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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: CIRCOLARE 28 giugno 2000, n.4
Modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative.
Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esaurita la prima fase di attuazione che prevedeva, ai sensi dell'art. 17 [1], una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione geografica fosse già oggetto di protezione giuridica o, comunque sancita dall'uso, trova ormai applicazione con le modalità procedurali dallo stesso fissate.
Nelle more dell'emanazione di una apposita normativa che disciplini a livello nazionale l'iter procedurale di cui all'art. 5, paragrafo 5 del regolamento, si rende necessario individuare procedure che garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa e forniscano indicazioni chiare ed omogenee ai produttori e/o trasformatori interessati alla registrazione delle denominazioni.
A) Soggetti legittimati.
Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono le associazioni.
Per associazione si intende un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.
Tale "riserva" e' espressamente prevista dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento che, trasponendo in norme i principi contenuti nei "considerando" del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi, in quanto associati, un maggior peso nella commercializzazione dei loro prodotti ed una maggiore forza nella tutela dei diritti che deriveranno loro dalla registrazione della denominazione.
Non e' richiesta dal regolamento una particolare forma giuridica per l'associazione.
E' necessario comunque che la stessa: a) sia costituita con atto pubblico; b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda; c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento.
All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.
Ulteriore requisito richiesto al soggetto legittimato, anche ai fini dell'esercizio del diritto attribuitogli dall'art. 14, comma 8, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' quello della stabilità, intesa come esercizio della legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto qualificato a resistere a eventuali opposizioni. A tal fine e' necessaria la previsione statutaria dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e' sorta, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo.
B) Documentazione da presentare.
Il soggetto legittimato, come sopra definito, dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio qualità e tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità e della politica della qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, la sottoelencata documentazione: 1) istanza, in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario; 2) atto costitutivo e statuto; 3) disciplinare di produzione; 4) relazione tecnica; 5) relazione storica; 6) cartografia: e' necessario che la stessa sia di dimensioni tali da consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini. E' necessario inoltre allegare una cartina dell'Italia, sulla quale dovrà essere individuata la zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.
Fatte salve le procedure adottate da ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, questa amministrazione acquisirà il parere, qualora non sia stato già trasmesso dall'associazione richiedente, della regione o della provincia autonoma sulla richiesta di riconoscimento. Tale parere dovrà contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.
C) Modalità di compilazione del disciplinare di produzione.
Il disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento, secondo l'ordine indicato nello stesso articolo (allegato [2] alla presente circolare). In particolare gli elementi di cui alle lettere d) ed f) del predetto paragrafo 2 dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica, mentre andranno riportati in maniera ampia e dettagliata nella relazione storica e nella relazione tecnica. Quest'ultima dovrà inoltre contenere in maniera piu' dettagliata rispetto al disciplinare gli elementi di cui alle lettere b) ed e) del già citato paragrafo 2.
Il predetto disciplinare dovrà contenere elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali dovranno esser fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.).
Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume.
L'utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.
D) Procedura.
Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, l'amministrazione accerta prioritariamente, entro trenta giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta.
Nel caso in cui sia accertata tale legittimazione, l'amministrazione ne dà comunicazione nei termini sopra indicati, notificando altresì l'inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dello stesso ai sensi della legge n. 241/1990.
L'amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia completa, che siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, che la disciplina tecnica sia adeguata.
Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'amministrazione sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.
La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.
L'amministrazione, ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare tecnico di produzione nella stesura finale.
Successivamente l'amministrazione chiede al soggetto presentatore dell'istanza, alla/e regioni e/o province autonome, alla/e province, alla/e Camere di commercio territorialmente competenti, di concordare il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento.
Quindi l'amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avrà luogo la predetta riunione e invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti.
Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione europea della domanda di registrazione delle DOP o IGP, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento (CEE) n. 2081/92.
Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire all'amministrazione. Quest'ultima sulla base degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.
Dopo tali valutazioni, l'amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, una scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi previsti dall'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l'unico documento che la Commissione, terminata con esito positivo la verifica di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento, pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione predetta soddisfa l'esigenza di consentire l'esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.
L'amministrazione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione e della scheda riepilogativa, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l'amministrazione notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 104

 

 

 

 

 

1. Le regole del dop europeo, ai sensi dell'articolo 17 del

regolamento Ce n. 2081/92, sono contenute nel regolamento

n. 1107/96 varato dalla Commissione il 12 giugno 1996. Il testo

contiene l'elenco dettagliato, distinto per paese di origine, dei

prodotti tutelati. Tra i prodotti italiani: Prosciutto di Parma

(DOP), Prosciutto di S. Daniele (DOP), Prosciutto di Modena

(DOP), Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP), Salame di

Varzi (DOP), Salame Brianza (DOP), Speck dell'Alto Adige

(IGP). L'elenco dei formaggi comprende: - Canestrato

Pugliese (DOP), Fontina (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana

Padano (DOP), Parmigiano Reggiano (DOP), Pecorino

Siciliano (DOP), Provolone Valpadana (DOP), Caciotta

d'Urbino (DOP), Pecorino Romano (DOP), Quartirolo

Lombardo (DOP),Taleggio (DOP), Asiago (DOP), Formai de

Mut Dell'alta Valle Brembana (DOP), Montasio (DOP),

Mozzarella di Bufala Campana (DOP), Murazzano (DOP).

Inoltre, Arancia Rossa di Sicilia (IGP), Cappero di Pantelleria

(IGP), Castagna di Montella (IGP), Fungo di Borgotaro (IGP),

Nocciola del Piemonte (IGP).

2. Allegato

Art. 4

Regolamento (CEE) n. 2081/92

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta

(DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti

devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende

la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante

indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o

organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli

elementi che indicano il rispetto delle condizionidi cui all'art.

2, paragrafo 4;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o

alimentare e' originario della zona geografica ai sensi

dell'art. 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se

del caso, i metodi locali, leali e costanti;

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente

geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'art. 2,

paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste

all'art. 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla

dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture

tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni

comunitarie e/o nazionali.
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