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Bruxelles, 11.11.2009
COM(2009)622
definitivo
LIBRO VERDE
Diritto d'iniziativa dei cittadini europei
INDICE
I............ Introduzione......................................................................................................... 3
II........... Temi della
consultazione.............................................................................. 4
1........... Numero minimo di Stati membri da cui i
cittadini devono provenire.................................. 4
2........... Numero minimo di firme per Stato membro..................................................................... 5
3........... Età minima per sostenere un’iniziativa
dei cittadini europei................................................ 6
4........... Forma e formulazione di un’iniziativa dei cittadini
europei................................................. 7
5........... Requisiti in materia di raccolta,
verifica e autenticazione delle firme................................... 8
6........... Termine per la raccolta di firme..................................................................................... 10
7........... Registrazione delle iniziative
proposte............................................................................ 11
8........... Requisiti che devono soddisfare gli
organizzatori - Trasparenza e finanziamento.............. 12
9........... Esame di un'iniziativa dei cittadini
europei da parte della Commissione............................ 13
10......... Iniziative riguardanti il medesimo
argomento................................................................... 14
III.......... Come
rispondere................................................................................................ 14
I. Introduzione
Il
trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 e
che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità
europea, mirava in particolare a rafforzare il tessuto democratico dell’Unione
europea. Una delle sue principali innovazioni consiste nell’introduzione per i
cittadini europei del diritto di iniziativa. Esso stabilisce infatti che “cittadini
dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un
numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare
la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una
proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono
necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”[1].
Il
trattato di Lisbona prevede altresì che le procedure e le condizioni necessarie
per il diritto di iniziativa dei cittadini europei (detta anche iniziativa popolare),
compreso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono
provenire, siano stabilite da un regolamento che il Parlamento europeo e il
Consiglio adottano su proposta della Commissione europea.
La
Commissione europea accoglie con favore l’introduzione del diritto di iniziativa,
che consentirà ai cittadini dell’Unione europea di far sentir con maggiore
autorevolezza la propria voce, concedendo loro il diritto di chiedere
direttamente alla Commissione di presentare nuove iniziative politiche. Tale facoltà
conferirà una dimensione nuova alla democrazia europea e verrà ad aggiungersi
al complesso di diritti legati alla cittadinanza dell’Unione, intensificando il
dibattito pubblico sulla politica europea e contribuendo alla creazione di un autentico
spazio pubblico europeo. La sua attuazione rafforzerà la partecipazione dei
cittadini e della società civile organizzata all'elaborazione delle politiche
comunitarie.
La
Commissione ritiene che i cittadini europei dovrebbero beneficiare di questo
nuovo diritto al più presto dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
La sua ambizione consiste quindi nel far sì che il regolamento sull’iniziativa popolare
venga adottato entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore
del trattato e confida che il Parlamento europeo e il Consiglio condivideranno
tale obiettivo. Tenuto conto dell’importanza della futura proposta, la società
civile organizzata, i soggetti istituzionali e le autorità pubbliche degli
Stati membri, oltre agli stessi cittadini devono inoltre poter presentare le proprie
osservazioni sulle modalità di funzionamento dell’iniziativa.
Il
presente libro verde intende pertanto raccogliere le opinioni di tutte le parti
interessate sui principali temi che daranno forma al futuro regolamento. La Commissione
auspica che la consultazione possa raccogliere un’ampia gamma di risposte.
L’esperienza
dei cittadini, delle parti interessate e delle autorità pubbliche in ordine a
un analogo diritto d'iniziativa popolare previsto negli Stati membri risulterebbe
estremamente interessante nell’ambito di questa consultazione.
La
Commissione accoglie altresì favorevolmente la risoluzione del Parlamento
europeo sul diritto di iniziativa dei cittadini, adottata nel maggio 2009[2], quale valido contributo al presente
dibattito.
Benché il principio stesso e le
caratteristiche principali del diritto di iniziativa dei cittadini siano
sanciti dal nuovo trattato, la procedura e le modalità pratiche relative a
questo nuovo istituto sollevano problemi giuridici, amministrativi e di ordine
pratico. Essi vengono presentati qui di seguito, unitamente a una serie di
domande alle quali i cittadini e le parti interessate sono invitati a
rispondere.
1. Numero minimo di Stati membri da cui
i cittadini devono provenire
Il trattato indica che i
firmatari di un’iniziativa popolare devono provenire da “un numero
significativo di Stati membri” e prevede che il regolamento stabilisca “il
numero minimo di Stati membri da cui i cittadini devono provenire”.
È opportuno formulare una serie
di considerazioni per stabilire quale dovrebbe essere la soglia adeguata.
Innanzi tutto, il fatto che i
firmatari debbano provenire da un “numero significativo di Stati membri” intende
garantire che un’iniziativa risulti sufficientemente rappresentativa di un interesse
dell’Unione. Pur garantendo una rappresentatività sufficiente dell’iniziativa, una
soglia elevata finirebbe tuttavia con l’appesantire la procedura. D’altro canto,
una soglia bassa renderebbe il diritto di iniziativa più accessibile ma meno
rappresentativo. Occorre quindi trovare il giusto equilibrio tra questi due aspetti.
In secondo
luogo, la soglia andrebbe determinata sulla base di criteri obbiettivi,
soprattutto alla luce di altre disposizioni del trattato, onde evitare
interpretazioni contrastanti.
Si potrebbe richiedere, in prima
ipotesi, che la soglia consista nella maggioranza degli Stati membri. Poiché
l’Unione europea conta 27 Stati membri, la maggioranza sarebbe attualmente di
14 Stati. Sebbene il trattato non escluda un’impostazione del genere, l’uso del
termine “numero significativo” sembra indicare che il ricorso alla maggioranza
non fosse nelle intenzioni. Inoltre, la maggioranza parrebbe esageratamente
elevata.
Un’altra ipotesi, all’estremo
opposto, consisterebbe nel fissare la soglia a un quarto degli Stati membri,
ossia attualmente sette Stati. Si tratta della soglia proposta dal Parlamento
europeo nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini, per
analogia con l’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
che prevede che gli atti riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia
penale o la cooperazione di polizia possano essere adottati su iniziativa di un
quarto degli Stati membri. La Commissione europea non ritiene che questo
precedente presenti una analogia valida con il diritto di iniziativa popolare,
poiché riguarda settori estremamente specifici ed è dettato da una logica
diversa. Inoltre, la Commissione è dell’avviso che un quarto degli Stati membri
costituirebbe una soglia troppo bassa per garantire che l’interesse dell’Unione
sia adeguatamente rispecchiato.
Una terza possibilità
consisterebbe nel fissare la soglia a un terzo degli Stati membri, quindi
attualmente a nove Stati. Tale cifra rispecchierebbe una serie di disposizioni
del trattato di natura più generale. Si tratta della soglia stabilita dalle
disposizioni relative alla “cooperazione rafforzata”, che prevedono la
partecipazione di “almeno nove Stati membri”[3].
Un terzo rappresenta altresì la soglia fissata con riferimento al numero di parlamenti
nazionali richiesto per avviare la procedura di sussidiarietà di cui all’articolo
7, paragrafo 2, del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato ai trattati.
La soglia di un terzo riveste importanza
anche in alcuni sistemi nazionali. La costituzione federale austriaca
stabilisce che l'iniziativa popolare deve essere sostenuta da 100 000
elettori, o da un sesto degli elettori in almeno tre Länder (ossia un terzo dei
nove Länder che il paese conta). Al di fuori dell’UE, anche la soglia fissata
dalla Svizzera quanto al numero di cantoni necessario per un referendum
facoltativo si avvicina a un terzo.
La Commissione
ritiene che una soglia di un terzo rappresenterebbe il giusto equilibrio tra la
necessità di garantire una rappresentatività adeguata, da un lato, e quella di
agevolare il ricorso allo strumento, dall’altro.
Domande
Un terzo del numero
complessivo di Stati membri rappresenterebbe un “numero significativo di Stati
membri”, come richiede il trattato?
In caso contrario, quale soglia sarebbe
adeguata e perché?
2. Numero minimo di firme per Stato
membro
Poiché il trattato prevede che
un’iniziativa popolare sia sostenuta da almeno un milione di cittadini
provenienti da un numero significativo di Stati membri, la Commissione reputa
che si debba stabilire un numero minimo di cittadini promotori di un’iniziativa
in ciascuno Stato membro interessato. Il riferimento a un “numero significativo
di Stati membri” è stato introdotto per garantire che un’iniziativa dei
cittadini europei avesse effettivamente un carattere europeo. Ne consegue, a
sua volta, che occorre un numero minimo di cittadini partecipanti nel numero
minimo di Stati membri previsto per assicurare che venga rispecchiata una percentuale
ragionevole dell’opinione pubblica. Sarebbe contrario allo spirito del trattato
se un’iniziativa potesse essere presentata da un gruppo consistente di
cittadini di un unico Stato membro e soltanto da un numero meramente simbolico
di cittadini provenienti da altri Stati membri.
Questa condizione relativa a
un numero minimo di cittadini per Stato membro riguarderebbe soltanto,
ovviamente, il numero minimo di Stati membri dai quali devono provenire i
cittadini che promuovono un’iniziativa popolare.
Per determinare il numero
minimo di cittadini per Stato membro si potrebbe, ad esempio, stabilire un
numero fisso di cittadini partecipanti per tutti gli Stati membri. Questa
soluzione avrebbe il vantaggio di essere chiara e semplice. Tuttavia, tenuto
conto delle enormi differenze che esistono tra gli Stati membri in termini di
popolazione (dai 410 000 abitanti di Malta agli 82 milioni della Germania),
questa cifra fissa penalizzerebbe i cittadini provenienti dagli Stati membri
più piccoli.
Un’altra possibilità, più
equa, consisterebbe nel fissare come soglia una percentuale della popolazione
di ciascuno Stato membro. Si potrebbe procedere per analogia con la percentuale
di cittadini dell’Unione richiesta per presentare un’iniziativa popolare. Attualmente,
la popolazione dell’Unione è di poco inferiore a 500 milioni. Pertanto, un
milione su 500 milioni rappresenta lo 0,2% della popolazione dell’Unione. Lo
0,2% della popolazione di ciascuno Stato membro in cui vengono raccolte le
firme potrebbe quindi essere preso come il numero minimo di cittadini richiesto
per quello Stato[4]. Si
tratterebbe attualmente di 160 000 persone
per un paese come la Germania o di 20 000 per un paese come il Belgio.
Vale la pena rilevare che
nella maggior parte degli Stati membri in cui esiste un siffatto strumento, la
percentuale di cittadini richiesta a sostegno di un’iniziativa popolare è
nettamente superiore allo 0,2%. In Austria e in Spagna, ad esempio, tale livello
è fissato all’1,2% circa della popolazione, in Lituania a quasi l’1,5% e in
Lettonia al 10%. Anche Ungheria, Polonia, Portogallo e Slovenia prevedono
soglie superiori allo 0,2% della popolazione.
Domande
Lo
0,2% della popolazione complessiva di ciascuno Stato membro rappresenterebbe
una soglia adeguata?
In
caso contrario, quali altre soluzioni garantirebbero che un’iniziativa popolare
sia effettivamente rappresentativa di un interesse dell’Unione?
3. Età minima per sostenere un’iniziativa
dei cittadini europei
La
disposizione del trattato si applica a tutti i cittadini dell’Unione. Pare
tuttavia ragionevole fissare un’età minima per l’adesione a un’iniziativa dei
cittadini europei, come avviene in tutti gli Stati membri in cui tale istituto
è previsto.
Esistono
due possibilità.
Una prima
ipotesi potrebbe prevedere che, per poter sostenere un’iniziativa dei cittadini
europei, gli eventuali promotori debbano aver raggiunto l’età per il diritto di
voto stabilita per le elezioni europee nello Stato membro di residenza[5].
Si tratta della prassi generale negli Stati membri: per sostenere un’iniziativa
popolare, i cittadini devono avere il diritto di voto. Tale età è di 18 anni in
tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Austria, dove gli elettori devono
avere 16 anni.
Questa impostazione permetterebbe
ai cittadini austriaci di godere prima degli altri del diritto di sostenere un’iniziativa
dei cittadini europei, ma rispecchierebbe
nel contempo la prassi esistente per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo.
La seconda possibilità consisterebbe nel fissare nel regolamento stesso l’età
minima per aderire a un’iniziativa, ad esempio 16 o 18 anni. Se l’età minima venisse
fissata a 18 anni, ci si allineerebbe con l’età del voto in tutti gli Stati
membri salvo uno, e risulterebbero esclusi quei cittadini che hanno già
raggiunto l’età per votare (16 anni) in Austria. Fissare l’età minima a 16 anni
comporterebbe un notevole onere amministrativo, giacché ci si allontanerebbe dai
sistemi vigenti per l’iscrizione degli elettori nelle liste.
Domande
L’età minima richiesta
per sostenere un’iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere legata all’età
minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro?
In caso
contrario, quali altre ipotesi sarebbero adeguate e perché?
4. Forma e formulazione di un’iniziativa
dei
cittadini europei
Il testo del trattato non
precisa quale forma dovrebbe assumere un’iniziativa popolare, ma si limita a
indicare che essa dovrebbe invitare “la Commissione europea, nell’ambito
delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in
merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione
ai fini dell’attuazione dei trattati”[6]
.
