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Bruxelles, 29.6.2010
COM(2010)356 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
INDICE
1........... Introduzione................................................................................................................... 3
2........... Contesto........................................................................................................................ 3
2.1........ Regolamento
vigente....................................................................................................... 4
3........... Tendenze principali nei servizi di roaming......................................................................... 5
3.1........ Evoluzione
dei prezzi del roaming.................................................................................... 5
3.2........ Evoluzione
del traffico..................................................................................................... 7
3.3........ Misure
a favore della trasparenza.................................................................................... 7
4........... Progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del
regolamento......................... 7
5........... Conclusioni..................................................................................................................... 7
Una delle priorità più recenti della Commissione è
stata la creazione di un mercato interno dei servizi di roaming e
l'eliminazione dei costi eccessivi di questi servizi. A giugno 2007 è stato
adottato un primo regolamento relativo al roaming sulle reti pubbliche di
telefonia mobile all'interno della Comunità[1]
(il regolamento sul roaming) per contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno e nel contempo garantire un livello elevato di tutela dei
consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato.
Il regolamento sul
roaming era inteso ad affrontare una situazione in cui un'attività economica
transfrontaliera (il roaming) era direttamente svantaggiata rispetto ad un'attività
economica domestica (l'uso dei servizi di telefonia mobile sul territorio
nazionale)[2].
La Commissione, dopo aver svolto un primo esame
del regolamento sul roaming e aver rilevato che la concorrenza non funzionava
ancora in maniera soddisfacente, ha presentato proposte di modifica che sono
state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a giugno 2009[3].
Esse comprendevano anche un'estensione della durata e dell'ambito di
applicazione del regolamento per includervi i servizi di roaming di dati e SMS.
Il regolamento sul roaming modificato si applica
fino al 30 giugno 2012. Nel frattempo, la Commissione ha il compito di vigilare
sul funzionamento del regolamento e di comunicare in merito al Parlamento
europeo e al Consiglio. La Commissione è tenuta a riesaminare il funzionamento
del regolamento entro il 30 giugno 2011.
La Commissione deve redigere inoltre, entro il 30
giugno 2010, una relazione intermedia relativa alle proprie attività di
monitoraggio in materia di roaming. La presente comunicazione costituisce la
relazione intermedia ai fini del regolamento sul roaming, quale modificato.
Poiché il regolamento di modifica è in vigore solo da giugno 2009, la presente
relazione intermedia fornisce una sintesi generale delle ultime tendenze nel
settore del roaming e una valutazione iniziale dei progressi compiuti verso il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento.
Dopo l'adozione del
regolamento di modifica la Commissione ha continuato a collaborare strettamente
prima con il Gruppo dei regolatori europei (ERG) e poi con l'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), che vi è
succeduto, per monitorare l'attuazione del regolamento nonché gli sviluppi dei
servizi di roaming. Il BEREC procede a una vasta raccolta di dati, sulla base
dei quali vengono redatte le relazioni comparative; la più recente è stata
pubblicata ad aprile 2010 e ha fornito indicazioni importanti per la presente
comunicazione. A marzo 2010 il BEREC ha pubblicato anche una relazione sulle
tariffe alternative al dettaglio per i servizi di roaming vocale, SMS e dati,
così come una relazione sulla conformità dei servizi di roaming, che hanno
fornito dati utili per la redazione del presente documento[4].
Il 24 marzo 2010 la Commissione ha organizzato un
seminario sui servizi di roaming, al quale hanno partecipato rappresentanti
dell'industria, delle associazioni di consumatori, delle autorità nazionali di
regolamentazione (ANR) e dei ministeri. Per la stesura della relazione la
Commissione ha tenuto conto anche delle opinioni espresse nel corso del
seminario[5].
Il regolamento sul roaming disciplina le tariffe
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di roaming vocale e include strumenti
volti ad aumentare la trasparenza. A livello di tariffe all'ingrosso si applica
un massimale che decresce annualmente: da luglio 2009 il massimale pertinente è
di 0,26 EUR e scenderà a 0,22 EUR a partire dal 1° luglio 2010.
