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Direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino,
dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari(2) per un parere tecnico,
considerando quanto segue:
(1) Occorrono norme armonizzate che prescrivano correttezza, chiarezza e accuratezza nella presentazione delle informazioni e nella comunicazione al pubblico degli interessi e dei conflitti di interesse, cui devono attenersi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento. In particolare, l'integrità del mercato richiede un elevato grado di correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento.
(2) Si può raccomandare o proporre una strategia di investimento sia esplicitamente (tramite ad esempio le raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere") o implicitamente (facendo riferimento ad un obiettivo di prezzo o in altro modo).
(3) I consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personali, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (in particolare raccomandazioni informali in materia di investimenti a breve termine provenienti dagli uffici vendite o commerciali delle imprese di investimento o degli enti creditizi) non devono essere considerati raccomandazioni ai sensi della presente direttiva.
(4) Le raccomandazioni di investimento che possono costituire la base di eventuali decisioni di investimento devono essere elaborate e diffuse con la massima cura, in modo da non indurre in errore i partecipanti al mercato.
(5) L'identità del soggetto che elabora le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta e l'identità dell'autorità competente cui è sottoposto devono essere comunicati al pubblico, in quanto possono costituire per gli investitori un utile elemento di informazione da prendere in considerazione per le loro decisioni di investimento.
(6) Le raccomandazioni devono essere presentate in modo chiaro e accurato.
(7) Gli interessi privati o i conflitti di interesse dei soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento possono influenzare i pareri da essi espressi nelle raccomandazioni di investimento. Perché sia possibile valutare l'obiettività e l'attendibilità dell'informazione, occorre che vengano comunicati al pubblico in maniera adeguata gli interessi finanziari rilevanti in ogni strumento finanziario oggetto dell'informazione intesa a raccomandare strategie di investimento o i conflitti di interesse o i legami di controllo nei confronti dell'emittente a cui direttamente o indirettamente l'informazione si riferisce. Tuttavia, la presente direttiva non deve richiedere ai soggetti pertinenti che elaborano raccomandazioni di investimento di infrangere le efficaci barriere allo scambio di informazioni poste in essere per prevenire e impedire conflitti di interesse.
(8) Le raccomandazioni di investimento possono essere diffuse in forma inalterata, modificata o riassunta da un soggetto diverso dal soggetto che le ha elaborate. Il modo in cui i soggetti che diffondono le raccomandazioni trattano tali raccomandazioni può avere un notevole impatto sulla valutazione delle raccomandazioni da parte degli investitori. In particolare, conoscere l'identità del soggetto che diffonde le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta o in che misura la raccomandazione iniziale sia stata modificata può costituire un utile elemento di informazione per gli investitori al momento di adottare le loro decisioni di investimento.

Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest (Text with EEA relevance)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse)(1), and in particular the sixth indent of Article 6(10) thereof,
After consulting the Committee of European Securities Regulators (CESR)(2) for technical advice,
Whereas:
(1) Harmonised standards are necessary for the fair, clear and accurate presentation of information and disclosure of interests and conflicts of interest, to be complied with by persons producing or disseminating information recommending or suggesting an investment strategy, intended for distribution channels or for the public. In particular, market integrity requires high standards of fairness, probity and transparency when information recommending or suggesting an investment strategy is presented.
(2) Recommending or suggesting an investment strategy is either done explicitly (such as "buy", "hold" or "sell" recommendations) or implicitly (by reference to a price target or otherwise).
(3) Investment advice, through the provision of a personal recommendation to a client in respect of one or more transactions relating to financial instruments (in particular informal short-term investment recommendations originating from inside the sales or trading departments of an investment firm or a credit institution expressed to their clients), which are not likely to become publicly available, should not be considered in themselves as recommendations within the meaning of this Directive.
(4) Investment recommendations that constitute a possible basis for investment decisions should be produced and disseminated in accordance with high standards of care in order to avoid misleading market participants.
(5) The identity of the producer of investment recommendations, his conduct of business rules and the identity of his competent authority should be disclosed, since it may be a valuable piece of information for investors to consider in relation to their investment decisions.
(6) Recommendations should be presented clearly and accurately.
(7) Own interests or conflicts of interest of persons recommending or suggesting investment strategy may influence the opinion that they express in investment recommendations. In order to ensure that the objectivity and reliability of the information can be evaluated, appropriate disclosure should be made of significant financial interests in any financial instrument which is the subject of the information recommending investment strategies, or of any conflicts of interest or control relationship with respect to the issuer to whom the information relates, directly or indirectly. However, this Directive should not require relevant persons producing investment recommendations to breach effective information barriers put in place in order to prevent and avoid conflicts of interest.
(8) Investment recommendations may be disseminated in unaltered, altered or summarised form by a person other than the producer. The way in which disseminators handle such recommendations may have an important impact on the evaluation of those recommendations by investors. In particular, the knowledge of the identity of the disseminator of investment recommendations, his conduct of business rules or the extent of alteration of the original recommendation can be a valuable piece of information for investors when considering their investment decisions.


(9) La pubblicazione di raccomandazioni di investimento su siti Internet deve essere effettuata conformemente alle disposizioni sul trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3).
(10) Le agenzie di rating del credito emettono pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una determinata data. In se stessi tali pareri non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, le agenzie di rating del credito dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i rating di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro rating di credito si riferiscono.
(11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 11, e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di informazione.
(12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:
1) "impresa di investimento": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio(4);
2) "ente creditizio": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5);
3) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;
4) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento":
a) informazioni elaborate da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni o da una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente di strumenti finanziari;
b) informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui alla lettera a) intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;
5) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;
6) "emittente": l'emittente di uno strumento finanziario al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;
7) "canale di distribuzione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche. "Informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone;
8) "regolamentazione appropriata": ogni regolamentazione, ivi compresa l'autoregolamentazione, in vigore negli Stati membri, di cui alla direttiva 2003/6/CE.


(9) Posting of investment recommendations on internet sites should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data(3).
(10) Credit rating agencies issue opinions on the creditworthiness of a particular issuer or financial instrument as of a given date. As such, these opinions do not constitute a recommendation within the meaning of this Directive. However, credit rating agencies should consider adopting internal policies and procedures designed to ensure that credit ratings published by them are fairly presented and that they appropriately disclose any significant interests or conflicts of interest concerning the financial instruments or the issuers to which their credit ratings relate.
(11) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in particular by Article 11 thereof and Article 10 of the European Convention on Human Rights. In this regard, this Directive does not in any way prevent Member States from applying their constitutional rules relating to freedom of the press and freedom of expression in the media.
(12) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the European Securities Committee,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I DEFINITIONS
Article 1
Definitions
For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply in addition to those laid down in Directive 2003/6/EC:
1. "investment firm" means any person as defined in Article 1(2) of Council Directive 93/22/EEC(4);
2. "credit institution" means any person as defined in Article 1(1) of Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council(5);
3. "recommendation" means research or other information recommending or suggesting an investment strategy, explicitly or implicitly, concerning one or several financial instruments or the issuers of financial instruments, including any opinion as to the present or future value or price of such instruments, intended for distribution channels or for the public;
4. "research or other information recommending or suggesting investment strategy" means:
(a) information produced by an independent analyst, an investment firm, a credit institution, any other person whose main business is to produce recommendations or a natural person working for them under a contract of employment or otherwise, that, directly or indirectly, expresses a particular investment recommendation in respect of a financial instrument or an issuer of financial instruments;
(b) information produced by persons other than the persons referred to in (a) which directly recommends a particular investment decision in respect of a financial instrument;
5. "relevant person" means a natural or legal person producing or disseminating recommendations in the exercise of his profession or the conduct of his business;
6. "issuer" means the issuer of a financial instrument to which a recommendation relates, directly or indirectly;
7. "distribution channels" shall mean a channel through which information is, or is likely to become, publicly available. "Likely to become publicly available information" shall mean information to which a large number of persons have access;
8. "appropriate regulation" shall mean any regulation, including self-regulation, in place in Member States as referred to by Directive 2003/6/EC.



CAPO II ELABORAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI
Articolo 2
Identità dei soggetti che elaborano le raccomandazioni
1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della sua elaborazione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua elaborazione.
2. Qualora il soggetto pertinente sia un'impresa di investimento o un ente creditizio, gli Stati membri impongono che venga comunicata l'identità della relativa autorità competente.
Qualora il soggetto pertinente non sia né un'impresa di investimento né un ente creditizio, ma sia soggetto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, gli Stati membri assicurano che venga data comunicazione al pubblico di tali norme o codici.
3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte. L'adeguamento può includere la menzione del luogo in cui le informazioni possono essere facilmente e direttamente consultate dal pubblico, quale ad esempio un apposito sito Internet del soggetto pertinente.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri a regolamentazione appropriata equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3
Norma generale relativa alla corretta presentazione delle raccomandazioni
1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che tutti i soggetti pertinenti assicurino con ragionevole diligenza:
a) che i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;
b) che tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;
c) che tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.
2. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
3. Gli Stati membri impongono a tutti i soggetti pertinenti di assicurare con ragionevole diligenza di essere in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità competenti, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.
4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 3.



CHAPTER II PRODUCTION OF RECOMMENDATIONS
Article 2
Identity of producers of recommendations
1. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that any recommendation discloses clearly and prominently the identity of the person responsible for its production, in particular, the name and job title of the individual who prepared the recommendation and the name of the legal person responsible for its production.
2. Where the relevant person is an investment firm or a credit institution, Member States shall require that the identity of the relevant competent authority be disclosed.
Where the relevant person is neither an investment firm nor a credit institution, but is subject to self-regulatory standards or codes of conduct, Member States shall ensure that a reference to those standards or codes is disclosed.
3. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that the requirements laid down in paragraphs 1 and 2 are adapted in order not to be disproportionate in the case of non-written recommendations. Such adaptation may include a reference to the place where such disclosures can be directly and easily accessed by the public, such as an appropriate internet site of the relevant person.
4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to journalists subject to equivalent appropriate regulation, including equivalent appropriate self regulation, in the Member States, provided that such regulation achieves similar effects as those of paragraphs 1 and 2.

Article 3
General standard for fair presentation of recommendations
1. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that all relevant persons take reasonable care to ensure that:
(a) facts are clearly distinguished from interpretations, estimates, opinions and other types of non-factual information;
(b) all sources are reliable or, where there is any doubt as to whether a source is reliable, this is clearly indicated;
(c) all projections, forecasts and price targets are clearly labelled as such and that the material assumptions made in producing or using them are indicated.
2. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that the requirements laid down in paragraph 1 are adapted in order not to be disproportionate in the case of non-written recommendations.
3. Member States shall require that all relevant persons take reasonable care to ensure that any recommendation can be substantiated as reasonable, upon request by the competent authorities.
4. Paragraphs 1 and 3 shall not apply to journalists subject to equivalent appropriate regulation in the Member States, including equivalent appropriate self regulation, provided that such regulation achieves similar effects as those of paragraphs 1 and 3.



Articolo 4
Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni
1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 3, qualora il soggetto pertinente sia un analista indipendente, un'impresa di investimento, un ente creditizio, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consista nell'elaborazione di raccomandazioni, o una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che il soggetto pertinente presti ragionevole diligenza nell'assicurare almeno che:
a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente pertinente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;
b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente di strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;
c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;
d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;
e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;
f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, la modifica e la data della prima raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.
2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, gli Stati membri dispongono che sia sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni richieste possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente, a condizione che gli elementi di base e la metodologia utilizzati ai fini della valutazione non siano stati modificati.
3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.



