POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2006
definita dal
Consiglio il 18 settembre 2006
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
..., che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere
(2006/C 295 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE maggiore per raggiungere gli obiettivi
della strategia di
EUROPEA,
Lisbona.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
partico-
lare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo
3, (6) Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9
dicembre 2000 ha
chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in
vista la proposta della Commissione, comune
delle risorse e lo scambio di esperienze, in parti-
colare tramite la
creazione di un Istituto europeo del
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
genere...».
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del
trattato (2),
(7) Secondo lo studio di fattibilità (3)
eseguito per la
Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza
considerando quanto segue:
di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere
alcuni dei compiti che non
vengono attualmente affron-
(1)
L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fonda- tati dalle
istituzioni esistenti, in particolare nei campi del
mentale
dell'Unione europea. La carta dei diritti fonda- coordinamento, della centralizzazione e
della diffusione
mentali
dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta dei dati delle ricerche e delle
informazioni, della costitu-
ogni
discriminazione fondata sul sesso e dispone che la zione di reti, della crescente
visibilità dell'uguaglianza tra
parità
tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché
tutti i
campi.
dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione
dell'uguaglianza di
genere in tutte le politiche della
Comunità.
(2)
L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini
e donne
è uno dei compiti fondamentali della Comunità.
Analogamente
l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabi-
lisce
che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze (8) Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle
politiche
e a
promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le dell'Unione europea sulla parità di
genere (4) il Parla-
sue
attività, garantendo in tal modo l'integrazione della mento europeo ha chiesto alla Commissione
di accele-
dimensione
dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte rare gli sforzi tesi alla creazione di
un Istituto.
le politiche della Comunità.
(3)
L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere (9) Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e
di
prendere i provvedimenti opportuni per combattere le consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio
discriminazioni
fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli europeo del 17-18 giugno 2004 si sono
espressi a favore
ambiti
di competenza della Comunità. dell'istituzione di
un Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione
(4) Il
principio delle pari opportunità e della parità di tratta- di presentare una
proposta specifica.
mento
tra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego
è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già
in
vigore un quadro legislativo completo sulla parità di (10) La
raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati
trattamento
tra uomini e donne in materia di accesso obiettivi, attendibili e comparabili
sull'uguaglianza tra
all'occupazione
e di condizioni di lavoro, compresa la uomini e donne, la progettazione di
strumenti adeguati
parità
delle retribuzioni. per
eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base
del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le
(5) Secondo
la prima relazione annuale della Commissione politiche, la promozione del dialogo
tra le parti interes-
al
Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'ugua- sate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei
glianza
tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi sono necessari per consentire alla Comunità
di promuo-
permangono
nella maggior parte dei campi d'intervento; vere e attuare efficacemente la
politica dell'uguaglianza
la
disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a di genere, in particolare nell'Unione
allargata. È pertanto
più
dimensioni, che va affrontato con una combinazione opportuno costituire un Istituto
europeo per l'ugua-
complessiva
di misure politiche; occorre un impegno glianza di genere che assista le
istituzioni della Comunità
e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.
(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non
ancora (3) Studio di
fattibilità della Commissione europea per un Istituto
pubblicato
nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio europeo del genere (eseguito da
PLS Ramboll Management, DK,
del 18
settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... 2002).
(non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.
C 295E/58
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
(11)
L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conse- livello nazionale ed
europeo e nei paesi terzi. A fini di
guita
esclusivamente attraverso una politica antidiscrimi- maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto
istituisca e
natoria,
ma richiede misure volte alla promozione di una coordini
una rete elettronica europea sull'uguaglianza di
coesistenza
armoniosa e di una partecipazione equili- genere con tali enti ed esperti degli Stati
membri.
brata di
uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe
contribuire
al raggiungimento di tale obiettivo.
(16) A norma dell'articolo 3,
paragrafo 2 del trattato, è
opportuno promuovere
una partecipazione equilibrata
(12) Data
l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in di uomini e donne alla composizione del Consiglio
di
tutte le
sfere della società europea e di veicolare esempi amministrazione.
positivi
che donne e uomini possano seguire, l'Istituto
dovrebbe
intraprendere azioni anche in tale settore.
(17) L'Istituto dovrebbe avere la massima
autonomia nell'a-
dempimento dei propri compiti.
(13) La
cooperazione con le autorità competenti degli Stati
membri e
con gli organismi statistici competenti, in
particolare
Eurostat, è essenziale per promuovere la
raccolta
di dati comparabili e attendibili a livello
europeo.
Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra (18)
L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria
uomini e
donne concernono la Comunità a tutti i livelli pertinente sia all'accesso del pubblico ai
documenti di
- locale,
regionale, nazionale e comunitario - le auto- cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (5) che
alla tutela
rità degli
Stati membri potrebbero servirsi di tali infor- delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati
mazioni al
fine di formulare politiche e provvedimenti a personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001
(6).
livello
locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di
competenza.
