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Bruxelles, 19.10.2009
COM(2009)532 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il diritto d'autore
nell'economia della conoscenza
Testo
rilevante ai fini del SEE
INDICE
1........... INTRODUZIONE......................................................................................................... 3
2........... IL LIBRO VERDE E LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.......................................... 3
3........... I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE: UN PASSO VERSO IL FUTURO.......... 4
3.1........ Biblioteche
e archivi........................................................................................................ 4
3.2........ "Opere
orfane"............................................................................................................... 6
3.3........ Insegnamento
e ricerca................................................................................................... 7
3.4........ Persone
con disabilità..................................................................................................... 8
3.5........ Contenuti
creati dall'utente.............................................................................................. 9
4........... CONCLUSIONI......................................................................................................... 10
La creazione, la circolazione e la diffusione
della conoscenza nel mercato unico sono direttamente connesse agli obiettivi
generali della strategia di Lisbona. Il progresso tecnologico ha favorito la
disponibilità delle informazioni in formato elettronico.
Le biblioteche stanno avviando progetti di
digitalizzazione di massa per conservare i loro archivi (comprese le cosiddette
"opere orfane", delle quali non si conosce il titolare dei diritti)
e/o per diffondere i loro archivi on line. Gli istituti per la ricerca e l'insegnamento
auspicano una maggiore flessibilità nella diffusione dei materiali, compreso l'apprendimento
transfrontaliero a distanza. L'accesso delle persone con disabilità all'informazione
e alla conoscenza resta problematico. Nella fattispecie, le persone malvedenti
si oppongono alla cosiddetta "carestia dei libri" — soltanto il 5%
delle pubblicazioni europee è infatti disponibile in formato accessibile, una
situazione aggravata da restrizioni sulla distribuzione transfrontaliera, anche
tra paesi che condividono la stessa lingua.
Editori e autori temono che i progetti di
digitalizzazione promossi dalle biblioteche o altri progetti di
digitalizzazione di massa, nonché la distribuzione delle loro opere on line
senza previa ricerca con due diligence
possano violare il diritto d'autore e incidere sul flusso delle entrate. Gli
editori sostengono che circa il 90% delle riviste accademiche è già disponibile
on line e che stanno altresì investendo risorse in modelli innovativi di diffusione
elettronica (ad es. gli e-book o l'apprendimento
a distanza) che consentono l'accesso alle persone malvedenti.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha
lanciato una consultazione pubblica sul Libro verde in materia di diritto
d'autore nell'economia della conoscenza[1].
Lo scopo era quello di stabilire come si possa ottenere un'ampia diffusione
della conoscenza nel mercato unico, soprattutto on line, nell'ambito della
legislazione in materia di diritti d'autore, a norma della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione ("la direttiva")[2].
La presente comunicazione fornisce una visione d'insieme dei risultati di
questa consultazione ed annuncia una serie di azioni preparatorie che
costituiranno una base solida per iniziative concrete di follow-up nel quadro
della strategia globale ed ambiziosa in materia di proprietà intellettuale che
sarà presentata dalla prossima Commissione.
Il Libro verde ha trattato argomenti
generali riguardanti eccezioni ai diritti esclusivi, valutando se le eccezioni
più pertinenti alla diffusione della conoscenza debbano essere sviluppate o
meno. Sono state inoltre esaminate la problematica degli accordi contrattuali e
dei modelli di concessione di licenze e l'opportunità che le eccezioni e le
limitazioni relative alle biblioteche e agli archivi, all'insegnamento e alla
ricerca, e alle persone con disabilità siano modificate nell'era della diffusione
digitale. Sono state inoltre trattate questioni relative alle "opere
orfane" e ai consumatori, in particolare ai contenuti creati dall'utente.
La consultazione che ne è seguita ha raccolto
il parere di 372 soggetti. La Commissione ha ricevuto risposte da: (i) editori
(56); (ii) società di gestione collettiva e agenzie per la concessione di
licenze (47); (iii) università (47); (iv) biblioteche, archivi e
musei (114); (v) associazioni industriali e commerciali (30); (vi) organizzazioni
che rappresentano persone con disabilità (4); (vii) Stati membri (11); e
(viii) altri (63).
Dalla consultazione sono emersi due punti di vista opposti. Da un lato,
biblioteche, archivi e università promuovono l'interesse pubblico, invocando un
sistema del diritto d'autore più permissivo. Dall'altro, editori, società di
gestione collettiva e altri titolari di diritti ritengono che la soluzione più
adatta a migliorare la diffusione della conoscenza e a favorire l'accesso alle
opere da parte degli utenti risieda negli accordi di licenza.
Biblioteche ed universitari ritengono che
talune eccezioni siano più importanti di altre per l'economia della conoscenza,
e a tal proposito sono favorevoli ad alcune eccezioni obbligatorie di interesse
pubblico per facilitare l'accesso alla conoscenza[3].
Inoltre, biblioteche ed universitari si aspettano che tali eccezioni non
vengano vanificate dalle misure tecnologiche di protezione e che i confini del diritto
d'autore siano invece definiti dal legislatore.
Editori, società di gestione collettiva e
altri titolari di diritti ritengono, dal canto loro, che un risultato
altrettanto soddisfacente possa essere raggiunto tramite contratti, spesso
realizzati appositamente per adeguarsi alle nuove tecnologie. Gli editori
affermano che le eccezioni obbligatorie potrebbero minare i benefici economici
e incoraggiare il cosiddetto free-riding.
La nascita della
cultura on line della condivisione e dello scambio, dell'estrazione dei dati (date mining) e dell'apprendimento interattivo
ha fatto emergere punti di vista diversi tra coloro che desiderano muoversi
verso un sistema del diritto d'autore più permissivo e coloro che desiderano
mantenere lo status quo[4].
La sfida consiste nel riconciliare questi interessi e la Commissione dispone di
vari strumenti politici per raggiungere detto obiettivo.
La presente
sezione della comunicazione riporta i risultati principali della consultazione
in merito alle questioni della conservazione digitale e della diffusione di materiale
accademico, culturale e didattico, dell'utilizzo delle "opere orfane",
dell'accesso alla conoscenza per le persone con disabilità, nonché dei
contenuti creati dall'utente. Vengono inoltre analizzate le azioni che la
Commissione intende avviare per trovare soluzioni adeguate ai problemi identificati
durante la consultazione.
A tal proposito, sono emerse due questioni
fondamentali: la produzione di copie
digitali di materiali presenti nelle collezioni delle biblioteche (a scopo di
conservazione) e la diffusione elettronica di tali copie agli utenti.
In virtù dell'attuale quadro normativo, le
biblioteche o gli archivi non godono di una "eccezione globale" per
digitalizzare completamente le loro collezioni (digitalizzazione di massa). L'eccezione
è limitata ad atti di riproduzione specifici che non tendono ad alcun vantaggio
economico o commerciale[5]. La digitalizzazione delle collezioni
delle biblioteche necessita dunque dell'autorizzazione preventiva dei titolari
dei diritti. Le biblioteche ritengono che questo sistema di "autorizzazione
preventiva" comporti grossi oneri (gli editori spesso non hanno i diritti "digitali"
e il costo dei singoli diritti è troppo elevato). La questione diventa più
complessa quando il materiale digitalizzato comprende lettere non pubblicate,
diari privati e documenti aziendali. In questo contesto, biblioteche ed archivi
sottolineano il loro ruolo fondamentale nella conservazione e nella gestione a
lungo termine del patrimonio culturale, facendo
notare di spingersi al di là di quello che fanno gli editori, in quanto il loro
compito è quello di agire per l'interesse della collettività, mentre gli
editori agiscono a fini commerciali. Le
istituzioni di interesse pubblico desiderano altresì rendere le loro collezioni
accessibili on line, soprattutto le opere non disponibili in commercio, e
ritengono che questo non debba limitarsi al semplice accesso ai locali[6].
Il problema della digitalizzazione è stato ampiamente discusso dal Gruppo di
esperti di alto livello sulle biblioteche digitali, in seno al quale si è
raggiunto un primo consenso. Un
memorandum d'intesa sulla ricerca con due
diligence è stato firmato da istituzioni culturali e detentori di diritti. Tuttavia
al momento non sono state trovate soluzioni vincolanti ai problemi
soprammenzionati.
Editori e società di gestione collettiva non
ritengono necessario ampliare le eccezioni attuali alla conservazione e alla
messa a disposizione per biblioteche e archivi, invocando la continuazione dell'attuale
sistema dei regimi di autorizzazione e accordi contrattuali per digitalizzare e
ampliare l'accesso on line alle opere. Essi ritengono che intervenendo sull'attuale
eccezione che permette alle biblioteche, agli archivi e agli istituti di
insegnamento di fornire servizi on line agli utenti, la posizione dei titolari
dei diritti verrebbe messa in discussione, creando così una competizione
illecita per gli editori e scoraggiando questi ultimi dall'investire in nuovi
modelli di business. Le biblioteche dovrebbero continuare a fornire i servizi
essenziali. Tuttavia, la messa a disposizione on line del materiale non
dovrebbe essere equivalente al libero accesso da parte degli utenti o al
diritto di prendere e utilizzare opere protette senza pagare. La difesa contro
la "fuga digitale" si rivela dunque essenziale per garantire che le
biblioteche limitino le eccezioni alla messa a disposizione delle opere on line
all'interno dei locali.
I prossimi passi
La consultazione ha rivelato che un sistema sostenibile
di autorizzazione preventiva per numerose iniziative da parte delle biblioteche
richiede sistemi di gestione dei diritti semplici e a basso costo in
materia di digitalizzazione e diffusione on line. Nel 2010 la Commissione proseguirà
i lavori a livello dell'UE sugli aspetti di queste questioni inerenti al
diritto d'autore nel contesto della nuova strategia sui diritti di proprietà
intellettuale. Questi lavori verteranno tra l'altro sul chiarimento delle
implicazioni giuridiche della digitalizzazione di massa e possibili soluzioni
per i costi di transazione della gestione dei diritti. Si dovrebbero esaminare
tutte le opzioni possibili, compresa la concessione di autorizzazioni
collettive, che potrebbe essere integrata da un sistema di licenze collettive
estese, dove il gestore dei diritti rappresenta gli "esclusi", vale a
dire i titolari dei diritti che non fanno formalmente parte del sistema di
gestione, e sulla base di una ricerca con due diligence.
Su questa base, la Commissione valuterà la necessità di
ulteriori iniziative nel quadro della nuova strategia, compresa la possibile introduzione
di un'eccezione obbligatoria per questo lavoro di digitalizzazione.
Si tratta di opere protette dal diritto d'autore
i cui titolari non possono essere individuati o localizzati. Le opere protette
possono tramutarsi in "opere orfane" qualora le generalità dell'autore
e/o di altri titolari dei diritti (ad esempio, l'editore, il fotografo o il
produttore cinematografico) manchino o siano troppo vecchie.
Un'opera può essere utilizzata solo previa
autorizzazione dei titolari dei diritti. Nel caso delle opere orfane, non è
possibile concedere tale autorizzazione. Di conseguenza, milioni di opere non
possono essere copiate o utilizzate: ad esempio, una fotografia non può essere
utilizzata per illustrare un articolo di giornale, un libro non può essere
digitalizzato e un film non può essere restaurato per la visione al pubblico.
Esiste inoltre il rischio che un ampio numero di opere orfane non possa essere
integrato nella digitalizzazione di massa e nelle attività di conservazione del
patrimonio, ad esempio Europeana o
altri progetti simili.
Biblioteche, università, archivi, utenti
commerciali e alcuni Stati membri affermano che gli strumenti attuali, ad
esempio la raccomandazione 2006/585/CE[7]
della Commissione o il protocollo d'intesa del 2008 sulle opere orfane e le
linee guida relative alla ricerca diligente per le opere orfane, non
costituiscono atti giuridicamente vincolanti e che il problema della
digitalizzazione di massa non è stato affrontato. Poiché le iniziative non
legislative non forniscono un'adeguata certezza del diritto e non risolvono
nemmeno il problema delle opere orfane (il cui utilizzo costituisce una
violazione al diritto d'autore), si richiede un approccio legislativo a livello
dell'UE che permetta utilizzi diversi di tali opere. È stato inoltre osservato
che potrebbero sorgere ostacoli negli scambi intracomunitari di opere orfane se
ciascuno Stato membro adottasse norme proprie per affrontare il problema.
Per gli editori, le società di gestione
collettiva e gli altri titolari di diritti, le opere orfane rappresentano un
problema di gestione dei diritti. Essi sono scettici riguardo l'introduzione di
un'eccezione globale per l'utilizzo di tali opere. Per loro la questione cruciale
è garantire un'accurata ricerca con due
diligence per individuare e localizzare i titolari dei diritti, servendosi
dei database esistenti[8].
I prossimi passi
In merito alla questione delle opere orfane
(digitalizzazione, conservazione e diffusione), l'obiettivo generale è
stabilire norme comuni sul livello di due diligence nella ricerca dei titolari
di tali opere e risolvere la questione della possibile violazione del diritto d'autore
per il loro utilizzo. In quanto elemento fondamentale della nuova strategia
globale in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'iniziativa sulle
opere orfane dovrebbe fornire una soluzione a livello UE in grado di garantire
la certezza del diritto, facilitare il flusso di conoscenze necessario per l'innovazione
e rimuovere gli ostacoli negli scambi intracomunitari di opere orfane.
Il problema delle opere orfane sarà esaminato in una
valutazione d'impatto riguardante diversi approcci per favorire la
digitalizzazione e la diffusione di opere orfane. Tra gli approcci possibili ci
sarà uno strumento indipendente e giuridicamente vincolante sulla gestione e
sul riconoscimento reciproco delle opere orfane, un'eccezione alla direttiva
del 2001 o orientamenti in materia di riconoscimento reciproco transfrontaliero
di opere orfane.
La Commissione inizierà i lavori sulla valutazione d'impatto
nel 2009.
L'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca sono ambiti che si
inseriscono sempre di più in un contesto internazionale, grazie alle moderne
tecnologie di informazione e comunicazione. Lo spazio fisico non rappresenta
più un limite all'accesso e all'utilizzo delle informazioni. Limitare l'insegnamento
e la ricerca a luoghi specifici rappresenta perciò una contraddizione rispetto
alla realtà contemporanea.
È emersa la questione della possibile
differenza tra pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni per scopi letterari o
artistici. Se da una parte gli autori di pubblicazioni scientifiche e di
saggistica dispongono di altre fonti di reddito e pubblicano per sostenere la
causa della ricerca e dello studio, dall'altra gli autori letterari (ad esempio
i romanzieri) possono contare unicamente sul reddito derivante dalla
pubblicazione delle loro opere. Per evitare di condurre ricerche già
effettuate, i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero
essere disponibili per l'intera comunità scientifica, ma anche per il grande
pubblico. E questo perché la ricerca si basa sempre su ricerche precedenti. In
questo contesto, le pubblicazioni a libero accesso e gli archivi aperti per
articoli pubblicati possono offrire una soluzione.
Le biblioteche e le università sottolineano la complessità e la
frammentazione dell'attuale sistema degli accordi di licenza con gli editori.
In Europa, in linea generale, alle università viene richiesto di firmare più di
cento licenze che regolano l'utilizzo di materiale per la ricerca in formato
digitale fornito da vari editori[9].
Analizzare che cosa è possibile fare e non fare con ciascuna di queste licenze
(in termini di accesso, stampa, memorizzazione e copia dei dati) rappresenta un
compito gravoso. Biblioteche ed università affermano altresì che è difficile o
addirittura impossibile ottenere licenze transnazionali all'interno dell'UE.
Esse sostengono che sarebbe più semplice ed efficace disporre di un organismo
centrale per garantire un'ampia gamma di diritti on line relativamente al
materiale digitale e invocano eccezioni obbligatorie per l'insegnamento e la
ricerca che dovrebbero includere espressamente un riferimento all'apprendimento
a distanza. Le biblioteche e le università esprimono inoltre le loro
perplessità sul fatto che i canoni di abbonamento alle riviste stanno esaurendo
risorse che potrebbero essere investite nel campo della ricerca o dell'insegnamento[10].
Gli editori ritengono che i sistemi di
licenze, piuttosto che norme giuridiche prescrittive, forniscano la
flessibilità richiesta per provvedere ai requisiti di insegnamento e ricerca,
compreso l'apprendimento a distanza. È stato posto l'accento sul fatto che essi
forniscono a biblioteche e istituti di istruzione e ricerca molti accessi
elettronici ai loro database, riviste e libri tramite vari accordi di licenza.
Rendendo le opere disponibili per l'apprendimento a distanza o per l'utilizzo
domestico, gli editori e le agenzie per la concessione di licenze hanno
sottolineato l'importanza di assicurare che tale accesso sia limitato agli
scopi previsti per il materiale in questione (scopi didattici e non
commerciali).
I prossimi passi
L'avvento di internet e le possibilità di diffusione
illimitata della conoscenza e delle scienze ha condotto la Commissione, di
concerto con le parti interessate, ad intraprendere azioni concrete in materia
di libero accesso ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. Tali azioni proseguiranno negli anni a
venire.
I costi delle licenze sostenuti dalle università europee
andrebbero inoltre ridotti. La Commissione
si consulterà con le parti interessate riguardo le migliori pratiche
disponibili per superare il percorso frammentato con cui le università
acquisiscono i diritti di utilizzo di riviste scientifiche.
Per quanto concerne l'apprendimento a distanza, la
Commissione continuerà a monitorare lo sviluppo di uno spazio europeo integrato
per l'apprendimento a distanza transfrontaliero. Se necessario, si valuterà se adottare ulteriori misure in futuro.
Il dibattito sulle eccezioni al diritto d'autore
a beneficio delle persone con disabilità si basa sul loro diritto fondamentale,
sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità[11], di godere,
a pari merito dei normodotati, dell'accesso alle informazioni, alle
pubblicazioni e al materiale culturale nei formati accessibili. La parità di
trattamento per le persone con disabilità relativamente all'accesso e alla
distribuzione di beni e servizi è stata inclusa nella proposta della
Commissione al Consiglio per una direttiva sull'attuazione del principio della
parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione, dalla
fede, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale[12].
Le organizzazioni che rappresentano persone
con disabilità lamentano la cosiddetta "carestia dei libri" —
soltanto il 5% dei libri pubblicati in Europa viene convertito ogni anno in
formati accessibili quali audio, Braille o macrocaratteri. Inoltre, essi sostengono
che circa il 95% del materiale disponibile viene fornito da agenzie
specializzate, finanziate da istituzioni di carità o aiuti pubblici che
lavorano a titolo di eccezioni al diritto d'autore. Le persone malvedenti o
altri disabili della vista sostengono di avere il diritto ad accedere ai libri
e ad altro materiale protetto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi dei
normodotati. La soluzione preferita è che gli editori, sin dall'inizio, offrano
opere in formato accessibile che possano facilmente essere convertite in audio,
Braille o macrocaratteri.
Benché tutti gli Stati membri abbiano recepito
eccezioni al diritto d'autore nella loro legislazione nazionale, l'approccio
non è armonizzato e ne deriva una certa incertezza giuridica. Cosa ancora più
importante, il trasferimento transfrontaliero della già limitata offerta di
materiale è ostacolato dalla limitazione territoriale delle eccezioni ai sensi
della legislazione nazionale. Per esportare un'opera convertita in un altro
Stato membro, un organismo dovrebbe acquisire i diritti nel paese di
destinazione, un processo assai costoso. Le misure tecnologiche di
protezione sono state citate come un ulteriore ostacolo, in quanto impediscono
la conversione in formati accessibili di opere legalmente acquisite da
organismi o da privati. Per tutti questi motivi, le persone con disabilità
invocano l'obbligo di un'eccezione al diritto d'autore globale e standardizzata
a livello UE.
Gli editori convengono sul fatto che l'obiettivo
primario sia la conversione in formato accessibile della maggior parte dei
libri pubblicati. Secondo gli editori, la miglior procedura per raggiungere
tale obiettivo è ampliare i regimi di licenze volontarie esistenti piuttosto
che avvalersi di eccezioni obbligatorie. Gli editori e altri titolari di
diritti pongono in rilievo numerosi regimi di licenze volontarie all'interno
dell'UE[13]
per persone malvedenti. La questione sollevata a tal proposito riguarda i
costi sociali dell'accesso alle opere, che non dovrebbero essere sostenuti
unicamente dagli editori. Nel contempo, editori e titolari dei diritti hanno
espresso la loro disponibilità a voler risolvere le questioni relative all'accesso
per persone con disabilità attraverso una piattaforma con le parti interessate,
allo scopo di adattare le opere per le persone malvedenti.
I prossimi passi
L'obiettivo immediato è incoraggiare gli editori a
rendere un maggior numero di opere disponibili in formati accessibili alle
persone con disabilità. Le misure tecnologiche di protezione non devono
ostacolare la conversione di opere legalmente acquisite in formati accessibili.
Le licenze contrattuali devono rispettare le eccezioni ope legis per le persone
con disabilità, comprese le persone malvedenti[14].
La consultazione ha rivelato numerose collaborazioni esistenti per le persone
malvedenti o altri disabili della vista in tutta l'UE. Tali collaborazioni
andrebbero accelerate e applicate in tutta l'UE.
Per cominciare, la Commissione organizzerà un forum con
le parti interessate sulle necessità delle persone con disabilità, soprattutto
per le persone malvedenti, entro la fine del 2009. Il forum prenderà in
considerazione le questioni inerenti alle persone con disabilità e le possibili
risposte politiche. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità dovrebbe essere un punto di riferimento per valutare i
progressi compiuti in questo settore.
Il forum dovrebbe inoltre analizzare le possibili
modalità per incoraggiare la libera esportazione di opere convertite in un
altro Stato membro, garantendo nel contempo che i titolari dei diritti siano
adeguatamente remunerati per l'utilizzo della loro opera. In particolare, il
forum dovrebbe considerare il riconoscimento reciproco e la libera circolazione
delle informazioni, delle pubblicazioni e del materiale didattico e culturale
accessibile alle persone con disabilità e valutare le questioni relative all'accessibilità
on line.
Sulla base dei risultati del forum, la Commissione
valuterà se saranno necessarie ulteriori iniziative.
Le
applicazioni Web 2.0, quali blog, podcast, wiki, condivisione di file o video
permettono agli utenti di produrre e condividere facilmente testi, video e immagini.
Ciò ha alimentato lo sviluppo di nuove applicazioni su internet e sottolineato
la questione del contenuto (amatoriale) creato dall'utente, dove i consumatori
diventano sempre più creatori di contenuti, utilizzando talvolta materiale
protetto da diritto d'autore come base per lo loro creazione.
Il Libro verde ha esaminato pertanto le
eccezioni esistenti che potrebbero essere importanti per i contenuti creati
dall'utente (citazioni per critiche o recensioni, uso occasionale e caricature,
parodia o pastiche)[15],
nonché la possibile introduzione di una nuova eccezione per "opere
creative, trasformative o derivate".
Dall'esito della consultazione è emerso che
secondo la maggior parte degli interessati è troppo presto per regolamentare i
contenuti creati dall'utente, la cui definizione resta ambigua. Non è chiaro,
inoltre, se i dilettanti e i professionisti debbano beneficiare di norme
speciali sui contenuti creati dall'utente e come si possa effettuare una
distinzione tra questi due gruppi, oppure in che modo le norme sui contenuti
creati dall'utente siano legate alle limitazioni esistenti, ad esempio
citazioni, uso occasionale, caricatura, parodia o pastiche.
I prossimi passi
Poiché i contenuti creati dall'utente rappresentano
ancora un fenomeno nascente, la Commissione intende approfondire le necessità
specifiche dei non professionisti che creano contenuti a partire da opere
protette. La Commissione cercherà di trovare soluzioni per una più semplice ed
accessibile gestione dei diritti per uso amatoriale.
La principale
conclusione emersa da questo dibattito mostra che la politica in materia di
diritto d'autore deve essere in grado di raccogliere le sfide lanciate dall'economia
della conoscenza su internet[16].
Nello stesso tempo un'adeguata tutela dei diritti di protezione intellettuale è
decisiva per stimolare l'innovazione nell'economia basata sulla conoscenza.
Occorre fare attenzione a trovare un punto di equilibrio tra i diversi
interessi. I lavori preparatori annunciati nella presente comunicazione
garantiranno che siano create le condizioni per azioni di follow-up appropriate,
che costituiscono un elemento fondamentale della futura strategia globale in
materia di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine la Commissione
continuerà ad impegnarsi attivamente con tutte le parti interessate, compresa
la comunità scientifica, le biblioteche e gli internauti in senso lato.
La Commissione si
impegna a prendere le adeguate misure di follow-up nell'ambito della sua
strategia futura in materia di proprietà intellettuale. Nell'immediato futuro,
lo strumento preferito per molte delle questioni sollevate dal Libro verde sarà
un dialogo strutturato tra le parti interessate, favorito dai servizi della
Commissione europea. Nella fattispecie, il dialogo sulla creazione di prodotti
d'informazione, pubblicazioni e materiale culturale in formato accessibile per
le persone con disabilità diverrà prioritario, così come lo diverrà la ricerca
di sistemi di licenze adeguate per la digitalizzazione di massa in un contesto europeo.
La Commissione condurrà inoltre una valutazione d'impatto su come promuovere le
questioni concernenti la gestione dei diritti sollevate dalle opere orfane. Detta valutazione
analizzerà il livello di ricerca diligente necessario prima dell'uso di opere
orfane, nonché il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana in
tutta Europa.
[1] COM(2008)
466.
[2] Direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19.
[3] Tra
i suggerimenti per possibili eccezioni obbligatorie di cui alla direttiva 2001/29/CE:
(i) copia privata (articolo 5, paragrafo 2, lettera b));
(ii) riproduzioni effettuate da biblioteche, archivi e musei (articolo 5,
paragrafo 2, lettera c)); (iii) utilizzo a scopo didattico e
scientifico (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)); (iv) utilizzo da
parte di persone con disabilità (articolo 5, paragrafo 3, lettera b));
(v) utilizzo per informazione giornalistica e rassegna stampa (articolo 5,
paragrafo 3, lettera c)); e (vi) utilizzo per citazioni, per esempio
a fini di critica o di rassegna (articolo 5, paragrafo 3, lettera d)).
[4] Il
"test a tre fasi" è sancito dall'articolo 10 del trattato OMPI sul
diritto d'autore, dall'articolo 16 del trattato OMPI sulle interpretazioni,
esecuzioni e fonogrammi e dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.
[5] Articolo
5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.
[6] In
virtù dell'attuale quadro sul diritto d'autore, ciò è permesso solo per
ricerche o studio privato su terminali dedicati installati nei locali delle
biblioteche (articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva).
[7] Raccomandazione
2006/585/CE della Commissione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line
del materiale culturale e sulla conservazione digitale.
[8] Diversi editori, organizzazioni per la tutela dei diritti di riproduzione e biblioteche hanno iniziato a collaborare nel quadro del progetto ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), finanziato dall'UE, per fornire agli utenti che vogliono digitalizzare le loro collezioni informazioni sullo status di opere protette. Il progetto ARROW può essere considerato come un primo passo importante; tuttavia, a tutt'oggi non copre tutti gli Stati membri dell'UE. Inoltre ARROW non è abilitato a concedere licenze per scannerizzare e distribuire opere protette.
[9] Si
veda il contributo dell'International
Federation of Library Associations.
[10] Ad
es., l'abbonamento al Brain Research
Journal pubblicato da Reed Elsevier costa 20 835 euro all'anno (prezzi
2008) — Contributo dell'ULB pag. 3, nota 6.
[11] La
convenzione delle Nazioni Unite è stata siglata da tutti gli Stati membri
dell'UE e dalla Comunità europea. Particolarmente importanti sono gli articoli 4,
9, 21 e 30.
[12] COM(2008)
426 definitivo.
[13] Esempi
di regimi di licenze nazionali, accordi volontari o linee guida sono forniti
dalla Federazione degli editori europei (pagg. 11-13), dall'Associazione degli
editori del Regno Unito (pagg. 5, 13 e appendici) e dalla Copyright Licensing Agency (pagg. 3 e 8).
[14] La
British Library ha scoperto che, su
un campione di 100 licenze stipulate con editori elettronici, soltanto due
riconoscevano le eccezioni per le persone malvedenti.
[15] Articolo
5, paragrafo 3, lettere d), i) e k), della direttiva.
[16] La
Commissione affronterà alcuni degli aspetti più importanti della questione
nella prossima comunicazione sul contenuto creativo.