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Bruxelles, 11.11.2009
COM(2009)624 definitivo
LIBRO VERDE
sulla ricerca delle prove in materia
penale tra Stati membri
e sulla garanzia della loro
ammissibilità
1. Introduzione
Uno degli obiettivi dell'Unione europea
consiste nel mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, in particolare agevolando e accelerando la cooperazione giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri. Le diversità tra i sistemi giudiziari
degli Stati membri e l'assenza di reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie non devono intralciare l’azione della giustizia nella lotta alla
criminalità transfrontaliera. A questo proposito è di fondamentale importanza
rafforzare la cooperazione effettiva nell'acquisizione delle prove in materia
penale.
Svariate normative contemplano già meccanismi
che consentono a uno Stato membro di raccogliere prove ammissibili in materia
penale in un contesto transfrontaliero. Una cooperazione più stretta in questo
settore è decisiva per l'efficienza delle indagini e dei procedimenti penali
nell'UE; per questo motivo la Commissione intende promuovere ulteriormente
questo tipo di cooperazione. L'obiettivo del libro verde è consultare gli Stati
membri e tutte le parti interessate in ordine a determinate questioni attinenti
a questo tema.
2. Contesto
Dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, numerosi testi hanno chiaramente evidenziato la necessità di
agevolare la raccolta di prove in un contesto transfrontaliero e di promuoverne
l'ammissibilità dinanzi al giudice.
Secondo le conclusioni di Tampere[1],
il principio del reciproco riconoscimento è il fondamento della cooperazione
giudiziaria. Rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
e delle sentenze, ravvicinando le legislazioni, faciliterebbe la cooperazione
fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
Sempre in base alle citate conclusioni, tale principio dovrebbe applicarsi
altresì alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle
autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca
di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente raccolte dalle autorità di
uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri
Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili.
In ordine alle decisioni ai fini della ricerca
delle prove, il programma di misure per l'attuazione del principio del
reciproco riconoscimento[2]
stabilisce che l'obiettivo è consentire l'ammissibilità delle prove, impedirne
la scomparsa e agevolare l'esecuzione delle decisioni di perquisizione e
sequestro per ottenere rapidamente elementi di prova nel quadro di una causa
penale.
Il programma dell'Aia[3]
stabilisce che l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia
penale è essenziale per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di
contrasto degli Stati membri e dell'Europol. Lo stesso documento raccomanda
inoltre di completare il programma globale di misure per l'attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, che comprende le
decisioni giudiziarie prese in tutte le fasi dei procedimenti penali o a essi
altrimenti pertinenti, quali la raccolta e l'ammissibilità dei mezzi di prova,
i conflitti di giurisdizione e il principio ne
bis in idem e l'esecuzione delle sentenze definitive di detenzione o altre
sanzioni (alternative), nonché di accordare maggiore attenzione ad altre
proposte in tale contesto. Il piano di attuazione del programma dell'Aia[4]
comporta inoltre una proposta sulle norme minime relative all'assunzione delle
prove nella prospettiva dell'ammissibilità.
La
comunicazione della Commissione intitolata "Uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini"[5]
prevede tra l'altro la predisposizione di un sistema completo di assunzione
delle prove nelle cause transfrontaliere, che renderebbe necessario sostituire
gli strumenti giuridici esistenti in questo settore con un nuovo strumento
unico, automaticamente riconosciuto e applicabile in tutta l'Unione, col
risultato di una cooperazione flessibile e rapida tra gli Stati membri. Oltre a
stabilire i termini di esecuzione e a limitare al minimo i motivi di rifiuto,
questo strumento potrebbe contenere norme riguardanti le prove elettroniche e
un sistema europeo di accompagnamento coattivo che tenga conto delle possibilità
offerte dalle tecnologie di videoconferenza. Si potrebbero inoltre prevedere
principi minimi volti a facilitare la reciproca ammissibilità delle prove tra
gli Stati membri, anche per quanto riguarda le prove scientifiche.
3. Norme vigenti
sulla ricerca delle prove in materia penale
Le norme sull'acquisizione delle prove in
materia penale vigenti nell'Unione appartengono a due categorie. Da un lato si
distinguono strumenti basati sul principio dell'assistenza giudiziaria, in
particolare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale[6],
cui si aggiungono l'accordo di Schengen[7]
e la convezione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale[8]
col relativo protocollo. Dall'altro si annoverano strumenti basati sul
principio del reciproco riconoscimento, che comprendono in particolare la
decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove[9].
Gli strumenti di assistenza giudiziaria e i loro protocolli riguardano
l'assistenza in generale ma contengono anche norme relative a forme specifiche
di assistenza, quali l'intercettazione delle telecomunicazioni o l'uso della
videoconferenza. Di norma, le richieste di assistenza giudiziaria sono
trasmesse direttamente dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione.
Alla richiesta viene data esecuzione senza indugio e per quanto possibile entro
i termini fissati dall'autorità di emissione, salvo il caso in cui l'autorità
di esecuzione adduca un motivo di rifiuto pertinente. Al fine di garantire
l'ammissibilità della prova acquisita, le autorità dello Stato richiesto devono
rispettare le formalità e le procedure indicate dalle autorità dello Stato
richiedente, purché non siano contrarie ai principi fondamentali del diritto
dello Stato richiesto.
La decisione quadro relativa al mandato
europeo di ricerca delle prove applica il principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni giudiziarie allo scopo di acquisire prove da
utilizzare nei procedimenti penali. Il mandato europeo di ricerca delle prove
può essere emesso per acquisire prove già esistenti e direttamente disponibili
in forma di oggetti, documenti e dati[10].
Il mandato viene emesso in formato standard e tradotto in una lingua ufficiale
dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di emissione devono
accertare che la prova possa essere acquisita anche secondo il diritto
nazionale in analoga fattispecie e che risulti necessaria e proporzionata al
procedimento in questione. Il mandato deve essere riconosciuto ed eseguito
entro un termine prefissato, salvo trovi applicazione un motivo di rifiuto
pertinente. L'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove non è
subordinata alla verifica della doppia incriminazione se non è necessario
effettuare una perquisizione o un sequestro, ovvero se il reato è punibile con
una pena privativa della libertà di almeno tre anni e compare in un elenco di
reati contenuto nella decisione quadro. Onde garantire l'ammissibilità della
prova acquisita, le autorità dello Stato di esecuzione sono tenute a rispettare
le formalità e le procedure indicate dalle autorità dello Stato di emissione,
purché non siano contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di
esecuzione.
4. Prospettive future
4.1. Acquisizione
delle prove
Si è detto che al momento le disposizioni
sull'acquisizione delle prove in materia penale vigenti nell'Unione europea
sono costituite da vari strumenti coesistenti basati su principi diversi, ossia
l'assistenza giudiziaria e il reciproco riconoscimento. Questa impostazione
rende gravosa l'applicazione delle norme e può ingenerare confusione tra gli
operatori del diritto, che in alcuni casi non individuano lo strumento più
adeguato per la prova ricercata. Tali fattori rischiano quindi, in ultima
analisi, di compromettere l'efficacia della cooperazione transfrontaliera. Inoltre,
gli strumenti basati sull'assistenza giudiziaria possono essere considerati
lenti e poco efficaci, in quanto non prevedono moduli standard da utilizzare
per l'emissione della richiesta di acquisizione di prove che si trovano in un
altro Stato membro né fissano i termini per la sua esecuzione. Gli strumenti
basati sul reciproco riconoscimento possono ritenersi insoddisfacenti a loro
volta, poiché riguardano soltanto tipi di prove specifici e prevedono
numerosissimi motivi per rifiutare di eseguire la decisione.
Come esposto nella comunicazione intitolata
"Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei
cittadini", la soluzione più efficace alle difficoltà testé esposte
sembrerebbe risiedere nella sostituzione dell'attuale disciplina sulla ricerca
delle prove in materia penale con un unico strumento basato sul principio del
reciproco riconoscimento esteso a tutti i tipi di prova. Rispetto all'ambito di
applicazione della decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca
delle prove, questo nuovo strumento includerebbe prove che – pur direttamente
disponibili – ancora non esistono, quali dichiarazioni di indiziati o testimoni
o ancora informazioni acquisite in tempo reale, ad esempio l'intercettazione di
comunicazioni o il controllo dei movimenti di conti bancari. Il mandato
riguarderebbe inoltre prove che – sebbene già esistano – non sono direttamente
disponibili senza ulteriori indagini o esami, ad esempio analisi di oggetti,
documenti o dati esistenti o il prelievo di materiale biologico, tra cui
campioni di DNA o impronte digitali. L'attuale consultazione è diretta a
confermare la validità di tale approccio.
Occorre poi vagliare l'opportunità di inserire
nello strumento disposizioni specifiche per tipi particolari di prova. Ciò è
avvenuto nell'attuale strumento sull'assistenza giudiziaria che, oltre alle
disposizioni generali valide per tutti i tipi di prova, contiene disposizioni
dettagliate in merito alla richiesta di alcune forme specifiche di assistenza,
quali l'intercettazione di telecomunicazioni o le audizioni in videoconferenza.
Inoltre, resta da valutare se sia opportuno
applicare a tutti i tipi di prova le caratteristiche specifiche degli strumenti
di riconoscimento reciproco (ad esempio l'uso di decisioni in luogo di domande di
assistenza, moduli standard per l'emissione delle decisioni, termini prefissati
per l'esecuzione delle stesse e il contatto diretto tra le autorità
competenti). Ad esempio, può risultare inadeguato introdurre moduli standard
per l'escussione di testimoni o fissare termini per la creazione di un gruppo
comune cui affidare le indagini. Ancora, i motivi di rifiuto previsti dagli
strumenti di reciproco riconoscimento possono risultare superflui con
riferimento alle prove la cui acquisizione può avvenire senza che sia
necessario ricorrere a misure coercitive.
Infine, occorre considerare se sia opportuno
corroborare gli strumenti vigenti o di futura adozione con misure non
legislative, quali iniziative dirette a sensibilizzare gli operatori del
diritto in ordine agli strumenti, fornendo ad esempio orientamenti o corsi di
formazione sulla loro applicazione. Altre iniziative, quali sistemi di
controllo e valutazione, potrebbero mirare a garantire un corretto utilizzo
dello strumento.
4.2. Ammissibilità
delle prove
Come rilevato in precedenza, gli strumenti
vigenti sull'acquisizione delle prove in materia penale contengono norme
dirette ad assicurare l'ammissibilità delle prove acquisite in un altro Stato
membro, ovvero a evitare che queste siano considerate inammissibili o che un
dato Stato membro ne sminuisca il valore probatorio nell'ambito di un
procedimento penale, a causa della modalità con cui sono state raccolte in uno
Stato membro diverso. Tuttavia, tali norme affrontano il problema
dell'ammissibilità delle prove solo in maniera indiretta, in quanto non
predispongono regole comuni per la loro raccolta. Il rischio è quindi che le
disposizioni vigenti in materia funzionino correttamente solo tra Stati membri
che dispongono di normative nazionali simili per la raccolta delle prove.
Come osservato nella comunicazione intitolata
"Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei
cittadini", la soluzione migliore al problema sembrerebbe consistere
nell'adozione di norme comuni per la raccolta delle prove in materia penale.
L'attuale consultazione è altresì diretta a confermare la giustezza di tale
approccio.
Ove un'impostazione del genere raccolga il
necessario assenso, si deve poi valutare se sia preferibile adottare norme
generali valide per tutti i tipi di prova o disposizioni più specifiche
formulate a seconda dei diversi tipi di prova. Stanti le caratteristiche dei
diversi tipi di prova, il primo approccio si limiterebbe alla ricerca di
principi generali condivisi, mentre il secondo consentirebbe di adottare norme
di ravvicinamento più specifiche.
5. Quesiti da
sottoporre agli gli stati membri e a tutte le parti interessate
Onde individuare la maniera migliore di
procedere, la Commissione prega gli Stati membri e tutte le parti interessate
di rispondere ai quesiti seguenti.
5.1. Acquisizione
delle prove
1. In
linea di principio, sareste favorevoli a sostituire l'attuale disciplina sulla
ricerca delle prove in materia penale con un unico strumento basato sul
reciproco riconoscimento, valido per tutti i tipi di prova, comprese le prove
non ancora esistenti o non direttamente disponibili senza ulteriori indagini o
esami? Per quale ragione?
2. A
vostro avviso, lo strumento dovrebbe contenere norme specifiche per alcuni tipi
di prova? In caso affermativo, quali? Perché?
3. A
vostro parare, sarebbe inopportuno applicare le caratteristiche degli strumenti
di reciproco riconoscimento a tutti i tipi di prova, comprese le prove non
ancora esistenti o non direttamente disponibili senza ulteriori indagini o
esami? In caso affermativo, a quali tipi di prova andrebbe riservato un
trattamento specifico? Per quale ragione?
4. A
vostro avviso, sarebbe utile rafforzare lo strumento con misure non
legislative? In caso affermativo, quali? Perché?
5. Ritenete
che vi siano altre questioni da affrontare? In caso affermativo, quali? Perché?
5.2. Ammissibilità
delle prove
6. In
linea di principio, sareste favorevoli a introdurre norme comuni per la
raccolta delle prove? Per quale ragione?
7. Preferireste
che si adottassero norme generali valide per tutti i tipi di prova o norme più
specifiche formulate a seconda dei diversi tipi di prova? Per quale ragione?
8. Se
ritenete che si debbano adottare norme comuni, quali prevedereste? Perché?
9. Ritenete
che vi siano altre questioni da affrontare? In caso affermativo, quali? Perché?
6. Termine per presentare le risposte
Gli Stati membri e le parti interessate sono
pregati di inoltrare le risposte al libro verde entro e non oltre il 22 gennaio
2010. Le risposte devono essere inviate al seguente indirizzo:
Per
posta
Commissione europea
Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza
All'att.ne del sig. Anders AAGAARD
MO59 03/096
B-1049 Bruxelles
Belgio
Via
e-mail
JLS-CRIMINALJUSTICE@ec.europa.eu
I contributi verranno pubblicati in Internet.
Per informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si
consiglia vivamente di leggere l'informativa sulla privacy allegata alla
presente consultazione. Le organizzazioni professionali sono invitate a
iscriversi nel Registro dei rappresentanti di interessi
(http://ec.europa.eu/transparency/regrin). Il registro è stato istituito nel
quadro dell'Iniziativa europea per la trasparenza, onde fornire alla
Commissione e all'opinione pubblica in generale informazioni riguardanti gli
obiettivi, il finanziamento e la struttura dei rappresentanti di interessi.
[1] Consiglio
europeo del 15 e 16 ottobre 1999, conclusioni della presidenza, SN 200/1/99 REV
1.
[2] Programma
di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10).
[3] Programma
dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia
nell'Unione europea (GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1).
[4] Piano
d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma
dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia
dell’Unione europea (GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1).
[5] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini, COM (2009) 262.
[6] Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
[7] Convenzione
del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
[8] Convenzione
del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra
gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).
[9] Decisione
quadro del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di
ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da
utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72). In
questo settore un altro strumento basato sul principio del reciproco
riconoscimento è la decisione quadro del Consiglio del 22 luglio 2003
sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45). Tuttavia, l'ambito di
applicazione di tale strumento è limitato al sequestro di prove situate
in un altro Stato membro. Il successivo trasferimento delle prove negli Stati
membri interessati sarebbe disciplinato dagli strumenti di assistenza
giudiziaria o dalla decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca
delle prove.
[10] In
ragione del suo ambito di applicazione limitato, il mandato europeo di ricerca
delle prove non può essere emesso, ad esempio, per condurre interrogatori di
indiziati o testimoni o per ottenere informazioni in tempo reale, quali le
intercettazioni di telecomunicazioni o il controllo dei movimenti su conti
bancari, in quanto questi tipi di prova, sebbene direttamente disponibili, non
esistono ancora. Inoltre, non è possibile emettere un mandato europeo di
ricerca delle prove al fine, ad esempio, di analizzare oggetti, documenti o
dati esistenti o acquisire materiale biologico, ivi compresi campioni di DNA o
impronte digitali, poiché questi tipi di prova, sebbene già esistenti, non sono
direttamente disponibili senza ulteriori indagini o analisi.