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Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie |
Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes |
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA, |
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, |
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 61(c) and 67 thereof, |
vista la proposta della Commissione(1), |
Having regard to the proposal from the Commission(1), |
visto il parere del Parlamento europeo(2), |
Having regard to the opinion of the European Parliament(2), |
visto il parere del Comitato economico e sociale(3), |
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3), |
considerando quanto segue: |
Whereas: |
(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare tra l'altro le misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. |
(1) The European Union has set itself the objective of maintaining and developing an area of freedom, security and justice in which the free movement of persons is ensured. For the gradual establishment of such an area, the Community is to adopt, among others, the measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications and needed for the proper functioning of the internal market. |
(2) L'articolo 65, lettera c), del trattato cita, fra le misure da adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
(2) According to Article 65(c) of the Treaty, these measures are to include measures eliminating obstacles to the good functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States. |
(3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle cause transnazionali in tutta l'Unione. |
(3) The Tampere European Council on 15 and 16 October 1999 called on the Council to establish minimum standards ensuring an adequate level of legal aid in cross-border cases throughout the Union. |
(4) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate nel rispetto di detta convenzione e in particolare del principio di eguaglianza delle parti in una controversia. |
(4) All Member States are contracting parties to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom of 4 November 1950. The matters referred to in this Directive shall be dealt with in compliance with that Convention and in particular the respect of the principle of equality of both parties in a dispute. |
(5) La presente direttiva mira a promuovere l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(5) This Directive seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice. The generally recognised right to access to justice is also reaffirmed by Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. |
(6) Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia. |
(6) Neither the lack of resources of a litigant, whether acting as claimant or as defendant, nor the difficulties flowing from a dispute's cross-border dimension should be allowed to hamper effective access to justice. |
(7) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(7) Since the objectives of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives. |
(8) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere definendo al riguardo talune norme minime comuni. Una direttiva del Consiglio è lo strumento legislativo più idoneo per conseguire tale obiettivo. |
(8) The main purpose of this Directive is to guarantee an adequate level of legal aid in cross-border disputes by laying down certain minimum common standards relating to legal aid in such disputes. A Council directive is the most suitable legislative instrument for this purpose. |
(9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. |
(9) This Directive applies in cross-border disputes, to civil and commercial matters. |
(10) Ciascuna parte in una controversia in materia civile o commerciale che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva deve avere la possibilità di far valere i suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere le spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva. |
(10) All persons involved in a civil or commercial dispute within the scope of this Directive must be able to assert their rights in the courts even if their personal financial situation makes it impossible for them to bear the costs of the proceedings. Legal aid is regarded as appropriate when it allows the recipient effective access to justice under the conditions laid down in this Directive. |
(11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero totale o parziale dalle spese processuali. |
(11) Legal aid should cover pre-litigation advice with a view to reaching a settlement prior to bringing legal proceedings, legal assistance in bringing a case before a court and representation in court and assistance with or exemption from the cost of proceedings. |
(12) La legge nazionale dello Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione delle decisioni può prevedere che nelle spese processuali siano incluse le spese della parte avversa poste a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato. |
(12) It shall be left to the law of the Member State in which the court is sitting or where enforcement is sought whether the costs of proceedings may include the costs of the opponent imposed on the recipient of legal aid. |
(13) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo di domicilio o dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, devono poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere se soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo stesso vale per i cittadini di paesi terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro. |
(13) All Union citizens, wherever they are domiciled or habitually resident in the territory of a Member State, must be eligible for legal aid in cross-border disputes if they meet the conditions provided for by this Directive. The same applies to third-country nationals who habitually and lawfully reside in a Member State. |
(14) È opportuno che gli Stati membri siano lasciati liberi di stabilire il limite al di sopra del quale si presume che una persona sia in grado di sostenere le spese processuali, alle condizioni previste dalla presente direttiva. Detti limiti devono essere definiti alla luce di vari fattori obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare. |
(14) Member States should be left free to define the threshold above which a person would be presumed able to bear the costs of proceedings, in the conditions defined in this Directive. Such thresholds are to be defined in the light of various objective factors such as income, capital or family situation. |
(15) L'obiettivo della presente direttiva non potrebbe tuttavia essere conseguito se i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato non avessero la facoltà di dimostrare che non sono in grado di sostenere le spese processuali anche se dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo Stato membro del foro. Le autorità dello Stato membro del foro, all'atto di valutare se il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso su tale base, tengono conto delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento nello Stato membro di domicilio o di dimora abituale. |
(15) The objective of this Directive could not, however, be attained if legal aid applicants did not have the possibility of proving that they cannot bear the costs of proceedings even if their resources exceed the threshold defined by the Member State where the court is sitting. When making the assessment of whether legal aid is to be granted on this basis, the authorities in the Member State where the court is sitting may take into account information as to the fact that the applicant satisfies criteria in respect of financial eligibility in the Member State of domicile or habitual residence. |
(16) Gli altri meccanismi che permettono in casi specifici l'accesso effettivo alla giustizia non sono una forma di patrocinio a spese dello Stato. Si può tuttavia presumere che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione finanziaria sfavorevole. |
(16) The possibility in the instant case of resorting to other mechanisms to ensure effective access to justice is not a form of legal aid. But it can warrant a presumption that the person concerned can bear the costs of the procedure despite his/her unfavourable financial situation. |
(17) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad azioni giudiziarie manifestamente infondate o per motivi connessi al merito della causa purché sia fornita la consulenza legale nella fase precontenziosa e sia garantito l'accesso alla giustizia. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda gli Stati membri possono respingere le richieste di patrocinio a spese dello Stato qualora il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite materiali o finanziarie o la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente. |
(17) Member States should be allowed to reject applications for legal aid in respect of manifestly unfounded actions or on grounds related to the merits of the case in so far as pre-litigation advice is offered and access to justice is guaranteed. When taking a decision on the merits of an application, Member States may reject legal aid applications when the applicant is claiming damage to his or her reputation, but has suffered no material or financial loss or the application concerns a claim arising directly out of the applicant's trade or self-employed profession. |
(18) La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero di una controversia. |
(18) The complexity of and differences between the legal systems of the Member States and the costs inherent in the cross-border dimension of a dispute should not preclude access to justice. Legal aid should accordingly cover costs directly connected with the cross-border dimension of a dispute. |
(19) Nel considerare se la presenza fisica di una persona sia richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale(4). |
(19) When considering if the physical presence of a person in court is required, the courts of a Member State should take into consideration the full advantage of the possibilities offered by Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters(4). |
(20) Se concesso, il patrocinio a spese dello Stato deve coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia eseguita; il beneficiario dovrebbe continuare a ricevere tale patrocinio anche se una sentenza a lui favorevole è impugnata oppure se egli propone ricorso, purché le condizioni relative alle risorse finanziarie e al merito della controversia continuino ad essere soddisfatte. |
(20) If legal aid is granted, it must cover the entire proceeding, including expenses incurred in having a judgment enforced; the recipient should continue receiving this aid if an appeal is brought either against or by the recipient in so far as the conditions relating to the financial resources and the substance of the dispute remain fulfilled. |
(21) Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale. |
(21) Legal aid is to be granted on the same terms both for conventional legal proceedings and for out-of-court procedures such as mediation, where recourse to them is required by the law, or ordered by the court. |
(22) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nella presente direttiva. |
(22) Legal aid should also be granted for the enforcement of authentic instruments in another Member State under the conditions defined in this Directive. |
(23) Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un avvocato locale nella fase precontenziosa quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della presente direttiva. |
(23) Since legal aid is given by the Member State in which the court is sitting or where enforcement is sought, except pre-litigation assistance if the legal aid applicant is not domiciled or habitually resident in the Member State where the court is sitting, that Member State must apply its own legislation, in compliance with the principles of this Directive. |
(24) È opportuno che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro o di esecuzione della sentenza. Ciò è il caso sia quando il tribunale giudica nel merito che quando deve prima decidere se è competente o meno. |
(24) It is appropriate that legal aid is granted or refused by the competent authority of the Member State in which the court is sitting or where a judgment is to be enforced. This is the case both when that court is trying the case in substance and when it first has to decide whether it has jurisdiction. |
(25) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto, nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione delle richieste di patrocinio a spese dello Stato da uno Stato membro all'altro. |
(25) Judicial cooperation in civil matters should be organised between Member States to encourage information for the public and professional circles and to simplify and accelerate the transmission of legal aid applications between Member States. |
(26) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti dall'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1970. Occorre fissare un termine, non previsto dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato. Fissare un termine relativamente breve contribuirebbe al buon funzionamento della giustizia. |
