Direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalità di
esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione
delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al
pubblico di conflitti di interesse (Testo rilevante ai fini
del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato)(1), in particolare l'articolo
6, paragrafo 10, sesto trattino, dopo aver consultato il
comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori
mobiliari(2) per un parere tecnico, considerando quanto
segue: (1) Occorrono norme armonizzate che prescrivano
correttezza, chiarezza e accuratezza nella presentazione delle
informazioni e nella comunicazione al pubblico degli interessi
e dei conflitti di interesse, cui devono attenersi i soggetti
che elaborano o diffondono informazioni, destinate ai canali
di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a
proporre una strategia di investimento. In particolare,
l'integrità del mercato richiede un elevato grado di
correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle
informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia
di investimento. (2) Si può raccomandare o proporre una
strategia di investimento sia esplicitamente (tramite ad
esempio le raccomandazioni "acquistare", "mantenere",
"vendere") o implicitamente (facendo riferimento ad un
obiettivo di prezzo o in altro modo). (3) I consigli di
investimento per mezzo di raccomandazioni personali, le quali
è improbabile vengano rese pubbliche, fornite ai clienti in
merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari (in particolare raccomandazioni informali in
materia di investimenti a breve termine provenienti dagli
uffici vendite o commerciali delle imprese di investimento o
degli enti creditizi) non devono essere considerati
raccomandazioni ai sensi della presente direttiva. (4) Le
raccomandazioni di investimento che possono costituire la base
di eventuali decisioni di investimento devono essere elaborate
e diffuse con la massima cura, in modo da non indurre in
errore i partecipanti al mercato. (5) L'identità del
soggetto che elabora le raccomandazioni di investimento, il
suo codice di condotta e l'identità dell'autorità competente
cui è sottoposto devono essere comunicati al pubblico, in
quanto possono costituire per gli investitori un utile
elemento di informazione da prendere in considerazione per le
loro decisioni di investimento. (6) Le raccomandazioni
devono essere presentate in modo chiaro e accurato. (7) Gli
interessi privati o i conflitti di interesse dei soggetti che
raccomandano o propongono strategie di investimento possono
influenzare i pareri da essi espressi nelle raccomandazioni di
investimento. Perché sia possibile valutare l'obiettività e
l'attendibilità dell'informazione, occorre che vengano
comunicati al pubblico in maniera adeguata gli interessi
finanziari rilevanti in ogni strumento finanziario oggetto
dell'informazione intesa a raccomandare strategie di
investimento o i conflitti di interesse o i legami di
controllo nei confronti dell'emittente a cui direttamente o
indirettamente l'informazione si riferisce. Tuttavia, la
presente direttiva non deve richiedere ai soggetti pertinenti
che elaborano raccomandazioni di investimento di infrangere le
efficaci barriere allo scambio di informazioni poste in essere
per prevenire e impedire conflitti di interesse. (8) Le
raccomandazioni di investimento possono essere diffuse in
forma inalterata, modificata o riassunta da un soggetto
diverso dal soggetto che le ha elaborate. Il modo in cui i
soggetti che diffondono le raccomandazioni trattano tali
raccomandazioni può avere un notevole impatto sulla
valutazione delle raccomandazioni da parte degli investitori.
In particolare, conoscere l'identità del soggetto che diffonde
le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta
o in che misura la raccomandazione iniziale sia stata
modificata può costituire un utile elemento di informazione
per gli investitori al momento di adottare le loro decisioni
di investimento.
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Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council as regards the fair
presentation of investment recommendations and the disclosure
of conflicts of interest (Text with EEA
relevance)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the
European Community, Having regard to Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council of 28 January 2003
on insider dealing and market manipulation (market abuse)(1),
and in particular the sixth indent of Article 6(10)
thereof, After consulting the Committee of European
Securities Regulators (CESR)(2) for technical
advice, Whereas: (1) Harmonised standards are necessary
for the fair, clear and accurate presentation of information
and disclosure of interests and conflicts of interest, to be
complied with by persons producing or disseminating
information recommending or suggesting an investment strategy,
intended for distribution channels or for the public. In
particular, market integrity requires high standards of
fairness, probity and transparency when information
recommending or suggesting an investment strategy is
presented. (2) Recommending or suggesting an investment
strategy is either done explicitly (such as "buy", "hold" or
"sell" recommendations) or implicitly (by reference to a price
target or otherwise). (3) Investment advice, through the
provision of a personal recommendation to a client in respect
of one or more transactions relating to financial instruments
(in particular informal short-term investment recommendations
originating from inside the sales or trading departments of an
investment firm or a credit institution expressed to their
clients), which are not likely to become publicly available,
should not be considered in themselves as recommendations
within the meaning of this Directive. (4) Investment
recommendations that constitute a possible basis for
investment decisions should be produced and disseminated in
accordance with high standards of care in order to avoid
misleading market participants. (5) The identity of the
producer of investment recommendations, his conduct of
business rules and the identity of his competent authority
should be disclosed, since it may be a valuable piece of
information for investors to consider in relation to their
investment decisions. (6) Recommendations should be
presented clearly and accurately. (7) Own interests or
conflicts of interest of persons recommending or suggesting
investment strategy may influence the opinion that they
express in investment recommendations. In order to ensure that
the objectivity and reliability of the information can be
evaluated, appropriate disclosure should be made of
significant financial interests in any financial instrument
which is the subject of the information recommending
investment strategies, or of any conflicts of interest or
control relationship with respect to the issuer to whom the
information relates, directly or indirectly. However, this
Directive should not require relevant persons producing
investment recommendations to breach effective information
barriers put in place in order to prevent and avoid conflicts
of interest. (8) Investment recommendations may be
disseminated in unaltered, altered or summarised form by a
person other than the producer. The way in which disseminators
handle such recommendations may have an important impact on
the evaluation of those recommendations by investors. In
particular, the knowledge of the identity of the disseminator
of investment recommendations, his conduct of business rules
or the extent of alteration of the original recommendation can
be a valuable piece of information for investors when
considering their investment decisions.
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(9) La pubblicazione di raccomandazioni di
investimento su siti Internet deve essere effettuata
conformemente alle disposizioni sul trasferimento dei dati
personali verso paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati(3). (10) Le agenzie di rating del
credito emettono pareri sulla capacità di credito di un
particolare emittente o di un particolare strumento
finanziario ad una determinata data. In se stessi tali pareri
non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente
direttiva. Tuttavia, le agenzie di rating del credito
dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e
procedure interne miranti ad assicurare che i rating di
credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e
che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli
interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto
agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro rating
di credito si riferiscono. (11) La presente direttiva
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti
segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, in particolare dall'articolo 11, e dall'articolo 10
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. A questo riguardo, la
presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati
membri di applicare le rispettive norme costituzionali in
materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei
mezzi di informazione. (12) Le misure previste dalla
presente direttiva sono conformi al parere del comitato
europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
CAPO I DEFINIZIONI Articolo
1 Definizioni Ai fini della presente direttiva, oltre
alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano
le seguenti definizioni: 1) "impresa di investimento": una
persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della
direttiva 93/22/CEE del Consiglio(4); 2) "ente
creditizio": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1,
punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio(5); 3) "raccomandazione": ricerche o altre
informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al
pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera
esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito
ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti
finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo
presenti o futuri di tali strumenti; 4) "ricerche o altre
informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia
di investimento": a) informazioni elaborate da un analista
indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente
creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste
nell'elaborazione di raccomandazioni o da una persona fisica
che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro,
con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una
particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno
strumento finanziario o ad un emittente di strumenti
finanziari; b) informazioni elaborate da soggetti diversi
dai soggetti di cui alla lettera a) intese a raccomandare
direttamente una particolare decisione di investimento in uno
strumento finanziario; 5) "soggetto pertinente": persona
fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni
nell'esercizio della propria professione o attività; 6)
"emittente": l'emittente di uno strumento finanziario al quale
direttamente o indirettamente una raccomandazione si
riferisce; 7) "canale di distribuzione": un canale
attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che
vengano, rese pubbliche. "Informazioni che è probabile che
vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran
numero di persone; 8) "regolamentazione appropriata": ogni
regolamentazione, ivi compresa l'autoregolamentazione, in
vigore negli Stati membri, di cui alla direttiva
2003/6/CE.
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(9) Posting of
investment recommendations on internet sites should be in
accordance with the rules on transfer of personal data to
third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on
the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the movement of such data(3). (10)
Credit rating agencies issue opinions on the creditworthiness
of a particular issuer or financial instrument as of a given
date. As such, these opinions do not constitute a
recommendation within the meaning of this Directive. However,
credit rating agencies should consider adopting internal
policies and procedures designed to ensure that credit ratings
published by them are fairly presented and that they
appropriately disclose any significant interests or conflicts
of interest concerning the financial instruments or the
issuers to which their credit ratings relate. (11) This
Directive respects the fundamental rights and observes the
principles recognised in particular by the Charter of
Fundamental Rights of the European Union and in particular by
Article 11 thereof and Article 10 of the European Convention
on Human Rights. In this regard, this Directive does not in
any way prevent Member States from applying their
constitutional rules relating to freedom of the press and
freedom of expression in the media. (12) The measures
provided for in this Directive are in accordance with the
opinion of the European Securities Committee, HAS ADOPTED
THIS DIRECTIVE:
CHAPTER I DEFINITIONS Article
1 Definitions For the purposes of this Directive, the
following definitions shall apply in addition to those laid
down in Directive 2003/6/EC: 1. "investment firm" means any
person as defined in Article 1(2) of Council Directive
93/22/EEC(4); 2. "credit institution" means any person as
defined in Article 1(1) of Directive 2000/12/EC of the
European Parliament and of the Council(5); 3.
