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Bruxelles, 1.2.2010
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli incentivi a favore delle
organizzazioni aderenti ad EMAS per il periodo 2004-2006
{SEC(2010)59}
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli incentivi
a favore delle organizzazioni aderenti ad EMAS per il periodo 2004-2006
INDICE
1........... Introduzione................................................................................................................... 3
2........... Le tipologie di incentivi esterni......................................................................................... 4
2.1........ Flessibilità della regolamentazione.................................................................................... 4
2.2........ Incentivi promozionali..................................................................................................... 5
2.2.1..... Supporto
informativo...................................................................................................... 6
2.2.2..... Sostegno
finanziario........................................................................................................ 6
2.2.3..... Supporto
tecnico............................................................................................................ 7
2.2.4..... Appalti
pubblici.............................................................................................................. 8
3........... Sintesi dei risultati per ciascun gruppo di indicatori........................................................... 9
3.1........ Flessibilità della regolamentazione.................................................................................... 9
3.2........ Incentivi promozionali................................................................................................... 10
3.2.1..... Supporto
informativo.................................................................................................... 10
3.2.2..... Sostegno
finanziario...................................................................................................... 11
3.2.3..... Supporto
tecnico.......................................................................................................... 12
3.2.4..... Appalti
pubblici............................................................................................................ 12
4........... Conclusioni................................................................................................................... 13
Il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[1]
istituisce un sistema tramite il quale le organizzazioni valutano, gestiscono e
migliorano continuamente le loro prestazioni ambientali.
L'applicazione di EMAS può risultare molto
positiva per le organizzazioni sotto vari profili. Un uso più sostenibile delle
risorse genera vantaggi finanziari, una migliore immagine pubblica, un minor
rischio di inosservanza degli obblighi di legge in materia ambientale, migliori
relazioni con le autorità ambientali e con gli altri soggetti interessati ed
una corretta gestione dei rischi, che a sua volta può indurre gli istituti di
credito e gli enti assicurativi a proporre condizioni finanziarie più
vantaggiose.
L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento chiede
agli Stati membri di valutare il modo in cui tenere conto della registrazione EMAS
nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale al fine di
evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che
delle autorità preposte ai controlli.
I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 obbligano gli
Stati membri a promuovere la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in
particolare, a studiare come tener conto della registrazione EMAS nella
definizione dei criteri da seguire nelle loro politiche in materia di appalti
pubblici.
Il paragrafo 3, articolo 11, dello stesso
regolamento prevede che la Commissione europea trasmetta le informazioni
ricevute dagli Stati membri in merito alle suddette attività promozionali al
Parlamento europeo e al Consiglio.
La presente relazione è stata predisposta in
ottemperanza al disposto di cui sopra. Essa descrive le varie misure di
incentivazione applicate nei diversi Stati membri e fornisce un quadro
riassuntivo dei risultati ottenuti per ciascun gruppo di indicatori.
Il documento di lavoro allegato alla presente
comunicazione contiene le informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri
relativamente alle misure di incentivazione e agli indicatori definiti nella
presente relazione, nonché le statistiche concernenti gli indicatori e quelle
che gli Stati membri hanno identificato come migliori pratiche in ragione dei
risultati positivi ottenuti dalle misure d'incentivazione specifiche.
Gli obbiettivi principali della presente relazione
sono di informare il Parlamento europeo e il Consiglio e di far conoscere alle
autorità nazionali le differenti pratiche seguite nei vari paesi.
2. Le
tipologie di incentivi esterni
La natura degli incentivi messi a disposizione
dalle autorità nazionali può variare a seconda degli obiettivi perseguiti.
Sono state identificate due categorie principali:
(a)
gli incentivi connessi alla flessibilità
della regolamentazione;
(b)
gli incentivi destinati a promuovere
l'adozione del sistema attraverso:
–
gli appalti pubblici;
–
il sostegno finanziario;
–
il supporto tecnico;
–
il supporto informativo.
2.1 Flessibilità della regolamentazione
Ai fini della presente relazione, il termine
flessibilità della regolamentazione comprende:
–
la semplificazione degli adempimenti,
intesa come sostituzione degli obblighi giuridici senza modifiche della
legislazione ambientale in quanto tale;
–
la deregolamentazione, che implica
modifiche della legislazione.
