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POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 4/2007
definita
dal Consiglio il 5 marzo 2007
in vista dell'adozione
della decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
che
istituisce per il periodo
2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza
contro i bambini, i giovani
e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma
Daphne III)
nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»
(2007/C 103 E/01)
IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE fisica ed emotiva
delle vittime e costituiscono una grave
EUROPEA,
minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze
sono così diffuse in tutta la Comunità da costituire una
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare vera e propria
violazione dei diritti umani fondamentali,
l'articolo
152,
un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del
diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), (4) L'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) definisce
visto
il parere del Comitato delle regioni (2), la salute come
uno stato di benessere fisico, mentale e
sociale
completo, non già come assenza di malattie o
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat- infermità.
Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assem-
tato
(
blea dell'OMS, la violenza è uno dei principali problemi
3), di salute
pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza
e la salute presentata dall'OMS il 3 ottobre 2002 racco-
considerando
quanto segue:
manda di promuovere misure di prevenzione primaria,
potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di
(1) Il trattato stabilisce che nel
definire ed attuare tutte le violenza e migliorare la collaborazione e
lo scambio di
politiche ed attività della
Comunità è garantito un livello informazioni in materia di prevenzione
della violenza.
elevato di protezione della salute
umana; secondo l'arti-
colo 3, paragrafo 1, lettera p),
dello stesso, l'azione della
Comunità comporta un contributo al
conseguimento di
un elevato livello di protezione
della salute.
(5) Tali principi sono
riconosciuti in numerose convenzioni,
dichiarazioni e
protocolli delle principali istituzioni e
(2) L'azione della Comunità dovrebbe
integrare le politiche organizzazioni internazionali, come
le Nazioni Unite,
nazionali dirette a migliorare la
salute pubblica e a elimi- l'Organizzazione internazionale del
lavoro, la Conferenza
nare le fonti di pericolo per la
salute umana. mondiale sulle donne e il
Congresso mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale.
(3) La violenza fisica, sessuale e psicologica
nei confronti dei
bambini, dei giovani e delle
donne, nonché la minaccia di
tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della
libertà, nella vita pubblica o
privata, ledono il diritto alla
(6) La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel
vita, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità e all'integrità contesto della protezione dei diritti
fondamentali, ricono-
sciuti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
(1) GU
C 69 del 21.3.2006, pag. 1.
europea (4) e nelle relative spiegazioni, tenendo presente
(2) GU
C 192 del 16.8.2006, pag. 25. il suo
status, che riconosce, tra l'altro, i diritti alla dignità,
(3)
Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora all'uguaglianza e alla solidarietà e
prevede una serie di
pubblicato nella Gazzetta ufficiale),
posizione comune del Consiglio del
5 marzo 2007 e posizione del Parlamento
europeo del 5 settembre
2006 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). (4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
C
103E/2 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 8.5.2007
articoli specifici che riguardano la
tutela e promozione
(12) La violenza nei confronti
delle donne assume varie forme,
dell'integrità fisica e psichica, la
parità di trattamento tra
che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a
uomini e donne, i diritti dei minori e
la non discrimina-
tutti i livelli della società, a pratiche tradizionali dannose
zione, e sanciscono il divieto dei
trattamenti disumani o
associate all'esercizio della violenza fisica contro le donne,
degradanti, della schiavitù, del
lavoro forzato e del lavoro
come le mutilazioni genitali e i delitti d'onore, le quali
minorile. Riconosce che nel definire e
attuare tutte le
costituiscono una particolare forma di violenza contro le
politiche ed attività della Comunità è
necessario un livello
donne.
elevato di protezione della salute
umana.
(7) La Commissione è stata invitata dal
Parlamento europeo
a preparare ed attuare programmi di
azione per combat-
(13) Secondo il programma
stabilito dalla presente decisione
tere tali atti di violenza, fra
l'altro nelle risoluzioni del
(«il programma») i bambini, i giovani e le donne che
19 maggio 2000 sulla comunicazione
della Commissione
vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere
al Consiglio e al Parlamento europeo
«Per ulteriori azioni
considerati vittime di violenza.
nella lotta contro la tratta delle
donne» (1), del
20 settembre 2001 sulle mutilazioni
genitali femmi-
nili (2), del 17 gennaio 2006 sulle
strategie di preven-
zione della tratta delle donne e dei
bambini esposti allo
sfruttamento sessuale (3) e del 2
febbraio 2006 sull'attuale
situazione nel combattere la violenza
contro le donne e
(14) Per quanto riguarda la
prevenzione della violenza, anche
qualsiasi futura azione (
sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i
4). bambini, i giovani e
le donne, e la protezione delle
vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può
apportare
un valore aggiunto alle azioni che devono
(8) Il programma d'azione comunitaria
istituito dalla deci-
essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri
sione n. 293/2000/CE del Parlamento
europeo e del
grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni,
Consiglio, del 24 gennaio 2000,
relativa ad un
esperienze e buone pratiche, alla promozione di un
programma d'azione comunitaria sulle
misure preventive
approccio innovativo, alla definizione congiunta di prio-
intese a combattere la violenza contro
i bambini, i rità, allo sviluppo di
reti ove necessario, alla selezione di
giovani e le donne (2000-2003) (il
programma
progetti su scala comunitaria, compresi progetti a
Daphne) (5) ha contribuito alla presa
di coscienza all'in-
sostegno di linee telefoniche d'emergenza gratuite per
terno dell'Unione europea e a
migliorare e consolidare la bambini e di assistenza per bambini scomparsi
e sfruttati
cooperazione tra le organizzazioni
degli Stati membri
a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di
attive nella lotta alla violenza.
tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizza-
zione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni
dovrebbero inoltre
includere il sostegno ai bambini, ai
(9) Il programma d'azione comunitaria
istituito dalla deci-
giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri
sione n. 803/2004/CE del Parlamento
europeo e del
umani.
Consiglio, del 21 aprile 2004, che
istituisce un
programma di azione comunitaria
(2004-2008) per
prevenire e combattere la violenza
contro i bambini, i
giovani e le donne e per proteggere le
vittime e i gruppi
a rischio (il programma Daphne II) (6)
ha sviluppato ulte-
(15) Dato che le cause
originarie e le conseguenze della
riormente i risultati già
ottenuti con il
violenza possono spesso
essere affrontate efficacemente
programma Daphne. L'articolo 8,
paragrafo 2, della deci-
da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le
sione n. 803/2004/CE prevede che la
Commissione adotti
loro controparti di altri Stati membri, il programma
tutte le misure necessarie a garantire
la conformità degli
dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di
stanziamenti annuali con le nuove
prospettive finanziarie.
prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello
locale e regionale.
(10) È opportuno garantire la continuità dei
progetti finanziati
dai programmi Daphne e Daphne II.
(16) Gli obiettivi dell'azione
proposta, vale a dire prevenire e
(11) È importante e necessario riconoscere le
gravi conse-
combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i
guenze, immediate e a lungo termine,
che la violenza
giovani e le donne, non possono essere realizzati in
contro i bambini, i giovani e le donne
arreca ai singoli,
misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di
alle famiglie e alla collettività in
termini di salute, fisica e
scambiare informazioni a livello comunitario e di diffon-
mentale, di sviluppo psicologico e
sociale e di pari oppor-
dere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono
tunità per le persone coinvolte,
nonché gli elevati costi
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario.
sociali ed economici per la società
nel suo complesso.
Data la necessità di un approccio coordinato e multidisci-
plinare
e considerata la portata o l'incidenza del
(1) GU
C 59 del 23.2.2001, pag. 307. programma, la
Comunità può intervenire, in base al prin-
(2) GU
C 77 E del 28.3.2002, pag. 126. cipio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La
(3) GU
C 287 E del 24.11.2006, pag. 75. presente decisione
si limita a quanto è necessario per
(4) GU
C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(5) GU
L 34 del 9.2.2000, pag. 1. conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di
(6) GU
L 143 del 30.4.2004, pag. 1. proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea C 103E/3
(17) La presente decisione istituisce, per
l'intera durata del DECIDONO:
programma, una dotazione finanziaria
che costituisce per
l'autorità di bilancio il riferimento
privilegiato nel corso
della procedura di bilancio annuale, a
norma del punto 37 Articolo 1
dell'accordo interistituzionale del 17
maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla
Oggetto e ambito
d'applicazione
disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria (1).
1. La presente decisione,
continuando le politiche e gli obiet-
(18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consi- tivi definiti
con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un
glio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento
programma specifico per prevenire e combattere la violenza
finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità contro
i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le
europee (2) (di seguito «regolamento
finanziario») e il vittime
e i gruppi a rischio («programma Daphne III») in seguito
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
della Commis- denominato
«il programma», come parte del programma gene-
sione (3), recante modalità
d'esecuzione del regolamento rale «Diritti fondamentali e giustizia», al
fine di contribuire ad
(CE, Euratom) n. 1605/2002 che
tutelano gli interessi un
elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una
finanziari della Comunità, devono
essere applicati
maggiore tutela della salute fisica e mentale.
tenendo conto dei principi di
semplicità e coerenza nella
scelta degli strumenti di bilancio,
della limitazione del 2. Il programma è istituito per il periodo
dal 1o gennaio
numero dei casi in cui la Commissione
mantiene una 2007 al
31 dicembre 2013.
responsabilità diretta a livello di
attuazione e gestione,
nonché della necessaria
proporzionalità tra l'entità delle
3. Ai fini del programma, il
termine «bambini» comprende le
risorse e l'onere amministrativo del
loro impiego. fasce di
età che vanno da 0 a 18 anni, conformemente agli stru-
menti
internazionali relativi ai diritti del bambino.
(19) È opportuno adottare inoltre misure atte a
prevenire le
irregolarità e le frodi e
intraprendere i passi necessari ai
4. Tuttavia i progetti che
comportano azioni concepite speci-
fini del recupero di fondi perduti,
indebitamente versati o
ficamente per gruppi di destinatari quali ad esempio «adole-
non correttamente utilizzati a norma
del regolamento scenti»
(13-19 anni) o persone di età compresa tra i 12 e
(CE, Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio, del 18 dicembre
i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come
1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle
«giovani».
Comunità (4), del regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96
del Consiglio, dell'11 novembre 1996,
relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto
effettuati dalla Commis- Articolo 2
sione ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle
Comunità europee contro le frodi e
altre irregolarità (5) e Obiettivi generali
del regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, relativo
alle indagini svolte dall'Ufficio per
la lotta antifrode 1. Obiettivo del programma è contribuire a
proteggere i
(OLAF) (
bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e
6).
raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e
coesione sociale.
(20) Il regolamento finanziario impone di
dotare di un atto di
base le sovvenzioni di
funzionamento.
2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità
europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono,
specialmente allorché riguardano
bambini, giovani e donne, allo
(21) Le misure necessarie per l'attuazione
della presente deci- sviluppo
delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel
sione sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE
settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell'eguaglianza
del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per di
genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini,
l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla e a
lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento
Commissione (7).
sessuale.
(22) La partecipazione equilibrata di donne e
uomini al
processo decisionale è un elemento
fondamentale per il Articolo 3
conseguimento di una sostanziale
eguaglianza tra donne
e uomini. Gli Stati membri dovrebbero
pertanto adope- Obiettivo specifico
rarsi al massimo per realizzare un
equilibrio tra i sessi
nella composizione del comitato di cui
all'articolo 10, Il programma persegue l'obiettivo specifico
di contribuire alla
prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si
(1) GU
C 139 del 14.6.2006, pag. 1. verificano
nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i
(2) GU
L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo giovani e le donne, compresi lo
sfruttamento sessuale e la tratta
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006
(GU L 390 del
30.12.2006, pag. 1).
degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo
(3) GU
L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò
può
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006
(GU L 227 del essere
realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o
19.8.2006, pag. 3). altri tipi di azione, come
stabilito all'articolo 4:
(4) GU
L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(5) GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. a) assistendo e
incoraggiando le organizzazioni non governative
(6) GU
L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(7) GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione (ONG) e altre organizzazioni attive
in questo settore, come
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag.
11). stabilito all'articolo 7;
C
103E/4 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8.5.2007
b)
sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate di assistenza e di siti web,
preparazione e diffusione di mate-
a pubblici specifici, quali professioni
specifiche, autorità
riale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo
competenti, determinati settori del
pubblico generale e
sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un
gruppi a rischio, al fine sia di migliorare
la comprensione e
laboratorio d'idee composto delle parti interessate per offrire
promuovere l'adozione di una politica di
tolleranza zero nei
consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad
confronti della violenza sia di
incoraggiare l'assistenza alle
altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di monito-
vittime e la denuncia degli episodi di
violenza alle autorità
raggio e di valutazione;
competenti;
b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che
c)
diffondendo i risultati ottenuti nell'ambito dei programmi coinvolgano almeno due
Stati membri conformemente alle
Daphne e Daphne II, compreso il loro
adeguamento, trasferi-
condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;
mento e uso da parte di altri beneficiari o
in altre aree
geografiche; c)
sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che
perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel
d)
individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al quadro degli obiettivi
generali fissati dall'articolo 2 del
trattamento positivo delle persone
vulnerabili alla violenza,
programma, conformemente alle condizioni fissate nei
ossia seguendo un approccio che favorisca
il rispetto nei loro programmi di lavoro annuali.
confronti e ne promuova il benessere e
l'autorealizzazione;
e)
costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di
Articolo 5
rafforzare la cooperazione tra le ONG e le
altre organizza-
zioni attive in questo settore;
Partecipazione di paesi terzi
f)
assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di
fatto e della base delle conoscenze, lo
scambio, l'individua- Alle
azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:
zione e la diffusione di informazioni e
buone pratiche, ivi
comprese la ricerca, la formazione, le
visite di studio e gli a)
paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di
scambi di personale; adesione;
g)
elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibi- b) i paesi candidati che
beneficiano di una strategia di preade-
lizzazione per quanto riguarda la
prevenzione della violenza
sione, conformemente ai principi generali e alle condizioni
contro i bambini, i giovani e le donne, e
integrando e adat- generali
per la partecipazione di questi paesi ai programmi
tando quello già disponibile per un uso in
altre aree geogra-
comunitari stabiliti rispettivamente nell'accordo quadro e
fiche o per altri gruppi destinatari; nelle decisioni dei consigli di
associazione;
h)
studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo c) Stati EFTA che sono parti
contraenti dell'accordo SEE,
impatto sia sulle vittime che sulla società
nel suo insieme,
conformemente alle disposizioni di tale accordo;
compresi i costi sociali, economici e
relativi all'assistenza
sanitaria, al fine di combattere le origini
della violenza a tutti d) i paesi
dei Balcani occidentali, conformemente alle condi-
i livelli della società;
zioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi
quadro, in materia di principi
generali che disciplinano la
i)
sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime loro partecipazione ai
programmi comunitari.
e le persone a rischio e programmi
d'intervento per gli autori
delle violenze, garantendo nel contempo la
sicurezza delle I progetti
possono coinvolgere paesi candidati che non parteci-
vittime.
pano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione
all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al
programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Articolo 4
Articolo 6
Tipi di azione
Gruppi beneficiari e destinatari
Al fine
di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli
articoli
2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione, 1. Il programma è a favore dei bambini, dei giovani e delle
alle
condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali: donne che sono o rischiano di diventare vittime di
violenza.
a)
azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, 2. I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli
sondaggi e inchieste, sviluppo di
indicatori e metodologie,
altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti
raccolta, sviluppo e diffusione di dati e
statistiche, seminari, sociali,
la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali,
conferenze e riunioni di esperti,
organizzazione di campagne
nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il perso-
ed eventi pubblici, sviluppo e
aggiornamento di un servizio
nale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 103E/5
Articolo 7 3. Il programma di lavoro annuale viene
adottato secondo la
procedura di gestione di
cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Accesso al programma 4. Le misure necessarie per l'attuazione
della presente deci-
sione
riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la
Il
programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e procedura di consultazione di
cui all'articolo 10, paragrafo 3.
istituzioni
pubbliche o private (autorità locali al livello appro-
priato,
dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a
prevenire
e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e 5. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovven-
le
donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a zioni alle azioni tengono
conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
fornire
sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a
promuovere
il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambia- a) gli obiettivi generali e specifici di cui agli
articoli 2 e 3 e le
mento
di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei misure adottate nei vari settori di cui
all'articolo 3 e la
gruppi
vulnerabili e delle vittime della violenza. conformità con il programma di
lavoro annuale;
b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua conce-
zione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
Articolo 8 c) l'importo del finanziamento
comunitario richiesto e sua effi-
cacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi;
Tipologie di intervento
d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici
di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari
1. Il finanziamento comunitario può assumere
una delle
settori di cui all'articolo 3;
seguenti
forme giuridiche:
e) l'innovazione.
-
sovvenzioni,
6. Le richieste di
sovvenzioni di funzionamento di cui all'arti-
-
contratti di appalto pubblico. colo 4, lettera c), vanno valutate considerando:
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a
seguito dell'e- a) la
coerenza con gli obiettivi del programma;
same
delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte,
salvo
in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o b) la qualità delle attività
programmate;
qualora
le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta
per una
determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno c) il
probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
la
forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle
azioni.
Il tasso massimo di cofinanziamento è specificato nei
programmi
di lavoro annuali.
d)
l'impatto geografico delle attività svolte;
e) il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli orga-
3. Inoltre possono essere previste spese per
misure comple- nismi
interessati;
mentari,
tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi
comunitari
finanziano l'acquisto di beni e servizi direttamente f) il rapporto costi/efficacia dell'attività proposta.
correlati
agli obiettivi del programma. In particolare sono finan-
ziate
le spese di informazione e comunicazione, preparazione,
attuazione,
monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti,
delle
politiche, dei programmi e della legislazione. Articolo 10
Comitato
Articolo 9 1. La Commissione è assistita da un comitato.
Misure di
attuazione
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE,
1. La Commissione attua l'assistenza
comunitaria secondo il
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
regolamento
finanziario.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
2. Per attuare il programma, la Commissione
adotta, entro i 1999/468/CE
è fissato a due mesi.
limiti
degli obiettivi generali del programma stabiliti all'arti-
colo 2,
un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
specifici,
le priorità tematiche, una descrizione delle misure di applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE,
accompagnamento
previste all'articolo 8 e, se necessario, un tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
elenco
di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce
la
percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle
sovvenzioni.
4. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
C
103E/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
8.5.2007
Articolo
11 3. La Commissione esige che il beneficiario
dell'assistenza
finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i
Complementarità documenti
giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione
per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo
all'azione stessa.
1. Vanno ricercate sinergie e
complementarità con altri stru-
menti
comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicu-
rezza e
tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi 4.
Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei
migratori»,
il settimo programma quadro per la ricerca e lo controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la
Commissione
sviluppo
e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupa- rettifica l'entità o le condizioni di
concessione del sostegno
zione e
solidarietà sociale - Progress» e «Safer Internet Plus». La finanziario originariamente approvato,
nonché il calendario dei
complementarità
va ricercata anche con il futuro Istituto
pagamenti.
europeo
per l'uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche
sulla
violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati
membri,
usando se necessario il programma statistico comuni- 5. La
Commissione adotta ogni altra misura necessaria per
tario.
verificare che le azioni finanziate siano state eseguite corretta-
mente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e
2. Le risorse del programma possono
essere messe in del
regolamento finanziario.
comune
con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i
programmi
generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà
e
gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro
per la
ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano
agli
obiettivi di tutti questi programmi. Articolo 14
3. Le operazioni finanziate in virtù
della presente decisione
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
non
possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari
comunitari
per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce
che i
beneficiari del programma forniscano alla Commissione 1. In sede
di attuazione delle azioni finanziate in virtù della
stessa
informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio gene- presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli
inte-
rale
dell'Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle ressi finanziari della Comunità
mediante l'applicazione di misure
richieste
di finanziamento in corso. di
prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro
illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme
indebitamente
corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità,
Articolo
12 mediante
l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE)
Finanziamento n. 2185/96, nonché dal regolamento
(CE) n. 1073/1999.
1. La dotazione finanziaria per
l'attuazione della presente
decisione
è di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato 2. Per
quanto concerne le azioni comunitarie finanziate
all'articolo
1.
nell'ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom)
n. 2988/95 e
(Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi
2. Le risorse assegnate alle azioni
previste nel programma
violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli
sono
iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale inadempimenti di un obbligo
contrattuale stipulato in base al
dell'Unione
europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanzia- programma, derivanti da un'azione o da
un'omissione di un
menti
annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario. operatore economico che abbia o
possa avere l'effetto di arrecare
pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci
da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.
Articolo 13
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del
Monitoraggio sostegno finanziario concesso per
un'azione qualora accerti l'esi-
stenza
di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni
della presente decisione o della singola decisione o del contratto
1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commis- o della convenzione con cui è
concesso il sostegno finanziario
sione
garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e in questione, o qualora risulti che,
senza chiedere l'approvazione
finanziarie
sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi della Commissione, siano state apportate ad un'azione
modi-
dal
completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione fiche incompatibili con la natura o
le condizioni di esecuzione
finale.
La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle del progetto.
relazioni.
2. La Commissione garantisce che i
contratti e le convenzioni 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze
o la realiz-
risultanti
dall'attuazione del programma prevedano in partico- zazione di un'azione giustifichi solo in parte il
sostegno
lare la
supervisione e il controllo finanziario della Commissione concesso, la Commissione invita il
beneficiario a presentare le
(o di
un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se proprie osservazioni entro un
termine prestabilito. Se il benefi-
necessario
mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a ciario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione
può
campione
e l'esecuzione di verifiche contabili da parte della annullare il sostegno finanziario residuo e procedere
al recupero
Corte
dei conti. dei fondi già erogati.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 103E/7
5. Tutti gli importi indebitamente versati
sono restituiti alla Articolo 16
Commissione.
Gli importi non restituiti a tempo debito sono
maggiorati
dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite Pubblicazione
dei progetti
dal
regolamento finanziario. La Commissione
pubblica annualmente l'elenco dei progetti
finanziati nell'ambito del programma corredato di una breve
descrizione di ogni progetto.
Articolo 15
Articolo 17
Valutazione
Misure transitorie
1. Il programma è soggetto a monitoraggio
periodico, al fine La
decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in
di
seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello applicazione di tale decisione
continuano ad essere regolate dalla
stesso. stessa fino al loro compimento.
2. La Commissione garantisce una
valutazione periodica, Articolo 18
indipendente
ed esterna del programma. Entrata in vigore
3. La Commissione presenta al Parlamento
europeo e al La
presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
Consiglio: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal ...
a) una
relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti
e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell'attuazione del
programma, entro il 31 marzo 2011,
accompagnata dall'e-
lenco dei progetti e delle azioni
finanziati;
Fatto a Bruxelles,
b) una
comunicazione sulla continuazione del presente
programma, entro il 31 maggio 2012; Per
il Parlamento europeo
Per il Consiglio
c) una
relazione di valutazione ex post sull'attuazione e sui Il presidente Il presidente
risultati del programma entro il 31
dicembre 2014. ... ...
C
103E/8 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8.5.2007
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
In data 13 aprile 2005 la
Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 152 del trat-
tato, una proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo
2007-2013 il programma
specifico «Lotta alla violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in
materia di droga» nell'ambito
del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».
Tuttavia, in risposta alle
opinioni espresse dal gruppo ad hoc «Diritti fondamentali e cittadinanza» nel
gennaio 2006 e al desiderio,
espresso dalla commissione del Parlamento europeo per i diritti della
donna, di scindere il
programma Daphne dal programma di prevenzione in materia di droga, la
Commissione ha presentato, il
24 maggio 2006, una proposta modificata che istituisce due programmi
specifici.
Il Comitato economico e
sociale europeo ha reso il suo parere il 19 gennaio 2006.
Il Comitato delle regioni ha
reso il suo parere il 16 febbraio 2006.
Il Parlamento europeo ha reso
il suo parere il 5 settembre 2006 (prima lettura).
Il Consiglio ha adottato una
posizione comune in data 5 marzo 2007, in conformità della procedura
stabilita nell'articolo 251
del trattato.
II. OBIETTIVO
La decisione in oggetto
istituisce un programma settennale, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013, inteso a
prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e
a proteggere le vittime e i
gruppi a rischio (Daphne III). Esso rientra nell'ambito del programma generale
«Diritti fondamentali e giustizia»
e si basa sulle politiche e sugli obiettivi stabiliti nel primo programma
Daphne e nel programma Daphne
II.
Gli obiettivi specifici del
programma mirano a prevenire e combattere tutte le forme di violenza,
compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri
umani, che si verificano nella sfera pubblica o
privata. Per conseguire questi
obiettivi, il programma dispone di una dotazione di 116,85 milioni di
EUR, con un notevole aumento
rispetto al programma Daphne II, la cui dotazione ammontava a 50
milioni di EUR per un periodo
di cinque anni.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune è stata convenuta sulla base
di negoziati informali a tre, in seguito ad una
serie di riunioni tra la
presidenza di turno, i correlatori e i relatori ombra, e i rappresentanti della
Commissione. Il 1o dicembre 2006 il consiglio
«Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»
è pervenuto ad un
accordo politico su questo testo e, nell'ambito dell'accordo di compromesso con
il Parlamento, ha
convenuto una dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo in cui si
invita la Commissione a
prendere in considerazione la possibilità di un'iniziativa relativa ad un
Anno europeo contro la
violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (1).
2. Emendamenti del Parlamento
europeo
Il Parlamento europeo,
nella sua prima lettura del 5 settembre 2006, ha adottato 53 emendamenti.
2.1. Emendamenti del
Parlamento europeo accolti dal Consiglio
Il Consiglio, nella sua
posizione comune, ha tenuto conto di 32 emendamenti. Di questi, il Consi-
glio:
- ha accolto
integralmente 7 emendamenti, così come ha fatto la Commissione nella sua
proposta
modificata. Si
tratta degli emendamenti 6, 13, 22, 25, 30, 50 e 65.
(1) Doc. 15869/06.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 103E/9
- ha accolto 17
emendamenti nella sostanza o in parte, seguendo prevalentemente l'impostazione
adottata dalla Commissione (emendamenti 3, 5, 15, 23, 27,
29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55,
56, 61, 66);
- ha raggiunto un
compromesso con il Parlamento riguardo a 8 altri emendamenti (4, 32, 33,
35, 70, 59, 63, 64).
2.2. Emendamenti del
Parlamento europeo non accolti dal Consiglio
Il Consiglio non ha
accolto 19 emendamenti per i motivi precisati dalla Commissione nella sua
proposta modificata
(emendamenti 14, 17 e 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51,
53, 54, 58, 60 e 74).
Il Consiglio non ha
inoltre potuto accogliere gli emendamenti 20, 69 e 72 relativi alla rete
europea
di difensori civici dei
bambini (ENOC), avendo optato per una parità di trattamento per tutte le
organizzazioni che
intendono avvalersi di sovvenzioni di funzionamento. Pertanto, il Consiglio ha
soppresso anche il
considerando 13, l'articolo 4, lettera d) e l'articolo 9, paragrafo 6, della
proposta
modificata della
Commissione in cui si citava un'organizzazione specifica.
3. Altre modifiche apportate dal Consiglio
Adottando la sua
posizione comune, il Consiglio ha apportato alla proposta modificata della
Commissione una serie di
altre modifiche, molte delle quali di carattere meramente tecnico. Le altre
modifiche principali
riguardano quanto segue.
Considerando 13: il
considerando contenuto nella proposta modificata della Commissione è stato
soppresso in quanto il
Consiglio non ha accolto l'emendamento 20; è stato però sostituito da un
richiamo al ruolo che
potrebbe essere svolto da organizzazioni locali e regionali nel combattere le
cause all'origine della
violenza e le conseguenze di quest'ultima.
Articolo 2 (Obiettivi
generali): il Consiglio ha preferito incentrarsi direttamente sulla questione
della
protezione dei bambini,
dei giovani e delle donne da tutte le forme di violenza, anziché citare
l'obiettivo più ampio di
creare una zona di libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo 3 (Obiettivo
specifico): per maggiore chiarezza, il Consiglio ha modificato la struttura di
questo articolo,
cosicché vi figura un solo obiettivo specifico, seguito da un'elencazione delle
varie
azioni transnazionali.
Articolo 4, lettera b)
(Tipi di azione): il Consiglio ha preferito ripristinare la condizione prevista
in
Daphne II, secondo la
quale i progetti transnazionali, per essere ammissibili al finanziamento di cui
al programma, dovrebbero
coinvolgere almeno due, anziché tre, Stati membri.
Articolo 5
(Partecipazione di paesi terzi): è stata modificata la struttura in modo da
rispecchiare la
formulazione
recentemente impiegata nella decisione 771/2006/CE sull'Anno europeo delle pari
opportunità per tutti
(2007) (1).
Articolo 6 (Gruppi
beneficiari e destinatari): il Consiglio ha modificato la proposta della
Commissione
in modo da distinguere
tra beneficiari del programma (bambini, giovani e donne che sono o
rischiano di diventare
vittime di violenza) e principali gruppi destinatari del programma (famiglie,
insegnanti, assistenti
sociali e organizzazioni non governative, ecc.).
Articolo 9, paragrafo 2
(Misure di attuazione): per far sì che una quota sufficiente della dotazione
sia
utilizzata per
finanziare progetti transnazionali, il paragrafo 2 prescrive adesso che il
programma di
lavoro annuale stabilirà
la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.
Articolo 9, paragrafi 3
e 3 bis (Misure di attuazione) e articolo 10 (Comitato): il Consiglio ha
preferito
ripristinare la
procedura di comitato mista utilizzata nel programma Daphne II, in base a cui
il
programma di lavoro
annuale viene adottato secondo la procedura di gestione e le altre misure
necessarie per l'attuazione della decisione sono
adottate secondo la procedura di consultazione.
Articolo 11
(Complementarità): il Consiglio ha ritenuto opportuno inserire un riferimento
al
programma comunitario «Occupazione e
solidarietà sociale - Progress», recentemente adottato (2).
(1) GU L 146 del 31.5.2006, pag.
1.
(2) GU L 315 del 15.11.2006, pag.
1.
C
103E/10 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8.5.2007
Articolo 13, paragrafo 3
(Monitoraggio) le disposizioni antifrode del paragrafo 3 sono state sostituite
da un considerando
standard (17 bis) in cui si fa riferimento ai regolamenti del Consiglio
relativi
alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità e ai controlli e alle verifiche sul posto,
e al rego-
lamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta
antifrode.
Va altresì rilevato che,
nel corso della consueta procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra
le due istituzioni, sono state apportate al testo definitivo varie
altre modifiche di carattere tecnico.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che, nel
complesso, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della
proposta modificata della
Commissione e che, nel corso dei negoziati informali, si sia raggiunto un
soddisfacente compromesso con
il Parlamento europeo.