"recommendation" means research or other information
recommending or suggesting an investment strategy, explicitly
or implicitly, concerning one or several financial instruments
or the issuers of financial instruments, including any opinion
as to the present or future value or price of such
instruments, intended for distribution channels or for the
public; 4. "research or other information recommending or
suggesting investment strategy" means: (a) information
produced by an independent analyst, an investment firm, a
credit institution, any other person whose main business is to
produce recommendations or a natural person working for them
under a contract of employment or otherwise, that, directly or
indirectly, expresses a particular investment recommendation
in respect of a financial instrument or an issuer of financial
instruments; (b) information produced by persons other
than the persons referred to in (a) which directly recommends
a particular investment decision in respect of a financial
instrument; 5. "relevant person" means a natural or legal
person producing or disseminating recommendations in the
exercise of his profession or the conduct of his business;
6. "issuer" means the issuer of a financial instrument to
which a recommendation relates, directly or indirectly; 7.
"distribution channels" shall mean a channel through which
information is, or is likely to become, publicly available.
"Likely to become publicly available information" shall mean
information to which a large number of persons have access;
8. "appropriate regulation" shall mean any regulation,
including self-regulation, in place in Member States as
referred to by Directive 2003/6/EC.
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CAPO II ELABORAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI Articolo 2 Identità dei soggetti che
elaborano le raccomandazioni 1. Gli Stati membri assicurano
che sia in vigore la regolamentazione appropriata per
garantire che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e
visibile l'identità del soggetto responsabile della sua
elaborazione, in particolare il nome e la funzione del
soggetto che ha preparato la raccomandazione e la
denominazione della persona giuridica responsabile della sua
elaborazione. 2. Qualora il soggetto pertinente sia
un'impresa di investimento o un ente creditizio, gli Stati
membri impongono che venga comunicata l'identità della
relativa autorità competente. Qualora il soggetto
pertinente non sia né un'impresa di investimento né un ente
creditizio, ma sia soggetto a norme di autoregolamentazione o
a codici di condotta, gli Stati membri assicurano che venga
data comunicazione al pubblico di tali norme o codici. 3.
Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la
regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di
cui ai paragrafi 1 e 2 vengano adeguati, in modo da non
risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non
scritte. L'adeguamento può includere la menzione del luogo in
cui le informazioni possono essere facilmente e direttamente
consultate dal pubblico, quale ad esempio un apposito sito
Internet del soggetto pertinente. 4. I paragrafi 1 e 2 non
si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri a
regolamentazione appropriata equivalente, ivi comprese
appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché
tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi
effetti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3 Norma
generale relativa alla corretta presentazione delle
raccomandazioni 1. Gli Stati membri assicurano che sia in
vigore la regolamentazione appropriata per garantire che tutti
i soggetti pertinenti assicurino con ragionevole
diligenza: a) che i fatti vengano tenuti chiaramente
distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle
opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali; b)
che tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi
siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente
indicato; c) che tutte le proiezioni, tutte le previsioni
e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati
come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate
nel formularli o nell'utilizzarli. 2. Gli Stati membri
assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata
per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano
adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di
raccomandazioni non scritte. 3. Gli Stati membri impongono
a tutti i soggetti pertinenti di assicurare con ragionevole
diligenza di essere in grado di dimostrare, su richiesta delle
autorità competenti, il carattere ragionevole di ogni
raccomandazione. 4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano ai
giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata
regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme
di autoregolamentazione equivalenti, purché tale
regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di
cui ai paragrafi 1 e 3.
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CHAPTER II
PRODUCTION OF RECOMMENDATIONS Article 2 Identity of
producers of recommendations 1. Member States shall ensure
that there is appropriate regulation in place to ensure that
any recommendation discloses clearly and prominently the
identity of the person responsible for its production, in
particular, the name and job title of the individual who
prepared the recommendation and the name of the legal person
responsible for its production. 2. Where the relevant
person is an investment firm or a credit institution, Member
States shall require that the identity of the relevant
competent authority be disclosed. Where the relevant person
is neither an investment firm nor a credit institution, but is
subject to self-regulatory standards or codes of conduct,
Member States shall ensure that a reference to those standards
or codes is disclosed. 3. Member States shall ensure that
there is appropriate regulation in place to ensure that the
requirements laid down in paragraphs 1 and 2 are adapted in
order not to be disproportionate in the case of non-written
recommendations. Such adaptation may include a reference to
the place where such disclosures can be directly and easily
accessed by the public, such as an appropriate internet site
of the relevant person. 4. Paragraphs 1 and 2 shall not
apply to journalists subject to equivalent appropriate
regulation, including equivalent appropriate self regulation,
in the Member States, provided that such regulation achieves
similar effects as those of paragraphs 1 and 2.
Article
3 General standard for fair presentation of
recommendations 1. Member States shall ensure that there is
appropriate regulation in place to ensure that all relevant
persons take reasonable care to ensure that: (a) facts are
clearly distinguished from interpretations, estimates,
opinions and other types of non-factual information; (b)
all sources are reliable or, where there is any doubt as to
whether a source is reliable, this is clearly indicated;
(c) all projections, forecasts and price targets are
clearly labelled as such and that the material assumptions
made in producing or using them are indicated. 2. Member
States shall ensure that there is appropriate regulation in
place to ensure that the requirements laid down in paragraph 1
are adapted in order not to be disproportionate in the case of
non-written recommendations. 3. Member States shall require
that all relevant persons take reasonable care to ensure that
any recommendation can be substantiated as reasonable, upon
request by the competent authorities. 4. Paragraphs 1 and 3
shall not apply to journalists subject to equivalent
appropriate regulation in the Member States, including
equivalent appropriate self regulation, provided that such
regulation achieves similar effects as those of paragraphs 1
and 3.
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Articolo 4 Obblighi
ulteriori relativi alla corretta presentazione delle
raccomandazioni 1. In aggiunta agli obblighi di cui
all'articolo 3, qualora il soggetto pertinente sia un analista
indipendente, un'impresa di investimento, un ente creditizio,
una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente
la cui attività principale consista nell'elaborazione di
raccomandazioni, o una persona fisica che lavori per loro in
base ad un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri
assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata
per garantire che il soggetto pertinente presti ragionevole
diligenza nell'assicurare almeno che: a) tutte le più
importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera
appropriata, ivi compreso l'emittente pertinente, assieme
all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata
all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione
prima della diffusione al pubblico; b) ogni elemento di
base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento
finanziario o un emittente di strumenti finanziari o per
fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario
venga riassunto in maniera adeguata; c) il significato di
ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere"
o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte
temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si
riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale
rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle
pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;
d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza
degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni
modifica di rilievo della politica di copertura
precedentemente annunciata; e) vengano indicate in modo
chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata
diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora di tutti i
prezzi degli strumenti finanziari menzionati; f) nel caso
in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione
relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso
emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente
precedenti la sua pubblicazione, la modifica e la data della
prima raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e
visibile. 2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1,
lettere a), b) e c) siano sproporzionati rispetto alla
lunghezza della raccomandazione diffusa, gli Stati membri
dispongono che sia sufficiente che nella raccomandazione
stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le
informazioni richieste possono essere consultate direttamente
e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto
alle predette informazioni su un apposito sito Internet del
soggetto pertinente, a condizione che gli elementi di base e
la metodologia utilizzati ai fini della valutazione non siano
stati modificati. 3. Gli Stati membri assicurano che sia in
vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli
obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da
non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non
scritte.
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Article 4 Additional obligations in relation
to fair presentation of recommendations 1. In addition to
the obligations laid down in Article 3, where the relevant
person is an independent analyst, an investment firm, a credit
institution, any related legal person, any other relevant
person whose main business is to produce recommendations, or a
natural person working for them under a contract of employment
or otherwise, Member States shall ensure that there is
appropriate regulation in place to ensure that person to take
reasonable care to ensure that at least: (a) all
substantially material sources are indicated, as appropriate,
including the relevant issuer, together with the fact whether
the recommendation has been disclosed to that issuer and
amended following this disclosure before its dissemination;
(b) any basis of valuation or methodology used to evaluate
a financial instrument or an issuer of a financial instrument,
or to set a price target for a financial instrument, is
adequately summarised; (c) the meaning of any
recommendation made, such as buy, sell or hold, which may
include the time horizon of the investment to which the
recommendation relates, is adequately explained and any
appropriate risk warning, including a sensitivity analysis of
the relevant assumptions, indicated; (d) reference is made
to the planned frequency, if any, of updates of the
recommendation and to any major changes in the coverage policy
previously announced; (e) the date at which the
recommendation was first released for distribution is
indicated clearly and prominently, as well as the relevant
date and time for any financial instrument price mentioned;
(f) where a recommendation differs from a recommendation
concerning the same financial instrument or issuer, issued
during the 12-month period immediately preceding its release,
this change and the date of the earlier recommendation are
indicated clearly and prominently. 2. Member States shall
ensure that, where the requirements laid down in points (a),
(b) or (c) of paragraph 1 would be disproportionate in
relation to the length of the recommendation distributed, it
shall suffice to make clear and prominent reference in the
recommendation itself to the place where the required
information can be directly and easily accessed by the public,
such as a direct Internet link to that information on an
appropriate internet site of the relevant person, provided
that there has been no change in the methodology or basis of
valuation used. 3. Member States shall ensure that there is
appropriate regulation in place to ensure that, in the case of
non-written recommendations, the requirements of paragraph 1
are adapted so that they are not
disproportionate.
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Articolo 5 Norma generale relativa alla
comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di
interesse 1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore
la regolamentazione appropriata per garantire che i soggetti
pertinenti comunichino al pubblico tutti i rapporti e tutte le
circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali
da compromettere l'obiettività della raccomandazione, in
particolare nel caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un
rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti
finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante
conflitto di interesse in rapporto all'emittente a cui la
raccomandazione si riferisce. Qualora il soggetto
pertinente sia una persona giuridica, il presente obbligo si
applica esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che
lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto
di lavoro o altro, le quali abbiano partecipato alla
preparazione della raccomandazione. 2. Qualora il soggetto
pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da
comunicare al pubblico conformemente al paragrafo 1
comprendono almeno quanto segue: a) gli interessi o i
conflitti di interesse del soggetto pertinente o dalle persone
giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono
ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che
partecipano alla preparazione della raccomandazione; b)
gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto
pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a
conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla
preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui
si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla
raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al
pubblico. 3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore
la regolamentazione appropriata per garantire che nella
raccomandazione stessa figurino le informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui la comunicazione al pubblico
delle predette informazioni sia sproporzionata rispetto alla
lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che
nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e
visibile al luogo in cui le informazioni possono essere
consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad
esempio un link diretto alle predette informazioni su un
apposito sito Internet del soggetto pertinente. 4. Gli
Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione
appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo
1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati
nel caso di raccomandazioni non scritte. 5. I paragrafi 1,
2 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati
membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi
comprese appropriate norme di autoregolamentazione
equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di
conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Article 5 General standard for
disclosure of interests and conflicts of interest 1. Member
States shall ensure that there is appropriate regulation in
place to ensure that relevant persons disclose all
relationships and circumstances that may reasonably be
expected to impair the objectivity of the recommendation, in
particular where relevant persons have a significant financial
interest in one or more of the financial instruments which are
the subject of the recommendation, or a significant conflict
of interest with respect to an issuer to which the
recommendation relates. Where the relevant person is a
legal person, that requirement shall apply also to any legal
or natural person working for it, under a contract of
employment or otherwise, who was involved in preparing the
recommendation. 2. Where the relevant person is a legal
person, the information to be disclosed in accordance with
paragraph 1 shall at least include the following: (a) any
interests or conflicts of interest of the relevant person or
of related legal persons that are accessible or reasonably
expected to be accessible to the persons involved in the
preparation of the recommendation; (b) any interests or
conflicts of interest of the relevant person or of related
legal persons known to persons who, although not involved in
the preparation of the recommendation, had or could reasonably
be expected to have access to the recommendation prior to its
dissemination to customers or the public. 3. Member States
shall ensure that there is appropriate regulation in place to
ensure that the recommendation itself shall include the
disclosures provided for in paragraphs 1 and 2. Where such
disclosures would be disproportionate in relation to the
length of the recommendation distributed, it shall suffice to
make clear and prominent reference in the recommendation
itself to the place where such disclosures can be directly and
easily accessed by the public, such as a direct Internet link
to the disclosure on an appropriate internet site of the
relevant person. 4. Member States shall ensure that there
is appropriate regulation in place to ensure that the
requirements laid down in paragraph 1 are adapted in order not
to be disproportionate in the case of non-written
recommendations. 5. Paragraphs 1 to 3 shall not apply to
journalists subject to equivalent appropriate regulation,
including equivalent appropriate self regulation, in the
Member States, provided that such regulation achieves similar
effects as those of paragraphs 1 to 3.
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Articolo 6 Obblighi ulteriori relativi alla
comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di
interesse 1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, gli
Stati membri impongono che ogni raccomandazione elaborata da
un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un
ente creditizio, da persone giuridiche collegate, o da altri
soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione
di raccomandazioni comunichino al pubblico in modo chiaro e
visibile le seguenti informazioni relative ai loro interessi e
conflitti di interesse: a) partecipazioni importanti
esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche
collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Tali
partecipazioni importanti includono almeno i seguenti
casi: - il soggetto pertinente o le persone giuridiche
collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente
superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso;
o - l'emittente detiene una quota di partecipazione nel
soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate
superiore al 5 % del totale del capitale azionario
emesso. Gli Stati membri possono fissare soglie inferiori
alla soglia del 5 % prevista nei due casi; b) altri
interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto
pertinente o delle persone giuridiche collegate in rapporto
all'emittente; c) se del caso, una dichiarazione
attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche
collegate operano come market maker o come fornitore di
liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente; d)
se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti
dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche
collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead
manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti
finanziari dell'emittente; e) se del caso, una
dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le
persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro
accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi
di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione
al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo
sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o
abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento
o alla promessa di pagamento di un compenso; f) se del
caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente
o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con
l'emittente relativo all'elaborazione della
raccomandazione. 2. Gli Stati membri impongono che vengano
comunicati al pubblico, in termini generali, i meccanismi
organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo
scambio di informazioni, posti in essere all'interno
dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio per
prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle
raccomandazioni. 3. Per quanto riguarda le persone fisiche
o giuridiche che lavorano per un'impresa di investimento o un
ente creditizio sulla base di un contratto di lavoro o altro,
che abbiano partecipato alla preparazione della
raccomandazione, gli Stati membri dispongono che nella
comunicazione di cui è fatto obbligo all'articolo 5, paragrafo
1, secondo comma, venga reso pubblico in particolare se la
remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di
finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle
persone giuridiche collegate. Qualora tali persone ricevano
o acquistino le azioni dell'emittente prima di un'offerta
pubblica di tali azioni, vengono altresì comunicati al
pubblico il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e
la data dell'acquisto. 4. Gli Stati membri impongono alle
imprese di investimento e agli enti creditizi di comunicare al
pubblico, a scadenza trimestrale, la percentuale delle
raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero
espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali
categorie la percentuale degli emittenti ai quali l'impresa di
investimento o l'ente creditizio ha fornito rilevanti servizi
di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici
mesi. 5. Gli Stati membri assicurano che le raccomandazioni
stesse includano le informazioni da comunicare al pubblico
conformemente ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui gli
obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano sproporzionati
rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è
sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio
chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono
essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico,
quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su
un apposito sito Internet dell'impresa di investimento o
dell'ente creditizio. 6. Gli Stati membri assicurano che
sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire
che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in
modo da non risultare sproporzionati nel caso di
raccomandazioni non scritte.
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Article
6 Additional obligations in relation to disclosure of
interests or conflicts of interest 1. In addition to the
obligations laid down in Article 5, Member States shall
require that any recommendation produced by an independent
analyst, an investment firm, a credit institution, any related
legal person, or any other relevant person whose main business
is to produce recommendations, discloses clearly and
prominently the following information on their interests and
conflicts of interest: (a) major shareholdings that exist
between the relevant person or any related legal person on the
one hand and the issuer on the other hand. These major
shareholdings include at least the following instances: -
when shareholdings exceeding 5 % of the total issued share
capital in the issuer are held by the relevant person or any
related legal person, or - when shareholdings exceeding 5 %
of the total issued share capital of the relevant person or
any related legal person are held by the issuer. Member
States may provide for lower thresholds than the 5 % threshold
as provided for in these two instances; (b) other
significant financial interests held by the relevant person or
any related legal person in relation to the issuer; (c)
where applicable, a statement that the relevant person or any
related legal person is a market maker or liquidity provider
in the financial instruments of the issuer; (d) where
applicable, a statement that the relevant person or any
related legal person has been lead manager or co-lead manager
over the previous 12 months of any publicly disclosed offer of
financial instruments of the issuer; (e) where applicable,
a statement that the relevant person or any related legal
person is party to any other agreement with the issuer
relating to the provision of investment banking services,
provided that this would not entail the disclosure of any
confidential commercial information and that the agreement has
been in effect over the previous 12 months or has given rise
during the same period to the payment of a compensation or to
the promise to get a compensation paid; (f) where
applicable, a statement that the relevant person or any
related legal person is party to an agreement with the issuer
relating to the production of the recommendation. 2. Member
States shall require disclosure, in general terms, of the
effective organisational and administrative arrangements set
up within the investment firm or the credit institution for
the prevention and avoidance of conflicts of interest with
respect to recommendations, including information
barriers. 3. Member States shall require that for natural
or legal persons working for an investment firm or a credit
institution, under a contract of employment or otherwise, and
who were involved in preparing the recommendation, the
requirement under the second subparagraph of paragraph 1 of
Article 5 shall include, in particular, disclosure of whether
the remuneration of such persons is tied to investment banking
transactions performed by the investment firm or credit
institution or any related legal person. Where those
natural persons receive or purchase the shares of the issuers
prior to a public offering of such shares, the price at which
the shares were acquired and the date of acquisition shall
also be disclosed. 4. Member States shall require that
investment firms and credit institutions disclose, on a
quarterly basis, the proportion of all recommendations that
are "buy", "hold", "sell" or equivalent terms, as well as the
proportion of issuers corresponding to each of these
categories to which the investment firm or the credit
institution has supplied material investment banking services
over the previous 12 months. 5. Member States shall ensure
that the recommendation itself includes the disclosures
required by paragraphs 1 to 4. Where the requirements under
paragraphs 1 to 4 would be disproportionate in relation to the
length of the recommendation distributed, it shall suffice to
make clear and prominent reference in the recommendation
itself to the place where such disclosure can be directly and
easily accessed by the public, such as a direct Internet link
to the disclosure on an appropriate internet site of the
investment firm or credit institution. 6. Member States
shall ensure that there is appropriate regulation in place to
ensure that, in the case of non-written recommendations, the
requirements of paragraph 1 are adapted so that they are not
disproportionate.
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CAPO III DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DA TERZI Articolo 7 Identità
dei soggetti che diffondono le raccomandazioni Gli Stati
membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione
appropriata per garantire che, quando un soggetto pertinente
diffonde, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione
elaborata da un terzo, la raccomandazione indichi in modo
chiaro e visibile l'identità di detto soggetto
pertinente.
Articolo 8 Norma generale relativa alla
diffusione delle raccomandazioni Gli Stati membri
assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata
per garantire che, qualora una raccomandazione elaborata da un
terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di
un'informazione diffusa, detta informazione indichi
chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale. Gli
Stati membri assicurano che quando la modifica sostanziale
consista in un cambiamento di orientamento della
raccomandazione (ad esempio una raccomandazione "acquistare"
che viene modificata in "mantenere" o "vendere" o viceversa),
il soggetto che diffonde la raccomandazione osservi, per
quanto riguarda la modifica sostanziale, gli obblighi imposti
dagli articoli da 2 a 5 a carico del soggetto che elabora la
raccomandazione. Inoltre, gli Stati membri assicurano che
sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire
che le persone giuridiche pertinenti che direttamente o per il
tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione
sostanzialmente modificata seguano una politica formale
scritta che consenta loro di indicare ai destinatari
dell'informazione dove possono avere accesso all'identità del
soggetto che ha elaborato la raccomandazione, alla
raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o
dei conflitti di interesse del soggetto che ha elaborato la
raccomandazione, a condizione che questi elementi siano
pubblici. Il primo e il secondo comma non si applicano alle
notizie di stampa che riferiscono di raccomandazioni elaborate
da terzi quando la sostanza delle raccomandazioni non sia
stata modificata. Nel caso di diffusione di una sintesi di
una raccomandazione elaborata da un terzo, i soggetti
pertinenti che hanno diffuso la sintesi assicurano che la
sintesi sia chiara e non forviante, menzionano il documento
originario e il luogo in cui le informazioni relative al
documento originario possano essere consultate direttamente e
facilmente dal pubblico purché siano
pubbliche.
Articolo 9 Obblighi ulteriori a carico
delle imprese di investimento e degli enti creditizi Oltre
agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, qualora il soggetto
pertinente che diffonde le raccomandazioni elaborate da un
terzo sia un'impresa di investimento, un ente creditizio o una
persona fisica che lavora per loro sulla base di un contratto
di lavoro o altro, gli Stati membri impongono che: a) il
nome dell'autorità competente per l'impresa di investimento o
l'ente creditizio sia indicato in modo chiaro e visibile;
b) qualora il soggetto che ha elaborato la raccomandazione
non l'abbia ancora diffusa tramite un canale di distribuzione,
il soggetto che la diffonde ottemperi agli obblighi imposti
dall'articolo 6 a carico del soggetto che elabora le
raccomandazioni; c) qualora abbia modificato
sostanzialmente la raccomandazione, l'impresa di investimento
o l'ente creditizio ottemperi agli obblighi imposti dagli
articoli da 2 a 6 a carico del soggetto che elabora le
raccomandazioni.
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CHAPTER III DISSEMINATION OF
RECOMMENDATIONS PRODUCED BY THIRD PARTIES Article
7 Identity of disseminators of recommendations Member
States shall ensure that there is appropriate regulation in
place to ensure that, whenever a relevant person under his own
responsibility disseminates a recommendation produced by a
third party, the recommendation indicates clearly and
prominently the identity of that relevant
person.
Article 8 General standard for dissemination
of recommendations Member States shall ensure that there is
appropriate regulation in place to ensure that whenever a
recommendation produced by a third party is substantially
altered within disseminated information, that information
clearly indicates the substantial alteration in detail. Member
States shall ensure that whenever the substantial alteration
consists of a change of the direction of the recommendation
(such as changing a "buy" recommendation into a "hold" or
"sell" recommendation or vice versa), the requirements laid
down in Articles 2 to 5 on producers are met by the
disseminator, to the extent of the substantial
alteration. In addition, Member States shall ensure that
there is appropriate regulation in place to ensure that
relevant legal persons who themselves, or through natural
persons, disseminate a substantially altered recommendation
have a formal written policy so that the persons receiving the
information may be directed to where they can have access to
the identity of the producer of the recommendation, the
recommendation itself and the disclosure of the producer's
interests or conflicts of interest, provided that these
elements are publicly available. The first and second
paragraphs do not apply to news reporting on recommendations
produced by a third party where the substance of the
recommendation is not altered. In case of dissemination of
a summary of a recommendation produced by a third party, the
relevant persons disseminating such summary shall ensure that
the summary is clear and not misleading, mentioning the source
document and where the disclosures related to the source
document can be directly and easily accessed by the public
provided that they are publicly available.
Article
9 Additional obligations for investment firms and credit
institutions In addition to the obligations laid down in
Articles 7 and 8, whenever the relevant person is an
investment firm, a credit institution or a natural person
working for such persons under a contract of employment or
otherwise, and disseminates recommendations produced by a
third party, Member States shall require that: (a) the name
of the competent authority of the investment firm or credit
institution is clearly and prominently indicated; (b) if
the producer of the recommendation has not already
disseminated it through a distribution channel, the
requirements laid down in Article 6 on producers are met by
the disseminator; (c) if the investment firm or credit
institution has substantially altered the recommendation, the
requirements laid down in Articles 2 to 6 on producers are
met.
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CAPO IV DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 10 Attuazione 1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo
11 Entrata in vigore La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Articolo 12 Destinatari Gli
Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre
2003.
Per la Commissione Frederik
Bolkestein Membro della Commissione
(1) GU L 96 del
12.4.2003, pag. 16. (2) Il comitato delle autorità europee
di regolamentazione dei valori mobiliari è stato istituito con
la decisione 2001/527/CE della Commissione, (GU L 191 del
13.7.2001, pag. 43). (3) GU L 281 del 23.11.1995, pag.
31. (4) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. (5) GU L 126
del 26.5.2000, pag. 1.
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CHAPTER IV FINAL PROVISIONS Article
10 Transposition 1. Member States shall bring into force
the laws, regulations and administrative provisions necessary
to comply with this Directive by 12 October 2004 at the
latest. They shall forthwith communicate to the Commission the
text of those provisions and a correlation table between these
provisions and this Directive. When Member States adopt
those provisions, they shall contain a reference to this
Directive or be accompanied by such a reference on the
occasion of their official publication. Member States shall
determine how such reference is to be made. 2. Member
States shall communicate to the Commission the text of the
main provisions of national law which they adopt in the field
covered by this Directive.
Article 11 Entry into
force This Directive shall enter into force on the day of
its publication in the Official Journal of the European
Union.
Article 12 Addressees This Directive is
addressed to the Member States.
Done at Brussels, 22
December 2003.
For the Commission Frederik
Bolkestein Member of the Commission
(1) OJ L 96,
12.4.2003, p. 16. (2) CESR was established by Commission
Decision 2001/527/EC (OJ L 191,13.7.2001, p. 43). (3) OJ L
281, 23.11.1995, p. 31. (4) OJ L 141, 11.6.1993, p.
27. (5) OJ L 126, 26.5.2000, p. 1.
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