15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/21 POSIZIONE COMUNE (CE) N. 7/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71 (2005/C 38 E/02) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE Angestellten (5) e Office national de l'emploi/Calogero EUROPEA, Spataro (6). visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare gli articoli 42 e 308, (3) Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7), concernenti la vista la proposta della Commissione, qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in consi- derazione siano precisati, affinché tali prestazioni visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), possano validamente figurare nell'allegato II bis del rego- lamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legisla- previa consultazione del Comitato delle regioni, tive intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordina- mento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch trattato (2), precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari. considerando quanto segue: (4) Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli (1) È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti accordi bilaterali di sicurezza sociale, è necessario rive- (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4), per tener dere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: Corte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'ap- se siano più favorevoli per i lavoratori migranti (8) o se plicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più intervenuti nella legislazione degli Stati membri in delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è materia di sicurezza sociale. appropriato inserire iscrizioni nella parte B, tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regola- mento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (9). (2) Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze (5) Sentenza del 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (Racc. 2002, pag. pronunciate in particolare nelle cause I-3567). Johann Franz Duchon/ Pensionsversicherungsanstalt der (6) Sentenza del 13 giugno 1996 nella causa C-170/95 (Racc. 1996, pag. I-2921). (7) Sentenze dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99 (Racc. 2001, pag. (1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118. I-1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99 (Racc. 2001, (2) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (GU C 102 E del pag. I-4265). 28.4.2004, pag. 804), posizione comune del Consiglio del 15 (8) Il principio del trattamento più favorevole è stato rammentato dalla novembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ......... (non Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. 1991, pag. I-323), del 9 (3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regola- novembre 1995, causa C- 475/93 (Racc. 1995, pag. I-3813), del 9 mento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato novembre 2000, causa C-75/99 (Racc. 2000, pag. I-9399) e del 5 da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento febbraio 2002, causa C-277/99 (Racc. 2002, pag. I-1261). europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1) e abrogato (9) Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-214/94 (Racc. 1996, pag. I- con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attua- 2253), zione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e sentenza del 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. 1996, pag. I- del Consiglio (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). 2097) e (4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-55/00 (Racc. 2002, pag. I- dal regolamento (CE) n. 631/2004. 413). C 38 E/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 (5) Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato 1408/71, occorrerebbe prevedere talune disposizioni membro interessato; e riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del perso- nale assimilato e, dall'altro, il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità desti- passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di nata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condi- navigazione interna, nonché precisare le modalità di zioni di concessione e modalità di calcolo non sono in determinazione dell'importo medio da prendere in consi- funzione di un contributo per quanto concerne i bene- derazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regola- ficiari. Le prestazioni concesse per integrare una presta- mento. zione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e (6) La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni c) che sono elencate nell'allegato II bis.» esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esi- 3) All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal testo genza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per seguente: trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati, «c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limi- HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: tato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III;». Articolo 1 4) L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente: Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue: «Articolo 9 bis 1) L'articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «che risiedono Proroga del periodo di riferimento nel territorio di uno degli Stati membri ed»; b) al paragrafo 3, sono soppressi i termini «, nonché delle Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rico- disposizioni delle Convenzioni stipulate in virtù dell'ar- noscimento del diritto a una prestazione al compimento di ticolo 8, paragrafo 1,». un periodo assicurativo minimo, durante un periodo deter- minato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento), e dispone che i periodi durante i 2) All'articolo 4, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: quali sono state erogate prestazioni a norma della legisla- zione dello Stato membro, o i periodi consacrati all'educa- «2 bis Il presente articolo si applica alle prestazioni zione dei figli sul territorio dello Stato membro, prolun- speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte gano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia malattia professionale sono state erogate a norma della della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati paragrafo 1 che dell'assistenza sociale. all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.» Per "prestazioni speciali in denaro a carattere non contri- butivo" si intendono le prestazioni: 5) All'articolo 10 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: a) che sono destinate: i) a coprire in via suppletiva, complementare o acces- «1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si soria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone interessate un reddito minimo di sussi- persone cui si applica il presente regolamento beneficiano stenza, in considerazione della situazione socioeco- di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello nomica dello Stato membro interessato; o Stato membro nel quale risiedono e in base alla legisla- zione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzio- ii) unicamente a garantire una protezione specifica per nate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'i- le persone con disabilità, in stretto collegamento stituzione del luogo di residenza e a suo carico.» 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/23 6) All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente: 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere «2 bis Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano da tale data e agli interessati non potranno essere opposte anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istitu- disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato zione competente preveda un periodo di riferimento defi- membro concernenti la decadenza o la limitazione dei nito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella diritti. totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.» 7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o 7) L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato. gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, 8) L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato. fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. 9) Sono inseriti gli articoli seguenti: Articolo 95 octies «Articolo 95 septies Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assi- Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione stenza austriaco (Pflegegeld) I, rubriche "D. GERMANIA" e "R. AUSTRIA" Nel caso delle richieste di assegni di assistenza, ai sensi 1. L'allegato II, sezione I, rubriche "D. GERMANIA" e della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza "R. AUSTRIA", modificate dal regolamento (CE) n. .../2005 (Bundespflegegeldgesetz), presentate entro l'8 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica in virtù dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, del presente rego- i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo lamento, questa disposizione continua ad applicarsi per all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assi- subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che stenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 2001. che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (*), non fa sorgere alcun diritto per il (*) GU L ...» periodo anteriore al 1o gennaio 2005. 10) Gli allegati II, II bis, III, IV e VI sono modificati ai sensi 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di all'allegato I del presente regolamento. attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determina- zione dei diritti acquisiti a norma del presente regola- mento. Articolo 2 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: virtù del presente regolamento, anche se si riferisce a un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005. 1) L'articolo 4, paragrafo 11, è abrogato. 2) È inserito l'articolo seguente: 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti «Articolo 10 quater sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, forfettario. paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'inte- l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato ressato, tenuto conto delle disposizioni del presente regola- membro di cui si applica la legislazione rilascia un certifi- mento. Questa disposizione si applica anche alle altre cato in cui si attesta che il funzionario o membro del perso- prestazioni previste dall'articolo 78. nale assimilato è soggetto alla sua legislazione.» C 38 E/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 3) L'articolo 12 bis è modificato come segue: seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra a) il titolo è sostituito dal seguente: sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è preva- lentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità «Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, competente dello Stato membro interessato rilascia alla paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, e persona in questione un certificato in cui si attesta che è all'articolo 14 quater del regolamento, che svolgono soggetta alla sua legislazione.» normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri»; 4) L'articolo 32 bis è abrogato. b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 5) Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del «Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, presente regolamento. paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le Articolo 3 seguenti norme:»; c) è inserito il paragrafo seguente: Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. «1 bis. Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo personale viaggiante o navigante di un'impresa che 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto effettua trasporti internazionali è soggetta alla legisla- 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a zione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, ... Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ... ... 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/25 ALLEGATO I Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue: 1) L'allegato II è modificato come segue: a) alla sezione I, alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»; b) alla sezione I, alla rubrica «R. AUSTRIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»; c) la sezione II è modificata come segue: i) alla rubrica «G. SPAGNA» la menzione «Senza oggetto» è sostituita dalla seguente: «Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla).»; ii) alla rubrica «H. FRANCIA» il testo è sostituito dal seguente: «Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia).»; iii) alla rubrica «W. FINLANDIA» il testo è sostituito dal seguente: «Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario desti- nato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di mater- nità.»; d) alla sezione III, alla rubrica «D. GERMANIA», la lettera b) è soppressa. 2) L'allegato II bis è sostituito dal seguente testo comprendente, senza modificarle, le menzioni che figurano nell'atto di adesione del 2003: «ALLEGATO II bis PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO Articolo 10 bis A. BELGIO a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987); b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001). B. REPUBBLICA CECA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). C. DANIMARCA Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). D. GERMANIA Reddito base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità ridotta di guadagno ai sensi del capi- tolo 4 del libro XII del codice sociale. E. ESTONIA a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità); b) indennità statale di disoccupazione (legge del 1o ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati). F. GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). G. SPAGNA a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982); b) prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981); C 38 E/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 c) pensioni d'invalidità e di anzianità, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1, dell'articolo 38 del testo rive- duto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; d) assegni di mobilità e indennizzo delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982). H. FRANCIA a) Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di solidarietà per la vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice di sicurezza sociale); b) assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice di sicurezza sociale); c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice di sicurezza sociale). I. IRLANDA a) Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 2]; b) pensione di vecchiaia (non contributiva) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 4]; c) pensioni di vedova e di vedovo (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 6, modificato dalla parte V del Social Welfare Act 1997]; d) assegno d'invalidità (Social Welfare Act 1996, parte IV); e) assegno di mobilità (Health Act 1970, articolo 61); f) pensione a favore dei ciechi [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 5]. J. ITALIA a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969); b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988); c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990); f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984); g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995); h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12, della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modi- fiche). K. CIPRO a) Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata]; b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri nn. 38.210 del 16 ottobre 1992, 41.370 del 1o agosto 1994, 46.183 dell'11 giugno 1997 e 53.675 del 16 maggio 2001); c) assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata]. L. LETTONIA a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale); b) indennità di compensazione delle spese di trasporto per persone con disabilità con ridotta capacità motoria (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale). 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/27 M. LITUANIA a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali); b) compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7). N. LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto. O. UNGHERIA a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità]; b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali); c) indennità di trasporto [decreto del Governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per le persone porta- trici di handicap fisici gravi]. P. MALTA a) Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)]; b) pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318]). Q. PAESI BASSI a) Legge sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del 24 aprile 1997 (Wajong); b) legge sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW). R. AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale ­ ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commer- ciale ­ GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori ­ BSVG). S. POLONIA Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale). T. PORTOGALLO a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980); b) pensione non contributiva di vedovanza (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981). U. SLOVENIA a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità); b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità); c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità). V. SLOVACCHIA Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb). C 38 E/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 W. FINLANDIA a) Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88); b) assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli 444/69); c) indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati 591/78); d) sostegno del mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002); e) assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli immigrati 1192/2002). X. SVEZIA a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge 2001: 761); b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853); c) assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità (legge 1998: 703). Y. REGNO UNITO a) Credito di pensione (legge del 2002 sul credito di pensione) (State Pension Credit Act); b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, articolo 1, para- grafo 2, lettera d) ii), e articolo 3, e Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3, paragrafo 2, lettera d) ii), e articolo 5]; c) complemento di reddito [legge del 1986 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 25 luglio 1986, articoli da 20 a 22 e articolo 23, e regolamento del 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) (Social Security ­ Northern Ireland ­ Order) del 5 novembre 1986, articoli da 21 a 24]; d) assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991, sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3 sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del Nord)]; e) assegno di aiuto (legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 35 e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) (Social Security ­ Northern Ireland ­ Act), del 20 marzo 1975, articolo 35); f) assegno di cura [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 37, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) (Social Security ­ Northern Ireland ­ Act), del 20 marzo 1975, articolo 37.» 3) L'allegato III è modificato come segue: a) all'inizio dell'allegato, sotto «Osservazioni generali», è inserito il paragrafo seguente: «3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.»; b) nella parte A, i seguenti punti sono soppressi: i punti 2, 3 b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 a) e c), 73 a) e b), 74, 75, 83 a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300; c) nella parte A, punto 3, lettera a) (Belgio - Germania), il testo è sostituito dal seguente: «Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni transfrontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).»; d) nella parte A, punto 67 (Danimarca - Finlandia), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»; 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/29 e) nella parte A, punto 68 (Danimarca - Svezia), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»; f) nella parte A, punto 71, lettera b) (Germania - Grecia), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11 e i capitoli I e IV, nella misura in cui riguardino tali articoli, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 31 maggio 1961, unitamente alla nota che figura nel processo verbale del 14 giugno 1980 (calcolo dei periodi di assicurazione per le indennità di disoccu- pazione in caso di trasferimento di residenza da uno Stato all'altro).»; g) nella parte A, punto 72 (Germania - Spagna), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).»; h) nella parte A, punto 73 (Germania - Francia) il testo delle lettere c), d), e) e f) è sostituito dal seguente: «a) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950); b) il titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945); c) i punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (dispo- sizioni amministrative); d) i titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).»; i) nella parte A, punto 79 (Germania - Lussemburgo), il testo è sostituito dal seguente: « Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).»; j) nella parte A, punto 83, lettere h) e i) (Germania - Austria), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978 e il punto 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano eserci- tato un'attività di lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011.»; k) nella parte A, punto 90 (Germania - Regno Unito), il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente: «a) L'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applica- bile ai civili che prestano servizio nelle forze armate). b) L'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 20 aprile 1960 (legi- slazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate).»; l) nella parte A, punto 142 (Spagna - Portogallo), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione).»; m) nella parte A, punto 180 (Irlanda - Regno Unito), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).»; n) nella parte A, punto 267 (Paesi Bassi - Portogallo), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979 (esportazione delle indennità di disoccupazione).»; C 38 E/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 o) nella parte A, punto 298 (Finlandia - Svezia), il testo è sostituito dal seguente: «L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio ritorno nel paese di residenza più costoso.»; p) nella parte B, sono soppresse le seguenti voci: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300. 4) All'allegato IV, la sezione B è modificata come segue: a) alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dal seguente: «Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte).»; b) alla rubrica «J. ITALIA» il testo è sostituito dal seguente: «Assicurazione pensioni per: - medici - farmacisti - veterinari - infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia - psicologi - ingegneri e architetti - geometri - avvocati - dottori commercialisti - ragionieri e periti commerciali - consulenti del lavoro - notai - spedizionieri doganali - biologi - agrotecnici e periti agrari - agenti e rappresentanti di commercio - giornalisti - periti industriali - attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi.»; c) alla rubrica «R. AUSTRIA» il testo è sostituito dal seguente: «Regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»; 5. l'allegato VI è modificato come segue: a) alla rubrica «C. DANIMARCA», punto 6, la lettera b) è soppressa; b) alla rubrica «C. DANIMARCA», è aggiunto il testo seguente: «11. Le prestazioni temporanee per i disoccupati ammessi al regime "lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (Legge n. 455 del 10 giugno 1997) sono disciplinate dal titolo III, capitolo 6 (Disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, si applicano gli articoli 69 e 71 del presente regola- mento, se lo Stato membro in questione ha regimi lavorativi analoghi per la stessa categoria di persone.»; 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/31 c) alla rubrica «D. GERMANIA» i punti 3, 11 e 17 sono soppressi e sono aggiunti i punti seguenti: «24. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi pensionistici per le professioni liberali l'istituzione competente prende come base, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, i diritti a pensione annui medi acqui- siti mediante versamento di contributi durante il periodo di affiliazione all'istituzione competente. 25. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici delle professioni liberali.»; d) alla rubrica «H. FRANCIA», punto 7, il testo è sostituito dal seguente: «Nonostante gli articoli 73 e 74 del presente regolamento, gli assegni di alloggio e il supplemento per la custodia dei figli scelto dai genitori (prestazione per la prima infanzia) sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese.»; e) alla rubrica «I. IRLANDA» il punto 11 è soppresso; f) alla rubrica «R. AUSTRIA» sono aggiunti i punti seguenti: «8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per quanto concerne le prestazioni totali o parziali dei regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe), finanziamenti esclusivamente mediante capitalizzazione o che si basano su un sistema di conti pensione, l'istituzione competente tiene conto, per ciascun mese di assicurazione compiuto sotto la legislazione di un altro Stato membro, del capitale proporzionalmente al capitale effettivamente accu- mulato o che si considera accumulato in tale sistema e al numero di mesi che rappresentano i periodi di assi- curazione compiuti nel regime pensionistico in questione. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»; g) alla rubrica «Y. REGNO UNITO», il testo è modificato come segue: i) al punto 2, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da: - una donna coniugata, o - una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o ii) l' ex coniuge, se la richiesta è presentata da: - un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di superstite, o - una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regola- mento e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).»; ii) il punto 22 è soppresso. C 38 E/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 ALLEGATO II Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue: 1) All'allegato 2, alla rubrica «X. SVEZIA», il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le prestazioni di disoccupazione: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ufficio svedese dell'assicurazione disoccupazione).» 2) All'allegato 4, alla rubrica «D. GERMANIA», è aggiunto il punto seguente: «9. Casse di previdenza degli ordini delle professioni liberali: Arbeitsgemeinschaft Berufsst ändischer Versorgungseinrichtungen, Köln.» 3) All'allegato 10, alla rubrica «C. DANIMARCA», il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'applicazione dell'articolo 10, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'arti- colo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di applicazione: Der Sociale Sikringsstyrelse, København.» 4) All'allegato 10, alla rubrica «R.AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'arti- colo 17 del regolamento: Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della protezione dei consumatori), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali dei funzionari e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).» 5) L'allegato 11 è abrogato. 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/33 MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE Il 27 agosto 2003, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parla- mento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Modifiche varie). Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 10 dicembre 2003. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 2004, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato. In seguito, la Commissione ha presentato, il 30 aprile 2004, una proposta modificata che accoglie inte- gralmente i quattro emendamenti approvati dal Parlamento europeo. Il Consiglio ha accettato tre di questi emendamenti integralmente e uno quanto al merito. In conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 15 novembre 2004. II. OBIETTIVO Scopo del regolamento è aggiornare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e per chiarire la situazione giuridica relativamente a taluni articoli di detti regolamenti. Esso tiene conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare della giurisprudenza relativa alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo che non sono esportabili se soddisfano criteri specifici e figu- rano nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento tiene altresì conto della giuri- sprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicu- rezza sociale, che saranno mantenute in vigore se soddisfano le condizioni per figurare nell'allegato III del regolamento. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 1. Emendamenti del Parlamento europeo Il Parlamento europeo ha adottato quattro emendamenti alla proposta della Commissione. Tutti gli emendamenti sono stati inseriti nella proposta modificata della Commissione. 2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo Il Consiglio potrebbe accettare integralmente i tre seguenti emendamenti: - l'emendamento 1, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione spagnola: l'«assegno di mobilità per compensare le spese di trasporto». Il Consiglio potrebbe accettare questo emendamento, in quanto la prestazione soddisfa piena- mente i criteri riveduti stabiliti nella posizione comune (vale a dire essere una prestazione intesa a fornire «unicamente una prestazione specifica per i disabili, strettamente collegata con l'am- biente sociale della persona nello Stato membro interessato»), C 38 E/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2005 - l'emendamento 2, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione irlandese: l'«assegno di mobilità». Il Consiglio potrebbe accettare anche questo emendamento, poiché soddisfa pienamente i criteri riveduti di cui alla posizione comune, - l'emendamento 3, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione del Regno Unito: l'«aiuto al reddito». Il Consiglio ha accettato anche questo emendamento in quanto soddisfa pienamente i criteri riveduti di cui alla posizione comune. Il Consiglio ha altresì accettato, fatta salva una riformulazione del testo, il principio sotteso all'emen- damento orale del Parlamento che ha lo scopo di invitare gli Stati membri a prendere provvedimenti affinché gli effetti pregiudizievoli di talune modifiche intervenute nell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato II bis, in particolare nel caso di una prestazione divenuta non esportabile per il fatto di figurare nell'allegato, vengano attenuati per le persone che in precedenza beneficiavano di tali prestazioni prevedendo accordi di transizione o soluzioni bilaterali (vedasi considerando 6). IV. ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5, DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE L'articolo 1, paragrafo 5, della proposta della Commissione è inteso a modificare l'articolo 33, para- grafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 per precisare che è possibile operare trattenute di contributi malattia e maternità su tutte le pensioni o rendite erogate ai titolari qualora lo preveda la legislazione nazionale. Il Consiglio ha deciso di non inserire questa parte della proposta della Commissione nella posizione comune in attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Consiglio accetta il principio secondo cui è necessario un equilibrio tra contributi trattenuti e costo delle prestazioni erogate, come previsto all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71. La possibilità di trattenere contributi sulla base di tutte le pensioni o rendite erogate a un titolare deriva da questo principio. Tuttavia, nel contesto del processo di revisione e semplificazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, e tenuto conto dell'accordo secondo cui le modalità di applicazione dell'articolo 5 (assimilazione dei fatti) in relazione all'articolo 30 (contributi a carico dei titolari di pensioni) del rego- lamento semplificato (CE) n. 883/2004 saranno previste nel regolamento di applicazione, il Consiglio ritiene prematuro adottare siffatta misura nel contesto attuale. Tuttavia, secondo il Consiglio occorre comunque precisare che, in base alla legislazione nazionale, non è possibile prelevare più contributi di quelli che sarebbero prelevati se la persona ricevesse la totalità delle pensioni in virtù della legislazione dello Stato membro interessato. V. QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO II BIS DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO La proposta della Commissione è intesa, tra l'altro, a modificare l'articolo 4, paragrafo 2 bis, e l'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguardano le prestazioni speciali a carattere non contribu- tivo, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo alla qualifica delle «prestazioni speciali a carattere non contributivo», segnatamente le sentenze del 5 marzo 1998 nella causa C-160/96, Molenaar contro Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Wurttemberg (Racc. 1998 I-843), dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99, Friedrich Jauch contro Pensionsversiche- rungsanstalt der Arbeiter (Racc. 2001 I 1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu e Caisse nationale des prestations familiales (Racc. 2001 I-4265). Le prestazioni speciali a carattere non contributivo possono essere definite come prestazioni a metà strada tra le prestazioni «classiche» di sicurezza sociale e l'assistenza sociale. L'allegato II bis contiene l'elenco delle prestazioni fornite alle persone esclusivamente nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (e quindi non «esportabili» qualora tali persone si spostino in un altro Stato membro). 15.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 E/35 Per facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, la Commissione ha proposto che l'elenco sia più razionale e che alcune prestazioni attualmente elencate nell'allegato II bis del regola- mento (CEE) n. 1408/71 siano stralciate dall'elenco in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Consiglio concorda all'unanimità sui criteri riveduti di classificazione delle voci in questo allegato, quali figurano nella versione modificata dell'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento, esposti in dettaglio nella posizione comune. Tali criteri sono identici a quelli inclusi nel testo dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai fini del corrispondente allegato di tale regolamento (allegato X). Per facilitare un'applicazione obiettiva di tali criteri, è stato proposto che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 bis debba mirare a garantire che: - prestazioni dello stesso tipo che hanno caratteristiche identiche o equivalenti siano considerate come appartenenti alla stessa categoria, per assicurare un trattamento conforme e coerente, - se una prestazione non è considerata come prestazione «speciale» a carattere non contributivo, sia specificato, ove esista, l'appropriato sistema di coordinamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Il Consiglio ha inoltre cercato di convenire i criteri per l'inserimento di una voce nell'allegato II bis e di individuare alcune caratteristiche essenziali dei regimi di disabilità utili per classificarli come intesi «unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità». Sulla base della suddetta impostazione è stato possibile raggiungere un accordo unanime quanto alla classificazione della maggior parte delle voci dell'allegato II bis, con una conseguente razionalizzazione sostanziale dell'alle- gato. Non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo unanime sulla proposta della Commissione di stralciare alcune voci specifiche dall'allegato II bis. Gli Stati membri interessati non hanno accettato che i criteri proposti fossero utilizzati per definire le prestazioni da includere nell'allegato II bis. Tali Stati membri hanno voluto mantenere le rispettive voci nell'allegato poiché ritengono che soddisfino i requi- siti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis e che l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia europea non ne giustifichi lo stralcio dall'allegato. Per permettere l'adozione del regolamento, tenendo conto dei notevoli progressi conseguiti complessi- vamente, il Consiglio ha convenuto di mantenere queste voci nell'allegato II bis in attesa di una futura giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che possa chiarire i criteri pertinenti e permetta, in seguito, la revisione di tale allegato. In tale contesto, la Commissione ha formulato una dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio, in cui si sottolinea che l'elenco delle voci potrebbe richiedere una revisione sulla base della nuova giuri- sprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda le presta- zioni in questione. La Commissione ha dichiarato di riservarsi il diritto di adire la Corte e di presentare, se del caso, una proposta di revisione dell'elenco delle voci dell'allegato II bis, in base alle conclusioni della Corte. Il Consiglio ha convenuto inoltre che la questione del coordinamento delle prestazioni per i disabili, incluse in particolare quelle soppresse dall'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, o in appli- cazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee o in virtù del presente regolamento, debba essere ulteriormente esaminata, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 42 del trattato, in vista della presentazione di proposte specifiche entro la fine del 2005. VI. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che la posizione comune soddisfi gli obiettivi chiave perseguiti dalla proposta origi- naria della Commissione e, incorporando gli emendamenti citati nella parte III della presente motiva- zione, tenga altresì ampiamente conto del parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo.