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Bruxelles, 24.10.2007
COM(2007) 670 definitivo
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli enzimi alimentari e che modifica
la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, en
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
RELAZIONE
I. PROCEDURA
1. Il 28 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio [COM (2006) 425 def.] che fa parte di un pacchetto di quattro proposte riguardanti i miglioratori alimentari. Questa proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 28 luglio 2006.
2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 25 aprile 2007.
3. Il Consiglio ha concordato un "approccio generale" alla proposta nella riunione del Consiglio EPSCO del 31 maggio 2007.
4. Il Parlamento europeo ha espresso un parere favorevole sulla proposta in prima lettura il 9 luglio 2007.
5. La presente proposta modifica quella originaria [COM(2006) 425 – 2006/0144(COD)] in modo da tener conto degli emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione.
Rispetto alla proposta originaria, il Parlamento europeo ha adottato 33 emendamenti. Il commissario Kyprianou ha indicato, durante la sessione plenaria del 9 luglio 2007, che la Commissione poteva accettare la maggior parte degli emendamenti, in tutto o in parte, con alcune modifiche della formulazione. Degli emendamenti adottati, la Commissione non può accettare i seguenti: 6, 9, 13, 16, 32, 37, 38.
Gli emendamenti accolti nella proposta modificata sono in grassetto e sottolineati. Alcuni emendamenti sono stati riformulati in modo da assicurare la coerenza della terminologia utilizzata nella proposta e nelle altre proposte del pacchetto o da allineare il testo all’approccio del Consiglio nei riguardi di emendamenti simili.
La
numerazione degli articoli è stata adattata per tenere conto di alcuni
emendamenti. All’interno di alcuni articoli la numerazione dei paragrafi è stata
adattata per tenere conto dell'aggiunta o della soppressione di elementi nella
proposta della Commissione.
II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
6. La Commissione ha annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare una proposta di modifica della direttiva quadro 89/107/CEE concernente gli additivi alimentari per introdurre disposizioni particolari relative agli enzimi alimentari. Una valutazione approfondita della situazione ha condotto alla stesura di una proposta specifica riguardante gli enzimi alimentari.
7. L’attuale direttiva 89/107/CEE si applica ai soli enzimi utilizzati come additivi alimentari. I restanti enzimi non sono oggetto di alcuna normativa o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici nelle diverse legislazioni degli Stati membri. Per quanto riguarda la sicurezza, a livello europeo non esiste né valutazione della sicurezza né autorizzazione degli enzimi alimentari, tranne per quelli che sono considerati additivi alimentari. La proposta intende introdurre norme armonizzate a livello comunitario per gli enzimi alimentari, che creino condizioni eque per gli scambi commerciali, consentano un efficace funzionamento del mercato interno e tutelino la salute umana e l'interesse dei consumatori.
III. SINTESI
DEGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO
8. Emendamenti
d'ordine tecnico e redazionale
Gli emendamenti 2, 8, 10 e 17 mirano a migliorare la proposta sul piano tecnico e redazionale e sono
stati accettati dalla Commissione, che in alcuni casi ne ha modificato la
formulazione. L’emendamento 19 è stato
accettato in parte.
L’emendamento 31 modifica il
regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari per chiarire che gli
enzimi alimentari che rientrano nel campo di applicazione del proposto
regolamento sugli enzimi alimentari saranno esclusi da quello del regolamento
sui nuovi prodotti alimentari.
9. Base
giuridica
L’emendamento 35 sopprime l’articolo 37
del trattato dalla base giuridica del regolamento proposto . Poiché gli aspetti
agricoli (modifiche dei testi agricoli verticali) sono soltanto obiettivi
secondari della proposta, l’emendamento è stato accolto.
10. Campo
di applicazione (articolo 2)
Gli emendamenti 3, 11 e 12 intendono
chiarire che la proposta non si applica agli enzimi alimentari destinati al
consumo umano diretto, come gli enzimi per scopi nutritivi o gli enzimi
utilizzati come coadiuvanti della digestione. il principio di questi emendamenti
è nella linea della proposta della Commissione. Poiché questi enzimi non sono
aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica, non sono compresi
nella definizione degli enzimi alimentari. Tuttavia, il testo proposto con
l'emendamento 11 non è ben collocato all’articolo 2, paragrafo 2 e l’esclusione
proposta è formulata meglio dall’emendamento 12. Pertanto, l’emendamento 11 è superfluo
e non è accolto nella proposta modificata.
Dell’emendamento
12 la Commissione accetta l’esclusione delle colture ‘tradizionalmente’
utilizzate nella produzione di alimenti quali formaggi, vini, ecc. e che
possono incidentalmente produrre enzimi. La soppressione della parola 'tradizionalmente'
amplierebbe l’ambito dell’esclusione e potrebbe avere come conseguenza di
lasciare non regolamentate colture addizionate ad alimenti per la funzione
tecnologica dell’enzima che producono (per es. conservazione).
11. Definizioni
(articolo 3)
L'emendamento 14
introduce alcune nuove definizioni. Le definizioni di ‘enzima’ e di ‘preparato
di enzimi alimentari’ sono incorporate con alcune modifiche redazionali nella
proposta modificata.
La definizione di
’ottenuto da OGM’ non è necessaria per il campo d'applicazione del regolamento
proposto, che tratta di tutti gli enzimi alimentari, rientranti o no nel campo
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tale definizione si
riferisce in generale ai prodotti alimentari geneticamente modificati (GM) e
non è quindi opportuno includerla nel regolamento proposto, che riguarda il
settore specifico degli enzimi alimentari.
La definizione di ‘quantum satis’
figura tra le definizioni della proposta sugli additivi
alimentari. Poiché tutte le definizioni relative agli additivi alimentari si
applicano anche agli enzimi alimentari, non è necessario ripetere tale
definizione nella proposta riguardante gli enzimi alimentari.
12. Divieto
degli enzimi alimentari non conformi (articolo 5)
L'emendamento 15 intende precisare che un enzima alimentare o un prodotto alimentare in cui è utilizzato un enzima non possono essere immessi sul mercato se l'enzima o il suo uso non sono conformi al regolamento proposto. Questa precisazione figura nella proposta modificata.
13. Criteri
generali per l’inclusione degli enzimi alimentari nell'elenco comunitario e per
il loro impiego (articolo 6)
La proposta della Commissione fissa i criteri per l'autorizzazione degli enzimi alimentari. Gli enzimi devono essere sicuri; il loro impiego deve essere giustificato da una necessità tecnologica e non deve indurre in errore il consumatore.
La seconda parte dell'emendamento 4 chiarisce il significato dell'espressione "indurre in errore il consumatore". Questa parte dell'emendamento 4 è inclusa nella proposta modificata.
Gli emendamenti 6 e 16 prevedono che l'autorizzazione degli enzimi alimentari debba tener conto del principio di precauzione. Il principio di precauzione e le condizioni della sua applicazione sono già enunciati nella legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002) e una ripetizione è superflua.
Gli emendamenti 4 e 16 precisano inoltre che gli enzimi alimentari devono presentare un vantaggio per il consumatore per poter essere autorizzati. La maggior parte degli enzimi sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. Tali impieghi possono migliorare l'efficienza dei processi di produzione dal punto di vista ambientale, riducendo il consumo di energia, l'uso di materie prime e i rifiuti e migliorando la biodegradabilità. Questo non sempre può tradursi in un vantaggio diretto per il consumatore, che può però trarre indirettamente vantaggio dai benefici per l'ambiente. Queste disposizioni non sono state riprese dalla Commissione.
14. Relazione
con il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (articolo 9) e con il regolamento (CE) n. 1830/2003
(articolo 7)
La proposta della Commissione ha inteso prendere in considerazione tutti gli enzimi alimentari, compresi quelli prodotti da organismi geneticamente modificati (OGM) o per fermentazione mediante microorganismi geneticamente modificati (MGM). Gli enzimi alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, cioè gli enzimi ottenuti da OGM, saranno inoltre soggetti a tale regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica, mentre gli altri aspetti della sicurezza e dell'autorizzazione finale saranno disciplinati dal regolamento sugli enzimi. Le due valutazioni e autorizzazioni possono aver luogo parallelamente.
Gli emendamenti 7 e 34 chiariscono che le due procedure possono aver luogo simultaneamente secondo le buone pratiche amministrative. Il chiarimento proposto è accolto dalla Commissione, con alcune modifiche della formulazione destinate a rendere la disposizione più compatibile con il regolamento (CE) n. 1829/2003.
Secondo la proposta della Commissione, inoltre, l'identificatore unico attribuito a un OGM in base al regolamento (CE) n. 1830/2003 deve essere incluso nelle specifiche dell'enzima ottenuto dall'OGM.
Gli emendamenti 18 e 38 intendono chiarire questa disposizione, ma la formulazione proposta non è compatibile con il regolamento (CE) n. 1830/2003. La Commissione ha accettato in linea di massima la precisazione proposta, ma la formulazione è stata modificata per renderla coerente con tale regolamento.
15. Procedura
del comitato (articolo 2, paragrafo 5, articoli 15 e 17)
La proposta della Commissione, adottata all’incirca nello stesso periodo in cui è stata adottata la decisione 2006/512/CE del Consiglio, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, faceva riferimento alla procedura di regolamentazione normale. Pertanto, l'allineamento della proposta modificata alla decisione 2006/512/CE è in via generale approvato dalla Commissione. Gli emendamenti 10, 28 e 30 sono accettabili.
L'emendamento 13 propone che sia applicata la procedura di regolamentazione con controllo per decidere se una data sostanza rientra o no nel campo d'applicazione del regolamento. L'applicazione di questa disposizione dà attuazione alle norme contenute nell'atto di base (definizione di "enzima alimentare'') e non rientra quindi nella procedura di regolamentazione con controllo. Deve perciò essere applicata la procedura di regolamentazione normale.
16. Riesame
decennale
L'emendamento 9 introduce un riesame regolare della valutazione e dell'autorizzazione di tutti gli enzimi alimentari ogni 10 anni. Un tale obbligo comporterebbe un cospicuo onere amministrativo. Per ragioni di proporzionalità e poiché la proposta già prevede che le sostanze siano sottoposte a un'osservazione permanente e valutate ogni volta che sarà necessario alla luce delle nuove informazioni scientifiche o tecnologiche, questo emendamento non è stato ripreso nella proposta modificata.
17. Autorizzazione
accelerata (articolo 17)
L'emendamento 29 prevede che gli enzimi attualmente sul mercato possano essere inseriti direttamente nell'elenco comunitario qualora l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ritenga che siano stati oggetto di un'adeguata valutazione della sicurezza effettuata a livello comunitario o nazionale.
L'AESA è l'organismo responsabile della valutazione dei rischi nella Comunità. Un trasferimento automatico di enzimi alimentari nell'elenco comunitario senza una preliminare valutazione da parte dell'AESA non è appropriato. È prassi abituale che l'AESA, nel valutare le sostanze, prenda in considerazione ogni valutazione scientifica pertinente effettuata da altri organismi. La Commissione ha precisato nella proposta modificata che l'AESA può prendere in considerazione, nel procedere alla sua valutazione, i pareri formulati da altri organismi.