Risulta però necessario stabilire
quale forma un’iniziativa dovrebbe assumere, soprattutto affinché i cittadini e
la Commissione siano in grado di individuarne chiaramente l’oggetto e le
finalità.
Si potrebbe
prospettare, ad esempio, che un’iniziativa popolare assuma la forma di un
progetto di atto giuridico con disposizioni normative chiaramente
riconoscibili. In alcuni Stati membri (Austria, Italia, Polonia e Spagna), il
diritto di iniziativa deve effettivamente basarsi su disegni di legge. Tale requisito
risulta però inutilmente restrittivo e gravoso. Inoltre, dal disposto del
trattato non si evince che la forma richiesta sia quella di un progetto di
strumento giuridico.
D’altro canto, un testo poco
chiaro o non abbastanza dettagliato potrebbe risultare fuorviante per i
firmatari e rendere più difficile per la Commissione fornire una risposta
precisa e motivata. Si potrebbe allora disporre che un’iniziativa popolare
dichiari chiaramente l’oggetto e le finalità della proposta che esorta la
Commissione ad agire. Questa soluzione non impedirebbe ai cittadini di
allegare, per comodità, un progetto di atto giuridico.
Domande
Sarebbe sufficiente e
opportuno disporre che un’iniziativa enunci chiaramente l’oggetto e le finalità
della proposta che esorta la Commissione ad agire?
Quali altri requisiti
bisognerebbe eventualmente definire circa la forma e la formulazione di un’iniziativa
dei popolare?
5. Requisiti in materia di raccolta,
verifica e autenticazione delle firme
Per garantire
la legittimità e la credibilità di un'iniziativa dei
cittadini europei, bisognerà adottare provvedimenti volti a
garantire una verifica e un’autenticazione adeguate delle firme, in conformità
della pertinente normativa nazionale, europea o internazionale in materia di
diritti fondamentali, diritti umani e protezione dei dati personali. Dato che,
a livello di Unione europea, non esiste un organismo che disponga delle competenze
o delle informazioni necessarie per controllare la validità delle firme e verificare
se un dato cittadino dell’Unione possieda di fatto i requisiti per sostenere un’iniziativa
popolare, questo compito dovrà essere svolto dalle autorità nazionali degli
Stati membri[7], cui
spetterà pertanto verificare e certificare l’esito dell’operazione di raccolta
delle firme nel proprio paese.
Due interrogativi inducono però
ad alcune considerazioni: come procedere alla verifica negli Stati membri e in
quale misura si dovrebbero definire requisiti comuni a livello di Unione europea?
Tutti gli Stati membri
dispongono di procedure e meccanismi per verificare l’idoneità degli elettori e
molti di essi hanno già predisposto procedure di verifica e autenticazione per un'iniziativa
popolare a livello nazionale. Queste procedure di verifica e autenticazione
variano però notevolmente da uno Stato membro all’altro: in alcuni le procedure
di raccolta delle firme sono soggette a condizioni piuttosto rigide. In certi
casi, ad esempio, i cittadini possono firmare le iniziative soltanto presso
centri ufficialmente designati, oppure è richiesta la presenza di un
funzionario pubblico o di un notaio incaricati di autenticare tutte le firme al
momento della raccolta, ovvero ciascun firmatario dev’essere in possesso di un
certificato d’iscrizione nelle liste elettorali. Altri Stati membri, invece,
dispongono di sistemi più elastici, che non impongono condizioni specifiche per
la raccolta delle firme ma richiedono in generale che le autorità procedano a una
verifica a posteriori delle firme raccolte per verificarne la validità e accertarne
il numero.
Sembra chiaro che l’obiettivo
delle disposizioni comunitarie al riguardo dovrebbe essere, in definitiva, quello
di permettere agli Stati membri di garantire una verifica adeguata, all’interno
del loro paese, della validità delle firme raccolte per un’iniziativa dei cittadini europei, senza imporre
condizioni troppo restrittive ai cittadini o inutili oneri amministrativi.
Per conseguire tale obiettivo si
potrebbero invitare gli Stati membri a predisporre le opportune misure,
lasciando però loro la facoltà di decidere come regolamentare tali procedure, eventualmente
ricorrendo alle disposizioni già in vigore per l'iniziativa popolare a livello nazionale.
Questa scelta avrebbe il vantaggio di permettere agli Stati membri un'applicazione
molto flessibile della disposizione. Per gli Stati membri che hanno già disciplinato
il diritto di iniziativa popolare ne deriverebbe una notevole semplificazione. Una
medesima iniziativa finirebbe tuttavia coll'essere soggetta a procedure
notevolmente diverse nei vari Stati membri, col risultato che la raccolta delle
firme potrebbe risultare più facile in alcuni e più difficile in altri. Una conseguenza
involontaria sarebbe che in alcuni Stati membri i cittadini riuscirebbero a far
sentire più facilmente la propria voce che in altri.
All’estremo opposto, si potrebbero
armonizzare rigorosamente i requisiti procedurali nell'intera Unione. In
pratica, tutti i requisiti procedurali sarebbero fissati da un regolamento UE e
gli Stati membri non potrebbero derogarvi né imporre requisiti nazionali
aggiuntivi. Ciò avrebbe il vantaggio di garantire condizioni identiche nell'intera
Unione in ordine alle procedure da seguire per preparare un’iniziativa popolare.
Per gli Stati membri che hanno già predisposto le necessarie procedure questa
soluzione comporterebbe tuttavia un ulteriore onere amministrativo e
regolamentare. Inoltre, è improbabile che un regolamento dell’Unione possa tenere
pienamente conto delle peculiarità dei sistemi e delle procedure nazionali.
Una soluzione più razionale
potrebbe quindi consistere nello stabilire una serie di disposizioni fondamentali
a livello comunitario, compresi, da un lato, alcuni requisiti minimi per la
verifica e l’autenticazione delle firme, dall’altro, l’obbligo per gli Stati
membri di agevolare il processo di raccolta e di eliminare condizioni eccessivamente
restrittive.
In questa ipotesi gli Stati
membri potrebbero adottare misure aggiuntive soltanto all'interno dei requisiti
fissati dall'Unione. Si otterrebbe il vantaggio di permettere agli Stati membri
un certo livello di flessibilità, garantendo al tempo stesso il rispetto di
procedure comuni nell’intera Unione.
Ne
risulterebbe salvaguardato il carattere europeo del diritto di iniziativa popolare
e agevolata la raccolta simultanea di firme in diversi Stati membri. A tal
fine, si dovrebbe valutare attentamente il ricorso a strumenti in linea
certificati e protetti.
Quale
che sia l’impostazione scelta, essa dovrebbe consentire
altresì ai cittadini dell’Unione che risiedono in
un paese diverso da quello d’origine di aderire a iniziative popolari. Gli
Stati membri possono attingere alla propria esperienza di gestione del diritto di
voto per tali cittadini alle elezioni europee.
Resta da valutare una serie di importanti
questioni relative al grado di regolamentazione della raccolta di firme e alla
natura dei requisiti di verifica e autenticazione, in particolare:
–
se occorra imporre condizioni circa il luogo in cui le firme possono
essere raccolte e le relative modalità (ad esempio mediante la diffusione di
liste da compilare e firmare, per posta, presso centri ufficialmente designati,
ecc.);
–
quali requisiti
specifici per la verifica e l’autenticazione e quali caratteristiche di
sicurezza risultino necessari ove le firme vengano raccolte in linea;
–
se la
dichiarazione di sostegno di un cittadino a una determinata iniziativa debba
essere verificata nello Stato membro del quale ha la cittadinanza o in quello di
residenza;
–
quali
misure di protezione dei dati personali vadano predisposte per la raccolta e l’elaborazione
dei dati.
Domande
A livello dell'Unione, andrebbe
fissata una serie comune di requisiti procedurali applicabili per la raccolta,
verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati
membri?
In quale misura gli
Stati membri dovrebbero poter emanare disposizioni specifiche a livello
nazionale?
Occorrono procedure
specifiche per garantire che i cittadini dell’Unione possano sostenere
un’iniziativa popolare a prescindere dal paese di residenza?
I cittadini dovrebbero poter
sostenere un’iniziativa popolare in linea? In caso affermativo, quali criteri
di sicurezza e di autenticazione andrebbero previsti?
6. Termine per la raccolta di firme
Benché il trattato non preveda
un termine per la raccolta delle firme, nei paesi europei in cui è contemplato il
diritto di iniziativa popolare solitamente vige un termine, il quale varia da
alcuni giorni (ad esempio, trenta giorni in Lettonia e sessanta in Slovenia) a
diversi mesi (ad esempio, sei mesi in Spagna e diciotto in Svizzera).
Inoltre, nel caso di
un'iniziativa dei cittadini europei, l’introduzione di un termine sarebbe
giustificata da svariate ragioni: spesso vi è un nesso con particolari
questioni d’attualità e l'iniziativa può riguardare problemi che, in assenza di
termini o in presenza di termini troppo lunghi, perdono rilevanza; inoltre, se
il periodo è troppo lungo, può cambiare il contesto nel quale le persone
manifestano il proprio sostegno (ad esempio se, nel frattempo viene modificata
o adottata una normativa europea sullo stesso argomento).
Se tuttavia viene imposto un
termine, esso deve essere ragionevole e abbastanza lungo da consentire lo
svolgimento di una campagna che tenga conto della maggiore complessità che una
campagna d'azione su scala europea comporta. Tale obiettivo potrebbe essere
conseguito prevedendo, ad esempio, un periodo di un anno[8].
Domande
Si dovrebbe fissare un
termine per la raccolta delle firme?
In caso
affermativo, il termine di un anno risulterebbe adeguato?
7. Registrazione delle iniziative
proposte
A prescindere dalla durata del termine,
bisognerebbe fissarne la data di inizio e di fine. Nella maggior parte degli
Stati membri, il termine decorre generalmente dall’avvenuto espletamento delle necessarie
formalità di pubblicazione o di registrazione; in alcuni casi, tuttavia, esso è
determinato dalla data di presentazione delle firme.
La Commissione ritiene che
qualora venga effettivamente stabilito un termine, si dovrebbe richiedere una
forma di registrazione dell’iniziativa proposta prima che inizi la raccolta
delle firme. Questa registrazione potrebbe essere effettuata dagli
organizzatori dell’iniziativa su un apposito sito Internet messo a disposizione
dalla Commissione. Essi dovrebbero caricare sul sito tutte le informazioni
pertinenti (titolo, oggetto, obiettivi, contesto, ecc. dell’iniziativa proposta),
mettendole così a disposizione del pubblico. Il sistema fornirebbe quindi all’organizzatore
la conferma della registrazione, la data e un numero di registrazione, sulla
cui base la campagna di raccolta delle firme potrà essere avviata.
Oltre a segnare l'avvio del
conto alla rovescia, la registrazione garantirebbe la trasparenza delle
iniziative popolari oggetto di una campagna di mobilizzazione.
La Commissione non ritiene
tuttavia che il processo di registrazione debba comportare una sua decisione in
merito all'ammissibilità dell’iniziativa proposta, e comunque un'eventuale verifica
formale delle iniziative proposte non sarebbe opportuna prima della raccolta
delle eventuali firme[9].
Un’impostazione del genere potrebbe provocare una certa confusione, dando l’impressione
che la Commissione abbia avvallato in qualche modo le iniziative proposte sulla
base di criteri non esclusivamente procedurali. Ne conseguirebbe la necessità
di controlli che ritarderebbero l’inizio della raccolta delle firme. Dato, inoltre,
che la ricevibilità e la sostanza delle iniziative non possono essere considerate
disgiuntamente, non sarebbe opportuno procedere all’esame nella fase iniziale
della registrazione.
La Commissione riconosce che
potrebbe esservi una certa riluttanza ad avviare un’iniziativa a livello dell'Unione,
col rischio che in definitiva possa venire respinta in quanto non ammissibile.
Si noti però che il criterio di dirimente – la proposta con cui si invita la
Commissione ad agire dovrebbe rientrare nell’ambito delle sue attribuzioni – è
sufficientemente chiaro e noto a livello UE. In ogni caso, in generale ci si può
attendere che prima di varare un’iniziativa gli organizzatori abbiano valutato
attentamente se essa rientri, sotto il profilo giuridico, nel novero delle competenze
della Commissione.
Domande
È
da ritenersi necessario un sistema obbligatorio di registrazione delle
iniziative proposte?
In caso
affermativo, è accettabile che tale registrazione possa avvenire utilizzando un
apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea?
8. Requisiti che devono soddisfare gli
organizzatori - Trasparenza e finanziamento
Nella maggior parte dei casi, il
lancio e l’organizzazione di una campagna relativa a un’iniziativa proposta dai
cittadini europei richiederà il sostegno di organizzazioni o finanziamenti.
La Commissione ritiene che, per garantire la trasparenza
e un controllo democratico, gli organizzatori delle iniziative dovrebbero
essere tenuti a fornire alcune informazioni essenziali, soprattutto in ordine
alle organizzazioni promotrici e alle modalità di finanziamento presente o
futuro. Oltre a essere nell’interesse dei cittadini intenzionati a dare il
proprio sostegno, questa impostazione sarebbe conforme all’iniziativa europea per
la trasparenza promossa dalla Commissione[10].
