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Bruxelles, 19.10.2009

COM(2009)532 definitivo

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza

Testo rilevante ai fini del SEE

INDICE

1........... INTRODUZIONE......................................................................................................... 3

2........... IL LIBRO VERDE E LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.......................................... 3

3........... I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE: UN PASSO VERSO IL FUTURO.......... 4

3.1........ Biblioteche e archivi........................................................................................................ 4

3.2........ "Opere orfane"............................................................................................................... 6

3.3........ Insegnamento e ricerca................................................................................................... 7

3.4........ Persone con disabilità..................................................................................................... 8

3.5........ Contenuti creati dall'utente.............................................................................................. 9

4........... CONCLUSIONI......................................................................................................... 10


1.                       INTRODUZIONE

La creazione, la circolazione e la diffusione della conoscenza nel mercato unico sono direttamente connesse agli obiettivi generali della strategia di Lisbona. Il progresso tecnologico ha favorito la disponibilità delle informazioni in formato elettronico.

Le biblioteche stanno avviando progetti di digitalizzazione di massa per conservare i loro archivi (comprese le cosiddette "opere orfane", delle quali non si conosce il titolare dei diritti) e/o per diffondere i loro archivi on line. Gli istituti per la ricerca e l'insegnamento auspicano una maggiore flessibilità nella diffusione dei materiali, compreso l'apprendimento transfrontaliero a distanza. L'accesso delle persone con disabilità all'informazione e alla conoscenza resta problematico. Nella fattispecie, le persone malvedenti si oppongono alla cosiddetta "carestia dei libri" — soltanto il 5% delle pubblicazioni europee è infatti disponibile in formato accessibile, una situazione aggravata da restrizioni sulla distribuzione transfrontaliera, anche tra paesi che condividono la stessa lingua.

Editori e autori temono che i progetti di digitalizzazione promossi dalle biblioteche o altri progetti di digitalizzazione di massa, nonché la distribuzione delle loro opere on line senza previa ricerca con due diligence possano violare il diritto d'autore e incidere sul flusso delle entrate. Gli editori sostengono che circa il 90% delle riviste accademiche è già disponibile on line e che stanno altresì investendo risorse in modelli innovativi di diffusione elettronica (ad es. gli e-book o l'apprendimento a distanza) che consentono l'accesso alle persone malvedenti.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sul Libro verde in materia di diritto d'autore nell'economia della conoscenza[1]. Lo scopo era quello di stabilire come si possa ottenere un'ampia diffusione della conoscenza nel mercato unico, soprattutto on line, nell'ambito della legislazione in materia di diritti d'autore, a norma della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("la direttiva")[2]. La presente comunicazione fornisce una visione d'insieme dei risultati di questa consultazione ed annuncia una serie di azioni preparatorie che costituiranno una base solida per iniziative concrete di follow-up nel quadro della strategia globale ed ambiziosa in materia di proprietà intellettuale che sarà presentata dalla prossima Commissione.

2.                       IL LIBRO VERDE E LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il Libro verde ha trattato argomenti generali riguardanti eccezioni ai diritti esclusivi, valutando se le eccezioni più pertinenti alla diffusione della conoscenza debbano essere sviluppate o meno. Sono state inoltre esaminate la problematica degli accordi contrattuali e dei modelli di concessione di licenze e l'opportunità che le eccezioni e le limitazioni relative alle biblioteche e agli archivi, all'insegnamento e alla ricerca, e alle persone con disabilità siano modificate nell'era della diffusione digitale. Sono state inoltre trattate questioni relative alle "opere orfane" e ai consumatori, in particolare ai contenuti creati dall'utente.

La consultazione che ne è seguita ha raccolto il parere di 372 soggetti. La Commissione ha ricevuto risposte da: (i) editori (56); (ii) società di gestione collettiva e agenzie per la concessione di licenze (47); (iii) università (47); (iv) biblioteche, archivi e musei (114); (v) associazioni industriali e commerciali (30); (vi) organizzazioni che rappresentano persone con disabilità (4); (vii) Stati membri (11); e (viii) altri (63).

