|
POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 2/2007
definita dal
Consiglio l'11 dicembre 2006
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
..., relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e
per ferrovia e che abroga i regola-
menti (CEE) del
Consiglio n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
(2007/C 70 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE (4) Gli obiettivi principali definiti nel
Libro bianco della
EUROPEA, Commissione, del 12
settembre 2001, «La politica
europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare
scelte», consistono nel garantire servizi di trasporto di
gli articoli 71 e 89,
passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie ad una
concorrenza regolamentata, che assicuri anche la traspa-
vista la proposta della Commissione, renza e
l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di
passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori
sociali,
ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1),
condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viag-
giatori, ad esempio i pensionati, ed eliminare le disparità
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri
diversi che possono alterare in modo sostanziale la
concorrenza.
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trat-
tato (3),
(5) Attualmente, molti
servizi di trasporto terrestre di passeg-
geri che rappresentano una necessità sul piano dell'inte-
considerando quanto segue: resse economico generale non possono essere
gestiti
secondo una logica meramente commerciale. Occorre
(1)
L'articolo 16 del trattato afferma che i servizi di interesse che le autorità
competenti degli Stati membri abbiano la
economico
generale fanno parte dei valori comuni dell'U- possibilità di intervenire per garantire
la prestazione di
nione.
tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità
competenti per far sì che vengano forniti servizi di
trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l'attribuzione
(2)
L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che le
imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse agli operatori del servizio pubblico di
diritti di esclusiva,
economico
generale sono sottoposte alle norme del trat- la concessione agli operatori del
servizio pubblico di
tato,
in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti compensazioni finanziarie e la
determinazione di regole
in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempi- generali, valide per tutti gli operatori,
per l'esercizio dei
mento,
in linea di diritto e di fatto, delle specifiche trasporti pubblici. Se gli Stati membri,
a norma del
missioni loro affidate. presente
regolamento, scelgono di escludere certe regole
generali dall'ambito di applicazione del regolamento
stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli
(3)
L'articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis aiuti di Stato.
rispetto
all'articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce norme
applicabili
alla compensazione degli obblighi di servizio (6)
Molti Stati membri hanno introdotto una legislazione che
pubblico
nel settore dei trasporti terrestri. prevede la concessione di
diritti di esclusiva e la stipula-
zione di contratti di servizio pubblico, almeno per una
(1) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 20. parte del
proprio mercato dei trasporti pubblici, sulla
(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 1. base di procedure di
aggiudicazione eque e trasparenti. Di
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001
(GU C 140 E del
conseguenza, gli scambi fra gli Stati membri sono note-
13.6.2002, pag. 262), posizione comune del
Consiglio dell'11
dicembre
2006 e posizione del Parlamento europeo (non ancora volmente aumentati e numerosi operatori
di servizio
pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). pubblico stanno
adesso fornendo servizi di trasporto
C 70E/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
27.3.2007
pubblico
di passeggeri in più di uno Stato membro. del trattato, a meno che gli Stati membri
non decidano di
Tuttavia,
dall'evolversi delle legislazioni nazionali è scatu- applicare il presente regolamento a tale specifico
settore.
rita
l'applicazione di procedure difformi, cosa che ha Le disposizioni del presente regolamento non
impedi-
creato
incertezza giuridica riguardo ai diritti degli opera- scono di
integrare i servizi per vie d'acqua interne in una
tori di
servizio pubblico e agli obblighi delle autorità più vasta rete di trasporto pubblico di
passeggeri urbana,
competenti.
Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consi- suburbana o regionale.
glio,
del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati
membri
in materia di obblighi inerenti alla nozione di
servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su (11)
Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui
strada
e per via navigabile (1) nulla dice in ordine alle ambito di applicazione ricadono anche i servizi
di
modalità
di aggiudicazione dei contratti di servizio trasporto di merci, non si reputa opportuno
disciplinare,
pubblico
nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle nel presente regolamento, l'affidamento di
contratti di
circostanze
in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara servizio pubblico in quello specifico settore. Tre
anni
d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento, l'orga-
normativo
comunitario. nizzazione dei
servizi di trasporto di merci dovrebbe
quindi rimanere soggetta
all'osservanza dei principi gene-
(7) Da
alcuni studi effettuati e dall'esperienza maturata dagli rali del trattato.
Stati
membri che da vari anni hanno introdotto la
concorrenza
nel settore dei trasporti pubblici emerge che, (12) Sotto il
profilo del diritto comunitario, è irrilevante che i
con le
adeguate garanzie, l'introduzione di una concor- servizi di trasporto pubblico di passeggeri
siano prestati
renza
regolamentata tra gli operatori in questo settore da imprese pubbliche o da imprese private. Il
presente
consente di rendere più appetibili, più innovativi e meno regolamento si fonda sui
principi della neutralità rispetto
onerosi
i servizi forniti, senza per questo ostacolare al regime di proprietà sancito dall'articolo
295 del trat-
l'adempimento
dei compiti specifici assegnati agli opera- tato, della libertà degli Stati membri di
definire i servizi
tori di
servizio pubblico. Questa impostazione ha avuto di interesse economico generale, sancito
dall'articolo 16
l'approvazione
del Consiglio europeo nell'ambito del del trattato, e di sussidiarietà e
proporzionalità, sanciti
cosiddetto
processo di Lisbona del 28 marzo 2000, dall'articolo 5 del trattato.
laddove
si invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati
membri,
ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze,
ad
«accelerare la liberalizzazione in settori come [...] (13) Alcuni
servizi, spesso connessi con un'infrastruttura
i
trasporti».
specifica, sono prestati essenzialmente per il loro inte-
resse storico o per il loro valore turistico. Poiché questi
(8) I
mercati del trasporto di passeggeri liberalizzati nei quali servizi hanno scopi
manifestamente diversi dalla fornitura
non
esistono diritti di esclusiva dovrebbero poter mante- di trasporto pubblico di passeggeri, la loro
prestazione
nere le
loro caratteristiche e modalità di funzionamento non deve essere disciplinata dalle norme e dalle
proce-
nella
misura in cui esse sono compatibili con le disposi- dure applicabili agli obblighi di servizio
pubblico.
zioni
del trattato.
(14) Ove le autorità
competenti siano responsabili dell'orga-
(9) Per
poter organizzare i propri servizi di trasporto
pubblico
di passeggeri nel modo più rispondente alle nizzazione della rete del trasporto
pubblico, oltre alla
esigenze
del pubblico, tutte le autorità competenti realizzazione effettiva del servizio di
trasporto, tale orga-
devono
avere la facoltà di scegliere liberamente i loro nizzazione può comprendere tutta una serie di
altre atti-
operatori
di servizio pubblico, tenendo conto degli inte- vità e funzioni che le autorità competenti devono
essere
ressi
delle piccole e medie imprese, secondo le modalità libere di svolgere esse stesse o di affidare in
tutto o in
prescritte
dal presente regolamento. Per garantire l'appli- parte a terzi.
cazione
dei principi di trasparenza, di parità di tratta-
mento
degli operatori in concorrenza e di proporziona- (15) I
contratti di lunga durata possono comportare la chiu-
lità,
qualora vengano accordati compensazioni o diritti di sura del mercato per un periodo più lungo del
necessario,
esclusiva,
è indispensabile definire in un contratto di con conseguente riduzione degli effetti
positivi della pres-
servizio
pubblico stipulato dall'autorità competente con sione della concorrenza. Per ridurre al minimo
le distor-
l'operatore
di servizio pubblico prescelto la natura degli sioni di concorrenza e al tempo stesso
salvaguardare la
obblighi
di servizio pubblico e il compenso concordato. qualità
dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio
La
forma o la denominazione di tale contratto possono pubblico abbiano una durata limitata. È
tuttavia neces-
variare
in funzione degli ordinamenti giuridici degli sario prevedere la possibilità di prorogare i
contratti di
Stati
membri.
servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà
della
loro durata iniziale quando l'operatore di servizio
(10)
Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui pubblico debba effettuare
investimenti in beni aventi una
ambito
di applicazione ricadono anche i servizi di durata di ammortamento eccezionale e, in
ragione delle
trasporto
pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne, loro
caratteristiche e limiti particolari, nel caso delle
non si
reputa opportuno disciplinare, nel presente regola- regioni ultraperiferiche quali specificate
nell'articolo 299
mento,
l'affidamento di contratti di servizio pubblico in del trattato. Inoltre, qualora un operatore di
servizio
questo
specifico settore. L'organizzazione dei servizi di pubblico effettui investimenti in infrastrutture
o in mate-
trasporto
pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne riale rotabile e veicoli che abbiano carattere
eccezionale,
resta
quindi soggetta all'osservanza dei principi generali nel senso che implicano entrambi un alto valore di
fondi,
e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo
(1) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo
un'equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una
dal
regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1). proroga ancora maggiore.
27.3.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/3
(16) Laddove la
fine di un contratto di servizio pubblico nire le modalità di subappalto dei loro
servizi di trasporto
comporti
il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico di passeggeri, soprattutto in
caso di servizi
pubblico,
le autorità competenti dovrebbero poter chie- prestati da un operatore interno. Inoltre, non
si dovrebbe
dere all'operatore
di servizio pubblico prescelto di osser- impedire a un subappaltatore di partecipare a
procedure
vare le
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consi- di gara nel territorio di qualsiasi autorità competente.
La
glio, del
12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento selezione di un subappaltatore da parte
dell'autorità
delle
legislazioni degli Stati membri relative al manteni- competente o del suo operatore interno dovrebbe
essere
mento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di effettuata in conformità alla normativa
comunitaria.
imprese,
di stabilimenti o di parti di imprese o di stabili-
menti (1).
La suddetta direttiva non osta a che gli Stati
membri
salvaguardino condizioni di trasferimento di (20)
Quando l'autorità pubblica decide di affidare a un terzo
diritti
dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla un servizio d'interesse generale, la scelta
dell'operatore di
direttiva
2001/23/CE e tenendo conto in tale contesto, servizio pubblico deve avvenire
nell'osservanza della
ove
appropriato, degli standard sociali fissati dalle dispo- normativa comunitaria in tema
di appalti pubblici e di
sizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazio- concessioni, quale risulta dagli articoli da 43 a
49 del
nali o dai contratti collettivi o da
accordi conclusi tra le
trattato, nonché nell'osservanza dei principi di traspa-
parti
sociali. renza
e di parità di trattamento. In particolare, le disposi-
zioni del presente regolamento devono lasciare impregiu-
dicati gli obblighi applicabili
alle pubbliche autorità in
forza delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti
(17) Nel
rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità pubblici, quando i contratti di servizio
pubblico rientrano
competenti
hanno la facoltà di stabilire norme di qualità nel loro ambito di applicazione.
per gli
obblighi di servizio pubblico, per esempio
riguardo
alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei
passeggeri,
alle esigenze delle persone a mobilità ridotta o (21) Alcuni bandi
di gara impongono alle autorità competenti
alla
tutela dell'ambiente. la definizione e
la descrizione di sistemi complessi. È
quindi opportuno che, nell'aggiudicare contratti in tali
casi,
dette autorità abbiano facoltà di negoziare i dettagli
con tutti i potenziali operatori di servizio pubblico o con
(18) Fatte
salve le pertinenti disposizioni della legislazione alcuni di essi dopo la presentazione delle
offerte.
nazionale,
ogni autorità locale o, in assenza di questa,
ogni
autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa
i servizi
pubblici di trasporto passeggeri nel suo territorio (22) È opportuno
che la gara d'appalto per l'aggiudicazione di
o se
affidarli a un operatore interno senza ricorrere a contratti di servizio pubblico non sia obbligatoria
quando
procedure
di gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni il contratto abbia per oggetto somme o distanze
di
di
concorrenza, questa facoltà di autoprestazione deve modesta entità. Al riguardo, per somme o
prestazioni
essere
soggetta a controlli rigorosi. Il necessario controllo chilometriche di maggiore
entità le autorità competenti
dovrebbe
essere esercitato dall'autorità competente o da dovrebbero poter tenere conto degli interessi
specifici
un gruppo
di autorità competenti che forniscano servizi delle piccole e medie imprese. Alle autorità
competenti
integrati
di trasporto pubblico di passeggeri in modo non dovrebbe essere consentito di
suddividere contratti o
collettivo
o tramite i propri membri. Inoltre, un'autorità reti al fine di evitare procedure di appalto.
competente
che fornisca i propri servizi di trasporto o un
operatore
interno non dovrebbero poter partecipare a
procedure
di gara al di fuori del territorio della suddetta (23) Quando vi è
il rischio di interruzioni della fornitura dei
autorità.
L'autorità che controlla l'operatore interno servizi, le autorità competenti dovrebbero
poter adottare
dovrebbe
anche poter vietare a quest'ultimo di parteci- misure
di emergenza a breve termine in attesa dell'aggiu-
pare a
gare organizzate nel suo territorio. Le restrizioni dicazione di un nuovo contratto di servizio
pubblico che
delle
attività di un operatore interno non interferiscono sia conforme a tutte le condizioni in materia di
aggiudica-
con la
possibilità dell'aggiudicazione diretta di contratti di zione stabilite dal presente
regolamento.
servizio
pubblico qualora questi riguardino il trasporto
ferroviario,
eccettuati altri tipi di trasporto su rotaia quali
metropolitana
e tram. Inoltre, l'aggiudicazione diretta di (24) Il
trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia pone
contratti di servizio pubblico per il
trasporto ferroviario
problemi particolari legati all'entità degli investimenti e al
pesante
lascia impregiudicata la possibilità per le autorità costo
delle infrastrutture. Nel
marzo 2004
competenti
di aggiudicare ad un operatore interno la Commissione ha presentato una
proposta che modifica
contratti
di servizio pubblico per i servizi di trasporto la
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblico
di passeggeri su altri tipi di trasporto su rotaia relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
(2), allo
quali
metropolitana e tram. scopo di
garantire a tutte le imprese ferroviarie della
Comunità l'accesso all'infrastruttura di tutti gli
Stati
membri ai fini dell'esercizio del servizio internazio-
nale di trasporto passeggeri. Il presente regolamento si
(19) Il
subappalto può contribuire a trasporti pubblici di prefigge di definire un quadro giuridico per
le compensa-
passeggeri
più efficienti e rende possibile la partecipa- zioni e/o i diritti di esclusiva per i contratti
di servizio
zione di
imprese diverse dall'operatore di servizio pubblico e non di realizzare un'ulteriore
apertura del
pubblico
aggiudicatario del relativo contratto. Tuttavia, mercato
dei servizi ferroviari.
per
assicurare l'uso migliore delle risorse pubbliche, le
autorità
competenti dovrebbero essere in grado di defi- (2) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva
modificata da ultimo dalla
direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
(1) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. 164
del 30.4.2004, pag. 164).
C 70E/4
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
(25) In materia
di servizi pubblici, il presente regolamento dà metà del periodo transitorio, le offerte di
imprese i cui
facoltà a
ciascuna autorità competente di scegliere il servizi di trasporto pubblico non sono
aggiudicati, per
proprio
operatore per la prestazione del servizio di oltre metà del loro valore, a norma del
presente regola-
trasporto
pubblico di passeggeri nell'ambito di un mento, semprechè tale facoltà venga
esercitata senza
contratto
di servizio pubblico. Tenuto conto della diversa discriminazioni e venga stabilita prima della
pubblica-
organizzazione
territoriale degli Stati membri in questa zione del bando di gara.
materia,
si ritiene giustificato consentire alle autorità
competenti
di aggiudicare direttamente i contratti di
servizio
pubblico di trasporto per ferrovia. (32)
Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003
nella
causa C-280/00 Altmark Trans GmbH (1), la Corte
di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le
(26) Le
compensazioni concesse dalle autorità competenti per
coprire le
spese sostenute per l'assolvimento degli compensazioni di servizio pubblico non
costituiscono
obblighi
di servizio pubblico dovrebbero essere calcolate vantaggi ai sensi dell'articolo 87 del
trattato qualora
in modo da
evitare compensazioni eccessive. Qualora soddisfino cumulativamente quattro
criteri. Qualora
proponga
di aggiudicare un contratto di servizio pubblico questi criteri non siano soddisfatti e
ricorrano i criteri
senza
ricorrere a procedura di gara, l'autorità competente generali per l'applicazione dell'articolo 87,
paragrafo 1
dovrebbe
altresì osservare modalità di applicazione detta- del trattato, le compensazioni degli obblighi
di servizio
gliate
idonee a garantire che l'importo delle compensa- pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono
soggette agli
zioni
risulti adeguato e miri a conseguire un servizio effi- articoli 73, 86, 87 e 88 del
trattato.
ciente e
di qualità.
(33) Nel settore dei trasporti di passeggeri
per via terrestre
(27) L'autorità
competente e l'operatore di servizio pubblico possono risultare necessarie compensazioni di
servizi
possono
provare che si è evitata una compensazione pubblici allo scopo di consentire alle
imprese incaricate
eccessiva
se, nello schema di calcolo di cui all'allegato, della prestazione di servizi pubblici di funzionare
tengono
debitamente conto degli effetti dell'osservanza secondo principi e condizioni che consentano
loro di
degli
obblighi di servizio pubblico sulla domanda di svolgere i propri compiti. Tali
compensazioni - se ricor-
servizi di
trasporto pubblico di passeggeri. rono determinate condizioni -
possono essere compati-
bili con il trattato in
applicazione dell'articolo 73. In
primo luogo, devono essere concesse per garantire la
(28) Ai fini
dell'aggiudicazione dei contratti di servizio prestazione di servizi che siano servizi
di interesse gene-
pubblico,
ad eccezione delle misure di emergenza e dei rale nel senso precisato dal trattato. In
secondo luogo, al
contratti
relativi a distanze limitate, le autorità competenti fine di evitare ingiustificate distorsioni della
concorrenza,
dovrebbero
adottare le necessarie misure per pubbliciz- non possono eccedere quanto necessario per
coprire i
zare, come
minimo con un anno di anticipo, il fatto che costi netti originati dall'assolvimento
degli obblighi di
intendono
aggiudicare tali contratti così da consentire ai servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi
generati da
potenziali
operatori del servizio pubblico di attivarsi. tali obblighi, nonché di un congruo utile.
(29) I
contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente
dovrebbero
essere soggetti a una maggiore trasparenza. (34) Le
compensazioni corrisposte dalle autorità competenti a
norma delle disposizioni del presente regolamento
possono quindi essere dispensate dall'obbligo di notifica
preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(30)
Considerato che le autorità competenti e gli operatori di
servizio
pubblico avranno bisogno di un certo tempo
per
adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento,
è
opportuno definire regimi transitori. In vista della (35) Il
presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE)
graduale
aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico n. 1191/69, che è quindi opportuno abrogare. Per
i
in linea
con il presente regolamento, gli Stati membri servizi pubblici di trasporto di merci, un
periodo transi-
dovrebbero
presentare alla Commissione una relazione torio di tre anni accompagnerà la progressiva riduzione
sullo
stato dei lavori entro i sei mesi successivi alla prima delle compensazioni non
autorizzate dalla Commissione
metà del
periodo transitorio. Sulla base di tali relazioni la a norma degli articoli 73, 86, 87 e 88 del
trattato. Qual-
Commissione può proporre opportune misure. siasi compensazione concessa in
relazione alla fornitura
di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da
quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di
(31) Nel
periodo transitorio è possibile che le autorità compe- implicare aiuti di Stato
ai sensi dell'articolo 87, para-
tenti
applichino le disposizioni del presente regolamento grafo 1 del trattato dovrebbe essere conforme
alle dispo-
in tempi
diversi. Potrebbe quindi accadere che, durante sizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 dello
stesso,
tale
periodo, operatori di servizio pubblico provenienti compresa ogni pertinente interpretazione della
Corte di
da mercati
in cui il presente regolamento non è ancora giustizia delle Comunità europee e, in
particolare, la
applicato
partecipino a gare pubbliche per contratti di sentenza nella causa C-280/00 Altmark Trans
GmbH.
servizio
pubblico da aggiudicare in mercati aperti più Nell'esaminare casi del genere, la
Commissione dovrebbe
rapidamente
alla concorrenza regolamentata. Per evitare, pertanto applicare dei principi simili a
quelli stabiliti nel
attraverso
una misura proporzionata, che l'apertura alla presente regolamento o, se del caso, in altre
normative
concorrenza
del mercato del trasporto pubblico deter- nel settore dei servizi d'interesse
economico generale.
mini
situazioni di squilibrio, le autorità competenti
dovrebbero
avere la facoltà di rifiutare, nella seconda (1) [2003] Racc. I-7747.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/5
(36) L'ambito
di applicazione del regolamento (CEE) Stati membri possono applicare il presente
regolamento anche
n.
1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo al trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua
interne.
agli
aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia,
su
strada e per via navigabile (1), è disciplinato dal
presente
regolamento. Detto regolamento è considerato 3. Il
presente regolamento non si applica alle concessioni di
obsoleto
e limita al tempo stesso l'applicazione dell'arti- lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3,
lettera a) della
colo 73
del trattato senza fornire un'adeguata base giuri- direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
dica per
autorizzare gli attuali programmi d'investimento, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli
specialmente
in relazione agli investimenti in infrastrut- enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono
ture di
trasporto in un partenariato pubblico-privato. servizi di trasporto e servizi postali (3), o
dell'articolo 1, para-
Esso
dovrebbe quindi essere abrogato, così da poter appli- grafo 3 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del
care
l'articolo 73 del trattato in modo adeguato all'evolu- Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle
zione
costante del settore, ferme restando le disposizioni procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di
del
presente regolamento o del regolamento (CEE) forniture e di servizi (4).
n.
1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo
alle
norme comuni per la normalizzazione dei conti delle
aziende
ferroviarie (2). Al fine di facilitare ulteriormente
l'applicazione
della pertinente normativa comunitaria, la Articolo 2
Commissione
proporrà, nel 2006, delle linee guida rela-
tive
agli aiuti di Stato per gli investimenti nel trasporto
ferroviario, compresi quelli nelle
infrastrutture. Definizioni
(37) Onde
valutare l'attuazione del presente regolamento e gli Ai fini del presente regolamento, si intende per:
sviluppi nella fornitura di trasporto
pubblico di passeg-
geri
nella Comunità, in particolare la qualità dei servizi di a) «trasporto pubblico di
passeggeri»: i servizi di trasporto di
trasporto
pubblico di passeggeri e gli effetti dell'aggiudi-
cazione
diretta di contratti di servizio pubblico, la passeggeri di interesse economico generale
offerti al pubblico
Commissione
dovrebbe elaborare una relazione, corre- senza discriminazione e in maniera continuativa;
dandola,
se del caso, di proposte di modifica, b) «autorità competente»:
un'amministrazione pubblica o un
gruppo di
amministrazioni pubbliche di uno Stato membro,
o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti
pubblici
di passeggeri in una zona geografica determinata, o
qualsiasi altro organismo investito di tale potere;
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità
competente la cui
zona di competenza geografica non è
Articolo 1
estesa al territorio nazionale;
d) «operatore di
servizio pubblico»: un'impresa o un gruppo di
Finalità e ambito di applicazione imprese di diritto pubblico o
privato che fornisce servizi di
trasporto
pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico
1. Il
presente regolamento ha lo scopo di definire con quali che presta servizi di
trasporto pubblico di passeggeri;
modalità le autorità competenti possono intervenire, nel
rispetto
del diritto comunitario, nel settore dei trasporti
pubblici di e) «obbligo
di servizio pubblico»: l'obbligo definito o indivi-
passeggeri per garantire la fornitura di servizi di
interesse gene- duato
da un'autorità competente al fine di garantire la presta-
rale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di
migliore zione di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri
qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il
semplice gioco di
interesse generale che un operatore, ove considerasse il
delle forze del mercato consentirebbe di fornire. proprio
interesse commerciale, non si assumerebbe o non si
assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni
senza compenso;
A tal fine, il presente regolamento stabilisce le
condizioni alle
quali le autorità competenti, allorché impongono o
stipulano
obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori
di f) «diritto di
esclusiva»: il diritto in virtù del quale un operatore
servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono
loro di servizio
pubblico presta determinati servizi di trasporto
diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli
obblighi di pubblico
di passeggeri su una linea o rete o in una zona
servizio pubblico.
determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore;
g)
«compensazione di servizio pubblico»: qualsiasi vantaggio, in
2. Il
presente regolamento si applica all'esercizio di servizi particolare di natura
finanziaria, erogato direttamente o indi-
nazionali e internazionali di trasporto pubblico di
passeggeri
rettamente da un autorità competente per mezzo di fondi
per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su
strada, ad pubblici
durante il periodo di vigenza di un obbligo di
eccezione dei servizi di trasporto prestati
prevalentemente in
servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
ragione del loro interesse storico o del loro valore
turistico. Gli
(3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
(1) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo
regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del
dal
regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6). 20.10.2005, pag. 28).
(2) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8. Regolamento
modificato da ultimo (4) GU L
134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal
dall'atto di
adesione del 2003. regolamento (CE)
n. 2083/2005 della Commissione.
C 70E/6
IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
h) «aggiudicazione diretta»: l'aggiudicazione di un
contratto di competenti di
integrare gli obblighi di servizio pubblico stabi-
servizio pubblico
ad un determinato operatore di servizio lendo tariffe massime nei contratti di servizio
pubblico.
pubblico
senza che sia previamente esperita una procedura
di gara;
3. Fatte salve le disposizioni degli
articoli 73, 86, 87 e 88 del
i) «contratto di servizio pubblico»: uno o più atti
giuridica- trattato, gli
Stati membri possono escludere dall'ambito di appli-
mente vincolanti
che formalizzano l'accordo tra un'autorità cazione del presente regolamento le norme generali
relative alla
competente e
un operatore di servizio pubblico mediante il compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio
pubblico
quale
all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura che fissano le tariffe massime per
scolari, studenti, apprendisti e
dei servizi
di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli persone a mobilità ridotta. Tali norme generali sono
notificate a
obblighi di
servizio pubblico; il contratto può, altresì, norma dell'articolo 88 del trattato. Siffatte
notifiche contengono
secondo
l'ordinamento giuridico degli Stati membri, consi- informazioni
complete sulla misura adottata e, in particolare, sui
stere in una
decisione adottata dall'autorità competente: dettagli del metodo di calcolo.
- che assume
la forma di un atto individuale di natura legi-
slativa
o regolamentare, oppure
Articolo 4
- che
specifica le condizioni alle quali l'autorità competente
fornisce
essa stessa i servizi o ne affida la fornitura ad un
operatore
interno; Contenuto
obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e
delle
norme generali
j) «valore»: il valore di un servizio, di una linea, di
un contratto
di servizio
pubblico o di un sistema di compensazioni per il
trasporto
pubblico di passeggeri, corrispondente alla remune- 1. I
contratti di servizio pubblico e le norme generali:
razione
totale, al netto dell'IVA, percepita dall'operatore o
dagli
operatori di servizio pubblico, comprese le compensa- i) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio
pubblico
zioni di
qualunque natura erogate dalla pubblica amministra- che l'operatore del servizio pubblico deve
assolvere e le zone
zione e i
ricavi rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio geografiche interessate;
che non siano riversati
all'autorità competente;
ii) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i
k)
«norma generale»: disposizione che si applica senza discrimi- parametri in base ai quali
deve essere calcolata la compensa-
nazione a tutti i servizi di trasporto
pubblico di passeggeri
zione in modo da impedire una compensazione eccessiva.
dello stesso tipo in una zona geografica
determinata posta Nel
caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a
sotto la responsabilità di un'autorità
competente;
norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, tali parametri
sono determinati in modo tale che la compensazione corri-
l)
«servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri»: servizi sposta non possa superare l'importo necessario per
coprire
interconnessi di trasporto entro una
determinata zona
l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi origi-
geografica con servizio di informazione,
emissione di titoli di nati
dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico,
viaggio e orario unici.
tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del
servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;
iii) definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla
Articolo
3
fornitura di servizi. Tali costi possono comprendere, in parti-
colare, le spese per il
personale, per l'energia, gli oneri per le
infrastrutture, la manutenzione e la riparazione dei veicoli
Contratti di servizio pubblico e
norme generali
adibiti al trasporto pubblico, del materiale rotabile e delle
installazioni necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto
di passeggeri, i costi fissi e un rendimento adeguato del capi-
1. L'autorità competente che decide di
concedere all'operatore
tale.
che ha
scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di
qualsivoglia
natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di 2. I
contratti di servizio pubblico e le norme generali defini-
servizio
pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di scono le modalità di ripartizione dei ricavi
derivanti dalla
servizio
pubblico. vendita
dei titoli di viaggio che possono essere trattenuti dall'o-
peratore del
servizio pubblico, riversati all'autorità competente o
ripartiti fra di loro.
2. In deroga al paragrafo 1, gli obblighi
di servizio pubblico
finalizzati
a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per
alcune
categorie di passeggeri possono anch'essi essere discipli- 3. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una
nati da
norme generali. L'autorità competente compensa gli durata determinata non superiore a dieci anni
per i servizi di
operatori
di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell'ar- trasporto con autobus e a quindici
anni per i servizi di trasporto
ticolo
4, nell'articolo 6 e nell'allegato, per l'effetto finanziario di passeggeri per ferrovia o altri
modi di trasporto su rotaia. La
netto,
positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi origi- durata dei contratti di servizio
pubblico relativi a più modi di
nati
dall'assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme trasporto è, al massimo, di
quindici anni se i trasporti per
generali,
secondo modalità che impediscano una compensazione ferrovia o
altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il
eccessiva.
Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità 50 % del valore dei servizi di cui trattasi.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 70E/7
4. Se necessario, tenuto conto delle modalità
di ammorta- servizi quali
definiti in dette direttive. Se i contratti devono
mento
dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere aggiudicati a norma delle
direttive 2004/17/CE o
essere
prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a
6 del presente
servizio
pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto articolo non si applicano.
all'insieme
dei beni necessari per la fornitura dei servizi di
trasporto
di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico
e
prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri
previsti
dal contratto. 2. A meno che non sia vietato dalla
legislazione nazionale, le
autorità competenti a
livello locale, si tratti o meno di un'auto-
Se i
costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo rità singola o di un gruppo di
autorità che forniscono servizi
giustificano,
la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al integrati di trasporto pubblico di
passeggeri, hanno facoltà di
paragrafo
3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al fornire esse stesse servizi di
trasporto pubblico di passeggeri o
massimo
del 50 %. di
procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio
pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità
competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità,
Se
l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento almeno una di esse, esercita
un controllo analogo a quello che
eccezionale
in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo esercita sulle proprie strutture (in seguito
denominato «operatore
giustifica
e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato interno»). Se un'autorità competente a livello locale
assume tale
mediante
una procedura di gara equa, un contratto di servizio decisione, si applicano le seguenti disposizioni:
pubblico
può essere concluso per una durata superiore. Per
garantire
la trasparenza in questo caso, l'autorità competente
trasmette
alla Commissione, entro un anno dalla stipula del
contratto,
il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne a) al fine di determinare se
l'autorità competente a livello locale
giustificano
la durata superiore. esercita tale
controllo, sono presi in considerazione elementi
come il livello della sua
rappresentanza in seno agli organi di
amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposi-
5. Fatta salva la legislazione nazionale e
comunitaria,
zioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il
compresi
i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità controllo effettivi sulle
decisioni strategiche e sulle singole
competenti
possono imporre all'operatore del servizio pubblico decisioni di gestione. Conformemente al diritto
comunitario,
prescelto
di garantire al personale precedentemente assunto per la proprietà al 100 % da parte dell'autorità
pubblica compe-
fornire
i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto tente, in particolare in caso di
partenariato pubblico-privato,
luogo
un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. non è un requisito obbligatorio per
stabilire il controllo ai
Qualora
le autorità competenti impongano a un operatore di sensi del presente paragrafo, a condizione
che vi sia un'in-
servizio
pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i fluenza pubblica dominante e che il controllo
possa essere
documenti
di gara e i contratti di servizio pubblico individuano stabilito in base ad altri
criteri;
il
personale interessato e ne precisano in modo trasparente i
diritti
contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipen-
denti
siano vincolati ai servizi. b) il presente paragrafo
si applica a condizione che l'operatore
interno
e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti
6. Qualora le autorità competenti, in
conformità al diritto
un'influenza anche minima esercitino le loro attività di
nazionale,
impongano a un operatore di servizio pubblico di trasporto pubblico di passeggeri all'interno
del territorio
conformarsi
a taluni standard sociali, tali standard devono essere dell'autorità competente a
livello locale, escluse eventuali
inclusi
nei documenti di gara e nei contratti di servizio linee in uscita o altri elementi secondari
di tali attività che
pubblico. entrano nel territorio di
autorità competenti a livello locale
vicine, e non partecipino a procedure di gara per la fornitura
di servizi di
trasporto pubblico di passeggeri organizzate
7. I documenti di gara e i contratti di
servizio pubblico sono
fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale;
trasparenti
quanto alla possibilità o meno di subappalto. Il
contratto
di servizio pubblico determina, in conformità alla legi-
slazione
nazionale e comunitaria, le condizioni applicate al
subappalto.
c) in deroga alla
lettera b), un operatore interno può partecipare
a una procedura di gara equa da due anni prima che termini
il proprio
contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione
diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione defini-
tiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di
Articolo 5
trasporto passeggeri coperti dal contratto dell'operatore
interno e che questi non abbia concluso nessun altro
contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta;
Aggiudicazione di contratti di servizio
pubblico
1. I contratti di servizio pubblico vengono
aggiudicati confor- d) in
mancanza di un'autorità competente a livello locale, le
memente
alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, lettere a), b) e c) si
applicano a un'autorità nazionale per una
i
contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle zona geografica non nazionale, a
condizione che l'operatore
direttive
2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di interno non partecipi a gare
pubbliche indette per la forni-
trasporto
di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati tura di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri al di fuori
secondo
le procedure di cui a dette direttive, qualora tali della zona per la quale è stato aggiudicato
il contratto di
contratti
non assumano la forma di contratti di concessione di servizio pubblico.
C
70E/8 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 27.3.2007
3. L'autorità competente che si rivolge a un
terzo diverso da 2. Su richiesta scritta della Commissione,
gli Stati membri le
un
operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico trasmettono, entro tre mesi o entro
un termine più lungo fissato
mediante
una procedura di gara, ad esclusione dei casi contem- nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la
Commissione
plati
nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a reputa necessarie per stabilire se le
compensazioni erogate siano
tutti
gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non compatibili col presente regolamento.
discriminazione.
Dopo la presentazione delle offerte e un'even-
tuale
preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati,
nel
rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il
modo
migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi.
Articolo 7
4. A meno che sia vietato dalla legislazione
nazionale, le
Pubblicazione
autorità
competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i
contratti
di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato
è
inferiore a 1 milione di EUR oppure che riguardano la forni- 1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta
tura di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a all'anno una relazione esaustiva
sugli obblighi di servizio
300 000
chilometri l'anno. pubblico di sua
competenza, sugli operatori del servizio
pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva
ad essi concessi a titolo di
rimborso. La relazione consente il
Qualora
un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato diret- controllo e la valutazione delle
prestazioni di servizi, della
tamente
a una piccola o media impresa che opera con non più qualità e del finanziamento della rete dei trasporti
pubblici.
di 20
veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un
valore
annuo medio stimato inferiore a 1,7 milioni di EUR
oppure
qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di 2. Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti
trasporto
pubblico di passeggeri inferiore a 500 000 chilometri necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio
della proce-
l'anno. dura di gara o
un anno prima dell'aggiudicazione diretta del
contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, come minimo, le seguenti informazioni:
5. L'autorità competente può prendere
provvedimenti di
emergenza
in caso di interruzione del servizio o di pericolo a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
imminente
di interruzione. I provvedimenti di emergenza assu-
mono la
forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di b) tipo di aggiudicazione previsto;
servizio
pubblico o di una proroga consensuale di un contratto
di
servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di c) servizi e territori
potenzialmente interessati dall'aggiudica-
fornire
determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio zione.
pubblico
ha il diritto di impugnare la decisione che impone la
fornitura
di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio Le autorità competenti possono
decidere di non pubblicare
pubblico
aggiudicati o prorogati con provvedimento di emer- queste informazioni qualora un contratto di servizio
pubblico
genza o
le misure che impongono di stipulare un contratto di riguardi una fornitura annuale di meno di 50 000
chilometri di
questo
tipo hanno una durata non superiore a due anni. servizi di trasporto pubblico di passeggeri.
6. A meno che non sia vietato dalla
legislazione nazionale, le
Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro
autorità
competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i pubblicazione, l'autorità
competente pubblica di conseguenza
contratti
di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta una rettifica al più presto. Tale rettifica non
pregiudica la data di
eccezione
per altri modi di trasporto su rotaia quali metropoli- avvio dell'aggiudicazione diretta o
del bando di gara.
tana o
tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali
contratti
non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si
applica
l'articolo 4, paragrafo 4. Il presente paragrafo non
si applica all'articolo 5, paragrafo 5.
3. In caso di
un'aggiudicazione diretta di contratti di servizio
pubblico di trasporto per ferrovia di cui all'articolo 5, para-
grafo 6, l'autorità competente rende pubbliche le seguenti infor-
Articolo 6 mazioni entro
un anno dalla concessione dell'aggiudicazione:
a) nome dell'ente aggiudicatore e
suo assetto proprietario;
Compensazioni di servizio
pubblico
b) durata del contratto di servizio pubblico;
1. Tutte le compensazioni connesse a una
norma generale o
a un
contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposi- c) descrizione dei servizi di
trasporto passeggeri da effettuare;
zioni
di cui all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di
aggiudicazione
del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi d) descrizione dei parametri per la compensazione
finanziaria;
natura
connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato
direttamente
a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o e) obiettivi di qualità;
connesse
a una norma generale si conformano inoltre alle
disposizioni
dell'allegato. f) condizioni
relative a beni essenziali.
27.3.2007 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/9
4. Quando è richiesto da una parte
interessata l'autorità
I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino
competente
le trasmette la motivazione della sua decisione di alla loro scadenza qualora la loro risoluzione
comporti indebite
aggiudicazione
diretta di un contratto di servizio pubblico. conseguenze giuridiche od economiche e a
condizione che la
Commissione abbia dato il suo assenso.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, nella seconda metà del periodo
Articolo
8
transitorio di cui al paragrafo 2 le autorità competenti hanno
facoltà di escludere dalla
partecipazione all'aggiudicazione dei
contratti mediante gara pubblica gli operatori di servizio
Transizione pubblico che non possono
fornire la prova che il valore dei
servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una
1. I contratti di servizio pubblico sono
aggiudicati conforme-
compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del
mente
alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i presente regolamento rappresenta
almeno la metà del valore di
contratti
di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle tutti i servizi di trasporto
pubblico per i quali beneficiano di
direttive
2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di una compensazione o di un diritto di esclusiva. Tale
esclusione
trasporto
di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati non si applica agli operatori di servizio
pubblico che gestiscono
secondo
le procedure di cui a dette direttive, qualora tali i servizi oggetto della gara. Nell'applicare
tale criterio non si
contratti
non assumano la forma di contratti di concessione di tiene conto dei contratti di servizio pubblico
aggiudicati con
servizi
quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono provvedimento di emergenza di
cui all'articolo 5, paragrafo 5.
essere
aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o
2004/18/CE,
le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 del presente Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo
comma, le autorità
articolo
non si applicano. competenti
evitano ogni discriminazione, escludono tutti i
potenziali
operatori di servizio pubblico che soddisfano tale
2. Fatto salvo il paragrafo 3,
l'aggiudicazione di contratti di
criterio e informano i potenziali operatori della propria deci-
servizio
pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si sione all'inizio del procedimento di
aggiudicazione dei contratti
conforma
all'articolo 5 a decorrere da ... (*). Durante tale di servizio pubblico.
periodo
transitorio gli Stati membri adottano misure per confor-
marsi
gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi Le autorità competenti interessate informano
la Commissione
problemi
strutturali, in particolare per quanto riguarda la capa- della loro intenzione di
applicare il presente paragrafo come
cità di
trasporto.
minimo due mesi prima della pubblicazione del bando di gara.
Entro i
sei mesi successivi alla prima metà del periodo transi-
torio
gli Stati membri presentano alla Commissione una rela-
zione
sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione
Articolo 9
dell'aggiudicazione
graduale di contratti di servizio pubblico
conformemente
all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Compatibilità con il trattato
Stati
membri, la Commissione può proporre loro misure appro-
priate. 1. Le compensazioni di servizio pubblico
per l'esercizio di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo
2, non si tiene conto obblighi
tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del
dei
contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al presente regolamento, sono
compatibili con il mercato comune.
diritto
comunitario e nazionale: Tali compensazioni
sono dispensate dall'obbligo di notifica
preventiva di cui
all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
a)
prima del 26 luglio 2000, in base a un'equa procedura di
gara;
2. Fatti salvi gli articoli
73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati
membri possono continuare a concedere aiuti al settore dei
b)
prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa trasporti a norma dell'articolo 73 del trattato che soddisfano
da un'equa procedura di gara;
l'esigenza di coordinamento dei trasporti o costituiscono un
rimborso per le servitù di
determinati obblighi inerenti alla
c) a
decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente a ... (**), in nozione di servizio pubblico,
diversi da quelli contemplati dal
base a un'equa procedura di gara;
presente regolamento, in particolare:
d) a
decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente a ... (**), in a) fino all'entrata in vigore
di norme comuni sulla ripartizione
base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara. dei costi di
infrastruttura, laddove l'aiuto è concesso a
imprese che debbono sostenere la spesa relativa all'infrastrut-
I
contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla tura da esse utilizzata mentre
altre imprese non sono
loro
scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono soggette a un simile onere. Nel determinare l'importo
restare
in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più dell'aiuto così concesso si tiene
conto dei costi di infrastrut-
di 30
anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in tura che i modi di
trasporto in concorrenza non debbono
vigore
fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata sostenere;
comparabile
a quelle di cui all'articolo 4.
b)
laddove lo scopo dell'aiuto è di promuovere la ricerca o lo
(*)
Dodici anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. sviluppo di sistemi e
tecnologie di trasporto che sono più
(**) La
data di entrata in vigore del presente regolamento. economici per la Comunità in generale.
C
70E/10 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
Un
siffatto aiuto si limita alla fase di ricerca e sviluppo e non
Articolo 11
contempla
lo sfruttamento commerciale di detti sistemi e tecno-
logie
di trasporto.
Comunicazione delle informazioni
Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, para-
grafo
2, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione
Articolo 10 del
presente regolamento e sull'evoluzione della fornitura di
trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in cui valuta in
particolare l'evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto
Abrogazione pubblico
di passeggeri e gli effetti delle aggiudicazioni dirette,
corredata, se del caso,
di opportune proposte di modifica del
1. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è
abrogato. Le sue dispo-
presente regolamento.
sizioni
restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto di merci
per un
periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente
Articolo 12
regolamento.
Entrata in vigore
2. Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è
abrogato. Il
presente regolamento entra in vigore il ... (*).
Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
... ...
(*) Tre anni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta
ufficiale
dell'Unione europea.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/11
ALLEGATO
NORME APPLICABILI ALLA COMPENSAZIONE NEI CASI
PREVISTI NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1
1. Le compensazioni connesse a
contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a norma dell'articolo
5, para-
grafi 2, 4, 5 o 6 o le
compensazioni connesse a una norma generale sono calcolate secondo le regole di
cui al presente
allegato.
2. La compensazione non può
eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente
alla somma delle
incidenze, positive o
negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e
sulle entrate dell'opera-
tore di servizio pubblico.
Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui
l'obbligo del servizio
pubblico è assolto con la
situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per
calcolare l'effetto
finanziario netto, l'autorità
competente segue il seguente schema:
costi sostenuti in relazione a
un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico
imposti
dall'autorità o dalle autorità
competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma
generale,
- meno gli eventuali effetti
finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo
o agli obblighi di
servizio pubblico in
questione,
- meno i ricavi dalle tariffe
o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli
obblighi di servizio
pubblico in questione,
- più un ragionevole utile,
= effetto finanziario netto.
3. L'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico può
avere un impatto sulle eventuali attività di trasporto di un opera-
tore che esulino dall'obbligo
o dagli obblighi di servizio pubblico in questione. Per evitare compensazioni
eccessive o
assenza di compensazione, nel
calcolo dell'effetto finanziario netto devono pertanto essere presi in
considerazione gli
effetti finanziari
quantificabili sulle reti dell'operatore in questione.
4. Il calcolo delle spese e delle
entrate deve essere effettuato in conformità ai principi contabili e fiscali in
vigore.
5. Allo scopo di aumentare la
trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di
servizio pubblico
presta sia servizi compensati
soggetti ad obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la
contabilità dei
suddetti servizi pubblici deve
essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:
- i conti operativi
corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e
la quota dei ricavi e
dei costi fissi deve
essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,
- tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i
costi fissi e un utile ragionevole connessi ad eventuali altre atti-
vità esercitate
dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico
del servizio pubblico
in questione,
- i costi originati dalla
prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di
esercizio e dal versa-
mento di somme da parte
delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un
altro settore di
attività dell'operatore di
servizio pubblico.
6. Si deve intendere per «utile
ragionevole» un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in
un determi-
nato Stato membro, che tiene
conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di
servizio
pubblico a seguito
dell'intervento dell'autorità pubblica.
7. Il metodo di compensazione
deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo:
- di una gestione efficace da
parte dell'operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di
valutazione obiet-
tiva, e
- della fornitura di servizi
di trasporto passeggeri di livello sufficientemente elevato.
C
70E/12 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
MOTIVAZIONE DEL
CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
- La Commissione ha presentato
la proposta rivista di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, nota come
«proposta sugli obblighi
di servizio pubblico», il 20 luglio 2005 (1). Prima della proposta rivista la
Commissione aveva presentato
altre due proposte: il 27 luglio 2000 la proposta iniziale (2) e, il
21 febbraio 2002, una
proposta modificata (3).
- Il 14 novembre 2001 il
Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura (4), sulla base
della proposta iniziale
della Commissione del luglio 2005. Il Parlamento europeo ha deciso di trat-
tare la proposta del
luglio 2005 come una versione rivista della proposta iniziale del luglio 2000
e,
di conseguenza, la esaminerà soltanto in seconda
lettura.
- Il Consiglio, nella sessione
del 9 luglio 2006, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta rivista,
con le astensioni delle
delegazioni ceca, greca, lussemburghese e maltese. L'11 dicembre 2006 il
Consiglio ha adottato la
posizione comune.
- Nei suoi lavori il Consiglio
ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo (5)
e del Comitato delle Regioni (6).
II. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
EUROPEO
Poiché la prima lettura del
Parlamento europeo si basava sulla proposta iniziale del 2000 della Commis-
sione e la posizione comune
del Consiglio sulla proposta significativamente modificata del 2005, il
Consiglio non può, nella
presente motivazione, far riferimento a singoli emendamenti del Parlamento. In
alternativa il Consiglio
tratterà la prima lettura del Parlamento europeo in termini generali e in
relazione
agli elementi chiave della
posizione comune.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
1. Considerazioni generali
Il quadro legislativo
vigente per gli obblighi di servizio pubblico data del 1969 ed è stato da
ultimo
modificato nel 1991 (7). Il
Consiglio ritiene che nel mercato europeo odierno dei servizi di trasporto
pubblico di passeggeri, in
cui gli operatori non sono più esclusivamente nazionali, regionali o locali,
sia necessaria una nuova
serie di norme. Queste devono ridurre la distorsione della concorrenza
stabilendo tra gli
operatori condizioni concorrenziali non discriminatorie, aumentando la
trasparenza
e garantendo la certezza
del diritto sia agli operatori sia alle autorità che intervengono nel trasporto
pubblico di passeggeri. La
parità di condizioni che ne conseguono promuoverà servizi di trasporto
pubblico di passeggeri
sicuri, efficienti e di qualità elevata.
Le proposte del 2000 e del
2002 della Commissione non hanno raccolto la maggioranza necessaria
in sede di Consiglio,
principalmente a causa dell'ampia divergenza fra gli Stati membri sull'introdu-
zione di ulteriore
concorrenza nel trasporto pubblico di passeggeri. Inoltre gli Stati membri
attende-
vano la sentenza della causa Altmark (8) per conoscere
come le disposizioni in materia di aiuti di
Stato si applicherebbero ai
servizi pubblici in generale e al trasporto pubblico in particolare. Per spia-
nare la strada alla posizione comune del Consiglio occorreva un
approccio più pragmatico sia della
Commissione che degli Stati
membri. La Commissione ha posto maggiormente l'accento sulla sussi-
diarietà, il che ha
condotto ad una proposta più semplice e più flessibile delle precedenti e gli
Stati
membri, dopo vari anni di
esperienza con modelli organizzativi diversi di trasporto pubblico, sono
maggiormente in grado di
valutarne i rispettivi vantaggi e svantaggi. Infine la sentenza Altmark ha
messo chiaramente in
evidenza l'esigenza di modernizzare la normativa comunitaria sul trasporto
pubblico di passeggeri.
(1) GU C 49 del 28.2.2006, pag.
37.
(2) GU C 365 E del 19.12.2000,
pag. 169.
(3) GU C 151 E del 25.6.2002, pag.
146.
(4) GU C 140 E del 13.6.2002, pag.
164.
(5) GU C 195 del 18.8.2006, pag.
20.
(6) GU C 192 del 16.8.2006, pag.
1.
(7) Regolamento (CEE) n. 1191/69
del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in
materia di
obblighi inerenti alla nozione
di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per
via navigabile (GU L
156 del 28.6.1969, pag. 1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991,
pag. 1).
(8) Sentenza del 24 luglio 2003
nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro
Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH ([2003] Racc. I-7747).
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/13
Nella posizione comune il
Consiglio trova un equilibrio tra i vari interessi: la capacità delle autorità
di
stabilire come
organizzare il trasporto pubblico, il desiderio di introdurre maggior
concorrenza nel
settore del trasporto
pubblico aggiudicando contratti di servizio pubblico con procedure di gara -
chiamata anche
«concorrenza regolamentata» - nonché l'esigenza di realizzare un nuovo quadro
normativo che tenga conto
delle specificità dei sistemi di trasporto pubblico esistenti pur lasciando il
tempo necessario a questi
sistemi per adeguarsi alle nuove norme. Il Consiglio ha inoltre apportato
modifiche alla proposta
della Commissione allo scopo di facilitarne l'attuazione.
2. Questioni politiche
fondamentali
2.1 Ambito di
applicazione
Il Consiglio
specifica che l'ambito di applicazione del regolamento copre i servizi di
trasporto
pubblico di
passeggeri per ferrovia e su strada per i quali le autorità competenti,
allorché impon-
gono o stipulano
obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori per i costi sostenuti
e/
o conferiscono
loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di
servizio
pubblico. Con
l'evoluzione del mercato europeo del trasporto pubblico il Consiglio ritiene
che
limitare l'ambito
di applicazione al trasporto locale, come proposto dal Parlamento, non sia più
opportuno.
Inoltre, a differenza delle proposte del
2000 e del 2002, che includevano il trasporto pubblico di
passeggeri per vie
d'acqua interne di per sé, la proposta del 2005 della Commissione si limitava
a ferrovia e strada. Il regolamento si
applicherebbe ai servizi di trasporto per vie d'acqua interne
soltanto se parte
di un sistema di trasporto pubblico più vasto. Il Consiglio è ora tornato allo
spirito delle proposte precedenti includendo
nella posizione comune una disposizione che
consente agli
Stati membri, se lo desiderano, di applicare il regolamento ai servizi di
trasporto
pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne.
Nella posizione
comune il Consiglio chiarisce a quali tipi di contratto si applica il
regolamento.
In primo luogo
sottolinea che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri con
autobus o tram devono essere aggiudicati secondo le procedure delle direttive
sugli appalti
pubblici a meno che tali contratti non assumano la forma di contratti di
conces-
sione di servizi.
In tal modo il Consiglio chiarisce l'impostazione proposta dalla Commissione
che lascia alle
autorità la scelta del regime applicabile. Se un contratto di servizio pubblico
comporta un
rischio per l'operatore si applica il regolamento, in caso contrario di
applicano le
direttive sugli
appalti pubblici (1). A motivo di questa libertà di scelta amministrativa il
Consiglio
preferisce
l'impostazione della Commissione alla proposta del Parlamento secondo cui il
regola-
mento dovrebbe
applicarsi a tutti i contratti di trasporto pubblico di passeggeri. In secondo
luogo la posizione
comune del Consiglio esclude espressamente dall'ambito di applicazione del
regolamento le
concessioni di lavori pubblici, precisando che i regimi applicabili a questo
tipo di
contratto si
trovano nelle direttive sugli appalti pubblici.
Infine, per
aumentare la flessibilità a beneficio delle autorità, nella posizione comune il
Consiglio
consente loro di escludere dall'ambito
di applicazione del regolamento le norme generali relative
alla compensazione
finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che fissano le tariffe
massime
per scolari, studenti, apprendisti e
persone a mobilità ridotta.
2.2 Aggiudicazione
diretta
Secondo il
Consiglio, un sistema che lascia alle autorità competenti la libertà di
scegliere tra gare
d'appalto e
aggiudicazione diretta rappresenta la migliore garanzia per una migliore
qualità ed
efficienza del
trasporto pubblico. Nella posizione comune il Consiglio mantiene perciò le
quattro
deroghe secondo
cui le autorità possono aggiudicare contratti direttamente, come proposto dalla
Commissione,
introducendo tuttavia alcune modifiche sulle modalità precise.
(1) Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forni-
ture e di servizi (GU L 134
del 30.4.2004, pag. 114) o direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di
appalto degli enti
erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L
134 del 30.4.2004,
pag. 1).
C
70E/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 27.3.2007
2.2.1 Operatori interni
Il Consiglio accoglie
con favore la proposta della Commissione di permettere alle autorità
competenti, che decidano di non ricorrere alla procedura di gara
per i loro servizi di
trasporto pubblico, di
fornire esse stesse i servizi o di aggiudicarli direttamente a terzi su
cui esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sulle loro strutture (il cosiddetto
«operatore interno»).
Il Consiglio è d'accordo con la prima lettura del Parlamento europeo
e con la proposta
rivista della Commissione secondo cui, per evitare il rischio di distor-
sione della
concorrenza, un operatore interno non dovrebbe per principio partecipare a
gare al di fuori della
zona di competenza dell'autorità da cui ha ricevuto l'aggiudicazione
diretta.
Pur appoggiando il
concetto generale di operatore interno nella posizione comune il
Consiglio aggiunge
varie disposizioni alla proposta della Commissione per tener conto
delle specificità dei
sistemi di trasporto nazionali e locali:
- riconoscendo le
competenze nazionali per l'organizzazione del trasporto pubblico, gli
Stati membri conservano
il potere di vietare per legge alle autorità locali di ricorrere
all'aggiudicazione
di contratti di servizio pubblico direttamente nel loro territorio,
- oltre alla
definizione di «autorità competente» si sottolinea che per «autorità compe-
tente a livello
locale» si intende sia una autorità singola sia un gruppo di autorità che
forniscono servizi
integrati di trasporto,
- è conservata la base per stabilire il «controllo»
dell'autorità sull'operatore interno, come
proposto dalla
Commissione, specificando nel contempo che la proprietà pubblica al
100 % non è un requisito
obbligatorio per stabilire detto controllo,
- è chiarita la
questione della limitazione territoriale per l'operatore interno per evitare
di dover limitare
servizi di trasporto pubblico che attraversano i confini di territori
amministrativi, il
che sarebbe contrario agli interessi dei passeggeri,
- agli operatori
interni, i cui contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente
stanno per scadere, è concesso di partecipare -
se sono soddisfatte talune condizioni
- a gare d'appalto
in modo che si possano preparare ad operare in un ambiente
competitivo,
- in assenza di autorità competente a livello
locale, le autorità nazionali possono conclu-
dere contratti di
servizio pubblico con un operatore interno.
2.2.2 Contratti di modesta
entità
Il Consiglio lascia
invariate le soglie al di sotto delle quali i contratti di servizio pubblico
possono essere
aggiudicati direttamente come proposto dalla Commissione alla luce della
prima lettura del Parlamento europeo. Le autorità possono
non ricorrere alla gara d'ap-
palto se il valore
annuo medio del contratto è inferiore a 1 milione di EUR o se il
contratto riguarda la
fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a
300 000 chilometri
l'anno. Inoltre, in linea con l'interesse del Parlamento europeo per le
piccole imprese, il
Consiglio introduce soglie supplementari per le piccole e medie imprese
che operano con non più
di 20 veicoli. In questo caso è consentita l'aggiudicazione diretta
se il valore annuo
medio dei contratti di servizio pubblico resta inferiore a 1,7 milioni di
EUR o se sono forniti
meno di 500 000 chilometri. Infine, nel riconoscere le competenze
nazionali
nell'organizzazione del trasporto pubblico, la posizione comune del Consiglio
conferisce agli Stati membri la capacità di scegliere di
vietare alle autorità presenti nel loro
territorio di ricorrere
alla possibilità di aggiudicare direttamente contratti di modesta
entità.
2.2.3 Situazioni di emergenza
Il Consiglio appoggia
la proposta della Commissione, mutuata dalla prima lettura del
Parlamento, di
aggiudicare direttamente i contratti in caso di interruzione dei servizi o di
pericolo imminente di
interruzione. Tuttavia, considerando il tempo necessario per orga-
nizzare
l'aggiudicazione di nuovi contratti di servizio pubblico, il Consiglio ha
scelto di
permettere provvedimenti di emergenza della durata
di due anni invece di un anno come
proposto dalla
Commissione. Inoltre, per rispecchiare la prassi, la posizione comune
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C
70E/15
specifica che i
provvedimenti di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudica-
zione diretta, o di
una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di
un'imposizione
dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. In quest'ultimo caso
l'operatore ha
diritto di impugnazione.
2.2.4 Traspor to
ferroviario pesante
Tenuto conto della
situazione particolare dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri
per ferrovia il
Consiglio permette alle autorità di aggiudicare direttamente contratti di
servizio pubblico in
caso di trasporto ferroviario pesante, a meno che ciò non sia
contrario alla
legislazione nazionale. Inoltre, estendendo la possibilità di aggiudicazione
diretta dal
trasporto ferroviario regionale e a lunga distanza, come proposto dalla
Commissione, a tutti
i tipi di trasporto ferroviario pesante, comprese le ferrovie suburbane
e le reti integrate, il Consiglio evita le
difficoltà che potrebbero sorgere se fosse necessario
distinguere tra
ferrovia a lunga distanza e regionale, da una parte, e ferrovia suburbana,
dall'altra. Riguardo all' estensione
dell'aggiudicazione diretta a tutto il trasporto ferroviario
pesante la
delegazione svedese, appoggiata dalla delegazione italiana, ha fatto una
dichiara-
zione messa a
verbale (allegato I) nella sessione del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni
e energia» del 9
giugno 2006 in cui si è raggiunto l'accordo politico.
2.3 Durata dei contratti
Riguardo alla durata dei
contratti di servizio pubblico con autobus e per ferrovia, nonché altri
tipi di trasporto su
rotaia, il Consiglio trova un equilibrio tra l'esigenza di un periodo di ammor-
tamento finanziariamente
solido da un lato e, dall'altro, durate di contratto che rappresentino un
incentivo per i nuovi
operatori. Per le ferrovie e altri modi di trasporto su rotaia il Consiglio ha
mantenuto la durata
proposta di quindici anni. Per i servizi con autobus ha esteso la durata dei
contratti prevista dalla
Commissione da 8 a 10 anni. Così facendo il Consiglio segue la proposta
della Commissione quale
modificata dopo la prima lettura del Parlamento, ad eccezione di una
durata supplementare di due
anni per i contratti relativi ai trasporti con autobus. Per controbi-
lanciare l'estensione
dell'aggiudicazione diretta a tutti i tipi di trasporto ferroviario pesante i
contratti per il trasporto
ferroviario pesante aggiudicati direttamente non possono superare una
durata iniziale di dieci
anni.
Inoltre il Consiglio ha
mantenuto, con alcune modifiche, la proposta della Commissione di
consentire la proroga dei
contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari al 50 %
della loro durata ove ciò
sia necessario per effettuare investimenti. Inoltre il Consiglio consente
una proroga pari al 50 %
per i contratti nelle regioni ultraperiferiche se giustificato dai costi deri-
vanti da una situazione
geografica particolare.
Infine, in casi eccezionali,
la posizione comune consente di prorogare la durata di un contratto
anche per più del 50 %. Una
siffatta proroga deve essere giustificata dall'ammortamento del capi-
tale in relazione
all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli.
Inoltre
il contratto di servizio
pubblico deve essere aggiudicato mediante una procedura di gara equa e
l'autorità che concede una
durata superiore deve trasmettere alla Commissione, entro un anno
dalla stipula, il contratto
e gli elementi che ne giustificano la durata superiore.
2.4 Standard sociali e qualità
del servizio
Diversamente che nelle
proposte del 2000 e del 2002, la proposta rivista della Commissione
presentata nel 2005 lascia
alle autorità, conformemente al principio di sussidiarietà, il compito
di definire gli standard
sociali e le norme di qualità applicabili ai servizi di trasporto pubblico di
passeggeri. Il Consiglio
sostiene tale approccio.
Il Consiglio specifica ed
estende la disposizione della proposta della Commissione relativa al
trasferimento dei diritti
sociali. La disposizione della proposta della Commissione consentiva alle
autorità di decidere se
obbligare l'operatore del servizio pubblico prescelto a garantire al perso-
nale precedentemente assunto
per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse
avuto luogo un
trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Considerandola una questione
di sussidiarietà, il
Consiglio, alla stregua della Commissione, non vede la necessità di rendere
obbligatoria questa
disposizione relativa ai diritti dei lavoratori, come suggerito dal Parlamento
C
70E/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 27.3.2007
in prima lettura. Tuttavia
il Consiglio aggiunge a tale disposizione l'obbligo per le autorità,
quando stabiliscono siffatti
requisiti, di agire entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale e/o
comunitaria. Inoltre, per
migliorare la trasparenza il Consiglio inserisce nella posizione comune
l'obbligo secondo cui,
qualora le autorità competenti impongano ad un operatore di servizio
pubblico di conformarsi a
taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio
pubblico individuano il
personale interessato e precisano in modo trasparente i diritti contrattuali
e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti
siano vincolati ai servizi.
Per semplificare il
regolamento e tenuto conto del principio di sussidiarietà, nella proposta
rivista
la Commissione ha scelto di
non stabilire un elenco di criteri di qualità cui le autorità devono
attenersi al momento
dell'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico. Nella posizione
comune il Consiglio segue il
ragionamento della Commissione secondo cui le autorità dovreb-
bero mantenere la competenza
per fissare norme di qualità. Tuttavia, per migliorare la traspa-
renza, il Consiglio
introduce l'obbligo per le autorità, qualora siano fissate norme di qualità, di
includere tali norme nei
documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.
2.5 Trasparenza
Per aumentare la trasparenza
il Consiglio accoglie con soddisfazione la proposta della Commis-
sione che obbliga le
autorità competenti a concludere un contratto di servizio pubblico qualora
siano concessi diritti di
esclusiva e/o una compensazione a fronte dell'assolvimento di obblighi di
servizio pubblico. Inoltre, relativamente
all'aggiudicazione e al contenuto dei contratti di servizio
pubblico, la trasparenza è
essenziale per evitare il rischio di distorsione della concorrenza, in
particolare se il contratto
è aggiudicato direttamente. A più riprese in occasione della prima
lettura il Parlamento ha
riconosciuto l'importanza di migliorare la trasparenza nel settore dei
servizi di trasporti
pubblico di passeggeri.
Al fine di potenziare
ulteriormente la trasparenza nel settore dei trasporti pubblici e per contro-
bilanciare l'estensione
della possibilità di aggiudicazione diretta all'insieme del trasporto ferro-
viario pesante, il Consiglio
introduce le seguenti misure nella posizione comune:
- l'obbligo per le autorità
di presentare, quando è richiesto da una parte interessata, la motiva-
zione della decisione di
aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico. La delega-
zione ceca ha affermato
in sede di Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» del
9 giugno 2006 di non
accettare questa disposizione e ha chiesto di mettere a verbale la
dichiarazione figurante
nell'allegato II,
- l'obbligo per le autorità
di rendere pubbliche, in caso di un'aggiudicazione diretta di contratti
di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, determinate
informazioni entro un anno dalla
concessione
dell'aggiudicazione.
Pur sostenendo le proposte
della Commissione sulla pubblicazione, il Consiglio introduce varie
modifiche per migliorare
l'applicazione pratica e ridurre la burocrazia inutile:
- le autorità sono tenute a
presentare una relazione esaustiva sui loro contratti di servizio
pubblico anziché una
relazione dettagliata com'era stato proposto dalla Commissione,
- le autorità devono
annunciare nella Gazzetta ufficiale l'aggiudicazione di un contratto di
servizio pubblico con
almeno un anno di anticipo. Tale obbligo non si applica ai contratti di
modesta entità,
- le autorità sono tenute a
pubblicare una rettifica in caso di modifica delle informazioni
sull'aggiudicazione di un
contratto di servizio pubblico,
- l'annuncio anticipato non
si applica ai provvedimenti di emergenza,
- il periodo iniziale entro
il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le
informazioni reputate necessarie per stabilire se le
compensazioni erogate siano compatibili
con il regolamento è
stato esteso da venti giorni lavorativi, come proposto dalla Commis-
sione, a tre mesi.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/17
2.6 Transizione
Affinché le autorità e gli
operatori dispongano di sufficiente tempo per adattarsi al nuovo quadro
legislativo, il Consiglio
apporta varie modifiche alle disposizioni transitorie proposte dalla
Commissione. In primo
luogo, il regolamento entra in vigore tre anni dopo la pubblicazione
dello stesso. Dodici anni
dopo la data dell'entrata in vigore i contratti di servizio pubblico di
trasporto per ferrovia e su
strada devono essere aggiudicati conformemente al regolamento. In
secondo luogo, il Consiglio sostituisce la distinzione fatta
dalla proposta della Commissione tra
periodi transitori per i
trasporti su strada, da una parte, e per ferrovia, dall'altra, con un'unica
disposizione transitoria.
Alla luce dell'estensione della possibilità di aggiudicazioni dirette nel
caso del trasporto
ferroviario pesante il Consiglio non giudica più giustificato prevedere un
periodo transitorio più
lungo per i trasporti pubblici per ferrovia che per i trasporti pubblici su
strada. In terzo luogo,
anziché un periodo transitorio in due tappe, il Consiglio sceglie un
approccio graduale che
consenta alle autorità di stabilire esse stesse, in certa misura, come gestire
la transizione verso il
nuovo insieme di norme per l'aggiudicazione dei contratti. Entro i sei mesi
successivi alla prima metà
del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione
una relazione sullo stato
dei lavori. Sulla scorta di tali relazioni la Commissione valuterà se siano
necessarie misure
addizionali per evitare interruzioni nella fornitura dei servizi di trasporto
pubblico.
Per quanto riguarda i
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento la posizione
comune prevede un regime di
transizione che corrisponde in ampia misura alle proposte fatte
dal Parlamento in prima
lettura. Il Consiglio cerca di garantire un equilibrio tra, da una parte, il
rispetto del principio
«pacta sunt servanda» e, dall'altra, la preoccupazione di evitare la chiusura dei
mercati per un periodo
troppo lungo. È fatta una distinzione tra:
- contratti aggiudicati in
base a un'equa procedura di gara e contratti aggiudicati in base ad
altra procedura,
- contratti aggiudicati prima del 26 luglio 2000 -
quando la Commissione ha presentato la
proposta iniziale sugli
obblighi di servizio pubblico - e contratti aggiudicati dopo tale data.
Il Consiglio propone
singole disposizioni relative alla scadenza per ciascuna delle quattro cate-
gorie di contratti. In casi
eccezionali, qualora la risoluzione di un contratto di servizio pubblico
comporti indebite
conseguenze giuridiche o economiche, la posizione comune prevede la conti-
nuazione fino alla
scadenza, a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.
Nella posizione comune il
Consiglio mantiene la disposizione della proposta della Commissione
secondo cui, nella seconda
metà del periodo transitorio, se gli operatori non possono fornire la
prova che il valore dei
servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione
o di un diritto di
esclusiva conferiti a norma del regolamento rappresenta almeno la metà di tutti
i loro servizi di trasporto
pubblico, le autorità possono rifiutare di concedere loro di partecipare
alle procedure di gara che organizzano. A questa
disposizione il Consiglio aggiunge che alle auto-
rità non è consentito
impedire agli operatori che già gestiscono i servizi oggetto della gara di
partecipare alla procedura
di gara. Dopo intense discussioni il Consiglio ha deciso di non acco-
gliere la clausola che
consente alle autorità di negare la partecipazione ad una procedura di gara
agli operatori che hanno
ricevuto una parte o la totalità dei loro contratti per aggiudicazione
diretta. Il Consiglio
ritiene che siffatta clausola di reciprocità non sia appropriata, alla luce
della
giurisprudenza della Corte
di giustizia. Quest'ultima stabilisce condizioni rigide per l'applicazione
delle clausole di
reciprocità, considerandole accettabili soltanto nel contesto di un processo
graduale di
liberalizzazione e a condizione che abbiano un carattere transitorio e siano
limitate
nel tempo.
2.7 Altre questioni importanti
Altre questioni importanti
introdotte nella posizione comune del Consiglio sono indicate in
appresso.
- Il Consiglio segue la
proposta della Commissione di non stabilire norme specifiche in materia
di subappalto per il
settore dei trasporti pubblici terrestri. Tuttavia il Consiglio cerca di
aumentare la trasparenza inserendo nella posizione comune
l'obbligo secondo cui i docu-
menti di gara e i
contratti di servizio pubblico devono indicare chiaramente se è possibile il
subappalto. Inoltre il
contratto deve stabilire le condizioni applicate al subappalto conforme-
mente alla legislazione
nazionale e comunitaria,
C
70E/18 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
27.3.2007
- la Commissione ha
proposto di abrogare per intero il regolamento (CEE) n. 1191/69 e il
regolamento (CEE) n.
1107/70. Poiché alcune disposizioni di questi due regolamenti sono
ancora applicate, la
posizione comune del Consiglio prevede un'abrogazione progressiva del
regolamento n.
1191/69 e l'inclusione di alcune disposizioni specifiche del regolamento
n. 1107/70 nel nuovo regolamento sugli obblighi di
servizio pubblico,
- il Consiglio adatta
la disposizione concernente la presentazione di una relazione da parte
della Commissione
sugli sviluppi della fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri
in Europa alla luce
della sua posizione comune, secondo la quale è necessaria in particolare
una valutazione
della qualità di tali servizi e degli effetti delle aggiudicazioni dirette,
- il Consiglio apporta
alcuni cambiamenti all'allegato del progetto di regolamento per miglio-
rare il calcolo
delle compensazioni concesse in caso di contratti aggiudicati direttamente al
fine di renderne più
facile l'applicazione pratica.
IV. CONCLUSIONE
Mentre non era stato in grado di
trovare un accordo sulle proposte della Commissione del 2000 e del
2002 in materia di obblighi di
servizio pubblico, il Consiglio è riuscito a definire una posizione comune
in base alla proposta della
Commissione del 2005. La Commissione ha elaborato la proposta rivista
tenendo conto della prima
lettura del Parlamento della sua proposta iniziale del 2000, con l'obiettivo di
riconciliare le posizioni delle
tre istituzioni. Il Consiglio ritiene che la posizione comune, seguendo nelle
grandi linee l'approccio della
proposta rivista, costituisca una buona base per le discussioni in seconda
lettura con il Parlamento.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/19
ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA,
APPOGGIATA DALL'ITALIA, DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSI-
GLIO DEL
9 GIUGNO 2006
Punto 9: Proposta riveduta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici
di
trasporto passeggeri su strada e
per ferrovia
ACCORDO
POLITICO
All'atto del raggiungimento di un
accordo politico sulla posizione comune concernente il regolamento relativo ai
servizi
pubblici di trasporto passeggeri
su strada e per ferrovia, la Svezia desidera presentare la seguente posizione:
1. Come convenuto dal Consiglio
nella sessione del 5 dicembre 2005, il principale obiettivo del presente
regolamento è
la definizione di un quadro
giuridico per la compensazione dei contratti di servizio pubblico piuttosto che
l'apertura
del mercato dei servizi
ferroviari. Per tale motivo il presente regolamento mantiene l'opzione
dell'aggiudicazione diretta
per i servizi ferroviari.
2. La decisione del Consiglio di
autorizzare la prosecuzione dell'aggiudicazione diretta per i servizi di
trasporto ferroviario
di passeggeri non preclude il
diritto d'iniziativa della Commissione di presentare in futuro proposte
legislative sull'aper-
tura del mercato nazionale di
trasporto ferroviario di passeggeri, da sottoporre quindi all'esame del
Parlamento europeo
e del Consiglio.
3. Ogni futura proposta relativa
all'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri
dovrà basarsi su
una decisione motivata in
merito all'opportunità che tale apertura si concretizzi in un accesso aperto
alla rete ferro-
viaria per tutti gli operatori, oppure in procedure di gara
per i contratti di servizio pubblico o in diritti esclusivi, o
entrambe le alternative.
4. In mancanza di una
legislazione armonizzata sull'apertura dei mercati nazionali ai servizi di
trasporto ferroviario di
passeggeri, la Svezia ritiene
che gli Stati membri conservino il diritto di applicare misure di reciprocità
sempre che tali
misure siano conformi al
diritto comunitario.
C
70E/20 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA DA ISCRIVERE NEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DEL
9
GIUGNO 2006
Punto 9: Proposta riveduta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici
di
trasporto passeggeri su strada e
per ferrovia
ACCORDO POLITICO
La Repubblica ceca è pienamente
consapevole del fatto che una trasparenza ottimale nell'aggiudicazione dei
contratti di
servizio pubblico è uno dei
principali obiettivi della proposta di regolamento relativo ai servizi pubblici
di trasporto
passeggeri su strada e per
ferrovia. Al riguardo la Repubblica ceca non ha obiezioni a richiedere che
l'autorità competente
notifichi alle parti interessate,
su loro richiesta, le sue decisioni che portino all'aggiudicazione diretta di
un contratto di
servizio pubblico, e dimostri di
aver agito conformemente ai pertinenti articoli del regolamento, anche per
quanto
riguarda la fissazione di livelli
di compensazione in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato del
regolamento.
Tuttavia, la Repubblica ceca non
può accettare l'attuale formulazione dell'articolo 7, paragrafo 4 (doc.
9840/06), poiché a
suo avviso riduce la certezza
giuridica di tutte le parti coinvolte nell'aggiudicazione diretta. La
Repubblica ceca teme
soprattutto che una parte
interessata lesa possa contestare una determinata decisione motivata al fine di
imporre un
raffronto tra il contratto
aggiudicato direttamente e la propria offerta alternativa. In alcuni casi ciò
potrebbe successiva-
mente impedire l'aggiudicazione diretta di un contratto di
servizio pubblico, eventualità che la Repubblica ceca considera
totalmente inaccettabile.
A motivo di questa riserva, la
Repubblica ceca non può approvare l'accordo politico sulla presente proposta in
sede di
Consiglio e si astiene quindi
dalla votazione.