POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2006

                                                       definita dal Consiglio il 18 settembre 2006

                     in vista dell'adozione della raccomandazione 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

                     del ..., relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla

                             competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

 

                                                                    (2006/C 295 E/02)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                           umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei

EUROPEA,                                                                                   minori.

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-

lare l'articolo 157,

 

vista la proposta della Commissione,

                                                                                (5)        La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                              audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condi-

                                                                                           zioni necessarie per garantire la libera circolazione delle

                                                                                           trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione,

previa consultazione del Comitato delle regioni,                                           nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della

                                                                                           libertà di espressione e d'informazione; è opportuno

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del                               tuttavia che essa intervenga con maggiore determina-

Trattato (                                                                                 zione in tale contesto onde adottare misure volte a

              2),                                                                          proteggere i consumatori dall'incitamento alla discrimi-

                                                                                           nazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione

considerando quanto segue:                                                                 o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché

                                                                                           combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È

                                                                                           opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la

(1)        La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3)                       tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà

           (in seguito «la Carta») dichiara all'articolo 1 che la dignità                  d'espressione dall'altro, in particolare per quanto

           umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispet-                      riguarda la responsabilità degli Stati membri nella defini-

           tata e tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i                        zione del concetto di incitamento all'odio o alla discrimi-

           minori hanno diritto alla protezione e alle cure neces-                         nazione conformemente alla loro legislazione nazionale

           sarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai                e ai loro valori morali.

           minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da

           istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve

           essere considerato preminente.

 

(2)        L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione

           politica verso la tutela del principio del rispetto della

           dignità umana da qualsiasi violazione.                               (6)        La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del

                                                                                           24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della

                                                                                           competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'in-

(3)        È necessario prevedere misure legislative al livello di                         formazione europei attraverso la promozione di strutture

           Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo                         nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed

           fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai conte-                      efficace di tutela dei minori e della dignità umana (4)

           nuti di tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impe-                     costituisce il primo strumento giuridico comunitario

           dendo l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi                            che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della

           destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.                            tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai

                                                                                           servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione

(4)        Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie                         del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione.

           dell'informazione e della comunicazione, si rende urgen-                        L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del

           temente necessario che la Comunità assicuri una                                 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate

           completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in                     disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

           tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione                     degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività

           e prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i                    televisive (5) («direttiva televisione senza frontiere»)

           contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità                   affrontava già in modo specifico la questione della prote-

                                                                                           zione dei minori e della dignità umana nelle attività di

                                                                                           radiodiffusione televisiva.

(1) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.

(2) Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E

       del 17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18          (4) GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

       settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del ...(non            (5) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla diret-

       ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).                                    tiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202

(3) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.                                                   del 30.7.1997, pag. 60).

 


 

 

5.12.2006                     IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 295E/49

 

(7)        È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino                       regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e

           un'attenzione particolare all'attuazione della presente                         società civile.

           raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o

           la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di

           nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi,

           tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei

           diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di                 (13)    Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva

           accesso a Internet.                                                             97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

                                                                                           30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE

                                                                                           del Consiglio relativa al coordinamento di determinate

(8)        Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato,                          disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

           con la decisione n. 276/1999/CE (1), un piano plurien-                          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività

           nale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro                           televisive (4), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di

           di Internet attraverso la lotta alle informazioni di conte-                     adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra

           nuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il                   gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.

           «piano d'azione Internet più sicura»).

 

(9)        La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e

           del Consiglio (2) ha prorogato di due anni il piano                     (14)    La Commissione incoraggia la cooperazione e lo

           d'azione Internet più sicura, modificandone il campo                            scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli

           d'applicazione perché esso comprenda anche misure                               organismi di autoregolamentazione e coregolamenta-

           volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coor-                       zione esistenti che si occupano della classificazione dei

           dinamento tra soggetti competenti a livello nazionale,                          contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffu-

           nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di                      sione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a

           adesione.                                                                       genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti

                                                                                           illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e

(10)       La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del                            d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di

           Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti                        nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei

           giuridici dei servizi della società dell'informazione, in                       minori.