Dalla consultazione sono emersi due punti di vista opposti. Da un lato, biblioteche, archivi e università promuovono l'interesse pubblico, invocando un sistema del diritto d'autore più permissivo. Dall'altro, editori, società di gestione collettiva e altri titolari di diritti ritengono che la soluzione più adatta a migliorare la diffusione della conoscenza e a favorire l'accesso alle opere da parte degli utenti risieda negli accordi di licenza.

Biblioteche ed universitari ritengono che talune eccezioni siano più importanti di altre per l'economia della conoscenza, e a tal proposito sono favorevoli ad alcune eccezioni obbligatorie di interesse pubblico per facilitare l'accesso alla conoscenza[3]. Inoltre, biblioteche ed universitari si aspettano che tali eccezioni non vengano vanificate dalle misure tecnologiche di protezione e che i confini del diritto d'autore siano invece definiti dal legislatore.

Editori, società di gestione collettiva e altri titolari di diritti ritengono, dal canto loro, che un risultato altrettanto soddisfacente possa essere raggiunto tramite contratti, spesso realizzati appositamente per adeguarsi alle nuove tecnologie. Gli editori affermano che le eccezioni obbligatorie potrebbero minare i benefici economici e incoraggiare il cosiddetto free-riding.

La nascita della cultura on line della condivisione e dello scambio, dell'estrazione dei dati (date mining) e dell'apprendimento interattivo ha fatto emergere punti di vista diversi tra coloro che desiderano muoversi verso un sistema del diritto d'autore più permissivo e coloro che desiderano mantenere lo status quo[4]. La sfida consiste nel riconciliare questi interessi e la Commissione dispone di vari strumenti politici per raggiungere detto obiettivo.

3.                       I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE: UN PASSO VERSO IL FUTURO

La presente sezione della comunicazione riporta i risultati principali della consultazione in merito alle questioni della conservazione digitale e della diffusione di materiale accademico, culturale e didattico, dell'utilizzo delle "opere orfane", dell'accesso alla conoscenza per le persone con disabilità, nonché dei contenuti creati dall'utente. Vengono inoltre analizzate le azioni che la Commissione intende avviare per trovare soluzioni adeguate ai problemi identificati durante la consultazione.

3.1.                 Biblioteche e archivi

A tal proposito, sono emerse due questioni fondamentali: la produzione di copie digitali di materiali presenti nelle collezioni delle biblioteche (a scopo di conservazione) e la diffusione elettronica di tali copie agli utenti.

In virtù dell'attuale quadro normativo, le biblioteche o gli archivi non godono di una "eccezione globale" per digitalizzare completamente le loro collezioni (digitalizzazione di massa). L'eccezione è limitata ad atti di riproduzione specifici che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale[5]. La digitalizzazione delle collezioni delle biblioteche necessita dunque dell'autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti. Le biblioteche ritengono che questo sistema di "autorizzazione preventiva" comporti grossi oneri (gli editori spesso non hanno i diritti "digitali" e il costo dei singoli diritti è troppo elevato). La questione diventa più complessa quando il materiale digitalizzato comprende lettere non pubblicate, diari privati e documenti aziendali. In questo contesto, biblioteche ed archivi sottolineano il loro ruolo fondamentale nella conservazione e nella gestione a lungo termine del patrimonio culturale, facendo notare di spingersi al di là di quello che fanno gli editori, in quanto il loro compito è quello di agire per l'interesse della collettività, mentre gli editori agiscono a fini commerciali. Le istituzioni di interesse pubblico desiderano altresì rendere le loro collezioni accessibili on line, soprattutto le opere non disponibili in commercio, e ritengono che questo non debba limitarsi al semplice accesso ai locali[6]. Il problema della digitalizzazione è stato ampiamente discusso dal Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali, in seno al quale si è raggiunto un primo consenso. Un memorandum d'intesa sulla ricerca con due diligence è stato firmato da istituzioni culturali e detentori di diritti. Tuttavia al momento non sono state trovate soluzioni vincolanti ai problemi soprammenzionati.

Editori e società di gestione collettiva non ritengono necessario ampliare le eccezioni attuali alla conservazione e alla messa a disposizione per biblioteche e archivi, invocando la continuazione dell'attuale sistema dei regimi di autorizzazione e accordi contrattuali per digitalizzare e ampliare l'accesso on line alle opere. Essi ritengono che intervenendo sull'attuale eccezione che permette alle biblioteche, agli archivi e agli istituti di insegnamento di fornire servizi on line agli utenti, la posizione dei titolari dei diritti verrebbe messa in discussione, creando così una competizione illecita per gli editori e scoraggiando questi ultimi dall'investire in nuovi modelli di business. Le biblioteche dovrebbero continuare a fornire i servizi essenziali. Tuttavia, la messa a disposizione on line del materiale non dovrebbe essere equivalente al libero accesso da parte degli utenti o al diritto di prendere e utilizzare opere protette senza pagare. La difesa contro la "fuga digitale" si rivela dunque essenziale per garantire che le biblioteche limitino le eccezioni alla messa a disposizione delle opere on line all'interno dei locali.

I prossimi passi

La consultazione ha rivelato che un sistema sostenibile di autorizzazione preventiva per numerose iniziative da parte delle biblioteche richiede sistemi di gestione dei diritti semplici e a basso costo in materia di digitalizzazione e diffusione on line. Nel 2010 la Commissione proseguirà i lavori a livello dell'UE sugli aspetti di queste questioni inerenti al diritto d'autore nel contesto della nuova strategia sui diritti di proprietà intellettuale. Questi lavori verteranno tra l'altro sul chiarimento delle implicazioni giuridiche della digitalizzazione di massa e possibili soluzioni per i costi di transazione della gestione dei diritti. Si dovrebbero esaminare tutte le opzioni possibili, compresa la concessione di autorizzazioni collettive, che potrebbe essere integrata da un sistema di licenze collettive estese, dove il gestore dei diritti rappresenta gli "esclusi", vale a dire i titolari dei diritti che non fanno formalmente parte del sistema di gestione, e sulla base di una ricerca con due diligence.

Su questa base, la Commissione valuterà la necessità di ulteriori iniziative nel quadro della nuova strategia, compresa la possibile introduzione di un'eccezione obbligatoria per questo lavoro di digitalizzazione.

3.2.                 "Opere orfane"

Si tratta di opere protette dal diritto d'autore i cui titolari non possono essere individuati o localizzati. Le opere protette possono tramutarsi in "opere orfane" qualora le generalità dell'autore e/o di altri titolari dei diritti (ad esempio, l'editore, il fotografo o il produttore cinematografico) manchino o siano troppo vecchie.

Un'opera può essere utilizzata solo previa autorizzazione dei titolari dei diritti. Nel caso delle opere orfane, non è possibile concedere tale autorizzazione. Di conseguenza, milioni di opere non possono essere copiate o utilizzate: ad esempio, una fotografia non può essere utilizzata per illustrare un articolo di giornale, un libro non può essere digitalizzato e un film non può essere restaurato per la visione al pubblico. Esiste inoltre il rischio che un ampio numero di opere orfane non possa essere integrato nella digitalizzazione di massa e nelle attività di conservazione del patrimonio, ad esempio Europeana o altri progetti simili.

Biblioteche, università, archivi, utenti commerciali e alcuni Stati membri affermano che gli strumenti attuali, ad esempio la raccomandazione 2006/585/CE[7] della Commissione o il protocollo d'intesa del 2008 sulle opere orfane e le linee guida relative alla ricerca diligente per le opere orfane, non costituiscono atti giuridicamente vincolanti e che il problema della digitalizzazione di massa non è stato affrontato. Poiché le iniziative non legislative non forniscono un'adeguata certezza del diritto e non risolvono nemmeno il problema delle opere orfane (il cui utilizzo costituisce una violazione al diritto d'autore), si richiede un approccio legislativo a livello dell'UE che permetta utilizzi diversi di tali opere. È stato inoltre osservato che potrebbero sorgere ostacoli negli scambi intracomunitari di opere orfane se ciascuno Stato membro adottasse norme proprie per affrontare il problema.

