15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/1 I (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modi- fica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/C 38 E/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE (3) Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche EUROPEA, commerciali sleali sono caratterizzate da differenze note- voli che possono provocare sensibili distorsioni della visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento lare l'articolo 95, del mercato interno. Nel settore della pubblicità, la diret- tiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (3), vista la proposta della Commissione, fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all'adozione, da parte degli Stati visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), membri, di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del sono profondamente diverse. trattato (2), (4) Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto considerando quanto segue: concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi econo- (1) L'articolo 153, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), del mici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle trattato prevede che la Comunità deve contribuire al imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono più conseguimento di un livello elevato di protezione dei oneroso per le imprese l'esercizio delle libertà del consumatori mediante misure adottate a norma dell'arti- mercato interno, soprattutto ove tali imprese intendano colo 95 del medesimo. effettuare attività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incertezze circa i diritti di cui godono i (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il consumatori e compromettono la fiducia di questi ultimi mercato interno comporta uno spazio senza frontiere nel mercato interno. interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all'interno dello (5) In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli spazio senza frontiere interne è essenziale per promuo- ostacoli alla libera circolazione transfrontaliera di servizi vere le attività transfrontaliere. e di merci o alla libertà di stabilimento potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, purché volti a tutelare (1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81. (2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 15 novembre e (3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla diret- posizione del Parlamento europeo del ..... (non ancora pubblicata tiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 nella Gazzetta ufficiale). del 23.10.1997, pag. 18). C 38 E/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purché (8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi proporzionati a tali obiettivi. Tenuto conto delle finalità economici dei consumatori dalle pratiche commerciali della Comunità, stabilite dalle disposizioni del trattato e sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela indi- dal diritto comunitario derivato in materia di libera rettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi circolazione, e conformemente alla politica della concorrenti che non rispettano le regole previste dalla Commissione riguardante le comunicazioni commerciali presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da come indicato nella comunicazione della Commissione essa coordinato una concorrenza leale. Resta inteso che «Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione esistono altre pratiche commerciali che, per quanto non commerciale nel mercato interno», tali ostacoli dovreb- lesive per i consumatori, possono danneggiare i concor- bero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a renti e i clienti. La Commissione dovrebbe valutare accu- livello comunitario norme uniformi che prevedono un ratamente la necessità di un'azione comunitaria in elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo materia di concorrenza sleale al di là delle finalità della alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il presente direttiva e, ove necessario, presentare una corretto funzionamento del mercato interno e per soddi- proposta legislativa che contempli questi altri aspetti sfare il requisito della certezza del diritto. della concorrenza sleale. (6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali - tra cui la pubblicità sleale - che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indiretta- (9) La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali mente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica Secondo il principio di proporzionalità, la presente diret- commerciale sleale. Non pregiudica neppure l'applica- tiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali zione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, al diritto contrattuale, ai diritti di proprietà intellettuale, ma riconosce che in alcuni casi l'impatto sui consuma- agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condi- tori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia zioni di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche comprese le norme relative, in base al diritto comuni- commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi tario, alle attività legate all'azzardo, e alle norme comuni- economici dei concorrenti o che sono connesse a un'o- tarie in materia di concorrenza e relative norme nazio- perazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto nali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in desiderino, continueranno a poter disciplinare tali materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impre- territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad giudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceu- materia di pubblicità che risulti ingannevole per le tici. Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, imprese ma non per i consumatori e in materia di tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi pubblicità comparativa. La presente direttiva lascia altresì inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei generalmente ammesse, quali il product placement servizi finanziari e dei beni immobili, la presente diret- consentito, la differenziazione del marchio o l'offerta di tiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare incentivi in grado di incidere legittimamente sulla perce- al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli inte- zione dei prodotti da parte dei consumatori e di influen- ressi economici dei consumatori. Non è opportuno disci- zarne il comportamento senza però limitarne la capacità plinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni di prendere una decisione consapevole. concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate princi- (10) È necessario garantire un rapporto coerente tra la palmente per altri scopi, comprese ad esempio le comu- presente direttiva e il diritto comunitario esistente, nicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le soprattutto per quanto concerne le disposizioni detta- relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle gliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parla- gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad mento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono riguardante la protezione dei consumatori in materia di essere indesiderabili negli Stati membri per motivi cultu- contratti a distanza (1), la direttiva 98/27/CE del Parla- rali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter mento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi territori per ragioni di buon gusto e decenza conforme- mente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche (1) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva non limitano la libertà di scelta dei consumatori. 