Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
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Directive 97/66/CE of the European parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il 6 novembre 1997,
(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità;
(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati membri;
(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;
(4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali radiomobili;
(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata;
(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN);
(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;
(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri;
(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati così come gli organi comunitari competenti, dovrebbero cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva;
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THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 100a thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty (3), in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 6 November 1997,
(1) Whereas Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (4) requires Member States to ensure the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data, and in particular their right to privacy, in order to ensure the free flow of personal data in the Community;
(2) Whereas confidentiality of communications is guaranteed in accordance with the international instruments relating to human rights (in particular the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) and the constitutions of the Member States;
(3) Whereas currently in the Community new advanced digital technologies are introduced in public telecommunications networks, which give rise to specific requirements concerning the protection of personal data and privacy of the user; whereas the development of the information society is characterised by the introduction of new telecommunications services; whereas the successful cross-border development of these services, such as video-on-demand, interactive television, is partly dependent on the confidence of the users that their privacy will not be at risk;
(4) Whereas this is the case, in particular, with the introduction of the Integrated Services Digital Network (ISDN) and digital mobile networks;
(5) Whereas the Council, in its Resolution of 30 June 1988 on the development of the common market for telecommunications services and equipment up to 1992 (5), called for steps to be taken to protect personal data, in order to create an appropriate environment for the future development of telecommunications in the Community; whereas the Council re-emphasised the importance of the protection of personal data and privacy in its Resolution of 18 July 1989 on the strengthening of the coordination for the introduction of the Integrated Services Digital Network (ISDN) in the European Community up to 1992 (6);
(6) Whereas the European Parliament has underlined the importance of the protection of personal data and privacy in the telecommunications networks, in particular with regard to the introduction of the Integrated Services Digital Network (ISDN);
(7) Whereas, in the case of public telecommunications networks, specific legal, regulatory, and technical provisions must be made in order to protect fundamental rights and freedoms of natural persons and legitimate interests of legal persons, in particular with regard to the increasing risk connected with automated storage and processing of data relating to subscribers and users;
(8) Whereas legal, regulatory, and technical provisions adopted by the Member States concerning the protection of personal data, privacy and the legitimate interest of legal persons, in the telecommunications sector, must be harmonised in order to avoid obstacles to the internal market for telecommunications in conformity with the objective set out in Article 7a of the Treaty; whereas the harmonisation is limited to requirements that are necessary to guarantee that the promotion and development of new telecommunications services and networks between Member States will not be hindered;
(9) Whereas the Member States, providers and users concerned, together with the competent Community bodies, should cooperate in introducing and developing the relevant technologies where this is necessary to apply the guarantees provided for by the provisions of this Directive;
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(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand);
(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;
(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;
(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione e alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione;
(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;
(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando che la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni;
(17) considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione può essere permesso unicamente se l'abbonato ha dato il proprio consenso sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che egli intende effettuare;
(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre;
(19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere chiamate da linee non identificate; che è giustificato rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l'identificazione della linea collegata, tutelare il diritto e il legittimo interesse della parte chiamata di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea alla quale la parte chiamante è realmente collegata, in particolare in caso di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata e delle opzioni disponibili relative alla vita privata; che ciò permette agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni relative alla vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
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(10) Whereas these new services include interactive television and video on demand;
(11) Whereas, in the telecommunications sector, in particular for all matters concerning protection of fundamental rights and freedoms, which are not specifically covered by the provisions of this Directive, including the obligations on the controller and the rights of individuals, Directive 95/46/EC applies; whereas Directive 95/46/EC applies to non-publicly available telecommunications services;
(12) Whereas this Directive, similarly to what is provided for by Article 3 of Directive 95/46/EC, does not address issues of protection of fundamental rights and freedoms related to activities which are not governed by Community law; whereas it is for Member States to take such measures as they consider necessary for the protection of public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the enforcement of criminal law; whereas this Directive shall not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of telecommunications, for any of these purposes;
(13) Whereas subscribers of a publicly available telecommunications service may be natural or legal persons; whereas the provisions of this Directive are aimed to protect, by supplementing Directive 95/46/EC, the fundamental rights of natural persons and particularly their right to privacy, as well as the legitimate interests of legal persons; whereas these provisions may in no case entail an obligation for Member States to extend the application of Directive 95/46/EC to the protection of the legitimate interests of legal persons; whereas this protection is ensured within the framework of the applicable Community and national legislation;
(14) Whereas the application of certain requirements relating to presentation and restriction of calling and connected line identification and to automatic call forwarding to subscriber lines connected to analogue exchanges must not be made mandatory in specific cases where such application would prove to be technically impossible or would require a disproportionate economic effort; whereas it is important for interested parties to be informed of such cases and the Member States should therefore notify them to the Commission;
(15) Whereas service providers must take appropriate measures to safeguard the security of their services, if necessary in conjunction with the provider of the network, and inform subscribers of any special risks of a breach of the security of the network; whereas security is appraised in the light of the provision of Article 17 of Directive 95/46/EC;
(16) Whereas measures must be taken to prevent the unauthorised access to communications in order to protect the confidentiality of communications by means of public telecommunications networks and publicly available telecommunications services; whereas national legislation in some Member States only prohibits intentional unauthorized access to communications;
(17) Whereas the data relating to subscribers processed to establish calls contain information on the private life of natural persons and concern the right to respect for their correspondence or concern the legitimate interests of legal persons; whereas such data may only be stored to the extent that is necessary for the provision of the service for the purpose of billing and for interconnection payments, and for a limited time; whereas any further processing which the provider of the publicly available telecommunications services may want to perform for the marketing of its own telecommunications services may only be allowed if the subscriber has agreed to this on the basis of accurate and full information given by the provider of the publicly available telecommunications services about the types of further processing he intends to perform;
(18) Whereas the introduction of itemized bills has improved the possibilities for the subscriber to verify the correctness of the fees charged by the service provider; whereas, at the same time, it may jeopardise the privacy of the users of publicly available telecommunications services; whereas therefore, in order to preserve the privacy of the user, Member States must encourage the development of telecommunications service options such as alternative payment facilities which allow anonymous or strictly private access to publicly available telecommunications services, for example calling cards and facilities for payment by credit card; whereas, alternatively, Member States may, for the same purpose, require the deletion of a certain number of digits from the called numbers mentioned in itemized bills;
(19) Whereas it is necessary, as regards calling line identification, to protect the right of the calling party to withhold the presentation of the identification of the line from which the call is being made and the right of the called party to reject calls from unidentified lines; whereas it is justified to override the elimination of calling line identification presentation in specific cases; whereas certain subscribers, in particular helplines and similar organizations, have an interest in guaranteeing the anonymity of their callers; whereas it is necessary, as regards connected line identification, to protect the right and the legitimate interest of the called party to withhold the presentation of the identification of the line to which the calling party is actually connected, in particular in the case of forwarded calls; whereas the providers of publicly available telecommunications services must inform their subscribers of the existence of calling and connected line identification in the network and of all services which are offered on the basis of calling and connected line identification and about the privacy options which are available; whereas this will allow the subscribers to make an informed choice about the privacy facilities they may want to use; whereas the privacy options which are offered on a per-line basis do not necessarily have to be available as an automatic network service but may be obtainable through a simple request to the provider of the publicly available telecommunications service;
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(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possono determinare in quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che sono persone fisiche;
(23) considerando che è necessario garantire che l'introduzione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile con il buon funzionamento del mercato unico;
(24) considerando in particolare che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in determinate circostanze gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in base alla normativa nazionale;
(25) considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati, la normativa nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali; che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva;
(26) considerando che, nel campo di applicazione della presente direttiva, è opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione tecnologica; che tale procedura si applica esclusivamente alle specificazioni necessarie per adeguare l'allegato ai nuovi sviluppi tecnologici prendendo in considerazione i mutamenti riscontrati nelle domande del mercato e dei consumatori; che la Commissione deve debitamente comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato;
(28) considerando che per agevolare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva è necessario prevedere alcune modalità specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di entrata in vigore della normativa nazionale che attua la presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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(20) Whereas safeguards must be provided for subscribers against the nuisance which may be caused by automatic call forwarding by others; whereas, in such cases, it must be possible for subscribers to stop the forwarded calls being passed on to their terminals by simple request to the provider of the publicly available telecommunications service;
(21) Whereas directories are widely distributed and publicly available; whereas the right to privacy of natural persons and the legitimate interest of legal persons require that subscribers are able to determine the extent to which their personal data are published in a directory; whereas Member States may limit this possibility to subscribers who are natural persons;
(22) Whereas safeguards must be provided for subscribers against intrusion into their privacy by means of unsolicited calls and telefaxes; whereas Member States may limit such safeguards to subscribers who are natural persons;
(23) Whereas it is necessary to ensure that the introduction of technical features of telecommunications equipment for data protection purposes is harmonised in order to be compatible with the implementation of the internal market;
(24) Whereas in particular, similarly to what is provided for by Article 13 of Directive 95/46/EC, Member States can restrict the scope of subscribers' obligations and rights in certain circumstances, for example by ensuring that the provider of a publicly available telecommunications service may override the elimination of the presentation of calling line identification in conformity with national legislation for the purpose of prevention or detection of criminal offences or State security;
(25) Whereas where the rights of the users and subscribers are not respected, national legislation must provide for judicial remedy; whereas sanctions must be imposed on any person, whether governed by private or public law, who fails to comply with the national measures taken under this Directive;
(26) Whereas it is useful in the field of application of this Directive to draw on the experience of the Working Party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data composed of representatives of the supervisory authorities of the Member States, set up by Article 29 of Directive 95/46/EC;
(27) Whereas, given the technological developments and the attendant evolution of the services on offer, it will be necessary technically to specify the categories of data listed in the Annex to this Directive for the application of Article 6 of this Directive with the assistance of the Committee composed of representatives of the Member States set up in Article 31 of Directive 95/46/EC in order to ensure a coherent application of the requirements set out in this Directive regardless of changes in technology; whereas this procedure applies solely to specifications necessary to adapt the Annex to new technological developments, taking into consideration changes in market and consumer demand; whereas the Commission must duly inform the European Parliament of its intention to apply this procedure and whereas, otherwise, the procedure laid down in Article 100a of the Treaty shall apply;
(28) Whereas, to facilitate compliance with the provisions of this Directive, certain specific arrangements are needed for processing of data already under way on the date that national implementing legislation pursuant to this Directive enters into force,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
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Articolo 1 Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.
Articolo 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:
a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;
c) «rete pubblica di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;
d) «servizio di telecomunicazione»: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione.
Articolo 3 Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.
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Article 1 Object and scope
1. This Directive provides for the harmonisation of the provisions of the Member States required to ensure an equivalent level of protection of fundamental rights and freedoms, and in particular the right to privacy, with respect to the processing of personal data in the telecommunications sector and to ensure the free movement of such data and of telecommunications equipment and services in the Community.
2. The provisions of this Directive particularise and complement Directive 95/46/EC for the purposes mentioned in paragraph 1. Moreover, they provide for protection of legitimate interests of subscribers who are legal persons.
3. This Directive shall not apply to the activities which fall outside the scope of Community law, such as those provided for by Titles V and VI of the Treaty on European Union, and in any case to activities concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law.
Article 2 Definitions
In addition to the definitions given in Directive 95/46/EC, for the purposes of this Directive:
(a) 'subscriber` shall mean any natural or legal person who or which is party to a contract with the provider of publicly available telecommunications services for the supply of such services;
(b) 'user` shall mean any natural person using a publicly available telecommunications service, for private or business purposes, without necessarily having subscribed to this service;
(c) 'public telecommunications network` shall mean transmission systems and, where applicable, switching equipment and other resources which permit the conveyance of signals between defined termination points by wire, by radio, by optical or by other electromagnetic means, which are used, in whole or in part, for the provision of publicly available telecommunications services;
(d) 'telecommunications service` shall mean services whose provision consists wholly or partly in the transmission and routing of signals on telecommunications networks, with the exception of radio- and television broadcasting.
Article 3 Services concerned
1. This Directive shall apply to the processing of personal data in connection with the provison of publicly available telecommunications services in public telecommunications networks in the Community, in particular via the Integrated Services Digital Network (ISDN) and public digital mobile networks.
2. Articles 8, 9 and 10 shall apply to subscriber lines connected to digital exchanges and, where technically possible and if it does not require a disproportionate economic effort, to subscriber lines connected to analogue exchanges.
3. Cases where it would be technically impossible or require a disproportionate investment to fulfil the requirements of Articles 8, 9 and 10 shall be notified to the Commission by the Member States.
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Articolo 4 Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.
Articolo 5 Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.
Articolo 6 Dati sul traffico e sulla fatturazione
1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.
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Article 4 Security
1. The provider of a publicly available telecommunications service must take appropriate technical and organisational measures to safeguard security of its services, if necessary in conjunction with the provider of the public telecommunications network with respect to network security. Having regard to the state of the art and the cost of their implementation, these measures shall ensure a level of security appropriate to the risk presented.
2. In case of a particular risk of a breach of the security of the network, the provider of a publicly available telecommunications service must inform the subscribers concerning such risk and any possible remedies, including the costs involved.
Article 5 Confidentiality of the communications
1. Member States shall ensure via national regulations the confidentiality of communications by means of a public telecommunications network and publicly available telecommunications services. In particular, they shall prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications, by others than users, without the consent of the users concerned, except when legally authorised, in accordance with Article 14 (1).
2. Paragraph 1 shall not affect any legally authorised recording of communications in the course of lawful business practice for the purpose of providing evidence of a commercial transaction or of any other business communication.
Article 6 Traffic and billing data
1. Traffic data relating to subscribers and users processed to establish calls and stored by the provider of a public telecommunications network and/or publicly available telecommunications service must be erased or made anonymous upon termination of the call without prejudice to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4.
2. For the purpose of subscriber billing and interconnection payments, data indicated in the Annex may be processed. Such processing is permissible only up to the end of the period during which the bill may lawfully be challenged or payment may be pursued.
3. For the purpose of marketing its own telecommunications services, the provider of a publicly available telecommunications service may process the data referred to in paragraph 2, if the subscriber has given his consent.
4. Processing of traffic and billing data must be restricted to persons acting under the authority of providers of the public telecommunications networks and/or publicly available telecommunications services handling billing or traffic management, customer enquiries, fraud detection and marketing the provider's own telecommunications services and it must be restricted to what is necessary for the purposes of such activities.
5. Paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall apply without prejudice to the possibility for competent authorities to be informed of billing or traffic data in conformity with applicable legislation in view of settling disputes, in particular interconnection or billing disputes.
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Articolo 7 Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.
Articolo 8 Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l'uso di tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la chiamata sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9 Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.
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Article 7 Itemized billing
1. Subscribers shall have the right to receive non-itemized bills.
2. Member States shall apply national provisions in order to reconcile the rights of subscribers receiving itemised bills with the right to privacy of calling users and called subscribers, for example by ensuring that sufficient alternative modalities for communications or payments are available to such users and subscribers.
Article 8 Presentation and restriction of calling and connected line identification
1. Where presentation of calling-line identification is offered, the calling user must have the possibility via a simple means, free of charge, to eliminate the presentation of the calling-line identification on a per-call basis. The calling subscriber must have this possibility on a per-line basis.
2. Where presentation of calling-line identification is offered, the called subscriber must have the possibility via a simple means, free of charge for reasonable use of this function, to prevent the presentation of the calling line identification of incoming calls.
3. Where presentation of calling line identification is offered and where the calling line identification is presented prior to the call being established, the called subscriber must have the possibility via a simple means to reject incoming calls where the presentation of the calling line identification has been eliminated by the calling user or subscriber.
4. Where presentation of connected line identification is offered, the called subscriber must have the possibility via a simple means, free of charge, to eliminate the presentation of the connected line identification to the calling user.
5. The provisions set out in paragraph 1 shall also apply with regard to calls to third countries originating in the Community; the provisions set out in paragraphs 2, 3 and 4 shall also apply to incoming calls originating in third countries.
6. Member States shall ensure that where presentation of calling and/or connected line identification is offered, the providers of publicly available telecommunications services inform the public thereof and of the possibilities set out in paragraphs 1, 2, 3 and 4.
Article 9 Exceptions
Member States shall ensure that there are transparent procedures governing the way in which a provider of a public telecommunications network and/or a publicly available telecommunications service may override the elimination of the presentation of calling line identification:
(a) on a temporary basis, upon application of a subscriber requesting the tracing of malicious or nuisance calls; in this case, in accordance with national law, the data containing the identification of the calling subscriber will be stored and be made available by the provider of a public telecommunications network and/or publicly available telecommunications service;
(b) on a per-line basis for organisations dealing with emergency calls and recognized as such by a Member State, including law enforcement agencies, ambulance services and fire brigades, for the purpose of answering such calls.
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Articolo 10 Trasferimento automatico della chiamata
Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale dell'abbonato.
Articolo 11 Elenchi degli abbonati
1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall'operatore per l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati da non iscrivere nell'elenco pubblico.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.
Articolo 12 Chiamate indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.
3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.
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Article 10 Automatic call forwarding
Member States shall ensure that any subscriber is provided, free of charge and via a simple means, with the possibility to stop automatic call forwarding by a third party to the subscriber's terminal.
Article 11 Directories of subscribers
1. Personal data contained in printed or electronic directories of subscribers available to the public or obtainable through directory enquiry services should be limited to what is necessary to identify a particular subscriber, unless the subscriber has given his unambiguous consent to the publication of additional personal data. The subscriber shall be entitled, free of charge, to be omitted from a printed or electronic directory at his or her request, to indicate that his or her personal data may not be used for the purpose of direct marketing, to have his or her address omitted in part and not to have a reference revealing his or her sex, where this is applicable linguistically.
2. Notwithstanding paragraph 1, Member States may allow operators to require a payment from subscribers wishing to ensure that their particulars are not entered in a directory, provided that the sum involved does not act as a disincentive to the exercise of this right, and that, taking account of the quality requirements of the public directory in the light of the universal service, it is limited to the actual costs incurred by the operator for the adaptation and updating of the list of subscribers not to be included in the public directory.
3. The rights conferred by paragraph 1 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also guarantee, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to their entry in public directories are sufficiently protected.
Article 12 Unsolicited calls
1. The use of automated calling systems without human intervention (automatic calling machine) or facsimile machines (fax) for the purposes of direct marketing may only be allowed in respect of subscribers who have given their prior consent.
2. Member States shall take appropriate measures to ensure that, free of charge, unsolicited calls for purposes of direct marketing, by means other than those referred to in paragraph 1, are not allowed either without the consent of the subscribers concerned or in respect of subscribers who do not wish to receive these calls, the choice between these options to be determined by national legislation.
3. The rights conferred by paragraphs 1 and 2 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also guarantee, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to unsolicited calls are sufficiently protected.
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Articolo 13 Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE (7) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8).
Articolo 14 Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.
Articolo 15 Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Article 13 Technical features and standardisation
1. In implementing the provisions of this Directive, Member States shall ensure, subject to paragraphs 2 and 3, that no mandatory requirements for specific technical features are imposed on terminal or other telecommunications equipment which could impede the placing of equipment on the market and the free circulation of such equipment in and between Member States.
2. Where provisions of this Directive can be implemented only by requiring specific technical features, Member States shall inform the Commission according to the procedures provided for by Directive 83/189/EEC (7) which lays down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.
3. Where required, the Commission will ensure the drawing up of common European standards for the implementation of specific technical features, in accordance with Community legislation on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity, and Council Decision 87/95/EEC of 22 December 1986 on standardisation in the field of information technology and telecommunications (8).
Article 14 Extension of the scope of application of certain provisions of Directive 95/46/EC
1. Member States may adopt legislative measures to restrict the scope of the obligations and rights provided for in Articles 5, 6 and Article 8(1), (2), (3) and (4), when such restriction constitutes a necessary measure to safeguard national security, defence, public security, the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the telecommunications system, as referred to in Article 13(1) of Directive 95/46/EC.
2. The provisions of Chapter III on judicial remedies, liability and sanctions of Directive 95/46/EC shall apply with regard to national provisions adopted pursuant to this Directive and with regard to the individual rights derived from this Directive.
3. The Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data established according to Article 29 of Directive 95/46/EC shall carry out the tasks laid down in Article 30 of the abovementioned Directive also with regard to the protection of fundamental rights and freedoms and of legitimate interests in the telecommunications sector, which is the subject of this Directive.
4. The Commission, assisted by the Committee established by Article 31 of Directive 95/46/EC, shall technically specify the Annex according to the procedure mentioned in this Article. The aforesaid Committee shall be convened specifically for the subjects covered by this Directive.
Article 15 Implementation of the Directive
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary for them to comply with this Directive not later than 24 October 1998.
By way of derogation from the first subparagraph, Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary for them to comply with Article 5 of this Directive not later than 24 October 2000.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference at the time of their official publication. The procedure for such reference shall be adopted by Member States.
2. By way of derogation from Article 6(3), consent is not required with respect to processing already under way on the date the national provisions adopted pursuant to this Directive enter into force. In those cases the subscribers shall be informed of this processing and if they do not express their dissent within a period to be determined by the Member State, they shall be deemed to have given their consent.
3. Article 11 shall not apply to editions of directories which have been published before the national provisions adopted pursuant to this Directive enter into force.
4. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.
Article 16 Addressees
This Directive is addressed to the Member States.
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Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU C 200 del 22.7.1994, pag. 4.
(2) GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU C 94 del 13.4.1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU C 315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997). Decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU C 257 del 4.10.1988, pag. 1.
(6) GU C 196 dell'1.8.1989, pag. 4.
(7) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).
(8) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO
Elenco di dati
Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti:
- il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
- l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
- il numero totale di scatti da fatturare per il periodo di fatturazione;
- il numero dell'abbonato chiamato;
- il tipo, l'ora d'inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi;
- la data della chiamata o del servizio;
- altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti rateali, disattivazioni e solleciti.
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Done at Brussels, 15 December 1997.
For the European Parliament
The President
J. M. GIL-ROBLES
For the Council
The President
J.-C. JUNCKER
(1) OJ C 200, 22.7.1994, p. 4.
(2) OJ C 159, 17.6.1991, p. 38.
(3) Opinion of the European Parliament of 11 March 1992 (OJ C 94, 13.4.1992, p. 198). Council Common Position of 12 September 1996 (OJ C 315, 24.10.1996, p. 30) and Decision of the European Parliament of 16 January 1997 (OJ C 33, 3.2.1997, p. 78). Decision of the European Parliament of 20 November 1997 (OJ C 371, 8.12.1997). Council Decision of 1 December 1997.
(4) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(5) OJ C 257, 4.10.1988, p. 1.
(6) OJ C 196, 1.8.1989, p. 4.
(7) OJ L 109, 26.4.1983, p. 8. Directive as last amended by Directive 94/10/EC (OJ L 100, 19.4.1994, p. 30).
(8) OJ L 36, 7.2.1987, p. 31. Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.
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