Per gli editori, le società di gestione collettiva e gli altri titolari di diritti, le opere orfane rappresentano un problema di gestione dei diritti. Essi sono scettici riguardo l'introduzione di un'eccezione globale per l'utilizzo di tali opere. Per loro la questione cruciale è garantire un'accurata ricerca con due diligence per individuare e localizzare i titolari dei diritti, servendosi dei database esistenti[8].

I prossimi passi

In merito alla questione delle opere orfane (digitalizzazione, conservazione e diffusione), l'obiettivo generale è stabilire norme comuni sul livello di due diligence nella ricerca dei titolari di tali opere e risolvere la questione della possibile violazione del diritto d'autore per il loro utilizzo. In quanto elemento fondamentale della nuova strategia globale in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'iniziativa sulle opere orfane dovrebbe fornire una soluzione a livello UE in grado di garantire la certezza del diritto, facilitare il flusso di conoscenze necessario per l'innovazione e rimuovere gli ostacoli negli scambi intracomunitari di opere orfane.

Il problema delle opere orfane sarà esaminato in una valutazione d'impatto riguardante diversi approcci per favorire la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane. Tra gli approcci possibili ci sarà uno strumento indipendente e giuridicamente vincolante sulla gestione e sul riconoscimento reciproco delle opere orfane, un'eccezione alla direttiva del 2001 o orientamenti in materia di riconoscimento reciproco transfrontaliero di opere orfane.

La Commissione inizierà i lavori sulla valutazione d'impatto nel 2009.

3.3.                 Insegnamento e ricerca

L'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca sono ambiti che si inseriscono sempre di più in un contesto internazionale, grazie alle moderne tecnologie di informazione e comunicazione. Lo spazio fisico non rappresenta più un limite all'accesso e all'utilizzo delle informazioni. Limitare l'insegnamento e la ricerca a luoghi specifici rappresenta perciò una contraddizione rispetto alla realtà contemporanea.

È emersa la questione della possibile differenza tra pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni per scopi letterari o artistici. Se da una parte gli autori di pubblicazioni scientifiche e di saggistica dispongono di altre fonti di reddito e pubblicano per sostenere la causa della ricerca e dello studio, dall'altra gli autori letterari (ad esempio i romanzieri) possono contare unicamente sul reddito derivante dalla pubblicazione delle loro opere. Per evitare di condurre ricerche già effettuate, i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere disponibili per l'intera comunità scientifica, ma anche per il grande pubblico. E questo perché la ricerca si basa sempre su ricerche precedenti. In questo contesto, le pubblicazioni a libero accesso e gli archivi aperti per articoli pubblicati possono offrire una soluzione.

Le biblioteche e le università sottolineano la complessità e la frammentazione dell'attuale sistema degli accordi di licenza con gli editori. In Europa, in linea generale, alle università viene richiesto di firmare più di cento licenze che regolano l'utilizzo di materiale per la ricerca in formato digitale fornito da vari editori[9]. Analizzare che cosa è possibile fare e non fare con ciascuna di queste licenze (in termini di accesso, stampa, memorizzazione e copia dei dati) rappresenta un compito gravoso. Biblioteche ed università affermano altresì che è difficile o addirittura impossibile ottenere licenze transnazionali all'interno dell'UE. Esse sostengono che sarebbe più semplice ed efficace disporre di un organismo centrale per garantire un'ampia gamma di diritti on line relativamente al materiale digitale e invocano eccezioni obbligatorie per l'insegnamento e la ricerca che dovrebbero includere espressamente un riferimento all'apprendimento a distanza. Le biblioteche e le università esprimono inoltre le loro perplessità sul fatto che i canoni di abbonamento alle riviste stanno esaurendo risorse che potrebbero essere investite nel campo della ricerca o dell'insegnamento[10].

Gli editori ritengono che i sistemi di licenze, piuttosto che norme giuridiche prescrittive, forniscano la flessibilità richiesta per provvedere ai requisiti di insegnamento e ricerca, compreso l'apprendimento a distanza. È stato posto l'accento sul fatto che essi forniscono a biblioteche e istituti di istruzione e ricerca molti accessi elettronici ai loro database, riviste e libri tramite vari accordi di licenza. Rendendo le opere disponibili per l'apprendimento a distanza o per l'utilizzo domestico, gli editori e le agenzie per la concessione di licenze hanno sottolineato l'importanza di assicurare che tale accesso sia limitato agli scopi previsti per il materiale in questione (scopi didattici e non commerciali).

I prossimi passi

L'avvento di internet e le possibilità di diffusione illimitata della conoscenza e delle scienze ha condotto la Commissione, di concerto con le parti interessate, ad intraprendere azioni concrete in materia di libero accesso ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. Tali azioni proseguiranno negli anni a venire.

I costi delle licenze sostenuti dalle università europee andrebbero inoltre ridotti. La Commissione si consulterà con le parti interessate riguardo le migliori pratiche disponibili per superare il percorso frammentato con cui le università acquisiscono i diritti di utilizzo di riviste scientifiche.

Per quanto concerne l'apprendimento a distanza, la Commissione continuerà a monitorare lo sviluppo di uno spazio europeo integrato per l'apprendimento a distanza transfrontaliero. Se necessario, si valuterà se adottare ulteriori misure in futuro.

3.4.                 Persone con disabilità

Il dibattito sulle eccezioni al diritto d'autore a beneficio delle persone con disabilità si basa sul loro diritto fondamentale, sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[11], di godere, a pari merito dei normodotati, dell'accesso alle informazioni, alle pubblicazioni e al materiale culturale nei formati accessibili. La parità di trattamento per le persone con disabilità relativamente all'accesso e alla distribuzione di beni e servizi è stata inclusa nella proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione, dalla fede, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale[12].

Le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità lamentano la cosiddetta "carestia dei libri" — soltanto il 5% dei libri pubblicati in Europa viene convertito ogni anno in formati accessibili quali audio, Braille o macrocaratteri. Inoltre, essi sostengono che circa il 95% del materiale disponibile viene fornito da agenzie specializzate, finanziate da istituzioni di carità o aiuti pubblici che lavorano a titolo di eccezioni al diritto d'autore. Le persone malvedenti o altri disabili della vista sostengono di avere il diritto ad accedere ai libri e ad altro materiale protetto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi dei normodotati. La soluzione preferita è che gli editori, sin dall'inizio, offrano opere in formato accessibile che possano facilmente essere convertite in audio, Braille o macrocaratteri.

Benché tutti gli Stati membri abbiano recepito eccezioni al diritto d'autore nella loro legislazione nazionale, l'approccio non è armonizzato e ne deriva una certa incertezza giuridica. Cosa ancora più importante, il trasferimento transfrontaliero della già limitata offerta di materiale è ostacolato dalla limitazione territoriale delle eccezioni ai sensi della legislazione nazionale. Per esportare un'opera convertita in un altro Stato membro, un organismo dovrebbe acquisire i diritti nel paese di destinazione, un processo assai costoso. Le misure tecnologiche di protezione sono state citate come un ulteriore ostacolo, in quanto impediscono la conversione in formati accessibili di opere legalmente acquisite da organismi o da privati. Per tutti questi motivi, le persone con disabilità invocano l'obbligo di un'eccezione al diritto d'autore globale e standardizzata a livello UE.

Gli editori convengono sul fatto che l'obiettivo primario sia la conversione in formato accessibile della maggior parte dei libri pubblicati. Secondo gli editori, la miglior procedura per raggiungere tale obiettivo è ampliare i regimi di licenze volontarie esistenti piuttosto che avvalersi di eccezioni obbligatorie. Gli editori e altri titolari di diritti pongono in rilievo numerosi regimi di licenze volontarie all'interno dell'UE[13] per persone malvedenti. La questione sollevata a tal proposito riguarda i costi sociali dell'accesso alle opere, che non dovrebbero essere sostenuti unicamente dagli editori. Nel contempo, editori e titolari dei diritti hanno espresso la loro disponibilità a voler risolvere le questioni relative all'accesso per persone con disabilità attraverso una piattaforma con le parti interessate, allo scopo di adattare le opere per le persone malvedenti.

I prossimi passi

L'obiettivo immediato è incoraggiare gli editori a rendere un maggior numero di opere disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità. Le misure tecnologiche di protezione non devono ostacolare la conversione di opere legalmente acquisite in formati accessibili. Le licenze contrattuali devono rispettare le eccezioni ope legis per le persone con disabilità, comprese le persone malvedenti[14]. La consultazione ha rivelato numerose collaborazioni esistenti per le persone malvedenti o altri disabili della vista in tutta l'UE. Tali collaborazioni andrebbero accelerate e applicate in tutta l'UE.

Per cominciare, la Commissione organizzerà un forum con le parti interessate sulle necessità delle persone con disabilità, soprattutto per le persone malvedenti, entro la fine del 2009. Il forum prenderà in considerazione le questioni inerenti alle persone con disabilità e le possibili risposte politiche. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità dovrebbe essere un punto di riferimento per valutare i progressi compiuti in questo settore.

Il forum dovrebbe inoltre analizzare le possibili modalità per incoraggiare la libera esportazione di opere convertite in un altro Stato membro, garantendo nel contempo che i titolari dei diritti siano adeguatamente remunerati per l'utilizzo della loro opera. In particolare, il forum dovrebbe considerare il riconoscimento reciproco e la libera circolazione delle informazioni, delle pubblicazioni e del materiale didattico e culturale accessibile alle persone con disabilità e valutare le questioni relative all'accessibilità on line.

Sulla base dei risultati del forum, la Commissione valuterà se saranno necessarie ulteriori iniziative.

3.5.                 Contenuti creati dall'utente

Le applicazioni Web 2.0, quali blog, podcast, wiki, condivisione di file o video permettono agli utenti di produrre e condividere facilmente testi, video e immagini. Ciò ha alimentato lo sviluppo di nuove applicazioni su internet e sottolineato la questione del contenuto (amatoriale) creato dall'utente, dove i consumatori diventano sempre più creatori di contenuti, utilizzando talvolta materiale protetto da diritto d'autore come base per lo loro creazione.

Il Libro verde ha esaminato pertanto le eccezioni esistenti che potrebbero essere importanti per i contenuti creati dall'utente (citazioni per critiche o recensioni, uso occasionale e caricature, parodia o pastiche)[15], nonché la possibile introduzione di una nuova eccezione per "opere creative, trasformative o derivate".

Dall'esito della consultazione è emerso che secondo la maggior parte degli interessati è troppo presto per regolamentare i contenuti creati dall'utente, la cui definizione resta ambigua. Non è chiaro, inoltre, se i dilettanti e i professionisti debbano beneficiare di norme speciali sui contenuti creati dall'utente e come si possa effettuare una distinzione tra questi due gruppi, oppure in che modo le norme sui contenuti creati dall'utente siano legate alle limitazioni esistenti, ad esempio citazioni, uso occasionale, caricatura, parodia o pastiche.

I prossimi passi

Poiché i contenuti creati dall'utente rappresentano ancora un fenomeno nascente, la Commissione intende approfondire le necessità specifiche dei non professionisti che creano contenuti a partire da opere protette. La Commissione cercherà di trovare soluzioni per una più semplice ed accessibile gestione dei diritti per uso amatoriale.

4.                       CONCLUSIONI

La principale conclusione emersa da questo dibattito mostra che la politica in materia di diritto d'autore deve essere in grado di raccogliere le sfide lanciate dall'economia della conoscenza su internet[16]. Nello stesso tempo un'adeguata tutela dei diritti di protezione intellettuale è decisiva per stimolare l'innovazione nell'economia basata sulla conoscenza. Occorre fare attenzione a trovare un punto di equilibrio tra i diversi interessi. I lavori preparatori annunciati nella presente comunicazione garantiranno che siano create le condizioni per azioni di follow-up appropriate, che costituiscono un elemento fondamentale della futura strategia globale in materia di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine la Commissione continuerà ad impegnarsi attivamente con tutte le parti interessate, compresa la comunità scientifica, le biblioteche e gli internauti in senso lato.

La Commissione si impegna a prendere le adeguate misure di follow-up nell'ambito della sua strategia futura in materia di proprietà intellettuale. Nell'immediato futuro, lo strumento preferito per molte delle questioni sollevate dal Libro verde sarà un dialogo strutturato tra le parti interessate, favorito dai servizi della Commissione europea. Nella fattispecie, il dialogo sulla creazione di prodotti d'informazione, pubblicazioni e materiale culturale in formato accessibile per le persone con disabilità diverrà prioritario, così come lo diverrà la ricerca di sistemi di licenze adeguate per la digitalizzazione di massa in un contesto europeo. La Commissione condurrà inoltre una valutazione d'impatto su come promuovere le questioni concernenti la gestione dei diritti sollevate dalle opere orfane. Detta valutazione analizzerà il livello di ricerca diligente necessario prima dell'uso di opere orfane, nonché il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana in tutta Europa.



[1]               COM(2008) 466.

[2]               Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19.

[3]               Tra i suggerimenti per possibili eccezioni obbligatorie di cui alla direttiva 2001/29/CE: (i) copia privata (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)); (ii) riproduzioni effettuate da biblioteche, archivi e musei (articolo 5, paragrafo 2, lettera c)); (iii) utilizzo a scopo didattico e scientifico (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)); (iv) utilizzo da parte di persone con disabilità (articolo 5, paragrafo 3, lettera b)); (v) utilizzo per informazione giornalistica e rassegna stampa (articolo 5, paragrafo 3, lettera c)); e (vi) utilizzo per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna (articolo 5, paragrafo 3, lettera d)).

[4]               Il "test a tre fasi" è sancito dall'articolo 10 del trattato OMPI sul diritto d'autore, dall'articolo 16 del trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi e dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.

[5]               Articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.

[6]               In virtù dell'attuale quadro sul diritto d'autore, ciò è permesso solo per ricerche o studio privato su terminali dedicati installati nei locali delle biblioteche (articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva).

[7]               Raccomandazione 2006/585/CE della Commissione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale.

[8]               Diversi editori, organizzazioni per la tutela dei diritti di riproduzione e biblioteche hanno iniziato a collaborare nel quadro del progetto ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), finanziato dall'UE, per fornire agli utenti che vogliono digitalizzare le loro collezioni informazioni sullo status di opere protette. Il progetto ARROW può essere considerato come un primo passo importante; tuttavia, a tutt'oggi non copre tutti gli Stati membri dell'UE. Inoltre ARROW non è abilitato a concedere licenze per scannerizzare e distribuire opere protette.

[9]               Si veda il contributo dell'International Federation of Library Associations.

[10]             Ad es., l'abbonamento al Brain Research Journal pubblicato da Reed Elsevier costa 20 835 euro all'anno (prezzi 2008) — Contributo dell'ULB pag. 3, nota 6.

[11]             La convenzione delle Nazioni Unite è stata siglata da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Comunità europea. Particolarmente importanti sono gli articoli 4, 9, 21 e 30.

[12]             COM(2008) 426 definitivo.

[13]             Esempi di regimi di licenze nazionali, accordi volontari o linee guida sono forniti dalla Federazione degli editori europei (pagg. 11-13), dall'Associazione degli editori del Regno Unito (pagg. 5, 13 e appendici) e dalla Copyright Licensing Agency (pagg. 3 e 8).

[14]             La British Library ha scoperto che, su un campione di 100 licenze stipulate con editori elettronici, soltanto due riconoscevano le eccezioni per le persone malvedenti.

[15]             Articolo 5, paragrafo 3, lettere d), i) e k), della direttiva.

[16]             La Commissione affronterà alcuni degli aspetti più importanti della questione nella prossima comunicazione sul contenuto creativo.