18. Etichettatura
(articoli 10 - 13 e 22)
Etichettatura
degli enzimi alimentari venduti da un'impresa a un'altra impresa o al
consumatore finale
Gli emendamenti 21-27 intendono introdurre una nuova presentazione e una semplificazione
delle disposizioni relative all’etichettatura degli enzimi alimentari venduti
da un’impresa a un’altra impresa o ai consumatori finali. La Commissione ha
fatto propri gli elementi principali di questi emendamenti ma ha riformulato il
testo in modo da tener conto degli emendamenti simili del Consiglio e
assicurare la coerenza con le altre proposte del pacchetto sui miglioratori
alimentari.
La disposizione
dell'emendamento 21 relativa a informazioni sugli "effetti collaterali di
un loro impiego in quantità eccessive" non è invece pertinente, perché la
sicurezza degli enzimi alimentari sarà valutata dall'AESA e ogni effetto
secondario sarà preso in considerazione ai fini dell’autorizzazione dell’enzima
alimentare, che sarà subordinata, se necessario, a opportune condizioni
d’impiego che tutti gli operatori saranno tenuti a rispettare. Questa
disposizione non è quindi accettata.
Inoltre,
l'emendamento 21 prevede che gli enzimi possano essere aggiunti agli alimenti
soltanto nelle dosi strettamente necessarie al conseguimento dell’obiettivo per
cui sono utilizzati. Questo è il
principio quantum satis, che è nella linea della proposta della
Commissione. È stato quindi introdotto nella proposta modificata, con una
diversa formulazione e all'articolo 7, concernente il contenuto dell'elenco
comunitario degli enzimi alimentari.
Gli enzimi alimentari destinati alla vendita al consumatore finale sono considerati prodotti alimentari e, per quanto riguarda la loro etichettatura, ad essi si applicano le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, l'articolo 12 è stato semplificato in modo da evitare una ripetizione delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE.
L'emendamento 37 propone che sull'imballaggio degli enzimi venduti direttamente ai consumatori finali debba figurare la menzione della funzione tecnologica da essi svolta nell’alimento. La direttiva 2000/13/CE già dispone che sull'etichetta degli alimenti, compresi gli enzimi alimentari, debbano essere riportate le istruzioni per l'uso. Queste informazioni saranno per il consumatore più utili di una descrizione tecnica della funzione dell'enzima, che potrebbe essere fonte di confusione e di malintesi. Pertanto, questo emendamento non è accolto.
Etichettatura
degli enzimi alimentari contenuti in prodotti alimentari
Gli enzimi alimentari sono per lo più utilizzati come coadiuvanti tecnologici nella fabbricazione di prodotti alimentari e possono essere presenti in essi in forma di residui, ma non hanno alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito. Tenuto conto del fatto che la sicurezza di tutti gli enzimi alimentari sarà valutata, la proposta della Commissione ha previsto un'esenzione dall'etichettatura per gli enzimi alimentari che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. Quanto agli enzimi alimentari utilizzati per esercitare una funzione tecnologica nei prodotti alimentari finali, nell’etichetta sarà indicata la loro funzione (stabilizzatore ecc.) e la loro denominazione.
L'emendamento 32 introduce l'etichettatura di tutti gli enzimi alimentari presenti nei prodotti alimentari finali, indipendentemente dal livello di residui e dal fatto che siano o meno ancora attivi. Nell’etichetta dovrebbe anche essere indicato se gli enzimi sono ancora attivi o no nel prodotto finale.
L'emendamento 37 propone che le informazioni su tutti gli enzimi alimentari utilizzati nel processo di produzione siano messe a disposizione dei consumatori, se non sull'etichetta quanto meno mediante altri canali informativi. Entrambi gli emendamenti non sono compatibili con la direttiva 2000/13/CE, che esclude dall’etichettatura i coadiuvanti tecnologici, cioè le sostanze che sono presenti nel prodotto finale soltanto come residui tecnicamente inevitabili e non hanno alcun effetto tecnologico sul prodotto finito. L'etichettatura degli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici sarebbe quindi sproporzionata. Inoltre, l'indicazione degli enzimi alimentari come 'attivi 'o 'inattivi’ sui prodotti alimentari può indurre il consumatore a malintesi sul senso da attribuire ai termini 'attivo' e 'inattivo ', che potrebbero ad esempio essere associati a un effetto nutrizionale.
Per quanto
riguarda l'etichettatura degli OGM, l'articolo 12 del regolamento 1829/2003 già
prevede l'etichettatura dei prodotti alimentari, compresi gli enzimi
alimentari, ottenuti da OGM. Ripetere qui tale disposizione è superfluo.
Gli emendamenti 32 e 37 non sono pertanto accettati dalla Commissione.
19. Disposizioni
transitorie (articolo 18)
L'emendamento 36 introduce disposizioni transitorie per gli enzimi alimentari, i preparati di enzimi alimentari e gli alimenti contenenti enzimi alimentari immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del regolamento proposto. Tale disposizione è opportuna e l'emendamento è stato accolto nella proposta modificata della Commissione.
20. Modifiche
nel processo di produzione o nelle materie prime di un enzima alimentare
(articolo 8)
La proposta modificata della Commissione comprende un nuovo articolo 8 che contiene disposizioni relative agli enzimi alimentari già compresi nell'elenco comunitario che sono preparati con metodi di produzione o materie che differiscono sensibilmente da quelli su cui è basata la valutazione dei rischi dell'Autorità. Questo articolo riprende il principio enunciato nel considerando (12) della proposta della Commissione e mantiene la coerenza con la proposta sugli additivi alimentari, in cui lo stesso testo è stato introdotto per tener conto di un emendamento riguardante le ‘nanosostanze’.
21. Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.
2006/0144 (COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli enzimi alimentari e che
modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, en la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare gli articoli 37 e l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione[1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
(2) Nell’attuare le politiche comunitarie occorre assicurare un grado elevato di tutela della vita e della salute dell'uomo.
(3) Gli
enzimi diversi da quelli utilizzati come additivi alimentari non sono
attualmente regolamentati o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici dalla
legislazione degli Stati membri. Le differenze tra le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali concernenti la valutazione e
l'autorizzazione degli enzimi alimentari possono ostacolarne ne ostacolano la libera
circolazione, creando le condizioni di una concorrenza impari e sleale. È
quindi necessario adottare una regolamentazione comunitaria che armonizzi le
disposizioni nazionali concernenti l'uso degli enzimi nei prodotti alimentari.
(4) Il presente regolamento deve avere per oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione di tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici (‘enzimi alimentari’). Il campo d'applicazione del presente regolamento non deve quindi estendersi agli enzimi che non sono aggiunti ai prodotti alimentari per svolgere una funzione tecnologica ma sono destinati al consumo umano, come gli enzimi con fini nutrizionali o digestivi. Le colture microbiche tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti come il formaggio e il vino e che possono contenere enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli non devono essere considerate enzimi alimentari.
(5) Gli enzimi alimentari utilizzati esclusivamente nella produzione di additivi alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. [… ] relativo agli additivi alimentari, gli aromi che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. […] relativo agli aromi alimentari[…] e i nuovi prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari[3] devono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento, dato che la sicurezza di questi prodotti alimentari è già valutata e regolamentata. Tuttavia, quando gli enzimi alimentari sono utilizzati come tali negli alimenti, ad essi si applica il presente regolamento.
(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L’impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori. Gli aspetti sui quali il consumatore può essere indotto in errore riguardano, fra l’altro, la natura, la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di produzione o le qualità nutrizionali del prodotto.
(7) Alcuni enzimi alimentari sono autorizzati
per impieghi specifici, come nei succhi di frutta e prodotti analoghi e talune
lattoproteine destinate all’alimentazione umana e a determinate pratiche e
trattamenti enologici autorizzati. Tali enzimi alimentari devono essere
utilizzati nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni
specifiche della normativa comunitaria. La direttiva 2001/112/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana[4],
la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine
(caseine e caseinati) destinati all'alimentazione umana[5] e il
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[6] devono quindi
essere modificati di conseguenza. Poiché
il presente regolamento deve applicarsi a tutti gli enzimi alimentari, il
regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari[7]
deve essere modificato di conseguenza.
(8) Gli
enzimi alimentari di cui è autorizzato l’uso nella Comunità devono figurare in
un elenco comunitario che descriva chiaramente gli enzimi, precisi le
condizioni del loro uso e sia completato da specifiche, in particolare sulla
loro origine e sui criteri di purezza. Qualora l'enzima alimentare contenga
o consista in sia ottenuto da
un organismo geneticamente modificato ("OGM") ai sensi del
regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva
2001/18/EC[8],
anche l'identificatore unico assegnato all'OGM in applicazione di tale
regolamento deve essere incluso nelle specifiche.
(9) Ai fini dell'armonizzazione, la valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario devono aver luogo secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [… ] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari[9].
(10) Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10], l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ('l'Autorità') deve essere consultata sulle questioni che possono avere un’incidenza sulla sanità pubblica.
(11) Un
enzima alimentare che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[11] deve essere autorizzato
a norma di tale regolamento, prima di esserlo a norma del presente regolamento sottoposto alla procedura di
autorizzazione prevista da tale regolamento per quanto riguarda la valutazione
della sicurezza della modificazione genetica e la sua autorizzazione finale
deve essere rilasciata a norma del presente regolamento.
(12) Un enzima alimentare già incluso nell'elenco comunitario di cui al presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o da materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione del rischio effettuata dall'Autorità o da quelli oggetto dell'autorizzazione e delle specifiche di cui al presente regolamento deve essere sottoposto a una valutazione dell'Autorità riferita in modo particolare alle specifiche. Metodi di produzione o materie prime significativamente diversi possono implicare un cambiamento nel metodo di produzione con un passaggio dall'estrazione da piante alla produzione per fermentazione mediante un microorganismo o la modificazione genetica del microorganismo originario.
(13) Poiché
numerosi enzimi alimentari sono già commercializzati nella Comunità, occorre
fare in modo che il passaggio ad un elenco comunitario di enzimi alimentari
avvenga gradualmente e senza perturbare il mercato degli enzimi alimentari
esistente. I richiedenti devono poter disporre del tempo sufficiente per
mettere a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione del rischio
di questi prodotti. Deve pertanto essere concesso un periodo iniziale di due
anni successivo alla data di applicazione delle disposizioni di attuazione da
stabilire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [… ] che
istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari, affinché i richiedenti abbiano tempo sufficiente
per presentare le informazioni sugli enzimi alimentari esistenti che possono essere inclusi nell'elenco
comunitario istituito in applicazione del presente regolamento. Deve quindi
anche essere possibile presentare domande di autorizzazione di nuovi enzimi alimentari durante il periodo
iniziale di due anni. L'Autorità deve valutare al più presto tutte le domande
relative a enzimi alimentari per i quali durante detto periodo sono state
presentate informazioni sufficienti. Per
gli enzimi alimentari che sono già sul mercato comunitario e sono stati oggetto
di un'adeguata valutazione della sicurezza da parte di un organismo competente
comunitario o nazionale, l'Autorità può decidere di tener conto di tale
valutazione della sicurezza.
(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario deve essere stabilito in un’unica fase, dopo che è stata completata la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state presentate informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. I pareri dell'Autorità devono tuttavia essere pubblicati non appena ultimata la valutazione scientifica.
(15) Durante il periodo iniziale di due anni è prevedibile che sia presentato un numero rilevante di domande. Può quindi rendersi necessario un lungo periodo di tempo prima che sia completata la valutazione del rischio e sia stabilito l'elenco comunitario. Per assicurare la parità d'accesso al mercato per i nuovi enzimi alimentari dopo il periodo iniziale di due anni, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enzimi alimentari e gli alimenti che utilizzano enzimi alimentari possano essere immessi sul mercato e utilizzati conformemente alle norme nazionali vigenti negli Stati membri, fintanto che non sia stato stabilito l'elenco comunitario.
(16) Gli enzimi alimentari invertasi E 1103 e lisozima E 1105, che sono stati autorizzati come additivi alimentari ai sensi della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti[12], e le condizioni che ne regolamentano l’uso devono essere riportati dalla direttiva 95/2/CE all'elenco comunitario stabilito in applicazione del presente regolamento. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio autorizza l'impiego di ureasi, beta-glucanasi e lisozima nel vino alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici[13]. Dette sostanze sono enzimi alimentari e devono rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento, quindi devono essere aggiunte all'elenco comunitario per autorizzarne l’impiego nel vino a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1622/2000.
(17) Gli enzimi alimentari restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE e, secondo il caso, al regolamento (CE) n. 1829/2003 e al regolamento (CE) n. 1830/2003. Inoltre, devono essere stabilite dal presente regolamento disposizioni specifiche di etichettatura per gli enzimi alimentari venduti in quanto tali ai produttori o ai consumatori.
(18) Gli enzimi alimentari rientrano nella definizione di “alimento” del regolamento (CE) n. 178/2002 e quindi, quando sono utilizzati in alimenti, devono essere indicati come ingredienti nell'etichettatura dell’alimento, conformemente alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari[14]. Gli enzimi alimentari devono essere designati dalla loro funzione tecnologica nel prodotto alimentare, seguita dalla denominazione specifica dell'enzima alimentare. Tuttavia, occorre introdurre la possibilità di una deroga alle disposizioni sull'etichettatura nei casi in cui l'enzima alimentare non svolge una funzione tecnologica nel prodotto finale ma è presente nel prodotto alimentare soltanto come residuo di uno o più ingredienti di tale prodotto alimentare o quando è utilizzato come coadiuvante tecnologico. La direttiva 2000/13/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
(19) Gli enzimi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti a una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario.
(20) Le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].
(21) In particolare, alla
Commissione deve essere conferita la competenza di adottare appropriate
disposizioni transitorie. Poiché tali disposizioni sono di portata generale e
sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento
e/o a completarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono
essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(22) Per elaborare e aggiornare la normativa comunitaria in materia di enzimi alimentari in modo proporzionato ed efficace, è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare l’attività degli Stati membri. A questo scopo, può essere utile effettuare studi su questioni specifiche al fine di facilitare il processo di formazione delle decisioni. È opportuno che la Comunità possa finanziare tali studi nell’ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali[16] e pertanto questo regolamento costituirà la base giuridica per il finanziamento di tali misure.
(23) Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per assicurare il rispetto del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.
(24) Poiché l'obiettivo dell’azione da intraprendere, ossia stabilire norme comunitarie sugli enzimi alimentari, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a motivo dell’unicità del mercato e dell'alto livello di tutela dei consumatori, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Capitolo I
Oggetto, campo d'applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli enzimi alimentari utilizzati negli alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici, per assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori.
A tali fini, il presente regolamento stabilisce:
a) un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati;
b) le condizioni per l’uso di enzimi alimentari negli alimenti;
c) norme relative all’etichettatura degli enzimi alimentari commercializzati come tali.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enzimi alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari utilizzati esclusivamente nella produzione di:
a) additivi alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. … [relativo agli additivi alimentari];
b) aromi che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n.… [relativo agli aromi];
c) nuovi prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97.
3. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre norme comunitarie specifiche riguardanti l’impiego di enzimi alimentari:
a) in alimenti specifici;
b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica:
a) alle
colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di
alimenti e che possono incidentalmente
produrre contenere enzimi ma non sono utilizzate in modo
specifico per produrli;
b) agli enzimi destinati al consumo mano diretto, come gli enzimi con fini nutrizionali o gli enzimi utilizzati come coadiuvanti della digestione.
5. Se
necessario, per stabilire se una data sostanza rientra nel campo d'applicazione
del presente regolamento può essere adottata una decisione secondo la procedura
di cui all'articolo 1516,
paragrafo 2.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano
le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1829/2003 e n.
[… ] [regolamento relativo agli additivi alimentari].
Si applicano
inoltre lae seguentei definizionei:
1. per ‘enzima’ s'intende qualsiasi
proteina di origine vegetale, animale o microbica in grado di catalizzare una
specifica reazione biochimica senza modificare la propria struttura durante il
processo; ai fini del presente regolamento tale definizione comprende anche i "proenzimi",
ossia quei componenti che sono precursori inattivi o pressoché inattivi di
enzimi e che possono trasformarsi in enzimi attivi se subiscono una specifica
trasformazione catalitica;
2. per
'enzima alimentare' s’intende un prodotto ottenuto mediante estrazione
da vegetali, o animali, microorganismi
o prodotti da essi derivati, o mediante un processo di fermentazione
tramite microorganismi:
a) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
b) aggiunto ad alimenti per svolgere una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nella conservazione degli stessi;
3. per ‘preparato di enzimi
alimentari’ s'intende una formulazione consistente in uno o più enzimi
alimentari cui sono aggiunte sostanze quali additivi alimentari e/o altri
ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la
standardizzazione, la diluizione o lo scioglimento.
Capitolo II
Elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati
Articolo 4
Elenco comunitario degli enzimi alimentari
Soltanto gli enzimi alimentari inclusi
nell'elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati
negli alimenti, conformemente alle specifiche e alle condizioni d'uso di cui
all'articolo 67,
paragrafo 2.
Articolo
5
Divieto di enzimi alimentari e/o prodotti alimentari non conformi
Un
enzima alimentare e/o un alimento in cui è stato utilizzato tale enzima
alimentare non possono essere immessi sul mercato se l'enzima alimentare o il
suo impiego non sono conformi al presente regolamento e alle sue disposizioni
di applicazione.
Articolo 5 6
Condizioni generali per l'inclusione di enzimi alimentari nell’elenco
comunitario e per il loro uso
Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica;
c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.
Articolo 6 7
Contenuto dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari
1. Un
enzima alimentare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 6 può essere incluso nell'elenco
comunitario, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. [… ][che
istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari].
2. Per ogni enzima alimentare incluso nell'elenco comunitario sono indicati:
a) la
sua denominazione definizione, inclusa la denominazione corrente o
raccomandata, la denominazione sistematica e i sinonimi, se possibile
conformemente alla nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e
biologia molecolare e, nel caso di enzimi complessi, scelta sulla base
dell'attività dell'enzima che determina la sua funzione;
b) le
sue caratteristiche, compresi l’origine, i criteri di purezza e ogni altra
informazione necessaria; qualora l'enzima alimentare rientri nel campo
d'applicazione del sia ottenuto
da un organismo geneticamente modificato, come definito dal regolamento
(CE) n. 1830/2003, un riferimento all'identificatore unico attribuito all'organismo
geneticamente modificato a norma di detto regolamento;
c) se
necessario, gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;
d) se
necessario, le condizioni del suo impiego; se del caso, per l'enzima alimentare non è fissato un livello
massimo ed esso è utilizzato in base al principio quantum satis.
e) se
del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;
f) se necessario, le prescrizioni particolari relative all’etichettatura dell’alimento in cui l’enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell’alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.
3. L'elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. [… ] che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
Articolo
8
Modifiche del processo di produzione o delle materie prime di un enzima
alimentare già incluso in un elenco comunitario
Qualora, nel caso di un enzima alimentare già incluso in un elenco
comunitario, i metodi di produzione e le materie prime utilizzate subiscano
modifiche rilevanti, l’enzima alimentare prodotto con tali nuovi metodi o
materiali è considerato un diverso enzima e, prima di poterlo immettere sul
mercato, è necessario procedere a una nuova iscrizione nell’elenco comunitario
o modificare le specifiche che in esso figurano.
Articolo 7
9
Enzimi alimentari che rientrano nel
campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003Inclusione
nell'elenco comunitario di enzimi geneticamente modificati
Un enzima alimentare che rientra nel campo
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso
nell'elenco comunitario in conformità
del presente regolamento soltanto se
è già oggetto di un’autorizzazione in conformità del regolamento (CE) n.
1829/2003. che è stato autorizzato secondo la procedura di cui
all'articolo 7 di detto regolamento.
Capitolo III
Etichettatura
Sezione 1
Etichettatura degli enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori
finali
Articolo 8 10
Etichettatura degli enzimi alimentari
e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai
consumatori finali
1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla
vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri
enzimi alimentari e/o ad altri ingredienti alimentari
di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere
immessi sul mercato soltanto se l'imballaggio o i recipienti in cui sono
contenuti recano sulla loro
etichetta figurano facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte
in modo indelebile le informazioni indicazioni
di cui all’articolo 11 agli
articoli da 9 a 12 del presente regolamento. Le informazioni di cui all’articolo 11 sono fornite in una lingua
facilmente comprensibile dagli acquirenti.
2. Lo
Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, conformemente alle
norme del trattato, stabilire che, nel proprio territorio, queste informazioni
siano fornite in una o più lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale
Stato membro. Questo non osta a che tali informazioni possano essere indicate
in varie lingue.
Articolo 911
Disposizioni generali relative all’etichettatura degli enzimi alimentari e dei
preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
Informazioni concernenti l'identificazione degli enzimi alimentari
1. Quando
gli enzimi alimentari e i preparati
di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
sono venduti separatamente o in associazione ad altri enzimi alimentari e/o ad altri ingredienti alimentari,
l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano, per ciascuno di
essi, le seguenti informazioni:
a) la denominazione di ciascun enzima alimentare stabilita a norma del figurante
nel presente regolamento e la sua
descrizione in base alla nomenclatura dell’Unione internazionale di biochimica
e biologia molecolare; o in assenza della di una denominazione di
cui alla lettera a), una descrizione sufficientemente precisa per
distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
b) la dicitura ‘per uso alimentare’ o ‘uso
alimentare limitato’ oppure un riferimento più specifico all’uso alimentare
previsto;
c) se necessario, le condizioni particolari
di conservazione e/o impiego;
d) un contrassegno che identifichi la partita
o il lotto;
e) indicazioni per l’uso, nel caso in cui la
loro omissione precluda l’uso appropriato dell’enzima alimentare;
f) il nominativo o la ragione sociale e
l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) se del caso, l’indicazione della quantità
massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti a limiti
quantitativi negli alimenti e/o appropriate informazioni fornite in termini
chiari e facilmente comprensibili che permettano all’acquirente di conformarsi
al presente regolamento o ad altre disposizioni comunitarie pertinenti; se lo
stesso limite quantitativo si applica a un gruppo di componenti utilizzati
singolarmente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata
da un'unica cifra; il limite quantitativo è espresso numericamente oppure in
base al principio quantum satis;
h) il quantitativo netto;
i) l’attività dell’enzima o
degli enzimi alimentari;
j) la data di scadenza;
k) se
del caso, informazioni sugli enzimi alimentari o altre sostanze di cui al
presente articolo e figuranti nell’elenco dell’allegato III bis della direttiva
2000/13/CE per consentire all’acquirente di conformarsi a tale direttiva.
2. Quando
gli enzimi alimentari e/o i preparati
di enzimi alimentari sono venduti in associazione ad altri enzimi
alimentari e/o ad altri ingredienti
alimentari, sull’imballaggio
o sul recipiente che contengono il prodotto risultante figura un elenco di tutti
gli ingredienti, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite
per ciascuno degli enzimi alimentari, nell’ordine decrescente della
rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
3. Sull’imballaggio o sul recipiente dei
preparati di enzimi alimentari figura un elenco di tutti i componenti,
nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso
totale.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni di cui al
paragrafo 1, lettere da e) a g), i), k) e ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla
partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad
essa, purché l'indicazione "destinato alla fabbricazione di alimenti e non
alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio
o del recipiente del prodotto in questione.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando
gli enzimi alimentari sono forniti in serbatoi, tutte le informazioni possono
figurare solo nei documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono
essere forniti all’atto della consegna.
Articolo 10
Informazioni da fornire quando altre sostanze, materiali o ingredienti
alimentari sono incorporati in enzimi alimentari
Quando sostanze, materiali o ingredienti
alimentari diversi dagli enzimi alimentari sono incorporati in enzimi
alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali per facilitarne la
conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la
dissoluzione, l'imballaggio, i recipienti o i documenti di accompagnamento dell'enzima
alimentare recano le informazioni di cui all'articolo 9 e l'indicazione di
ciascun componente, nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale
rispetto al peso totale.
Articolo 11
Informazioni da fornire quando gli enzimi alimentari sono associati ad altri
ingredienti alimentari
Quando gli enzimi alimentari non destinati
alla vendita ai consumatori finali sono associati ad altri ingredienti
alimentari, sull'imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un
elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota
percentuale rispetto al peso totale.
Articolo 12
Obblighi generali di informazione per gli enzimi alimentari
1. Sull'imballaggio
o sui recipienti che contengono enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali figurano le seguenti
informazioni:
a) l’indicazione 'per
alimenti' o 'per alimenti (uso limitato)’ o un riferimento più specifico
all'uso alimentare cui gli enzimi alimentari sono destinati;
b) se necessario, le condizioni particolari
di conservazione e impiego;
c) istruzioni per l'uso, se la loro omissione
preclude un uso appropriato dell'enzima alimentare;
d) un marchio di identificazione della
partita o del lotto;
e) la denominazione o ragione
sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
f) se un componente dell'enzima alimentare è
soggetto a un limite di quantità negli alimenti, l’indicazione della
percentuale di tale componente dell'enzima alimentare o informazioni sulla
composizione dell'enzima alimentare sufficienti a permettere all'acquirente di
accertare la conformità al limite di quantità negli alimenti; se lo stesso
limite di quantità si applica a un gruppo di componenti utilizzati
separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata
da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;
g) la quantità netta;
h) se pertinenti, informazioni
su un enzima alimentare o su altre sostanze di cui agli articoli 9, 10 e 11 del
presente regolamento ed elencate nell’allegato III bis della direttiva
2000/13/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, le
informazioni di cui alle lettere da c) a f) e h) di tale paragrafo possono
figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti
all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione
"destinato alla fabbricazione di alimenti e non alla vendita al
dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o
del recipiente del prodotto in questione.
Sezione 2
Etichettatura degli enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali
Articolo 13 12
Etichettatura degli enzimi alimentari e
dei preparati di enzimi alimentari destinati alla vendita ai
consumatori finali
1. Senza
pregiudizio della direttiva 2000/13/CE, della
direttiva 89/396/CEE e del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli enzimi
alimentari e i preparati di enzimi
alimentari venduti singolarmente o in associazione con altri enzimi alimentari e/o
con altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori
finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente
visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile le seguenti
informazioni:
a) la denominazione di ciascun enzima alimentare stabilita a norma del presente
regolamento o una descrizione per la vendita comprendente la denominazione di
ciascun enzima alimentare o, in assenza di questa, una descrizione dell’enzima
alimentare sufficientemente precisa per distinguerlo dai prodotti con i quali
potrebbe essere confuso sotto cui l'enzima alimentare è venduto;
tale denominazione è quella che figura nelle disposizioni comunitarie che si
applicano all'enzima alimentare in questione;
b) la dicitura ‘per uso alimentare’ o ‘uso
alimentare limitato’ oppure un riferimento più specifico all’uso alimentare
previsto le informazioni di cui agli articoli 9, 10, e 11 e alle
lettere da a) a e), g) e h) dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1,
si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.
Sezione 3
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Articolo 14 13
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli da 810 a 1312
lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più dettagliate o più estese che riguardano i pesi e le misure o
che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto
di tali sostanze.
2. Le
informazioni di cui agli articoli da 8 a 13 sono formulate in un linguaggio
facilmente comprensibile agli acquirenti.
Nel proprio territorio, lo Stato membro nel
quale il prodotto è commercializzato può, in conformità alle disposizioni del
trattato, stabilire che le informazioni vi figurino in una o più delle lingue
ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro.
Il primo e il secondo comma del presente
paragrafo non precludono la possibilità di indicare tali informazioni in
diverse lingue.
Capitolo IV
Disposizioni procedurali e attuazione
Articolo 15 14
Obbligo di informazione
1. I produttori e gli utilizzatori di un enzima alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell'enzima alimentare.
2. I produttori e gli utilizzatori di un enzima alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell'uso reale di tale enzima alimentare.
Articolo 16 15
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (qui di seguito "il comitato").
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 17 16
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
CAPITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 18 17
Istituzione dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari
1. L'elenco comunitario degli enzimi alimentari è stabilito sulla base delle domande presentate conformemente al paragrafo 2.
2. Le parti interessate possono presentare domanda di inclusione di un enzima alimentare nell'elenco comunitario.
Il termine per la presentazione di tali domande è di 24 mesi dalla data di applicazione delle modalità di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [… ] [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ].
3. La
Commissione istituisce un registro di tutti gli enzimi alimentari da
considerare per l'inclusione nell'elenco comunitario per i quali è stata
presentata a norma del paragrafo 2 una domanda rispondente ai criteri di
validità stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. [… ] [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione] ('il
registro'). Il registro è accessibile al pubblico.
La Commissione sottopone per parere le domande all'Autorità.
4. L'elenco comunitario è adottato dalla
Commissione secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. [… ][che
istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari], dopo che l'Autorità ha formulato il suo parere
su ciascuno degli enzimi alimentari inclusi nel registro. Per tali enzimi alimentari l'Autorità, nel preparare il suo parere,
può prendere in considerazione, quando siano pertinenti, le valutazioni
scientifiche effettuate dalle organizzazioni competenti nazionali degli Stati
membri.
Tuttavia, in deroga a tale procedura:
a) l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [… ] [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione] non si applica all'adozione del parere dell'Autorità;
b) la Commissione adotta per la prima volta l'elenco comunitario dopo che l'Autorità ha formulato il suo parere su tutti gli enzimi alimentari inclusi nel registro.
5. Se necessario, altre disposizioni
transitorie appropriate ai fini del presente articolo, destinate a modificare, anche completandoli, elementi non
essenziali del presente regolamento, possono essere sono
adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 1615, paragrafo 23.
Articolo 19 18
Disposizioni transitorie per
taluni enzimi alimentari già oggetto di norme comunitarie
1. In deroga agli articoli 6 7 e 18 17 del presente regolamento,
l'elenco comunitario comprende i seguenti enzimi alimentari:
a) Invertasi E 1103 e lisozima E 1105, con l'indicazione delle condizioni del loro uso specificate nell’allegato I e nell'allegato III, parte C della direttiva 95/2/C;
b) Ureasi, beta-glucanasi e lisozima destinati a essere utilizzati nel vino in conformità del regolamento (CE) n. 1493/1999 e delle relative norme di applicazione.
2. Gli
enzimi alimentari, i preparati di enzimi alimentari e gli alimenti contenenti
enzimi alimentari che non sono conformi alle disposizioni degli articoli da 10
a 13 e che sono stati immessi sul mercato legalmente o etichettati prima del [12
mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] possono continuare
a essere commercializzati fino alla data della loro scadenza.
Articolo 20
19
Modifica della direttiva 83/417/CEE
Nella direttiva 83/417/CEE, nell'allegato I, parte III, lettera d), i trattini sono sostituito dai seguenti:
“– presame rispondente ai requisiti di cui al regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari
– altri enzimi coagulanti del latte rispondenti ai requisiti di cui al regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari.”
Articolo
20
Modifica del regolamento (CE) n. 258/1997
Nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
258/1997 è aggiunta la seguente lettera d):
–
"d) gli enzimi alimentari
che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. ……. [relativo
agli enzimi alimentari]".
Articolo 21
Modifica del regolamento (CE) n. 1493/1999
Nell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
“3. Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato IV rispondono ai requisiti di cui al regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari.”
Articolo 22
Modifiche della direttiva 2000/13/CE
La direttiva 2000/13/CE è così modificata:
1. L'articolo 6, paragrafo 4 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) Per ingrediente s’intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.”;
b) alla lettera c), punto ii), le parole ‘gli additivi’ sono sostituite da ‘gli additivi e gli enzimi’.
2. Nell'articolo 6, paragrafo 6 è aggiunto il seguente trattino:
“− gli enzimi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii) sono obbligatoriamente designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico.”
Articolo 23
Modifiche della direttiva 2001/112/CE
Nella direttiva 2001/112/CE, nell'allegato I, parte II, punto 2, il quarto, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:
“– enzimi pectolitici rispondenti ai requisiti del regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari,
– enzimi proteolitici rispondenti ai requisiti del regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari,
– enzimi amilolitici rispondenti ai requisiti del regolamento […/.. ] relativo agli enzimi alimentari.”
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'elenco comunitario. Fino a tale data, le disposizioni nazionali in vigore riguardanti l'immissione sul mercato e l'uso degli enzimi alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari continuano ad applicarsi negli Stati membri.
Gli articoli da 10 a 13 8 a 14 si applicano [12 mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[1] GU C [… ] del [… ], pag. [… ].
[2] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.
[3] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[4] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
[5] GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
[6] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
[7] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[8] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
[9] GU L [… ] del [… ], pag. [… ].
[10] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
[11] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
[12] GU L 61 del 18.3.1995 pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
[13] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3).
[14] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 1).
[16] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.