La flessibilità della regolamentazione è volta a:
–
semplificare e ridurre il quadro
normativo nelle situazioni in cui esistono prescrizioni superflue;
–
rimuovere gli ostacoli di carattere
procedurale;
–
ridurre la necessità di trasmettere
documenti inutili e ripetitivi alle autorità di regolamentazione;
–
favorire un comportamento responsabile da
parte degli operatori.
L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento
costituisce la base giuridica che consente agli Stati membri di valutare il
modo in cui tenere conto della registrazione EMAS nell'attuazione e
nell'esecuzione della legislazione ambientale.
Il regolamento EMAS stabilisce requisiti rigorosi
per quanto riguarda l'osservanza della legislazione ambientale, in quanto
impone l'intervento di verificatori esterni indipendenti, che devono accertarsi
che l'organizzazione sia in grado di dimostrare il pieno rispetto delle norme.
In compenso, alcuni Stati membri hanno stabilito una regolamentazione
flessibile per le organizzazioni aderenti ad EMAS, al fine di alleggerire la
pressione normativa e ottimizzare le proprie risorse.
Per stimare il grado di utilizzo della
flessibilità in materia di regolamentazione, sono stati definiti i seguenti
indicatori.
L'Indicatore 1
concerne le informazioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e lo
snellimento delle richieste e illustra il numero di testi legislativi, accordi
o altri documenti adottati dagli Stati membri per ridurre le procedure di
rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni aderenti ad EMAS. La
motivazione alla base di questo incentivo è che gran parte delle informazioni
richieste per le domande di autorizzazione è raccolta attraverso il sistema
EMAS, che fornisce informazioni affidabili, aggiornate e utilizzabili.
L'indicatore 2
concerne la riduzione o il consolidamento degli adempimenti in materia di
relazioni e monitoraggio e indica il numero di testi legislativi, accordi o
altri documenti di cui dispone lo Stato membro al fine di procedere alla
riduzione o al consolidamento degli adempimenti in materia di relazioni e
monitoraggio. La motivazione alla base di questo incentivo è il fatto che la
dichiarazione ambientale fornisce alle autorità competenti dati e informazioni
utilizzabili ai fini delle relazioni e/o del monitoraggio, evitando in tal modo
la duplicazione delle attività.
L'indicatore 3
concerne la riduzione del numero di ispezioni e indica il numero di testi
legislativi, accordi o altri documenti in vigore nello Stato membro per ridurre
il numero di ispezioni. La motivazione alla base di questo incentivo è che le
risorse disponibili a livello nazionale per i controlli sono limitate. Poiché
l'applicazione di EMAS facilita il rispetto della legislazione ambientale, le
imprese registrate possono essere soggette a un minor numero di ispezioni e/o a
ispezioni di portata limitata.
L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
stabilisce disposizioni volte a promuovere la partecipazione delle
organizzazioni ad EMAS. Questo articolo contiene un esplicito riferimento alla
promozione della partecipazione ad EMAS delle PMI tramite l'accesso
all'informazione e ai fondi di sostegno, spese di registrazione ragionevoli e
misure di assistenza tecnica per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni
pubbliche e ai pubblici appalti.
Il medesimo articolo 11, al paragrafo 2 indica le
basi per un'ampia promozione di EMAS tramite le pratiche di acquisizione
pubblica di beni o servizi. Esso impone alle autorità pubbliche di studiare
come tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro
politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi.
Possono essere forniti incentivi promozionali nei
seguenti principali settori:
–
supporto informativo;
–
sostegno finanziario;
–
supporto tecnico;
–
appalti pubblici.
Le tipologie principali di supporto informativo
fornite negli Stati membri sono:
–
programmi d'informazione adattati alle
esigenze degli operatori economici, delle piccole industrie e delle imprese
artigiane, dei sindacati, delle amministrazioni pubbliche e della popolazione
in generale;
–
campagne d'informazione destinate a
specifici gruppi d'interesse e alla popolazione in generale, con il supporto di
campagne televisive, articoli su pubblicazioni specializzate e nella stampa
locale, campagne promozionali o qualsiasi altra misura di sensibilizzazione
generale;
–
conferenze e seminari finalizzati a
promuovere la partecipazione attiva e lo scambio di esperienze e di migliori
pratiche.
Sono stati definiti i seguenti indicatori al fine
di analizzare l'uso del supporto informativo come incentivo.
Indicatore 1: numero
dei diversi documenti creati per sensibilizzare e fornire informazioni su EMAS
(opuscoli, materiale informativo, volantini, ecc.).
Indicatore 2: numero
delle diverse pubblicazioni (articoli, bollettini, giornali, riviste
specializzate, campagne pubblicitarie, diffusione del logo EMAS, ecc.) a
dimostrazione delle varie modalità utilizzate per trasmettere le informazioni
su EMAS.
Indicatore 3: numero
delle varie riunioni organizzate per fornire informazioni su EMAS (conferenze,
seminari, campagne, attività di volontariato, laboratori, cerimonie di
premiazione, mostre, forum, fiere, ecc.).
Indicatore 4: numero
di siti web di informazione su EMAS (laddove vi sia più di un organismo
competente).
Indicatore 5: numero
di strumenti utilizzati dallo Stato membro per le attività di controllo,
monitoraggio, registrazione EMAS, ecc. (qualora vi sia più di un organismo
competente).
Indicatore 6: numero
dei diversi contatti con organizzazioni non aderenti ad EMAS, allo scopo di
fornire informazioni su EMAS (lettere, mail, ecc.), con indicazione delle varie
modalità utilizzate per contattare le organizzazioni.
Indicatore 7: numero
dei diversi contatti con le organizzazioni aderenti ad EMAS al fine di
trasmettere informazioni su EMAS (lettere, mail, ecc.), con indicazione delle
varie modalità utilizzate per contattare le organizzazioni.
Le tipologie principali di sostegno finanziario
fornite negli Stati membri sono:
–
aiuti alle nuove registrazioni EMAS,
sotto forma di una somma forfettaria o di una percentuale dei costi totali
sostenuti;
–
agevolazioni fiscali sugli acquisti
destinati a migliorare le prestazioni ambientali, come forma indiretta di
finanziamento;
–
fondi speciali per l'assistenza tecnica,
la formazione del personale e la consulenza esterna;
–
riduzione delle spese di registrazione;
infine, condizioni di favore per le imprese
aderenti ad EMAS, negoziate con gli istituti di credito e gli enti
assicurativi.
Sono stati definiti i seguenti indicatori per
analizzare l'uso del sostegno finanziario come incentivo.
L'indicatore 1
illustra il numero di testi legislativi, accordi o altri documenti
d'applicazione nello Stato membro concernenti il finanziamento EMAS.
L'indicatore 2 indica
le somme stanziate per finanziare l'applicazione di EMAS (ad esclusione delle
retribuzioni del personale).
L'indicatore 3
concerne il sostegno finanziario per le nuove registrazioni EMAS e indica la
percentuale di somme già spese rispetto ai fondi totali stanziati per le nuove
registrazioni EMAS.
L'indicatore 4
concerne gli aiuti e il sostegno finanziario per le organizzazioni aderenti ad
EMAS e indica la percentuale delle somme già spese rispetto ai fondi totali
stanziati per le organizzazioni aderenti ad EMAS.
L'indicatore 5
concerne gli sgravi fiscali sugli acquisti destinati a migliorare le
prestazioni ambientali e illustra il sostegno alle organizzazioni per gli
acquisti concernenti le prestazioni ambientali.
L'indicatore 6
concerne il sostegno finanziario speciale per: progetti pilota, programmi di
promozione, accordi ambientali, ecc. e illustra altre modalità di sostegno
finanziario a favore delle organizzazioni.
L'indicatore 7
illustra la riduzione delle spese di registrazione delle organizzazioni.
L'indicatore 8
concerne i vantaggi a disposizione delle organizzazioni aderenti ad EMAS e
illustra il numero di istituti di credito che offrono vantaggi alle
organizzazioni aderenti ad EMAS (mutui agevolati per l'attuazione di EMAS,
ecc.).
L'indicatore 9
illustra il numero di enti assicurativi che offrono vantaggi alle
organizzazioni aderenti ad EMAS, a dimostrazione di come la registrazione EMAS
può apportare vantaggi assicurativi alle organizzazioni.
Le principali tipologie di supporto tecnico
fornite negli Stati membri sono:
–
programmi educativi in cooperazione con
le associazioni competenti, ad es. le Camere di commercio e industria, o sotto
la supervisione dell'organismo nazionale EMAS;
–
programmi di attuazione graduale,
destinati specificamente alle PMI; tali sistemi sono concepiti per aiutare le
PMI a conseguire l'eccellenza ambientale a diversi livelli, a seconda delle
loro esigenze specifiche;
–
sinergie tra tutti i partecipanti ai
sistemi di gestione ambientale (ad es. gruppi di lavoro, partenariati,
valutazioni inter pares e consulenze
personalizzate);
–
realizzazione di investimenti a breve e a
lungo termine da parte delle autorità per educare e formare professionisti mediante
programmi specializzati;
–
linee guida e strumenti destinati a
settori specifici.
Per analizzare l'uso del supporto tecnico quale
incentivo, sono stati definiti i seguenti indicatori.
Indicatore 1: numero
di documenti creati per fornire sostegno e illustrare la procedura da seguire
nell'applicazione di EMAS (manuali, guide, kit di strumenti, orientamenti,
linee guida, istruzioni, CD interattivi, studi, ecc.).
Indicatore 2: numero
di programmi per l'applicazione graduale di EMAS, creati soprattutto per
aiutare le organizzazioni a realizzare una migliore gestione ambientale a vari
livelli, a seconda delle loro specifiche esigenze.
Indicatore 3: numero
di programmi educativi (formazione, corsi, attività, ecc.) concepiti per
fornire supporto tecnico alle organizzazioni.
Indicatore 4: numero
di sinergie che coinvolgono tutti i partecipanti ai sistemi di gestione
ambientale (ad es., gruppi di lavoro, partenariati, valutazioni inter pares e consulenze personalizzate,
reti, associazioni di informazione, ecc.). Tale indicatore illustra i vari modi
in cui le organizzazioni possono scambiarsi informazioni in merito ad EMAS.
Indicatore 5: numero
di progetti e altri programmi (pilota) realizzati per fornire supporto tecnico
alle organizzazioni nell'applicazione di EMAS.
Indicatore 6: numero
di altre regolamentazioni specifiche (norme) che contribuiscono
all'applicazione di EMAS.
Gli acquirenti pubblici e gli altri soggetti che
rientrano nel campo di applicazione delle direttive in materia di appalti
pubblici costituiscono un'importante categoria di consumatori. La spesa per
appalti pubblici è pari a circa 1 000 miliardi di EUR, vale a dire circa
il 16% del PIL dell'Unione europea. L'integrazione negli appalti pubblici delle
considerazioni ambientali potrebbe contribuire in maniera significativa allo
sviluppo sostenibile. L'introduzione di un riferimento ad EMAS nei bandi di
gara ogni qualvolta possibile contribuirebbe a far conoscere il sistema e
incentiverebbe gli offerenti ad aderirvi.
L'articolo 11, paragrafo 2, costituisce la base
per promuovere la diffusione di EMAS attraverso le procedure di appalto.
L'articolo impone alle autorità pubbliche di studiare come tener conto della
registrazione EMAS nella definizione dei criteri da seguire nelle rispettive
politiche in materia di appalti pubblici.
Le direttive sugli appalti pubblici[2]
introducono un criterio per cui gli offerenti sono tenuti ad applicare misure
di gestione ambientale nell'esecuzione di contratti specifici di lavori o
servizi: ad esempio, un contratto per la costruzione di un ponte in una riserva
naturale richiede una gestione ambientale continua e l'adozione di specifiche
misure di protezione durante i lavori. In questi casi si potrà esibire la
certificazione EMAS o di un altro sistema di gestione ambientale equivalente
come prova del rispetto del requisito dell'adozione di misure di gestione
ambientale.
L'indicatore 1
riflette l'utilizzo degli appalti/acquisti pubblici a fini di incentivazione
nei vari Stati membri e illustra il numero di documenti adottati da ciascuno
Stato membro relativamente all'applicazione degli appalti pubblici.
3 Sintesi
dei risultati per ciascun gruppo di indicatori
3.1 Flessibilità della regolamentazione
Sebbene sia stato rilevato un leggero aumento
della flessibilità della regolamentazione, solo quattro Stati membri (Germania,
Regno Unito, Repubblica slovacca e Spagna) applicano incentivi in relazione a
tutti e tre gli indicatori definiti, mentre dodici Stati membri non mettono a
disposizione nessuno di tali incentivi.
