POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 24/2006
definita
dal Consiglio il 18 settembre 2006
in vista dell'adozione della raccomandazione 2006/.../CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del ..., relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al
diritto di rettifica relativamente alla
competitività dell'industria europea
dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea
(2006/C 295 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei
EUROPEA,
minori.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
partico-
lare l'articolo 157,
vista la proposta della Commissione,
(5) La Comunità è già
intervenuta nel settore dei servizi
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condi-
zioni necessarie per
garantire la libera circolazione delle
trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione,
previa consultazione del Comitato delle regioni, nel
rispetto dei principi della libera concorrenza e della
libertà di espressione e d'informazione; è opportuno
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del
tuttavia che essa intervenga con maggiore determina-
Trattato (
zione in tale contesto onde
adottare misure volte a
2),
proteggere i consumatori dall'incitamento alla discrimi-
nazione
basata su sesso, razza o origine etnica, religione
considerando quanto segue: o
convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché
combattere
qualsiasi discriminazione di questo tipo. È
opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la
(1) La
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3) tutela dei diritti
individuali da un lato e la libertà
(in
seguito «la Carta») dichiara all'articolo 1 che la dignità d'espressione dall'altro, in particolare per quanto
umana è
inviolabile e afferma che essa deve essere rispet- riguarda la responsabilità degli Stati membri
nella defini-
tata e
tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i zione del concetto di incitamento all'odio
o alla discrimi-
minori
hanno diritto alla protezione e alle cure neces- nazione conformemente alla loro
legislazione nazionale
sarie
per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai e ai loro valori morali.
minori,
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni
private, l'interesse superiore del minore deve
essere
considerato preminente.
(2)
L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione
politica
verso la tutela del principio del rispetto della
dignità
umana da qualsiasi violazione. (6) La
raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del
24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della
competitività
dell'industria dei servizi audiovisivi e d'in-
(3) È
necessario prevedere misure legislative al livello di formazione europei attraverso la
promozione di strutture
Unione per quanto concerne la
protezione dello sviluppo nazionali volte a raggiungere un livello
comparabile ed
fisico,
mentale e morale dei minori in relazione ai conte- efficace di tutela dei minori e della dignità
umana (4)
nuti di
tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impe- costituisce il primo strumento giuridico
comunitario
dendo
l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi che, con il suo considerando 5, affronta i
problemi della
destinati
agli adulti e non adatti ai minori stessi. tutela dei minori e della dignità umana
con riguardo ai
servizi
audiovisivi e d'informazione messi a disposizione
(4)
Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie del pubblico,
indipendentemente dai modi di diffusione.
dell'informazione
e della comunicazione, si rende urgen- L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE
del Consiglio del
temente
necessario che la Comunità assicuri una 3 ottobre 1989 relativa al
coordinamento di determinate
completa
e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
tale
settore garantendo, da una parte, la libera diffusione degli Stati Membri
concernenti l'esercizio delle attività
e
prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i televisive (5) («direttiva
televisione senza frontiere»)
contenuti siano leciti, rispettino il
principio della dignità
affrontava già in modo specifico la questione della prote-
zione dei minori e della dignità umana nelle attività di
radiodiffusione televisiva.
(1) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005
(GU C 193 E
del
17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18 (4) GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.
settembre
2006 e posizione del Parlamento europeo del ...(non (5) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata
dalla diret-
ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). tiva 97/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 202
(3) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
del 30.7.1997, pag. 60).
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/49
(7) È
auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino regolamentazione,
industrie, associazioni, cittadini e
un'attenzione
particolare all'attuazione della presente società civile.
raccomandazione
durante la revisione, la negoziazione o
la conclusione di nuovi accordi di
partenariato o di
nuovi
programmi di cooperazione con i paesi terzi,
tenendo
conto del carattere globale dei produttori, dei
diffusori
o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di (13)
Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva
accesso
a Internet. 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30
giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
(8) Il
Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
con la
decisione n. 276/1999/CE (1), un piano plurien- degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività
nale
d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro televisive (4), si è proposta
l'inclusione dell'esigenza di
di
Internet attraverso la lotta alle informazioni di conte- adottare misure relative
all'alfabetizzazione mediatica tra
nuto
illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il gli argomenti oggetto della
raccomandazione 98/560/CE.
«piano d'azione Internet più sicura»).
