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Bruxelles, 13.6.2008
COM(2008) 357 definitivo
2008/0123 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alle disposizioni comuni agli
strumenti di misura
ed ai metodi di controllo metrologico
(rifusione)
RELAZIONE
1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico[2]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati [3].
3. La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
4. Gli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, devono essere aggiornati conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione[5] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti.
5. E' pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 71/316/CEE in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo.
ê 71/316/CEE (adattato)
2008/0123 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Ö relativa Õ alle disposizioni comuni agli strumenti di misura
ed ai metodi di controllo metrologico
(testo
rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 Ö 95 Õ,
vista la proposta della Commissione[6],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],
considerando quanto segue:
ò nuovo
(1)
La direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico[9]
è stata modificata in maniera sostanziale e a più riprese[10].
In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre
provvedere alla rifusione di tale direttiva.
ê 71/316/CEE considerando (1)
(2) In ciascuno Stato membro disposizioni cogenti fissano le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, nonché i metodi di controllo metrologico; tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro. A causa della loro disparità esse ostacolano gli scambi e possono creare condizioni disuguali di concorrenza all'interno della Comunità.
ê 71/316/CEE considerando (2) (adattato)
(3) I controlli esistenti in ciascuno Stato membro sono tra l'altro volti a garantire agli acquirenti che i quantitativi forniti corrispondono al prezzo pagatoÖ . Õ Pertanto la presente direttiva non ha lo scopo di sopprimere tali controlli, bensì di eliminare le differenze tra le regolamentazioni, laddove esse costituiscano un ostacolo agli scambi.
ê 71/316/CEE considerando (3) (adattato)
(4) Questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato Ö interno Õ possono essere ridotti o eliminati se le stesse disposizioni vengono applicate in tutti gli Stati membri, Ö inizialmente Õ a complemento delle disposizioni nazionali Ö vigenti Õ, e, successivamente, quando sussisteranno le condizioni necessarie, in sostituzione di tali disposizioni nazionali.
ê 71/316/CEE considerando (4)
(5) Anche nel periodo in cui esse coesistono con le disposizioni nazionali, le prescrizioni comunitarie offrono alle imprese la possibilità di avere una produzione con caratteristiche tecniche uniformi che può pertanto essere immessa nel commercio e utilizzata all'interno di tutta la Comunità dopo aver subito i controlli CE.
ê 71/316/CEE considerando (5)
(6) Le prescrizioni comunitarie in materia di costruzione e di funzionamento sono atte a garantire che gli strumenti diano in maniera durevole misurazioni sufficientemente esatte in funzione dell'uso cui sono destinati.
ê 71/316/CEE considerando (6)
(7) Un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri anteriormente all'immissione in commercio o alla prima utilizzazione e, se del caso, durante l'utilizzazione degli strumenti di misura, in particolare con le procedure di approvazione del modello e di verifica. Per attuare la libera circolazione di questi strumenti all'interno della Comunità é altresì necessario prevedere tra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo e istituire all'uopo adeguate procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE nonché metodi di controllo metrologico CE in conformità alla presente direttiva e alle direttive particolari.
ê 71/316/CEE considerando (7)
(8) Qualora uno strumento di misura o un prodotto porti i contrassegni o marchi corrispondenti ai controlli per essi prescritti, si potrà presumere che questo strumento o prodotto sono conformi alle relative prescrizioni tecniche comunitarie, il che renderà pertanto inutile, al momento dell'importazione e della sua messa in uso, la ripetizione dei controlli già effettuati.
ê 71/316/CEE considerando (8) (adattato)
(9) Le normative metriche nazionali hanno come oggetto numerose categorie di strumenti di misura e di prodotti. É opportuno stabilire mediante la presente direttiva le norme generali relative in particolar modo alle procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE, nonché i metodi di controllo metrologico CE; direttive di applicazione, particolari per ciascuna categoria di strumenti e di prodotti, stabiliranno le prescrizioni per la realizzazione tecnica, il funzionamento e la precisione, Ö nonché Õ le modalità di controllo.
ò nuovo
(10)
Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione[11].
(11)
In particolare, la Commissione deve essere delegata a modificare gli
allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari.
Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, tali misure devono essere adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5
bis della decisione 1999/468/CE.
(12)
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano
soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data
attuazione nella legislazione degli Stati membri.
(13)
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato III, parte B,
ê 71/316/CEE
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Principi di base
ê 83/575/CEE art. 1, punto 1 (adattato)
Articolo 1
1. La presente direttiva Ö si applica: Õ
Ö a) agli strumenti quali definiti al paragrafo 2 Õ;
b) Ö alle Õ unità di misura, Ö al Õl'armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione;
c) Ö alla Õ fissazione, Ö al Õ metodo di misurazione, Ö al Õ controllo metrologico, nonché Ö alla Õ marcatura dei quantitativi precondizionati.
Ö 2. Ai fini della presente direttiva, per «strumenti» si intendono: le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione. Õ
3. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura, munito dei marchi e/o dei contrassegni CE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano.
4. Gli Stati membri attribuiscono all'approvazione CE del modello e alla verifica prima CE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.
5. Le direttive particolari concernenti le materie di cui all’articolo 1, precisano in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento.
6. Ö Le direttive particolari Õ possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.
ê 71/316/CEE
CAPITOLO II
Approvazione CE del modello
ê 83/575/CEE art. 1, punto 2
Articolo 2
1. Gli Stati membri procedono all'approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.
2. L'approvazione CE del modello costituisce l'ammissione di strumenti alla verifica prima CE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CE, l'autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la (le) direttiva (direttive) particolare (particolari) che la (le) riguarda (riguardano) dispensa (dispensano) una categoria di strumenti dall'approvazione CE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CE.
3. Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l'approvazione CE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.
4. Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per uno stesso strumento la domanda va fatta in un solo Stato membro.
5. Lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CE del modello prende le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.
Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un'approvazione CE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l'approvazione CE qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.
Per il modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CE del modello originale se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.
ê 71/316/CEE
Articolo 3
Quando venga concessa per dispositivi complementari, l'approvazione CE del modello deve precisare quanto segue:
a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;
b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 3
Articolo 4
Se uno strumento ha superato l'esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CE del modello.
Lo Stato membro notifica tale certificato al richiedente.
Nei casi previsti all'articolo 11 o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può, apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CE indicato in detto certificato.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 4 (adattato)
Articolo 5
1. La durata di validità dell'approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.
Le approvazioni CE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni.
Se l'approvazione CE del modello non è prorogata, essa resta comunque d'applicazione per gli strumenti in servizio.
2. Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.
Essa può comportare le seguenti restrizioni:
a) limitazione del numero di strumenti beneficiari dell'approvazione,
b) obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione,
c) limitazione dell'uso,
d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.
Essa può tuttavia venire concessa soltanto:
a) se la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore,
b) se non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.
La validità di tale approvazione è limitata a due anni al massimo e può venir prorogata di tre anni al massimo.
3. Lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati Ö I e II Õ della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2 , non appena esso ritenga che l'esperienza sia stata positiva.
ê 71/316/CEE
è1 83/575/CEE art. 1, punto 6, lett. a)
Articolo 6
Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l'approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sui medesimi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all'allegato I, punto 3.3.
Articolo 7
1. Lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CE del modello può revocarla:
a) se gli strumenti il cui modello è stato oggetto dell'approvazione non sono conformi al modello approvato o alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda;
b) se le esigenze metrologiche prescritte nel certificato d'approvazione o le disposizioni dell'è1 articolo 5, paragrafo 2 ç, non sono rispettate;
ê 83/575/CEE art. 1, punto 6, lett. b)
c) se constata che essa è stata concessa indebitamente.
ê 71/316/CEE
2. Lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CE del modello deve revocarla se gli strumenti il cui modello è stato oggetto d'approvazione presentano nell'uso un difetto di carattere generale che li renda inadatti al loro scopo.
ê 71/316/CEE (adattato)
3. Se Ö lo Õ Stato membro Ö che ha concesso un’approvazione CE del modello Õ è informato da un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2, esso prende del pari le disposizioni previste in tali paragrafi, previa consultazione di detto Stato membro.
ê 71/316/CEE
4. Lo Stato membro che ha constatato l'esistenza del caso previsto al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e in servizio degli strumenti.
Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.
Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1, per gli strumenti dispensati dalla verifica prima CE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o alle esigenze della direttiva particolare che li concerne.
5. Qualora lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CE del modello contesti l'esistenza del caso previsto al paragrafo 2 di cui è stato informato ovvero la fondatezza dei provvedimenti presi ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia.
La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
CAPITOLO III
Verifica prima CE
Articolo 8
ê 83/575/CEE art. 1, punto 7, lett. a) (adattato)
1. La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. Essa si materializza nel marchio di verifica prima CE.
Ö 2. La Õ verifica prima CE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all'unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.
ê 71/316/CEE
è1 83/575/CEE art. 1, punto 7, lett. b)
3. Se le loro attrezzature di controllo lo consentono, gli Stati membri procedono alla verifica prima CE degli strumenti presentati come aventi le qualità metrologiche e come soddisfacenti alle prescrizioni tecniche di fabbricazione e di funzionamento fissate dalla direttiva particolare relativa a questa categoria di strumenti.
4. Per gli strumenti muniti del marchio di verifica prima CE, l'obbligo degli Stati membri previsto all'è1 articolo 1, paragrafo 3, ç, è valido sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verifica prima CE, a meno che le direttive particolari non prevedano durate superiori.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 8
Articolo 9
1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:
a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;
b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CE del modello.
2. L'esame effettuato durante la verifica prima CE riguarda in particolare, in conformità delle direttive particolari, quanto segue:
a) qualità metrologiche,
b) errori massimi tollerati,
c) costruzione, per appurare se quest'ultima garantisce che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento,
d) esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica prima CE.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 9 (adattato)
Articolo 10
Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti all'allegato IIÖ , punto 3 Õ vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilità dello Stato membro secondo le modalità previste da detto Ö punto Õ.
ê 71/316/CEE
Articolo 11
Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta la verifica prima CE, il fabbricante appone su di essi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale d'approvazione CE del modello descritto nell'allegato I, punto 3.4.
CAPITOLO IV
Disposizioni comuni all'approvazione CE del modello ed alla verifica prima CE
Articolo 12
Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte ad impedire che per gli strumenti vengano usati marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i contrassegni o marchi CE.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 10
Articolo 13
Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CE del modello nonché ad apporre il marchio di verifica prima CE.
ê 71/316/CEE
Articolo 14
Gli Stati membri possono esigere che le iscrizioni regolamentari siano redatte nella (nelle) loro lingua (lingue) ufficiale (ufficiali).
CAPITOLO V
Controlli degli strumenti in servizio
ê 83/575/CEE art. 1, punto 11
Articolo 15
Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CE prevedono requisiti inferiori, essi possono servire come criteri per i controlli.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 12 (adattato)
ð nuovo
CAPITOLO VI
Adattamento delle direttive al progresso tecnico
Articolo 16
Articolo 16
Le modifiche necessarie per adattare al
progresso tecnico gli allegati Ö I e II Õ della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di
cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alla
procedura di cui all'articolo ð dalla Commissione.
Dette misure, volte a modificare elementi non essenziali di dette direttive,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 17, paragrafo 2. ï 18
Tuttavia, questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell'allegato della direttiva relativa alle unità di misura né agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.
ê 807/2003 art. 3 e allegato III, punto 5 (adattato)
ð nuovo
Articolo 17
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all'articolo 16.
ð 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ï
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 13
CAPITOLO VII
ê 71/316/CEE
Disposizioni finali
ê 71/316/CEE (adattato)
è1 83/575/CEE art. 1, punto 13
è2 83/575/CEE art. 1, punto 14
Articolo è1 18 ç
Ogni decisione di rifiuto dell'approvazione CE del modello, di rifiuto della proroga o di revoca dell'approvazione CE del modello, di rifiuto di procedere alla verifica prima CE o di è2 divieto di immissione sul mercato o in servizio ç, presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari relative agli strumenti in questione, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.
Articolo è1 19 ç
Gli Stati membri Ö comunicano Õ alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
ê
Articolo 20
La direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.
Articolo 21
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
ê 71/316/CEE
è1 83/575/CEE art. 1, punto 13
Articolo è1 22 ç
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[…] […]
ê 71/316/CEE
ALLEGATO I
APPROVAZIONE CE DEL MODELLO
1. Domanda di approvazione CE
1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale, conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda viene presentata. Questo Stato membro è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella lingua ufficiale di cui sopra.
Il richiedente trasmette simultaneamente ad ogni Stato membro un esemplare della domanda.
1.2. Nella domanda di approvazione CE viene indicato quanto segue:
a) nome e domicilio del fabbricante o della ditta, del suo mandatario e del richiedente;
b) categoria dello strumento;
c) utilizzazione prevista;
d) caratteristiche metrologiche;
e) eventuale denominazione commerciale o tipo dello strumento.
1.3. La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame, in particolare dei sotto indicati:
1.3.1. Una descrizione concernente in particolare:
a) la costruzione e il funzionamento dello strumento;
b) i dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento;
c) i dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;
d) i luoghi previsti per apporvi;
– i marchi di verifica,
– i sigilli (eventualmente).
1.3.2. I disegni di montaggio dell'insieme ed eventualmente i disegni costruttivi dei particolari di maggiore interesse.
1.3.3. Uno schema di massima ed eventualmente una fotografia.
1.4. La domanda deve essere accompagnata dai documenti attestanti le approvazioni nazionali eventualmente già ottenute.
2. Esame per l'approvazione CE
2.1. L'esame consiste in quanto segue:
2.1.1. Studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, effettuati nei laboratori del servizio metrico o nei laboratori autorizzati o sul luogo di fabbricazione, di consegna o di installazione.
2.1.2. Qualora si conoscano dettagliatamente le caratteristiche metrologiche del modello, semplice studio dei documenti presentati.
2.2. L'esame riguarda anche il comportamento d'assieme dello strumento nelle normali condizioni d'impiego. In tali condizioni lo strumento deve poter conservare le qualità metrologiche richieste.
2.3. La natura e la portata dell'esame di cui al punto 2.1 possono essere fissate nelle direttive particolari.
2.4. Il servizio metrico può esigere che il richiedente metta a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.
3. Certificato e contrassegno d'approvazione CE
3.1. Il certificato riproduce i risultati dell'esame del modello e fissa le altre esigenze da rispettare. Esso è accompagnato dalle descrizioni, piani e schemi necessari per identificare il modello e per spiegarne il funzionamento. Il contrassegno d'approvazione di cui all'articolo 4 è costituito da una ε stilizzata contenente:
ê Atto di adesione del 1972, art. 29 e allegato I, pag. 118 (adattato)
è1 Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 212
è2 87/354/CEE art. 1 e allegato, punto 4
è3 Atto di adesione del 1994 art. 29 e allegato I, pag. 211
è4 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 64
è5 2006/96/CE art. 1 e allegato, punto B.1.
– nella parte superiore, la lettera maiuscola distintiva Ö (o le lettere maiuscole distintive) Õ dello Stato membro che ha concesso l'approvazione è1 B per il Belgio, ç è5 BG per la Bulgaria, ç è4 CZ per la Repubblica ceca, ç è1 DK per la Danimarca, D per la Germania, ç è4 EST per l’Estonia, ç è1 IRL per l'Irlanda, ç è2 EL per la Grecia, ç è1 E per la Spagna, F per la Francia, I per l'Italia, ç è4 CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, ç è1 L per il Lussemburgo, ç è4 H per l’Ungheria, M per Malta, ç è1 NL per i Paesi Bassi, ç è3 A per l'Austria, ç è4 PL per la Polonia, ç è1 P per il Portogallo, ç è5 RO per la Romania, ç è4 SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, ç è3 FI per la Finlandia, S per la Svezia, ç è1 UK per il Regno Unito ç e il millesimo dell'anno di approvazione,
ê 71/316/CEE
– nella parte inferiore, una sigla che sarà stabilita dal servizio metrico che ha concesso l'approvazione (numero caratteristico).
Un modello di contrassegno d'approvazione figura al punto 6.1.
3.2. In caso di approvazione CE con effetto limitato, il contrassegno è completato da una lettera «P» che ha dimensioni identiche a quelle della ε stilizzata e viene situata dinanzi a quest'ultima.
Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.
ê 83/575/CEE art. 1, punto 5
3.3. Il contrassegno di cui all'articolo 6 è analogo al contrassegno di approvazione CE nel quale la lettera E stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.
ê 71/316/CEE
3.4. Il contrassegno di cui all'articolo 11 è analogo al contrassegno di approvazione CE ma iscritto in un esagono.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.
3.5. I contrassegni contemplati ai punti da 3.1 a 3.4 e apposti dai fabbricanti conformemente alle disposizioni della presente direttiva devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l'apposizione del contrassegno presenta difficoltà tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nelle direttive particolari oppure essere ammesse previo accordo fra i servizi metrici degli Stati membri.
4. Deposito di modello
Nei casi previsti dalle direttive particolari, il servizio che ha concesso l'approvazione può esigere, se lo ritiene necessario, il deposito di un modello dello strumento approvato. In luogo del modello campione il servizio può autorizzare il deposito di parti dello strumento, di modellini o disegni; in tal caso ne farà menzione sul certificato di approvazione CE.
5. Pubblicità dell'approvazione
5.1. Al momento della notifica all'interessato, vengono inviate alla Commissione ed agli altri Stati membri le copie del certificato di approvazione CE nonché, se lo desiderano, copie dei processi verbali degli esami metrologici.
ê 71/316/CEE (adattato)
5.2. La
revoca di un'approvazione CE del modello e gli altri elementi che riguardano la
portata e la validità dell'approvazione CE del modello formano parimenti
oggetto della procedura di pubblicità di cui al punto Ö 5.1. Õ.
ê 71/316/CEE
5.3. Lo Stato membro che rifiuta un'approvazione CE del modello ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
6. Contrassegni relativi all'approvazione CE del modello
6.1. Contrassegno
dell'approvazione CE del modello
|
Esempio: |
|
Approvazione CE del modello rilasciata dal servizio metrico della Germania nel 1971 (cfr. punto 3.1, primo trattino) N. caratteristico dell'approvazione CE del modello (cfr. punto 3.1, secondo trattino) |
6.2. Contrassegno
dell'approvazione CE del modello con effetto limitato
(cfr. punto 3.2)
|
Esempio: |
|
Approvazione CE del modello con effetto limitato rilasciata dal servizio metrico della Repubblica federale di Germania nel 1971. N. caratteristico dell'approvazione CE del modello con effetto limitato. |
ê 83/575/CEE art. 1, punto 5
6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CE del modello (vedi punto 3.3)
Esempio:
![]()
ê 71/316/CEE
6.4. Contrassegno dell'approvazione CE del modello in caso di esonero dalla verifica prima CE
(cfr. punto 3.4)
|
Esempio: |
|
Approvazione CE del modello rilasciata dal servizio metrico della Germania nel 1971. N. caratteristico dell'approvazione CE del modello. |
___________
ALLEGATO II
VERIFICA PRIMA CE
1. Condizioni generali
1.1. La verifica prima CE può essere effettuata in un sol tempo oppure in più tempi (generalmente due).
1.2. Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari:
1.2.1. La verifica prima CE viene effettuata in un sol tempo sugli strumenti che rappresentano un tutto unico all'uscita dall'officina, cioè su quegli strumenti che possono, in linea di massima, essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo.
1.2.2. La verifica prima CE viene effettuata in due o più tempi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dalle condizioni d'installazione o di utilizzazione.
1.2.3. Il primo stadio di verifica deve consentire di accertare in particolare la conformità dello strumento al modello approvato oppure, per gli strumenti esonerati dall'approvazione CE del modello, la conformità alle norme ad essi applicabili.
2. Luogo della verifica prima CE
2.1. Nell'ipotesi di verifica effettuata in un sol tempo e qualora le direttive particolari non fissino il luogo di verifica, gli strumenti sono verificati in luogo scelto dal competente servizio metrico.
2.2. Nell'ipotesi di verifica in due o più tempi, gli strumenti sono verificati a cura del servizio metrico competente per territorio.
2.2.1. L'ultimo stadio della verifica deve essere tassativamente effettuato sul luogo di installazione.
2.2.2. Gli altri stadi della verifica si effettuano come stabilito al punto 2.1.
2.3. Segnatamente quando la verifica non viene effettuata nell'apposito ufficio, il servizio metrico che effettua la verifica può esigere dal richiedente:
– di mettere a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e personale ausiliario necessari per la verifica,
– di fornire una copia del certificato di approvazione CE.
3. Marchi di verifica prima CE
3.1. Definizione
dei marchi di verifica prima CE
3.1.1. Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari, i marchi di verifica prima CE che vengono apposti conformemente al punto 3.3 sono i seguenti:
3.1.1.1. Il marchio di verifica finale CE, composto da due impronte:
a) la prima impronta è costituita dalla lettera minuscola «e» contenente:
ê Atto di adesione del 1972, art. 29 e allegato I, pag. 118 (adattato)
è1 Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 212
è2 87/354/CEE art. 1 e allegato, punto 4
è3 Atto di adesione del 1994 art. 29 e allegato I, pag. 211
è4 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 64
è5 2006/96/CE art. 1 e allegato, punto B.1.
– nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva Ö (o le lettere maiuscole distintive) Õ dello Stato membro in cui ha avuto luogo la verifica prima è1 B per il Belgio, ç è5 BG per la Bulgaria, ç è4 CZ per la Repubblica ceca, ç è1 DK per la Danimarca, D per la Germania, ç è4 EST per l’Estonia, ç è1 IRL per l'Irlanda, ç è2 EL per la Grecia, ç è1 E per la Spagna, F per la Francia, I per l'Italia, ç è4 CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, ç è1 L per il Lussemburgo, ç è4 H per l’Ungheria, M per Malta, ç è1 NL per i Paesi Bassi, ç è3 A per l'Austria, ç è4 PL per la Polonia, ç è1 P per il Portogallo, ç è5 RO per la Romania, ç è4 SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, ç è3 FI per la Finlandia, S per la Svezia, ç è1 UK per il Regno Unito ç accompagnata, se necessario, da una o due cifre che precisano una ripartizione territoriale o funzionale;
ê 71/316/CEE
– nella metà inferiore, il numero distintivo dell'agente verificatore dell'ufficio di verifica;
b) la seconda impronta è costituita dal millesimo dell'anno di verifica iscritto in un esagono.
3.1.1.2. Il marchio di verifica parziale CE, costituito unicamente dalla prima impronta. Esso serve anche come marchio di punzonatura.
3.2. Forma
e dimensioni dei marchi
3.2.1. La forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere e delle cifre previste per i marchi di verifica prima CE al punto 3.1 sono fissati nei disegni allegati; i primi due disegni rappresentano gli elementi costitutivi del punzone, mentre il terzo è un esempio di punzone. Le dimensioni indicate nei disegni sono in rapporto all'unità che rappresenta il diametro del cerchio circoscritto alla lettera «e» minuscola e al campo esagonale.
I diametri reali dei cerchi circoscritti dei marchi sono 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.
3.2.2. I servizi metrici degli Stati membri procedono allo scambio dei disegni originali dei marchi di verifica prima CE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati.
3.3. Apposizione
dei marchi
3.3.1. Il marchio di verifica finale CE viene apposto sullo strumento totalmente verificato e riconosciuto conforme alle norme CE, nel luogo previsto a tale scopo.
3.3.2. Il marchio di verifica parziale CE viene apposto:
3.3.2.1. Nel caso di verifica in più tempi, sullo strumento o sulla parte dello strumento che soddisfa alle condizioni previste per le operazioni diverse da quelle effettuate sul luogo di installazione, a protezione delle viti che fissano la piastrina di punzonatura o in qualsiasi altro luogo previsto dalle direttive particolari.
3.3.2.2. Come marchio di punzonatura in tutti i casi e nei luoghi prescritti dalle direttive particolari.

ê 2007/13/CE art. 1 e allegato (adattato)

ê 71/316/CEE


___________
é
ALLEGATO III
Parte A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue
modificazioni successive
(di cui all’articolo 20)
|
Direttiva
71/316/CEE del Consiglio |
|
|
||
|
Atto di
adesione del 1972, allegato I, punto X.12 |
|
|
|
|
Direttiva
72/427/CEE del Consiglio |
|
||
|
Direttiva
83/575/CEE del Consiglio |
|
||
|
Atto di
adesione del 1985, allegato I, punto IX.A.7 |
|
||
|
Direttiva
87/354/CEE del Consiglio |
limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti nell’articolo 1 e nell’allegato, punto 4 |
||
|
Direttiva
87/355/CEE del Consiglio |
|
||
|
Direttiva
88/665/CEE del Consiglio |
limitatamente all’articolo 1, punto 1 |
||
|
Atto di
adesione del 1994, allegato I, punto XI.C.VII.1 |
|
||
|
Regolamento
(CE) n. 807/2003 del Consiglio |
limitatamente all’allegato III, punto 5 |
||
|
Atto di
adesione del 2003, allegato II, punto I.D.1 |
|
||
|
Direttiva 2006/96/CE del Consiglio |
limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti all'articolo 1 e all'allegato, punto B.1 |
||
|
Direttiva 2007/13/CE della Commissione |
|
||
__________________
Parte B
Elenco dei termini di attuazione in
diritto nazionale
(di cui all’articolo 20)
|
Direttive |
Data di attuazione |
|
71/316/CEE |
30 gennaio 1973 |
|
83/575/CEE |
1° gennaio 1985 |
|
87/354/CEE |
31 dicembre 1987 |
|
87/355/CEE |
31 dicembre 1987 |
|
2006/96/CE |
1° gennaio 2007 |
|
2007/13/CE |
9 marzo 2008 |
_____________
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Direttiva 71/316/CEE |
Presente direttiva |
|
Capitolo I |
Capitolo I |
|
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, alinea e primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino |
- |
|
Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 6 |
|
Capitolo II |
Capitolo II |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, alinea |
Articolo 3, alinea |
|
Articolo 3, primo trattino |
Articolo 3, lettera a) |
|
Articolo 3, secondo trattino |
Articolo 3, lettera b) |
|
Articolo 4, prima frase |
Articolo 4, primo comma |
|
Articolo 4, seconda frase |
Articolo 4, secondo comma |
|
Articolo 4, terza frase |
Articolo 4, terzo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, alinea |
Articolo 5, paragrafo 2, seconda comma, alinea |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, alinea |
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, alinea |
|
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |
|
Capitolo III |
Capitolo III |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2, alinea |
Articolo 9, paragrafo 2, alinea |
|
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) |
|
Articoli 10 e 11 |
Articoli 10 e 11 |
|
Capitolo IV |
Capitolo IV |
|
Articoli 12, 13 e 14 |
Articoli 12, 13 e 14 |
|
Capitolo V |
Capitolo V |
|
Articolo 15 |
Articolo 15 |
|
Capitolo VI |
Capitolo VI |
|
Articolo 16, prima frase |
Articolo 16, primo comma |
|
Articolo 16, seconda frase |
Articolo 16, secondo comma |
|
Articolo 17 |
- |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
- |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
- |
|
Capitolo VII |
Capitolo VII |
|
Articolo 19 |
Articolo 18 |
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
- |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 19 |
|
- |
Articoli 20 e 21 |
|
Articolo 21 |
Articolo 22 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Punti 1 e 1.1 |
Punti 1 e 1.1 |
|
Punto 1.2, alinea |
Punto 1.2, alinea |
|
Punto 1.2, primo trattino |
Punto 1.2, lettera a) |
|
Punto 1.2, secondo trattino |
Punto 1.2, lettera b) |
|
Punto 1.2, terzo trattino |
Punto 1.2, lettera c) |
|
Punto 1.2, quarto trattino |
Punto 1.2, lettera d) |
|
Punto 1.2, quinto trattino |
Punto 1.2, lettera e) |
|
Punto 1.3 |
Punto 1.3 |
|
Punto 1.3.1, alinea |
Punto 1.3.1, alinea |
|
Punto 1.3.1, primo trattino |
Punto 1.3.1, lettera a) |
|
Punto 1.3.1, secondo trattino |
Punto 1.3.1, lettera b) |
|
Punto 1.3.1, terzo trattino |
Punto 1.3.1, lettera c) |
|
Punto 1.3.1, quarto trattino |
Punto 1.3.1, lettera d) |
|
Punti da 1.3.2 a 5 |
Punti da 1.3.2 a 5 |
|
Punto 5.2 |
Punto 5.1 |
|
Punto 5.3 |
Punto 5.2 |
|
Punto 5.4 |
Punto 5.3 |
|
Punti da 6 a 6.4 |
Punti da 6 a 6.4 |
|
Allegato II |
Allegato II |
|
- |
Allegato III |
|
- |
Allegato IV |
__________________
[1] COM(87) 868 PV.
[2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ‑ Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.
[3] V. allegato III, parte A, della presente proposta.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
[5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU C […] del […], pag. […].
[8] GU C […] del […], pag. […]
[9] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/13/CE della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 10).
[10] V. allegato III, parte A.
[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).