           particolare il commercio elettronico, nel mercato

           interno (3), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza

           determinati aspetti per consentire ai servizi della società

           dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del

           mercato interno. Una serie di disposizioni di tale diret-               (15)    Come proposto durante la consultazione pubblica sulla

           tiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità                        direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o

           umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e),                     misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunica-

           secondo il quale gli Stati membri e la Commissione                              zione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteri-

           devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta                        stiche e di quelle del servizio fornito.

           riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

 

(11)       Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comuni-

           cazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innova-                 (16)    La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concer-

           zioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non                         nente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubbli-

           solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e                        cità e nei mezzi di comunicazione (5) invita gli Stati

           formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e                        membri e la Commissione ad adottare misure adeguate

           d'informazione in linea.                                                        per promuovere un'immagine diversificata e realistica

                                                                                           delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini

                                                                                           nella società.

(12)       In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovi-

           sivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma

           non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a

           contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo

           europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto              (17)    Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio

           dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo                       che attua il principio della parità di trattamento tra

           continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di                      uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e

                                                                                           servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto

                                                                                           notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei

(1) Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

       del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione                       mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva

       comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la                   questioni importanti sulla tutela della dignità degli

       lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attra-               uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che,

       verso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modi-               tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie

       ficata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del                       quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di

       30.4.2004, pag. 12).

(2) Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,                      comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali

       del 16 giugno 2003 , che modifica la decisione n. 276/1999/CE che                   questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne

       adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere                     debito conto.

       l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di conte-

       nuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 162 del

       1o.7.2003, pag. 1).                                                         (4) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(3) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.                                                (5) GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.

 


 

 

C 295E/50              IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            5.12.2006

 

(18)    È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovi-                       mettendo a disposizione strumenti di accesso in isti-

        sivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri,                      tuti d'insegnamento e luoghi pubblici;

        ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discrimina-

        zione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o

        convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi                     c) misure intese ad informare maggiormente i cittadini

        di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari,                            sulle possibilità offerte da Internet;

        comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto

        della libertà d'espressione e di stampa.                                    nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili

                                                                                    nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;

(19)    La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi

        tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE.                     3. responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli

        Il suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni                   utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

        tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'in-

        formazione in linea messi a disposizione del pubblico                        a) incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'in-

        attraverso reti elettroniche fisse o mobili.                                    formazione in linea, nel rispetto della libertà di

                                                                                        espressione e di stampa, a evitare ogni discrimina-

                                                                                        zione basata su sesso, razza o origine etnica, religione

(20)    La presente raccomandazione non osta a che gli Stati

        membri applichino le loro norme costituzionali o altre                          o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in

        loro disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro                     tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a

        prassi giuridica in materia di libertà di espressione,                          combattere tali forme di discriminazione;

 

                                                                                    b) incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione

                                                                                        delle pagine ritenute illecite, fatta salva la

                                                                                        direttiva 2000/31/CE;

 

RACCOMANDANO CHE:                                                                    c) elaborando un codice di condotta in collaborazione

                                                                                        con i professionisti e le autorità di regolamentazione

                                                                                        a livello nazionale e comunitario;

 

I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei                 4. promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di atti-

   servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le                       vità illecita su Internet che sia nociva per i minori e

   misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e                      rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si

   della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e                       potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti

   d'informazione in linea:                                                         misure:

 

   1. prendendo in considerazione l'introduzione di misure                           a) adottare un marchio di qualità per i fornitori, in

        nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto                    modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare

        di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di                      se un determinato fornitore segue o meno un codice

        comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni                         di condotta;

        legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare

        la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è

        esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di                   b) prevedere mezzi appropriati per denunciare attività

        comunicazione;                                                                  illecite e/o sospette in Internet.

 

   2. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi                 II. L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e

        tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti                  le altre parti interessate:

        esistenti di natura normativa e di altra natura che riguar-

        dano i servizi di radiodiffusione e in stretta collabora-

        zione con le parti interessate:                                          1. sviluppino misure positive a favore dei minori, comprese

                                                                                    iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei

                                                                                    minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea,

        a) misure di incentivazione a favore dei minori per un                      evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente

           utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d'infor-                 nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali

           mazione in linea, segnatamente tramite una maggiore                      misure        potrebbero     includere        un'armonizzazione,

           sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei                   mediante la collaborazione tra gli organismi di regola-

           formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e                     mentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione

           alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in parti-              degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori

           colare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o                         pratiche relativamente a questioni quali un sistema di

           programmi educativi sui mezzi di comunicazione e,                        simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento,

           ad esempio, tramite una formazione continua nel                          indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici

           quadro dell'apprendimento scolastico;                                    abbiano condotto ad una determinata raccomandazione

                                                                                    per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il conte-

        b) misure intese a facilitare, laddove appropriato e neces-                 nuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Ciò

           sario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità               potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le

           destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche                 azioni enunciate nell'allegato III;

 


 

 

5.12.2006             IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 295E/51

 

   2. studino la possibilità di creare filtri che vietino il             3. intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un

      passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della               nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti

      dignità umana;                                                        controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i

   3. sviluppino misure per potenziare l'utilizzazione dei                  minori e i loro diritti, quale .KID.eu;

      sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso

      Internet;                                                          4. continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente

                                                                            con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizza-

   4. prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combat-                zioni di consumatori e tutte le parti interessate;

      tere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'ori-

      gine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età

      o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informa-        5. intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli

      zione in linea e per promuovere un'immagine diversifi-                organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di

      cata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini         esperienze fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di

      e delle donne nella società.                                          condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in

                                                                            modo da assicurare ai minori le più elevate norme di prote-

PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:                                           zione;

1. intende promuovere, nell'ambito del programma comuni-                 6. sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,

   tario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utiliz-                intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una

   zazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in               relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure indicate

   linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta           nella presente raccomandazione e riesaminare quest'ultima,

   Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per infor-               qualora risulti necessario.

   mare il pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di

   Internet, sulle modalità di un suo utilizzo responsabile e

   sicuro, nonché sulle procedure di ricorso e sui mezzi per

   esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche

   potrebbero rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le asso-

   ciazioni di genitori e gli utenti;                                    Fatto a ..., addi...

2. intende studiare la possibilità di istituire un numero verde

   europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad               Per il Parlamento europeo                 Per il Consiglio

   indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di

   informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'effi-                   Il presidente                     Il presidente

   cacia del software di filtraggio;                                                       ...                               ...

 


 

 

C 295E/52             IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                        5.12.2006

 

 

                                                                       ALLEGATO I

 

             ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLA-

             ZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVA-

                                       LENTI IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA

 

 

             Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il

             diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni

             legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle particolarità di ciascun

             tipo di mezzo di comunicazione.

             Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni

             trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.

             Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona

             fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusiva-

             mente, alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti contenuta in

             una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure

             equivalenti. Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti

             non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.

             Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in

             linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

             Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e

             definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il

             termine previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti

             possano essere esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

             Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di core-

             golamentazione o di autoregolamentazione.

             Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere

             immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono

             essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata

             motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

             Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per

             controversie sull'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.

             La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un

             interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti

             passibile di un'azione civile o sia contraria al buon costume.

             Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla

             reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.

 


 

 

5.12.2006            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 295E/53

 

 

                                                                    ALLEGATO II

 

             Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

             a) una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione

                dell'infanzia, sull'utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai

                possibili rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;

             b) l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente

                sessioni aperte ai genitori;

             c) un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabe-

                tizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

             d) l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire

                informazioni su un uso responsabile di Internet;

             e) la distribuzione di kit d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i

                messaggi non desiderati») e l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o

                denunciati contenuti nocivi o illeciti;

             f) misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione

                di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.

 


 

 

C 295E/54            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   5.12.2006

 

 

                                                                       ALLEGATO III

 

             Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

             a) la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo,

                all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;

             b) offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato

                dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;

             c) misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione

                dei siti e la valutazione del contenuto;

             d) la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso responsabile

                di Internet che di linee telefoniche di assistenza.

 


 

 

5.12.2006            IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                       C 295E/55

 

 

                                                     MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

 

              I. INTRODUZIONE

 

                 1. Il 30 aprile 2004 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta

                    di raccomandazione, sulla base dell'articolo 157 del trattato CE, relativa alla tutela dei minori e della

                    dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei

                    servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

 

                 2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 9 febbraio 2005.

 

                 3. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 7 settembre 2005.

 

                 4. La Commissione ha presentato una proposta modificata il 20 gennaio 2006

 

                 5. Il 18 settembre 2006 il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in conformità dell'arti-

                    colo 251, paragrafo 2, del trattato CE.

 

 

              II. OBIETTIVO

 

                 La proposta si attiene alla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998 (1), che

                 costituisce il primo strumento giuridico a livello di UE che affronta i problemi della tutela dei minori e

                 della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione.

                 La raccomandazione proposta invita gli Stati membri, l'industria e le parti interessate, nonché la

                 Commissione, ad accrescere la tutela dei minori e a rispettare la dignità umana nel settore della radio-

                 diffusione e di internet. Propone che gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di

                 misure concernenti il diritto di rettifica in relazione ai mezzi di comunicazione in linea. Il progetto di

                 raccomandazione affronta i seguenti problemi:

                 - l'alfabetizzazione mediatica;

                 - la classificazione dei contenuti audiovisivi;

                 - l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità;

                 - il diritto di rettifica.

 

             III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

 

                 1. Osservazioni generali

 

                    La posizione comune del Consiglio mantiene i principali elementi della proposta originaria della

                    Commissione. I principali cambiamenti apportati dal Consiglio mirano a specificare ulteriormente il

                    campo di applicazione della raccomandazione. Il Consiglio ha precisato così che la raccomanda-

                    zione riguarda «i servizi audiovisivi e d'informazione in linea» anziché «i servizi audiovisivi e d'infor-

                    mazione» ed ha operato una distinzione tra il campo di applicazione del diritto di rettifica che si

                    applica ai mezzi di comunicazione in linea, e il campo di applicazione più ampio della parte della

                    raccomandazione sulla tutela dei minori.

 

 

                 2. Emendamenti del Parlamento europeo

 

                    Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha cercato di tenere conto delle preoccupazioni e delle

                    priorità del Parlamento europeo ed ha potuto accogliere la maggior parte degli emendamenti di

                    quest'ultimo.

 

                    Il Consiglio ha accettato integralmente, parzialmente o in linea di principio, come la Commissione

                    nella proposta modificata, gli emendamenti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,

                    22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38.

 

                    Il Consiglio formula le seguenti osservazioni sugli emendamenti in cui la sua posizione diverge

                    leggermente dalla proposta modificata della Commissione.

 

             (1) GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

 


 

 

C 295E/56         IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           5.12.2006

 

                  Riguardo agli emendamenti 23 e 29 il Consiglio ha seguito l'orientamento della Commissione, cioè

                  alcune parti dei rispettivi emendamenti sono state trasferite agli allegati sotto forma di esempi di

                  possibili azioni da adottare per raggiungere gli obiettivi illustrati nella raccomandazione. Ha però

                  ripristinato alcuni elementi considerati importanti dal Parlamento europeo nel dispositivo della

                  raccomandazione, per ravvicinare ulteriormente le posizioni a quelle del Parlamento europeo.

                  Analogamente, pur cercando di evitare di introdurre obblighi gravosi di presentare relazioni, il

                  Consiglio ha potuto accettare lo spirito degli emendamenti 35 e 36 per venire incontro alle preoc-

                  cupazioni del Consiglio di assicurare un seguito.

                  Il Consiglio non ha potuto accogliere la parte dell'emendamento 37 in cui si sostituiscono i termini

                  «orientamenti indicativi» con «principi minimi» riguardo al diritto di rettifica, in quanto l'espressione

                  è ritenuta eccessiva nel contesto di una raccomandazione.

                  Riguardo all'emendamento 26, ultimo trattino, il Consiglio ritiene preferibile non incentrarsi esclusi-

                  vamente sull'istituzione di un'unica linea telefonica di assistenza nel prevedere gli eventuali mezzi

                  per denunciare attività illecite o sospette in internet ed ha mantenuto una formulazione più aperta.

                  Il Consiglio ha seguito l'orientamento assunto dalla Commissione nella proposta modificata e non

                  ha accolto gli emendamenti 3, 5, 13, 27, 32 e 34 nella sua posizione comune.

 

             IV. CONCLUSIONE

               Il Consiglio ritiene che nell'insieme la sua posizione comune risponda pienamente agli obiettivi della

               proposta della Commissione. Inoltre il Consiglio ritiene di aver tenuto conto degli obiettivi perseguiti

               dal Parlamento europeo negli emendamenti da esso apportati alla proposta della Commissione ed

               auspica un accordo con il Parlamento europeo in un prossimo futuro al fine di procedere alla rapida

               adozione della raccomandazione.