POSIZIONE
COMUNE N.16/2006
adottata dal
Consiglio il 24 luglio 2006
in vista dell'adozione della decisione n. .../2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del ... rela-
tiva ai servizi nel mercato
interno
(2006/C 967 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di
EUROPEA,
competitività e di convergenza dei risultati economici,
un elevato livello di
protezione dell'ambiente ed il
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
partico-
miglioramento della qualità di quest'ultimo, il migliora-
lare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e
l'articolo mento
del tenore e della qualità della vita, la coesione
55,
economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del (2) Una
maggiore competitività del mercato dei servizi è
trattato (3),
essenziale per promuovere la crescita economica e creare
posti
di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un
considerando quanto segue:
elevato numero di ostacoli nel mercato interno impe-
disce
ai prestatori, in particolare alle piccole e medie
(1) La
Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti imprese (PMI), di espandersi oltre i
confini nazionali e di
tra gli
Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso sfruttare appieno il mercato unico. Tale
situazione inde-
economico
e sociale. Conformemente all'articolo 14, bolisce la competitività globale dei prestatori
dell'Unione
paragrafo
2, del trattato il mercato interno comporta europea. Un libero mercato che induca
gli Stati membri
uno
spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata ad eliminare le restrizioni alla
circolazione transfronta-
la
libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 13 liera dei servizi,
incrementando al tempo stesso la traspa-
del
trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'arti- renza e l'informazione dei
consumatori, consentirebbe
colo 49
sancisce il diritto di prestare servizi all'interno agli stessi una più ampia facoltà di scelta e
migliori
della
Comunità. L'eliminazione delle barriere allo servizi a prezzi inferiori.
sviluppo
del settore dei servizi tra Stati membri costi-
tuisce
uno strumento essenziale per rafforzare l'integra-
zione
fra i popoli europei e per promuovere un
progresso
economico e sociale equilibrato e duraturo.
Nell'eliminazione
di questi ostacoli è essenziale garantire
che lo sviluppo del settore dei servizi
contribuisca all'a-
dempimento
dei compiti previsti dall'articolo 2 del trat- (3) La
relazione della Commissione sullo «Stato del mercato
tato di
promuovere nell'insieme della Comunità uno interno dei servizi» ha elencato i
numerosi ostacoli che
sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle atti- impediscono o rallentano lo sviluppo dei
servizi tra Stati
vità economiche, un elevato livello
di occupazione e di
membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le
protezione
sociale, la parità tra uomini e donne, una quali sono predominanti nel settore dei
servizi. La rela-
zione conclude che dieci anni dopo il previsto completa-
mento del mercato
interno esiste un notevole divario tra
(1) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 113.
la visione di un'economia integrata per l'Unione europea
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18. e la realtà
vissuta dai cittadini e dai prestatori europei.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006
(non ancora Gli
ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di
pubblicato
nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio
del 24
luglio 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non servizi in tutte le fasi
dell'attività del prestatore e presen-
ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). tano numerose
caratteristiche comuni, compreso il fatto
C 270E/2
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
di derivare
spesso da procedure amministrative eccessi- mento e, dall'altro lato, l'eliminazione di
numerosi osta-
vamente
gravose, dall'incertezza giuridica che caratte- coli
richiede un coordinamento preliminare delle legisla-
rizza le
attività transfrontaliere e dalla mancanza di zioni nazionali, anche al fine di istituire una
coopera-
fiducia
reciproca tra Stati membri. zione
amministrativa. Come è stato riconosciuto dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legi-
slativo comunitario
permette di istituire un vero mercato
interno dei servizi.
(4) I servizi
costituiscono il motore della crescita economica
e
rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella
maggior
parte degli Stati membri, ma la frammentazione
del mercato
interno si ripercuote negativamente sul (7) La
presente direttiva istituisce un quadro giuridico gene-
complesso
dell'economia europea, in particolare sulla rale a vantaggio di un'ampia varietà di
servizi pur
competitività
delle PMI e la circolazione dei lavoratori, tenendo conto nel contempo delle specificità di
ogni tipo
ed
impedisce ai consumatori di avere accesso ad una d'attività o di professione e del loro
sistema di regola-
maggiore
scelta di servizi a prezzi competitivi. È impor- mentazione. Tale quadro giuridico si basa su un
tante
sottolineare che il settore dei servizi costituisce un approccio dinamico e selettivo
che consiste nell'elimi-
settore
chiave in materia di occupazione, soprattutto per nare in via prioritaria gli ostacoli che possono
essere
le donne, e
che esse possono, pertanto, trarre enormi rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli
altri osta-
benefici
dalle nuove opportunità offerte dal completa- coli, nell'avviare un processo di valutazione,
consulta-
mento del
mercato interno dei servizi. Il Parlamento zione e armonizzazione complementare in
merito a
europeo ed
il Consiglio hanno sottolineato che l'elimina- questioni specifiche grazie al quale sarà
possibile moder-
zione degli
ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero nizzare progressivamente ed in maniera coordinata i
mercato
interno costituisce una priorità per conseguire sistemi nazionali che disciplinano le attività
di servizi,
l'obiettivo
stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del operazione indispensabile per realizzare un vero
mercato
23 e 24
marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la interno dei servizi entro il 2010. È
opportuno prevedere
coesione
sociale e di pervenire ad una crescita econo- una combinazione equilibrata di misure che
riguardano
mica
sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea l'armonizzazione mirata, la cooperazione
amministra-
l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e tiva,
la disposizione sulla libera prestazione di servizi e
più
dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e che promuovono l'elaborazione di codici
di condotta su
migliori
posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, determinate questioni. Questo coordinamento delle
legi-
accompagnata
da un avanzato modello sociale europeo, slazioni nazionali dovrebbe garantire un
grado elevato
rappresenta
pertanto una premessa per superare le diffi- d'integrazione giuridica comunitaria ed un
livello elevato
coltà
incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in
particolare
per
rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini la tutela dei consumatori, che è fondamentale per
stabi-
di
occupazione e investimento. È quindi importante lire la fiducia reciproca tra Stati membri.
La presente
realizzare
un mercato unico dei servizi, mantenendo un direttiva prende altresì in considerazione
altri obiettivi
equilibrio
tra apertura dei mercati, servizi pubblici d'interesse generale, compresa la protezione
dell'am-
nonché
diritti sociali e del consumatore. biente, la pubblica sicurezza e la
sanità pubblica nonché
la necessità di rispettare
il diritto del lavoro.
(5) È
necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento
dei prestatori negli Stati membri e alla (8) È
opportuno che le disposizioni della presente direttiva
libera
circolazione dei servizi tra Stati membri nonché relative alla libertà di stabilimento e alla
libera circola-
garantire
ai destinatari e ai prestatori la certezza giuri- zione dei servizi si applichino soltanto nella
misura in
dica
necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà cui le attività in questione sono
aperte alla concorrenza
fondamentali
del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato e non
obblighino pertanto gli Stati membri a liberaliz-
interno dei
servizi riguardano tanto gli operatori che zare i servizi d'interesse economico generale,
a privatiz-
intendono
stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli zare gli enti pubblici che forniscono tali
servizi o ad
che
prestano un servizio in un altro Stato membro senza abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda
altre
stabilirvisi,
occorre permettere ai prestatori di sviluppare attività o certi servizi di distribuzione.
le proprie
attività nel mercato interno stabilendosi in
uno Stato
membro o avvalendosi della libera circola-
zione dei
servizi. I prestatori devono poter scegliere tra
queste due
libertà, in funzione della loro strategia di
sviluppo in
ciascuno Stato membro. (9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti
che
influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo
esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le
norme del codice stradale, le norme riguardanti lo
sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e
(6) Non è
possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le
sanzioni
all'applicazione
diretta degli articoli 43 e 49 del trattato amministrative comminate per inosservanza di tali
in quanto,
da un lato, il trattamento caso per caso norme che non disciplinano o non influenzano
specifica-
mediante
l'avvio di procedimenti di infrazione nei tamente l'attività di servizi, ma devono
essere rispettate
confronti
degli Stati membri interessati si rivelerebbe dai prestatori nello svolgimento della loro
attività econo-
estremamente
complesso da gestire per le istituzioni
mica, alla
stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo
nazionali e
comunitarie, in particolare dopo l'allarga- privato.
7.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/3
(10) La
presente direttiva non concerne i requisiti che disci- (15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fonda-
plinano
l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni mentali applicabili negli Stati membri quali
riconosciuti
prestatori.
Tali requisiti comprendono in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e
quelli che
stabiliscono le condizioni in base alle quali i nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le
libertà
prestatori
hanno diritto a beneficiare di finanziamenti fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del
trattato. Tali
pubblici,
comprese specifiche condizioni contrattuali, e diritti fondamentali includono, fra l'altro, il
diritto a
in
particolare le norme di qualità che vanno osservate intraprendere un'azione sindacale in
conformità del
per poter
beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad diritto e delle prassi nazionali che
rispettano il diritto
esempio
per quanto riguarda i servizi sociali. comunitario.
(11) La
presente direttiva non pregiudica le misure adottate (16) La
presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabi-
dagli
Stati membri, conformemente al diritto comuni- liti
in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni.
tario, per
quanto riguarda la protezione o la promozione Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di
organizza-
della
diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei zioni internazionali per gli scambi di servizi, in
partico-
media,
compresi i relativi finanziamenti. La presente lare nel quadro del GATS.
direttiva
non impedisce agli Stati membri di applicare le
loro norme
e i loro principi fondamentali in materia di
libertà di
stampa e di espressione. La presente direttiva
non incide
sulle norme legislative degli Stati membri che
vietano la
discriminazione in base alla nazionalità
oppure per
i motivi specificati all'articolo 13 del trattato. (17) La presente
direttiva si applica soltanto ai servizi che
sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi
d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui
all'articolo 50 del
trattato e sono pertanto esclusi
dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I
servizi
d'interesse economico generale sono servizi che,
(12) La
presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico essendo prestati dietro
corrispettivo economico, rien-
per
assicurare la libertà di stabilimento e la libera circola- trano nell'ambito di applicazione
della presente direttiva.
zione dei
servizi tra gli Stati membri. Essa non armo- Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico
generale,
nizza né
incide sul diritto penale. Gli Stati membri non per esempio quelli che possono esistere nel
settore dei
dovrebbero
poter limitare la libertà di fornire servizi trasporti, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della
applicando
disposizioni di diritto penale che riguardano presente direttiva, mentre altri servizi
d'interesse econo-
specificamente
l'accesso ad un'attività di servizi o l'eser- mico generale, per esempio quelli che possono
esistere
cizio
della stessa aggirando le norme stabilite nella nel settore postale, sono oggetto di una
deroga alla
presente
direttiva.
disposizione
sulla libera prestazione di servizi stabilita
nella presente direttiva. La presente direttiva non
riguarda il
finanziamento dei servizi d'interesse econo-
mico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse
dagli
Stati membri, in particolare nel settore sociale, in
(13) È
altrettanto importante che la presente direttiva rispetti conformità delle norme
comunitarie sulla concorrenza.
pienamente
le iniziative comunitarie basate sull'articolo La presente direttiva non si occupa del follow-up
del
137 del
trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti Libro bianco della Commissione sui servizi
d'interesse
all'articolo
136 del trattato per quanto riguarda la generale.
promozione
dell'occupazione e il miglioramento delle
condizioni
di vita e di lavoro.
(18) Occorre escludere dal campo di
applicazione della
presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività
(14) La
presente direttiva non incide sulle condizioni di oggetto di una normativa comunitaria
specifica volta a
lavoro e
di occupazione, compresi i periodi massimi di realizzare, al pari della presente direttiva,
un vero
lavoro e i
periodi minimi di riposo, la durata minima mercato interno dei servizi. Pertanto, tale
esclusione
delle
ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la concerne tutti i servizi finanziari quali
l'attività bancaria,
salute, la
sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati il credito, l'assicurazione, compresa la
riassicurazione, le
membri
applicano in conformità del diritto comunitario; pensioni professionali o individuali, i titoli,
gli investi-
inoltre,
la presente direttiva non incide sulle relazioni tra menti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di
consu-
le parti
sociali, compresi i diritti di negoziare e conclu- lenza nel settore degli investimenti, compresi i
servizi di
dere
accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del
Parla-
azioni
sindacali in conformità del diritto e delle prassi mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006,
nazionali
che rispettano il diritto comunitario, né si concernente l'accesso all'attività degli enti
creditizi e al
applica ai
servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. suo esercizio (1).
La
presente direttiva non incide sulla normativa degli
Stati
membri in materia di sicurezza sociale. (1) GU
L 177 del 30. 6. 2006, pag. 1.
C 270E/4
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
(19) Poiché nel
2002 è stata adottata una serie di atti norma- Corte di giustizia ha in numerose occasioni
esaminato la
tivi
relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettro- questione e riconosciuto i
diritti del paziente. È impor-
nica
nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha isti- tante affrontare la questione in
un altro atto giuridico
tuito una
disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali comunitario, a fini di maggiore certezza e
chiarezza
attività nel mercato interno grazie, in
particolare, all'eli-
giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del
minazione
della maggior parte dei regimi di autorizza- regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14
zione
individuale, è necessario escludere le questioni giugno 1971, relativo all'applicazione dei
regimi di sicu-
disciplinate
da tali atti dal campo di applicazione della rezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari
presente
direttiva. che si
spostano all'interno della Comunità (6).
(20) Le
esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le (24) Occorre altresì escludere dal campo di
applicazione della
materie
attinenti ai servizi di comunicazione elettronica presente direttiva i servizi audiovisivi, a
prescindere dal
oggetto
delle direttive 2002/19/CE del Parlamento modo di trasmissione, anche all'interno
dei cinema.
europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe
applicarsi agli
all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle aiuti erogati dagli Stati membri nel settore
audiovisivo
risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.
(direttiva
accesso) (1), 2002/20/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica
(direttiva autorizzazioni) (2), 2002/21/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, (25) È
opportuno escludere dal campo d'applicazione della
che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed presente direttiva i giochi con denaro, ivi
comprese le
i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva lotterie e le scommesse, tenuto conto
della natura speci-
quadro)
(3), 2002/22/CE del Parlamento europeo e del fica
di tali attività che comportano da parte degli Stati
Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa al servizio univer- membri l'attuazione di politiche di ordine
pubblico e di
sale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi tutela dei consumatori.
di
comunicazione elettronica (direttiva servizio univer-
sale) (4)
e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla (26) La
presente direttiva non osta all'applicazione dell'arti-
vita
privata e alle comunicazioni elettroniche) (5) si appli- colo 45 del trattato.
cano non
solo a questioni specificamente trattate in dette
direttive,
ma anche a questioni per le quali le direttive
lasciano
esplicitamente agli Stati membri la facoltà di
adottare talune misure a livello
nazionale. (27) La presente direttiva non dovrebbe
applicarsi ai servizi
sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia
e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose,
forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale
(21) I servizi
di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e da prestatori incaricati dallo Stato o da
associazioni cari-
le
ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal tative riconosciute come tali dallo Stato per
sostenere
campo di
applicazione della presente direttiva. persone che si trovano in condizione di
particolare
bisogno a titolo
permanente o temporaneo, perché
hanno un reddito familiare insufficiente, o sono total-
mente
o parzialmente dipendenti e rischiano di essere
emarginate. È opportuno che la presente direttiva non
(22)
L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente
direttiva
dovrebbe comprendere i servizi sanitari e incida su tali servizi in quanto essi sono
essenziali per
farmaceutici
forniti da professionisti del settore sanitario garantire i diritti fondamentali alla dignità e
all'integrità
ai propri
pazienti per valutare, mantenere o ripristinare umana e costituiscono una manifestazione dei
principi
le loro
condizioni di salute, laddove tali attività sono di coesione e solidarietà sociale.
riservate
a professioni del settore sanitario regolamentate
nello
Stato membro in cui i servizi vengono forniti.
(28) La presente direttiva non riguarda il
finanziamento dei
servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato.
(23) La
presente direttiva non incide sul rimborso dei costi Essa non incide sui criteri o le condizioni
stabiliti dagli
dei
servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso Stati membri per assicurare che tali servizi
sociali effetti-
da quello
in cui il destinatario del servizio risiede. La vamente giovino all'interesse pubblico e alla
coesione
sociale. Inoltre la
presente direttiva non dovrebbe inci-
dere sul principio del servizio universale nell'ambito dei
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. servizi sociali degli Stati
membri.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. (6) GU
L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo
(5) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata
dalla diret- dal regolamento (CE)
n. 629/2006 del Parlamento europeo e del
tiva 2006/24/CE
(GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54). Consiglio
(GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
7.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/5
(29) Poiché il
trattato prevede basi giuridiche specifiche in servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto
della
materia
fiscale e considerate le norme comunitarie già presente direttiva anche i servizi prestati sia
alle imprese
adottate
in questo ambito, occorre escludere il settore sia ai consumatori, quali i servizi di
consulenza legale o
fiscale
dal campo di applicazione della presente direttiva. fiscale, i servizi collegati con il settore
immobiliare, come
le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli
architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il
noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di
(30) Esiste già
un notevole corpus di norme comunitarie sulle applicazione della presente direttiva rientrano
altresì i
attività
di servizi. La presente direttiva viene ad aggiun- servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore
del
gersi
all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti turismo, compresi i servizi delle guide
turistiche, i servizi
tra la
presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati ricreativi, i centri sportivi, i
parchi di divertimento e,
identificati
e sono contemplati dalla presente direttiva, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito
di appli-
anche
tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una cazione della direttiva, i servizi a domicilio,
come l'assi-
regola che disciplini eventuali casi
residui ed eccezionali
stenza agli anziani. Queste attività possono riguardare
in cui
sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della servizi che richiedono la
vicinanza del prestatore e del
presente
direttiva ed una disposizione di un altro atto destinatario della prestazione, servizi che
comportano lo
comunitario.
L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe spostamento del destinatario o del prestatore e
servizi
essere
determinata nel rispetto delle norme del trattato che possono essere prestati a distanza, anche via
relative
al diritto di stabilimento ed alla libera circola- Internet.
zione dei
servizi.
(31) La
presente direttiva è coerente con la direttiva
2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa
al riconoscimento delle qualifiche professio-
nali (1) e
non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda
questioni
diverse da quelle relative alle qualifiche profes- (34) Secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia, la
sionali,
quali l'assicurazione di responsabilità professio- valutazione
di determinate attività, in particolare di
nale, le
comunicazioni commerciali, le attività multidisci- quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da
enti
plinari e
la semplificazione amministrativa. Per quanto pubblici, deve essere effettuata, per stabilire
se costitui-
concerne
la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo scono un «servizio», caso per caso alla luce delle
loro
temporaneo,
una delle deroghe alla disposizione sulla caratteristiche, in particolare del modo in
cui sono
libera
prestazione di servizi previste dalla presente diret- prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro
tiva assicura
che il titolo II sulla libera prestazione di interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che
la carat-
servizi
della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. teristica fondamentale della retribuzione sia
rappresen-
Pertanto,
la disposizione sulla libera prestazione di tata dal fatto che essa costituisce un
corrispettivo econo-
servizi
non incide su nessuna delle misure applicabili a mico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto
che la
norma di
tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro caratteristica della retribuzione è assente
nelle attività
in cui
viene fornito un servizio. svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispet-
tivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito
sociale,
culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi
assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica
(32) La
presente direttiva è coerente con la legislazione istruzione o la gestione di regimi di
sicurezza sociale che
comunitaria
relativa alla tutela dei consumatori, come la non svolgono un'attività economica. Il pagamento
di
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo
e del una tassa
da parte dei destinatari, ad esempio una tassa
Consiglio
dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche di insegnamento o di iscrizione pagata dagli
studenti per
commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel contribuire in parte alle spese di
funzionamento di un
mercato
interno (direttiva sulle pratiche commerciali sistema, non costituisce di per sé
retribuzione in quanto
sleali)
(2) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla- il servizio continua ad essere essenzialmente
finanziato
mento
europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le con fondi
pubblici. Queste attività non rientrano
autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della pertanto nella definizione di «servizio» di
cui all'articolo
normativa
che tutela i consumatori («regolamento sulla 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo
d'appli-
cooperazione
per la tutela dei consumatori») (3). cazione della presente direttiva.
(33) Tra i
servizi oggetto della presente direttiva rientrano
numerose
attività in costante evoluzione, fra le quali
figurano:
i servizi alle imprese, quali i servizi di consu-
lenza
manageriale e gestionale, i servizi di certificazione
e di
collaudo, i servizi di gestione delle strutture,
compresi i
servizi di manutenzione degli uffici, i servizi (35) Le attività
sportive amatoriali senza scopo di lucro rive-
di
pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i stono una notevole importanza sociale. Tali
attività
perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o
ricreative. Pertanto,
esse non possono costituire un'atti-
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. vità
economica ai sensi del diritto comunitario e non
(2) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(3) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento
modificato dalla
dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della
direttiva
2005/29/CE. presente
direttiva.
C 270E/6
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 7.11.2006
(36) La nozione
di prestatore dovrebbe comprende qualsiasi determinare da quale luogo di stabilimento è prestato
il
persona
fisica, avente la cittadinanza di uno Stato servizio effettivo in questione. Nei casi in
cui è difficile
membro, o
persona giuridica che esplica un'attività di determinare da quale dei vari luoghi di
stabilimento un
servizio
in tale Stato membro esercitando la libertà di determinato servizio è prestato, tale luogo è
quello in cui
stabilimento
o la libera circolazione dei servizi. La il
prestatore ha il centro delle sue attività per quanto
nozione di
prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo concerne tale servizio specifico.
al caso in
cui il servizio venga prestato attraverso le
frontiere
nell'ambito della libera circolazione dei servizi,
ma
dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un
operatore
si stabilisce in uno Stato membro per svilup-
parvi le
proprie attività di servizio. La nozione di presta- (38) La nozione di
«persona giuridica» secondo le disposizioni
tore,
d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle del trattato in materia di stabilimento lascia
agli opera-
succursali
di società di paesi terzi in uno Stato membro tori la libertà di scegliere la forma giuridica
che riten-
poiché, in
conformità dell'articolo 48 del trattato, la gono opportuna per svolgere la loro attività. Di
conse-
libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi guenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato
si
si
applicano soltanto alle società costituite conforme- intendono tutte le entità costituite
conformemente al
mente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la
diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a
sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro di prescindere dalla loro forma giuridica.
attività
principale all'interno della Comunità. Il concetto
di
destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi
terzi che
beneficiano già di diritti loro conferiti da atti
comunitari
quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la
direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre (39) La
nozione di regime di autorizzazione dovrebbe
2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che comprendere, in particolare, le procedure
amministrative
siano
soggiornanti di lungo periodo (1), il regolamento per il rilascio di autorizzazioni, licenze,
approvazioni o
del
Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 concessioni, ma anche l'obbligo, per potere
esercitare
maggio
2003, che estende le disposizioni del regola- l'attività, di essere iscritto in un albo
professionale, in un
mento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n.
registro,
ruolo o in una banca dati, di essere convenzio-
574/72 ai
cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non nato con un organismo o di ottenere una tessera
profes-
siano già
applicabili unicamente a causa della naziona- sionale. L'autorizzazione può essere concessa non
solo
lità (2) e
la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo in base ad una decisione formale, ma anche in base
ad
e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei una decisione implicita
derivante, ad esempio, dal
cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di silenzio dell'autorità competente o dal fatto che
l'interes-
soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati sato
debba attendere l'avviso di ricevimento di una
membri
(3). Inoltre, gli Stati membri possono estendere il dichiarazione per iniziare l'attività o affinché
quest'ultima
concetto
di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi sia legittima.
presenti
sul loro territorio.
(40) La nozione di «motivi
imperativi di interesse generale»
cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente
(37) Il luogo
di stabilimento del prestatore dovrebbe essere direttiva
è stata progressivamente elaborata dalla Corte
determinato
in conformità della giurisprudenza della di giustizia nella propria giurisprudenza
relativa agli arti-
Corte di
giustizia, secondo la quale la nozione di stabili- coli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad
evol-
mento
implica l'esercizio effettivo di un'attività econo- vere. La nozione, come riconosciuto nella
giurisprudenza
mica per
una durata di tempo indeterminata mediante della Corte di giustizia, copre almeno i
seguenti motivi:
l'insediamento
in pianta stabile. Tale requisito può essere l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità
soddisfatto anche nel caso in cui una
società sia costi-
pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il
tuita a
tempo determinato o abbia in affitto un fabbri- mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi
di politica
cato o un
impianto per lo svolgimento della sua attività. sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la
tutela dei
Esso può
altresì essere soddisfatto allorché uno Stato consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa
la prote-
membro
rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto zione sociale dei lavoratori, il benessere degli
animali, la
per
particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessa- salvaguardia dell'equilibrio
finanziario del regime di sicu-
riamente
assumere la forma di una filiale, succursale o rezza sociale, la prevenzione della frode, la
prevenzione
rappresentanza,
ma può consistere in un ufficio gestito della concorrenza sleale, la protezione
dell'ambiente e
dal
personale del prestatore o da una persona indipen- dell'ambiente urbano, compreso l'assetto
territoriale in
dente ma autorizzata
ad agire su base permanente per ambito urbano e rurale, la tutela dei
creditori, la salva-
conto
dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza. guardia della sana amministrazione della
giustizia, la
Secondo
questa definizione, che comporta l'esercizio sicurezza stradale, la tutela della proprietà
intellettuale,
effettivo
di un'attività economica nel luogo di stabili- gli obiettivi di politica culturale, compresa la
salva-
mento del
prestatore di servizi, una semplice casella guardia della libertà di espressione dei vari
elementi
postale
non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso presenti nella società e, in particolare, dei
valori sociali,
prestatore
ha più luoghi di stabilimento, è importante culturali, religiosi e filosofici, la necessità
di assicurare un
elevato livello di
istruzione, il mantenimento del plura-
(1) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. lismo
della stampa e la politica di promozione della
(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1. lingua
nazionale, la conservazione del patrimonio nazio-
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. nale
storico e artistico, e la politica veterinaria.
7.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 270E/7
(41) Il
concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla tivo, comune a tutti gli
Stati membri, di una semplifica-
Corte di
giustizia, comprende la protezione contro una zione amministrativa e prevedere disposizioni
riguar-
minaccia
effettiva e sufficientemente grave per uno degli danti, in particolare, gli sportelli unici, il
diritto all'infor-
interessi
fondamentali della collettività e può includere, mazione, le procedure per via elettronica e la
definizione
in
particolare, questioni legate alla dignità umana, alla di un quadro per i regimi di
autorizzazione. Altre misure
tutela dei
minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere adottate a livello nazionale per raggiungere
quest'obiet-
degli
animali. Analogamente, la nozione di pubblica tivo potrebbero consistere nel ridurre il
numero delle
sicurezza
comprende le questioni di incolumità pubblica. procedure e formalità applicabili alle attività
di servizi,
limitandole a quelle indispensabili per conseguire un
obiettivo di interesse generale e che non rappresentano,
(42) Le norme
relative alle procedure amministrative non per contenuto o finalità, dei doppioni.
dovrebbero
mirare ad armonizzare le procedure ammini-
strative,
ma a sopprimere regimi di autorizzazione,
procedure
e formalità eccessivamente onerosi che osta-
colano la
libertà di stabilimento e la creazione di nuove
società di
servizi che ne derivano. (47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno
evitare di imporre in maniera generale requisiti formali,
quali la presentazione di documenti originali, di copie
autenticate o di una traduzione autenticata, tranne
(43) Una delle
principali difficoltà incontrate, in particolare qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un
motivo
dalle PMI,
nell'accesso alle attività di servizi e nel loro imperativo di interesse generale, come la tutela
dei lavo-
esercizio
è rappresentato dalla complessità, dalla ratori, la sanità pubblica, la protezione
dell'ambiente o la
lunghezza
e dall'incertezza giuridica delle procedure protezione dei consumatori. Occorre inoltre
garantire
amministrative.
Per questa ragione, sul modello di alcune che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad
un'at-
iniziative
in materia di modernizzazione delle buone tività di servizi, o al suo esercizio, su
tutto il territorio
pratiche
amministrative avviate a livello comunitario e nazionale a meno che un motivo imperativo di
interesse
nazionale,
è necessario stabilire principi di semplifica- generale non giustifichi obiettivamente
un'autorizzazione
zione
amministrativa, in particolare mediante la limita- specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel
caso di
zione
dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi ogni
insediamento di grandi centri commerciali, o un'au-
in cui
essa è indispensabile e l'introduzione del principio torizzazione limitata ad una parte specifica del
territorio
della
tacita autorizzazione da parte delle autorità compe- nazionale.
tenti allo
scadere di un determinato termine. Tale azione
di
modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di
trasparenza
e di aggiornamento delle informazioni rela-
tive agli
operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi
e gli
effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da (48) Al
fine di semplificare ulteriormente le procedure ammi-
procedure
non necessarie o eccessivamente complesse e nistrative è opportuno fare in modo che ogni
prestatore
onerose,
dalla duplicazione delle procedure, dalle abbia un interlocutore unico tramite il
quale espletare
complicazioni
burocratiche nella presentazione di docu- tutte le procedure e formalità (in prosieguo:
sportello
menti,
dall'abuso di potere da parte delle autorità compe- unico). Il numero degli sportelli unici per Stato
membro
tenti, dai termini di risposta non
precisati o eccessiva-
può variare secondo le competenze regionali o locali o
mente
lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione in funzione delle attività interessate. La
creazione degli
rilasciata
o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali sportelli unici, infatti, non dovrebbe
interferire nella divi-
pratiche
hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti sione dei compiti tra le autorità competenti in
seno ad
nel caso
dei prestatori che intendono sviluppare le loro ogni sistema nazionale. Quando la competenza
spetta a
attività
in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza diverse autorità a livello regionale o locale,
una di esse
di una
modernizzazione coordinata in un mercato può assumersi il ruolo di sportello
unico e coordinare le
interno
allargato a venticinque Stati membri. attività con le altre autorità. Gli
sportelli unici possono
essere costituiti non soltanto da autorità amministrative
ma
anche da camere di commercio e dell'artigianato
(44) Gli Stati
membri dovrebbero introdurre, se del caso, ovvero da organismi o ordini professionali o
enti privati
formulari
armonizzati a livello comunitario, definiti dalla ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare
questa
Commissione,
equipollenti ai certificati, agli attestati o funzione. Gli sportelli unici sono destinati a
svolgere un
ad
eventuali altri documenti in materia di stabilimento. ruolo importante di assistenza al prestatore sia
come
autorità direttamente
competente a rilasciare i docu-
menti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia
come
intermediario tra il prestatore e le autorità diretta-
(45) Per
valutare la necessità di semplificare le procedure e le mente competenti.
formalità
gli Stati membri dovrebbero poter in partico-
lare tener
conto della necessità, del numero, degli even-
tuali
doppioni, dei costi, della chiarezza e dell'accessibi-
lità di
tali procedure e formalità nonché dei ritardi e
delle
difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il
prestatore
in questione. (49) La tassa che può essere riscossa dagli
sportelli unici
dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e
formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli
Stati membri affidino
allo sportello unico la riscossione
(46) Per
agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro di altri oneri amministrativi
come quelli degli organi di
esercizio
nel mercato interno, è necessario fissare l'obiet- controllo.
C 270E/8
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
(50) È
necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un conforme ai principi di non
discriminazione, di necessità
agevole
accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno e di proporzionalità. Ciò significa, in
particolare, che
Stato
membro dovrebbe determinare le modalità con le l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe
essere
quali
fornire informazioni a prestatori e destinatari ammissibile soltanto nei casi in cui un
controllo a poste-
nell'ambito della presente direttiva. In
particolare, gli riori
non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di
Stati
membri possono ottemperare all'obbligo di garan- constatare a posteriori le carenze dei servizi
interessati e
tire che
le informazioni pertinenti siano facilmente tenuto debito conto dei rischi e dei
pericoli che potreb-
accessibili
ai prestatori e destinatari consentendo al bero risultare dall'assenza di un controllo a
priori.
pubblico
l'accesso a tali informazioni attraverso un sito Queste disposizioni della direttiva non possono
tuttavia
web. Le
informazioni dovrebbero essere comunicate in giustificare regimi di autorizzazione che sono
vietati da
modo
chiaro e univoco. altri atti
comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13
dicembre 1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettro-
niche
(1) o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni
(51)
L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe
includere,
in particolare, informazioni relative alle proce- aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informa-
dure e
alle formalità, ai dati delle autorità competenti, zione, in particolare il commercio elettronico,
nel
alle
condizioni di accesso ai registri pubblici e alle mercato interno («direttiva sul commercio
elettro-
banche
dati pubbliche nonché informazioni concernenti nico») (2). I risultati del processo di
valutazione reciproca
le
possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle consentiranno di determinare
a livello comunitario i tipi
associazioni
e delle organizzazioni presso le quali i di attività per le quali i regimi di
autorizzazione dovreb-
prestatori
o i destinatari possono ricevere assistenza bero essere soppressi.
pratica.
L'obbligo delle autorità competenti di assistere
prestatori
e destinatari non comprende l'assistenza giuri-
dica per
singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite
informazioni
generali sulla maniera in cui i requisiti (55) La
presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la
sono
normalmente interpretati o applicati. Spetta del facoltà degli Stati membri di revocare
successivamente le
pari agli
Stati membri dirimere questioni quali la respon- autorizzazioni, quando non sussistono più le
condizioni
sabilità
in caso di comunicazione di informazioni errate per il loro rilascio.
o
fuorvianti.
(56) Conformemente alla giurisprudenza della
Corte di
giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la
(52) La
realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un salute degli animali e la protezione
dell'ambiente urbano
sistema di
procedure e di formalità espletate per via elet- costituiscono motivi imperativi di interesse
generale. Tali
tronica
costituirà la condicio sine qua non della semplifica- motivi imperativi possono giustificare l'applicazione
di
zione
amministrativa nel settore delle attività di servizi, a regimi di autorizzazione e altre
restrizioni. Tuttavia, tali
beneficio
dei prestatori, dei destinatari e delle autorità regimi di autorizzazione o restrizioni non
dovrebbero
competenti.
Per ottemperare all'obbligo vigente in rela- discriminare in base alla nazionalità. Inoltre,
dovrebbero
zione ai
risultati, può rivelarsi necessario adattare le legi- essere sempre rispettati i principi di necessità e
propor-
slazioni e
le altre regolamentazioni nazionali applicabili zionalità.
ai
servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri
offrano,
oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per
espletare
tali procedure e formalità. Il fatto che tali
procedure
e formalità debbano poter essere espletate a (57) Le
disposizioni della presente direttiva relative ai regimi
distanza
richiede, in particolare, che gli Stati membri di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi
in cui l'ac-
provvedano
affinché ciò possa avvenire a livello tran- cesso ad un'attività di servizio o il suo
esercizio da parte
sfrontaliero.
Restano escluse da tale obbligo le procedure di operatori richieda la decisione di un'autorità
compe-
o le
formalità che, per loro natura, non possono essere tente. Ciò non riguarda né le decisioni delle
autorità
espletate
a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la competenti relative all'istituzione di un ente
pubblico o
legislazione
degli Stati membri sull'uso delle lingue. privato per la prestazione di un servizio
particolare, né
la
conclusione di contratti da parte delle autorità compe-
tenti per la prestazione di un servizio particolare, che è
disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la
presente direttiva non si occupa di tali norme.
(53) Ai fini
del rilascio di licenze per talune attività di servizi
l'autorità
competente può richiedere un colloquio con il
richiedente
al fine di valutarne l'integrità personale e
l'idoneità a svolgere l'attività in
questione. In questi casi,
l'espletamento
delle formalità per via elettronica (58) Per
agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro
potrebbe
non essere appropriato. esercizio
è importante valutare i regimi di autorizzazione
e la relativa motivazione e redigere una relazione al
riguardo.
Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esi-
stenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le
condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.
(54) La
possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi
dovrebbe
essere subordinata al rilascio di un'autorizza- (1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
zione da
parte delle autorità competenti soltanto se ciò è (2) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
7.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/9
(59)
L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al presta- interesse generale, ivi
compresi interessi legittimi di terzi.
tore di
avere accesso all'attività di servizio o di esercitare Tali regimi potrebbero
comprendere norme nazionali
tale
attività in tutto il territorio nazionale, a meno che secondo cui, in mancanza di risposta da parte
dell'auto-
un limite
territoriale sia giustificato da un motivo impe- rità competente, la domanda si considera respinta;
tale
rativo di
interesse generale. Ad esempio, la protezione rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni
compe-
dell'ambiente
può giustificare la necessità di ottenere una tenti.
singola
autorizzazione per ciascuna installazione sul
territorio
nazionale. Tale disposizione non dovrebbe
pregiudicare
le competenze regionali o locali per la
concessione
di autorizzazioni all'interno degli Stati
membri.
(64) Al fine della creazione
di un vero mercato interno dei
servizi
è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà
di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi
ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri
(60) La
presente direttiva, e in particolare le disposizioni e incompatibili, rispettivamente, con gli
articoli 43 e 49
concernenti
i regimi di autorizzazione e la portata terri- del trattato. Le restrizioni da vietare incidono
in modo
toriale di
un'autorizzazione, non pregiudica la riparti- particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero
zione
delle competenze regionali o locali all'interno di essere al più presto eliminate in modo
sistematico.
uno Stato
membro, compresa l'autonomia regionale e
locale e
l'impiego di lingue ufficiali.
(61) La
disposizione relativa al divieto di duplicazione delle (65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul
condizioni
di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe principio della parità di trattamento che non
soltanto
ostare a
che gli Stati membri applichino le proprie comporta il divieto di ogni forma di
discriminazione
condizioni
specificate nel regime di autorizzazione. Essa fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi
forma di
dovrebbe
prescrivere solo che le autorità competenti, discriminazione indiretta basata su criteri
diversi ma tali
nell'esaminare
se le condizioni siano soddisfatte dal da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso
ad
richiedente, prendano in considerazione le condizioni un'attività di servizi o
il suo esercizio in uno Stato
equivalenti
già soddisfatte dal richiedente in un altro membro, a titolo principale come a titolo
secondario,
Stato
membro. Questa disposizione non dovrebbe non dovrebbero quindi essere
subordinati a criteri quali
prescrivere
che siano applicate le condizioni di rilascio il luogo di stabilimento, di residenza, di
domicilio o di
dell'autorizzazione
previste dal regime di autorizzazione prestazione principale dell'attività. Tali criteri non
di un
altro Stato membro. dovrebbero
contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è
obbligatoria la
presenza di un prestatore o di un suo
dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua atti-
vità se ciò è
giustificato da motivi imperativi di interesse
(62) Nel caso
in cui il numero di autorizzazioni disponibili pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre
limi-
per una determinata attività sia limitato
per via della tare la
capacità giuridica e la capacità processuale delle
scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è società costituite conformemente alla legislazione
di un
opportuno
prevedere una procedura di selezione tra altro Stato membro sul cui territorio
queste hanno lo
diversi
candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro
non
la libera
concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per
presta-
di servizi
a disposizione degli utenti. Tale procedura tori
che abbiano un legame particolare con un contesto
dovrebbe
offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità socioeconomico nazionale o locale, né limitare in
e
l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una funzione del luogo di
stabilimento del prestatore la
durata
eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o
alienare
automaticamente
o conferire vantaggi al prestatore diritti e beni o di accedere alle diverse
forme di credito e
uscente.
In particolare, la durata dell'autorizzazione di alloggio, nella misura in cui queste
facoltà sono utili
concessa dovrebbe essere fissata in
modo da non restrin-
all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della
gere o
limitare la libera concorrenza al di là di quanto è stessa.
necessario
per garantire l'ammortamento degli investi-
menti e la
remunerazione equa dei capitali investiti. La
presente
disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati
membri
limitino il numero di autorizzazioni per ragioni
diverse
dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità (66)
L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul terri-
tecniche.
Le autorizzazioni in questione dovrebbero torio di uno Stato membro non dovrebbe
essere soggetto
comunque
ottemperare alle altre disposizioni della ad una prova economica. Il divieto di
richiedere una
presente
direttiva relative ai regimi di autorizzazione. dimostrazione della capacità economica come
condi-
zione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le
prove economiche in quanto
tali e non gli altri requisiti
giustificati obiettivamente da motivi imperativi di inte-
(63) Qualora
non siano previsti regimi diversi, in mancanza resse generale, come la tutela dell'ambiente
urbano, la
di
risposta entro un determinato termine, l'autorizza- politica sociale e gli obiettivi in materia di
sanità
zione si
dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare
impregiudicato
attività
possono tuttavia essere previsti regimi diversi se l'esercizio delle competenze delle autorità
preposte all'ap-
ciò è
obiettivamente giustificato da motivi imperativi di plicazione del diritto della concorrenza.
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(67) Per quanto
concerne le assicurazioni o le garanzie finan- campo sociale, la Corte di giustizia ha già
riconosciuto
ziarie, il
divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguar- che può essere giustificato imporre al prestatore
il requi-
dare solo
l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie sito di non avere scopo di lucro.
finanziarie
prescritte provengano da un'istituzione finan-
ziaria stabilita
nello Stato membro in questione.
(72) I servizi d'interesse
economico generale sono correlati a
compiti importanti
relativi alla coesione sociale e territo-
(68) Per quanto
concerne la precedente iscrizione in un regi- riale. La realizzazione di tali compiti non
dovrebbe
stro, il
divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare essere ostacolata dal processo di valutazione
previsto
solo
l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per dalla presente direttiva. Tale
processo non dovrebbe inci-
un
determinato periodo in un registro dello Stato dere sui requisiti necessari per la
realizzazione dei
membro in
questione prima dello stabilimento. compiti in questione mentre occorre
al contempo esami-
nare la questione delle restrizioni ingiustificate alla
libertà di stabilimento.
(69) Al fine di
coordinare la modernizzazione delle norme e
regolamentazioni
nazionali in modo coerente con le
esigenze
del mercato interno, è necessario valutare taluni
requisiti
nazionali non discriminatori che, per le loro (73) Fra i requisiti da prendere in esame
figurano i regimi
caratteristiche
proprie, potrebbero sensibilmente limitare, nazionali che, per motivi diversi da quelli
relativi alle
se non
addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il qualifiche professionali, riservano a prestatori
particolari
suo
esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. l'accesso a talune attività. Tali requisiti
comprendono gli
Tale
processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla obblighi che impongono al prestatore di avere un
deter-
compatibilità
di detti requisiti con i criteri già stabiliti minato status giuridico, in particolare di essere
una
dalla
Corte di giustizia in materia di libertà di stabili- persona giuridica, una società di persone,
un'organizza-
mento.
Esso non riguarda l'applicazione del diritto zione senza scopo di lucro o una società di
proprietà di
comunitario
della concorrenza. Detti requisiti, qualora sole persone fisiche, e gli obblighi in materia
di parteci-
siano
discriminatori o non giustificati obiettivamente da pazione
azionaria in una società, in particolare l'obbligo
motivi
imperativi di interesse generale o sproporzionati, di disporre di un capitale minimo per determinate
atti-
devono
essere soppressi o modificati. L'esito di tale valu- vità di servizi oppure di avere una particolare
qualifica
tazione
sarà diverso a seconda della natura delle attività per detenere capitale in determinate società o per
e
dell'interesse generale considerati. In particolare, gestirle. La valutazione della compatibilità
delle tariffe
conformemente
alla giurisprudenza della Corte di obbligatorie minime e/o massime con la
libertà di stabili-
giustizia,
tali requisiti potrebbero essere pienamente mento riguarda soltanto le tariffe
specificamente imposte
giustificati
quando perseguono obiettivi di politica dalle autorità competenti per la prestazione
di determi-
sociale.
nati servizi e non, ad esempio, le norme generali in
materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la
locazione di immobili.
(70) Ai fini
della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16
del
trattato, possono essere considerati servizi d'interesse
economico
generale soltanto i servizi la cui fornitura (74) Il
processo di valutazione reciproca implica che nel
costituisca
adempimento di una specifica missione d'inte- periodo di
recepimento gli Stati membri debbano proce-
resse
pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro dere ad un esame («screening») della loro
legislazione per
interessato.
Tale affidamento dovrebbe essere effettuato determinare l'eventuale presenza dei
summenzionati
mediante
uno o più atti, la cui forma è stabilita da requisiti nel loro ordinamento giuridico e,
prima dello
ciascuno
Stato membro, e precisare la natura di tale scadere del periodo di recepimento, debbano
elaborare
specifica
missione. una
relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione
sarà
trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le
parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di
sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia.
(71) La
procedura di valutazione reciproca prevista dalla Entro l'anno successivo alla data di
recepimento della
presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà presente direttiva, la Commissione elaborerà
una rela-
degli
Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti zione di sintesi corredandola, se del caso, di
proposte
giuridici
un elevato livello di tutela degli interessi gene- riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la
Commis-
rali, in
particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sione assisterà gli Stati membri nella
definizione di una
politica
sociale. Inoltre, è necessario che il processo di metodologia comune, con la loro collaborazione.
valutazione
reciproca tenga pienamente conto delle
specificità
dei servizi di interesse economico generale e
delle
funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità
possono
giustificare talune restrizioni alla libertà di stabi- (75)
Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo
limento,
soprattutto quando tali restrizioni mirino alla numero di requisiti che gli Stati membri devono
soppri-
protezione
della sanità pubblica e ad obiettivi di politica mere o valutare nel corso del periodo di
recepimento
sociale e
qualora soddisfino le condizioni di cui all'arti- lascia impregiudicate le procedure di infrazione
che
colo 15,
paragrafo 3, lettere a ), b) e c). Ad esempio, per possono essere avviate nei confronti di uno Stato
quanto
riguarda l'obbligo di assumere una specifica membro che ha mancato di ottemperare agli
obblighi
forma
giuridica al fine di prestare determinati servizi in derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.
7.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/11
(76) La
presente direttiva non riguarda l'applicazione degli per prestare servizi in un altro Stato
membro. In partico-
articoli
28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circola- lare, è importante evitare le
fattispecie in cui sarebbe
zione
delle merci. Le restrizioni vietate in forza della impossibile prestare il servizio in quanto
manca l'attrez-
disposizione
sulla libera prestazione di servizi riguardano zatura, le
situazioni in cui i prestatori sostengono costi
i
requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al aggiuntivi, ad esempio perché
affittano o acquistano
loro
esercizio e non quelli applicabili alle merci in attrezzature diverse rispetto a quelle che
utilizzano
quanto
tali.
abitualmente ovvero perché debbono modificare signifi-
cativamente,
rispetto alle loro abitudini, il modo in cui
svolgono la loro attività.
(77) Quando un
operatore si sposta in un altro Stato membro
per
esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le
situazioni
che rientrano nella libertà di stabilimento da (81) La
nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti
quelle
coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'at- materiali che sono forniti dal prestatore al
cliente o che
tività
considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per diventano parte integrante di
un oggetto materiale in
quanto
concerne la distinzione tra la libertà di stabili- esito all'attività di servizi, come i materiali
edilizi o i
mento e la
libera circolazione dei servizi, secondo la pezzi
di ricambio, o che sono consumati o abbandonati
giurisprudenza
della Corte di giustizia l'elemento chiave in loco nel corso delle prestazioni di servizi,
come i
è lo
stabilimento o meno dell'operatore nello Stato carburanti, gli esplosivi, i fuochi
d'artificio, i pesticidi, i
membro in
cui presta il servizio in questione. Se l'opera- veleni o i medicinali.
tore è
stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi
servizi,
rientra nel campo di applicazione della libertà di
stabilimento.
Se invece non è stabilito nello Stato
membro in
cui viene fornito il servizio, le sue attività (82) Le
disposizioni della presente direttiva non dovrebbero
pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato
sono
oggetto della libera circolazione dei servizi. membro di norme in materia di condizioni
di occupa-
Secondo la
giurisprudenza costante della Corte di zione. Le norme derivanti da
disposizioni legislative,
giustizia,
occorre valutare il carattere temporaneo delle regolamentari o amministrative dovrebbero,
conforme-
attività
considerate non solo in funzione della durata mente al trattato, essere giustificate da
ragioni attinenti
della
prestazione, ma anche in funzione della sua regola- alla tutela dei lavoratori, non
discriminatorie, necessarie
rità,
periodicità o continuità. Il carattere temporaneo e proporzionate, secondo l'interpretazione
della Corte di
della prestazione non dovrebbe in ogni
caso escludere
giustizia, nonché conformi ad altre normative comuni-
che il
prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in tarie pertinenti.
cui è fornito
il servizio, di una determinata infrastruttura,
come un
ufficio o uno studio, nella misura in cui tale
infrastruttura
è necessaria per l'esecuzione della presta-
zione in
questione. (83) Occorre
prevedere che si possa derogare alla disposi-
zione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei
settori
oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie
per tener conto del grado di integrazione del mercato
(78) Al fine di
garantire la realizzazione efficace della libera interno o di talune norme comunitarie relative ai
servizi
circolazione
dei servizi e di garantire ai destinatari e ai che prevedono che un prestatore sia soggetto ad
una
prestatori
la possibilità di beneficiare e di fornire servizi legislazione diversa da quella dello Stato membro
di
nell'insieme
della Comunità senza l'ostacolo delle fron- stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale,
dovrebbero
tiere, è
opportuno chiarire in che misura possono essere altresì essere prese misure nei confronti di
un prestatore
imposti
gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato in taluni
casi specifici e a determinate condizioni sostan-
membro in
cui viene prestato il servizio. È necessario ziali e procedurali rigorose. Inoltre, le
restrizioni alla
prevedere
che la disposizione sulla libera prestazione di libera circolazione dei servizi dovrebbero
essere consen-
servizi
non impedisce allo Stato membro nel quale viene tite, in via eccezionale, soltanto se
conformi ai diritti
prestato
il servizio di applicare, in conformità dei prin- fondamentali che, fanno parte integrante dei
principi
cipi di
cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i generali di diritto sanciti
nell'ordinamento giuridico della
propri
requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o Comunità.
di
pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica
o
dell'ambiente.
(84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di
servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia
alle
attività riservate al prestatore del servizio universale
(79) La Corte
di giustizia ha costantemente ritenuto che uno
Stato
membro conserva il diritto di adottare misure atte che ad altri servizi postali.
ad
impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente
dai
principi del mercato interno. Gli abusi commessi da
un
prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso. (85) La
deroga alla disposizione sulla libera prestazione di
servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il rife-
rimento
ad un eventuale futuro strumento di armonizza-
zione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consi-
(80) È
necessario provvedere affinché i prestatori possano stono, in particolare, nel promuovere
dinanzi ad un
prendere
con sé attrezzature che sono parte integrante giudice azioni connesse al recupero di
crediti, nonché il
della
prestazione del loro servizio allorché si spostano loro esercizio.
C 270E/12
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
(86) La
presente direttiva non concerne le condizioni di qualora sia previsto l'esercizio esclusivo
della consulenza
lavoro e
di occupazione che, in conformità della direttiva giuridica da
parte degli avvocati.
96/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16
dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito
di una prestazione di servizi (1), si applicano
ai
lavoratori distaccati per prestare un servizio nel terri-
torio di
un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva (89) La deroga
alla disposizione sulla libera prestazione di
96/71/CE
prevede che i prestatori debbano conformarsi servizi
per quanto riguarda questioni inerenti all'imma-
alle
condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in tricolazione di veicoli presi in leasing in uno
Stato
alcuni
settori elencati, nello Stato membro in cui viene membro diverso da quello in cui vengono
utilizzati
prestato
il servizio. Tali condizioni sono: periodi risulta dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia, la
massimi di
lavoro e periodi minimi di riposo, durata quale ha riconosciuto che uno Stato membro
possa
minima
delle ferie annuali retribuite, tariffe minime sala- assoggettare a tale obbligo, a condizioni
commisurate, i
riali, comprese
le tariffe per lavoro straordinario, condi- veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale
esclusione non
zioni di
cessione temporanea dei lavoratori, in partico- riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
lare la
tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro
interinale,
salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedi-
menti di
tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di
occupazione
di gestanti, puerpere, bambini e giovani,
parità di
trattamento tra uomo e donna nonché altre (90) Le
relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente
disposizioni
in materia di non discriminazione. Ciò nonché tra il datore di lavoro e il
dipendente non sono
riguarda
non solo le condizioni di lavoro e occupazione soggette alla presente direttiva. La legge
applicabile alle
stabilite
per legge, ma anche quelle stabilite in contratti obbligazioni
contrattuali ed extracontrattuali del presta-
collettivi
o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente tore è determinata dalle norme di diritto
internazionale
dichiarati
o siano di fatto universalmente applicabili ai privato.
sensi
della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva,
inoltre,
non dovrebbe impedire agli Stati membri di
applicare
condizioni di lavoro e di occupazione a
materie
diverse da quelle elencate nell'articolo 3, para-
grafo 1,
della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine (91) Occorre
lasciare agli Stati membri la possibilità di assu-
pubblico. mere nei confronti di un prestatore
stabilito in un altro
Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano
alla
disposizione sulla libera prestazione di servizi per
motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale
possibilità
dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di
un'armonizzazione comunitaria.
(87) La
presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni
di lavoro
e di occupazione qualora il lavoratore che
presta un
servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato (92) Le
restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie
alla
presente direttiva possono scaturire non solo da
membro in
cui è fornita la prestazione. La presente diret- misure assunte nei confronti dei prestatori, ma
anche dai
tiva non
dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da
parte dei
membri in
cui viene prestato il servizio di determinare destinatari e in particolare da parte dei
consumatori. La
l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra presente direttiva cita, a
titolo di esempio, determinati
lavoratori
autonomi e lavoratori subordinati, compresi i tipi di
restrizioni applicate ad un destinatario che desi-
«falsi
lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteri- dera fruire di un servizio fornito da un prestatore
stabi-
stica
essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'arti- lito in un altro Stato membro. Vi
figurano altresì le fatti-
colo 39
del trattato dovrebbe essere il fatto che per un specie in cui i destinatari di un servizio
sottostanno
determinato
periodo di tempo una persona fornisce all'obbligo di ottenere un'autorizzazione
dalle proprie
servizi
per conto e sotto la direzione di un'altra persona autorità competenti o di presentare una
dichiarazione
in cambio
di una remunerazione; qualsiasi attività che presso di esse per poter fruire di un servizio
di un
una
persona svolge al di fuori di un rapporto subordi- prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò
non
nato deve
essere classificata come attività svolta a titolo riguarda i regimi generali di autorizzazione che si
appli-
autonomo
ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato. cano anche alla fruizione di un servizio
fornito da un
prestatore stabilito nello stesso Stato membro.
(93) La nozione di aiuti
finanziari previsti per la fruizione di
un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai
(88) La
disposizione sulla libera prestazione di servizi non regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in
particolare
dovrebbe
applicarsi nei casi in cui, in conformità del nel settore sociale o nel settore culturale,
che sono
diritto
comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato contemplati da norme comunitarie in materia di
concor-
membro ad
una professione specifica, ad esempio renza, né all'assistenza finanziaria
generale non connessa
alla
fruizione di un particolare servizio, ad esempio le
(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
borse di studio o i prestiti a studenti.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/13
(94)
Conformemente alle disposizioni del trattato in materia conformemente alla
presente direttiva e ad altre norme
di libera
circolazione dei servizi, le discriminazioni comunitarie, requisiti di qualità
supplementari o diversi.
fondate
sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello
nazionale o locale, del destinatario sono
vietate. Tali
discriminazioni potrebbero assumere la forma di un
obbligo,
imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato
membro, di
fornire documenti originali, copie autenti- (98) Gli operatori che prestano servizi che
presentano un
cate, un
certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali rischio diretto e particolare per la salute o la
sicurezza o
di
documenti per poter fruire di un servizio o di condi- un rischio finanziario per il destinatario o
terzi dovreb-
zioni o
tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di bero in linea di principio essere coperti da
un'adeguata
applicare
requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a assicurazione di responsabilità professionale o
da un'altra
che
possano essere riservati a taluni destinatari determi- forma di garanzia equivalente
o comparabile; ciò
nati
vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base implica, in particolare, che di
norma tale operatore
a criteri
oggettivi e legittimi. dovrebbe avere
un'adeguata copertura assicurativa per i
servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi
dallo Stato membro di stabilimento.
(95) Il
principio di non discriminazione nel mercato interno
implica
che l'accesso di un destinatario, in particolare di (99)
L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla
un consumatore,
a un servizio offerto al pubblico non natura e alla portata del rischio. I
prestatori dovrebbero
possa
essere negato o reso più difficile in base al criterio disporre pertanto di una
copertura transfrontaliera solo
della
nazionalità o del luogo di residenza del destinatario se effettivamente prestano servizi in altri Stati
membri.
contenuto
nelle condizioni generali a disposizione del Gli Stati membri non dovrebbero stabilire
norme più
pubblico.
Ciò non impedisce di prevedere, in queste particolareggiate in materia di copertura
assicurativa e
condizioni
generali, tariffe e condizioni variabili per la fissare ad esempio soglie minime per il capitale
assicu-
prestazione
di un servizio se direttamente giustificate da rato o limiti per le esclusioni dalla copertura
assicurativa.
fattori
oggettivi che possono variare da paese a paese, I prestatori e le imprese di assicurazione
dovrebbero
quali i
costi supplementari derivanti dalla distanza, le mantenersi flessibili in modo da negoziare
polizze assi-
caratteristiche
tecniche della prestazione, le diverse curative mirate in funzione della natura e
della portata
condizioni
del mercato, come una domanda maggiore o esatte del rischio. Inoltre, non è
necessario stabilire per
minore
influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione
adeguata.
diversi
negli Stati membri e i prezzi diversi della concor- Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di
assicurazione
renza, o i
rischi aggiuntivi in relazione a normative faccia parte delle regole deontologiche
stabilite dagli
diverse da
quelle dello Stato membro di stabilimento. ordini o organismi professionali. Infine, le
imprese di
Ciò non
implica neanche che la mancata prestazione di assicurazione non dovrebbero essere
sottoposte all'ob-
un
servizio ad un consumatore perché non si detengono bligo
di fornire una copertura assicurativa.
i diritti
di proprietà intellettuale richiesti in un partico-
lare
territorio costituisca una discriminazione illegittima.
(100) Occorre
sopprimere i divieti totali in materia di comuni-
cazioni commerciali per le professioni regolamentate,
revocando
non i divieti relativi al contenuto di una
(96) Tra i
mezzi con i quali il prestatore può rendere facil- comunicazione commerciale bensì quei divieti
che, in
mente
accessibili al destinatario le informazioni che è generale e per una determinata professione,
proibiscono
tenuto a
fornire è opportuno prevedere la comunica- una o più forme di comunicazione commerciale,
ad
zione del
suo indirizzo di posta elettronica, compreso il esempio il divieto assoluto di pubblicità in un
determi-
suo sito
web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha nato o in determinati mezzi di comunicazione. Per
l'obbligo
di rendere disponibili nella documentazione quanto riguarda il contenuto e le modalità
delle comuni-
con cui
illustra in modo dettagliato i suoi servizi non cazioni commerciali, occorre incoraggiare gli
operatori
dovrebbero
consistere in comunicazioni commerciali di del settore ad elaborare, nel rispetto del
diritto comuni-
carattere
generale come la pubblicità, ma piuttosto in tario, codici di condotta a livello
comunitario.
una
descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche
tramite
documenti presentati su un sito web.
(101) È necessario ed è
nell'interesse dei destinatari, in partico-
lare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano
la possibilità di
fornire servizi multidisciplinari e che le
(97) Occorre
prevedere nella presente direttiva delle norme restrizioni a questo riguardo siano limitate a
quanto
relative all'alta qualità dei servizi, che
soddisfino in parti-
necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipen-
colare
requisiti di informazione e trasparenza. Tali denza e l'integrità delle professioni
regolamentate. Ciò
norme
dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni lascia impregiudicati le restrizioni o i
divieti relativi all'e-
di servizi
transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di sercizio di particolari attività intesi ad assicurare
l'indi-
servizi
offerti da un prestatore all'interno dello Stato pendenza nei casi in cui uno Stato membro affida
ad un
membro in
cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri prestatore un particolare compito, segnatamente
nel
alle
piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impe- settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe
incidere
dire in
nessun caso agli Stati membri di applicare, sull'applicazione delle norme in materia di
concorrenza.
C 270E/14
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
(102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire
valuta- applicabili ai
servizi. È dunque essenziale prevedere in
zioni
fondate su criteri comparabili per quanto riguarda capo agli Stati membri obblighi chiari e
giuridicamente
la qualità
dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è vincolanti di effettiva cooperazione.
importante
che le informazioni sul significato dei marchi
di qualità
e di altri segni distintivi relativi a tali servizi
siano
facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza
riveste
particolare importanza in settori quali il turismo,
in
particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso (106) Ai fini del capo relativo alla
cooperazione amministra-
tiva, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferi-
a sistemi
di classificazione è generalizzato. Inoltre, mento ad attività quali il controllo e
l'accertamento dei
occorre
analizzare in che misura la normalizzazione fatti, la soluzione di problemi,
l'esecuzione e l'irroga-
europea può
contribuire a favorire la compatibilità e la zione di sanzioni e le successive attività di
follow-up.
qualità dei
servizi. Le norme europee sono elaborate
dagli
organismi europei di normalizzazione, ossia il
Comitato
europeo di normazione (CEN), il Comitato
europeo di
normalizzazione elettronica (CENELEC) e
l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione (107) In circostanze normali la mutua assistenza
dovrebbe
(ETSI). Se
necessario, la Commissione può, conforme-
essere
attuata direttamente tra le autorità competenti. I
mente alle
procedure previste dalla direttiva 98/34/CE punti di contatto designati dagli Stati membri
dovreb-
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno bero essere chiamati a facilitare tale
processo solo se
1998, che
prevede una procedura d'informazione nel insorgono difficoltà, ad esempio se occorre
assistenza
settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e per individuare l'autorità competente.
delle
regole relative ai servizi della società dell'informa-
zione (1),
affidare un mandato per l'elaborazione di speci-
fiche norme
europee.
(108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero appli-
carsi a tutte le questioni contemplate dalla presente diret-
tiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore
si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di
mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi
(103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione
delle di
prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si
decisioni
giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati applica la disposizione sulla libera prestazione di
servizi.
membri
riconoscano garanzie equivalenti costituite Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe
applicarsi in tutti
presso
istituzioni o organismi quali banche, assicuratori i casi di prestazione di servizi transfrontalieri,
compresi i
o altri prestatori di servizi finanziari
stabiliti in un altro settori
non coperti dalla disposizione sulla libera presta-
Stato
membro. zione
di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri
dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza
e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro
di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.
(104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati
membri
preposte alla tutela dei consumatori,
oggetto del regola-
mento (CE)
n. 2006/2004, è complementare alla coope- (109) Nel caso dello spostamento del prestatore in
uno Stato
razione
prevista nella presente direttiva. L'applicazione membro diverso dallo Stato membro di stabilimento,
è
della
legislazione in materia di tutela dei consumatori opportuno prevedere tra questi due Stati membri
un'assi-
alle
situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione stenza reciproca che consenta al
primo di procedere a
alle nuove
pratiche di marketing e di vendita, come pure verifiche, ispezioni e indagini su richiesta
dello Stato
la
necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla membro di stabilimento o di effettuare di propria
inizia-
cooperazione
in questo settore, richiedono un maggior tiva tali verifiche se si tratta
esclusivamente di constata-
grado di
cooperazione fra Stati membri. In questo zioni fattuali.
settore
occorre in particolare provvedere affinché gli
Stati
membri impongano agli operatori di cessare sul
loro
territorio le pratiche illegali a scapito dei consuma-
tori di un
altro Stato membro. (110) Non dovrebbe essere
possibile agli Stati membri aggirare
le norme stabilite nella
presente direttiva, compresa la
disposizione sulla libera prestazione di servizi, effet-
tuando controlli,
ispezioni o indagini che siano discrimi-
natorie o sproporzionate.
(105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini
del
corretto
funzionamento del mercato interno dei servizi.
La mancanza
di cooperazione tra gli Stati membri
comporta la
proliferazione delle norme applicabili ai (111) Le disposizioni della presente direttiva
riguardanti lo
prestatori
o la duplicazione dei controlli sulle attività scambio di informazioni sull'onorabilità dei
prestatori
transfrontaliere
e può essere sfruttata da operatori diso- dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative
nel
nesti per
evitare le verifiche o eludere le norme nazionali settore della cooperazione giudiziaria e di polizia
in
materia penale, in particolare in materia di scambio di
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva come da
ultimo modifi- informazioni
tra autorità degli Stati membri preposte
cata dall'atto
di adesione del 2003. all'applicazione della
legge e di casellari giudiziari.
7.11.2006
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(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un
sistema meglio a
livello comunitario, la Comunità può interve-
elettronico
di informazione che funzioni correttamente nire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'arti-
per consentire
alle autorità competenti di individuare colo 5 del trattato. La presente direttiva
si limita a
agevolmente
i loro interlocutori negli altri Stati membri quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in
e comunicare
in modo efficiente. ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(117)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret-
tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
(113) Occorre disporre che gli Stati membri, in
collaborazione
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
con la
Commissione, incoraggino le parti interessate ad Commissione (1),
elaborare
codici di condotta a livello comunitario finaliz-
zati, in
particolare, a promuovere la qualità dei servizi e
tenendo
conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna (118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo
interistitu-
professione.
I codici di condotta devono rispettare il zionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati
membri sono
diritto
comunitario e in particolare il diritto della incoraggiati a redigere e rendere pubblici,
nell'interesse
concorrenza.
Essi non dovrebbero essere incompatibili proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
con le norme
di deontologia professionale giuridica- possibile, la concordanza tra la direttiva
e i provvedi-
mente
vincolanti negli Stati membri.
menti
di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare
l'elaborazione
di codici di
condotta a livello comunitario, specialmente
da parte di
ordini, organismi o associazioni professionali.
Tali codici
di condotta dovrebbero includere, a seconda
della natura
specifica di ogni professione, norme per le CAPO I
comunicazioni
commerciali relative alle professioni rego-
lamentate e
norme deontologiche delle professioni rego- DISPOSIZIONI GENERALI
lamentate
intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità
e il segreto
professionale. Dovrebbero inoltre essere inse-
rite in tali
codici di condotta le condizioni cui sono Articolo 1
soggette le
attività degli agenti immobiliari. Gli Stati
membri
dovrebbero adottare misure di accompagna-
mento per
incoraggiare gli ordini, gli organismi e le Oggetto
associazioni
professionali ad applicare a livello nazionale
questi
codici di condotta adottati a livello comunitario. 1. La
presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che
permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento
dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicu-
rando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi
stessi.
(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo
scopo 2. La presente direttiva non riguarda la
liberalizzazione dei
di fissare
regole di condotta minime sono complementari servizi d'interesse economico generale riservati a enti
pubblici o
ai requisiti
di legge degli Stati membri. Essi non ostano, privati, né la privatizzazione di enti pubblici che
forniscono
in
conformità del diritto comunitario, a che gli Stati servizi.
membri
adottino con legge misure più rigorose, ovvero
a che gli
organismi o ordini professionali nazionali
prevedano una
maggiore tutela nei rispettivi codici 3. La
presente direttiva non riguarda né l'abolizione di
nazionali di
condotta. monopoli che forniscono
servizi né gli aiuti concessi dagli Stati
membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.
La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati
membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali
essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in
(116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a
dire la che modo tali servizi
debbano essere organizzati e finanziati, in
soppressione
degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a
quali
prestatori
negli Stati membri e alla libera prestazione dei obblighi specifici essi debbano essere soggetti.
servizi fra
Stati membri, non può essere realizzato in
misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
causa delle
dimensioni dell'azione, essere realizzato (2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
C 270E/16
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 7.11.2006
4. La
presente direttiva non pregiudica le misure adottate a d) i servizi nel settore dei
trasporti, ivi compresi i servizi
livello comunitario o nazionale, in conformità del
diritto comu- portuali,
che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo
nitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità
culturale o V del
trattato CE;
linguistica o il pluralismo dei media.
e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
5. La
presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati f) i servizi sanitari,
indipendentemente dal fatto che vengano
membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati
membri prestati o
meno nel quadro di una struttura sanitaria e a
non possono limitare la libertà di fornire servizi
applicando prescindere dalle loro modalità di
organizzazione e di finan-
disposizioni di diritto penale che disciplinano
specificamente o
ziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o
influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o
l'esercizio della privata;
stessa, aggirando le norme stabilite nella presente
direttiva. g) i servizi
audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a
prescindere dal modo
di produzione, distribuzione e
trasmissione, e i servizi radiofonici;
6. La
presente direttiva non pregiudica la legislazione del
lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o
contrattuali
che disciplinano le condizioni di occupazione, le
condizioni di h) le attività
di azzardo che implicano una posta di valore
lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di
lavoro, e pecuniario in
giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi
il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli
Stati membri d'azzardo nei
casinò e le scommesse;
applicano in conformità del diritto nazionale che
rispetta il
diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non
incide i) le attività
connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui
sulla normativa degli Stati membri in materia di
sicurezza all'articolo
45 del trattato;
sociale.
j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza
all'infanzia e il sostegno alle
famiglie ed alle persone tempo-
raneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti
7. La
presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti dallo Stato, da prestatori
incaricati dallo Stato o da associa-
fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal
diritto zioni
caritative riconosciute come tali dallo Stato;
comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed
eseguire
accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in
confor- k) i servizi privati
di sicurezza.
mità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano
il diritto
comunitario. l) i servizi forniti
da notai e ufficiali giudiziari nominati con
atto ufficiale della pubblica amministrazione.
3. La presente direttiva non si applica al
settore fiscale.
Articolo 2
Articolo 3
Campo di applicazione
Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario
1. La
presente direttiva si applica ai servizi forniti da presta- 1.
Se disposizioni della presente direttiva confliggono con
tori stabiliti in uno Stato membro. disposizioni
di altri atti comunitari che disciplinano aspetti
specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio
in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni
2. La
presente direttiva non si applica alle attività seguenti: di questi altri atti comunitari
prevalgono e si applicano a tali
settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rien-
trano:
a) i servizi non economici d'interesse generale;
a) la direttiva 96/71/CE;
b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il
credito, l'assicu-
razione e la
riassicurazione, le pensioni professionali o indi- b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;
viduali, i
titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di paga-
mento e
quelli di consulenza nel settore degli investimenti, c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre
1989
compresi i
servizi di cui all'allegato I della direttiva relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legi-
2006/48/CE;
slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti
l'esercizio delle attività televisive (1);
c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica
nonché le d) la direttiva
2005/36/CE.
risorse e i
servizi associati in relazione alle materie discipli-
nate dalle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e (1) GU L 298 del 17.10.1998, pag. 23. Direttiva
modificata dalla diret-
tiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202
2002/58/CE;
del 30.7.1997, pag. 60).
7.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 270E/17
2. La presente
direttiva non riguarda le norme di diritto associazioni o organizzazioni professionali
adottate nell'e-
internazionale privato, in particolare quelle che
disciplinano la
sercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabi-
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed
extracontrat- lite dai contratti
collettivi negoziati dalle parti sociali non
tuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i
consumatori sono
considerate di per sé come requisiti ai sensi della
beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla
normativa presente
direttiva;
sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato
membro.
(8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi ricono-
3. Gli Stati
membri applicano le disposizioni della presente sciuti come tali dalla giurisprudenza della
Corte di
direttiva nel rispetto delle norme del trattato che
disciplinano il
giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza
diritto di stabilimento e la libera circolazione dei
servizi. pubblica,
l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il
mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari
di servizi e dei lavoratori,
l'equità delle transazioni
commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente,
incluso l'ambiente
urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio
Articolo 4
nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica
sociale e di politica culturale;
Definizioni
(9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istitu-
zione responsabile, in
uno Stato membro, del controllo o
Ai fini della presente direttiva si intende per: della
disciplina delle attività di servizi, in particolare le
autorità
amministrative, ivi compresi gli organi giurisdi-
(1) «servizio»:
qualsiasi attività economica non salariata di cui zionali che agiscono in tale veste, gli ordini
professionali e
all'articolo
50 del trattato fornita normalmente dietro le associazioni o organismi professionali
che, nell'ambito
retribuzione;
della propria autonomia giuridica, disciplinano collettiva-
mente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
(2) «prestatore»:
qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza
di uno Stato
membro, o qualsiasi persona giuridica di cui
all'articolo
48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, (10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»:
lo Stato
che offre o
fornisce un servizio; membro in cui il servizio è fornito da un
prestatore stabi-
lito in un altro Stato membro;
(3)
«destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di
uno Stato
membro o che goda di diritti conferitile da atti
comunitari o
qualsiasi persona giuridica, di cui all'arti-
colo 48 del
trattato, stabilita in uno Stato membro che, a (11) «professione regolamentata»: un'attività
professionale o un
scopo
professionale o per altri scopi, fruisce o intende insieme di attività professionali ai sensi
dell'articolo 3,
fruire di un
servizio; paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
(4) «Stato membro
di stabilimento»: lo Stato membro nel cui
territorio è
stabilito il prestatore del servizio considerato; (12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di
comuni-
cazione
destinata a promuovere, direttamente o indiretta-
mente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'or-
(5)
«stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica ganizzazione o di una persona
che svolge un'attività
di cui
all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da commerciale, industriale o artigianale o che
esercita una
parte del
prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire professione regolamentata. Non costituiscono, di
per sé,
dalla quale
viene effettivamente svolta l'attività di presta- comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
zione di
servizi;
(6) «regime di
autorizzazione»: qualsiasi procedura che
obbliga un
prestatore o un destinatario a rivolgersi ad a) le informazioni che permettono l'accesso
diretto all'at-
un'autorità
competente allo scopo di ottenere una deci- tività dell'impresa, dell'organizzazione o
della persona,
sione
formale o una decisione implicita relativa all'accesso in particolare un nome di
dominio o un indirizzo di
ad
un'attività di servizio o al suo esercizio; posta elettronica,
(7) «requisito»:
qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite
stabilito
dalle disposizioni legislative, regolamentari o b) le comunicazioni relative ai beni, ai
servizi o all'imma-
amministrative
degli Stati membri o derivante dalla giuri- gine dell'impresa, dell'organizzazione o
della persona
sprudenza,
dalle prassi amministrative, dalle regole degli elaborate in modo indipendente, in
particolare se
organismi e
ordini professionali o dalle regole collettive di fornite in assenza di un corrispettivo
economico.
C 270E/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 7.11.2006
CAPO II 89/666/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989 relativa alla
pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni
tipi
di società soggette al diritto di un altro Stato (4).
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolo 5 Articolo
6
Semplificazione
delle procedure
Sportello unico
1. Gli Stati
membri esaminano le procedure e le formalità
relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo
esercizio. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori possano
Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi
del espletare
le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti
presente paragrafo non sono sufficientemente semplici,
gli Stati di contatto
denominati sportelli unici:
membri le semplificano.
a) tutte le procedure e le
formalità necessarie per poter svol-
gere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni,
2. La
Commissione può stabilire formulari armonizzati a notifiche o istanze necessarie ad
ottenere l'autorizzazione
livello comunitario conformemente alla procedura di cui
all'ar- delle
autorità competenti, ivi comprese le domande di inseri-
ticolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti
ai certifi- mento in
registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad orga-
cati, agli attestati e a tutti gli altri documenti
richiesti ai presta- nismi
o ordini ovvero associazioni professionali;
tori.
b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle
sue attività
di servizi.
3. Gli Stati
membri che chiedono ad un prestatore o ad un
destinatario di fornire un certificato, un attestato o
qualsiasi 2. L'istituzione degli sportelli unici non
pregiudica la riparti-
altro documento comprovante il rispetto di un
particolare
zione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei
requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro
Stato sistemi
nazionali.
membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali
risulti che
il requisito in questione è rispettato. Essi non
impongono la
presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato
membro
sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione
autenticata salvo i casi previsti da altre norme
comunitarie o Articolo 7
salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi
d'interesse
generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.
Diritto all'informazione
Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati
membri di
richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una
delle 1. Gli Stati membri provvedono affinché per
il tramite degli
loro lingue ufficiali. sportelli
unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente
prendere
conoscenza delle informazioni seguenti:
4. Il
paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno rife-
rimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50
della a) i requisiti applicabili ai
prestatori stabiliti sul territorio di
direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46,
49 e 50 uno
Stato membro, in particolare quelli relativi alle proce-
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consi- dure e
alle formalità da espletare per accedere alle attività di
glio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle
proce- servizi
ed esercitarle;
dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forni-
ture e di servizi (1), l'articolo 3, paragrafo 2 della
direttiva b) i dati
necessari per entrare direttamente in contatto con le
98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 autorità
competenti, compresi quelli delle autorità compe-
febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente
della tenti in
materia di esercizio delle attività di servizi;
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello
in cui è stata acquistata la qualifica (2), la direttiva
68/151/CEE c) i mezzi e le
condizioni di accesso alle banche dati e ai regi-
del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le stri pubblici
relativi ai prestatori ed ai servizi;
garanzie che sono richieste negli Stati membri alle
società a
monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per
proteg-
gere gli interessi dei soci e dei terzi ( d) i mezzi di ricorso
esistenti in genere in caso di controversie
3) e la undicesima
direttiva tra le autorità
competenti ed il prestatore o il destinatario, o
tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva
modificata da ultimo
dal
regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333
del
20.12.2005, pag. 28). e) i dati di
associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità
(2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata
dall'Atto di competenti presso le quali i
prestatori o i destinatari
adesione del
2003.
possono ottenere assistenza pratica.
(3) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata
da ultimo dalla
direttiva
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
221 del
4.9.2003, pag. 13). (4) GU L 395 del
30.12.1989, pag. 36.
7.11.2006
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europea C 270E/19
2. Gli
Stati membri provvedono affinché i prestatori e i CAPO III
destinatari possano beneficiare, su richiesta,
dell'assistenza delle
autorità competenti, che consiste nel fornire
informazioni sul
LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI
modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera
a), vengono
generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno,
tale assi-
stenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione
è
fornita in un linguaggio semplice e comprensibile. SEZIONE
1
Autorizzazioni
3. Gli
Stati membri provvedono affinché le informazioni e
l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in
modo
chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a
distanza e
per via elettronica e siano aggiornate.
Articolo 9
Regimi di autorizzazione
4. Gli
Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e
le autorità competenti rispondano con la massima
sollecitudine
alle domande di informazioni o alle richieste di
assistenza di 1. Gli Stati membri possono subordinare
l'accesso ad un'atti-
cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare
o infon- vità di servizio e il
suo esercizio ad un regime di autorizzazione
data, ne informino senza indugio il richiedente. soltanto se sono soddisfatte le condizioni
seguenti:
a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei
confronti
del prestatore;
5. Gli
Stati membri e la Commissione adottano misure di
accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici
a b) la necessità di un
regime di autorizzazione è giustificata da
rendere accessibili le informazioni di cui al presente
articolo in un motivo
imperativo di interesse generale;
altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la
legislazione
degli Stati membri in materia di impiego delle
lingue. c) l'obiettivo perseguito non può essere
conseguito tramite una
misura meno restrittiva, in particolare in quanto un
controllo a
posteriori interverrebbe troppo tardi per avere
reale efficacia.
6.
L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i presta-
tori e i destinatari non impone a tali autorità di
prestare consu- 2. Nella relazione prevista all'articolo
39, paragrafo 1, gli
lenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto
un'informa- Stati membri
indicano i propri regimi di autorizzazione e ne
zione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma
inter- motivano la
conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
pretati e applicati.
3. Le disposizioni della presente sezione
non si applicano
agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati
direttamente
o indirettamente da altri strumenti comunitari.
Articolo 8
Articolo 10
Procedure per via elettronica Condizioni di rilascio
dell'autorizzazione
1. Gli
Stati membri provvedono affinché le procedure e le 1. I regimi
di autorizzazione devono basarsi su criteri che
formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio
e al suo inquadrino l'esercizio
del potere di valutazione da parte delle
esercizio possano essere espletate con facilità, a
distanza e per autorità
competenti affinché tale potere non sia utilizzato in
via elettronica, mediante lo sportello unico e le
autorità compe- modo
arbitrario.
tenti.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
2. Il
paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il a) non discriminatori;
servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal
prestatore,
o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale
di b) giustificati da un
motivo imperativo di interesse generale;
quest'ultimo o del suo personale responsabile. c) commisurati
all'obiettivo di interesse generale;
d)
chiari e inequivocabili;
3. La
Commissione adotta, secondo la procedura di cui
all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione
del para- e) oggettivi;
grafo 1 del presente articolo al fine di agevolare
l'interoperabi-
lità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per
via elet- f) resi pubblici
preventivamente;
tronica fra Stati membri, tenendo conto di standard
comuni
stabiliti a livello comunitario. g)
trasparenti e accessibili.
C 270E/20
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.11.2006
3. Le
condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un 4.
Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati
nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di
requisiti membri di
revocare le autorizzazioni qualora non siano più
e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili,
quanto a rispettate le
condizioni di autorizzazione.
finalità, a quelli ai quali il prestatore è già
assoggettato in un
altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti
di
contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il
prestatore assi-
stono l'autorità competente fornendo le informazioni
necessarie Articolo 12
in merito a questi requisiti.
Selezione
tra diversi candidati
4.
L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'atti-
vità di servizi o di esercitarla su tutto il territorio
nazionale,
anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali,
filiali o 1. Qualora il numero di autorizzazioni
disponibili per una
uffici, tranne nei casi in cui la necessità di
un'autorizzazione determinata
attività sia limitato per via della scarsità delle
specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una
deter- risorse naturali o
delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati
minata parte del territorio per ogni stabilimento sia
giustificata membri applicano
una procedura di selezione tra i candidati
da un motivo imperativo di interesse generale. potenziali, che
presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza
e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento.
5.
L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato
esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere
l'autorizza-
zione sono soddisfatte. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1
l'autorizzazione è rilasciata
per una durata limitata adeguata e non può prevedere la proce-
dura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al
6. Salvo nel
caso del rilascio di un autorizzazione, qualsiasi prestatore uscente o a persone che con tale prestatore
abbiano
decisione delle autorità competenti, ivi compreso il
diniego o il particolari
legami.
ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter
essere
oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad
un'altra
istanza di appello. 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli
9 e 10, gli Stati
membri possono tener conto,
nello stabilire le regole della
procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di
7. Il
presente articolo non mette in discussione la riparti- obiettivi di politica sociale, della
salute e della sicurezza dei
zione di competenze, a livello locale o regionale, delle
autorità lavoratori dipendenti
ed autonomi, della protezione dell'am-
degli Stati membri che concedono tale
autorizzazione. biente,
della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comu-
nitario.
Articolo 11
Durata di validità dell'autorizzazione Articolo 13
1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non
ha durata
Procedure di autorizzazione
limitata, ad eccezione dei casi seguenti:
1. Le procedure e le formalità
di autorizzazione devono
a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è
esclusiva- essere chiare, rese
pubbliche preventivamente e tali da garantire
mente
soggetta al costante rispetto dei requisiti; ai
richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e
imparzialità.
b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da
un
motivo
imperativo di interesse generale; o 2.
Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono
c) una durata limitata è giustificata da un motivo
imperativo di dissuasive e non
complicano o ritardano indebitamente la
interesse
generale. prestazione del
servizio. Esse devono essere facilmente accessi-
bili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono
essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di
2. Il
paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il autorizzazione e non essere superiori ai costi delle
procedure.
quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua
attività
dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
3. Le procedure e le formalità
di autorizzazione sono tali da
garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la
3. Gli Stati
membri assoggettano un prestatore all'obbligo di massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di
informare lo sportello unico competente di cui
all'articolo 6 dei risposta
ragionevole prestabilito e reso pubblico preventiva-
seguenti cambiamenti: mente. Il
termine decorre solo dal momento in cui viene
presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla
a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel
campo di complessità della questione il termine può essere
prorogato una
applicazione
del regime di autorizzazione; volta dall'autorità competente per un
periodo limitato La
proroga e la sua
durata deve essere debitamente motivata e
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il
venir notificata al
richiedente prima della scadenza del periodo
meno del
rispetto delle condizioni di autorizzazione. iniziale.
7.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 270E/21
4. In
mancanza di risposta entro il termine stabilito o proro- cipale sul loro territorio o
restrizioni alla libertà di scegliere
gato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si
consi- tra essere
stabilito in forma di rappresentanza, succursale o
dera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime
diverso se filiale;
giustificato da un motivo imperativo di interesse
generale,
incluso un interesse legittimo di terzi.
