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POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2007
definita dal Consiglio il 22 marzo 2007
in vista dell'adozione
della decisione n. .../2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un
secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 103 E/02)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE secondo programma
d'azione comunitaria nel campo
EUROPEA,
della
salute (2007-2013) (di seguito «il programma»).
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo
152,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto
il parere del Comitato delle regioni (2), (5) Esiste una serie di gravi minacce sanitarie transfrontaliere
con
una possibile dimensione mondiale e ne stanno
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat- emergendo di nuove
che richiedono un'ulteriore azione
tato
(3),
della Comunità. La Comunità dovrebbe affrontare in
maniera prioritaria le gravi minacce sanitarie transfronta-
considerando
quanto segue:
liere. Il programma dovrebbe essere incentrato sul poten-
ziamento delle
capacità globali della Comunità attraverso
il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri.
(1) La Comunità può contribuire alla
protezione della salute
Il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi
e della sicurezza dei cittadini
tramite azioni nel campo
minacce sanitarie sono punti importanti sui quali
della sanità pubblica. Nella
definizione e nell'attuazione andrebbe promossa una risposta coordinata ed
efficace a
di tutte le politiche ed attività
della Comunità dovrebbe
livello comunitario.
Iniziative atte a garantire una coope-
essere garantito un livello elevato
di protezione della
razione a livello diagnostico di elevata qualità tra labora-
salute. A norma dell'articolo 152
del trattato, la Comu-
tori sono essenziali per rispondere alle minacce sanitarie.
nità deve svolgere un ruolo attivo
adottando, conforme-
Il programma dovrebbe incoraggiare l'istituzione di un
mente al principio di
sussidiarietà, le misure che non sistema di laboratori comunitari di
riferimento. Tuttavia,
possono essere adottate dai singoli
Stati membri. La
un siffatto sistema richiede una corretta base giuridica.
Comunità rispetta pienamente le
competenze degli Stati
membri in materia di organizzazione
e fornitura di
servizi sanitari e assistenza
medica.
(2) Il settore della sanità è
caratterizzato, da una parte, da un
formidabile potenziale di crescita,
innovazione e dina-
mismo e, dall'altra, dalle sfide
cui è confrontato in
termini di sostenibilità
finanziaria e sociale e di efficienza
dei sistemi sanitari, che sono
dovute tra l'altro all'invec-
(6) Secondo la relazione 2005
dell'Organizzazione mondiale
chiamento della popolazione e ai
progressi in campo
della sanità (OMS) sulla sanità in Europa, in termini di
medico.
anni di vita al netto della disabilità (DALY), le cause prin-
cipali di
malattia nella regione europea dell'OMS sono le
(3) Il programma d'azione comunitaria nel
campo della
malattie non trasmissibili (77 % del totale), le cause
sanità pubblica (2003-2008),
adottato con la decisione esterne di lesione e gli avvelenamenti
(14 %) e le malattie
n. 1786/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consi- trasmissibili (9 %). Sette condizioni
principali (cardiopatie
glio (4), è stato il primo
programma comunitario inte- ischemiche, disordini depressivi
unipolari, malattie cere-
grato in questo settore ed ha già
dato luogo a una serie brovascolari, disordini
dovuti all'abuso di alcol, malattie
di importanti sviluppi e
miglioramenti. polmonari croniche, cancro
del polmone e lesioni risul-
tanti
da incidenti della strada) rappresentano il 34 % dei
(4) Sono necessari sforzi continui per
raggiungere gli obiet-
DALY in Europa. I sette principali fattori di rischio -
tivi che la Comunità ha già fissato
nel campo della sanità
tabacco, alcol, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
pubblica. Di conseguenza è
opportuno istituire un sovrappeso, consumo insufficiente di
frutta e verdura e
inattività fisica - rappresentano il 60 % dei DALY.
Inoltre,
le malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS, l'in-
(1) GU
C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.
(2) GU
C 192 del 16.8.2006, pag. 8. fluenza, la
tubercolosi e la malaria, stanno anch'esse
(3)
Parere del Parlamento europeo del 16 marzo 2006 (GU C 291 del diventando una
minaccia per la salute di tutta la popola-
30.11.2006, pag. 372), posizione comune
del Consiglio del 22 marzo zione europea. Dovrebbe essere un
importante compito
2007 e posizione del Parlamento europeo
del ... (non ancora pubbli-
del programma identificare meglio le cause principali di
cata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU
L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione malattia nella Comunità, se
del caso in connessione con
n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004,
pag. 7).
il programma statistico comunitario.
C
103E/12 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 8.5.2007
(7) Le otto principali cause di mortalità
e morbilità dovute a (13)
Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a
malattie non trasmissibili nella
regione europea dell'OMS
garantire coerenza e sinergie tra il programma e le altre
sono le malattie cardiovascolari, i
disturbi neuropsichia-
azioni esterne della Comunità, relative in particolare
trici, i tumori, le malattie
dell'apparato digerente, le
all'influenza aviaria, all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e ad
malattie dell'apparato respiratorio, i disturbi degli
organi altre minacce
transfrontaliere alla salute. Inoltre, è oppor-
sensoriali, le malattie
muscolo-scheletriche e il diabete tuno instaurare una cooperazione internazionale
al fine
mellito.
di promuovere riforme sanitarie globali e questioni istitu-
zionali generali
inerenti alla salute nei paesi terzi.
(8) La resistenza microbica agli
antibiotici e le infezioni
nosocomiali stanno diventando una
minaccia per la
salute in Europa. La mancanza di
nuovi antibiotici efficaci
(14) L'aumento degli anni di
vita sani, definito anche indica-
e l'esigenza di assicurare un uso
corretto degli antibiotici
tore di speranza di vita senza disabilità, grazie alla
esistenti sono motivo di grande
preoccupazione. È
prevenzione delle malattie e alla promozione di politiche
pertanto importante raccogliere e
analizzare dati perti-
che conducano a un modo di vita più sano, è importante
nenti.
per il benessere dei cittadini dell'UE e aiuta a far fronte
alle sfide del processo di Lisbona per quanto riguarda la
società della conoscenza e la sostenibilità delle finanze
pubbliche, sulle quali grava
l'aumento delle spese sanitarie
(9) Rafforzare il ruolo del Centro europeo
per la prevenzione e
di sicurezza sociale.
e il controllo delle malattie,
istituito dal regolamento (CE)
n. 851/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio (1),
è importante per combattere le
malattie trasmissibili.
(15) L'allargamento
dell'Unione europea ha dato luogo a
nuove preoccupazioni in termini di disuguaglianze sani-
(10) Il programma dovrebbe prendere le mosse
dalle attività
tarie all'interno dell'UE e tale situazione sarà probabil-
del precedente programma di azione
comunitaria nel
mente accentuata da ulteriori allargamenti. Tale questione
campo della sanità pubblica
(2003-2008). Esso dovrebbe dovrebbe pertanto costituire una delle
priorità del
contribuire al raggiungimento di un
elevato livello di
programma.
salute fisica e mentale nonché di
una maggiore parità in
tema di problemi sanitari
nell'intera Comunità, impo-
stando azioni sul miglioramento
della sanità pubblica,
prevenendo le malattie e i disturbi
umani ed eliminando
(16) Il programma dovrebbe
contribuire a identificare le cause
le fonti di pericolo per la salute
nell'intento di lottare
delle disuguaglianze in materia sanitaria e a incoraggiare,
contro la morbilità e la mortalità
precoce.
tra l'altro, lo scambio di migliori prassi per contrastarle.
(11) È opportuno che il programma dia
rilievo al migliora-
(17) È essenziale raccogliere,
elaborare e analizzare sistemati-
mento delle condizioni di salute e alla promozione di camente dati
comparabili, nel rispetto dei vincoli nazio-
uno stile di vita sano e di una
cultura della prevenzione
nali, ai fini di un monitoraggio efficace dello stato di
tra i bambini e i giovani.
salute nell'Unione europea. Ciò consentirebbe alla
Commissione e agli Stati membri
di migliorare l'informa-
zione del pubblico e di elaborare strategie, politiche e
(12) Il programma dovrebbe sostenere l'integrazione
degli azioni
atte a raggiungere un elevato livello di tutela della
obiettivi sanitari in tutte le
politiche ed azioni comuni-
salute umana. La compatibilità e l'interoperabilità dei
tarie, senza ripetere i lavori già
svolti nell'ambito di altre
sistemi e delle reti per lo scambio di informazioni e dati
politiche comunitarie. Il
coordinamento con altre poli- ai fini dello sviluppo della salute pubblica
dovrebbero
tiche ed altri programmi comunitari
costituisce un
essere perseguite nelle azioni e nelle misure di sostegno.
elemento essenziale dell'obiettivo
consistente nell'inte- Il genere, la situazione socioeconomica
e l'età sono fattori
grare la dimensione della salute in
altre politiche. Allo
importanti da un punto di vista sanitario. Le raccolte di
scopo di favorire le sinergie e di
evitare le duplicazioni, si
dati dovrebbero, ove possibile, fondarsi sui lavori esistenti
possono intraprendere azioni comuni
con programmi ed
e si dovrebbero calcolare i costi delle proposte relative a
azioni comunitarie affini e
dovrebbero essere utilizzati in nuove raccolte che dovrebbero basarsi su una
chiara
maniera appropriata altri fondi e
programmi comunitari,
necessità. La raccolta di dati dovrebbe rispettare le dispo-
compresi gli attuali e i futuri
programmi quadro comuni-
sizioni giuridiche pertinenti in materia di protezione dei
tari di ricerca e i loro risultati,
i Fondi strutturali, il Fondo
dati di carattere personale.
di solidarietà europeo, la
strategia europea per la salute
sul luogo di lavoro, il programma
d'azione comunitaria
in materia di politica dei
consumatori (2007-2013) (2), il
programma «Prevenzione e
informazione in materia di
(18) Le migliori prassi sono
importanti poiché la promozione
droga», il programma «Lotta alla
violenza (Daphne)» e il
della salute e la prevenzione dovrebbero misurarsi in
programma statistico comunitario
nell'ambito delle
termini di efficacia e di efficienza e non meramente in
rispettive attività.
termini economici. È
opportuno promuovere migliori
prassi e metodi più avanzati messi a punto per il tratta-
mento di malattie e
lesioni al fine di prevenire un ulte-
(1) GU
L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(2)
Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riore deterioramento della
salute e sviluppare reti europee
(GU L 404 del 30.12.2006, pag.
39). di centri di
riferimento per determinate malattie.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 103E/13
(19) È opportuno adottare misure per prevenire
le lesioni (25) La presente decisione stabilisce, per
tutta la durata del
attraverso la raccolta di dati, l'analisi
dei fattori determi-
programma, una dotazione finanziaria che costituisce per
nanti delle lesioni e la diffusione
delle informazioni perti-
l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di
nenti. bilancio
annuale, il riferimento principale ai sensi del
punto 37 dell'accordo interistituzionale
del
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
(20) I servizi sanitari sono essenzialmente di
competenza degli
gestione finanziaria (2).
Stati membri, ma la cooperazione a
livello comunitario
può arrecare beneficio sia ai pazienti
sia ai sistemi sani-
tari. Le attività finanziate dal
programma, nonché le
nuove proposte elaborate in seguito a
queste attività, (26) Onde assicurare un elevato livello di
coordinamento tra
dovrebbero tenere in debito conto le
conclusioni del le
azioni e le iniziative comunitarie e quelle degli Stati
Consiglio sui valori e principi comuni
dei sistemi sanitari
membri per l'attuazione del programma, è necessario
dell'Unione europea (1), adottate nel
giugno 2006, che
promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e raffor-
approvano una dichiarazione sui valori
e sui principi zare
l'efficacia delle reti esistenti e future nel settore della
comuni su cui si fondano i sistemi
sanitari dell'UE e invi-
sanità pubblica. Nell'attuazione del programma è oppor-
tano le istituzioni dell'Unione
europea a rispettare tali
tuno tenere presente la partecipazione delle autorità
valori e principi comuni nell'ambito
della loro attività. Il
nazionali, regionali e locali a un livello appropriato
programma dovrebbe tenere in debita
considerazione i conformemente ai sistemi
nazionali.
futuri sviluppi riguardanti l'azione
comunitaria sui servizi
sanitari, come pure i lavori del
gruppo ad alto livello sui
servizi sanitari e l'assistenza
medica, che costituisce una
sede importante per la collaborazione
e lo scambio delle (27) È necessario aumentare gli investimenti
dell'Unione
migliori prassi tra i sistemi sanitari
degli Stati membri.
europea nella sanità e nei progetti ad essa correlati. A tale
riguardo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati
a definire i miglioramenti nel settore della sanità come
prioritari nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali.
(21) Il programma dovrebbe contribuire alla
raccolta di dati, È
necessario migliorare l'informazione sulle possibilità di
alla promozione e allo sviluppo di
metodi e strumenti,
accedere ai finanziamenti dell'Unione europea a favore
alla creazione di reti e vari tipi di
cooperazione e alla
della sanità. È opportuno inoltre promuovere lo scambio
promozione di politiche pertinenti in
materia di mobilità di
esperienze tra gli Stati membri sul finanziamento della
dei pazienti e dei professionisti della salute. Esso sanità attraverso i
Fondi strutturali.
dovrebbe facilitare l'ulteriore
sviluppo dello spazio
europeo della sanità elettronica,
attraverso iniziative
europee comuni con altre politiche
dell'Unione europea,
compresa la politica regionale,
contribuendo nel
(28) Anche gli organismi non
governativi e le reti specializzate
contempo alla definizione di criteri
di qualità per i siti
possono svolgere un ruolo importante nel raggiungere gli
web sulla salute nonché ai lavori per
la tessera sanitaria
obiettivi del programma. Nel perseguire uno o più obiet-
europea. Occorrerebbe tenere conto
della medicina tele-
tivi del programma, essi possono richiedere la partecipa-
matica in quanto le sue applicazioni
possono favorire
zione finanziaria della Comunità per poter funzionare.
l'assistenza medica transfrontaliera, garantendo al Pertanto, i criteri di
ammissibilità, le disposizioni concer-
contempo la prestazione di cure
mediche a domicilio.
nenti la trasparenza finanziaria e la durata dei contributi
comunitari per gli organismi non governativi e le reti
specializzate che chiedono il sostegno comunitario,
andrebbero fissati a norma della decisione 1999/468/CE
(22) L'inquinamento ambientale costituisce una
grave del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per
minaccia per la salute e una grande
fonte di preoccupa-
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
zione per i cittadini europei. È opportuno
incentrare
Commissione (3). Siffatti criteri dovrebbero comprendere
azioni specifiche sui bambini e altri
gruppi particolar-
l'obbligo per detti organismi e reti di definire obiettivi
mente vulnerabili ai fattori di
rischio ambientali. Il
chiari, piani d'azione e risultati misurabili che rappresen-
programma dovrebbe completare le
azioni adottate nel
tino una solida dimensione europea ed un reale valore
quadro del piano d'azione europeo per
l'ambiente e la
aggiunto per gli obiettivi del programma. Dato il carattere
salute 2004-2010.
particolare di tali organismi e reti specializzate, e in casi
di utilità eccezionale, per il rinnovo del sostegno comuni-
tario al funzionamento di
tali organismi e reti specializ-
zate dovrebbe essere possibile derogare al principio della
(23) È opportuno che il programma tratti
problematiche della
riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.
salute connesse al genere e
all'invecchiamento.
(29) Per l'attuazione del
programma è opportuna una stretta
cooperazione con gli organismi e le agenzie interessate,
(24) Il principio di precauzione e la
valutazione dei rischi in particolare con il Centro europeo per
la prevenzione e
sono fattori chiave per la protezione
della salute umana e il
controllo delle malattie.
dovrebbero pertanto figurare
maggiormente in altre
azioni e politiche comunitarie. (2) GU C
139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla
decisione
(1) GU
C 146 del 22.6.2006, pag. 1. 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
C
103E/14 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8.5.2007
(30) Le misure necessarie per l'attuazione
della presente deci- (36) Poiché gli obiettivi della presente
decisione non possono
sione sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a
del Consiglio, rispettando il bisogno
di trasparenza e assi-
causa del carattere transnazionale delle problematiche in
curando un ragionevole equilibrio tra
i diversi obiettivi
gioco e possono dunque essere realizzati meglio a livello
del programma.
comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare
più incisiva ed
efficace di altre solo nazionali quando si
tratta di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini, la
Comunità
può intervenire in base al principio di sussidia-
(31) L'accordo sullo Spazio economico europeo
(di seguito rietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente deci-
«accordo SEE») prevede la cooperazione
nel campo della
sione si limita a quanto è necessario per conseguire tali
sanità tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da obiettivi
in ottemperanza al principio di proporzionalità
un lato, e i paesi dell'Associazione
europea di libero
enunciato nello stesso articolo.
scambio che fanno parte dello Spazio
economico
europeo (di seguito «paesi EFTA/SEE»),
dall'altro. È oppor- (37) A norma dell'articolo 2 del trattato, in
base al quale la
tuno inoltre adottare disposizioni
affinché altri paesi, in
parità tra uomini e donne costituisce un principio della
particolare i paesi limitrofi ed i
paesi che hanno presen-
Comunità, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trat-
tato domanda di adesione, che sono
candidati all'adesione
tato, secondo cui l'azione della Comunità mira ad elimi-
o stanno aderendo alla Comunità,
possano partecipare al
nare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne
programma, tenendo conto in
particolare delle potenziali
e uomini in tutte le attività comunitarie, incluso il conse-
minacce per la salute, emergenti in
altri paesi, che
guimento di un elevato livello di protezione della salute,
possano avere un impatto all'interno
della Comunità.
tutti gli obiettivi e le azioni contemplati dal programma
dovrebbero contribuire a promuovere una migliore
comprensione e un
miglior riconoscimento delle rispet-
(32) È opportuno facilitare l'instaurarsi di
relazioni appro- tive
necessità di uomini e donne e dei rispettivi approcci
priate con i paesi terzi non partecipanti al programma alla salute.
per contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di
quest'ultimo, tenendo conto di
eventuali accordi in
(38) È opportuno garantire
una transizione al programma in
materia conclusi tra tali paesi e la
Comunità. Di conse-
oggetto che sostituisce il precedente programma, in parti-
guenza, i paesi terzi possono
realizzare attività comple- colare per quanto riguarda la proroga
delle modalità
mentari a quelle finanziate nel quadro
del programma in
pluriennali della sua gestione, come il finanziamento
ambiti di interesse reciproco, senza
che ciò implichi
dell'assistenza tecnica ed
amministrativa. Dal
tuttavia un sostegno finanziario a
titolo del programma.
1o gennaio 2014 gli stanziamenti per l'assistenza tecnica
ed
amministrativa dovrebbero coprire, se del caso, le
spese relative alla gestione delle azioni non ancora
completate
entro la fine del 2013.
(33) È opportuno, inoltre, sviluppare la
cooperazione con le
organizzazioni internazionali
interessate, quali l'Organiz- (39) La
presente decisione sostituisce la decisione
zazione delle Nazioni Unite e le sue
agenzie specializzate, n.
1786/2002/CE. Detta decisione dovrebbe pertanto
in particolare l'OMS, nonché con il
Consiglio d'Europa e
essere abrogata,
l'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo
economico, in vista dell'attuazione
del programma,
puntando alla massima efficacia e al
massimo rendimento
delle misure attinenti alla salute sul
piano sia comunitario
sia internazionale, tenendo conto
delle capacità e dei
DECIDONO:
ruoli particolari delle diverse
organizzazioni.
Articolo 1
(34) L'efficace attuazione degli obiettivi
previsti dal
programma dovrebbe fondarsi su una
buona copertura Istituzione del programma
delle questioni contemplate nei piani di lavoro annuali,
sulla selezione di azioni adeguate e
sul finanziamento di È istituito
il secondo programma d'azione comunitaria in
progetti tutti dotati dell'intrinseca
procedura di monito- materia di
salute (2007-2013), relativo al periodo dal/dall' ... (*)
raggio e valutazione adeguata, e su un
monitoraggio al 31
dicembre 2013 (di seguito «il programma»).
regolare e valutazioni periodiche,
comprese valutazioni
esterne indipendenti, che dovrebbero
misurare l'impatto
delle azioni e dimostrare che
contribuiscono agli obiettivi Articolo 2
globali del programma. La valutazione
del programma
dovrebbe tener conto del fatto che la
realizzazione degli
obiettivi del medesimo può richiedere
tempi più lunghi Scopo ed obiettivi
della durata del programma. 1. Il programma integra, sostiene e aggiunge valore alla poli-
tica degli Stati membri e contribuisce ad una maggiore solida-
rietà e
prosperità nell'Unione europea tutelando e promuovendo
(35) I piani di lavoro annuali dovrebbero
contemplare le prin- la salute e
la sicurezza umane nonché migliorando la sanità
cipali attività prevedibili da
finanziare mediante il
pubblica.
programma attraverso tutti i vari
meccanismi di finanzia-
mento, comprese le gare
d'appalto.
(*) La data di entrata in vigore della presente decisione.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea C 103E/15
2. Gli obiettivi da perseguire mediante le
azioni indicate 4. Il contributo finanziario della Comunità
può assumere
nell'allegato
sono i seguenti: inoltre la forma di
una somma forfettaria e di un finanziamento
a tasso fisso qualora ciò
sia compatibile con la natura delle
-
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, azioni interessate. Le soglie massime
indicate ai paragrafi 1 e 3
non si
applicano a contributi finanziari di questo tipo, sebbene
-
promuovere la salute, resti
obbligatorio il cofinanziamento.
-
generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
Le
azioni di cui al primo comma favoriscono, se del caso, la
Articolo 5
prevenzione
delle principali malattie e contribuiscono a ridurne
l'incidenza,
nonché la morbilità e la mortalità da esse causate. Assistenza tecnica ed amministrativa
1. La dotazione finanziaria
del programma può coprire anche
Articolo 3 le spese connesse ad attività di
preparazione, monitoraggio,
controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la
Finanziamento gestione del programma e la
realizzazione dei suoi obiettivi, in
particolare le spese relative a studi, riunioni, attività informative
e pubblicazioni, le spese per le reti informatiche destinate speci-
1. La dotazione finanziaria per
l'esecuzione del programma
ficamente allo scambio di informazioni, nonché tutte le altre
per il
periodo indicato all'articolo 1 è pari a 365 600 000 EUR. spese di assistenza tecnica e
amministrativa necessarie alla
Commissione per la gestione del
programma.
2. Gli stanziamenti annuali sono
autorizzati dall'autorità di
bilancio
nei limiti del quadro finanziario. 2. La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di
assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la
transizione tra le misure adottate a norma della decisione
n. 1786/2002/CE e il programma. Se del caso, alcuni stanzia-
Articolo
4 menti possono
essere iscritti nel bilancio dopo il 2013, al fine
di coprire simili spese e consentire la gestione delle azioni non
Contributi
finanziari ancora completate entro il
31 dicembre 2013.
1. Il contributo finanziario della Comunità
non supera le
seguenti
soglie:
Articolo 6
a) il
60 % del costo delle azioni destinate a favorire la realizza-
zione di un obiettivo del programma,
salvo in casi di utilità Modalità di attuazione
eccezionale, per i quali il contributo
comunitario potrà arri-
vare fino all'80 % dei costi; e Le
azioni intese a perseguire lo scopo e gli obiettivi enunciati
all'articolo 2 ricorrono a tutti i metodi di attuazione appropriati
b) il
60 % dei costi di funzionamento di un organismo non disponibili, tra cui in particolare:
governativo o di una rete specializzata,
senza scopo di lucro
e indipendente da interessi industriali,
commerciali ed econo- a)
l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera
mici o da altri interessi confliggenti,
che abbia membri in
della Commissione; e
almeno la metà degli Stati membri, con
una copertura
geografica equilibrata, e persegue come
finalità primaria uno b) se del
caso, la gestione congiunta con le organizzazioni inter-
o più obiettivi del programma, qualora
tale aiuto si riveli
nazionali.
necessario per raggiungere detti obiettivi. In casi di utilità
eccezionale il contributo comunitario
potrà arrivare fino
all'80 % dei costi.
Articolo 7
2. Il rinnovo del contributo finanziario di
cui al paragrafo 1,
lettera
b) destinato ad organismi non governativi e a reti specia-
lizzate
può derogare al principio di riduzione progressiva. Attuazione del programma
3. Il contributo finanziario della
Comunità, laddove la natura
1. La Commissione, in
stretta cooperazione con gli Stati
dell'obiettivo
da raggiungere lo giustifichi, può comportare un membri, assicura l'attuazione delle azioni e delle
misure stabilite
finanziamento
congiunto da parte di questa e di uno o più Stati nel programma, a norma degli articoli 3 e 8.
membri
o da parte della Comunità e delle autorità competenti
di
altri paesi partecipanti. In tal caso, il contributo comunitario 2. La Commissione e gli Stati membri adottano, nei rispettivi
non
supera il 50 %, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui ambiti di competenza, opportune
misure per garantire un'effi-
esso
non supera il 70 % dei costi. Tale contributo comunitario cace esecuzione del programma e
per sviluppare meccanismi a
può
essere accordato ad un organismo pubblico o ad un orga- livello della Comunità e
degli Stati membri onde conseguire gli
nismo
senza scopo di lucro designato secondo una procedura obiettivi del programma. Essi provvedono affinché
siano fornite
trasparente
dallo Stato membro o dall'autorità competente inte- adeguate informazioni sulle azioni sostenute dal
programma e
ressata
e riconosciuto dalla Commissione. sia ottenuta l'opportuna
partecipazione.
C
103E/16 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 8.5.2007
3. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del programma Articolo 10
la
Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri:
Comitato
a)
persegue l'obiettivo della comparabilità di dati e informazioni
e della compatibilità e interoperatività
dei sistemi e delle reti
per lo scambio di dati e informazioni
sulla salute; e 1. La Commissione è assistita da un
comitato (di seguito «il
comitato»).
b)
assicura la necessaria cooperazione e comunicazione con il
Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si
malattie e con altri organismi
pertinenti dell'Unione europea
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE,
al fine di ottimizzare l'uso dei fondi
comunitari. tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nell'attuare il programma la
Commissione, d'intesa con gli Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
decisione
Stati
membri, assicura il rispetto di tutte le pertinenti disposi- 1999/468/CE è fissato a due mesi.
zioni
giuridiche riguardo alla protezione dei dati personali e,
laddove
necessario, l'introduzione di meccanismi che garanti- 3. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
scano
la riservatezza e la sicurezza di tali dati. applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
Articolo 8
Misure
d'applicazione
Articolo 11
1. Le misure necessarie per l'attuazione
della presente deci- Partecipazione di paesi terzi
sione
relativamente alle questioni citate in appresso sono adot-
tate
secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2: Il programma è aperto alla
partecipazione di:
a) il
piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, a) paesi dell'EFTA/SEE,
conformemente alle condizioni stabilite
che definisce:
nell'accordo SEE; e
i) le priorità da rispettare e le
azioni da intraprendere, b)
paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica
compresa la ripartizione delle
risorse finanziarie;
europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di
adesione, che sono candidati e stanno aderendo all'Unione
europea, nonché i paesi dei
Balcani occidentali inclusi nel
ii) i criteri relativi alla percentuale
del contributo finanziario
processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente
della Comunità, compresi i criteri
per valutare quando
alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multila-
ricorre un caso di utilità
eccezionale;
terali che fissano i principi generali della partecipazione di
tali paesi ai programmi comunitari.
iii) le modalità di attuazione delle
strategie e delle azioni
comuni di cui all'articolo 9;
Articolo
12
b) i
criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contri-
buti finanziari alle azioni del
programma di cui all'articolo 4. Cooperazione
internazionale
2. Tutte le altre misure necessarie per
l'esecuzione della
presente
decisione sono adottate secondo la procedura di cui Durante l'attuazione del programma sono
incoraggiate le rela-
all'articolo
10, paragrafo 3. zioni e la
cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al
programma e con le organizzazioni internazionali interessate, in
particolare l'OMS.
Articolo 9
Articolo 13
Strategie e azioni
comuni
Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati
1. Per garantire un elevato livello di
tutela della salute umana 1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati
in sede
di definizione ed esecuzione di tutte le politiche e azioni membri, segue la realizzazione delle
azioni del programma alla
comunitarie
e per promuovere l'integrazione della dimensione luce delle sue finalità. Essa riferisce
annualmente al comitato su
della
salute nelle altre politiche, gli obiettivi del programma tutte le azioni e i progetti
finanziati attraverso il programma e
possono
essere sviluppati come strategie ed azioni comuni stabi- tiene informato il Parlamento
europeo e il Consiglio.
lendo
legami con i programmi, le azioni e i fondi comunitari
corrispondenti.
2. Su richiesta della Commissione, che evita un aumento
sproporzionato degli oneri amministrativi degli Stati membri, gli
2. La Commissione provvede a garantire la
sinergia ottimale Stati
membri forniscono le informazioni disponibili sull'attua-
del
programma con altri programmi, azioni e fondi comunitari. zione e sull'impatto del
programma.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103E/17
3. La Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consi- Articolo 14
glio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle
regioni:
Abrogazione
a)
entro ... (*) una relazione di valutazione intermedia, esterna La decisione n. 1786/2002/CE
è abrogata.
e indipendente, sui risultati conseguiti
in relazione agli obiet-
tivi del programma e sugli aspetti
qualitativi e quantitativi
della sua esecuzione, nonché sulla
coerenza e la complemen-
Articolo 15
tarità con altri programmi, azioni e
fondi comunitari perti-
nenti. La relazione consente in
particolare di valutare l'im- Entrata in vigore
patto delle misure in tutti i paesi. La
relazione contiene una La
presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
sintesi delle principali conclusioni ed
è corredata di osserva-
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
zioni della Commissione;
b)
entro ... (**) una comunicazione sulla prosecuzione del
programma;
c)
entro il 31 dicembre 2015, una relazione di valutazione ex Fatto a Bruxelles,
post, esterna e indipendente, incentrata
sull'esecuzione e sui
risultati del programma. Per il
Parlamento europeo Per
il Consiglio
4. La Commissione rende pubblici i
risultati delle azioni
condotte
a norma della presente decisione e provvede alla loro Il presidente Il presidente
diffusione.
... ...
(*) Tre
anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
(**)
Quattro anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
C 103E/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 8.5.2007
ALLEGATO
AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 2
1. Migliorare la sicurezza
sanitaria dei cittadini
1.1. Proteggere i cittadini
dalle minacce per la salute
1.1.1. Elaborare
strategie e meccanismi destinati a prevenire e a combattere le minacce alla
salute derivanti dalle
malattie
trasmissibili e non trasmissibili così come le minacce alla salute di origine
fisica, chimica o biolo-
gica, tra cui quelle legate ad atti di
diffusione deliberata, nonché a scambiare informazioni a tale riguardo;
adottare
provvedimenti volti a garantire una cooperazione a livello diagnostico di
elevata qualità tra i labo-
ratori degli
Stati membri; sostegno alle attività dei laboratori esistenti che svolgono
attività di rilevanza
comunitaria e
attività a favore della creazione di una rete di laboratori comunitari di
riferimento.
1.1.2. Sostenere
l'elaborazione di politiche di prevenzione, di vaccinazione e di
immunizzazione; migliorare i
partenariati, le
reti, gli strumenti e i sistemi di notifica relativi alla situazione in materia
di immunizzazione
e al monitoraggio
degli eventi avversi.
1.1.3. Elaborare capacità
e procedure di gestione dei rischi; migliorare la preparazione e la
pianificazione in caso
di emergenze
sanitarie, compresa la preparazione di risposte comunitarie e internazionali
coordinate;
elaborare
procedure di comunicazione dei rischi e di consultazione sulle contromisure.
1.1.4. Promuovere la
cooperazione e il miglioramento della capacità e degli strumenti di risposta
esistenti, quali
attrezzature di
protezione, impianti di isolamento e laboratori mobili da potersi impiegare
rapidamente in
casi di
emergenza.
1.1.5. Elaborare
strategie e procedure in materia di formulazione, miglioramento della capacità
di intervento,
esecuzione di
esercitazioni e prove, valutazione e revisione dei piani di intervento generali
e dei piani di
intervento
specifici in caso di emergenze sanitarie, nonché della loro interoperabilità
tra gli Stati membri.
1.2. Migliorare la sicurezza
dei cittadini
1.2.1. Sostenere e
promuovere i pareri scientifici e la valutazione dei rischi favorendo
l'individuazione precoce dei
rischi;
analizzare i loro effetti potenziali; scambiare informazioni sui pericoli e
sull'esposizione; proporre
approcci
integrati e armonizzati.
1.2.2. Contribuire a
migliorare la sicurezza e la qualità di organi e sostanze di origine umana,
quali il sangue e gli
emoderivati, e
promuoverne la disponibilità, la rintracciabilità e l'accessibilità per fini
medici nel rispetto
delle competenze
degli Stati membri di cui all'articolo 152, paragrafo 5, del trattato.
1.2.3. Promuovere misure
per migliorare la sicurezza dei pazienti mediante un'assistenza sanitaria
sicura e di alta
qualità, anche
per quanto riguarda la resistenza agli antibiotici e le infezioni nosocomiali.
2. Promuovere la salute
2.1. Favorire stili di vita
più sani e contribuire a superare le disparità sanitarie
2.1.1. Promuovere
iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e a
promuovere l'invec-
chiamento attivo;
sostenere provvedimenti volti a favorire e ad analizzare l'impatto della salute
sulla
produttività e
sulla partecipazione al mercato del lavoro per contribuire al conseguimento
degli obiettivi di
Lisbona;
sostenere misure intese a studiare l'impatto di altre politiche sulla salute.
2.1.2. Sostenere
iniziative intese a individuare le cause e a combattere e a ridurre le
disuguaglianze sanitarie che
sussistono tra
gli Stati membri e al loro interno, comprese quelle legate alle differenze di
genere, al fine di
contribuire alla
prosperità e alla coesione; promuovere gli investimenti nella sanità in
connessione con altre
politiche e fondi
comunitari; migliorare la solidarietà tra sistemi sanitari nazionali favorendo
la coopera-
zione su questioni di cure mediche transfrontaliere.
2.2. Promuovere stili di vita
più sani e ridurre le principali malattie e lesioni intervenendo sui
determinanti sanitari
2.2.1. Studiare i
determinanti sanitari per promuovere e migliorare la salute fisica e mentale,
creando ambienti
favorevoli a
stili di vita sani e prevenendo le malattie; adottare misure relative a fattori
essenziali, quali l'ali-
mentazione, l'attività fisica e la
salute sessuale, nonché ai determinanti che comportano dipendenza, come
il fumo, l'alcol
e le droghe, concentrandosi su aspetti chiave quali l'educazione e il luogo di
lavoro nonché
sull'intero ciclo
della vita.
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 103E/19
2.2.2. Promuovere azioni
in materia di prevenzione delle principali malattie di particolare importanza
conside-
rato il carico
globale di malattia nella Comunità e in materia di malattie rare, ove l'azione
comunitaria,
affrontandone le cause determinanti, possa fornire un valore
aggiunto notevole agli sforzi nazionali.
2.2.3. Sostenere
provvedimenti relativi agli effetti sulla salute di determinanti più generali,
di tipo ambientale e
socioeconomico.
2.2.4. Promuovere
provvedimenti che contribuiscano a ridurre il numero degli infortuni e delle
lesioni.
3. Generare e diffondere
informazioni e conoscenze sulla salute
3.1. Scambiare conoscenze e
migliori prassi
3.1.1. Scambiare
conoscenze e migliori prassi relative alle problematiche sanitarie che
rientrano nell'ambito del
programma.
3.2. Raccogliere, analizzare e
diffondere le informazioni sulla salute
3.2.1. Proseguire la messa
a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria sostenibile dotato di
meccanismi per la
raccolta di dati e
informazioni e di indicatori appropriati; raccogliere dati sulla situazione
sanitaria e sulle
politiche in tale
settore; elaborare, con il programma statistico comunitario, l'elemento
statistico di tale
sistema.
3.2.2. Elaborare strumenti di analisi e diffusione, quali
relazioni sulla salute nella Comunità, il portale sulla salute
e conferenze;
fornire informazioni ai cittadini, ai soggetti interessati e ai responsabili
delle politiche elabo-
rando meccanismi di
consultazione e processi partecipativi; redigere regolarmente relazioni sulla
situazione
sanitaria
nell'Unione europea, basata su tutti i dati ed indicatori, che includa
un'analisi qualitativa e quanti-
tativa.
3.2.3. Fornire analisi e
assistenza tecnica a sostegno dell'elaborazione o dell'attuazione di politiche
o di normative
connesse all'ambito
di applicazione del programma.
C
103E/20 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 8.5.2007
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. Il 15 aprile 2005 la
Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta (1)
di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione
comunitaria in materia di
salute e tutela dei consumatori (2007-2013) (di seguito «programma di
sanità pubblica»).
2. Il Comitato economico e
sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno adottato il loro parere
rispettivamente il 14-15
febbraio 2006 (2) e il 16 febbraio 2006 (3), mentre il Parlamento europeo ha
adottato il suo parere in
prima lettura il 16 marzo 2006 (4).
3. In seguito all'adozione,
il 17 maggio 2006, dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (quadro
finan-
ziario pluriennale
2007-2013 compreso) la Commissione ha presentato, il 29 maggio 2006, una
proposta modificata (5),
che incorpora vari emendamenti del Parlamento europeo, segnatamente in
ordine alla scissione della proposta in due programmi separati
(uno in materia di salute e uno in
materia di tutela dei
consumatori), nonché la relativa dotazione finanziaria modificata.
4. Il 22 marzo 2007 il Consiglio
ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251, para-
grafo 2, del trattato.
II. OBIETTIVO
Il secondo programma d'azione
comunitaria in materia di salute per il periodo 2007-2013 è destinato a
sostituire l'attuale
programma istituito dalla decisione 1786/2002/CE (6).
Gli obiettivi principali del
secondo programma di sanità pubblica sono:
- migliorare la sicurezza
sanitaria dei cittadini,
- promuovere la salute, e
- generare e diffondere
conoscenze e informazioni sulla salute.
Questi obiettivi saranno
perseguiti attraverso le azioni elencate nell'allegato della decisione che
costitui-
scono il prosieguo
dell'attuale programma tenendo conto, nel contempo, di nuove questioni
strategiche,
ad esempio la necessità di
promuovere un invecchiamento sano, combattere le disuguaglianze sanitarie e
migliorare la preparazione e
la pianificazione in caso di emergenze sanitarie.
Priorità e azioni concrete,
nonché altri aspetti dell'attuazione del programma (ad esempio ripartizione
delle risorse finanziarie,
criteri di selezione e di attribuzione dei contributi finanziari, modalità di
attua-
zione delle strategie e
azioni comuni) saranno decisi nei piani di lavoro annuali in consultazione con
il
comitato di gestione del
programma stesso.
La dotazione finanziaria
complessiva assegnata al programma è fissata a 365,6 milioni di EUR a prezzi
correnti.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
1. Osservazioni generali
Nel complesso il
Consiglio ha aderito al parere in prima lettura del Parlamento europeo,
incorporato
in certa misura nella
proposta modificata della Commissione. In particolare il Consiglio ha accettato
la scissione della
proposta iniziale della Commissione in due programmi separati (uno in materia
di
salute e uno in materia
di tutela dei consumatori) nonché la dotazione finanziaria modificata di cui
alla precedente sezione II. Si noti che il
parere del Parlamento europeo in prima lettura è stato adot-
tato il 16 marzo 2006,
ossia prima dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
(1) GU C 172 del 12.7.2005, pag.
25.
(2) GU C 88 dell'11.4.2006, pag.
1.
(3) GU C 192 del 16.8.2006, pag.
8.
(4) 7537/06.
(5) 9905/06.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag.
1.
8.5.2007 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 103E/21
2. Emendamenti del Parlamento
europeo
Nella votazione in seduta
plenaria del 16 marzo 2006, il Parlamento europeo ha approvato
145 emendamenti alla proposta
iniziale della Commissione. La maggioranza di questi emendamenti è
stata incorporata nella proposta
modificata della Commissione, rispetto alla quale il Consiglio ha
accolto nella posizione comune ulteriori emendamenti.
Il Consiglio:
a) ha recepito nella posizione
comune 22 emendamenti connessi con la scissione della proposta
iniziale della
Commissione in due programmi separati, come segue:
i) emendamenti accolti
integralmente:
emendamento 1
(titolo): nuovo titolo
emendamento 2 (visto
1);
emendamento 15 (considerando
2): la parte restante che non riguarda la scissione è recepita
nel considerando 4;
emendamento 37
(considerando 4): soppresso
emendamento 42
(considerando 9): ora considerando 31;
emendamento 52
(articolo 3): ora articolo 4;
emendamento 74
(articolo 11): ora articolo 14;
emendamento 75
(articolo 12): ora articolo 5, paragrafo 2;
emendamento 76 (allegato 1): l'allegato 1 è stato
soppresso;
emendamenti 77, 78,
84, 86, 101 (allegato 2): l'allegato 2 è ora l'allegato;
emendamento 140
(allegato 3): ora allegato del programma d'azione comunitaria in materia di
politica dei
consumatori (2007-2013).
ii) emendamenti
riformulati o accolti in parte:
emendamento 3
(considerando 1): accolto per quanto riguarda la scissione;
emendamento 18
(considerando 3): accolto per quanto riguarda la scissione;
emendamento 38
(considerando 5): parzialmente accolto anche nel considerando 12;
emendamento 41 (considerando 7): accolto per quanto riguarda la
scissione;
emendamento 43
(considerando 11): nuova formulazione nel considerando 33;
emendamento 48
(articolo 1);
emendamento 49 (articolo 2): parzialmente accolto anche
nell'articolo 2, paragrafo 1.
b) emendamento 113 respinto dal
Consiglio a causa del numero esiguo di azioni nella proposta
modificata della
Commissione.
c) ha recepito nella posizione
comune 91 emendamenti non connessi con la scissione della
proposta, come segue:
i) emendamenti accolti
integralmente:
nei considerando:
emendamento 7
[considerando 1 quinquies (nuovo)]: ora nel considerando 3;
emendamento 9
[considerando 1 septies (nuovo)]: ora nel considerando 6;
emendamento 19
[considerando 3 bis (nuovo)]: ora nel considerando 12;
emendamento 20
[considerando 3 ter (nuovo)]: ora nel considerando 14;
emendamento 21
[considerando 3 quater (nuovo)]: ora nel considerando 15;
emendamento 22 [considerando 3 quinquies (nuovo)]: ora nel
considerando 16;
C
103E/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
8.5.2007
emendamento 24
[considerando 3 septies (nuovo)]: ora nel considerando 17;
emendamento 30
[considerando 3 terdecies (nuovo)]: ora nel considerando 22;
emendamento 34
[considerando 3 septdecies (nuovo)]: ora nel considerando 24;
emendamento 35
[considerando 3 novodecies (nuovo)]: ora nel considerando 26;
emendamento 36
[considerando 3 octodecies (nuovo)]: ora nel considerando 26;
negli articoli:
emendamento 59 [articolo
4, paragrafo 1 quinquies (nuovo)]: ora nell'articolo 7, paragrafo 3,
lettera a);
emendamento 60 [articolo
4, paragrafo 1 sexies (nuovo)]: ora articolo 7, paragrafo 3, lettera b);
emendamento 61 [articolo
4, paragrafo 1 septies (nuovo)]: ora articolo 7, paragrafo 4;
emendamento 66 [articolo
7, paragrafo 1, lettera a)]: ora articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
punto i);
emendamento 69 (articolo
7, paragrafo 2): ora articolo 8, paragrafo 2;
emendamento 70 (articolo
9): ora articolo 12;
emendamento 72 (articolo
10, paragrafo 3): soppresso.
ii) emendamenti riformulati
o accolti in parte:
nei considerando:
emendamento 4
(considerando 1): parzialmente accolto nel considerando 1;
emendamento 8 [considerando 1 sexies (nuovo)]: parzialmente
accolto nel considerando 5;
emendamento 6
[considerando 1 quater (nuovo)]: riformulato nel considerando 2;
emendamento 10
[considerando 1 octies (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 7;
emendamento 13
[considerando 1 duodecies (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 8;
emendamento 14
[considerando 1 terdecies (nuovo)]: riformulato nel considerando 9;
emendamento 16
[considerando 2 bis (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 10;
emendamento 17
[considerando 2 ter (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 11;
emendamento 23 [considerando 3 sexies (nuovo)]:
parzialmente accolto nel considerando 17;
emendamento 25
[considerando 3 octies (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 18;
emendamento 26
[considerando 3 nonies (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 18;
emendamento 27
[considerando 3 decies (nuovo)]: riformato nel considerando 19;
emendamento 28
[considerando 3 quinquies (nuovo)]: riformato nel considerando 21;
emendamento 29
[considerando 3 duodecies (nuovo)]: parzialmente accolto nel conside-
rando 21;
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 103E/23
emendamento 39 [considerando
5 bis (nuovo)]: riformulato nel considerando 27;
emendamento 40 (considerando
6): parzialmente accolto nel considerando 28;
emendamento 44 (considerando
12): parzialmente accolto nel considerando 34;
emendamento 45 (considerando
13): parzialmente accolto nel considerando 36;
emendamento 46 [considerando
13 bis (nuovo)]: riformulato nel considerando 27;
emendamento 47 (considerando
14): riformulato nel considerando 38 e nell'articolo 5, para-
grafo 2;
negli articoli:
emendamento 50 [articolo 2,
paragrafo 2 bis, lettera a) (nuovo)]: parzialmente accolto nel
considerando 1 e
nell'allegato, obiettivo 2.1;
emendamento 53 [articolo 3,
paragrafo 2, lettera b)]: parzialmente accolto nell'articolo 4, para-
grafo 1, lettera b);
emendamento 55 (articolo 4):
parzialmente accolto nell'articolo 7, paragrafo 1;
emendamento 56 [articolo 4,
paragrafo 1 bis (nuovo)]: parzialmente accolto nell'articolo 7,
paragrafo 3, lettera a);
emendamento 57 [articolo 4,
paragrafo 1 ter (nuovo)]: parzialmente accolto nell'articolo 7,
paragrafo 2;
emendamento 62 [articolo 4,
paragrafo 1 octies (nuovo)]: parzialmente accolto nell'articolo 5,
paragrafo 2;
emendamento 63 [articolo 4
bis (nuovo)]: parzialmente accolto nell'articolo 9;
emendamento 67 [articolo 7,
paragrafo 1, lettera a bis) (nuovo)]: parzialmente accolto nell'arti-
colo 8, paragrafo 1, lettera
a), punto iii);
emendamento 71 (articolo 10,
paragrafo 2): parzialmente accolto nell'articolo 13, paragrafo 3;
emendamento 73 [articolo 10,
paragrafo 3 bis (nuovo)]: parzialmente accolto nell'articolo 13,
paragrafo 3, lettera a);
emendamento 146 [articolo 7,
paragrafo 1, lettera a quater) (nuovo)]: parzialmente accolto
nell'articolo 8, paragrafo
1;
emendamento 147 (articolo
10, paragrafo 1): parzialmente accolto nell'articolo 13, paragrafo 3,
lettera a);
nell'allegato:
emendamenti 79 e 80 (allegato
2): parzialmente accolto nell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);
emendamento 81 (allegato 2):
parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.2.3;
emendamento 85 (allegato 2):
parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.1.3;
emendamento 88 (allegato 2):
parzialmente accolto nel considerando 11 e nel considerando 22;
emendamento 89 (allegato 2):
parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 2.2.1;
emendamento 90 (allegato 2): parzialmente accolto nel
considerando 19;
emendamento 91 (allegato 2):
parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 2.1.2;
emendamento 92 (allegato 2):
parzialmente accolto nel considerando 16, nel considerando 37,
e nell'allegato, obiettivo
2.1;
C
103E/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
8.5.2007
emendamento 93 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.1.1;
emendamento 98 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 17, nel considerando 23,
e nell'allegato, obiettivo
2.1.1;
emendamento 99 (allegato 2): parzialmente accolto nel
considerando 17, nel considerando 23,
e nell'allegato, obiettivo
2.1.2;
emendamento 100 (allegato
2): parzialmente accolto nell'articolo 2, paragrafo 2 e nell'allegato,
obiettivo 2.2;
emendamento 104 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 2.1;
emendamento 106 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.1.2;
emendamento 107 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 16, nel considerando 37,
e nell'allegato, obiettivo
2.1;
emendamento 108 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 18 e nell'allegato, obiet-
tivo 3.1;
emendamento 109 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 21;
emendamento 110 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 19;
emendamento 111 (allegato 2): parzialmente accolto
nel considerando 18, nel considerando 19
e nell'allegato, obiettivo
2.2;
emendamento 112 (allegato
2): parzialmente accolto nell'articolo 2, paragrafo 2 e nell'allegato,
obiettivo 2.2;
emendamento 115 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 21;
emendamento 116 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 3.1;
emendamento 117 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 17, nel considerando 23
e nell'allegato, obiettivo
2.1.2;
emendamento 118 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 21;
emendamento 119 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 2.1.1;
emendamento 120 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.2.2;
emendamento 121 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 12, nell'articolo 2, para-
grafo 2, nell'articolo 9 e
nell'allegato, obiettivo 3;
emendamento 123 (allegato
2): riformulato nell'allegato, obiettivo 3;
emendamento 124 (allegato 2): parzialmente accolto
nell'allegato, obiettivo 3.2;
emendamento 125 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 17 e nell'allegato, obiet-
tivo 3.2.1;
emendamento 126 (allegato 2): parzialmente accolto
nell'allegato, obiettivo 3.2.1;
emendamento 132 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.1.1;
emendamento 133 (allegato
2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 3.2.2;
emendamento 134 (allegato
2): parzialmente accolto nel considerando 12, nel considerando
13, nell'articolo 9,
paragrafo 1 e nell'allegato, obiettivo 2.1.1;
emendamento 135 (allegato 2): parzialmente accolto
nell'allegato;
8.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 103E/25
emendamento 136
(allegato 2): parzialmente accolto nell'articolo 12;
emendamento 137
(allegato 2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.2.1;
emendamento 138
(allegato 2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.2.2;
emendamento 139
(allegato 2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 3.2.3;
emendamento 139
(allegato 2): parzialmente accolto nell'allegato, obiettivo 1.1.3;
d) non ha recepito nella posizione comune 26 emendamenti (5, 11,
12, 32, 33, 51, 54, 58, 65, 68,
82, 83, 87, 95, 96,
102, 103, 105, 122, 128, 130, 131, 145, 148, 152 e 153).
Il Consiglio non è in
grado di accettare i cinque emendamenti seguenti a causa di restrizioni
connesse alle risorse a
seguito dell'adozione dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006:
64, 97, 114, 127 e 129.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la sua
posizione comune, che incorpora gli emendamenti di cui alla sezione III,
punto 2, lettere a) e b), tenga
debitamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura.
La posizione comune rappresenta un punto di equilibrio fra
preoccupazioni ed interessi, facendo sì che
gli obiettivi del programma
possano essere attuati attraverso un numero ridotto di azioni e strumenti
nonché metodi e procedure più
precisi, riformulati in linea con il parere in prima lettura del Parlamento
europeo e la proposta modificata
della Commissione. La decisione migliorerà l'efficacia delle azioni
comunitarie nel settore della
sanità pubblica e la sensibilizzazione circa la situazione sanitaria
nell'Unione europea,
contribuendo in tal modo al miglioramento e alla protezione della salute dei
citta-
dini dell'Unione europea.