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POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 13/2008
definita dal
Consiglio il 18 aprile 2008
in vista dell'adozione
della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
(2008/C 122 E/03)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE l'impatto negativo dei
cambiamenti climatici rappresenta
EUROPEA,
sempre più un serio rischio per
gli ecosistemi, la produ-
zione alimentare e il conseguimento dello sviluppo soste-
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare nibile e degli obiettivi
di sviluppo del Millennio, così
l'articolo
175, paragrafo 1, come
per la salute e la sicurezza del genere umano. Per
poter
realizzare l'obiettivo dei 2 °C occorre stabilizzare la
concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera a
vista
la proposta della Commissione, 450 ppmv di
CO2 equivalente, il che comporta il raggiun-
gimento
dell'apice delle emissioni globali di gas a effetto
serra nei prossimi 10-15 anni e una sostanziale riduzione
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), delle emissioni
globali entro il 2050 di almeno il 50 %
rispetto ai livelli del 1990.
visto
il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato
(3),
(4) Il Consiglio europeo ha
posto in evidenza l'impegno
dell'Unione
europea a trasformare l'Europa in un'eco-
nomia con un'efficienza energetica elevata ed emissioni di
considerando
quanto segue: gas
ad effetto serra ridotte e, sino alla conclusione di un
accordo globale e
completo per il periodo successivo al
2012, ha stabilito che l'Unione europea si impegni in
(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del
modo fermo ed indipendente a realizzare entro il 2020
Consiglio, del 13 ottobre 2003,
che istituisce un sistema
una riduzione delle sue emissioni di gas ad effetto serra
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto di almeno il 20 %
rispetto ai livelli del 1990. La limita-
serra nella Comunità (4), ha
istituito un sistema che zione delle emissioni di gas a effetto
serra del trasporto
consente lo scambio delle quote di
emissione di gas a
aereo è un contributo essenziale, coerente con questo
effetto serra all'interno della
Comunità al fine di promuo- impegno.
vere la riduzione di dette
emissioni secondo criteri di
validità in termini di costi e di
efficienza economica.
(2) L'obiettivo ultimo della convenzione
quadro delle Nazioni (5) Il Consiglio europeo ha posto in
evidenza l'impegno
Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), approvata a
dell'Unione europea per un accordo globale e completo
nome della Comunità europea con
decisione 94/69/CE
sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il
del Consiglio (5), è quello di
stabilizzare le concentrazioni
periodo successivo al 2012 che dia una risposta effettiva,
di gas a effetto serra
nell'atmosfera a un livello tale da efficace ed equa sulla scala necessaria per far
fronte alle
escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività
sfide dei cambiamenti climatici. Ha sottoscritto un obiet-
umane sul sistema climatico.
tivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
dell'Unione
europea entro il 2020 del 30 % rispetto ai
(2) Il Consiglio europeo riunitosi a
Bruxelles l'8 e 9 marzo
livelli del 1990 quale contributo ad un accordo globale e
2007 ha sottolineato l'importanza
fondamentale del
completo per il periodo successivo al 2012, a condizione
conseguimento dell'obiettivo
strategico di limitare l'au- che altri paesi sviluppati si impegnino ad
analoghe ridu-
mento della temperatura media
globale al massimo a
zioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economi-
2 °C rispetto ai livelli
preindustriali. Dai più recenti risul- camente più avanzati si impegnino a contribuire
adegua-
tati scientifici citati dal Gruppo
intergovernativo di esperti
tamente, sulla base delle loro responsabilità e capacità
dei cambiamenti climatici (IPCC)
nel quarto rapporto di
rispettive. L'Unione europea continua ad avere un ruolo
valutazione emerge con ancor
maggiore chiarezza che guida nei negoziati per un ambizioso
accordo internazio-
nale
che realizzerà l'obiettivo di limitare a 2 °C l'aumento
della temperatura globale ed è incoraggiata dai progressi
(1)
GU C 175 del 27.7.2007, pag. 47. compiuti in
tal senso nella 13a Conferenza delle Parti
(2)
GU C 305 del 15.12.2007, pag. 15. della convenzione UNFCCC tenutasi a Bali
nel dicembre
(3)
Parere del Parlamento europeo, del 13 novembre 2007 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale),
posizione comune del Consiglio,
2007. L'Unione europea si adopererà per assicurare che
del 18 aprile 2008, e posizione del
Parlamento europeo, del ... (non
questo accordo globale comprenda misure intese a
ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Decisione del Consiglio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del
trasporto
del ...
aereo e, in tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare
(4)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva
2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004,
pag. 18).
quali modifiche occorre apportare alla presente direttiva
(5)
GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. nella misura in cui si applica agli operatori
aerei.
C
122E/20 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20.5.2008
(6) L'UNFCCC impone a tutte le parti l'obbligo
di elaborare e
dell'ottobre 2002, del dicembre 2003 e dell'ottobre
mettere in atto programmi nazionali e,
se opportuno, 2004,
il Consiglio ha ripetutamente invitato la Commis-
regionali contenenti misure volte ad
attenuare i cambia-
sione a proporre azioni per ridurre l'impatto del
menti climatici. trasporto
aereo internazionale sui cambiamenti climatici.
(7) Il protocollo di Kyoto dell'UNFCCC,
approvato a nome (10) È opportuno che a livello di Comunità e di
Stati membri
della Comunità europea con decisione
2002/358/CE del
siano attuate politiche e misure in tutti i settori dell'eco-
Consiglio (1), impone ai paesi
sviluppati di limitare o
nomia comunitaria, così da generare le significative ridu-
ridurre le emissioni dei gas ad effetto
serra non inclusi zioni
necessarie. Se l'impatto del settore aereo in termini
nel protocollo di Montreal generati dal
trasporto aereo, di
cambiamenti climatici continua ad aumentare al ritmo
operando con l'Organizzazione
internazionale dell'avia-
attuale, le riduzioni ottenute
in altri settori per com-
zione civile (ICAO).
battere i cambiamenti climatici saranno seriamente
compromesse.
(8) Anche se la Comunità non è parte
contraente della
(11) Nella comunicazione al
Consiglio, al Parlamento Europeo,
convenzione internazionale per
l'aviazione civile di
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
Chicago del 1944 («la convenzione di
Chicago»), tutti gli
delle regioni intitolata «Ridurre l'impatto del trasporto
Stati membri lo sono e sono membri
dell'ICAO. Gli Stati
aereo sui cambiamenti climatici» del 27 settembre 2005,
membri continuano a sostenere, con
altri Stati all'interno
la Commissione ha delineato una strategia per ridurre
dell'ICAO, le iniziative volte a mettere
a punto misure,
l'impatto del trasporto aereo sul clima. Nell'ambito di un
strumenti di mercato compresi, per
affrontare l'impatto
pacchetto complessivo di misure, la proposta prevedeva
del trasporto aereo sui cambiamenti
climatici. Alla sesta di
includere i trasporti aerei nel sistema comunitario di
riunione del Comitato ICAO sulla
protezione dell'am-
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e
biente nel settore aereo, tenutasi nel
2004, si è giunti alla
contemplava la creazione, nella seconda fase del
conclusione che un sistema di scambio
delle emissioni
Programma europeo per il cambiamento climatico, di un
concepito appositamente per il settore
aereo e fondato su
gruppo di lavoro «Trasporto aereo» costituito da vari
un nuovo strumento giuridico
predisposto sotto la
soggetti interessati e incaricato di esaminare le possibilità
responsabilità dell'ICAO non fosse
sufficientemente inte-
di includere il trasporto aereo nel sistema comunitario di
ressante e che fosse dunque preferibile
non proseguire in scambio. Nelle conclusioni del 2 dicembre
2005 il Consi-
tale direzione. Per questo motivo la
risoluzione A35-5
glio ha riconosciuto che la via migliore sotto il profilo
della 35a Assemblea dell'ICAO, svoltasi
nel settembre del
economico ed ambientale sembrava essere l'inclusione dei
2004, non ha proposto un nuovo
strumento giuridico,
trasporti aerei nel sistema comunitario per lo scambio di
bensì ha sostenuto uno scambio aperto
delle quote di
quote di emissioni e ha invitato la Commissione a presen-
emissione e la possibilità che gli
Stati tengano conto delle
tare una proposta legislativa entro la fine del 2006. Nella
emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali nel risoluzione del 4 luglio 2006
sulla riduzione dell'impatto
contesto dei rispettivi sistemi di
scambio delle emissioni.
del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (3), il Parla-
Nell'allegato L della risoluzione
A36-22 della 36a assem-
mento europeo ha riconosciuto che lo scambio delle
blea dell'ICAO, svoltasi nel settembre
del 2007, si esor- quote
di emissioni può svolgere un ruolo nel contesto di
tano gli Stati contraenti a non
applicare sistemi per lo
un pacchetto globale di misure finalizzate ad affrontare
scambio di emissioni nei confronti
degli operatori aerei l'impatto dei trasporti aerei sul clima, a
condizione che
di altri Stati contraenti, salvo
accordo reciproco di questi
sia concepito in maniera adeguata.
Stati. Ricordando che la convenzione di
Chicago rico-
nosce espressamente il diritto di
ciascuna parte
contraente di applicare senza
discriminazioni le proprie
leggi e i propri regolamenti agli
aeromobili di tutti gli
(12) L'obiettivo delle
modifiche apportate alla direttiva
Stati, gli Stati membri della Comunità
europea e altri
2003/87/CE dalla presente direttiva è quello di ridurre
quindici Stati europei hanno espresso
una riserva sulla
l'impatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti
risoluzione e si sono riservati il
diritto, ai sensi della
climatici inserendo le emissioni prodotte dalle attività di
convenzione di Chicago, di mettere in
atto e applicare,
questo modo di trasporto nel sistema comunitario di
senza discriminazioni, misure di
mercato a tutti gli opera-
scambio delle quote.
tori aerei di tutti gli Stati che
forniscono servizi verso, a
partire da o nel loro territorio.
(13) Gli operatori aerei hanno il controllo più
diretto sul tipo
di aeromobile in servizio e sulle modalità d'uso e,
(9) Il sesto programma comunitario di azione
in materia di
pertanto, è opportuno che siano responsabili dell'adempi-
ambiente, istituito dalla decisione n.
1600/2002/CE del mento
degli obblighi istituiti dalla presente direttiva,
Parlamento europeo e del Consiglio (2),
stabiliva che la
compreso l'obbligo di approntare un piano di monito-
Comunità individuasse e intraprendesse
azioni specifiche
raggio, di controllare e di comunicare le emissioni in
per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra nel settore
conformità del piano stesso. Un operatore aereo può
dell'aviazione se, entro il 2002, non
fossero state appro- essere identificato da un codice
designatore ICAO o da
vate azioni analoghe in seno all'ICAO.
Nelle conclusioni
qualsiasi altro codice designatore riconosciuto usato per
l'identificazione del volo. Se
l'identità dell'operatore aereo
(1)
GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(2)
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. (3) GU C 303 E del
13.12.2006, pag. 119.
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 122E/21
è sconosciuta, si presume che
l'operatore sia il proprie-
(18) La piena armonizzazione
della percentuale di quote asse-
tario dell'aeromobile, salvo che
questi non dimostri che
gnate a titolo gratuito a tutti gli operatori aerei parteci-
l'operatore aereo era un'altra
persona. panti al sistema è opportuna al fine di
assicurare parità di
condizioni agli operatori aerei, dato che ciascun operatore
aereo sarà disciplinato
da un unico Stato membro per
tutte le attività di trasporto verso l'Unione europea, in
(14) A partire dal 2012 dovrebbero essere
incluse le emissioni
provenienza da essa e al suo interno, e dalle disposizioni
prodotte da tutti i voli in arrivo e
in partenza da un aero-
di non discriminazione contenute negli accordi bilaterali
dromo comunitario. Il sistema
comunitario può pertanto
per i servizi aerei conclusi con paesi terzi.
rappresentare un modello per il
ricorso agli scambi di
quote di emissioni in tutto il mondo.
Se un paese terzo
adotta misure volte a ridurre
l'impatto sul clima dei voli
diretti verso la Comunità, la
Commissione dovrebbe
vagliare le opzioni possibili per
un'interazione ottimale
(19) Il trasporto aereo contribuisce
all'impatto globale di
tra il sistema comunitario e le misure
di detto paese,
origine antropica sui cambiamenti climatici e l'impatto
previa consultazione del paese
stesso. ambientale delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte
dagli aeromobili può essere attenuato con misure intese a
lottare contro i
cambiamenti climatici nell'Unione
europea e nei paesi terzi e a finanziare attività di ricerca e
sviluppo
ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento. Le
(15) Secondo il principio di miglioramento
della regolamenta-
zione, alcuni voli dovrebbero essere
esentati dal sistema.
decisioni sulle spese pubbliche nazionali rientrano nella
Per evitare ulteriormente carichi
amministrativi spropor-
competenza degli Stati membri, in linea con il principio
zionati, gli operatori aerei
commerciali che, in tre periodi
di sussidiarietà. Fatta salva tale posizione, i proventi deri-
consecutivi di quattro mesi ciascuno,
effettuano meno di
vanti dalla vendita all'asta di quote, o un importo equiva-
243 voli per periodo, dovrebbero
essere esentati dal
lente qualora lo impongano superiori principi di bilancio
sistema. Ciò favorirebbe i vettori
aerei con servizi limitati
degli Stati membri quali l'unità e l'universalità, dovreb-
nell'ambito di applicazione del
sistema comunitario, tra
bero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni
cui i vettori dei paesi in via di
sviluppo. dei gas a effetto serra,
per favorire l'adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e
nei paesi terzi,
per finanziare attività di ricerca e sviluppo
ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento e per coprire i
costi di gestione del sistema. Potrebbero essere incluse
(16) Il trasporto aereo incide sul clima
planetario attraverso
misure intese a promuovere trasporti ecologici. I proventi
l'emissione di biossido di carbonio,
ossidi di azoto,
delle aste dovrebbero in particolare essere utilizzati per
vapore acqueo, particelle di solfati e
particolato carbo- finanziare il Fondo globale per
l'efficienza energetica e le
nioso. Secondo le stime dell'IPCC,
l'impatto globale del
energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combat-
trasporto aereo è attualmente da due a
quattro volte
tere la deforestazione e ad agevolare l'adattamento nei
superiore all'effetto delle sole
emissioni di biossido di
paesi in via di sviluppo. Le disposizioni della presente
carbonio prodotte in passato. Studi
comunitari recenti
direttiva relative all'uso dei proventi non dovrebbero
hanno messo in evidenza che
l'incidenza complessiva del pregiudicare alcuna decisione sull'uso dei
proventi deri-
trasporto aereo potrebbe essere circa
due volte superiore
vanti dalla vendita all'asta delle quote nel più ampio
all'impatto del solo biossido di
carbonio. Nessuna di
contesto del riesame generale della direttiva 2003/87/CE.
queste stime tiene conto tuttavia
dell'effetto, altamente
incerto, dei cirri. In base
all'articolo 174, paragrafo 2, del
trattato, la politica ambientale della
Comunità deve ispi-
rarsi al principio di precauzione. In attesa di progressi in
campo scientifico, occorre trattare
l'impatto globale del
(20) Le disposizioni relative
all'impiego del ricavato delle aste
trasporto aereo nella maniera più
approfondita possibile.
dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Tale
Le emissioni degli ossidi di azoto
saranno disciplinate da
comunicazione non esonera gli Stati membri dall'obbligo
un altro strumento legislativo che la
Commissione
istituito dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato di
proporrà nel 2008.
comunicare determinate misure nazionali. La presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare gli esiti di eventuali
procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che
possano essere avviati a norma degli articoli 87 e 88 del
(17) Per evitare distorsioni della concorrenza,
si dovrebbe trattato.
specificare una metodologia
armonizzata di assegnazione
delle quote per stabilire la quantità
totale di quote da rila-
sciare e per distribuire le quote agli
operatori aerei. Una
parte delle quote sarà assegnata
mediante asta secondo le
regole che la Commissione provvederà a
stilare. Si (21) Per rendere il sistema più efficace sotto
il profilo dei costi,
dovrebbe costituire una riserva
speciale di quote per assi- è opportuno che gli operatori aerei possano
utilizzare,
curare ai nuovi operatori aerei
l'accesso al mercato e per
fino a un limite armonizzato, riduzioni delle emissioni
assistere gli operatori aerei che
registrano un aumento
certificate («CER») e unità di riduzione delle emissioni
cospicuo del numero di
tonnellate-chilometro effettuate. («ERU») derivanti da attività di progetto al
fine di adem-
Si dovrebbe continuare ad assegnare
quote agli operatori
piere agli obblighi di restituzione delle quote. CER ed
aerei che cessano le attività fino al
termine del periodo
ERU dovrebbe essere usate secondo i criteri di accetta-
per il quale sono già state assegnate
quote a titolo
zione d'uso nel sistema di scambio di cui alla presente
gratuito.
direttiva.
C
122E/22 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20.5.2008
(22) Al fine di ridurre l'onere amministrativo
sugli operatori
eliminare gli eventuali problemi di accessibilità e competi-
aerei, ogni operatore dovrebbe fare
riferimento ad un
tività per le regioni ultraperiferiche, come specificato
solo Stato membro. Gli Stati membri
dovrebbero accer- all'articolo 299,
paragrafo 2, del trattato, e i problemi
tarsi che gli operatori aerei ai quali
è stata rilasciata una
concernenti gli obblighi di servizio pubblico in relazione
licenza di esercizio nello Stato in
questione, gli operatori
all'attuazione della presente direttiva.
aerei che non dispongono di una
licenza di esercizio o gli
operatori aerei di paesi terzi le cui
emissioni in un anno
di riferimento sono essenzialmente
attribuibili a quel
determinato Stato membro, ottemperino
agli obblighi (29) La dichiarazione ministeriale
sull'aeroporto di Gibilterra,
della presente direttiva. Qualora un
operatore aereo non concordata a Cordoba il 18 settembre
2006 durante la
ottemperi a detti obblighi e altre
misure di esecuzione
prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su
dello Stato membro di riferimento non
abbiano garantito
Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull'aero-
l'ottemperanza, gli Stati membri
dovrebbero agire in
porto rilasciata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno
maniera solidale. Occorrerebbe
pertanto che lo Stato di
rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione
riferimento possa chiedere alla
Commissione di decidere,
del 1987.
in ultima istanza, l'imposizione all'operatore
in questione
di un divieto operativo a livello
comunitario.
(30) Le misure necessarie per
l'attuazione della presente diret-
tiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
(23) Per mantenere l'integrità della
contabilità del sistema
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
comunitario di scambio, tenuto conto
del fatto che le
conferite alla Commissione (1).
emissioni prodotte dai trasporti aerei
internazionali non
sono comprese negli impegni assunti
dagli Stati membri
nell'ambito del protocollo di Kyoto,
le quote assegnate al (31) In particolare, la Commissione dovrebbe
avere il potere
settore aereo dovrebbero essere impiegate
unicamente per di
adottare misure per definire la vendita all'asta delle
adempiere agli obblighi degli
operatori aerei di restituire
quote che non debbano essere rilasciate a titolo gratuito,
le quote ai fini della presente
direttiva.
adottare regole particolareggiate sul funzionamento della
riserva speciale per taluni operatori aerei e sulla proce-
dura per chiedere alla Commissione l'imposizione del
bando operativo a un operatore aereo, nonché di modifi-
(24) Per preservare l'integrità ambientale del
sistema di
scambio, le unità restituite dagli
operatori aerei dovreb-
care le attività di trasporto aereo indicate nell'allegato I
bero essere conteggiate soltanto ai fini degli obiettivi di qualora un paese terzo adotti
provvedimenti finalizzati a
riduzione dei gas a effetto serra che
tengono conto di tali
ridurre l'impatto del trasporto aereo sul clima. Tali misure
emissioni.
di portata generale e intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, anche completando la
presente direttiva con nuovi elementi non essenziali,
devono essere adottate
secondo la procedura di regola-
(25) L'Organizzazione europea per la sicurezza
della naviga-
mentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
zione aerea (Eurocontrol) può detenere
informazioni utili
decisione 1999/468/CE.
agli Stati membri o alla Commissione
ai fini dell'adempi-
mento degli obblighi imposti dalla
presente direttiva.
(32) Poiché l'obiettivo della presente
direttiva non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può
dunque,
a causa delle dimensioni e degli effetti dell'inter-
(26) Le disposizioni del sistema comunitario in
materia di vento
proposto, essere realizzato meglio a livello comuni-
monitoraggio, comunicazione e verifica
delle emissioni e
tario, la Comunità può intervenire, in base al principio di
di sanzioni applicabili ai gestori
dovrebbero applicarsi
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La
anche agli operatori aerei.
presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(27) La Commissione dovrebbe riesaminare il
funzionamento
della direttiva 2003/87/CE in
relazione alle attività di
trasporto aereo alla luce
dell'esperienza acquisita con l'ap-
(33) Conformemente al punto 34
dell'accordo interistituzio-
plicazione e riferirne in seguito al
Parlamento europeo e
nale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono inco-
al Consiglio.
raggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse
proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti
di attuazione.
(28) Il riesame del funzionamento della
direttiva 2003/87/CE
in relazione alle attività di
trasporto aereo dovrebbe
considerare la dipendenza strutturale
dal trasporto aereo (34) Occorre pertanto modificare di conseguenza
la direttiva
dei paesi che, non disponendo di modi
alternativi di
2003/87/CE,
trasporto adeguati e comparabili,
dipendono fortemente
dal trasporto aereo e in cui il
settore del turismo fornisce (1)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
un notevole contributo ai rispettivi
PIL. Occorrerebbe 2006/12/CE (GU L 200, del 22.7.2006,
pag. 11).
prestare un'attenzione particolare per
attenuare o perfino (2) GU C
321 del 31.12.2003, pag. 1.
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 122E/23
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 2004,
2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono
una
delle attività di trasporto aereo elencate nell'alle-
gato I.».
Articolo 1 4) Dopo l'articolo 3 è inserito
il capo seguente:
«CAPO II
Modifiche alla direttiva
2003/87/CE
Trasporti aerei
La
direttiva 2003/87/CE è così modificata:
Articolo 3 bis
1)
Prima dell'articolo 1 è inserito il titolo seguente:
Ambito di applicazione
«CAPO I
Le disposizioni del
presente Capo si applicano all'assegna-
Disposizioni generali». zione e
al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo
elencate
nell'allegato I.
2)
All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Articolo 3 ter
Gibilterra non pregiudica le rispettive
posizioni giuridiche
del Regno di Spagna e del Regno Unito per
quanto riguarda
Attività di trasporto aereo
la controversia relativa alla sovranità
sul territorio in cui è
situato tale aeroporto.». Entro il
... (*) la Commissione elabora, secondo la proce-
dura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
3)
L'articolo 3 è così modificato: linee guida
sull'interpretazione particolareggiata delle atti-
vità di trasporto
aereo elencate nell'allegato I, in particolare
per quanto riguarda i voli effettuati a fini di ricerca e
a) la lettera b), è sostituita dalla
seguente:
soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari, i
voli per servizi medici d'emergenza e i voli effettuati da
«b) "emissioni", il
rilascio nell'atmosfera di gas a effetto operatori di trasporto aereo commerciale che
operano per
serra a partire da fonti
situate in un impianto o il
tre periodi consecutivi di quattro mesi meno di 243 voli
rilascio, da parte di un
aeromobile che esercita una
per periodo.
delle attività di trasporto aereo elencate
nell'allegato I, dei gas
specificati in riferimento all'at-
tività interessata;»;
Articolo 3 quater
b) sono aggiunti i punti seguenti:
Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo
«o) "operatore aereo", la
persona che opera un aeromo- 1.
La quantità totale di quote da assegnare agli operatori
bile nel momento in cui viene
esercitata una delle aerei per il periodo compreso tra il 1o
gennaio 2012 e il
attività di trasporto aereo
elencate nell'allegato I o,
31 dicembre 2012 è equivalente al 100 % delle emissioni
nel caso in cui tale persona
non sia conosciuta o
storiche del trasporto aereo.
non sia identificata dal
proprietario dell'aeromobile,
il proprietario
dell'aeromobile;
2. Per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2, che
p) "operatore di trasporto
aereo commerciale", un ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in
mancanza di modifiche
operatore il quale, dietro compenso, fornisce al in seguito al riesame
di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per
pubblico servizi aerei di linea
o non di linea per il
ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da asse-
trasporto di passeggeri, merci
o posta;
gnare agli operatori aerei corrisponde al 100 % delle emis-
sioni storiche
del trasporto aereo moltiplicato per il
q) "Stato membro di
riferimento", lo Stato membro numero di anni che costituiscono il
periodo.
incaricato di gestire il
sistema comunitario di
scambio con riferimento
all'operatore aereo secondo
quanto indicato all'articolo 18
bis;
3. La Commissione riesamina
la quantità totale di quote
da
assegnare agli operatori aerei conformemente all'arti-
colo 30, paragrafo 4.
r) "emissioni attribuite al
trasporto aereo", le emissioni
imputabili a tutti i voli che
rientrano nelle attività di
trasporto aereo elencate
nell'allegato I in partenza
4. Entro il ... (*), la
Commissione decide in merito alle
da un aerodromo situato in uno
Stato membro e a
emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori
quelli che arrivano in siffatto
aerodromo da un
dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni
paese terzo;
relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell'am-
bito del comitato di cui
all'articolo 23, paragrafo 1.
s) "emissioni storiche del
trasporto aereo", la media
delle emissioni annue prodotte
negli anni civili (*)
Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
C
122E/24 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20.5.2008
Articolo 3 quinquies ventuno mesi
prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono
o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-
Metodo di assegnazione delle quote al
trasporto aereo
grafo 1, entro il 31 marzo 2011.
mediante vendita all'asta
1.
Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le
è messo all'asta il 10 % delle quote. domande
di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno
diciotto mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono
tali domande o, relativamente al periodo di cui
2.
Per i periodi successivi, la percentuale di quote messa all'articolo 3 quater, paragrafo
1, entro il 30 giugno 2011.
all'asta di cui al paragrafo 1 può essere
aumentata nel
quadro del riesame generale della presente
direttiva. 3. Almeno quindici mesi prima dell'inizio
di ciascun
periodo indicato
all'articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relati-
3.
È adottato un regolamento contenente le modalità vamente al periodo di cui
all'articolo 3 quater, paragrafo 1,
precise per la vendita all'asta, da parte
degli Stati membri, entro il
30 settembre 2011, la Commissione calcola e
delle quote che non devono essere
rilasciate a titolo gratuito
adotta una decisione che fissi:
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente
articolo o dell'arti-
colo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di
quote che ogni
Stato membro mette all'asta per ciascun
periodo è propor- a) la
quantità totale di quote da assegnare per il periodo in
zionale alla percentuale ad esso imputabile
delle emissioni
questione a norma dell'articolo 3 quater;
complessive attribuite al trasporto aereo
di tutti gli Stati
membri per l'anno di riferimento,
comunicate in confor- b) il numero di quote da vendere all'asta
per il periodo in
mità all'articolo 14, paragrafo 3, e
verificate a norma
questione a norma dell'articolo 3 quinquies;
dell'articolo 15. Per il periodo di cui
all'articolo 3 quater,
paragrafo 1, l'anno di riferimento è il
2010 e per ciascun c) il
numero di quote nella riserva speciale per gli operatori
periodo successivo di cui all'articolo 3
quater l'anno di rife-
aerei per il periodo in questione a norma
rimento è l'anno civile che si conclude 24
mesi prima dell'i-
dell'articolo 3 septies, paragrafo 1;
nizio del periodo cui si riferisce l'asta.
d) il numero di quote da
assegnare a titolo gratuito per il
Tale regolamento, inteso a modificare
elementi non essen-
periodo in questione sottraendo il numero di quote di
ziali della presente direttiva
completandola, è adottato cui alle lettere b), e c) dalla quantità
totale di quote
secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di
decisa ai sensi della lettera a); e
cui all'articolo 23, paragrafo 3.
e)
il parametro di riferimento da applicare per l'assegna-
zione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di
4.
Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere cui la Commissione ha
ricevuto le domande a norma
fatto dei proventi derivanti dalla vendita
all'asta di quote.
Tali proventi dovrebbero essere utilizzati
per lottare contro del
paragrafo 2.
i cambiamenti climatici nell'Unione europea
e nei paesi
terzi e per coprire i costi sostenuti dallo
Stato membro di Il
parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in
riferimento in relazione alla presente
direttiva. quote
per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il
numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei
dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle
5.
Le informazioni comunicate alla Commissione a domande trasmesse alla Commissione a norma
del para-
norma della presente direttiva non
esonerano gli Stati
grafo 2.
membri dall'obbligo di comunicazione
previsto dall'arti-
colo 88, paragrafo 3, del trattato.
4. Entro tre mesi dalla data della
decisione della
Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro
Articolo 3 sexies di
riferimento calcola e pubblica:
Assegnazione e rilascio di quote agli
operatori aerei a)
la quantità totale di quote da assegnare per il periodo
interessato
a ciascun operatore aereo per il quale ha
1.
Per ciascun periodo indicato all'articolo 3 quater, ogni inoltrato la domanda alla
Commissione a norma del
operatore aereo può presentare domanda per
l'attribuzione
paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnel-
delle quote destinate ad essere assegnate a
titolo gratuito. La
late-chilometro dichiarati nella domanda per il para-
domanda può essere inoltrata all'autorità
competente dello
metro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e);
Stato membro di riferimento presentando i
dati verificati
nonché
relativi alle tonnellate-chilometro per le
attività di trasporto
aereo elencate nell'allegato I svolte
dall'operatore aereo b)
le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni
stesso nell'anno di controllo. Ai fini del
presente articolo,
anno, determinate dividendo la quantità totale di quote
l'anno di controllo è l'anno civile che si
conclude venti-
relative al periodo interessato, calcolata come indicato
quattro mesi prima dell'inizio del periodo
cui si riferisce la
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il
domanda, secondo le modalità descritte
negli allegati IV e V
periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge
o, relativamente al periodo di cui
all'articolo 3 quater, para-
una delle attività di trasporto aereo elencate
grafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate
almeno
nell'allegato I.
20.5.2008 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 122E/25
5.
Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il questione tra l'anno
di controllo per il quale sono
28 febbraio di ogni anno, l'autorità
competente dello Stato stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilo-
membro di riferimento rilascia a ciascun
operatore aereo il
metro ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in
numero di quote che gli sono assegnate per
quell'anno a
relazione al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-
norma del presente articolo o
dell'articolo 3 septies. grafo 2, ed il secondo anno civile
del periodo in
questione; e
Articolo 3 septies iii) l'aumento in termini
assoluti in tonnellate-chilo-
metro fatto registrare dall'operatore aereo in
Riserva speciale per taluni operatori aerei
questione tra l'anno di controllo per il quale sono
stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilo-
1.
Per ciascun periodo di cui
all'articolo 3 quater, para- metro ai sensi dell'articolo 3 sexies,
paragrafo 1, in
grafo 2, il 3 % della quantità totale di
quote di emissioni da
relazione al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-
assegnare è accantonato in una riserva
speciale destinata
grafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che
agli operatori aerei: supera la percentuale di cui al
paragrafo 1, lettera b).
a) che cominciano ad esercitare
un'attività di trasporto
aereo di cui all'allegato I dopo
l'anno di controllo per il
4. Entro sei mesi dal
termine per la presentazione della
quale i dati relativi alle
tonnellate-chilometro sono stati
domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmet-
trasmessi ai sensi dell'articolo 3
sexies, paragrafo 1, in tono
alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale
relazione a un periodo di cui
all'articolo 3 quater, para-
paragrafo.
grafo 2; o
5. Entro dodici mesi dal
termine per la presentazione
b) i cui dati relativi alle
tonnellate-chilometro sono aumen-
della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione
tati mediamente di oltre il 18 %
annuo tra l'anno di decide
in merito al parametro di riferimento da applicare
controllo per il quale sono stati
trasmessi i dati relativi per
l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori
alle tonnellate-chilometro ai sensi
dell'articolo 3 sexies, aerei
le cui domande sono state presentate alla Commis-
paragrafo 1, in relazione al periodo
di cui sione a
norma del paragrafo 4.
all'articolo 3 quater, paragrafo 2,
ed il secondo anno
civile del periodo in
questione;
Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è
e la cui attività ai sensi della lettera
a), o attività supplemen-
calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva
tare ai sensi della letterab), non è una
continuazione inte-
speciale per la somma:
grale o parziale di un'attività di
trasporto aereo esercitata in
precedenza da un altro operatore
aereo. a) dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro per gli opera-
tori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano
2.
Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo nelle domande trasmesse
alla Commissione ai sensi del
1 può chiedere l'assegnazione gratuita di
quote di emissioni
paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e
prelevate dalla riserva speciale
presentando una domanda
all'autorità competente del suo Stato
membro di riferi- b)
dell'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro
mento. La domanda è presentata entro il 30
giugno del
che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b),
terzo anno del periodo di cui all'articolo
3 quater, para-
per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b),
grafo 2, cui la domanda si riferisce.
che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai
sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del para-
3.
Una domanda ai sensi del paragrafo 2: grafo 4.
a) contiene i dati verificati relativi
alle tonnellate-chilo-
6. Il parametro di
riferimento di cui al paragrafo 5 non
metro conformemente agli allegati IV e V per le
attività determina una
quota annuale per tonnellata-chilometro
di trasporto aereo elencate
nell'allegato I svolte dall'ope-
maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro
ratore aereo nel secondo anno civile
del periodo di cui
assegnata agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 sexies,
all'articolo 3 quater, paragrafo 2,
al quale la domanda si
paragrafo 4.
riferisce;
b) fornisce le prove che i criteri di
ammissibilità ai sensi
7. Entro tre mesi dalla data
della decisione della
del paragrafo 1 sono soddisfatti;
e
Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro
di riferimento calcola e pubblica:
c) nel caso degli operatori aerei di cui
al paragrafo 1,
lettera b), indica: a) l'assegnazione di quote
di emissioni prelevate dalla
riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha
i) l'aumento percentuale in
tonnellate-chilometro fatto
presentato la domanda alla Commissione conforme-
registrare dall'operatore aereo
in questione tra l'anno
mente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate conside-
di controllo per il quale sono
stati trasmessi i dati
rando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e
relativi alle
tonnellate-chilometro ai sensi dell'arti- moltiplicandolo:
colo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di
cui all'articolo 3 quater,
paragrafo 2, ed il secondo
i) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1,
anno civile di tale
periodo; lettera a), per i dati
relativi alle tonnellate-chilometro
che figurano nella domanda trasmessa alla Commis-
ii) l'aumento in termini assoluti in
tonnellate-chilo-
sione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del para-
metro fatto registrare
dall'operatore aereo in grafo 4;
C
122E/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 20.5.2008
ii) nel caso di un operatore aereo
di cui al paragrafo 1,
ciascun anno civile, come verificate a norma dell'arti-
lettera b), per l'aumento in
termini assoluti in tonnel-
colo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».
late-chilometro che supera la
percentuale di cui al
paragrafo 1, lettera b), che
figura nella domanda 7)
Dopo l'articolo 11 è inserito il titolo seguente:
presentata alla Commissione ai
sensi del paragrafo 3,
lettera c), punto iii), e del
paragrafo 4; e «CAPO IV
b) l'assegnazione di quote di emissioni a
ciascun operatore
aereo per ogni anno, che è
determinata dividendo la sua
Disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti
assegnazione di quote ai sensi
della lettera a), per il
fissi».
numero di anni civili interi
rimanenti nel periodo di cui
all'articolo 3 quater, paragrafo 2,
cui l'assegnazione si 8)
All'articolo 11 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
riferisce.
«1 bis. Fatto salvo il
paragrafo 3, durante ogni periodo di
8.
Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva cui all'articolo 3 quater gli Stati membri
autorizzano ciascun
speciale sono messe all'asta dagli Stati
membri.
operatore aereo ad utilizzare CER ed ERU derivanti da atti-
vità di progetto.
Durante il periodo di cui all'articolo 3 quater,
paragrafo 1, gli operatori aerei possono utilizzare CER e
9.
La Commissione può fissare norme specifiche relative ERU fino al 15 % del numero
di quote che sono tenuti a
al funzionamento della riserva speciale
ai sensi del presente
restituire a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis.
articolo, compresa la valutazione
dell'osservanza dei criteri
di ammissibilità ai sensi del paragrafo
1. Tali misure, intese
a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva
Per i periodi successivi, la percentuale è stabilita secondo la
completandola, sono adottate secondo la
procedura di rego-
procedura per la determinazione dell'utilizzo di CER e ERU
lamentazione con controllo di cui
all'articolo 23, para-
derivanti da attività di progetto, nell'ambito del riesame
grafo 3.
della presente direttiva e tenendo conto dello sviluppo del
regime di
cambiamento climatico internazionale.
Articolo 3 octies La
Commissione pubblica tale percentuale almeno sei mesi
prima dell'inizio di ciascun periodo di cui
Piani di monitoraggio e
comunicazione all'articolo 3 quater.».
Lo
Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun
operatore aereo trasmetta all'autorità
competente dello 9)
All'articolo 11 ter, paragrafo 2, i termini «negli impianti»
Stato in questione un piano di
monitoraggio che stabilisca
sono sostituiti da «nelle attività».
le misure per il controllo e la
comunicazione delle emis-
sioni e dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro ai fini
10) L'articolo 12 è così modificato:
dell'applicazione dell'articolo 3 sexies
e affinché tali piani
siano approvati dall'autorità competente
secondo le linee a)
al paragrafo 2, dopo la locuzione «ai fini» sono inseriti i
guida adottate a norma dell'articolo
14.».
termini «dell'adempimento degli obblighi previsti per un
operatore aereo dal paragrafo 2 bis o»;
5)
Sono inseriti il titolo e l'articolo seguenti: b) è inserito il paragrafo
seguente:
«CAPO III
«2 bis. Gli Stati membri
di riferimento si accertano,
Impianti fissi
entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore
aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle
emissioni complessive prodotte nell'anno civile prece-
Articolo 3 nonies
dente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'alle-
gato I per le quali l'operatore in questione è l'operatore
aereo, come verificate a
norma dell'articolo 15. Gli Stati
Ambito di applicazione membri
garantiscono che le quote restituite in confor-
mità al
presente paragrafo siano successivamente
Le disposizioni del presente Capo si
applicano alle autoriz-
cancellate.»;
zazioni ad emettere gas a effetto serra e
all'assegnazione e
al rilascio di quote per le attività
elencate nell'allegato I
diverse dalle attività di trasporto
aereo.».
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri provvedono affinché,
entro il
6)
All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla 30 aprile di ogni anno,
il gestore di ciascun impianto
seguente:
restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle
quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni
«e) obbligo di restituire quote di
emissioni, diverse dalle
totali di tale impianto nel corso dell'anno civile prece-
quote rilasciate a norma del capo
II, pari alle emissioni
dente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che
complessivamente rilasciate
dall'impianto durante
tali quote siano successivamente cancellate.».
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea C 122E/27
11)
All'articolo 13, paragrafo 3, i termini «dell'articolo 12, para- «2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei
grafo 3,» sono sostituiti dai termini
«dell'articolo 12, para-
nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno
grafi 2 bis o 3».
violato i requisiti per la restituzione di quote di emis-
sioni sufficienti a norma della presente direttiva.
12)
L'articolo 14 è così modificato:
a) al paragrafo 1, prima frase: 3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o
l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno,
i) dopo i termini «tale attività» è
inserito il seguente
non restituisce un numero di quote di emissioni suffi-
testo: «e dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro ai
ciente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno
fini della domanda di cui agli
articoli 3 sexies o
precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le
3 septies»;
emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore
non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per
ii) i termini «Entro il 30 settembre
2003» sono
le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il paga-
soppressi;
mento dell'ammenda per le
emissioni in eccesso non
dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero
b) il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: di quote di emissioni
corrispondente a tali emissioni in
eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle
«3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni emissioni dell'anno
civile seguente.»;
gestore o operatore aereo comunichi
all'autorità compe-
tente le emissioni rilasciate durante
ciascun anno civile
dall'impianto o, a decorrere dal 1o
gennaio 2010, dall'ae- c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
romobile che opera dopo la fine di
tale anno, in confor-
mità delle linee guida.».
«5. Se un operatore aereo
non rispetta le prescrizioni
della presente direttiva nemmeno in seguito all'imposi-
13)
L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
zione di misure coercitive, il suo
Stato membro di riferi-
mento può chiedere alla Commissione di decidere di
imporgli
un divieto operativo.
«Articolo 15
Verifica
6. Qualsiasi richiesta di
uno Stato membro di riferi-
mento ai sensi del paragrafo 5 contiene:
Gli Stati membri provvedono affinché le
comunicazioni
effettuate dai gestori e dagli operatori
aerei a norma dell'ar- a) la prova che l'operatore
aereo non ha rispettato i suoi
ticolo 14, paragrafo 3, siano verificate
secondo i criteri defi-
obblighi ai sensi della presente direttiva;
niti all'allegato V e le eventuali disposizioni
dettagliate adot-
tate dalla Commissione ai sensi del
presente articolo, e
provvedono affinché l'autorità competente
ne sia informata.
b) dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato
membro;
Gli Stati membri provvedono affinché il
gestore o l'opera-
tore aereo la cui comunicazione non sia
stata riconosciuta
c) una giustificazione dell'imposizione di un divieto
conforme ai criteri di cui all'allegato V
e alle eventuali
operativo a livello comunitario; e
disposizioni dettagliate adottate dalla
Commissione ai sensi
del presente articolo entro il 31 marzo di
ogni anno per le
emissioni rilasciate durante l'anno
precedente non possano
d) una raccomandazione sulla portata del divieto opera-
trasferire ulteriormente altre quote di
emissioni fino al tivo a livello comunitario e sulle
eventuali condizioni
momento in cui una comunicazione di tale
gestore od
per la sua applicazione.
operatore aereo non sia riconosciuta come
conforme.
7. Quando richieste del tipo di quelle di
cui al para-
grafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne
La Commissione può adottare disposizioni
dettagliate per la
informa gli altri Stati membri (attraverso i loro rappre-
verifica delle comunicazioni presentate
dagli operatori aerei
sentanti in seno al comitato di cui all'articolo 23, para-
a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e
delle domande di
grafo 1, conformemente al regolamento interno di tale
cui all'articolo 3 sexies e 3 septies
secondo la procedura di comitato).
regolamentazione di cui all'articolo 23,
paragrafo 2.».
14)
L'articolo 16 è così modificato: 8. L'adozione di una decisione a seguito
di una
richiesta
ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove
opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità
a) al paragrafo 1 i termini «entro il 31
dicembre 2003»
responsabili della supervisione regolamentare dell'opera-
sono soppressi; tore
aereo in questione. Ogniqualvolta possibile, le
consultazioni sono svolte congiuntamente dalla
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
Commissione e dagli Stati membri.
C
122E/28 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20.5.2008
9. Quando valuta se adottare una decisione a seguito 3. In base alle informazioni di cui dispone, la Commis-
di una richiesta ai sensi del
paragrafo 5, la Commissione
sione:
comunica all'operatore aereo in
questione i fatti e le
considerazioni principali che sono
alla base di tale deci- a)
pubblica, anteriormente al 1o
sione. L'operatore aereo ha la
possibilità di presentare febbraio
2009, un elenco
degli
operatori aerei che hanno svolto una delle attività
osservazioni scritte alla
Commissione entro 10 giorni di trasporto aereo che figurano
nell'allegato I al
lavorativi dalla data di
comunicazione. 1o gennaio 2006 o
successivamente a tale data, specifi-
cando lo Stato
membro di riferimento di ciascun opera-
tore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;
10. Su richiesta di uno Stato membro, la Commis-
sione può adottare, secondo la
procedura di regolamen-
b) aggiorna l'elenco, anteriormente al 1o febbraio di
tazione di cui all'articolo 23,
paragrafo 2, la decisione
ciascun anno successivo, al
fine di inserirvi gli operatori
di imporre un divieto operativo
all'operatore aereo
aerei che successivamente hanno svolto una delle attività
interessato. di trasporto aereo
che figurano nell'allegato I.
4. Ai fini del paragrafo
1, per gli operatori aerei che
11. Ciascuno Stato
membro applica, all'interno del
hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il
proprio territorio, le eventuali
decisioni adottate ai sensi
1o gennaio 2006, per "anno di riferimento" s'intende il
del paragrafo 10. Esso informa la
Commissione dei
primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s'intende
provvedimenti adottati in
applicazione di tali decisioni.
l'anno civile che decorre dal 1o gennaio 2006.
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in rela-
zione alle procedure di cui al
presente articolo. Tali
Articolo 18 ter
misure, intese a modificare
elementi non essenziali della
presente direttiva, completandola,
sono adottate secondo
Assistenza di Eurocontrol
la procedura di regolamentazione
con controllo di cui
all'articolo 23, paragrafo
3.». Ai fini
dell'adempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall'articolo 18 bis, la
Commissione può chiedere l'assistenza di Eurocontrol e, a
15)
Sono inseriti gli articoli seguenti: tal fine, può
concludere opportuni accordi con tale organiz-
zazione.
«Articolo 18 bis (*)
GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.».
Stato membro di riferimento
16) All'articolo 19, il paragrafo 3 è così modificato:
1. Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo a) l'ultima frase è sostituita
dalla seguente:
è:
«Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in
a) nel caso di un operatore aereo in
possesso di una
materia di utilizzo e
identificazione delle CER e delle
licenza d'esercizio valida
rilasciata da uno Stato membro ERU nel sistema comunitario e riguardo al
monitoraggio
a norma del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consi-
del livello di utilizzo raggiunto e disposizioni finalizzate
glio, del 23 luglio 1992, sul
rilascio delle licenze ai a tener conto dell'inclusione delle
attività di trasporto
vettori aerei (*), lo Stato membro che ha rilasciato
la aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote.»;
licenza d'esercizio per l'operatore
aereo in questione;
b) è
aggiunto il seguente comma:
b) negli altri casi, lo Stato membro per
il quale sono state
stimate le più elevate emissioni
attribuite al trasporto
«Il regolamento relativo ad un sistema standardizzato e
aereo prodotte dai voli effettuati
dall'operatore aereo in
sicuro di registri assicura che le quote, CER e ERU resti-
questione nell'anno di
riferimento. tuite da operatori aerei
siano trasferite ai conti dei ritiri
degli Stati membri per il primo periodo d'impegno del
protocollo
di Kyoto soltanto nella misura in cui tali
2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui quote, CER e ERU
corrispondono alle emissioni incluse
all'articolo 3 quater, nessuna delle
emissioni attribuite al nei totali nazionali degli inventari
nazionali degli Stati
trasporto aereo prodotte dai voli
effettuati da un operatore membri per tale periodo.».
aereo di cui al paragrafo 1, lettera b),
del presente articolo è
attribuita al suo Stato membro di
riferimento, l'operatore
aereo è trasferito a un altro Stato
membro di riferimento
17) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
per il successivo periodo. Il nuovo Stato
membro di riferi-
mento è lo Stato membro per il quale sono
state stimate le
«3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente para-
più elevate emissioni attribuite al
trasporto aereo prodotte
grafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'ar-
dai voli effettuati dall'operatore aereo
in questione nei primi
ticolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
due anni del periodo precedente.
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 122E/29
18)
È inserito il seguente articolo: 20) All'articolo 30 è
aggiunto il paragrafo seguente:
«Articolo 25 bis «4. Entro il 1o giugno 2015 la Commissione,
sulla base
del controllo e dell'esperienza dell'applicazione della
Provvedimenti adottati da paesi terzi per
ridurre l'im-
presente direttiva, riesamina il funzionamento della
patto del trasporto aereo sui cambiamenti
climatici
presente direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo
di cui all'allegato I e può presentare, se del caso, proposte.
La Commissione prende in
considerazione in particolare:
1.
Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finaliz-
zati a ridurre l'impatto, in termini di
cambiamenti climatici,
dei voli in partenza dal proprio
territorio e diretti verso la
a) le implicazioni e gli effetti della presente direttiva in
Comunità, la Commissione, dopo essersi
consultata con tale relazione al funzionamento generale
del sistema
paese terzo e con gli Stati membri
nell'ambito del comitato comunitario;
di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
valuta le opzioni disponi-
bili al fine di garantire un'interazione
ottimale tra il sistema
comunitario e i provvedimenti adottati da
tale paese.
b) il funzionamento del mercato delle quote nel settore del
trasporto aereo, con particolare riguardo alle eventuali
perturbazioni del mercato;
Se necessario, la Commissione può adottare
modifiche per
garantire che i voli in arrivo dal paese
terzo in questione
siano esclusi dalle attività di trasporto
aereo elencate
c) l'efficacia ambientale del sistema comunitario e la
nell'allegato I o per garantire eventuali
altre modifiche delle
misura in cui la quantità totale di quote da assegnare
attività di trasporto aereo elencate
nell'allegato I richieste da agli operatori aerei ai sensi dell'articolo
3 quater
un accordo a norma del quarto comma. Tali
misure, intese
dovrebbe essere ridotta in
linea con gli obiettivi globali
a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva,
dell'Unione europea di riduzione delle emissioni;
sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 23,
paragrafo 3.
d) l'impatto del sistema comunitario sul settore del
trasporto aereo;
La Commissione può proporre al Parlamento
europeo e al
Consiglio eventuali altre modifiche della
presente direttiva.
e) il proseguimento della riserva speciale per gli operatori
aerei, tenendo
conto della probabile convergenza dei
tassi di crescita nel settore industriale;
La Commissione può inoltre, ove opportuno,
formulare
raccomandazioni al Consiglio a norma
dell'articolo 300,
paragrafo 1, del trattato ai fini
dell'avvio di negoziati per
f) l'impatto del sistema comunitario sulla dipendenza
concludere un accordo con il paese terzo
in questione.
strutturale dal trasporto aereo delle regioni insulari,
intercluse e periferiche della Comunità;
2.
La Comunità e i suoi Stati membri proseguono la
ricerca di un accordo su misure globali
per la riduzione
g) l'eventualità di includere un sistema di "passerella" per
delle emissioni di gas a effetto serra
provenienti dal agevolare lo scambio di quote tra
gli operatori aerei e i
trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi
accordo in tal senso,
gestori degli impianti assicurando nel contempo che
la Commissione valuta se sia necessario
modificare la
nessuna transazione comporti un trasferimento netto di
presente direttiva per quanto attiene agli
operatori aerei.».
quote dagli operatori aerei ai gestori degli impianti;
19)
L'articolo 28 è così modificato: h) le implicazioni
delle soglie di esclusione specificate
nell'allegato I in
termini di massa massima al decollo
a) al paragrafo 3, la lettera b), è
sostituita dalla seguente: certificata e numero di voli annuali
effettuati da un
operatore
aereo; e
«b) che sarà responsabile della
restituzione di quote di
emissione, diverse dalle
quote rilasciate a norma del
i) l'impatto dell'esenzione dal sistema comunitario di
capo II, uguali al totale
delle emissioni degli impianti taluni voli effettuati nel quadro di oneri di
servizio
del raggruppamento, in deroga
all'articolo 6, para-
pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE)
grafo 2, lettera e), e
all'articolo 12, paragrafo 3; e»; n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
sull'ac-
cesso
dei vettori aerei della Comunità alle rotte intraco-
b) il paragrafo 4 è sostituito dal
seguente: munitarie (*).
«4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle La Commissione
riferisce successivamente al Parlamento
sanzioni previste per la violazione
dei requisiti di restitu-
europeo e al Consiglio.
zione di quote di emissioni, diverse
dalle quote rilasciate
a norma del capo II, sufficienti per
coprire le emissioni
(*) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modifi-
totali degli impianti del
raggruppamento, in deroga cato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1791/2006
all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e
4.».
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).».
C
122E/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 20.5.2008
21)
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente titolo:
Articolo 3
«CAPO V Entrata
in vigore
Disposizioni finali».
22)
Gli allegati I, IV e V sono modificati conformemente all'alle- La presente direttiva entra
in vigore il ventesimo giorno succes-
gato della presente direttiva.
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
Attuazione
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legisla- Destinatari
tive,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla
presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
immediatamente
la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corre-
date
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-
ciale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati Fatto a ...
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel
settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione Il
presidente Il
presidente
ne
informa gli Stati membri.
... ...
(*)
Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 122E/31
ALLEGATO
Gli allegati I, IV e V della
direttiva 2003/87/CE sono modificati come indicato di seguito.
1) L'allegato I è così
modificato:
a) il titolo è sostituito dal
seguente testo:
«CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI
SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA»;
b) al paragrafo 2, prima della
tabella, è inserito il seguente comma:
«Per il 2012 sono inclusi
tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di
uno Stato
membro cui si applica il
trattato.»;
c) è inserita la seguente
categoria di attività:
«Trasporto aereo
Voli in partenza da o in
arrivo a un aerodromo situato nel territorio di Biossido di carbonio»
uno Stato membro soggetto
alle disposizioni del trattato.
Non sono inclusi:
a) i voli effettuati
esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio
ufficiale, un monarca
regnante o i membri più prossimi della sua fami-
glia, un capo di Stato,
i capi di governo, i ministri del governo di un
paese diverso da uno
Stato membro, a condizione che tale situazione
sia comprovata da un
adeguato indicatore attestante lo statuto nel
piano di volo;
b) i voli militari
effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità
doganali e di polizia;
c) i voli effettuati a fini
di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio,
i voli umanitari e i
voli per servizi medici d'emergenza autorizzati
dall'autorità
competente responsabile;
d) i voli effettuati
esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite
nell'allegato 2 della
Convenzione di Chicago;
e) i voli che terminano
presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decol-
lato e durante i quali
non è stato effettuato alcun atterraggio inter-
medio;
f) i voli di addestramento
effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o,
nel caso di un
equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora
questa situazione sia
comprovata da una menzione inserita nel piano di
volo, a condizione che
il volo non sia destinato al trasporto di passeg-
geri e/o merci o al
posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;
g) i voli effettuati al
solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromo-
bili o apparecchiature
sia a bordo che a terra;
h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa
massima al decollo
certificata inferiore a
5 700 kg;
i) voli effettuati nel
quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di
regioni
ultraperiferiche di cui
all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, o su
rotte per le quali la
capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno;
e
j) voli diversi dai voli
effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito
di un viaggio
ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi
della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i
ministri del
governo di uno Stato
membro dell'UE, effettuati da un operatore di
trasporto aereo
commerciale che opera per tre periodi di quattro mesi
consecutivi meno di 243
voli per periodo i quali, se non fosse per
questo, rientrerebbero
in questa attività.
C
122E/32 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 20.5.2008
2) L'allegato IV è così
modificato:
a) dopo il titolo
dell'allegato è inserito il titolo seguente:
«PARTE A - CONTROLLO E COMUNICAZIONE
DELLE EMISSIONI PRODOTTE DA IMPIANTI FISSI»;
b) è inserita la seguente
parte:
«PARTE B - CONTROLLO E
COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ DI
TRASPORTO AEREO
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono
monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile ×
fattore di emissione
Il consumo di combustibile
comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove
possibile si
utilizza il valore
corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo,
calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi
dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo quanti-
tativo di combustibile
contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo
successivo +
rifornimento di
combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul
consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo
standard a
livelli basato sulle
migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione
utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle Linee guida IPCC 2006 sugli
inventari o successivi
aggiornamenti, a meno che
non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi,
identificati da
laboratori indipendenti
accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un
fattore di emis-
sione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad
un calcolo separato.
Comunicazione delle
emissioni
Ciascun operatore aereo
deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista
dall'articolo 14,
paragrafo 3.
A. Informazioni che
identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore
aereo,
- Stato membro di
riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se
diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di
registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui
si riferisce la comuni-
cazione, per lo
svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le
quali l'operatore è
considerato
l'operatore aereo,
- numero del certificato
di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha
rilasciato tale
certificato/licenza
al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite
nell'allegato I per le quali
l'operatore in questione è considerato
l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario
dell'aeromobile.
B. Informazioni su ciascun
tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
- consumo di
combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive
aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la
comunica-
zione e che
rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali
l'operatore in questione è
considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate
prodotte da:
- tutti i voli
effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le
attività di
trasporto aereo dell'allegato I per le quali
l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che
sono decollati
da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in
un aero-
dromo situato
nel territorio dello stesso Stato membro,
- tutti gli altri
voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano
fra le attività di
trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore
in questione è considerato l'operatore aereo,
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 122E/33
- emissioni aggregate
prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la
comunicazione e rientranti
nelle attività di
trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è
considerato l'operatore
aereo e che:
- sono partiti da
ogni Stato membro, e
- sono arrivati
in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,
- incertezza.
Controllo dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ai fini della domanda di
assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o
dell'articolo 3 sexies,
paragrafo 2, l'entità
dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo
la seguente formula:
tonnellate-chilometro =
distanza × carico pagante
dove:
distanza = la distanza
ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di
un fattore
fisso aggiuntivo di 95 km;
carico pagante = la massa
totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del
carico pagante:
- il numero dei passeggeri
comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa
effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al
bagaglio imbarcato
contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli
interessati,
oppure un valore d'ufficio pari a 110 kg per
ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
Comunicazione dei dati
relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti
informazioni nella domanda presentata a norma
dell'articolo 3 sexies,
paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:
A. Informazioni che
identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore
aereo,
- Stato membro di
riferimento,
- indirizzo, codice
postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di
registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui
si riferisce la domanda,
per lo
svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le
quali l'operatore è conside-
rato l'operatore
aereo,
- numero del
certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità
che ha rilasciato tale
certificato/licenza al fine dello svolgimento delle
attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali
l'operatore in
questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario
dell'aeromobile.
B. Dati relativi alle
tonnellate-chilometro:
- numero di voli per
coppia di aerodromi,
- numero di
passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di
tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il
calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di
tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si
riferisce la
comunicazione e
che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le
quali l'operatore
in questione è
considerato l'operatore aereo.».
3) L'allegato V è così
modificato:
a) dopo il titolo
dell'allegato è inserito il titolo seguente:
«PARTE A - VERIFICA DELLE
EMISSIONI PRODOTTE DA IMPIANTI FISSI»;
b) è inserita la seguente
parte B:
«PARTE B - VERIFICA DELLE
EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
13. I principi generali e il metodo definiti nel presente
allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle
emissioni prodotte
dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato
I.
C
122E/34 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 20.5.2008
A tal fine:
a) al punto 3, il
riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento
all'operatore aereo e alla lettera c) di
tale punto il
riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile
utilizzato per svolgere
le attività di trasporto
aereo di cui trattasi nella comunicazione;
b) al punto 5, il
riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;
c) al punto 6, il
riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come
riferimento alle attività
di trasporto aereo
svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
d) al punto 7, il
riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti
utilizzati dall'opera-
tore aereo per
svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
e) ai punti 8 e 9, i
riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come
riferimenti all'aero-
mobile di cui
l'operatore aereo è responsabile;
f) ai punti 10 e 12, il
riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.
Disposizioni supplementari per la
verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto
aereo
14. Il responsabile della
verifica deve, in particolare, accertarsi che:
a) tutti i voli
imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I
siano stati tenuti in
considerazione. Nello
svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati
sugli orari
e altri dati
riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore
stesso ha chiesto a
Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una
corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati
riguardanti il
combustibile
acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di
trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la
verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli
articoli 3 sexies e 3 septies
15. I principi generali e il
metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma
dell'arti-
colo 14, paragrafo 3,
definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica
dei dati relativi
alle
tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
16. Il responsabile della
verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore
aereo presenta a
norma degli articoli 3
sexies, paragrafo 1, e 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di
cui l'operatore
aereo in questione è
responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una
delle attività
di trasporto aereo che
figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile
della veri-
fica consulta i dati
riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore
stesso ha chiesto a
Eurocontrol. Il
responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante
dichiarato dall'operatore
aereo corrisponda alla
documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di
sicurezza.».
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
C 122E/35
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Nel dicembre del 2006 la
Commissione ha adottato la proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel
sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. La proposta è stata
trasmessa al Consiglio il 22
dicembre 2006.
Il Parlamento europeo ha
adottato il parere in prima lettura il 13 novembre 2007.
Il Comitato economico e
sociale ha adottato il parere il 30 maggio 2007 (2).
Il Comitato delle regioni ha
adottato il parere il 10 ottobre 2007 (3).
Il 18 aprile 2008 il
Consiglio ha adottato la posizione comune.
II. OBIETTIVO
L'obiettivo principale della
proposta di direttiva è quello di ridurre l'impatto esercitato dal settore del
trasporto aereo sui
cambiamenti climatici, considerate le emissioni crescenti prodotte da questo
settore,
segnatamente includendo le
attività di trasporto aereo nel sistema comunitario generale di scambio delle
quote di emissione (ETS).
La proposta è in forma di
modifica della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS).
III. ANALISI DELLA POSIZIONE
COMUNE
Aspetti generali
La posizione comune incorpora
una serie di emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo, alla
lettera, in parte o nello
spirito. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva.
Tuttavia
altri emendamenti non sono
rispecchiati nella posizione comune in quanto il Consiglio ha convenuto
che non fossero necessari e/o
applicabili, poiché non corroborati in misura sufficiente dalle conoscenze
scientifiche attuali e in quanto la loro attuazione
comporterebbe costi amministrativi maggiori e non
commisurati.
La posizione comune introduce
inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in
prima lettura del Parlamento
europeo; in parecchi casi le disposizioni della proposta iniziale della
Commissione sono state
infatti integrate da nuovi elementi oppure riformulate per intero, con
l'aggiunta
di disposizioni completamente nuove.
Inoltre sono state apportate
parecchie modifiche redazionali con il solo intento di chiarire il testo o di
assicurare la coerenza
generale della direttiva.
Aspetti specifici
(1) Data d'inizio e campo di
applicazione del sistema
Il Consiglio, in accordo con
il Parlamento europeo, ha respinto l'impostazione in due fasi proposta dalla
Commissione e ha optato per
una data d'inizio unica per tutti i voli da includere nel sistema. Questa
scelta è considerata
necessaria per assicurare un impatto ambientale rafforzato del sistema,
minimiz-
zando nel contempo le
distorsioni della concorrenza. Il Consiglio, tuttavia, contrariamente alla
Commis-
sione e al Parlamento europeo
che propongono il 2011 come data d'inizio, ha ritenuto ragionevole
rinviarla di un anno, ossia
al 2012, tenuto conto delle fasi procedurali che comporta l'adozione della
legislazione, della
complessità del sistema e dell'esigenza di predisporre una serie di misure di
attuazione.
(1) Doc. 5154/07 - COM(2006) 818
defin.
(2) GU C 206 del 27.7.2007, pag.
47.
(3) GU C 305 del 15.12.2007, pag.
15.
C
122E/36 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 20.5.2008
(2) Assegnazione
Al pari del Parlamento europeo,
il Consiglio ritiene di importanza fondamentale per il funzionamento
del sistema la questione
dell'assegnazione delle quote. Al riguardo ha apportato alla proposta della
Commissione una serie di
modifiche che ne rendono i contenuti più aderenti allo spirito di parecchi
emendamenti del PE, benché questi
ultimi non siano stati integrati testualmente nella posizione comune.
Pertanto, il Consiglio ha
mantenuto il tetto massimo del 100 % di emissioni storiche come proposto
dalla Commissione, accennando non
di meno a una possibile riduzione nel quadro del riesame del
funzionamento della direttiva in
relazione alle attività di trasporto aereo che sarà effettuato entro il
2015 (articolo 30, paragrafo 4).
Il Consiglio ha approvato la
scelta della Commissione riguardo al metodo di assegnazione, basato in
parte sull'assegnazione delle quote
a titolo gratuito applicando un semplice parametro di riferimento e,
in parte, sulla vendita all'asta.
Il Consiglio ha però adattato
lievemente il parametro di riferimento modificando il carico pagante
(che passa a 110 kg per ciascun
passeggero e relativo bagaglio imbarcato) e la distanza (con una maggio-
razione di 95 km della distanza
ortodromica) usati per calcolare l'attività di trasporto aereo (tonnellate-
chilometro) di ogni operatore
aereo.
Per quanto riguarda i livelli di
quote messe all'asta il Consiglio ha respinto la proposta della Commis-
sione di usare una percentuale
corrispondente alla media delle percentuali proposte dagli Stati membri
che prevedono la vendita all'asta
nei rispettivi piani nazionali di assegnazione, optando per una percen-
tuale fissa del 10 %. Inoltre il
Consiglio ha introdotto la possibilità esplicita che questa percentuale sia
aumentata nel quadro del riesame generale della direttiva ETS.
In tal modo, pur non incorporando
l'emendamento 74 del PE, la
posizione comune è di fatto in linea con il suo spirito generale poiché rico-
nosce che è opportuno prevedere
un aumento (graduale) del livello di quote messe all'asta. Una percen-
tuale iniziale più bassa
combinata con la possibilità di aumenti futuri è, secondo il Consiglio,
preferibile
perché corrisponde a
un'impostazione più cauta capace - da un lato - di assicurare che il trasporto
aereo non sia trattato molto
diversamente da altri settori interessati dall'ETS e - dall'altro - di favorire
un migliore adattamento al
funzionamento globale del sistema comunitario.
Quanto all'uso dei proventi
derivanti dalla vendita all'asta di quote il Consiglio ha adottato una posi-
zione leggermente modificata
rispetto a quella della Commissione e del Parlamento europeo. Ai sensi
della formulazione attuale
dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, spetta agli Stati membri stabilire
l'uso
che deve essere fatto di questi
proventi. Ciò non di meno lo stesso articolo 3 quinquies, paragrafo 4,
prevede che tali proventi siano
utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e
nei paesi terzi e per coprire i
costi amministrativi connessi al funzionamento del sistema. La modifica si
prefigge di garantire il rispetto
dei principi costituzionali e/o di bilancio fondamentali nell'ordinamento
giuridico interno di parecchi
Stati membri.
Uno degli elementi nuovi di
maggior rilievo introdotti dal Consiglio nella proposta della Commissione è
la creazione della riserva
speciale per i nuovi operatori aerei o per gli operatori aerei in rapida
crescita (ossia gli operatori in
grado di dimostrare un tasso di crescita annuo del 18 % negli anni succes-
sivi all'anno di riferimento usato per l'assegnazione
delle quote). Ai sensi dell'articolo 3 septies una
percentuale fissa (3 %) di quote
da assegnare verrà accantonata per essere distribuita agli operatori aerei
ammissibili in base a un sistema
di riferimento simile al sistema usato per l'assegnazione iniziale. Questa
disposizione farà sì che i nuovi
operatori aerei o gli operatori aerei di Stati membri con un tasso di
mobilità inizialmente molto basso
(ma costantemente in crescita) non siano penalizzati dal sistema. Il
Consiglio ha controbilanciato
eventuali distorsioni del mercato conferendo alla distribuzione di quote
nell'ambito della riserva
speciale il carattere di una-tantum, e disponendo in parallelo che la
risultante
quota annuale per
tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ammissibili non sia
maggiore della
quota annuale per
tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei a titolo di assegnazione
principale
(articolo 3 septies, paragrafo
6). In tal modo il Consiglio si muove nella stessa direzione degli emenda-
menti 22, 28 e 33 del PE. Ciò non
di meno il funzionamento della riserva speciale prevista nella posi-
zione comune comporterebbe costi
amministrativi inferiori e non causerebbe distorsioni del mercato
significative.
20.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 122E/37
(3) Esenzioni
Il Consiglio ha perfezionato
ulteriormente varie esenzioni dal sistema, tenendo conto degli emenda-
menti del Parlamento europeo
corrispondenti (emendamenti 51, 52, 53, 70 e 79). Ha scelto così di non
esentare dal sistema i voli
effettuati dai capi di stato dell'UE, ma di esentare i voli effettuati a fini
di
ricerca e soccorso, i voli per
attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza.
Sono esentati anche i voli
effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o
appa-
recchiature sia a bordo che a
terra.
La posizione comune ha introdotto
un'ulteriore esenzione dal sistema, una clausola «de minimis» che
comporta l'esenzione dei voli
effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera per
tre periodi di quattro mesi consecutivi
meno di 243 voli per periodo. Il Consiglio ha abbinato questa
esenzione alla corrispondente
definizione di «operatore di trasporto aereo commerciale» e a un conside-
rando volto a garantire che gli
operatori con livelli di traffico assai ridotti, compresi molti operatori di
paesi in via di sviluppo, non
sostengano oneri amministrativi sproporzionati. Si invia così un segnale
politico forte ai paesi in via di
sviluppo, riducendo nel contempo le difficoltà burocratiche e gli oneri
amministrativi generali legati
alla gestione del sistema. Si tiene conto degli eventuali effetti negativi sul
mercato scegliendo un criterio
neutro per l'esenzione, basato sulla «mera» attività.
Al pari del Parlamento europeo,
il Consiglio ha tenuto conto inoltre delle esigenze specifiche delle
regioni ultraperiferiche e dello
status particolare dei voli soggetti agli obblighi di servizio
pubblico. Nella posizione comune
si escludono dal sistema i voli effettuati nel quadro di obblighi di
servizio pubblico imposti su
rotte all'interno di regioni ultraperiferiche o su rotte per le quali la
capacità
offerta non supera i 30 000 posti
all'anno e si prevede anche il considerando corrispondente. Al
riguardo pertanto la posizione
comune va al di là dell'emendamento 78 del Parlamento europeo.
(4) Altre questioni
Si inserisce una nuovo articolo
(articolo 3 octies) che impone agli Stati membri un ulteriore obbligo di
provvedere affinché gli operatori
aerei trasmettano all'autorità competente piani di monitoraggio e
comunicazione che stabiliscano le
misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati
relativi alle
tonnellate-chilometro ai fini della richiesta delle quote da assegnare.
All'articolo sulle misure
coercitive della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione
(articolo 16) si aggiungono vari
nuovi paragrafi, che prevedono che uno Stato membro di riferimento
possa chiedere alla Commissione
di imporre un divieto operativo a livello comunitario all'operatore
aereo che non rispetti le
prescrizioni della direttiva. L'imposizione di un divieto operativo è una
misura
coercitiva considerata come
ultima risorsa, ma includerla è stato ritenuto necessario per garantire il
pieno rispetto del sistema da
parte degli operatori aerei, questione di estrema importanza per il Consi-
glio.
Inoltre il Consiglio ha
modificato la proposta della Commissione riguardo alla trasformazione delle
quote e alla loro conseguente
utilizzazione ai fini di impegni internazionali, scegliendo un sistema
semiaperto e sopprimendo la
disposizione della proposta della Commissione che avrebbe consentito agli
operatori aerei di trasformare le
proprie quote in quote utilizzabili da altri operatori. Riconoscendo che
il trasporto aereo nazionale (e
non internazionale) rientra negli impegni internazionali degli Stati
membri per il primo periodo di
impegno in base al protocollo di Kyoto, si aggiunge all'attuale articolo 19
della direttiva sul sistema di
scambio delle quote di emissione un nuovo paragrafo che prevede che il
regolamento relativo ai registri
assicuri che le quote, CER e ERU siano trasferite ai conti dei ritiri degli
Stati membri per il primo periodo
d'impegno del protocollo di Kyoto soltanto nella misura in cui tali
quote CER e ERU corrispondono
alle emissioni incluse nei totali nazionali degli inventari nazionali degli
Stati membri per tale periodo.
C
122E/38 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20.5.2008
Il Consiglio ha inoltre
modificato nella sostanza l'articolo 25 bis, che ora cerca di precisare le
diverse
procedure istituzionali di cui
può disporre la Commissione per adattare, adeguare o modificare la diret-
tiva dopo essersi consultata
con i paesi terzi o dopo aver concluso nuovi accordi con i medesimi. Si
evidenzia l'importanza della
ricerca di una soluzione globale alla questione della riduzione delle emis-
sioni derivanti dalle attività
di trasporto aereo nonché la necessità di cercare l'interazione ottimale tra il
sistema comunitario e i sistemi
equivalenti dei paesi terzi. Al riguardo, anche se il Consiglio ha scelto di
non riprendere alla lettera
l'emendamento corrispondente del Parlamento europeo (emendamento 49), lo
spirito della posizione comune
ne segue il principio ispiratore molto da vicino.
Infine all'attuale clausola di
riesame della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione
(articolo 30) si aggiungono
vari punti che fungono da lista di controllo per il riesame del funzionamento
della direttiva in relazione
alle attività di trasporto aereo e per affrontare eventuali problemi sollevati
dall'inclusione di dette attività nel sistema globale di
scambio delle quote di emissione.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la
posizione comune costituisca un pacchetto di misure equilibrato che contri-
buirà a ridurre le emissioni del trasporto aereo in conformità con le
politiche e gli obiettivi dell'UE,
espressi anche nell'ambito
dell'UNFCCC, garantendo al tempo stesso che il sistema sia applicato a tutti
gli operatori aerei senza
distinzione di nazionalità e quindi che l'inclusione del trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione non comporti distorsioni di concorrenza.
Il Consiglio auspica discussioni
costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione della
direttiva.