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Bruxelles, 20.11.2009
COM(2009)634 definitivo
2009/0176 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunità
(Versione codificata)
RELAZIONE
1. Nel
contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande
importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa
comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino
comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la
normativa sancisce.
Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti.
Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
comunitaria sia chiara e trasparente.
2. Il
1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando
che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi
di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine
di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni
comunitarie.
3. Le
conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo
(dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza
del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.
La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
del normale iter legislativo comunitario.
Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione.
4. Lo
scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a
norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità[3].
Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4],
preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto
non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali
necessarie ai fini dell’opera di codificazione.
5. La
proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento
preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 95/93 e
degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di
elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione
agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta
in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.
ê 95/93 (adattato)
2009/0176 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunità (Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo Ö 80, paragrafo 2 Õ ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e
sociale Ö europeo Õ[5],
Ö previa consultazione del Comitato delle regioni[6] Õ,
Ö deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato[7], Õ
considerando quanto segue:
ê
(1)
Il regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunità[8],
è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[9].
A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale
regolamento.
ê 95/93 considerando (1)
(2)
Vi è un crescente squilibrio tra
l'espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e la disponibilità di
infrastrutture aeroportuali atte a fronteggiare la domanda. Pertanto è in
aumento nella Comunità il numero di aeroporti soggetti a congestione.
ê 95/93 considerando (2)
(3)
L'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti congestionati deve essere basata su norme imparziali, trasparenti e
non discriminatorie.
ê 95/93 considerando (3)
(4)
L'imparzialità è garantita nel modo
migliore se il coordinamento dell'aeroporto è deciso dallo Stato membro
responsabile dello stesso sulla base di criteri obiettivi.
ê 95/93 considerando (4)
(5)
In determinate condizioni, per facilitare
le operazioni, è auspicabile che uno Stato membro sia in grado di classificare
un aeroporto come coordinato, purché siano rispettati i principi di trasparenza,
imparzialità e non discriminazione.
ê 95/93 considerando (5)
(6)
Lo Stato membro responsabile
dell'aeroporto coordinato deve garantire la nomina di un coordinatore di
indiscussa imparzialità.
ê 95/93 considerando (6)
(7)
La trasparenza dell'informazione è un
elemento essenziale ove si voglia garantire un sistema obiettivo di assegnazione
delle bande orarie.
ê 95/93 considerando (7)
(8)
I principi che ispirano l'attuale sistema
di assegnazione delle bande orarie possono costituire la base del presente
regolamento, a condizione che detto sistema evolva in armonia con i nuovi
sviluppi nel settore dei trasporti della Comunità.
ê 95/93 considerando (8)
(9)
La politica comunitaria mira a facilitare
la concorrenza e ad incoraggiare l'accesso al mercato, conformemente al regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità[10],
e tali obiettivi implicano un ampio sostegno ai vettori che intendono avviare
servizi su rotte intracomunitarie.
ê 95/93 considerando (9)
(10)
L'attuale sistema contempla i diritti
acquisiti.
ê 95/93 considerando (10)
(11)
Si dovranno prevedere disposizioni per permettere
nuovi arrivati nel mercato comunitario.
ê 95/93 considerando (11)
(12)
È necessario prevedere disposizioni
speciali, in circostanze limitate, per il mantenimento di servizi aerei
nazionali adeguati verso regioni dello Stato membro in questione.
ê 95/93 considerando (12)
(13)
Occorre altresì evitare, per scarsa
disponibilità di bande orarie, una ripartizione disuguale dei vantaggi della
liberalizzazione nonché una distorsione della concorrenza.
ê 95/93 considerando (13)
(14)
È auspicabile sfruttare nel modo migliore
le attuali bande orarie per conseguire gli obiettivi sopra esposti.
ê 95/93 considerando (14)
(15)
È auspicabile che i paesi terzi offrano
ai vettori comunitari un trattamento equivalente.
ê 95/93 considerando (15) (adattato)
(16)
L'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento non pregiudica le regole di concorrenza del trattato, in
particolare gli articoli Ö 81 Õ e Ö 82 Õ.
ê 95/93 considerando (16)
(17)
Il 2 dicembre 1987 la Spagna e il Regno
Unito hanno concordato a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli
esteri dei due Stati membri, un regime per una più stretta cooperazione
nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra e tale regime non è ancora entrato in
vigore.
ê
(18)
Le misure necessarie per l'attuazione del
presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11].
ê 95/93 considerando (17)
(19)
Occorre riesaminare il presente
regolamento dopo un periodo stabilito di applicazione per valutarne il
funzionamento,
ê 95/93
HANNO ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d'applicazione
ê 793/2004 art. 1, pt. 1
1. Il presente regolamento si applica agli
aeroporti comunitari.
ê 95/93
2. L'applicazione del presente regolamento
all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche
della Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa
alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
3. L'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento
in cui entrerà in vigore la regolamentazione prevista dalla dichiarazione
comune dei Ministri degli esteri della Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987.
I governi di Spagna e Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale
data.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende
per:
ê 793/2004 Art. 1, pt. 2, lett. a)
a) «banda
oraria» (slot) il permesso dato da un coordinatore ai sensi del presente
regolamento di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali
necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data
e in un orario specifici assegnati da un coordinatore ai sensi del presente
regolamento al fine di atterrare o decollare;
b) «nuovo
concorrente»:
i) un
vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie, una banda
oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel caso che la sua
domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno di cinque bande orarie in
detto aeroporto nel medesimo giorno, oppure
ii) un
vettore aereo che chieda una serie di bande orarie per un servizio di linea
passeggeri senza scalo tra due aeroporti comunitari, ove al massimo altri due
vettori aerei effettuino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti
aeroporti o sistemi aeroportuali nel giorno in questione, laddove il vettore
aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga comunque a detenere meno
di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza
scalo in questione; oppure
iii) un
vettore aereo che chieda una serie di bande orarie in un aeroporto per un
servizio di linea passeggeri senza scalo tra detto aeroporto e un aeroporto
regionale ove nessun altro vettore aereo operi un servizio diretto di linea
passeggeri tra detti aeroporti o sistemi aeroportuali per tale giorno, qualora
il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga comunque a
detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno per
il servizio senza scalo in questione.
Un
vettore aereo che detenga più del 5% delle bande orarie totali disponibili nel
giorno in questione in un determinato aeroporto o più del 4% delle bande orarie
totali disponibili nel giorno in questione in un sistema aeroportuale di cui fa
parte tale aeroporto, non è considerato come nuovo concorrente in detto
aeroporto;
ê 95/93
c) «servizio
aereo diretto», un servizio tra due aeroporti inclusi «stopover»con lo stesso
aeromobile e lo stesso numero di volo;
d) «periodo
di validità degli orari», la stagione estiva o invernale indicata negli orari
dei vettori aerei;
e) «vettore
aereo della Comunità», un vettore aereo munito di una licenza d'esercizio
valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CE)
n. 1008/2008;
ê 793/2004 Art. 1, pt. 2, lett. b)
f) i) «vettore aereo», un'impresa di trasporto
aereo titolare di una licenza valida di esercizio o titolo equivalente entro il
31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva
stagione invernale; ai fini degli articoli 4, 8, 9 e 12, la definizione di
vettore aereo comprende anche gli operatori dell'aviazione di affari, quando
operano secondo orari prestabiliti; ai fini degli articoli 7 e 17, la definizione
di vettore aereo comprende anche tutti gli operatori di aeromobili civili;
ii) «gruppo
di vettori aerei», due o più vettori aerei che insieme provvedono ad operazioni
in comune, in franchising o in code sharing, al fine di operare uno specifico
servizio aereo;
g) «aeroporto
coordinato», un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per
un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione
di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di
Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
ê 95/93 (adattato)
h) «sistema
aeroportuale», un raggruppamento di due o più aeroporti che servano la stessa
città, o lo stesso agglomerato urbano;
ê 793/2004 Art. 1, pt. 2, lett. c)
i) «aeroporto
ad orari facilitati», un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in
alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile
eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è
stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare
l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
j) «ente
di gestione di un aeroporto», l'ente che, in via esclusiva o unitamente ad
altre attività, ha il compito in virtù di disposizioni legislative o
regolamentari nazionali di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e
di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti
nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
k) «serie
di bande orarie», almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la
stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa
stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non
fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico;
l) «aviazione
d'affari», il settore dell'aviazione generale che concerne l'esercizio o
l'impiego di aeromobili da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o
merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in
genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone
che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con
un'abilitazione al volo strumentale;
m) «parametri
di coordinamento», l'espressione in termini operativi di tutta la capacità
disponibile per l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in ciascun
periodo di coordinamento, in corrispondenza di tutti i fattori tecnici,
operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura
aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi.
ê 95/93
Articolo 3
Condizioni per il coordinamento degli
aeroporti
ê 793/2004 Art. 1, pt. 3, lett. a)
1. Uno Stato membro non ha l'obbligo di
designare un qualsiasi aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o
coordinato, salvo nei casi previsti nel presente articolo;
Uno Stato membro non designa un aeroporto come
coordinato salvo nei casi previsti nel paragrafo 3.
ê 95/93
è1 793/2004 Art. 1, pt. 3, lett. b)
2. Uno Stato membro può tuttavia provvedere a
che un aeroporto sia designato come è1 aeroporto ad orari facilitati ç, a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza,
imparzialità e non discriminazione.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 3, lett. c)
3. Lo Stato membro responsabile garantisce che
sia effettuata un'accurata analisi della capacità in un aeroporto che non è
stato designato con una qualifica particolare o in un aeroporto ad orari
facilitati ad opera dell'ente di gestione dell'aeroporto in questione o di
altri enti competenti ove detto Stato membro la reputi necessaria o entro sei
mesi:
i) dalla
richiesta scritta effettuata da vettori aerei che rappresentano più della metà
dell'attività di un aeroporto o dall'ente di gestione dell'aeroporto se
ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche
effettive o previste in certi periodi, ovvero
ii) su
richiesta della Commissione, in particolare quando un aeroporto sia in realtà
accessibile solo a vettori aerei ai quali sono stati assegnate bande orarie o
quando taluni vettori aerei e in particolare nuovi arrivati incontrano seri
problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in
questione.
Tale analisi, basata su metodi comunemente
accettati, determina le carenze di capacità, tenendo conto dei vincoli di
tutela ambientale applicabili all'aeroporto in questione. L'analisi passa in
rassegna le possibilità di ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere
infrastrutturali o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti a livello
operativo o a qualsiasi altro cambiamento e il periodo di tempo previsto per
risolvere i problemi. Essa deve essere aggiornata se sono fatte valere le
condizioni di cui al paragrafo 5 o se nell'aeroporto siano intervenuti
cambiamenti che influenzano in misura significativa la sua capacità e il suo
uso. Tanto l'analisi quanto i metodi utilizzati sono posti a disposizione delle
parti che hanno chiesto l'analisi e, su domanda, di altre parti interessate.
Contestualmente l'analisi è comunicata alla Commissione.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 3, lett. d)
4. Sulla base dell'analisi lo Stato membro
consulta sulla situazione dell'aeroporto in termini di capacità l'ente di
gestione dell'aeroporto i vettori aerei che utilizzano regolarmente
l'aeroporto, le loro organizzazioni rappresentative, i rappresentanti del
settore aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto e le
autorità di controllo del traffico aereo.
5. Quando si manifestano problemi di capacità
per almeno una stagione di traffico, lo Stato membro provvede affinché
l'aeroporto sia designato come aeroporto coordinato per i pertinenti periodi
solo se:
a) le
insufficienze sono di natura talmente grave che è impossibile evitare rilevanti
ritardi nell'aeroporto e
b) non
esistono possibilità di risolvere questi problemi a breve termine.
6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri,
in circostanze eccezionali, possono designare come coordinati gli aeroporti
interessati per il periodo appropriato.
ê 95/93
è1 793/2004 Art. 1, pt. 3, lett. e)
è1 7. ç Allorché in un è1 aeroporto coordinato ç si consegue una capacità sufficiente a far fronte alle attività
aeronautiche effettive o previste, la designazione di aeroporto pienamente
coordinato è revocata.
Articolo 4
ê 793/2004 Art. 1, pt. 4, lett. a)
Facilitatore degli orari e
coordinatore
ê 793/2004 Art. 1, pt. 4, lett. b)
1. Lo Stato membro responsabile di un
aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato provvede a nominare una
persona fisica o giuridica qualificata rispettivamente in qualità di
facilitatore degli orari o in qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo
parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle
organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di gestione dell'aeroporto e
del comitato di coordinamento, sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore
degli orari o il coordinatore, possono essere nominate per più di un aeroporto.
2. Lo Stato membro responsabile di un
aeroporto ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce:
a) che
in un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli orari agisca ai sensi
del presente regolamento in maniera indipendente, imparziale, non
discriminatoria e trasparente,
b) l'indipendenza
del coordinatore in un aeroporto coordinato grazie alla separazione funzionale
del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Il sistema di
finanziamento delle attività dei coordinatori è tale da garantire lo status
indipendente degli stessi,
c) che
il coordinatore agisca ai sensi del presente regolamento in maniera imparziale,
non discriminatoria e trasparente.
3. Il facilitatore degli orari e il
coordinatore partecipano alle conferenze internazionali per gli orari dei
vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.
4. Il facilitatore degli orari consiglia i
vettori aerei e raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando
possono insorgere fenomeni di congestione.
5. Il coordinatore è l'unico responsabile
dell'assegnazione delle bande orarie. Provvede alla loro assegnazione ai sensi
delle disposizioni del presente regolamento e dispone affinché, in situazioni
di emergenza, le bande orarie possano essere assegnate anche al di fuori delle
ore di ufficio.
6. Il facilitatore degli orari controlla la
conformità delle operazioni dei vettori aerei con gli orari raccomandati. Il
coordinatore controlla la conformità delle operazioni dei vettori aerei con le
bande orarie loro assegnate. I controlli di conformità sono svolti in
cooperazione con l'ente di gestione dell'aeroporto e con le autorità di
controllo del traffico aereo e tengono conto dei limiti di tempo e di altri
parametri riguardanti l'aeroporto in questione. Il coordinatore presenta, su
richiesta, agli Stati membri interessati e alla Commissione una relazione
annuale d'attività riguardante tra l'altro l'applicazione degli articoli 9 e 17
e gli eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 8 e 12 presentati al
comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione.
7. Tutti i facilitatori degli orari e i
coordinatori cooperano al fine di individuare incongruenze degli orari.
ê 95/93
è1 793/2004 Art. 1, pt. 4, lett. c)
è1 8. Il coordinatore, a richiesta ed
entro limiti di tempo ragionevoli, mette gratuitamente a disposizione delle
parti interessate, in particolare dei membri o osservatori del comitato di
coordinamento affinché possano esaminarle, in forma scritta o in qualsiasi
altra forma facilmente accessibile, le informazioni seguenti: ç
a) le
bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia aerea, elencate in
ordine cronologico, per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto;
b) le
bande orarie richieste (domande iniziali) elencate per ogni singolo vettore
aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei vettori aerei;
c) tutte
le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie ancora in sospeso,
elencate individualmente, in ordine cronologico, vettore per vettore, per tutti
i vettori aerei;
d) le
restanti bande orarie disponibili;
e) dettagli
esaurienti sui criteri adottati per l'assegnazione.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 4, lett. d)
9. Le informazioni di cui al paragrafo 8 sono
messe a disposizione al più tardi al momento delle pertinenti conferenze per
gli orari e, secondo necessità, durante le conferenze stesse nonché in seguito.
A richiesta il coordinatore fornisce tali informazioni in forma riepilogativa.
Per la fornitura di tali informazioni in forma riepilogativa può essere chiesto
un contributo commisurato ai costi.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 4, lett. e)
10. Ove siano disponibili standard pertinenti
e generalmente riconosciuti relativi alle informazioni sugli orari, il
facilitatore degli orari, il coordinatore e i vettori aerei li applicano
sempreché essi siano conformi al diritto comunitario.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 5
Articolo 5
Comitato di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro
responsabile garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il
medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un
aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei
che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e alle loro
organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto in
questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo e a
rappresentanti del settore aviazione generale che utilizzano regolarmente
l'aeroporto.
Le funzioni del comitato di coordinamento sono
le seguenti:
a) presentare
proposte o fornire consulenza al coordinatore e/o allo Stato membro in merito
ai seguenti punti:
i) possibilità
di aumento della capacità dell'aeroporto determinata a norma dell'articolo 3 o
di miglioramento della sua utilizzazione;
ii) parametri
di coordinamento da definire a norma dell'articolo 6;
iii) metodi
di controllo dell'uso delle bande orarie assegnate;
iv) linee direttrici locali
per l'assegnazione di bande orarie o il controllo dell'utilizzazione delle
bande orarie assegnate, che tengono conto, tra l'altro, di eventuali
preoccupazioni sotto il profilo ambientale, a norma dell'articolo 8, paragrafo
5;
v) miglioramenti
delle condizioni del traffico esistenti nell'aeroporto in questione;
vi) gravi
problemi per i nuovi concorrenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 9;
vii) tutte
le questioni connesse con la capacità dell'aeroporto;
b) fare
opera di mediazione tra tutte le parti interessate in ordine a reclami
sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto nell'articolo 14.
2. I rappresentanti dello Stato membro e il
coordinatore sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in
qualità di osservatori.
3. Il comitato di coordinamento redige per
iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le
elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate. Ogni membro
del comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come
previsto nell'articolo 8, paragrafo 5. A richiesta del coordinatore, il
comitato di coordinamento esamina le linee direttrici locali suggerite per
l'assegnazione delle bande orarie, nonché quelle suggerite per il controllo
dell'utilizzazione delle bande orarie assegnate. Una relazione sulle
discussioni tenute in seno al comitato di coordinamento è presentata allo Stato
membro interessato con l'indicazione delle posizioni rispettive assunte nel
comitato.
Articolo 6
Parametri di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato, lo Stato membro
competente garantisce la definizione dei parametri per l'assegnazione delle
bande orarie due volte l'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli
tecnici, operativi e ambientali pertinenti, nonché degli eventuali cambiamenti
ad essi relativi.
Tale esercizio è basato su un'analisi
obiettiva delle possibilità di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei
vari tipi di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio aereo che
può insorgere durante il periodo di coordinamento e della situazione sotto il
profilo capacità.
I parametri sono trasmessi al coordinatore
dell'aeroporto sufficientemente per tempo prima dell'assegnazione iniziale
delle bande orarie, nella prospettiva delle conferenze di programmazione degli
orari.
2. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo
1, il coordinatore definisce, ove ciò non sia determinato dallo Stato membro,
pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione del comitato di
coordinamento e conformemente alla capacità stabilita.
3. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata, nonché
gli eventuali cambiamenti ad essi relativi sono esaminati in dettaglio
nell'ambito del comitato di coordinamento, al fine di aumentare la capacità e
il numero di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di prendere una
decisione finale sui parametri per l'assegnazione delle bande orarie. Tutti i
documenti pertinenti sono posti a disposizione delle parti interessate su loro
richiesta.
Articolo 7
Informazioni per il facilitatore degli
orari e il coordinatore
1. I vettori aerei che operano o che intendono
operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato
comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte
le informazioni pertinenti da essi richieste che sono trasmesse nella forma e
nei tempi specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In
particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della
domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo
concorrente a norma dell'articolo 2, lettera b) per quanto riguarda le bande
orarie richieste.
Per tutti gli altri aeroporti che non sono
stati designati con una qualifica particolare, l'ente di gestione
dell'aeroporto fornisce, su richiesta di un coordinatore, le informazioni in
suo possesso sui servizi programmati dei vettori aerei.
2. Qualora un vettore aereo non provveda a
trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, a meno che non possa
dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di circostanze attenuanti, ovvero
fornisca informazioni false o ingannevoli, il coordinatore non tiene conto
della richiesta o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore,
con cui hanno attinenza le informazioni mancanti, false o ingannevoli. Il
coordinatore è tenuto a dare al vettore aereo in questione la possibilità di
presentare le sue osservazioni.
3. Il facilitatore degli orari o il
coordinatore, l'ente di gestione dell'aeroporto e le autorità di controllo del
traffico aereo si scambiano tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento
delle rispettive funzioni, compresi i dati relativi ai voli e alle bande
orarie.
Articolo 8
Procedura di assegnazione delle bande
orarie
1. Le serie di bande orarie sono assegnate,
prelevandole dal pool delle bande orarie, ai vettori richiedenti quale permesso
di utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di atterraggio o decollo per
la stagione di traffico per cui sono state chieste, al termine del quale
debbono essere restituite al pool delle bande orarie costituito a norma
dell'articolo 12.
2. Fatti salvi gli articoli 7, 9, 11, 12, paragrafo 1 e 17, il
paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti
condizioni:
a) una
serie di bande orarie è stata utilizzata da un vettore aereo per l'esercizio di
servizi aerei di linea e di servizi aerei programmati e non di linea, e
b) detto
vettore aereo può comprovare debitamente al coordinatore che la serie di bande
orarie in questione è stata operata, conformemente all'autorizzazione iniziale
del coordinatore, da detto vettore aereo per almeno l'80 % del tempo nel
corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata.
In tal caso la serie di bande orarie legittima
il vettore aereo in questione ad ottenere la medesima serie di bande orarie
nella successiva corrispondente stagione di traffico, se chiesto dal vettore
aereo entro i tempi di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, in una situazione in cui non
è possibile accogliere tutte le domande di bande orarie in aderenza alle
richieste dei vettori aerei interessati, è data precedenza ai servizi aerei
commerciali e, in particolare, ai servizi di linea e ai servizi aerei
programmati non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima
categoria di servizi sono privilegiate le attività che si protraggono per tutto
l'anno.
4. La modifica della collocazione oraria di
una serie di bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande orarie
del pool di cui all'articolo 12 agli altri vettori aerei richiedenti è
ammissibile soltanto per ragioni operative oppure se la collocazione oraria
delle bande orarie dei vettori richiedenti risulta migliorata rispetto a quella
chiesta inizialmente. Essa non ha efficacia prima dell'esplicita conferma del
coordinatore.
5. Il coordinatore tiene anche conto di altre
regole e linee direttrici fissate dal settore del trasporto aereo a livello
mondiale o a livello comunitario, nonché delle linee direttrici locali proposte
dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri
organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali regole e linee
direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto
comunitario e siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della
capacità dell'aeroporto. Tali regole sono comunicate dallo Stato membro in
questione alla Commissione.
6. Se la richiesta di una banda oraria non può
essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore aereo
richiedente e indica in alternativa la banda oraria più vicina disponibile.
7. Il coordinatore, oltre all'assegnazione
delle bande orarie programmata per la stagione di traffico, fa il possibile per
accogliere singole richieste di bande orarie presentate con breve preavviso per
ogni tipo di attività aeronautica, compresa l'aviazione generale. A tal fine
possono essere utilizzate le bande orarie rimaste nel pool di cui all'articolo 12
dopo che è stata effettuata la distribuzione tra i vettori richiedenti, nonché
le bande orarie disponibili con breve preavviso.
Articolo 9
Mobilità delle bande orarie
1. Le bande orarie possono:
a) essere
spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo di servizio ad un'altra rotta
o tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo;
b) essere
trasferite:
i) tra
società madre e affiliata, e tra società affiliate della stessa società
controllante;
ii) in
quanto parte dell'acquisizione del controllo sul capitale di un vettore aereo;
iii) nel
caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono
direttamente connesse con il vettore aereo acquisito;
c) essere
scambiate, una contro una, tra vettori aerei.
2. I trasferimenti o scambi di cui al paragrafo 1 sono notificati al
coordinatore e non hanno efficacia prima dell'esplicita conferma del
coordinatore medesimo. Il coordinatore si rifiuta di confermare i trasferimenti
o gli scambi se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento e
non ha la prova che:
a) le
operazioni aeroportuali non subirebbero pregiudizio tenendo conto di tutti i
vincoli tecnici, operativi e ambientali;
b) le
limitazioni imposte a norma dell'articolo 11 sono rispettate;
c) il
trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito di applicazione del
paragrafo 3.
3. Le bande orarie assegnate a un nuovo
concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b), non possono
essere trasferite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo
prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che
nel caso di un'acquisizione legalmente autorizzata delle attività di un'impresa
fallita.
Le bande orarie assegnate ad un nuovo
concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b), punti ii) e iii),
possono essere spostate ad un'altra rotta a norma del paragrafo 1, lettera a)
del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di
traffico solo nel caso in cui il nuovo concorrente sarebbe stato trattato sulla
nuova rotta con la stessa priorità della rotta iniziale.
Le bande orarie assegnate ad un nuovo
concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b) non possono essere
scambiate a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo prima che
siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che per
migliorare la collocazione oraria delle bande orarie per questi servizi
rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.
Articolo 10
Divieto di compensazione
ê 793/2004 Art. 1, pt. 5 (adattato)
La titolarità a serie di bande orarie di cui
all'articolo 8, paragrafo 2 non legittima nessuna richiesta di compensazione in
contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in
forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del
trattato relative al trasporto aereo.
Il presente regolamento lascia impregiudicati
i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie
tra vettori aerei e di stabilire come queste sono assegnate in forza del
diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del
trattato o del regolamento Ö (CE) n. 139/2004 Õ del Consiglio[12].
Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.
Articolo 11
Oneri di servizio pubblico
1. Qualora a norma dell'articolo 16 del regolamento
(CE) n. 1008/2008 siano stati imposti oneri di servizio pubblico su una rotta,
uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie
necessarie per le operazioni in programma su tale rotta. Se le bande orarie
riservate sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono messe a
disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta
conformemente agli oneri di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se
nessun altro vettore è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro in
questione non pubblica un bando di gara in forza dell'articolo 16, paragrafo 10
del regolamento (CE) n. 1008/2008, le bande orarie sono riservate per un'altra
rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool.
2. Per l'utilizzazione delle bande orarie di
cui al paragrafo 1 Ö del presente articolo Õ si applica la procedura di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 10,
all'articolo 17, paragrafi da 3 a 7, e all'articolo
18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1008/2008 se più di un vettore
comunitario è interessato a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere
le bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto al
coordinatore.
ê 793/2004 Art. 1 pt. 6
Articolo 12
Pool delle bande orarie
1. Il coordinatore costituisce un pool che
contiene tutte le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 8,
paragrafi 2 e 4. Qualsiasi nuova capacità di bande orarie determinata a norma
dell'articolo 3, paragrafo 3 confluisce nel pool.
2. Una serie di bande orarie che è stata
assegnata ad un vettore aereo per operare un servizio di linea o un servizio
non di linea programmato non autorizza tale vettore aereo ad esigere la stessa
serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico se
detto vettore non può dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di
averle operate, con l'autorizzazione del coordinatore, per almeno l'80% del
tempo nel corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata.
3. Le bande orarie assegnate ad un vettore
aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o
anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma restituite al
coordinatore per essere riassegnate prima di tali date, non saranno prese in
considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo.
4. Se non è
possibile dimostrare che la serie di bande orarie è stata utilizzata all'80%,
tutte le bande orarie della serie in questione saranno iscritte nel pool di
bande orarie, a meno che il mancato utilizzo possa essere giustificato in base
ad una delle seguenti ragioni:
a) circostanze
imprevedibili ed inevitabili indipendenti dal controllo del vettore aereo, che
portano:
i) al
fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente utilizzato per il servizio
in questione;
ii) alla
chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
iii) a
gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le
serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che
sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale
della pertinente stagione di traffico;
b) interruzione
dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti
servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di
effettuare le operazioni come previsto;
c) gravi
difficoltà finanziarie del vettore aereo comunitario interessato, in seguito
alle quali le autorità competenti rilasciano una licenza provvisoria in attesa
della ristrutturazione finanziaria del vettore aereo a norma dell'articolo 9,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
d) procedimenti
giudiziari riguardanti l'applicazione dell'articolo 11 per rotte sulle quali
sono stati imposti oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1008/2008, che comportano la sospensione temporanea
delle attività su tali rotte.
5. A richiesta degli Stati membri o di sua
iniziativa la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 4 da parte del
coordinatore di un aeroporto che rientra nell'ambito di applicazione del
presente regolamento.
Essa decide entro due mesi dalla ricezione di
una richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
6. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2 del
presente regolamento e l'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1008/2008, le bande orarie raggruppate nei pool sono distribuite tra i vettori
che ne fanno richiesta. Il 50% di tali bande orarie è distribuito in primo
luogo ai nuovi concorrenti, a meno che le richieste di questi ultimi siano
inferiori al 50%. Il coordinatore tratta equamente le richieste dei nuovi
concorrenti e di altri vettori, in conformità dei periodi di coordinamento di
ciascuna giornata di programmazione.
Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data
preferenza ai vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità
di nuovo concorrente a norma sia dell'articolo 2, lettera b), punti i) e ii),
che dell'articolo 2, lettera b), punti i) e iii).
7. Il nuovo concorrente cui sia stata offerta
una serie di bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto,
ma che non abbia accettato questa offerta, non conserva la qualità di nuovo
concorrente per detta stagione di traffico.
8. Nel caso di servizi operati da un gruppo di
vettori aerei, solo uno dei vettori aerei partecipanti può far domanda delle
bande orarie necessarie. Il vettore aereo che opera un servizio siffatto è
responsabile del rispetto dei criteri operativi prescritti al fine di mantenere
la priorità storica di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo
possono essere utilizzate da un altro o da altri vettori aerei partecipanti per
la loro attività in comune, sempreché il codice del vettore aereo a cui le
bande orarie sono assegnate continui a contraddistinguere il volo in
condivisione a fini di coordinamento e di controllo. Quando tale attività è
interrotta, le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza del vettore
aereo a cui sono state inizialmente assegnate. I vettori aerei che partecipano
ad attività in comune forniscono ai coordinatori i dati analitici di queste
attività prima di iniziarle.
9. Se per i nuovi concorrenti continuano a
sussistere gravi problemi, lo Stato membro provvede alla convocazione di una
riunione del comitato di coordinamento dell'aeroporto. La riunione ha la
finalità di esaminare le possibilità di porre rimedio alla situazione. La
Commissione è invitata a partecipare a detta riunione.
ê 545/2009 Art. 1, paragrafo 1 (adattato)
Articolo13
Ö Mantenimento del diritto
di usufruire delle serie di bande orarie Õ
ê 545/2009 Art. 1, paragrafo 1
Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, i
coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, per la
stagione estiva di traffico 2010, delle serie di bande orarie che erano state
loro assegnate all’inizio della stagione estiva di traffico 2009 in conformità
del presente regolamento.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 7
Articolo 14
Reclami e diritto di impugnazione
1. Fatto salvo il diritto di impugnazione
previsto dalla legislazione nazionale, i reclami relativi all'applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9 e 12 e dell'articolo 17,
paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al comitato di coordinamento. Il
comitato, entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del
reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel
tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo
Stato membro responsabile può, entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere
la mediazione di un'organizzazione di vettori aerei o di rappresentanti
dell'aeroporto o di una terza parte.
2. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per proteggere i
coordinatori per quanto riguarda la richiesta di risarcimento di danni in
relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, salvo nei casi di
negligenza grave o dolo.
ê 95/93
Articolo 15
ê 793/2004 Art. 1, pt. 8
Relazioni con i paesi terzi
1. Qualora risulti che nell'assegnazione e
nell'utilizzo delle bande orarie nei suoi aeroporti un paese terzo
a) non
riserva ai vettori aerei comunitari un trattamento analogo a quello concesso
dal presente regolamento ai vettori aerei di tale paese, o
b) non
concede ai vettori aerei comunitari de facto un trattamento nazionale, o
c) concede
ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello
riservato ai vettori aerei comunitari,
la Commissione, secondo la procedura di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, può decidere che uno Stato membro o gli Stati
membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale
dell'applicazione del presente regolamento, nei confronti di un vettore aereo o
di vettori aerei di tale paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento
discriminatorio del paese terzo in questione.
ê 95/93
2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione
le difficoltà gravi incontrate, de jure o de facto, dai vettori aerei
comunitari nell'assegnazione di bande orarie in aeroporti di paesi terzi.
ê 793/2004 Art. 1, pt. 9
Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato può altresì essere consultato
dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 17
Applicazione
1. Un piano di volo di un vettore aereo può
essere respinto dalle competenti autorità preposte alla gestione del traffico
aereo se il vettore aereo intende atterrare o decollare in un aeroporto
coordinato nei periodi in cui esso è coordinato, senza disporre di una banda
oraria assegnata dal coordinatore.
2. Il coordinatore revoca le serie di bande
orarie assegnate provvisoriamente ad un vettore aereo in via di costituzione e
le conferisce al pool il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31
agosto per la successiva stagione invernale se a tale data l'impresa non
detiene una licenza di esercizio o titolo equivalente ovvero se l'autorità
competente per il rilascio delle licenze non dichiara che una licenza di
esercizio o titolo equivalente saranno verosimilmente rilasciati prima
dell'inizio della stagione di traffico.
3. Il coordinatore revoca e conferisce al pool
le serie di bande orarie di un vettore aereo ricevute a seguito di uno scambio
a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), se esse non sono utilizzate
nel modo previsto.
4. Vettori aerei che sistematicamente e
deliberatamente operano servizi aerei a orari che si discostano in modo
significativo dalla banda oraria assegnata come parte di una serie di bande
orarie o utilizzano le bande orarie in un modo che si discosta in modo
significativo da quanto indicato al momento dell'assegnazione, con pregiudizio
dell'attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo, perdono la
loro legittimazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Dopo un unico
ammonimento, il coordinatore può decidere di revocare al vettore aereo tale serie
di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool
dopo aver sentito il vettore aereo in questione.
5. Gli Stati membri assicurano che esistono
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o misure equivalenti per
sanzionare il fatto di operare sistematicamente e deliberatamente servizi aerei
a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o di
utilizzare le bande orarie in un modo che si discosta notevolmente da quanto
indicato al momento dell'assegnazione, con pregiudizio delle attività
dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.
6. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, se
il tasso di utilizzazione dell'80 % di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non
può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di
revocare al predetto vettore aereo la serie di bande orarie per il resto della
stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in
merito.
Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, se dopo un tempo assegnato
corrispondente al 20 % del periodo di validità della serie le bande orarie
di questa serie non sono state ancora utilizzate, il coordinatore le conferisce
al pool per la residua stagione di traffico dopo aver sentito il vettore aereo
in merito.
ê 793/2004 Art. 1 pt. 10
Articolo 18
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento
entro tre anni dal 30 luglio 2004. La relazione esamina in particolare il
funzionamento degli articoli 8, 9 e 12.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano
nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda
la raccolta delle informazioni necessarie per la relazione di cui al paragrafo
1.
ê
Articolo 19
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza che figura all’allegato II.
ê 95/93 (adattato)
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[…] […]
é
ALLEGATO I
Regolamento
abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio |
(GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) |
||
|
Regolamento
(CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 142
del 31.5.2002, pag. 3) |
|
|
Regolamento
(CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 221
del 4.9.2003, pag. 1) |
|
|
Regolamento
(CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 138
del 30.4.2004, pag. 50) |
|
|
Regolamento
(CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 167
del 29.6.2009, pag. 24) |
|
_____________
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
|
Regolamento
(CEE) n. 95/93 |
Presente
regolamento |
|
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafi da 2 a 7 |
Articolo 3, paragrafi da 2 a 7 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
lettera a), dal primo al settimo trattino |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
lettera a), punti da i) a vii) |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafi 2 e 3 |
|
Articoli 6 e 7 |
Articoli 6 e 7 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, parole
introduttive |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, alinea |
|
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, primo
e secondo trattino |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma,
lettere a) e b) |
|
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 8, paragrafi da 3 a 7 |
Articolo 8 paragrafi da 3 a 7 |
|
Articolo 8 bis |
Articolo 9 |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma |
|
Articolo 8 ter, prima frase |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
Articolo 8 ter, seconda e terza frase |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 9 |
Articolo 11 |
|
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a), primo,
secondo e terzo trattino |
Articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punti
i), ii) e iii) |
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettere b), c) e
d) |
Articolo 12, paragrafo 4, lettere b), c) e
d) |
|
Articolo 10, paragrafi da 5 a 9 |
Articolo 12, paragrafi da 5 a 9 |
|
Articolo 10 bis |
Articolo 13 |
|
Articolo 11 |
Articolo 14 |
|
Articolo 12 |
Articolo 15 |
|
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 14, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 17, paragrafi da 1 a 5 |
|
Articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) |
Articolo 17, paragrafo 6, primo e secondo
comma |
|
Articolo 14 bis |
Articolo 18 |
|
— |
Articolo 19 |
|
Articolo 15 |
Articolo 20 |
|
— |
Allegato I |
|
— |
Allegato
II |
_____________
[1] COM(87) 868 PV.
[2] V. allegato 3, Parte A, delle
conclusioni.
[3] Eseguita ai sensi della
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ‑ Codificazione
della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.
[4] Allegato I della presente proposta.
[5] GU C Ö […] del […], pag. […]. Õ
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU C […] del […], pag. […].
[8] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.
[9] V. allegato I.
[10] GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[12] GU L Ö 24 del 29.1.2004, pag. 1. Õ