POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 22/2006
definita
dal Consiglio il 25 settembre 2006
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla legge applica-
bile alle obbligazioni
extracontrattuali («ROMA II»)
(2006/C
289 E/04)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE (5) Il programma dell'Aia (4), adottato
dal Consiglio europeo
EUROPEA,
il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva
del lavoro sulle regole di
conflitto di leggi per quanto
riguarda le obbligazioni non contrattuali («Roma II»).
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
partico-
lare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,
(6) Il corretto
funzionamento del mercato interno esige che
vista la proposta della Commissione, le regole di
conflitto di leggi in vigore negli Stati membri
designino la medesima legge nazionale quale che sia il
paese
del giudice adito onde favorire la prevedibilità
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa
la legge applicabile e la libera circolazione delle
sentenze.
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del
trattato (2),
(7) Il campo
d'applicazione materiale e le disposizioni del
considerando quanto segue:
presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizio-
(1) La
Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno nale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in
spazio
di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una materia civile e commerciale (5)(«Bruxelles
I») e con la
progressiva
istituzione di tale spazio, la Comunità Convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbli-
dovrebbe
adottare misure nel settore della cooperazione gazioni contrattuali (6).
giudiziaria
in materia civile che presentino implicazioni
transfrontaliere
per quanto necessario per il corretto
funzionamento
del mercato interno. (8) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a
prescindere
dalla natura dell'organo giurisdizionale adito.
(2) A
norma dell'articolo 65, lettera b) del trattato, queste
misure
includono la promozione della compatibilità delle
regole
applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e (9) I ricorsi scaturiti da atti od omissioni nell'esercizio di
di
competenza giurisdizionale. pubblici poteri
(«acta iure imperii») dovrebbero includere i
ricorsi contro funzionari che agiscono a nome dello
Stato e la
responsabilità per atti delle autorità pubbliche,
(3) Il
Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 compresa la responsabilità dei funzionari
pubblici.
ha
avallato il principio del reciproco riconoscimento Pertanto tali questioni dovrebbero essere
escluse dal
delle
sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie campo di applicazione del presente regolamento.
quale
pietra angolare della cooperazione giudiziaria in
materia
civile, invitando il Consiglio e la Commissione
ad
adottare un programma di misure per l'attuazione del (10) I
rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascen-
principio
del reciproco riconoscimento. denza e discendenza, il
matrimonio, l'affinità e i parenti
collaterali. Il
riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai
rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e
(4) Il 30
novembre 2000 il Consiglio ha adottato un ad altri rapporti di famiglia
dovrebbe essere interpretato
programma
congiunto della Commissione e del Consi- in conformità della legge dello Stato
membro del giudice
glio
riguardante misure relative all'attuazione del prin- adito.
cipio
del riconoscimento reciproco delle decisioni in
materia
civile e commerciale (3). Il programma ravvisa
nelle misure
in materia di armonizzazione delle regole di
conflitto
di legge gli strumenti che facilitano il reciproco (11) La nozione
di obbligazione extracontrattuale varia da
riconoscimento
delle sentenze. uno Stato membro
all'altro. Pertanto ai fini del presente
regolamento essa dovrebbe essere intesa come nozione
autonoma.
(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (GU C
157 E del
6.7.2006,
pag. 371), posizione comune del Consiglio del ... (non (4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parla- (5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo
mento
europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta uffi- dal regolamento (CE) n. 2245/2004
della Commissione (GU L 381
ciale).
del 28.12.2004, pag. 10).
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. (6) GU C 27 del 26.1.1998, pag.
34.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/69
(12) Norme
uniformi applicabili a prescindere dalla legge da stato commercializzato in tale paese, fatti
salvi l'articolo
esse
designata possono permettere di evitare il rischio di 4, paragrafo 2 e la possibilità di un collegamento
mani-
distorsioni
di concorrenza fra contendenti comunitari. festamente più stretto con un altro paese.
(13) Se il
principio della lex loci delicti commissi rappresenta la (19)
La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce
soluzione
di base in materia di obbligazioni extracontrat- un'eccezione alla regola generale di cui
all'articolo 4,
tuali in
quasi tutti gli Stati membri, questo principio paragrafo 1 ma piuttosto un chiarimento della
stessa. In
viene
applicato in pratica in modo differenziato in caso materia di concorrenza sleale, la regola di
conflitto
di
dispersione degli elementi della fattispecie tra vari dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e
il
paesi.
Questo stato di cose genera incertezza circa la pubblico in senso lato, nonché garantire il
corretto
legge
applicabile. funzionamento
dell'economia di mercato. Il collega-
mento con la legge del paese in cui i rapporti di concor-
renza o gli interessi
collettivi dei consumatori sono o
(14) Norme
uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità
delle
decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole possono essere pregiudicati permette in genere
di realiz-
equilibrio
tra gli interessi del presunto responsabile e zare questi obiettivi.
quelli
della parte lesa. Il collegamento col paese sul cui
territorio
il danno diretto si è verificato (lex loci damni) (20) Le
obbligazioni extracontrattuali che derivano da una
determina
un giusto equilibrio fra gli interessi del limitazione della concorrenza di cui
all'articolo 6, para-
presunto
responsabile e quelli della parte lesa, oltre a grafo 3, dovrebbero riguardare le violazioni
della legisla-
corrispondere
alla moderna concezione del diritto della zione sulla concorrenza a livello sia nazionale
che comu-
responsabilità
civile e all'evoluzione dei sistemi di nitario. La legge applicabile a tali
obbligazioni extracon-
responsabilità
oggettiva. trattuali
dovrebbe essere la legge del paese sul cui
mercato la limitazione ha o potrebbe avere effetto,
(15) La legge
applicabile dovrebbe essere determinata sulla purché tale effetto sia diretto e rilevante. Se
il danno si
base del
luogo in cui si verifica il danno, a prescindere verifica in più di un paese, la legislazione di
ciascuno di
dal paese
o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le essi dovrebbe applicarsi limitatamente al
danno verifica-
conseguenze
indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla tosi in quel paese.
sfera
personale o danni patrimoniali, il paese in cui il
danno si verifica dovrebbe essere il paese
in cui è stata
rispettivamente
subita la lesione alla sfera personale o si (21) Tra i casi
di cui all'articolo 6, paragrafo 3 figurano divieti
è
verificato il danno patrimoniale. di accordi
tra imprese, decisioni di associazioni di
imprese e le pratiche concordate che possano pregiudi-
care il
commercio tra Stati membri e che abbiano per
(16) La regola
generale nel presente regolamento dovrebbe oggetto o per effetto di impedire'
restringere o falsare il
essere quella della «lex loci damni» di
cui all'articolo 4, gioco
della concorrenza in uno Stato membro o nel
paragrafo
1. L'articolo 4, paragrafo 2 dovrebbe costituire mercato interno, nonché il divieto di abusare di
una
un'eccezione
a tale regola generale in quanto crea una posizione dominante nell'ambito di uno Stato
membro o
connessione
speciale qualora le parti siano abitualmente del mercato interno.
residenti
nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3
dovrebbe
essere inteso come «clausola di salvaguardia» in
relazione
all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti (22) In materia
di danni all'ambiente, l'articolo 174 del trat-
chiaramente
da tutte le circostanze del caso che l'illecito tato, il quale si prefigge un elevato livello di
tutela
civile
presenta un collegamento più stretto con un altro fondata sui principi di precauzione e di azione
preven-
paese.
tiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla
fonte, e sul
principio «chi inquina paga», giustifica piena-
mente il ricorso al principio del trattamento favorevole
(17) È
opportuno prevedere norme specifiche in relazione a per la parte lesa. Il momento in cui la
persona che
tipologie
speciali di illecito civile per le quali la norma chiede il risarcimento può effettuare la scelta in
merito
generale non
permette di raggiungere un equilibrio alla legge applicabile dovrebbe essere
determinato in
ragionevole
fra i contrapposti interessi. conformità della legge dello
Stato membro in cui il
giudice è adito.
(18) In materia
di responsabilità per prodotti difettosi, la
regola di
conflitto dovrebbe rispondere agli obiettivi di (23) Quanto alle
violazioni dei diritti di proprietà intellet-
ripartire
equamente i rischi inerenti a una società tuale, sarebbe opportuno mantenere il
principio della lex
moderna
altamente tecnologica, di tutelare la salute dei loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai
fini del
consumatori,
di incentivare l'innovazione, di garantire presente regolamento, per «diritti della
proprietà intellet-
una
concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi tuale» si dovrebbero intendere, per esempio,
il diritto
commerciali.
La creazione di un sistema a cascata di d'autore, i diritti connessi, il diritto sui
generis alla prote-
fattori di
collegamento, unitamente a una clausola di zione delle banche dati, nonché i diritti di
proprietà
prevedibilità,
costituisce, alla luce di questi obiettivi, una industriale.
soluzione
equilibrata. Il primo elemento da prendere in
considerazione
è la legge del paese in cui la parte lesa
risiedeva
abitualmente nel momento in cui il danno si è (24) La
nozione esatta di attività sindacale, quale lo sciopero
verificato,
a condizione che il prodotto sia stato o la serrata, varia da uno Stato membro
all'altro ed è
commercializzato
in quel paese. Gli altri elementi del definita secondo le norme di diritto interno
di ciascuno
sistema a
cascata entrano in gioco se il prodotto non è Stato membro. Pertanto il presente regolamento
si basa
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.11.2006
sul
principio generale dell'applicazione della legge del Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare l'ap-
paese in
cui l'attività sindacale ha avuto luogo al fine di plicazione di altri strumenti contenenti
disposizioni
tutelare i
diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori intese a contribuire al corretto funzionamento del
di
lavoro. mercato interno nella
misura in cui esse non possono
essere applicate in collegamento con la legge designata
dalle
norme del presente regolamento.
(25) La norma
speciale riguardante l'attività sindacale di cui
all'articolo
9 lascia impregiudicate le condizioni per (32) Il
rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli
l'esercizio
di una siffatta attività in conformità della legge Stati membri comporta che il presente regolamento
lasci
nazionale
e lascia impregiudicato lo status giuridico delle impregiudicate le convenzioni internazionali di cui
uno
organizzazioni
sindacali dei lavoratori o delle organizza- o più Stati membri sono parte al momento
dell'adozione
zioni
rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto del presente regolamento. Per garantire una
maggiore
interno
degli Stati membri. accessibilità di
tali norme, la Commissione dovrebbe
pubblicare,
basandosi sulle informazioni trasmesse dagli
Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione
(26) Sarebbe
opportuno prevedere norme specifiche in caso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
di danni
causati da un atto diverso da un illecito civile
quali
l'arricchimento senza causa, la negotiorum gestio e la
culpa in
contrahendo. (33) La Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al
Consiglio una proposta riguardante le procedure e
condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero
autorizzati a negoziare e
concludere a proprio nome, in
(27) La culpa
in contrahendo ai fini del presente regolamento è singoli casi eccezionali riguardanti materie
settoriali,
una
nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente accordi con paesi terzi contenenti
disposizioni sulla
essere
interpretata ai sensi del diritto interno. Essa legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali.
dovrebbe
includere la violazione dell'onere di informare
e
l'interruzione delle trattative. L'articolo 12 comprende
solo le
obbligazioni extracontrattuali che presentano un (34) Dato che
l'obiettivo del presente regolamento non può
collegamento
diretto con le trattative precontrattuali. Ciò essere sufficientemente realizzato dagli Stati
membri e
significa
che se durante le trattative precontrattuali una può dunque, a motivo delle dimensioni e degli
effetti del
persona
subisce lesioni alla sfera personale si dovrebbero regolamento, essere realizzato meglio a livello
comuni-
applicare
l'articolo 4 o altre disposizioni pertinenti del tario, la Comunità può intervenire in base al
principio di
presente
regolamento. sussidiarietà
sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente
regolamento si limita a
quanto è necessario per conse-
guire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
(28) Nel
rispetto delle intenzioni delle parti e nell'intento di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
rafforzare
la certezza del diritto, le parti dovrebbero
poter
scegliere in modo esplicito la legge applicabile ad (35) Il Regno
Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del
una
obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteg- protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda
gere le
parti più deboli sottoponendo tale scelta a deter- allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato che
minate
condizioni. istituisce
la Comunità europea, hanno notificato l'inten-
zione di partecipare
all'adozione e all'applicazione del
presente regolamento.
(29)
Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in casi
eccezionali,
che i giudici degli Stati membri rilevino (36) A norma
degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posi-
eccezioni
relative all'ordine pubblico e alle norme di zione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione
applicazione
necessaria. europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all'adozione del presente
regolamento e non è pertanto da esso vincolata né
(30) Al fine di
raggiungere un equilibrio ragionevole fra le soggetta
alla sua applicazione,
parti
occorre tener conto, ove appropriato, delle norme
di
sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il
fatto
dannoso è stato commesso, anche ove l'obbliga-
zione
extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un
altro
paese. Il concetto di «norme di sicurezza e di HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
condotta»
dovrebbe essere interpretato come riferito a
tutte le
disposizioni che presentano un collegamento
con la
sicurezza e la condotta, comprese per esempio le CAPO I
norme
relative alla sicurezza stradale in caso di inci-
dente. CAMPO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1
(31)
Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di
conflitto di leggi in molteplici
strumenti e le divergenze
tra queste
norme. Tuttavia, il presente regolamento non Campo di applicazione materiale
esclude la
possibilità di inserire regole di conflitto di
leggi
riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle 1. Il
presente regolamento si applica, in circostanze che
disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni
extracontrat-
materie
particolari. tuali in materia
civile e commerciale. Esso non si applica, in
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particolare, alle materie fiscali, doganali o
amministrative né a) un
fatto che dà origine al danno comprende i fatti che
alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni
nell'esercizio possono
verificarsi che danno origine a danni;
di pubblici poteri («acta iure imperii»). b) un
danno comprende i danni che possono verificarsi.
2. Sono
escluse dal campo di applicazione del presente rego-
lamento:
Articolo 3
a) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai
rapporti di
famiglia o
da rapporti che secondo la legge applicabile a tali Carattere universale
rapporti
hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni
alimentari; La
legge designata dal presente regolamento si applica anche
b) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da
regimi ove non sia
quella di uno Stato membro.
patrimoniali
tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a
rapporti che
secondo la legge applicabile a questi ultimi
hanno
effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle CAPO II
successioni;
c) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da
cambiali, ILLECITI CIVILI
assegni,
vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella
misura in
cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti Articolo 4
risultano
dal loro carattere negoziabile;
d) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal
diritto Norma generale
delle
società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti
quali la
costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la 1. Salvo
se diversamente previsto nel presente regolamento,
capacità
giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
che deri-
delle società, associazioni e persone
giuridiche, la responsa- vano
da un illecito civile è quella del paese in cui il danno si
bilità
personale dei soci e degli organi per le obbligazioni verifica, indipendentemente dal paese nel quale è
avvenuto il
della
società, associazione o persona giuridica nonché la fatto che ha dato origine al danno e a prescindere
dal paese o
responsabilità
personale dei revisori dei conti nei confronti dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette
di tale
di una
società o dei suoi soci nel controllo dei documenti fatto.
contabili;
2. Tuttavia, qualora il
presunto responsabile e la parte lesa
e) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai
rapporti risiedano
abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il
tra i
costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costi- danno si verifica, si applica la legge
di tale paese.
tuito per
iniziativa volontaria;
f) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un
danno 3. Se dal complesso delle circostanze del
caso risulta chiara-
nucleare;
mente che l'illecito civile presenta collegamenti manifestamente
più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui ai para-
g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da
violazioni grafi 1 o 2, si
applica la legge di quest'altro paese. Un collega-
della vita
privata e dei diritti della personalità, compresa la mento
manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe
diffamazione. fondarsi
segnatamente su una relazione preesistente tra le parti,
quale un
contratto, che presenti uno stretto collegamento con
3. Il
presente regolamento non si applica alla prova e alla l'illecito civile in questione.
procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22.
4. Ai fini
del presente regolamento, per «Stato membro» si Articolo 5
intendono tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.
Responsabilità
da prodotti
Articolo 2 1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2,
la legge applicabile
all'obbligazione
extracontrattuale che deriva da danni causati da
Obbligazioni extracontrattuali un prodotto è:
a) la legge del paese in cui la
persona che ha subito il danno
1. Ai fini
del presente regolamento il danno comprende ogni risiedeva abitualmente quando si è verificato
il danno, se il
conseguenza derivante da illecito civile, arricchimento
senza prodotto è
stato commercializzato in tale paese; o, in
causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo. mancanza,
2. Il
presente regolamento si applica anche alle obbligazioni b) la legge del paese in cui è
stato acquistato il prodotto, se il
extracontrattuali che possono sorgere. prodotto
è stato commercializzato in tale paese; o, in
mancanza,
3. Qualsiasi
riferimento, contenuto nel presente regola- c) la legge del paese in cui il danno si è
verificato, se il
mento, a: prodotto è stato
commercializzato in tale paese.
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Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto
responsa- 3. Non si può derogare alla legge applicabile
in virtù del
bile risiede abitualmente qualora tale persona non
potesse presente
articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
ragionevolmente prevedere la commercializzazione del
prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la
cui
legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).
Articolo
9
2. Se dal
complesso delle circostanze del caso risulta che l'il-
lecito civile presenta collegamenti manifestamente più
stretti
Attività sindacale
con un altro paese, diverso da quello di cui al paragrafo
1, si
applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento
manife-
stamente più stretto con un altro paese potrebbe
fondarsi Fatto salvo
l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'ob-
segnatamente su una relazione preesistente tra le parti,
quale bligazione
extracontrattuale per quanto concerne la responsabi-
un contratto, che presenti uno stretto collegamento con
l'ille- lità di una persona
in qualità di lavoratore, datore di lavoro o
cito civile in questione. organizzazione
che rappresenta i loro interessi professionali
per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è
quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è
svolta.
Articolo 6
Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concor-
renza
CAPO III
1. La legge
applicabile all'obbligazione extracontrattuale che ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM GESTIO E
deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del
paese sul
CULPA IN CONTRAHENDO
cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo,
i rapporti
di concorrenza o gli interessi collettivi dei
consumatori. Articolo 10
2. Qualora un
atto di concorrenza sleale leda esclusivamente Arricchimento senza causa
gli interessi di un dato concorrente, si applica
l'articolo 4.
1. Ove un'obbligazione
extracontrattuale derivante da un
3. La legge
applicabile all'obbligazione extracontrattuale che arricchimento senza causa, compresa la ripetizione
dell'inde-
deriva da una limitazione della concorrenza è quella del
paese bito, si ricolleghi a
una relazione esistente tra le parti, come
sul cui mercato la limitazione ha o potrebbe avere
effetto. quella
derivante da un contratto o da un illecito civile, che
presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza
4. Non si può
derogare alla legge applicabile in virtù del causa, la legge applicabile è quella che disciplina
tale relazione.
presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo
14.
2. Quando la legge applicabile non può essere
determinata
in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale
Articolo 7 nel
medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che
determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale
paese.
Danno ambientale
3. Quando la legge applicabile
non può essere determinata
La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale
che in base ai paragrafi
1 o 2, si applica la legge del paese in cui
deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle
persone o l'arricchimento
senza causa si è prodotto.
ai beni per effetto di un tale danno, è quella risultante
dall'arti-
colo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il
risarci-
mento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla
legge del 4. Se dal complesso delle circostanze del
caso risulta che
paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è
verificato. l'obbligazione
extracontrattuale che deriva da un arricchimento
senza causa presenta
collegamenti manifestamente più stretti
con un altro paese, diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e
3, si applica la
legge di quest'altro paese.
Articolo 8
Violazione
dei diritti di proprietà intellettuale Articolo 11
1. La legge
applicabile all'obbligazione extracontrattuale che
deriva da una violazione di un diritto di proprietà
intellettuale è
Negotiorum gestio
quella del paese per il quale la protezione viene
chiesta.
1. Qualora un'obbligazione extracontrattuale
che deriva da
2. In caso di
obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui si ricolleghi ad una
relazione
una violazione di un diritto di proprietà intellettuale
comuni- esistente tra le
parti, come quella derivante da un contratto o
taria a carattere unitario, la legge applicabile è quella
del paese da un illecito civile,
che presenti uno stretto collegamento con
in cui è stata commessa la violazione per le questioni
non disci- tale obbligazione
extracontrattuale, la legge applicabile è quella
plinate dal relativo strumento comunitario. che
disciplina questa relazione.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/73
2. Quando
la legge applicabile non può essere determinata La scelta
dev'essere espressa o risultare in modo non equivoco
in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza
abituale dalle circostanze
del caso di specie e non deve pregiudicare i
nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il
fatto che diritti dei
terzi.
determina il danno, si applica la legge di tale paese.
2. Qualora tutti gli
elementi pertinenti alla situazione siano
3. Quando
la legge applicabile non può essere determinata ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che
determina il
in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese
in cui si danno, in un paese
diverso da quello la cui legge è stata scelta,
è svolta la gestione d'affari. la scelta
effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni alle quali la
legge di quel paese non permette di
4. Se dal
complesso delle circostanze del caso risulta che derogare convenzionalmente.
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una
gestione d'af-
fari altrui presenta collegamenti manifestamente più
stretti con
un altro paese, diverso da quello di cui ai paragrafi 1,
2 e 3, si 3. Qualora tutti gli elementi pertinenti
alla situazione siano
applica la legge di quest'altro paese. ubicati, nel momento in cui si verifica il
fatto che determina il
danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge appli-
cabile
diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle
Articolo 12 parti non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto
comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello
Culpa in contrahendo Stato membro del foro, alle quali
non è permesso derogare
convenzionalmente.
1. La
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere
dal fatto
che il contratto sia stato effettivamente concluso o
meno, è la CAPO V
legge che si applica al contratto o che sarebbe stata
applicabile
al contratto se lo stesso fosse stato concluso. NORME COMUNI
2. Quando
la legge applicabile non può essere determinata Articolo 15
in base al paragrafo 1, si applica:
a) la legge del paese in cui si verifica il danno,
indipendente- Ambito della legge applicabile
mente dal
paese nel quale si è verificato il fatto che ha deter-
minato il
danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui La legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali, a norma
si sono
verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure del presente regolamento, disciplina in particolare:
b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel
medesimo a) la base e
la portata della responsabilità, compresa la deter-
paese nel
momento in cui si verifica il fatto, la legge di tale minazione dei soggetti che possono essere ritenuti
responsa-
paese;
oppure bili per i
propri atti;
c) se dal complesso delle circostanze del caso risulta
evidente
che
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative b) i motivi di esonero dalla responsabilità,
nonché ogni limita-
precontrattuali
presenta collegamenti manifestamente più zione e ripartizione della responsabilità;
stretti con
un altro paese, diverso da quello di cui alle lettere c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o
l'inden-
a) e b), la
legge di quest'altro paese nizzo chiesto;
Articolo 13 d) entro i
limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge
processuale, i provvedimenti che possono essere presi per
Applicabilità dell'articolo 8 prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare
le
modalità di risarcimento;
Ai fini del presente capo, l'articolo 8 si applica alle
obbligazioni
extracontrattuali derivanti da una violazione di un
diritto di e) la
questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di
proprietà intellettuale.
risarcimento o indennizzo, anche per eredità;
f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personal-
mente subito;
CAPO IV
g) la responsabilità per fatto altrui;
LIBERTÀ DI SCELTA
h) il modo
di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di
Articolo 14
prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla
Libertà di scelta decorrenza,
all'interruzione e alla sospensione dei termini di
prescrizione o decadenza.
1. Le parti possono convenire di sottoporre
l'obbligazione
extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
Articolo 16
a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che
ha
determinato
il danno,
Norme di applicazione necessaria
o
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano
b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale,
anche l'applicazione
delle disposizioni della legge del foro che siano
mediante un
accordo liberamente negoziato prima del verifi- di applicazione necessaria alla situazione, quale che
sia la legge
carsi del
fatto che ha determinato il danno. applicabile all'obbligazione
extracontrattuale.
C 289E/74
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.11.2006
Articolo 17 2. Gli atti giuridici possono essere provati
con ogni mezzo
di prova ammesso tanto dalla legge
del foro quanto da quella
Norme
di sicurezza e di condotta tra le leggi di cui all'articolo 21
secondo la quale l'atto è valido
quanto alla forma sempreché il
mezzo di prova possa essere
Nel valutare il comportamento del presunto responsabile
del impiegato davanti al
tribunale adito.
danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove
oppor-
tuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore
nel luogo
e nel momento in cui si verifica il fatto che determina
la CAPO VI
responsabilità.
ALTRE
DISPOSIZIONI
Articolo 18
Articolo 23
Azione
diretta contro l'assicuratore del responsabile Residenza abituale
La parte lesa può reclamare i danni subiti direttamente
nei 1. Ai fini del presente regolamento per
residenza abituale di
confronti dell'assicuratore della persona tenuta al
risarcimento società,
associazioni e persone giuridiche, si intende il luogo in
se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione
extracontrat- cui si trova la loro
amministrazione centrale.
tuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.
Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifica o il
danno insorge durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'a-
Articolo 19 genzia o
qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è
ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato
Surrogazione residenza abituale.
Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale,
un 2. Ai fini del presente regolamento per
residenza abituale di
soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un
altro una persona fisica che
agisce nell'esercizio della sua attività
soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare
il credi- professionale si intende
la sua sede di attività principale.
tore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in
esecuzione
di questo obbligo, la legge applicabile a tale
obbligazione del
terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare
nei
confronti del debitore i diritti vantati dal creditore
nei confronti Articolo 24
del debitore in base alla legge che disciplina i loro
rapporti.
Esclusione del rinvio
Articolo 20 Qualora il
presente regolamento prescriva l'applicazione della
legge di un paese, esso si riferisce alle norme giuridiche in
Obbligazioni solidali vigore in quel paese, ad esclusione
delle norme di diritto inter-
nazionale privato.
Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di
vari debi-
tori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia
già
adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto
di tale
Articolo 25
debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato
dalla legge
applicabile all'obbligazione extracontrattuale del
suddetto debi-
Stati con più sistemi giuridici
tore nei confronti del creditore.
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali
ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni
Articolo 21
extracontrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un
paese ai fini della determinazione della legge applicabile
Validità formale secondo il
presente regolamento.
Un atto unilaterale relativo ad una obbligazione
extracontrat- 2. Uno Stato membro in cui differenti unità
territoriali
tuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfi i
requisiti di abbiano le proprie
norme giuridiche in materia di obbligazioni
forma della legge che disciplina l'obbligazione
extracontrattuale
extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regola-
in questione o della legge del paese in cui l'atto è
stato posto in mento ai conflitti
di leggi che riguardano unicamente tali unità
essere.
territoriali.
Articolo 22
Articolo 26
Onere della prova Ordine
pubblico del foro
1. La legge
che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai L'applicazione di una norma della legge di un paese
designata
sensi del presente regolamento si applica nella misura in
cui, in dal presente regolamento
può essere esclusa solo qualora tale
materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca
presunzioni applicazione risulti
manifestamente incompatibile con l'ordine
legali o ripartisca l'onere della prova. pubblico del
foro.
28.11.2006
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 289E/75
Articolo 27 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea entro sei mesi dal ricevimento:
Relazioni
con altre disposizioni del diritto comunitario i) un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo
1;
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione
delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con
riferimento ii) le
denunce di cui al paragrafo 1.
a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in
materia di
obbligazioni extracontrattuali.
Articolo 30
Articolo 28
Clausola di revisione
Rapporti con altre convenzioni internazionali
in vigore Entro il
... (**), la Commissione presenta al Parlamento
1. Il
presente regolamento non osta all'applicazione delle europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale
convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri
sono europeo una
relazione sull'applicazione del presente regola-
parti contraenti al momento dell'adozione del presente
regola- mento. Tale
relazione è corredata, se del caso, di proposte di
mento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad
obbliga- modifica del
presente regolamento. La relazione esamina in
zioni extracontrattuali. particolare le obbligazioni
extracontrattuali derivanti da inci-
denti stradali e da violazioni della vita privata e dei diritti della
2. Tuttavia
il presente regolamento prevale, tra Stati personalità, compresa la diffamazione.
membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due
o
più di essi nella misura in cui esse riguardano materie
discipli-
nate dal presente regolamento. Articolo
31
Applicazione nel tempo
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI Il
presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua
entrata in vigore che danno origine a danni.
Articolo 29
Elenco delle convenzioni
Articolo 32
1. Entro il
... (*) gli Stati membri comunicano alla Commis- Data di applicazione
sione le convenzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Dopo
tale data gli Stati membri comunicano alla Commissione
ogni Il presente
regolamento si applica a decorrere dal ... (***), fatta
eventuale denuncia di tali convenzioni. eccezione
per l'articolo 29, che si applica a decorrere dal ... (*).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile negli
Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
...
...
(**) Quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(*) 12 mesi dall'adozione del presente regolamento. (***) 18 mesi dall'adozione del presente
regolamento.
C 289E/76
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.11.2006
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I.
Introduzione
L'1 e 2 giugno 2006 il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul
testo del progetto di regola-
mento
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, il che ha condotto
alla definizione di
una
posizione comune il 25 settembre 2006 nell'ambito della procedura di
codecisione.
Il
Consiglio ha adottato la sua decisione a maggioranza qualificata. Le
delegazioni dell'Estonia e della
Lettonia
hanno votato contro a causa delle riserve sull'articolo 9 relativo all'attività
sindacale e alle sue
implicazioni
sulla libera prestazione di servizi. (1)
Nel definire la sua posizione il
Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima
lettura,
del 6 luglio 2005. (2)
La proposta si prefigge di stabilire una serie di norme uniformi
applicabili alle obbligazioni extra
contrattuali
indipendentemente da quale sia il paese del giudice adito. Ciò dovrebbe
aumentare la
certezza
circa la legge applicabile e migliorare la prevedibilità dell'esito delle
controversie giudiziarie e
la
libera circolazione delle sentenze.
II.
Analisi della posizione comune
I.
Generalità
La posizione comune del Consiglio segue ampiamente la linea seguita
dalla proposta originaria della
Commissione, quale emendata dalla proposta modificata presentata al
Consiglio il 22 febbraio
2006. (3)
Le principali modifiche apportate al testo sono le seguenti:
1. Rispetto alla proposta originaria della Commissione il campo di
applicazione dello strumento è
stato chiarito e ulteriormente sviluppato. Le controversie in materia
civile e commerciale non
riguardano la responsabilità dello
Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri
(«acta iure imperii»). All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) è stato
aggiunto un altro caso di esclu-
sione per riflettere le discussioni
e il compromesso definitivo sulle violazioni della vita privata e
dei diritti della personalità.
2. Il regolamento segue la stessa logica della proposta originaria della
Commissione nel senso che
stabilisce una norma generale del diritto applicabile agli illeciti
civili. La norma generale consiste
nell'applicazione della legge del paese in cui si è verificato il danno,
così come previsto nella
proposta originaria della Commissione. L'articolo 4, paragrafo 2,
stabilisce un'eccezione al prin-
cipio generale, in quanto crea una connessione speciale qualora le parti
siano abitualmente resi-
denti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3 dovrebbe essere
inteso come «clausola di salva-
guardia» in relazione all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente
da tutte le circo-
stanze del caso che l'illecito civile presenta un collegamento più
stretto con un altro paese.
In linea di principio la norma generale dovrebbe essere applicata a
tutte le obbligazioni extracon-
trattuali contemplate dal regolamento. Si dovrebbe derogare alla norma
generale ed applicare le
disposizioni specifiche solo in circostanze limitate e debitamente
giustificate. Conformemente alle
condizioni specificate nell'articolo 14, le parti possono convenire di
sottoporre le obbligazioni
extracontrattuali a una legge di loro scelta.
3. Rispetto alla proposta originaria della Commissione il campo
d'applicazione delle disposizioni
specifiche è stato ulteriormente chiarito al fine di agevolarne
l'applicazione pratica. Attualmente
il regolamento contiene disposizioni specifiche in materia di
responsabilità da prodotti, concor-
renza sleale, danni all'ambiente, violazione della proprietà
intellettuale e azione sindacale.
4. Le negoziazioni relative alle violazioni della vita privata e dei
diritti della personalità hanno posto
difficoltà a molte delegazioni. Il Consiglio ha esaminato tale questione
in diverse occasioni e ha
considerato attentamente tutte le opzioni prospettate, ivi compresa la
proposta del Parlamento
europeo.
(1)
Cfr. riferimento alla nota punto «I/A» 12219/2006 CODEC 838 JUSTCIV 181.
(2) Cfr. 10812/05 CODEC 590 JUSTCIV
132.
(3) Cfr. 6622/06 JUSTCIV 32 CODEC 171.
28.11.2006
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/77
Ciò nonostante, quale compromesso definitivo e nel tentativo di
conciliare gli interessi contra-
stanti, il Consiglio ha deciso di sopprimere in questa fase la
disposizione specifica sulle violazioni
della vita privata e dei diritti della personalità. Come indicato
precedentemente, attualmente l'arti-
colo 1, paragrafo 2, lettera g) esclude tali questioni dal campo di
applicazione del regolamento.
Tuttavia, ciò va letto in collegamento con l'articolo 30. La clausola di
revisione, proposta dal
Parlamento europeo e attualmente inserita nell'articolo 30, prevede che
la Commissione presenti
una relazione entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento.
La relazione dovrebbe
esaminare in particolare le obbligazioni extracontrattuali derivanti da
violazioni della vita privata
e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
5.
A differenza della proposta originaria della Commissione, il regolamento
contiene ora anche una
norma sull'azione sindacale in linea con la proposta del Parlamento
europeo. Allo scopo di equi-
librare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, tale norma
consiste nell'applicazione della
legge del paese in cui l'azione sindacale è intrapresa. Tuttavia, tale
disposizione ha posto tali diffi-
coltà a due delegazioni, che hanno votato contro la posizione comune.
6.
La proposta originaria della Commissione conteneva una disposizione per le
obbligazioni extra-
contrattuali derivanti da atti diversi dagli illeciti civili. Il
regolamento comprende ora un capo
specifico con disposizioni separate relative all'arricchimento senza
causa, la negotiorum gestio e la
culpa in contrahendo.
7.
Gli articoli sulle norme di applicazione necessaria, le relazioni con altre
disposizioni del diritto
comunitario e i rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore
sono stati ulteriormente
semplificati.
8.
Come chiesto dal Parlamento europeo, il regolamento contiene ora una clausola
di revisione, che
obbliga la Commissione a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato econo-
mico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del regolamento. La
relazione esamina in
particolare le obbligazioni extracontrattuali derivanti da incidenti
stradali e da violazioni della
vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
Altre modifiche hanno natura più formale e sono state apportate per
rendere il testo di più facile
lettura.
Dopo la messa a punto dei giuristi-linguisti si è proceduto ad una
rinumerazione del dispositivo
e dei considerando. In una tabella riportata nell'allegato sono indicati
i rispettivi numeri figuranti
nella posizione comune e nella proposta originaria.
2.
Emendamenti del Parlamento
Il
Consiglio ha accettato molti degli emendamenti del Parlamento europeo. In
alcuni casi, tuttavia,
dal
dibattito in sede di Consiglio e dalla messa a punto del testo da parte dei
giuristi-linguisti è
emersa
la necessità di alcuni chiarimenti tecnici. Al fine di assicurare la
corrispondenza alle disposi-
zioni
del regolamento, i considerando sono stati adeguati ed aggiornati.
Le modifiche apportate agli articoli 1, 2,
4, 9, 10, 11, 12, 28 e 30 rendono necessario aggiungere
nuovi
considerando.
I
considerando 1-5 sono stati aggiornati al fine di tenere conto degli ultimi
sviluppi a livello politico.
Di
conseguenza, il riferimento al piano d'azione del 1998 è stato sostituito dagli
orientamenti conte-
nuti
nel programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo nel 2004.
a)
Emendamenti accolti integralmente
Gli
emendamenti 12, 17, 21, 22, 35, 37, 39, 40, 45, 51 e 52 e gli emendamenti orali
possono
essere
accolti nella forma presentata dal Parlamento europeo in quanto contribuiscono
o alla chia-
rezza e coerenza dello strumento o a
taluni aspetti di dettaglio.
b)
Emendamenti accolti nella sostanza
Gli
emendamenti 2, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 34, 38, 45 e 54 possono essere
accolti in linea
di principio, ma vanno riformulati.
C 289E/78
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.11.2006
L'emendamento 2 è contemplato dagli attuali considerando (29) e (31).
La sostanza dell'emendamento 15 è ripresa dal considerando (24).
Le modifiche proposte dall'emendamento 18 sono rispecchiate nella
sostanza negli articoli 2 e 1,
paragrafo 1.
Gli emendamenti 19 e 20 sono inclusi nel testo dell'articolo 1,
paragrafo 2, lettere b) e d). Tuttavia,
la formulazione è stata semplificata, in particolare come conseguenza
dell'inserimento dell'articolo 2.
L'emendamento 23 è accolto nella sostanza. Tuttavia, il Consiglio
ritiene che alla luce delle modi-
fiche apportate al considerando (9) e all'articolo 1, paragrafo 1, tale
emendamento sia ridondante.
Il Consiglio ritiene che le modifiche proposte dall'emendamento 24 siano
riprese nella sostanza
dalle modifiche apportate agli articoli 16, 26 e 27, nonché dal
considerando (31).
Il Consiglio può accettare il principio degli emendamenti 28 e 34,
intesi a modificare la struttura e
il titolo delle sezioni. Secondo il Consiglio ciò è rispecchiato
nell'attuale struttura del regolamento
che è diviso in Capo I - Campo d'applicazione, Capo II - Illeciti
civili, Capo III - Arricchimento
senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo, Capo IV - Libertà
di scelta e Capo V - Norme
comuni, e avrebbe la medesima finalità.
L'emendamento 31 introduce una nuova disposizione sull'azione sindacale.
Ciò è in linea con i
negoziati in sede di Consiglio. Tuttavia la sostanza della norma è stata
ulteriormente elaborata
nell'articolo 9 e dai considerando (24)
e (25).
L'emendamento 38 è sostanzialmente ripreso dall'articolo 14. Tuttavia,
il Consiglio ha cercato di
semplificare il testo e di renderlo più flessibile.
L'emendamento 46 è
sostanzialmente ripreso dall'articolo 18.
c) Emendamenti accolti in parte
Gli emendamenti 3, 14, 25, 26, 36, 44, 53 e 54 possono essere accolti in
parte.
L'emendamento 3 è solo parzialmente
accettabile poiché il considerando fa riferimento all'arti-
colo 4 e l'emendamento 26 sull'articolo 4 non è stato integralmente
accolto. La prima frase dell'e-
mendamento è sostanzialmente rispecchiata nell'attuale testo dei
considerando (13) e (14). L'ultima
parte dell'emendamento è rispecchiata nell'attuale testo del
considerando (28).
L'emendamento 14 propone, in primo luogo, di aggiungere i termini «ove
opportuno» per sottoli-
neare la discrezionalità del tribunale e, in secondo luogo, di escludere
tale possibilità in presenza di
violazioni della vita privata e del principio della concorrenza leale. Mentre
il Consiglio può accettare
la prima parte dell'emendamento, le violazioni della vita privata sono
state escluse dal campo d'ap-
plicazione e il Consiglio non ritiene giustificato prevedere un'eccezione
per i casi di concorrenza
sleale.
L'emendamento 25 è accettabile in linea di principio. Tuttavia, secondo
il Consiglio le condizioni
per esprimere una scelta ex ante dovrebbero essere precisate in modo
chiaro ed inequivocabile.
L'emendamento 26 riguarda la norma generale contenuta nell'articolo 4.
Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio può
accettare le modifiche proposte.
D'altro canto, il Consiglio non può accettare le modifiche al paragrafo
2. Quest'ultimo introduce
una norma specifica sugli incidenti stradali che assoggetterebbe
l'obbligazione extracontrattuale e
l'entità dei danni a due leggi
distinte. Come la Commissione ha indicato nella sua proposta rive-
duta (1), questa soluzione diverge dal diritto positivo vigente negli
Stati membri e non può pertanto
essere adottata senza un'analisi approfondita preliminare. Si propone
pertanto che la questione sia
esaminata più in dettaglio nella relazione prevista dall'articolo 30.
(1) Cfr. 6622/06 JUSTCIV 32 CODEC
171.
28.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/79
Per
quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 3, esso dovrebbe essere considerato
come una clausola di
salvaguardia rispetto all'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze
del
caso che l'illecito civile è manifestamente più strettamente collegato ad un
altro paese. Pertanto,
il
Consiglio non ritiene necessario elencare criteri specifici.
L'emendamento
36 riguarda il nuovo articolo 10. Sebbene in linea di principio le modifiche
proposte
siano accettabili, il Consiglio ritiene che la legge del paese in cui l'arricchimento
si è
prodotto
costituisca un fattore di collegamento più appropriato qualora la legge
applicabile non
possa
essere determinata in base all'articolo 10, paragrafi 1 o 2.
La
prima parte dell'emendamento 44 è accettabile per il Consiglio. Nel corso dei
negoziati è stato
invece
convenuto di sopprimere il paragrafo 2 che creerebbe problemi fondamenti ad
alcuni Stati
membri
e pertanto il Consiglio non può accettare questa parte dell'emendamento.
L'emendamento
53 è accettato in parte. Il Consiglio ritiene più opportuno che il regolamento
prevalga
automaticamente sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati
membri
nella misura in cui tali convenzioni
riguardino materie disciplinate dal regolamento. L'emendamento
proposto riguardo all'articolo 28, paragrafo 3 non è accettato poiché la
Convenzione dell'Aia
prevede
un regime specifico per gli incidenti stradali e molti degli Stati membri che
sono parti
contraenti
della Convenzione hanno manifestato l'intenzione di mantenere tale regime. In
questo
contesto si dovrebbe tener conto della clausola di revisione di cui
all'articolo 30 che fa specifico rife-
rimento
agli incidenti stradali.
Il
Consiglio si compiace della clausola di revisione proposta dall'emendamento 54.
Tuttavia, esso
ritiene che una clausola di revisione più generica sia maggiormente
adeguata per assicurare un'effi-
cace
valutazione nel quadro delle competenze esistenti (cft. articolo 30).
d)
Emendamenti respinti
Gli
emendamenti 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 27, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 47, 49,
50, 56 e 57 sono
respinti.
L'emendamento 1 fa riferimento al regolamento Roma I. Tuttavia, fino
all'adozione del regola-
mento,
è più opportuno far riferimento alla vigente Convenzione Roma I del 1980 sulla
legge appli-
cabile
alle obbligazioni contrattuali.
L'emendamento
4 riguarda le modifiche proposte alla norma generale (emendamento 26). Poiché
l'emendamento 26 è in parte respinto, devono essere respinte anche le
corrispondenti modifiche del
considerando.
Considerate le modifiche apportate al campo d'applicazione del
regolamento, il Consiglio non
ritiene
necessario l'emendamento 5.
Gli
emendamenti 6, 8, 11 e 13 sono intesi ad adeguare i considerando in
considerazione della
soppressione
dal regolamento di varie norme specifiche come proposto dagli emendamenti 27
(responsabilità
da prodotti), 29 (concorrenza sleale e atti limitativi della libera
concorrenza) e 33
(danno
ambientale). Il Consiglio non può accettare la soppressione di tali norme
specifiche e
pertanto
devono essere respinti anche i corrispondenti emendamenti dei considerando. Tuttavia
il
Consiglio si è adoperato per definire chiaramente il campo
d'applicazione di tali norme specifiche
allo
scopo di facilitarne l'applicazione pratica.
Gli
emendamenti 10 e 56 devono essere respinti poiché le obbligazioni
extracontrattuali derivanti
da
violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la
diffamazione, sono state
escluse
dal campo d'applicazione del regolamento.
L'emendamento
16 non è accettabile per il Consiglio poiché quest'ultimo respinge
l'emendamento
42
al quale tale emendamento corrisponde.
L'emendamento
27 è inteso a sopprimere la norma specifica sulla responsabilità da prodotti.
Secondo
il Consiglio l'applicazione delle norme generali nei casi di responsabilità da
prodotti non
consentirebbe
di determinare con ragionevole certezza la legge applicabile. La creazione di
un
sistema
a cascata di fattori di collegamento, unitamente ad una clausola di
prevedibilità, sembra
costituire
una soluzione equilibrata alla luce di tale obiettivo.
C 289E/80
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
28.11.2006
L'emendamento 29 propone la soppressione della norma specifica sulla
concorrenza sleale. Il
Consiglio non può accettare tale soppressione. La norma di cui
all'articolo 6 non costituisce un'ecce-
zione alla norma generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ma
piuttosto la precisa per determinare il
paese in cui il danno si verifica. In materia di concorrenza sleale, la
norma dovrebbe tutelare i
concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire
il corretto funzionamento
dell'economia di mercato. Il collegamento con il luogo in cui i rapporti
di concorrenza o gli interessi
collettivi dei consumatori sono pregiudicati o, in caso di limitazioni
della concorrenza, il paese in
cui la limitazione ha o potrebbe avere effetto, soddisfa in generale
tali obiettivi. Le obbligazioni
extracontrattuali derivanti da una limitazione della concorrenza di cui
all'articolo 6, paragrafo 3
dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza
a livello sia nazionale che
comunitario.
L'emendamento 32 è collegato all'emendamento 26 respinto dal Consiglio
nella misura in cui
riguarda gli incidenti stradali. Questo emendamento è respinto per gli
stessi motivi sopra indicati.
Il Consiglio non può accettare la soppressione della norma specifica sul
danno ambientale quale
proposta dall'emendamento 33. La norma proposta rispecchia il principio
«chi inquina paga»
promosso dalla Comunità e già applicato in vari Stati membri.
Il Consiglio non può accettare l'emendamento 41 in quanto esso sarebbe
in contraddizione con le
modifiche proposte dall'emendamento 40 accettato dal Consiglio.
Gli emendamenti 42 e 43 riguardano la questione dell'applicazione della
legge straniera da parte
del tribunale. Il Consiglio respinge tali emendamenti poiché la
questione dovrebbe essere esaminata
in un altro contesto.
Poiché l'emendamento 22 è accettato, secondo il Consiglio l'emendamento
47 è superfluo.
Il Consiglio ritiene che la precisazione contenuta nell'articolo 23,
paragrafo 2 sia sufficiente per
quanto riguarda le persone fisiche che agiscono nell'esercizio della
loro attività professionale.
Pertanto l'emendamento 49 è respinto.
L'emendamento 50 è inteso a precisare il concetto di ordine pubblico. Sarebbe
per il momento
difficile stabile criteri comuni e strumenti di riferimento ai fini di
una definizione di «ordine
pubblico». Per tali motivi l'emendamento 50 è respinto.
L'emendamento 57 riguarda l'articolo 6 della proposta originaria della
Commissione. Il Consiglio
ha esaminato tale questione in varie occasioni e ha attentamente
valutato tutte le opzioni disponi-
bili, compresa la soluzione proposta dal Parlamento europeo. Tuttavia,
come compromesso finale e
nel tentativo di riconciliare i diversi interessi, il Consiglio propone
in questa fase di sopprimere la
norma specifica sulle violazioni
della vita privata e dei diritti della personalità. Pertanto, l'emenda-
mento 57 è respinto. Il regolamento prevede invece un'esclusione dal
campo di applicazione all'arti-
colo 1, paragrafo 2, lettera g).
Tuttavia ciò deve essere letto in collegamento con l'articolo 30. La
clausola di revisione contenuta
nell'articolo 30 prevede che la Commissione presenti una relazione entro
quattro anni dall'entrata in
vigore del regolamento. La relazione esamina in particolare le
obbligazioni extracontrattuali deri-
vanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità,
compresa la diffamazione.
III.
Conclusione
Il
Consiglio ritiene che il testo della posizione comune relativa al regolamento
sulla legge applicabile
alle
obbligazioni extracontrattuali costituisca un sistema equilibrato di norme sui
conflitti di leggi nel
settore
delle obbligazioni extracontrattuali e raggiunga l'obiettivo auspicato
dell'uniformità delle norme
sulla
legge applicabile. Inoltre, la posizione comune è in generale in linea con la proposta
originaria
della
Commissione e con il parere del Parlamento europeo.
28.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/81
ALLEGATO
TABELLA
DI CORRISPONDENZA
Proposta originaria della
Commissione
Posizione comune del Consiglio
Considerando
(1) Considerando (1)
nuovo
Considerando (2)
Considerando
(2) soppresso
Considerando (3) Considerando (3)
nuovo
Considerando (4)
nuovo
Considerando (5)
Considerando
(4) Considerando (6)
Considerando (5) Considerando (7)
nuovo
Considerando (8)
nuovo
Considerando (9)
nuovo Considerando (10)
nuovo
Considerando (11)
Considerando
(6) Considerando (12)
Considerando (7) Considerando (13)
Considerando
(8) Considerando (14)
nuovo
Considerando (15)
nuovo
Considerando (16)
Considerando (9) Considerando (17)
Considerando
(10) Considerando (18)
Considerando (11) Considerando (19)
nuovo Considerando
(20)
nuovo
Considerando (21)
Considerando
(12) soppresso
Considerando (13) Considerando
(22)
Considerando
(14) Considerando (23)
nuovo
Considerando (24)
nuovo
Considerando (25)
Considerando (15) Considerando (26)
nuovo
Considerando (27)
Considerando (16) Considerando (28)
Considerando
(17) Considerando (29)
Considerando (18) Considerando (30)
Considerando
(19) Considerando (31)
C 289E/82
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.11.2006
Proposta originaria della
Commissione
Posizione comune del Consiglio
Considerando
(20) Considerando (32)
nuovo
Considerando (33)
Considerando
(21) Considerando (34)
Considerando (22) Considerando (35)
Considerando
(23) Considerando (36)
Articolo 1 Articolo 1
nuovo Articolo
2
Articolo 2 Articolo 3
Articolo
3 Articolo 4
Articolo 4 Articolo 5
Articolo
5 Articolo 6
Articolo 6 soppresso
Articolo
7 Articolo 7
Articolo 8 Articolo 8
nuovo Articolo 9
Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 12
Articolo
9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 2,
11, paragrafo 2, 12, paragrafo 2,
lettera b)
Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10
Articolo
9, paragrafo 4 Articolo 11
Articolo
9, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 4,
11, paragrafo 4, 12, paragrafo 2,
lettera c)
Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 13
Articolo
10 Articolo 14
Articolo 11 Articolo 15
Articolo
12 Articolo 16
Articolo 13 Articolo 17
Articolo
14 Articolo 18
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 19
Articolo
15, paragrafo 2 Articolo 20
Articolo
16 Articolo
21
Articolo 17 Articolo 22
Articolo
18 soppresso
Articolo 19 Articolo 23
Articolo
20 Articolo 24
28.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 289E/83
Proposta originaria della
Commissione
Posizione comune del Consiglio
Articolo
21 Articolo 25
Articolo 22 Articolo 26
Articolo
23 Articolo 27
Articolo 24 soppresso
Articolo
25 Articolo 28
Articolo 26 Articolo 29
nuovo Articolo 30
Articolo 27, secondo comma Articolo 31
Articolo
27, primo e terzo comma Articolo 32