(19) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002
della
Commissione del 19 novembre 2002, che reca regola-
(14) Per
evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego
possibile
delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a mento finanziario quadro degli organismi di cui
all'arti-
stretto
contatto sia con i programmi che con gli orga- colo 185 del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002
nismi
della Comunità, in particolare con la Fondazione del Consiglio, che stabilisce il regolamento
finanziario
europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e applicabile al bilancio generale delle Comunità
di lavoro
(1), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la europee (7), si applica all'Istituto.
salute sul
lavoro (2), con il Centro europeo per lo
sviluppo
della formazione professionale (3) e con
l'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamen-
tali
(4). (20) In materia di responsabilità contrattuale
dell'Istituto, che
è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso
conclusi, la competenza a
giudicare spetta alla Corte di
giustizia in forza di una clausola compromissoria conte-
(15) L'Istituto
dovrebbe promuovere la cooperazione e il nuta nel contratto. Dovrebbe altresì
spettare alla Corte di
dialogo
con le organizzazioni non governative e gli enti giustizia la competenza a conoscere delle
controversie
attivi nel
settore delle pari opportunità, i centri di relative al risarcimento dei danni derivanti
dalla respon-
ricerca,
le parti sociali nonché gli altri enti affini che sabilità extracontrattuale dell'Istituto.
operano
attivamente per conseguire l'uguaglianza a
(1) Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26
maggio 1975,
concernente
l'istituzione di una Fondazione europea per il migliora- (21)
È opportuno effettuare una valutazione esterna indipen-
mento delle
condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975,
pag. 1).
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) dente per accertare l'impatto dell'Istituto,
l'eventuale
n. 1111/2005
(GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1). necessità di modificarne o
estenderne i compiti e le
(2) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18
luglio 1994, scadenze di
ulteriori revisioni analoghe.
relativo
all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul
lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento
modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L (5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento
europeo e del
184 del 15.7.2005,
pag. 5). Consiglio, del 30
maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai
(3) Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10
febbraio 1975, documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
relativo
all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della sione (GU L 145 del 31.5.2001, pag.
43).
formazione
professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regola- (6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consi-
mento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 glio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone
(GU L 355
dell'1.12.2004, pag. 1). fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle
(4) Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio
europeo del istituzioni e
degli organismi comunitari, nonché la libera circola-
dicembre 2003,
hanno chiesto alla Commissione di elaborare una zione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
proposta di
agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del (7) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento
modificato da
mandato
dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e ultimo dal regolamento della Commissione (CE,
Euratom)
xenofobia. n.
1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/59
(22) Poiché gli
obiettivi del presente regolamento, cioè soste- Articolo 3
nere e
rafforzare la promozione dell'uguaglianza di
genere,
compresa l'integrazione di genere in tutte le poli-
tiche
comunitarie e le politiche nazionali che ne deri-
vano,
nonché la lotta contro le discriminazioni fondate
sul sesso, e sensibilizzare i cittadini
dell'UE in materia di Compiti
uguaglianza
di genere, fornendo assistenza tecnica alle
istituzioni
della Comunità e alle autorità degli Stati
membri, non
possono essere realizzati in misura suffi-
ciente
dagli Stati membri e possono dunque, a causa 1. Per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:
delle
dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a
livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base
al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del a) raccoglie, analizza e diffonde
informazioni obiettive,
trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto è comparabili e attendibili pertinenti
all'uguaglianza di
necessario
per conseguire tali obiettivi in ottemperanza genere, compresi i risultati delle ricerche e le
migliori
al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati
membri,
articolo.
dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti
nazionali
per le pari opportunità, da organizzazioni non
governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organiz-
(23) L'articolo
13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere zazioni internazionali interessati e suggerisce
ulteriori
di
adottare provvedimenti comunitari per sostenere e settori di ricerca;
promuovere
l'obiettivo di combattere le discriminazioni
fondate
sul sesso al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'ar-
ticolo
141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica
specifica
delle misure intese ad assicurare l'applicazione b) appresta metodi per migliorare l'obiettività, la
comparabilità
del
principio delle pari opportunità e della parità di trat- e l'attendibilità dei dati a
livello europeo, definendo criteri
tamento
tra uomini e donne in materia di occupazione e atti a migliorare la coerenza delle informazioni
e a tenere
di
impiego. Il combinato disposto dell'articolo 13, para- conto delle questioni di genere
nella raccolta dei dati;
grafo 2 e
dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto
un'adeguata
base giuridica per l'adozione del presente
regolamento, c) appresta,
analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici
a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in
tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali
che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimen-
sione di genere in
tutte le istituzioni e gli organi comuni-
tari;
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
d) conduce indagini
sulla situazione dell'uguaglianza di genere
in Europa;
Articolo 1 e) istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di
genere, con la partecipazione di centri, organismi, organiz-
zazioni ed
esperti impegnati nel settore delle problematiche
Istituzione dell'Istituto dell'uguaglianza di genere e
dell'integrazione della dimen-
sione di
genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare
la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e
È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere promuovere lo
scambio e la diffusione di informazioni;
(successivamente denominato «l'Istituto»).