La Germania è lo Stato membro che ha sviluppato il
maggior numero di leggi nel settore. Anche Austria, Belgio, Danimarca, Italia,
Portogallo, Paesi Bassi, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Regno Unito
hanno sviluppato vari testi.
Cipro, Francia, Lituania e Repubblica ceca stanno
elaborando vari testi che concedono vantaggi normativi alle organizzazioni
aderenti ad EMAS.
Per quanto concerne le richieste di autorizzazione
o la riduzione degli adempimenti in materia di relazioni e monitoraggio, alcuni
Stati membri hanno definito situazioni specifiche e limitate in cui le
organizzazioni aderenti ad EMAS possono godere di vantaggi. Nella maggior parte
dei casi, si tratta di riduzioni degli adempimenti in materia di relazioni, o
della semplificazione delle procedure di autorizzazione in settori quali
l'IPPC, la gestione dei rifiuti, le discariche, le acque e le emissioni. La
maggior parte degli incentivi è relativa all'IPPC (Cipro, Lituania, Regno
Unito, Repubblica slovacca e Spagna). Tuttavia, tale incentivo, sebbene sia
particolarmente apprezzato dalle imprese, non è applicabile a tutti i settori
produttivi e, di conseguenza, ha potenzialità limitate.
Altri Stati membri hanno concesso alle
organizzazioni aderenti ad EMAS esenzioni di più ampia portata dall'obbligo di
presentare relazioni, laddove le organizzazioni ottemperino ai propri obblighi
in modo equivalente, e senza specificare le situazioni. Questa tipologia di
benefici di ampia portata è quella che offre le maggiori potenzialità, in quanto
consente di fornire vantaggi ad hoc a ciascuna specifica organizzazione.
Tuttavia, nell'interesse dalla certezza giuridica e per facilitare
l'applicazione pratica di tali incentivi, sarebbe utile collegarli a specifiche
procedure di richiesta delle autorizzazioni, o a specifici adempimenti in
materia di relazioni e monitoraggio. Per quanto concerne le ispezioni, il
beneficio può consistere nella riduzione del numero di ispezioni o delle spese
da sostenere per le stesse. In taluni casi, la riduzione delle spese non è
direttamente connessa alla registrazione EMAS, ma dipende dal fatto che le
ispezioni richiederanno in genere meno tempo e meno lavoro da parte delle
autorità.
Il supporto informativo è aumentato nel corso del
periodo che va dal 2004 al 2006. Le attività informative hanno spaziato dalla
pubblicazione di opuscoli, volantini o articoli su giornali e riviste,
all'organizzazione di eventi come conferenze o seminari. Tutti gli Stati membri
hanno almeno un sito web che fornisce notizie su EMAS.
In generale, tutto il materiale informativo è
stato specificamente concepito per informare e promuovere il sistema EMAS. La
maggioranza degli eventi organizzati era specificamente dedicata ad EMAS,
mentre in alcuni casi il riferimento ad EMAS era incluso in un argomento più
vasto, come la sostenibilità ambientale o affiancato ad altri sistemi di
gestione ambientale (Repubblica ceca, Estonia e Paesi Bassi).
La maggior parte delle conferenze organizzate e
del materiale informativo fornito dava informazioni generali sul sistema e
sulla procedura da seguire per aderire ad EMAS. In Grecia, Italia, Lettonia,
Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia e Spagna sono state organizzate
conferenze o è stato distribuito materiale informativo relativamente a
specifici settori di attività. Per quanto sia sempre necessario fornire
informazioni generali, le attività informative relative a settori specifici
possono essere particolarmente interessanti e utili per le organizzazioni e
possono favorire una maggiore adesione al sistema.
In Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Romania,
Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito sono state organizzate riunioni periodiche
EMAS che portavano avanti gli stessi argomenti (di norma a cadenza annuale). In
generale, le attività organizzate sono state periodiche, mentre gli eventi una
tantum l'eccezione.
Modalità meno comuni di sostegno sono state
l'organizzazione di premi nazionali EMAS, la realizzazione di cortometraggi
promozionali trasmessi in televisione (Polonia e Portogallo) e la produzione di
"gadget" EMAS (Polonia).
