8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/1 I (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2005 definita dal Consiglio il 21 dicembre 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., rela- tiva al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/C 58 E/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE (2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 EUROPEA, marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunica- zione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che lare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunica- e terza frase, e l'articolo 55, zione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato vista la proposta della Commissione ( alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di 1), primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del (3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro trattato (3), che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti considerando quanto segue: dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, Stato membro in questione, purché obiettivamente l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di giustificate e proporzionate. persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavora- tore autonomo o subordinato, una professione in uno (4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, possibilità di esercitare attività professionali con il titolo paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di diret- professionale originario. Ai servizi della società dell'infor- tive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, mazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare certificati e altri titoli. anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, (1) GU C 181E del 30.7.2002, pag. 183. relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società (2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67. dell'informazione, in particolare il commercio elettro- (3) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E, nico, nel mercato interno (4). 22.4.2004, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... .(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. C 58 E/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 (5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE (3) del Parla- transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasio- mento europeo e del Consiglio relativa al sistema gene- nale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di rale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le distinzione tra questi due concetti nel caso di uno direttive del Consiglio 77/452/CEE (4), 77/453/CEE (5), spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello 78/686/CEE (6), 78/687/CEE (7), 78/1026/CEE (8), Stato membro ospitante. 78/1027/CEE (9), 80/154/CEE (10), 80/155/CEE (11), 85/384/CEE (12), 85/432/CEE (13), 85/433/CEE (14) e 93/16/CEE (15) concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppan- dole in un testo unico. (6) L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consu- matori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi impli- cazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità (10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base Stati membri di riconoscere, secondo la propria regola- temporanea o occasionale. mentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni. (7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requi- siti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovreb- bero comportare un onere sproporzionato per i presta- (11) Per le professioni coperte dal regime generale di ricono- tori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente scimento dei titoli di formazione, di seguito denominato l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La neces- «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero conti- sità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodi- nuare a fissare il livello minimo di qualificazione neces- camente alla luce dei progressi compiuti nella realizza- saria in modo da garantire la qualità delle prestazioni zione di un quadro comunitario per la cooperazione fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli amministrativa tra gli Stati membri. 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato (8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'appli- membro ospitante che regolamenti una professione sia cazione delle norme disciplinari dello Stato membro obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un ospitante aventi un legame diretto e specifico con le altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a qualifiche professionali quali la definizione delle profes- quelle che esso richiede. sioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori profes- sionali direttamente e specificamente connessi con la (3) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77. tutela e sicurezza dei consumatori. (4) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (5) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE. (6) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (7) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e (8) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconosci- dalla direttiva 2001/19/CE. mento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di (9) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE. tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti (10) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo direttive sono state modificate più volte e le loro disposi- dall'atto di adesione del 2003. zioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, (11) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno direttiva 2001/19/CE. sostituire le direttive 89/48/CEE (1) e 92/51/CEE (2) del (12) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (13) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla diret- (1) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla diret- tiva 2001/19/CE. tiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 (14) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo del 31.7.2001, pag. 1). dall'atto di adesione del 2003. (2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo (15) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del 5.2.2004, pag. 15). Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/3 (12) In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni cinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un minime di formazione per accedere alle professioni disci- regime di riconoscimento automatico fondato sull'espe- plinate dal regime generale, lo Stato membro ospite rienza professionale. dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compen- satrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'e- sperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tiro- cinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre suffi- cienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per (16) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, titoli di formazione di medico, infermiere responsabile caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse gene- dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, rale. farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un (13) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi varie associazioni e organismi professionali o Stati stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto beneficiano a certe condizioni. della competenza degli Stati membri a decidere le quali- fiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professio- nale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente diret- (17) Nell'intento di semplificare il regime, soprattutto in tiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, prospettiva dell'allargamento, il principio del riconosci- in questo contesto, un più automatico riconoscimento mento automatico si dovrebbe applicare alle sole specia- nel quadro del regime generale. Le associazioni profes- lizzazioni mediche e dentistiche comuni a almeno due sionali in grado di proporre piattaforme comuni dovreb- quinti degli Stati membri. Invece, le specializzazioni bero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. mediche e dentistiche comuni a un numero esiguo di Una piattaforma comune è una serie di criteri che Stati membri dovrebbero essere integrate nel regime permettono di colmare la più ampia gamma di diffe- generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In renze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti pratica, gli effetti di questa modifica dovrebbero essere di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, limitati per il migrante, poiché tali situazioni non inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensa- professione in questione. Tali criteri potrebbero ad tivi. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudi- esempio includere requisiti quali una formazione care la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra complementare, un tirocinio di adattamento, una prova loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica loro comuni, un riconoscimento automatico secondo professionale, o una combinazione degli stessi. norme loro proprie. (18) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di (14) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non medico con formazione di base non dovrebbe pregiudi- esistono ancora norme relative al riconoscimento delle care la competenza degli Stati membri di richiedere o no qualifiche professionali, il regime generale andrebbe che questi titoli siano accompagnati da attività professio- esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel nali. caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richie- dente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne. (19) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la profes- sione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomato- logia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la forma- zione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di tratta- (15) È opportuno semplificare le norme per accedere a una mento relative ad anomalie e malattie dei denti, della serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai se tali attività sono state esercitate in un altro Stato possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvi- della presente direttiva. C 58 E/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 (20) Non è parso auspicabile imporre un percorso di forma- (25) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'ac- zione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. cesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella possibile nell'organizzazione della formazione. maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legi- slative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono (21) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno rife- anche essere esercitate da altri professionisti, come gli rirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito ingegneri in possesso di una formazione particolare in di applicazione delle norme sul riconoscimento automa- campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la tico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di delle norme nazionali che disciplinano tali attività. «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di forma- zione nel settore dell'architettura, fatte salve le particola- rità delle norme nazionali che disciplinano tali attività. (22) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale (26) Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né nonché alcune modalità d'esercizio della professione. creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo (27) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi Stato membro ospitante che impone tali requisiti e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne deri- titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento vano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità. automatico ai sensi della presente direttiva. (28) La realizzazione di una rete di punti di contatto incari- cati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati (23) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni membri consentirà di assicurare la trasparenza del per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'e- sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comu- sercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione nicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commis- geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa sione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di compe- procedura di riconoscimento. La designazione di un tenza degli Stati membri. La presente direttiva non modi- unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato fica le norme legislative, regolamentari e amministrative membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organiz- degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di zazione di competenze a livello nazionale. In particolare, talune attività di farmacista o sottopongono tale eser- non osta alla designazione a livello nazionale di vari cizio a talune condizioni. uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei partico- lari riguardanti l'ufficio competente pertinente. (24) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reci- (29) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati proco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la garantire che i possessori dei titoli di formazione ricono- gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per sciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprat- esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità tutto se si coordinano le condizioni minime di forma- in materia di assetto dello spazio, di progettazione, orga- zione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di nizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conserva- formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un zione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e comitato unico di riconoscimento delle qualifiche profes- di tutela degli equilibri naturali. sionali. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/5 (30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente diret- intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera presta- tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del zione di servizi da parte degli avvocati (2), o della diret- Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per tiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio perma- Commissione (1). nente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (3). Il riconoscimento delle qualifiche professio- (31) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una rela- nali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in zione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione base al titolo professionale dello Stato membro ospitante della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto dovrebbe rientrare nella presente direttiva. del sistema di riconoscimento delle qualifiche professio- nali. (38) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori, (32) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: (33) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizza- TITOLO I zione del loro regime nazionale di sicurezza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro DISPOSIZIONI GENERALI di tale regime. Articolo 1 (34) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In Oggetto questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scien- (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul tifici. proprio territorio subordina l'accesso a una professione regola- mentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo (35) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che delle norme sul riconoscimento reciproco delle quali- permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa fiche professionali, non possono essere realizzati in professione. misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comu- nità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà Articolo 2 sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato Ambito di applicazione nello stesso articolo. 1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordi- (36) La presente direttiva non riguarda le attività delle profes- nati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato sioni che partecipano direttamente e specificatamente, membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro quali- sia pure occasionalmente, all'esercizio della pubblica fiche professionali. autorità. 2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di (37) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi altre disposizioni giuridiche specifiche relative al ricono- dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che scimento delle qualifiche professionali, quali quelle rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicura- deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di forma- zione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La zione elencate in tale capo. presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, (2) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (3) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. dall'atto di adesione del 2003. C 58 E/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, f) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconosci- regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la mento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno stru- responsabilità di un professionista qualificato, accompa- mento separato di diritto comunitario, le corrispondenti dispo- gnato eventualmente da una formazione complementare. Il sizioni della presente direttiva non si applicano. tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tiro- cinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Articolo 3 Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospi- tante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro Definizioni conformemente al diritto comunitario applicabile; 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti g) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente definizioni: le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una sia effettuato tale controllo, le autorità competenti prepa- delle cui modalità di esercizio, sono subordinati diretta- rano un elenco delle materie che, in base ad un confronto mente o indirettamente, in forza di norme legislative, rego- tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal lamentari o amministrative, al possesso di determinate quali- richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di forma- fiche professionali; in particolare costituisce una modalità di zione del richiedente. esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richie- regolamentata una professione di cui al paragrafo 2; dente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo condizione essenziale per poter esercitare la professione di formazione, un attestato di competenza - di cui all'arti- nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì colo 11, paragrafo 2, lettera a) - e/o un'esperienza professio- comprendere la conoscenza della deontologia applicabile nale; alle attività interessate nello Stato membro ospitante. c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rila- sciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi di tale Stato membro e che sanciscono una formazione per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti professionale acquisita in maniera preponderante nella dalle autorità competenti di detto Stato membro; Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimi- lato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3; h) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente: d) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specifica- mente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione professionale, del ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale tirocinio professionale o della pratica professionale sono funzione implica una responsabilità corrispondente a stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o ammi- quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappre- nistrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a sentato, o controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine; e) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o della professione in questione in uno Stato membro; tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/7 2. È assimilata a una professione regolamentata una profes- b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato sione esercitata dai membri di un'associazione o di un orga- tale professione nello Stato membro di stabilimento per nismo di cui all'allegato I. almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma non è regolamentata. La condizione che esige due anni di hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere pratica non si applica se la professione o la formazione che un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal porta alla professione è regolamentata. fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel caso in condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato Membro medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di forma- professione di cui al paragrafo 1. zione. Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valu- organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, tato caso per caso, in particolare in funzione della durata della che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta uffi- prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e ciale dell'Unione europea. della sua continuità. 3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di 3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle dispo- tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto sizioni disciplinari, di carattere professionale o amministrativo, tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la defi- medesimo. nizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professio- nali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicu- rezza dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione. Articolo 4 Effetti del riconoscimento 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di acce- Articolo 6 dere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante. Esenzioni 2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interes- sato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante se le attività coperte sono comparabili. dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti: TITOLO II a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'ade- Articolo 5 sione pro forma a tale organizzazione o organismo profes- sionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non Principio di libera prestazione di servizi comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di 1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comuni- cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni tario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o ricono- professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato sciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di membro: una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizza- a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro zione o organismo professionale e questa costituisce un'i- per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato scrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma «Stato membro di stabilimento»), e a tal fine, C 58 E/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, 4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle atti- professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di vità esercitate a profitto degli assicurati sociali. pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è prestazione di servizi. possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine. Articolo 7 Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo Qualora prestatore una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevi- 1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si mento della documentazione completa. sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimo- può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo. strare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione 2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di del comma precedente. mutamento oggettivo della situazione comprovata dai docu- menti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti: In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi a) una prova della nazionalità del prestatore, può essere effettuata. b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabi- lito in uno Stato membro per esercitare le attività in Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del questione, presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. c) una prova dei titoli di qualifiche professionali, d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti Articolo 8 dieci anni. 3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Cooperazione amministrativa Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regola- mentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento 1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professio- di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia nale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III. dette informazioni ai sensi dell'articolo 56. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/9 2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di denti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario le condizioni previste in detti capi: di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo. a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19; Articolo 9 b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici Informazione ai destinatari del servizio chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le oste- Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professio- triche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non nale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49; dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni: c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7; a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equiva- d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, lente, che appaia in tale registro; gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione speciali- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello stica, che devono seguire la formazione che porta al Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, autorità di vigilanza; 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del rico- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il noscimento della pertinente specializzazione; prestatore è iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione conseguito; specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della forma- materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati zione di infermiere responsabile dell'assistenza generale; membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1); f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro di tutela personale o collettiva per la responsabilità profes- in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da sionale. infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specia- TITOLO III lizzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elen- LIBERTÀ DI STABILIMENTO cati all'allegato V, punto 5.2.2; g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, CAPO I paragrafo 3. REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI FORMAZIONE Articolo 10 Articolo 11 Ambito di applicazione Livelli di qualifica Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richie- (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35). quattro livelli di qualifica professionale. C 58 E/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 2. Il livello A corrisponde a un attestato di competenza rila- dario di una durata minima di tre anni, impartita presso un'uni- sciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine versità o un istituto d'insegnamento superiore o un altro isti- designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o tuto che impartisce una formazione di livello equivalente, amministrative di tale Stato membro, sulla base: nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari. a) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, o di un esame speci- fico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in Articolo 12 uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equi- valente nei precedenti dieci anni, Titioli di formazione assimilati b) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una forma- zione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rila- sciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se 3. Il livello B corrisponde a un certificato che attesta il sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è rico- compimento di un ciclo di studi secondari, nosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una profes- sione o prepara al relativo esercizio. a) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui al paragrafo 4 e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condi- tale ciclo di studi, zioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamen- tari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare b) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. ciclo di studi o di formazione professionale di cui alla lettera a), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi. Articolo 13 4. Il livello C corrisponde a un diploma che attesta il compi- mento di Condizioni del riconoscimento a) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui al paragrafo 5 di almeno un anno, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il comple- 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una tamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al all'insegnamento universitario o superiore, nonché la forma- possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità zione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e studi post-secondari; ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa profes- sione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. b) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato alla lettera a) che conferisce Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano un analogo livello professionale e prepara a un livello le seguenti condizioni: analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'arti- colo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase prece- membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, dente. regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equiva- 5. Il livello D corrisponde a un diploma che attesta il compi- lente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto mento di una formazione a livello di insegnamento post-secon- nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/11 2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al para- b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente grafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano eserci- diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto tato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per nello Stato membro ospitante; due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospi- tante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, le seguenti condizioni: paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una forma- zione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'atte- membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, stato di competenza o del titolo di formazione in possesso regolamentari o amministrative di tale Stato membro; del richiedente. b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equiva- lente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto 2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11; cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tiro- cinio di adattamento e prova attitudinale. c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della profes- sione interessata. Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata profes- professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione sione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regola- comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adatta- mentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) di livello mento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente B, C o D di cui all'articolo 11. Sono considerate formazioni gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata regolamentate di livello C quelle di cui all'allegato III. L'elenco giustificazione della deroga. di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la proce- dura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni. Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre 3. Lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. presente articolo se l'accesso a una professione regolamentata è In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di forma- suddetto termine, la deroga può essere applicata. zione di livello D che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata superiore a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello C. 3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'atti- vità professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al Articolo 14 principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Provvedimenti di compensazione 1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudi- i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il nale: migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infer- mieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'arti- specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che colo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati quella richiesta nello Stato membro ospitante; all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g). C 58 E/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospi- mente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa tante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o all'articolo 14. funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposi- 4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli zioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il questione da parte dei propri cittadini. contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), 5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, ricevuta dal migrante. paragrafo 2. 6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al 5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di Consiglio, entro... (*), una relazione sul funzionamento del proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o dello stesso articolo. una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua espe- rienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, CAPO II o parte di essa. RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE Articolo 15 Articolo 16 Requisiti in materia di esperienza professionale Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, 1. Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali cono- intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in scenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requi- altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi siti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per degli articoli 17, 18 e 19. una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in Articolo 17 questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali. Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV 1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'atti- 2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono vità deve essere stata precedentemente esercitata: essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni professionali rappresentative a livello nazionale ed a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli gente d'azienda; oppure Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro gente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in prece- adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, para- denza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di grafo 2. almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure 3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispon- dano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conforme- (*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/13 c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o l'attività in questione per almeno cinque anni come lavora- dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in prece- tore subordinato; oppure denza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se organismo professionale; oppure il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'at- tività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il giudicata del tutto valida da un competente organismo beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione professionale; oppure per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'atti- e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui vità in questione, una formazione di almeno due anni almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il giudicata del tutto valida da un competente organismo beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'atti- professionale. vità in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudi- cata del tutto valida da un competente organismo professio- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere nale. cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della docu- mentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della docu- mentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56. Articolo 19 3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC. Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV Articolo 18 1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'atti- vità in questione deve essere stata precedentemente esercitata: Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- gente d'azienda; oppure 1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'atti- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- vità in questione deve essere stata precedentemente esercitata: gente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in prece- denza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o dirigente d'azienda; oppure giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- gente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in prece- c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- denza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di gente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente per almeno tre anni; oppure organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'atti- dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in prece- vità in questione, una formazione sancita da un certificato denza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo da un competente organismo professionale. Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure 2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della docu- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o diri- mentazione completa dell'interessato all'autorità competente di gente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato cui all'articolo 56. C 58 E/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 Articolo 20 Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28. Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconosci- La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti mento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, acquisiti di cui all'articolo 30. possono essere modificate secondo la procedura di cui all'arti- colo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarifi- cazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. 3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispon- denti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai CAPO III fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti RICONOSCIMENTO IN BASE AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE acquisiti di cui agli articoli 23 e 43. 4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai SEZIONE 1 titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applica- zione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove Disposizioni generali farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni. Articolo 21 5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più Principio di riconoscimento automatico presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato. 1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista 6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsa- all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, bile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1., conformi alle condizioni farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'alle- minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, gato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'ac- 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato cesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che e le competenze di cui agli articoli 24, paragrafo 3, 31, para- esso rilascia. grafo 6, 34, paragrafo 3, 38, paragrafo 3, 40, paragrafo 3 e 44, paragrafo 3. I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accom- pagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai Le conoscenze e le competenze di cui agli articoli 24, paragrafo punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. 3, 31, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, 38, paragrafo 3, 40, para- grafo 3 e 44, paragrafo 3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudi- progresso scientifico e tecnico. cano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49. 2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle suo regime di sicurezza sociale nazionale, i titoli di formazione professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli di accesso delle persone fisiche. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/15 7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposi- stato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro zioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato. dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri. 2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella medicina che danno accesso alle attività professionali di medico Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denomina- con formazione di base e di medico specialista, di infermiere zioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, even- responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista tualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il 5.6.2 e 5.7.1. compimento di una formazione iniziata: a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, Articolo 22 dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e Disposizioni comuni sulla formazione b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46: I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'eser- cizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità compe- 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. tenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno; b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, 3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro la formazione e l'istruzione permanente permettono alle riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso persone che hanno completato i propri studi di tenersi al alle attività professionali di medico con formazione di base e di passo con i progressi professionali in misura necessaria a medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci. generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispon- dente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovac- chia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità Articolo 23 dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli Diritti acquisiti menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6.2, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specia- 1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni inte- lista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veteri- ressate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso nario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui alle attività professionali di medico con formazione di base e di all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza attività di cui all'articolo 48. generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compi- dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito mento di una formazione iniziata prima delle date di riferi- esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio mento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, di questi, delle attività in questione per almeno tre anni conse- 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un atte- cutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. C 58 E/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei medicina, che danno accesso alle attività professionali di titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto medico con formazione di base e di medico specialista, di infer- 6.2, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività miere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di professionali di medico con formazione di base, medico specia- dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di lista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativa- che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la mente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di archi- corrispondente formazione è iniziata: tetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel terri- torio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991, consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corri- qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati spondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa vali- membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, dità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6.2, per quanto da autorità od organi competenti. riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specia- Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di forma- lista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle atti- zione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi vità di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativa- rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e mente alle attività di cui all'articolo 48. 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni conse- SEZIONE 2 cutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. Medico Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato Articolo 24 rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno Formazione medica di base cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. 1. L'ammissione alla formazione medica di base è subordi- nata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari. 5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di 2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni medico con formazione di base e di medico specialista, di infer- di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispen- miere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di sate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università. dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corri- Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1o gennaio spondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effet- summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro terri- tuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità compe- torio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, tenti. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/17 3. La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle compe- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la tenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente medicina, nonché una buona comprensione dei metodi retribuiti. scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientifi- camente e all'analisi dei dati; 4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, 5.1.1. nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; 5. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di a sviluppare una concezione coerente della natura delle cui all'articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scien- malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: tifico e tecnico. prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana; d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo. Articolo 26 Denominazioni delle formazioni mediche specializzate Articolo 25 I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di Formazione medica specializzata cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la forma- zione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3. 1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24 durante L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializ- i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina zazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati di base. membri può essere decisa secondo la procedura di cui all'arti- colo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali. 2. La formazione medica specializzata comprende un inse- gnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universi- tario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti. Articolo 27 Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della forma- Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti zione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candi- 1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici dato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo servizi in questione. parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamen- tari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompa- 3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi gnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipa- da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni zione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato. C 58 E/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 8.3.2005 2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specia- punto 5.1.2 e all'allegato VI, punto 6.1, e che ha adottato a lista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, rico- formazione specializzata prima dell'1 gennaio 1995 anche se nosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'in- membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di forma- teressato ha superato la prova di competenza professionale zione per la specializzazione interessata. specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di veri- ficare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, all'allegato V, punto 5.1.3 e all'allegato VI, punto 6.1. punti 5.1.2 e 5.1.3. Articolo 28 3. Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rila- sciati dagli altri Stati membri che corrispondono, per la forma- Formazione specifica in medicina generale zione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'al- legato VI, punto 6.1, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e siano accompagnati da un attestato che certifichi 1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina gene- l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei rale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di loro titolari per almeno tre anni consecutivi nei cinque prece- studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24. denti il rilascio dell'attestato. 2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a Le stesse disposizioni si applicano ai titoli di formazione di tempo pieno. medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autoriz- autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.1. zato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina gene- rale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autoriz- zato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006. 4. Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo cui all'allegato VI, punto 6.1, rilasciati dagli Stati membri ivi negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e prima... (*), 2001. attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia ai fini dell'accesso all'atti- vità professionale di medico specialista e del suo esercizio. 3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi compe- tenti ed è di natura più pratica che teorica. 5. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legi- La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei slative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezza- formazione di medico specialista di cui all'allegato V, ture e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un (*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. 8.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 E/19 Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occu- Articolo 30 pano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale. 1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale, deve rite- nere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medi- La formazione implica la partecipazione personale del candi- cina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, dato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla con cui lavora. data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo 4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23. formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1. Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su