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Bruxelles, 23.9.2008
COM(2008) 580 definitivo
2008/0187 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
{COM(2008) 579 definitivo}
{SEC(2008) 2489}
{SEC(2008) 2490}
RELAZIONE
1. Contesto della proposta
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Motivazione
e obiettivi della proposta
In risposta alle costanti preoccupazioni per la mancanza di pressione concorrenziale nel mercato dei servizi di roaming internazionale e le conseguenti tariffe elevate che i consumatori europei sono tenuti a pagare per la fornitura di tali servizi quando viaggiano sul territorio della Comunità, il 27 giugno 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE. Il regolamento ha istituito un approccio comune per assicurare che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile non debbano sostenere costi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario fissando limiti alle tariffe applicabili da parte degli operatori, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all'interno della Comunità. Il regolamento ha inoltre introdotto norme intese a rendere i prezzi più trasparenti e migliorare la comunicazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito che la Commissione dovesse riesaminare il funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 e presentare una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre il 30 dicembre 2008 (articolo 11 del regolamento).
Il regolamento (CE) n. 717/2007 fissa limiti massimi unicamente per le tariffe del roaming vocale, ma i legislatori comunitari hanno rilevato il persistere di situazioni preoccupanti per quanto riguarda il livello delle tariffe applicate ai servizi intracomunitari di roaming per la trasmissione di dati ed SMS. Hanno quindi incaricato la Commissione di esaminare in particolare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi.
La proposta accompagna la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio con la quale la Commissione riferisce in merito al riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007.
La proposta è intesa a modificare detto regolamento al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico delle comunicazioni elettroniche, assicurando che le tariffe applicate agli utenti di reti mobili pubbliche per i servizi in roaming su tutto il territorio della Comunità non siano ingiustificatamente superiori rispetto ai costi che gli utenti sostengono per effettuare chiamate, inviare SMS o trasmettere dati all'interno del loro paese d'origine ed intende inoltre garantire che gli utenti dispongano delle informazioni necessarie a comprendere e controllare le spese derivanti dai servizi in roaming.
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Contesto
generale
Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 la Commissione ha concluso che, sebbene l'applicazione del regolamento sia stata complessivamente soddisfacente, rimangono problemi strutturali che ostacolano le forze della concorrenza nel mercato del roaming. Tali problemi sono dovuti principalmente al fatto che il roaming è solo uno degli elementi che compongono i pacchetti di servizi mobili acquistati dagli utenti e non determina, in genere, la scelta di un operatore rispetto ad un altro.
I dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei (ERG — European Regulators Group), che riunisce le autorità di regolamentazione di tutti i 27 Stati membri, indicano inoltre che i prezzi per il roaming vocale all'ingrosso e al dettaglio non mostrano, rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento, una varietà tale da dimostrare l'esistenza di una sana concorrenza. La Commissione ha perciò concluso che per salvaguardare i benefici ottenuti è opportuno prolungare la validità del regolamento di altri tre anni dopo il 2010.
La Commissione ha rilevato inoltre che le modalità di fatturazione adottate dagli operatori mobili per le chiamate vocali in roaming (che vengono spesso fatturate per unità di tempo che arrivano fino a 60 secondi) costituiscono per il consumatore una spesa occulta che, secondo le stime dell'ERG, ammonta al 24% circa di una fattura tipo in eurotariffa per le chiamate in roaming effettuate e al 19% circa per le chiamate in roaming ricevute.
L'analisi condotta dalla Commissione sul mercato del roaming intracomunitario nel segmento degli SMS mostra inoltre che i prezzi all'ingrosso e al dettaglio non sono giustificati dai costi effettivi di fornitura del servizio e che, per le stesse ragioni valide per il roaming vocale, la pressione concorrenziale non è sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe. I dati raccolti dall'ERG indicano che le tariffe all'ingrosso e al dettaglio sono rimaste stabili a livelli elevati nel periodo di preparazione della presente proposta.
In base all'analisi del segmento di mercato relativo al roaming dati la Commissione ha concluso che le tariffe per questo servizio sono troppo elevate rispetto ai prezzi dei servizi nazionali equivalenti o ai costi connessi alla fornitura del servizio e che la situazione è aggravata dalla mancanza di trasparenza. Ciò impedisce ai consumatori di conoscere esattamente il costo del roaming dati ed è stato spesso fonte di amare sorprese per i viaggiatori, che si sono visti recapitare bollette da migliaia di euro per aver scaricato dati mentre si trovavano all'estero.
D'altra parte, l'esame della Commissione ha messo in luce che i prezzi dei servizi di roaming dati, pur mostrando una tendenza al ribasso, sono ancora ingiustificatamente elevati, sia all'ingrosso sia al dettaglio, rispetto ai prezzi per servizi equivalenti erogati a livello nazionale. Si rende pertanto necessario adottare misure che consentano ai clienti dei servizi di roaming di capire e controllare più efficacemente la spesa per i servizi di roaming dati, evitando così bollette esorbitanti, nonché che sopprimano gli ostacoli all'utilizzo dei servizi di roaming in tutto il mercato interno e rimuovano le maggiori distorsioni della concorrenza.
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Disposizioni
vigenti nel settore della proposta
Tra le disposizioni vigenti nel settore della proposta è di fondamentale importanza il regolamento (CE) n. 717/2007, che la proposta intende modificare per estenderne durata di validità e ambito di applicazione.
Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, risalente al 2002 e modificato dal regolamento (CE) n. 717/2007 per tener conto della necessità di misure specifiche relative al roaming all'interno della Comunità, introduce un meccanismo per l'imposizione di obblighi di regolamentazione ex ante per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, sulla base della definizione dei mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante, analisi di mercato e l'accertamento di posizioni dominanti da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Tuttavia, per le ragioni illustrate quando venne proposto il regolamento (CE) n. 717/2007, a causa delle caratteristiche specifiche dei mercati di roaming internazionale e della natura transfrontaliera di tali servizi, il quadro normativo non offre alle autorità nazionali di regolamentazione strumenti efficaci per far fronte alla mancanza di pressione concorrenziale e alle tariffe elevate che ne conseguono. Le medesime ragioni giustificano l'estensione della validità e del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi i servizi di roaming dati ed SMS.
In alcuni Stati membri le norme nazionali a tutela dei consumatori si applicano anche ad attività che rientrano nel quadro del regolamento (CE) n. 717/2007. Diversi Stati membri, ad esempio, hanno imposto agli operatori mobili obblighi relativi alla fatturazione dei servizi vocali al secondo. Questa situazione crea condizioni normative diverse per gli operatori nei vari Stati membri e, nel contesto di un'attività transfrontaliera disciplinata da norme armonizzate come il roaming intracomunitario, non contribuisce al buon funzionamento del mercato unico.
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Compatibilità
con altri obiettivi e politiche dell'Unione
La proposta è in linea con la strategia di Lisbona rinnovata volta a promuovere la crescita e l'occupazione attraverso una maggiore competitività, con l'iniziativa i2010 della Commissione ad essa collegata e con l'iniziativa "Europa dei risultati".
2. Consultazione delle parti interessate
e valutazione dell'impatto
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Consultazione
delle parti interessate
Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto
I servizi della Commissione hanno lanciato a maggio 2008 un'ampia consultazione, chiedendo pareri in merito al riesame del regolamento (CE) n. 717/2007 e alla sua possibile estensione per comprendere i servizi di roaming dati ed SMS. Sono state poste 39 domande sul funzionamento del regolamento e su questioni specifiche come il roaming involontario, l'effetto sugli operatori minori e sulle tariffe nazionali e il problema della comparazione tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati.
La consultazione pubblica era accessibile tramite il sito web "La vostra voce in Europa".
Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
L'esercizio di consultazione ha mostrato che gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gruppi di consumatori sono largamente favorevoli al prolungamento della validità del regolamento e alla sua estensione ai servizi di roaming dati ed SMS. Anche alcuni operatori minori si sono detti a favore di un'estensione del regolamento ai servizi di roaming dati ed SMS all'ingrosso. La maggior parte degli operatori si è invece opposta all'estensione del regolamento respingendo la regolamentazione dei servizi di roaming dati ed SMS, seppure molti abbiano ammesso la necessità di affrontare il problema delle bollette esorbitanti per i servizi di roaming dati.
La consultazione aperta su Internet si è svolta dal 7 maggio al 2 luglio 2008. La Commissione ha ricevuto 44 risposte. I risultati sono disponibili all'indirizzo seguente:
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Ricorso
al parere di esperti
Settori scientifici/di competenza interessati
La Commissione ha fatto eseguire uno studio sui servizi di roaming dati pubblicato a giugno 2008.
Metodologia applicata
Lo studio era incentrato sul funzionamento dei servizi di roaming dati ed ha valutato quali requisiti tecnologici sono necessari per offrire tali servizi.
Principali organizzazioni/esperti consultati
Connect2Roam
Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati
Lo studio ha messo a confronto i prezzi dei servizi nazionali con quelli dei servizi in roaming, analizzando le componenti di costo proprie della fornitura dei servizi di roaming dati.
Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il
parere degli esperti
Lo studio è
stato pubblicato all'indirizzo
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/study_data_roaming.pdf.
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Valutazione
dell'impatto
La valutazione dell'impatto relativa alla presente proposta ha preso in esame le seguenti alternative: status quo, autoregolamentazione, coregolamentazione, strumenti giuridici non vincolanti e regolamentazione mirata in quattro aree specifiche – roaming voce, fatturazione al secondo, roaming SMS e roaming dati.
Considerati i limiti strutturali di base che gravano sulla concorrenza nei mercati del roaming, non è possibile affrontare il problema con misure di autoregolamentazione o coregolamentazione. Poiché il settore non ha praticamente risposto alla richiesta di diminuire le tariffe per il roaming degli SMS, dato il rischio che il problema, di natura transfrontaliera, si affrontato in svariati modi a livello nazionale e poiché nessuna autorità nazionale di regolamentazione dispone degli strumenti normativi necessari per risolvere la questione dei prezzi sia all'ingrosso che al dettaglio, è parso improbabile che strumenti giuridici non vincolanti potessero essere sufficienti a risolvere i problemi di base. Sono state pertanto scartate le opzioni di autoregolamentazione, coregolamentazione e strumenti giuridici non vincolanti.
È stata quindi presa in considerazione la regolamentazione mirata.
Per quanto riguarda il roaming vocale ed SMS, si è ritenuto che regolamentare unicamente il mercato all'ingrosso o il mercato al dettaglio non avrebbe assicurato il raggiungimento degli obiettivi, ed è stata pertanto esaminata la regolamentazione combinata di entrambi i mercati.
Per quanto riguarda la fatturazione al secondo, si è ritenuto necessario intervenire per garantire uniformità in tutto il mercato unico. Per il mercato al dettaglio si è scelto di consentire agli operatori di applicare una tariffa di connessione pari al massimo ai primi 30 secondi di telefonata in roaming, seguita da una fatturazione al secondo. Per il mercato all'ingrosso si è ritenuto opportuno imporre una fatturazione al secondo.
Anche per i servizi di roaming dati sono state esaminate numerose opzioni. La soluzione più adeguata è parsa l'introduzione di misure solide per garantire la trasparenza, unitamente all'istituzione di un meccanismo di salvaguardia delle tariffe all'ingrosso, per consentire agli operatori di prevedere meglio i costi.
La Commissione ha eseguito la valutazione d'impatto
prevista nel programma di lavoro. La relazione è consultabile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm.
3. Elementi
giuridici della proposta
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Sintesi
delle misure proposte
La proposta prevede l'estensione della durata e del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007. Per quanto riguarda il roaming vocale, la proposta estende di tre anni la durata del regolamento attuale e fissa, per la durata della proroga, nuovi limiti massimi per le tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono imporre per la fornitura all'ingrosso di chiamate in roaming regolamentate. Per garantire che gli utenti finali possano beneficiare dei vantaggi di tali riduzioni la proposta fissa inoltre nuovi limiti massimi per l'eurotariffa, validi durante il periodo della proroga. La proposta stabilisce altresì che le disposizioni in materia di fatturazione al secondo si applichino sia all'ingrosso che al dettaglio, prevedendo un periodo minimo di fatturazione non superiore a 30 secondi per le chiamate in roaming al dettaglio.
La proposta estende inoltre il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 ai servizi di roaming SMS intracomunitari, fissando un limite massimo per le tariffe che gli operatori di reti mobili possono applicare per la fornitura all'ingrosso di SMS in roaming inviati all'interno della Comunità imponendo agli operatori mobili di offrire ai clienti in roaming una "eurotariffa SMS" che non deve superare, per ogni messaggio, un prezzo massimo prestabilito.
La proposta intende promuovere la trasparenza delle tariffe estendendo ai fornitori di telefonia mobile l'obbligo di offrire ai propri clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe quando questi entrano in un altro Stato membro, includendo informazioni sul costo dell'invio di un SMS in roaming regolamentato.
La data prevista per l'abbassamento dei limiti di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all'ingrosso e al dettaglio è anticipata dal 30 agosto al 1° luglio 2009, per garantire coerenza con gli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati. In questo modo gli utenti dei servizi roaming vocale ed SMS potranno beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi.
La proposta introduce inoltre meccanismi per la trasparenza e la salvaguardia dei prezzi dei servizi di roaming dati, al fine di consentire ai clienti di capire e di controllare meglio la spesa che sostengono per questi servizi ed evitare di ricevere bollette esorbitanti. In particolare, quando i clienti in roaming avviano una sessione di roaming dati all'ingresso in un altro Stato membro, il loro operatore dovrà informarli del fatto che stanno utilizzando un servizio di roaming e sarà tenuto ad inviare informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili per quel dato servizio. Entro circa un anno dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nel presente regolamento gli operatori dovranno inoltre offrire a tutti i clienti in roaming, gratuitamente, l'opportunità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati.
Oltre a ciò, come meccanismo di salvaguardia che offra ai fornitori di servizi in roaming un certo livello di sicurezza in merito ai costi all'ingrosso che sosterranno e per evitare distorsioni importanti della concorrenza, dato il persistere di costi all'ingrosso elevati (in particolare sulle reti non preferite) e le limitazioni alla direzione del traffico, la proposta fissa un limite per le tariffe medie all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può imporre all'operatore della rete di origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati.
Infine, la proposta sostituisce nel regolamento (CE) n. 717/2007 e all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro la definizione "reti pubbliche di telefonia mobile" con "reti pubbliche di comunicazione mobile" per garantire la coerenza con la terminologia utilizzata in altre parti del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, alla luce delle revisioni proposte dalla Commissione e attualmente oggetto di discussione in sede di Parlamento europeo e Consiglio.
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Base
giuridica
Articolo 95 del trattato CE.
· Principio di sussidiarietà
Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.
Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri per i motivi esposti di seguito.
Le caratteristiche peculiari del mercato del roaming vocale che hanno reso necessarie le azioni adottate a titolo del regolamento (CE) n. 717/2007 valgono anche per la fornitura di servizi di roaming dati ed SMS nel territorio della Comunità. Data la natura transfrontaliera dei servizi nel mercato del roaming e gli strumenti normativi limitati a disposizione, un'azione degli Stati membri sarebbe inadeguata a risolvere il problema di base, ossia la mancanza di pressione concorrenziale, da cui derivano prezzi elevati e limitata trasparenza.
Un'azione condotta esclusivamente dagli Stati membri per risolvere i problemi oggetto della proposta rischierebbe di portare a risultati divergenti, mettendo così a rischio il buon funzionamento del mercato unico.
L'azione comunitaria perseguirà in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.
La fornitura sul territorio della Comunità di servizi di roaming mobile, come chiamate vocali, SMS e trasferimento dati, riguarda tutti gli Stati membri e tocca contemporaneamente gli interessi di parti che si trovano in diversi Stati membri. È pertanto necessario un approccio armonizzato a livello comunitario, per garantire che le misure siano adottate in modo coerente e che siano tutelati gli interessi dei consumatori e delle imprese in tutti gli Stati membri.
Per realizzare appieno i vantaggi del mercato unico nell'ambito dei servizi di roaming intracomunitario, gli utenti dei servizi devono potersi aspettare lo stesso livello di protezione e gli stessi vantaggi indipendentemente dal luogo in cui si trovano all'interno dell'Unione.
La messa in atto di ulteriori o più estese misure a tutela degli utenti dei servizi di roaming per il traffico vocale, SMS e dati e per gli operatori di tali servizi, senza discriminazioni, in tutta la Comunità non può essere ottenuta dagli Stati membri in maniera sicura, armonizzata e tempestiva ed è perciò più facilmente realizzabile dalla Comunità. Anche la modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 e della direttiva 2002/21/CE, come richiesto nella proposta, può essere ottenuta solo con un'azione a livello comunitario.
Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.
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Principio
di proporzionalità
La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.
L'azione normativa proposta comporta la minore interferenza possibile con il comportamento commerciale delle imprese interessate. Fissando limiti massimi di prezzo per le chiamate vocali in roaming e per gli SMS all'ingrosso e al dettaglio e introducendo misure per garantire la trasparenza delle tariffe e un meccanismo di salvaguardia per le tariffe di roaming dati all'ingrosso si assicura che la distorsione delle condizioni di concorrenza sia minima, come previsto dagli obiettivi, poiché si tutela la libertà degli operatori di competere e di differenziare l'offerta entro i limiti previsti. Per quanto riguarda i servizi di roaming vocale ed SMS, è necessario regolamentare la fornitura al dettaglio per far sì che gli abbonati beneficino dei vantaggi derivanti dalla riduzione dei prezzi all'ingrosso. L'azione proposta lascia alle autorità di regolamentazione responsabili per le comunicazioni elettroniche il compito di sorvegliare e attuare le misure in ogni Stato membro.
Per via della natura e della semplicità delle azioni normative scelte nella proposta e considerata la diretta applicabilità degli obblighi da essa previsti nella Comunità, il carico amministrativo e finanziario sulla Comunità, sui governi e sulle autorità nazionali sarà ridotto al minimo.
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Scelta
dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
Poiché si propone di modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 come previsto dal regolamento stesso e di apportare ulteriori modifiche alla direttiva 2002/21/CE, l'unico strumento idoneo è un regolamento di modifica.
4. Incidenza sul bilancio
Nessuna.
5. Informazioni supplementari
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Riesame/revisione/cessazione
dell'efficacia
La proposta comprende una clausola di riesame.
La proposta contiene una clausola di cessazione dell'efficacia.
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Spazio
economico europeo
L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.
2008/0187 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007
relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la
direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione[1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
sentito il Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE[4], fissa dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all'interno della Comunità. Il regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.
(2) Come previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un'analisi per valutare se gli obiettivi del regolamento sono stati raggiunti ed esaminare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del […] 2008[5], la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento oltre il 30 giugno 2010.
(3) La Commissione ha inoltre rilevato l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi la fornitura di servizi di roaming dati ed SMS all'interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati di roaming internazionali, che hanno reso necessaria l'adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l'imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di roaming SMS e dati sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di roaming SMS e dati non vengono acquistati separatamente presso l'operatore del paese di origine, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore al dettaglio, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.
(4) Per questo motivo le autorità nazionali di regolamentazione, agendo nell'ambito del gruppo dei regolatori europei (ERG), nella risposta alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 717/2007, hanno nuovamente chiesto alla Commissione di intervenire a livello comunitario in merito all'estensione della durata del regolamento e alla regolamentazione dei servizi di roaming per SMS e trasferimento dati.
(5) I dati relativi all'andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale nel territorio della Comunità dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il gruppo dei regolatori europei, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all'ingrosso quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.
(6) Vi sono rischi notevoli che a giugno 2010, con il venire meno delle salvaguardie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari all'ingrosso e al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale e dato l'interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario all'ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono i costi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 di ulteriori tre anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non vengano imposte tariffe eccessive per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e consentendo nel contempo lo sviluppo della concorrenza.
(7) Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire un duplice obiettivo: eliminare i prezzi eccessivi e consentire agli operatori di competere e portare avanti l'innovazione.
(8) È opportuno anticipare la data prevista per l'abbassamento dei limiti massimi di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all'ingrosso e al dettaglio dal 30 agosto al 1° luglio 2009, per garantire coerenza con l'introduzione degli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati previsti dal presente regolamento. In questo modo gli utenti dei servizi di roaming vocale ed SMS potranno beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi.
(9) Poiché il rispetto del limite tariffario all'ingrosso stabilito dal regolamento (CE) n. 717/2007 è misurato rispetto al prezzo medio all'ingrosso prevalente tra due operatori in un arco di 12 mesi, è opportuno chiarire che il periodo può essere più breve, ad esempio quando la data della prevista diminuzione del livello della tariffa media massima all'ingrosso è anteriore allo scadere del periodo di 12 mesi.
(10) Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all'ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all'ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l'applicazione coerente dei limiti ai prezzi all'ingrosso introdotti dal regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all'ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all'ingrosso secondo una fatturazione al secondo.
(11) Occorre che durante il periodo di estensione del regolamento i livelli massimi dell'eurotariffa per le chiamate effettuate e ricevute continuino a diminuire, come previsto per il periodo iniziale di applicazione del regolamento stesso, per riflettere la costante diminuzione delle tariffe mobili nazionali in generale e il persistente calo dei costi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate. In tal modo si garantisce la continuità degli effetti del regolamento.
(12) Il presente regolamento aumenta lo scarto tra le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli per il formarsi di un mercato realmente competitivo.
(13) L'ERG ha riscontrato che l'adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l'aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il gruppo ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, l'ERG ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse metodologie di fatturazione dell'eurotariffa all'ingrosso.
(14) Il regolamento (CE) n. 717/2007 ha introdotto un approccio comune, l'eurotariffa, per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, ma le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili hanno gravemente pregiudicato la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria e transfrontaliera dei servizi di roaming all'interno dell'UE, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico.
(15) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitari.
(16) I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio devono pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l'unica possibilità di fatturare un costo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un costo minimo iniziale per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo reale all'ingrosso viene fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.
(17) Per quanto riguarda i servizi di roaming SMS, i dati di mercato raccolti dall'ERG e dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 mostrano che in tutta la Comunità le tariffe all'ingrosso per questi servizi sono rimaste ampiamente stabili e non sono in correlazione con i costi effettivi. Come per i servizi di roaming vocale, la pressione concorrenziale non sembra sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe all'ingrosso. Anche le tariffe per il roaming SMS al dettaglio sono rimaste perlopiù stabili, mostrando notevole variabilità e mantenendosi a livelli notevolmente più elevati rispetto ai servizi di SMS nazionali, senza chiare motivazioni.
(18) Così come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all'ingrosso non si ottengano riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso rischierebbe di compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.
(19) Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all'ingrosso come al dettaglio, per i servizi di roaming SMS. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla.
(20) Nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato inoltre di ritenere necessaria una regolamentazione del roaming SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali. Il gruppo dei regolatori ha concluso che converrebbe intervenire con misure analoghe a quelle adottate per il roaming vocale. In particolare, ha raccomandato di introdurre un tetto per la tariffa media all'ingrosso imposta da un operatore all'altro per il roaming SMS e di modificare gli obblighi relativi all'eurotariffa per includere un'offerta di roaming SMS ad una tariffa non superiore al tetto massimo stabilito.
(21) È opportuno perciò imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso affinché le tariffe all'ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per proteggere gli interessi dei consumatori.
(22) Occorre che gli obblighi di regolamentazione entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per conformarsi adattando i prezzi e le offerte di servizi.
(23) L'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all'ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all'ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all'ingrosso deve applicarsi tra due operatori mobili all'interno della Comunità per un periodo di tempo determinato.
(24) Il limite tariffario all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati deve comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all'ingrosso, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un'applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.
(25) L'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe per gli SMS in roaming sul territorio comunitario al dettaglio è prevedere l'obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti di roaming un'eurotariffa SMS che non superi un limite massimo prestabilito. L'eurotariffa SMS deve essere fissata ad un livello tale da garantire all'operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.
(26) Questo approccio regolamentare deve assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino i costi effettivi di fornitura del servizio più realisticamente di quanto avviene ora. L'eurotariffa SMS massima che può essere offerta ai clienti in roaming deve quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non si applica ai servizi di SMS a valore aggiunto.
(27) I clienti in roaming non devono essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS in roaming.
(28) È opportuno che l'eurotariffa SMS si applichi ad ogni cliente di roaming, nuovo o esistente, che non ha scelto, o non sceglie, deliberatamente una tariffa roaming SMS speciale o un pacchetto di servizi roaming comprendente servizi SMS in roaming regolamentati.
(29) Per garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità per i clienti in roaming dei servizi SMS in roaming regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione devono intervenire tempestivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[6] e su basi coordinate, nonché in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 717/2007 e dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[7], qualora un operatore di reti mobili terrestri stabilito in uno Stato membro lamentasse presso la propria autorità nazionale di regolamentazione il fatto che i propri abbonati non sono in grado di inviare o ricevere SMS in roaming regolamentati da o verso abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro in seguito al mancato accordo tra i due operatori interessati.
(30) Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service), composto principalmente da caratteri alfanumerici (ma che può contenere anche caratteri grafici) che può essere inviato e ricevuto da telefoni mobili o altri dispositivi dotati di numeri di telefonia mobile assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale. Un SMS si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l'efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche che differenzino gli SMS in roaming dagli SMS nazionali.
(31) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di roaming dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti roaming sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati.
(32) Destano preoccupazione i livelli elevati dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming dati, che indicano come la concorrenza in questo settore non sia sufficiente; tuttavia, a differenza di quanto accade per i servizi di roaming vocale ed SMS, nel mercato al dettaglio di roaming dati vi è pressione concorrenziale perché i clienti, all'estero, possono accedere ai servizi di dati in maniera alternativa, ad esempio tramite i punti di accesso ad internet senza fili pubblici e gratuiti che non richiedono di disporre di un numero di telefono. Sarebbe pertanto prematuro, in questa fase, regolamentare le tariffe al dettaglio.
(33) È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming dati, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi.
(34) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate ai servizi di roaming dati non appena essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro Stato membro. L'informazione deve essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.
(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.
(36) Queste misure mirate alla trasparenza devono essere considerate la tutela minima per i clienti di roaming e non devono precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di roaming dati. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di roaming dati ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per il roaming dati. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate devono rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.
(37) Il persistere di tariffe elevate all'ingrosso per i servizi di roaming dati è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all'ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all'ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all'ingrosso. In alcuni casi i prezzi del roaming dati all'ingrosso applicabili alle reti non preferite sono 30 volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming dati comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all'interno della Comunità, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all'ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming dati. Tale limite deve essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all'ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori.
(38) Per
riflettere gli sviluppi del mercato e il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche applicabile occorre parlare di "reti pubbliche di
comunicazione" anziché di "reti pubbliche di telefonia". Per
garantire uniformità, l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE
(direttiva quadro) deve essere modificato di conseguenza.
(39) Scopo del presente regolamento è modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE al fine mantenere e sviluppare ulteriormente un insieme di norme comuni che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile in viaggio all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario (chiamate vocali, SMS o trasferimento di dati), contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e tutelando i consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile; poiché tale scopo non può essere raggiunto dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo ed è dunque meglio raggiungibile a livello comunitario, la Comunità può adottare le necessarie modifiche in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è opportuno e necessario per raggiungere tali obiettivi.
(40) Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.
(41) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007
Il regolamento (CE) n. 717/2007 è così modificato:
1. nel titolo, l'espressione "reti pubbliche di telefonia mobile" è sostituita da "reti pubbliche di comunicazioni mobili".
2. L'articolo 1 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.
Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete mobile di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che, dove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.".
b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli articoli 3 e 4, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli articoli 4 bis, 4 ter e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, applicando i tassi di cambio di riferimento vigenti il [1° maggio] 2009, quali pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.".
3. L'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:
a) Alla lettera b) la frase "telefonia mobile pubblica terrestre" è sostituita da "comunicazioni mobili pubbliche terrestri".
b) Alla lettera c), la frase "telefonia mobile terrestre" è sostituita da "comunicazioni mobili terrestri".
c) La lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) "roaming intracomunitario", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming all'interno della Comunità per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;".
d) Alla lettera e) la frase "rete telefonica pubblica" è sostituita da "rete pubblica di comunicazioni".
e) La lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;".
f) La lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) "rete ospitante", la rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine;".
g) Sono aggiunte le seguenti lettere da h) a k):
"h) "eurotariffa SMS", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4 bis che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, in conformità al predetto articolo;
i) "SMS", un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
j) "SMS in roaming regolamentato", un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della Comunità, o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della comunità e destinato a una rete ospitante;
k) "servizio di roaming dati regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un'altra apparecchiatura di trasmettere e ricevere dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di roaming dati regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS (Multimedia Messaging Service).".
4. L'articolo 3 è così modificato:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Questa tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media all'ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. Il limite della tariffa media all'ingrosso scende a EUR 0,28 e EUR 0,26 rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio 2009 e scende ulteriormente a EUR 0,23, EUR 0,20 e EUR 0,17 rispettivamente il 1° luglio 2010, il 1° luglio 2011 e il 1° luglio 2012.".
b) Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati o al secondo.".
5. L'articolo 4 è così modificato:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e EUR 0,24 per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a EUR 0,46 e a EUR 0,43 per le chiamate in uscita, e a EUR 0,22 e EUR 0,19 per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce ulteriormente a EUR 0,40, EUR 0,37, e EUR 0,34 per le chiamate in uscita e a EUR 0,16, EUR 0,13 e EUR 0,10 per le chiamate in entrata, rispettivamente il 1° luglio 2010, il 1° luglio 2011 e il 1° luglio 2012.
A decorrere dal 1° luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui si applica l'eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d'origine impone ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo.
In deroga al secondo comma, il fornitore del paese d'origine può applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi.".
b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente in roaming che desidera passare ad un'eurotariffa abbia sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d'origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.".
6. È inserito il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
Tariffe all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 0,04 per SMS.
2. Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.
3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d'origine per la raccolta e l'invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d'origine durante il periodo in questione.
4. L'operatore di una rete ospitante non applica al fornitore del paese d'origine alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.".
7. È inserito il seguente articolo 4 ter:
"Articolo 4 ter
Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati
1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L'eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° luglio 2009 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa SMS che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera EUR 0,11.
3. Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.
4. Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un'eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
5. Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese d'origine applica un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di roaming SMS diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.
6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa.
7. Non oltre il 1° giugno 2009 il fornitore del paese d'origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all'eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati mettendoli al corrente del loro diritto a passare all'eurotariffa SMS, o a rinunciarvi, ai sensi del precedente paragrafo 6.".
8. È inserito il seguente articolo 4 quater:
"Articolo 4 quater
Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming
regolamentati
Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all'interno del proprio mercato nazionale.".
9. L'articolo 5 è soppresso.
10. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e
gli SMS in roaming regolamentati
1. Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:
a) effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine e per riceverne, nonché
b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.
Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate.
Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.
Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe.
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni relative alle misure per la trasparenza applicabili ai sensi del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.
3. Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa e l'eurotariffa SMS. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.
Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa e dell'eurotariffa SMS. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa ed entro il 1° giugno 2009 le condizioni relative all'eurotariffa SMS. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.".
11. È inserito il seguente articolo 6 bis:
"Articolo 6 bis
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di
roaming dati regolamentati
1. Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di roaming dati regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di roaming dati regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.
Le informazioni tariffarie personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d'origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.
3. Al più tardi entro il 1° luglio 2010 i fornitori del paese d'origine consentono a tutti i clienti in roaming, gratuitamente, di stabilire un limite di interruzione del servizio specificando in anticipo un tetto, espresso nella valuta in cui il cliente paga le tariffe, per i costi che sono disposti a sostenere per i servizi di roaming dati regolamentati.
Al raggiungimento di tale tetto il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di fornire al cliente i servizi di roaming dati regolamentati, a meno che o fino a quando il cliente non richieda di continuare o rinnovare la fornitura di tali servizi.
Il fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviato un adeguato messaggio di avvertimento al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente prima del raggiungimento di uno o più importi di spesa intermedi, concordati tra il cliente e il fornitore del paese di origine. Il messaggio di avvertimento informa il cliente in roaming che sta per raggiungere il limite di interruzione del servizio e indica la procedura da seguire qualora questi desideri che la fornitura di tale servizio continui o riprenda.
4. A decorrere dal 1° luglio 2009:
a) La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 1,00 per megabyte di dati trasmessi.
b) Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.
c) La tariffa media all'ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d'origine per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione.".
12. L'articolo 7 è così modificato:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 4 bis, 4 ter e 6 bis, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.".
b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.".
13. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte dal regolamento [XXXX/YYYY], non oltre 9 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.".
14. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Verifica
1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 31 dicembre 2011 e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nella relazione la Commissione esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare ulteriormente tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3.
2. Nella relazione la Commissione esamina altresì, tenuto conto dell'andamento del mercato e della qualità del servizio fornito, e in considerazione sia della concorrenza sia della protezione dei consumatori, l'eventuale necessità di prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all'articolo 13, o di modificarlo ulteriormente, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente regolamento nelle diverse parti della Comunità come pure sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. In funzione dei risultati dell'esame la Commissione può presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.".
15. All'articolo 12, la frase "non oltre il 30 agosto 2007" è soppressa.
16. All'articolo 13 la data "2010" è sostituita da "2013".
Articolo 2
Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
All'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) la frase "reti pubbliche di telefonia mobile" è sostituita da "reti pubbliche di comunicazioni mobili".
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente