POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2006

                                                       definita dal Consiglio il 18 settembre 2006

                   in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,

                                                       concernente la patente di guida (Rifusione)

 

                                                                    (2006/C 295 E/01)

 

                                                              (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                         ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la

EUROPEA,                                                                                 libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i

                                                                                         progressi compiuti in materia di armonizzazione delle

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-                        norme relative alle patenti di guida, sussistono diver-

lare l'articolo 71,                                                                      genze significative tra gli Stati membri relativamente alle

                                                                                         norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle

vista la proposta della Commissione,                                                     sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armo-

                                                                                         nizzazione più accentuata al fine di contribuire alla

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                            realizzazione delle politiche comunitarie.

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del

trattato (2),                                                                     (3)    La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia

considerando quanto segue:                                                               di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE,

                                                                                         ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di

(1)        La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio                          norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione

           1991, concernente la patente di guida (3), ha subito                          di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati

           diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove                    membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i

           modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi                      cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni

           di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni                     preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffa-

           in questione.                                                                 zione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni

                                                                                         fa.

(2)        Le norme relative alle patenti di guida sono elementi

           indispensabili della politica comune dei trasporti, contri-

           buiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stra-

           dale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle

           persone che trasferiscono la propria residenza in uno

           Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la                    (4)    Onde evitare che il modello unico di patente di guida

           patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi                      europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già

           di trasporto individuali, il possesso di una patente di                       in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare

           guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro                             tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello

                                                                                         unico a tutti i titolari di patente.

 

(1) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.

(2) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E

       del 1o.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18

       settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non

       ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).                               (5)    La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abili-

(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal

       regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del                        tazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima

       Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).                                      della data di applicazione.

 


 

 

C 295E/2                IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           5.12.2006

 

(6)     Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente.               (13)    L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomo-

        Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare                    tori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei

        il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad                 conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i

        una patente senza validità amministrativa limitata rila-                    più soggetti agli incidenti stradali.

        sciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il

        titolare ha risieduto per più di due anni.

 

                                                                            (14)    Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire

                                                                                    l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.

(7)     L'introduzione di un periodo di validità amministrativa

        per le nuove patenti di guida consente di applicare

        all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffa-

        zione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o

        le altre misure previste dagli Stati membri.                        (15)    Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati

                                                                                    membri possano applicare le loro disposizioni nazionali

                                                                                    in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento

                                                                                    della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acqui-

(8)     Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza                     sito la residenza normale nel loro territorio.

        della circolazione, è opportuno fissare condizioni

        minime per il rilascio della patente di guida. Occorre

        procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli

        esami che i conducenti devono superare nonché al rila-              (16)    Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE

        scio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovreb-                   dovrebbe essere sostituito da un modello unico in

        bero definire le conoscenze, le capacità e i comporta-                      formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale

        menti necessari per la guida degli autoveicoli, occorre-                    modello di patente deve essere adattato a causa dell'in-

        rebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefi-                  troduzione di una nuova categoria di patente per i ciclo-

        nire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e                        motori e di una nuova categoria di patente per i moto-

        mentale per la guida di detti veicoli.                                      cicli.

 

 

(9)     La prova del rispetto delle norme minime concernenti

        l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo          (17)    L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo

        per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di                       modello di patente in formato tessera plastificata

        persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rila-                  dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulte-

        scio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale                      riormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati

        controllo regolare in conformità alle norme nazionali del                   membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati

        rispetto delle norme minime contribuirà alla realizza-                      nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con

        zione della libera circolazione delle persone, eviterà                      i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche

        distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente                          tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla

        conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali                 Commissione, assistita dal comitato sulla patente di

        veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati                     guida.

        ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto

        delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e

        mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di

        trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un                (18)    Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'ac-

        rinnovo della patente ed essere pertanto determinati                        cesso alla professione di esaminatore di guida e ai requi-

        dalla durata di validità della patente stessa.                              siti di formazione degli esaminatori di guida al fine di

                                                                                    migliorare le conoscenze e le competenze degli esamina-

                                                                                    tori, garantendo in tal modo una valutazione più obiet-

                                                                                    tiva dei candidati al conseguimento della patente e giun-

(10)    È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'ac-                  gendo a una migliore armonizzazione degli esami di

        cesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote,                       guida.

        nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di

        passeggeri e merci.

 

                                                                            (19)    È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al

(11)    Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere                           progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.

        autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di

        talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulterior-

        mente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli

        Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età            (20)    Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret-

        al fine di tener conto di situazioni nazionali.                             tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del

                                                                                    Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

                                                                                    l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla

                                                                                    Commissione (1).

(12)    Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere

        le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché         (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla deci-

        l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.                    sione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 


 

 

5.12.2006                IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               C 295E/3

 

(21)     Poiché gli scopi della presente direttiva non possono                                            Articolo 2

         essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri

         e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed

         effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la                            Riconoscimento reciproco

         Comunità può intervenire, in base al principio di sussi-

         diarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente

         direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire

         tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità        1.       Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono rico-

         enunciato nello stesso articolo.                                  nosciute reciprocamente dai medesimi.

 

(22)     La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli               2.       Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in

         obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepi-        corso di validità sprovvista del periodo di validità amministra-

         mento nel diritto nazionale e all'applicazione delle diret-       tiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza

         tive di cui all'allegato VII, parte B,                            normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rila-

                                                                           sciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può appli-

                                                                           care alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al

                                                                           detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due

                                                                           anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza

                                                                           normale nel suo territorio.

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

                                                                                                          Articolo 3

                                Articolo 1

 

                                                                                                  Misure antifalsificazione

                   Modello della patente di guida

 

                                                                           1.       Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per

1.      Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di             evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i

guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a               rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in

norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distin-        vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

tiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura

nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di

patente di guida.                                                          2.       Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato

                                                                           I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione

                                                                           delle specifiche che devono essere fissate dalla Commissione

2.      Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli        secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati

Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione                membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiun-

(microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le dispo-           tivi.

sizioni di cui all'allegato I relative al microchip saranno fissate

dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9,

paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione

CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la                3.       Gli Stati membri si assicurano che, entro ... (*), tutte le

capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione          patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i

o di alterazione dei dati.                                                 requisiti della presente direttiva.

 

 

3.      Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di

guida di cui all'allegato I.

                                                                                                          Articolo 4

 

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri

possono inserire dati supplementari, purché questo non interfe-

risca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.                             Categorie, definizioni e età minima

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la                1.       La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare

Commissione può adattare l'allegato I per garantire l'interopera-          i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può

bilità futura.                                                             essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria.

                                                                           Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un

                                                                           motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri,

4.      Previo accordo della Commissione, gli Stati membri                 ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche

necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.          (*) Ventisei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

C 295E/4                IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               5.12.2006

 

2.       Ciclomotori                                                             ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW;

 

Categoria AM                                                                        - l'età minima per i tricicli di potenza superiore a

                                                                                           15 kW è fissata a 21 anni.

- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di

      costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'ar-

      ticolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE         4.      Autoveicoli:

      del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo

      2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due

      o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consi-           - per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato

      glio (1) (esclusi quelli con una velocità massima di costru-               normalmente al trasporto su strada di persone o di cose,

      zione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a                   ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto

      quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3,                  di persone o di cose. Questo termine comprende anche i

      lettera a) della direttiva 2002/24/CE;                                     filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che

                                                                                 non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o fore-

                                                                                 stali;

- l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

 

3.       Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre            - per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a

ruote:                                                                           motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui

                                                                                 funzione principale risiede nella capacità di traino, special-

- per «motociclo» si intendono veicoli a due ruote con o                         mente concepito per trainare, spingere, trasportare o azio-

      senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2,                 nare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere

      lettera b) della direttiva 2002/24CE;                                      impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizza-

                                                                                 zione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il

                                                                                 traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o

- per «triciclo» si intendono i veicoli muniti di tre ruote                      di cose è solo accessoria;

      simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2,

      lettera c) della direttiva 2002/24/CE;                               a) categoria B 1:

a) categoria A1:

                                                                                 - quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3,

      - motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza                       lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

          massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non

          superiore a 0,1 kW/kg;                                                 - l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

      - tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

                                                                                 - la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non

      - l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;                        introducono questa categoria, è necessaria una patente

                                                                                     della categoria B per la guida di questi veicoli;

b) categoria A2:

                                                                           b) categoria B:

      - motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un

          rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che

          non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il               autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera

          doppio della potenza massima;                                          3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più

                                                                                 di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa

      - l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;                    categoria può essere agganciato un rimorchio avente una

                                                                                 massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

 

c) categoria A:                                                                  Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per

       i) motocicli                                                              i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può

                                                                                 essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

                                                                                 rizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata

          - l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni.                 di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale

              Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di                  combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conforme-

              questa categoria è subordinata all'acquisizione di                 mente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la

              un'esperienza di almeno due anni su motocicli con                  guida della combinazione stessa:

              patente di guida della categoria A2. Questa espe-

              rienza preliminare può non essere richiesta se il

              candidato ha almeno 24 anni;                                       - il completamento di una formazione, oppure

 

(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla

      direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005,            - il superamento di una prova di capacità e comporta-

      pag. 17).                                                                      mento.

 


 

 

5.12.2006              IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 295E/5

 

   Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione               f) categoria C:

   che il superamento di una prova di capacità e comporta-

   mento.

                                                                               autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui

                                                                               massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e proget-

   Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale                 tati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,

   combinazione sulla patente mediante il pertinente codice                    oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può

   comunitario.                                                                essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

                                                                               rizzata non superi 750 kg;

 

   L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

                                                                            g) categoria CE:

c) categoria BE:

                                                                               - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione

                                                                                   per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di

   - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione                       una motrice rientrante nella categoria C e di un rimor-

       per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di                 chio o di un semirimorchio la cui massa massima auto-

       una motrice della categoria B e di un rimorchio o semi-                     rizzata superi 750 kg;

       rimorchio la cui massa massima autorizzata del rimor-

       chio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

                                                                               - l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni,

   - l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;                         fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella

                                                                                   direttiva 2003/59/CE;

 

d) categoria C1:                                                            h) categoria D1:

 

   autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui

   massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non                    autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più

   superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto               di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza

   di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli auto-              massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può

   veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimor-                 essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

   chio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a                   rizzata non superi 750 kg;

   750 kg;

                                                                             i) categoria D1E:

e) categoria C1E:

                                                                               - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione

   - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione                       per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di

       per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di                 una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimor-

       una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimor-                    chio la cui massa massima autorizzata è superiore a

       chio o di un semirimorchio la cui massa massima auto-                       750 kg;

       rizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa auto-

       rizzata del complesso non superi 12 000 kg;                             - l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21

                                                                                   anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli

   - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione                       nella direttiva 2003/59/CE;

       per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di

       una motrice rientrante nella categoria B e di un rimor-

       chio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è                 j) categoria D:

       superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata

       del complesso non superi 12 000 kg;                                     autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di

                                                                               otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che

   - l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a                        possono essere guidati con una patente di categoria D può

       18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali               essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

       veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento                       rizzata non superi 750 kg;

       europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla quali-

       ficazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

       di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o           k) categoria DE:

       passeggeri modifica la regolamento (CEE) n. 3820/85

       del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e

       che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (1);                   - fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione

                                                                                   per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di

(1) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva           una motrice rientrante nella categoria D e di un rimor-

   2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).                     chio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;

 


 

 

C 295E/6                IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          5.12.2006

 

      - l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni,                                             Articolo 5

         fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella

         direttiva 2003/59/CE.

                                                                                                     Condizioni e limitazioni

5.      Previo accordo della Commissione, gli Stati membri

possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni

tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le         1.      La patente di guida menziona le condizioni alle quali il

persone disabili.                                                           conducente è abilitato a guidare.

 

 

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della                  2.      Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida

presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla          soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova

protezione civile o messi a loro disposizione.                              di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'arti-

                                                                            colo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

 

 

6.      Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il

rilascio della patente di guida:

                                                                                                            Articolo 6

a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la

      categoria AM;

                                                                                          Graduazione ed equivalenze tra categorie

 

b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

                                                                            1.      Il rilascio della patente di guida è subordinato alle

c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,                         seguenti condizioni:

 

                                                                            a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rila-

      - se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima                    sciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente

         per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e                     di categoria B;

 

      - se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su moto-            b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere

         cicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di                 rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di

         motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4,               patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

         paragrafo 3, lettera c), punto i);

                                                                            2.      La validità della patente di guida è fissata come segue:

d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

                                                                            a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per                     valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto

riguarda:                                                                   b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la

                                                                                  categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di

                                                                                  patente per la categoria D;

a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento

      dell'ordine pubblico;                                                 c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i

                                                                                  complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e

b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o                 D1E;

      manutenzione.

                                                                            d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella                per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di

di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo                       guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può

sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rila-                   limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie

scio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto                  A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come

il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.                             requisito per ottenere la categoria AM;

 

                                                                            e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la

                                                                                  categoria A1;

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro terri-

torio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non

abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2             f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida,

a 4.                                                                              rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.

 


 

 

5.12.2006                   IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 295E/7

 

3.      Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri                  c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al

possono accordare le seguenti equivalenze:                                            superamento di un esame di guida per la verifica delle capa-

                                                                                      cità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al comple-

a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere                             tamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condi-

      guidati con una patente della categoria B per i tricicli,                       zione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di

      purché il titolare abbia almeno 21 anni;                                        almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente

                                                                                      nella categoria A1 o nella categoria A2;

 

b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con

      una patente della categoria B.                                            d) al completamento di una formazione o al superamento di

                                                                                      una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti,

                                                                                      oppure al completamento di una formazione e al supera-

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli                    mento di una prova di verifica delle capacità e dei compor-

Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare                      tamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la cate-

è abilitato a guidare detti veicoli.                                                  goria B per la guida di una combinazione di veicoli quale

                                                                                      definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo

                                                                                      comma;

4.      Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri

possono autorizzare sul loro territorio la guida:                               e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente

                                                                                      per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato

a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima                        membro che rilascia la patente di guida.

      autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate

      destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di

      persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da                   2. a) A partire da ... (*), le patenti di guida rilasciate dagli Stati

      almeno due anni di patente di guida della categoria B,                             membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE

      semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da                    hanno una validità amministrativa di 10 anni.

      organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari

      non retribuiti;                                                                    Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti

                                                                                         di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore

      a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21

      anni e in possesso da almeno due anni di una patente di                         b) A partire da ... (*), le patenti di guida rilasciate dagli Stati

      guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano                          membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

      essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per                       hanno una validità amministrativa di 5 anni.

      fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da

      organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in                       c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un

      modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre                      nuovo periodo di validità amministrativa per una o più

      nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura,                      altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida,

      salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro                     nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabi-

      assegnato.                                                                         lite nella presente direttiva.

 

                                                                                      d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è

                                                                                         un presupposto per la validità di una patente di guida.

                                  Articolo 7                                             Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi

                                                                                         altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla

                                                                                         validità del documento.

                         Rilascio, validità e rinnovo

                                                                                3.      Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui

                                                                                scade la sua validità amministrativa è subordinato:

1.      Il rilascio della patente di guida è subordinata:

 

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei                 a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'ido-

      comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni,                     neità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III

      nonché al soddisfacimento di norme mediche, conforme-                           per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE,

      mente alle disposizioni degli allegati II e III;                                D1, D1E; e

 

b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la                    b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della quali-

      categoria AM; gli Stati membri possono imporre il supera-                       fica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia

      mento di una prova di verifica delle capacità e dei compor-                     la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

      tamenti e di un esame medico per questa categoria.

                                                                                All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM,

      Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di                   A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una

      verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e              verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e

      quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenzia-            mentale per la guida descritte nell'allegato III.

      zione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un

      codice nazionale nella patente di guida;                                  (*) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

C 295E/8                 IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                5.12.2006

 

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità ammini-                                             Articolo 8

strativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai

conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare                 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicu-

rezza stradale.                                                             Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico

                                                                            e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la proce-

                                                                            dura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di vali-

dità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti

inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali

conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicu-                                               Articolo 9

rezza stradale.

                                                                                                            Comitato

 

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità ammini-             1.    La Commissione è assistita dal comitato per la patente di

strativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per              guida, in seguito denominato «il comitato».

qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la

frequenza dei controlli medici o applicare altre misure speci-

fiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni            2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

stradali.                                                                   applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,

                                                                            tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

                                                                            Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità ammini-             1999/468/CE è fissato a tre mesi.

strativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari

risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età,

al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o appli-          3.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

care altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento.

Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere

applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di                                                  Articolo 10

guida.

                                                                                                          Esaminatori

4      Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi

penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione,              A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli

gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente           esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di

di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative           cui all'allegato IV.

a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.              Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione

                                                                            anteriormente a ... (*) sono soggetti unicamente alle disposi-

5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di guida;                  zioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di forma-

                                                                            zione continua a carattere periodico.

 

     b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché

          accerta che il richiedente è già titolare di una patente di

          guida;                                                                                            Articolo 11

 

                                                                            Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al

     c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma                    cambio e al riconoscimento della patente di guida

          della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rila-

          scio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una

          patente di guida consistono nel verificare con gli altri          1.    Il titolare di una patente di guida in corso di validità rila-

          Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre           sciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la resi-

          che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di        denza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sosti-

          guida;                                                            tuzione della propria patente di guida con una equivalente.

                                                                            Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verifi-

                                                                            care per quale categoria la patente presentata sia effettivamente

     d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati      in corso di validità.

          membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete

          dell'UE delle patenti di guida.                                   2.    Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle

                                                                            leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di

     Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia             residenza normale può applicare al titolare di una patente di

     una patente applica la dovuta diligenza per garantire che              guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposi-

     una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del        zioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il

     presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguar-          ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può

     danti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora       procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

     si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requi-

     siti fossero soddisfatti.                                              (*) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

5.12.2006             IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 295E/9

 

3.    Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce         condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno

la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rila-      in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo

sciata, precisandone i motivi.                                          determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non

                                                                        implica il trasferimento della residenza normale.

 

4.    Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida

ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata

in un altro Stato membro.                                                                               Articolo 13

 

                                                                              Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui

patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro     1.     Previo accordo della Commissione, gli Stati membri defi-

Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato       niscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente

membro.                                                                 all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'arti-

                                                                        colo 4.

 

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente

di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro      Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri

Stato membro.                                                           hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali

                                                                        le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo

                                                                        11, paragrafi 4, 5 e 6.

5.    La sostituzione di una patente di guida in seguito a smar-

rimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le            2.     Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente a

autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la         ... (*) non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposi-

propria residenza normale; queste ultime procedono alla sosti-          zioni della presente direttiva.

tuzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del

caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello

Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.                                                     Articolo 14

 

6.    Quando uno Stato membro sostituisce una patente di                                              Valutazione

guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di

modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o           La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della

sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida      presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stra-

di modello comunitario.                                                 dale, non prima di ... (**).

 

 

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rila-

sciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità compe-                                        Articolo 15

tenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso

di trasferimento della residenza normale del titolare di tale                                    Reciproca assistenza

patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non appli-

care il principio del riconoscimento reciproco come definito            Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione

dall' articolo 2.                                                       della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle

                                                                        patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revo-

                                                                        cate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida

                                                                        istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

 

                             Articolo 12

                                                                                                        Articolo 16

                       Residenza normale                                                             Recepimento

 

Ai fini della presente direttiva, per «residenza normale» si            1.     Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... (***) le

intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative neces-

dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e          sarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3,

professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi        all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo

professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami      6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo

tra la persone e il luogo in cui essa abita.                            1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13,

                                                                        14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle

                                                                        categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi          immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli

interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in

luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si             (*) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

                                                                        (**) Undici anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi perso-       (***) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente diret-

nali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima                  tiva.

 


 

 

C 295E/10                IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   5.12.2006

 

2.     Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ... (*).                                                  Articolo 18

3.     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,                                                    Entrata in vigore

queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa                       La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-

che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamen-               sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

tari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si inten-

dono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento               L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2,

e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati                        lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'arti-

membri.                                                                           colo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e

                                                                                  III sono applicabili a decorrere da ... (***).

4.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano

nel settore disciplinato dalla presente direttiva.                                                               Articolo 19

 

                                Articolo 17                                                                     Destinatari

                               Abrogazione                                        Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto da ... (*), fatti

salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i

termini di cui all'allegato VII, Parte B per il recepimento di detta

direttiva nel diritto nazionale.                                                  Fatto a ..., addì ...

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato

il ... (**).                                                                          Per il Parlamento europeo                 Per il Consiglio

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla

presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di                              Il presidente                          Il presidente

concordanza di cui all'allegato VIII.                                                             ...                                    ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Data di entrata in vigore della presente direttiva.                          (***) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

5.12.2006            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                    C 295E/11

 

 

                                                                       ALLEGATO I

 

                               DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

 

 

             1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme

                ISO 7810 e ISO 7816-1.

 

                La scheda è fabbricata in policarbonato.

 

                I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme

                internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

 

             2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

 

                La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

 

                - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando

                    un documento originale;

 

                - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati

                    impressi sullo stesso.

 

                La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione

                dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di

                sicurezza e nel processo di personalizzazione.

 

                a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti

                   tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

 

                   - schede insensibili ai raggi UV;

 

                   - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia,

                       che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il

                       motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in

                       almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

 

                   - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della foto-

                       grafia;

 

                   - incisione al laser;

 

                   - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovreb-

                       bero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

 

                b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno

                   tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

 

                   - inchiostri a variazione cromatica *,

 

                   - inchiostro termocromatico *,

 

                   - ologrammi su misura *,

 

                   - immagini variabili incise al laser *,

 

                   - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

 

                   - stampa iridescente,

 

                   - filigrana digitale sullo sfondo,

 

                   - pigmenti infrarossi o fosforescenti,

 

                   - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

 

                c) Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche

                   contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità

                   della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

 

             3. La patente si compone di due facciate:

 

                La pagina 1 contiene:

 

                a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la

                   patente;

 

                b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

 


 

 

C 295E/12              IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                     5.12.2006

 

             c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circon-

                data da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

 

                B::          Belgio

 

                CZ:: Repubblica ceca

 

                DK:: Danimarca

 

                D::          Germania

 

                EST:: Estonia

 

                GR:: Grecia

 

                E::          Spagna

 

                F::          Francia

 

                IRL:: Irlanda

 

                I::          Italia

 

                CY:: Cipro

 

                LV:: Lettonia

 

                LT:: Lituania

 

                L::          Lussemburgo

 

                H::          Ungheria

 

                M::          Malta

 

                NL:: Paesi Bassi

 

                A::          Austria

 

                PL:: Polonia

 

                P::          Portogallo

 

                SLO:: Slovenia

 

                SK:: Slovacchia

 

                FIN:: Finlandia

 

                S::          Svezia

 

                UK:: Regno Unito;

 

             d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

 

                1) cognome del titolare;

 

                2) nome/i del titolare;

 

                3) data e luogo di nascita del titolare;

 

                4) a) data di rilascio della patente;

 

                        b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, para-

                             grafo 2, lettera c);

 

                        c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

 

                        d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

 

                5) numero della patente;

 

                6) fotografia del titolare;

 

                7) firma del titolare;

 

                8) residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);

 

                9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di

                        carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

 


 

 

5.12.2006             IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                  C 295E/13

 

             e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente

                e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo

                della patente:

 

                Permiso de Conducción

 

                 idi ský pr kaz

 

                Kørekort

 

                Führerschein

 

                Juhiluba

 

                             

 

                Driving Licence

 

                Permis de conduire

 

                Ceadúas Tiomána

 

                Patente di guida

 

                Vad t ja apliec ba

 

                Vairuotojo pazym jimas

 

                Vezet i engedély

 

                Li enzja tas-Sewqan

 

                Rijbewijs

 

                Prawo Jazdy

 

                Carta de Condução

 

                Vodi ský preukaz

 

                Voznisko dovoljenje

 

                Ajokortti

 

                Körkort;

 

             f) colori di riferimento:

 

                - blu: Pantone Reflex Blue,

 

                - giallo: Pantone Yellow.

 

             La pagina 2 contiene:

 

             a) 9)          le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo

                            di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

 

                10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad

                            ogni ulteriore sostituzione o cambio);

 

                11) la data di scadenza per ciascuna categoria;

 

                12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria

                            interessata.

 

                I codici sono stabiliti nel modo seguente:

 

                - Codici da 01 a 99:: codici comunitari armonizzati

 

                       CONDUCENTE (motivi medici)

 

                       01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

 

                              01.01 Occhiali

 

                              01.02 Lenti a contatto

 

                              01.03 Occhiali protettivi

 

                              01.04 Lente opaca

 

                              01.05 Occlusore oculare

 

                              01.06 Occhiali o lenti a contatto

 


 

 

C 295E/14    IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            5.12.2006

 

              02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

                   02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

                   02.02 Apparecchi acustici biauricolari

              03. Protesi/ortosi per gli arti

                   03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

                   03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

              05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi

                   medici)

                   05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

                   05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/

                          regione

                   05.03 Guida senza passeggeri

                   05.04 Velocità di guida limitata a... km/h

                   05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

                   05.06 Guida senza rimorchio

                   05.07 Guida non autorizzata in autostrada

                   05.08 Niente alcool

 

              MODIFICHE DEL VEICOLO

 

              10. Cambio di velocità modificato

                   10.01 Cambio manuale

                   10.02 Cambio automatico

                   10.03 Cambio elettronico

                   10.04 Leva del cambio adattata

                   10.05 Senza cambio marce secondario

              15. Frizione modificata

                   15.01 Pedale della frizione adattato

                   15.02 Frizione manuale

                   15.03 Frizione automatica

                   15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

              20. Dispositivi di frenatura modificati

                   20.01 Pedale del freno modificato

                   20.02 Pedale del freno allargato

                   20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

                   20.04 Pedale del freno ad asola

                   20.05 Pedale del freno basculante

                   20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

                   20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

                   20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

                   20.09 Freno di stazionamento modificato

                   20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

                   20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)

                   20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

                   20.13 Freno a ginocchio

                   20.14 Freno di servizio a comando elettrico

 


 

 

5.12.2006    IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 295E/15

 

              25. Dispositivi di accelerazione modificati

                   25.01 Pedale dell'acceleratore modificato

                   25.02 Acceleratore ad asola

                   25.03 Pedale dell'acceleratore basculante

                   25.04 Acceleratore manuale

                   25.05 Acceleratore a ginocchio

                   25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

                   25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

                   25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

                   25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

              30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

                   30.01 Pedali paralleli

                   30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)

                   30.03 Acceleratore e freno a slitta

                   30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi

                   30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

                   30.06 Fondo rialzato

                   30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

                   30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

                   30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

                   30.10 Sostegno per calcagno/gamba

                   30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

              35. Disposizione dei comandi modificata

 

                   (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

                   35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

                   35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

                   35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola,

                           forcella, ecc.)

                   35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola,

                           forcella, ecc.)

                   35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

                           né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

              40. Sterzo modificato

                   40.01 Servosterzo standard

                   40.02 Servosterzo rinforzato

                   40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

                   40.04 Piantone del volante prolungato

                   40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

                   40.06 Volante inclinabile

                   40.07 Volante verticale

                   40.08 Volante orizzontale

                   40.09 Sterzo controllato tramite piede

                   40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

                   40.11 Volante con impugnatura a manovella

                   40.12 Volante dotato di ortosi della mano

                   40.13 Con ortosi collegata al tendine

 


 

 

C 295E/16    IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              5.12.2006

 

              42. Retrovisore/i modificato/i

 

                   42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

 

                   42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

 

                   42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

 

                   42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

 

                   42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

 

                   42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

 

              43. Sedile conducente modificato

 

                   43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

 

                   43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

 

                   43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

 

                   43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

 

                   43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

 

                   43.06 Cinture di sicurezza modificate

 

                   43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

 

              44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

 

                   44.01 Impianto frenante su una sola leva

 

                   44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

 

                   44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

 

                   44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

 

                   44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

 

                   44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

 

                   44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

 

                   44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue

                          i piedi contemporaneamente

 

              45. Solo per motocicli con sidecar

 

              50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

 

              51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

 

 

              QUESTIONI AMMINISTRATIVE

 

              70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad

                   esempio: 70.0123456789.NL)

 

              71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:

                   71.987654321.HR)

 

              72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a

                   11 kW (A1)

 

              73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

 

              74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

 

              75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

 


 

 

5.12.2006         IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                C 295E/17

 

                    76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di

                        massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia

                        complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto

                        del veicolo trainate (C1E)

 

 

                    77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con

                        rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così

                        formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi

                        quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone

                        (D1E).

 

 

                    78. Limitata a veicoli con cambio automatico

 

 

                    79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, para-

                        grafo 1 della direttiva 91/439/CEE

 

 

                        90.01:: a sinistra

 

                        90.02: a destra

 

                        90.03:: sinistra

 

                        90.04:: destra

 

                        90.05:: mano

 

                        90.06:: piede

 

                        90.07:: utilizzabile.

 

 

                    95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità

                        professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

 

 

                    96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comporta-

                        mento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

 

                - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato

                                                 membro che ha rilasciato la patente.

 

 

                    Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio

                    sotto le voci 9, 10 e 11;

 

                    13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'ap-

                        plicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della

                        patente;

 

                    14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle

                        indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).

                        Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal

                        numero della rubrica corrispondente.

 

                        Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni

                        non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non

                        condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

 

             b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle voci 1, 2, 3,

                4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

 

                Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti:

                ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco,

                portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue della patente

                usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

 

             c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire

                un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

 


 

 

C 295E/18        IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               5.12.2006

 

             4. Disposizioni particolari

                a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato

                   ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le

                   menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle

                   patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

                b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il

                   codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

                   Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni

                   diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di

                   rilascio della stessa.

 


 

 

5.12.2006             IT                                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 295E/19

 

                                                    MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

 

 

 

             Pagina 1 PATENTE DI GUIDA [STATO MEMBRO]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pagina 2: 1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8.

                            Indirizzo 9. Categoria (1) 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12. Restrizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (1) Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.

                Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.

 


 

 

C 295E/20    IT            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea    5.12.2006

 

                   ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

                             PATENTE BELGA (a titolo indicativo)

 


 

 

5.12.2006             IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                  C 295E/21

 

 

                                                                        ALLEGATO II

 

                                         I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

 

             Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti neces-

             sari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

 

             - una prova teorica, e quindi

 

             - una prova pratica e di comportamento.

 

             Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

 

 

             A.      PROVA TEORICA

 

             1.      Modalità

 

                     La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze neces-

                     sarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

 

                     Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere

                     l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una cate-

                     goria diversa.

 

 

             2.      Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

 

             2.1.    Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali

                     domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

 

             2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

 

                     - in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

 

             2.1.2. il conducente:

 

                     - importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della

                            strada;

 

                     - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comporta-

                            mento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

 

             2.1.3. la strada:

 

                     - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed

                            alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

 

                     - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle

                            condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

 

                     - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

 

             2.1.4. gli altri utenti della strada:

 

                     - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti parti-

                            colarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

 

                     - rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

 

             2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

 

                     - formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

 

                     - regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione

                            dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

 

                     - fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

 

             2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

 

             2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più

                     ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, cata-

                     diottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di

                     segnalazione acustica;

 


 

 

C 295E/22                IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                  5.12.2006

 

             2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la

                         sicurezza dei bambini;

 

             2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica,

                         consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

 

 

 

             3.          Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

 

             3.1.        Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

 

             3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

 

             3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

 

             3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi

                         potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

 

             3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'inter-

                         ruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

 

 

 

             4.          Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

 

             4.1.        Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

 

             4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi-

                         glio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei

                         trasporti su strada (1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consi-

                         glio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2);

 

             4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

 

             4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che

                         internazionale;

 

             4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi

                         gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

 

             4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

 

             4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione

                         della velocità;

 

             4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

 

             4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici

                         (facoltativo);

 

             4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio),

                         problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico

                         e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

 

             4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri;

                         trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi

                         di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo cate-

                         gorie D, DE, D1, D1E).

 

             4.2.        Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le

                         categorie C, CE, D e DE:

 

             4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido

                         di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di

                         quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

 

             (1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

                   (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

             (2) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.

 


 

 

5.12.2006            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      C 295E/23

 

             4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

 

             4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

 

             4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e

                     manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

 

             4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione

                     ordinaria (solo categorie CE, DE);

 

             4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

 

             4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

 

             4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condi-

                     zioni concordate (solo categorie C, CE).

 

 

             B.      PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

 

             5.      Il veicolo e le sue dotazioni

 

             5.1.    Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la

                     prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

 

                     Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale

                     fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli

                     dotati di cambio automatico.

 

                     Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e

                     quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

 

             5.2.    I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indi-

                     cati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

 

 

                     Categoria A1:

 

                     Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una

                     velocità di almeno 90 km/h

 

 

                     Categoria A2:

 

                     Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.

 

 

                     Categoria A:

 

                     Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW

 

 

                     Categoria B:

 

                     un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

 

 

                     Categoria BE:

 

                     un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di

                     almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme

                     nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza

                     almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché,

                     in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ul-

                     tima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

 

                     Categoria B1:

 

                     un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

 


 

 

C 295E/24    IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      5.12.2006

 

             Categoria C:

 

             un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m,

             larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve

             disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di

             controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un

             cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con

             un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

 

 

             Categoria CE:

 

             un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di

             lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la

             lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono

             essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di

             almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.

             3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno

             pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effet-

             tiva.

 

 

             Categoria C1:

 

             un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m,

             capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'appa-

             recchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone

             chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

 

 

             Categoria C1E:

 

             un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o

             superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di

             almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza

             almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché,

             in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ul-

             tima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

 

             Categoria D:

 

             un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace

             di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di

             controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

 

 

             Categoria DE:

 

             un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o

             superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno

             80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di

             almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

 

             Categoria D1:

 

             Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e

             capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di

             cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

 

 

             Categoria D1E:

 

             Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari

             o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio

             deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato

             con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 


 

 

5.12.2006                IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 295E/25

 

                        I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi

                        ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un

                        periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri

                        possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni

                        dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione (1).

 

 

             6.         Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

 

             6.1.       Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

                        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

 

             6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

 

             6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se

                        presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

 

 

             6.2.       Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

             6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del

                        veicolo;

 

             6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

 

             6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'uti-

                        lizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché

                        la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

 

             6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velo-

                        cità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permet-

                        tere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la

                        tecnica di cambio delle marce;

 

             6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità

                        minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e

                        quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

 

                        Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro

                        cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

 

 

             6.3.       Comportamento nel traffico

 

                        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adot-

                        tando le opportune precauzioni:

 

             6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

 

             6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,

                        anche in caso di spazio limitato;

 

             6.3.3. guida in curva;

 

             6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

             6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

             6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione;

                        uscita mediante corsia di decelerazione;

 

             6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture

                        posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 

             6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attra-

                        versamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

 

             6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

             (1) Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la

                   patente di guida (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).

 


 

 

C 295E/26            IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 5.12.2006

 

             7.      Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

 

             7.1.    Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

                     I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni

                     seguenti:

 

             7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

 

             7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

 

             7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

 

             7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento,

                     liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

 

             7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del comparti-

                     mento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

 

             7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

 

 

             7.2.    Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

 

                     Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

 

             7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

 

             7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

 

             7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o

                     indietro; in piano o in pendenza);

 

             7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è

                     facoltativa.

 

 

             7.3.    Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

             7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono

                     trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

 

             7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

 

             7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

 

 

             7.4.    Comportamento nel traffico

 

                     I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adot-

                     tando le opportune precauzioni:

 

             7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

 

             7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,

                     anche in caso di spazio limitato;

 

             7.4.3. guida in curva;

 

             7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

             7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

             7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione;

                     uscita mediante corsia di decelerazione;

 

             7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture

                     posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 

             7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attra-

                     versamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

 

             7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 


 

 

5.12.2006            IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                C 295E/27

 

             8.      Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

 

             8.1.    Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

                     I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni

                     seguenti:

 

             8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

 

             8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

 

             8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e disposi-

                     tivi di segnalazione acustica;

 

             8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, para-

                     brezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.);

                     controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento

                     (CEE) n. 3821/85;

 

             8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

 

             8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del comparti-

                     mento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del

                     carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

 

             8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

 

             8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di

                     servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le

                     categorie D, DE, D1, D1E);

 

             8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facol-

                     tativo).

 

 

             8.2.    Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

             8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimor-

                     chio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

 

             8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

 

             8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture simi-

                     lari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

 

             8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

 

 

 

             8.3.    Comportamento nel traffico

 

                     I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adot-

                     tando le opportune precauzioni:

 

             8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

 

             8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,

                     anche in caso di spazio limitato;

 

             8.3.3. guida in curva;

 

             8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

             8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

             8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione;

                     uscita mediante corsia di decelerazione;

 

             8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture

                     posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 


 

 

C 295E/28            IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   5.12.2006

 

             8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attra-

                     versamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

 

             8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

 

 

             9.      Valutazione della prova di capacità e comportamento

 

 

             9.1.    Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padro-

                     nanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esamina-

                     tore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi

                     che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendente-

                     mente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuc-

                     cesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o

                     meno essere portata a termine.

 

 

                     Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di

                     guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a

                     tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in

                     applicazione del presente allegato.

 

 

             9.2.    Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella

                     guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva

                     presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga

                     conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli

                     altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

 

 

             9.3.    L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

 

             9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovi-

                     sori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario

                     compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di

                     strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1,

                     C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata

                     brusca, guida fluida);

 

             9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce,

                     le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

 

             9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza,

                     nonché a distanza ravvicinata;

 

             9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inver-

                     sione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

 

             9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e

                     delle sue caratteristiche; preposizionamento;

 

             9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a

                     fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

 

             9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche,

                     eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di

                     strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

 

             9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;

                     rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo);

                     rispetto della segnaletica orizzontale;

 

             9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indi-

                     catori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

 

             9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;

                     utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi

                     diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

 


 

 

5.12.2006                IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 295E/29

 

             10.        Durata della prova

                        La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità

                        e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni

                        caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre cate-

                        gorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il

                        veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per

                        comunicare il risultato della prova pratica.

 

             11.        Luogo di prova

                        La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito

                        percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile,

                        su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada

                        urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorri-

                        mento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspi-

                        cabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al

                        meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere

                        quanto più vari possibile.

 

             II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A

                                                                           MOTORE

             Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comporta-

             menti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

             - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

             - essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire pronta-

                    mente trovandovisi invece coinvolto,

             - rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traf-

                    fico scorrevole,

             - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla

                    sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

             - tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della

                    vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,

             - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto

                    rispetto per il prossimo.

             Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le

             capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a

             comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

 


 

 

C 295E/30             IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   5.12.2006

 

 

                                                                    ALLEGATO III

 

             NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A

                                                                      MOTORE

 

 

             DEFINIZIONI

 

             1.    Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

 

             1.1. Gruppo 1

 

                   conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.

 

             1.2. Gruppo 2

 

                   conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

 

             1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella

                   categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni

                   previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

 

             2.    Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparter-

                   ranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

 

 

             ESAMI MEDICI

 

             3.    Gruppo 1

 

                   I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o

                   durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle

                   incapacità menzionate nel presente allegato.

 

             4.    Gruppo 2

 

                   I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente,

                   i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato

                   membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

 

             5.    Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più

                   severe di quelle menzionate nel presente allegato.

 

 

             VISTA

 

             6.    Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua

                   acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candi-

                   dato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere

                   rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli

                   occhi.

 

                   Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

 

             Gruppo 1

 

             6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso

                   con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rila-

                   sciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo

                   casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato

                   è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti

                   una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico

                   praticato da un'autorità medica competente.

 

             6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un

                   occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno

                   0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista

                   monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza

                   visiva di tale occhio è normale.

 


 

 

5.12.2006             IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 295E/31

 

             Gruppo 2

 

             6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del

                   caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori

                   di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05,

                   oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può supe-

                   rare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve

                   essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente

                   non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

 

 

             UDITO

 

             7.    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'au-

                   torità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

 

 

             MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

 

             8.    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o

                   anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

 

             Gruppo 1

 

             8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica

                   competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica

                   dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'in-

                   dicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un

                   apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con

                   tali dispositivi la guida non è pericolosa.

 

             8.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione

                   che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena

                   sicurezza.

 

                   La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia

                   stabilizzata.

 

 

             Gruppo 2

 

             8.3. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

 

             AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

 

             9.    Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a

                   una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle

                   funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

 

             Gruppo 1

 

             9.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo

                   cardiaco.

 

             9.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore

                   cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

 

             9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa

                   deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo

                   che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

 

             9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da

                   angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al

                   candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico auto-

                   rizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

 


 

 

C 295E/32            IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   5.12.2006

 

             Gruppo 2

 

             9.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

 

             DIABETE MELLITO

 

             10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo

                   parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

 

             Gruppo 2

 

             10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito

                   da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal

                   parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

 

 

             MALATTIE NEUROLOGICHE

 

             11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione

                   neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

 

                   A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con

                   sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in

                   funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in

                   tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

 

             12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per

                   la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

 

             Gruppo 1

 

             12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e

                   controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua

                   forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati tera-

                   peutici.

 

 

             Gruppo 2

 

             12.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa

                   presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

 

 

             TURBE PSICHICHE

 

             Gruppo 1

 

             13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

 

                   - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirur-

                         gici;

 

                   - colpito da ritardo mentale grave;

 

                   - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di

                         comportamento e di adattamento connessi con la personalità

 

                   salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a

                   un controllo medico regolare.

 

 

             Gruppo 2

 

             13.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

 

             ALCOLE

 

             14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del

                   problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

 


 

 

5.12.2006            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 295E/33

 

             Gruppo 1

             14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipen-

                   denza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

                   La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipen-

                   denza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e

                   controllo medico regolare.

 

             Gruppo 2

             14.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

             DROGHE E MEDICINALI

             15. Abuso

                   La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di

                   dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso,

                   qualunque sia la categoria di patente richiesta.

             Consumo regolare

 

             Gruppo 1

             15.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolar-

                   mente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo,

                   nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi

                   altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

 

             Gruppo 2

             15.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

             AFFEZIONI RENALI

             Gruppo 1

             16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale

                   grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici

                   periodici.

 

             Gruppo 2

             16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza

                   renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e

                   da controlli medici regolari.

 

             DISPOSIZIONI VARIE

             Gruppo 1

             17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di

                   organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato

                   e, se del caso, controlli medici regolari.

 

             Gruppo 2

             17.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli

                   che rientrano nella definizione di tale gruppo.

             18. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da

                   un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale

                   tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui

                   la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici

                   regolari.

 


 

 

C 295E/34            IT                                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            5.12.2006

 

 

                                                                         ALLEGATO IV

 

                                 NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

 

 

             1.     Competenze richieste all'esaminatore di guida

 

             1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato

                    deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

 

             1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che

                    aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

 

             1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

 

                    - teoria del comportamento al volante;

 

                    - guida previdente e prevenzione degli incidenti;

 

                    - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

 

                    - requisiti dell'esame di guida;

 

                    - pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella

                           nazionale e le linee guida interpretative;

 

                    - teoria e tecniche di valutazione;

 

                    - guida prudente.

 

             1.4. Capacità di valutazione:

 

                    - capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

 

                           - il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

 

                           - l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

 

                           - il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

 

                           - l'uniformità e la coerenza della valutazione;

 

                    - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

 

                    - prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;

 

                    - fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

 

             1.5. Capacità personali di guida:

 

                    - La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida

                           deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

 

             1.6. Qualità del servizio:

 

                    - stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

 

                    - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto

                           e affrontare le richieste dei candidati;

 

                    - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

 

                    - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

 

             1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

 

                    - conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i