4) condizioni di reciprocità con lo
Stato membro nel quale il
prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in
5. Ogni
domanda di autorizzazione è oggetto di una rice- atti comunitari riguardanti l'energia;
vuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta
deve
contenere le informazioni seguenti:
5) l'applicazione caso per
caso di una verifica di natura econo-
a) il termine di cui al paragrafo 3;
mica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova
dell'esistenza di un
bisogno economico o di una domanda
b) i mezzi di ricorso previsti; di mercato, o
alla valutazione degli effetti economici poten-
ziali
o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza
c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza
di
dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione econo-
risposta
entro il termine previsto, l'autorizzazione è conside- mica stabiliti dall'autorità
competente; tale divieto non
rata come
concessa. concerne i requisiti di programmazione che
non perseguono
obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi impera-
6. Qualora la
domanda sia incompleta, i richiedenti sono tivi d'interesse generale;
informati quanto prima della necessità di presentare
ulteriori
documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di
risposta
di cui al paragrafo 3. 6) il coinvolgimento diretto o
indiretto di operatori concor-
renti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio
di
autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni
7. Qualora
una domanda sia respinta in quanto non rispetta delle autorità competenti, ad eccezione degli
organismi o
le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti
devono ordini e
delle associazioni professionali o di altre organizza-
esserne informati il più presto possibile. zioni
che agiscono in qualità di autorità competente; tale
divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le
camere di commercio o le
parti sociali su questioni diverse
dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione
del
grande pubblico;
SEZIONE 2
7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una
Requisiti vietati o soggetti a
valutazione
garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione
presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul
territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiu-
dica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicura-
Articolo 14 zione o
garanzie finanziarie in quanto tali come pure i
requisiti relativi alla
partecipazione a un fondo collettivo di
indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini
Requisiti vietati o di
organizzazioni professionali;
Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività
di 8) l'obbligo di
essere già stato iscritto per un determinato
servizi o il suo esercizio sul loro territorio al
rispetto dei requi- periodo
nei registri degli Stati membri in questione o di aver
siti seguenti:
in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un
determinato periodo.
1) requisiti discriminatori fondati direttamente o
indiretta-
mente sulla
cittadinanza o, per quanto riguarda le società,
sull'ubicazione
della sede legale, in particolare:
a) il
requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo
personale,
i detentori di capitale sociale o i membri degli Articolo 15
organi di
direzione e vigilanza;
b) il
requisito della residenza sul loro territorio per il presta-
tore, il
suo personale, i detentori di capitale sociale o i Requisiti da valutare
membri
degli organi di direzione e vigilanza;
2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato
membro
o di essere
iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o 1. Gli Stati
membri verificano se il loro ordinamento giuri-
associazioni
professionali di diversi Stati membri; dico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2
e provvedono
affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al
3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di
scegliere tra paragrafo 3. Gli
Stati membri adattano le loro disposizioni legi-
essere
stabilito a titolo principale o secondario, in partico- slative, regolamentari o amministrative
per renderle conformi a
lare
l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento prin- tali condizioni.
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2. Gli Stati
membri verificano se il loro ordinamento giuri- a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per
le quali
dico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il
suo esercizio ritengono che
tali requisiti siano conformi alle condizioni di
al rispetto dei requisiti non discriminatori
seguenti: cui
al paragrafo 3;
b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma,
in partico-
lare, di
restrizioni fissate in funzione della popolazione o di 6.
A decorrere dal ... (*) gli Stati membri possono introdurre
una distanza geografica minima tra
prestatori; nuovi
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto
quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo
3.
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un
determi-
nato statuto
giuridico; 7. Gli Stati membri notificano alla
Commissione, in fase di
progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una
società; amministrative che
prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6,
specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali
disposizioni agli altri
Stati membri. La notifica non osta a che
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni
disciplinate gli Stati membri
adottino le disposizioni in questione.
dalla
direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme
comunitarie,
che riservano l'accesso alle attività di servizi in
questione a
prestatori particolari a motivo della natura Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla
notifica, la
specifica dell'attività;
Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposi-
zioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una
decisione per chiedere allo Stato membro interessato di aste-
e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo
stesso territorio nersi
dall'adottarle o di sopprimerle.
nazionale;
Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di
dipendenti; ai sensi della
direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'ob-
bligo di notifica previsto dalla presente direttiva.
g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il
prestatore
deve rispettare;
CAPO IV
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo
servizio, LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI
altri
servizi specifici.
3. Gli Stati
membri verificano che i requisiti di cui al para- SEZIONE 1
grafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
Libera prestazione di servizi e
deroghe relative
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere
diretta-
mente o
indirettamente discriminatori in funzione della
cittadinanza
o, per quanto riguarda le società, dell'ubica-
zione della
sede legale;
Articolo 16
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo
impera-
Libera prestazione di servizi
tivo di
interesse generale;
1. Gli Stati membri
rispettano il diritto dei prestatori di
fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da
garantire la cui sono stabiliti.
realizzazione
dell'obiettivo perseguito; essi non devono
andare al di
là di quanto è necessario per raggiungere tale
obiettivo;
inoltre non deve essere possibile sostituire questi Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura
il
requisiti
con altre misure meno restrittive che permettono di libero accesso a un'attività di servizi e il libero
esercizio della
conseguire
lo stesso risultato. medesima sul proprio
territorio.
4. I
paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguar- Gli Stati membri non possono subordinare
l'accesso a un'atti-
dante i servizi d'interesse economico generale solo in
quanto la vità di servizi o
l'esercizio della medesima sul proprio territorio
loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di
diritto o a requisiti che non
rispettino i seguenti principi:
di fatto, della specifica missione loro affidata. a) non
discriminazione: i requisiti non possono essere diretta-
mente o indirettamente
discriminatori sulla base della nazio-
nalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
5. Nella
relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo
39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto
segue: (*) Data di
entrata in vigore della presente direttiva
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b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da
ragioni di sull'applicazione
del presente articolo, in cui esamina la neces-
ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o sità di proporre misure di armonizzazione per le
attività di
di tutela
dell'ambiente, servizi che
rientrano nel campo d'applicazione della presente
direttiva.
c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il
raggiun-
gimento
dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di
quanto è
necessario per raggiungere tale obiettivo. Articolo 17
2. Gli Stati
membri non possono restringere la libera circola- Ulteriori deroghe alla libera prestazione di
servizi
zione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in
un altro
Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti
seguenti:
L'articolo 16 non si applica:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul
loro terri- 1) ai servizi di interesse economico
generale forniti in un
torio;
altro Stato membro, fra cui:
a) nel settore postale, i
servizi contemplati dalla direttiva
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere
un'autorizzazione dalle
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
autorità
competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
per lo
un ordine
professionale sul loro territorio, salvo i casi sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comu-
previsti dalla
presente direttiva o da altri strumenti di diritto nitari e il miglioramento della qualità del
servizio (1);
comunitario;
b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro
territorio dalla
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e
di una
determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme
uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle presta- comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (2);
zioni in
questione; c)
nel settore del gas, i servizi contemplati dalla
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare
tra il
Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni
prestatore e
il destinatario che impedisca o limiti la presta- per il mercato interno del gas naturale (3);
zione di servizi a titolo indipendente;
d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi
di gestione delle acque
reflue;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di
un docu-
mento di
identità specifico per l'esercizio di un'attività di e) il trattamento dei rifiuti;
servizi rilasciato
dalle loro autorità competenti;
2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di
salute e di sicu-
rezza sul
posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di 3) alle materie disciplinate dalla
direttiva 95/46/CE del Parla-
materiali
che costituiscono parte integrante della prestazione mento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
rela-
del
servizio;
tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (4);
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di
cui all'arti-
colo
20. 4) alle
materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del
Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli
3. Allo Stato
membro in cui il prestatore si reca non può avvocati (5);
essere impedito di imporre requisiti relativi alla
prestazione di
un'attività di servizi qualora siano giustificati da
motivi di 5) alle
attività di recupero giudiziario dei crediti;
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica
o
tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo
stesso 6) alle materie
disciplinate dal titolo II della direttiva
modo, a quello Stato membro non può essere impedito
di
2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove
applicare, conformemente al diritto comunitario, le
proprie il
servizio è prestato che riservano un'attività ad una parti-
norme in materia di condizioni di occupazione, comprese
le colare professione;
norme che figurano negli accordi collettivi.
(1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento
(CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
(2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla diret-
4. Entro ...
(*) e previa consultazione degli Stati membri e tiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del
7.7.2004, pag. 10).
delle parti sociali a livello comunitario, la
Commissione (3) GU L
176 del 15.7.2003, pag. 57.
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione (4) GU L 281
del 28.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(5) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo
(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva. dall'Atto di
adesione del 2003.
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7) alle materie
disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71; Articolo 18
8) per quanto
riguarda le formalità amministrative relative Deroghe per casi individuali
alla libera
circolazione delle persone ed alla loro residenza,
alle questioni
disciplinate dalle disposizioni della direttiva
2004/38/CE,
che stabiliscono le formalità amministrative 1. In
deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato
a carico dei
beneficiari da espletare presso le autorità membro può prendere nei confronti di un prestatore
stabilito
competenti
dello Stato membro in cui è prestato il in un altro Stato membro misure relative alla
sicurezza dei
servizio; servizi.
9) per quanto
riguarda i cittadini di paesi terzi che si 2. Le
misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte
spostano in
un altro Stato membro nell'ambito di una esclusivamente nel rispetto della procedura di
mutua assistenza
prestazione
di servizi, alla possibilità per gli Stati membri prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le
condizioni
di imporre
l'obbligo di un visto o di un permesso di seguenti:
soggiorno ai
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di
riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21 a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono
assunte le
della
convenzione di applicazione dell'accordo di misure non hanno fatto oggetto di
un'armonizzazione
Schengen, del
14 giugno 1985, relativo all'eliminazione comunitaria riguardante il settore della
sicurezza dei servizi;
graduale dei controlli alle frontiere
comuni (1), o alla
possibilità
di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di
presentarsi
alle autorità competenti dello Stato membro in b) le misure proteggono maggiormente il destinatario
rispetto
cui è
prestato il servizio al momento del loro ingresso o a quelle che adotterebbe lo Stato membro di
stabilimento in
successivamente;
conformità delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna
10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le
materie misura o ha
adottato misure insufficienti rispetto a quelle di
disciplinate
dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consi- cui all'articolo 35, paragrafo 2;
glio, del 1o
febbraio 1983, relativo alla sorveglianza e al
controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comu- d) le misure sono proporzionate.
nità europea,
nonché in entrata e in uscita dal suo terri-
torio
(2); 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate
le disposizioni
che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che
(11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti
di cui alla permettono deroghe a
detta libertà, previste in atti comunitari.
direttiva
87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986,
sulla tutela
giuridica delle topografie di prodotti a semi-
conduttori
(3) e alla direttiva 96/9/CE (4) nonché ai diritti
di proprietà
industriale;
(12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento
di un
SEZIONE 2
notaio;
Diritti dei destinatari di servizi
(13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE
del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consoli-
dati
(5); Articolo
19
(14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in
un altro
Restrizioni vietate
Stato membro;
Gli Stati membri non
possono imporre al destinatario requisiti
(15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali
e non che limitano
l'utilizzazione di un servizio fornito da un presta-
contrattuali, compresa la forma dei
contratti, determinate tore
stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti
in virtù
delle norme di diritto internazionale privato. seguenti:
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione
modificata da a) l'obbligo di
ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità
ultimo dal
regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18). competenti o quello di presentare una
dichiarazione presso
(2) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo di esse;
dal regolamento
della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349,
31.12.2001,
pag. 1).
(3) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36. b)
limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a
(4) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20. causa
del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato
(5) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. membro
o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato;
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Articolo 20 nismi si assistano reciprocamente
e si adoperino per instaurare
forme efficaci di cooperazione. Gli
Stati membri, in collabora-
zione con la Commissione, adottano le modalità pratiche neces-
Non discriminazione sarie all'attuazione del paragrafo
1.
1. Gli Stati
membri provvedono affinché al destinatario non 4. La
Commissione adotta, conformemente alla procedura di
vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla
sua nazio- cui all'articolo 42,
paragrafo 2, le misure d'applicazione dei
nalità o sul suo luogo di residenza. paragrafi
1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità
tecniche
degli scambi di informazioni fra organismi di Stati
membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di
2. Gli Stati
membri provvedono affinché le condizioni gene- informazione, tenendo conto delle norme comuni.
rali di accesso a un servizio che il prestatore mette a
disposi-
zione del grande pubblico non contengano condizioni discrimi-
natorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza
del
destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere
condi-
zioni d'accesso differenti allorché queste sono
direttamente CAPO V
giustificate da criteri oggettivi.
QUALITÀ DEI SERVIZI
Articolo 22
Articolo 21
Informazioni sui prestatori e sui loro servizi
Assistenza ai destinatari
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori
1. Gli Stati
membri provvedono affinché i destinatari mettano a disposizione del destinatario le
informazioni
possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono
le seguenti:
seguenti informazioni: