono estendere il               dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima

        concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi               sia legittima.

        presenti sul loro territorio.

 

 

 

                                                                         (40)    La nozione di «motivi imperativi di interesse generale»

                                                                                 cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente

(37)    Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere                  direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte

        determinato in conformità della giurisprudenza della                     di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli arti-

        Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabili-              coli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evol-

        mento implica l'esercizio effettivo di un'attività econo-                vere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza

        mica per una durata di tempo indeterminata mediante                      della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi:

        l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere              l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità

        soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costi-                 pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il

        tuita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbri-                  mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica

        cato o un impianto per lo svolgimento della sua attività.                sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei

        Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato                   consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la prote-

        membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto                zione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la

        per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessa-               salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicu-

        riamente assumere la forma di una filiale, succursale o                  rezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione

        rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito                  della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e

        dal personale del prestatore o da una persona indipen-                   dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in

        dente ma autorizzata ad agire su base permanente per                     ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salva-

        conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza.                 guardia della sana amministrazione della giustizia, la

        Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio                     sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale,

        effettivo di un'attività economica nel luogo di stabili-                 gli obiettivi di politica culturale, compresa la salva-

        mento del prestatore di servizi, una semplice casella                    guardia della libertà di espressione dei vari elementi

        postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso                  presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali,

        prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante                   culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un

                                                                                 elevato livello di istruzione, il mantenimento del plura-

(1) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.                                              lismo della stampa e la politica di promozione della

(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.                                              lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazio-

(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.                                             nale storico e artistico, e la politica veterinaria.

 


 

 

7.11.2006              IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              C 270E/7

 

(41)    Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla                  tivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplifica-

        Corte di giustizia, comprende la protezione contro una                     zione amministrativa e prevedere disposizioni riguar-

        minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli                  danti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'infor-

        interessi fondamentali della collettività e può includere,                 mazione, le procedure per via elettronica e la definizione

        in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla                  di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure

        tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere               adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiet-

        degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica                        tivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle

        sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica.                   procedure e formalità applicabili alle attività di servizi,

                                                                                   limitandole a quelle indispensabili per conseguire un

                                                                                   obiettivo di interesse generale e che non rappresentano,

(42)    Le norme relative alle procedure amministrative non                        per contenuto o finalità, dei doppioni.

        dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure ammini-

        strative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione,

        procedure e formalità eccessivamente onerosi che osta-

        colano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove

        società di servizi che ne derivano.                                (47)    Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno

                                                                                   evitare di imporre in maniera generale requisiti formali,

                                                                                   quali la presentazione di documenti originali, di copie

                                                                                   autenticate o di una traduzione autenticata, tranne

(43)    Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare                 qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo

        dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro                imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavo-

        esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla                         ratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la

        lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure                      protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire

        amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune                  che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'at-

        iniziative in materia di modernizzazione delle buone                       tività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio

        pratiche amministrative avviate a livello comunitario e                    nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse

        nazionale, è necessario stabilire principi di semplifica-                  generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione

        zione amministrativa, in particolare mediante la limita-                   specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di

        zione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi                   ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'au-

        in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio                torizzazione limitata ad una parte specifica del territorio

        della tacita autorizzazione da parte delle autorità compe-                 nazionale.

        tenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione

        di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di

        trasparenza e di aggiornamento delle informazioni rela-

        tive agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi

        e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da              (48)    Al fine di semplificare ulteriormente le procedure ammi-

        procedure non necessarie o eccessivamente complesse e                      nistrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore

        onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle                         abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare

        complicazioni burocratiche nella presentazione di docu-                    tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello

        menti, dall'abuso di potere da parte delle autorità compe-                 unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro

        tenti, dai termini di risposta non precisati o eccessiva-                  può variare secondo le competenze regionali o locali o

        mente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione                  in funzione delle attività interessate. La creazione degli

        rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali                      sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divi-

        pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti                sione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad

        nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro                   ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a

        attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza                  diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse

        di una modernizzazione coordinata in un mercato                            può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le

        interno allargato a venticinque Stati membri.                              attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono

                                                                                   essere costituiti non soltanto da autorità amministrative

                                                                                   ma anche da camere di commercio e dell'artigianato

(44)    Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso,                       ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati

        formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla                ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa

        Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o                 funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un

        ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.                   ruolo importante di assistenza al prestatore sia come

                                                                                   autorità direttamente competente a rilasciare i docu-

                                                                                   menti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia

                                                                                   come intermediario tra il prestatore e le autorità diretta-

(45)    Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le                mente competenti.

        formalità gli Stati membri dovrebbero poter in partico-

        lare tener conto della necessità, del numero, degli even-

        tuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell'accessibi-

        lità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e

        delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il

        prestatore in questione.                                           (49)    La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici

                                                                                   dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e

                                                                                   formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli

                                                                                   Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione

(46)    Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro                 di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di

        esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiet-               controllo.

 


 

 

C 270E/8                 IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           7.11.2006

 

(50)    È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un                   conforme ai principi di non discriminazione, di necessità

        agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno                    e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che

        Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le                       l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere

        quali fornire informazioni a prestatori e destinatari                      ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a poste-

        nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli                  riori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di

        Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garan-                     constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e

        tire che le informazioni pertinenti siano facilmente                       tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potreb-

        accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al                     bero risultare dall'assenza di un controllo a priori.

        pubblico l'accesso a tali informazioni attraverso un sito                  Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia

        web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in                       giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da

        modo chiaro e univoco.                                                     altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13

                                                                                   dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

                                                                                   relativa ad un quadro comunitario per le firme elettro-

                                                                                   niche (1) o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000

                                                                                   del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni

(51)    L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe

        includere, in particolare, informazioni relative alle proce-               aspetti giuridici dei servizi della società dell'informa-

        dure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti,                  zione, in particolare il commercio elettronico, nel

        alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle                     mercato interno («direttiva sul commercio elettro-

        banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti                      nico») (2). I risultati del processo di valutazione reciproca

        le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle                  consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi

        associazioni e delle organizzazioni presso le quali i                      di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovreb-

        prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza                     bero essere soppressi.

        pratica. L'obbligo delle autorità competenti di assistere

        prestatori e destinatari non comprende l'assistenza giuri-

        dica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite

        informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti             (55)    La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la

        sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del                      facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le

        pari agli Stati membri dirimere questioni quali la respon-                 autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni

        sabilità in caso di comunicazione di informazioni errate                   per il loro rilascio.

        o fuorvianti.

 

                                                                           (56)    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di

                                                                                   giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la

(52)    La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un                      salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano

        sistema di procedure e di formalità espletate per via elet-                costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali

        tronica costituirà la condicio sine qua non della semplifica-              motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di

        zione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a              regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali

        beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità                 regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero

        competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in rela-                   discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero

        zione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legi-             essere sempre rispettati i principi di necessità e propor-

        slazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili                 zionalità.

        ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri

        offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per

        espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali

        procedure e formalità debbano poter essere espletate a             (57)    Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi

        distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri                    di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'ac-

        provvedano affinché ciò possa avvenire a livello tran-                     cesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte

        sfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure                 di operatori richieda la decisione di un'autorità compe-

        o le formalità che, per loro natura, non possono essere                    tente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità

        espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la                 competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o

        legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.                     privato per la prestazione di un servizio particolare, né

                                                                                   la conclusione di contratti da parte delle autorità compe-

                                                                                   tenti per la prestazione di un servizio particolare, che è

                                                                                   disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la

                                                                                   presente direttiva non si occupa di tali norme.

(53)    Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi

        l'autorità competente può richiedere un colloquio con il

        richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e

        l'idoneità a svolgere l'attività in questione. In questi casi,

        l'espletamento delle formalità per via elettronica                 (58)    Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro

        potrebbe non essere appropriato.                                           esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione

                                                                                   e la relativa motivazione e redigere una relazione al

                                                                                   riguardo. Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esi-

                                                                                   stenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le

                                                                                   condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.

(54)    La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi

        dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizza-           (1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

        zione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è         (2) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

 


 

 

7.11.2006              IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 270E/9

 

(59)    L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al presta-                  interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi.

        tore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare             Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali

        tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che                 secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'auto-

        un limite territoriale sia giustificato da un motivo impe-                 rità competente, la domanda si considera respinta; tale

        rativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione                    rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni compe-

        dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una                tenti.

        singola autorizzazione per ciascuna installazione sul

        territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe

        pregiudicare le competenze regionali o locali per la

        concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati

        membri.                                                            (64)    Al fine della creazione di un vero mercato interno dei

                                                                                   servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà

                                                                                   di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi

                                                                                   ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri

(60)    La presente direttiva, e in particolare le disposizioni                    e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49

        concernenti i regimi di autorizzazione e la portata terri-                 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo

        toriale di un'autorizzazione, non pregiudica la riparti-                   particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero

        zione delle competenze regionali o locali all'interno di                   essere al più presto eliminate in modo sistematico.

        uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e

        locale e l'impiego di lingue ufficiali.

 

 

(61)    La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle          (65)    La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul

        condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe                    principio della parità di trattamento che non soltanto

        ostare a che gli Stati membri applichino le proprie                        comporta il divieto di ogni forma di discriminazione

        condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa                  fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di

        dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti,                      discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali

        nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal                      da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso ad

        richiedente, prendano in considerazione le condizioni                      un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato

        equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro                    membro, a titolo principale come a titolo secondario,

        Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe                             non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali

        prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio                  il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di

        dell'autorizzazione previste dal regime di autorizzazione                  prestazione principale dell'attività. Tali criteri non

        di un altro Stato membro.                                                  dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è

                                                                                   obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo

                                                                                   dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua atti-

                                                                                   vità se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse

(62)    Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili                    pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limi-

        per una determinata attività sia limitato per via della                    tare la capacità giuridica e la capacità processuale delle

        scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è               società costituite conformemente alla legislazione di un

        opportuno prevedere una procedura di selezione tra                         altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo

        diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite               stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non

        la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta               dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per presta-

        di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura                     tori che abbiano un legame particolare con un contesto

        dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità                 socioeconomico nazionale o locale, né limitare in

        e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una                  funzione del luogo di stabilimento del prestatore la

        durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata                      facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare

        automaticamente o conferire vantaggi al prestatore                         diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e

        uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione                     di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili

        concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restrin-                   all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della

        gere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è                 stessa.

        necessario per garantire l'ammortamento degli investi-

        menti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La

        presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati

        membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni

        diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità     (66)    L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul terri-

        tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero                        torio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto

        comunque ottemperare alle altre disposizioni della                         ad una prova economica. Il divieto di richiedere una

        presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.                   dimostrazione della capacità economica come condi-

                                                                                   zione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le

                                                                                   prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti

                                                                                   giustificati obiettivamente da motivi imperativi di inte-

(63)    Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza                     resse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la

        di risposta entro un determinato termine, l'autorizza-                     politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità

        zione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate                  pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato

        attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se                l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'ap-

        ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di                  plicazione del diritto della concorrenza.

 


 

 

C 270E/10              IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          7.11.2006

 

(67)    Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finan-                  campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto

        ziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguar-                 che può essere giustificato imporre al prestatore il requi-

        dare solo l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie                     sito di non avere scopo di lucro.

        finanziarie prescritte provengano da un'istituzione finan-

        ziaria stabilita nello Stato membro in questione.

 

                                                                           (72)    I servizi d'interesse economico generale sono correlati a

                                                                                   compiti importanti relativi alla coesione sociale e territo-

(68)    Per quanto concerne la precedente iscrizione in un regi-                   riale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe

        stro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare                  essere ostacolata dal processo di valutazione previsto

        solo l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per              dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe inci-

        un determinato periodo in un registro dello Stato                          dere sui requisiti necessari per la realizzazione dei

        membro in questione prima dello stabilimento.                              compiti in questione mentre occorre al contempo esami-

                                                                                   nare la questione delle restrizioni ingiustificate alla

                                                                                   libertà di stabilimento.

 

(69)    Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e

        regolamentazioni nazionali in modo coerente con le

        esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni

        requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro            (73)    Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi

        caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare,                nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle

        se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il                  qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari

        suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento.                   l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli

        Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla                 obblighi che impongono al prestatore di avere un deter-

        compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti               minato status giuridico, in particolare di essere una

        dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabili-                 persona giuridica, una società di persone, un'organizza-

        mento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto                        zione senza scopo di lucro o una società di proprietà di

        comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora                    sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di parteci-

        siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da                  pazione azionaria in una società, in particolare l'obbligo

        motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati,                  di disporre di un capitale minimo per determinate atti-

        devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valu-                vità di servizi oppure di avere una particolare qualifica

        tazione sarà diverso a seconda della natura delle attività                 per detenere capitale in determinate società o per

        e dell'interesse generale considerati. In particolare,                     gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe

        conformemente alla giurisprudenza della Corte di                           obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabili-

        giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente                     mento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte

        giustificati quando perseguono obiettivi di politica                       dalle autorità competenti per la prestazione di determi-

        sociale.                                                                   nati servizi e non, ad esempio, le norme generali in

                                                                                   materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la

                                                                                   locazione di immobili.

 

(70)    Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16

        del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse

        economico generale soltanto i servizi la cui fornitura             (74)    Il processo di valutazione reciproca implica che nel

        costituisca adempimento di una specifica missione d'inte-                  periodo di recepimento gli Stati membri debbano proce-

        resse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro                   dere ad un esame («screening») della loro legislazione per

        interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato                   determinare l'eventuale presenza dei summenzionati

        mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da                       requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello

        ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale                       scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare

        specifica missione.                                                        una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione

                                                                                   sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le

                                                                                   parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di

                                                                                   sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia.

(71)    La procedura di valutazione reciproca prevista dalla                       Entro l'anno successivo alla data di recepimento della

        presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà                    presente direttiva, la Commissione elaborerà una rela-

        degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti                 zione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte

        giuridici un elevato livello di tutela degli interessi gene-               riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commis-

        rali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di                  sione assisterà gli Stati membri nella definizione di una

        politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di                 metodologia comune, con la loro collaborazione.

        valutazione reciproca tenga pienamente conto delle

        specificità dei servizi di interesse economico generale e

        delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità

        possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabi-     (75)    Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo

        limento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla                   numero di requisiti che gli Stati membri devono soppri-

        protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica                mere o valutare nel corso del periodo di recepimento

        sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all'arti-                lascia impregiudicate le procedure di infrazione che

        colo 15, paragrafo 3, lettere a ), b) e c). Ad esempio, per                possono essere avviate nei confronti di uno Stato

        quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica                        membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi

        forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in                 derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

 


 

 

7.11.2006               IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 270E/11

 

(76)    La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli                      per prestare servizi in un altro Stato membro. In partico-

        articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circola-              lare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe

        zione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della                     impossibile prestare il servizio in quanto manca l'attrez-

        disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano                  zatura, le situazioni in cui i prestatori sostengono costi

        i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al            aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano

        loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in                        attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano

        quanto tali.                                                                 abitualmente ovvero perché debbono modificare signifi-

                                                                                     cativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui

                                                                                     svolgono la loro attività.

 

(77)    Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro

        per esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le

        situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da            (81)    La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti

        quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'at-                   materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che

        tività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per               diventano parte integrante di un oggetto materiale in

        quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabili-                    esito all'attività di servizi, come i materiali edilizi o i

        mento e la libera circolazione dei servizi, secondo la                       pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati

        giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave                    in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i

        è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato                          carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i

        membro in cui presta il servizio in questione. Se l'opera-                   veleni o i medicinali.

        tore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi

        servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di

        stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato

        membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività             (82)    Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero

                                                                                     pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato

        sono oggetto della libera circolazione dei servizi.                          membro di norme in materia di condizioni di occupa-

        Secondo la giurisprudenza costante della Corte di                            zione. Le norme derivanti da disposizioni legislative,

        giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle                    regolamentari o amministrative dovrebbero, conforme-

        attività considerate non solo in funzione della durata                       mente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti

        della prestazione, ma anche in funzione della sua regola-                    alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie

        rità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo                      e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di

        della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere                        giustizia, nonché conformi ad altre normative comuni-

        che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in                       tarie pertinenti.

        cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura,

        come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale

        infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della presta-

        zione in questione.                                                  (83)    Occorre prevedere che si possa derogare alla disposi-

                                                                                     zione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei

                                                                                     settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie

                                                                                     per tener conto del grado di integrazione del mercato

(78)    Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera                  interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi

        circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai                  che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una

        prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi                legislazione diversa da quella dello Stato membro di

        nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle fron-                     stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero

        tiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere                     altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore

        imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato                 in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostan-

        membro in cui viene prestato il servizio. È necessario                       ziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla

        prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di                    libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consen-

        servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene                      tite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti

        prestato il servizio di applicare, in conformità dei prin-                   fondamentali che, fanno parte integrante dei principi

        cipi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i              generali di diritto sanciti nell'ordinamento giuridico della

        propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o                   Comunità.

        di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica

        o dell'ambiente.

 

                                                                             (84)    La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di

                                                                                     servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia

                                                                                     alle attività riservate al prestatore del servizio universale

(79)    La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno

        Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte                     che ad altri servizi postali.

        ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente

        dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da

        un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.             (85)    La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di

                                                                                     servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il rife-

                                                                                     rimento ad un eventuale futuro strumento di armonizza-

                                                                                     zione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consi-

(80)    È necessario provvedere affinché i prestatori possano                        stono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un

        prendere con sé attrezzature che sono parte integrante                       giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il

        della prestazione del loro servizio allorché si spostano                     loro esercizio.

 


 

 

C 270E/12              IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           7.11.2006

 

(86)    La presente direttiva non concerne le condizioni di                       qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza

        lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva                giuridica da parte degli avvocati.

        96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

        16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori

        nell'ambito di una prestazione di servizi (1), si applicano

        ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel terri-

        torio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva        (89)    La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di

        96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi                     servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'imma-

        alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in                tricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato

        alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene                  membro diverso da quello in cui vengono utilizzati

        prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi                       risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la

        massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata                      quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa

        minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime sala-               assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i

        riali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condi-               veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non

        zioni di cessione temporanea dei lavoratori, in partico-                  riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

        lare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro

        interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedi-

        menti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di

        occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani,

        parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre               (90)    Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente

        disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò                       nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono

        riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione                   soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle

        stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti               obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del presta-

        collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente                  tore è determinata dalle norme di diritto internazionale

        dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai                 privato.

        sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva,

        inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di

        applicare condizioni di lavoro e di occupazione a

        materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, para-

        grafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine            (91)    Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assu-

        pubblico.                                                                 mere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro

                                                                                  Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano

                                                                                  alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per

                                                                                  motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale

                                                                                  possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di

                                                                                  un'armonizzazione comunitaria.

 

 

(87)    La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni

        di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che

        presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato       (92)    Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie

                                                                                  alla presente direttiva possono scaturire non solo da

        membro in cui è fornita la prestazione. La presente diret-                misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai

        tiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati                numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei

        membri in cui viene prestato il servizio di determinare                   destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La

        l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra                 presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati

        lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i                  tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desi-

        «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteri-              dera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabi-

        stica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'arti-             lito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fatti-

        colo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un                  specie in cui i destinatari di un servizio sottostanno

        determinato periodo di tempo una persona fornisce                         all'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle proprie

        servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona                autorità competenti o di presentare una dichiarazione

        in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che                    presso di esse per poter fruire di un servizio di un

        una persona svolge al di fuori di un rapporto subordi-                    prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non

        nato deve essere classificata come attività svolta a titolo               riguarda i regimi generali di autorizzazione che si appli-

        autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.                    cano anche alla fruizione di un servizio fornito da un

                                                                                  prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

 

 

 

                                                                          (93)    La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di

                                                                                  un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai

(88)    La disposizione sulla libera prestazione di servizi non                   regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare

        dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del                    nel settore sociale o nel settore culturale, che sono

        diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato               contemplati da norme comunitarie in materia di concor-

        membro ad una professione specifica, ad esempio                           renza, né all'assistenza finanziaria generale non connessa

                                                                                  alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.                                                borse di studio o i prestiti a studenti.

 


 

 

7.11.2006               IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 270E/13

 

(94)    Conformemente alle disposizioni del trattato in materia                    conformemente alla presente direttiva e ad altre norme

        di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni                     comunitarie, requisiti di qualità supplementari o diversi.

        fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello

        nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali

        discriminazioni potrebbero assumere la forma di un

        obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato

        membro, di fornire documenti originali, copie autenti-             (98)    Gli operatori che prestano servizi che presentano un

        cate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali                rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o

        di documenti per poter fruire di un servizio o di condi-                   un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovreb-

        zioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di                   bero in linea di principio essere coperti da un'adeguata

        applicare requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a                   assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra

        che possano essere riservati a taluni destinatari determi-                 forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò

        nati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base               implica, in particolare, che di norma tale operatore

        a criteri oggettivi e legittimi.                                           dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i

                                                                                   servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi

                                                                                   dallo Stato membro di stabilimento.

 

 

(95)    Il principio di non discriminazione nel mercato interno

        implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di        (99)    L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla

        un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non                      natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero

        possa essere negato o reso più difficile in base al criterio               disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo

        della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario                se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri.

        contenuto nelle condizioni generali a disposizione del                     Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più

        pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste                        particolareggiate in materia di copertura assicurativa e

        condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la                 fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicu-

        prestazione di un servizio se direttamente giustificate da                 rato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa.

        fattori oggettivi che possono variare da paese a paese,                    I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero

        quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le                   mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assi-

        caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse                     curative mirate in funzione della natura e della portata

        condizioni del mercato, come una domanda maggiore o                        esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per

        minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie                  legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione adeguata.

        diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concor-                Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione

        renza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative                      faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli

        diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento.                      ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di

        Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di                      assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'ob-

        un servizio ad un consumatore perché non si detengono                      bligo di fornire una copertura assicurativa.

        i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un partico-

        lare territorio costituisca una discriminazione illegittima.

 

                                                                           (100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comuni-

                                                                                   cazioni commerciali per le professioni regolamentate,

                                                                                   revocando non i divieti relativi al contenuto di una

(96)    Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facil-                   comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in

        mente accessibili al destinatario le informazioni che è                    generale e per una determinata professione, proibiscono

        tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunica-                        una o più forme di comunicazione commerciale, ad

        zione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il                  esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determi-

        suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha                nato o in determinati mezzi di comunicazione. Per

        l'obbligo di rendere disponibili nella documentazione                      quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comuni-

        con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non                    cazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori

        dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di                      del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comuni-

        carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in                     tario, codici di condotta a livello comunitario.

        una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche

        tramite documenti presentati su un sito web.

 

                                                                           (101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in partico-

                                                                                   lare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano

                                                                                   la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le

(97)    Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme                     restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto

        relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino in parti-            necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipen-

        colare requisiti di informazione e trasparenza. Tali                       denza e l'integrità delle professioni regolamentate. Ciò

        norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni                    lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'e-

        di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di              sercizio di particolari attività intesi ad assicurare l'indi-

        servizi offerti da un prestatore all'interno dello Stato                   pendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un

        membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri                 prestatore un particolare compito, segnatamente nel

        alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impe-                    settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere

        dire in nessun caso agli Stati membri di applicare,                        sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

 


 

 

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(102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valuta-                 applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in

       zioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda                  capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente

       la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è                vincolanti di effettiva cooperazione.

       importante che le informazioni sul significato dei marchi

       di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi

       siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza

       riveste particolare importanza in settori quali il turismo,

       in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso      (106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministra-

                                                                                 tiva, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferi-

       a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre,                    mento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei

       occorre analizzare in che misura la normalizzazione                       fatti, la soluzione di problemi, l'esecuzione e l'irroga-

       europea può contribuire a favorire la compatibilità e la                  zione di sanzioni e le successive attività di follow-up.

       qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate

       dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il

       Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato

       europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e

       l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione               (107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe

       (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conforme-                      essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I

       mente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE                    punti di contatto designati dagli Stati membri dovreb-

       del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno                     bero essere chiamati a facilitare tale processo solo se

       1998, che prevede una procedura d'informazione nel                        insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza

       settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e                   per individuare l'autorità competente.

       delle regole relative ai servizi della società dell'informa-

       zione (1), affidare un mandato per l'elaborazione di speci-

       fiche norme europee.

                                                                          (108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero appli-

                                                                                 carsi a tutte le questioni contemplate dalla presente diret-

                                                                                 tiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore

                                                                                 si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di

                                                                                 mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi

(103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle                      di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si

       decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati                applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi.

       membri riconoscano garanzie equivalenti costituite                        Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti

       presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori                 i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i

       o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro            settori non coperti dalla disposizione sulla libera presta-

       Stato membro.                                                             zione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri

                                                                                 dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza

                                                                                 e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro

                                                                                 di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.

 

(104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri

       preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regola-

       mento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla coope-               (109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato

       razione prevista nella presente direttiva. L'applicazione                 membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è

       della legislazione in materia di tutela dei consumatori                   opportuno prevedere tra questi due Stati membri un'assi-

       alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione             stenza reciproca che consenta al primo di procedere a

       alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure                  verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato

       la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla                  membro di stabilimento o di effettuare di propria inizia-

       cooperazione in questo settore, richiedono un maggior                     tiva tali verifiche se si tratta esclusivamente di constata-

       grado di cooperazione fra Stati membri. In questo                         zioni fattuali.

       settore occorre in particolare provvedere affinché gli

       Stati membri impongano agli operatori di cessare sul

       loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consuma-

       tori di un altro Stato membro.                                     (110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare

                                                                                 le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la

                                                                                 disposizione sulla libera prestazione di servizi, effet-

                                                                                 tuando controlli, ispezioni o indagini che siano discrimi-

                                                                                 natorie o sproporzionate.

(105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del

       corretto funzionamento del mercato interno dei servizi.

       La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri

       comporta la proliferazione delle norme applicabili ai              (111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo

       prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività                 scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori

       transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori diso-                dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel

       nesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali               settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in

                                                                                 materia penale, in particolare in materia di scambio di

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva come da ultimo modifi-            informazioni tra autorità degli Stati membri preposte

   cata dall'atto di adesione del 2003.                                          all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

 


 

 

7.11.2006            IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 270E/15

 

(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema                         meglio a livello comunitario, la Comunità può interve-

      elettronico di informazione che funzioni correttamente                       nire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'arti-

      per consentire alle autorità competenti di individuare                       colo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a

      agevolmente i loro interlocutori negli altri Stati membri                    quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in

      e comunicare in modo efficiente.                                             ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato

                                                                                   nello stesso articolo.

 

                                                                       (117) Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret-

                                                                                   tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del

                                                                                   Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

(113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione                     l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

      con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad                      Commissione (1),

      elaborare codici di condotta a livello comunitario finaliz-

      zati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e

      tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna       (118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistitu-

      professione. I codici di condotta devono rispettare il                       zionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono

      diritto comunitario e in particolare il diritto della                        incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse

      concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili                        proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto

      con le norme di deontologia professionale giuridica-                         possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedi-

      mente vincolanti negli Stati membri.                                         menti di recepimento,

 

 

 

 

                                                                       HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'elaborazione

      di codici di condotta a livello comunitario, specialmente

      da parte di ordini, organismi o associazioni professionali.

      Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda

      della natura specifica di ogni professione, norme per le                                                CAPO I

      comunicazioni commerciali relative alle professioni rego-

      lamentate e norme deontologiche delle professioni rego-                                   DISPOSIZIONI GENERALI

      lamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità

      e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inse-

      rite in tali codici di condotta le condizioni cui sono                                                 Articolo 1

      soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati

      membri dovrebbero adottare misure di accompagna-

      mento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le                                                  Oggetto

      associazioni professionali ad applicare a livello nazionale

      questi codici di condotta adottati a livello comunitario.        1.         La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che

                                                                       permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento

                                                                       dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicu-

                                                                       rando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi

                                                                       stessi.

 

(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo        2.         La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei

      di fissare regole di condotta minime sono complementari          servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o

      ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano,       privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono

      in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati           servizi.

      membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero

      a che gli organismi o ordini professionali nazionali

      prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici              3.         La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di

      nazionali di condotta.                                           monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati

                                                                       membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

 

                                                                       La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati

                                                                       membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali

                                                                       essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in

(116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la      che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in

      soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei     conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali

      prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei      obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

      servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in

      misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a            (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

      causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato            (2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 


 

 

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4.      La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a           d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi

livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comu-                  portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo

nitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o                 V del trattato CE;

linguistica o il pluralismo dei media.

                                                                            e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

 

5.      La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati         f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano

membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri                    prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a

non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando                     prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finan-

disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o                  ziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o

influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della               privata;

stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.              g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a

                                                                                  prescindere dal modo di produzione, distribuzione e

                                                                                  trasmissione, e i servizi radiofonici;

6.      La presente direttiva non pregiudica la legislazione del

lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali

che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di             h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore

lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e                  pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi

il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri               d'azzardo nei casinò e le scommesse;

applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il

diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide             i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui

sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza                        all'articolo 45 del trattato;

sociale.                                                                     j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza

                                                                                  all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone tempo-

                                                                                  raneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti

7.      La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti              dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associa-

fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto                  zioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire

accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in confor-           k) i servizi privati di sicurezza.

mità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto

comunitario.                                                                 l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con

                                                                                  atto ufficiale della pubblica amministrazione.

 

                                                                            3.       La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

 

                               Articolo 2

 

                                                                                                              Articolo 3

                       Campo di applicazione

                                                                            Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

 

1.      La presente direttiva si applica ai servizi forniti da presta-      1.       Se disposizioni della presente direttiva confliggono con

tori stabiliti in uno Stato membro.                                         disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti

                                                                            specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio

                                                                            in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni

2.      La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:        di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali

                                                                            settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rien-

                                                                            trano:

a) i servizi non economici d'interesse generale;

                                                                            a) la direttiva 96/71/CE;

b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicu-

      razione e la riassicurazione, le pensioni professionali o indi-       b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;

      viduali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di paga-

      mento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti,          c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989

      compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva                    relativa al coordinamento di determinate disposizioni legi-

      2006/48/CE;                                                                 slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri

                                                                                  concernenti l'esercizio delle attività televisive (1);

 

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le               d) la direttiva 2005/36/CE.

      risorse e i servizi associati in relazione alle materie discipli-

      nate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio

      2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e                      (1) GU L 298 del 17.10.1998, pag. 23. Direttiva modificata dalla diret-

                                                                                  tiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202

      2002/58/CE;                                                                 del 30.7.1997, pag. 60).

 


 

 

7.11.2006                  IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         C 270E/17

 

2.    La presente direttiva non riguarda le norme di diritto                       associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'e-

internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la                  sercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabi-

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrat-                  lite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non

tuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori                      sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della

beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa                       presente direttiva;

sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato

membro.

 

                                                                               (8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi ricono-

3.    Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente                    sciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di

direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il                giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza

diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.                      pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il

                                                                                   mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di

                                                                                   sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari

                                                                                   di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni

                                                                                   commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente,

                                                                                   incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la

                                                                                   proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio

                                  Articolo 4                                       nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica

                                                                                   sociale e di politica culturale;

 

                                 Definizioni

 

                                                                               (9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istitu-

                                                                                   zione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o

Ai fini della presente direttiva si intende per:                                   della disciplina delle attività di servizi, in particolare le

                                                                                   autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdi-

 (1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui                 zionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e

      all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro                      le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito

      retribuzione;                                                                della propria autonomia giuridica, disciplinano collettiva-

                                                                                   mente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

 

 (2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza

      di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui

      all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro,            (10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato

      che offre o fornisce un servizio;                                            membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabi-

                                                                                   lito in un altro Stato membro;

 (3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di

      uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti

      comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'arti-

      colo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a              (11) «professione regolamentata»: un'attività professionale o un

      scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende                     insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3,

      fruire di un servizio;                                                       paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

 

 (4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui

      territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;          (12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comuni-

                                                                                   cazione destinata a promuovere, direttamente o indiretta-

                                                                                   mente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'or-

 (5) «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica                ganizzazione o di una persona che svolge un'attività

      di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da                 commerciale, industriale o artigianale o che esercita una

      parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire                professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé,

      dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di presta-                comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

      zione di servizi;

 

 (6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che

      obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad                      a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'at-

      un'autorità competente allo scopo di ottenere una deci-                         tività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona,

      sione formale o una decisione implicita relativa all'accesso                    in particolare un nome di dominio o un indirizzo di

      ad un'attività di servizio o al suo esercizio;                                  posta elettronica,

 

 (7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite

      stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o                    b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'imma-

      amministrative degli Stati membri o derivante dalla giuri-                      gine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona

      sprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli                      elaborate in modo indipendente, in particolare se

      organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di                   fornite in assenza di un corrispettivo economico.

 


 

 

C 270E/18                   IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              7.11.2006

 

                                     CAPO II                                      89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla

                                                                                  pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni

                                                                                  tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (4).

                SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

                                   Articolo 5                                                                       Articolo 6

 

                  Semplificazione delle procedure                                                              Sportello unico

 

1.       Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità

relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio.               1.      Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano

Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del                           espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti

presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati                  di contatto denominati sportelli unici:

membri le semplificano.

                                                                                  a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svol-

                                                                                        gere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni,

2.       La Commissione può stabilire formulari armonizzati a                           notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione

livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'ar-                         delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inseri-

ticolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certifi-                     mento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad orga-

cati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai presta-                 nismi o ordini ovvero associazioni professionali;

tori.

                                                                                  b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle

                                                                                        sue attività di servizi.

3.       Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un

destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi                  2.      L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la riparti-

altro documento comprovante il rispetto di un particolare                         zione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei

requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato                     sistemi nazionali.

membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che

il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la

presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro

sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione

autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o                                                      Articolo 7

salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse

generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

                                                                                                          Diritto all'informazione

 

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di

richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle                   1.      Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli

loro lingue ufficiali.                                                            sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente

                                                                                  prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

 

4.       Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno rife-

rimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della                           a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di

direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50                         uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle proce-

della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-                          dure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di

glio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle proce-                           servizi ed esercitarle;

dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forni-

ture e di servizi (1), l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva                  b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le

98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16                                   autorità competenti, compresi quelli delle autorità compe-

febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della                           tenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello

in cui è stata acquistata la qualifica (2), la direttiva 68/151/CEE               c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai regi-

del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le                        stri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a

monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteg-

gere gli interessi dei soci e dei terzi (                                         d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie

                                                 3) e la undicesima direttiva           tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o

                                                                                        tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo

      dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333

      del 20.12.2005, pag. 28).                                                   e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità

(2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di                   competenti presso le quali i prestatori o i destinatari

      adesione del 2003.                                                                possono ottenere assistenza pratica.

(3) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla

      direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L

      221 del 4.9.2003, pag. 13).                                                 (4) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

 


 

 

7.11.2006                 IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 270E/19

 

2.        Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i                                                CAPO III

destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle

autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul                          LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono

generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assi-

stenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è

fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.                                                           SEZIONE 1

 

                                                                                                           Autorizzazioni

3.        Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e

l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo

chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e

per via elettronica e siano aggiornate.                                                                        Articolo 9

 

                                                                                                      Regimi di autorizzazione

4.        Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e

le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine

alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di              1.      Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'atti-

cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infon-          vità di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione

data, ne informino senza indugio il richiedente.                            soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

                                                                            a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei

                                                                                  confronti del prestatore;

5.        Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di

accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a                 b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da

rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in                un motivo imperativo di interesse generale;

altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione

degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.                      c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una

                                                                                  misura meno restrittiva, in particolare in quanto un

                                                                                  controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere

                                                                                  reale efficacia.

6.        L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i presta-

tori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consu-          2.      Nella relazione prevista all'articolo 39, paragrafo 1, gli

lenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informa-               Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne

zione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma inter-             motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

pretati e applicati.

 

                                                                            3.      Le disposizioni della presente sezione non si applicano

                                                                            agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati

                                                                            direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

 

                                Articolo 8

                                                                                                             Articolo 10

                     Procedure per via elettronica                                       Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

 

1.        Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le            1.      I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che

formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo          inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle

esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per           autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in

via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità compe-           modo arbitrario.

tenti.

                                                                            2.      I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

 

2.        Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il       a) non discriminatori;

servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore,

o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di                b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

quest'ultimo o del suo personale responsabile.                              c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;

 

                                                                            d) chiari e inequivocabili;

3.        La Commissione adotta, secondo la procedura di cui

all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del para-          e) oggettivi;

grafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabi-

lità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elet-         f) resi pubblici preventivamente;

tronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni

stabiliti a livello comunitario.                                            g) trasparenti e accessibili.

 


 

 

C 270E/20               IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                       7.11.2006

 

3.      Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un       4.    Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati

nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti              membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più

e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a            rispettate le condizioni di autorizzazione.

finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un

altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di

contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assi-

stono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie                                          Articolo 12

in merito a questi requisiti.

 

                                                                                               Selezione tra diversi candidati

4.      L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'atti-

vità di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale,

anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o         1.    Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una

uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione           determinata attività sia limitato per via della scarsità delle

specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una deter-           risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati

minata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata         membri applicano una procedura di selezione tra i candidati

da un motivo imperativo di interesse generale.                             potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza

                                                                           e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della

                                                                           procedura e del suo svolgimento e completamento.

5.      L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato

esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizza-

zione sono soddisfatte.                                                    2.    Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata

                                                                           per una durata limitata adeguata e non può prevedere la proce-

                                                                           dura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al

6.      Salvo nel caso del rilascio di un autorizzazione, qualsiasi        prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano

decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il          particolari legami.

ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter essere

oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra

istanza di appello.                                                        3.    Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati

                                                                           membri possono tener conto, nello stabilire le regole della

                                                                           procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di

7.      Il presente articolo non mette in discussione la riparti-          obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei

zione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità          lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'am-

degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.                      biente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri

                                                                           motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comu-

                                                                           nitario.

 

                              Articolo 11

 

               Durata di validità dell'autorizzazione                                                    Articolo 13

 

1.      L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata                                 Procedure di autorizzazione

limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

                                                                           1.    Le procedure e le formalità di autorizzazione devono

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusiva-           essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire

      mente soggetta al costante rispetto dei requisiti;                   ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e

                                                                           imparzialità.

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un

      motivo imperativo di interesse generale; o                           2.    Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono

c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di           dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la

      interesse generale.                                                  prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessi-

                                                                           bili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono

                                                                           essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di

2.      Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il            autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.

quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività

dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

                                                                           3.    Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da

                                                                           garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la

3.      Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di         massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di

informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei          risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventiva-

seguenti cambiamenti:                                                      mente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene

                                                                           presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di            complessità della questione il termine può essere prorogato una

      applicazione del regime di autorizzazione;                           volta dall'autorità competente per un periodo limitato La

                                                                           proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e

b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir              notificata al richiedente prima della scadenza del periodo

      meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.                iniziale.

 


 

 

7.11.2006                 IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 270E/21

 

4.      In mancanza di risposta entro il termine stabilito o proro-                cipale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere

gato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si consi-                       tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o

dera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se                 filiale;

giustificato da un motivo imperativo di interesse generale,

incluso un interesse legittimo di terzi.

                                                                             4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il

                                                                                   prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in

5.      Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una rice-                      atti comunitari riguardanti l'energia;

vuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve

contenere le informazioni seguenti:

                                                                             5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura econo-

a) il termine di cui al paragrafo 3;                                               mica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova

                                                                                   dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda

b) i mezzi di ricorso previsti;                                                    di mercato, o alla valutazione degli effetti economici poten-

                                                                                   ziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di                            dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione econo-

      risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è conside-              mica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non

      rata come concessa.                                                          concerne i requisiti di programmazione che non perseguono

                                                                                   obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi impera-

6.      Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono                      tivi d'interesse generale;

informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori

documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta

di cui al paragrafo 3.                                                       6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concor-

                                                                                   renti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio

                                                                                   di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni

7.      Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta                    delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o

le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono                       ordini e delle associazioni professionali o di altre organizza-

esserne informati il più presto possibile.                                         zioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale

                                                                                   divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le

                                                                                   camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse

                                                                                   dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione

                                                                                   del grande pubblico;

                                   SEZIONE 2

                                                                             7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una

              Requisiti vietati o soggetti a valutazione                           garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione

                                                                                   presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul

                                                                                   territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiu-

                                                                                   dica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicura-

                                   Articolo 14                                     zione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i

                                                                                   requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di

                                                                                   indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini

                                Requisiti vietati                                  o di organizzazioni professionali;

 

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di                 8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato

servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requi-              periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver

siti seguenti:                                                                     in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un

                                                                                   determinato periodo.

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indiretta-

      mente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società,

      sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

 

      a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo

         personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli                                        Articolo 15

         organi di direzione e vigilanza;

 

      b) il requisito della residenza sul loro territorio per il presta-

         tore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i                                  Requisiti da valutare

         membri degli organi di direzione e vigilanza;

 

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro

      o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o       1.       Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuri-

      associazioni professionali di diversi Stati membri;                    dico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono

                                                                             affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra            paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legi-

      essere stabilito a titolo principale o secondario, in partico-         slative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a

      lare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento prin-       tali condizioni.

 


 

 

C 270E/22                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               7.11.2006

 

2.      Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuri-          a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali

dico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio             ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di

al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:                           cui al paragrafo 3;

 

                                                                           b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in partico-

      lare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di      6.      A decorrere dal ... (*) gli Stati membri possono introdurre

      una distanza geografica minima tra prestatori;                       nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto

                                                                           quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo

                                                                           3.

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determi-

      nato statuto giuridico;                                              7.      Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di

                                                                           progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;          amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6,

                                                                           specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali

                                                                           disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate        gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

      dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme

      comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in

      questione a prestatori particolari a motivo della natura             Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la

      specifica dell'attività;                                             Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposi-

                                                                           zioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una

                                                                           decisione per chiedere allo Stato membro interessato di aste-

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio      nersi dall'adottarle o di sopprimerle.

      nazionale;

                                                                           Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno

f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;              ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'ob-

                                                                           bligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

 

g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore

      deve rispettare;                                                                                      CAPO IV

 

h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio,                        LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

      altri servizi specifici.

 

3.      Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al para-                                       SEZIONE 1

grafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

 

                                                                                      Libera prestazione di servizi e deroghe relative

a) non discriminazione: i requisiti non devono essere diretta-

      mente o indirettamente discriminatori in funzione della

      cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubica-

      zione della sede legale;                                                                            Articolo 16

 

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo impera-                               Libera prestazione di servizi

      tivo di interesse generale;

                                                                           1.      Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di

                                                                           fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in

c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la         cui sono stabiliti.

      realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono

      andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale

      obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi       Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il

      requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di        libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della

      conseguire lo stesso risultato.                                      medesima sul proprio territorio.

 

4.      I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguar-        Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'atti-

dante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la           vità di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio

loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o          a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

di fatto, della specifica missione loro affidata.                          a) non discriminazione: i requisiti non possono essere diretta-

                                                                                 mente o indirettamente discriminatori sulla base della nazio-

                                                                                 nalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

5.      Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo

39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:                  (*) Data di entrata in vigore della presente direttiva

 


 

 

7.11.2006               IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 270E/23

 

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di            sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la neces-

      ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o            sità di proporre misure di armonizzazione per le attività di

      di tutela dell'ambiente,                                                servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente

                                                                              direttiva.

 

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiun-

      gimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di

      quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.                                                  Articolo 17

 

2.      Gli Stati membri non possono restringere la libera circola-                Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

zione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro

Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

                                                                              L'articolo 16 non si applica:

 

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro terri-              1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un

      torio;                                                                        altro Stato membro, fra cui:

 

                                                                                    a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle                      97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

      autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a                     15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo

      un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi                         sviluppo del mercato interno dei servizi postali comu-

      previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto                 nitari e il miglioramento della qualità del servizio (1);

      comunitario;

                                                                                    b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio                      dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e

      di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi                        del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme

      uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle presta-                      comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2);

      zioni in questione;                                                           c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla

                                                                                        direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il                          Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni

      prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la presta-                    per il mercato interno del gas naturale (3);

      zione di servizi a titolo indipendente;

                                                                                    d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi

                                                                                        di gestione delle acque reflue;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un docu-

      mento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di                 e) il trattamento dei rifiuti;

      servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

                                                                                2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicu-

      rezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di          3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parla-

      materiali che costituiscono parte integrante della prestazione                mento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rela-

      del servizio;                                                                 tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-

                                                                                    mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

                                                                                    di tali dati (4);

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'arti-

      colo 20.                                                                  4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del

                                                                                    Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio

                                                                                    effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli

3.      Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può                      avvocati (5);

essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di

un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di                  5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o

tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso              6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva

modo, a quello Stato membro non può essere impedito di                              2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove

applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie                         il servizio è prestato che riservano un'attività ad una parti-

norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le                          colare professione;

norme che figurano negli accordi collettivi.

                                                                              (1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal

                                                                                 regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

                                                                              (2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla diret-

4.      Entro ... (*) e previa consultazione degli Stati membri e                tiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione                     (3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione                  (4) GU L 281 del 28.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo

                                                                                 dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

                                                                              (5) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.               dall'Atto di adesione del 2003.

 


 

 

C 270E/24             IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          7.11.2006

 

  7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;                                            Articolo 18

 

 

  8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative                                 Deroghe per casi individuali

     alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza,

     alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva

     2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative             1.      In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato

     a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità             membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito

     competenti dello Stato membro in cui è prestato il                   in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei

     servizio;                                                            servizi.

 

 

  9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si                2.      Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte

     spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una                 esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza

     prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri        prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni

     di imporre l'obbligo di un visto o di un permesso di                 seguenti:

     soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del

     regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21            a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le

     della convenzione di applicazione dell'accordo di                          misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione

     Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione                    comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

     graduale dei controlli alle frontiere comuni (1), o alla

     possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di

     presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in           b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto

     cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o                  a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in

     successivamente;                                                           conformità delle sue disposizioni nazionali;

 

                                                                          c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie                    misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di

     disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consi-                    cui all'articolo 35, paragrafo 2;

     glio, del 1o febbraio 1983, relativo alla sorveglianza e al

     controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comu-        d) le misure sono proporzionate.

     nità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo terri-

     torio (2);                                                           3.      I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni

                                                                          che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che

(11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla       permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

     direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986,

     sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semi-

     conduttori (3) e alla direttiva 96/9/CE (4) nonché ai diritti

     di proprietà industriale;

 

(12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un                                          SEZIONE 2

     notaio;

                                                                                              Diritti dei destinatari di servizi

(13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del

     Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,

     sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consoli-

     dati (5);                                                                                           Articolo 19

 

(14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro                                  Restrizioni vietate

     Stato membro;

 

                                                                          Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti

(15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non            che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un presta-

     contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate           tore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti

     in virtù delle norme di diritto internazionale privato.              seguenti:

 

(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da            a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità

   ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo

   e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).                           competenti o quello di presentare una dichiarazione presso

(2) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo              di esse;

   dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349,

   31.12.2001, pag. 1).

(3) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.                                       b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a

(4) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.                                             causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato

(5) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.                                             membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato;

 


 

 

7.11.2006               IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 270E/25

 

                              Articolo 20                                  nismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare

                                                                           forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collabora-

                                                                           zione con la Commissione, adottano le modalità pratiche neces-

                        Non discriminazione                                sarie all'attuazione del paragrafo 1.

 

1.      Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non           4.      La Commissione adotta, conformemente alla procedura di

vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazio-          cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei

nalità o sul suo luogo di residenza.                                       paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità

                                                                           tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati

                                                                           membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di

2.      Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni gene-           informazione, tenendo conto delle norme comuni.

rali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposi-

zione del grande pubblico non contengano condizioni discrimi-

natorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del

destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condi-

zioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente                                                 CAPO V

giustificate da criteri oggettivi.

                                                                                                    QUALITÀ DEI SERVIZI

 

 

                                                                                                          Articolo 22

                              Articolo 21

 

                                                                                      Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

                      Assistenza ai destinatari

 

                                                                           1.      Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori

1.      Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari                 mettano a disposizione del destinatario le informazioni

possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le                    seguenti:

seguenti informazioni: