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                                                          POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2007

                                                           definita dal Consiglio il 5 marzo 2007

                   in vista dell'adozione della decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che

                   istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza

                   contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma

                                  Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

 

                                                                       (2007/C 103 E/01)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                                 fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave

EUROPEA,                                                                                         minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze

                                                                                                 sono così diffuse in tutta la Comunità da costituire una

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare                             vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali,

l'articolo 152,                                                                                  un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del

                                                                                                 diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                             (4)    L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce

visto il parere del Comitato delle regioni (2),                                                  la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e

                                                                                                 sociale completo, non già come assenza di malattie o

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-                               infermità. Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assem-

tato (                                                                                           blea dell'OMS, la violenza è uno dei principali problemi

          3),                                                                                    di salute pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza

                                                                                                 e la salute presentata dall'OMS il 3 ottobre 2002 racco-

considerando quanto segue:                                                                       manda di promuovere misure di prevenzione primaria,

                                                                                                 potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di

(1)         Il trattato stabilisce che nel definire ed attuare tutte le                          violenza e migliorare la collaborazione e lo scambio di

            politiche ed attività della Comunità è garantito un livello                          informazioni in materia di prevenzione della violenza.

            elevato di protezione della salute umana; secondo l'arti-

            colo 3, paragrafo 1, lettera p), dello stesso, l'azione della

            Comunità comporta un contributo al conseguimento di

            un elevato livello di protezione della salute.                                (5)    Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni,

                                                                                                 dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni e

(2)         L'azione della Comunità dovrebbe integrare le politiche                              organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite,

            nazionali dirette a migliorare la salute pubblica e a elimi-                         l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza

            nare le fonti di pericolo per la salute umana.                                       mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo

                                                                                                 sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale.

(3)         La violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei

            bambini, dei giovani e delle donne, nonché la minaccia di

            tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della

            libertà, nella vita pubblica o privata, ledono il diritto alla                (6)    La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel

            vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità                     contesto della protezione dei diritti fondamentali, ricono-

                                                                                                 sciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

(1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.                                                               europea (4) e nelle relative spiegazioni, tenendo presente

(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.                                                             il suo status, che riconosce, tra l'altro, i diritti alla dignità,

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora                               all'uguaglianza e alla solidarietà e prevede una serie di

       pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del

       5 marzo 2007 e posizione del Parlamento europeo del 5 settembre

       2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).                             (4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

 


 

 

C 103E/2                IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             8.5.2007

 

        articoli specifici che riguardano la tutela e promozione               (12)    La violenza nei confronti delle donne assume varie forme,

        dell'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra                 che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a

        uomini e donne, i diritti dei minori e la non discrimina-                      tutti i livelli della società, a pratiche tradizionali dannose

        zione, e sanciscono il divieto dei trattamenti disumani o                      associate all'esercizio della violenza fisica contro le donne,

        degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e del lavoro                   come le mutilazioni genitali e i delitti d'onore, le quali

        minorile. Riconosce che nel definire e attuare tutte le                        costituiscono una particolare forma di violenza contro le

        politiche ed attività della Comunità è necessario un livello                   donne.

        elevato di protezione della salute umana.

 

 

(7)     La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo

        a preparare ed attuare programmi di azione per combat-                 (13)    Secondo il programma stabilito dalla presente decisione

        tere tali atti di violenza, fra l'altro nelle risoluzioni del                  («il programma») i bambini, i giovani e le donne che

        19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione                           vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere

        al Consiglio e al Parlamento europeo «Per ulteriori azioni                     considerati vittime di violenza.

        nella lotta contro la tratta delle donne» (1), del

        20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femmi-

        nili (2), del 17 gennaio 2006 sulle strategie di preven-

        zione della tratta delle donne e dei bambini esposti allo

        sfruttamento sessuale (3) e del 2 febbraio 2006 sull'attuale

        situazione nel combattere la violenza contro le donne e                (14)    Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche

        qualsiasi futura azione (                                                      sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i

                                     4).                                               bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle

                                                                                       vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può

                                                                                       apportare un valore aggiunto alle azioni che devono

(8)     Il programma d'azione comunitaria istituito dalla deci-                        essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri

        sione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del                              grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni,

        Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un                                 esperienze e buone pratiche, alla promozione di un

        programma d'azione comunitaria sulle misure preventive                         approccio innovativo, alla definizione congiunta di prio-

        intese a combattere la violenza contro i bambini, i                            rità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di

        giovani e le donne (2000-2003) (il programma                                   progetti su scala comunitaria, compresi progetti a

        Daphne) (5) ha contribuito alla presa di coscienza all'in-                     sostegno di linee telefoniche d'emergenza gratuite per

        terno dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la                      bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati

        cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri                          a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di

        attive nella lotta alla violenza.                                              tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizza-

                                                                                       zione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni

                                                                                       dovrebbero inoltre includere il sostegno ai bambini, ai

(9)     Il programma d'azione comunitaria istituito dalla deci-                        giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri

        sione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del                              umani.

        Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un

        programma di azione comunitaria (2004-2008) per

        prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i

        giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi

        a rischio (il programma Daphne II) (6) ha sviluppato ulte-             (15)    Dato che le cause originarie e le conseguenze della

        riormente      i      risultati      già    ottenuti    con    il              violenza possono spesso essere affrontate efficacemente

        programma Daphne. L'articolo 8, paragrafo 2, della deci-                       da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le

        sione n. 803/2004/CE prevede che la Commissione adotti                         loro controparti di altri Stati membri, il programma

        tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli                     dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di

        stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.                     prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello

                                                                                       locale e regionale.

 

(10)    È opportuno garantire la continuità dei progetti finanziati

        dai programmi Daphne e Daphne II.

 

                                                                               (16)    Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e

(11)    È importante e necessario riconoscere le gravi conse-                          combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i

        guenze, immediate e a lungo termine, che la violenza                           giovani e le donne, non possono essere realizzati in

        contro i bambini, i giovani e le donne arreca ai singoli,                      misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di

        alle famiglie e alla collettività in termini di salute, fisica e               scambiare informazioni a livello comunitario e di diffon-

        mentale, di sviluppo psicologico e sociale e di pari oppor-                    dere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono

        tunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi                      dunque essere realizzati meglio a livello comunitario.

        sociali ed economici per la società nel suo complesso.                         Data la necessità di un approccio coordinato e multidisci-

                                                                                       plinare e considerata la portata o l'incidenza del

(1) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.                                                   programma, la Comunità può intervenire, in base al prin-

(2) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.                                                 cipio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La

(3) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.                                                presente decisione si limita a quanto è necessario per

(4) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.

(5) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.                                                      conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di

(6) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.                                                    proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 


 

 

8.5.2007                   IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 103E/3

 

(17)    La presente decisione istituisce, per l'intera durata del            DECIDONO:

        programma, una dotazione finanziaria che costituisce per

        l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso

        della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37                                               Articolo 1

        dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il

        Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla                                 Oggetto e ambito d'applicazione

        disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1).

                                                                             1.      La presente decisione, continuando le politiche e gli obiet-

(18)    Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consi-                 tivi definiti con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un

        glio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento              programma specifico per prevenire e combattere la violenza

        finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità          contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le

        europee (2) (di seguito «regolamento finanziario») e il              vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne III») in seguito

        regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commis-                 denominato «il programma», come parte del programma gene-

        sione (3), recante modalità d'esecuzione del regolamento             rale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire ad

        (CE, Euratom) n. 1605/2002 che tutelano gli interessi                un elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una

        finanziari della Comunità, devono essere applicati                   maggiore tutela della salute fisica e mentale.

        tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella

        scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del            2.      Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio

        numero dei casi in cui la Commissione mantiene una                   2007 al 31 dicembre 2013.

        responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione,

        nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle           3.      Ai fini del programma, il termine «bambini» comprende le

        risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.                   fasce di età che vanno da 0 a 18 anni, conformemente agli stru-

                                                                             menti internazionali relativi ai diritti del bambino.

(19)    È opportuno adottare inoltre misure atte a prevenire le

        irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai         4.      Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite speci-

        fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o          ficamente per gruppi di destinatari quali ad esempio «adole-

        non correttamente utilizzati a norma del regolamento                 scenti» (13-19 anni) o persone di età compresa tra i 12 e

        (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre              i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come

        1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle          «giovani».

        Comunità (4), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

        del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai

        controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commis-                                           Articolo 2

        sione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle

        Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5) e                                      Obiettivi generali

        del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento

        europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo

        alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode             1.      Obiettivo del programma è contribuire a proteggere i

        (OLAF) (                                                             bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e

                    6).                                                      raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e

                                                                             coesione sociale.

(20)    Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di

        base le sovvenzioni di funzionamento.                                2.      Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità

                                                                             europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono,

                                                                             specialmente allorché riguardano bambini, giovani e donne, allo

(21)    Le misure necessarie per l'attuazione della presente deci-           sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel

        sione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE                 settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell'eguaglianza

        del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per              di genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini,

        l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla            e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento

        Commissione (7).                                                     sessuale.

 

(22)    La partecipazione equilibrata di donne e uomini al

        processo decisionale è un elemento fondamentale per il                                                  Articolo 3

        conseguimento di una sostanziale eguaglianza tra donne

        e uomini. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adope-                                           Obiettivo specifico

        rarsi al massimo per realizzare un equilibrio tra i sessi

        nella composizione del comitato di cui all'articolo 10,              Il programma persegue l'obiettivo specifico di contribuire alla

                                                                             prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.                                          verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i

(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo         giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta

   dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del

   30.12.2006, pag. 1).                                                      degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo

(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo        sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò può

   dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del                  essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o

   19.8.2006, pag. 3).                                                       altri tipi di azione, come stabilito all'articolo 4:

(4) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.                                         a) assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative

(6) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione          (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come

   2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).                                  stabilito all'articolo 7;

 


 

 

C 103E/4                IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             8.5.2007

 

b) sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate                  di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di mate-

   a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorità                  riale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo

   competenti, determinati settori del pubblico generale e                       sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un

   gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e                 laboratorio d'idee composto delle parti interessate per offrire

   promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei                  consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad

   confronti della violenza sia di incoraggiare l'assistenza alle                altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di monito-

   vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità                 raggio e di valutazione;

   competenti;

                                                                           b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che

c) diffondendo i risultati ottenuti nell'ambito dei programmi                    coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle

   Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferi-                   condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

   mento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree

   geografiche;                                                            c) sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che

                                                                                 perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel

d) individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al                    quadro degli obiettivi generali fissati dall'articolo 2 del

   trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza,                 programma, conformemente alle condizioni fissate nei

   ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro                programmi di lavoro annuali.

   confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione;

 

e) costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di                                               Articolo 5

   rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizza-

   zioni attive in questo settore;                                                             Partecipazione di paesi terzi

f) assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di

   fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l'individua-           Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:

   zione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi

   comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli           a) paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di

   scambi di personale;                                                          adesione;

 

g) elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibi-            b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preade-

   lizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza                  sione, conformemente ai principi generali e alle condizioni

   contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adat-                  generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi

   tando quello già disponibile per un uso in altre aree geogra-                 comunitari stabiliti rispettivamente nell'accordo quadro e

   fiche o per altri gruppi destinatari;                                         nelle decisioni dei consigli di associazione;

 

h) studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo              c) Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE,

   impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme,                  conformemente alle disposizioni di tale accordo;

   compresi i costi sociali, economici e relativi all'assistenza

   sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti      d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condi-

   i livelli della società;                                                      zioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi

                                                                                 quadro, in materia di principi generali che disciplinano la

i) sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime                   loro partecipazione ai programmi comunitari.

   e le persone a rischio e programmi d'intervento per gli autori

   delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle              I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non parteci-

   vittime.                                                                pano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione

                                                                           all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al

                                                                           programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

 

 

                                 Articolo 4

                                                                                                             Articolo 6

                               Tipi di azione

                                                                                              Gruppi beneficiari e destinatari

 

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli

articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione,           1.      Il programma è a favore dei bambini, dei giovani e delle

alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali:                 donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza.

 

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche,            2.      I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli

   sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie,             altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti

   raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari,        sociali, la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali,

   conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne            nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il perso-

   ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio             nale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

 


 

 

8.5.2007              IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 103E/5

 

                              Articolo 7                                    3.      Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la

                                                                            procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

                     Accesso al programma                                   4.      Le misure necessarie per l'attuazione della presente deci-

                                                                            sione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la

Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e               procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appro-

priato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a

prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e            5.      Le procedure di valutazione e di concessione delle sovven-

le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a               zioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a

promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambia-              a) gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e le

mento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei                       misure adottate nei vari settori di cui all'articolo 3 e la

gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.                                conformità con il programma di lavoro annuale;

 

                                                                            b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua conce-

                                                                                  zione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

                              Articolo 8                                    c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua effi-

                                                                                  cacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi;

                    Tipologie di intervento

                                                                            d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici

                                                                                  di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari

1.    Il finanziamento comunitario può assumere una delle                         settori di cui all'articolo 3;

seguenti forme giuridiche:

                                                                            e) l'innovazione.

- sovvenzioni,

                                                                            6.      Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'arti-

- contratti di appalto pubblico.                                            colo 4, lettera c), vanno valutate considerando:

 

2.    Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dell'e-            a) la coerenza con gli obiettivi del programma;

same delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte,

salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o           b) la qualità delle attività programmate;

qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta

per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno                c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle

azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento è specificato nei

programmi di lavoro annuali.                                                d) l'impatto geografico delle attività svolte;

                                                                            e) il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli orga-

3.    Inoltre possono essere previste spese per misure comple-                    nismi interessati;

mentari, tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi

comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi direttamente              f) il rapporto costi/efficacia dell'attività proposta.

correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finan-

ziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione,

attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti,

delle politiche, dei programmi e della legislazione.                                                         Articolo 10

 

                                                                                                             Comitato

 

                              Articolo 9                                    1.      La Commissione è assistita da un comitato.

 

                      Misure di attuazione                                  2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

                                                                            applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE,

1.    La Commissione attua l'assistenza comunitaria secondo il              tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

regolamento finanziario.

                                                                            Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione

2.    Per attuare il programma, la Commissione adotta, entro i              1999/468/CE è fissato a due mesi.

limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti all'arti-

colo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi             3.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di           applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,

accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un                tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce

la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle

sovvenzioni.                                                                4.      Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 


 

 

C 103E/6                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         8.5.2007

 

                                 Articolo 11                              3.    La Commissione esige che il beneficiario dell'assistenza

                                                                          finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i

                          Complementarità                                 documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione

                                                                          per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo

                                                                          all'azione stessa.

1.        Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri stru-

menti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicu-

rezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi        4.    Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei

migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo               controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione

sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupa-        rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno

zione e solidarietà sociale - Progress» e «Safer Internet Plus». La       finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei

complementarità va ricercata anche con il futuro Istituto                 pagamenti.

europeo per l'uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche

sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati

membri, usando se necessario il programma statistico comuni-              5.    La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per

tario.                                                                    verificare che le azioni finanziate siano state eseguite corretta-

                                                                          mente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e

2.        Le risorse del programma possono essere messe in                del regolamento finanziario.

comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i

programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà

e gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro

per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano

agli obiettivi di tutti questi programmi.                                                             Articolo 14

 

3.        Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione              Tutela degli interessi finanziari della Comunità

non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari

comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce

che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione               1.    In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della

stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio gene-         presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli inte-

rale dell'Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle          ressi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure

richieste di finanziamento in corso.                                      di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro

                                                                          illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme

                                                                          indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità,

                                 Articolo 12                              mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e

                                                                          dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE,

                                                                          Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE)

                               Finanziamento                              n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

 

1.        La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente

decisione è di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato              2.    Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate

all'articolo 1.                                                           nell'ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom)

                                                                          n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi

2.        Le risorse assegnate alle azioni previste nel programma         violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli

sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale            inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al

dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanzia-        programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un

menti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.              operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare

                                                                          pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci

                                                                          da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

 

                                 Articolo 13

                                                                          3.    La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del

                               Monitoraggio                               sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esi-

                                                                          stenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni

                                                                          della presente decisione o della singola decisione o del contratto

1.        Per ogni azione finanziata dal programma, la Commis-            o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario

sione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e       in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione

finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi         della Commissione, siano state apportate ad un'azione modi-

dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione           fiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione

finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle           del progetto.

relazioni.

 

2.        La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni      4.    Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realiz-

risultanti dall'attuazione del programma prevedano in partico-            zazione di un'azione giustifichi solo in parte il sostegno

lare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione         concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le

(o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se            proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il benefi-

necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a           ciario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può

campione e l'esecuzione di verifiche contabili da parte della             annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero

Corte dei conti.                                                          dei fondi già erogati.

 


 

 

8.5.2007                 IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 103E/7

 

5.      Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla                                         Articolo 16

Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono

maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite                                Pubblicazione dei progetti

dal regolamento finanziario.                                                 La Commissione pubblica annualmente l'elenco dei progetti

                                                                             finanziati nell'ambito del programma corredato di una breve

                                                                             descrizione di ogni progetto.

                               Articolo 15

                                                                                                             Articolo 17

                               Valutazione                                                               Misure transitorie

1.      Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine            La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in

di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello            applicazione di tale decisione continuano ad essere regolate dalla

stesso.                                                                      stessa fino al loro compimento.

 

2.      La Commissione garantisce una valutazione periodica,                                                 Articolo 18

indipendente ed esterna del programma.                                                                   Entrata in vigore

3.      La Commissione presenta al Parlamento europeo e al                   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla

Consiglio:                                                                   pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

                                                                             Essa si applica a decorrere dal ...

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti

      e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del

      programma, entro il 31 marzo 2011, accompagnata dall'e-

      lenco dei progetti e delle azioni finanziati;                          Fatto a Bruxelles,

b) una comunicazione sulla continuazione del presente

      programma, entro il 31 maggio 2012;                                         Per il Parlamento europeo                   Per il Consiglio

c) una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e sui                           Il presidente                          Il presidente

      risultati del programma entro il 31 dicembre 2014.                                     ...                                    ...

 


 

 

C 103E/8            IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                        8.5.2007

 

 

                                                     MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

 

             I. INTRODUZIONE

 

                In data 13 aprile 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 152 del trat-

                tato, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo

                2007-2013 il programma specifico «Lotta alla violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in

                materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».

 

                Tuttavia, in risposta alle opinioni espresse dal gruppo ad hoc «Diritti fondamentali e cittadinanza» nel

                gennaio 2006 e al desiderio, espresso dalla commissione del Parlamento europeo per i diritti della

                donna, di scindere il programma Daphne dal programma di prevenzione in materia di droga, la

                Commissione ha presentato, il 24 maggio 2006, una proposta modificata che istituisce due programmi

                specifici.

 

                Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere il 19 gennaio 2006.

 

                Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere il 16 febbraio 2006.

 

                Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 5 settembre 2006 (prima lettura).

 

                Il Consiglio ha adottato una posizione comune in data 5 marzo 2007, in conformità della procedura

                stabilita nell'articolo 251 del trattato.

 

 

            II. OBIETTIVO

 

                La decisione in oggetto istituisce un programma settennale, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al

                31 dicembre 2013, inteso a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e

                a proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III). Esso rientra nell'ambito del programma generale

                «Diritti fondamentali e giustizia» e si basa sulle politiche e sugli obiettivi stabiliti nel primo programma

                Daphne e nel programma Daphne II.

 

                Gli obiettivi specifici del programma mirano a prevenire e combattere tutte le forme di violenza,

                compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, che si verificano nella sfera pubblica o

                privata. Per conseguire questi obiettivi, il programma dispone di una dotazione di 116,85 milioni di

                EUR, con un notevole aumento rispetto al programma Daphne II, la cui dotazione ammontava a 50

                milioni di EUR per un periodo di cinque anni.

 

 

            III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

 

                1. Osservazioni generali

 

                      La posizione comune è stata convenuta sulla base di negoziati informali a tre, in seguito ad una

                      serie di riunioni tra la presidenza di turno, i correlatori e i relatori ombra, e i rappresentanti della

                      Commissione. Il 1o dicembre 2006 il consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»

                      è pervenuto ad un accordo politico su questo testo e, nell'ambito dell'accordo di compromesso con

                      il Parlamento, ha convenuto una dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo in cui si

                      invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di un'iniziativa relativa ad un

                      Anno europeo contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (1).

 

 

                2. Emendamenti del Parlamento europeo

 

                      Il Parlamento europeo, nella sua prima lettura del 5 settembre 2006, ha adottato 53 emendamenti.

 

 

                2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio

 

                      Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha tenuto conto di 32 emendamenti. Di questi, il Consi-

                      glio:

                      - ha accolto integralmente 7 emendamenti, così come ha fatto la Commissione nella sua proposta

                              modificata. Si tratta degli emendamenti 6, 13, 22, 25, 30, 50 e 65.

 

            (1) Doc. 15869/06.

 


 

 

8.5.2007            IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 103E/9

 

                      - ha accolto 17 emendamenti nella sostanza o in parte, seguendo prevalentemente l'impostazione

                          adottata dalla Commissione (emendamenti 3, 5, 15, 23, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55,

                          56, 61, 66);

 

                      - ha raggiunto un compromesso con il Parlamento riguardo a 8 altri emendamenti (4, 32, 33,

                          35, 70, 59, 63, 64).

 

 

                2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dal Consiglio

 

                      Il Consiglio non ha accolto 19 emendamenti per i motivi precisati dalla Commissione nella sua

                      proposta modificata (emendamenti 14, 17 e 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51,

                      53, 54, 58, 60 e 74).

 

                      Il Consiglio non ha inoltre potuto accogliere gli emendamenti 20, 69 e 72 relativi alla rete europea

                      di difensori civici dei bambini (ENOC), avendo optato per una parità di trattamento per tutte le

                      organizzazioni che intendono avvalersi di sovvenzioni di funzionamento. Pertanto, il Consiglio ha

                      soppresso anche il considerando 13, l'articolo 4, lettera d) e l'articolo 9, paragrafo 6, della proposta

                      modificata della Commissione in cui si citava un'organizzazione specifica.

 

 

                3. Altre modifiche apportate dal Consiglio

 

                      Adottando la sua posizione comune, il Consiglio ha apportato alla proposta modificata della

                      Commissione una serie di altre modifiche, molte delle quali di carattere meramente tecnico. Le altre

                      modifiche principali riguardano quanto segue.

 

                      Considerando 13: il considerando contenuto nella proposta modificata della Commissione è stato

                      soppresso in quanto il Consiglio non ha accolto l'emendamento 20; è stato però sostituito da un

                      richiamo al ruolo che potrebbe essere svolto da organizzazioni locali e regionali nel combattere le

                      cause all'origine della violenza e le conseguenze di quest'ultima.

 

                      Articolo 2 (Obiettivi generali): il Consiglio ha preferito incentrarsi direttamente sulla questione della

                      protezione dei bambini, dei giovani e delle donne da tutte le forme di violenza, anziché citare

                      l'obiettivo più ampio di creare una zona di libertà, sicurezza e giustizia.

 

                      Articolo 3 (Obiettivo specifico): per maggiore chiarezza, il Consiglio ha modificato la struttura di

                      questo articolo, cosicché vi figura un solo obiettivo specifico, seguito da un'elencazione delle varie

                      azioni transnazionali.

 

                      Articolo 4, lettera b) (Tipi di azione): il Consiglio ha preferito ripristinare la condizione prevista in

                      Daphne II, secondo la quale i progetti transnazionali, per essere ammissibili al finanziamento di cui

                      al programma, dovrebbero coinvolgere almeno due, anziché tre, Stati membri.

 

                      Articolo 5 (Partecipazione di paesi terzi): è stata modificata la struttura in modo da rispecchiare la

                      formulazione recentemente impiegata nella decisione 771/2006/CE sull'Anno europeo delle pari

                      opportunità per tutti (2007) (1).

 

                      Articolo 6 (Gruppi beneficiari e destinatari): il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione

                      in modo da distinguere tra beneficiari del programma (bambini, giovani e donne che sono o

                      rischiano di diventare vittime di violenza) e principali gruppi destinatari del programma (famiglie,

                      insegnanti, assistenti sociali e organizzazioni non governative, ecc.).

 

                      Articolo 9, paragrafo 2 (Misure di attuazione): per far sì che una quota sufficiente della dotazione sia

                      utilizzata per finanziare progetti transnazionali, il paragrafo 2 prescrive adesso che il programma di

                      lavoro annuale stabilirà la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.

 

                      Articolo 9, paragrafi 3 e 3 bis (Misure di attuazione) e articolo 10 (Comitato): il Consiglio ha preferito

                      ripristinare la procedura di comitato mista utilizzata nel programma Daphne II, in base a cui il

                      programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione e le altre misure

                      necessarie per l'attuazione della decisione sono adottate secondo la procedura di consultazione.

 

                      Articolo 11 (Complementarità): il Consiglio ha ritenuto opportuno inserire un riferimento al

                      programma comunitario «Occupazione e solidarietà sociale - Progress», recentemente adottato (2).

 

            (1) GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.

            (2) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

 


 

 

C 103E/10         IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             8.5.2007

 

                    Articolo 13, paragrafo 3 (Monitoraggio) le disposizioni antifrode del paragrafo 3 sono state sostituite

                    da un considerando standard (17 bis) in cui si fa riferimento ai regolamenti del Consiglio relativi

                    alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e ai controlli e alle verifiche sul posto, e al rego-

                    lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta

                    antifrode.

                    Va altresì rilevato che, nel corso della consueta procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra

                    le due istituzioni, sono state apportate al testo definitivo varie altre modifiche di carattere tecnico.

 

             IV. CONCLUSIONE

               Il Consiglio ritiene che, nel complesso, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della

               proposta modificata della Commissione e che, nel corso dei negoziati informali, si sia raggiunto un

               soddisfacente compromesso con il Parlamento europeo.