(9) La
decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio (2) ha prorogato di due anni il piano (14)
La Commissione incoraggia la cooperazione e lo
d'azione Internet più sicura,
modificandone il campo scambio di esperienze e delle migliori
pratiche tra gli
d'applicazione
perché esso comprenda anche misure organismi di autoregolamentazione e
coregolamenta-
volte a
incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coor- zione esistenti che si occupano della
classificazione dei
dinamento
tra soggetti competenti a livello nazionale, contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di
diffu-
nonché
disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di sione, onde consentire a tutti gli utenti, ma
soprattutto a
adesione. genitori,
insegnanti e formatori di segnalare i contenuti
illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e
(10) La
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del d'informazione, nonché contenuti leciti
suscettibili di
Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti nuocere allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei
giuridici
dei servizi della società dell'informazione, in minori.
particolare
il commercio elettronico, nel mercato
interno
(3), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza
determinati
aspetti per consentire ai servizi della società
dell'informazione
di beneficiare appieno dei principi del
mercato
interno. Una serie di disposizioni di tale diret- (15) Come
proposto durante la consultazione pubblica sulla
tiva
riguarda anche la tutela dei minori e della dignità direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto
di rettifica o
umana,
segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), misure equivalenti si applichino ai mezzi di
comunica-
secondo
il quale gli Stati membri e la Commissione zione in linea, tenuto conto delle
loro rispettive caratteri-
devono
incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta stiche e di quelle del servizio fornito.
riguardanti
la tutela dei minori e della dignità umana.
(11) Il
panorama in costante evoluzione dei mezzi di comuni-
cazione,
a causa delle nuove tecnologie e delle innova- (16) La
risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concer-
zioni
mediatiche, implica la necessità di insegnare non nente l'immagine dell'uomo e della donna
nella pubbli-
solo ai
bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e cità e nei mezzi di comunicazione (5)
invita gli Stati
formatori
a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e membri e la Commissione ad adottare misure
adeguate
d'informazione
in linea. per
promuovere un'immagine diversificata e realistica
delle
possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini
nella società.
(12) In generale,
l'autoregolamentazione del settore audiovi-
sivo si
dimostra un mezzo supplementare efficace, ma
non
sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a
contenuto
nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo
europeo basato sulla libertà di
espressione e sul rispetto
(17) Nel presentare la sua
proposta di direttiva del Consiglio
dei
diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo che attua il principio della parità di
trattamento tra
continuo
fra legislatori nazionali ed europei, autorità di uomini e donne per quanto riguarda l'accesso
a beni e
servizi e la
loro fornitura, la Commissione ha fatto
notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei
(1) Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 25
gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione mezzi di comunicazione
e nella pubblicità solleva
comunitario
per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la questioni
importanti sulla tutela della dignità degli
lotta alle
informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attra- uomini e delle donne, ma ha
concluso affermando che,
verso le
reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modi- tenuto conto di altri diritti
fondamentali, nella fattispecie
ficata da
ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del quelli inerenti alla libertà e al pluralismo
dei mezzi di
30.4.2004,
pag. 12).
(2) Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio,
comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali
del 16
giugno 2003 , che modifica la decisione n. 276/1999/CE che questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne
adotta un
piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere debito conto.
l'uso
sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di conte-
nuto illegale e nocivo diffuse attraverso
le reti globali (GU L 162 del
1o.7.2003,
pag. 1). (4) GU L
202 del 30.7.1997, pag. 60.
(3) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (5) GU C 296 del
10.11.1995, pag. 15.
C 295E/50
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
(18) È
opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovi- mettendo a disposizione
strumenti di accesso in isti-
sivi e
d'informazione in linea, a livello di Stati membri, tuti d'insegnamento e luoghi pubblici;
ad evitare
e a combattere qualsivoglia tipo di discrimina-
zione
basata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni,
handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi c) misure intese ad informare maggiormente i
cittadini
di
comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, sulle possibilità offerte da Internet;
comprese
le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto
della
libertà d'espressione e di stampa.
nell'allegato
II sono riportati esempi di azioni possibili
nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;
(19) La
presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi
tecnologici
e completa la raccomandazione 98/560/CE. 3. responsabilizzando i professionisti, gli
intermediari e gli
Il suo
campo di applicazione, a seguito delle innovazioni utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come
Internet:
tecnologiche
realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'in-
formazione
in linea messi a disposizione del pubblico a) incoraggiando l'industria dei servizi
audiovisivi e d'in-
attraverso
reti elettroniche fisse o mobili. formazione in linea, nel
rispetto della libertà di
espressione e di stampa, a evitare ogni discrimina-
zione basata su sesso, razza o origine etnica, religione
(20) La
presente raccomandazione non osta a che gli Stati
membri applichino
le loro norme costituzionali o altre o convinzioni, handicap, età o tendenze
sessuali in
loro
disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro tutti i servizi
audiovisivi e d'informazione in linea e a
prassi
giuridica in materia di libertà di espressione, combattere tali forme di discriminazione;
b) incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione
delle pagine ritenute illecite, fatta salva la
direttiva 2000/31/CE;
RACCOMANDANO CHE:
c) elaborando un codice di condotta in collaborazione
con i professionisti e le
autorità di regolamentazione
a livello nazionale e comunitario;
I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo
dell'industria dei 4. promuovendo misure per lottare
contro ogni tipo di atti-
servizi
audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le vità illecita su Internet che sia nociva per
i minori e
misure
necessarie per assicurare la protezione dei minori e rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si
della dignità
umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione
delle seguenti
d'informazione
in linea: misure:
1. prendendo in
considerazione l'introduzione di misure a) adottare un marchio di qualità per i
fornitori, in
nelle
legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto modo che qualsiasi utente
possa facilmente accertare
di
rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di se un determinato
fornitore segue o meno un codice
comunicazione
in linea, nel rispetto delle disposizioni di condotta;
legislative
nazionali e costituzionali, senza pregiudicare
la
possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è
esercitato
alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di b) prevedere mezzi appropriati per denunciare
attività
comunicazione;
illecite e/o sospette in Internet.
2. promuovendo,
per incoraggiare la ripresa degli sviluppi II. L'industria dei servizi audiovisivi e
d'informazione in linea e
tecnologici,
in aggiunta e in linea con i provvedimenti le altre parti interessate:
esistenti
di natura normativa e di altra natura che riguar-
dano i
servizi di radiodiffusione e in stretta collabora-
zione con
le parti interessate: 1. sviluppino misure
positive a favore dei minori, comprese
iniziative
volte a facilitare un più ampio accesso dei
minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea,
a) misure
di incentivazione a favore dei minori per un evitando tuttavia quelli di contenuto
potenzialmente
utilizzo
responsabile dei servizi audiovisivi e d'infor- nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di
filtraggio. Tali
mazione
in linea, segnatamente tramite una maggiore misure
potrebbero includere un'armonizzazione,
sensibilizzazione
dei genitori, degli insegnanti e dei mediante la collaborazione tra gli organismi di
regola-
formatori
riguardo al potenziale dei nuovi servizi e mentazione, autoregolamentazione e
coregolamentazione
alla
possibilità di renderli sicuri per i minori, in parti- degli Stati membri e tramite lo
scambio delle migliori
colare
attraverso l'alfabetizzazione mediatica o pratiche relativamente a questioni quali
un sistema di
programmi educativi sui mezzi di
comunicazione e,
simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento,
ad
esempio, tramite una formazione continua nel indicanti la fascia di età e/o quali
aspetti contenutistici
quadro
dell'apprendimento scolastico; abbiano condotto ad una
determinata raccomandazione
per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il conte-
b) misure
intese a facilitare, laddove appropriato e neces- nuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in
linea. Ciò
sario,
l'identificazione di contenuti e servizi di qualità potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso
le
destinati
ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche azioni enunciate nell'allegato III;
5.12.2006
IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea C 295E/51
2. studino la
possibilità di creare filtri che vietino il 3. intende studiare la possibilità di sostenere
l'istituzione di un
passaggio su
Internet di informazioni oltraggiose della nome di dominio di secondo livello generico
riservato ai siti
dignità
umana; controllati
in permanenza che si impegnino a rispettare i
3. sviluppino
misure per potenziare l'utilizzazione dei minori e i loro diritti, quale .KID.eu;
sistemi di
etichettatura dei contenuti diffusi attraverso
Internet; 4. continua
a mantenere un dialogo costruttivo e permanente
con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizza-
4. prendano in
esame mezzi efficaci per evitare e combat-
zioni di
consumatori e tutte le parti interessate;
tere la
discriminazione basata sul sesso, la razza o l'ori-
gine etnica,
la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età
o le
tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informa- 5. intende favorire e sostenere il
raggruppamento in reti degli
zione in
linea e per promuovere un'immagine diversifi- organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi
di
cata e
realistica delle possibilità e attitudini degli uomini esperienze fra di essi per valutare
l'efficacia dei codici di
e delle
donne nella società. condotta e gli approcci
basati sull'autoregolamentazione in
modo da
assicurare ai minori le più elevate norme di prote-
PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:
zione;
1. intende promuovere, nell'ambito del programma comuni- 6. sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri,
tario
pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utiliz- intende presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio una
zazione più
sicura di Internet e delle nuove tecnologie in relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure
indicate
linea, attività
d'informazione destinate ai cittadini di tutta nella presente raccomandazione e riesaminare
quest'ultima,
Europa, tramite
tutti i mezzi di comunicazione, per infor- qualora risulti necessario.
mare il
pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di
Internet, sulle
modalità di un suo utilizzo responsabile e
sicuro, nonché
sulle procedure di ricorso e sui mezzi per
esercitare il
controllo parentale. Campagne specifiche
potrebbero
rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le asso-
ciazioni di
genitori e gli utenti; Fatto a ..., addi...
2. intende studiare la possibilità di istituire un numero
verde
europeo, o di
estendere un servizio esistente, destinato ad Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
indicare agli utenti di Internet i
mezzi di ricorso e le fonti di
informazione disponibili e ad informare i
genitori circa l'effi-
Il presidente
Il presidente
cacia del software di filtraggio; ... ...
C
295E/52 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
ALLEGATO I
ORIENTAMENTI INDICATIVI PER
L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLA-
ZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE
PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVA-
LENTI
IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA
Obiettivo: introduzione, nella
legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad
assicurare il
diritto di rettifica o misure
equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle
disposizioni
legislative nazionali e
costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle
particolarità di ciascun
tipo di mezzo di comunicazione.
Per «mezzi di comunicazione» si
intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di
informazioni
trasmesse in linea, quali
quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.
Senza pregiudizio di altre
disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri,
qualsivoglia persona
fisica o giuridica,
indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in
particolare ma non esclusiva-
mente, alla sua reputazione e al
suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti
contenuta in
una pubblicazione o resa nel
corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica
o di misure
equivalenti. Gli Stati membri
dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di
misure equivalenti
non sia ostacolato
dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.
Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero
essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in
linea soggetti alla giurisdizione
di uno Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero
adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le
misure equivalenti e
definire la procedura da seguire
per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare,
che il
termine previsto sia sufficiente
e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure
equivalenti
possano essere esercitati in
maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in
altri Stati membri.
Il diritto di rettifica può
essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di
misure di core-
golamentazione o di
autoregolamentazione.
Il diritto di rettifica è una via
di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità
di rispondere
immediatamente alle informazioni
contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate
possono
essere allegate. La rettifica,
tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la
richiesta è stata
motivata, e in un momento e in
una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si
riferisce.
Si dovrebbero prevedere procedure
che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per
controversie sull'esercizio del
diritto di rettifica o delle misure equivalenti.
La richiesta di esercitare il
diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il
richiedente non abbia un
interesse legittimo nella
pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il
fornitore di contenuti
passibile di un'azione civile o
sia contraria al buon costume.
Il diritto di rettifica non
pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla
dignità, all'onore, alla
reputazione o alla vita privata
sono stati violati dai mezzi di comunicazione.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/53
ALLEGATO II
Esempi di azioni possibili nel
campo dell'alfabetizzazione mediatica:
a) una formazione permanente
degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di
protezione
dell'infanzia, sull'utilizzo
di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la
sensibilizzazione ai
possibili rischi di Internet,
con particolare riguardo a chat room e forum;
b) l'istituzione di un
insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane
età, comprendente
sessioni aperte ai genitori;
c) un approccio didattico
integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei
programmi di alfabe-
tizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso
responsabile di Internet;
d) l'organizzazione di campagne
nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per
fornire
informazioni su un uso
responsabile di Internet;
e) la distribuzione di kit
d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su
Internet», «come filtrare i
messaggi non desiderati») e
l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero
essere segnalati o
denunciati contenuti nocivi o
illeciti;
f) misure adeguate per creare
linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare
la presentazione
di denunce e consentire la
segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.
C
295E/54 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
ALLEGATO III
Esempi delle azioni possibili che
il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio
dei minori:
a) la messa a disposizione
sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e
di semplice utilizzo,
all'atto di sottoscrivere un
abbonamento presso un fornitore di accesso;
b) offerte di accesso a servizi
specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio
automatico azionato
dai fornitori di accesso e
dagli operatori di telefonia mobile;
c) misure destinate ad
incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per
facilitare la classificazione
dei siti e la valutazione del
contenuto;
d) la collocazione di «banner»
nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso
responsabile
di Internet che di linee telefoniche di assistenza.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 295E/55
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. Il 30 aprile 2004 la
Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta
di raccomandazione, sulla
base dell'articolo 157 del trattato CE, relativa alla tutela dei minori e della
dignità umana e al diritto
di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei
servizi audiovisivi e
d'informazione in linea.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso
il proprio parere il 9 febbraio 2005.
3. Il Parlamento europeo ha
espresso il proprio parere in prima lettura il 7 settembre 2005.
4. La Commissione ha
presentato una proposta modificata il 20 gennaio 2006
5. Il 18 settembre 2006 il
Consiglio ha adottato la propria posizione comune in conformità dell'arti-
colo 251, paragrafo 2, del
trattato CE.
II. OBIETTIVO
La proposta si attiene alla
raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998 (1), che
costituisce il primo
strumento giuridico a livello di UE che affronta i problemi della tutela dei
minori e
della dignità umana con
riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione.
La raccomandazione proposta
invita gli Stati membri, l'industria e le parti interessate, nonché la
Commissione, ad accrescere la
tutela dei minori e a rispettare la dignità umana nel settore della radio-
diffusione e di internet.
Propone che gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di
misure concernenti il diritto
di rettifica in relazione ai mezzi di comunicazione in linea. Il progetto di
raccomandazione affronta i
seguenti problemi:
- l'alfabetizzazione
mediatica;
- la classificazione dei
contenuti audiovisivi;
- l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di
comunicazione e nella pubblicità;
- il diritto di rettifica.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune del Consiglio mantiene i principali
elementi della proposta originaria della
Commissione. I principali
cambiamenti apportati dal Consiglio mirano a specificare ulteriormente il
campo di applicazione
della raccomandazione. Il Consiglio ha precisato così che la raccomanda-
zione riguarda «i servizi
audiovisivi e d'informazione in linea» anziché «i servizi audiovisivi e
d'infor-
mazione» ed ha operato una
distinzione tra il campo di applicazione del diritto di rettifica che si
applica ai mezzi di
comunicazione in linea, e il campo di applicazione più ampio della parte della
raccomandazione sulla
tutela dei minori.
2. Emendamenti del Parlamento
europeo
Il Consiglio, nella sua
posizione comune, ha cercato di tenere conto delle preoccupazioni e delle
priorità del Parlamento
europeo ed ha potuto accogliere la maggior parte degli emendamenti di
quest'ultimo.
Il Consiglio ha accettato
integralmente, parzialmente o in linea di principio, come la Commissione
nella proposta modificata,
gli emendamenti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38.
Il Consiglio formula le
seguenti osservazioni sugli emendamenti in cui la sua posizione diverge
leggermente dalla proposta
modificata della Commissione.
(1) GU L 270 del 7.10.1998, pag.
48.
C
295E/56 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
5.12.2006
Riguardo agli emendamenti 23
e 29 il Consiglio ha seguito l'orientamento della Commissione, cioè
alcune parti dei rispettivi
emendamenti sono state trasferite agli allegati sotto forma di esempi di
possibili azioni da adottare
per raggiungere gli obiettivi illustrati nella raccomandazione. Ha però
ripristinato alcuni elementi
considerati importanti dal Parlamento europeo nel dispositivo della
raccomandazione, per ravvicinare ulteriormente le posizioni
a quelle del Parlamento europeo.
Analogamente, pur cercando
di evitare di introdurre obblighi gravosi di presentare relazioni, il
Consiglio ha potuto accettare
lo spirito degli emendamenti 35 e 36 per venire incontro alle preoc-
cupazioni del Consiglio di
assicurare un seguito.
Il Consiglio non ha potuto
accogliere la parte dell'emendamento 37 in cui si sostituiscono i termini
«orientamenti indicativi»
con «principi minimi» riguardo al diritto di rettifica, in quanto l'espressione
è ritenuta eccessiva nel
contesto di una raccomandazione.
Riguardo all'emendamento 26,
ultimo trattino, il Consiglio ritiene preferibile non incentrarsi esclusi-
vamente sull'istituzione di
un'unica linea telefonica di assistenza nel prevedere gli eventuali mezzi
per denunciare attività
illecite o sospette in internet ed ha mantenuto una formulazione più aperta.
Il Consiglio ha seguito
l'orientamento assunto dalla Commissione nella proposta modificata e non
ha accolto gli emendamenti
3, 5, 13, 27, 32 e 34 nella sua posizione comune.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che
nell'insieme la sua posizione comune risponda pienamente agli obiettivi della
proposta della Commissione.
Inoltre il Consiglio ritiene di aver tenuto conto degli obiettivi perseguiti
dal Parlamento europeo negli
emendamenti da esso apportati alla proposta della Commissione ed
auspica un accordo con il
Parlamento europeo in un prossimo futuro al fine di procedere alla rapida
adozione della raccomandazione.