f) organizza una riunione
annuale di esperti degli organi
competenti specializzati in materia di uguaglianza di genere
Articolo 2 degli Stati membri;
Obiettivi g) organizza riunioni ad hoc di
esperti a sostegno del lavoro
di ricerca dell'Istituto,
promuove lo scambio di informa-
zioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della
Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e
rafforzare la prospettiva di
genere nella loro ricerca;
promozione dell'uguaglianza di genere, compresa
l'integrazione
di genere in tutte le politiche comunitarie e le
politiche nazio-
nali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni h) per sensibilizzare i cittadini
dell'UE in materia di ugua-
fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE
in materia glianza di
genere, organizza, insieme alle pertinenti parti in
di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica
alle istitu- causa,
conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e
zioni della Comunità, in particolare la Commissione, e
alle presenta
risultati e conclusioni di tali iniziative alla
autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo
3. Commissione;
C 295E/60
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.12.2006
i) diffonde
informazioni su esempi positivi di ruoli non Articolo 5
conformi
agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni
estrazione
sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte
a
pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo; Personalità e capacità giuridica
j) sviluppa il
dialogo e la cooperazione con organizzazioni L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In
ciascuno degli
non
governative ed enti operanti nel settore delle pari Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica
ricono-
opportunità,
università ed esperti, centri di ricerca, parti sciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.
In
sociali ed
organismi affini che cercano attivamente di particolare esso può acquistare o alienare beni
mobili ed immo-
conseguire
la parità a livello nazionale ed europeo; bili e stare in giudizio.
k) costituisce un
fondo di documentazione accessibile al
pubblico;
Articolo 6
l) mette a
disposizione delle organizzazioni pubbliche e
private informazioni sull'integrazione
della dimensione di Indipendenza dell'Istituto
genere;
L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel
m) fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie
sull'ugua- pubblico interesse.
glianza di
genere e sull'integrazione della dimensione di
genere nei
paesi in fase di adesione e in quelli candidati;
Articolo
7
2. L'Istituto
pubblica una relazione annuale sulle proprie
attività.
Accesso ai
documenti
1. Ai documenti in possesso dell'Istituto
si applica il regola-
mento (CE) n. 1049/2001.
Articolo 4
2. Entro sei mesi
dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di
Ambiti di attività e metodi
di lavoro
amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regola-
mento (CE) n. 1049/2001.
1. L'Istituto adempie ai propri compiti nel
quadro delle 3. Le decisioni adottate dall'Istituto ai
sensi dell'articolo 8 del
competenze
della Comunità, conformemente agli obiettivi regolamento (CE) n. 1049/2001 possono
costituire oggetto di
fissati
e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma denuncia al mediatore o di azione
giudiziaria dinanzi alla Corte
annuale,
tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente
agli arti-
disposizione. coli
195 e 230 del trattato.
2. Il programma di lavoro dell'Istituto è
conforme alle prio- 4. Il trattamento dei dati da parte
dell'Istituto è disciplinato
rità
della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al dal regolamento (CE) n. 45/2001.
programma
di lavoro della Commissione, compreso il suo
lavoro
statistico e di ricerca.
Articolo 8
3. Al fine di evitare duplicazioni e per
garantire il miglior
uso
possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie atti- Cooperazione con le organizzazioni a
livello nazionale ed
vità
l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi europeo, le organizzazioni
internazionali e i paesi terzi
provenienza
ed in particolare del lavoro già svolto dalle istitu-
zioni
della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizza-
zioni
nazionali e internazionali competenti e opera a stretto 1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora
contatto
con i pertinenti servizi della Commissione, compreso con organizzazioni ed esperti degli Stati membri,
come gli enti
Eurostat.
L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con per le pari opportunità, i centri di ricerca, le
università, le orga-
tutte
le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione perti- nizzazioni non governative e le
parti sociali, nonché con le
nenti,
da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa. pertinenti organizzazioni a livello europeo o
internazionale e
con i paesi terzi.
4. L'Istituto garantisce che le informazioni
diffuse risultino 2. Qualora si renda necessario concludere
accordi con orga-
comprensibili
agli utenti finali. nizzazioni
internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto
adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude
tali accordi con le
organizzazioni internazionali o i paesi terzi
5. L'Istituto può instaurare rapporti
contrattuali, in partico-
nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui
lare
stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, all'articolo 300 del trattato.
Questa disposizione non osta a una
affinché
eseguano compiti che esso intenda affidare loro. cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con
i paesi terzi.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 295E/61
Articolo 9 5. Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al
paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente,
Composizione
dell'Istituto dispone di un voto.
L'Istituto
si compone di: 6. Il consiglio di amministrazione adotta
le decisioni neces-
sarie al funzionamento
dell'Istituto. In particolare:
a) un
consiglio di amministrazione;
b) un
ufficio di presidenza; a) adotta, sulla
base di un progetto del direttore ai sensi dell'ar-
ticolo
12, previa consultazione della Commissione, il
c) un
direttore e del personale alle sue dipendenze. programma di lavoro annuale e il
programma di lavoro a
medio termine, per un periodo triennale, in funzione del
bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i
programmi possono essere riveduti; il primo programma di
Articolo
10
lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla
nomina del direttore;
Consiglio di
amministrazione
b) adotta la
relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
1. Il consiglio di amministrazione si
compone di:
nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente
confrontati
con gli obiettivi del programma di lavoro
a) un
membro in rappresentanza del governo di ciascuno Stato annuale; la relazione
viene trasmessa entro il 15 giugno al
membro, nominato dal Consiglio in base
ad una proposta
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla
degli Stati membri; Corte dei
conti, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'I-
stituto;
b) tre
membri in rappresentanza della Commissione, nominati
dalla Commissione;
c) esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo
c) tre
membri, senza diritto di voto, nominati dal Consiglio in revoca ai sensi
dell'articolo 12;
base ad una proposta della Commissione,
ciascuno dei quali
rappresenta uno dei seguenti
gruppi:
d) adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali
i) un'organizzazione non governativa
pertinente a livello
dell'Istituto.
comunitario, con un interesse
legittimo a contribuire
alla lotta contro le discriminazioni
fondate sul sesso e 7. Il consiglio di amministrazione adotta
il regolamento
alla promozione dell'uguaglianza di
genere; interno
dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore,
previa
consultazione con la Commissione.
ii) le organizzazioni dei datori di
lavoro a livello comuni-
tario;
8. Le decisioni del consiglio di
amministrazione sono adot-
iii) le organizzazioni dei lavoratori a
livello comunitario. tate a
maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto
decisivo. Nei
casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, para-
2. I membri del consiglio di
amministrazione sono selezio-
grafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due
nati in
modo da garantire i massimi livelli di competenza e terzi dei membri.
un'ampia
serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in
materia
di uguaglianza di genere.
9. Il consiglio di
amministrazione adotta il proprio regola-
Nel
consiglio di amministrazione la Commissione ed il Consi- mento interno sulla base di una
proposta del direttore, previa
glio
mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di consultazione con la Commissione.
uomini
e donne.
I
supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono 10. Il consiglio di amministrazione istituisce un ufficio di
nominati
secondo la stessa procedura. presidenza
composto di sei membri, come indicato all'arti-
colo 11.
L'elenco
dei membri e dei supplenti del consiglio di ammini-
strazione
è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'U-
nione
europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web perti- 11. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione
nenti. almeno una volta l'anno. Egli convoca
riunioni supplementari
di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei
membri
del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato dei membri è di cinque anni
e può essere
rinnovato
una sola volta.
12. L'Istituto trasmette
ogni anno al Parlamento europeo e
4. Il consiglio di amministrazione elegge
un presidente e un al Consiglio
(in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le infor-
vicepresidente
con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile. mazioni
pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.
C
295E/62 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 5.12.2006
13. I direttori della Fondazione europea per
il migliora- 2. Il mandato del direttore è di 5 anni. Su
proposta della
mento
delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea Commissione e previa valutazione,
il mandato può essere
per la
sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per prorogato una sola volta per un
massimo di 5 anni. Nella valu-
lo
sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'U- tazione la Commissione esamina in
particolare:
nione
europea per i diritti fondamentali possono essere, se del
caso,
invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di ammini-
strazione
come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi a) i risultati ottenuti durante il primo mandato e il
modo in
programmi
di lavoro in materia di integrazione della dimen- cui sono stati ottenuti;
sione
di genere. b) i
compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.
3. Al direttore, sotto la
supervisione del consiglio di ammini-
strazione, competono:
Articolo 11
a) l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3;
Ufficio di
presidenza
b) l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività
annuale e a medio termine dell'Istituto;
1. L'ufficio di presidenza è composto dal
presidente e dal
vicepresidente
del consiglio di amministrazione, da tre membri c) la preparazione delle riunioni del consiglio di
amministra-
del
consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati zione e dell'ufficio di
presidenza;
membri
e da un rappresentante della Commissione.
d) la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di
cui all'articolo 3, paragrafo 2;
Il
mandato è di due anni e mezzo, rinnovabile.
e) tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare
l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 13, paragrafo 3;
I
membri dell'ufficio di presidenza sono nominati dal consiglio
di
amministrazione in modo da assicurare la gamma di compe- f) le questioni riguardanti
l'amministrazione corrente; e
tenze
necessarie per il funzionamento dell'ufficio.
g) l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valuta-
2. Fatte salve le responsabilità del
direttore, indicate nell'arti-
zione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi,
colo
12, l'ufficio di presidenza è incaricato di controllare l'attua- sulla base di standard
riconosciuti a livello professionale. Il
zione
delle decisioni del consiglio di amministrazione e adot- direttore riferisce
annualmente al consiglio di amministra-
tare
tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione zione sui risultati del
sistema di sorveglianza.
dell'Istituto
tra le riunioni del consiglio di amministrazione.
4. Il direttore rende conto
della gestione delle proprie attività
al
consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza
3. Le decisioni dell'ufficio di presidenza
sono adottate all'u- diritto di
voto. Può anche essere invitato dal Parlamento
nanimità.
Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di europeo a riferire nel quadro di un'audizione su
questioni signi-
presidenza
demanda al consiglio d'amministrazione l'adozione ficative legate alle attività dell'Istituto.
delle
decisioni.
5. Il direttore è il
rappresentante legale dell'Istituto.
4. L'ufficio di presidenza tiene pienamente
e regolarmente
informato
il consiglio di amministrazione in merito alle sue
attività
e alle decisioni prese.
Articolo 13
Articolo 12 Personale
Direttore 1. Al personale dell'Istituto si applicano
lo statuto dei
funzionari delle
Comunità europee nonché il regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regola-
mento del
Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e le
1. A capo dell'Istituto il consiglio di
amministrazione, su regole
adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità
proposta
della Commissione, nomina il direttore. Prima della europee per l'applicazione di detti statuto e
regime.
nomina,
il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione
può
essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e
commissione/i
competente/i del Parlamento europeo e a (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del
rispondere
alle domande dei membri di tale/i commissione/i. 22.11.2005, pag. 7).
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/63
2. Il consiglio di amministrazione, di
concerto con la bilancio
generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio
Commissione,
adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, ai sensi dell'articolo 272 del trattato.
secondo
le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei
funzionari.
Il consiglio di amministrazione può adottare dispo-
sizioni
che consentano di assumere esperti nazionali distaccati 8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo
dagli
Stati membri presso l'Istituto. del contributo destinato
all'Istituto. e adotta la tabella dell'orga-
nico dell'Istituto.
3. L'Istituto esercita nei confronti del
proprio personale i
poteri
conferiti all'autorità che ha il potere di nomina. 9.
Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Isti-
tuto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del
bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene
adeguato di conseguenza.
Articolo
14
10. Il consiglio di
amministrazione comunica quanto prima
all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi
progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul
Redazione del
bilancio
finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura
immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne
informa la Commissione.
1. Tutte le entrate e le spese
dell'Istituto formano oggetto di
previsioni
per ciascun esercizio finanziario, che coincide con
l'anno
civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia
comunicato che
intende emettere un parere,
trasmette quest'ultimo al consiglio
di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio
dell'Istituto sono dalla notifica
del progetto.
in
pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate
dell'Istituto compren-
dono:
Articolo 15
a) un
contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale
dell'Unione europea (sezione
«Commissione»); Esecuzione del
bilancio
b)
pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi; 1. Il direttore cura l'esecuzione del
bilancio dell'Istituto.
c) gli
eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei
paesi terzi di cui all'articolo 8; 2. Entro il 1o marzo successivo alla
chiusura dell'esercizio
finanziario, il contabile dell'Istituto comunica i conti provvisori,
insieme alla relazione sulla
gestione finanziaria e di bilancio
d) gli
eventuali contributi volontari degli Stati membri. dell'esercizio, al contabile della Commissione,
il quale procede
al
consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli
4. Le spese dell'Istituto comprendono le
retribuzioni del organismi
decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento
personale,
le spese amministrative e di infrastruttura e le spese del Consiglio (CE, Euratom) n.
1605/2002 (1) (in prosieguo: il
di
esercizio.
«regolamento finanziario»).
5. Ogni anno il consiglio di
amministrazione, sulla base di
3. Entro il 31 marzo
successivo alla chiusura dell'esercizio
un
progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previ- finanziario, il contabile della
Commissione trasmette i conti
sione
delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio provvisori dell'Istituto, insieme
alla relazione di cui al para-
successivo.
Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione grafo 2, alla Corte dei conti. La relazione viene
trasmessa anche
trasmette
alla Commissione lo stato di previsione, accompa- al Parlamento europeo e al Consiglio.
gnato
da un progetto di tabella dell'organico.
4. Al ricevimento delle osservazioni
formulate dalla Corte
6. La Commissione trasmette lo stato di
previsione all'auto- dei conti
in merito ai conti provvisori dell'Istituto, ai sensi
rità di
bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio gene- dell'articolo 129 del regolamento
finanziario, il direttore redige,
rale
dell'Unione europea. sotto la propria
responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li
trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un
parere.
7. Sulla base dello stato di previsione, la
Commissione
iscrive
nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione (1) Regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 del Consiglio, del 25
europea
le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002,
tabella
dell'organico e l'importo del contributo a carico del pag. 1).
C
295E/64 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 5.12.2006
5. Il consiglio d'amministrazione esprime
un parere sui conti Articolo 18
definitivi
dell'Istituto.
Responsabilità
6. Entro il 1o luglio successivo alla
chiusura dell'esercizio
finanziario,
il direttore trasmette i conti definitivi, accompa-
gnati
dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento 1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata
europeo,
al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. dalla legge applicabile al
contratto di cui trattasi.
7. I conti definitivi vengono
pubblicati.
La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una
clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato
8. Entro il 30 settembre, il direttore
invia alla Corte dei conti dall'Istituto.
una
risposta alle osservazioni da essa formulate. Trasmette tale
risposta
anche al consiglio di amministrazione. 2. In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base
dei
principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
9. Il direttore presenta al Parlamento
europeo, su richiesta di
membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o
quest'ultimo
e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del rego- dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
lamento
finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto
svolgimento
della procedura di discarico per l'esercizio in
oggetto.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle contro-
versie relative al risarcimento di tali danni.
10. Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il
Parlamento europeo,
su
raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata,
dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio
dell'esercizio
n. Articolo
19
11. Il regolamento finanziario applicabile
all'Istituto è adot-
tato
dal consiglio di amministrazione, previa consultazione Partecipazione di paesi terzi
della
Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE,
Euratom)
n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze speci- 1.
Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che
fiche
di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della hanno concluso con la Comunità europea accordi
a norma dei
Commissione.
quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel
campo disciplinato dal presente regolamento.
Articolo
16
2. Vengono adottate misure
nel quadro delle pertinenti
disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la
Lingue natura, la portata e le
modalità di partecipazione di tali paesi ai
lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipa-
zione alle iniziative dell'Istituto,
ai contributi finanziari e al
1. All'Istituto si applicano le
disposizioni di cui al regola-
personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni
mento
n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime lingui- caso conformi allo statuto
dei funzionari delle Comunità
stico
della Comunità economica europea (1). europee e al regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità
europee.
2. I servizi di traduzione necessari per
il funzionamento
dell'Istituto
sono forniti, in linea di principio, dal Centro di
traduzione
degli organismi dell'Unione europea istituito dal
regolamento
(CE) n. 2965/94 del Consiglio (2).
Articolo 20
Valutazione
Articolo 17
Privilegi e
immunità
1. Entro ... (*), l'Istituto
commissiona una valutazione
esterna indipendente dei
propri risultati sulla base del mandato
formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la
All'Istituto
si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità Commissione. La valutazione
concerne l'efficacia dell'Istituto
delle
Comunità europee. nel
promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi
degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale
necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le
(1) GU
L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento del Consiglio n.
920/2005 (GU L 156 del
relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione.
18.6.2005, pag. 3).
La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a
(2)
Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre livello sia comunitario che
nazionale.
1994, relativo all'istituzione di un
Centro di traduzione degli orga-
nismi dell'Unione europea (GU L 314 del
7.12.1994, pag. 1). Rego-
lamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1645/2003
(*) La fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
regolamento.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295E/65
2. Il consiglio di amministrazione, di
concerto con la Articolo 22
Commissione,
decide le scadenze delle valutazioni future,
tenendo
conto dei risultati contenuti nella relazione di valuta- Controllo
amministrativo
zione
di cui al paragrafo 1. L'operato
dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.
Articolo 21
Clausola di
revisione Articolo
23
Il
consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della Inizio
dell'attività dell'Istituto
valutazione
di cui all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le
raccomandazioni
ritenute necessarie concernenti le modifiche L'Istituto diventa operativo il prima possibile e
comunque entro
da
apportare all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo ... (*).
mandato.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione
e le
raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Articolo 24
Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Entrata in vigore
regioni,
e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione
di
valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno
presentare
le eventuali proposte di modifica del presente regola- successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
mento
che ritenga necessarie. europea.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a ..., il ...
Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio
Il
presidente Il presidente
... ...
(*) 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
C
295E/66 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
5.12.2006
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
L'8 marzo 2005 la Commissione
ha presentato al Consiglio, sulla base degli articoli 13, paragrafo 2 e
141, paragrafo 3 del trattato,
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
costituisce un Istituto europeo
per l'uguaglianza di genere.
Il 14 marzo 2006 il Parlamento
europeo ha espresso il suo parere in prima lettura.
Il 27 settembre 2005 il
Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere.
L'8 maggio 2006 la Commissione
ha adottato una proposta modificata.
Il Consiglio ha adottato una
posizione comune il 18 settembre 2006 conformemente alla procedura di
cui all'articolo 251 del
trattato.
II. OBIETTIVO
Il regolamento istituisce un Istituto europeo per
l'uguaglianza di genere, che dovrebbe operare come
centro di eccellenza a livello
europeo e offrire sostegno tecnico alle Istituzioni della Comunità e agli
Stati membri, in particolare in
termini di raccolta ed analisi di dati e informazioni comparabili e di
messa a punto di strumenti
metodologici adeguati ai fini del processo di integrazione di genere. Gli
obiettivi generali dell'Istituto
saranno sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere,
assistere le Istituzioni della
Comunità nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e sensibiliz-
zare maggiormente i cittadini
dell'UE in materia di uguaglianza di genere.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune del
Consiglio è stata definita conformemente agli obiettivi degli articoli 13,
paragrafo 2 e 141,
paragrafo 3 del trattato relativi, rispettivamente, alla lotta contro le
discrimina-
zioni e all'applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di occupazione e di impiego,
compreso il principio della parità di retribuzione
per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore.
Nell'adottare la posizione
comune, il Consiglio ha, tranne per le questioni relative alla composi-
zione del consiglio di
amministrazione e del forum consultivo, ampiamente aderito alla posizione
della Commissione quale
figura nella proposta modificata.
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Il 14 marzo 2006 il
Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 52 emendamenti.
2.1. Emendamenti del Parlamento
europeo accettati dal Consiglio
Nella sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto di
35 emendamenti. Tra questi il Consi-
glio:
- ha accettato pienamente
17 emendamenti (emendamenti 2, 6, 9, 59/74, 13, 18, 64/80,
65/81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 e 55).
- ha accettato 4
emendamenti come sono stati riformulati dalla Commissione (emendamenti 7,
8, 10 e 40).
- ha accettato il
contenuto di altri 14 emendamenti (emendamenti 3, 4, 5, 17, 60/76, 61 riv./
77, 62/78, 20, 25,
63/79, 24, 28 e 48).
2.2. Emendamenti del Parlamento
europeo non accettati dal Consiglio
Il Consiglio non ha accettato
11 emendamenti per i motivi illustrati dalla Commissione nella sua
proposta modificata
(emendamenti 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 e 54).
Il Consiglio non ha
inoltre potuto accettare altri 6 emendamenti, poiché la questione della compo-
sizione del consiglio di
amministrazione costituisce il principale punto di divergenza tra le Istitu-
zioni.
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 295E/67
- Dialogo a livello
internazionale (emendamento 26, articolo 3, paragrafo1)
Il Consiglio non ritiene
necessario tale emendamento poiché l'articolo 8 tratta specificamente
della «cooperazione con le
organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni
internazionali e i paesi
terzi» e prevede una procedura per tale cooperazione. L'articolo 4, che
delinea gli ambiti di
attività e i metodi di lavoro dell'Istituto, si riferisce inoltre alla
necessità di
tenere conto «delle
informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro
già svolto dalle istituzioni della Comunità e da
altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazio-
nali e internazionali
competenti ...». Il Consiglio ritiene inoltre che la chiarezza del diritto
potrebbe essere compromessa
dall'aggiunta di tale aspetto al già lungo elenco di compiti
previsti all'articolo 3.
- Composizione del consiglio di
amministrazione (emendamenti 66 e 82, articolo 10, paragrafo 1)
Nel definire un orientamento generale nel giugno 2005, il
Consiglio non ha accettato la
proposta iniziale della
Commissione di un consiglio di amministrazione ristretto, preferendo
un consiglio pienamente rappresentativo
di 25 membri, accompagnato da un piccolo ufficio
di sei membri (articolo
11). In tale opzione, la Commissione avrebbe tre rappresentanti nel
consiglio di
amministrazione e vi sarebbero tre membri senza diritto di voto che rappresen-
tano un'organizzazione non
governativa pertinente a livello comunitario e le parti sociali.
Dopo aver ricevuto il
parere del Parlamento europeo nel marzo 2006, il Consiglio ha esami-
nato la validità degli emendamenti 66 e 82, che
richiedono un piccolo consiglio di ammini-
strazione composto da nove
membri nominati dal Consiglio e da un rappresentante della
Commissione. Pur considerando
che essi rappresentino un miglioramento rispetto alla
proposta originaria della
Commissione, il Consiglio li ha tuttavia per diversi motivi ritenuti
inaccettabili:
- data la natura del problema,
il Consiglio reputa importante che ciascuno Stato membro sia
rappresentato nel
consiglio di amministrazione e crede che ciò possa inoltre facilitare la
messa in comune delle
competenze e delle esperienze nazionali in materia di uguaglianza
di genere,
particolarmente importante nel contesto di un'Unione allargata;
- poiché è essenziale che
l'Istituto funzioni efficacemente, sarebbe preferibile una procedura
semplice per la nomina dei membri del
consiglio di amministrazione. Ritiene inoltre che
un piccolo ufficio
consentirebbe di garantire il buon funzionamento del consiglio di ammi-
nistrazione;
- poiché la politica
dell'uguaglianza di genere investe un'ampia gamma di settori, il Consiglio
è del parere che la
Commissione debba avere più di un rappresentante nel consiglio di
amministrazione per
poter essere in grado di apportare un valido contributo al funziona-
mento dell'Istituto. Il
Consiglio ritiene che anche un rappresentante della Commissione
debba partecipare
all'ufficio di presidenza;
- il Consiglio ha convenuto
con la Commissione che tre membri senza diritto di voto
dovrebbero
rappresentare le parti sociali e un'organizzazione non governativa pertinente a
livello comunitario.
Occorre inoltre osservare
che la posizione del Consiglio per quanto riguarda la composizione
del consiglio di
amministrazione rispecchia la posizione orizzontale generale adottata in
passato per altre agenzie o organi comunitari. Mentre nel
caso dell'Istituto varie delegazioni
sono disposte a
riconsiderare la loro posizione tenuto conto delle sue dimensioni relativa-
mente ridotte e del suo
modesto bilancio, è stato preso atto che per il momento è impossibile
affermare se un consiglio
di amministrazione ristretto accompagnato da un ampio forum
consultivo sarebbe
realmente più efficace di un consiglio di amministrazione rappresentativo
assistito da un piccolo
ufficio. La creazione di un piccolo ufficio, che potrebbe riunirsi più
spesso del consiglio di
amministrazione, costituisce inoltre un importante elemento per garan-
tire l'efficienza in
termini di costo dell'Istituto.
- Rappresentanza di uomini e
donne: quota del 40 % (emendamento 39, articolo 10, paragrafo 2)
Il Consiglio appoggia
l'idea di una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio
di amministrazione prevista
nella posizione comune. Non desidera tuttavia ostacolare inutil-
mente il funzionamento
dell'Istituto istituendo una quota obbligatoria che potrebbe in pratica
risultare difficile da
rispettare, dato che ci sono attualmente, in generale, più donne che uomini
impegnati nella politica
dell'uguaglianza di genere. Pur essendo importante garantire un equili-
brio di genere - e si
osserva in proposito una tendenza verso un maggior coinvolgimento
degli uomini in questo
settore - il Consiglio ritiene che l'esperienza e la competenza dei
membri del consiglio di
amministrazione in materia di uguaglianza di genere costituiscano
anch'esse importanti
aspetti di cui tenere conto.
C
295E/68 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 5.12.2006
- Forum consultivo
(emendamenti 67 e 83, 68 e 84 e 51, articolo 12 della proposta iniziale della
Commissione)
Nello scenario
preferito dal Consiglio di un ampio consiglio di amministrazione assistito da
un piccolo ufficio, si
è ritenuto che il forum consultivo previsto dalla Commissione e dal Parla-
mento non fosse più
necessario. Inoltre, al fine di garantire che l'Istituto benefici della valida
esperienza disponibile
a livello nazionale, l'articolo 3 della posizione comune istituisce una
rete europea
sull'uguaglianza di genere, come richiesto dal Parlamento, e prevede inoltre
«una
riunione annuale di
esperti degli organi competenti specializzati in materia di uguaglianza di
genere degli Stati
membri».
3. Altre modifiche apportate
dal Consiglio
È stata approvata una
serie di altre piccole modifiche tecniche, di tipo giuridico o linguistico, nel
quadro della procedura di
messa a punto giuridico/linguistica tra il Parlamento europeo e il Consi-
glio.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che,
nonostante le opinioni divergenti sulla composizione del consiglio di ammini-
strazione, la posizione comune
corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della
Commissione.