Le iniziative di supporto informativo EMAS sono in
genere rivolte alle organizzazioni aderenti ad EMAS, ma vi sono anche
iniziative rivolte specificamente alle organizzazioni non aderenti ad EMAS
(Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Spagna,
Paesi Bassi e Regno Unito). Anche i contatti con le organizzazioni aderenti
sono stati frequenti.
Per quanto gli incentivi di sostegno informativo
siano a disposizione di tutte le organizzazioni, incluse le PMI, alcuni Stati
membri prevedono incentivi rivolti appositamente alle PMI (Cipro, Lituania,
Repubblica slovacca e Spagna).
Riguardo all'ammontare dei fondi stanziati per il
sostegno informativo EMAS, esso è in crescita in un buon numero di Stati membri
(Germania, Grecia, Polonia, Spagna, Estonia, Francia, Lettonia e Romania).
Il numero di testi legislativi relativi al
sostegno finanziario EMAS è leggermente aumentato. Alcuni provvedimenti
normativi relativi al finanziamento EMAS sono stati adottati in Germania,
Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca,
Repubblica slovacca e Spagna.
Le dotazioni di bilancio per EMAS sono
notevolmente aumentate(quasi +400%). Particolarmente notevole è la dotazione
EMAS in Spagna.
Le somme stanziate per EMAS sono state utilizzate
principalmente per organizzare conferenze, seminari e altri eventi e per la
produzione di pubblicazioni quali guide, opuscoli, ecc. In alcuni casi, lo
stanziamento ha anche coperto i costi dell'organismo competente.
D'altro canto, l'ammontare del sostegno
finanziario alle nuove registrazioni EMAS non è stato consistente. Esso è
fornito in Germania, Grecia, Repubblica slovacca, Spagna, Regno Unito e
Portogallo.
La situazione è simile per quanto concerne il
sostegno finanziario alle organizzazioni aderenti ad EMAS, in quanto i paesi
che forniscono tale incentivo sono la Repubblica slovacca, la Spagna, la
Francia e il Regno Unito.
Nessuno Stato membro ha previsto agevolazioni
fiscali sugli acquisti finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali.
L'ammontare del sostegno finanziario speciale a
progetti pilota, programmi promozionali, accordi ambientali ecc. è aumentato,
ma solo un esiguo numero di Stati membri fornisce tale tipologia di incentivo
(Finlandia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Irlanda, Lettonia e Portogallo).
Gli incentivi finanziari per la registrazione EMAS
sotto forma di riduzione o assenza delle spese d'iscrizione sono aumentati.
Infatti, l'iscrizione è gratuita in Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Grecia,
Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Italia (per gli enti pubblici) e Spagna
(tranne che nella regione autonoma di Murcia), mentre è ridotta in Danimarca,
Finlandia, Germania, Lituania, Romania, Italia e Regno Unito.
Fatta eccezione per l'Italia, dove alcuni istituti
di credito e un gran numero di compagnie di assicurazione accordano vantaggi
alle organizzazioni aderenti ad EMAS, e per la Repubblica slovacca (dove vi è
una banca che accorda tali vantaggi) come politica generale, le banche o le
compagnie di assicurazione non offrono vantaggi alle organizzazione aderenti ad
EMAS.
Rispetto al sostegno alle PMI, la gratuità
dell'iscrizione è senza dubbio un buon incentivo per le PMI, nonché per le
altre organizzazioni. La Finlandia, la Romania e il Regno Unito considerano le
dimensioni dell'organizzazione per la determinazione della riduzione della
quota d'iscrizione, o applicano la riduzione solo alle PMI. A parte la quota
d'iscrizione, altre forme di sostegno finanziario diretto specificamente alle
PMI sono disponibili in Repubblica ceca, Grecia, Italia, Portogallo, Repubblica
slovacca, Spagna e Regno Unito.
Il supporto tecnico è aumentato nel periodo
2004-2006.
Sono stati realizzati sia documenti per
l'assistenza tecnica, come manuali, orientamenti, guide ecc., sia sinergie tra
tutti gli attori dei sistemi di gestione ambientale nella maggior parte degli
Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo,
Romania, Repubblica slovacca, Spagna e Paesi Bassi) e in Norvegia.
Anche se la maggior parte di tali documenti e
programmi sono intesi per tutti i settori produttivi, alcuni Stati membri hanno
messo a punto anche manuali e guide per settori specifici, come gli ospedali,
gli impianti e gli eventi sportivi (Grecia), i servizi pubblici (Belgio), i settori
chimico, agroalimentare, farmaceutico, elettrico/elettronico e altri (Spagna);
il settore alimentare e delle bevande e quello dei mobili (Regno Unito).
Orientamenti specifici per gli enti locali sono stati sviluppati in Estonia,
Grecia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Ungheria.
Tale approccio mirato ha buone prospettive di
migliorare l'integrazione del sistema.
Si è registrato un forte aumento nel numero di
documenti e programmi miranti ad agevolare l'applicazione di EMAS nelle PMI, in
particolare nella Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda,
Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca e Regno Unito.
Nella maggior parte degli Stati membri (Belgio,
Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Ungheria, Italia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca,
Slovenia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito) e in Norvegia sono stati attivati
programmi educativi e sinergie tra tutti i partecipanti ai sistemi di gestione
ambientale. Tali programmi e sinergie spesso comprendono esperienze pratiche di
applicazione di EMAS per mezzo di gruppi di lavoro e di riunioni di soggetti
interessati o di organizzazioni aderenti ad EMAS, oppure di reti di enti
locali. La formazione dei verificatori ambientali, dei revisori e delle
amministrazioni locali è spesso un elemento importante di tali programmi.
Il numero di documenti concernenti gli appalti
pubblici è aumentato significativamente; gran parte degli Stati membri ha emanato
i propri.
Sono stati emanati testi legislativi sugli appalti
pubblici in Austria, Cipro, Grecia, Lettonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Spagna e Ungheria e un numero
maggiore di orientamenti e documenti è stato adottato da Repubblica ceca,
Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e
Paesi Bassi.
In generale, i documenti dichiarati dagli Stati
membri concernono misure per rendere più ecocompatibili gli acquisti pubblici
e, sebbene il loro numero sia cresciuto notevolmente, non sempre tali documenti
apportano chiari o diretti benefici alle organizzazioni aderenti ad EMAS. Solo
la Repubblica ceca, Grecia, Lituania, Romania, Repubblica slovacca, Spagna,
Paesi Bassi e Regno Unito hanno incluso specifici riferimenti ad EMAS e a come
possa essere utilizzato negli appalti pubblici.
Gli incentivi esterni predisposti dalle autorità
nazionali, soprattutto se basati su politiche e programmi mirati, possono
produrre un effetto positivo sull'adesione ad EMAS.
Tutti gli Stati membri applicano misure che
forniscono incentivi esterni per le organizzazioni aderenti ad EMAS. Il fatto
che il mondo imprenditoriale lamenti ancora la carenza di misure concrete è un
indicatore del potenziale di miglioramento esistente.
In generale, gli incentivi sono concepiti per le
organizzazioni private. Tuttavia, EMAS è a disposizione anche delle
organizzazioni pubbliche, e per quanto queste non siano prevalentemente guidate
da considerazioni economiche, è importante che gli Stati membri prevedano
incentivi anche per questo settore, specialmente a favore degli enti locali,
che possono dare il buon esempio e ingenerare un circolo virtuoso.
La revisione del secondo regolamento EMAS nel
periodo 2007-2009 rappresenta un momento di svolta per il sistema; uno degli
obiettivi della revisione è di rafforzare il regolamento in modo tale che gli
incentivi acquistino un maggior peso e gli Stati membri siano più propensi a
includerli nei loro programmi. Si prevede infatti che il rafforzamento del
sistema di relazioni sulle prestazioni ambientali e del meccanismo che assicura
il rispetto degli adempimenti da parte delle organizzazioni incoraggerà i
legislatori nazionali a introdurre maggiori incentivi rispetto alla situazione
attuale.
È necessario che gli Stati mettano a punto
politiche sugli incentivi insieme con programmi d'incentivazione a lungo
termine per promuovere le migliori pratiche. La Commissione continuerà a
fornire l'assistenza tecnica e il supporto informativo necessari per
l'applicazione di EMAS nelle organizzazioni pubbliche e private.