COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente |
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC-Treaty concerning the common position of the Council on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air |
1. ASPETTI PROCEDURALI |
1. PROCEDURAL MATTERS |
- La proposta è stata presentata al Consiglio il 1° dicembre 1998 (COM(1998)591-1998/0333 COD - GU C 53, del 24.2.1999, pag. 8); |
- The proposal was presented to the Council on 1 December 1998 (COM(1998)591-1998/0333 COD - OJ C 53, 24.02.1999, p.8). |
- il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole (e non ha proposto alcuna modifica) il 25 marzo 1999 (CES/1999/333). Il Comitato delle Regioni ha deciso nella sessione del 28 giugno 1999 di non esprimere alcun parere; |
- The Economic and Social Committee adopted its favourable opinion (no proposed amendments) on 25 March 1999 (CES/1999/333). The Committee of the Regions decided at its session of 28 June 1999 that it would not give an opinion. |
- il Parlamento europeo ha espresso il suo parere (prima lettura) nella sessione del 2 dicembre 1999; |
- The European Parliament gave its opinion (first reading) at its sitting of 2 December 1999. |
- la Commissione ha adottato la proposta modificata il 11.04.2000 (COM(2000)223 - 1998/0333 (COD)); |
- The Commission adopted the amended proposal on 11.04.2000 (COM(2000)223 - 1998/0333 (COD)). |
- nella riunione del 13 dicembre 1999 il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune; |
- At its meeting on 13 December 1999 the Council unanimously reached a political agreement with a view to adopting a Common Position. |
- Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 10.04.2000. |
- The Council's Common Position was adopted on 10.04.2000. |
2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE |
2. PURPOSE OF THE Commission's PROPOSAL |
Scopo della direttiva è stabilire valori limite per la protezione della salute umana dal benzene e dal monossido di carbonio come previsto dall'articolo 4 e dall'allegato I della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (direttiva 96/62/CE). |
The purpose of this Directive is to set limit values for the protection of human health for benzene and carbon monoxide as required under Article 4 in connection with Annex I of the Council Directive on ambient air quality assessment and management . |
3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLA POSIZIONE COMUNE |
3. COMMISSION'S COMMENTS ON THE COMMON POSITION |
3.1. Osservazioni generali |
3.1. General comments |
Il negoziato ha avuto principalmente per oggetto l'informazione del pubblico e la possibilità di una proroga del termine entro cui occorre conformarsi al valore limite per il benzene. Secondo uno studio recente il conseguimento dei valori limite per il benzene può risultare particolarmente difficile nell'Europa meridionale a causa delle condizioni climatiche. È stata pertanto introdotta la possibilità di una proroga di cinque anni a talune condizioni. |
The key items during negotiations were the extent of public information and the possibility of an extension to the timetable to meet the limit value for benzene. According to a recent study the achievement of limit values for benzene may be especially difficult in Southern Europe mainly due to climatic conditions. Therefore the possibility of a 5-year-derogation has been introduced under certain conditions. |
Per quanto riguarda i mezzi con cui assicurare l'informazione del pubblico e l'ampiezza di tale informazione, la posizione comune tiene conto delle richieste del Parlamento affinché i cittadini siano informati in maniera tempestiva e completa sulla qualità dell'aria ogniqualvolta ciò sia possibile. Rispetto alla proposta originaria della Commissione il testo concordato tende ad ampliare l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione dei cittadini le informazioni sulle concentrazioni e i risultati delle valutazioni della qualità dell'aria. |
Concerning the means and extent of public information, the agreed Common Position accounts for Parliament's concerns for the public to be fully and readily informed on air quality wherever feasible. Compared to the Commission's original proposal the agreed text in general extends Member States' obligation to make information on concentrations and results of air quality assessment available to the public. |
La maggioranza degli emendamenti del Parlamento sono stati inseriti nella posizione comune in tutto o in linea di principio. Nel testo figurano diverse modifiche a livello della formulazione o delle espressioni tecniche rispetto alla proposta modificata della Commissione. In generale, l'intenzione era quella di chiarire il significato e di rendere il testo coerente con la direttiva 1999/30/CE del Consiglio che è stata la prima ad essere adottata nel quadro della direttiva direttiva 96/62//CE del Consiglio. |
The majority of Parliament's amendments have been incorporated into the Common Position in whole or in spirit. The text contains several changes in wording or on technical expressions compared to the Commission's amended proposal. In general the intention of those has been to clarify the meaning and to bring the text in line with the Council Directive 1999/30/EC which has been the first to be adopted under the framework of the Council Directive. |
3.2. Panoramica degli emendamenti presentati dal Parlamento in prima lettura |
3.2. Outcome of Parliament's amendments from 1st reading |
3.2.1. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata ed inseriti in tutto, in parte o in linea di principio nella posizione comune |
3.2.1. Parliament's amendments accepted by the Commission in the Commission's amended proposal and incorporated in full, in part or in principle in the Common Position |
Emendamenti n. 1, 2 (in linea di principio), 4 (in linea di principio), 6, 7 (in parte), 8, 9 (in parte), 10, 15 (in parte), 21. |
Amendments No 1, 2 (in principle), 4 (in principle), 6, 7 (partially), 8, 9 (partially), 10, 15 (partially), 21. |
Preambolo |
Preamble |
- L'emendamento 1 (considerando 5a della proposta modificata) è stato inserito come ottavo considerando. Esso è identico al quarto considerando della direttiva 1999/30/CE lì dove afferma che gli Stati membri possono introdurre valori limite più severi per proteggere la salute di categorie particolarmente vulnerabili della popolazione. |
- Amendment 1 (Recital 5a of the amended proposal) has been incorporated as Recital 8. It is identical to Recital 4 of Directive 1999/30/EC in stating that Member States may impose stricter requirements than those in the proposal, in particular to protect vulnerable groups. |
- L'emendamento 2 (considerando 5b della proposta modificata) è stato inserito in linea di principio nel nono considerando. Esso afferma che il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo e che è impossibile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana. |
- Amendment 2 (Recital 5b of the amended proposal) has been incorporated in principle into Recital 9. It states that benzene is a human genotoxic carcinogen and that there is no identifiable threshold below which there is no risk to health. |
- L'emendamento 4 (considerando 7a della proposta modificata) è stato inserito in linea di principio nel tredicesimo considerando attraverso la richiesta di inviare alla Commissione quale base per relazioni regolari, informazioni sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio. |
- Amendment 4 (Recital 7a of the amended proposal) has been incorporated in principle into Recital 13 by requiring that information on concentrations of benzene and carbon monoxide should be forwarded to the Commission as a basis for regular reports. |
Articoli |
Articles |
- L'emendamento 6 (articolo 5, paragrafo 7), che afferma chiaramente che le modifiche apportate per adeguare la direttiva al progresso scientifico e tecnico non devono avere come conseguenza una modifica diretta o indiretta dei valori limite, è stato accolto. |
- Amendment 6 (Article 5 (7)) was incorporated. It makes clear that technical amendments to the Directive may not result in any change to the limit values. |
- Dell'emendamento 7 (articolo 7, paragrafo 1, primo comma) si è tenuto conto ampliando l'elenco dei possibili mezzi cui far ricorso per informare il pubblico. |
- Amendment 7 (Article 7 (1), paragraph 1) has been incorporated insofar as the list of possible means to inform the public has been extended. |
- L'emendamento 8 (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma) che prevede che le informazioni sul monossido di carbonio siano aggiornate, laddove fattibile, su base oraria, è stato accolto. |
- Amendment 8 (Article 7 (1), paragraph 2) requiring public information on carbon monoxide to be updated every hour wherever practicable has been incorporated. |
- Dell'emendamento 9 (articolo 7, paragrafo 2) si è tenuto conto facendo obbligo agli Stati membri di diffondere attivamente i risultati della valutazione della qualità dell'aria (allegato VI, sezione II) mentre ciò non riguarda la documentazione relativa alla selezione del sito (allegato IV, sezione III). |
- Amendment 9 (Article 7 (2)) has been incorporated insofar as Member States will need actively to disseminate the results of air quality assessment (Annex VI(II)) but not the documentation on site selection (Annex IV(III)). |
- L'emendamento 10 (articolo 8, paragrafo 1), che chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili della popolazione nel valutare i risultati recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana e gli ecosistemi dell'esposizione al benzene e al monossido di carbonio, è stato accolto. |
- Amendment 10 (Article 8 (1)) has been incorporated requiring the Commission to pay particular attention to vulnerable population groups when assessing any new scientific evidence on the effects of benzene and carbon monoxide on human health. |
Allegati |
Annexes |
- L'emendamento 15 (allegato V, punto a) è stato inserito parzialmente. L'allegato è stato ampliato inserendovi la disposizione che prevede che qualora vi sia più di una stazione, almeno una sia orientata al traffico ed una faccia riferimento all'ambiente urbano (background urbano). |
- Amendment 15 (Annex Va) has been incorporated partially. The Annex has been extended by the requirement that where there is more than one station at least one should monitor traffic and another one urban background. |
- Dell'emendamento 21 (allegato VI, sezione I) si è tenuto conto prevedendo la possibilità di applicare misurazioni casuali purché sufficientemente accurate. |
- Amendment 21 (Annex VI(I)) has been incorporated in allowing random measuring to be used provided it is accurate enough. |
3.2.2. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione |
3.2.2. Changes made by Council to the Commission's amended proposal |
Gli emendamenti 11 e 17 non sono stati accolti dalla Commissione. Tuttavia, la posizione comune modifica gli articoli interessati da tali emendamenti. Tutte le altre modifiche rilevanti della proposta modificata della Commissione sono di seguito illustrate. |
Amendments 11 and 17 have not been accepted by the Commission. However, the Common Position makes changes to the articles affected by those two amendments. Any other important changes to the Commission's amended proposal are also described below. |
Preambolo |
Preamble |
- Il Consiglio ha aggiunto il setto considerando che riflette il suddetto emendamento relativo all'articolo 5, paragrafo 7. Esso corrisponde all'undicesimo considerando della direttiva 1999/30/CE del Consiglio. |
- Recital 7 has been added by Council and reflects the amendment of Article 5(7) mentioned above. It corresponds to recital 11 of the Council Directive 1999/30/EC. |
- Il decimo considerando fa riferimento alla possibile proroga introdotta dalla posizione comune nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 2 come descritto in precedenza |
- Recital 10 refers to the possibility of derogation introduced by the Common Position under Article 3(2) as described below. |
Articoli |
Articles |
- L'emendamento 17 (articolo 3, paragrafo 2) elimina ogni possibilità di proroga. Esso non è stato accolto dalla Commissione nella proposta modificata. L'articolo 3, paragrafo 2, secondo la formulazione adottata nella posizione comune stabilisce tuttavia condizioni più severe per la concessione di una proroga relativamente al rispetto del valore limite per il benzene. È possibile un'unica proroga per un periodo massimo di cinque anni. Le condizioni alle quali essa può essere concessa (climatiche ed economiche) sono specificate più dettagliatamente e gli Stati membri devono giustificare la loro richiesta. L'articolo modificato stabilisce che durante la proroga il limite di concentrazione non deve eccedere i 10 µg/m³. |
- Amendment 17 (Article 3(2)) deletes any possibility of derogation. It was not accepted by the Commission in its amended proposal. Article 3(2) as formulated in the Common Position however sets tighter conditions for the granting of any extension to meet the limit value for benzene. Only one extension is possible, for a period of up to five years, the conditions under which it may be granted (climatic and economic) are laid down in more detail and Member States are required to provide a full justification for their application. The amended article sets a limit value of 10 µg/m³ to apply during any extension. |
- La seconda parte dell'articolo 7, paragrafo 3 della proposta originaria della Commissione prevede che quest'ultima proponga un limite assoluto per la durata di ulteriori proroghe al termine entro il quale occorre assicurare il rispetto del valore limite per il benzene al momento del riesame della direttiva nel 2004. L'emendamento 11 avrebbe cancellato tale parte dell'articolo 7, paragrafo 3 in conseguenza dell'eliminazione di qualsiasi possibilità di proroga da parte dell'emendamento 17. Avendo respinto l'emendamento 17, la Commissione ha respinto per coerenza anche l'emendamento 11. Poiché la posizione comune limita le proroghe possibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 unicamente a cinque anni, la fissazione di un limite per le proroghe al 2004 è ormai superata. La posizione comune riflette tale aspetto eliminando questa parte dell'articolo 8, paragrafo 3. Essa subordina la possibilità di ulteriori proroghe, nel quadro del riesame del 2004, al mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. |
- The second part of Article 7(3) of the Commission's original proposal requires the Commission to propose a limit to the length of any further extension to the timetable for meeting the limit value for benzene when implementation of the Directive is reviewed in 2004. Amendment 11 would have deleted that part of Article 7(3) as a consequence of eliminating the possibility of any derogation by Amendment 17. In accordance with its rejection of Amendment 17 the Commission did not accept Amendment 11 either. As the Common Position now limits possible extensions under Article 3(2) to five years only, setting a limit to extensions in 2004 becomes obsolete. The Common Position reflects this in deleting that part of Article 8(3). It restricts the possibility of deciding on further extensions under the review in the year 2004 on the condition that a high level of protection of human health and the environment is maintained. |
- La posizione comune chiarisce l'obbligo per gli Stati membri di informare i cittadini ampliando l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, facendo esplicito riferimento ai periodi medi elencati negli allegati I e II cui si riferiscono i valori limite. |
- The Common Position clarifies Member States' obligation to inform the public by extending Article 7(1), paragraph 2, by explicitly referring to the averaging periods of the limit values as given in Annexes I and II. |
- La posizione comune cancella le lettere da a) a c) dell'articolo 8, paragrafo 2 ritenendo che esulino dal campo di applicazione della direttiva, pur essendo condivisibili in linea di principio. Il Consiglio ritiene che la qualità complessiva dell'aria e i trasporti transfrontalieri costituiscano parte integrante del previsto programma della Commissione per l'aria pulita in Europa. |
- The Common Position deletes subparagraphs a to c of Article 8(2) considering them to go beyond the scope of this Directive though the principles are to be supported. Council considers the overall air quality and transboundary transports to be an integral part of the Commission's planned Clean Air for Europe Programme. |
Allegati |
Annexes |
- L'allegato I della proposta della Commissione fissa il margine di tolleranza per il benzene a 5 µg/m³ (100 %) al momento dell'entrata in vigore della direttiva, con una riduzione di 1 µg/m³ ogni 12 mesi fino a raggiungere lo 0 % nel gennaio 2010. La posizione comune fissa al 1° gennaio 2006, anziché al 1° gennaio 2003, la data di partenza di tale riduzione. Ciò assicura che il margine di tolleranza sia definito ogni anno mediante numeri interi anziché frazioni di µg/m³. |
- Annex I of the Commission's proposal sets the margin of tolerance for benzene to 5 µg/m³ (100 %) on entry into force. It is to be reduced by 1 µg/m³ every 12 months to reach 0 % by January 2010. The Common Position sets 1 January 2006 as the starting date for this reduction instead of 1 January 2003. This ensures that the margin of tolerance is defined each year by whole numbers instead of fractions of µg/m³. |
- Per le ragioni esposte in precedenza, nell'allegato II la posizione comune stabilisce un margine di tolleranza di 6 mg/m³ per il CO all'entrata in vigore della direttiva anziché di 5 mg/m³. Tale margine di tolleranza si riduce di 2 mg/m³ ogni 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003, come previsto dalla proposta modificata. Senza alterarne il significato, nella posizione comune la definizione del periodo medio per il valore limite del CO nell'allegato II è stata modificata. Ai fini di una maggiore chiarezza è stato aggiunto un paragrafo a piè di tabella che illustra la determinazione della concentrazione massima media giornaliera su 8 ore in base a dati orari. |
- For the reasons explained above in Annex II the Common Position sets a margin of tolerance of 6 mg/m³ for CO on the entry into force instead of 5 mg/m³. This margin of tolerance is to be reduced by 2 mg/m³ every 12 months with a starting date of 1 January 2003, which is the same as in the amended proposal. Without changing the meaning, the expression for the averaging period for the limit value for CO in Annex II has been changed in the Common Position. For clarification a paragraph has been added after the table which describes the determination of the maximum daily 8-hour mean from hourly data. |
3.2.3. Emendamenti non inseriti nella proposta modificata della Commissione né nella posizione comune per le ragioni esposte nella relazione sulla proposta modificata. |
3.2.3. Amendments not included in the Commission's amended proposal and not in the Common Position for reasons explained in the explanatory memorandum of the amended proposal. |
Gli emendamenti 3, 12, 13 e 14 non sono stati accolti dalla Commissione. Il Consiglio non ha presentato alcuna proposta tendente ad inserirli nella posizione comune. |
Amendments 3, 12, 13 and 14 have not been accepted by the Commission. Council made no proposal to include them in the Common Position. |
4. Conclusioni ed osservazioni generali |
4. Conclusions and general remarks |
La Commissione concorda con il testo della posizione comune e ritiene che le modifiche proposte contribuiscano a chiarire il significato della sua proposta originaria e la rendano coerente con la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, la prima adottata nel quadro della direttiva direttiva 96/62//CE del Consiglio. In generale il testo della posizione comune tiene conto della maggior parte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento in prima lettura senza indebolire la proposta originaria della Commissione. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di proroghe relativamente al calendario previsto per il rispetto del valore limite relativo al benzene, la Commissione ritiene che il testo della posizione comune rappresenti un compromesso accettabile. Esso assicura flessibilità in mancanza di dati attendibili sulle attuali concentrazioni giornaliere di benzene e al tempo stesso che le proroghe siano concesse solo ove la loro necessità sia chiaramente dimostrata. |
The Commission agrees with the text of the Common Position. It is of the opinion that the proposed changes help to clarify the meaning of the Commission's original proposal and to bring it in line with the Council Directive 1999/30/EC, the first that has been adopted under the framework of the Council Directive. In general the text of the Common Position takes into account most of the concerns Parliament expressed during its 1st reading without weakening the Commission's original proposal. In particular, concerning the possibility of derogations from the general deadline for meeting the limit value for benzene, the Commission considers the text of the Common Position to be an acceptable compromise. It provides flexibility in the absence of good data on present day concentrations of benzene whilst ensuring that extensions cannot be granted except unless it is clearly demonstrated that they are essential. |