POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 23/2006
definita
dal Consiglio il 18 settembre 2006
in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del ...,
concernente la patente di guida
(Rifusione)
(2006/C 295 E/01)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la
EUROPEA,
libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i
progressi compiuti in materia di armonizzazione delle
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
partico- norme relative alle patenti di guida,
sussistono diver-
lare l'articolo 71,
genze significative tra gli Stati membri relativamente alle
norme
sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle
vista la proposta della Commissione,
sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armo-
nizzazione
più accentuata al fine di contribuire alla
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
realizzazione delle politiche comunitarie.
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del
trattato (2),
(3) La facoltà d'imporre le
disposizioni nazionali in materia
considerando quanto segue: di
durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE,
ha come conseguenza
l'esistenza contemporanea di
(1) La
direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio norme differenti nei vari Stati membri e
la circolazione
1991,
concernente la patente di guida (3), ha subito di oltre 110 diversi modelli di patente
negli Stati
diverse
e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza
per i
modificazioni
di detta direttiva è opportuno, per motivi cittadini, le forze dell'ordine e le
amministrazioni
di
chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni preposte alla gestione
delle patenti e porta alla contraffa-
in
questione.
zione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni
fa.
(2) Le
norme relative alle patenti di guida sono elementi
indispensabili
della politica comune dei trasporti, contri-
buiscono
a migliorare la sicurezza della circolazione stra-
dale,
nonché ad agevolare la libera circolazione delle
persone
che trasferiscono la propria residenza in uno
Stato
membro diverso da quello che ha rilasciato la (4)
Onde evitare che il modello unico di patente di guida
patente
di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi europea diventi un modello aggiuntivo oltre
ai 110 già
di
trasporto individuali, il possesso di una patente di in circolazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare
guida
debitamente riconosciuta dallo Stato membro tutte le misure necessarie per
rilasciare tale modello
unico a tutti i titolari di patente.
(1) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005
(GU C 304 E
del
1o.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18
settembre
2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non
ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abili-
(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dal
regolamento
(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del tazioni alla guida esistenti, concesse o
acquisite prima
Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). della data di applicazione.
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(6) Le patenti
di guida sono riconosciute reciprocamente. (13)
L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomo-
Gli Stati
membri dovrebbero essere in grado di applicare tori rafforzerà, in particolare, la sicurezza
stradale dei
il periodo
di validità indicato dalla presente direttiva ad conducenti
più giovani che, secondo le statistiche, sono i
una
patente senza validità amministrativa limitata rila- più soggetti agli incidenti stradali.
sciata da
un altro Stato membro e nel cui territorio il
titolare ha risieduto per più di due anni.
(14) Occorre adottare
disposizioni specifiche per consentire
l'accesso alla guida dei
veicoli a persone disabili.
(7)
L'introduzione di un periodo di validità amministrativa
per le
nuove patenti di guida consente di applicare
all'atto
del rinnovo periodico le tecniche anticontraffa-
zione più
recenti, nonché di imporre gli esami medici o
le altre
misure previste dagli Stati membri. (15)
Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati
membri
possano applicare le loro disposizioni nazionali
in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento
della
patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acqui-
(8) Per
rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza sito la residenza normale nel loro territorio.
della
circolazione, è opportuno fissare condizioni
minime per
il rilascio della patente di guida. Occorre
procedere
ad un'armonizzazione delle norme relative agli
esami che
i conducenti devono superare nonché al rila- (16) Il
modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE
scio della
patente di guida. Poiché a tal fine si dovreb- dovrebbe essere sostituito da un modello unico
in
bero
definire le conoscenze, le capacità e i comporta- formato tessera plastificata. Allo stesso
tempo, tale
menti
necessari per la guida degli autoveicoli, occorre- modello di patente deve essere adattato a causa
dell'in-
rebbe basare
l'esame di guida su questi concetti e ridefi- troduzione di una nuova categoria di patente per
i ciclo-
nire le
norme minime concernenti l'idoneità fisica e motori e di una nuova categoria di patente
per i moto-
mentale
per la guida di detti veicoli. cicli.
(9) La prova
del rispetto delle norme minime concernenti
l'idoneità
fisica e mentale per la guida di un autoveicolo (17) L'inserimento
di un microchip facoltativo nel nuovo
per i
conducenti di veicoli destinati al trasporto di modello di patente in formato tessera
plastificata
persone o
merci dovrebbe essere fornita all'atto del rila- dovrebbe
consentire agli Stati membri di migliorare ulte-
scio della
patente e, in seguito, periodicamente. Tale riormente il livello di protezione antifrode.
Gli Stati
controllo
regolare in conformità alle norme nazionali del membri dovrebbero avere la possibilità di
includere i dati
rispetto
delle norme minime contribuirà alla realizza- nazionali nel microchip, purché ciò non
interferisca con
zione
della libera circolazione delle persone, eviterà i dati comunemente accessibili. Le
caratteristiche
distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente tecniche del
microchip dovrebbero essere fissate dalla
conto
della responsabilità specifica dei conducenti di tali Commissione, assistita dal comitato sulla patente
di
veicoli.
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati guida.
ad imporre
esami medici al fine di garantire il rispetto
delle
norme minime concernenti l'idoneità fisica e
mentale
per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di
trasparenza,
tali esami dovrebbero coincidere con un (18) Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'ac-
rinnovo
della patente ed essere pertanto determinati cesso alla professione di esaminatore di
guida e ai requi-
dalla
durata di validità della patente stessa. siti di formazione degli esaminatori
di guida al fine di
migliorare le conoscenze e le competenze degli esamina-
tori,
garantendo in tal modo una valutazione più obiet-
tiva dei candidati al conseguimento della patente e giun-
(10) È
necessario rafforzare maggiormente il principio dell'ac- gendo a una migliore
armonizzazione degli esami di
cesso
graduale alle categorie di veicoli a due ruote, guida.
nonché
alle categorie di veicoli destinati al trasporto di
passeggeri
e merci.
(19) È opportuno consentire
alla Commissione di adeguare al
(11) Ciò
nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere progresso scientifico e tecnico gli
allegati da I a VI.
autorizzati
ad innalzare il limite di età per la guida di
talune
categorie di veicoli al fine di promuovere ulterior-
mente la
sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli
Stati
membri dovrebbero poter abbassare il limite di età (20) Le
misure necessarie per l'attuazione della presente diret-
al fine di
tener conto di situazioni nazionali.
tiva sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1).
(12) Le
definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere
le
caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione
modificata dalla deci-
l'abilità
necessaria alla guida dei veicoli stessi. sione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag.
11).
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(21) Poiché
gli scopi della presente direttiva non possono Articolo 2
essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri
e possono
dunque, a causa delle loro dimensioni ed
effetti,
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Riconoscimento reciproco
Comunità
può intervenire, in base al principio di sussi-
diarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva
si limita a quanto è necessario per conseguire
tali
scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità 1. Le patenti
di guida rilasciate dagli Stati membri sono rico-
enunciato
nello stesso articolo. nosciute reciprocamente dai medesimi.
(22) La
presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli 2. Allorché
il titolare di una patente di guida nazionale in
obblighi
degli Stati membri relativi ai termini di recepi- corso di validità sprovvista del periodo di validità
amministra-
mento nel
diritto nazionale e all'applicazione delle diret- tiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua
residenza
tive di
cui all'allegato VII, parte B, normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rila-
sciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può appli-
care alla patente i
periodi di validità amministrativa di cui al
detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due
anni dopo la data in
cui il titolare ha acquisito la residenza
normale nel suo territorio.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 3
Articolo 1
Misure
antifalsificazione
Modello della patente di guida
1. Gli Stati membri
adottano tutte le disposizioni utili per
1. Gli Stati
membri istituiscono una patente nazionale di evitare i rischi di falsificazione delle patenti di
guida, compresi i
guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato
I a rischi per i modelli
di patente rilasciati prima dell'entrata in
norma delle disposizioni della presente direttiva. La
sigla distin- vigore della
presente direttiva, e ne informano la Commissione.
tiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida
figura
nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario
di
patente di guida. 2. Il materiale usato per la patente di
guida di cui all'allegato
I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione
delle specifiche che devono essere fissate dalla Commissione
2. Fatte
salve le norme relative alla protezione dei dati, gli secondo la procedura
di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati
Stati membri possono inserire un supporto di
memorizzazione membri
sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiun-
(microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le
dispo- tivi.
sizioni di cui all'allegato I relative al microchip
saranno fissate
dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 9,
paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono
un'omologazione
CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato
la 3. Gli Stati membri si assicurano che,
entro ... (*), tutte le
capacità del microchip di resistere ai tentativi di
manipolazione patenti di guida
rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i
o di alterazione dei dati. requisiti della
presente direttiva.
3. Il
microchip contiene i dati armonizzati della patente di
guida di cui all'allegato I.
Articolo
4
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono inserire dati supplementari, purché questo non
interfe-
risca in alcun modo con l'attuazione della presente
direttiva. Categorie,
definizioni e età minima
Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
la 1. La patente di guida di cui all'articolo
1 autorizza a guidare
Commissione può adattare l'allegato I per garantire
l'interopera- i veicoli a
motore delle categorie definite in appresso. Essa può
bilità futura. essere
rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria.
Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un
motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri,
4. Previo
accordo della Commissione, gli Stati membri ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
possono apportare al modello di cui all'allegato I le
modifiche
necessarie per l'elaborazione elettronica della patente
di guida. (*) Ventisei anni
dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
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2.
Ciclomotori ii)
tricicli di potenza superiore a 15 kW;
Categoria AM
- l'età minima per i tricicli di potenza superiore a
15 kW è fissata a 21 anni.
- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di
costruzione
non superiore a 45 km/h, come definito nell'ar-
ticolo 1,
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE 4. Autoveicoli:
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo
2002,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due
o tre ruote
e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consi- - per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore,
destinato
glio (1)
(esclusi quelli con una velocità massima di costru- normalmente al trasporto su strada di persone o di
cose,
zione
inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati
per il trasporto
quattro
ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, di persone o di cose. Questo termine comprende
anche i
lettera a)
della direttiva 2002/24/CE; filobus, ossia i veicoli
collegati con una rete elettrica che
non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o fore-
stali;
- l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.
3. Motocicli
con o senza sidecar e veicoli a motore a tre - per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni
veicolo a
ruote:
motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui
funzione
principale risiede nella capacità di traino, special-
- per «motociclo» si intendono veicoli a due ruote con
o mente
concepito per trainare, spingere, trasportare o azio-
senza
sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, nare macchine, attrezzature o rimorchi destinati
ad essere
lettera b)
della direttiva 2002/24CE; impiegati nelle aziende
agricole o forestali, la cui utilizza-
zione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il
traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o
- per «triciclo» si intendono i veicoli muniti di tre
ruote di cose è
solo accessoria;
simmetriche,
come definito nell'articolo 1, paragrafo 2,
lettera c) della
direttiva 2002/24/CE; a) categoria B 1:
a) categoria A1:
- quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3,
- motocicli
di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza lettera b) della direttiva 2002/24/CE;
massima
di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore
a 0,1 kW/kg; - l'età minima per
la categoria B1 è fissata a 16 anni;
- tricicli
di potenza non superiore a 15 kW;
- la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non
- l'età minima
per la categoria A1 è fissata a 16 anni; introducono questa categoria, è necessaria
una patente
della categoria B per la guida di questi veicoli;
b) categoria A2:
b) categoria B:
- motocicli
di potenza non superiore a 35 kW con un
rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano
derivati da una versione che sviluppa oltre il autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera
doppio
della potenza massima; 3 500 kg e progettati e
costruiti per il trasporto di non più
di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa
- l'età
minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni; categoria può essere agganciato un rimorchio
avente una
massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.
c) categoria A:
Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per
i)
motocicli i
veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato
un rimorchio la cui massa massima auto-
rizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata
- l'età
minima per la categoria A è fissata a 20 anni. di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora
tale
Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di combinazione superi 3 500
kg, gli Stati membri, conforme-
questa categoria è subordinata
all'acquisizione di
mente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la
un'esperienza
di almeno due anni su motocicli con guida della combinazione stessa:
patente di guida della categoria A2. Questa
espe-
rienza preliminare può non essere richiesta se il
candidato
ha almeno 24 anni; - il completamento di una
formazione, oppure
(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dalla
direttiva
2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, - il superamento di una prova di capacità e comporta-
pag.
17). mento.
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Gli Stati
membri possono anche richiedere sia la formazione f) categoria C:
che il
superamento di una prova di capacità e comporta-
mento.
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa
massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e proget-
Gli Stati
membri indicano l'abilitazione alla guida di tale tati e costruiti per il trasporto di non più di otto
passeggeri,
combinazione
sulla patente mediante il pertinente codice oltre al conducente; agli autoveicoli di questa
categoria può
comunitario.
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-
rizzata non superi 750 kg;
L'età minima
per la categoria B è fissata a 18 anni;
g) categoria CE:
c) categoria BE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione
per i veicoli
interessati, complessi di veicoli composti di
- fatte salve
le disposizioni delle norme di omologazione una motrice rientrante nella categoria C e
di un rimor-
per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di chio o di un semirimorchio la cui massa massima
auto-
una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semi- rizzata superi 750 kg;
rimorchio
la cui massa massima autorizzata del rimor-
chio o
semirimorchio non supera 3 500 kg;
- l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni,
- l'età minima
per la categoria BE è fissata a 18 anni; fatte salve le disposizioni per la guida
di tali veicoli nella
direttiva 2003/59/CE;
d) categoria C1: h) categoria D1:
autoveicoli
diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui
massa massima
autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non più
superiore a 7
500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una
lunghezza
di non più di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli auto- massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa
categoria può
veicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimor- essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima auto-
chio la cui
massa massima autorizzata non sia superiore a rizzata non superi 750 kg;
750 kg;
i) categoria D1E:
e) categoria C1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione
- fatte salve
le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di
veicoli composti di
per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un
rimor-
una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimor- chio la cui massa massima autorizzata è
superiore a
chio o di
un semirimorchio la cui massa massima auto-
750 kg;
rizzata è
superiore a 750 kg, sempre che la massa auto-
rizzata del
complesso non superi 12 000 kg; - l'età minima per le categorie D1 e
D1E è fissata a 21
anni, fatte
salve le disposizioni per la guida di tali veicoli
- fatte salve
le disposizioni delle norme di omologazione nella direttiva 2003/59/CE;
per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di
una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimor-
chio o di
un semirimorchio la cui massa autorizzata è j) categoria D:
superiore a
3 500 kg, sempre che la massa autorizzata
del
complesso non superi 12 000 kg; autoveicoli progettati e
costruiti per il trasporto di più di
otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che
- l'età minima
per le categoria C1 e C1E è fissata a possono essere guidati con una patente di
categoria D può
18 anni,
fatte salve le disposizioni per la guida di tali essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
auto-
veicoli
nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento rizzata non superi 750 kg;
europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla quali-
ficazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o k) categoria DE:
passeggeri
modifica la regolamento (CEE) n. 3820/85
del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e
che abroga
la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (1); - fatte salve le disposizioni delle norme di
omologazione
per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di
(1) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata
dalla direttiva una motrice
rientrante nella categoria D e di un rimor-
2004/66/CE del
Consiglio (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35). chio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg;
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
- l'età
minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, Articolo 5
fatte
salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella
direttiva
2003/59/CE.
Condizioni e limitazioni
5. Previo
accordo della Commissione, gli Stati membri
possono esentare dall'applicazione del presente articolo
alcuni
tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli
speciali per le 1. La patente di guida menziona le
condizioni alle quali il
persone disabili.
conducente è abilitato a guidare.
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione
della 2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene
autorizzata la guida
presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze
armate o dalla soltanto per
taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
protezione civile o messi a loro disposizione. di verifica delle capacità e dei comportamenti di
cui all'arti-
colo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.
6. Gli Stati
membri possono modificare l'età minima per il
rilascio della patente di guida:
Articolo 6
a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la
categoria
AM;
Graduazione
ed equivalenze tra categorie
b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
1. Il rilascio della patente
di guida è subordinato alle
c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1, seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rila-
- se tra
l'età minima per la categoria A1 e l'età minima sciata unicamente ai conducenti già in possesso
di patente
per la
categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e di
categoria B;
- se è
richiesta un'esperienza di almeno due anni su moto- b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE
può essere
cicli
della categoria A2 prima di accedere alla guida di rilasciata unicamente ai conducenti già in
possesso di
motocicli
della categoria A, come previsto all'articolo 4, patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1
o D.
paragrafo
3, lettera c), punto i);
2. La validità della patente di guida è
fissata come segue:
d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è
Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni
per valida per i
complessi di veicoli della categoria BE;
la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto
riguarda:
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la
categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di
patente per la categoria D;
a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il
mantenimento
dell'ordine
pubblico; c) la patente
rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e
b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
riparazione o D1E;
manutenzione.
d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida
Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore
a quella per i veicoli
della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di
di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente
paragrafo guida
rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può
sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di
rila- limitare le
equivalenze per la categoria AM alle categorie
scio fino a quando il titolare della patente non abbia
raggiunto A1, A2 e A
qualora esso imponga una prova pratica come
il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a
4. requisito
per ottenere la categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la
categoria A1;
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro
terri-
torio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che
non
abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai
paragrafi da 2 f) la patente
rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida,
a 4.
rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/7
3. Per
guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri c) per quanto riguarda la categoria A2 o la
categoria A, al
possono accordare le seguenti equivalenze:
superamento di un esame di guida per la verifica delle capa-
cità
e dei comportamenti esclusivamente ovvero al comple-
a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono
essere
tamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condi-
guidati con
una patente della categoria B per i tricicli, zione che il candidato abbia acquisito
un'esperienza di
purché il
titolare abbia almeno 21 anni; almeno due anni su un
motociclo rientrante rispettivamente
nella categoria A1 o nella categoria A2;
b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati
con
una patente
della categoria B. d) al completamento di
una formazione o al superamento di
una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti,
oppure al completamento di una formazione e al supera-
Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro
territori, gli mento
di una prova di verifica delle capacità e dei compor-
Stati membri non indicano sulla patente di guida che il
titolare tamenti ai
sensi dell'allegato V per quanto riguarda la cate-
è abilitato a guidare detti veicoli. goria B per la
guida di una combinazione di veicoli quale
definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo
comma;
4. Previa
consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono autorizzare sul loro territorio la guida: e) alla
residenza normale o alla prova della qualità di studente
per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa
massima membro che rilascia la patente di guida.
autorizzata
di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate
destinate al
trasporto di passeggeri disabili) da parte di
persone di
età non inferiore a 21 anni e in possesso da 2. a) A
partire da ... (*), le patenti di guida rilasciate dagli Stati
almeno due
anni di patente di guida della categoria B, membri per le categorie AM, A1, A2, A,
B, B1 e BE
semprechè
tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da hanno una validità amministrativa di 10 anni.
organizzazioni
non commerciali e siano guidati da volontari
non
retribuiti;
Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti
di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore
a 3 500 kg
da parte di persone di età non inferiore a 21
anni e in
possesso da almeno due anni di una patente di b) A partire da ... (*), le patenti di
guida rilasciate dagli Stati
guida della
categoria B, semprechè tali autoveicoli siano membri per le categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1, D1E
essenzialmente
destinati ad essere utilizzati, da fermi, per hanno una validità amministrativa di 5 anni.
fini didattici o ricreativi, siano
utilizzati per fini sociali da
organizzazioni
non commerciali, siano stati modificati in c) Il rinnovo di una patente di guida può
far scattare un
modo da non
poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nuovo periodo di validità amministrativa per
una o più
nove persone
o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, altre categorie per le quali il titolare è
abilitato alla guida,
salvo quelle
assolutamente necessarie all'uso che è stato loro nella misura in cui ciò sia conforme alle
condizioni stabi-
assegnato.
lite nella presente direttiva.
d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è
un presupposto per la validità
di una patente di guida.
Articolo 7
Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi
altro
danneggiamento dello stesso non incidono sulla
validità del documento.
Rilascio, validità e rinnovo
3. Il rinnovo della patente
di guida nel momento in cui
scade la sua validità amministrativa è subordinato:
1. Il
rilascio della patente di guida è subordinata:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità
e dei a) al continuo
rispetto delle norme minime concernenti l'ido-
comportamenti
e di una prova di controllo delle cognizioni, neità fisica e mentale per la guida descritte
nell'allegato III
nonché al
soddisfacimento di norme mediche, conforme- per le patenti di guida delle categorie
C, CE, C1, C1E, D, DE,
mente alle
disposizioni degli allegati II e III; D1, D1E; e
b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per
la b) all'esistenza
della residenza normale o alla prova della quali-
categoria
AM; gli Stati membri possono imporre il supera- fica di studente nel territorio dello Stato
membro che rilascia
mento di una
prova di verifica delle capacità e dei compor- la patente di guida, per un periodo di almeno
sei mesi.
tamenti e di
un esame medico per questa categoria.
All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM,
Gli Stati membri possono imporre una
specifica prova di A,
A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una
verifica
delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e verifica delle norme minime concernenti l'idoneità
fisica e
quadricicli
rientranti in detta categoria. Per la differenzia- mentale per la guida descritte nell'allegato III.
zione dei
veicoli di categoria AM può essere inserito un
codice
nazionale nella patente di guida; (*) Sei anni dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva.
C 295E/8
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità
ammini- Articolo 8
strativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida
rilasciate ai
conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di
applicare Adeguamento al
progresso scientifico e tecnico
a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la
sicu-
rezza stradale. Gli
emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico
e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la proce-
dura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di
vali-
dità amministrativa della prima patente rilasciata ai
conducenti
inesperti per le categorie C e D al fine di poter
applicare a tali
conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro
sicu- Articolo 9
rezza stradale.
Comitato
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità
ammini- 1. La Commissione è assistita dal comitato
per la patente di
strativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di
guida per guida, in seguito
denominato «il comitato».
qualsiasi categoria, qualora risulti necessario
incrementare la
frequenza dei controlli medici o applicare altre misure
speci-
fiche quali restrizioni nei confronti degli autori di
infrazioni 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si
stradali.
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità
ammini- 1999/468/CE è fissato
a tre mesi.
strativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i
cui titolari
risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni
di età,
al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici
o appli- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
care altre misure specifiche quali corsi di
aggiornamento.
Questo periodo di validità amministrativa ridotto può
essere
applicato soltanto al momento del rinnovo della patente
di
Articolo 10
guida.
Esaminatori
4 Fatte salve
le disposizioni nazionali in materia di leggi
penali e di polizia, e previa consultazione della
Commissione, A decorrere
dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli
gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della
patente esaminatori di guida
devono rispondere alle norme minime di
di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale
relative cui all'allegato IV.
a condizioni diverse da quelle di cui alla presente
direttiva. Gli esaminatori
di guida che esercitano la propria funzione
anteriormente a ... (*) sono
soggetti unicamente alle disposi-
5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di
guida; zioni relative
alla garanzia della qualità e alle misure di forma-
zione
continua a carattere periodico.
b) uno Stato
membro rifiuta il rilascio della patente allorché
accerta
che il richiedente è già titolare di una patente di
guida;
Articolo 11
Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al
c) gli Stati
membri adottano le misure necessarie a norma cambio e al riconoscimento della patente di
guida
della
lettera b). Le misure necessarie relativamente al rila-
scio,
alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una
patente
di guida consistono nel verificare con gli altri 1. Il titolare
di una patente di guida in corso di validità rila-
Stati
membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre sciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la
resi-
che il
richiedente sia già titolare di un'altra patente di denza normale in un altro Stato membro, può chiedere la
sosti-
guida; tuzione
della propria patente di guida con una equivalente.
Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verifi-
care per quale categoria la
patente presentata sia effettivamente
d) per
facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati in corso di validità.
membri
utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete
dell'UE delle patenti di guida. 2. Fatto salvo il rispetto del principio di
territorialità delle
leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di
Fermo
restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia residenza normale può applicare al titolare di una
patente di
una patente
applica la dovuta diligenza per garantire che guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie
disposi-
una persona
soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del zioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione,
il
presente
articolo e applica le disposizioni nazionali riguar- ritiro o la revoca
del diritto di guidare e, se necessario, può
danti la
revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora procedere a tal fine alla sostituzione
della patente.
si accerti
che una patente è stata rilasciata senza che i requi-
siti fossero
soddisfatti. (*) Sei anni dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva.
5.12.2006
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 295E/9
3. Lo Stato
membro che procede alla sostituzione restituisce condizione non è necessaria se la persona effettua un
soggiorno
la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che
l'ha rila- in uno Stato membro per
l'esecuzione di una missione a tempo
sciata, precisandone i motivi. determinato. La frequenza
di corsi universitari o scolastici non
implica il trasferimento della
residenza normale.
4. Uno Stato
membro rifiuta il rilascio della patente di guida
ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o
ritirata
in un altro Stato membro. Articolo
13
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la
cui
patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio
di un altro 1. Previo accordo della Commissione, gli
Stati membri defi-
Stato la validità della patente di guida rilasciata da
tale Stato niscono le equivalenze
tra abilitazioni ottenute anteriormente
membro.
all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'arti-
colo 4.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la
patente
di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in
un altro Previa consultazione della
Commissione, gli Stati membri
Stato membro. hanno facoltà di apportare alle rispettive
legislazioni nazionali
le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo
11, paragrafi 4, 5 e
6.
5. La
sostituzione di una patente di guida in seguito a smar-
rimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso
le 2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa
anteriormente a
autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare
ha la ... (*) non è revocata né
in alcun modo limitata dalle disposi-
propria residenza normale; queste ultime procedono alla
sosti- zioni della presente
direttiva.
tuzione in base alle informazioni in loro possesso o, se
del
caso, in base ad un attestato delle autorità competenti
dello
Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
Articolo 14
6. Quando uno
Stato membro sostituisce una patente di Valutazione
guida rilasciata da un paese terzo con una patente di
guida di
modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni
rinnovo o La Commissione
presenta una relazione sull'attuazione della
sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente
di guida presente direttiva,
compresi i suoi effetti sulla sicurezza stra-
di modello comunitario. dale, non prima di ... (**).
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la
patente rila-
sciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità
compe-
Articolo 15
tenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In
caso
di trasferimento della residenza normale del titolare di
tale
Reciproca assistenza
patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non
appli-
care il principio del riconoscimento reciproco come
definito Gli Stati membri si
assistono reciprocamente nell'attuazione
dall' articolo 2. della
presente direttiva e si scambiano informazioni sulle
patenti da essi rilasciate,
cambiate, sostituite, rinnovate o revo-
cate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida
istituita
per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
Articolo 12
Articolo 16
Residenza normale
Recepimento
Ai fini della presente direttiva, per «residenza normale»
si 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro ... (***) le
intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
vale a disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative neces-
dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi
personali e sarie per conformarsi
all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3,
professionali o, nel caso di una persona che non abbia
interessi all'articolo 4,
paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo
professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami 6, paragrafi 1 e 2, lettere
a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo
tra la persone e il luogo in cui essa abita. 1, lettere b), c)
e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13,
14, 15 nonché agli
allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle
categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui
interessi immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
professionali sono situati in un luogo diverso da quello
degli
interessi personali e che pertanto soggiorna
alternativamente in
luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri,
si (*) Sei anni dalla data
di entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Undici anni dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva.
intende il luogo in cui tale persona ha i propri
interessi perso- (***) Quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente diret-
nali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima tiva.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
2. Essi
applicano tali disposizioni a decorrere da ... (*). Articolo 18
3. Quando gli
Stati membri adottano tali disposizioni, Entrata in
vigore
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione
ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che
precisa La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-
che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative,
regolamen- sivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
tari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata
si inten-
dono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale
riferimento L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5,
l'articolo 6, paragrafo 2,
e la formulazione di tale menzione sono decise dagli
Stati lettera b),
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'arti-
membri. colo 11,
paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e
III sono applicabili a decorrere da ... (***).
4. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo
19
Articolo 17
Destinatari
Abrogazione Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto da ... (*),
fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne
i
termini di cui all'allegato VII, Parte B per il
recepimento di detta
direttiva nel diritto nazionale. Fatto a ..., addì ...
L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è
abrogato
il ... (**).
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti
alla
presente direttiva e devono essere letti in base alla
tavola di
Il presidente
Il presidente
concordanza di cui all'allegato VIII.
...
...
(*) Sei anni dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva.
(**) Data di entrata in vigore della presente
direttiva. (***)
Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
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ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO
COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
1. Le
caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di
guida sono conformi alle norme
ISO
7810 e ISO 7816-1.
La
scheda è fabbricata in policarbonato.
I
metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati
a garantire la loro conformità alle norme
internazionali,
sono conformi alla norma ISO 10373.
2.
Elementi fisici di sicurezza della patente di guida
La
sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
-
produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al
documento, sia ex novo, sia copiando
un documento originale;
-
contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio
modificando alcuni dei dati
impressi sullo stesso.
La
sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel
processo applicativo, nella trasmissione
dei
dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una
serie minima di varie caratteristiche di
sicurezza
e nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di
guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti
tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla
contraffazione mediante scansione, stampa o copia,
che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza
e un'arabescatura positiva e negativa. Il
motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve
contenere disegni arabescati complessi in
almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la
copiatura e la manomissione della foto-
grafia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo
di sicurezza e la fotografia stessa dovreb-
bero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b)
Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto
contro le falsificazioni utilizzando almeno
tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):
- inchiostri a variazione cromatica *,
- inchiostro termocromatico *,
- ologrammi su misura *,
- immagini variabili incise al laser *,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.
c)
Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di
sicurezza. Di norma, le tecniche
contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono
agli agenti abilitati di verificare la validità
della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.
3. La
patente si compone di due facciate:
La
pagina 1 contiene:
a)
la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro che rilascia la
patente;
b)
la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
c) la
sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in
negativo in un rettangolo blu e circon-
data
da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B:: Belgio
CZ:: Repubblica ceca
DK::
Danimarca
D:: Germania
EST::
Estonia
GR:: Grecia
E:: Spagna
F:: Francia
IRL::
Irlanda
I:: Italia
CY::
Cipro
LV:: Lettonia
LT::
Lituania
L:: Lussemburgo
H:: Ungheria
M:: Malta
NL::
Paesi Bassi
A:: Austria
PL:: Polonia
P:: Portogallo
SLO:: Slovenia
SK::
Slovacchia
FIN:: Finlandia
S:: Svezia
UK:: Regno Unito;
d) le
informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2)
nome/i del titolare;
3)
data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è
illimitata in base al disposto dell'articolo 7, para-
grafo 2, lettera c);
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere
stampata nella seconda pagina);
d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione
della patente (menzione facoltativa);
5)
numero della patente;
6)
fotografia del titolare;
7)
firma del titolare;
8)
residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);
9)
le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie
nazionali sono stampate in un tipo di
carattere diverso da quello
delle categorie armonizzate);
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 295E/13
e) la
dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello
Stato membro che rilascia la patente
e
la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in
rosa in modo da costituire lo sfondo
della patente:
Permiso de Conducción
idi
ský pr kaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas
Tiomána
Patente di guida
Vad t ja apliec ba
Vairuotojo pazym jimas
Vezet i engedély
Li enzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de
Condução
Vodi
ský preukaz
Voznisko
dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) colori
di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo:
Pantone Yellow.
La
pagina 2 contiene:
a)
9) le categorie di veicoli che
il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un
tipo
di carattere diverso da quello delle
categorie armonizzate);
10)
la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere
ritrascritta sulla nuova patente ad
ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11)
la data di scadenza per ciascuna categoria;
12)
le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a
fronte di ciascuna sottocategoria
interessata.
I
codici sono stabiliti nel modo seguente:
-
Codici da 01 a 99:: codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista
e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
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IT
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02.
Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03.
Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05.
Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida
soggetta a limitazioni per motivi
medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad
un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare
o solo nell'ambito della città/
regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10.
Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15.
Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura
modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di
emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
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europea C 295E/15
25.
Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30.
Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e
dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi
modificata
(Interruttori dei fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili
senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili
senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella,
ecc.)
35.03 Comandi operabili
senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola,
forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili
senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola,
forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili
senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella,
ecc.)
né dal sistema
combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo
rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di
sicurezza
40.04 Piantone del volante
prolungato
40.05 Volante adattato (a
sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato
tramite piede
40.10 Sterzo alternativo
adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con
impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di
ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata
al tendine
C
295E/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
5.12.2006
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto
retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul
parafango
42.03 Specchietto
retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto
retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco
del retrovisore
42.06 Specchietto/i
retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad
altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente
adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con
supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente
dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente
con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza
modificate
43.07 Cinture di sicurezza a
quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il
codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su
una sola leva
44.02 Freno manuale
(adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva
dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione
manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i
retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione,
stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile
tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con
ambedue
i piedi
contemporaneamente
45. Solo per motocicli con
sidecar
50. Limitato ad uno specifico
veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico
veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente
n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad
esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n...
(sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:
71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della
categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a
11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della
categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della
categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della
categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente
(D1)
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/17
76. Limitata ai veicoli
della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio
di
massa limite non
superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non
sia
complessivamente
superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a
vuoto
del veicolo trainate
(C1E)
77. Limitata a veicoli di
categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente
(D1) con
rimorchio di massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così
formato non sia
complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non
superi
quella a vuoto del
veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di
persone
(D1E).
78. Limitata a veicoli con
cambio automatico
79. (...) Limitata a
veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione
dell'articolo 10, para-
grafo 1 della
direttiva 91/439/CEE
90.01:: a sinistra
90.02: a destra
90.03:: sinistra
90.04:: destra
90.05:: mano
90.06:: piede
90.07:: utilizzabile.
95. Conducente titolare di
CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di
idoneità
professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).
96. Conducente che ha
completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comporta-
mento in conformità
delle disposizioni dell'allegato V.
- Codici 100 e superiori:
codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello
Stato
membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a
tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato
nello spazio
sotto le voci 9, 10 e 11;
13. uno spazio riservato
per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro
dell'ap-
plicazione del punto 4, lettera a) del presente
allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della
patente;
14. uno spazio riservato
per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente
delle
indicazioni
indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale
(menzione facoltativa).
Qualora la menzione
rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere
preceduta dal
numero della rubrica
corrispondente.
Previo consenso
scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche
menzioni
non connesse alla gestione della patente di guida o
alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non
condiziona
assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche
numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle voci 1,
2, 3,
4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e
12).
Lo Stato membro che desideri
redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue
seguenti:
ceco, danese, estone,
finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese,
olandese, polacco,
portoghese, slovacco, sloveno,
spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue della
patente
usando una delle lingue
succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello comunitario di
patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente
inserire
un microprocessore o un altro
dispositivo informatizzato equivalente.
C
295E/18 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
4. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una
patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente
allegato
ha preso la sua residenza
normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le
menzioni indispensabili
alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche
nelle
patenti che rilascia e
disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della
Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il
codice a barre e simboli
nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il
codice a barre non può contenere informazioni
diverse da quelle che già
figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la
procedura di
rilascio della stessa.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/19
MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
Pagina 1 PATENTE DI GUIDA [STATO
MEMBRO]
Pagina 2: 1. Cognome 2. Nome 3.
Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5.
Patente n. 8.
Indirizzo 9.
Categoria (1) 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per
categoria 12. Restrizioni
(1) Nota: saranno aggiunti un
pittogramma e una riga per la categoria AM.
Nota: la categoria «A2» sarà
aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.
C
295E/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA
SECONDO IL MODELLO
PATENTE BELGA (a
titolo indicativo)
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/21
ALLEGATO II
I.
REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei
comportamenti neces-
sari per la guida di un
autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di
comportamento.
Le prove devono essere effettuate
nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di
verificare che il candidato possiede le conoscenze neces-
sarie nelle materie
indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba
sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato
dal ripetere
l'esame relativo alle
disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica
per una cate-
goria diversa.
2. Programma
della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti
indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali
domande sono lasciati
alla discrezione degli Stati membri:
2.1.1. le norme che regolano la
circolazione stradale:
- in particolare:
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e
limiti di velocità;
2.1.2. il conducente:
- importanza di un
atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri
utenti della
strada;
- osservazione,
valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti
nel comporta-
mento al volante
indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
2.1.3. la strada:
- principi fondamentali
relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio
di frenata ed
alla tenuta di
strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio
legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento
in base alle
condizioni
atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei
diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
2.1.4. gli altri utenti della
strada:
- fattori di rischio
specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e
categorie di utenti parti-
colarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e
persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla
manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del
conducente;
2.1.5. norme e disposizioni di
carattere generale e questioni diverse:
- formalità
amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
- regole generali di
comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e
segnalazione
dell'incidente) ed
eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza
legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
2.1.7. elementi di meccanica
legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di
riconoscere i difetti più
ricorrenti, con
particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e
indicatori di direzione, cata-
diottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di
sicurezza e dispositivi di
segnalazione acustica;
C
295E/22 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
2.1.8. sistemi di sicurezza dei
veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e
dotazioni per la
sicurezza dei
bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei
veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione
acustica,
consumo ridotto di carburante, limitazione
delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito a:
3.1.1. impiego di guanti,
stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del
motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati
ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione
agli elementi
potenzialmente
scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce)
e binari;
3.1.4. elementi di meccanica
legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare
attenzione all'inter-
ruttore di emergenza,
ai livelli dell'olio e alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1, D1E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che regolano
i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consi-
glio, del 20 dicembre
1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei
trasporti su strada
(1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85 del Consi-
glio, del 20 dicembre
1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(2);
4.1.2. disposizioni che regolano
il trasporto di cose o persone, secondo i casi;
4.1.3. documenti di circolazione
e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello
nazionale che
internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di
incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile,
compresi
gli interventi di
emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto
soccorso;
4.1.5. precauzioni da adottare in
caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano
dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di
limitazione
della velocità;
4.1.7. limitazione del campo
visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte
stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di
navigazione elettronici
(facoltativo);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei
veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio),
problemi specifici
legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti),
operazioni di carico
e scarico e impiego
di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.10. responsabilità del
conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei
passeggeri;
trasporto di bambini;
controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare
tutti i diversi tipi
di autobus (destinati
al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali,
ecc.) (solo cate-
gorie D, DE, D1,
D1E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le
categorie C, CE, D e
DE:
4.2.1. nozioni sulla costruzione
ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore,
liquido
di raffreddamento,
liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di
quello elettrico, di
quello di accensione
e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag.
1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 102 dell'11.4.2006,
pag. 1).
(2) GU L 370 del 31.12.1985, pag.
8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295E/23
4.2.2. lubrificazione e
protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione,
montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore:
nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti,
impiego e
manutenzione ordinaria,
compreso l'ABS;
4.2.5. frizione: nozioni sui tipi
esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e
manutenzione
ordinaria (solo categorie
CE, DE);
4.2.6. metodi per individuare le
cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a
scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilità del
conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel
rispetto delle condi-
zioni concordate (solo
categorie C, CE).
B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida
di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la
prova di capacità e
comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se il candidato effettua
la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico,
tale
fatto deve essere
debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla
guida dei soli veicoli
dotati di cambio
automatico.
Per «veicolo dotato di
cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità
del motore e
quella delle ruote può
essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indi-
cati di seguito. Gli
Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare
criteri aggiuntivi.
Categoria A1:
Motociclo di categoria
A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di
raggiunge una
velocità di almeno 90
km/h
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400
cm3 e una potenza di almeno 25 kW.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar,
avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW
Categoria B:
un veicolo a quattro
ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un
veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di
almeno 1 000 kg, capace
di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto
insieme
nella categoria B; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza
e di larghezza
almeno pari a quelle
della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della
motrice, purché,
in tal caso, la visione
posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori
esterni di quest'ul-
tima; il rimorchio deve
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un veicolo a motore a
quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
C
295E/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 5.12.2006
Categoria C:
un veicolo di categoria C con
massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m,
larghezza pari o superiore a 2,40
m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve
disporre di ABS, di un cambio
dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato
con
un minimo di 10 000 kg di massa
totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto
alla prova per la categoria C e un rimorchio di
lunghezza pari o superiore a 7,5
m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la
lunghezza complessiva pari o
superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono
essere capaci di sviluppare una
velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di
almeno 8 rapporti per la marcia
avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno
pari a quelle della motrice; il
veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale
effet-
tiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con
massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m,
capace di sviluppare una velocità
di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'appa-
recchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della motrice.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore
ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; lo spazio di
carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza
almeno pari a quelle della
motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice,
purché,
in tal caso, la visione
posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori
esterni di quest'ul-
tima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg
di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di
lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e
capace
di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e
deve essere dotato dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1 250 kg, di
larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di
almeno
80 km/h; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di
almeno 2 m; il rimorchio deve
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D1:
Un veicolo di categoria D1 con
massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e
capace di sviluppare una velocità
di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di
cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D1E:
Un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari
o superiore a 1 250 kg e capace
di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere
presentato
con un minimo di 800 kg di massa
totale effettiva.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/25
I veicoli utilizzati
per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non
risultano conformi
ai requisiti minimi
indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente
direttiva o in un
periodo precedente,
possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli
Stati membri
possono dare
attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel
termine di dieci anni
dall'entrata in vigore
della direttiva 2000/56/CE della Commissione (1).
6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie
A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente
guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un
controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di
emergenza (se
presente), catena,
livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della
sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul
cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a
fianco del
veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da
eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di
verificare l'uti-
lizzo combinato di
frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul
motociclo, nonché
la posizione dei piedi
sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da
eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a
una velo-
cità di almeno 30
km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò
deve permet-
tere di verificare la
posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica
di virata ed la
tecnica di cambio
delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere
eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una
velocità
minima di 50 km/h; ciò
deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno
anteriore e
quello posteriore, la
direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
Le manovre speciali di
cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova
pratica entro
cinque anni
dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza e adot-
tando le opportune
precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un
parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada
rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta,
anche in caso di
spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e
superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione:
svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione;
uscita mediante corsia
di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento:
sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere
oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche
stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attra-
versamenti pedonali;
guida su lunghe salite/discese;
6.3.9. rispetto delle necessarie
precauzioni nello scendere dal veicolo.
(1) Direttiva 2000/56/CE della
Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio concernente la
patente di guida (GU L 237
del 21.9.2000, pag. 45).
C
295E/26 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
5.12.2006
7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,
B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi
ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile
nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli
specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale
poggiatesta;
7.1.3. controllo della chiusura
delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della
condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento,
liquido lavavetri, ecc.),
fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione
acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di
sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure
del comparti-
mento merci e della
cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. controllo di frizione e
freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale
Il candidato deve
effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a
marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea
retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo,
ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed
uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;
marcia avanti o
indietro; in piano o in
pendenza);
7.2.4. frenata di precisione
rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di
emergenza è
facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un
rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio
devono
trovarsi fianco a fianco
(cioè non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva,
l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza
per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza ed adot-
tando le opportune
precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un
parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada
rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta,
anche in caso di spazio
limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e
superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione:
svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione;
uscita mediante corsia di
decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento:
sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture
posteggiate); essere
oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche
stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attra-
versamenti pedonali;
guida su lunghe salite/discese;
7.4.9. rispetto delle necessarie
precauzioni nello scendere dal veicolo.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/27
8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le
operazioni
seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile
nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti
retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della
condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di
direzione e disposi-
tivi di segnalazione
acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e
del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni,
parafanghi, para-
brezza, finestrini,
tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri, ecc.);
controllo ed impiego
della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al
regolamento
(CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della pressione
dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di
sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure
del comparti-
mento merci, dispositivi
di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico,
fissaggio del
carico (solo per le
categorie C, CE, C1, C1E);
8.1.7. controllo di frizione e
freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE,
D1E);
8.1.8. adozione di misure di
sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna,
aperture di
servizio, uscite di
emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di
sicurezza (solo per le
categorie D, DE, D1,
D1E);
8.1.9. lettura di una cartina
stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di
navigazione (facol-
tativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza
stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un
rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e
il rimor-
chio devono trovarsi
fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E,
DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro in curva,
l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza
per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o
strutture simi-
lari (solo per le
categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza
per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,
D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza
ed adot-
tando le opportune
precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un
parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada
rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta,
anche in caso di spazio
limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e
superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione;
uscita mediante corsia di
decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento:
sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture
posteggiate); essere
oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
C
295E/28 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
8.3.8. elementi e caratteristiche
stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attra-
versamenti pedonali;
guida su lunghe salite/discese;
8.3.9. rispetto delle necessarie
precauzioni nello scendere dal veicolo.
9. Valutazione della
prova di capacità e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi
precedenti, la valutazione deve riflettere la padro-
nanza dimostrata dal
candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il
traffico. L'esamina-
tore deve sentirsi sicuro
durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi
che mettessero a repentaglio
l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendente-
mente dal fatto che
l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire,
determinano l'insuc-
cesso della prova. Spetta
tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba
o
meno essere portata a
termine.
Gli esaminatori devono
essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei
candidati di
guidare in sicurezza.
L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un
organismo a
tal fine designato dagli
Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e
coerente in
applicazione del presente
allegato.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare
particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella
guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva
presentata dal candidato
in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e
sicuro, che tenga
conto delle condizioni
meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli
interessi degli
altri utenti della strada
(in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
9.3.
L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli
aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in
base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza,
specchietti retrovi-
sori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi
assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario
compreso, se
disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse
velocità; tenuta di
strada; massa, dimensioni
e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie
BE, C, CE, C1,
C1E, DE, D1E); comfort
dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né
frenata
brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi
ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle
marce,
le frenate e le
accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. osservazione: osservazione
a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media
distanza,
nonché a distanza
ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi;
precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inver-
sione, di cambiamento di
corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento
sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo
di veicolo e
delle sue
caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza:
mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da
quelli a
fianco; mantenimento
delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocità: rispetto del
limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di
traffico/climatiche,
eventuale rispetto dei
limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta
l'arresto nel tratto di
strada visibile e privo
di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica
stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai
semafori;
rispetto dei comandi
impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale
(divieto e obbligo);
rispetto della
segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare
le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego
degli indi-
catori di direzione;
comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri
utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto:
tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle
circostanze; anticipo;
utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo
per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi
diversi da quelli di
frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).
5.12.2006 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 295E/29
10. Durata della prova
La durata della prova
e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione
della capacità
e dei comportamenti di
cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non
deve in ogni
caso essere inferiore
a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le
altre cate-
gorie. I periodi
indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per
predisporre il
veicolo, per il
controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre
particolari e per
comunicare il
risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di
valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un
apposito
percorso di prova. La
parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se
possibile,
su strade al di fuori
del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi
tipi di strada
urbana (zone
residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane
a grande scorri-
mento), rappresentativi delle diverse
difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspi-
cabilmente essere
effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere
impiegato al
meglio per valutare le
capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere
quanto più vari
possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E
COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A
MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di
un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e
comporta-
menti descritti nei punti da 1 a
9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del
traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio
veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire
pronta-
mente trovandovisi invece
coinvolto,
- rispettare il codice della
strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a
mantenere il traf-
fico scorrevole,
- individuare i principali guasti
tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere
ripercussioni sulla
sicurezza, e porvi
adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori
che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza,
disturbi della
vista, ecc.), rimanendo
così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la
sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di
tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi,
dimostrando il dovuto
rispetto per il prossimo.
Gli Stati membri possono adottare
misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le
capacità ed i comportamenti
indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e
capacità, ritornando a
comportarsi come si conviene ad
un buon conducente.
C
295E/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 5.12.2006
ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI
L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A
MOTORE
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati
in due gruppi:
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle
categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle
categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
1.3. La legislazione nazionale
potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli
rientranti nella
categoria B e che
utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.)
le disposizioni
previste nel presente
allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una
patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparter-
ranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
I candidati devono essere
sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità
richieste o
durante le prove cui si devono sottoporre prima di
ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle
incapacità menzionate nel
presente allegato.
4. Gruppo 2
I candidati devono essere
sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e,
successivamente,
i conducenti devono essere
sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato
membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della
patente.
5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di
ogni rinnovo di una patente di guida, norme più
severe di quelle menzionate
nel presente allegato.
VISTA
6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami
appropriati per accertare la compatibilità della sua
acutezza visiva con la
guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia
adeguata, il candi-
dato dovrà essere esaminato
da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà
essere
rivolta in particolare
all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie
progressive degli
occhi.
Le lenti intraoculari non
devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente
di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso
con correzione ottica, di
almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere
né rila-
sciata né rinnovata se
dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano
orizzontale, salvo
casi eccezionali
debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica
positiva, o che l'interessato
è colpito da un'altra
affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si
scopra o si accerti
una malattia degli occhi
progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un
esame periodico
praticato da un'autorità
medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o
al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della
vista di un
occhio o che utilizza
soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza
visiva di almeno
0,6, se del caso con
correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale
condizione di vista
monoculare esiste da un
periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che
l'acutezza
visiva di tale occhio è
normale.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295E/31
Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o
al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi,
se del
caso con correzione ottica,
di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se
i valori
di 0,8 e 0,5 sono raggiunti
con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari
a 0,05,
oppure la correzione
dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza
non può supe-
rare più o meno 8 diottrie
oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La
correzione deve
essere ben tollerata. La
patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o
il conducente
non ha un campo visivo
binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.
UDITO
7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'au-
torità medica competente;
l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata
al candidato o conducente colpito da affezioni o
anomalie del sistema
locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
8.1. La patente di guida con
condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di
un'autorità medica
competente, al candidato o conducente fisicamente
disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica
dell'affezione o
dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere
completato con l'in-
dicazione del tipo di
adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di
usare o meno un
apparecchio ortopedico,
sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti
che con
tali dispositivi la guida
non è pericolosa.
8.2. La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a
condizione
che il disabile si sottoponga
a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo
con piena
sicurezza.
La patente di guida senza
controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la
disabilità si sia
stabilizzata.
Gruppo 2
8.3. L'autorità medica competente
tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei
veicoli
che rientrano nella
definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9. Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato
al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a
una improvvisa menomazione
del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione
delle
funzioni cerebrali,
costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.
Gruppo 1
9.1. La patente di guida non deve
essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del
ritmo
cardiaco.
9.2. La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno
stimolatore
cardiaco, previo parere di
un medico autorizzato e controllo medico regolare.
9.3. Il rilascio o il rinnovo
della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della
tensione arteriosa
deve essere valutato in
funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e
del pericolo
che esse possono costituire
per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale, la patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente
colpito da
angina pectoris che si
manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della
patente di guida al
candidato o conducente che
sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico
auto-
rizzato e, se necessario, a
un controllo medico regolare.
C
295E/32 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
5.12.2006
Gruppo 2
9.5. L'autorità medica competente
tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei
veicoli
che rientrano nella definizione
di tale gruppo.
DIABETE MELLITO
10. La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete
mellito, previo
parere di un medico
autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2
10.1. La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo
gruppo colpito
da diabete mellito che
necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente
giustificati dal
parere di un medico
autorizzato e da controlli medici regolari.
MALATTIE NEUROLOGICHE
11. La patente di guida non deve
essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da
un'affezione
neurologica grave, salvo
nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici
dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico,
con
sintomi motori sensitivi,
sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono
considerati in
funzione delle possibilità
funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di
guida potrà in
tal caso essere subordinato
ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.
12. Le crisi di epilessia e le
altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un
pericolo grave per
la sicurezza stradale
allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata
previo esame effettuato da un'autorità medica competente e
controllo medico regolare.
Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della
coscienza, la sua
forma e la sua evoluzione
clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i
risultati tera-
peutici.
Gruppo 2
12.2. La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o
possa
presentare crisi di
epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né
rinnovata al candidato o conducente:
- colpito da turbe
psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o
interventi neurochirur-
gici;
- colpito da ritardo
mentale grave;
- colpito da turbe del
comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di
giudizio, di
comportamento e di
adattamento connessi con la personalità
salvo nel caso in cui la
domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente
sottoposta a
un controllo medico
regolare.
Gruppo 2
13.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli
che rientrano nella
definizione di tale gruppo.
ALCOLE
14. Il consumo di alcole costituisce
un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità
del
problema, si impone una
grande vigilanza sul piano medico.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/33
Gruppo 1
14.1. La patente di guida non
deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in
stato di dipen-
denza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo
di alcole.
La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in
stato di dipen-
denza dall'alcole, al
termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico
autorizzato e
controllo medico regolare.
Gruppo 2
14.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli
che rientrano nella
definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi
in stato di
dipendenza da sostanze
psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso,
qualunque sia la categoria
di patente richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1. La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi
regolar-
mente sostanze psicotrope,
di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza
pericolo,
nel caso in cui la quantità
assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale
per qualsiasi
altro medicinale o
associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.
Gruppo 2
15.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli
che rientrano nella
definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di
insufficienza renale
grave, previo parere di un
medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli
medici
periodici.
Gruppo 2
16.2. La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra
d'insufficienza
renale grave irreversibile,
tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico
autorizzato e
da controlli medici
regolari.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1
17.1. La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un
trapianto di
organo o un innesto
artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un
medico autorizzato
e, se del caso, controlli
medici regolari.
Gruppo 2
17.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli
che rientrano nella
definizione di tale gruppo.
18. In generale, la patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente
colpito da
un'affezione non indicata
nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità
funzionale
tale da compromettere la
sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel
caso in cui
la domanda sia sostenuta
dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli
medici
regolari.
C
295E/34 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
ALLEGATO IV
NORME MINIME
PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze richieste all'esaminatore di guida
1.1. La persona autorizzata a
condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un
candidato
deve avere le nozioni, le
capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a
1.6.
1.2. Le competenze
dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione
del candidato che
aspira all'ottenimento
della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
1.3. Nozioni e conoscenze
relative alla guida e valutazione:
- teoria del comportamento
al volante;
- guida previdente e
prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono
i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di
guida;
- pertinente legislazione
relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE
e quella
nazionale e le linee guida interpretative;
- teoria e tecniche di
valutazione;
- guida prudente.
1.4. Capacità di valutazione:
- capacità di osservare
accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato,
segnatamente:
- il riconoscimento
corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
- l'accurata
determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
- il raggiungimento
di competenze e il riconoscimento degli errori;
- l'uniformità e la
coerenza della valutazione;
- assimilare le informazioni
velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
- prevedere, individuare i
problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
- fornire un feedback
tempestivo e costruttivo.
1.5. Capacità personali di guida:
- La persona autorizzata a
fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di
guida
deve essere in
grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a
motore.
1.6. Qualità del servizio:
- stabilire e comunicare
ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
- comunicare chiaramente,
scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e
al contesto
e affrontare le
richieste dei candidati;
- fornire un feedback
chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con
rispetto e senza discriminazione.
1.7. Nozioni della tecnica e
della fisica dei veicoli:
- conoscenza della tecnica
dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli
e i