Article 4
Additional obligations in relation to fair presentation of recommendations
1. In addition to the obligations laid down in Article 3, where the relevant person is an independent analyst, an investment firm, a credit institution, any related legal person, any other relevant person whose main business is to produce recommendations, or a natural person working for them under a contract of employment or otherwise, Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that person to take reasonable care to ensure that at least:
(a) all substantially material sources are indicated, as appropriate, including the relevant issuer, together with the fact whether the recommendation has been disclosed to that issuer and amended following this disclosure before its dissemination;
(b) any basis of valuation or methodology used to evaluate a financial instrument or an issuer of a financial instrument, or to set a price target for a financial instrument, is adequately summarised;
(c) the meaning of any recommendation made, such as buy, sell or hold, which may include the time horizon of the investment to which the recommendation relates, is adequately explained and any appropriate risk warning, including a sensitivity analysis of the relevant assumptions, indicated;
(d) reference is made to the planned frequency, if any, of updates of the recommendation and to any major changes in the coverage policy previously announced;
(e) the date at which the recommendation was first released for distribution is indicated clearly and prominently, as well as the relevant date and time for any financial instrument price mentioned;
(f) where a recommendation differs from a recommendation concerning the same financial instrument or issuer, issued during the 12-month period immediately preceding its release, this change and the date of the earlier recommendation are indicated clearly and prominently.
2. Member States shall ensure that, where the requirements laid down in points (a), (b) or (c) of paragraph 1 would be disproportionate in relation to the length of the recommendation distributed, it shall suffice to make clear and prominent reference in the recommendation itself to the place where the required information can be directly and easily accessed by the public, such as a direct Internet link to that information on an appropriate internet site of the relevant person, provided that there has been no change in the methodology or basis of valuation used.
3. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that, in the case of non-written recommendations, the requirements of paragraph 1 are adapted so that they are not disproportionate.



Articolo 5
Norma generale relativa alla comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse
1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che i soggetti pertinenti comunichino al pubblico tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da compromettere l'obiettività della raccomandazione, in particolare nel caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse in rapporto all'emittente a cui la raccomandazione si riferisce.
Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, il presente obbligo si applica esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, le quali abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.
2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da comunicare al pubblico conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;
b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.
3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che nella raccomandazione stessa figurino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui la comunicazione al pubblico delle predette informazioni sia sproporzionata rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente.
4. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.



Article 5
General standard for disclosure of interests and conflicts of interest
1. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that relevant persons disclose all relationships and circumstances that may reasonably be expected to impair the objectivity of the recommendation, in particular where relevant persons have a significant financial interest in one or more of the financial instruments which are the subject of the recommendation, or a significant conflict of interest with respect to an issuer to which the recommendation relates.
Where the relevant person is a legal person, that requirement shall apply also to any legal or natural person working for it, under a contract of employment or otherwise, who was involved in preparing the recommendation.
2. Where the relevant person is a legal person, the information to be disclosed in accordance with paragraph 1 shall at least include the following:
(a) any interests or conflicts of interest of the relevant person or of related legal persons that are accessible or reasonably expected to be accessible to the persons involved in the preparation of the recommendation;
(b) any interests or conflicts of interest of the relevant person or of related legal persons known to persons who, although not involved in the preparation of the recommendation, had or could reasonably be expected to have access to the recommendation prior to its dissemination to customers or the public.
3. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that the recommendation itself shall include the disclosures provided for in paragraphs 1 and 2. Where such disclosures would be disproportionate in relation to the length of the recommendation distributed, it shall suffice to make clear and prominent reference in the recommendation itself to the place where such disclosures can be directly and easily accessed by the public, such as a direct Internet link to the disclosure on an appropriate internet site of the relevant person.
4. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that the requirements laid down in paragraph 1 are adapted in order not to be disproportionate in the case of non-written recommendations.
5. Paragraphs 1 to 3 shall not apply to journalists subject to equivalent appropriate regulation, including equivalent appropriate self regulation, in the Member States, provided that such regulation achieves similar effects as those of paragraphs 1 to 3.



Articolo 6
Obblighi ulteriori relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse
1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri impongono che ogni raccomandazione elaborata da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione di raccomandazioni comunichino al pubblico in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative ai loro interessi e conflitti di interesse:
a) partecipazioni importanti esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Tali partecipazioni importanti includono almeno i seguenti casi:
- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso; o
- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso.
Gli Stati membri possono fissare soglie inferiori alla soglia del 5 % prevista nei due casi;
b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate in rapporto all'emittente;
c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;
d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;
e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;
f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo all'elaborazione della raccomandazione.
2. Gli Stati membri impongono che vengano comunicati al pubblico, in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che lavorano per un'impresa di investimento o un ente creditizio sulla base di un contratto di lavoro o altro, che abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione, gli Stati membri dispongono che nella comunicazione di cui è fatto obbligo all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, venga reso pubblico in particolare se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate.
Qualora tali persone ricevano o acquistino le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni, vengono altresì comunicati al pubblico il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto.
4. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento e agli enti creditizi di comunicare al pubblico, a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.
5. Gli Stati membri assicurano che le raccomandazioni stesse includano le informazioni da comunicare al pubblico conformemente ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio.
6. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.



Article 6
Additional obligations in relation to disclosure of interests or conflicts of interest
1. In addition to the obligations laid down in Article 5, Member States shall require that any recommendation produced by an independent analyst, an investment firm, a credit institution, any related legal person, or any other relevant person whose main business is to produce recommendations, discloses clearly and prominently the following information on their interests and conflicts of interest:
(a) major shareholdings that exist between the relevant person or any related legal person on the one hand and the issuer on the other hand. These major shareholdings include at least the following instances:
- when shareholdings exceeding 5 % of the total issued share capital in the issuer are held by the relevant person or any related legal person, or
- when shareholdings exceeding 5 % of the total issued share capital of the relevant person or any related legal person are held by the issuer.
Member States may provide for lower thresholds than the 5 % threshold as provided for in these two instances;
(b) other significant financial interests held by the relevant person or any related legal person in relation to the issuer;
(c) where applicable, a statement that the relevant person or any related legal person is a market maker or liquidity provider in the financial instruments of the issuer;
(d) where applicable, a statement that the relevant person or any related legal person has been lead manager or co-lead manager over the previous 12 months of any publicly disclosed offer of financial instruments of the issuer;
(e) where applicable, a statement that the relevant person or any related legal person is party to any other agreement with the issuer relating to the provision of investment banking services, provided that this would not entail the disclosure of any confidential commercial information and that the agreement has been in effect over the previous 12 months or has given rise during the same period to the payment of a compensation or to the promise to get a compensation paid;
(f) where applicable, a statement that the relevant person or any related legal person is party to an agreement with the issuer relating to the production of the recommendation.
2. Member States shall require disclosure, in general terms, of the effective organisational and administrative arrangements set up within the investment firm or the credit institution for the prevention and avoidance of conflicts of interest with respect to recommendations, including information barriers.
3. Member States shall require that for natural or legal persons working for an investment firm or a credit institution, under a contract of employment or otherwise, and who were involved in preparing the recommendation, the requirement under the second subparagraph of paragraph 1 of Article 5 shall include, in particular, disclosure of whether the remuneration of such persons is tied to investment banking transactions performed by the investment firm or credit institution or any related legal person.
Where those natural persons receive or purchase the shares of the issuers prior to a public offering of such shares, the price at which the shares were acquired and the date of acquisition shall also be disclosed.
4. Member States shall require that investment firms and credit institutions disclose, on a quarterly basis, the proportion of all recommendations that are "buy", "hold", "sell" or equivalent terms, as well as the proportion of issuers corresponding to each of these categories to which the investment firm or the credit institution has supplied material investment banking services over the previous 12 months.
5. Member States shall ensure that the recommendation itself includes the disclosures required by paragraphs 1 to 4. Where the requirements under paragraphs 1 to 4 would be disproportionate in relation to the length of the recommendation distributed, it shall suffice to make clear and prominent reference in the recommendation itself to the place where such disclosure can be directly and easily accessed by the public, such as a direct Internet link to the disclosure on an appropriate internet site of the investment firm or credit institution.
6. Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that, in the case of non-written recommendations, the requirements of paragraph 1 are adapted so that they are not disproportionate.



CAPO III DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DA TERZI
Articolo 7
Identità dei soggetti che diffondono le raccomandazioni
Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, quando un soggetto pertinente diffonde, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione elaborata da un terzo, la raccomandazione indichi in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

Articolo 8
Norma generale relativa alla diffusione delle raccomandazioni
Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, qualora una raccomandazione elaborata da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa, detta informazione indichi chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale. Gli Stati membri assicurano che quando la modifica sostanziale consista in un cambiamento di orientamento della raccomandazione (ad esempio una raccomandazione "acquistare" che viene modificata in "mantenere" o "vendere" o viceversa), il soggetto che diffonde la raccomandazione osservi, per quanto riguarda la modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 a carico del soggetto che elabora la raccomandazione.
Inoltre, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che le persone giuridiche pertinenti che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata seguano una politica formale scritta che consenta loro di indicare ai destinatari dell'informazione dove possono avere accesso all'identità del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.
Il primo e il secondo comma non si applicano alle notizie di stampa che riferiscono di raccomandazioni elaborate da terzi quando la sostanza delle raccomandazioni non sia stata modificata.
Nel caso di diffusione di una sintesi di una raccomandazione elaborata da un terzo, i soggetti pertinenti che hanno diffuso la sintesi assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante, menzionano il documento originario e il luogo in cui le informazioni relative al documento originario possano essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico purché siano pubbliche.

Articolo 9
Obblighi ulteriori a carico delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Oltre agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni elaborate da un terzo sia un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per loro sulla base di un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri impongono che:
a) il nome dell'autorità competente per l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia indicato in modo chiaro e visibile;
b) qualora il soggetto che ha elaborato la raccomandazione non l'abbia ancora diffusa tramite un canale di distribuzione, il soggetto che la diffonde ottemperi agli obblighi imposti dall'articolo 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni;
c) qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione, l'impresa di investimento o l'ente creditizio ottemperi agli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni.



CHAPTER III DISSEMINATION OF RECOMMENDATIONS PRODUCED BY THIRD PARTIES
Article 7
Identity of disseminators of recommendations
Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that, whenever a relevant person under his own responsibility disseminates a recommendation produced by a third party, the recommendation indicates clearly and prominently the identity of that relevant person.

Article 8
General standard for dissemination of recommendations
Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that whenever a recommendation produced by a third party is substantially altered within disseminated information, that information clearly indicates the substantial alteration in detail. Member States shall ensure that whenever the substantial alteration consists of a change of the direction of the recommendation (such as changing a "buy" recommendation into a "hold" or "sell" recommendation or vice versa), the requirements laid down in Articles 2 to 5 on producers are met by the disseminator, to the extent of the substantial alteration.
In addition, Member States shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensure that relevant legal persons who themselves, or through natural persons, disseminate a substantially altered recommendation have a formal written policy so that the persons receiving the information may be directed to where they can have access to the identity of the producer of the recommendation, the recommendation itself and the disclosure of the producer's interests or conflicts of interest, provided that these elements are publicly available.
The first and second paragraphs do not apply to news reporting on recommendations produced by a third party where the substance of the recommendation is not altered.
In case of dissemination of a summary of a recommendation produced by a third party, the relevant persons disseminating such summary shall ensure that the summary is clear and not misleading, mentioning the source document and where the disclosures related to the source document can be directly and easily accessed by the public provided that they are publicly available.

Article 9
Additional obligations for investment firms and credit institutions
In addition to the obligations laid down in Articles 7 and 8, whenever the relevant person is an investment firm, a credit institution or a natural person working for such persons under a contract of employment or otherwise, and disseminates recommendations produced by a third party, Member States shall require that:
(a) the name of the competent authority of the investment firm or credit institution is clearly and prominently indicated;
(b) if the producer of the recommendation has not already disseminated it through a distribution channel, the requirements laid down in Article 6 on producers are met by the disseminator;
(c) if the investment firm or credit institution has substantially altered the recommendation, the requirements laid down in Articles 2 to 6 on producers are met.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
Frederik Bolkestein
Membro della Commissione

(1) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
(2) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione, (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.
(5) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.



CHAPTER IV FINAL PROVISIONS
Article 10
Transposition
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 October 2004 at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between these provisions and this Directive.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

Article 11
Entry into force
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 12
Addressees
This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 22 December 2003.

For the Commission
Frederik Bolkestein
Member of the Commission

(1) OJ L 96, 12.4.2003, p. 16.
(2) CESR was established by Commission Decision 2001/527/EC (OJ L 191,13.7.2001, p. 43).
(3) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(4) OJ L 141, 11.6.1993, p. 27.
(5) OJ L 126, 26.5.2000, p. 1.