Qualora si optasse per il
sistema prospettato di registrazione, le informazioni potrebbero venire fornite
nel registro messo a disposizione dalla Commissione. Il regolamento potrebbe disporre
altresì che gli organizzatori rendano pubbliche tutte le informazioni
pertinenti su finanziamenti e aiuti nel corso della campagna.
Per
quanto riguarda la questione del finanziamento, si osservi che, fatte salve
altre forme di cooperazione e sostegno alle organizzazioni della società
civile, non è previsto alcun finanziamento pubblico specifico per le iniziative
dei cittadini. Le disposizioni proposte ne tutelerebbero pertanto,
l’indipendenza e il carattere popolare.
A prescindere dalle condizioni
imposte agli organizzatori in materia di trasparenza, è opportuno sottolineare
che in numerosi sistemi nazionali vigono norme in merito a chi, di fatto, può
agire in veste di organizzatore di un referendum d'iniziativa popolare. Tali
disposizioni richiedono in generale che un’iniziativa venga presentata da
cittadini o da comitati costituiti da un certo numero di cittadini. Poiché
reputa che un requisito del genere potrebbe risultare troppo gravoso a livello
di Unione europea, la Commissione preferirebbe non imporre restrizioni relative
ai promotori di un’iniziativa; gli organizzatori potrebbero quindi essere
singoli cittadini o organizzazioni. Il caso delle petizioni presentate al
Parlamento europeo offre al riguardo un’utile analogia. Il trattato riconosce
infatti a qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché a ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo[11].
Inoltre, gli organizzatori dovrebbero
rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali in
conformità della pertinente normativa nazionale che recepisce la legislazione comunitaria
sulla protezione dei dati.
Domande
Quali condizioni
specifiche andrebbero imposte agli organizzatori di un’iniziativa per garantire
la trasparenza e un controllo democratico?
È auspicabile che gli
organizzatori siano tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sul
finanziamento ricevuti per un’iniziativa?
9. Esame di un'iniziativa dei cittadini
europei da parte della Commissione
Una volta raccolto il numero di firme richiesto
per un’iniziativa popolare e dopo la loro convalida da parte delle autorità
competenti degli Stati membri, l’organizzatore può presentarla formalmente alla
Commissione.
Il
trattato di Lisbona non fissa un termine entro il quale la Commissione è
chiamata a occuparsi di un’iniziativa dei cittadini una volta che questa sia
stata regolarmente presentata. Ciò potrebbe essere dovuto, in parte, al fatto
che un’iniziativa può vertere su temi complesse e in tal caso la Commissione avrebbe
bisogno di tempo per vagliarla attentamente prima di decidere quale azione intenda
avviare; in alcuni casi, potrebbe risultare necessaria un’analisi dei meriti e
dei limiti di un’iniziativa politica proposta. Si osservi che non è previsto
alcun termine specifico neppure per l’esame delle petizioni da parte del
Parlamento europeo.
Fissare
un termine sembra tuttavia conforme a buona prassi amministrativa, anche per
evitare che la risposta della Commissione resti troppo a lungo nell’incertezza.
In tal caso, il termine dovrebbe essere abbastanza lungo da consentire alla Commissione
un'attenta disamina del contenuto dell’iniziativa presentata. D’altro canto,
esso dovrebbe garantire che i sostenitori di un’iniziativa vengano informati entro
un lasso di tempo ragionevole delle intenzioni della Commissione.
Gli
ordinamenti nazionali seguono criteri diversi con riferimento ai termini per l’esame
dell'iniziativa popolare. Alcuni impongono termini compresi tra poche settimane
e vari mesi, altri invece non fissano un termine specifico alle autorità.
Si
potrebbe quindi prevedere che la Commissione sia tenuta a esaminare un’iniziativa
dei cittadini entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi. Un’impostazione
del genere comporterebbe una scadenza, lasciando al tempo stesso alla Commissione
tempo suficiente per esaminare adeguatamente un'iniziativa, in funzione dell'eventuale
complessità.
La data d’inizio del periodo di esame coinciderebbe
con la data di presentazione formale dell’iniziativa alla Commissione. L'informazione
potrebbe essere notificata sull'apposito sito Internet di cui al punto 7.
Durante
questo periodo, la Commissione valuterebbe tanto l'ammissibilità di un’iniziativa
(ossia se la richiesta rientri nell’ambito delle sue attribuzioni), quanto se la
questione di fondo meriti ulteriori azioni da parte sua[12]. Dopo aver esaminato un’iniziativa, la Commissione
dovrebbe illustrare le sue conclusioni in merito all’azione che intende avviare
in una comunicazione da pubblicare e notificare al Parlamento europeo e al Consiglio.
L’azione esposta nella comunicazione potrebbe comportare, all’occorrenza, eventuali
studi e valutazioni di impatto in previsione di possibili proposte politiche.
Domande
Andrebbe previsto un termine per l’esame
di un’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione?
10. Iniziative riguardanti il medesimo argomento
Non è possibile escludere a priori
che vengano presentate diverse iniziative riguardanti il medesimo argomento. Il
sistema di registrazione prospettato, tuttavia, assicurerebbe la necessaria trasparenza
e permetterebbe quindi di evitare il rischio di doppioni.
Permane comunque il rischio potenziale che la
stessa richiesta venga presentata più volte, il che comporterebbe un onere eccessivo
per il sistema e, col tempo, potrebbe comprometterne la reputazione di
strumento serio di espressione democratica. Bisognerebbe valutare pertanto l’opportunità
di ricorrere ad alcuni meccanismi dissuasivi o a termini tassativi per limitare
la possibilità di ripresentare un’iniziativa (ad esempio, un’iniziativa popolare
respinta non potrebbe essere ripresentata prima che sia trascorso un certo
periodo di tempo).
Non bisogna comunque dimenticare
che, seppure alcune iniziative possono riguardare la stessa questione e
contenere elementi simili, esse potrebbero non essere identiche. È inoltre
probabile che le risorse operative e finanziarie richieste per lanciare un’iniziativa
popolare nell'intera Unione europea finiscano col limitare ripetizioni e
doppioni.
Domande
È opportuno introdurre
norme volte a evitare che iniziative dei cittadini vengano rispettivamente
presentate sul medesimo tema?
In caso affermativo, il modo
migliore per evitare questo rischio consisterebbe nell’introdurre meccanismi
dissuasivi o termini tassativi?
I contributi relativi al presente processo di
consultazione vanno trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio 2010, via
e-mail all’indirizzo "ECI-Consultation@ec.europa.eu"
oppure per posta al seguente indirizzo:
Commissione
europea
Segretariato
generale
Direzione
E - Migliore regolamentazione e affari istituzionali
Unità
E.1 - Questioni istituzionali
B - 1049
Bruxelles
I contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet
salvo opposizione dell’autore, motivata dal fatto che la pubblicazione dei dati
personali lederebbe i suoi legittimi interessi. In tal caso il contributo
potrebbe essere pubblicato in forma anonima.
Si incoraggiano le organizzazioni
professionali che desiderano reagire al presente libro verde a iscriversi, ove
non lo avessero già fatto, al registro dei rappresentanti d’interessi presso la
Commissione (http://ec.europa.eu/transparency/regrin). Il registro è stato
creato nell’ambito dell’iniziativa europea per la trasparenza, onde fornire
alla Commissione e all’opinione pubblica informazioni sugli obiettivi, i
finanziamenti e le strutture dei rappresentanti d’interessi.
La Commissione potrebbe invitare quanti hanno
inviato il proprio contributo a un’audizione pubblica sull'argomento del presente
libro verde.
[1] Articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
[2] Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l’attuazione del diritto di iniziativa dei cittadini - P6_TA(2009)0389.
[3] Articolo 20 del trattato sull’Unione europea.
[4] Si tratta dell’opzione sostenuta dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini.
[5] Questa è la proposta presentata dal Parlamento europeo nella risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini.
[6] Articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
[7] Come riconosce altresì il Parlamento europeo nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini.
[8] Il termine di un anno è quello suggerito dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini.
[9] Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo era piuttosto dell’avviso che si dovesse procedere a una verifica ex ante dell'ammissibilità .
[10] Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo ritiene che, ai fini della trasparenza, i promotori di un’iniziativa popolare debbano impegnarsi pubblicamente a dare conto del suo finanziamento e delle fonti da cui proviene.
[11] Articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
[12] Nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa dei cittadini, il Parlamento europeo ha suggerito un’impostazione in due fasi: la Commissione disporrebbe anzitutto di due mesi per verificare la rappresentatività di un’iniziativa e successivamente di altri tre mesi per esaminare l’iniziativa e prendere una decisione nel merito.