A livello di prezzi al dettaglio, è stato stabilito il massimale di una
"eurotariffa" che gli operatori erano tenuti a offrire (anch'essa
decrescente su base annua). Il massimale è stato applicato automaticamente a
tutti i clienti, ad eccezione di quelli che nel 2007 avevano richiesto
espressamente un piano tariffario diverso. Il massimale è attualmente di
0,43 EUR al minuto per le chiamate effettuate e di 0,19 EUR per le
chiamate ricevute; a partire dal 1° luglio 2010 questi massimali saranno
ridotti rispettivamente a 0,39 EUR e 0,15 EUR al minuto. Ai sensi del
regolamento sul roaming modificato, i massimali sono tariffati al secondo e gli
operatori possono stabilire un periodo minimo di tariffazione pari a 30
secondi, sia per il mercato all'ingrosso che per le chiamate effettuate sul
mercato al dettaglio. Pur essendo obbligati a offrire un'eurotariffa, gli
operatori sono liberi di offrire tariffe al dettaglio alternative per i servizi
di roaming vocale. Inoltre, dal 1° luglio 2010 gli operatori non possono
applicare alcun costo ai consumatori che ascoltano messaggi in segreteria
telefonica in roaming.
Per quanto riguarda gli SMS, sono stati fissati un
massimale all'ingrosso di 0,04 EUR e un'eurotariffa SMS che gli operatori
sono obbligati a offrire, con un massimale di 0,11 EUR (come per i servizi
vocali, gli operatori possono offrire anche tariffe alternative). Per il
roaming di dati è stato fissato un massimale attualmente pari a 1 EUR per
megabyte (MB) che diminuirà annualmente e da luglio 2010 sarà pari a
0,80 EUR. Sono anche state introdotte misure per aumentare la trasparenza
a favore dei consumatori: gli operatori devono inviare informazioni sui costi
dei servizi roaming non appena il cliente entra in un altro Stato membro; i
clienti devono inoltre essere informati della possibilità di chiamare
gratuitamente il numero 112 nello Stato membro che stanno visitando. Tra le
misure a favore della trasparenza rientrano anche disposizioni volte a impedire
bollette esorbitanti per i servizi di roaming di dati (il "limite di
interruzione del servizio"). Dal 1° marzo 2010 il limite è disponibile su
richiesta del cliente e dal 1° luglio 2010 si applica automaticamente un limite
di interruzione del servizio pari a 50 EUR per tutti i consumatori che non
hanno già optato per una soglia diversa.
3. Tendenze
principali nei servizi di roaming
3.1. Evoluzione dei prezzi del roaming
Voce
Punti principali
·
I prezzi per le chiamate vocali
effettuate e ricevute sono ora più bassi rispettivamente del 46% e 55% in
rapporto al periodo precedente l'entrata in vigore del primo regolamento sul
roaming.
·
L'eurotariffa media offerta dagli
operatori e le tariffe alternative medie si concentrano in prossimità dei
massimali stabiliti.
·
La differenza tra tariffe regolamentate
(eurotariffa) e non regolamentate (alternative) è molto contenuta. Le
variazioni da uno Stato membro all'altro sono considerevoli.
·
Le nuove disposizioni che introducono la
fatturazione al secondo hanno portato a una riduzione del 63% del sovrapprezzo
dovuto ai metodi di fatturazione precedenti per le chiamate effettuate; il
sovrapprezzo è stato eliminato per le chiamate ricevute.
In generale, il
rispetto dei nuovi massimali e delle disposizioni in materia di fatturazione è
soddisfacente. I consumatori hanno quindi beneficiato di tariffe roaming sempre
più basse e i prezzi attuali per le chiamate effettuate e ricevute mostrano una
riduzione rispettivamente del 46% e 55% circa in rapporto alla situazione
precedente all'entrata in vigore del primo regolamento sul roaming. I
consumatori adesso possono beneficiare anche delle nuove disposizioni in
materia di fatturazione al secondo, grazie alle quali il sovrapprezzo dovuto ai
metodi di fatturazione precedenti è più che dimezzato per le chiamate
effettuate. Tuttavia, sia sul mercato all'ingrosso che al dettaglio i prezzi
restano vicini ai livelli dei massimali (cfr. figura 1).
Il prezzo medio all'ingrosso alla fine del 2009
era di 0,23 EUR al minuto. Sul mercato al dettaglio, i prezzi medi al
minuto alla fine del 2009 per l'eurotariffa offerta dagli operatori erano di
0,38 EUR per le chiamate effettuate e di 0,17 EUR per le chiamate
ricevute. Questi prezzi medi hanno mostrato una tendenza al ribasso che
rispecchia le riduzioni dei massimali regolamentati.

Figura
1 (fonte: BEREC)
Sono disponibili tariffe alternative sia per le
chiamate effettuate che per le chiamate ricevute; in alcuni casi le tariffe
sono inferiori all'eurotariffa offerta dagli operatori, ma vi sono differenze
notevoli da uno Stato membro all'altro. Il prezzo medio per le chiamate
effettuate con tariffe alternative è aumentato durante la seconda metà del 2009
e ora è quasi pari al prezzo medio al minuto dell'eurotariffa (cfr. figura 1).
Per le chiamate ricevute, le tariffe alternative sono mediamente inferiori
all'eurotariffa offerta dagli operatori, ma in seguito alle riduzioni dei
massimali introdotte a luglio 2009 i prezzi medi sono ormai quasi allo stesso
livello.
La fatturazione al secondo delle chiamate vocali è
stata introdotta per eliminare i costi occulti per i consumatori generati dalla
fatturazione al minuto e per garantire che gli utenti paghino quello che
effettivamente consumano. I dati raccolti indicano che in questo modo il
sovrapprezzo[6] è diminuito
in misura significativa. Le ANR hanno affermato che alcuni operatori non erano
stati in grado di applicare queste disposizioni in tempo, ma erano intenzionati
a farlo al più presto e a risarcire i consumatori di eventuali perdite.
Sul mercato al dettaglio si stima che i
sovrapprezzi praticati in precedenza fossero circa il 24% per le chiamate
effettuate, mentre ora sono stati ridotti di oltre metà e sono pari al 10%. Per
le chiamate ricevute la fatturazione al minuto applicata in precedenza causava
un aumento del costo per i consumatori stimato attorno al 19%; grazie alla
fatturazione al secondo applicata adesso, il sovrapprezzo dovrebbe essere
eliminato completamente. Le ANR vigilano affinché gli operatori applichino
correttamente queste disposizioni.
SMS
Punti principali
·
I prezzi degli SMS sono scesi in media
del 60% circa.
·
I prezzi sul mercato all'ingrosso e
l'eurotariffa SMS offerta dagli operatori si concentrano in prossimità dei
massimali stabiliti.
·
La tariffa SMS alternativa è in media
superiore al massimale regolamentato (0,14 EUR per un SMS senza
eurotariffa rispetto a 0,10 EUR dell'eurotariffa SMS). In questa fase
l'eurotariffa SMS offerta dagli operatori è in genere l'opzione più conveniente
per i consumatori.
È soddisfacente anche il livello di rispetto dei
massimali fissati per gli SMS all'ingrosso e al dettaglio e i consumatori
adesso possono beneficiare di tariffe notevolmente più basse per il roaming SMS
rispetto alla situazione precedente all'entrata in vigore del regolamento di
modifica. Tuttavia i prezzi si concentrano in prossimità dei massimali e devono
ancora essere elaborate tariffe alternative concorrenziali.

Figura
2 (fonte: BEREC)
Il prezzo medio degli SMS è diminuito notevolmente
sul mercato all'ingrosso, scendendo da 0,13 EUR prima dell'entrata in
vigore del regolamento di modifica a 0,04 EUR alla fine del 2009. Questo
calo non ha ancora avuto l'effetto di stimolare la concorrenza sul mercato al
dettaglio.
Il prezzo medio dell'eurotariffa SMS offerta dagli
operatori era di 0,10 EUR alla fine del 2009, a fronte di un massimale
regolamentato di 0,11 EUR. Rispetto al prezzo medio precedente all'entrata
in vigore di queste disposizioni (0,24 EUR) la riduzione è del 60% circa.
Gli operatori possono offrire anche tariffe
alternative, ma finora nei vari paesi dell'UE non vi è stata molta innovazione
per quanto riguarda le tariffe SMS alternative. I livelli di queste tariffe
alternative variano in misura significativa, con un prezzo medio per SMS di
0,14 EUR alla fine del 2009, notevolmente più alto del massimale. Solo in
pochissimi Stati membri le tariffe alternative sono più convenienti dell'eurotariffa
SMS. In molti Stati membri le tariffe alternative sono pari al massimale,
mentre in altri sono notevolmente più alte, talora addirittura superiori a
0,20 EUR per SMS. Nella maggioranza dei casi l'eurotariffa SMS rappresenta
quindi l'opzione più conveniente per i consumatori.
Dati
Punti principali
·
Calo significativo dei prezzi
all'ingrosso per il traffico dati (da 1,2 EUR a 0,55 EUR al MB); il
prezzo medio attuale è molto al di sotto del massimale regolamentato.
·
I prezzi al dettaglio mostrano un andamento
discendente, ma non riflettono ancora completamente le riduzioni applicate a
livello del mercato all'ingrosso.
·
Le bollette esorbitanti rappresentano
ancora un problema.
Il regolamento di modifica ha introdotto un
massimale per il mercato all'ingrosso dei servizi di roaming di dati, pari
attualmente a 1 EUR per MB, fatturato per kilobyte (kB). Sul mercato al
dettaglio, dal 1° marzo 2010 i consumatori hanno la possibilità chiedere che
venga fissato un limite di interruzione del servizio. Sebbene l'introduzione di
un massimale per i prezzi all'ingrosso abbia comportato un calo significativo
dei prezzi medi sia all'ingrosso che al dettaglio, i consumatori non possono
ancora trarre pienamente vantaggio dalle riduzioni applicate all'ingrosso e le
differenze tra gli Stati membri sono notevoli.
Gli operatori hanno applicato i massimali
all'ingrosso in maniera soddisfacente e i prezzi medi all'ingrosso sono scesi
notevolmente. Alla fine del 2009 il prezzo medio per MB era di 0,55 EUR,
molto al di sotto rispetto al massimale regolamentato. Prima dell'entrata in
vigore del regolamento di modifica il prezzo medio all'ingrosso era di
1,2 EUR per MB; la riduzione è stata quindi del 50%.

Figura
3 (fonte: BEREC)
Come indicato nella figura 3, anche i prezzi medi
al dettaglio per il traffico dati stanno scendendo; non è chiaro però se le
riduzioni all'ingrosso si ripercuotano sui prezzi al dettaglio in tutti i casi.
Alla fine del 2009 il prezzo medio al dettaglio per MB era 2,66 EUR, molto
inferiore rispetto all'inizio dello stesso anno, quando il prezzo medio era
3,62 EUR. L'abbassamento dei prezzi all'ingrosso sta però generando
margini ancora maggiori per gli operatori, perché i prezzi al dettaglio non
sono scesi con lo stesso ritmo. Vi sono inoltre variazioni considerevoli da un
paese all'altro: in alcuni Stati membri i prezzi medi al dettaglio si aggirano
attorno ai 4 EUR per MB e talvolta addirittura a 6 EUR per MB.
Oltre a ciò, i prezzi standard degli operatori
sono ancora superiori alla media indicata sopra. Le tariffe standard possono
variare dai 2 EUR ai 5 EUR circa per MB, con punte superiori ai
7 EUR per MB. Il calo dei prezzi medi al dettaglio per il traffico dati
può quindi spiegarsi con la crescita delle offerte flat o in pacchetti che
vengono sfruttate in modo più efficace dai consumatori. In generale, gli
operatori si sono attenuti alla pratica di offrire pacchetti speciali su base
temporale, principalmente giornaliera o mensile. Questo significa che chi
sottoscrive un abbonamento che comprende un volume di traffico elevato può
beneficiare di una riduzione notevole del prezzo per MB, mentre gli utenti che
utilizzano volumi di dati contenuti finiranno, nella maggior parte dei casi,
per pagare di più per quello che consumano.
Gli operatori beneficiano oggi di un massimale
all'ingrosso fatturato per kB, introdotto per evitare che si ripresentasse il
problema del sovrapprezzo già incontrato con il traffico vocale. Tuttavia, gli
operatori non sempre fatturano il traffico in base al consumo effettivo (ossia
per kB) ma spesso utilizzano fasce di fatturazione più elevate, come 10 kB o
100 kB.
In alcuni casi si verificano ancora casi di
"bollette esorbitanti" dovute ai prezzi standard ancora elevati e
alla fatturazione per fasce. Si prevede che la completa applicazione del limite
di interruzione del servizio a partire dal 1° luglio 2010 eliminerà questo
problema.
Punti principali
·
I volumi del traffico vocale, in
particolare delle chiamate ricevute e degli SMS, continuano ad aumentare.
·
I servizi di roaming di dati sono
aumentati di più del 40%, in termini di volume, rispetto al 2009.
Per valutare correttamente l'evoluzione del
traffico bisogna fare riferimento allo stesso periodo di ogni anno, tenendo
conto quindi della distribuzione stagionale degli spostamenti.
In generale, le fluttuazioni dei volumi di
traffico sono influenzate dalla recessione economica e da un calo del numero di
viaggi all'interno dell'UE. L'impatto sui volumi del regolamento sul roaming
non può essere isolato dagli effetti della situazione economica globale.
Nonostante l'andamento dell'economia, i
consumatori hanno continuato ad utilizzare i servizi di roaming, come indicato
nella figura 4. Questo dimostra la fiducia dei clienti e i vantaggi apportati
dal regolamento sul roaming, in particolare nel contesto della recessione, che
ha provocato anche un calo significativo dei viaggi fatti, sia per turismo che
per lavoro[7].
I volumi di traffico vocale per le chiamate ricevute e i servizi di roaming SMS
sono generalmente cresciuti negli ultimi due anni, con un picco stagionale
durante il terzo trimestre dell'anno. I volumi delle chiamate effettuate nel
corso dell'ultimo anno sono rimasti stabili e sono addirittura leggermente
diminuiti nel secondo trimestre dell'anno.

Figura
4 (fonte: BEREC)
Dopo l'entrata in vigore del regolamento di
modifica, che ha introdotto i massimali per gli SMS, si è assistito a un
aumento notevole del volume dei servizi SMS. Il volume dei messaggi è cresciuto
del 20% nel terzo trimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008, ad
indicare che i prezzi più bassi e la maggiore trasparenza hanno favorito
l'aumento del consumo.
Come illustrato nella figura 5 si è registrato un
aumento costante e significativo del volume dei servizi di roaming di dati, con
un tasso di crescita superiore al 40% nel 2009. Poiché i servizi di
trasmissione mobile dei dati sono in aumento, si prevede che questa tendenza
continuerà nel prossimo futuro.

Figura
5 (fonte: BEREC)
3.3. Misure a favore della trasparenza
Il regolamento sul roaming prevede una serie di
misure a favore della trasparenza intese a garantire che i consumatori siano
consapevoli dei prezzi dei servizi di roaming. Oltre alla notifica dei costi
dei servizi di roaming vocale e SMS, il fornitore nazionale è obbligato ad
informare il cliente anche in merito alle tariffe per il roaming di dati. I
clienti, pur ricevendo diversi messaggi singoli, riescono ad ottenere
un'informazione adeguata e in ogni caso possono chiedere all'operatore di
interrompere l'invio degli SMS contenenti le informazioni sulle tariffe di
roaming.
Alcuni operatori non sono stati in grado di
soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento modificato sul roaming al
1° luglio 2009, ma nella maggior parte dei casi i problemi iniziali sono stati
risolti rapidamente. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sulla
conformità nei casi rimanenti, che riguardano principalmente i nuovi operatori
(operatori virtuali di rete mobile, MVNO) che sono entrati in attività dopo il
1° luglio 2009.
Inoltre, per scongiurare il pericolo di ricevere
bollette esorbitanti dovute all'uso dei servizi di roaming di dati, il
regolamento modificato ha introdotto un limite di interruzione del servizio.
Dal 1° marzo 2010 gli operatori hanno introdotto un sistema che consente ai
clienti di determinare in anticipo la cifra massima che desiderano spendere per
i servizi di dati all'estero. Una volta raggiunto l'80% del limite fissato, il
cliente viene avvertito e al raggiungimento del limite deve avere la possibilità
di continuare ad utilizzare i servizi. Dal 1° luglio 2010 si applica un limite
di interruzione del servizio pari a 50 EUR a tutti i clienti che non hanno
specificato un limite diverso.
L'introduzione di questo sistema il 1° marzo 2010
risulta essere stata complessivamente soddisfacente. Si sono registrati alcuni
problemi iniziali, perlopiù risolti al momento attuale. In alcuni casi è stato
necessario l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione per
assicurare la conformità; un operatore ha deciso di impedire l'uso dei servizi
di roaming di dati ai clienti con piano prepagato fino a quando non fosse stato
in grado di adeguare i propri sistemi per poter applicare il limite di
interruzione del servizio. Tale limite deve essere reso disponibile per tutti i
tipi di clienti che utilizzano i servizi di roaming di dati, sia prepagati che
con abbonamento[8].
Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano
attentamente sull'attuazione di queste disposizioni per accertarsi che il
sistema del limite di interruzione del servizio sia correttamente applicato,
soprattutto a partire dal 1° luglio 2010, quando sarà applicato a tutti i
clienti. Poiché il limite di interruzione del servizio è disponibile dal 1°
marzo 2010 solo per i clienti che ne hanno fatto espressamente richiesta, nella
revisione 2011 la Commissione includerà un'analisi più dettagliata della sua
applicazione complessiva e delle impressioni dei consumatori al riguardo.
4. Progressi
compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del regolamento
Il regolamento sul roaming ha come obiettivi
principali favorire la concorrenza, consolidare il mercato unico e assicurare
che i consumatori, quando escono dai confini del loro paese, non paghino prezzi
ingiustificatamente alti rispetto alle tariffe nazionali. Il regolamento sul
roaming crea le condizioni necessarie per lo sviluppo della concorrenza e la
Commissione desidera che gli operatori colgano questa opportunità per mettere a
punto offerte di roaming competitive.
Il regolamento è riuscito a dare un'adeguata
tutela ai consumatori e ha contribuito a consolidare il mercato interno,
soprattutto tramite l'imposizione di massimali tariffari.
L'andamento dei prezzi, così come la varietà delle
offerte, sono indicativi della portata raggiunta dalla concorrenza. A questo
proposito, per il traffico vocale e di SMS la differenza tra i prezzi offerti
dagli operatori e i livelli dei massimali stabiliti è considerata un indicatore
fondamentale del livello di concorrenza sul mercato. I prezzi dei servizi di roaming
vocale e SMS continuano però a non scostarsi molto dai livelli dei massimali.
Il regolamento modificato ha ampliato il margine tra i prezzi all'ingrosso e al
dettaglio dei servizi vocali per far sì che si sviluppasse la concorrenza sul
mercato al dettaglio, in particolare a vantaggio degli operatori alternativi,
ma finora non si registra un aumento della concorrenza a livello di prezzi.
Le alternative all'eurotariffa e all'eurotariffa
SMS sono molteplici; per i servizi vocali esistono tariffe alternative con
strutture di prezzo di vario tipo (limitate nel tempo, con abbonamento mensile
o con tariffa di connessione fatturata al minuto). Il prezzo medio per SMS in
base alle tariffe alternative è superiore all'eurotariffa SMS offerta dagli
operatori. In alcuni Stati membri le tariffe alternative degli SMS in roaming
sono notevolmente più elevate rispetto al massimale regolamentato.
Per quanto riguarda i servizi di roaming di dati
non è ancora chiaro se le riduzioni dei costi all'ingrosso daranno luogo a prezzi
competitivi sul mercato al dettaglio. A questo proposito, poiché i prezzi
standard applicati dagli operatori rimangono elevati, la misura in cui i
clienti beneficiano di pacchetti speciali con tariffe convenienti indica
chiaramente se gli operatori trasferiscono sulle tariffe di roaming di dati
l'abbassamento delle tariffe all'ingrosso.
Sebbene i prezzi medi dei servizi di roaming di
dati stiano calando, i prezzi medi al dettaglio presentano ancora un margine
considerevole rispetto alle tariffe all'ingrosso. I prezzi standard applicati
dagli operatori non sembrano essere diminuiti, il che significa che il calo dei
prezzi medi potrebbe essere dovuto ad un utilizzo maggiore e più efficace delle
offerte esistenti.
A quanto risulta, le tariffe di roaming restano
più alte rispetto ai servizi mobili nazionali; i prezzi praticati per i servizi
nazionali mostrano complessivamente un andamento discendente e le offerte flat
o a pacchetto sono sempre più diffuse. Il BEREC sta esaminando le tendenze dei
prezzi del roaming e nazionali per fornire un'analisi completa nell'ambito
della revisione del 2011.
Da quanto esposto si evince che i servizi di
roaming non mostrano ancora una dinamica concorrenziale sufficiente. I problemi
strutturali del mercato del roaming, derivanti sia dalla mancanza di pressione
concorrenziale dal lato dell'offerta sia dalle caratteristiche della domanda,
sono ancora presenti. In particolare, il mercato del roaming presenta
caratteristiche transfrontaliere specifiche che finora hanno ostacolato lo
sviluppo di una concorrenza efficace e che le autorità nazionali di
regolamentazione non sono state in grado di affrontare. Anche se ha apportato
dei benefici in termini di tutela dei consumatori e di sviluppo del mercato
interno, il sistema di massimali vigente non si è dimostrato capace di
risolvere questi problemi in maniera adeguata.
Sul mercato all'ingrosso, dove il traffico è
equilibrato tra gli operatori di rete mobile, è probabile che gli incentivi non
siano sufficienti per fissare tariffe all'ingrosso competitive. Inoltre, i
prezzi medi del traffico all'ingrosso tra operatori non appartenenti allo
stesso gruppo continuano ad essere prossimi ai massimali, il che indica che non
vi è ancora una dinamica concorrenziale abbastanza forte. Oltretutto, gli
utenti finali sul mercato al dettaglio non acquistano i servizi di roaming
separatamente, ma con i servizi nazionali.
Gli sviluppi tecnologici e/o le alternative ai
servizi di roaming, come la disponibilità di VoIP o WiFi, potrebbero rendere
più concorrenziale il mercato del roaming all'interno dell'UE. Queste
alternative, in particolare i servizi VoIP, sono sempre più usate a livello
nazionale, ma non mostrano sviluppi significativi a livello di roaming.
La Commissione ritiene che per il buon funzionamento
del mercato del roaming sia indispensabile una concorrenza efficiente, che
dovrebbe tradursi in prezzi medi non concentrati in prossimità dei livelli dei
massimali e nella comparsa di offerte alternative frutto dell'innovazione e di
una dinamica concorrenziale.
Complessivamente, l'attuazione del regolamento di
modifica sul roaming si è svolta senza difficoltà, gli operatori si sono
attenuti alle nuove disposizioni e le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscono che i progressi continuino. I consumatori beneficiano delle
riduzioni dei prezzi per i servizi di roaming vocale e SMS e della maggiore
trasparenza. Anche i prezzi del roaming di dati hanno subito un calo, ma i
consumatori non stanno ancora beneficiando pienamente delle riduzioni
registrate sul mercato all'ingrosso. La concorrenza sui mercati del roaming non
si è ancora sviluppata a sufficienza e persistono problemi strutturali.
Il limite di interruzione del servizio si
applicherà automaticamente a partire dal 1° luglio 2010. Alla stessa data
si applicheranno le nuove riduzioni pianificate e gli operatori non possono più
imputare ai consumatori il costo dei messaggi in segreteria telefonica ricevuti
quando si trovano all'estero.
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione presenterà
un esame completo del funzionamento del regolamento sul roaming, nel quale
valuterà in particolare se gli obiettivi del regolamento sono stati conseguiti.
A tale fine la Commissione analizzerà l'andamento dei prezzi sui mercati
all'ingrosso e al dettaglio, l'entità della concorrenza nella fornitura di
servizi di roaming e la qualità di questi servizi. La Commissione inoltre:
·
valuterà l'evoluzione dei servizi di
telefonia mobile a livello nazionale;
·
esaminerà la disponibilità e la qualità
di servizi alternativi al roaming, alla luce dei progressi tecnologici;
·
valuterà se esistono altri modi, oltre
alla regolamentazione dei prezzi, per affrontare i problemi strutturali del
mercato del roaming e creare un mercato interno competitivo in questo settore.
Nell'ambito
dell'analisi del 2011 si valuterà inoltre l'opportunità di regolamentare
ulteriormente i servizi di roaming (regolamentando i prezzi o applicando un
approccio alternativo a lungo termine) o di lasciare che il regolamento giunga
a scadenza nel 2012 e che i servizi di roaming siano regolati unicamente dalle
forze di mercato. Qualunque sia l'approccio scelto, dovrà consentire di
mantenere i vantaggi ottenuti fino a questo momento.
[1] Regolamento
(CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della
Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU
L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
[2] Cfr.
punto 20 delle conclusioni dell'avvocato generale della CGUE presentate per la
causa C-58/08.
[3] Regolamento
(CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, che modifica il regolamento CE n. 717/2007 (GU L 167 del
29.6.2009, pag. 12).
[4] Tutte
le relazioni di ERG/BEREC sono consultabili all'indirizzo: http://www.erg.eu.int/documents/index_en.htm
[5] Per
maggiori informazioni sul seminario si veda:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/workshop/index_en.htm
[6] Ossia
la differenza tra l'uso effettivo e quello fatturato.
[7] Secondo
le stime Eurostat i viaggi hanno subito un calo del 12%.
[8] Cfr.
punto 27 degli orientamenti dell'ERG sul regolamento sul roaming
internazionale, disponibili all'indirizzo:
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_09_24_final_roaming_regulation_erg_guidelines.pdf.