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Bruxelles, 14.10.2008
COM(2008) 647 definitivo
2006/0006 (COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Stato della
procedura
La proposta COM (2006) 16 - COD/2006/0006 - è stata adottata dalla Commissione il 31 gennaio 2006 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 31 gennaio 2006.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito alla proposta della Commissione il 26 ottobre 2006.
Il Parlamento europeo ha adottato 162 emendamenti in prima lettura il 9 luglio 2008.
2. Obiettivo della
proposta
L'obiettivo della proposta consiste nel definire le procedure di attuazione delle norme di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 per tutte le parti in causa. La proposta completa l’opera di modernizzazione avviata col regolamento e intende migliorare le procedure attuali semplificandole e chiarendo le disposizioni esistenti in numerosi settori. La proposta intende anche trarre insegnamenti dalla migliore cooperazione tra le istituzioni, come indicato nel regolamento (CE) n. 883/2004 (ad es. scambio di dati in forma elettronica tra gli Stati membri).
3. Obiettivo della
proposta modificata
La proposta modificata è volta ad adeguare la proposta originaria in alcuni punti suggeriti dal Parlamento europeo. La Commissione può accogliere l'ampia maggioranza degli emendamenti (159 su 162), poiché coerenti con gli obiettivi della sua proposta. Tali emendamenti riguardano le procedure di attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ed in linea generale intendono garantire che le prestazioni di sicurezza sociale vengano concesse in modo rapido ed efficiente ai cittadini dell'UE (limitando la burocrazia). Considerata l'ampia varietà di sistemi di sicurezza sociale operanti nell'Unione, vi sono più modi per raggiungere gli obiettivi e consentire alla Commissione di seguire l'iter della colegislazione dopo aver identificato le procedure più efficaci a vantaggio di tutti gli interessati.
4. Osservazioni
relative agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo
4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione
La Commissione può accogliere gli emendamenti da 1 a 14, da 16 a 25, da 27 a 54 e da 56 a 162.
Molti di essi sono identici o simili agli emendamenti apportati dal Consiglio quali risultato dei lavori svolti dal gruppo di lavoro sulla sicurezza sociale del Consiglio stesso. La Commissione li ha esaminati dettagliatamente durante le trattative svoltesi nel gruppo di lavoro del Consiglio e li può accogliere.
Altri emendamenti sono di carattere linguistico o intendono esporre la procedura più chiaramente.
4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o con riserva di riformulazione
Emendamento 15
L'emendamento riflette il parere del garante europeo della protezione dei dati e le modifiche concordate dal Consiglio. Esso riguarda lo scambio di dati personali tra le amministrazioni e la protezione di tali dati, nella misura in cui sono connessi alle prestazioni di sicurezza sociale. L'emendamento introduce un riferimento alla direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali e modifica il contenuto dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 883/2004 (quarto comma). Questo può interferire con la competenza e con l'organizzazione interna degli Stati membri in tale settore, già oggetto della direttiva 95/46/CE. La Commissione può accogliere il resto dell'emendamento (commi da 1 a 3).
4.3. Emendamenti che la Commissione non può accogliere
La Commissione non può accogliere l'emendamento 26 o 55.
Emendamento 26
L'obiettivo dell'emendamento 26 consiste nel chiarire le prescrizioni relative al rimborso delle prestazioni versate provvisoriamente in contanti e in natura dall'istituzione competente. La nuova formulazione del Consiglio per l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, negoziata quale parte dell'orientamento generale parziale, è più precisa. Essa rispecchia i progressi realizzati dal gruppo di lavoro del Consiglio sulla sicurezza sociale specificamente nel capitolo III, titolo IV (disposizioni finanziarie).
Emendamento 55
Secondo l'emendamento 55, alla persona interessata viene sempre rilasciato un certificato che stabilisce la legislazione applicabile (ad es. in caso di distacco) e indica le retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro. L'emendamento va oltre l'informazione necessaria ai fini della sicurezza sociale nei casi di distacco (stabilire la legislazione applicabile) e oltre gli obiettivi del regolamento.
5. Proposta
modificata
Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.