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                                                       POSIZIONE COMUNE (CE) N. 13/2008

                                                          definita dal Consiglio il 18 aprile 2008

                   in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,

                   che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema

                                      comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

 

                                                                     (2008/C 122 E/03)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                          l'impatto negativo dei cambiamenti climatici rappresenta

EUROPEA,                                                                                  sempre più un serio rischio per gli ecosistemi, la produ-

                                                                                          zione alimentare e il conseguimento dello sviluppo soste-

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare                      nibile e degli obiettivi di sviluppo del Millennio, così

l'articolo 175, paragrafo 1,                                                              come per la salute e la sicurezza del genere umano. Per

                                                                                          poter realizzare l'obiettivo dei 2 °C occorre stabilizzare la

                                                                                          concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera a

vista la proposta della Commissione,                                                      450 ppmv di CO2 equivalente, il che comporta il raggiun-

                                                                                          gimento dell'apice delle emissioni globali di gas a effetto

                                                                                          serra nei prossimi 10-15 anni e una sostanziale riduzione

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                             delle emissioni globali entro il 2050 di almeno il 50 %

                                                                                          rispetto ai livelli del 1990.

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del

trattato (3),                                                                    (4)      Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l'impegno

                                                                                          dell'Unione europea a trasformare l'Europa in un'eco-

                                                                                          nomia con un'efficienza energetica elevata ed emissioni di

considerando quanto segue:                                                                gas ad effetto serra ridotte e, sino alla conclusione di un

                                                                                          accordo globale e completo per il periodo successivo al

                                                                                          2012, ha stabilito che l'Unione europea si impegni in

(1)         La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del                          modo fermo ed indipendente a realizzare entro il 2020

            Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema                     una riduzione delle sue emissioni di gas ad effetto serra

            per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto                        di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990. La limita-

            serra nella Comunità (4), ha istituito un sistema che                         zione delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto

            consente lo scambio delle quote di emissione di gas a                         aereo è un contributo essenziale, coerente con questo

            effetto serra all'interno della Comunità al fine di promuo-                   impegno.

            vere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di

            validità in termini di costi e di efficienza economica.

 

(2)         L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni            (5)      Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l'impegno

            Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a                         dell'Unione europea per un accordo globale e completo

            nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE                            sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il

            del Consiglio (5), è quello di stabilizzare le concentrazioni                 periodo successivo al 2012 che dia una risposta effettiva,

            di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da                    efficace ed equa sulla scala necessaria per far fronte alle

            escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività                    sfide dei cambiamenti climatici. Ha sottoscritto un obiet-

            umane sul sistema climatico.                                                  tivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

                                                                                          dell'Unione europea entro il 2020 del 30 % rispetto ai

(2)         Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles l'8 e 9 marzo                      livelli del 1990 quale contributo ad un accordo globale e

            2007 ha sottolineato l'importanza fondamentale del                            completo per il periodo successivo al 2012, a condizione

            conseguimento dell'obiettivo strategico di limitare l'au-                     che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe ridu-

            mento della temperatura media globale al massimo a                            zioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economi-

            2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Dai più recenti risul-               camente più avanzati si impegnino a contribuire adegua-

            tati scientifici citati dal Gruppo intergovernativo di esperti                tamente, sulla base delle loro responsabilità e capacità

            dei cambiamenti climatici (IPCC) nel quarto rapporto di                       rispettive. L'Unione europea continua ad avere un ruolo

            valutazione emerge con ancor maggiore chiarezza che                           guida nei negoziati per un ambizioso accordo internazio-

                                                                                          nale che realizzerà l'obiettivo di limitare a 2 °C l'aumento

                                                                                          della temperatura globale ed è incoraggiata dai progressi

(1) GU C 175 del 27.7.2007, pag. 47.                                                      compiuti in tal senso nella 13a Conferenza delle Parti

(2) GU C 305 del 15.12.2007, pag. 15.                                                     della convenzione UNFCCC tenutasi a Bali nel dicembre

(3) Parere del Parlamento europeo, del 13 novembre 2007 (non ancora

       pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio,              2007. L'Unione europea si adopererà per assicurare che

       del 18 aprile 2008, e posizione del Parlamento europeo, del ... (non               questo accordo globale comprenda misure intese a

       ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio,              ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto

       del ...                                                                            aereo e, in tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare

(4) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva

       2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).                                    quali modifiche occorre apportare alla presente direttiva

(5) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.                                                        nella misura in cui si applica agli operatori aerei.

 


 

 

C 122E/20              IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          20.5.2008

 

(6)    L'UNFCCC impone a tutte le parti l'obbligo di elaborare e                 dell'ottobre 2002, del dicembre 2003 e dell'ottobre

       mettere in atto programmi nazionali e, se opportuno,                      2004, il Consiglio ha ripetutamente invitato la Commis-

       regionali contenenti misure volte ad attenuare i cambia-                  sione a proporre azioni per ridurre l'impatto del

       menti climatici.                                                          trasporto aereo internazionale sui cambiamenti climatici.

 

 

(7)    Il protocollo di Kyoto dell'UNFCCC, approvato a nome              (10)    È opportuno che a livello di Comunità e di Stati membri

       della Comunità europea con decisione 2002/358/CE del                      siano attuate politiche e misure in tutti i settori dell'eco-

       Consiglio (1), impone ai paesi sviluppati di limitare o                   nomia comunitaria, così da generare le significative ridu-

       ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi                 zioni necessarie. Se l'impatto del settore aereo in termini

       nel protocollo di Montreal generati dal trasporto aereo,                  di cambiamenti climatici continua ad aumentare al ritmo

       operando con l'Organizzazione internazionale dell'avia-                   attuale, le riduzioni ottenute in altri settori per com-

       zione civile (ICAO).                                                      battere i cambiamenti climatici saranno seriamente

                                                                                 compromesse.

 

 

(8)    Anche se la Comunità non è parte contraente della                 (11)    Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo,

       convenzione internazionale per l'aviazione civile di                      al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato

       Chicago del 1944 («la convenzione di Chicago»), tutti gli                 delle regioni intitolata «Ridurre l'impatto del trasporto

       Stati membri lo sono e sono membri dell'ICAO. Gli Stati                   aereo sui cambiamenti climatici» del 27 settembre 2005,

       membri continuano a sostenere, con altri Stati all'interno                la Commissione ha delineato una strategia per ridurre

       dell'ICAO, le iniziative volte a mettere a punto misure,                  l'impatto del trasporto aereo sul clima. Nell'ambito di un

       strumenti di mercato compresi, per affrontare l'impatto                   pacchetto complessivo di misure, la proposta prevedeva

       del trasporto aereo sui cambiamenti climatici. Alla sesta                 di includere i trasporti aerei nel sistema comunitario di

       riunione del Comitato ICAO sulla protezione dell'am-                      scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e

       biente nel settore aereo, tenutasi nel 2004, si è giunti alla             contemplava la creazione, nella seconda fase del

       conclusione che un sistema di scambio delle emissioni                     Programma europeo per il cambiamento climatico, di un

       concepito appositamente per il settore aereo e fondato su                 gruppo di lavoro «Trasporto aereo» costituito da vari

       un nuovo strumento giuridico predisposto sotto la                         soggetti interessati e incaricato di esaminare le possibilità

       responsabilità dell'ICAO non fosse sufficientemente inte-                 di includere il trasporto aereo nel sistema comunitario di

       ressante e che fosse dunque preferibile non proseguire in                 scambio. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2005 il Consi-

       tale direzione. Per questo motivo la risoluzione A35-5                    glio ha riconosciuto che la via migliore sotto il profilo

       della 35a Assemblea dell'ICAO, svoltasi nel settembre del                 economico ed ambientale sembrava essere l'inclusione dei

       2004, non ha proposto un nuovo strumento giuridico,                       trasporti aerei nel sistema comunitario per lo scambio di

       bensì ha sostenuto uno scambio aperto delle quote di                      quote di emissioni e ha invitato la Commissione a presen-

       emissione e la possibilità che gli Stati tengano conto delle              tare una proposta legislativa entro la fine del 2006. Nella

       emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali nel                 risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell'impatto

       contesto dei rispettivi sistemi di scambio delle emissioni.               del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (3), il Parla-

       Nell'allegato L della risoluzione A36-22 della 36a assem-                 mento europeo ha riconosciuto che lo scambio delle

       blea dell'ICAO, svoltasi nel settembre del 2007, si esor-                 quote di emissioni può svolgere un ruolo nel contesto di

       tano gli Stati contraenti a non applicare sistemi per lo                  un pacchetto globale di misure finalizzate ad affrontare

       scambio di emissioni nei confronti degli operatori aerei                  l'impatto dei trasporti aerei sul clima, a condizione che

       di altri Stati contraenti, salvo accordo reciproco di questi              sia concepito in maniera adeguata.

       Stati. Ricordando che la convenzione di Chicago rico-

       nosce espressamente il diritto di ciascuna parte

       contraente di applicare senza discriminazioni le proprie

       leggi e i propri regolamenti agli aeromobili di tutti gli         (12)    L'obiettivo delle modifiche apportate alla direttiva

       Stati, gli Stati membri della Comunità europea e altri                    2003/87/CE dalla presente direttiva è quello di ridurre

       quindici Stati europei hanno espresso una riserva sulla                   l'impatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti

       risoluzione e si sono riservati il diritto, ai sensi della                climatici inserendo le emissioni prodotte dalle attività di

       convenzione di Chicago, di mettere in atto e applicare,                   questo modo di trasporto nel sistema comunitario di

       senza discriminazioni, misure di mercato a tutti gli opera-               scambio delle quote.

       tori aerei di tutti gli Stati che forniscono servizi verso, a

       partire da o nel loro territorio.

 

                                                                         (13)    Gli operatori aerei hanno il controllo più diretto sul tipo

                                                                                 di aeromobile in servizio e sulle modalità d'uso e,

(9)    Il sesto programma comunitario di azione in materia di                    pertanto, è opportuno che siano responsabili dell'adempi-

       ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del                   mento degli obblighi istituiti dalla presente direttiva,

       Parlamento europeo e del Consiglio (2), stabiliva che la                  compreso l'obbligo di approntare un piano di monito-

       Comunità individuasse e intraprendesse azioni specifiche                  raggio, di controllare e di comunicare le emissioni in

       per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore               conformità del piano stesso. Un operatore aereo può

       dell'aviazione se, entro il 2002, non fossero state appro-                essere identificato da un codice designatore ICAO o da

       vate azioni analoghe in seno all'ICAO. Nelle conclusioni                  qualsiasi altro codice designatore riconosciuto usato per

                                                                                 l'identificazione del volo. Se l'identità dell'operatore aereo

(1) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(2) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.                                      (3) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.

 


 

 

20.5.2008              IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 122E/21

 

        è sconosciuta, si presume che l'operatore sia il proprie-            (18)    La piena armonizzazione della percentuale di quote asse-

        tario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri che                     gnate a titolo gratuito a tutti gli operatori aerei parteci-

        l'operatore aereo era un'altra persona.                                      panti al sistema è opportuna al fine di assicurare parità di

                                                                                     condizioni agli operatori aerei, dato che ciascun operatore

                                                                                     aereo sarà disciplinato da un unico Stato membro per

                                                                                     tutte le attività di trasporto verso l'Unione europea, in

(14)    A partire dal 2012 dovrebbero essere incluse le emissioni                    provenienza da essa e al suo interno, e dalle disposizioni

        prodotte da tutti i voli in arrivo e in partenza da un aero-                 di non discriminazione contenute negli accordi bilaterali

        dromo comunitario. Il sistema comunitario può pertanto                       per i servizi aerei conclusi con paesi terzi.

        rappresentare un modello per il ricorso agli scambi di

        quote di emissioni in tutto il mondo. Se un paese terzo

        adotta misure volte a ridurre l'impatto sul clima dei voli

        diretti verso la Comunità, la Commissione dovrebbe

        vagliare le opzioni possibili per un'interazione ottimale            (19)    Il trasporto aereo contribuisce all'impatto globale di

        tra il sistema comunitario e le misure di detto paese,                       origine antropica sui cambiamenti climatici e l'impatto

        previa consultazione del paese stesso.                                       ambientale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte

                                                                                     dagli aeromobili può essere attenuato con misure intese a

                                                                                     lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione

                                                                                     europea e nei paesi terzi e a finanziare attività di ricerca e

                                                                                     sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento. Le

(15)    Secondo il principio di miglioramento della regolamenta-

        zione, alcuni voli dovrebbero essere esentati dal sistema.                   decisioni sulle spese pubbliche nazionali rientrano nella

        Per evitare ulteriormente carichi amministrativi spropor-                    competenza degli Stati membri, in linea con il principio

        zionati, gli operatori aerei commerciali che, in tre periodi                 di sussidiarietà. Fatta salva tale posizione, i proventi deri-

        consecutivi di quattro mesi ciascuno, effettuano meno di                     vanti dalla vendita all'asta di quote, o un importo equiva-

        243 voli per periodo, dovrebbero essere esentati dal                         lente qualora lo impongano superiori principi di bilancio

        sistema. Ciò favorirebbe i vettori aerei con servizi limitati                degli Stati membri quali l'unità e l'universalità, dovreb-

        nell'ambito di applicazione del sistema comunitario, tra                     bero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni

        cui i vettori dei paesi in via di sviluppo.                                  dei gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli

                                                                                     effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e

                                                                                     nei paesi terzi, per finanziare attività di ricerca e sviluppo

                                                                                     ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento e per coprire i

                                                                                     costi di gestione del sistema. Potrebbero essere incluse

(16)    Il trasporto aereo incide sul clima planetario attraverso                    misure intese a promuovere trasporti ecologici. I proventi

        l'emissione di biossido di carbonio, ossidi di azoto,                        delle aste dovrebbero in particolare essere utilizzati per

        vapore acqueo, particelle di solfati e particolato carbo-                    finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le

        nioso. Secondo le stime dell'IPCC, l'impatto globale del                     energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combat-

        trasporto aereo è attualmente da due a quattro volte                         tere la deforestazione e ad agevolare l'adattamento nei

        superiore all'effetto delle sole emissioni di biossido di                    paesi in via di sviluppo. Le disposizioni della presente

        carbonio prodotte in passato. Studi comunitari recenti                       direttiva relative all'uso dei proventi non dovrebbero

        hanno messo in evidenza che l'incidenza complessiva del                      pregiudicare alcuna decisione sull'uso dei proventi deri-

        trasporto aereo potrebbe essere circa due volte superiore                    vanti dalla vendita all'asta delle quote nel più ampio

        all'impatto del solo biossido di carbonio. Nessuna di                        contesto del riesame generale della direttiva 2003/87/CE.

        queste stime tiene conto tuttavia dell'effetto, altamente

        incerto, dei cirri. In base all'articolo 174, paragrafo 2, del

        trattato, la politica ambientale della Comunità deve ispi-

        rarsi al principio di precauzione. In attesa di progressi in

        campo scientifico, occorre trattare l'impatto globale del            (20)    Le disposizioni relative all'impiego del ricavato delle aste

        trasporto aereo nella maniera più approfondita possibile.                    dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Tale

        Le emissioni degli ossidi di azoto saranno disciplinate da                   comunicazione non esonera gli Stati membri dall'obbligo

        un altro strumento legislativo che la Commissione                            istituito dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato di

        proporrà nel 2008.                                                           comunicare determinate misure nazionali. La presente

                                                                                     direttiva non dovrebbe pregiudicare gli esiti di eventuali

                                                                                     procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che

                                                                                     possano essere avviati a norma degli articoli 87 e 88 del

(17)    Per evitare distorsioni della concorrenza, si dovrebbe                       trattato.

        specificare una metodologia armonizzata di assegnazione

        delle quote per stabilire la quantità totale di quote da rila-

        sciare e per distribuire le quote agli operatori aerei. Una

        parte delle quote sarà assegnata mediante asta secondo le

        regole che la Commissione provvederà a stilare. Si                   (21)    Per rendere il sistema più efficace sotto il profilo dei costi,

        dovrebbe costituire una riserva speciale di quote per assi-                  è opportuno che gli operatori aerei possano utilizzare,

        curare ai nuovi operatori aerei l'accesso al mercato e per                   fino a un limite armonizzato, riduzioni delle emissioni

        assistere gli operatori aerei che registrano un aumento                      certificate («CER») e unità di riduzione delle emissioni

        cospicuo del numero di tonnellate-chilometro effettuate.                     («ERU») derivanti da attività di progetto al fine di adem-

        Si dovrebbe continuare ad assegnare quote agli operatori                     piere agli obblighi di restituzione delle quote. CER ed

        aerei che cessano le attività fino al termine del periodo                    ERU dovrebbe essere usate secondo i criteri di accetta-

        per il quale sono già state assegnate quote a titolo                         zione d'uso nel sistema di scambio di cui alla presente

        gratuito.                                                                    direttiva.

 


 

 

C 122E/22                IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             20.5.2008

 

(22)    Al fine di ridurre l'onere amministrativo sugli operatori                   eliminare gli eventuali problemi di accessibilità e competi-

        aerei, ogni operatore dovrebbe fare riferimento ad un                       tività per le regioni ultraperiferiche, come specificato

        solo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero accer-                       all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e i problemi

        tarsi che gli operatori aerei ai quali è stata rilasciata una               concernenti gli obblighi di servizio pubblico in relazione

        licenza di esercizio nello Stato in questione, gli operatori                all'attuazione della presente direttiva.

        aerei che non dispongono di una licenza di esercizio o gli

        operatori aerei di paesi terzi le cui emissioni in un anno

        di riferimento sono essenzialmente attribuibili a quel

        determinato Stato membro, ottemperino agli obblighi                 (29)    La dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra,

        della presente direttiva. Qualora un operatore aereo non                    concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la

        ottemperi a detti obblighi e altre misure di esecuzione                     prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su

        dello Stato membro di riferimento non abbiano garantito                     Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull'aero-

        l'ottemperanza, gli Stati membri dovrebbero agire in                        porto rilasciata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno

        maniera solidale. Occorrerebbe pertanto che lo Stato di                     rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione

        riferimento possa chiedere alla Commissione di decidere,                    del 1987.

        in ultima istanza, l'imposizione all'operatore in questione

        di un divieto operativo a livello comunitario.                      (30)    Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret-

                                                                                    tiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione

                                                                                    1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante

(23)    Per mantenere l'integrità della contabilità del sistema                     modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

        comunitario di scambio, tenuto conto del fatto che le                       conferite alla Commissione (1).

        emissioni prodotte dai trasporti aerei internazionali non

        sono comprese negli impegni assunti dagli Stati membri

        nell'ambito del protocollo di Kyoto, le quote assegnate al          (31)    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere

        settore aereo dovrebbero essere impiegate unicamente per                    di adottare misure per definire la vendita all'asta delle

        adempiere agli obblighi degli operatori aerei di restituire                 quote che non debbano essere rilasciate a titolo gratuito,

        le quote ai fini della presente direttiva.                                  adottare regole particolareggiate sul funzionamento della

                                                                                    riserva speciale per taluni operatori aerei e sulla proce-

                                                                                    dura per chiedere alla Commissione l'imposizione del

                                                                                    bando operativo a un operatore aereo, nonché di modifi-

(24)    Per preservare l'integrità ambientale del sistema di

        scambio, le unità restituite dagli operatori aerei dovreb-                  care le attività di trasporto aereo indicate nell'allegato I

        bero essere conteggiate soltanto ai fini degli obiettivi di                 qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a

        riduzione dei gas a effetto serra che tengono conto di tali                 ridurre l'impatto del trasporto aereo sul clima. Tali misure

        emissioni.                                                                  di portata generale e intese a modificare elementi non

                                                                                    essenziali della presente direttiva, anche completando la

                                                                                    presente direttiva con nuovi elementi non essenziali,

                                                                                    devono essere adottate secondo la procedura di regola-

(25)    L'Organizzazione europea per la sicurezza della naviga-                     mentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della

        zione aerea (Eurocontrol) può detenere informazioni utili                   decisione 1999/468/CE.

        agli Stati membri o alla Commissione ai fini dell'adempi-

        mento degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

                                                                            (32)    Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere

                                                                                    realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può

                                                                                    dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'inter-

(26)    Le disposizioni del sistema comunitario in materia di                       vento proposto, essere realizzato meglio a livello comuni-

        monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e                    tario, la Comunità può intervenire, in base al principio di

        di sanzioni applicabili ai gestori dovrebbero applicarsi                    sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La

        anche agli operatori aerei.                                                 presente direttiva si limita a quanto è necessario per

                                                                                    conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di

                                                                                    proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)    La Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento

        della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di

        trasporto aereo alla luce dell'esperienza acquisita con l'ap-       (33)    Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzio-

        plicazione e riferirne in seguito al Parlamento europeo e                   nale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono inco-

        al Consiglio.                                                               raggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse

                                                                                    proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto

                                                                                    possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti

                                                                                    di attuazione.

(28)    Il riesame del funzionamento della direttiva 2003/87/CE

        in relazione alle attività di trasporto aereo dovrebbe

        considerare la dipendenza strutturale dal trasporto aereo           (34)    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva

        dei paesi che, non disponendo di modi alternativi di                        2003/87/CE,

        trasporto adeguati e comparabili, dipendono fortemente

        dal trasporto aereo e in cui il settore del turismo fornisce        (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione

        un notevole contributo ai rispettivi PIL. Occorrerebbe                 2006/12/CE (GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11).

        prestare un'attenzione particolare per attenuare o perfino          (2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 


 

 

20.5.2008                IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 122E/23

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:                                                            2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono

                                                                                                 una delle attività di trasporto aereo elencate nell'alle-

                                                                                                 gato I.».

 

                                    Articolo 1                                    4) Dopo l'articolo 3 è inserito il capo seguente:

 

                                                                                       «CAPO II

                Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

                                                                                       Trasporti aerei

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

                                                                                       Articolo 3 bis

1) Prima dell'articolo 1 è inserito il titolo seguente:

                                                                                       Ambito di applicazione

    «CAPO I

                                                                                       Le disposizioni del presente Capo si applicano all'assegna-

    Disposizioni generali».                                                            zione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo

                                                                                       elencate nell'allegato I.

2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

    «3.       L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di                 Articolo 3 ter

    Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche

    del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda                          Attività di trasporto aereo

    la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è

    situato tale aeroporto.».                                                          Entro il ... (*) la Commissione elabora, secondo la proce-

                                                                                       dura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2,

3) L'articolo 3 è così modificato:                                                     linee guida sull'interpretazione particolareggiata delle atti-

                                                                                       vità di trasporto aereo elencate nell'allegato I, in particolare

                                                                                       per quanto riguarda i voli effettuati a fini di ricerca e

    a) la lettera b), è sostituita dalla seguente:                                     soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari, i

                                                                                       voli per servizi medici d'emergenza e i voli effettuati da

           «b) "emissioni", il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto                operatori di trasporto aereo commerciale che operano per

               serra a partire da fonti situate in un impianto o il                    tre periodi consecutivi di quattro mesi meno di 243 voli

               rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una                    per periodo.

               delle    attività        di    trasporto    aereo    elencate

               nell'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'at-

               tività interessata;»;                                                   Articolo 3 quater

 

    b) sono aggiunti i punti seguenti:                                                 Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo

 

           «o) "operatore aereo", la persona che opera un aeromo-                      1.      La quantità totale di quote da assegnare agli operatori

               bile nel momento in cui viene esercitata una delle                      aerei per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il

               attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o,                 31 dicembre 2012 è equivalente al 100 % delle emissioni

               nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o                       storiche del trasporto aereo.

               non sia identificata dal proprietario dell'aeromobile,

               il proprietario dell'aeromobile;

                                                                                       2.      Per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2, che

           p) "operatore di trasporto aereo commerciale", un                           ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche

               operatore il quale, dietro compenso, fornisce al                        in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per

               pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il                   ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da asse-

               trasporto di passeggeri, merci o posta;                                 gnare agli operatori aerei corrisponde al 100 % delle emis-

                                                                                       sioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il

           q) "Stato membro di riferimento", lo Stato membro                           numero di anni che costituiscono il periodo.

               incaricato di gestire il sistema comunitario di

               scambio con riferimento all'operatore aereo secondo

               quanto indicato all'articolo 18 bis;                                    3.      La Commissione riesamina la quantità totale di quote

                                                                                       da assegnare agli operatori aerei conformemente all'arti-

                                                                                       colo 30, paragrafo 4.

            r) "emissioni attribuite al trasporto aereo", le emissioni

               imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di

               trasporto aereo elencate nell'allegato I in partenza                    4.      Entro il ... (*), la Commissione decide in merito alle

               da un aerodromo situato in uno Stato membro e a                         emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori

               quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un                         dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni

               paese terzo;                                                            relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell'am-

                                                                                       bito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

            s) "emissioni storiche del trasporto aereo", la media

               delle emissioni annue prodotte negli anni civili                   (*) Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

C 122E/24               IT                        Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           20.5.2008

 

   Articolo 3 quinquies                                                      ventuno mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono

                                                                             o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-

   Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo                     grafo 1, entro il 31 marzo 2011.

   mediante vendita all'asta

 

   1.    Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1,            2.      Gli Stati membri presentano alla Commissione le

   è messo all'asta il 10 % delle quote.                                     domande di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno

                                                                             diciotto mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono

                                                                             tali domande o, relativamente al periodo di cui

   2.    Per i periodi successivi, la percentuale di quote messa             all'articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2011.

   all'asta di cui al paragrafo 1 può essere aumentata nel

   quadro del riesame generale della presente direttiva.                     3.      Almeno quindici mesi prima dell'inizio di ciascun

                                                                             periodo indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relati-

   3.    È adottato un regolamento contenente le modalità                    vamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1,

   precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri,             entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e

   delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito            adotta una decisione che fissi:

   ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'arti-

   colo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni

   Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è propor-                 a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in

   zionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni                     questione a norma dell'articolo 3 quater;

   complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati

   membri per l'anno di riferimento, comunicate in confor-                   b) il numero di quote da vendere all'asta per il periodo in

   mità all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma                         questione a norma dell'articolo 3 quinquies;

   dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater,

   paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun                c) il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori

   periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di rife-                 aerei per il periodo in questione a norma

   rimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'i-                   dell'articolo 3 septies, paragrafo 1;

   nizio del periodo cui si riferisce l'asta.

                                                                             d) il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il

   Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essen-                       periodo in questione sottraendo il numero di quote di

   ziali della presente direttiva completandola, è adottato                        cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote

   secondo la procedura di regolamentazione con controllo di                       decisa ai sensi della lettera a); e

   cui all'articolo 23, paragrafo 3.

                                                                             e) il parametro di riferimento da applicare per l'assegna-

                                                                                   zione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di

   4.    Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere                  cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma

   fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote.

   Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro                   del paragrafo 2.

   i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi

   terzi e per coprire i costi sostenuti dallo Stato membro di               Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in

   riferimento in relazione alla presente direttiva.                         quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il

                                                                             numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei

                                                                             dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle

   5.    Le informazioni comunicate alla Commissione a                       domande trasmesse alla Commissione a norma del para-

   norma della presente direttiva non esonerano gli Stati                    grafo 2.

   membri dall'obbligo di comunicazione previsto dall'arti-

   colo 88, paragrafo 3, del trattato.

                                                                             4.      Entro tre mesi dalla data della decisione della

                                                                             Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro

   Articolo 3 sexies                                                         di riferimento calcola e pubblica:

 

   Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei                     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo

                                                                                   interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha

   1.    Per ciascun periodo indicato all'articolo 3 quater, ogni                  inoltrato la domanda alla Commissione a norma del

   operatore aereo può presentare domanda per l'attribuzione                       paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnel-

   delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La                 late-chilometro dichiarati nella domanda per il para-

   domanda può essere inoltrata all'autorità competente dello                      metro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e);

   Stato membro di riferimento presentando i dati verificati                       nonché

   relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto

   aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo                b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni

   stesso nell'anno di controllo. Ai fini del presente articolo,                   anno, determinate dividendo la quantità totale di quote

   l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude venti-                      relative al periodo interessato, calcolata come indicato

   quattro mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la                  alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il

   domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V                    periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge

   o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-                 una delle attività di trasporto aereo elencate

   grafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno                              nell'allegato I.

 


 

 

20.5.2008                 IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 122E/25

 

    5.      Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il                        questione tra l'anno di controllo per il quale sono

    28 febbraio di ogni anno, l'autorità competente dello Stato                           stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilo-

    membro di riferimento rilascia a ciascun operatore aereo il                           metro ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in

    numero di quote che gli sono assegnate per quell'anno a                               relazione al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-

    norma del presente articolo o dell'articolo 3 septies.                                grafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in

                                                                                          questione; e

 

    Articolo 3 septies                                                                iii) l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilo-

                                                                                          metro fatto registrare dall'operatore aereo in

    Riserva speciale per taluni operatori aerei                                           questione tra l'anno di controllo per il quale sono

                                                                                          stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilo-

    1.      Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 quater, para-                       metro ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in

    grafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da                        relazione al periodo di cui all'articolo 3 quater, para-

    assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata                             grafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che

    agli operatori aerei:                                                                 supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).

    a) che cominciano ad esercitare un'attività di trasporto

          aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il           4.      Entro sei mesi dal termine per la presentazione della

          quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati           domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmet-

          trasmessi ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in            tono alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale

          relazione a un periodo di cui all'articolo 3 quater, para-            paragrafo.

          grafo 2; o

                                                                                5.      Entro dodici mesi dal termine per la presentazione

    b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumen-               della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione

          tati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l'anno di                  decide in merito al parametro di riferimento da applicare

          controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi           per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori

          alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3 sexies,           aerei le cui domande sono state presentate alla Commis-

          paragrafo 1, in relazione al periodo di cui                           sione a norma del paragrafo 4.

          all'articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno

          civile del periodo in questione;                                      Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è

    e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplemen-          calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva

    tare ai sensi della letterab), non è una continuazione inte-                speciale per la somma:

    grale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in

    precedenza da un altro operatore aereo.                                     a) dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli opera-

                                                                                      tori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano

    2.      Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo                     nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del

    1 può chiedere l'assegnazione gratuita di quote di emissioni                      paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e

    prelevate dalla riserva speciale presentando una domanda

    all'autorità competente del suo Stato membro di riferi-                     b) dell'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro

    mento. La domanda è presentata entro il 30 giugno del                             che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b),

    terzo anno del periodo di cui all'articolo 3 quater, para-                        per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b),

    grafo 2, cui la domanda si riferisce.                                             che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai

                                                                                      sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del para-

    3.      Una domanda ai sensi del paragrafo 2:                                     grafo 4.

 

    a) contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilo-               6.      Il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 non

          metro conformemente agli allegati IV e V per le attività              determina una quota annuale per tonnellata-chilometro

          di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'ope-          maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro

          ratore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui               assegnata agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 sexies,

          all'articolo 3 quater, paragrafo 2, al quale la domanda si            paragrafo 4.

          riferisce;

    b) fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi                7.      Entro tre mesi dalla data della decisione della

          del paragrafo 1 sono soddisfatti; e                                   Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro

                                                                                di riferimento calcola e pubblica:

    c) nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1,

          lettera b), indica:                                                   a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla

                                                                                      riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha

          i) l'aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto                     presentato la domanda alla Commissione conforme-

              registrare dall'operatore aereo in questione tra l'anno                 mente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate conside-

              di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati                   rando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e

              relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'arti-                 moltiplicandolo:

              colo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di

              cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo                   i) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1,

              anno civile di tale periodo;                                               lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro

                                                                                         che figurano nella domanda trasmessa alla Commis-

          ii) l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilo-                         sione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del para-

              metro fatto registrare dall'operatore aereo in                             grafo 4;

 


 

 

C 122E/26                 IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              20.5.2008

 

           ii) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1,                   ciascun anno civile, come verificate a norma dell'arti-

              lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnel-                 colo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».

              late-chilometro che supera la percentuale di cui al

              paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda               7) Dopo l'articolo 11 è inserito il titolo seguente:

              presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3,

              lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e                         «CAPO IV

 

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore

           aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua                 Disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti

           assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il                 fissi».

           numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui

           all'articolo 3 quater, paragrafo 2, cui l'assegnazione si          8) All'articolo 11 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

           riferisce.

                                                                                   «1 bis.       Fatto salvo il paragrafo 3, durante ogni periodo di

     8.      Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva                 cui all'articolo 3 quater gli Stati membri autorizzano ciascun

     speciale sono messe all'asta dagli Stati membri.                              operatore aereo ad utilizzare CER ed ERU derivanti da atti-

                                                                                   vità di progetto. Durante il periodo di cui all'articolo 3 quater,

                                                                                   paragrafo 1, gli operatori aerei possono utilizzare CER e

     9.      La Commissione può fissare norme specifiche relative                  ERU fino al 15 % del numero di quote che sono tenuti a

     al funzionamento della riserva speciale ai sensi del presente                 restituire a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis.

     articolo, compresa la valutazione dell'osservanza dei criteri

     di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1. Tali misure, intese

     a modificare elementi non essenziali della presente direttiva                 Per i periodi successivi, la percentuale è stabilita secondo la

     completandola, sono adottate secondo la procedura di rego-                    procedura per la determinazione dell'utilizzo di CER e ERU

     lamentazione con controllo di cui all'articolo 23, para-                      derivanti da attività di progetto, nell'ambito del riesame

     grafo 3.                                                                      della presente direttiva e tenendo conto dello sviluppo del

                                                                                   regime di cambiamento climatico internazionale.

 

     Articolo 3 octies                                                             La Commissione pubblica tale percentuale almeno sei mesi

                                                                                   prima         dell'inizio    di    ciascun    periodo     di    cui

     Piani di monitoraggio e comunicazione                                         all'articolo 3 quater.».

 

     Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun

     operatore aereo trasmetta all'autorità competente dello                  9) All'articolo 11 ter, paragrafo 2, i termini «negli impianti»

     Stato in questione un piano di monitoraggio che stabilisca                    sono sostituiti da «nelle attività».

     le misure per il controllo e la comunicazione delle emis-

     sioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini             10) L'articolo 12 è così modificato:

     dell'applicazione dell'articolo 3 sexies e affinché tali piani

     siano approvati dall'autorità competente secondo le linee                     a) al paragrafo 2, dopo la locuzione «ai fini» sono inseriti i

     guida adottate a norma dell'articolo 14.».                                       termini «dell'adempimento degli obblighi previsti per un

                                                                                      operatore aereo dal paragrafo 2 bis o»;

5) Sono inseriti il titolo e l'articolo seguenti:                                  b) è inserito il paragrafo seguente:

     «CAPO III                                                                        «2 bis.        Gli Stati membri di riferimento si accertano,

     Impianti fissi                                                                   entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore

                                                                                      aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle

                                                                                      emissioni complessive prodotte nell'anno civile prece-

     Articolo 3 nonies                                                                dente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'alle-

                                                                                      gato I per le quali l'operatore in questione è l'operatore

                                                                                      aereo, come verificate a norma dell'articolo 15. Gli Stati

     Ambito di applicazione                                                           membri garantiscono che le quote restituite in confor-

                                                                                      mità al presente paragrafo siano successivamente

     Le disposizioni del presente Capo si applicano alle autoriz-                     cancellate.»;

     zazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e

     al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I

     diverse dalle attività di trasporto aereo.».                                  c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

                                                                                      «3.        Gli Stati membri provvedono affinché, entro il

6) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla                      30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto

     seguente:                                                                        restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle

                                                                                      quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni

     «e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle                      totali di tale impianto nel corso dell'anno civile prece-

           quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni                  dente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che

           complessivamente rilasciate dall'impianto durante                          tali quote siano successivamente cancellate.».

 


 

 

20.5.2008                     IT                       Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                              C 122E/27

 

11) All'articolo 13, paragrafo 3, i termini «dell'articolo 12, para-                 «2.       Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei

    grafo 3,» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 12, para-                   nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno

    grafi 2 bis o 3».                                                                violato i requisiti per la restituzione di quote di emis-

                                                                                     sioni sufficienti a norma della presente direttiva.

12) L'articolo 14 è così modificato:

 

    a) al paragrafo 1, prima frase:                                                  3.       Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o

                                                                                     l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno,

        i) dopo i termini «tale attività» è inserito il seguente                     non restituisce un numero di quote di emissioni suffi-

               testo: «e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai             ciente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno

               fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o                    precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le

               3 septies»;                                                           emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido

                                                                                     di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore

                                                                                     non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per

        ii) i termini «Entro il 30 settembre 2003» sono                              le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il paga-

               soppressi;                                                            mento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non

                                                                                     dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero

    b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:                                     di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in

                                                                                     eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle

        «3.       Gli Stati membri provvedono affinché ogni                          emissioni dell'anno civile seguente.»;

        gestore o operatore aereo comunichi all'autorità compe-

        tente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile

        dall'impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall'ae-                c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

        romobile che opera dopo la fine di tale anno, in confor-

        mità delle linee guida.».                                                    «5.       Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni

                                                                                     della presente direttiva nemmeno in seguito all'imposi-

13) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:                                         zione di misure coercitive, il suo Stato membro di riferi-

                                                                                     mento può chiedere alla Commissione di decidere di

                                                                                     imporgli un divieto operativo.

    «Articolo 15

 

    Verifica                                                                         6.       Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferi-

                                                                                     mento ai sensi del paragrafo 5 contiene:

    Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni

    effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'ar-                  a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi

    ticolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri defi-                        obblighi ai sensi della presente direttiva;

    niti all'allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adot-

    tate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e

    provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.                      b) dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato

                                                                                            membro;

 

    Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'opera-

    tore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta                       c) una giustificazione dell'imposizione di un divieto

    conforme ai criteri di cui all'allegato V e alle eventuali                              operativo a livello comunitario; e

    disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi

    del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le

    emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possano                       d) una raccomandazione sulla portata del divieto opera-

    trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al                               tivo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni

    momento in cui una comunicazione di tale gestore od                                     per la sua applicazione.

    operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

                                                                                     7.       Quando richieste del tipo di quelle di cui al para-

                                                                                     grafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne

    La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per la                      informa gli altri Stati membri (attraverso i loro rappre-

    verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei                    sentanti in seno al comitato di cui all'articolo 23, para-

    a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di                        grafo 1, conformemente al regolamento interno di tale

    cui all'articolo 3 sexies e 3 septies secondo la procedura di                    comitato).

    regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.».

 

14) L'articolo 16 è così modificato:                                                 8.       L'adozione di una decisione a seguito di una

                                                                                     richiesta ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove

                                                                                     opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità

    a) al paragrafo 1 i termini «entro il 31 dicembre 2003»                          responsabili della supervisione regolamentare dell'opera-

        sono soppressi;                                                              tore aereo in questione. Ogniqualvolta possibile, le

                                                                                     consultazioni sono svolte congiuntamente dalla

    b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:                               Commissione e dagli Stati membri.

 


 

 

C 122E/28                  IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 20.5.2008

 

           9.       Quando valuta se adottare una decisione a seguito               3.        In base alle informazioni di cui dispone, la Commis-

           di una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Commissione                sione:

           comunica all'operatore aereo in questione i fatti e le

           considerazioni principali che sono alla base di tale deci-               a) pubblica, anteriormente al 1o

           sione. L'operatore aereo ha la possibilità di presentare                                                         febbraio 2009, un elenco

                                                                                           degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività

           osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni                           di trasporto aereo che figurano nell'allegato I al

           lavorativi dalla data di comunicazione.                                         1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specifi-

                                                                                           cando lo Stato membro di riferimento di ciascun opera-

                                                                                           tore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;

           10.       Su richiesta di uno Stato membro, la Commis-

           sione può adottare, secondo la procedura di regolamen-                   b) aggiorna l'elenco, anteriormente al 1o febbraio di

           tazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la decisione                       ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori

           di imporre un divieto operativo all'operatore aereo                             aerei che successivamente hanno svolto una delle attività

           interessato.                                                                    di trasporto aereo che figurano nell'allegato I.

 

                                                                                    4.        Ai fini del paragrafo 1, per gli operatori aerei che

           11.       Ciascuno Stato membro applica, all'interno del                 hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il

           proprio territorio, le eventuali decisioni adottate ai sensi             1o gennaio 2006, per "anno di riferimento" s'intende il

           del paragrafo 10. Esso informa la Commissione dei                        primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s'intende

           provvedimenti adottati in applicazione di tali decisioni.                l'anno civile che decorre dal 1o gennaio 2006.

 

 

           12.       Se del caso, sono fissate regole dettagliate in rela-

           zione alle procedure di cui al presente articolo. Tali                   Articolo 18 ter

           misure, intese a modificare elementi non essenziali della

           presente direttiva, completandola, sono adottate secondo                 Assistenza di Eurocontrol

           la procedura di regolamentazione con controllo di cui

           all'articolo 23, paragrafo 3.».                                          Ai       fini    dell'adempimento      degli    obblighi      previsti

                                                                                    dall'articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall'articolo 18 bis, la

                                                                                    Commissione può chiedere l'assistenza di Eurocontrol e, a

15) Sono inseriti gli articoli seguenti:                                            tal fine, può concludere opportuni accordi con tale organiz-

                                                                                    zazione.

 

     «Articolo 18 bis                                                               (*) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.».

 

     Stato membro di riferimento                                               16) All'articolo 19, il paragrafo 3 è così modificato:

 

     1.          Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo               a) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

     è:

                                                                                           «Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in

     a) nel caso di un operatore aereo in possesso di una                                  materia di utilizzo e identificazione delle CER e delle

           licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro                       ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio

           a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consi-                             del livello di utilizzo raggiunto e disposizioni finalizzate

           glio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai                         a tener conto dell'inclusione delle attività di trasporto

           vettori aerei (*), lo Stato membro che ha rilasciato la                         aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote.»;

           licenza d'esercizio per l'operatore aereo in questione;

                                                                                    b) è aggiunto il seguente comma:

     b) negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state

           stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto                        «Il regolamento relativo ad un sistema standardizzato e

           aereo prodotte dai voli effettuati dall'operatore aereo in                      sicuro di registri assicura che le quote, CER e ERU resti-

           questione nell'anno di riferimento.                                             tuite da operatori aerei siano trasferite ai conti dei ritiri

                                                                                           degli Stati membri per il primo periodo d'impegno del

                                                                                           protocollo di Kyoto soltanto nella misura in cui tali

     2.          Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui                      quote, CER e ERU corrispondono alle emissioni incluse

     all'articolo 3 quater, nessuna delle emissioni attribuite al                          nei totali nazionali degli inventari nazionali degli Stati

     trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore                          membri per tale periodo.».

     aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è

     attribuita al suo Stato membro di riferimento, l'operatore

     aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento                 17) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferi-

     mento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le                     «3.       Nei casi in cui è fatto riferimento al presente para-

     più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte                   grafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'ar-

     dai voli effettuati dall'operatore aereo in questione nei primi                ticolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle

     due anni del periodo precedente.                                               disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

 


 

 

20.5.2008                  IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 122E/29

 

18) È inserito il seguente articolo:                                            20) All'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

    «Articolo 25 bis                                                                 «4.       Entro il 1o giugno 2015 la Commissione, sulla base

                                                                                     del controllo e dell'esperienza dell'applicazione della

    Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l'im-                          presente direttiva, riesamina il funzionamento della

    patto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici                              presente direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo

                                                                                     di cui all'allegato I e può presentare, se del caso, proposte.

                                                                                     La Commissione prende in considerazione in particolare:

    1.      Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finaliz-

    zati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici,

    dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la                   a) le implicazioni e gli effetti della presente direttiva in

    Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale                              relazione al funzionamento generale del sistema

    paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato                             comunitario;

    di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponi-

    bili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema

    comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.                            b) il funzionamento del mercato delle quote nel settore del

                                                                                            trasporto aereo, con particolare riguardo alle eventuali

                                                                                            perturbazioni del mercato;

    Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per

    garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione

    siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate                         c) l'efficacia ambientale del sistema comunitario e la

    nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle                         misura in cui la quantità totale di quote da assegnare

    attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da                       agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 quater

    un accordo a norma del quarto comma. Tali misure, intese                                dovrebbe essere ridotta in linea con gli obiettivi globali

    a modificare elementi non essenziali della presente direttiva,                          dell'Unione europea di riduzione delle emissioni;

    sono adottate secondo la procedura di regolamentazione

    con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.                               d) l'impatto del sistema comunitario sul settore del

                                                                                            trasporto aereo;

    La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al

    Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.                    e) il proseguimento della riserva speciale per gli operatori

                                                                                            aerei, tenendo conto della probabile convergenza dei

                                                                                            tassi di crescita nel settore industriale;

    La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare

    raccomandazioni al Consiglio a norma dell'articolo 300,

    paragrafo 1, del trattato ai fini dell'avvio di negoziati per                    f) l'impatto del sistema comunitario sulla dipendenza

    concludere un accordo con il paese terzo in questione.                                  strutturale dal trasporto aereo delle regioni insulari,

                                                                                            intercluse e periferiche della Comunità;

 

    2.      La Comunità e i suoi Stati membri proseguono la

    ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione                         g) l'eventualità di includere un sistema di "passerella" per

    delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal                                  agevolare lo scambio di quote tra gli operatori aerei e i

    trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso,                           gestori degli impianti assicurando nel contempo che

    la Commissione valuta se sia necessario modificare la                                   nessuna transazione comporti un trasferimento netto di

    presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.».                           quote dagli operatori aerei ai gestori degli impianti;

 

19) L'articolo 28 è così modificato:                                                 h) le implicazioni delle soglie di esclusione specificate

                                                                                            nell'allegato I in termini di massa massima al decollo

    a) al paragrafo 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:                          certificata e numero di voli annuali effettuati da un

                                                                                            operatore aereo; e

 

          «b) che sarà responsabile della restituzione di quote di

                 emissione, diverse dalle quote rilasciate a norma del               i) l'impatto dell'esenzione dal sistema comunitario di

                 capo II, uguali al totale delle emissioni degli impianti                   taluni voli effettuati nel quadro di oneri di servizio

                 del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, para-                        pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE)

                 grafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3; e»;                   n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'ac-

                                                                                            cesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intraco-

    b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:                                            munitarie (*).

 

          «4.      L'amministratore fiduciario è soggetto alle                       La Commissione riferisce successivamente al Parlamento

          sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restitu-              europeo e al Consiglio.

          zione di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate

          a norma del capo II, sufficienti per coprire le emissioni                  (*) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modifi-

          totali degli impianti del raggruppamento, in deroga                               cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006

          all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.».                                            (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).».

 


 

 

C 122E/30                 IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 20.5.2008

 

21) Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente titolo:                                                                  Articolo 3

      «CAPO V                                                                                                      Entrata in vigore

      Disposizioni finali».

22) Gli allegati I, IV e V sono modificati conformemente all'alle-                 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-

      gato della presente direttiva.                                               sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

                                  Articolo 2

                                Attuazione                                                                             Articolo 4

1.     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla-                                                   Destinatari

tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano                Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste

contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-

date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-

ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati                     Fatto a ...

membri.

2.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo                          Per il Parlamento europeo                      Per il Consiglio

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano

nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione                                 Il presidente                         Il presidente

ne informa gli Stati membri.                                                                           ...                                   ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

 


 

 

20.5.2008            IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 122E/31

 

 

                                                                          ALLEGATO

 

             Gli allegati I, IV e V della direttiva 2003/87/CE sono modificati come indicato di seguito.

 

             1) L'allegato I è così modificato:

 

                a) il titolo è sostituito dal seguente testo:

 

                   «CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA»;

 

                b) al paragrafo 2, prima della tabella, è inserito il seguente comma:

 

                   «Per il 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato

                   membro cui si applica il trattato.»;

 

                c) è inserita la seguente categoria di attività:

 

 

                   «Trasporto aereo

 

                   Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di Biossido di carbonio»

                   uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato.

 

                   Non sono inclusi:

 

                   a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio

                       ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua fami-

                       glia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un

                       paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione

                       sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel

                       piano di volo;

 

                   b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità

                       doganali e di polizia;

 

                   c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio,

                       i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati

                       dall'autorità competente responsabile;

 

                   d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite

                       nell'allegato 2 della Convenzione di Chicago;

 

                   e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decol-

                       lato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio inter-

                       medio;

 

                   f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o,

                       nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora

                       questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di

                       volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeg-

                       geri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

 

                   g) i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromo-

                       bili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

 

                   h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo

                       certificata inferiore a 5 700 kg;

 

                   i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai

                       sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni

                       ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, o su

                       rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno;

                       e

 

                   j) voli diversi dai voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito

                       di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi

                       della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del

                       governo di uno Stato membro dell'UE, effettuati da un operatore di

                       trasporto aereo commerciale che opera per tre periodi di quattro mesi

                       consecutivi meno di 243 voli per periodo i quali, se non fosse per

                       questo, rientrerebbero in questa attività.

 


 

 

C 122E/32            IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      20.5.2008

 

             2) L'allegato IV è così modificato:

 

                a) dopo il titolo dell'allegato è inserito il titolo seguente:

 

                   «PARTE A - CONTROLLO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DA IMPIANTI FISSI»;

 

                b) è inserita la seguente parte:

 

                   «PARTE B - CONTROLLO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ DI

                   TRASPORTO AEREO

 

                   Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

 

                   Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

 

                   consumo di combustibile × fattore di emissione

 

                   Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si

                   utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

 

                   quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo ­ quanti-

                   tativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo +

                   rifornimento di combustibile per il volo successivo.

 

                   Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a

                   livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

 

                   I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle Linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi

                   aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da

                   laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emis-

                   sione pari a zero.

 

                   Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

 

 

                   Comunicazione delle emissioni

 

                   Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14,

                   paragrafo 3.

 

                   A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

 

                       - nome dell'operatore aereo,

 

                       - Stato membro di riferimento,

 

                       - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

 

                       - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comuni-

                           cazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è

                           considerato l'operatore aereo,

 

                       - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale

                           certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali

                           l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

 

                       - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

 

                       - nome del proprietario dell'aeromobile.

 

                   B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

 

                       - consumo di combustibile,

 

                       - fattore di emissione,

 

                       - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunica-

                           zione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è

                           considerato l'operatore aereo,

 

                       - emissioni aggregate prodotte da:

 

                           - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di

                               trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che

                               sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aero-

                               dromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

 

                           - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di

                               trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

 


 

 

20.5.2008            IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                       C 122E/33

 

                       - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti

                             nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore

                             aereo e che:

                             - sono partiti da ogni Stato membro, e

                             - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,

                       - incertezza.

 

                   Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

 

                   Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 sexies,

                   paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

                   tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

                   dove:

                   distanza = la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore

                   fisso aggiuntivo di 95 km;

                   carico pagante = la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

                   Ai fini del calcolo del carico pagante:

                   - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,

                   - un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al

                       bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati,

                       oppure un valore d'ufficio pari a 110 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

 

                   Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

 

                   Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma

                   dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:

                   A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

                       - nome dell'operatore aereo,

                       - Stato membro di riferimento,

                       - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

                       - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda,

                             per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è conside-

                             rato l'operatore aereo,

                       - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale

                             certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali

                             l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

                       - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

                       - nome del proprietario dell'aeromobile.

                   B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

                       - numero di voli per coppia di aerodromi,

                       - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

                       - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

                       - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

                       - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la

                             comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore

                             in questione è considerato l'operatore aereo.».

             3) L'allegato V è così modificato:

                a) dopo il titolo dell'allegato è inserito il titolo seguente:

                   «PARTE A - VERIFICA DELLE EMISSIONI PRODOTTE DA IMPIANTI FISSI»;

                b) è inserita la seguente parte B:

                   «PARTE B - VERIFICA DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO

 

                   13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle

                           emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I.

 


 

 

C 122E/34      IT                                  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      20.5.2008

 

                     A tal fine:

                     a) al punto 3, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di

                        tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere

                        le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

                     b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;

                     c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività

                        di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

                     d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'opera-

                        tore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

                     e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aero-

                        mobile di cui l'operatore aereo è responsabile;

                     f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.

             Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto

             aereo

             14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

                     a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in

                        considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari

                        e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a

                        Eurocontrol;

                     b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il

                        combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

 

             Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli

             articoli 3 sexies e 3 septies

             15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'arti-

                     colo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi

                     alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

             16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a

                     norma degli articoli 3 sexies, paragrafo 1, e 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore

                     aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività

                     di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della veri-

                     fica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a

                     Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore

                     aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.».

 


 

 

20.5.2008            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                        C 122E/35

 

 

                                                      MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

 

              I. INTRODUZIONE

 

                 Nel dicembre del 2006 la Commissione ha adottato la proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e

                 del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel

                 sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. La proposta è stata

                 trasmessa al Consiglio il 22 dicembre 2006.

 

                 Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 13 novembre 2007.

 

                 Il Comitato economico e sociale ha adottato il parere il 30 maggio 2007 (2).

 

                 Il Comitato delle regioni ha adottato il parere il 10 ottobre 2007 (3).

 

                 Il 18 aprile 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune.

 

 

              II. OBIETTIVO

 

                 L'obiettivo principale della proposta di direttiva è quello di ridurre l'impatto esercitato dal settore del

                 trasporto aereo sui cambiamenti climatici, considerate le emissioni crescenti prodotte da questo settore,

                 segnatamente includendo le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario generale di scambio delle

                 quote di emissione (ETS).

 

                 La proposta è in forma di modifica della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS).

 

 

             III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

 

                 Aspetti generali

 

                 La posizione comune incorpora una serie di emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo, alla

                 lettera, in parte o nello spirito. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva. Tuttavia

                 altri emendamenti non sono rispecchiati nella posizione comune in quanto il Consiglio ha convenuto

                 che non fossero necessari e/o applicabili, poiché non corroborati in misura sufficiente dalle conoscenze

                 scientifiche attuali e in quanto la loro attuazione comporterebbe costi amministrativi maggiori e non

                 commisurati.

 

                 La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in

                 prima lettura del Parlamento europeo; in parecchi casi le disposizioni della proposta iniziale della

                 Commissione sono state infatti integrate da nuovi elementi oppure riformulate per intero, con l'aggiunta

                 di disposizioni completamente nuove.

 

                 Inoltre sono state apportate parecchie modifiche redazionali con il solo intento di chiarire il testo o di

                 assicurare la coerenza generale della direttiva.

 

 

                 Aspetti specifici

 

                 (1) Data d'inizio e campo di applicazione del sistema

 

                 Il Consiglio, in accordo con il Parlamento europeo, ha respinto l'impostazione in due fasi proposta dalla

                 Commissione e ha optato per una data d'inizio unica per tutti i voli da includere nel sistema. Questa

                 scelta è considerata necessaria per assicurare un impatto ambientale rafforzato del sistema, minimiz-

                 zando nel contempo le distorsioni della concorrenza. Il Consiglio, tuttavia, contrariamente alla Commis-

                 sione e al Parlamento europeo che propongono il 2011 come data d'inizio, ha ritenuto ragionevole

                 rinviarla di un anno, ossia al 2012, tenuto conto delle fasi procedurali che comporta l'adozione della

                 legislazione, della complessità del sistema e dell'esigenza di predisporre una serie di misure di attuazione.

 

             (1) Doc. 5154/07 - COM(2006) 818 defin.

             (2) GU C 206 del 27.7.2007, pag. 47.

             (3) GU C 305 del 15.12.2007, pag. 15.

 


 

 

C 122E/36        IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                     20.5.2008

 

             (2) Assegnazione

 

 

             Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene di importanza fondamentale per il funzionamento

             del sistema la questione dell'assegnazione delle quote. Al riguardo ha apportato alla proposta della

             Commissione una serie di modifiche che ne rendono i contenuti più aderenti allo spirito di parecchi

             emendamenti del PE, benché questi ultimi non siano stati integrati testualmente nella posizione comune.

 

 

             Pertanto, il Consiglio ha mantenuto il tetto massimo del 100 % di emissioni storiche come proposto

             dalla Commissione, accennando non di meno a una possibile riduzione nel quadro del riesame del

             funzionamento della direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo che sarà effettuato entro il

             2015 (articolo 30, paragrafo 4).

 

 

             Il Consiglio ha approvato la scelta della Commissione riguardo al metodo di assegnazione, basato in

             parte sull'assegnazione delle quote a titolo gratuito applicando un semplice parametro di riferimento e,

             in parte, sulla vendita all'asta.

 

 

             Il Consiglio ha però adattato lievemente il parametro di riferimento modificando il carico pagante

             (che passa a 110 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato) e la distanza (con una maggio-

             razione di 95 km della distanza ortodromica) usati per calcolare l'attività di trasporto aereo (tonnellate-

             chilometro) di ogni operatore aereo.

 

 

             Per quanto riguarda i livelli di quote messe all'asta il Consiglio ha respinto la proposta della Commis-

             sione di usare una percentuale corrispondente alla media delle percentuali proposte dagli Stati membri

             che prevedono la vendita all'asta nei rispettivi piani nazionali di assegnazione, optando per una percen-

             tuale fissa del 10 %. Inoltre il Consiglio ha introdotto la possibilità esplicita che questa percentuale sia

             aumentata nel quadro del riesame generale della direttiva ETS. In tal modo, pur non incorporando

             l'emendamento 74 del PE, la posizione comune è di fatto in linea con il suo spirito generale poiché rico-

             nosce che è opportuno prevedere un aumento (graduale) del livello di quote messe all'asta. Una percen-

             tuale iniziale più bassa combinata con la possibilità di aumenti futuri è, secondo il Consiglio, preferibile

             perché corrisponde a un'impostazione più cauta capace - da un lato - di assicurare che il trasporto

             aereo non sia trattato molto diversamente da altri settori interessati dall'ETS e - dall'altro - di favorire

             un migliore adattamento al funzionamento globale del sistema comunitario.

 

 

             Quanto all'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote il Consiglio ha adottato una posi-

             zione leggermente modificata rispetto a quella della Commissione e del Parlamento europeo. Ai sensi

             della formulazione attuale dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, spetta agli Stati membri stabilire l'uso

             che deve essere fatto di questi proventi. Ciò non di meno lo stesso articolo 3 quinquies, paragrafo 4,

             prevede che tali proventi siano utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e

             nei paesi terzi e per coprire i costi amministrativi connessi al funzionamento del sistema. La modifica si

             prefigge di garantire il rispetto dei principi costituzionali e/o di bilancio fondamentali nell'ordinamento

             giuridico interno di parecchi Stati membri.

 

 

             Uno degli elementi nuovi di maggior rilievo introdotti dal Consiglio nella proposta della Commissione è

             la creazione della riserva speciale per i nuovi operatori aerei o per gli operatori aerei in rapida

             crescita (ossia gli operatori in grado di dimostrare un tasso di crescita annuo del 18 % negli anni succes-

             sivi all'anno di riferimento usato per l'assegnazione delle quote). Ai sensi dell'articolo 3 septies una

             percentuale fissa (3 %) di quote da assegnare verrà accantonata per essere distribuita agli operatori aerei

             ammissibili in base a un sistema di riferimento simile al sistema usato per l'assegnazione iniziale. Questa

             disposizione farà sì che i nuovi operatori aerei o gli operatori aerei di Stati membri con un tasso di

             mobilità inizialmente molto basso (ma costantemente in crescita) non siano penalizzati dal sistema. Il

             Consiglio ha controbilanciato eventuali distorsioni del mercato conferendo alla distribuzione di quote

             nell'ambito della riserva speciale il carattere di una-tantum, e disponendo in parallelo che la risultante

             quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ammissibili non sia maggiore della

             quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei a titolo di assegnazione principale

             (articolo 3 septies, paragrafo 6). In tal modo il Consiglio si muove nella stessa direzione degli emenda-

             menti 22, 28 e 33 del PE. Ciò non di meno il funzionamento della riserva speciale prevista nella posi-

             zione comune comporterebbe costi amministrativi inferiori e non causerebbe distorsioni del mercato

             significative.

 


 

 

20.5.2008        IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 122E/37

 

             (3) Esenzioni

 

 

             Il Consiglio ha perfezionato ulteriormente varie esenzioni dal sistema, tenendo conto degli emenda-

             menti del Parlamento europeo corrispondenti (emendamenti 51, 52, 53, 70 e 79). Ha scelto così di non

             esentare dal sistema i voli effettuati dai capi di stato dell'UE, ma di esentare i voli effettuati a fini di

             ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza.

             Sono esentati anche i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o appa-

             recchiature sia a bordo che a terra.

 

 

             La posizione comune ha introdotto un'ulteriore esenzione dal sistema, una clausola «de minimis» che

             comporta l'esenzione dei voli effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera per

             tre periodi di quattro mesi consecutivi meno di 243 voli per periodo. Il Consiglio ha abbinato questa

             esenzione alla corrispondente definizione di «operatore di trasporto aereo commerciale» e a un conside-

             rando volto a garantire che gli operatori con livelli di traffico assai ridotti, compresi molti operatori di

             paesi in via di sviluppo, non sostengano oneri amministrativi sproporzionati. Si invia così un segnale

             politico forte ai paesi in via di sviluppo, riducendo nel contempo le difficoltà burocratiche e gli oneri

             amministrativi generali legati alla gestione del sistema. Si tiene conto degli eventuali effetti negativi sul

             mercato scegliendo un criterio neutro per l'esenzione, basato sulla «mera» attività.

 

 

             Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ha tenuto conto inoltre delle esigenze specifiche delle

             regioni ultraperiferiche e dello status particolare dei voli soggetti agli obblighi di servizio

             pubblico. Nella posizione comune si escludono dal sistema i voli effettuati nel quadro di obblighi di

             servizio pubblico imposti su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche o su rotte per le quali la capacità

             offerta non supera i 30 000 posti all'anno e si prevede anche il considerando corrispondente. Al

             riguardo pertanto la posizione comune va al di là dell'emendamento 78 del Parlamento europeo.

 

 

 

 

             (4) Altre questioni

 

 

             Si inserisce una nuovo articolo (articolo 3 octies) che impone agli Stati membri un ulteriore obbligo di

             provvedere affinché gli operatori aerei trasmettano all'autorità competente piani di monitoraggio e

             comunicazione che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati

             relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della richiesta delle quote da assegnare.

 

 

             All'articolo sulle misure coercitive della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione

             (articolo 16) si aggiungono vari nuovi paragrafi, che prevedono che uno Stato membro di riferimento

             possa chiedere alla Commissione di imporre un divieto operativo a livello comunitario all'operatore

             aereo che non rispetti le prescrizioni della direttiva. L'imposizione di un divieto operativo è una misura

             coercitiva considerata come ultima risorsa, ma includerla è stato ritenuto necessario per garantire il

             pieno rispetto del sistema da parte degli operatori aerei, questione di estrema importanza per il Consi-

             glio.

 

 

             Inoltre il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione riguardo alla trasformazione delle

             quote e alla loro conseguente utilizzazione ai fini di impegni internazionali, scegliendo un sistema

             semiaperto e sopprimendo la disposizione della proposta della Commissione che avrebbe consentito agli

             operatori aerei di trasformare le proprie quote in quote utilizzabili da altri operatori. Riconoscendo che

             il trasporto aereo nazionale (e non internazionale) rientra negli impegni internazionali degli Stati

             membri per il primo periodo di impegno in base al protocollo di Kyoto, si aggiunge all'attuale articolo 19

             della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione un nuovo paragrafo che prevede che il

             regolamento relativo ai registri assicuri che le quote, CER e ERU siano trasferite ai conti dei ritiri degli

             Stati membri per il primo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto soltanto nella misura in cui tali

             quote CER e ERU corrispondono alle emissioni incluse nei totali nazionali degli inventari nazionali degli

             Stati membri per tale periodo.

 


 

 

C 122E/38          IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           20.5.2008

 

               Il Consiglio ha inoltre modificato nella sostanza l'articolo 25 bis, che ora cerca di precisare le diverse

               procedure istituzionali di cui può disporre la Commissione per adattare, adeguare o modificare la diret-

               tiva dopo essersi consultata con i paesi terzi o dopo aver concluso nuovi accordi con i medesimi. Si

               evidenzia l'importanza della ricerca di una soluzione globale alla questione della riduzione delle emis-

               sioni derivanti dalle attività di trasporto aereo nonché la necessità di cercare l'interazione ottimale tra il

               sistema comunitario e i sistemi equivalenti dei paesi terzi. Al riguardo, anche se il Consiglio ha scelto di

               non riprendere alla lettera l'emendamento corrispondente del Parlamento europeo (emendamento 49), lo

               spirito della posizione comune ne segue il principio ispiratore molto da vicino.

               Infine all'attuale clausola di riesame della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione

               (articolo 30) si aggiungono vari punti che fungono da lista di controllo per il riesame del funzionamento

               della direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo e per affrontare eventuali problemi sollevati

               dall'inclusione di dette attività nel sistema globale di scambio delle quote di emissione.

 

             IV. CONCLUSIONI

               Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un pacchetto di misure equilibrato che contri-

               buirà a ridurre le emissioni del trasporto aereo in conformità con le politiche e gli obiettivi dell'UE,

               espressi anche nell'ambito dell'UNFCCC, garantendo al tempo stesso che il sistema sia applicato a tutti

               gli operatori aerei senza distinzione di nazionalità e quindi che l'inclusione del trasporto aereo nel

               sistema comunitario di scambio delle quote di emissione non comporti distorsioni di concorrenza.

               Il Consiglio auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione della

               direttiva.