(26) The notification and transmission mechanisms provided for by this Directive are inspired directly by those of the European Agreement on the transmission of applications for legal aid, signed in Strasbourg on 27 January 1977, hereinafter referred to as "1977 Agreement". A time limit, not provided for by the 1977 Agreement, is set for the transmission of legal aid applications. A relatively short time limit contributes to the smooth operation of justice. |
(27) Occorre che i dati trasmessi in forza della presente direttiva godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(5), e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(6), non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nella presente direttiva. |
(27) The information transmitted pursuant to this Directive should enjoy protection. Since Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(5), and Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(6), are applicable, there is no need for specific provisions on data protection in this Directive. |
(28) La messa a punto di un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione nei casi di controversie transfrontaliere dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure. |
(28) The establishment of a standard form for legal aid applications and for the transmission of legal aid applications in the event of cross-border litigation will make the procedures easier and faster. |
(29) Inoltre, tali formulari nonché i formulari di richiesta nazionali dovrebbero essere messi a disposizione a livello europeo attraverso il sistema di informazione della rete giudiziaria europea, istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE(7). |
(29) Moreover, these application forms, as well as national application forms, should be made available on a European level through the information system of the European Judicial Network, established in accordance with Decision 2001/470/EC(7). |
(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8). |
(30) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(8). |
(31) È opportuno precisare che l'introduzione di norme minime nelle controversie transfrontaliere non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni più favorevoli ai richiedenti il patrocinio a spese dello Stato o ai beneficiari di detto patrocinio. |
(31) It should be specified that the establishment of minimum standards in cross-border disputes does not prevent Member States from making provision for more favourable arrangements for legal aid applicants and recipients. |
(32) L'accordo del 1997 e il protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Mosca nel 2001 rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi parti dell'accordo del 1977 o protocollo. Le disposizioni della presente direttiva prevalgono tuttavia su quelle dell'accordo del 1997 e dei protocolli per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri. |
(32) The 1977 Agreement and the additional Protocol to the European Agreement on the transmission of applications for legal aid, signed in Moscow in 2001, remain applicable to relations between Member States and third countries that are parties to the 1977 Agreement or the Protocol. But this Directive takes precedence over provisions contained in the 1977 Agreement and the Protocol in relations between Member States. |
(33) Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva. |
(33) The United Kingdom and Ireland have given notice of their wish to participate in the adoption of this Directive in accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community. |
(34) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa né la applica, |
(34) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: |
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: |
CAPITOLO I |
CHAPTER I |
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI |
SCOPE AND DEFINITIONS |
Articolo 1 |
Article 1 |
Obiettivi e campo di applicazione |
Aims and scope |
1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie. |
1. The purpose of this Directive is to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid in such disputes. |
2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa. |
2. It shall apply, in cross-border disputes, to civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters. |
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. |
3. In this Directive, "Member State" shall mean Member States with the exception of Denmark. |
Articolo 2 |
Article 2 |
Controversie transfrontaliere |
Cross-border disputes |
1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita. |
1. For the purposes of this Directive, a cross-border dispute is one where the party applying for legal aid in the context of this Directive is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State where the court is sitting or where the decision is to be enforced. |
2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(9). |
2. The Member State in which a party is domiciled shall be determined in accordance with Article 59 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters(9). |
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità della presente direttiva. |
3. The relevant moment to determine if there is a cross-border dispute is the time when the application is submitted, in accordance with this Directive. |
CAPITOLO II |
CHAPTER II |
DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO |
RIGHT TO LEGAL AID |
Articolo 3 |
Article 3 |
Diritto al patrocinio a spese dello Stato |
Right to legal aid |
1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva. |
1. Natural persons involved in a dispute covered by this Directive shall be entitled to receive appropriate legal aid in order to ensure their effective access to justice in accordance with the conditions laid down in this Directive. |
2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se garantisce: |
2. Legal aid is considered to be appropriate when it guarantees: |
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale; |
(a) pre-litigation advice with a view to reaching a settlement prior to bringing legal proceedings; |
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. |
(b) legal assistance and representation in court, and exemption from, or assistance with, the cost of proceedings of the recipient, including the costs referred to in Article 7 and the fees to persons mandated by the court to perform acts during the proceedings. |
Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro. |
In Member States in which a losing party is liable for the costs of the opposing party, if the recipient loses the case, the legal aid shall cover the costs incurred by the opposing party, if it would have covered such costs had the recipient been domiciled or habitually resident in the Member State in which the court is sitting. |
3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità della controversia. |
3. Member States need not provide legal assistance or representation in the courts or tribunals in proceedings especially designed to enable litigants to make their case in person, except when the courts or any other competent authority otherwise decide in order to ensure equality of parties or in view of the complexity of the case. |
4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 5. |
4. Member States may request that legal aid recipients pay reasonable contributions towards the costs of proceedings taking into account the conditions referred to in Article 5. |
5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni inesatte fornite dal beneficiario. |
5. Member States may provide that the competent authority may decide that recipients of legal aid must refund it in whole or in part if their financial situation has substantially improved or if the decision to grant legal aid had been taken on the basis of inaccurate information given by the recipient. |
Articolo 4 |
Article 4 |
Non discriminazione |
Non-discrimination |
Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri. |
Member States shall grant legal aid without discrimination to Union citizens and third-country nationals residing lawfully in a Member State. |
CAPITOLO III |
CHAPTER III |
CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO |
CONDITIONS AND EXTENT OF LEGAL AID |
Articolo 5 |
Article 5 |
Condizioni relative alle risorse finanziarie |
Conditions relating to financial resources |
1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia. |
1. Member States shall grant legal aid to persons referred to in Article 3(1) who are partly or totally unable to meet the costs of proceedings referred to in Article 3(2) as a result of their economic situation, in order to ensure their effective access to justice. |
2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente. |
2. The economic situation of a person shall be assessed by the competent authority of the Member State in which the court is sitting, in the light of various objective factors such as income, capital or family situation, including an assessment of the resources of persons who are financially dependant on the applicant. |
3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
3. Member States may define thresholds above which legal aid applicants are deemed partly or totally able to bear the costs of proceedings set out in Article 3(2). These thresholds shall be defined on the basis of the criteria defined in paragraph 2 of this Article. |
4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro. |
4. Thresholds defined according to paragraph 3 of this Article may not prevent legal aid applicants who are above the thresholds from being granted legal aid if they prove that they are unable to pay the cost of the proceedings referred to in Article 3(2) as a result of differences in the cost of living between the Member States of domicile or habitual residence and of the forum. |
5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
5. Legal aid does not need to be granted to applicants in so far as they enjoy, in the instant case, effective access to other mechanisms that cover the cost of proceedings referred to in Article 3(2). |
Articolo 6 |
Article 6 |
Condizioni legate al merito della controversia |
Conditions relating to the substance of disputes |
1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere respinte dalle autorità competenti. |
1. Member States may provide that legal aid applications for actions which appear to be manifestly unfounded may be rejected by the competent authorities. |
2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia. |
2. If pre-litigation advice is offered, the benefit of further legal aid may be refused or cancelled on grounds related to the merits of the case in so far as access to justice is guaranteed. |
3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente. |
3. When taking a decision on the merits of an application and without prejudice to Article 5, Member States shall consider the importance of the individual case to the applicant but may also take into account the nature of the case when the applicant is claiming damage to his or her reputation but has suffered no material or financial loss or when the application concerns a claim arising directly out of the applicant's trade or self-employed profession. |
Articolo 7 |
Article 7 |
Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia |
Costs related to the cross-border nature of the dispute |
Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia: |
Legal aid granted in the Member State in which the court is sitting shall cover the following costs directly related to the cross-border nature of the dispute: |
a) spese di interpretazione; |
(a) interpretation; |
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; e |
(b) translation of the documents required by the court or by the competent authority and presented by the recipient which are necessary for the resolution of the case; and |
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato. |
(c) travel costs to be borne by the applicant where the physical presence of the persons concerned with the presentation of the applicant's case is required in court by the law or by the court of that Member State and the court decides that the persons concerned cannot be heard to the satisfaction of the court by any other means. |
Articolo 8 |
Article 8 |
Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente |
Costs covered by the Member State of the domicile or habitual residence |
Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario a coprire: |
The Member State in which the legal aid applicant is domiciled or habitually resident shall provide legal aid, as referred to in Article 3(2), necessary to cover: |
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della presente direttiva, nello Stato membro del foro; |
(a) costs relating to the assistance of a local lawyer or any other person entitled by the law to give legal advice, incurred in that Member State until the application for legal aid has been received, in accordance with this Directive, in the Member State where the court is sitting; |
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro. |
(b) the translation of the application and of the necessary supporting documents when the application is submitted to the authorities in that Member State. |
Articolo 9 |
Article 9 |
Continuità del patrocinio a spese dello Stato |
Continuity of legal aid |
1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro. |
1. Legal aid shall continue to be granted totally or partially to recipients to cover expenses incurred in having a judgment enforced in the Member State where the court is sitting. |
2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva. |
2. A recipient who in the Member State where the court is sitting has received legal aid shall receive legal aid provided for by the law of the Member State where recognition or enforcement is sought. |
3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da parte del beneficiario o contro quest'ultimo. |
3. Legal aid shall continue to be available if an appeal is brought either against or by the recipient, subject to Articles 5 and 6. |
4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. |
4. Member States may make provision for the re-examination of the application at any stage in the proceedings on the grounds set out in Articles 3(3) and (5), 5 and 6, including proceedings referred to in paragraphs 1 to 3 of this Article. |
Articolo 10 |
Article 10 |
Procedimenti stragiudiziali |
Extrajudicial procedures |
Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva, qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa. |
Legal aid shall also be extended to extrajudicial procedures, under the conditions defined in this Directive, if the law requires the parties to use them, or if the parties to the dispute are ordered by the court to have recourse to them. |
Articolo 11 |
Article 11 |
Atti autentici |
Authentic instruments |
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite nella presente direttiva. |
Legal aid shall be granted for the enforcement of authentic instruments in another Member State under the conditions defined in this Directive. |
CAPITOLO IV |
CHAPTER IV |
PROCEDURA |
PROCEDURE |
Articolo 12 |
Article 12 |
Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato |
Authority granting legal aid |
Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8. |
Legal aid shall be granted or refused by the competent authority of the Member State in which the court is sitting, without prejudice to Article 8. |
Articolo 13 |
Article 13 |
Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato |
Introduction and transmission of legal aid applications |
1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate: |
1. Legal aid applications may be submitted to either: |
a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); oppure |
(a) the competent authority of the Member State in which the applicant is domiciled or habitually resident (transmitting authority); or |
b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione). |
(b) the competent authority of the Member State in which the court is sitting or where the decision is to be enforced (receiving authority). |
2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti: |
2. Legal aid applications shall be completed in, and supporting documents translated into: |
a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni della Comunità; oppure |
(a) the official language or one of the languages of the Member State of the competent receiving authority which corresponds to one of the languages of the Community institutions; or |
b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3. |
(b) another language which that Member State has indicated it can accept in accordance with Article 14(3). |
3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto: |
3. The competent transmitting authorities may decide to refuse to transmit an application if it is manifestly: |
a) che essa è infondata, o |
(a) unfounded; or |
b) che essa esula dal campo di applicazione della presente direttiva. |
(b) outside the scope of this Directive. |
A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3. |
The conditions referred to in Article 15(2) and (3) apply to such decisions. |
4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in conformità dell'articolo 8, lettera b). |
4. The competent transmitting authority shall assist the applicant in ensuring that the application is accompanied by all the supporting documents known by it to be required to enable the application to be determined. It shall also assist the applicant in providing any necessary translation of the supporting documents, in accordance with Article 8(b). |
L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue. |
The competent transmitting authority shall transmit the application to the competent receiving authority in the other Member State within 15 days of the receipt of the application duly completed in one of the languages referred to in paragraph 2, and the supporting documents, translated, where necessary, into one of those languages. |
5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente. |
5. Documents transmitted under this Directive shall be exempt from legalisation or any equivalent formality. |
6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta dall'autorità competente. |
6. The Member States may not charge for services rendered in accordance with paragraph 4. Member States in which the legal aid applicant is domiciled or habitually resident may lay down that the applicant must repay the costs of translation borne by the competent transmitting authority if the application for legal aid is rejected by the competent authority. |
Articolo 14 |
Article 14 |
Autorità competenti e lingue |
Competent authorities and language |
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti a trasmettere ("autorità di trasmissione") e a ricevere ("autorità di ricezione") la domanda. |
1. Member States shall designate the authority or authorities competent to send (transmitting authorities) and receive (receiving authorities) the application. |
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: |
2. Each Member State shall provide the Commission with the following information: |
- i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione di cui al paragrafo 1, |
- the names and addresses of the competent receiving or transmitting authorities referred to in paragraph 1, |
- la rispettiva competenza territoriale, |
- the geographical areas in which they have jurisdiction, |
- i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e |
- the means by which they are available to receive applications, and |
- le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda. |
- the languages that may be used for the completion of the application. |
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente è disposta ad accettare per la compilazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità della presente direttiva. |
3. Member States shall notify the Commission of the official language or languages of the Community institutions other than their own which is or are acceptable to the competent receiving authority for completion of the legal aid applications to be received, in accordance with this Directive. |
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004. Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della modifica nello Stato membro in questione. |
4. Member States shall communicate to the Commission the information referred to in paragraphs 2 and 3 before 30 November 2004. Any subsequent modification of such information shall be notified to the Commission no later than two months before the modification enters into force in that Member State. |
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
5. The information referred to in paragraphs 2 and 3 shall be published in the Official Journal of the European Communities. |
Articolo 15 |
Article 15 |
Trattamento delle domande |
Processing of applications |
1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda. |
1. The national authorities empowered to rule on legal aid applications shall ensure that the applicant is fully informed of the processing of the application. |
2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande siano respinte in tutto o in parte. |
2. Where applications are totally or partially rejected, the reasons for rejection shall be given. |
3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello. |
3. Member States shall make provision for review of or appeals against decisions rejecting legal aid applications. Member States may exempt cases where the request for legal aid is rejected by a court or tribunal against whose decision on the subject of the case there is no judicial remedy under national law or by a court of appeal. |
4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario. |
4. When the appeals against a decision refusing or cancelling legal aid by virtue of Article 6 are of an administrative nature, they shall always be ultimately subject to judicial review. |
Articolo 16 |
Article 16 |
Formulario uniforme |
Standard form |
1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
1. To facilitate transmission, a standard form for legal aid applications and for the transmission of such applications shall be established in accordance with the procedure set out in Article 17(2). |
2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30 maggio 2003. |
2. The standard form for the transmission of legal aid applications shall be established at the latest by 30 May 2003. |
Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre 2004. |
The standard form for legal aid applications shall be established at the latest by 30 November 2004. |
CAPITOLO V |
CHAPTER V |
DISPOSIZIONI FINALI |
FINAL PROVISIONS |
Articolo 17 |
Article 17 |
Comitato |
Committee |
1. La Commissione è assistita da un comitato. |
1. The Commission shall be assisted by a Committee. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. |
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply. |
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
3. The Committee shall adopt its Rules of Procedure. |
Articolo 18 |
Article 18 |
Informazione |
Information |
Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE. |
The competent national authorities shall cooperate to provide the general public and professional circles with information on the various systems of legal aid, in particular via the European Judicial Network, established in accordance with Decision 2001/470/EC. |
Articolo 19 |
Article 19 |
Disposizioni più favorevoli |
More favourable provisions |
Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello stesso. |
This Directive shall not prevent the Member States from making provision for more favourable arrangements for legal aid applicants and recipients. |
Articolo 20 |
Article 20 |
Nesso con altri strumenti |
Relation with other instruments |
Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi: |
This Directive shall, as between the Member States, and in relation to matters to which it applies, take precedence over provisions contained in bilateral and multilateral agreements concluded by Member States including: |
a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001; |
(a) the European Agreement on the transmission of applications for legal aid, signed in Strasbourg on 27 January 1977, as amended by the additional Protocol to the European Agreement on the transmission of applications for legal aid, signed in Moscow in 2001; |
b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia. |
(b) the Hague Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice. |
Articolo 21 |
Article 21 |
Recepimento nella legislazione nazionale |
Transposition into national law |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than 30 November 2004 with the exception of Article 3(2)(a) where the transposition of this Directive into national law shall take place no later than 30 May 2006. They shall forthwith inform the Commission thereof. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. |
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by Member States. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |
Articolo 22 |
Article 22 |
Entrata in vigore |
Entry into force |
La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
This Directive shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Communities. |
Articolo 23 |
Article 23 |
Destinatari |
Addressees |
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. |
This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community. |
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003. |
Done at Brussels, 27 January 2003. |
Per il Consiglio |
For the Council |
Il Presidente |
The President |
G. Papandreou |
G. Papandreou |
(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 368. |
(1) OJ C 103 E, 30.4.2002, p. 368. |
(2) Parere reso il 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). |
(2) Opinion delivered on 25 September 2002 (not yet published in the Official Journal). |
(3) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 64. |
(3) OJ C 221, 17.9.2002, p. 64. |
(4) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1. |
(4) OJ L 174, 27.6.2001, p. 1. |
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. |
(5) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31. |
(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1. |
(6) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1. |
(7) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25. |
(7) OJ L 174, 27.6.2001, p. 25. |
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. |
(8) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. |
(9) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13). |
(9) OJ L 12, 16.1.2001, p. 1; Regulation as amended by Commission Regulation (EC) No 1496/2002 (OJ L 225, 22.8.2002, p. 13). |