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/3 dei consumatori (1) e la direttiva 2002/65/CE del Parla- (14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commer- mento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, ciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la concernente la commercializzazione a distanza di servizi pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consu- finanziari ai consumatori (2). Di conseguenza, la presente matore gli impediscono di scegliere in modo consape- direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme vole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubbli- specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli cità ingannevole, la presente direttiva suddivide le obblighi di informazione e le regole sulle modalità di pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. presentazione delle informazioni al consumatore. Essa Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario elenca un limitato novero di informazioni chiave neces- non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai sarie affinché il consumatore possa prendere una deci- professionisti di creare una falsa impressione sulla natura sione consapevole di natura commerciale. Tali informa- dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per zioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, prodotti complessi che comportano rischi elevati per i ma solo qualora il professionista inviti all'acquisto, consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La nozione questa chiaramente definita nella presente diret- presente direttiva completa pertanto l'acquis comunitario tiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull'ar- applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi monizzazione completa non osta a che gli Stati membri economici dei consumatori. precisino nella legislazione nazionale le principali carat- teristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l'omissione di tale precisazione avesse importanza deci- (11) L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicina- siva al momento dell'invito all'acquisto. La presente mento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela vietando la promozione di prodotti apparentemente dei consumatori. La presente direttiva introduce un simili ad altri prodotti, a meno che tale somiglianza non unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sia tale da confondere il consumatore riguardo all'origine sleali che falsano il comportamento economico dei commerciale del prodotto e sia pertanto ingannevole. La consumatori. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la norma- pratiche commerciali aggressive, che attualmente non tiva comunitaria in vigore che attribuisce espressamente sono disciplinate a livello comunitario. agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l'arti- colo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del (12) Dall'armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, della certezza del diritto sia per i consumatori sia per le relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela imprese, che potranno contare entrambi su un unico della vita privata nel settore delle comunicazioni elettro- quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiara- niche (3). mente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell'Unione europea. In tal modo, si avrà l'eliminazione degli ostacoli derivanti (15) Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di infor- dalla frammentazione delle norme sulle pratiche mazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubbli- commerciali sleali lesive degli interessi economici dei cità e marketing, tali informazioni sono considerate rile- consumatori e la realizzazione del mercato interno in vanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri questo settore. potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi, riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale, qualora ciò sia consentito dalle clau- (13) Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'elimi- sole minime previste dai vigenti strumenti giuridici nazione degli ostacoli al mercato interno, è necessario comunitari. L'allegato II riporta un elenco non completo sostituire le clausole generali e i principi giuridici diver- di tali obblighi di informazione previsti dall'acquis. genti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta unico generale comune istituito dalla presente direttiva si dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi falsano il comportamento economico dei consumatori. dell'articolo 7, paragrafo 5, della stessa. Qualora gli Stati Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori, il membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, commerciali sleali che si verificano all'esterno di un sulla base delle clausole minime, l'omissione di tali infor- eventuale rapporto contrattuale tra un professionista e mazioni non costituisce un'omissione ingannevole ai un consumatore o in seguito alla conclusione di un sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale se consentito dalle clausole minime presenti nella legisla- si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie zione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o intro- di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le durre disposizioni maggiormente restrittive, conforme- pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive. mente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori. (1) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE. (2) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. (3) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. C 38 E/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 (16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive livello nazionale o comunitario per l'eliminazione delle dovrebbero riguardare le pratiche che limitano conside- pratiche commerciali sleali può evitare la necessità di revolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coerci- pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei zione, compreso l'uso di forza fisica, e indebito condizio- consumatori potrebbero essere informate e coinvolte namento. nella formulazione di codici di condotta, al fine di conse- guire un elevato livello di protezione dei consumatori. (17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una (21) Le persone o le organizzazioni che in base alla legisla- maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto zione nazionale siano considerate titolari di interesse l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di pratiche commerciali che si possono considerare sleali impugnazione contro le pratiche commerciali sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle dispo- dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'autorità sizioni degli articoli da 5 a 9. amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Pur spet- tando al diritto nazionale stabilire l'onere della prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il profes- (18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia sionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative fattuali che ha presentato. alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consuma- tore tipico. Conformemente al principio di proporziona- lità e per consentire l'efficace applicazione delle misure (22) È necessario che gli Stati membri determinino le di protezione in essa previste, la presente direttiva sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni prende come parametro il consumatore medio secondo della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e altresì disposizioni volte a evitare lo sfruttamento dei dissuasive. consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della (23) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'eli- pratica commerciale venga valutato nell'ottica del minazione degli ostacoli al funzionamento del mercato membro medio di quel gruppo. La nozione di consuma- interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di tore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di elevato livello comune di tutela dei consumatori giudizio, tenendo conto della giurisprudenza della Corte mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, di giustizia, per determinare la reazione tipica del consu- regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle matore medio nella fattispecie. pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita (19) Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzio- o mentale o ingenuità, rendano un gruppo di consuma- namento del mercato interno e conseguire un elevato tori particolarmente vulnerabile a una pratica commer- livello comune di tutela dei consumatori in ottempe- ciale o al prodotto cui essa si riferisce e il comporta- ranza al principio di proporzionalità enunciato nello mento economico soltanto di siffatti consumatori sia stesso articolo. suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati valu- tando la pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo. (24) È opportuno rivedere la presente direttiva onde assicu- rare che sia stato affrontato il problema degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di protezione dei consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la (20) È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese che consenta ai professionisti di applicare in modo effi- un'estensione limitata della deroga di cui all'articolo 3, cace i principi della presente direttiva in specifici settori paragrafo 5, e/o modifiche ad altri atti legislativi in economici. Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'im- specifici che disciplinano il comportamento dei profes- pegno della Commissione nell'ambito della strategia della sionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale modo da conseguire un elevato livello comune di tutela settore. Il controllo esercitato dai titolari dei codici a dei consumatori. 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/5 (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e g) «responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta professionista o un gruppo di professionisti, responsabile dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) «diligenza professionale»: rispetto a pratiche di mercato HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono CAPO 1 presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori; DISPOSIZIONI GENERALI i) «invito all'acquisto»: una comunicazione commerciale indi- Articolo 1 cante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunica- zione commerciale e pertanto tale da consentire al consu- Scopo matore di effettuare un acquisto; La presente direttiva intende contribuire al corretto funziona- j) «indebito condizionamento»: lo sfruttamento di una posi- mento del mercato interno e al conseguimento di un livello zione di potere rispetto al consumatore per esercitare una elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali la capacità del consumatore di prendere una decisione lesive degli interessi economici dei consumatori. consapevole; k) «decisione di natura commerciale»: una decisione presa da Articolo 2 un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare Definizioni integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a Ai fini della presente direttiva, si intende per: compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini l) «professione regolamentata»: attività professionale, o insieme che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, industriale, artigianale o professionale; o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata, diretta- mente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, b) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle regolamentari o amministrative, al possesso di determinate pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca qualifiche professionali. nel quadro della sua attività commerciale, industriale, arti- gianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista; Articolo 3 c) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immo- bili, i diritti e le obbligazioni; Ambito di applicazione d) «pratiche commerciali tra imprese e consumatori» (in seguito denominate «pratiche commerciali»): qualsiasi azione, omis- sione, condotta o dichiarazione, comunicazione commer- 1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali ciale, ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all'articolo 5, essere da un professionista, direttamente connessa alla poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commer- promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consuma- ciale relativa a un prodotto. tori; 2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del e) «falsare in misura rilevante il comportamento economico diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, dei consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale validità o efficacia di un contratto. idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale 3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle che non avrebbe altrimenti preso; disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. f) «codice di condotta»: un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il 4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente comportamento dei professionisti che si impegnano a rispet- direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti tare tale codice in relazione a una o più pratiche commer- specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; ultime e si applicano a tali aspetti specifici. C 38 E/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 5. Per un periodo di sei anni a decorrere da ... (*), gli Stati a) è contraria alle norme di diligenza professionale; e membri possono applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore b) è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comporta- da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clau- mento economico, in relazione al prodotto, del consuma- sole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere tore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro essenziali al fine di assicurare un'adeguata protezione dei medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere diretta a un determinato gruppo di consumatori. proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all'articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore 3. Le pratiche commerciali che raggiungono i consumatori periodo limitato. in generale, ma che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del para- loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può grafo 5. ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la 7. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiara- norme che determinano la competenza giurisdizionale. zioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate a essere prese alla lettera. 8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condi- zioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7; o possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi. b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9. 9. In merito ai «servizi finanziari» definiti alla direttiva 5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri possono che sono considerate in ogni caso sleali. imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza. 10. La presente direttiva non è applicabile all'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative SEZIONE 1 degli Stati membri in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI Articolo 4 Articolo 6 Mercato interno Azioni ingannevoli Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi, né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che al settore armonizzato dalla presente direttiva. contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'in- formazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei CAPO 2 seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: PRATICHE COMMERCIALI SLEALI a) l'esistenza o la natura del prodotto; Articolo 5 b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua dispo- Divieto delle pratiche commerciali sleali nibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il tratta- 1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. mento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commer- 2. Una pratica commerciale è sleale se: ciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli (*) Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. effettuati sul prodotto; 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/7 c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a pratica commerciale e la natura del processo di vendita, disposizione dei consumatori con altri mezzi. qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizza- zione o all'approvazione dirette o indirette del professionista 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rile- o del prodotto; vanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professio- agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il nista per conto del quale egli agisce; riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del i riconoscimenti; prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevol- mente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del g) i diritti del consumatore o i rischi ai quali può essere prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, esposto. consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteri- stiche e circostanze del caso, induca o sia idonea a indurre il d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e tratta- consumatore medio ad assumere una decisione di natura mento dei reclami, qualora esse siano difformi dagli obblighi commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: imposti dalla diligenza professionale; a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri comportino tale diritto. segni distintivi di un concorrente; 5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impe- commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui gnato a rispettare, ove: l'allegato II fornisce un elenco non completo. i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile; e SEZIONE 2 ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE Articolo 8 Articolo 7 Pratiche commerciali aggressive Omissioni ingannevoli È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comuni- il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o cazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere comportamento del consumatore medio in relazione al una decisione consapevole di natura commerciale e induca o prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea a indurlo ad assu- sia idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assu- mere una decisione di natura commerciale che non avrebbe mere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omis- Articolo 9 sione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le Ricorso a molestie, coercizione o indebito condiziona- informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1 o non indica l'in- mento tento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto. Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comu- condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti nicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di elementi: spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; C 38 E/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giuri- c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia sdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alte- preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, rare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di compresi quelli di cui all'articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è influenzarne la decisione relativa al prodotto; indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professio- d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzio- nista o in un altro Stato membro. nato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivol- Spetta a ciascuno Stato membro decidere: gersi a un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale - se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolar- azione non sia giuridicamente ammessa. mente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico, e CAPO 3 - se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge. CODICI DI CONDOTTA 2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al para- Articolo 10 grafo 1, gli Stati membri conferiscono all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in Codici di condotta particolare, dell'interesse generale: La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati - di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessa- esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone zione, o o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo - qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora articolo. posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno CAPO 4 effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista. DISPOSIZIONI FINALI Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i prov- vedimenti di cui al primo comma possano essere adottati Articolo 11 nell'ambito di un procedimento d'urgenza: Applicazione - con effetto provvisorio, oppure 1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati - con effetto definitivo, ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali e garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse dei consumatori. fermo restando che compete a ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni. Tali mezzi comportano disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali, la nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva, commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono: continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono confe- rire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il - promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche potere: commerciali sleali, e/o - di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella - sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di forma che ritengano opportuna, un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudi- ziaria. - far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa. 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/9 3. L'autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: a) essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio; «Articolo 1 b) avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l'effettiva esecuzione delle sue deci- La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti sioni; dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità compara- tiva.» c) motivare, in linea di massima, le sue decisioni. Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusiva- 2) All'articolo 2, mente da un'autorità amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustifi- - il punto 3) è sostituito dal seguente: cato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano «3) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica essere oggetto di ricorso giurisdizionale. che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;», Articolo 12 - è aggiunto il punto seguente: «4) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di profes- Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali sionisti, responsabile della formulazione e della revi- sione di un codice di condotta e/o del controllo del Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o rispetto del codice da parte di coloro che si sono amministrativi il potere, in un procedimento civile o ammini- impegnati a rispettarlo.» strativo di cui all'articolo 11: 3) L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: a) di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e «Articolo 3 bis di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità compa- b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove rativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o condizioni: che essa siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo. a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7, paragrafo 1, della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/.../CE (+) del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle Articolo 13 pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (*); Sanzioni b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essen- della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti neces- ziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso sari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; effettive, proporzionate e dissuasive. d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denomi- nazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; Articolo 14 e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si rife- Modifiche della direttiva 84/450/CEE risca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denomina- zione; La direttiva 84/450/CEE è così modificata: (+) La presente direttiva. C 38 E/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà Articolo 15 connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle deno- minazioni di origine di prodotti concorrenti; Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o 1) L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal da una denominazione commerciale depositati; seguente: h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'opera- tore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le «Articolo 9 denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un Fornitura non richiesta concorrente. Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non (*) GU L ...» richiesta stabilito dalla direttiva 2005/.../CE (+) del Parla- mento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle pratiche 4) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (*), gli Stati membri adottano le disposizioni neces- sarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione «1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole restando che l'assenza di risposta non implica consenso. e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia (*) GU L ...» dei concorrenti. Tali mezzi includono disposizioni giuri- diche ai sensi delle quali persone o organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse a 2) L'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal ottenere il divieto della pubblicità ingannevole o la regola- seguente: mentazione della pubblicità comparativa possano: a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità; «Articolo 9 o Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità richiesta stabilito dalla direttiva 2005/.../CE (+) del Parla- amministrativa competente a giudicare in merito ai mento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle pratiche ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudi- commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato ziaria. interno (*) e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispen- giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato a esigere sare il consumatore da qualunque obbligo in caso di forni- che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per tura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5. non implica consenso. (*) GU L ...» Spetta a ciascuno Stato membro decidere: a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolar- mente o congiuntamente contro più professionisti dello Articolo 16 stesso settore economico; e Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) b) se possano essere promosse nei confronti del responsa- n. 2006/2004 bile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.» 1) Nell'allegato della direttiva 98/27/CE, il punto 1 è sosti- tuito dal seguente: 5) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento «1. Direttiva 2005/.../CE (+) del Parlamento europeo e del o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni Consiglio, del ..., relativa alle pratiche commerciali sleali tra che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in imprese e consumatori nel mercato interno (GU L...).» materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.» (+) La presente direttiva. 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/11 2) All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, mento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla si adoperano per adottare un'iniziativa entro due anni dalla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecu- presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte zione della normativa che tutela i consumatori («regolamento presentate a norma del paragrafo 1. sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (1), è aggiunto il punto seguente: Articolo 19 «15. Direttiva 2005/.../CE (+) del Parlamento europeo e Recepimento del Consiglio, del ..., relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legisla- ...).» tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro .... (*). Essi ne informano immedia- tamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica. Articolo 17 Essi applicano tali disposizioni entro .... (**). Quando gli Stati Informazione membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferi- mento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i respon- sabili del codice a informare i consumatori in merito ai propri Articolo 20 codici di condotta. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 18 Revisione Articolo 21 Destinatari 1. Entro quattro anni da .... (*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. sull'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'ar- ticolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di Fatto a Bruxelles, ... protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati Per il Parlamento europeo Per il Consiglio di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di Il presidente Il presidente altre norme pertinenti del diritto comunitario. ... ... (1) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. (+) La presente direttiva. (*) Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. (**) Trenta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. C 38 E/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 ALLEGATO I PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI Pratiche commerciali ingannevoli 1) Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia. 2) Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. 3) Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia. 4) Asserire che un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione rice- vuta. 5) Invitare all'acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il profes- sionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising, ovvero pubblicità propagandistica). 6) Invitare all'acquisto di prodotti a un determinato prezzo e successivamente: a) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori; oppure b) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole; oppure c) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch, ovvero pubblicità con prodotti civetta). 7) Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. 8) Impegnarsi a fornire l'assistenza post vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'o- perazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consu- matore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione. 9) Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia. 10) Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professio- nista. 11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiara- mente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiu- dizio della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (1). 12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza perso- nale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto. 13) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti. 14) Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per farlo. 15) Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo. 16) Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. 17) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato. 18) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole. (1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamen- tari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.2.1997, pag. 60). 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/13 19) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'i- nevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo. 20) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impres- sione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto. Pratiche commerciali aggressive 21) Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto. 22) Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale. 23) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE (1) e 2002/58/CE. 24) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, al fine di dissuadere il consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali. 25) Includere in un messaggio pubblicitario un appello diretto ai bambini a convincere i genitori o altri adulti ad acqui- stare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE. 26) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta). 27) Informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o servizio, sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista. 28) Dare l'impressione che il consumatore abbia già vinto un premio senza alcun obbligo di acquisto mentre in effetti la possibilità di vincere il premio o l'attribuzione del premio dipende dall'acquisto di un prodotto da parte del consu- matore. (1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). C 38 E/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 ALLEGATO II DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1) Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concer- nente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (2) Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (3) Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4) Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (5) Articolo 1, lettera d), della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (6) Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regola- mentare le società di gestione e i prospetti semplificati (7) Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla interme- diazione assicurativa (8) Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicu- razione sulla vita (9) Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10) Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assi- curazione non vita) (11) Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (12). (1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. (2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83. (3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27. (4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34). (5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (6) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17. (7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20. (8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. (9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35). (10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. (11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). (12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/15 MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 24 giugno 2003, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva del Parla- mento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 95 del trattato, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali). 2. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere (1) in prima lettura il 20 aprile 2004. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere (2) il 29 gennaio 2004. 3. Il 15 novembre 2004, il Consiglio ha definito una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. II. OBIETTIVO La direttiva è intesa ad armonizzare la normativa degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori, per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Il testo: - definisce le condizioni che determinano se una pratica commerciale è sleale, - contiene un divieto generale di queste pratiche sleali, elaborando due tipologie chiave di pratiche sleali (ingannevoli o aggressive). III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 1. Osservazioni generali In linea di massima, il Consiglio ha aderito al parere formulato in prima lettura dal Parlamento europeo e alla posizione della Commissione su tale parere. Ha accolto nella posizione comune, inte- gralmente o parzialmente, 51 dei 58 emendamenti accettati dalla Commissione. Ha altresì appro- vato 4 emendamenti (43, 64, 91 e 110) che inizialmente la Commissione aveva affermato di non poter accettare. La posizione comune costituisce un equilibrio fra preoccupazioni e interessi che ha portato ai seguenti risultati principali: - mantenimento del divieto generale di pratiche commerciali sleali (articolo 5); l'allegato 1 contiene un elenco di quelle pratiche commerciali che vengono in ogni caso considerate sleali, - mantenimento del criterio del consumatore medio di riferimento proposto, includendo tuttavia disposizioni esplicite sulla tutela dei consumatori vulnerabili (segnatamente articolo 5, paragrafo 3), - soppressione della clausola del paese di origine inizialmente proposta dalla Commissione, - mantenimento della clausola relativa alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione delle merci, conformemente alla quale tale libertà non può essere limitata per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla direttiva (articolo 4), (1) GU C 104 E del 30.4.2004. (2) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81. C 38 E/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 - possibilità per gli Stati membri di applicare temporaneamente disposizioni nazionali più restrit- tive o vincolanti di quelle previste dalla direttiva nel settore da essa armonizzato, e che attuano direttive contenenti clausole minime di armonizzazione (articolo 3, paragrafi 5 e 6), - precisazione del campo di applicazione della direttiva segnatamente per quanto riguarda talune professioni, prodotti o attività (articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10), e - inserimento di una clausola di revisione (articolo 18). La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio. 2. Emendamenti del Parlamento europeo Nella sua votazione in seduta plenaria, il 20 aprile 2004, il Parlamento europeo ha adottato 94 emendamenti della proposta. Il Consiglio: a) ha ripreso integralmente nella posizione comune i seguenti 7 emendamenti: considerando: emendamento 1 (considerando 6 - obiettivo/campo di applicazione); emendamento 5 (considerando 10 - obiettivo/campo di applicazione); emendamento 10 (considerando 14 - codici di condotta); articoli: emendamento 19 (articolo 2, lettera h) - definizione di «codice di livello comunitario»); emendamento 23 (articolo 2, lettera l) - definizione di «indebito condizionamento»); allegati: emendamento 71 (allegato 1, «Pratiche commerciali ingannevoli», punto 5); emendamento 91 (allegato 1, «Pratiche commerciali aggressive», punto 7); b) ha ripreso nella posizione comune, parzialmente e/o con modifiche redazionali o altre modi- fiche, i seguenti 48 emendamenti: considerando: emendamento 112 (visto 1 - aggiunta dell'articolo 153 del trattato quale ulteriore base giuridica): è stato inserito un nuovo considerando 1 riguardante l'articolo 153; emendamento 105 (considerando 5 - obiettivo/campo di applicazione): emendamento inserito riformulando il considerando 6 che precisa il nesso con le disposizioni nazionali in settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva; emendamento 6 (considerando 11 - «prodotti simili» e «far passare la copia per l'originale»): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione del considerando 14; emendamento 7 [considerando 11 bis (nuovo) - status dell'allegato 1 sulle pratiche commerciali ingannevoli]: si è tenuto conto dell'effetto perseguito dall'emendamento con la nuova formula- zione del considerando 17; 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/17 emendamento 8 (considerando 13 - consumatori vulnerabili): nella nuova formulazione del consi- derando 19, che precisa il concetto di consumatori vulnerabili, è stata presa in considerazione la preoccupazione all'origine dell'emendamento; emendamento 106 [considerando 13 bis (nuovo) - consumatori vulnerabili]: nella nuova formula- zione del considerando 19 è stata presa in considerazione la preoccupazione all'origine dell'e- mendamento (cfr. anche l'emendamento 8 di cui sopra); emendamento 9 (considerando 14 - codici di condotta): si è preso in considerazione l'obiettivo dell'emendamento apportando alcune modifiche redazionali alla nuova formulazione del conside- rando 20, per tenere conto della legislazione esistente; articoli: emendamento 107 [articolo 2, lettera b) - definizione di «consumatore medio»]: la preoccupazione all'origine dell'emendamento è stata presa in considerazione nella nuova formulazione del consi- derando 18; emendamento 13 [articolo 2, lettera b) bis (nuova) - definizione di gruppo «determinato di consu- matori»]: la preoccupazione all'origine dell'emendamento è stata presa in considerazione nella nuova formulazione dell'articolo 5, paragrafo 3 (cfr. anche emendamento 8 di cui sopra); emendamento 14 [articolo 2, lettera c) - definizione di «venditore o fornitore»]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione della lettera b), tenendo conto del fatto che la presente direttiva non prevede disposizioni in materia di responsabilità; emendamento 17 [articolo 2, lettera g) - definizione di «codice di condotta»]: la preoccupazione all'origine dell'emendamento è stata presa in considerazione nella nuova formulazione della lettera f); emendamento 104 [articolo 2, lettera g) - definizione di «codice di condotta»]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione del considerando 20; emendamenti 21 e 108 [articolo 2, lettera j) - definizione di «diligenza professionale»]: i concetti contenuti in questi emendamenti sono stati integrati nella nuova formulazione della lettera h); emendamento 24 [articolo 2, lettera l bis (nuova) - definizione di i«mpegno fermo»]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b); emendamento 25 (articolo 3, paragrafo 1 - campo di applicazione): la prima parte dell'emenda- mento è stata inserita in questo paragrafo, mentre la seconda parte figura già all'articolo 2, lettera k); emendamento 27 [articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo) - campo di applicazione]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10; emendamento 28 [articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)- campo di applicazione]: la preoccupazione all'origine di tale emendamento è stata presa in considerazione nella nuova formulazione del considerando 9; C 38 E/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 emendamento 109 [articolo 4, paragrafi 2 ter e 2 quater (nuovi) - deroga temporanea]: si è tenuto conto dell'effetto perseguito dall'emendamento apportando talune modifiche redazionali all'arti- colo 3, paragrafi 5 e 6; emendamento 29 (articolo 5, paragrafo 2, primo trattino - buona fede): si è tenuto conto dell'o- biettivo dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo 2, lettera h) (cfr. anche emenda- mento 108); emendamento 110 (articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino - consumatori vulnerabili): la preoc- cupazione all'origine di tale emendamento è stata presa in considerazione nella nuova formula- zione dell'articolo 5, paragrafo 3 (cfr. anche emendamento 8 di cui sopra); emendamento 33 (articolo 5, paragrafo 4 - status dell'allegato 1): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione del paragrafo e nel considerando 17; emendamento 34 (articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva - concetto di «pratiche commerciali ingannevoli»): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nell'articolo 2, lettera k); emendamento 37 [articolo 6, paragrafo 1, lettera f) - concetto di «pratiche commerciali inganne- voli»]: con la soppressione di questo punto si è tenuto conto delle preoccupazioni all'origine dell'emendamento; emendamento 39 (articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva - concetto di «pratiche commerciali ingannevoli»): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nell'articolo 2, lettera k); emendamento 40 [articolo 6, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino (nuovo) - concetto di «pratiche commerciali ingannevoli»]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formu- lazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino; emendamenti 43, 44 e 45 (articolo 7, paragrafo 1 - concetto di «omissioni ingannevoli»): nella nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si è tenuto conto delle preoccupazioni all'ori- gine dell'emendamento; emendamento 47 (articolo 7, paragrafo 2 - concetto di «omissioni ingannevoli»): la seconda parte dell'emendamento è stata ripresa nella nuova formulazione del paragrafo, mentre la prima parte rientra nell'articolo 7, paragrafi 1 e 3; emendamenti 111 e 59 [articolo 9, lettera c) - sfruttamento di un evento tragico o una circostanza specifica]: si è tenuto conto dell'effetto perseguito dall'emendamento con la nuova formulazione di questo punto; emendamento 103 (articolo 10 - rispetto dei codici di condotta): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo; emendamento 61 [articolo 10, paragrafo 1 (nuovo) - contenuto e elaborazione dei codici di condotta]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella nuova formulazione del consi- derando 20 (cfr. anche emendamento 9); emendamenti 64 e 65 (articolo 11, paragrafo 1, quarto comma - non responsabilità del responsa- bile del codice): nella nuova formulazione dell'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, secondo trattino, si è tenuto conto della preoccupazione all'origine degli emendamenti; emendamento 67 (articolo 14, paragrafo 5 - non responsabilità del responsabile del codice): nella nuova formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento (cfr. emendamenti 64 e 65); emendamento 68 (articolo 17 - recepimento della futura direttiva): si è tenuto conto dell'effetto perseguito dall'emendamento con la nuova formulazione di questo articolo; 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/19 emendamento 69 [articolo 17 bis (nuovo) ­ revisione]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emenda- mento apportando modifiche redazionali all'articolo 18; allegati: emendamento 99 (allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 3): si è tenuto conto dell'effetto perseguito dall'emendamento nella formulazione del punto 5; emendamento 73 (allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 9): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del punto 12; emendamento 76 (allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 12): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 14; emendamento 84 [allegato 1, sezione «Pratiche commerciali ingannevoli», punto 12 nonies (nuovo)]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 18, con alcune modifiche intese a renderne più chiara l'applicazione; emendamento 85 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 2): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 22, con qualche modifica intesa a renderne più chiara l'applicazione; emendamento 87 [allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 3), comma 1 bis (nuovo)]: si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 23, nell'intento di renderne più chiara l'applicazione; emendamento 88 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 4): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento con la soppressione del punto; emendamento 90 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 6): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 25 con qualche modifica intesa a renderne più chiara l'applicazione; emendamento 92 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 7): si è tenuto conto dell'obiettivo dell'emendamento nella formulazione del nuovo punto 26, con qualche modifica intesa a renderne più chiara l'applicazione; c) non ha incluso 39 emendamenti (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89 e 94) nella posizione comune. Per quanto concerne gli emendamenti 3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 66, 70, 97, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 e 94, il Consiglio ha seguito la posizione espressa dalla Commissione. Per quanto concerne gli emendamenti 2, 4, 60, 62, 72, 80 e 89, accettati integralmente o in parte dalla Commissione ma non inclusi nella posizione comune: considerando: emendamento 2 (considerando 8 - obiettivo/campo di applicazione della futura direttiva): il testo dell'emendamento renderebbe più incerto l'effetto di armonizzazione della direttiva mentre la nuova formulazione del considerando 11 indica chiaramente che il campo di applicazione del testo è limitato; C 38 E/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 emendamento 4 (considerando 10 - obiettivo/campo di applicazione): il testo dell'emendamento renderebbe più incerto il fatto che, nel settore armonizzato dalla direttiva, gli Stati membri non potranno mantenere nessun divieto generale non conforme a quanto previsto nella direttiva; articoli: emendamento 60 [articolo 9, lettera e) - buona fede]: la questione dell'onere della prova dovrebbe essere lasciata al di fuori del campo di applicazione del testo, come indicato nel considerando 21 e l'emendamento non ha potuto essere accettato; emendamento 62 [articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) - procedure facoltative]:la direttiva non disciplina la natura delle procedure che potrebbero essere attuate a titolo dell'articolo 10; le possibilità contemplate nell'emendamento sono già disponibili; allegati: emendamento 72 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali ingannevoli», punto 8): l'emenda- mento non ha potuto essere accettato in quanto non definisce una pratica che è in ogni caso sleale, il che costituisce il criterio per l'inclusione nell'allegato; emendamento 80 [allegato 1, sezione «Pratiche commerciali ingannevoli», punto 12 quinquies (nuovo)]: è difficile distinguere concretamente la pratica definita nell'emendamento da una pratica legittima; emendamento 89 (allegato 1, sezione «Pratiche commerciali aggressive», punto 5): l'effetto perse- guito attraverso l'emendamento non è chiaro ma il testo potrebbe segnatamente includere i non consumatori (che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva). 3. Altre innovazioni introdotte dal Consiglio Le altre innovazioni introdotte nella posizione comune sono: - l'adeguamento di varie definizioni (le definizioni all'articolo 2 di «invito all'acquisto» e «indebito condizionamento» sono modificate; è inserita una nuova definizione di «decisione di natura commerciale» e sono soppresse le definizioni di co«nsumatore medio» e «codice di livello comu- nitario», - gli adeguamenti dei criteri per le azioni ingannevoli (articolo 6), - le precisazioni concernenti lo status e il contenuto degli allegati (vari punti degli allegati sono modifi- cati, sono inseriti i nuovi considerando 15 e 17 relativi allo status degli allegati e l'articolo 5, paragrafo 5, concernente l'allegato 1 è modificato di conseguenza). IV. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che integra gli emendamenti di cui ai punti III.2. a) e b), tenga debitamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura. Essa rappresenta una soluzione equilibrata che garantisce la protezione dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno, dal momento che questo nuovo quadro comune semplificherà l'ambiente legislativo in cui i professionisti e i consumatori operano, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori.