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Bruxelles, 10.6.2009
COM(2009) 266 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Metodo di monitoraggio per il controllo dell’attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo
1. Introduzione
Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo è stato adottato dal Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre 2008[1] a seguito della comunicazione della Commissione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti”[2] del giugno 2008. Sulla scia dei progressi compiuti nel corso degli ultimi dieci anni, il Patto è una nuova tappa fondamentale verso una politica globale europea in materia di immigrazione. Il Consiglio europeo ha assunto cinque impegni fondamentali che continueranno ad essere sviluppati e tradotti in misure concrete in particolare nell'ambito del programma che farà seguito al programma dell'Aia:
– organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d'accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l'integrazione;
– combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno degli stranieri in posizione irregolare nel loro paese di origine o in un paese di transito;
– rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere;
– costruire un'Europa dell'asilo;
– creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.
Quando ha adottato il Patto, il Consiglio europeo ha deciso di tenere un dibattito annuale sulle politiche di immigrazione e di asilo, che gli consentirà di monitorare l’attuazione nell’Unione europea e negli Stati membri del Patto stesso e del prossimo programma pluriennale nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che farà seguito nel 2010 al programma dell'Aia.
Per quanto riguarda questo dibattito, nel Patto il Consiglio europeo:
– ha invitato la Commissione a presentare ogni anno al Consiglio una relazione, fondata in particolare sui contributi degli Stati membri e corredata eventualmente di proposte di raccomandazioni, sull'attuazione, da parte sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, del Patto e del programma che farà seguito al programma dell'Aia;
– ha dichiarato che il dibattito annuale gli consentirà di rendersi edotto degli sviluppi più significativi previsti da ciascuno Stato membro nell'attuazione della sua politica in materia di immigrazione e di asilo.
Per preparare questo dibattito, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre al Consiglio un metodo di monitoraggio. La presente comunicazione risponde a tale richiesta.
L’obiettivo del metodo di monitoraggio descritto nella presente comunicazione è preparare il primo dibattito annuale del Consiglio europeo che si terrà nel giugno 2010.
Il metodo di monitoraggio è la procedura seguita dalla Commissione per elaborare una relazione per il Consiglio (“la relazione annuale del Consiglio”) avvalendosi dei contributi degli Stati membri e di elementi di fatto provenienti da varie fonti, secondo le modalità e il calendario di seguito indicati.
2. La relazione
annuale della Commissione (“Output”)
Tenuto conto della natura del dibattito annuale descritto nel Patto, la relazione annuale della Commissione si dividerà in due parti:
– una breve relazione a carattere politico che evidenzierà i principali progressi ottenuti nel periodo di riferimento, gli sviluppi più significativi previsti, sia a livello UE che a livello degli Stati membri, ed eventuali raccomandazioni della Commissione;
– una relazione più ampia e dettagliata che indicherà le principali misure adottate e gli sviluppi più significativi previsti, sia a livello UE che a livello degli Stati membri, per ciascuno degli impegni presi nel Patto.
Dal 2011 il metodo di monitoraggio dovrebbe essere esteso agli impegni assunti nel quadro del programma che sostituirà il programma dell’Aia e del piano d’azione che lo accompagnerà. Sarà inoltre affinato e perfezionato alla luce dell’esperienza e della metodologia comune proposta nella comunicazione della Commissione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti”[3] del giugno 2008. In particolare, gli impegni presi nel Patto e nel programma che sostituirà il programma dell’Aia potrebbero essere eventualmente tradotti in obiettivi e indicatori comuni per migliorare la comparabilità delle misure prese e garantire la trasparenza e la fiducia reciproca. Sarà infine opportuno tenere conto di qualsiasi altro nuovo impegno approvato dal Consiglio europeo.
3. Fonti di
informazione per la relazione annuale della Commissione (“Input”)
Le informazioni necessarie per applicare il metodo di monitoraggio dovranno essere fornite dagli Stati membri o direttamente dalla Commissione attraverso meccanismi che sono stati sviluppati nel quadro della politica dell’UE in materia di migrazione.
3.1. Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
Per identificare le principali azioni intraprese e gli sviluppi più significativi previsti, a livello di Stati membri, sarà necessario che questi ultimi forniscano informazioni. Tale esigenza è riconosciuta nel Patto europeo quando si afferma che la relazione annuale della Commissione dovrebbe essere fondata sui contributi degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri sono pertanto tenute a fornire annualmente una breve relazione “politica” corredata di elementi di fatto. Per i loro contributi gli Stati membri dovranno usare una struttura comune. Per la relazione della Commissione del 2010, la struttura comune è basata sugli impegni presi nel Patto ed è allegata al presente documento. Per migliorare la comparabilità dei contributi nazionali, la Commissione fornirà ulteriori orientamenti nel settembre 2009 in una domanda ufficiale agli Stati membri.
I primi effetti dell'attuale crisi economica sui flussi migratori si faranno sentire nel 2009. Tuttavia, come precisato nella sezione seguente, le statistiche comunitarie armonizzate per il 2009 non saranno disponibili (se non per il settore dell’asilo) in tempo per essere prese in considerazione nella relazione annuale della Commissione del 2010. Pertanto, come previsto nell’allegato, la Commissione chiederà allo Stato membro di fornire, se possibile, i dati pertinenti per la prima parte del 2009. Tali dati non saranno raccolti secondo le norme armonizzate e non saranno quindi comparabili; potrebbero però rivelare tendenze.
I contributi degli Stati membri dovrebbero rispondere alle esigenze del metodo di monitoraggio senza imporre oneri di informazione eccessivi o tali da comportare doppioni. A tale riguardo, quando preparano il loro contributo annuale, gli Stati membri potrebbero, se lo ritengono opportuno per evitare i doppioni, rinviare agli elementi di fatto contenuti nella relazione politica annuale dei loro punti di contatto nell’ambito della rete europea sulle migrazioni. Queste relazioni sono alcune fra le fonti di informazione degli Stati membri direttamente accessibili alla Commissione e sono esaminate nella prossima sezione.
3.2. Informazioni di cui dispone la Commissione
Per quanto riguarda i dati statistici, il regolamento (CE) n. 862/2007 sulle statistiche prevede la compilazione di statistiche comunitarie armonizzate e comparabili sulla migrazione e sull’asilo e sui relativi processi e procedure[4]. In virtù di detto regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) dati secondo calendari diversi in funzione del tipo di dati in questione; alcuni dati sull’asilo devono essere forniti prima di quelli sulla migrazione[5]. I dati ottenuti, pubblicati dalla Commissione (Eurostat) e già usati per altri documenti come la relazione della rete europea sulla migrazione, saranno una fonte fondamentale di informazioni per il metodo di monitoraggio.
Per quanto riguarda l’asilo, la relazione annuale della Commissione potrà basarsi sui dati relativi alle domande di asilo e alle decisioni di primo grado che sono relativamente aggiornati; nella relazione del 2010 potrà essere incluso questo tipo di dati per quanto riguarda almeno i primi tre trimestri del 2009. Anche se i dati annuali del 2009 sulle decisioni definitive di asilo non saranno disponibili per la relazione della Commissione del 2010, saranno comunque forniti dalla Commissione (Eurostat) prima del dibattito annuale del Consiglio europeo di luglio 2010.
Le altre statistiche sulla migrazione per il 2009 non saranno purtroppo pronte in tempo per essere usate nella relazione 2010 della Commissione. Tuttavia, i dati annuali del 2009 (comprendenti i dati relativi ad ingresso e soggiorno illegali e ai rimpatri) che, conformemente al regolamento, devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno saranno forniti dalla Commissione prima del dibattito annuale del Consiglio europeo.
Le fonti di informazione relative agli strumenti legislativi e strategici sono in particolare:
(a) le relazioni annuali della rete europea sulle migrazioni (REM). L’obiettivo della REM è soddisfare l’esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie e delle autorità e istituzioni sulla migrazione e sull’asilo, fornendo al riguardo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere l’iter decisionale dell’Unione europea[6]. Ciascun punto di contatto nazionale redige ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri nel quale è contenuta una descrizione degli sviluppi delle politiche[7]. La Commissione inviterà la REM a riesaminare le specifiche e il calendario delle sue relazioni annuali per renderle più utili per il metodo di monitoraggio;
(b) le informazioni fornite dagli Stati membri nel contesto dell’attuazione dei quattro fondi del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”: il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri;
(c) il meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell’asilo e dell’immigrazione[8] , cioè un canale per lo scambio di informazioni e pareri sulle misure nazionali in materia di asilo e immigrazione che potrebbero avere un impatto notevole su vari Stati membri o sull’Unione europea;
(d) altre relazioni della Commissione, come la relazione annuale sull’immigrazione irregolare[9] e le relazioni sullo sviluppo del mercato del lavoro[10];
(e) le relazioni di agenzie (in particolare, Frontex) ed organismi (per esempio, Cirsfi[11]). Il ricorso a determinate fonti sarà limitato in quanto la relazione della Commissione è un documento pubblico che quindi deve essere basato soltanto a documenti accessibili a tutti;
(f) le informazioni ottenute nel contesto dell’attuazione dell’agenda comune per l’integrazione[12] (per esempio, informazioni delle cellule nazionali di contatto in materia di integrazione, i manuali sull'integrazione e il sito web europeo sull’integrazione);
(g) le informazioni sul recepimento basate su studi esterni, relazioni della Commissione e procedure d'infrazione.
Esistono poi anche altre possibili fonti di informazione, come i lavori dei forum internazionali quali l’OCSE e i progetti di ricerca, soprattutto quelli finanziati nel quadro di programmi di ricerca della Comunità.
4. Procedura e
calendario
Calendario indicativo per la relazione annuale 2010 della Commissione:
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Data |
Stati membri |
Commissione |
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Inizio settembre 2009 |
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Richiesta ufficiale agli Stati membri di presentare i loro contributi |
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A partire dal mese di novembre: |
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Inizio della stesura della relazione annuale per quanto riguarda l’attuazione a livello UE |
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Metà novembre |
Gli Stati membri consegnano i loro contributi sull’attuazione a livello nazionale. |
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metà gennaio 2010 |
Se necessario, gli Stati membri aggiornano i loro contributi. |
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Metà aprile |
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Adozione e presentazione della relazione annuale |
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Da aprile a metà giugno |
Discussioni preparatorie in Consiglio |
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Terza settimana di giugno |
Dibattito annuale alla riunione del Consiglio europeo |
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Luglio, settembre |
Riesame e valutazione del processo e proposte sui miglioramenti da apportare per il ciclo successivo |
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Il riesame e la valutazione annuali dovrebbero permettere un miglioramento progressivo della procedura. Un primo passo importante per lo sviluppo del metodo di monitoraggio sarà l’inclusione del programma che farà seguito al programma dell’Aia. Il metodo potrà avvantaggiarsi anche dei nuovi meccanismi di informazione, in particolare le relazioni annuali sulla situazione dell’asilo nell’UE che la Commissione ha proposto di affidare al futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[13].
Inoltre, sarebbe opportuno abolire a tempo debito altri obblighi di informazione della Commissione, in particolare le relazioni sull’immigrazione irregolare[14] e le informazioni trasmesse nel quadro del meccanismo d'informazione reciproca[15], e inserire invece queste informazioni nella relazione annuale della Commissione sull’attuazione del Patto.
5. Conclusione
Il metodo di monitoraggio introdurrà un ciclo di informazione annuale strutturato e un dibattito politico ad alto livello nel settore dell’immigrazione e dell’asilo. La relazione annuale sarà una dichiarazione politica fondamentale della Commissione sulle politiche dell’immigrazione e dell’asilo attuate a livello europeo e UE. Lo svolgimento di un dibattito annuale in sede di Consiglio europeo indica che l’immigrazione e l’asilo sono temi politici essenziali dell’integrazione europea. Il processo permetterà dunque di salvaguardare il nuovo slancio del Patto europeo e del futuro programma pluriennale in materia di libertà, sicurezza e giustizia e di sviluppare costantemente la politica comune UE in questi settori tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e nell’interesse comune dell’Unione europea.
Allegato: Struttura comune per i contributi degli Stati membri
I. breve relazione “politica”
Illustrare
brevemente la valutazione politica del vostro Stato membro sui progressi
compiuti dopo l’adozione del Patto nell’ottobre 2008 nei cinque settori
strategici del Patto.
I. Immigrazione legale - integrazione
Impegno principale: organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d'accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l'integrazione
II. Immigrazione illegale
Impegno principale: combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno degli stranieri in posizione irregolare nel loro paese di origine o in un paese di transito
III. Controllo alle frontiere
Impegno principale: rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere
IV. Asilo
Impegno principale: costruire un'Europa dell'asilo
V. Approccio globale in materia di migrazione:
Impegno principale: creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo
II. Elementi di fatto
La Commissione identificherà le principali azioni intraprese a livello UE. Gli Stati membri devono indicare nella seguente tabella le principali azioni intraprese, e quelle previste, a livello nazionale. Gli impegni che figurano qui di seguito sono tratti dal Patto europeo.
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Impegno |
Principali azioni intraprese a livello degli Stati membri |
Principali sviluppi previsti a livello degli Stati membri |
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I. Immigrazione legale - integrazione |
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Impegno principale: organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d'accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l'integrazione |
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(a) invitare gli Stati membri e la Commissione, nel rispetto dell'acquis comunitario e della preferenza comunitaria, tenendo conto del potenziale di risorse umane in seno all'Unione europea, ad attuare con i mezzi più adeguati politiche d'immigrazione professionale che tengano conto di tutti i bisogni del mercato del lavoro di ciascuno Stato membro, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008; |
Descrivere anche le ripercussioni della crisi economica
sulla vostra legislazione e/o politica nazionale d’immigrazione
professionale. Indicare, se possibile, dati e tendenze relativi alla migrazione professionale per la prima metà del 2009. |
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(b) rafforzare l'attrattiva dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati e |
Descrivere
anche le ripercussioni della crisi economica sulla vostra legislazione e/o
politica nazionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati. Indicare, se possibile, dati e tendenze relativi ai lavoratori altamente qualificati per la prima metà del 2009. |
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adottare nuove misure per facilitare maggiormente l'accoglienza di studenti e ricercatori e la loro circolazione nell'Unione; |
Descrivere
anche le ripercussioni della crisi economica sulla vostra legislazione e/o
politica nazionale per l'ingresso di studenti e ricercatori. Indicare, se possibile, dati e tendenze relativi agli studenti e ai ricercatori per la prima metà del 2009. |
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(c) fare in modo, incoraggiando la migrazione temporanea o circolare, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, che queste politiche non favoriscano la fuga dei cervelli; |
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(d) meglio regolare l'immigrazione familiare invitando ciascuno Stato membro, salvo categorie particolari, a prendere in considerazione nella legislazione nazionale, nel rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le sue capacità d'accoglienza e le capacità d'integrazione delle famiglie valutate in base alle loro risorse e condizioni di alloggio nel paese di destinazione nonché, ad esempio, alla conoscenza della lingua di tale paese; |
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(e) rafforzare l'informazione reciproca sulle migrazioni migliorando ove necessario gli strumenti esistenti; |
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(f) migliorare l'informazione sulle possibilità e le condizioni d'immigrazione legale, provvedendo in particolare a predisporre quanto prima gli strumenti necessari a tal fine; |
Indicare anche se a causa della crisi economica le vostre politiche d’informazione sono cambiate. |
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(g) invitare gli Stati membri, conformemente ai principi comuni convenuti nel 2004 dal Consiglio, ad attuare, secondo le procedure e con i mezzi che ritengano adeguati, politiche ambiziose per favorire l'integrazione armoniosa, nel paese ospitante, dei migranti che hanno la prospettiva di stabilirvisi durevolmente; |
Indicare anche se a causa della crisi economica le vostre politiche sull’integrazione sono cambiate. |
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tali politiche, la cui attuazione richiederà un reale sforzo da parte dei paesi ospitanti, dovranno basarsi sull'equilibrio tra i diritti dei migranti (in particolare l'accesso all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza e ai servizi pubblici e sociali) e i loro doveri (rispetto delle leggi del paese ospitante). |
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Esse comporteranno misure specifiche per favorire l'apprendimento della lingua e l'accesso all'occupazione, fattori essenziali d'integrazione; |
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porranno l'accento sul rispetto delle identità degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché dei loro valori fondamentali quali i diritti dell'uomo, la libertà d'opinione, la democrazia, la tolleranza, la parità uomo-donna e l'obbligo di scolarizzazione dei figli. |
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Il Consiglio europeo invita inoltre gli Stati membri a tener conto, attraverso misure appropriate, della necessità di lottare contro le discriminazioni di cui possono essere vittima i migranti; |
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(h) promuovere gli scambi di informazioni sulle buone prassi attuate, conformemente ai principi comuni approvati nel 2004 dal Consiglio, in materia di accoglienza e integrazione, nonché misure comunitarie di sostegno alle politiche nazionali di integrazione. |
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II. Immigrazione illegale |
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Impegno principale: combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno degli stranieri in posizione irregolare nel loro paese di origine o in un paese di transito |
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(a) limitarsi a regolarizzazioni caso per caso e non generali, nel quadro delle legislazioni nazionali, per motivi umanitari o economici; |
Indicare anche se a causa della crisi economica le vostre politiche di regolarizzazione sono cambiate. |
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(b) concludere, con i paesi per i quali è necessario, accordi di riammissione a livello comunitario o bilaterale in modo che ciascuno Stato membro disponga degli strumenti giuridici per assicurare l'allontanamento degli stranieri in posizione irregolare; |
Indicare gli accordi bilaterali conclusi. |
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sarà valutata l'efficacia degli accordi comunitari di riammissione; |
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dovranno essere riveduti i mandati di negoziato che non hanno prodotto risultati; |
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gli Stati membri e la Commissione si consulteranno strettamente in occasione del negoziato dei futuri accordi di riammissione a livello comunitario; |
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(c) nell'ambito delle politiche di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi o, se del caso, di altre politiche, ivi comprese le modalità del quadro della libera circolazione, adoperarsi a prevenire i rischi d'immigrazione irregolare; |
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(d) sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri facendo ricorso, su base volontaria e per quanto necessario, a disposizioni comuni per assicurare l'allontanamento degli stranieri in posizione irregolare (identificazione biometrica dei clandestini, voli comuni …); |
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(e) rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e transito, nel quadro dell'approccio globale in materia di migrazione, per combattere l'immigrazione clandestina, condurre in particolare con tali paesi un'ambiziosa politica di cooperazione di polizia e giudiziaria per lottare contro le reti criminali internazionali di traffico di migranti e di tratta degli esseri umani, |
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meglio informare le popolazioni minacciate per evitare i drammi che possono prodursi specialmente in mare; |
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(f) invitare gli Stati membri, specie con il concorso degli strumenti comunitari, a dotarsi di dispositivi incentivanti in materia di aiuto per il rimpatrio volontario |
Precisare anche se la crisi economica ha avuto ripercussioni sulla vostra politica in materia di ritorno volontario. |
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e a informarsi reciprocamente a tale riguardo in particolare per prevenire il ritorno abusivo nell'Unione europea delle persone che hanno beneficiato di tali aiuti; |
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(g) invitare gli Stati membri a lottare con fermezza, anche nell'interesse dei migranti, attraverso sanzioni dissuasive e proporzionate, contro le persone che sfruttano gli stranieri in posizione irregolare (datori di lavoro, …); |
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(h) dare piena efficacia alle disposizioni comunitarie secondo cui una decisione di allontanamento adottata da uno Stato membro è applicabile in qualsiasi parte del territorio dell'Unione europea e, in questo ambito, la segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) obbliga gli altri Stati membri a impedire l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio della persona interessata. |
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III. Controllo delle frontiere |
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Impegno principale: rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere |
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(a) invitare gli Stati membri e la Commissione a mobilitare tutti i mezzi disponibili per assicurare un controllo più efficace delle frontiere esterne terrestri, marittime e aeree; |
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(b) generalizzare entro il 1º gennaio 2012, grazie al sistema d'informazione sui visti (VIS), il rilascio dei visti biometrici, |
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rafforzare senza indugio la cooperazione tra i consolati degli Stati membri, |
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ripartire equamente per quanto possibile i loro mezzi e creare progressivamente, su base volontaria, per quanto riguarda i visti, servizi consolari comuni; |
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(c) dotare l'agenzia FRONTEX, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità proprie degli Stati membri, dei mezzi per esercitare pienamente la sua missione di coordinamento del controllo della frontiera esterna dell'Unione europea, far fronte a situazioni di crisi e condurre, su richiesta degli Stati membri, le necessarie operazioni temporanee o permanenti, conformemente, in particolare, alle conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno 2008. |
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Sulla scorta dei risultati della valutazione di tale agenzia, il suo ruolo e i suoi mezzi operativi saranno rafforzati e potrà essere decisa la creazione di uffici specializzati tenendo conto delle diverse situazioni, in particolare per le frontiere terrestri orientali e marittime meridionali: tale creazione non dovrà in alcun caso pregiudicare l'unicità dell'agenzia FRONTEX. |
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A termine potrà essere esaminata la creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera; |
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(d) tener meglio conto, in spirito di solidarietà, delle difficoltà incontrate dagli Stati membri soggetti a un afflusso eccessivo di migranti e, a tal fine, invitare la Commissione a presentare proposte; |
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(e) utilizzare gli strumenti delle moderne tecnologie che garantiscano l'interoperabilità dei sistemi e consentano un'efficace gestione integrata della frontiera esterna conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 e del Consiglio del 5 e 6 giugno 2008. |
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Si dovrebbe porre l'accento, a partire dal 2012, in funzione delle proposte della Commissione, sull'istituzione di una registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite, corredata di una procedura agevolata per i cittadini europei e altri viaggiatori; |
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(f) approfondire la cooperazione con i paesi di origine e transito per rafforzare il controllo della frontiera esterna e combattere l'immigrazione clandestina aumentando l'aiuto dell'Unione europea per la formazione e l'equipaggiamento del personale incaricato del controllo dei flussi migratori; |
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(g) migliorare le modalità e la frequenza della valutazione Schengen, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno 2008. |
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IV. Asilo |
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Impegno principale: costruire un'Europa dell'asilo |
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(a) istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze tra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete tra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo. Tale Ufficio, che non avrà il potere di esaminare le domande, né il potere di decisione, favorirà, in base alla conoscenza comune dei paesi d'origine, l'uniformazione delle prassi, delle procedure e, di conseguenza, delle decisioni nazionali; |
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(b) invitare la Commissione a presentare proposte intese a introdurre, se possibile nel 2010 e al più tardi nel 2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni e adottare status uniformi per i rifugiati, da una parte, e per coloro che hanno ottenuto la protezione sussidiaria, dall'altra; |
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(c) istituire, in caso di crisi in uno Stato membro che deve far fronte a un afflusso massivo di richiedenti asilo, procedure che consentano, da una parte, di mettere a disposizione di tale Stato, a fini di sostegno, funzionari di altri Stati membri e, dall'altra, di manifestare un'effettiva solidarietà a tale Stato attraverso una migliore mobilitazione dei programmi comunitari esistenti. |
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Per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute in particolare alla loro situazione geografica o demografica, la solidarietà deve anche avere come obiettivo di favorire, su base volontaria e coordinata, una migliore ripartizione dei beneficiari di una protezione internazionale da questi Stati membri verso altri, vigilando affinché i sistemi d'asilo non siano soggetti ad abusi. Conformemente a tali principi, la Commissione, in consultazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, se necessario, agevola tale ripartizione volontaria e coordinata. |
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Per tale ripartizione, si dovrebbero mettere a disposizione dei crediti specifici, a titolo degli strumenti finanziari comunitari esistenti, secondo le procedure di bilancio; |
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(d) rafforzare la cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per assicurare una migliore protezione alle persone che la richiedano all'esterno del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare: – progredendo, su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in particolare nel quadro dei programmi di protezione regionali; |
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– invitando la Commissione a presentare, in collegamento con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, proposte di cooperazione con i paesi terzi per rafforzare le capacità dei loro sistemi di protezione; |
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(e) invitare gli Stati membri a impartire al personale incaricato dei controlli alle frontiere esterne una formazione in materia di diritti e obbligazioni nel campo della protezione internazionale. |
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V. Impostazione globale in materia di migrazione |
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Impegno principale: creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo |
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(a) concludere, a livello comunitario o bilaterale, accordi con i paesi di origine e di transito che comportino, in modo adeguato, disposizioni concernenti le possibilità di migrazione legale, adeguate alla situazione del mercato del lavoro degli Stati membri, la lotta contro l'immigrazione clandestina e la riammissione nonché lo sviluppo dei paesi d'origine e di transito; |
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il Consiglio europeo invita gli Stati membri e la Commissione ad informarsi reciprocamente e a concertarsi sugli obiettivi e sui limiti di tali accordi bilaterali, nonché sugli accordi di riammissione; |
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(b) incoraggiare gli Stati membri, nell'ambito delle loro possibilità, ad offrire ai cittadini dei paesi partner, sia a est che a sud dell'Europa, possibilità di immigrazione legale adeguate alla situazione del mercato del lavoro degli Stati membri, consentendo a questi cittadini di acquisire una formazione o un'esperienza professionale e di costituirsi un risparmio che potranno mettere a disposizione del loro paese. |
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Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a incoraggiare in questa occasione forme di migrazione temporanea o circolare al fine di evitare la fuga dei cervelli; |
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(c) condurre politiche di cooperazione con i paesi d'origine e transito per scoraggiare o combattere l'immigrazione clandestina, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità di questi paesi; |
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(d) integrare meglio le politiche migratorie e di sviluppo esaminando in che modo tali politiche potranno recare vantaggio alle regioni di origine dell'immigrazione, coerentemente con gli altri aspetti della politica di sviluppo e gli obiettivi del Millennio in materia di sviluppo. |
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Il Consiglio europeo invita gli Stati membri e la Commissione a privilegiare in questa occasione, e nel quadro delle priorità settoriali individuate con i paesi partner, progetti di sviluppo solidale che migliorino le condizioni di vita delle popolazioni, ad esempio per quanto riguarda la loro alimentazione o in materia di sanità, istruzione, formazione professionale e occupazione; |
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(e) promuovere azioni di cosviluppo che consentano ai migranti di partecipare allo sviluppo del paese d'origine. |
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Il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di favorire l'adozione di strumenti finanziari specifici che incoraggino il trasferimento sicuro e al miglior costo delle rimesse dei migranti nel loro paese a fini di investimento o previdenziali; |
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(f) attuare con determinazione il partenariato tra l'Unione europea e l'Africa concluso a Lisbona nel dicembre 2007, le conclusioni della prima riunione euromediterranea a livello ministeriale sulle migrazioni organizzata ad Albufeira nel novembre 2007, nonché il piano d'azione di Rabat, e invitare a tal fine la seconda conferenza ministeriale euroafricana sulla migrazione e lo sviluppo che si terrà a Parigi nell'autunno del 2008 a decidere misure concrete; |
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perfezionare ulteriormente, in conformità delle conclusioni del giugno 2007, l'approccio globale in materia di migrazione a est e a sud-est dell'Europa e plaudere al riguardo all'iniziativa di una conferenza ministeriale a Praga nell'aprile 2009 su questo tema; |
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continuare a ricorrere ai dialoghi politici e settoriali esistenti, in particolare con i paesi d'America latina, dei Caraibi e d'Asia, per approfondire la comprensione reciproca delle problematiche connesse alle migrazioni e rafforzare la cooperazione attuale; |
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(g) accelerare l'utilizzazione degli strumenti privilegiati dell'approccio globale in materia di migrazione (profili migratori, piattaforme di cooperazione, partenariati per la mobilità e programmi di migrazione circolare) assicurando un equilibrio tra le rotte migratorie del sud e quelle dell'est e del sud-est e tener conto dell'esperienza acquisita in tale contesto in occasione della negoziazione degli accordi comunitari e bilaterali con i paesi di origine e di transito relativi alle migrazioni e alla riammissione, nonché dei partenariati pilota per la mobilità; |
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(h) assicurare nell'attuazione di queste diverse azioni la coerenza con gli altri aspetti della politica di cooperazione allo sviluppo, segnatamente il consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, e con le altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di vicinato. |
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[1] Conclusioni della Presidenza,
documento 14368/08. Il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo figura nel
documento 13440/08.
[2] COM(2008) 359 definitivo.
[3] COM(2008) 359 definitivo.
[4] Regolamento
(CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 199 del 31.7.2007,
pag. 23).
[5] Per
quanto riguarda l’asilo, gli Stati membri devono fornire alla Commissione
(Eurostat) statistiche mensili, trimestrali o annuali (in funzione della
categoria di dati). I dati mensili (domande di asilo) e trimestrali (decisioni
di primo grado sulle domande di asilo) devono essere trasmessi entro due mesi
dalla fine del periodo di riferimento. Per quanto riguarda altre statistiche
sulla migrazione, gli Stati membri devono fornire dati annuali entro tre, sei o
dodici mesi (in funzione della categoria di dati) dalla fine dell’anno di
riferimento. Questi termini sono stabiliti nel regolamento e corrispondono alle
prime date in cui negli Stati membri sarebbero disponibili dati comparabili.
[6] Decisione
2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea
sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7, articolo 1, paragrafo 2).
[7] Articolo
9, paragrafo 1 della decisione.
[8] Decisione
2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo
d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo
e dell'immigrazione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40).
[9] Terza
relazione annuale sullo sviluppo di una politica comune sull’immigrazione
illegale, l’introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, le frontiere
esterne e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, SEC(2009) 320
definitivo.
[10] Cfr.,
per esempio, la relazione sull’occupazione in Europa del 2008, che comprendeva
un capitolo sulla situazione del mercato del lavoro e sull’impatto
dell’immigrazione recente dai paesi terzi.
[11] Il
Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di
attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI) è stato istituito
con decisione dei ministri responsabili dell’immigrazione nel 1992. Le sue
attività sono state estese nel 1994 alla raccolta di informazioni in materia di
immigrazione legale, immigrazione illegale e soggiorno irregolare,
organizzazioni clandestine dell'immigrazione e utilizzazione di documenti di
viaggio falsi o falsificati (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50).
[12] COM(2005)
389 definitivo.
[13] Proposta
di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo COM(2009) 66 definitivo, articolo 12. Per
garantire una maggiore coerenza tra i diversi sistemi giuridici nel settore
del’asilo, la Commissione valuterà la possibilità di modificare la decisione
del Consiglio che istituisce la REM.
[14] Richiesto
dal Consiglio europeo di Salonicco del 2003.
[15] A
norma dell'articolo 4 della decisione 2006/688/CE del Consiglio.