11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/1
I
(Comunicazioni)
CONSIGLIO
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 29/2005
definita dal Consiglio il 18 luglio 2005
in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(2005/C 251 E/01)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale
EUROPEA, dovuto all'alto numero di infortuni provocati diretta-
mente dall'utilizzazione delle macchine può essere
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e
lare l'articolo 95, nella costruzione stesse delle macchine nonché effet-
tuando una corretta installazione e manutenzione.
vista la proposta della Commissione (1),
(3) Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro terri-
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), torio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente
dei lavoratori e dei consumatori e, all'occorrenza, degli
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei
trattato (3), rischi che derivano dall'uso delle macchine.
considerando quanto segue: (4) A fini di certezza del diritto è necessario definire il
campo d'applicazione della presente direttiva e i concetti
(1) La direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del relativi all'applicazione della medesima con la maggiore
Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicina- precisione possibile.
mento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine (4) costituiva la codificazione della direttiva
89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concer- (5) Le disposizioni cogenti degli Stati membri in materia di
nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di
membri relative alle macchine (5). In occasione di nuove persone e cose, frequentemente completate da specifiche
modifiche della direttiva 98/37/CE, per motivi di chia- tecniche cogenti de facto e/o da altre norme applicate
rezza è opportuno procedere alla rifusione della suddetta volontariamente, non comportano necessariamente livelli
direttiva. di sicurezza e di tutela della salute diversi ma, a motivo
delle loro difformità, costituiscono degli ostacoli agli
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante scambi all'interno della Comunità. I sistemi nazionali di
del settore della meccanica ed è uno dei pilastri valutazione della conformità e di certificazione di queste
macchine differiscono inoltre notevolmente. È pertanto
opportuno non escludere dal campo d'applicazione della
(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 164. presente direttiva gli ascensori da cantiere per il
(2) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 1. trasporto di persone o di persone e cose.
(3) Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (GU C 271 E del
12.11.2003, pag. 491), posizione comune del Consiglio del 18
luglio 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (6) È opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco
(4) GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva che sono soggette alle disposizioni della direttiva
98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa
dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
C 251E/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
armi (1); l'esclusione delle armi da fuoco non dovrebbe le altre parti interessate. Poiché tali misure non sono
applicarsi agli apparecchi portatili a carica esplosiva per direttamente applicabili agli operatori economici, gli
il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclu- Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure neces-
sivamente a fini industriali o tecnici. È necessario preve- sarie alla loro attuazione
dere disposizioni transitorie che consentano agli Stati
membri di autorizzare l'immissione sul mercato e la
messa in servizio di macchine costruite in conformità (12) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'a- dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la
dozione della presente direttiva, comprese quelle che macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere
attuano la convenzione per il riconoscimento reciproco applicati con discernimento tenendo conto dello stato
dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o dell'arte al momento della costruzione e dei requisiti
luglio 1969. Tali disposizioni transitorie consentiranno tecnici ed economici.
inoltre agli organismi europei di normalizzazione di
elaborare norme che garantiscano un livello di sicurezza
basato sullo stato dell'arte. (13) Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consu-
matori, cioè da operatori non professionisti, il fabbri-
(7) La presente direttiva non si applica al sollevamento di cante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e
persone mediante macchine non destinate a tale scopo. nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto
La presente disposizione lascia tuttavia impregiudicato il qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire
diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali servizi ai consumatori.
rispetto a tali macchine, in conformità del trattato, ai fini
dell'attuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio,
del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di (14) Sebbene i requisiti della presente direttiva non si appli-
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro chino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque
da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda diret- opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-
tiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della macchine mediante una procedura specifica.
direttiva 89/391/CEE) (2).
(15) In occasione di fiere, esposizioni, ecc. dovrebbe essere
(8) La sorveglianza del mercato è un'attività essenziale, nella possibile esporre macchine non conformi ai requisiti
misura in cui garantisce l'applicazione corretta ed della presente direttiva. È comunque opportuno infor-
uniforme della direttiva. Di conseguenza è opportuno mare in modo adeguato gli interessati di questa
istituire un quadro giuridico entro il quale la sorve- mancanza di conformità e dell'impossibilità di acquistare
glianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso. le macchine nelle condizioni di presentazione.
(9) Nel quadro di tale sorveglianza del mercato dovrebbe
essere stabilita una netta distinzione tra la contestazione (16) La presente direttiva definisce unicamente i requisiti
di una norma armonizzata che conferisce una presun- essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata
zione di conformità ad una macchina e la clausola di generale, completati da una serie di requisiti più specifici
salvaguardia relativa ad una macchina. per talune categorie di macchine. Per rendere più
agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali
requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la
(10) La messa in servizio di una macchina ai sensi della conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di
presente direttiva concerne soltanto l'impiego della norme armonizzate a livello comunitario per la preven-
macchina stessa per l'uso previsto o ragionevolmente zione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla
prevedibile; ciò non impedisce la definizione di condi- costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a
zioni di utilizzo estranee alla macchina purché tali livello comunitario sono elaborate da organismi di
condizioni non comportino modifiche della macchina in diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di
modo non conforme alle disposizioni della presente testi non obbligatori.
direttiva.
(11) È altresì necessario prevedere un adeguato meccanismo (17) Considerata la natura dei rischi che presenta l'utilizzo
che consenta l'adozione di specifiche misure a livello delle macchine oggetto della presente direttiva, è oppor-
comunitario che impongano agli Stati membri di vietare tuno fissare le procedure di valutazione della conformità
o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
macchine che presentano lo stesso rischio per la salute e Le procedure dovrebbero essere elaborate alla luce
la sicurezza delle persone a causa di lacune nella(e) perti- dell'entità dei pericoli che le macchine possono costi-
nente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle loro tuire. Di conseguenza, per ogni categoria di macchine
caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine dovrebbe essere prevista una procedura adeguata,
a condizioni speciali. Per garantire un'adeguata valuta- conforme alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del
zione della necessità di tali misure esse dovrebbero 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse
essere adottate dalla Commissione, assistita da un comi- fasi delle procedure di valutazione della conformità e le
tato alla luce delle consultazioni con gli Stati membri e norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura
CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armoniz-
zazione tecnica (3), tenendo conto, al contempo, della
(1) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. natura della verifica richiesta per tali macchine.
(2) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46). (3) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/3
(18) È opportuno lasciare ai fabbricanti l'intera responsabilità (26) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare
di attestare la conformità delle loro macchine alla i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
presente direttiva. Tuttavia, per taluni tipi di macchine da rispettare nella progettazione e fabbricazione per
che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspi- migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse
cabile una procedura di certificazione più rigorosa. sul mercato non può essere realizzato in misura suffi-
ciente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato
(19) La marcatura «CE» dovrebbe essere pienamente ricono- meglio a livello comunitario, la Comunità può interve-
sciuta come l'unica marcatura che garantisce la confor- nire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'arti-
mità della macchina ai requisiti della presente direttiva. colo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a
Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottempe-
indurre in errore i terzi circa il significato e/o il simbolo ranza al principio di proporzionalità enunciato nello
grafico della marcatura «CE». stesso articolo.
(20) Per conferire la stessa qualità alla marcatura «CE» e al (27) Il Consiglio, conformemente all'articolo 34 dell'accordo
marchio del fabbricante è importante che essi vadano interistituzionale «Legiferare meglio» (2) dovrebbe inco-
apposti utilizzando la stessa tecnica. Per poter distin- raggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici,
guere le marcature «CE» che potrebbero eventualmente nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indi-
figurare su taluni componenti e la marcatura «CE» della canti, per quanto possibile, la concordanza tra le diret-
macchina, è importante che quest'ultima sia apposta tive e i provvedimenti di recepimento.
accanto al nome di chi ne assume la responsabilità,
ovvero il fabbricante o il suo mandatario. (28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret-
tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
(21) Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe inoltre Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
la macchina che intende immettere sul mercato. A tal Commissione (3),
fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essen-
ziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla
sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedi-
menti.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(22) È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiara-
zione «CE» di conformità, costituisca un fascicolo tecnico
della costruzione. Tuttavia non è indispensabile che tutta Articolo 1
la documentazione sia materialmente disponibile in
permanenza: basta che sia disponibile su richiesta. Essa
può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoin- Campo d'applicazione
siemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo
se la loro conoscenza è indispensabile alla verifica della 1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute. a) macchine;
(23) I destinatari di ogni decisione presa nel quadro della b) attrezzature intercambiabili;
presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni
di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti. c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
(24) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposi- e) catene, funi e cinghie;
zioni della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero
essere effettive, proporzionate e dissuasive. f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
(25) L'applicazione della presente direttiva ad un determinato g) quasi-macchine.
numero di macchine destinate al sollevamento di
persone rende necessaria una migliore delimitazione dei 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
prodotti oggetto della presente direttiva in relazione alla direttiva:
direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come
delle legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascen- pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e
sori (1). È stato quindi ritenuto necessario procedere ad forniti dal fabbricante della macchina originaria;
una nuova definizione del campo d'applicazione di detta
direttiva. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di diverti-
modificata di conseguenza. mento;
(1) GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata dal regola- (2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
mento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
C 251E/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso - apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informa-
nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una zione,
emissione di radioattività;
- macchine ordinarie da ufficio,
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto: - disgiuntori e interruttori;
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della diret- l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
tiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro - apparecchiature di collegamento e di comando,
macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la - trasformatori.
direttiva 74/150/CEE (1), escluse le macchine installate su
tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva Articolo 2
70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concer-
nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e Definizioni
dei loro rimorchi (2), escluse le macchine installate su tali
veicoli, Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parla- dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
mento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consi- Si applicano le definizioni seguenti:
glio (3), escluse le macchine installate su tali veicoli, a) «macchina»:
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su i) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
veicoli; o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le per un'applicazione ben determinata;
macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini mili- elementi di collegamento al sito di impiego o di allaccia-
tari o di mantenimento dell'ordine; mento alle fonti di energia e di movimento;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere instal-
ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; lato e che può funzionare solo dopo essere stato
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; montato su un mezzo di trasporto o installato in un
edificio o in una costruzione;
j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le
rappresentazioni; iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di
quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere
k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo
seguenti, purché siano oggetto della direttiva 73/23/CEE del da avere un funzionamento solidale;
Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri relative al mate- v) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
riale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al
limiti di tensione (4): sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la
- elettrodomestici destinati a uso domestico, forza umana diretta;
- apparecchiature audio e video, b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la
messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assem-
blato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine
(1) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2005/13/CE della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2005, di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione,
pag. 35). nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2005/49/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, c) «componente di sicurezza»: componente
pag. 12).
(3) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, - destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e
pag. 17).
(4) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva
93/68/CEE. - immesso sul mercato separatamente, e
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/5
- il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizza-
la sicurezza delle persone, e zione elettrotecnica (Cenelec) o l'Istituto europeo per le
norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle
progettata la macchina o che per tale funzione può procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
essere sostituito con altri componenti. europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e
L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti delle regolamentazioni tecniche (1) e delle regole relative ai
di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, servizi della società dell'informazione e non avente carattere
paragrafo 1, lettera a); vincolante.
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non Articolo 3
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono
la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico
oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte Direttive specifiche
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separa-
tamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono
considerate accessori di sollevamento; interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di
altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o
e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla
costruite a fini di sollevamento come parte integrante di data di attuazione di tali altre direttive.
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: compo- Articolo 4
nenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, Sorveglianza del mercato
mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ul-
tima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, 1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili
vanno considerati come un singolo prodotto; affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o
messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti dispo-
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una sizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute
macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei
un'applicazione ben determinata. Un sistema di aziona- beni, quando sono debitamente installate, mantenute in effi-
mento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono cienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad condizioni ragionevolmente prevedibili.
altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; 2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili
affinché le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'in- solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguar-
terno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una dano.
macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o
di utilizzazione; 3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità
competenti per il controllo della conformità delle macchine e
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della
presente direttiva, ed è responsabile della conformità della 4. Gli Stati membri definiscono le finalità, l'organizzazione e
macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai i poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 3 e ne
fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con informano la Commissione e gli altri Stati membri, comuni-
il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza cando loro anche qualsiasi ulteriore modifica.
di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbri-
cante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato
o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina
oggetto della presente direttiva; Articolo 5
j) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita Immissione sul mercato e messa in servizio
all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato
scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in 1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente mercato e/o mettere in servizio una macchina:
direttiva; a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicu-
rezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
k) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua desti-
nazione, all'interno della Comunità, di una macchina b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII,
oggetto della presente direttiva; sezione A, sia disponibile;
l) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un orga- (1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo
nismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di dall'atto di adesione del 2003.
C 251E/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad Articolo 7
esempio le istruzioni;
Presunzione di conformità e norme armonizzate
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della confor-
mità ai sensi dell'articolo 12; 1. Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione CE di
II, sezione A, parte 1, e si accerta che accompagni la conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1,
macchina; sezione A, rispettino le disposizioni della presente direttiva.
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16. 2. Le macchine costruite in conformità di una norma armo-
nizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta uffi-
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul ciale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti
mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale
procedura di cui all'articolo 13. norma armonizzata.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi neces- europea i riferimenti delle norme armonizzate.
sari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essen-
ziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per
permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle
direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono norme armonizzate.
l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica
ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di
queste altre direttive. Articolo 8
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime Misure specifiche
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE»
indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive 1. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti 22, paragrafo 3, può adottare tutte le misure appropriate per
delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in l'attuazione delle disposizioni riguardanti i punti seguenti:
cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
nella dichiarazione CE di conformità. a) aggiornamento dell'elenco indicativo dei componenti di
sicurezza, figurante nell'allegato V, di cui all'articolo 2,
lettera c);
Articolo 6 b) limitazione dell'immissione sul mercato delle macchine di
cui all'articolo 9.
Libera circolazione 2. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo
22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate
connesse con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la coope-
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro terri- razione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di
torio delle macchine che rispettano la presente direttiva. cui all'articolo 19, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano
l'immissione sul mercato di quasi-macchine destinate, per
dichiarazione d'incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, Articolo 9
sezione B, del fabbricante o del suo mandatario, ad essere
incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre Misure specifiche riguardanti categorie di macchine poten-
quasi-macchine onde costituire una macchina. zialmente pericolose
3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occa- 1. Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 10,
sione di fiere, di esposizioni e di dimostrazioni, la presenta- la Commissione ritiene che una norma armonizzata non
zione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela
presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiara- della salute che disciplina e che sono enunciati nell'allegato I, la
mente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di Commissione può, conformemente al paragrafo 3, adottare
disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare
al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi- l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche
macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma o
adeguate per assicurare la protezione delle persone. di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/7
Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo
Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato 5, paragrafo 1, lettera a);
membro è giustificata, la stessa può, conformemente al para-
grafo 3, adottare misure che richiedano agli Stati membri di b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui
vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che all'articolo 7, paragrafo 2;
presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche
tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condi- c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui
zioni. all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di 3. La Commissione consulta senza indugio le parti interes-
esaminare la necessità di adottare le misure di cui al paragrafo sate.
1.
La Commissione constata, dopo la consultazione, se le misure
adottate dallo Stato membro sono giustificate o meno e comu-
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta nica la sua decisione allo Stato membro promotore dell'inizia-
gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure tiva, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo manda-
che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un tario.
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle
persone.
4. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una
lacuna delle norme armonizzate e ove lo Stato membro che ha
Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la preso le misure intenda mantenerle, la Commissione o lo Stato
Commissione adotta le misure necessarie conformemente alla membro avviano la procedura di cui all'articolo 10.
procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
5. Se una macchina non è conforme ed è munita della
marcatura «CE», lo Stato membro competente adotta i provve-
Articolo 10 dimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la marcatura
e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri
Stati membri.
Procedura di contestazione di una norma armonizzata
6. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.
norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essen-
ziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e
che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione o lo Stato
membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, Articolo 12
esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'ur-
genza. A seguito del parere espresso dal comitato la Commis-
sione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con Procedure di valutazione della conformità delle macchine
limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di
ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento 1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle
alla norma armonizzata in questione. disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo
mandatario applica una delle procedure di valutazione della
conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 11 2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il
fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valuta-
Clausola di salvaguardia zione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione
della macchina di cui all'allegato VIII.
1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto
della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accom- 3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbri-
pagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata cata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo
conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragione- 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i
volmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbri-
sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali dome- cante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
stici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di
ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione a) la procedura di valutazione della conformità con controllo
sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato
circolazione. VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commis- all'allegato IX, più il controllo interno sulla fabbricazione
sione e gli altri Stati membri delle suddette misure, motivan- della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
done le decisioni e precisando in particolare se la mancata
conformità è dovuta: c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
C 251E/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ma è stata compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'ag-
fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le giornamento di tale elenco.
norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se
le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di 5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di
sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armo- valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui
nizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale
mandatario applica una delle procedure seguenti: dell'Unione europea a titolo della presente direttiva, rispondano ai
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'alle- criteri pertinenti.
gato IX, più il controllo interno sulla fabbricazione della
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 6. Se un organismo notificato constata che le disposizioni
pertinenti della presente direttiva non sono state rispettate o
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X. non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di
esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia
qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso,
Articolo 13 tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o
ritira il certificato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a
Procedura per le quasi-macchine limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto
delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle
misure correttive appropriate da parte del fabbricante. In caso
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di
prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: eventuali limitazioni alle quali è sottoposto o nei casi in cui si
a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato rende necessario un intervento da parte dell'autorità compe-
VII, parte B; tente, l'organismo notificato ne informa l'autorità competente
ai sensi dell'articolo 4. Lo Stato membro informa senza indugio
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'alle- gli altri Stati membri e la Commissione. Deve essere possibile
gato VI; una procedura di impugnazione.
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui 7. La Commissione provvede all'organizzazione di uno
all'allegato II, parte 1, sezione B. scambio di esperienze tra: a) le autorità responsabili della desi-
gnazione, notificazione e controllo di organismi notificati negli
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di Stati membri e b) gli organismi notificati, al fine di coordinare
incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incor- l'applicazione uniforme della presente direttiva.
porazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina
finale. 8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo
revoca immediatamente la sua notifica qualora constati che:
Articolo 14 a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI;
oppure
Organismi notificati b) l'organismo viene meno in modo grave alle sue responsabi-
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri lità.
Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri
valutazione della conformità in vista dell'immissione sul Stati membri.
mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, nonché le proce-
dure specifiche per la valutazione della conformità e le cate-
gorie di macchine per le quali tali organismi sono stati desi-
gnati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti Articolo 15
in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri notificano
alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica Installazione e utilizzo delle macchine
successiva.
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi noti- facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto della legi-
ficati siano controllati periodicamente per accertare che soddi- slazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per
sfino sempre i criteri di cui all'allegato XI. L'organismo notifi- garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavora-
cato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, tori durante l'uso delle macchine, sempre che ciò non implichi
compresi i documenti relativi al bilancio, per consentire agli modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della
Stati membri di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI presente direttiva.
siano soddisfatti.
3. Per la valutazione degli organismi da notificare e di quelli
già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'al- Articolo 16
legato XI. Marcatura «CE»
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati 1. La marcatura di conformità «CE» è costituita dalle iniziali
in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i «CE», conformemente al modello fornito nell'allegato III.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/9
2. La marcatura «CE» viene apposta sulla macchina in modo reciprocamente le informazioni necessarie per consentire un'ap-
visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III. plicazione uniforme della presente direttiva.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscri- 2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno
zioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato e/ scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili
o il simbolo grafico della marcatura «CE». Sulle macchine può della sorveglianza del mercato al fine di coordinare l'applica-
essere apposta ogni altra marcatura purché questa non compro- zione uniforme della presente direttiva.
metta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura
«CE».
Articolo 20
Articolo 17 Procedure di ricorso
Non conformità della marcatura Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente
direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e/o
1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme: la messa in servizio di ogni macchina oggetto della presente
direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza
a) l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di
direttiva su prodotti non oggetto della medesima; ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro
in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono
b) l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di essere presentati.
conformità per una macchina;
c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa Articolo 21
dalla marcatura «CE» e vietata ai sensi dell'articolo 16, para-
grafo 3. Diffusione dell'informazione
2. Quando uno Stato membro constata la non conformità
della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il La Commissione prende le misure necessarie affinché siano resi
fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il disponibili i dati utili riguardanti l'attuazione della presente
prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni direttiva.
stabilite dallo Stato membro.
3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Articolo 22
Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare
l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il Comitato
ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 11. 1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso
denominato «comitato macchine».
Articolo 18 2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,
Riservatezza tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
1. Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in 3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si
materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
le parti coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello
svolgimento delle loro funzioni coperte dal segreto professio- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
nale, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
4. Il comitato macchine adotta il proprio regolamento
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 si applica fatti salvi interno.
gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati
riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avver-
timenti. Articolo 23
3. Tutte le misure adottate dagli Stati membri e dalla Sanzioni
Commissione ai sensi degli articoli 9 e 11 sono pubblicate.
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle norme nazionali di attuazione della presente
Articolo 19 direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro
applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate
Cooperazione tra gli Stati membri e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni
alla Commissione entro ... (*) e provvedono poi a notificare
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati immediatamente le eventuali modificazioni.
affinché le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
cooperino fra di loro e con la Commissione e si trasmettano (*) 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
C 251E/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
Articolo 24 - i treni a cremagliera,
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.»;
Modifica della direttiva 95/16/CE
2. all'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
La direttiva 95/16/CE è così modificata:
1. all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.2. Supporto del carico
«2. Ai fini della presente direttiva s'intende per "ascen- Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere
sore" un apparecchio di sollevamento che collega piani defi- una cabina. La cabina deve essere progettata e
niti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza
guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore corrispondenti al numero massimo di persone e al
a 15 gradi, destinato al trasporto: carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
- di persone, Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le
dimensioni lo permettono, la cabina deve essere
- di persone e cose, progettata e costruita in modo da non ostacolare o
impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso
- soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere
ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne
munito di comandi situati all'interno del supporto del l'utilizzazione da parte loro.»
carico o a portata di una persona all'interno del
supporto del carico.
Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un Articolo 25
percorso perfettamente definito nello spazio, pur non
spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi Abrogazione
che rientrano nel campo d'applicazione della presente diret-
tiva. La direttiva 98/37/CE è abrogata.
Per "supporto del carico" si intende la parte dell'ascensore I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari
che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbas- s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la
sarle. tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
direttiva: Articolo 26
- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di sposta-
mento non supera 0,15 m/s, Attuazione
- gli ascensori da cantiere, 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini
militari o di mantenimento dell'ordine, Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal
... (**).
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere
effettuati lavori, Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-
ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento membri.
di artisti durante le rappresentazioni,
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
trasporto, disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le dispo-
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina sizioni nazionali adottate.
e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro,
compresi i punti di manutenzione e ispezione delle (*) 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
macchine, (**) 42 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/11
Articolo 27 Articolo 29
Deroga Destinatari
Fino al ... (*) gli Stati membri possono consentire l'immissione
sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che
sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento
dell'adozione della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì ... .
Articolo 28
Entrata in vigore Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes- Il presidente lI presidente
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ... ...
(*) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente diret-
tiva.
C 251E/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE
PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi
per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina; la macchina deve
inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il
suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente preve-
dibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che
si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della
presente direttiva,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano applicando le misure di protezione nell'ordine indicato
nel punto 1.1.2., lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il
pericolo corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal
fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di integrazione della
sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e
1.7.4 si applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili.
Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal
caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed è applicabile a tutti i tipi di
macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare
il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti.
Nel progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti principi generali, si tiene conto dei requi-
siti esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in funzione dei risultati della
valutazione dei rischi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. Definizioni
Ai sensi del presente allegato si intende per:
a) «pericolo», una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) «zona pericolosa», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una
persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c) «persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) «operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di
spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) «rischio», la combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che
possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) «riparo», un elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una
barriera materiale;
g) «dispositivo di protezione», dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad
un riparo;
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/13
h) «uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato
nelle istruzioni per l'uso ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere
regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate
nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della
macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e
rottamazione.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti prin-
cipi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e
nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione
adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un
dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il
fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina,
ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se
ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore
sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore
dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per
poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati o originati durante la sua utilizza-
zione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare, se vengono usati
dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi dovuti al riempimento,
all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
La macchina deve essere fornita con un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove, malgrado
un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare
rischi.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone d'ombra che possano causare
disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti all'illumi-
nazione.
Gli elementi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente devono essere muniti di oppor-
tuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti.
Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti intempe-
stivi né pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione
secondo le istruzioni.
C 251E/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo sposta-
mento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento, oppure
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:
- facilmente spostabile, oppure
- munita di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri, poten-
zialmente pericolosi.
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni
psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
1.1.7. Posti di lavoro
Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di
scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la
sicurezza dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi
adeguati ad assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile.
Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in
modo da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono della macchina. Si deve
inoltre, se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.
1.1.8. Sedili
Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato alla macchina deve
essere prevista l'installazione di sedili.
Se l'operatore è destinato a lavorare seduto e il posto è parte integrante della macchina, il sedile deve essere
fornito unitamente a quest'ultima.
Il sedile dell'operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile. Inoltre il sedile e la sua
distanza dai dispositivi di comando devono potersi adattare all'operatore.
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito in modo da ridurre al
livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all'operatore. Il sedile deve essere ancorato
in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell'operatore non esiste alcun
piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2. Sistemi di comando
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni perico-
lose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/15
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della macchina se l'ordine di arresto è già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
- le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di
un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di
comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del
comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un
arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in
seguito ad un'azione deliberata,
- fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi
di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la
sua azione non è univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con
l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.
La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando
l'operatore deve poter leggere i suddetti indicatori.
Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle
zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia
impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina deve essere emesso
un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona
pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.
Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di
comando situati in una o più zone o posti prestabiliti.
Quando vi sono più posti di comando il sistema di comando deve essere progettato in modo che l'impiego di
uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza.
Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di
comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutualmente gli operatori.
C 251E/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di
comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per l'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia, purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di
funzionamento può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di
comando previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un
arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se
ciò non produce situazioni pericolose.
Quando la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli operatori possono pertanto
mettersi mutualmente in pericolo, devono essere installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi.
Se per ragioni di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza specifica, oppor-
tuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell'ordine corretto.
1.2.4. Arresto
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di
sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione
dei pericoli esistenti tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia
portata in condizioni di sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l'alimentazione dei rela-
tivi azionatori.
1.2.4.2. Arresto operativo
Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli aziona-
tori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
1.2.4.3. Arresto di emergenza
La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare
situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce
il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che
il rischio richiede,
- le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.
Il dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplemen-
tari,
- quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/17
Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine
deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve
essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco
del dispositivo deve essere possibile soltanto con un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma
soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità
di funzionamento.
I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione e non
sostituirsi ad esse.
1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine devono essere
progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di emergenza,
possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature collegate qualora il loro
mantenimento in funzione possa costituire un pericolo.
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando
o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che
necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore
di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione
del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di
funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l'utilizzo di talune funzioni della
macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il
dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simulta-
neamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessi-
tano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i peri-
coli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui
sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di
comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una
zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali
agisce.
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione di energia
della macchina non deve creare situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della machina se l'ordine di arresto è già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto.
C 251E/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
1.3. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la
caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la rottamazione e
tutte le altre azioni che interessano la macchina.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, devono
essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono
essere sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utiliz-
zazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica,
invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per
motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di
sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione
devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti
evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le
sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di
rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le
seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di
alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di
angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra
ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento
possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un rischio per le persone
esposte.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere
progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in
modo sicuro e affidabile.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/19
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che
possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi
mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno
essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permet-
tere di sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni ed, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione
specifici e la modalità di impiego.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti
in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione
I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono
essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono frequenti interventi dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi
mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi inte-
ramente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'ope-
ratore, detti elementi devono essere muniti:
- di ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utiliz-
zate per la lavorazione, e
- di ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3 che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è neces-
sario accedere.
1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi
causa che non sia l'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire
un pericolo.
1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
C 251E/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i
lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e,
se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali o oggetti e dalle
emissioni provocate dalla macchina.
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura
o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili interbloccati devono:
- per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario.
I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e
- dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni peri-
colose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre
che ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloc-
cato, e
- tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni perico-
lose della macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro
elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della macchina.
1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso
I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire, e
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli
elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/21
1.5. Rischi dovuti ad altri pericoli
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in
modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi
concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in
relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
1.5.2. Elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elet-
trostatiche potenzialmente pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica, essa deve essere progettata, costruita
ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da tali fonti di energia.
1.5.4. Errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi,
devono essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni
figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sui loro carter
qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali rischi.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figu-
ranti sugli elementi da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere impossibili i
raccordi errati.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla
vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi
o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscalda-
mento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati
dalla macchina.
1.5.7. Esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato
dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzial-
mente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie.
1.5.8. Rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo
siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a
limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di
macchine simili.
C 251E/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
1.5.9. Vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla
macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti
a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di
macchine simili.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il
corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussi-
stano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non-ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura
deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
1.5.11. Radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle
radiazioni esterne.
1.5.12. Radiazioni laser
In caso di impiego di dispositivi laser si deve tenere conto delle seguenti disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi
radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili,
né le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla
salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono
essere tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione,
contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze peri-
colose prodotte.
Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e
sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o
trattate con un altro metodo altrettanto efficace.
Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi
di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina
La macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona
resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiudere aiuto.
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere
progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli consen-
tano di mantenere la stabilità.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/23
1.5.16. Fulmine
Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate
in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
1.6. Manutenzione
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di
regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla
macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposi-
zioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. il punto
1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, nel caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di connes-
sione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere facil-
mente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svol-
gere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a
tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della
macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimen-
tazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati qualora
la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi devono inoltre poter essere bloc-
cati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha
accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è
sufficiente la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha
accesso, che la spina resti disinserita.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata
senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di
energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli opera-
tori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità d'intervento
degli operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà poter essere effet-
tuato facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che
ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso
dicasi per l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è impossibile evitare
di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in
condizioni di sicurezza.
C 251E/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
1.7. Informazioni
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli
o pittogrammi facilmente comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta o orale deve essere
espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità che possono essere determinate, conformemente al trat-
tato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corre-
data, su richiesta, delle versioni linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente
comprensibile. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina
devono essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2. Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un'avaria di una macchina
che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avver-
tenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza essi devono poter essere compresi senza ambiguità e
facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la
costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali
di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie
avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina,
- marcatura «CE» (cfr. allegato III),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- l'anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È vietato antidatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marca-
tura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni
indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette al requisito del punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la
sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello
Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle
istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/25
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specia-
lizzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria
compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.7.4.1. Principi generali di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo
mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni originali».
b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina,
il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve
fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura «Traduzione
delle istruzioni originali».
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina ma deve tener
conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la
presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della
perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto
1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di confor-
mità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione
della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base
all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi
di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione
degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di
protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione
complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore incluso, se del caso, le
attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoc-
caggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente
trasportati separatamente;
C 251E/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore
nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure
di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se
tale livello non supera 70 dB (A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa
(130 dB rispetto a 20 µ a),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica
dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB (A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa
della macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponde-
rato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti
intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il
codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'e-
missione acustica devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le
condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponde-
rati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o
dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica
massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del
livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le
prescrizioni corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare
se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni
emesse per l'operatore e le persone esposte.
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddi-
zione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le pubblicazioni illu-
strative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere le
stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE
CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a
mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, nonché le macchine per la lavora-
zione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. principi generali, punto 4).
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/27
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici
devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di
contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici
devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo
tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono
essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli
elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche; lo stesso requisito va
rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smonta-
bili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di
pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della
macchina (se possibile in una posizione «pulizia»);
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare penetrazioni di sostanze o di esseri vivi, in
particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute,
inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.
All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il
rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o
farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacqua-
tura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato acce-
dere.
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
- a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi
di presa e di mantenimento correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire la stabilità della
macchina nelle condizioni di funzionamento previste,
- tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un dispositivo di comando indipendente, se le
impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite di dispositivi di comando
manuali per l'avviamento e/o l'arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i
mezzi di presa per azionarli,
- essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo e/o al mantenimento in funzione dopo che
l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile occorre
prendere disposizioni compensative,
- consentire, all'occorrenza, l'osservazione visiva delle zone pericolose e dell'azione dell'utensile sul materiale
lavorato.
Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'ar-
resto delle macchine siano facili e agevoli.
C 251E/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
2.2.1.1. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine portatili
tenute e condotte a mano:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi i 2,5 m/s2. Se tale valore
non supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabi-
liti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il
codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi
utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata.
2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto
2.2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto devono essere progettate e costruite in
modo da:
- effettuare la trasmissione dell'energia al pezzo propulso tramite un componente intermedio che non si
separa dal dispositivo,
- impedire l'impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non è posizionata correttamente
con una pressione adeguata sul materiale di base,
- impedire l'azionamento involontario; nel caso, per azionare l'impatto deve essere necessaria una sequenza
appropriata di azioni sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando,
- impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di urto,
- poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in condizioni di sicurezza.
Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più ripari paraschegge, ed i ripari appropriati
devono essere forniti dal fabbricante della macchina.
2.2.2.2. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti:
- gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere impiegati con la macchina;
- gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare con la macchina;
- se del caso le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
Le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono rispettare i
seguenti requisiti:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere
posizionato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di
lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo
spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione di pezzi o parti
di essi, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione o, qualora
ciò non sia possibile, in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente
breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere
progettata e costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi di infortuni alle persone.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/29
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI
PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicu-
rezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. principi generali, punto 4).
3.1. Considerazioni generali
3.1.1. Definizioni
a) «Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità»:
- macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semi-
continuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse,
- macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti ma che può essere munita di mezzi che consen-
tano di spostarla più facilmente da un luogo all'altro.
b) «Conducente»: operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può
essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando.
3.2. Posti di lavoro
3.2.1. Posto di guida
La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i
suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte.
In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai pericoli dovuti alla deficienza di visibilità diretta.
La macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e costruita in modo che ai posti di
guida non si presentino per il conducente rischi dovuti al contatto involontario con le ruote o con i cingoli.
Se le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne sono accresciuti, il posto di guida del conducente traspor-
tato deve essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. La cabina deve comportare
un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2. Sedili
Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra
elementi della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le
macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, i sedili devono essere progettati
o muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili, senza opporsi ai movi-
menti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti
sistemi di ritenuta non devono essere montati se accrescono i rischi.
3.2.3. Posti per altre persone
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al conducente siano saltuariamente o regolarmente
trasportate sulla macchina o vi lavorino altre persone, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro
trasporto o lavoro avvenga senza rischi.
Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche ai posti delle persone diverse dal conducente.
3.3. Sistemi di comando
Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l'uso non autorizzato dei comandi.
Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unità di comando deve indicare chiaramente quale siano le
macchine che essa è destinata a comandare.
C 251E/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
Il sistema di telecomando deve essere progettato e costruito in modo da influenzare soltanto:
- la macchina in questione,
- le funzioni in questione.
Le macchine dotate di telecomando devono essere progettate e costruite in modo da rispondere unicamente ai
segnali delle unità di comando previste.
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funziona-
mento della macchina tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di
sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in particolare,
quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il conducente
lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un
conducente in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie anti-
sdrucciolo ed essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di
comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena
l'operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da
ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote ster-
zanti.
Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da permettere di sbloccare il
differenziale quando la macchina è in movimento.
Il sesto capoverso del punto 1.2.2 concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi si applica unicamente
in caso di retromarcia.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possi-
bile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina è attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad
esempio stabilizzatore, freccia), è necessario che il conducente disponga di mezzi che gli consentano di verifi-
care facilmente, prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno
spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che, per consentire uno spostamento
sicuro, devono occupare una posizione definita, se necessario bloccata.
Quando ciò non genera altri rischi, lo spostamento della macchina deve essere subordinato alla posizione
sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento involontario della macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del motore.
3.3.3. Funzione di spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi
devono rispettare i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che
garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di caratteristiche del
suolo e di pendenza previste.
Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere ottenuti dal conducente attraverso
un dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in mancanza
di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo d'emergenza con un dispositivo di comando intera-
mente indipendente e facilmente accessibile deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un dispositivo di sosta.
Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione che
sia ad azione puramente meccanica.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/31
Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente e immediata-
mente l'arresto e a prevenire il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti:
- quando il conducente ne ha perso il controllo,
- quando viene ricevuto un segnale di arresto,
- quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di controllo legato alla sicurezza,
- quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termine specificato.
Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile solo se quest'ul-
timo esercita un'azione continua sul dispositivo di comando corrispondente. In particolare, nessuno sposta-
mento deve essere possibile all'atto d'avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al
minimo i rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i
rischi:
- di schiacciamento,
- di lesioni provocate da utensili rotanti.
La velocità di spostamento della macchina deve essere compatibile con l'andatura del conducente.
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante, quest'ultimo non deve potere essere azio-
nato quando il comando di retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti dal movi-
mento dell'utensile. In quest'ultimo caso la velocità in retromarcia deve essere sufficientemente ridotta, in
modo da non presentare rischi per il conducente.
3.3.5. Guasto del circuito di comando
In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter essere guidata per il tempo neces-
sario ad arrestarla.
3.4. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
3.4.1. Movimenti incontrollati
La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo
che al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la
stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che impediscono l'accesso alle parti mobili del
compartimento motore possono non essere provvisti di dispositivi di interblocco, a condizione che la loro
apertura sia possibile soltanto con l'impiego di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un
comando situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente chiusa con una
serratura per impedire l'accesso non autorizzato.
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, e operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il
rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appro-
priata, se ciò accresce i rischi.
Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale garantisca alle persone
trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
C 251E/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono
rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere
conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di
protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla o alle persone
trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5. Mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che gli operatori li
utilizzino istintivamente e non ricorrano ai dispositivi di comando per facilitare l'accesso.
3.4.6. Dispositivi di traino
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere munita di dispositivi di rimor-
chio o di traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo sganciamento
possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale durante
l'utilizzazione.
Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto con una
superficie d'appoggio adattata al carico e al terreno.
3.4.7. Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e la macchina azionata
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica che collegano una macchina semovente (o un trattore) al
primo supporto fisso di una macchina azionata devono essere progettati e costruiti in modo che tutte le parti
in movimento durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla quale è collegato il dispositivo amovi-
bile di trasmissione meccanica deve essere protetta da un riparo fisso collegato alla macchina semovente (o
trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Deve essere possibile aprire questo riparo per accedere al dispositivo amovibile di trasmissione. Una volta
collocata, deve esserci abbastanza spazio per impedire all'albero motore di danneggiare il riparo quando la
macchina (o il trattore) è in movimento.
Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter di protezione fissato sulla
macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la trasmissione cardanica
soltanto sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare sul
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica il senso del montaggio.
Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un dispositivo amovibile di trasmissione
meccanica che la colleghi ad una macchina semovente (o a un trattore), deve possedere un sistema di
aggancio del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica tale che, quando la macchina è staccata, il dispo-
sitivo amovibile di trasmissione meccanica e il suo riparo non vengano danneggiati dal contatto con il suolo
o con un elemento della macchina.
Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con
il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l'albero di trasmissione fino alle
estremità delle ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei
giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica,
essi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi possano servire da predel-
lini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/33
3.5. Misure di protezione contro altri pericoli
3.5.1. Batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e costruito in modo da impedire la proiezione dell'elet-
trolita sull'operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo di vapori vicino
ai posti occupati dagli operatori.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un disposi-
tivo facilmente accessibile previsto a tal fine.
3.5.2. Incendio
A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose
Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione principale della macchina è la
polverizzazione di prodotti. Tuttavia l'operatore deve essere protetto dal rischio di esposizione a tali emissioni
pericolose.
3.6. Informazioni ed indicazioni
3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
Le macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni per l'uso, la regolazione e la
manutenzione, ovunque necessario, per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone. Tali mezzi
devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili.
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato
devono essere dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone,
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste; quest'ultima
condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di
alimentazione elettrica;
- all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il rimorchio e la macchina per
l'azionamento dei segnali.
Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a rischi di
urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi
per proteggere le persone contro tali rischi. Lo stesso vale per le macchine la cui utilizzazione implica la ripe-
tizione sistematica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità
posteriore diretta.
Il disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in
sede di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere
muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente all'opera-
tore.
Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente pericoloso, devono essere previste
indicazioni sulle macchine stesse che avvertano di non avvicinarsi alle macchine durante il lavoro; tali iscri-
zioni devono essere leggibili a distanza sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano nei
pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
- la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),
- la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg),
e se del caso:
- lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in newton (N),
- lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).
C 251E/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
3.6.3. Istruzioni
3.6.3.1. Vibrazioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema
mano-braccio o a tutto il corpo:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio quando superi 2,5 m/s2. Se tale livello
è inferiore o pari a 2,5 m/s2, deve essere indicato,
- il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è esposto tutto il corpo quando
superi 0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve essere indicato,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabi-
liti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il
codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e il codice di
misurazione utilizzato per effettuarla.
3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata e le istruzioni delle
attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio e l'impiego
in sicurezza della macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi montate.
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I
PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. principi generali,
punto 4).
4.1. Considerazioni generali
4.1.1. Definizioni
a) «Operazione di sollevamento»: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone
che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello.
b) «Carico guidato»: carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide o flessibili, la cui posizione
nello spazio è determinata da punti fissi.
c) «Coefficiente di utilizzazione»: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo manda-
tario, fino al quale un componente è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio
marcato sul componente.
d) «Coefficiente di prova»: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dina-
miche della macchina di sollevamento o di un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio
marcato sulla macchina di sollevamento o sull'accessorio di sollevamento.
e) «Prova statica»: verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento o un accessorio di solleva-
mento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltipli-
cato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di
nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verifi-
cato alcun danno.
f) «Prova dinamica»: verifica che consiste nel far funzionare la macchina di sollevamento in tutte le possibili
configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appro-
priato, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde verificarne il
buon funzionamento.
g) «Supporto del carico»: parte della macchina sulla quale o nella quale le persone e/o le cose sono sorrette
per essere sollevate.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/35
4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta
sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di guasti
prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni. A tal fine il
fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.
4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento
La macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di scorrimento in modo da
evitare i deragliamenti.
Se, nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di deragliamento o di guasto di un organo
di guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, di
componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui
sono soggetti durante il funzionamento e, nel caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di
installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli
effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto
anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti
dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per
quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e l'invecchia-
mento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i
sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni mani-
feste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5;
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove dinamiche
effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il coeffi-
ciente di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è,
in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito
di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere effettuate nelle condi-
zioni più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le dimensioni delle funi o delle
catene di cui possono essere muniti.
I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le catene di cui sono
muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono comportare alcuna
impiombatura a parte quelle alle loro estremità Le impiombature sono tuttavia tollerate negli impianti desti-
nati per progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione.
Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
C 251E/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di fune utilizzato
direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di fune.
4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti
Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni
di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista
alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve essere scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono
comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente
di utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di
fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo coefficiente deve essere scelto in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utiliz-
zati siano di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In
caso contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente. Le
funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte
quelli dell'estremità dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di un'imbracatura o utilizzati con un'imbraca-
tura è scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari
a 4;
e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo conto del coefficiente di utiliz-
zazione del trefolo più debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di
imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle
lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la
macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l'ampiezza dei
movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta
eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti,
dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consen-
tano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosa-
mente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia
o quando cessa l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di
esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da assicurare la più ampia visuale
possibile delle traiettorie degli elementi in movimento per evitare la possibilità di urtare persone, materiali o
altre macchine che possono funzionare simultaneamente e quindi presentare un pericolo.
Le macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire lesioni alle
persone dovute ai movimenti del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/37
4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico
Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida
verso e ai piani. Anche i sistemi a forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico
Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
garantire che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in particolare al momento del carico o
dello scarico.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello tra il supporto del carico
e il piano servito non crei rischi di inciampo.
4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento
Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7, secondo comma, il percorso del supporto del
carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale.
Se, durante l'ispezione o la manutenzione, c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del
supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio libero
sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del carico.
4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina deve essere progettata e costruita in
modo da prevenire tale rischio.
4.1.2.8.5. Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in movi-
mento o altre parti mobili.
Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest'ultimo non è presente
ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del
percorso del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo di interblocco controllato dalla
posizione del supporto del carico che impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati,
- l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente.
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in
servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli
prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utiliz-
zati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni
di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di solleva-
mento pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure appro-
priate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei
locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.2. Requisiti per le macchine mosse da energia diversa da quella umana
4.2.1. Comando dei movimenti
Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il comando della macchina o delle
sue attrezzature. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico
o della macchina, si possono sostituire detti comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti
con arresti automatici a posizioni preselezionate senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'opera-
tore.
C 251E/38 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
4.2.2. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il cui momento di rovescia-
mento è pari almeno a 40 000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impedi-
scano i movimenti pericolosi in caso:
- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento del momento
massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3. Impianti guidati da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che
consente di controllare in permanenza la tensione.
4.3. Informazioni e marcatura
4.3.1. Catene, funi e cinghie
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una
marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del
suo mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario;
b) descrizione della catena o della fune comprendente:
- dimensioni nominali,
- costruzione,
- materiale di fabbricazione, e
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c) metodo di prova impiegato;
d) carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una
forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
- identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo,
- carico massimo di utilizzazione.
Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al
primo capoverso devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'ac-
cessorio.
Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto
dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine di sollevamento
Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile sulla macchina. Questa marcatura
deve essere leggibile, indelebile e chiara.
Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di lavoro sarà
munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi di utilizzazione
consentiti per ogni singola configurazione.
Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto del carico accessibile alle persone,
devono recare un'avvertenza chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta avvertenza deve
essere visibile da ciascun posto da cui è possibile l'accesso.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/39
4.4. Istruzioni
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile
deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione [in particolare per gli accessori di sollevamento quali ventose magnetiche o a vuoto
che non soddisfano pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)];
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato.
4.4.2. Macchine di sollevamento
Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni
seguenti:
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
- il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei
carichi di cui al punto 4.3.3, secondo capoverso,
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a quest'ultima;
c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da
parte dell'operatore;
d) nel caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal
fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le
istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in
servizio.
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE
DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. principi generali, punto 4).
5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un adeguato orienta-
mento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la
decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2. Circolazione
Le armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza intralci.
5.3. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le macchine che scorrono su
rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere a pedale.
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da
permettere che, durante l'operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. I dispo-
sitivi di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
C 251E/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
5.4. Arresto dello spostamento
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite di un dispositivo di
consenso che agisca sul circuito di comando dello spostamento della macchina di modo che si arresti se il
conducente non è più in grado di comandarlo.
5.5. Incendio
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad alto rischio di
infiammabilità.
Il sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei deve essere proget-
tato e costruito in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori sotterranei devono essere
dotate esclusivamente di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi
scintilla di origine elettrica.
5.6. Emissioni di gas di scarico
I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere evacuati verso l'alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE
CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono soddisfare tutti i pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. principi generali,
punto 4).
6.1. Considerazioni generali
6.1.1. Resistenza meccanica
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio
e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico
massimo di utilizzazione.
I coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.1.2.5 non sono sufficienti per le
macchine destinate al sollevamento di persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Le
macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di
sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un
adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico.
Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono richieste
almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio.
6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia diversa dalla forza umana
I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico massimo di utilizzazione e dal momento
di rovesciamento, a meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di rove-
sciamento.
6.2. Dispositivi di comando
Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve
essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando
dei movimenti di salita e discesa e, nel caso, di altri movimenti del supporto del carico.
Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movi-
mento salvo sui dispositivi di arresto di emergenza.
I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta tranne quando lo
stesso supporto del carico è completamente chiuso.
6.3. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso
6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico
Le macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate, costruite e attrezzate in modo tale che
le accelerazioni o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le persone.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/41
6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico
Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di caduta per i suoi occupanti,
anche durante i movimenti della macchina e del supporto del carico.
Se il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere prese disposizioni per
garantirne la stabilità e impedire movimenti pericolosi.
Se le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti, i supporti del carico devono essere muniti di anco-
raggi appropriati in numero adeguato al numero di persone consentito nel supporto del carico. I punti di
ancoraggio devono essere sufficientemente resistenti per l'uso di attrezzature per la protezione individuale
contro le cadute dall'alto.
Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono essere progettati e costruiti in modo da
impedire l'apertura involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura
inopinata.
6.3.3. Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con conseguente pericolo per le persone, il
supporto del carico deve essere munito di una copertura di protezione.
6.4. Macchine che collegano piani definiti
6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso
Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le
persone e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso con elementi fissi o mobili. Se
necessario, per soddisfare questo requisito, il supporto del carico stesso deve essere completamente chiuso e
con porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico
se le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i piani
qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico.
La macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire
movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono essere in grado
di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima
prevedibile.
L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di
carico.
6.4.2. Comandi ai piani
I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti del supporto del
carico quando:
- i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati,
- il supporto del carico non si trova a un piano.
6.4.3. Accesso al supporto del carico
I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da garantire il trasferi-
mento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma prevedi-
bile di cose e persone da sollevare.
6.5. Marcature
Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per garantire la sicurezza, inclusi:
- il numero di persone consentito nel supporto del carico,
- il carico di utilizzazione massimo.
C 251E/42 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO II
DICHIARAZIONI
1. CONTENUTO
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.
allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiu-
scoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo
i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella
Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero
di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni
pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità
alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.
allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiu-
scoli.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, nel caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere
stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo,
numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono
applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato
VII B e, nel caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive
comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'U-
nione europea;
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informa-
zioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati
i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/43
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale
in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, nel caso, alle disposizioni della presente diret-
tiva;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
2. CUSTODIA
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un
periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina.
Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione
per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi- macchina.
C 251E/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO III
MARCATURA «CE»
La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui
sopra.
I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere
inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando
la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4,
lettera b), la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/45
ALLEGATO IV
CATEGORIE DI MACCHINE PER LE QUALI VA APPLICATA UNA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTI-
COLO 12, PARAGRAFI 3 E 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento
manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi
da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche
simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con
caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con carat-
teristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi
mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3
metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di
cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
C 251E/46 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO V
ELENCO INDICATIVO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA c)
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per il rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui
ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movi-
menti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel
processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e inclusi nel
seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare,
- o con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi para-
cadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
ALLEGATO VI
ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE
Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare
per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute.
Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbri-
cante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/47
ALLEGATO VII
A. FASCICOLO TECNICO PER LE MACCHINE
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve
dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia
necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo
tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono
un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto
1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative
descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certifi-
cati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
- le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, nel caso, l'in-
dicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un orga-
nismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- nel caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di
assemblaggio,
- nel caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella
macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità
delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera
macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e
messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati
pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri
per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso
di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre material-
mente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili
con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche
per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essen-
ziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità
nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in
questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE PER LE QUASI-MACCHINE
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La
documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguar-
dare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia neces-
sario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documenta-
zione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
C 251E/48 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati,
ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
- le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, nel caso, l'indica-
zione dei rischi residui,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un orga-
nismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della
quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina
per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condi-
zioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno dieci anni a decorrere dalla data
di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta
presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comu-
nità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata
all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata
delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/49
ALLEGATO VIII
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CON CONTROLLO INTERNO SULLA FABBRICAZIONE DELLE
MACCHINE
1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli
obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della
direttiva.
2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di
cui all'allegato VII, parte A.
3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della
macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A e ai requisiti della presente direttiva.
C 251E/50 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO IX
ESAME CE DEL TIPO
L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresen-
tativo di una macchina di cui all'allegato IV (in appresso «tipo») soddisfa i requisiti della presente direttiva.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario,
- una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo noti-
ficato,
- il fascicolo tecnico.
Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato
può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3. L'organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli
elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 7, para-
grafo 2, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddi-
sfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva, qualora non siano state
applicate le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate
le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'applicazione sia effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al fascicolo
tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari.
4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un atte-
stato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati
necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell'attestato una copia del mede-
simo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richie-
dente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente,
gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del
tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o
confermare la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo se le modifiche sono tali
da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle condizioni di
utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli atte-
stati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del
fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comuni-
taria ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria uffi-
ciale che esso può accettare.
11.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 251E/51
9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo
9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga
valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità
dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi.
9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia
conforme al corrispondente stato dell'arte.
9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque
anni.
Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la vali-
dità per altri cinque anni.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i docu-
menti pertinenti per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.
9.4. Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul
mercato la macchina in questione.
C 251E/52 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11.10.2005
ALLEGATO X
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV fabbricata applicando
un sistema di garanzia qualità totale e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva
il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il
collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2. Sistema qualità
2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso, del suo mandatario,
- i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine,