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                                                        POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/2007

                                                       definita dal Consiglio l'11 dicembre 2006

                     in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

                     ..., relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regola-

                                                menti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

 

                                                                      (2007/C 70 E/01)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                     (4)     Gli obiettivi principali definiti nel Libro bianco della

EUROPEA,                                                                                     Commissione, del 12 settembre 2001, «La politica

                                                                                             europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare                         scelte», consistono nel garantire servizi di trasporto di

gli articoli 71 e 89,                                                                        passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie ad una

                                                                                             concorrenza regolamentata, che assicuri anche la traspa-

vista la proposta della Commissione,                                                         renza e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di

                                                                                             passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori

                                                                                             sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                                condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viag-

                                                                                             giatori, ad esempio i pensionati, ed eliminare le disparità

visto il parere del Comitato delle regioni (2),                                              fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri

                                                                                             diversi che possono alterare in modo sostanziale la

                                                                                             concorrenza.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-

tato (3),                                                                            (5)     Attualmente, molti servizi di trasporto terrestre di passeg-

                                                                                             geri che rappresentano una necessità sul piano dell'inte-

considerando quanto segue:                                                                   resse economico generale non possono essere gestiti

                                                                                             secondo una logica meramente commerciale. Occorre

(1)        L'articolo 16 del trattato afferma che i servizi di interesse                     che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la

           economico generale fanno parte dei valori comuni dell'U-                          possibilità di intervenire per garantire la prestazione di

           nione.                                                                            tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità

                                                                                             competenti per far sì che vengano forniti servizi di

                                                                                             trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l'attribuzione

(2)        L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che le

           imprese incaricate della gestione di servizi di interesse                         agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva,

           economico generale sono sottoposte alle norme del trat-                           la concessione agli operatori del servizio pubblico di

           tato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti                       compensazioni finanziarie e la determinazione di regole

           in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempi-                          generali, valide per tutti gli operatori, per l'esercizio dei

           mento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche                           trasporti pubblici. Se gli Stati membri, a norma del

           missioni loro affidate.                                                           presente regolamento, scelgono di escludere certe regole

                                                                                             generali dall'ambito di applicazione del regolamento

                                                                                             stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli

(3)        L'articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis                          aiuti di Stato.

           rispetto all'articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce norme

           applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio                 (6)     Molti Stati membri hanno introdotto una legislazione che

           pubblico nel settore dei trasporti terrestri.                                     prevede la concessione di diritti di esclusiva e la stipula-

                                                                                             zione di contratti di servizio pubblico, almeno per una

(1) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 20.                                                         parte del proprio mercato dei trasporti pubblici, sulla

(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 1.                                                          base di procedure di aggiudicazione eque e trasparenti. Di

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (GU C 140 E del                       conseguenza, gli scambi fra gli Stati membri sono note-

       13.6.2002, pag. 262), posizione comune del Consiglio dell'11

       dicembre 2006 e posizione del Parlamento europeo (non ancora                          volmente aumentati e numerosi operatori di servizio

       pubblicata nella Gazzetta ufficiale).                                                 pubblico stanno adesso fornendo servizi di trasporto

 


 

 

C 70E/2                     IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         27.3.2007

 

           pubblico di passeggeri in più di uno Stato membro.                         del trattato, a meno che gli Stati membri non decidano di

           Tuttavia, dall'evolversi delle legislazioni nazionali è scatu-             applicare il presente regolamento a tale specifico settore.

           rita l'applicazione di procedure difformi, cosa che ha                     Le disposizioni del presente regolamento non impedi-

           creato incertezza giuridica riguardo ai diritti degli opera-               scono di integrare i servizi per vie d'acqua interne in una

           tori di servizio pubblico e agli obblighi delle autorità                   più vasta rete di trasporto pubblico di passeggeri urbana,

           competenti. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consi-                     suburbana o regionale.

           glio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati

           membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di

           servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su       (11)    Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui

           strada e per via navigabile (1) nulla dice in ordine alle                  ambito di applicazione ricadono anche i servizi di

           modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio                       trasporto di merci, non si reputa opportuno disciplinare,

           pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle                nel presente regolamento, l'affidamento di contratti di

           circostanze in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara                  servizio pubblico in quello specifico settore. Tre anni

           d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro                         dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'orga-

           normativo comunitario.                                                     nizzazione dei servizi di trasporto di merci dovrebbe

                                                                                      quindi rimanere soggetta all'osservanza dei principi gene-

(7)        Da alcuni studi effettuati e dall'esperienza maturata dagli                rali del trattato.

           Stati membri che da vari anni hanno introdotto la

           concorrenza nel settore dei trasporti pubblici emerge che,         (12)    Sotto il profilo del diritto comunitario, è irrilevante che i

           con le adeguate garanzie, l'introduzione di una concor-                    servizi di trasporto pubblico di passeggeri siano prestati

           renza regolamentata tra gli operatori in questo settore                    da imprese pubbliche o da imprese private. Il presente

           consente di rendere più appetibili, più innovativi e meno                  regolamento si fonda sui principi della neutralità rispetto

           onerosi i servizi forniti, senza per questo ostacolare                     al regime di proprietà sancito dall'articolo 295 del trat-

           l'adempimento dei compiti specifici assegnati agli opera-                  tato, della libertà degli Stati membri di definire i servizi

           tori di servizio pubblico. Questa impostazione ha avuto                    di interesse economico generale, sancito dall'articolo 16

           l'approvazione del Consiglio europeo nell'ambito del                       del trattato, e di sussidiarietà e proporzionalità, sanciti

           cosiddetto processo di Lisbona del 28 marzo 2000,                          dall'articolo 5 del trattato.

           laddove si invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati

           membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze,

           ad «accelerare la liberalizzazione in settori come [...]           (13)    Alcuni servizi, spesso connessi con un'infrastruttura

           i trasporti».                                                              specifica, sono prestati essenzialmente per il loro inte-

                                                                                      resse storico o per il loro valore turistico. Poiché questi

(8)        I mercati del trasporto di passeggeri liberalizzati nei quali              servizi hanno scopi manifestamente diversi dalla fornitura

           non esistono diritti di esclusiva dovrebbero poter mante-                  di trasporto pubblico di passeggeri, la loro prestazione

           nere le loro caratteristiche e modalità di funzionamento                   non deve essere disciplinata dalle norme e dalle proce-

           nella misura in cui esse sono compatibili con le disposi-                  dure applicabili agli obblighi di servizio pubblico.

           zioni del trattato.

                                                                              (14)    Ove le autorità competenti siano responsabili dell'orga-

(9)        Per poter organizzare i propri servizi di trasporto

           pubblico di passeggeri nel modo più rispondente alle                       nizzazione della rete del trasporto pubblico, oltre alla

           esigenze del pubblico, tutte le autorità competenti                        realizzazione effettiva del servizio di trasporto, tale orga-

           devono avere la facoltà di scegliere liberamente i loro                    nizzazione può comprendere tutta una serie di altre atti-

           operatori di servizio pubblico, tenendo conto degli inte-                  vità e funzioni che le autorità competenti devono essere

           ressi delle piccole e medie imprese, secondo le modalità                   libere di svolgere esse stesse o di affidare in tutto o in

           prescritte dal presente regolamento. Per garantire l'appli-                parte a terzi.

           cazione dei principi di trasparenza, di parità di tratta-

           mento degli operatori in concorrenza e di proporziona-             (15)    I contratti di lunga durata possono comportare la chiu-

           lità, qualora vengano accordati compensazioni o diritti di                 sura del mercato per un periodo più lungo del necessario,

           esclusiva, è indispensabile definire in un contratto di                    con conseguente riduzione degli effetti positivi della pres-

           servizio pubblico stipulato dall'autorità competente con                   sione della concorrenza. Per ridurre al minimo le distor-

           l'operatore di servizio pubblico prescelto la natura degli                 sioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la

           obblighi di servizio pubblico e il compenso concordato.                    qualità dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio

           La forma o la denominazione di tale contratto possono                      pubblico abbiano una durata limitata. È tuttavia neces-

           variare in funzione degli ordinamenti giuridici degli                      sario prevedere la possibilità di prorogare i contratti di

           Stati membri.                                                              servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà

                                                                                      della loro durata iniziale quando l'operatore di servizio

(10)       Contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, nel cui                    pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una

           ambito di applicazione ricadono anche i servizi di                         durata di ammortamento eccezionale e, in ragione delle

           trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne,                  loro caratteristiche e limiti particolari, nel caso delle

           non si reputa opportuno disciplinare, nel presente regola-                 regioni ultraperiferiche quali specificate nell'articolo 299

           mento, l'affidamento di contratti di servizio pubblico in                  del trattato. Inoltre, qualora un operatore di servizio

           questo specifico settore. L'organizzazione dei servizi di                  pubblico effettui investimenti in infrastrutture o in mate-

           trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne                   riale rotabile e veicoli che abbiano carattere eccezionale,

           resta quindi soggetta all'osservanza dei principi generali                 nel senso che implicano entrambi un alto valore di fondi,

                                                                                      e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo

(1) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo                  un'equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una

       dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).             proroga ancora maggiore.

 


 

 

27.3.2007                 IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                  C 70E/3

 

(16)    Laddove la fine di un contratto di servizio pubblico                        nire le modalità di subappalto dei loro servizi di trasporto

        comporti il cambiamento dell'operatore di servizio                          pubblico di passeggeri, soprattutto in caso di servizi

        pubblico, le autorità competenti dovrebbero poter chie-                     prestati da un operatore interno. Inoltre, non si dovrebbe

        dere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osser-                 impedire a un subappaltatore di partecipare a procedure

        vare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consi-                  di gara nel territorio di qualsiasi autorità competente. La

        glio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento                      selezione di un subappaltatore da parte dell'autorità

        delle legislazioni degli Stati membri relative al manteni-                  competente o del suo operatore interno dovrebbe essere

        mento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di                effettuata in conformità alla normativa comunitaria.

        imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabili-

        menti (1). La suddetta direttiva non osta a che gli Stati

        membri salvaguardino condizioni di trasferimento di                 (20)    Quando l'autorità pubblica decide di affidare a un terzo

        diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla                  un servizio d'interesse generale, la scelta dell'operatore di

        direttiva 2001/23/CE e tenendo conto in tale contesto,                      servizio pubblico deve avvenire nell'osservanza della

        ove appropriato, degli standard sociali fissati dalle dispo-                normativa comunitaria in tema di appalti pubblici e di

        sizioni legislative, regolamentari e amministrative nazio-                  concessioni, quale risulta dagli articoli da 43 a 49 del

        nali o dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le                trattato, nonché nell'osservanza dei principi di traspa-

        parti sociali.                                                              renza e di parità di trattamento. In particolare, le disposi-

                                                                                    zioni del presente regolamento devono lasciare impregiu-

                                                                                    dicati gli obblighi applicabili alle pubbliche autorità in

                                                                                    forza delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti

(17)    Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità                    pubblici, quando i contratti di servizio pubblico rientrano

        competenti hanno la facoltà di stabilire norme di qualità                   nel loro ambito di applicazione.

        per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio

        riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei

        passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta o        (21)    Alcuni bandi di gara impongono alle autorità competenti

        alla tutela dell'ambiente.                                                  la definizione e la descrizione di sistemi complessi. È

                                                                                    quindi opportuno che, nell'aggiudicare contratti in tali

                                                                                    casi, dette autorità abbiano facoltà di negoziare i dettagli

                                                                                    con tutti i potenziali operatori di servizio pubblico o con

(18)    Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione                   alcuni di essi dopo la presentazione delle offerte.

        nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa,

        ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa

        i servizi pubblici di trasporto passeggeri nel suo territorio       (22)    È opportuno che la gara d'appalto per l'aggiudicazione di

        o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a                     contratti di servizio pubblico non sia obbligatoria quando

        procedure di gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni                  il contratto abbia per oggetto somme o distanze di

        di concorrenza, questa facoltà di autoprestazione deve                      modesta entità. Al riguardo, per somme o prestazioni

        essere soggetta a controlli rigorosi. Il necessario controllo               chilometriche di maggiore entità le autorità competenti

        dovrebbe essere esercitato dall'autorità competente o da                    dovrebbero poter tenere conto degli interessi specifici

        un gruppo di autorità competenti che forniscano servizi                     delle piccole e medie imprese. Alle autorità competenti

        integrati di trasporto pubblico di passeggeri in modo                       non dovrebbe essere consentito di suddividere contratti o

        collettivo o tramite i propri membri. Inoltre, un'autorità                  reti al fine di evitare procedure di appalto.

        competente che fornisca i propri servizi di trasporto o un

        operatore interno non dovrebbero poter partecipare a

        procedure di gara al di fuori del territorio della suddetta         (23)    Quando vi è il rischio di interruzioni della fornitura dei

        autorità. L'autorità che controlla l'operatore interno                      servizi, le autorità competenti dovrebbero poter adottare

        dovrebbe anche poter vietare a quest'ultimo di parteci-                     misure di emergenza a breve termine in attesa dell'aggiu-

        pare a gare organizzate nel suo territorio. Le restrizioni                  dicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico che

        delle attività di un operatore interno non interferiscono                   sia conforme a tutte le condizioni in materia di aggiudica-

        con la possibilità dell'aggiudicazione diretta di contratti di              zione stabilite dal presente regolamento.

        servizio pubblico qualora questi riguardino il trasporto

        ferroviario, eccettuati altri tipi di trasporto su rotaia quali

        metropolitana e tram. Inoltre, l'aggiudicazione diretta di          (24)    Il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia pone

        contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario                 problemi particolari legati all'entità degli investimenti e al

        pesante lascia impregiudicata la possibilità per le autorità                costo       delle    infrastrutture.    Nel      marzo      2004

        competenti di aggiudicare ad un operatore interno                           la Commissione ha presentato una proposta che modifica

        contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto                   la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,

        pubblico di passeggeri su altri tipi di trasporto su rotaia                 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (2), allo

        quali metropolitana e tram.                                                 scopo di garantire a tutte le imprese ferroviarie della

                                                                                    Comunità l'accesso all'infrastruttura di tutti gli

                                                                                    Stati membri ai fini dell'esercizio del servizio internazio-

                                                                                    nale di trasporto passeggeri. Il presente regolamento si

(19)    Il subappalto può contribuire a trasporti pubblici di                       prefigge di definire un quadro giuridico per le compensa-

        passeggeri più efficienti e rende possibile la partecipa-                   zioni e/o i diritti di esclusiva per i contratti di servizio

        zione di imprese diverse dall'operatore di servizio                         pubblico e non di realizzare un'ulteriore apertura del

        pubblico aggiudicatario del relativo contratto. Tuttavia,                   mercato dei servizi ferroviari.

        per assicurare l'uso migliore delle risorse pubbliche, le

        autorità competenti dovrebbero essere in grado di defi-             (2) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla

                                                                               direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L

(1) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.                                            164 del 30.4.2004, pag. 164).

 


 

 

C 70E/4                IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           27.3.2007

 

(25)    In materia di servizi pubblici, il presente regolamento dà                    metà del periodo transitorio, le offerte di imprese i cui

        facoltà a ciascuna autorità competente di scegliere il                        servizi di trasporto pubblico non sono aggiudicati, per

        proprio operatore per la prestazione del servizio di                          oltre metà del loro valore, a norma del presente regola-

        trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito di un                            mento, semprechè tale facoltà venga esercitata senza

        contratto di servizio pubblico. Tenuto conto della diversa                    discriminazioni e venga stabilita prima della pubblica-

        organizzazione territoriale degli Stati membri in questa                      zione del bando di gara.

        materia, si ritiene giustificato consentire alle autorità

        competenti di aggiudicare direttamente i contratti di

        servizio pubblico di trasporto per ferrovia.                          (32)    Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003

                                                                                      nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH (1), la Corte

                                                                                      di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le

(26)    Le compensazioni concesse dalle autorità competenti per

        coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli                           compensazioni di servizio pubblico non costituiscono

        obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere calcolate                     vantaggi ai sensi dell'articolo 87 del trattato qualora

        in modo da evitare compensazioni eccessive. Qualora                           soddisfino cumulativamente quattro criteri. Qualora

        proponga di aggiudicare un contratto di servizio pubblico                     questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri

        senza ricorrere a procedura di gara, l'autorità competente                    generali per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1

        dovrebbe altresì osservare modalità di applicazione detta-                    del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio

        gliate idonee a garantire che l'importo delle compensa-                       pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli

        zioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio effi-                  articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato.

        ciente e di qualità.

 

                                                                              (33)    Nel settore dei trasporti di passeggeri per via terrestre

(27)    L'autorità competente e l'operatore di servizio pubblico                      possono risultare necessarie compensazioni di servizi

        possono provare che si è evitata una compensazione                            pubblici allo scopo di consentire alle imprese incaricate

        eccessiva se, nello schema di calcolo di cui all'allegato,                    della prestazione di servizi pubblici di funzionare

        tengono debitamente conto degli effetti dell'osservanza                       secondo principi e condizioni che consentano loro di

        degli obblighi di servizio pubblico sulla domanda di                          svolgere i propri compiti. Tali compensazioni - se ricor-

        servizi di trasporto pubblico di passeggeri.                                  rono determinate condizioni - possono essere compati-

                                                                                      bili con il trattato in applicazione dell'articolo 73. In

                                                                                      primo luogo, devono essere concesse per garantire la

(28)    Ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di servizio                         prestazione di servizi che siano servizi di interesse gene-

        pubblico, ad eccezione delle misure di emergenza e dei                        rale nel senso precisato dal trattato. In secondo luogo, al

        contratti relativi a distanze limitate, le autorità competenti                fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza,

        dovrebbero adottare le necessarie misure per pubbliciz-                       non possono eccedere quanto necessario per coprire i

        zare, come minimo con un anno di anticipo, il fatto che                       costi netti originati dall'assolvimento degli obblighi di

        intendono aggiudicare tali contratti così da consentire ai                    servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi generati da

        potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi.                      tali obblighi, nonché di un congruo utile.

 

 

(29)    I contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente

        dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza.                (34)    Le compensazioni corrisposte dalle autorità competenti a

                                                                                      norma delle disposizioni del presente regolamento

                                                                                      possono quindi essere dispensate dall'obbligo di notifica

                                                                                      preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(30)    Considerato che le autorità competenti e gli operatori di

        servizio pubblico avranno bisogno di un certo tempo

        per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento,

        è opportuno definire regimi transitori. In vista della                (35)    Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE)

        graduale aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico                    n. 1191/69, che è quindi opportuno abrogare. Per i

        in linea con il presente regolamento, gli Stati membri                        servizi pubblici di trasporto di merci, un periodo transi-

        dovrebbero presentare alla Commissione una relazione                          torio di tre anni accompagnerà la progressiva riduzione

        sullo stato dei lavori entro i sei mesi successivi alla prima                 delle compensazioni non autorizzate dalla Commissione

        metà del periodo transitorio. Sulla base di tali relazioni la                 a norma degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. Qual-

        Commissione può proporre opportune misure.                                    siasi compensazione concessa in relazione alla fornitura

                                                                                      di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da

                                                                                      quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di

(31)    Nel periodo transitorio è possibile che le autorità compe-                    implicare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, para-

        tenti applichino le disposizioni del presente regolamento                     grafo 1 del trattato dovrebbe essere conforme alle dispo-

        in tempi diversi. Potrebbe quindi accadere che, durante                       sizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 dello stesso,

        tale periodo, operatori di servizio pubblico provenienti                      compresa ogni pertinente interpretazione della Corte di

        da mercati in cui il presente regolamento non è ancora                        giustizia delle Comunità europee e, in particolare, la

        applicato partecipino a gare pubbliche per contratti di                       sentenza nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH.

        servizio pubblico da aggiudicare in mercati aperti più                        Nell'esaminare casi del genere, la Commissione dovrebbe

        rapidamente alla concorrenza regolamentata. Per evitare,                      pertanto applicare dei principi simili a quelli stabiliti nel

        attraverso una misura proporzionata, che l'apertura alla                      presente regolamento o, se del caso, in altre normative

        concorrenza del mercato del trasporto pubblico deter-                         nel settore dei servizi d'interesse economico generale.

        mini situazioni di squilibrio, le autorità competenti

        dovrebbero avere la facoltà di rifiutare, nella seconda               (1) [2003] Racc. I-7747.

 


 

 

27.3.2007                  IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 70E/5

 

(36)      L'ambito di applicazione del regolamento (CEE)                        Stati membri possono applicare il presente regolamento anche

          n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo                 al trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne.

          agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia,

          su strada e per via navigabile (1), è disciplinato dal

          presente regolamento. Detto regolamento è considerato                 3.       Il presente regolamento non si applica alle concessioni di

          obsoleto e limita al tempo stesso l'applicazione dell'arti-           lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della

          colo 73 del trattato senza fornire un'adeguata base giuri-            direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

          dica per autorizzare gli attuali programmi d'investimento,            del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli

          specialmente in relazione agli investimenti in infrastrut-            enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono

          ture di trasporto in un partenariato pubblico-privato.                servizi di trasporto e servizi postali (3), o dell'articolo 1, para-

          Esso dovrebbe quindi essere abrogato, così da poter appli-            grafo 3 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del

          care l'articolo 73 del trattato in modo adeguato all'evolu-           Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle

          zione costante del settore, ferme restando le disposizioni            procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di

          del presente regolamento o del regolamento (CEE)                      forniture e di servizi (4).

          n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo

          alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle

          aziende ferroviarie (2). Al fine di facilitare ulteriormente

          l'applicazione della pertinente normativa comunitaria, la                                             Articolo 2

          Commissione proporrà, nel 2006, delle linee guida rela-

          tive agli aiuti di Stato per gli investimenti nel trasporto

          ferroviario, compresi quelli nelle infrastrutture.                                                   Definizioni

 

(37)      Onde valutare l'attuazione del presente regolamento e gli             Ai fini del presente regolamento, si intende per:

          sviluppi nella fornitura di trasporto pubblico di passeg-

          geri nella Comunità, in particolare la qualità dei servizi di         a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto di

          trasporto pubblico di passeggeri e gli effetti dell'aggiudi-

          cazione diretta di contratti di servizio pubblico, la                       passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico

          Commissione dovrebbe elaborare una relazione, corre-                        senza discriminazione e in maniera continuativa;

          dandola, se del caso, di proposte di modifica,                        b) «autorità competente»: un'amministrazione pubblica o un

                                                                                      gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro,

                                                                                      o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti

                                                                                      pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o

                                                                                      qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

                                                                                c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità

                                                                                      competente la cui zona di competenza geografica non è

                                   Articolo 1                                         estesa al territorio nazionale;

                                                                                d) «operatore di servizio pubblico»: un'impresa o un gruppo di

                    Finalità e ambito di applicazione                                 imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di

                                                                                      trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico

1.       Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali                    che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri;

modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto

del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di                  e) «obbligo di servizio pubblico»: l'obbligo definito o indivi-

passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse gene-                   duato da un'autorità competente al fine di garantire la presta-

rale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore                    zione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri

qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco                   di interesse generale che un operatore, ove considerasse il

delle forze del mercato consentirebbe di fornire.                                     proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si

                                                                                      assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni

                                                                                      senza compenso;

A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle

quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano

obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di                       f) «diritto di esclusiva»: il diritto in virtù del quale un operatore

servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro                         di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto

diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di                    pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona

servizio pubblico.                                                                    determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore;

                                                                                g) «compensazione di servizio pubblico»: qualsiasi vantaggio, in

2.       Il presente regolamento si applica all'esercizio di servizi                  particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indi-

nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri                        rettamente da un autorità competente per mezzo di fondi

per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad                     pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di

eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in                        servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Gli

                                                                                (3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal

(1) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo                  regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del

      dal regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6).                 20.10.2005, pag. 28).

(2) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo            (4) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal

      dall'atto di adesione del 2003.                                                 regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione.

 


 

 

C 70E/6                  IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             27.3.2007

 

h) «aggiudicazione diretta»: l'aggiudicazione di un contratto di             competenti di integrare gli obblighi di servizio pubblico stabi-

      servizio pubblico ad un determinato operatore di servizio              lendo tariffe massime nei contratti di servizio pubblico.

      pubblico senza che sia previamente esperita una procedura

      di gara;

                                                                             3.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del

i) «contratto di servizio pubblico»: uno o più atti giuridica-               trattato, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di appli-

      mente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità            cazione del presente regolamento le norme generali relative alla

      competente e un operatore di servizio pubblico mediante il             compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico

      quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura       che fissano le tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e

      dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli          persone a mobilità ridotta. Tali norme generali sono notificate a

      obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì,              norma dell'articolo 88 del trattato. Siffatte notifiche contengono

      secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri, consi-             informazioni complete sulla misura adottata e, in particolare, sui

      stere in una decisione adottata dall'autorità competente:              dettagli del metodo di calcolo.

 

      - che assume la forma di un atto individuale di natura legi-

          slativa o regolamentare, oppure

                                                                                                               Articolo 4

      - che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente

          fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura ad un

          operatore interno;                                                 Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e

                                                                                                       delle norme generali

j) «valore»: il valore di un servizio, di una linea, di un contratto

      di servizio pubblico o di un sistema di compensazioni per il

      trasporto pubblico di passeggeri, corrispondente alla remune-          1.      I contratti di servizio pubblico e le norme generali:

      razione totale, al netto dell'IVA, percepita dall'operatore o

      dagli operatori di servizio pubblico, comprese le compensa-             i) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico

      zioni di qualunque natura erogate dalla pubblica amministra-                 che l'operatore del servizio pubblico deve assolvere e le zone

      zione e i ricavi rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio           geografiche interessate;

      che non siano riversati all'autorità competente;

                                                                              ii) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i

k) «norma generale»: disposizione che si applica senza discrimi-                   parametri in base ai quali deve essere calcolata la compensa-

      nazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri                zione in modo da impedire una compensazione eccessiva.

      dello stesso tipo in una zona geografica determinata posta                   Nel caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a

      sotto la responsabilità di un'autorità competente;                           norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, tali parametri

                                                                                   sono determinati in modo tale che la compensazione corri-

l) «servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri»: servizi                sposta non possa superare l'importo necessario per coprire

      interconnessi di trasporto entro una determinata zona                        l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi origi-

      geografica con servizio di informazione, emissione di titoli di              nati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico,

      viaggio e orario unici.                                                      tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del

                                                                                   servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

 

                                                                             iii) definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla

                                 Articolo 3                                        fornitura di servizi. Tali costi possono comprendere, in parti-

                                                                                   colare, le spese per il personale, per l'energia, gli oneri per le

                                                                                   infrastrutture, la manutenzione e la riparazione dei veicoli

         Contratti di servizio pubblico e norme generali                           adibiti al trasporto pubblico, del materiale rotabile e delle

                                                                                   installazioni necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto

                                                                                   di passeggeri, i costi fissi e un rendimento adeguato del capi-

1.      L'autorità competente che decide di concedere all'operatore                tale.

che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di

qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di                2.      I contratti di servizio pubblico e le norme generali defini-

servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di                  scono le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla

servizio pubblico.                                                           vendita dei titoli di viaggio che possono essere trattenuti dall'o-

                                                                             peratore del servizio pubblico, riversati all'autorità competente o

                                                                             ripartiti fra di loro.

2.      In deroga al paragrafo 1, gli obblighi di servizio pubblico

finalizzati a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per

alcune categorie di passeggeri possono anch'essi essere discipli-            3.      I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una

nati da norme generali. L'autorità competente compensa gli                   durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di

operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell'ar-         trasporto con autobus e a quindici anni per i servizi di trasporto

ticolo 4, nell'articolo 6 e nell'allegato, per l'effetto finanziario         di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. La

netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi origi-          durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di

nati dall'assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme           trasporto è, al massimo, di quindici anni se i trasporti per

generali, secondo modalità che impediscano una compensazione                 ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il

eccessiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità               50 % del valore dei servizi di cui trattasi.

 


 

 

27.3.2007              IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                               C 70E/7

 

4.    Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammorta-                servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono

mento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può            essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o

essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del                   2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente

servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto         articolo non si applicano.

all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di

trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico

e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri

previsti dal contratto.                                                     2.      A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le

                                                                            autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'auto-

Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo             rità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi

giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al        integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di

paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al          fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o

massimo del 50 %.                                                           di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio

                                                                            pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità

                                                                            competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità,

Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento                almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che

eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli lo              esercita sulle proprie strutture (in seguito denominato «operatore

giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato             interno»). Se un'autorità competente a livello locale assume tale

mediante una procedura di gara equa, un contratto di servizio               decisione, si applicano le seguenti disposizioni:

pubblico può essere concluso per una durata superiore. Per

garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente

trasmette alla Commissione, entro un anno dalla stipula del

contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi che ne          a) al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale

giustificano la durata superiore.                                                 esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi

                                                                                  come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di

                                                                                  amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposi-

5.    Fatta salva la legislazione nazionale e comunitaria,                        zioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il

compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità                 controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole

competenti possono imporre all'operatore del servizio pubblico                    decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario,

prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per                   la proprietà al 100 % da parte dell'autorità pubblica compe-

fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto            tente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato,

luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE.                       non è un requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai

Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di                        sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un'in-

servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i                     fluenza pubblica dominante e che il controllo possa essere

documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano                  stabilito in base ad altri criteri;

il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i

diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipen-

denti siano vincolati ai servizi.                                           b) il presente paragrafo si applica a condizione che l'operatore

                                                                                  interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti

6.    Qualora le autorità competenti, in conformità al diritto                    un'influenza anche minima esercitino le loro attività di

nazionale, impongano a un operatore di servizio pubblico di                       trasporto pubblico di passeggeri all'interno del territorio

conformarsi a taluni standard sociali, tali standard devono essere                dell'autorità competente a livello locale, escluse eventuali

inclusi nei documenti di gara e nei contratti di servizio                         linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che

pubblico.                                                                         entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale

                                                                                  vicine, e non partecipino a procedure di gara per la fornitura

                                                                                  di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate

7.    I documenti di gara e i contratti di servizio pubblico sono                 fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale;

trasparenti quanto alla possibilità o meno di subappalto. Il

contratto di servizio pubblico determina, in conformità alla legi-

slazione nazionale e comunitaria, le condizioni applicate al

subappalto.                                                                 c) in deroga alla lettera b), un operatore interno può partecipare

                                                                                  a una procedura di gara equa da due anni prima che termini

                                                                                  il proprio contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione

                                                                                  diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione defini-

                                                                                  tiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di

                              Articolo 5                                          trasporto passeggeri coperti dal contratto dell'operatore

                                                                                  interno e che questi non abbia concluso nessun altro

                                                                                  contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta;

       Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico

 

1.    I contratti di servizio pubblico vengono aggiudicati confor-          d) in mancanza di un'autorità competente a livello locale, le

memente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia,                   lettere a), b) e c) si applicano a un'autorità nazionale per una

i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle            zona geografica non nazionale, a condizione che l'operatore

direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di                  interno non partecipi a gare pubbliche indette per la forni-

trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati                       tura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori

secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali                       della zona per la quale è stato aggiudicato il contratto di

contratti non assumano la forma di contratti di concessione di                    servizio pubblico.

 


 

 

C 70E/8                IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          27.3.2007

 

3.    L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da          2.      Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le

un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico           trasmettono, entro tre mesi o entro un termine più lungo fissato

mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contem-            nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione

plati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a       reputa necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano

tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non         compatibili col presente regolamento.

discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un'even-

tuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati,

nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il

modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi.                                          Articolo 7

 

4.    A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le                                         Pubblicazione

autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i

contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato

è inferiore a 1 milione di EUR oppure che riguardano la forni-            1.      Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta

tura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a           all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio

300 000 chilometri l'anno.                                                pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio

                                                                          pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva

                                                                          ad essi concessi a titolo di rimborso. La relazione consente il

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato diret-          controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della

tamente a una piccola o media impresa che opera con non più               qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici.

di 20 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un

valore annuo medio stimato inferiore a 1,7 milioni di EUR

oppure qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di           2.      Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti

trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 500 000 chilometri           necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della proce-

l'anno.                                                                   dura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del

                                                                          contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

                                                                          europea, come minimo, le seguenti informazioni:

5.    L'autorità competente può prendere provvedimenti di

emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo              a) nome e indirizzo dell'autorità competente;

imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assu-

mono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di             b) tipo di aggiudicazione previsto;

servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto

di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di             c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudica-

fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio                   zione.

pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la

fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio        Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare

pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emer-               queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico

genza o le misure che impongono di stipulare un contratto di              riguardi una fornitura annuale di meno di 50 000 chilometri di

questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.                    servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

 

6.    A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le         Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro

autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i           pubblicazione, l'autorità competente pubblica di conseguenza

contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta           una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di

eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropoli-          avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara.

tana o tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali

contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si

applica l'articolo 4, paragrafo 4.                                        Il presente paragrafo non si applica all'articolo 5, paragrafo 5.

 

                                                                          3.      In caso di un'aggiudicazione diretta di contratti di servizio

                                                                          pubblico di trasporto per ferrovia di cui all'articolo 5, para-

                                                                          grafo 6, l'autorità competente rende pubbliche le seguenti infor-

                               Articolo 6                                 mazioni entro un anno dalla concessione dell'aggiudicazione:

 

                                                                          a) nome dell'ente aggiudicatore e suo assetto proprietario;

              Compensazioni di servizio pubblico

                                                                          b) durata del contratto di servizio pubblico;

 

1.    Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o

a un contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposi-           c) descrizione dei servizi di trasporto passeggeri da effettuare;

zioni di cui all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di

aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi         d) descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria;

natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato

direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o            e) obiettivi di qualità;

connesse a una norma generale si conformano inoltre alle

disposizioni dell'allegato.                                                f) condizioni relative a beni essenziali.

 


 

 

27.3.2007                IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                C 70E/9

 

4.      Quando è richiesto da una parte interessata l'autorità                  I contratti di servizio pubblico possono restare in vigore fino

competente le trasmette la motivazione della sua decisione di                   alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebite

aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico.                    conseguenze giuridiche od economiche e a condizione che la

                                                                                Commissione abbia dato il suo assenso.

 

                                                                                4.      Fatto salvo il paragrafo 3, nella seconda metà del periodo

                                Articolo 8                                      transitorio di cui al paragrafo 2 le autorità competenti hanno

                                                                                facoltà di escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione dei

                                                                                contratti mediante gara pubblica gli operatori di servizio

                               Transizione                                      pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei

                                                                                servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una

1.      I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conforme-             compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del

mente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i                 presente regolamento rappresenta almeno la metà del valore di

contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle            tutti i servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di

direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di                una compensazione o di un diritto di esclusiva. Tale esclusione

trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati                     non si applica agli operatori di servizio pubblico che gestiscono

secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali                     i servizi oggetto della gara. Nell'applicare tale criterio non si

contratti non assumano la forma di contratti di concessione di                  tiene conto dei contratti di servizio pubblico aggiudicati con

servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono                provvedimento di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o

2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 del presente                 Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, le autorità

articolo non si applicano.                                                      competenti evitano ogni discriminazione, escludono tutti i

                                                                                potenziali operatori di servizio pubblico che soddisfano tale

2.      Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di            criterio e informano i potenziali operatori della propria deci-

servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si                      sione all'inizio del procedimento di aggiudicazione dei contratti

conforma all'articolo 5 a decorrere da ... (*). Durante tale                    di servizio pubblico.

periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per confor-

marsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi                     Le autorità competenti interessate informano la Commissione

problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capa-               della loro intenzione di applicare il presente paragrafo come

cità di trasporto.                                                              minimo due mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

 

Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transi-

torio gli Stati membri presentano alla Commissione una rela-

zione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione                                                Articolo 9

dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico

conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli                                    Compatibilità con il trattato

Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appro-

priate.                                                                         1.      Le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di

                                                                                servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli

3.      Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto           obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del

dei contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al                 presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune.

diritto comunitario e nazionale:                                                Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica

                                                                                preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

a) prima del 26 luglio 2000, in base a un'equa procedura di

      gara;                                                                     2.      Fatti salvi gli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati

                                                                                membri possono continuare a concedere aiuti al settore dei

b) prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa                    trasporti a norma dell'articolo 73 del trattato che soddisfano

      da un'equa procedura di gara;                                             l'esigenza di coordinamento dei trasporti o costituiscono un

                                                                                rimborso per le servitù di determinati obblighi inerenti alla

c) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente a ... (**), in                nozione di servizio pubblico, diversi da quelli contemplati dal

      base a un'equa procedura di gara;                                         presente regolamento, in particolare:

 

d) a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente a ... (**), in                a) fino all'entrata in vigore di norme comuni sulla ripartizione

      base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara.                      dei costi di infrastruttura, laddove l'aiuto è concesso a

                                                                                      imprese che debbono sostenere la spesa relativa all'infrastrut-

I contratti di cui alla lettera a) possono restare in vigore fino alla                tura da esse utilizzata mentre altre imprese non sono

loro scadenza. I contratti di cui alle lettere b) e c) possono                        soggette a un simile onere. Nel determinare l'importo

restare in vigore fino alla loro scadenza, ma per non più                             dell'aiuto così concesso si tiene conto dei costi di infrastrut-

di 30 anni. I contratti di cui alla lettera d) possono restare in                     tura che i modi di trasporto in concorrenza non debbono

vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata                        sostenere;

comparabile a quelle di cui all'articolo 4.

                                                                                b) laddove lo scopo dell'aiuto è di promuovere la ricerca o lo

(*) Dodici anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.                      sviluppo di sistemi e tecnologie di trasporto che sono più

(**) La data di entrata in vigore del presente regolamento.                           economici per la Comunità in generale.

 


 

 

C 70E/10               IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              27.3.2007

 

Un siffatto aiuto si limita alla fase di ricerca e sviluppo e non                                            Articolo 11

contempla lo sfruttamento commerciale di detti sistemi e tecno-

logie di trasporto.                                                                           Comunicazione delle informazioni

                                                                              Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8, para-

                                                                              grafo 2, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione

                              Articolo 10                                     del presente regolamento e sull'evoluzione della fornitura di

                                                                              trasporto pubblico di passeggeri nella Comunità, in cui valuta in

                                                                              particolare l'evoluzione qualitativa dei servizi di trasporto

                             Abrogazione                                      pubblico di passeggeri e gli effetti delle aggiudicazioni dirette,

                                                                              corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del

1.    Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è abrogato. Le sue dispo-               presente regolamento.

sizioni restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto di merci

per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente                                             Articolo 12

regolamento.                                                                                             Entrata in vigore

2.    Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è abrogato.                             Il presente regolamento entra in vigore il ... (*).

 

 

                       Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

                       in ciascuno degli Stati membri.

 

                       Fatto a Bruxelles,

 

 

                                 Per il Parlamento europeo                                               Per il Consiglio

                                       Il presidente                                                      Il presidente

                                             ...                                                               ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              (*) Tre anni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale

                                                                                 dell'Unione europea.

 


 

 

27.3.2007             IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                     C 70E/11

 

 

                                                                         ALLEGATO

 

                NORME APPLICABILI ALLA COMPENSAZIONE NEI CASI PREVISTI NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

 

 

             1. Le compensazioni connesse a contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a norma dell'articolo 5, para-

                grafi 2, 4, 5 o 6 o le compensazioni connesse a una norma generale sono calcolate secondo le regole di cui al presente

                allegato.

             2. La compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle

                incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'opera-

                tore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio

                pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto

                finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema:

                costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti

                dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

                - meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di

                    servizio pubblico in questione,

                - meno i ricavi dalle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio

                    pubblico in questione,

                - più un ragionevole utile,

                = effetto finanziario netto.

             3. L'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico può avere un impatto sulle eventuali attività di trasporto di un opera-

                tore che esulino dall'obbligo o dagli obblighi di servizio pubblico in questione. Per evitare compensazioni eccessive o

                assenza di compensazione, nel calcolo dell'effetto finanziario netto devono pertanto essere presi in considerazione gli

                effetti finanziari quantificabili sulle reti dell'operatore in questione.

             4. Il calcolo delle spese e delle entrate deve essere effettuato in conformità ai principi contabili e fiscali in vigore.

             5. Allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico

                presta sia servizi compensati soggetti ad obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei

                suddetti servizi pubblici deve essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:

                - i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e

                    dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,

                - tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi ad eventuali altre atti-

                    vità esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico

                    in questione,

                - i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versa-

                    mento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di

                    attività dell'operatore di servizio pubblico.

             6. Si deve intendere per «utile ragionevole» un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determi-

                nato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio

                pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica.

             7. Il metodo di compensazione deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo:

                - di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiet-

                    tiva, e

                - della fornitura di servizi di trasporto passeggeri di livello sufficientemente elevato.

 


 

 

C 70E/12            IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      27.3.2007

 

 

                                                       MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

 

             I. INTRODUZIONE

 

                - La Commissione ha presentato la proposta rivista di regolamento del Parlamento europeo e del

                    Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, nota come

                    «proposta sugli obblighi di servizio pubblico», il 20 luglio 2005 (1). Prima della proposta rivista la

                    Commissione aveva presentato altre due proposte: il 27 luglio 2000 la proposta iniziale (2) e, il

                    21 febbraio 2002, una proposta modificata (3).

 

                - Il 14 novembre 2001 il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura (4), sulla base

                    della proposta iniziale della Commissione del luglio 2005. Il Parlamento europeo ha deciso di trat-

                    tare la proposta del luglio 2005 come una versione rivista della proposta iniziale del luglio 2000 e,

                    di conseguenza, la esaminerà soltanto in seconda lettura.

                - Il Consiglio, nella sessione del 9 luglio 2006, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta rivista,

                    con le astensioni delle delegazioni ceca, greca, lussemburghese e maltese. L'11 dicembre 2006 il

                    Consiglio ha adottato la posizione comune.

                - Nei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo (5)

                    e del Comitato delle Regioni (6).

 

             II. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

 

                Poiché la prima lettura del Parlamento europeo si basava sulla proposta iniziale del 2000 della Commis-

                sione e la posizione comune del Consiglio sulla proposta significativamente modificata del 2005, il

                Consiglio non può, nella presente motivazione, far riferimento a singoli emendamenti del Parlamento. In

                alternativa il Consiglio tratterà la prima lettura del Parlamento europeo in termini generali e in relazione

                agli elementi chiave della posizione comune.

 

 

            III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

 

                1. Considerazioni generali

 

                   Il quadro legislativo vigente per gli obblighi di servizio pubblico data del 1969 ed è stato da ultimo

                   modificato nel 1991 (7). Il Consiglio ritiene che nel mercato europeo odierno dei servizi di trasporto

                   pubblico di passeggeri, in cui gli operatori non sono più esclusivamente nazionali, regionali o locali,

                   sia necessaria una nuova serie di norme. Queste devono ridurre la distorsione della concorrenza

                   stabilendo tra gli operatori condizioni concorrenziali non discriminatorie, aumentando la trasparenza

                   e garantendo la certezza del diritto sia agli operatori sia alle autorità che intervengono nel trasporto

                   pubblico di passeggeri. La parità di condizioni che ne conseguono promuoverà servizi di trasporto

                   pubblico di passeggeri sicuri, efficienti e di qualità elevata.

 

                   Le proposte del 2000 e del 2002 della Commissione non hanno raccolto la maggioranza necessaria

                   in sede di Consiglio, principalmente a causa dell'ampia divergenza fra gli Stati membri sull'introdu-

                   zione di ulteriore concorrenza nel trasporto pubblico di passeggeri. Inoltre gli Stati membri attende-

                   vano la sentenza della causa Altmark (8) per conoscere come le disposizioni in materia di aiuti di

                   Stato si applicherebbero ai servizi pubblici in generale e al trasporto pubblico in particolare. Per spia-

                   nare la strada alla posizione comune del Consiglio occorreva un approccio più pragmatico sia della

                   Commissione che degli Stati membri. La Commissione ha posto maggiormente l'accento sulla sussi-

                   diarietà, il che ha condotto ad una proposta più semplice e più flessibile delle precedenti e gli Stati

                   membri, dopo vari anni di esperienza con modelli organizzativi diversi di trasporto pubblico, sono

                   maggiormente in grado di valutarne i rispettivi vantaggi e svantaggi. Infine la sentenza Altmark ha

                   messo chiaramente in evidenza l'esigenza di modernizzare la normativa comunitaria sul trasporto

                   pubblico di passeggeri.

 

            (1) GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37.

            (2) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 169.

            (3) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 146.

            (4) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 164.

            (5) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 20.

            (6) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 1.

            (7) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di

               obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L

               156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).

            (8) Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro

               Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ([2003] Racc. I-7747).

 


 

 

27.3.2007            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                     C 70E/13

 

                     Nella posizione comune il Consiglio trova un equilibrio tra i vari interessi: la capacità delle autorità di

                     stabilire come organizzare il trasporto pubblico, il desiderio di introdurre maggior concorrenza nel

                     settore del trasporto pubblico aggiudicando contratti di servizio pubblico con procedure di gara -

                     chiamata anche «concorrenza regolamentata» - nonché l'esigenza di realizzare un nuovo quadro

                     normativo che tenga conto delle specificità dei sistemi di trasporto pubblico esistenti pur lasciando il

                     tempo necessario a questi sistemi per adeguarsi alle nuove norme. Il Consiglio ha inoltre apportato

                     modifiche alla proposta della Commissione allo scopo di facilitarne l'attuazione.

 

 

 

                 2. Questioni politiche fondamentali

 

                     2.1 Ambito di applicazione

 

                            Il Consiglio specifica che l'ambito di applicazione del regolamento copre i servizi di trasporto

                            pubblico di passeggeri per ferrovia e su strada per i quali le autorità competenti, allorché impon-

                            gono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori per i costi sostenuti e/

                            o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio

                            pubblico. Con l'evoluzione del mercato europeo del trasporto pubblico il Consiglio ritiene che

                            limitare l'ambito di applicazione al trasporto locale, come proposto dal Parlamento, non sia più

                            opportuno.

 

                            Inoltre, a differenza delle proposte del 2000 e del 2002, che includevano il trasporto pubblico di

                            passeggeri per vie d'acqua interne di per sé, la proposta del 2005 della Commissione si limitava

                            a ferrovia e strada. Il regolamento si applicherebbe ai servizi di trasporto per vie d'acqua interne

                            soltanto se parte di un sistema di trasporto pubblico più vasto. Il Consiglio è ora tornato allo

                            spirito delle proposte precedenti includendo nella posizione comune una disposizione che

                            consente agli Stati membri, se lo desiderano, di applicare il regolamento ai servizi di trasporto

                            pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne.

 

                            Nella posizione comune il Consiglio chiarisce a quali tipi di contratto si applica il regolamento.

                            In primo luogo sottolinea che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di

                            passeggeri con autobus o tram devono essere aggiudicati secondo le procedure delle direttive

                            sugli appalti pubblici a meno che tali contratti non assumano la forma di contratti di conces-

                            sione di servizi. In tal modo il Consiglio chiarisce l'impostazione proposta dalla Commissione

                            che lascia alle autorità la scelta del regime applicabile. Se un contratto di servizio pubblico

                            comporta un rischio per l'operatore si applica il regolamento, in caso contrario di applicano le

                            direttive sugli appalti pubblici (1). A motivo di questa libertà di scelta amministrativa il Consiglio

                            preferisce l'impostazione della Commissione alla proposta del Parlamento secondo cui il regola-

                            mento dovrebbe applicarsi a tutti i contratti di trasporto pubblico di passeggeri. In secondo

                            luogo la posizione comune del Consiglio esclude espressamente dall'ambito di applicazione del

                            regolamento le concessioni di lavori pubblici, precisando che i regimi applicabili a questo tipo di

                            contratto si trovano nelle direttive sugli appalti pubblici.

 

                            Infine, per aumentare la flessibilità a beneficio delle autorità, nella posizione comune il Consiglio

                            consente loro di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le norme generali relative

                            alla compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che fissano le tariffe massime

                            per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta.

 

 

                     2.2 Aggiudicazione diretta

 

                            Secondo il Consiglio, un sistema che lascia alle autorità competenti la libertà di scegliere tra gare

                            d'appalto e aggiudicazione diretta rappresenta la migliore garanzia per una migliore qualità ed

                            efficienza del trasporto pubblico. Nella posizione comune il Consiglio mantiene perciò le quattro

                            deroghe secondo cui le autorità possono aggiudicare contratti direttamente, come proposto dalla

                            Commissione, introducendo tuttavia alcune modifiche sulle modalità precise.

 

             (1) Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forni-

                ture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114) o direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti

                erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004,

                pag. 1).

 


 

 

C 70E/14    IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          27.3.2007

 

                  2.2.1 Operatori interni

 

                       Il Consiglio accoglie con favore la proposta della Commissione di permettere alle autorità

                       competenti, che decidano di non ricorrere alla procedura di gara per i loro servizi di

                       trasporto pubblico, di fornire esse stesse i servizi o di aggiudicarli direttamente a terzi su

                       cui esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle loro strutture (il cosiddetto

                       «operatore interno»). Il Consiglio è d'accordo con la prima lettura del Parlamento europeo

                       e con la proposta rivista della Commissione secondo cui, per evitare il rischio di distor-

                       sione della concorrenza, un operatore interno non dovrebbe per principio partecipare a

                       gare al di fuori della zona di competenza dell'autorità da cui ha ricevuto l'aggiudicazione

                       diretta.

 

                       Pur appoggiando il concetto generale di operatore interno nella posizione comune il

                       Consiglio aggiunge varie disposizioni alla proposta della Commissione per tener conto

                       delle specificità dei sistemi di trasporto nazionali e locali:

 

                       - riconoscendo le competenze nazionali per l'organizzazione del trasporto pubblico, gli

                           Stati membri conservano il potere di vietare per legge alle autorità locali di ricorrere

                           all'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico direttamente nel loro territorio,

 

                       - oltre alla definizione di «autorità competente» si sottolinea che per «autorità compe-

                           tente a livello locale» si intende sia una autorità singola sia un gruppo di autorità che

                           forniscono servizi integrati di trasporto,

 

                       - è conservata la base per stabilire il «controllo» dell'autorità sull'operatore interno, come

                           proposto dalla Commissione, specificando nel contempo che la proprietà pubblica al

                           100 % non è un requisito obbligatorio per stabilire detto controllo,

 

                       - è chiarita la questione della limitazione territoriale per l'operatore interno per evitare

                           di dover limitare servizi di trasporto pubblico che attraversano i confini di territori

                           amministrativi, il che sarebbe contrario agli interessi dei passeggeri,

 

                       - agli operatori interni, i cui contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente

                           stanno per scadere, è concesso di partecipare - se sono soddisfatte talune condizioni

                           - a gare d'appalto in modo che si possano preparare ad operare in un ambiente

                           competitivo,

 

                       - in assenza di autorità competente a livello locale, le autorità nazionali possono conclu-

                           dere contratti di servizio pubblico con un operatore interno.

 

 

                  2.2.2 Contratti di modesta entità

 

                       Il Consiglio lascia invariate le soglie al di sotto delle quali i contratti di servizio pubblico

                       possono essere aggiudicati direttamente come proposto dalla Commissione alla luce della

                       prima lettura del Parlamento europeo. Le autorità possono non ricorrere alla gara d'ap-

                       palto se il valore annuo medio del contratto è inferiore a 1 milione di EUR o se il

                       contratto riguarda la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a

                       300 000 chilometri l'anno. Inoltre, in linea con l'interesse del Parlamento europeo per le

                       piccole imprese, il Consiglio introduce soglie supplementari per le piccole e medie imprese

                       che operano con non più di 20 veicoli. In questo caso è consentita l'aggiudicazione diretta

                       se il valore annuo medio dei contratti di servizio pubblico resta inferiore a 1,7 milioni di

                       EUR o se sono forniti meno di 500 000 chilometri. Infine, nel riconoscere le competenze

                       nazionali nell'organizzazione del trasporto pubblico, la posizione comune del Consiglio

                       conferisce agli Stati membri la capacità di scegliere di vietare alle autorità presenti nel loro

                       territorio di ricorrere alla possibilità di aggiudicare direttamente contratti di modesta

                       entità.

 

 

                  2.2.3 Situazioni di emergenza

 

                       Il Consiglio appoggia la proposta della Commissione, mutuata dalla prima lettura del

                       Parlamento, di aggiudicare direttamente i contratti in caso di interruzione dei servizi o di

                       pericolo imminente di interruzione. Tuttavia, considerando il tempo necessario per orga-

                       nizzare l'aggiudicazione di nuovi contratti di servizio pubblico, il Consiglio ha scelto di

                       permettere provvedimenti di emergenza della durata di due anni invece di un anno come

                       proposto dalla Commissione. Inoltre, per rispecchiare la prassi, la posizione comune

 


 

 

27.3.2007    IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 70E/15

 

                          specifica che i provvedimenti di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudica-

                          zione diretta, o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di

                          un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. In quest'ultimo caso

                          l'operatore ha diritto di impugnazione.

 

 

                   2.2.4 Traspor to ferroviario pesante

 

                          Tenuto conto della situazione particolare dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri

                          per ferrovia il Consiglio permette alle autorità di aggiudicare direttamente contratti di

                          servizio pubblico in caso di trasporto ferroviario pesante, a meno che ciò non sia

                          contrario alla legislazione nazionale. Inoltre, estendendo la possibilità di aggiudicazione

                          diretta dal trasporto ferroviario regionale e a lunga distanza, come proposto dalla

                          Commissione, a tutti i tipi di trasporto ferroviario pesante, comprese le ferrovie suburbane

                          e le reti integrate, il Consiglio evita le difficoltà che potrebbero sorgere se fosse necessario

                          distinguere tra ferrovia a lunga distanza e regionale, da una parte, e ferrovia suburbana,

                          dall'altra. Riguardo all' estensione dell'aggiudicazione diretta a tutto il trasporto ferroviario

                          pesante la delegazione svedese, appoggiata dalla delegazione italiana, ha fatto una dichiara-

                          zione messa a verbale (allegato I) nella sessione del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni

                          e energia» del 9 giugno 2006 in cui si è raggiunto l'accordo politico.

 

 

             2.3 Durata dei contratti

 

                   Riguardo alla durata dei contratti di servizio pubblico con autobus e per ferrovia, nonché altri

                   tipi di trasporto su rotaia, il Consiglio trova un equilibrio tra l'esigenza di un periodo di ammor-

                   tamento finanziariamente solido da un lato e, dall'altro, durate di contratto che rappresentino un

                   incentivo per i nuovi operatori. Per le ferrovie e altri modi di trasporto su rotaia il Consiglio ha

                   mantenuto la durata proposta di quindici anni. Per i servizi con autobus ha esteso la durata dei

                   contratti prevista dalla Commissione da 8 a 10 anni. Così facendo il Consiglio segue la proposta

                   della Commissione quale modificata dopo la prima lettura del Parlamento, ad eccezione di una

                   durata supplementare di due anni per i contratti relativi ai trasporti con autobus. Per controbi-

                   lanciare l'estensione dell'aggiudicazione diretta a tutti i tipi di trasporto ferroviario pesante i

                   contratti per il trasporto ferroviario pesante aggiudicati direttamente non possono superare una

                   durata iniziale di dieci anni.

 

                   Inoltre il Consiglio ha mantenuto, con alcune modifiche, la proposta della Commissione di

                   consentire la proroga dei contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari al 50 %

                   della loro durata ove ciò sia necessario per effettuare investimenti. Inoltre il Consiglio consente

                   una proroga pari al 50 % per i contratti nelle regioni ultraperiferiche se giustificato dai costi deri-

                   vanti da una situazione geografica particolare.

 

                   Infine, in casi eccezionali, la posizione comune consente di prorogare la durata di un contratto

                   anche per più del 50 %. Una siffatta proroga deve essere giustificata dall'ammortamento del capi-

                   tale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale rotabile o veicoli. Inoltre

                   il contratto di servizio pubblico deve essere aggiudicato mediante una procedura di gara equa e

                   l'autorità che concede una durata superiore deve trasmettere alla Commissione, entro un anno

                   dalla stipula, il contratto e gli elementi che ne giustificano la durata superiore.

 

 

             2.4 Standard sociali e qualità del servizio

 

                   Diversamente che nelle proposte del 2000 e del 2002, la proposta rivista della Commissione

                   presentata nel 2005 lascia alle autorità, conformemente al principio di sussidiarietà, il compito

                   di definire gli standard sociali e le norme di qualità applicabili ai servizi di trasporto pubblico di

                   passeggeri. Il Consiglio sostiene tale approccio.

 

                   Il Consiglio specifica ed estende la disposizione della proposta della Commissione relativa al

                   trasferimento dei diritti sociali. La disposizione della proposta della Commissione consentiva alle

                   autorità di decidere se obbligare l'operatore del servizio pubblico prescelto a garantire al perso-

                   nale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse

                   avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Considerandola una questione

                   di sussidiarietà, il Consiglio, alla stregua della Commissione, non vede la necessità di rendere

                   obbligatoria questa disposizione relativa ai diritti dei lavoratori, come suggerito dal Parlamento

 


 

 

C 70E/16    IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            27.3.2007

 

                  in prima lettura. Tuttavia il Consiglio aggiunge a tale disposizione l'obbligo per le autorità,

                  quando stabiliscono siffatti requisiti, di agire entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale e/o

                  comunitaria. Inoltre, per migliorare la trasparenza il Consiglio inserisce nella posizione comune

                  l'obbligo secondo cui, qualora le autorità competenti impongano ad un operatore di servizio

                  pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio

                  pubblico individuano il personale interessato e precisano in modo trasparente i diritti contrattuali

                  e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.

 

 

                  Per semplificare il regolamento e tenuto conto del principio di sussidiarietà, nella proposta rivista

                  la Commissione ha scelto di non stabilire un elenco di criteri di qualità cui le autorità devono

                  attenersi al momento dell'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico. Nella posizione

                  comune il Consiglio segue il ragionamento della Commissione secondo cui le autorità dovreb-

                  bero mantenere la competenza per fissare norme di qualità. Tuttavia, per migliorare la traspa-

                  renza, il Consiglio introduce l'obbligo per le autorità, qualora siano fissate norme di qualità, di

                  includere tali norme nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.

 

 

 

            2.5 Trasparenza

 

 

                  Per aumentare la trasparenza il Consiglio accoglie con soddisfazione la proposta della Commis-

                  sione che obbliga le autorità competenti a concludere un contratto di servizio pubblico qualora

                  siano concessi diritti di esclusiva e/o una compensazione a fronte dell'assolvimento di obblighi di

                  servizio pubblico. Inoltre, relativamente all'aggiudicazione e al contenuto dei contratti di servizio

                  pubblico, la trasparenza è essenziale per evitare il rischio di distorsione della concorrenza, in

                  particolare se il contratto è aggiudicato direttamente. A più riprese in occasione della prima

                  lettura il Parlamento ha riconosciuto l'importanza di migliorare la trasparenza nel settore dei

                  servizi di trasporti pubblico di passeggeri.

 

                  Al fine di potenziare ulteriormente la trasparenza nel settore dei trasporti pubblici e per contro-

                  bilanciare l'estensione della possibilità di aggiudicazione diretta all'insieme del trasporto ferro-

                  viario pesante, il Consiglio introduce le seguenti misure nella posizione comune:

 

                  - l'obbligo per le autorità di presentare, quando è richiesto da una parte interessata, la motiva-

                      zione della decisione di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico. La delega-

                      zione ceca ha affermato in sede di Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» del

                      9 giugno 2006 di non accettare questa disposizione e ha chiesto di mettere a verbale la

                      dichiarazione figurante nell'allegato II,

 

                  - l'obbligo per le autorità di rendere pubbliche, in caso di un'aggiudicazione diretta di contratti

                      di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, determinate informazioni entro un anno dalla

                      concessione dell'aggiudicazione.

 

                  Pur sostenendo le proposte della Commissione sulla pubblicazione, il Consiglio introduce varie

                  modifiche per migliorare l'applicazione pratica e ridurre la burocrazia inutile:

 

                  - le autorità sono tenute a presentare una relazione esaustiva sui loro contratti di servizio

                      pubblico anziché una relazione dettagliata com'era stato proposto dalla Commissione,

 

                  - le autorità devono annunciare nella Gazzetta ufficiale l'aggiudicazione di un contratto di

                      servizio pubblico con almeno un anno di anticipo. Tale obbligo non si applica ai contratti di

                      modesta entità,

 

                  - le autorità sono tenute a pubblicare una rettifica in caso di modifica delle informazioni

                      sull'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico,

 

                  - l'annuncio anticipato non si applica ai provvedimenti di emergenza,

 

                  - il periodo iniziale entro il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le

                      informazioni reputate necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano compatibili

                      con il regolamento è stato esteso da venti giorni lavorativi, come proposto dalla Commis-

                      sione, a tre mesi.

 


 

 

27.3.2007    IT                                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 70E/17

 

             2.6 Transizione

 

                   Affinché le autorità e gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adattarsi al nuovo quadro

                   legislativo, il Consiglio apporta varie modifiche alle disposizioni transitorie proposte dalla

                   Commissione. In primo luogo, il regolamento entra in vigore tre anni dopo la pubblicazione

                   dello stesso. Dodici anni dopo la data dell'entrata in vigore i contratti di servizio pubblico di

                   trasporto per ferrovia e su strada devono essere aggiudicati conformemente al regolamento. In

                   secondo luogo, il Consiglio sostituisce la distinzione fatta dalla proposta della Commissione tra

                   periodi transitori per i trasporti su strada, da una parte, e per ferrovia, dall'altra, con un'unica

                   disposizione transitoria. Alla luce dell'estensione della possibilità di aggiudicazioni dirette nel

                   caso del trasporto ferroviario pesante il Consiglio non giudica più giustificato prevedere un

                   periodo transitorio più lungo per i trasporti pubblici per ferrovia che per i trasporti pubblici su

                   strada. In terzo luogo, anziché un periodo transitorio in due tappe, il Consiglio sceglie un

                   approccio graduale che consenta alle autorità di stabilire esse stesse, in certa misura, come gestire

                   la transizione verso il nuovo insieme di norme per l'aggiudicazione dei contratti. Entro i sei mesi

                   successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione

                   una relazione sullo stato dei lavori. Sulla scorta di tali relazioni la Commissione valuterà se siano

                   necessarie misure addizionali per evitare interruzioni nella fornitura dei servizi di trasporto

                   pubblico.

 

                   Per quanto riguarda i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento la posizione

                   comune prevede un regime di transizione che corrisponde in ampia misura alle proposte fatte

                   dal Parlamento in prima lettura. Il Consiglio cerca di garantire un equilibrio tra, da una parte, il

                   rispetto del principio «pacta sunt servanda» e, dall'altra, la preoccupazione di evitare la chiusura dei

                   mercati per un periodo troppo lungo. È fatta una distinzione tra:

 

                   - contratti aggiudicati in base a un'equa procedura di gara e contratti aggiudicati in base ad

                      altra procedura,

 

                   - contratti aggiudicati prima del 26 luglio 2000 - quando la Commissione ha presentato la

                      proposta iniziale sugli obblighi di servizio pubblico - e contratti aggiudicati dopo tale data.

 

                   Il Consiglio propone singole disposizioni relative alla scadenza per ciascuna delle quattro cate-

                   gorie di contratti. In casi eccezionali, qualora la risoluzione di un contratto di servizio pubblico

                   comporti indebite conseguenze giuridiche o economiche, la posizione comune prevede la conti-

                   nuazione fino alla scadenza, a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

 

                   Nella posizione comune il Consiglio mantiene la disposizione della proposta della Commissione

                   secondo cui, nella seconda metà del periodo transitorio, se gli operatori non possono fornire la

                   prova che il valore dei servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione

                   o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del regolamento rappresenta almeno la metà di tutti

                   i loro servizi di trasporto pubblico, le autorità possono rifiutare di concedere loro di partecipare

                   alle procedure di gara che organizzano. A questa disposizione il Consiglio aggiunge che alle auto-

                   rità non è consentito impedire agli operatori che già gestiscono i servizi oggetto della gara di

                   partecipare alla procedura di gara. Dopo intense discussioni il Consiglio ha deciso di non acco-

                   gliere la clausola che consente alle autorità di negare la partecipazione ad una procedura di gara

                   agli operatori che hanno ricevuto una parte o la totalità dei loro contratti per aggiudicazione

                   diretta. Il Consiglio ritiene che siffatta clausola di reciprocità non sia appropriata, alla luce della

                   giurisprudenza della Corte di giustizia. Quest'ultima stabilisce condizioni rigide per l'applicazione

                   delle clausole di reciprocità, considerandole accettabili soltanto nel contesto di un processo

                   graduale di liberalizzazione e a condizione che abbiano un carattere transitorio e siano limitate

                   nel tempo.

 

 

             2.7 Altre questioni importanti

 

                   Altre questioni importanti introdotte nella posizione comune del Consiglio sono indicate in

                   appresso.

 

                   - Il Consiglio segue la proposta della Commissione di non stabilire norme specifiche in materia

                      di subappalto per il settore dei trasporti pubblici terrestri. Tuttavia il Consiglio cerca di

                      aumentare la trasparenza inserendo nella posizione comune l'obbligo secondo cui i docu-

                      menti di gara e i contratti di servizio pubblico devono indicare chiaramente se è possibile il

                      subappalto. Inoltre il contratto deve stabilire le condizioni applicate al subappalto conforme-

                      mente alla legislazione nazionale e comunitaria,

 


 

 

C 70E/18         IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         27.3.2007

 

                       - la Commissione ha proposto di abrogare per intero il regolamento (CEE) n. 1191/69 e il

                          regolamento (CEE) n. 1107/70. Poiché alcune disposizioni di questi due regolamenti sono

                          ancora applicate, la posizione comune del Consiglio prevede un'abrogazione progressiva del

                          regolamento n. 1191/69 e l'inclusione di alcune disposizioni specifiche del regolamento

                          n. 1107/70 nel nuovo regolamento sugli obblighi di servizio pubblico,

                       - il Consiglio adatta la disposizione concernente la presentazione di una relazione da parte

                          della Commissione sugli sviluppi della fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri

                          in Europa alla luce della sua posizione comune, secondo la quale è necessaria in particolare

                          una valutazione della qualità di tali servizi e degli effetti delle aggiudicazioni dirette,

                       - il Consiglio apporta alcuni cambiamenti all'allegato del progetto di regolamento per miglio-

                          rare il calcolo delle compensazioni concesse in caso di contratti aggiudicati direttamente al

                          fine di renderne più facile l'applicazione pratica.

 

            IV. CONCLUSIONE

              Mentre non era stato in grado di trovare un accordo sulle proposte della Commissione del 2000 e del

              2002 in materia di obblighi di servizio pubblico, il Consiglio è riuscito a definire una posizione comune

              in base alla proposta della Commissione del 2005. La Commissione ha elaborato la proposta rivista

              tenendo conto della prima lettura del Parlamento della sua proposta iniziale del 2000, con l'obiettivo di

              riconciliare le posizioni delle tre istituzioni. Il Consiglio ritiene che la posizione comune, seguendo nelle

              grandi linee l'approccio della proposta rivista, costituisca una buona base per le discussioni in seconda

              lettura con il Parlamento.

 


 

 

27.3.2007             IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                    C 70E/19

 

 

                                                                     ALLEGATO I

 

             DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA, APPOGGIATA DALL'ITALIA, DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSI-

                                                            GLIO DEL 9 GIUGNO 2006

 

 

             Punto 9: Proposta riveduta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di

             trasporto passeggeri su strada e per ferrovia

 

                                                                 ACCORDO POLITICO

             All'atto del raggiungimento di un accordo politico sulla posizione comune concernente il regolamento relativo ai servizi

             pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, la Svezia desidera presentare la seguente posizione:

             1. Come convenuto dal Consiglio nella sessione del 5 dicembre 2005, il principale obiettivo del presente regolamento è

                la definizione di un quadro giuridico per la compensazione dei contratti di servizio pubblico piuttosto che l'apertura

                del mercato dei servizi ferroviari. Per tale motivo il presente regolamento mantiene l'opzione dell'aggiudicazione diretta

                per i servizi ferroviari.

             2. La decisione del Consiglio di autorizzare la prosecuzione dell'aggiudicazione diretta per i servizi di trasporto ferroviario

                di passeggeri non preclude il diritto d'iniziativa della Commissione di presentare in futuro proposte legislative sull'aper-

                tura del mercato nazionale di trasporto ferroviario di passeggeri, da sottoporre quindi all'esame del Parlamento europeo

                e del Consiglio.

             3. Ogni futura proposta relativa all'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri dovrà basarsi su

                una decisione motivata in merito all'opportunità che tale apertura si concretizzi in un accesso aperto alla rete ferro-

                viaria per tutti gli operatori, oppure in procedure di gara per i contratti di servizio pubblico o in diritti esclusivi, o

                entrambe le alternative.

             4. In mancanza di una legislazione armonizzata sull'apertura dei mercati nazionali ai servizi di trasporto ferroviario di

                passeggeri, la Svezia ritiene che gli Stati membri conservino il diritto di applicare misure di reciprocità sempre che tali

                misure siano conformi al diritto comunitario.

 


 

 

C 70E/20            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                    27.3.2007

 

 

                                                                    ALLEGATO II

 

            DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL

                                                                  9 GIUGNO 2006

 

 

            Punto 9: Proposta riveduta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di

            trasporto passeggeri su strada e per ferrovia

 

                                                               ACCORDO POLITICO

            La Repubblica ceca è pienamente consapevole del fatto che una trasparenza ottimale nell'aggiudicazione dei contratti di

            servizio pubblico è uno dei principali obiettivi della proposta di regolamento relativo ai servizi pubblici di trasporto

            passeggeri su strada e per ferrovia. Al riguardo la Repubblica ceca non ha obiezioni a richiedere che l'autorità competente

            notifichi alle parti interessate, su loro richiesta, le sue decisioni che portino all'aggiudicazione diretta di un contratto di

            servizio pubblico, e dimostri di aver agito conformemente ai pertinenti articoli del regolamento, anche per quanto

            riguarda la fissazione di livelli di compensazione in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato del regolamento.

            Tuttavia, la Repubblica ceca non può accettare l'attuale formulazione dell'articolo 7, paragrafo 4 (doc. 9840/06), poiché a

            suo avviso riduce la certezza giuridica di tutte le parti coinvolte nell'aggiudicazione diretta. La Repubblica ceca teme

            soprattutto che una parte interessata lesa possa contestare una determinata decisione motivata al fine di imporre un

            raffronto tra il contratto aggiudicato direttamente e la propria offerta alternativa. In alcuni casi ciò potrebbe successiva-

            mente impedire l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico, eventualità che la Repubblica ceca considera

            totalmente inaccettabile.

            A motivo di questa riserva, la Repubblica ceca non può approvare l'accordo politico sulla presente proposta in sede di

            Consiglio e si astiene quindi dalla votazione.