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Bruxelles, 11.11.2008
COM(2008) 719 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Sesta relazione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell'IVA
{SEC(2008) 2759}
INDICE
1........... SINTESI........................................................................................................................ 4
1........... Capitolo 1: introduzione e portata.................................................................................... 5
1.1........ Che cosa sono le relazioni a norma dell’articolo 12?........................................................ 5
1.2........ Fonti di informazione per le relazioni................................................................................ 5
1.3........ Relazioni precedenti a norma dell’articolo 12................................................................... 5
1.4........ Scopo della relazione...................................................................................................... 5
1.5........ Portata della presente relazione....................................................................................... 6
2........... Capitolo 2: seguito da dare alle raccomandazioni............................................................. 6
2.1........ Perché considerare le raccomandazioni precedenti........................................................... 6
2.2........ Raccolta delle informazioni.............................................................................................. 6
2.3........ Esame delle risposte....................................................................................................... 7
2.4........ Risultati.......................................................................................................................... 7
2.5........ Valutazione..................................................................................................................... 8
3........... Capitolo 3: conclusioni operative del seminario................................................................ 8
3.1........ Introduzione................................................................................................................... 8
3.2........ La differenza IVA........................................................................................................... 9
3.3........ Valutazione..................................................................................................................... 9
4........... Capitolo 4: Conclusioni................................................................................................. 11
4.1........ Contesto e obiettivi....................................................................................................... 11
4.2........ Indicatori di successo.................................................................................................... 11
4.3........ Valutazione complessiva............................................................................................... 12
La presente è la sesta della serie di relazioni che la Commissione trasmette all’autorità di bilancio con cadenza triennale riguardo alle procedure di riscossione e di controllo dell’IVA degli Stati membri. Le relazioni precedenti hanno toccato tutti i temi suggeriti dal regolamento 1553/89 e hanno formulato raccomandazioni volte a raggiungere miglioramenti riguardanti la quasi totalità di essi. La presente edizione della relazione è leggermente differente: essa offre un quadro realistico dei risultati ottenuti in seguito alle cinque relazioni precedenti e cerca di valutarne e dimostrarne l’efficacia.
Nelle relazioni precedenti ci si è chiesto quale fosse lo scopo fondamentale delle relazioni previste dall’articolo 12. Sebbene esistano procedure uniformi molto dettagliate per determinare l’importo (la base IVA) dal quale si ottengono le risorse proprie IVA della Commissione, il procedimento si basa sull’importo dell’IVA effettivamente riscossa dagli Stati membri. Nell’effettuare i controlli sulle risorse proprie, la Commissione verifica l’esattezza dei calcoli effettuati dagli Stati membri ma non controlla i loro regimi di gestione, controllo e riscossione dell’IVA. Le informazioni contenute nelle relazioni sono ottenute dagli Stati membri, di solito mediante questionari. I loro regimi e procedure possono essere molto diversi: in questa materia non esiste quindi un unico metodo corretto, né soluzioni adatte ad ogni situazione.
La Commissione ritiene che le relazioni a norma dell’articolo 12 debbano rappresentare un impulso al cambiamento, stimolando la discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio o innescando il cambiamento negli Stati membri a seguito delle raccomandazioni in esse formulate. La presente riassume le conclusioni sull’efficacia delle relazioni, valutata rispetto a questi due parametri.
I risultati non sono incoraggianti: nessuna delle precedenti relazioni ha suscitato una chiara reazione del Parlamento o del Consiglio, né tanto meno una discussione. Un’indagine condotta in tutti gli Stati membri volta ad appurare se essi hanno intrapreso qualche attività a seguito delle relazioni a norma dell'articolo 12, non ha fornito elementi sufficienti né convincenti a favore di questa ipotesi.
La mancanza di una reazione da parte dell’autorità di bilancio fa dubitare che la relazione continui a essere necessaria, oltre al fatto di rappresentare un mero adempimento dell’obbligo previsto dal regolamento; la Commissione dispone di numerosi altri mezzi per accrescere la riscossione dell’IVA e contribuire alla riduzione delle frodi sull'IVA. Nonostante ciò, la Commissione ritiene importante che la discussione sui controlli, sulla riscossione e sulla gestione dell'IVA prosegua a tutti i livelli utili. La Commissione continuerà perciò a ricorrere ai meccanismi previsti dall’articolo 12 per fornire uno spunto di riflessione e un impulso al cambiamento negli Stati membri, costituendo una piattaforma per la discussione, lo scambio di idee e la condivisione di esperienze in materia di IVA fra gli Stati membri e fra di essi e la Commissione.
1. Capitolo
1: introduzione e portata
1.1. Che cosa sono le relazioni a norma dell’articolo 12?
L’articolo 12 del regolamento 1553/89[1] stabilisce che la Commissione deve riferire ogni tre anni all’autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio) sulle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché in merito alle modalità e ai risultati dei loro sistemi di controllo nell'ambito di questa imposta. La relazione dovrebbe anche tenere conto degli eventuali miglioramenti introdotti nelle procedure.
1.2. Fonti di informazione per le relazioni
Le informazioni contenute nelle relazioni provengono dagli Stati membri. Il metodo consueto per la loro raccolta prevede la compilazione e l’invio di un questionario che riguarda particolari aspetti dei regimi di gestione e riscossione dell’IVA di ogni paese. Le risposte ricevute vengono messe insieme per elaborare la relazione. Per la quinta relazione (pubblicata all’inizio del 2005) questa impostazione è stata integrata da visite svolte presso tutti gli allora Stati membri, allo scopo di chiarire e sviluppare le risposte date. Oltre che alle risposte al questionario appositamente redatto, la presente relazione attinge alle conclusioni del seminario organizzato dalla Commissione nel 2006 che ha coinvolto tutti gli Stati membri[2].
1.3. Relazioni precedenti a norma dell’articolo 12
La presente relazione è la sesta della serie[3]. Le precedenti hanno toccato tutti i temi suggeriti dal regolamento 1553/89 e hanno formulato raccomandazioni relative alla quasi totalità di essi.
Ci si può domandare quale sia l’obiettivo fondamentale di tale relazione giacché, in definitiva, l’articolo 3 del succitato regolamento stabilisce chiaramente che la base delle risorse IVA deriva dal totale delle entrate nette effettivamente incassate dallo Stato membro nel corso di un dato anno. Quando ha approvato le disposizioni normative in materia, il Consiglio riteneva che la procedura di redazione e presentazione delle relazioni avrebbe contribuito a rafforzare le misure per la lotta contro la frode. Per la Commissione, la relazione è uno strumento che le consente di formulare pubblicamente osservazioni sull’efficienza e l’efficacia della gestione IVA da parte degli Stati membri e dovrebbe rappresentare un impulso al cambiamento. Le relazioni contribuiscono inoltre allo scambio delle migliori prassi e riflettono l’interesse alla parità di trattamento degli Stati membri per quanto riguarda i loro contributi al bilancio comunitario.
1.5. Portata della presente relazione
La presente relazione riguarda il periodo 2003-2006 e si prefigge due obiettivi principali. Il primo è offrire un quadro realistico dei risultati ottenuti grazie alle raccomandazioni formulate nelle cinque relazioni precedenti. Il secondo è usare come punto di partenza il seminario organizzato dalla Commissione nel 2006, l’anno seguente alla pubblicazione della quinta relazione. Il seminario ha mostrato che le varie amministrazioni hanno interpretato in modo molto diverso il rispetto volontario della normativa e l’uso e l’importanza della valutazione – argomenti principali alla base delle raccomandazioni formulate in materia d’IVA. Si coglie l’occasione per presentare le conclusioni del seminario di Tallinn sui due argomenti.
2. Capitolo
2: seguito da dare alle raccomandazioni
2.1. Perché considerare le raccomandazioni precedenti
Come specificato nell’introduzione, la presente è la sesta relazione della serie che la Commissione ha elaborato basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Le precedenti relazioni a norma dell’articolo 12 presentate all’autorità di bilancio non hanno suscitato alcuna discussione: questa mancanza di reazione fa dubitare della loro utilità. Tuttavia gli Stati membri possono avvalersi direttamente delle conclusioni delle relazioni come punto di partenza per migliorare i propri regimi amministrativi. Dopo la pubblicazione della quinta relazione la Commissione ha organizzato un seminario con l’intenzione di verificare se ciò accade oppure no. Anche se gli Stati membri si sono compiaciuti del buon risultato del seminario, che ha senza dubbio rappresentato per loro un occasione per stabilire contatti, scambiare le migliori prassi e illustrare reciprocamente le proprie iniziative, il seminario in definitiva non ha rappresentato la sede più opportuna per valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni. Ciò può essere in parte dovuto al fatto che al momento in cui si è svolto, non molto dopo l’allargamento UE-10, un terzo circa dei partecipanti proveniva da paesi che erano membri dell’Unione da soli due anni e non avevano quindi avuto tempo sufficiente per attuare le raccomandazioni.
Sia la struttura che i contenuti del seminario sono stati determinati dalle raccomandazioni; ciononostante la questione spinosa riguardo ai progressi delle azioni necessarie per attuarle o all'intenzione degli Stati membri di farlo non è stata affrontata in modo sistematico relativamente a tutti gli Stati membri e per ognuna di esse. Ritornando alla questione della relazione seguente e ricorrendo ancora una volta al metodo del questionario, poteva essere utile usare come punto di partenza le discussioni del seminario che hanno garantito che le raccomandazioni fossero rammentate agli Stati membri, o portate a loro conoscenza. La Commissione poteva così acquisire gli elementi per dare un giudizio realistico del grado di miglioramento ottenuto in seguito alle raccomandazioni e stimare così in che misura le relazioni avessero suscitato un cambiamento.
2.2. Raccolta delle informazioni
Per ottenere le informazioni necessarie a elaborare la presente relazione è stato messo a punto un questionario usando una selezione delle raccomandazioni formulate nelle precedenti relazioni. Tale selezione, inizialmente operata per il seminario, conteneva undici raccomandazioni, di cui alcune specifiche, altre più generali. Il loro elenco completo figura nell’allegato della presente relazione e i principali temi toccati erano i seguenti: miglioramento del rispetto volontario della normativa, riscossione ed esecuzione forzata; ricorso all’informatizzazione; messa in atto di un sistema di feedback e altri sistemi di valutazione; miglioramento delle registrazioni e del flusso informativo.
Il questionario chiedeva agli Stati membri di:
· descrivere gli sviluppi avvenuti relativamente a ognuna delle undici raccomandazioni dall’inizio del 2003;
· indicare se vi erano state eventuali valutazioni dell’impatto di tali sviluppi;
· in mancanza di azione, fornire motivazioni; e infine
· presentare le azioni alternative intraprese per colmare eventuali mancanze nelle materie oggetto di raccomandazione e i risultati che erano stati ottenuti.
Tutti gli Stati membri hanno risposto al questionario. Le loro risposte sono state messe insieme e, per ogni raccomandazione, si è proceduto ad esaminare quale azione era stata intrapresa, se ne era stato valutato l’esito ed eventualmente cosa aveva ostacolato l’azione. L’analisi è stata difficile in quanto gli Stati membri non hanno sempre risposto in maniera specifica: la maggior parte degli Stati membri ha risposto descrivendo il sistema in funzione nella materia oggetto della raccomandazione, ma pochi hanno fornito informazioni riguardo ai tempi di attuazione e quasi nessuno ha collegato eventuali innovazioni ad una raccomandazione specifica.
L’analisi delle risposte alla domanda sull’eventuale seconda fase di valutazione dell’azione intrapresa è stata ancora più complessa. Pochi Stati membri hanno risposto in termini specifici e raramente hanno fornito giustificazioni per non aver intrapreso alcuna azione e per non aver nemmeno tentato azioni alternative (le ultime due domande).
Una tabella che elenca tutte le undici raccomandazioni assieme a una descrizione sommaria delle risposte degli Stati membri e a una breve valutazione dei progressi compiuti verso la loro attuazione è allegata alla presente relazione.
In generale, i risultati raggiunti sembrano positivi: quasi tutti gli Stati membri hanno riferito di aver intrapreso qualche attività nei settori oggetto delle raccomandazioni. Tuttavia ci sono state delle eccezioni, ad esempio per quanto riguarda l’uso di piani di controllo dell’IVA e l’importanza della valutazione centralizzata del rischio; in proposito, un numero considerevole di Stati membri ha espresso pareri divergenti rispetto a quelli contenuti nelle raccomandazioni. Per esempio, un gruppo di Stati membri era convinto che i piani di controllo dell’IVA dovessero essere integrati nei piani di controllo per altre imposte, anziché essere a sé stanti. Questa sembra una risposta plausibile a un altro argomento discusso nelle precedenti relazioni elaborate a norma dell’articolo 12, relativo ai benefici derivanti dal fatto che la riscossione dell’IVA venga integrata in un unico grande servizio di riscossione delle imposte anziché essere gestita in modo autonomo. Analogamente, alcuni Stati membri credevano fermamente che fosse preferibile svolgere la valutazione del rischio a livello locale, fatta salva la necessità di tenere al corrente l’amministrazione centrale. Anche nell’ambito della valutazione dei singoli membri del personale, l’attività è risultata limitata. In questo caso la gran parte degli Stati membri ha semplicemente descritto la procedura di valutazione seguita ai fini della politica del personale e dell’avanzamento di carriera. Solo uno Stato membro ha descritto altre attività di valutazione compiute al fine di stabilire se le sue attività di controllo sull’IVA avevano indotto gli operatori iscritti ai fini IVA al rispetto degli obblighi cui essi sono tenuti.
È emerso che pochi Stati membri hanno descritto la loro attività a partire dal 2003 (fatti salvi gli Stati membri che sono entrati nell’Unione dopo tale anno). In realtà alcuni dei vecchi Stati membri hanno specificamente indicato di aver svolto attività particolari o di aver raggiunto obiettivi prima che fossero formulate le raccomandazioni a norma dell’articolo 12.
Per quanto riguarda le domande successive, cioè i risultati di eventuali valutazioni di impatto degli sviluppi o dell'azione intrapresa, le motivazioni per la mancanza di azione, e le osservazioni su eventuali azioni alternative preferite, è stato alquanto difficile ottenere risposte chiare, eccetto in qualche raro caso.
L’obiettivo della valutazione era di accertare se le raccomandazioni formulate nelle relazioni a norma dell’articolo 12 avessero determinato un cambiamento. I riscontri in questo senso sono stati pochi. I risultati hanno però confermato che, nel complesso, le raccomandazioni erano coerenti con le iniziative che gli Stati membri avevano svolto o stavano svolgendo. Tuttavia è stato difficile trovare elementi che attestassero un nesso specifico tra l’azione intrapresa da uno Stato membro e le raccomandazioni con tenute in una delle relazioni.
Il punto successivo da esaminare era l’indicazione da parte degli Stati membri dei risultati della valutazione dell’impatto delle loro iniziative. Si tratta di un indicatore chiave dell’influenza e dell’importanza delle relazioni a norma dell’articolo 12 poiché l’accento che il questionario poneva su questo aspetto era connesso all’importanza riconosciutagli nel seminario nel 2006. Il risultato di questa parte della valutazione è stato deludente poiché quasi nessun Stato membro ha segnalato valutazioni in corso o procedure di revisione.
3. Capitolo
3: conclusioni operative del seminario
Il seminario prevedeva un insieme di presentazioni delle amministrazioni nazionali e di esperti esterni, affiancate da tavole rotonde e da un dibattito.
Il seminario era rivolto a funzionari di livello strategico dei paesi partecipanti piuttosto che a coloro che si occupano delle risorse proprie derivanti dall’IVA. Le persone coinvolte nell’organizzazione della gestione generale del controllo sull’IVA, nell’elaborazione della politica di controllo e nella valutazione dei controlli, della riscossione e dell’applicazione dell’IVA costituivano il pubblico cui il seminario era destinato.
Questo seminario organizzato dalla Commissione rappresentava una buona occasione per affrontare il tema delle relazioni a norma dell’articolo 12 in una sede di discussione, per lo scambio di idee e la condivisione delle esperienze. I paesi partecipanti hanno apprezzato molto questa iniziativa della Commissione, indipendentemente dalla loro data di adesione.
L’attenzione non era esclusivamente sul seguito dato alle precedenti raccomandazioni, ma anche sugli aspetti qualitativi della differenza IVA oltre che sul rispetto volontario della normativa e sul ruolo dei cicli di valutazione in un’amministrazione moderna.
La differenza IVA corrisponde alla differenza fra IVA teorica e IVA effettivamente riscossa. Essa è dovuta in larga misura alla perdita di gettito fiscale per casi di frode, insolvenza, evasione ed elusione fiscale. Da un'angolazione tecnica questo può sembrare un argomento insolito per un seminario sulle risorse proprie IVA poiché i meccanismi per il loro calcolo ignorano deliberatamente la differenza IVA. Il punto di partenza per calcolare la base IVA è l’imposta effettivamente riscossa, non l’importo che avrebbe dovuto esserlo[4]. Tuttavia esiste un nesso chiaro fra l'elaborazione di provvedimenti destinati ad aumentare il rispetto volontario della normativa, che possono comprendere aspetti quali l’assistenza e la previsione, e il procedimento d’analisi della differenza IVA da un punto di vista qualitativo e non semplicemente quantitativo.
Durante il seminario è risultato chiaro che gli Stati membri avevano differenti concezioni dell’utilità di stimare la dimensione della differenza IVA; diverse erano anche le opinioni sulla procedura di stima, alcune delle quali ponevano l'accento sulla quantificazione della differenza e sulla necessità di un metodo di calcolo uniforme. Una volta quantificata la differenza IVA, gli Stati membri non possono tuttavia fare molto sul piano pratico, poiché la semplice conoscenza della sua entità non costituisce di per sé una soluzione.
Un’analisi qualitativa della differenza IVA basata su tecniche volte a individuare gli operatori commerciali dai quali essa si origina è pertanto essenziale al fine di ridurre il numero di soggetti che non rispettano la normativa. Occorre studiare e definire le particolarità di ogni tipologia di operatori commerciali che sono all'origine della differenza e in seguito, per ognuna di esse, concepire e attuare adeguati metodi per indurli a rispettare l’obbligo, che possono comprendere provvedimenti specifici per il ravvedimento fino all’azione penale.
Come illustrato in questa breve sintesi, la questione è stata ampiamente dibattuta durante il seminario ma non è stato raggiunto un accordo: le parti interessate, sebbene riconoscano tutte l’importanza del concetto, non hanno individuato una soluzione adeguata concordata da tutti.
Nella quinta relazione a norma dell’articolo 12, la Commissione ha posto l’accento sull’importanza di una corretta valutazione da parte degli Stati membri del funzionamento delle loro attività di riscossione dell’IVA, poiché era emerso che le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dedicavano a questo aspetto il livello di attenzione dovuto.
La valutazione ha acquistato sempre maggiore importanza a causa del decentramento della gestione e di altre funzioni, nonché della maggiore importanza attribuita all'efficienza, all’efficacia e alla qualità del servizio. Questa tendenza si è ancor più accentuata di fronte ai tagli di bilancio o a un esame più approfondito sull'utilizzazione delle risorse
Una corretta valutazione comprende un’analisi della situazione prima e dopo l’attuazione delle azioni in oggetto e fa uso di indicatori per monitorare periodicamente i progressi compiuti.
Dal
seminario è emerso che in molti Stati membri la differenza fra i concetti di
monitoraggio e valutazione non era del tutto chiara. La Commissione ritiene che
entrambi siano necessari per migliorare le prestazioni e per assicurare che si
stiano facendo “le cose giuste al momento giusto”. Tuttavia è evidente che
nell’organizzare e migliorare le proprie politiche e strategie di controllo
dell’IVA, non tutti gli Stati membri hanno attribuito lo stesso valore alle
tecniche di valutazione.
Il regolamento 1553/89, relativo ai regimi per la riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione all’autorità di bilancio ogni tre anni. Le relazioni sono redatte elaborando le informazioni fornite dagli Stati membri. Le disposizioni del regolamento prevedono che le relazioni devono riguardare principalmente le procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché i loro sistemi di controllo nell'ambito di questa imposta.
È importante rilevare che, sebbene esistano procedure uniformi per la determinazione dell’importo (la base IVA) dal quale si ottengono le risorse da mettere a disposizione della Commissione, gli Stati membri dispongono di maggiore discrezionalità[5] nel fissare le soglie e le procedure per la registrazione, le aliquote fiscali e i sistemi di controllo. In questa materia pertanto non esiste una sola risposta esatta e sono difficilmente disponibili soluzioni adatte a ogni situazione.
Pur riconoscendo tali limiti, nelle precedenti relazioni la Commissione ha tuttavia formulato una serie di raccomandazioni volte ad assicurare miglioramenti nei metodi di lavoro degli Stati membri. La presente relazione si propone di valutare se le precedenti relazioni e le raccomandazioni in esse formulate hanno determinato un cambiamento.
Sono stati individuati due indicatori potenziali che potrebbero essere utilizzati per misurare il successo delle relazioni. Il riscontro più positivo sarebbe la prova che le relazioni hanno innescato un dibattito da parte dell’autorità di bilancio, che a sua volta ha apportato miglioramenti nei regimi di gestione e riscossione dell'IVA. Nulla dimostra che sia così.
Inoltre agli Stati membri era stato chiesto di segnalare quali azioni avessero intrapreso per attuare le raccomandazioni. Dopo la pubblicazione dell’ultima relazione nel 2005, la Commissione ha iniziato a gettare le basi per la compilazione della presente organizzando un seminario nel quale tutti gli Stati membri erano invitati a prendere in considerazione le problematiche più ampie che avevano dato luogo alle precedenti raccomandazioni. Ciò era finalizzato ad avviare l’esame e la valutazione del livello di attuazione delle azioni raccomandate negli Stati membri, o in caso di mancata attuazione, dei motivi o delle alternative prescelte. I risultati di questa valutazione sarebbero quindi stati raccolti per mezzo di questionari per la compilazione della presente relazione.
Come dimostrato dai risultati descritti nel capitolo 2 e dall’allegato, la valutazione realistica e volutamente rigorosa svolta per accertare i risultati ottenuti a seguito delle raccomandazioni espresse nelle precedenti cinque relazioni ha fornito pochi elementi per giungere a conclusioni positive. La valutazione ha confermato l’adeguatezza della maggior parte delle raccomandazioni e ha appurato che gli Stati membri hanno o avevano preso misure su temi analoghi, senza però aver preso spunto dalle raccomandazioni stesse.
Dati i regimi in atto per le risorse proprie IVA, è lecito interrogarsi sullo scopo fondamentale delle relazioni a norma dell’articolo 12. Si potrebbe sostenere che per svolgere una funzione davvero utile, le relazioni dovrebbero rappresentare un impulso al cambiamento; è degna di nota anche l’opinione degli Stati membri che esse possono fornire un contributo alla lotta contro la frode.
La presente relazione descrive il tentativo
compiuto di valutare in che misura le relazioni hanno dato luogo a cambiamenti
vantaggiosi o miglioramenti nei metodi utilizzati dagli Stati membri per la
gestione dell’IVA. È si è valutato se le precedenti relazioni a norma dell'articolo
12 avessero contribuito a stimolare una discussione in seno al Parlamento
europeo o al Consiglio: il risultato non è stato positivo in quanto le
relazioni non hanno suscitato alcuna reazione dei due rami dell’autorità di
bilancio. Agli Stati membri è stato inoltre chiesto di indicare quali attività
avessero iniziato in seguito alle relazioni a norma dell’articolo 12:
nonostante alcune risposte positive, risulta difficile indicare azioni
specifiche che con ogni certezza non sarebbero state attuate senza di esse. La
Commissione avvierà pertanto, nell’ambito del Comitato consultivo per le
risorse proprie, una discussione fra i principali soggetti in materia degli
Stati membri sui temi affrontati a norma dell’articolo 12 del regolamento
1553/89, comprese le conclusioni che si possono trarre dalla presente
relazione.
[1] Regolamento
(CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il
regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti
dell'imposta sul valore aggiunto, GU L 155 del 7.6.1989.
[2] Il
seminario si è svolto a Tallinn (Estonia), fra l’11 e il 13 ottobre 2006,
nell’ambito del programma comunitario Fiscalis 2007 per la cooperazione
amministrativa fra le amministrazioni fiscali e i loro funzionari.
[3] Quinta
relazione: COM(2004) 0855 def. e allegato SEC(2004) 1721
Quarta relazione: COM(2000) 0028
def.
Terza relazione: COM(1998) 0490
def.
Seconda relazione: COM(1995) 354
def.
Prima relazione: SEC(92) 280
definitivo
[4] Eccetto
alcuni meccanismi e compensazioni necessari perché la normativa IVA lascia
qualche opzione agli Stati membri e la base IVA è calcolata come se la legge
fosse pienamente armonizzata.
[5] Nel
rispetto dei vincoli della direttiva in materia di IVA- Direttiva 2006/112/CE
del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, GU L 347 dell’11.12.2006. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, GU L 44 del 20.2.2008,
pag. 11.