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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - IL FUTURO DELLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE AUDIOVISIVA
INDICE
1. Introduzione
1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in Europa
1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo
1.3. Principali azioni della Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo
2. La politica audiovisiva nel contesto comunitario
3. Verso una nuova governance per i media audiovisivi europei
3.1. Definizioni e concetti di base
3.2. Regole generali
3.3. Diritto all'informazione
3.4. Promozione della produzione e cronologia dei media
3.5. Comunicazioni commerciali
3.6. Protezione dei minori e dell'ordine pubblico
3.7. Diritto di rettifica
3.8. Aspetti istituzionali
3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana
3.10. Co- e auto-regolamentazione
4. Conclusioni e calendario

1. Introduzione
I mezzi audiovisivi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento delle società democratiche moderne nonché nello sviluppo e nella trasmissione dei valori sociali. Essi incidono in misura assai significativa su ciò che i cittadini sanno, credono e pensano. È di fondamentale importanza che gli operatori di questo settore, culturale per eccellenza, beneficino di un contesto normativo chiaro e prevedibile nel quale pianificare gli investimenti e sviluppare le loro strategie commerciali.
La presente comunicazione è destinata a contribuire a tale prevedibilità precisando le priorità di medio periodo della politica comunitaria di regolamentazione del settore in un'Europa ampliata.
La politica comunitaria nel settore audiovisivo è volta a promuovere lo sviluppo di tale settore nell'Unione, in particolare attraverso il completamento del mercato interno, perseguendo nel contempo obiettivi preminenti d'interesse generale quali la diversità culturale e linguistica, la protezione dei minori e della dignità umana e la tutela dei consumatori. Per raggiungere questi obiettivi, la Comunità utilizza due categorie di strumenti complementari e connessi, che hanno caratterizzato questa politica sin dall'inizio: le misure normative e i meccanismi di sostegno. Durante il 2003, il quadro normativo e gli strumenti di sostegno, vale a dire i programmi MEDIA, sono stati oggetto di un'ampia consultazione pubblica e di un esame approfondito. La presente comunicazione contiene le conclusioni della Commissione sul quadro normativo. Nel primo trimestre del 2004, la Commissione proporrà una nuova generazione di programmi, che succederanno agli attuali programmi MEDIA, in un documento distinto.
1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in Europa
Secondo valutazioni recenti [1], nel 2001 il mercato audiovisivo europeo nel suo complesso, vale a dire considerando tutte le attività audiovisive e tutti i modi di fornitura, era di quasi 95 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto al 2000. Quest'aumento conferma una tendenza positiva costante (+ 35% a prezzi correnti dal 1997).
[1] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 1.
Nel 2001, dei due settori principali dell'industria - la televisione e il cinema -, il primo rappresentava circa due terzi del mercato mentre il cinema, compresi i video, ne rappresentava il 15% circa; il resto del mercato era costituito dalla musica registrata e dal software di svago. Il settore più dinamico è stato quello della vendita e del noleggio dei DVD, che hanno superato la distribuzione nelle sale cinematografiche. Il settore DVD ha confermato la sua importanza nel 2002, anno in cui il volume d'affari delle vendite al dettaglio di DVD ha uguagliato le vendite delle tradizionali cassette VHS, in un contesto di aumento generale delle vendite di prodotti audiovisivi registrati.
Nel 2001, lo sviluppo del mercato televisivo ha rallentato (+ 4% rispetto al 2000, + 40% rispetto al 1997), soprattutto a causa dei risultati insoddisfacenti (- 2,1% nel 2001 rispetto al 2000) delle emittenti commerciali tradizionali non a pagamento, che hanno subito le conseguenze di una crisi globale del mercato pubblicitario. Il settore della televisione a pagamento (pacchetti, canali tematici, premium TV e società di televendite) ha confermato il suo dinamismo con un aumento annuale di circa il 13% (+ 100% rispetto al 1997). Le emittenti del servizio pubblico (compresa la radio) hanno registrato un volume d'affari totale di circa 27 miliardi di euro (il 28% del mercato totale; + 4% rispetto al 2000, + 20% rispetto al 1997).
Le indicazioni preliminari sulle tendenze globali per il 2002 nell'UE confermano la crescita negativa per le emittenti non a pagamento (il - 3,5% stimato rispetto al 2001) e rivelano un rallentamento dello sviluppo per il settore della televisione a pagamento (+ 6% rispetto al 2001).
La bilancia commerciale del settore audiovisivo è sempre negativa, in particolare per quanto riguarda la teletrasmissione dei film, la loro proiezione nelle sale cinematografiche e i diritti di distribuzione dei relativi video; ciò è dovuto ad un notevole disavanzo con gli Stati Uniti, che nel 2000 ammontava ad oltre otto miliardi di USD (secondo stime dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo [2]).
[2] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 1.
Il settore audiovisivo ha continuato a diversificare l'offerta dei servizi audiovisivi durante i primi anni del nuovo millennio. Secondo talune stime [3], all'inizio del 2003 il settore della tradizionale trasmissione terrestre analogica contava nell'UE 40 canali nazionali del servizio pubblico e 47 canali nazionali commerciali.
[3] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2002, volume 5.
Nello stesso tempo, erano attivi 35 'packager' (emittenti che offrono pacchetti); inoltre, 69 canali del servizio pubblico e 584 canali privati erano trasmessi a livello nazionale mediante tecniche diverse dalla tradizionale diffusione terrestre analogica. Infine, venivano regolarmente trasmessi circa 100 canali regionali, pubblici e privati, e si contavano 2.000 stazioni locali.
Quasi tutte le famiglie UE hanno la televisione [4]; molte hanno due o più televisori. La penetrazione delle trasmissioni via cavo e via satellite diverge ampiamente da paese a paese, così come la struttura dell'industria (oltre 6.000 operatori). In media, nel 2002 oltre la metà delle famiglie UE avevano accesso alle reti via cavo, ma soltanto il 31% di esse si sono effettivamente abbonate a servizi via cavo. L'espansione rispetto al 2001 è piuttosto modesta, del 2,5% circa. Secondo i dati pubblicati dalle società dell'industria delle trasmissioni satellitari, una stima combinata delle famiglie che ricevono direttamente trasmissioni via satellite indica un totale di circa 38 milioni nel 2002, con un tasso di espansione piuttosto dinamico, di circa il 14% rispetto al 2001.
[4] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 2.
Alla fine del 2002, quasi il 18% delle famiglie UE (27,4 milioni) ricevevano trasmissioni digitali, un aumento di circa il 15% che riguarda soprattutto la diffusione via satellite: alla fine del 2002, oltre 22 milioni di famiglie utilizzavano il satellite, mentre la trasmissione digitale via cavo si è affermata solo in alcuni paesi (3,5 milioni di famiglie in tutta l'UE alla fine del 2002). La televisione terrestre digitale è operativa soltanto in alcuni Stati membri (Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia e Finlandia). L'offerta di servizi televisivi via DSL (Digital Subscriber Line: linea digitale che consente all'abbonato un accesso rapido ad Internet) è tecnicamente possibile, ma questi servizi non sono ancora del tutto operativi. Con il rilancio della trasmissione terrestre digitale nel Regno Unito e l'inizio dell'abbandono di quella analogica in alcune regioni della Germania, alla metà del 2003 questo modo di trasmissione interessava 2,1 milioni di famiglie UE.
Nel 2002, il tempo medio giornaliero passato a guardare la televisione rimaneva significativo in tutti gli Stati membri, con cambiamenti marginali rispetto al 2001. L'Austria rimane il paese in cui la gente guarda meno televisione (153 minuti), mentre la Spagna è il paese in cui la televisione riscuote il maggiore successo (262 minuti). Nei paesi aderenti si rilevano indici di ascolto simili, dai 165 minuti della Slovenia ai 256 minuti dell'Ungheria.
L'UE ha confermato il suo primato come produttore di film a soggetto: 630 produzioni nel 2002 (più o meno come nel 2001, + 13% rispetto al 1997) contro le circa 450 degli Stati Uniti. Si deve tuttavia precisare che una parte significativa delle produzioni europee non attira una massa critica di pubblico (vale a dire 100.000 o più spettatori nelle sale cinematografiche). A tale riguardo, occorre notare che, in termini di investimento finanziario, i produttori cinematografici statunitensi continuano a godere di bilanci di produzione e di distribuzione assai più elevati di quelli messi a disposizione per le produzioni UE. La recente ondata di coproduzioni europee, alle quali hanno partecipato in particolare alcuni degli Stati membri più grandi, potrebbe essere una risposta a tale squilibrio. Nel 2002, oltre 250 pellicole sono state distribuite come cooperazioni paneuropee.
Nei paesi aderenti, nel 2002 sono stati prodotti 86 film a soggetto. Le coproduzioni rimangono rare, tanto con gli Stati membri quanto con gli altri paesi aderenti. Tuttavia, diversi paesi aderenti hanno sviluppato una significativa infrastruttura di produzione.
1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo
Le principali variabili del settore audiovisivo - i modelli commerciali, i modi di trasmissione, il comportamento dei consumatori, i beni di consumo elettronici ecc. - sono rimaste sostanzialmente costanti negli ultimi anni dopo avere subito cambiamenti profondi negli anni '90. A parte gli avvenimenti che incidono sulla vita degli operatori, non si prevedono cambiamenti radicali della struttura del mercato in seguito ad un'evoluzione naturale dell'attuale paesaggio. Sviluppi più importanti potrebbero derivare dallo sfruttamento commerciale di una serie di tecnologie che, pur essendo già disponibili, rimangono in gran parte inutilizzate a causa della mancanza di un chiaro valore aggiunto per i consumatori o delle incertezze riguardo ai sottostanti modelli commerciali.
Oltre alla televisione digitale, le principali innovazioni tecniche che potrebbero contribuire favorevolmente allo sviluppo del settore audiovisivo sono:
- lo schermo piatto;
- la televisione ad alta definizione (HDTV) [5];
[5] Un prossimo documento di lavoro dei servizi della Commissione esaminerà in quale misura il formato dello schermo - schermo largo e alta definizione - favorisca il diffondersi della televisione digitale presso i consumatori.
- la televisione interattiva.
L'Internet, con lo sviluppo dei browser grafici sul World Wide Web, ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone comunicano ed ha fornito una nuova via di accesso ai contenuti audiovisivi. Tuttavia, gli utenti del Web continuano ad essere assai meno numerosi dei telespettatori e hanno motivazioni diverse [6]. L'industria sta anche studiando l'uso del protocollo Internet per la radiodiffusione digitale. Stando ai tecnologi, il protocollo Internet agevola il raggruppamento di diversi tipi di servizio, compresi i servizi della società dell'informazione, e darebbe il via ad una nuova fase di convergenza dei servizi.
[6] Per potere guardare un contenuto audiovisivo attraverso il Web, occorre un collegamento a banda larga (via cavo o DSL). Secondo lo Screen Digest, nel 2002 circa 13 milioni di famiglie UE avevano un collegamento Internet a banda larga.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - THE FUTURE OF EUROPEAN REGULATORY AUDIOVISUAL POLICY
TABLE OF CONTENTS
1. Introduction
1.1. Description of the audiovisual landscape in Europe
1.2. Recent technology and market developments in the audiovisual sector
1.3. Main audiovisual policy actions by the Commission, Parliament and Council
2. Audiovisual Policy in Community context
3. Towards a new governance for European audiovisual media
3.1. Definitions and basic concepts
3.2. General rules
3.3. Right to information
3.4. Promotion of production, chronology
3.5. Commercial communications
3.6. Protection of minors and public order
3.7. Right of reply
3.8. Institutional aspects
3.9. The Recommendation on the protection of minors and human dignity
3.10. Co- and self-regulation
4. Conclusions and timetable

1. Introduction
The audiovisual media play a central role in the functioning of modern democratic societies and in the development and transmission of social values. They have a major influence on what citizens know, believe and feel. For this cultural industry par excellence, it is of vital importance that the operators in this sector benefit from a clear and predictable policy environment in which to plan investment and develop their business strategies.
This Communication is intended to contribute to that predictability by setting out the priorities for Community regulatory policy for the sector in an enlarged Europe in the medium term.
Community policy in the audiovisual sector is aimed at promoting the development of the audiovisual sector in the Union, notably through the completion of the internal market for this sector, while supporting paramount objectives of general interest, such as cultural and linguistic diversity, the protection of minors and human dignity and consumer protection. To achieve these objectives the Community uses two categories of complementary and interrelated actions, which characterise this policy since inception, regulatory measures and support mechanisms. During 2003 the regulatory framework and the support instruments, namely the MEDIA programmes, were subject to a wide public consultation and review. This Communication presents the Commission's conclusions on the regulatory framework. In the first quarter of 2004 the Commission will propose a new generation of programmes in a separate document which will follow the present MEDIA programmes.
1.1. Description of the audiovisual landscape in Europe
According to recent evaluations, [1] in 2001 the European audiovisual market at large, i. e. including all audiovisual activities and delivery modes, represented nearly 95 billion EUR, with a 5.2% increase compared to 2000. This increase confirms a constant positive trend (+35% at current prices since 1997).
[1] Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2003, volume 1.
Of the two main industry areas, TV and cinema, the first one represented about two thirds of the market in 2001, while cinema, including video, covered about 15% of the market, the balance being covered by recorded music and leisure software. The sale and rental of DVD software was the most dynamic sector, ahead of cinema theatrical release. The DVD sector confirmed its importance in 2002 when its turnover from retail sales equalled sales of traditional VHS cassettes, against the background of an overall increase in sales of recorded audiovisual products.
Development of the TV market slowed in 2001 (+4% compared to 2000, +40% compared to 1997), mainly due to unsatisfactory results (-2.1% in 2001 compared to 2000) from traditional commercial free-to-air broadcasters suffering from a global crisis in the advertising market. The overall pay-TV sector (packagers, thematic channels, TV premium and home shopping companies) confirmed its dynamism with a yearly increase of about 13% (+100% compared to 1997). Public service broadcasters (including radio) recorded a total turnover of about 27 billion EUR (28% of the total market, +4% compared to 2000; +20% compared to 1997).
Preliminary indications of the overall trends for 2002 in the EU confirm negative growth for free-to-air broadcasters (an estimated -3.5 % compared to 2001) and point out a reduced pace of development for the pay-TV sector (+6% compared to 2001).
The trade balance in the audiovisual sector, and in particular for broadcasting, theatrical release and video distribution rights for films, is constantly negative, due to a large imbalance with the US amounting to more than eight billion USD in 2000 (according to estimations by the European Audiovisual Observatory [2]).
[2] Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2003, volume 1.
The audiovisual sector continued to diversify the supply of audiovisual services in the first years of the new millennium. According to certain estimates, [3] the traditional EU analogue terrestrial broadcasting sector included 40 public service and 47 commercial national channels at the beginning of 2003.
[3] Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2002, volume 5.
At the same time, 35 channel packagers were active, and 69 public service channels and 584 channels from private operators were distributed at national level via means other than the traditional analogue terrestrial techniques. About 100 regional channels, both public service and private, were regularly broadcast while the number of local stations reached 2 000.
Almost all EU households are equipped with TV sets [4]; many have two sets or more. Cable and satellite transmission penetration differs widely from country to country, as does the structure of the industry (over 6 000 operators). On average, in 2002, over half of EU households had access to cable networks, but only 31% of TV households actually subscribe to cable services. The expansion compared to 2001 is quite low, at about 2.5%. According to data released by the companies in the satellite transmission industry, a combined estimate of households directly receiving satellite broadcasts indicates a total of about 38 million in 2002, with a rather dynamic expansion rate of about 14% over 2001.
[4] Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2003, volume 2.
Digital broadcasting reached almost 18% of EU households (27.4 million) at the end of 2002, an increase of about 15%. This covers mainly satellite transmission. Over 22 million households were using this mode at the end of 2002, while only in a few countries has digital transmission via cable become popular (3.5 million households EU-wide at the end of 2002). Digital terrestrial television is operational only in a few Member States (UK, Germany, Spain, Sweden and Finland). The provision of television services over DSL is technically feasible but these services are not yet ready for full operational deployment. With the re-launch of digital terrestrial broadcasting in the UK and the first switch-off of analogue broadcasting in some areas of Germany, by mid-2003 this mode of broadcasting covered 2.1 million households in the EU.
The average television daily viewing time in 2002 remained significant across all the Member States, with marginal changes over 2001. Austria remains the country where people watch TV the least (153 minutes), while Spain is the country where TV is most popular (262 minutes). The acceding countries have similar patterns of viewing time ranging form 165 minutes in Slovenia to 256 minutes in Hungary.
The EU confirmed its leading role in the production of feature films, with 630 productions in 2002 (almost unchanged compared to 2001, +13% compared to 1997) compared to about 450 units in the United States. However, it must be pointed out that a significant part of the European production does not attract a critical mass of audience (i. e. audiences of 100 000 cinema spectators or higher). In this context, it should be noted that in terms of financial investment in film production, US filmmakers continue to enjoy production budgets several times higher than those for EU productions and to benefit from much higher marketing expenditure. The recent wave of European co-productions, involving in particular some of the largest Member States, could be an answer to such an imbalance. In 2002, over 250 films were released as pan-European co-operations.
In the acceding countries, 86 feature films were produced in 2002. Co-productions remain rare, both with Member States and with other acceding countries. Several acceding countries have nevertheless developed a significant production infrastructure.
1.2. Recent technology and market developments in the audiovisual sector
The main patterns of the audiovisual sector: business models, transmission modes, consumer behaviour, consumer electronic goods, etc., have remained largely constant in recent years after undergoing deep changes in the 1990s. With the exception of events affecting the life of operators, no dramatic changes in market patterns are foreseen as a natural evolution of the present landscape. More important developments could result from commercial exploitation of a number of technologies which are already available, but remain largely unused because of a lack of clear added value for the consumer or uncertainties concerning the supporting business models.
Apart from digital television the main technical innovations which could contribute favourably to the development of the audiovisual sector are:
- Flat panel displays;
- High Definition TV (HDTV); [5]
[5] A forthcoming Commission Services Working Document will examine the role of screen formats - wide-screen and high definition - in stimulating the consumer take-up of digital television.
- Interactive television.
The Internet, with the development of graphic browsers on the World Wide Web, has dramatically changed the way people communicate and has opened up new access to audiovisual content. However, the Web is still used by substantially fewer people than the TV viewing public and with different motivations. [6] Industry is also exploring use of the internet protocol for digital broadcasting. The Internet protocol (IP) facilitates the bundling of different types of service, including Information Society services, and would inaugurate a new phase of convergence at service level, according to technologists.
[6] In order to be able to view audiovisual content via the Web a broadband connection (via cable or Digital Subscriber Line (DSL)) is required. In 2002, according to Screen Digest, around 13 million households had a broadband Internet connection in the EU.


1.3. Principali azioni della Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo
La comunicazione "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", pubblicata dalla Commissione nel 1999 [7], descriveva i cinque principi dell'intervento normativo nel settore. Secondo questi principi, l'intervento normativo dovrebbe limitarsi al minimo necessario per raggiungere uno scopo di politica chiaramente definito, garantendo la certezza del diritto e la neutralità tecnologica, e le norme andrebbero applicate tenendo conto il più possibile degli operatori interessati.
[7] COM (1999) 657 def.
Adottata nel 1989, la direttiva "televisione senza frontiere" [8] (in prosieguo: "la direttiva") è stata rivista nel 1997 per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Come confermato dall'esame effettuato nel 2003 [9], da allora la direttiva ha fornito alle emittenti comunitarie un quadro giuridico stabile e sicuro. La quarta relazione sull'applicazione della direttiva, adottata dalla Commissione il 6 gennaio 2003 [10], conclude che la direttiva è generalmente applicata in modo soddisfacente e che la libera circolazione dei servizi di telediffusione all'interno della Comunità è stata essenzialmente assicurata. Questa valutazione è condivisa tanto dalla "relazione sulla televisione senza frontiere" del Parlamento europeo [11] quanto dal parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2003 riguardo alla quarta relazione sull'applicazione. Le conclusioni sulla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 2002 [12] mettono in rilievo le implicazioni dei nuovi mezzi di fornitura di contenuti audiovisivi, per esempio i media interattivi.
[8] Direttiva del Consiglio 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[9] Per i dettagli, si veda il capitolo 3 della presente comunicazione.
[10] COM(2003) 778 def. Si veda anche il punto 5 della relazione sull'applicazione, che fa riferimento al lavoro precedente del Parlamento europeo e del Consiglio.
[11] A5-0251/2003.
[12] GU C 13 del 18.1.2003, p. 1.
La raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana [13] del 24 settembre 1998 è il primo strumento giuridico - a livello dell'UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione disponibili sull'Internet. La relazione sull'applicazione di questa raccomandazione [14], pubblicata nel 2001, indicava che nel complesso l'applicazione della raccomandazione era già piuttosto soddisfacente. In quasi tutti gli Stati membri sono state organizzate hot line e campagne d'informazione e sono stati adottati codici di condotta. L'industria ha lavorato alla creazione di filtri Internet affidabili e la Commissione ha intensificato la cooperazione internazionale in questo campo visto che buona parte dei contenuti illeciti e nocivi proviene dall'esterno dell'Unione europea.
[13] Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 270 del 7.10.1998, p. 48).
[14] COM(2001)106 def.
La comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive [15] ha spiegato a quali condizioni gli aiuti di Stato a favore della produzione audiovisiva possono essere compatibili con il Trattato CE. Inoltre, essa ha esaminato il deposito legale delle opere audiovisive come uno dei possibili modi per conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo. La risoluzione del Consiglio sul deposito delle opere cinematografiche nell'Unione europea [16] invita gli Stati membri a realizzare sistemi efficienti per il deposito e la conservazione delle opere cinematografiche.
[15] COM(2001)534 def. del 26.09.2001, GU C 43 del 16.02.2002, p. 6. La Commissione progetta di dar seguito alla risoluzione del Consiglio con una proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico.
[16] Adottata il 24.11.2003.
2. La politica audiovisiva nel contesto comunitario
Ad incidere sul settore audiovisivo europeo non sono soltanto la normativa settoriale comunitaria e i meccanismi di sostegno. Numerose politiche comunitarie hanno un impatto significativo sull'industria mediatica, motivo in più per adottare un approccio coerente.
Concorrenza
La Commissione controlla il rispetto delle norme di concorrenza, che svolgono un ruolo importante nel settore audiovisivo. Il diritto della concorrenza contribuisce alla realizzazione di due obiettivi fondamentali della CE. In primo luogo, esso contribuisce ad aprire i mercati in ogni settore, compreso in quello dei servizi audiovisivi, impedendo restrizioni illecite della concorrenza. Se necessario, la Commissione aiuta ad aprire mercati caratterizzati dalla mancanza di concorrenza ovvero da una concorrenza sleale o distorta. In secondo luogo, con tali strumenti la Commissione raggiunge uno degli scopi dell'UE: istituire un mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE garantendo che nel mercato interno vi sia una concorrenza non distorta (articolo 3, lettera g)). Le norme in materia di controllo delle operazioni di concentrazione sono volte a consentire alla Commissione di assicurarsi che le concentrazioni non mettano a repentaglio il processo concorrenziale essenziale nel mercato unico. In tale contesto, la Commissione ha, per esempio, esaminato il progetto di acquisto della società italiana di televisione a pagamento Telepiù da parte del gruppo mediatico australiano Newscorp [17]. D'altra parte, anche le norme comunitarie in materia di intese hanno un impatto assai importante nel settore audiovisivo.
[17] Questa operazione ha consentito a Telepiú di fondersi con Stream, l'altra società di televisione a pagamento attiva sul mercato italiano, allora controllata in parti uguali da Newscorp e da Telecom Italia. Newscorp ha ormai il controllo della nuova società, mentre Telecom Italia è socio di minoranza. Benché l'operazione abbia comportato la creazione di un quasi monopolio sul mercato italiano della televisione a pagamento, la Commissione ha tuttavia ritenuto che l'autorizzazione dell'operazione, con riserva di condizioni adeguate, fosse preferibile, per il consumatore, alle perturbazioni del mercato che avrebbe causato la probabile chiusura di Stream.
In linea di principio, gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza favorendo alcune imprese o produzioni sono proibiti dal Trattato. Tuttavia, l'applicazione al servizio pubblico di radiodiffusione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato deve tener conto dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato stesso e della comunicazione che chiarisce l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione [18]. La Commissione ne ha fatto applicazione in molti casi specifici nel corso del 2003 [19].
[18] OJEC (2001/C 320/04)
[19] La Commissione ha notificato alla Danimarca, con lettera del 21 gennaio 2003, la decisione di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE con riferimento al finanziamento pubblico dell'emittente pubblica danese TV2 tramite il canone e altre misure. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene che le autorità danesi abbiano compensato i costi netti del servizio pubblico di TV2 al di là dello strettamente necessario, con il conseguente rischio di sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali di TV2 e di distorsione della concorrenza. D'altra parte, la Commissione ha deciso di chiudere le procedure d'indagine nei confronti dell'Italia e del Portogallo riguardanti i regimi di finanziamento delle emittenti pubbliche RAI e RTP.
Con l'adozione della comunicazione sul cinema nel settembre 2001 [20], la Commissione ha reso pubblici i criteri in base ai quali gli aiuti di Stato alle produzioni cinematografiche e televisive possono essere dichiarati compatibili con il Trattato CE conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Questa comunicazione costituisce uno degli strumenti più importanti per fornire al settore cinematografico un quadro giuridico chiaro e per garantire che i regimi di sostegno possano essere mantenuti nel rispetto del funzionamento del mercato interno. Le chiare regole indicate nella comunicazione hanno permesso una valutazione uniforme dei regimi nazionali di aiuti di Stato comunicati alla Commissione [21]. I servizi della Commissione stanno lavorando ad una nuova comunicazione sul cinema, che dovrebbe essere adottata prima del giugno 2004, per garantire la certezza del diritto con riferimento alle norme relative agli aiuti di Stato su un periodo più lungo.
[20] GU C 45 del 16.2.2002.
[21] Ultimi casi: N 410/02 ("tax-shelter" belga) e N 261/03 (FFG tedesco). Essi possono essere consultati al seguente indirizzo:
Pluralismo dei media
Di solito, le misure dirette a garantire il pluralismo dei media limitano la partecipazione consentita nelle società del settore massmediale e impediscono il controllo o la partecipazione simultanei in più società di tale settore. Oltre a tali regole, molte altre misure - dalla politica di concorrenza ai provvedimenti per promuovere contenuti culturalmente e linguisticamente diversificati - possono contribuire al pluralismo dei media. Lo scopo di tutte le misure a favore del pluralismo dei mass media è quello di proteggere la libertà d'espressione e di far sì che i media diano voce ad una varietà di pareri e opinioni caratteristica di una società democratica. Nel Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale [22] del 21 maggio 2003, è stato sottolineato che la protezione del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa spetta anzitutto agli Stati membri. Attualmente, sebbene il diritto comunitario permetta l'applicazione di misure di salvaguardia nazionali a favore del pluralismo dei media, la normativa comunitaria secondaria non prevede disposizioni specificamente volte a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Tuttavia, una serie di strumenti di diritto comunitario contribuiscono direttamente o indirettamente a preservare tale pluralismo. Il diritto comunitario della concorrenza, che persegue anzitutto un obiettivo economico (assicurare una concorrenza effettiva tra gli operatori), contribuisce anche ad impedire che il controllo delle società del settore massmediatico si concentri in misura tale da mettere in pericolo la presentazione attraverso i media di un'ampia gamma di pareri e opinioni [23]. La direttiva "televisione senza frontiere" contribuisce alla salvaguardia del pluralismo dei media attraverso una serie di disposizioni riguardanti i contenuti, in particolare attraverso le disposizioni sulla promozione delle opere europee e di quelle dei produttori indipendenti.
[22] COM(2003) 270 def.
[23] Si veda anche il protocollo specifico sul sistema della radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam.
Diritto d'autore
La tutela del diritto d'autore svolge un ruolo importante per lo sviluppo del settore audiovisivo. Il relativo quadro giuridico è contenuto nella direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [24]. Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [25]. La proposta è volta ad armonizzare le normative nazionali sui mezzi per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale e ad istituire un quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti. La direttiva proposta assicurerebbe pari condizioni ai titolari dei diritti nell'UE e rinforzerebbe le misure contro chi viola tali diritti, costituendo in tal modo un deterrente nei confronti dei contraffattori e dei pirati.
[24] GU L 167 del 22.6.2001.
[25] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 def.).
Reti e servizi di comunicazione elettronica e servizi della società dell'informazione


1.3. Main audiovisual policy actions by the Commission, Parliament and Council
The Commission's Communication on the "Principles and Guidelines for the Community's Audiovisual Policy in the Digital Age" in 1999 [7] outlined the five principles for regulatory intervention in the sector. According to these principles, regulatory intervention should be the minimum necessary to achieve a clearly defined policy goal, guaranteeing legal certainty and technological neutrality, and enforced as closely as possible to the operators concerned.
[7] COM(1999) 657 final.
Adopted in 1989, the "television without frontiers" (TVWF) Directive [8] ("the Directive") was revised in 1997 to take account of technological and market developments. As confirmed by the review in 2003, [9] the Directive has provided a stable and secure legal framework for broadcasting services in the Community ever since. The fourth report on the application of the directive, adopted by the Commission on 6 January 2003 [10], concludes that the Directive is generally being applied satisfactorily, the free movement of television broadcasting services within the Community having essentially been ensured. The "Report on Television without Frontiers" by the European Parliament [11] shares this assessment, as does the Opinion of the Committee of the Regions of 3 July 2003 on the fourth application report. The Council Conclusions of 19 December 2002 [12] on the Directive point to the implications of new means of delivery of audiovisual content, for example interactive media.
[8] Council Directive 89/552/EEC as amended by Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council.
[9] See chapter 3 of this Communication in detail.
[10] COM(2003) 778 final. See also point 5 of the Application Report, which refers to earlier work by the European Parliament and the Council.
[11] A5-0251/2003.
[12] OJ C 13, 18. 1. 2003, p. 1.
The Council Recommendation on the protection of minors and human dignity [13] of 24 September 1998 is the first legal instrument - at EU level - concerning the content of online audiovisual and information services available on the Internet. The report on the application of this Recommendation, [14] published in 2001, showed that its overall application was already quite satisfactory. Hotlines and awareness campaigns have been launched in nearly all Member States, and codes of conduct have been established. The industry has worked on the creation of reliable Internet filters and the Commission has intensified international co-operation in this field, as much illegal and harmful content originates outside the European Union.
[13] Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity (published in the Official Journal L 270, 7.10.1998, p. 48).
[14] COM(2001) 106 final.
The Commission Communication on certain legal aspects related to cinematographic and other audiovisual works [15] explained the criteria under which state aid to support audiovisual production may be compatible with the EC Treaty. In addition, it examined the legal deposit of audiovisual works as one of the possible ways of conserving and safeguarding the European audiovisual heritage. The Council Resolution on the deposit of cinematographic works in the European Union [16] invites Member States to put in place efficient systems for the deposit and preservation of cinematographic works.
[15] COM(2001) 534 final of 26.9.2001, OJ C 43, 26.9.2002, p. 6. The Commission is planning to follow up the Council Resolution with a proposal for a Council Recommendation on cintematographic heritage.
[16] Adopted on 24.11.2003.
2. Audiovisual Policy in Community context
The European audiovisual sector is not only affected by the Community's content regulation and support mechanisms. A great number of Community policies have a significant impact on media enterprises, making a coherent approach all the more essential.
Competition
The Commission monitors compliance with the competition rules, which play a major role in the audiovisual sector. Competition law contributes to two fundamental goals of the EC. First, it contributes to open markets in each sector, including the field of audiovisual services, by preventing illegal restrictions of competition. If necessary, the Commission helps opening up markets that are characterised by no, unfair or distorted competition. Secondly, with theses instruments the Commission fulfils one of the purposes of the EU in establishing a common market according to Art 2 TEC by ensuring undistorted competition in the internal market (Article 3 lit g). The rules applicable to the control of mergers are designed to make it possible for the Commission to check that mergers do not endanger competition, which is vital to the single market. In this connection, the Commission examined, for example, the proposed acquisition of the Italian pay-TV company Telepiù by the Australian media group Newscorp [17]. Moreover, the rules of Community law on restrictive agreements also have a very considerable impact in the audiovisual sector.
[17] This operation paved the way for Telepiú to be merged with Stream, the other pay-TV company operating on the Italian market, which, at that time, was owned 50:50 by Newscorp and Telecom Italia. Newscorp henceforth has control of the new company, with Telecom Italia holding a minority share. Although the transaction has resulted in a quasi-monopoly for pay-TV on the Italian market, the Commission nevertheless took the view that authorising the merger, subject to appropriate conditions, would be more beneficial to consumers than the disruption that would have been caused by the likely closure of Stream.
State aid that distorts competition by supporting certain enterprises or the production of certain goods is, in principle, prohibited by the Treaty. However, the application of the provisions of the Treaty to the granting of State aid to public service broadcasting must take account of the provisions of Article 86(2) of the Treaty and of the Communication clarifying the application of State aid rules to public service broadcasting [18]. The Commission applied them in several individual cases in 2003 [19].
[18] OJEC (2001/C 320/04)
[19] The Commission notified Denmark, in a letter dated 21 January 2003, of its decision to initiate proceedings under Article 88(2) of the EC Treaty concerning the public funding of the Danish public broadcaster TV2 through the licence fee and other measures. It takes the view, at this stage of the procedure, that the Danish authorities provided more compensation than was strictly necessary for the net costs of public service broadcasting payable by TV2, thereby running the risk of creating a crosssubsidy of the commercial activities of TV2 and of distorting competition. Moreover, the Commission has decided to close the investigation proceedings relating to Italy and Portugal concerning the arrangements for financing the public broadcasters RAI and RTP.
With the adoption of the cinema Communication in September 2001 [20], the Commission made public the criteria for declaring State aid to cinema and TV productions compatible with the EC Treaty in accordance with Article 87(3)d). This Communication was a major step towards providing legal security for the cinema sector and ensuring the continuation of support schemes while respecting the functioning of the internal market. The clear rules spelt out in the Communication have allowed a uniform assessment of the national State aid schemes notified to the Commission [21]. The Commission Services are working on a new cinema communication, which should be adopted before June 2004, in order to guarantee legal security in line with state aid rules over a longer period of time.
[20] OJ C 45, 16.2.2002.
[21] Latest cases: N 410/02 (Belgium "tax-shelter"), N 261/03 (German FFG). They can be consulted at: http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
aides
Media pluralism
Measures to ensure media pluralism typically limit maximum holdings in media companies and prevent cumulative control or participation in several media companies at the same time. Further to such rules, a wide number of other measures - ranging from competition policy to measures promoting culturally and linguistically diversified content - can contribute to media pluralism. The aim of all measures in favour of media pluralism is to protect freedom of expression and to ensure that the media reflect a spectrum of views and opinions characteristic of a democratic society. In the Commission's Green Paper on services of general interest [22] dated 21 May 2003, it was noted that the protection of media pluralism is primarily a task for the Member States. At present, secondary Community legislation does not contain any provisions specifically aimed at safeguarding the pluralism of the media. But Community law allows the application of national safeguards with regard to media pluralism. However, a number of existing Community law instruments contribute directly or indirectly to the aim of preserving media pluralism. Whilst the primary objective of Community competition law is an economic one, i. e. to ensure a workable competition between market operators, it also helps preventing a degree of cumulative control or participation in media companies which might endanger the existence of a wide spectrum of views and opinions in the media markets [23]. The "television without frontiers" Directive contributes to the safeguarding of media pluralism through a number of content related provisions, in particular through its provisions on the promotion of European works, and of works by independent producers.
[22] COM(2003) 270 final.
[23] See also the specific Protocol on the system of public broadcasting in the Member States appended to the Amsterdam Treaty.
Copyright
Copyright protection plays an important role for the development of the audiovisual sector. The legal framework establishing these rights is set out in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of copyright and related rights in the Information Society [24]. On 30 January 2003 the Commission presented a Proposal for a Directive on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights [25]. The objectives of the proposal are to harmonise national laws on the means of enforcing intellectual property rights and to establish a general framework for the exchange of information between the responsible national authorities. The proposed Directive would ensure a level playing field for right holders in the EU, reinforce measures against offenders and thus act as a deterrent to those engaged in counterfeiting and piracy.
[24] OJ L 167, 22. 6. 2001.
[25] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights COM(2003) 46 final.
Electronic communications networks and services and Information Society services


Nel 1999 la Commissione ha lanciato un'importante revisione del diritto UE delle telecomunicazioni, in esito alla quale è stato adottato nel 2002 un nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, da applicare a partire dal luglio 2003. Il nuovo quadro si applica a tutte le infrastrutture di trasmissione, ma non ai contenuti trasmessi attraverso le reti di comunicazione elettronica. Il nuovo quadro prevede tra l'altro norme sulle seguenti materie: accesso alle radiofrequenze, autorizzazione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica - compresi quelli di trasmissione dei programmi di radiodiffusione -, obbligo di diffusione, accesso alle reti, sistemi di accesso condizionale e infrastrutture connesse. L'obiettivo principale della revisione era quello di creare una serie di regole che fossero semplici, improntate alla deregolamentazione, tecnologicamente neutrali e sufficientemente flessibili per poter essere applicate a mercati in rapida evoluzione come quelli del settore delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo quadro è diretto a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire gli interessi fondamentali degli utenti che non sarebbero garantiti dalle forze di mercato [26].
[26] Il pacchetto telecomunicazioni comprende i seguenti elementi:
La direttiva sul commercio elettronico [27] fornisce un quadro giuridico snello e flessibile e prende in considerazione solo gli elementi strettamente necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. Essa è stata redatta in modo tecnologicamente neutrale per evitare di dovere continuamente adattare il quadro giuridico ai nuovi sviluppi [28]. La direttiva riguarda un'ampia gamma di servizi on line (cosiddetti "servizi della società dell'informazione"), dai quotidiani in linea e dai servizi di fornitura on line di notizie specializzate (quali informazioni commerciali o finanziarie) alla vendita a distanza di vari prodotti (libri, hardware e software per computer, prodotti farmaceutici ecc.) ed alla prestazione in linea di servizi finanziari (attività bancarie e investimenti on line). Questi ultimi rivestono particolare importanza in quanto si prestano massimamente ad essere oggetto di forniture transfrontaliere, come riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sul commercio elettronico e sui servizi finanziari [29]. La direttiva si applica orizzontalmente in tutti i campi del diritto aventi attinenza con la prestazione di servizi della società dell'informazione, a prescindere dal fatto che si tratti di diritto pubblico, privato o penale.
[27] GU L 178 del 17.7.2000.
[28] Per esempio, le applicazioni tecnologiche (WAP o PDA) che permettono di accedere a contenuti mediante un dispositivo specifico non costituiscono "modifica di informazioni" ai sensi dell'articolo 12, ma semplicemente "specifiche tecniche riguardanti il contenuto".
[29] COM (2001) 66 def. del 7.2.2001.
La comunicazione della Commissione sugli ostacoli all'accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società dell'informazione mediante piattaforme aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione [30] riguarda l'interoperabilità dei servizi della società dell'informazione. Nell'intento più generale di individuare le barriere ad un ampio accesso alle nuove tecnologie, la comunicazione affronta la questione della promozione delle piattaforme tecnologiche aperte per le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) e la televisione digitale. Queste tecnologie potrebbero in futuro svolgere un ruolo complementare rispetto al PC nel consentire un accesso diffuso all'Internet ed ai servizi interattivi. La comunicazione indica agli Stati membri le ulteriori misure da adottare. Inoltre, essa prevede che nel lungo periodo emergerà un "ambiente multipiattaforma" grazie al quale potranno essere prestati in modo complementare servizi avanzati della società dell'informazione.
[30] COM (2003) 410 def.
La comunicazione della Commissione sulla transizione alla trasmissione radiotelevisiva digitale [31] offre agli Stati membri una guida su come far fronte al difficile compito di migrare verso la trasmissione radiotelevisiva digitale (cosiddetto "digital switchover") e abbandonare progressivamente quella analogica (cosiddetto "analogue switch-off") tenendo conto delle esigenze dei consumatori. Essa apre inoltre un dibattito di politica su come utilizzare al meglio le radiofrequenze rese disponibili dopo l'abbandono della trasmissione analogica. Il Piano d'azione e-Europe 2005 prevede che gli Stati membri pubblichino entro la fine del 2003 i loro piani per lo switchover, piani che devono indicare anche la possibile data dello switch-off analogico. Ciò assicurerà che i consumatori abbiano informazioni sufficienti ed un preavviso adeguato per familiarizzarsi con tutte le possibilità offerte dai nuovi servizi della televisione digitale e per adeguare la loro apparecchiatura. La comunicazione dà consigli agli Stati membri su come evitare passi falsi di politica e individua gli elementi che dovrebbero far parte dei piani nazionali di switchover. I provvedimenti nazionali dovrebbero essere trasparenti, proporzionali, tempestivi e tecnologicamente neutrali, in modo da evitare discriminazioni ingiustificate di certe parti e distorsioni della concorrenza nel mercato.
[31] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico), COM(2003) 541 def.
Accessibilità della televisione per le persone inabili
Sebbene la questione dell'accessibilità della televisione per le persone inabili non sia oggetto della direttiva "televisione senza frontiere", la Commissione inciterà gli Stati membri a coordinare e completare le iniziative e i provvedimenti nazionali nell'ambito del comitato di contatto istituito dalla direttiva. In particolare, sarà ulteriormente discussa la questione dell'arricchimento del contenuto mediante sottotitoli, lingua dei segni, audiodescrizione e sottotitoli audio.
Tutela del consumatore
Tutte le norme UE in materia di tutela dei consumatori si applicano tanto al settore audiovisivo quanto agli altri settori. Tra queste norme vi sono le disposizioni generali sulla pubblicità, applicabili a tutti i settori oggetto della direttiva sulla pubblicità ingannevole, e la recente proposta di direttiva quadro relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Tale direttiva quadro adotta un approccio tecnologicamente neutrale e si basa sul principio del paese di origine, il che la rende compatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". La proposta prevede chiaramente che, in caso di conflitto con norme UE speciali, sono queste ultime a prevalere.
La proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2003 [32], è diretta a istituire una rete di autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela i consumatori. Fra l'altro, il regolamento crea un comitato permanente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori. Tuttavia, le questioni oggetto della direttiva "televisione senza frontiere" continueranno ad essere esaminate soltanto dal comitato di contatto istituito da tale direttiva.
[32] COM(2003) 443 def.
Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
La proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"), presentata dalla Commissione il 22 luglio 2003 [33], stabilisce come regola generale che "la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno". Tuttavia, il diritto di rettifica è regolato da una norma speciale prevista nell'articolo 6: "La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale".
[33] COM(2003) 427 def.
Politica commerciale
Per quanto riguarda i servizi audiovisivi, nell'ultimo ciclo di negoziati commerciali multilaterali noto come "Uruguay Round" la Comunità europea ed i suoi Stati membri non hanno assunto impegni e hanno ottenuto deroghe alla clausola della nazione più favorita. Di conseguenza, l'UE gode di un margine di manovra che le consente tanto di mantenere le misure nazionali e comunitarie esistenti quanto di sviluppare ulteriormente le politiche e gli strumenti nazionali e comunitari in risposta all'evoluzione del settore audiovisivo.
Questa libertà d'azione è uno dei principali orientamenti contenuti nelle conclusioni del Consiglio UE del 26 ottobre 1999 riguardanti i negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) nell'ambito di quello che sarebbe stato il round dell'agenda di Doha per lo sviluppo, il ciclo di negoziati OMC attualmente in corso. Secondo tali conclusioni, i negoziati sui servizi audiovisivi vanno condotti in modo da "consentire alla Comunità e agli Stati membri di mantenere e sviluppare anche in futuro la loro capacità di definire e attuare le rispettive politiche audiovisive onde salvaguardare la diversità culturale". La posizione della Comunità nei negoziati di Doha è pienamente in linea con tali conclusioni.
Promozione della diversità culturale nelle relazioni esterne
L'Unione europea è aperta al commercio ed alla cooperazione per quanto riguarda i servizi audiovisivi poiché la promozione degli scambi di tali servizi è una componente necessaria del suo obiettivo di diversità culturale. A tal fine viene sviluppata la dimensione culturale e audiovisiva dei partenariati esistenti tra l'UE ed i paesi terzi, per esempio di quelli creati nell'ambito dell'accordo di Cotonou con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o del partenariato euromediterraneo.
Inoltre, nell'agosto 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale" nella quale ha sostenuto l'opportunità di sviluppare un nuovo strumento internazionale sulla diversità culturale nel quadro dell'Unesco. La conferenza generale dell'Unesco (29 settembre-17 ottobre 2003) ha deciso di cominciare a lavorare ad una Convenzione sulla diversità culturale, prevedendo la presentazione di un progetto di Convenzione alla prossima conferenza generale del 2005.
3. Verso una nuova governance per i media audiovisivi europei
La direttiva "televisione senza frontiere" [34] è lo strumento normativo principale a livello UE per quanto riguarda i servizi audiovisivi. La direttiva è stata completata, tra l'altro, dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [35] e dalla direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo [36] (direttiva "cavo e satellite"). Rispetto alla direttiva "televisione senza frontiere", la direttiva sul commercio elettronico chiarisce alcuni concetti giuridici ed armonizza certi aspetti permettendo ai servizi della società dell'informazione di godere pienamente dei principi del mercato interno, mentre la direttiva "cavo e satellite" è volta a facilitare la trasmissione transfrontaliera di programmi audiovisivi via satellite e la ritrasmissione via cavo.
[34] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[35] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.
[36] GU L 248 del 6.10.1993, p. 15.
L'allegato della quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" [37] ha precisato il programma di lavoro per la revisione della direttiva nel 2003. Tale programma di lavoro ha annunciato una consultazione pubblica allo scopo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie per valutare se occorra aggiornare o adeguare la direttiva.
[37] COM(2002) 778 def.


In 1999 the Commission launched a major review of existing EU telecommunications law which resulted in the adoption of a new regulatory framework for electronic communications in 2002, to be applied as of July 2003. The new framework applies to all transmission infrastructures while regulation of content of broadcast over electronic communications networks remains outside the scope. The new framework includes in particular provisions on access to spectrum, authorisation of providers of electronic communications networks and services including those used for transmitting broadcasting programmes; provisions on must-carry obligations, access rules for networks, conditional access systems and associated facilities. The main objectives of the review were to create a set of rules that would be simple, aimed at deregulation, technologically neutral and sufficiently flexible to deal with fast-changing markets in the electronic communications sector. The goals of the new framework are to encourage competition in the electronic communications markets, to improve the functioning of the internal market and to guarantee basic user interests that would not be guaranteed by market forces. [26]
[26] The Telecoms package includes the following elements:
The Directive on electronic commerce [27] provides a light and flexible legal framework for e-commerce and addresses only those elements which are strictly necessary in order to ensure the proper functioning of the internal market in e-commerce. It was drafted in a technologically neutral way to avoid the need to constantly adapt the legal framework to new developments. [28] It covers a wide variety of services provided online (so-called "information society services") ranging from online newspapers and specialised news services (such as business or financial information), distance selling of various products (books, computer hardware and software, pharmaceuticals, etc.) to the online provision of financial services (online banking, online investment). The latter are of particular importance as they are particularly suitable for cross-border delivery, which the Commission has recognized in its Communication on e-commerce and financial services [29]. The Directive applies horizontally across all areas of law which touch on the provision of information society services, regardless of whether it is a matter of public, private, or criminal law.
[27] OJ L 178, 17. 7. 2000.
[28] For instance, technological applications (WAP or PDA-sets) enabling the content to be accessed by a specific device do not constitute "modification of information" within the meaning of Article 12, but merely "technical specification of content".
[29] COM(2001) 66 final, 7.2.2001.
The Commission Communication on barriers to widespread access to new services and applications of the information society through open platforms in digital television and third generation mobile communications [30] concerns the interoperability of information society services. With the more general aim of detecting the barriers to broad access to new technologies, it addresses the issue of promoting open technological platforms for third-generation mobile communications (3G) and digital television. These technologies could play a complementary role to the PC in future in providing widespread access to the Internet and to interactive services. The Communication identifies follow-up measures for Member States. It also foresees in the long term a "multi-platform environment" emerging which will deliver advanced information society services in a complementary way.
[30] COM(2003) 410 final.
The Commission Communication on digital switchover ("transition from analogue to digital broadcasting, from digital switchover to analogue switch-off") [31] sets out guidance for Member States on the difficult task of migrating to digital radio and television transmission, and ultimately switching off analogue transmission, in a consumer-friendly fashion. It also launches a policy debate on how to make best use of the radio spectrum made available after analogue broadcasting is switched off. The eEurope 2005 Action Plan requires Member States to publish their switchover plans, including a possible date for ending analogue television, by the end of 2003. This will ensure that consumers have enough information and adequate warning to become acquainted with all the possibilities of new digital TV services and to upgrade their equipment. The Communication advises Member States on the policy pitfalls to avoid and identifies items that should be part of national switchover plans. National measures should be transparent, proportionate, timely, and technologically neutral so as to avoid unduly discriminating against certain parties and distorting competition in the market.
[31] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the transition from analogue to digital broadcasting (from digital 'switchover' to analogue 'switch-off'), COM(2003) 541 final.
Accessibility for people with disabilities to television
Although the issue of accessibility for people with a disability to television does not fall within the remit of the TVWF Directive, the Commission will promote accessibility matters with Member States to co-ordinate and complement national actions and measures in the Contact Committee established by the TVWF Directive. In particular, enriching content with audio description, audio subtitling, subtitling and sign language will be further discussed.
Consumer protection
All EU consumer protection rules apply to the audiovisual sector as to any other. These include the general provisions on advertising which apply to all sectors contained in the Misleading Advertising Directive, and the recent proposal for a framework directive on unfair business-to-consumer commercial practices. The framework directive takes a technology-neutral approach and is also based on the country of origin principle, making it compatible with the approach of the existing TVWF Directive. The proposal makes clear that in case of conflict with sector-specific EU rules which also regulate this area, it is those sector-specific rules which apply.
The Commission proposal for a Regulation on consumer protection cooperation of 17 July 2003 [32] aims to establish a network of national enforcement authorities in the field of consumer protection laws. Among other provisions, the Regulation sets up a Standing Committee on Consumer Protection Cooperation. However, matters regulated by the TVWF Directive will continue to be examined only by the Contact Committee established by the TVWF Directive.
[32] COM(2003) 443 final.
Law applicable to non-contractual obligations
The Commission Proposal for a Regulation on the law applicable to non-contractual obligations ("Rome II") of 22 July 2003 [33] lays down that, as a general rule, "the law applicable to a non-contractual obligation shall be the law of the country in which the damage arises or is likely to arise, irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and irrespective of the country or countries in which the indirect consequences of that event arise". Nevertheless, the right of reply is regulated by a specific provision in Article 6: "The law applicable to the right of reply or equivalent measures shall be the law of the country in which the broadcaster or publisher has its habitual residence".
[33] COM(2003) 427 final.
Trade policy
On audiovisual services, the European Community and its Member States have not made commitments and have taken exemptions to the Most Favoured Nation clause in the last multilateral trade negotiations Round, known as the "Uruguay Round". By doing so, the EU benefits from room for manoeuvre in the audiovisual sector, which secures the possibility both to maintain existing national and Community measures in this sector and to further develop national and Community policies and instruments, in response to developments in the sector.
This freedom of action is at the heart of the conclusions of the EU Council of 26 October 1999 regarding the negotiations on the General Agreement on Trade in Services (GATS) for the forthcoming WTO (World Trade Organization) Round, which is now under way and known as the DDA (Doha Development Agenda) Round. These conclusions, call upon the Union "to ensure that the Community and its Member States maintain the possibility to preserve and develop their capacity to define and implement their cultural and audio-visual policies for the purpose of preserving their cultural diversity". The Community's position in the DDA negotiations is fully in line with these conclusions.
Promotion of cultural diversity in external relations
The European Union is open to trade and co-operation in audiovisual services, the promotion of exchanges in those services being a necessary component of its cultural diversity objective. Such objectives are pursued through the development of the cultural and audiovisual dimension of existing partnerships between the EU and third countries, for example in the framework of the Cotonou Agreement with African, Caribbean and Pacific countries or the Euromediterranean partnership.
Furthermore, in August 2003 the Commission adopted a Communication entitled "Towards an international instrument on cultural diversity" in which it supported the opportunity to develop a new international instrument on cultural diversity in the framework of UNESCO. The UNESCO General Conference (29 September-17 October 2003) decided to begin working towards a Convention on cultural diversity, entailing the submission of a draft Convention to the next General Conference in 2005.
3. Towards a new governance for European audiovisual media
The "television without frontiers" Directive [34] is the main legislative instrument at EU level concerning audiovisual services. The Directive has been complemented in particular by Council Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (the e-commerce Directive) [35] and by Council Directive 1993/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission [36] ("cable and satellite Directive"). In relation to the TVWF Directive the e-commerce Directive clarifies some legal concepts and harmonises certain aspects enabling information society services to benefit fully from internal market principles, while the cable and satellite Directive aims to facilitate cross-border transmission of audiovisual programmes by satellite and retransmission by cable.
[34] Council Directive 89/552/EEC as amended by Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council.
[35] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000.
[36] OJ L 248 , 6. 10. 1993, pp. 15-21.
The Annex to the fourth report on the application of the "Television without Frontiers" Directive [37] set out the work programme for 2003 for the review of the Directive. The work programme announced a public consultation with the aim of providing the Commission with the information necessary to assess whether there is a need to update or adapt the Directive.
[37] COM(2002) 778 final.


La consultazione ha avuto come base taluni documenti di lavoro pubblicati sul sito web della Commissione [38]. Due serie di udienze pubbliche sono state organizzate a Bruxelles, il 2-4 aprile e il 23-25 giugno 2003. Le parti interessate sono state inoltre invitate a trasmettere i loro contributi scritti entro il 15 luglio 2003. La Commissione ha ricevuto più di 150 contributi (circa 1.350 pagine) provenienti da tutte le parti interessate (emittenti private e pubbliche, autorità di regolamentazione, produttori, titolari di diritti, artisti) e dalla maggior parte degli Stati membri. La maggior parte di tali contributi conviene che la direttiva ha fornito un quadro flessibile e adeguato per la regolamentazione da parte degli Stati membri e sostiene l'approccio pragmatico della Commissione. In generale, la direttiva ha contribuito positivamente alla libera circolazione dei servizi di radiodiffusione nell'UE. Tuttavia, le parti interessate hanno anche messo in evidenza gli aspetti che andrebbero riconsiderati.
[38] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ review-twf2003/consult_en.htm
I risultati della consultazione pubblica (osservazioni scritte e udienze pubbliche) sono stati discussi con i membri del comitato di contatto istituito dalla direttiva "televisione senza frontiere" e con le autorità nazionali competenti.
3.1. Definizioni e concetti di base
La direttiva "televisione senza frontiere" stabilisce le norme minime che devono essere previste dalla regolamentazione degli Stati membri sul contenuto delle trasmissioni televisive. Le trasmissioni televisive delle emittenti che sono sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro e che ne rispettano la normativa possono essere liberamente ricevute e ritrasmesse in tutta la Comunità. Conformemente all'approccio iniziale, il quale insiste sull'importanza dei media e delle comunicazioni per una società libera, democratica e sociale, queste norme minime consistono essenzialmente nell'obbligo di adottare provvedimenti diretti a:
* garantire che gli eventi di grande rilevanza sociale non siano trasmessi in esclusiva, impedendo ad ampi settori del pubblico dello Stato membro interessato di seguire l'evento mediante trasmissioni televisive liberamente accessibili;
* promuovere la produzione e la diffusione dei programmi televisivi europei;
* tutelare i consumatori per quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione e le televendite, ivi incluse le prassi commerciali sleali;
* proteggere i minori e l'ordine pubblico;
* tutelare il diritto di rettifica.
La direttiva contiene principi fondamentali che potrebbero essere visti come obiettivi di politica validi per qualsiasi tipo di prestazione di servizi audiovisivi (regole in materia di tutela dei minori, separazione tra contenuto e pubblicità, chiara identificazione della pubblicità, divieto di certi prodotti). Alcune delle regole dettagliate previste dalla direttiva "televisione senza frontiere" riguardano specificamente la tradizionale programmazione televisiva lineare (per esempio, le disposizioni concernenti la durata e l'inserzione degli spot pubblicitari e di televendita).
L'attuale diritto comunitario distingue tra "servizi di radiodiffusione televisiva", cui si applica la direttiva "televisione senza frontiere", e "servizi della società dell'informazione", cui si applica la direttiva sul commercio elettronico. L'approccio normativo della direttiva "televisione senza frontiere" è più dettagliato di quello della direttiva sul commercio elettronico. Ciò è principalmente dovuto alla straordinaria importanza assunta nelle nostre società dalla televisione, la quale influisce in misura impareggiabile sulle opinioni delle persone.
Per il momento, nessun servizio della società dell'informazione ha un'importanza e un impatto simili a quelli dei servizi di radiodiffusione televisiva. La diffusione dei servizi a banda larga è stata più lenta di quanto inizialmente previsto e sembrerebbe che gli sviluppi siano difficili da pronosticare in un ambiente economico radicalmente mutato. I risultati del processo di consultazione confermano quest'ipotesi. Alcuni contributi (provenienti soprattutto dagli Stati membri) chiedono l'estensione del campo d'applicazione della direttiva. Tali contributi propongono soluzioni diverse (alcuni sostengono l'estensione del campo d'applicazione ai soli servizi televisivi non tradizionali, altri chiedono l'estensione a qualsiasi forma di contenuto audiovisivo) e sono criticati da quanti considerano prematura una regolamentazione orizzontale in materia di contenuti audiovisivi perché non vi è ancora una piena convergenza dei media.
A medio termine, tuttavia, la Commissione ritiene che una revisione accurata della direttiva possa essere necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti della struttura del mercato audiovisivo. Pertanto, la Commissione esaminerà, con l'ausilio di esperti (riuniti in un gruppo di riflessione), se a livello comunitario occorra modificare la regolamentazione relativa ai diversi canali di distribuzione dei contenuti audiovisivi per tener conto della convergenza dei media a livello tecnico e di qualsiasi divergenza tra le regolamentazioni nazionali che pregiudichi la creazione e il funzionamento del mercato comune. Il mandato del gruppo si fonderà sul quadro esistente. Qualsiasi intervento dovrà assicurare l'applicazione proporzionata della regolamentazione in materia di contenuti e l'attuazione coerente delle pertinenti politiche ritenute collegate a questo settore, come la concorrenza, le comunicazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la strategia per il mercato interno nel settore dei servizi.
3.2. Regole generali
La direttiva "televisione senza frontiere" sancisce un principio fondamentale di mercato interno, quello dell'applicazione della legge del paese d'origine, che praticamente non tollera eccezioni. In tale contesto, la direttiva fissa un certo numero di criteri volti a determinare lo Stato membro competente, al fine di evitare che un certo programma sia sottoposto alla competenza di diversi Stati membri. Quando la direttiva è stata modificata nel 1997, sono stati aggiunti alcuni criteri per determinare in modo esaustivo lo Stato membro nella cui sfera di competenza rientra l'organismo di radiodiffusione televisiva. Infine, la direttiva dispone che se la competenza non può essere stabilita tramite i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro competente può essere determinato sulla base degli articoli 52 (nuovo articolo 43) e seguenti del Trattato. La consultazione pubblica ha riguardato anche queste disposizioni dell'articolo 2 della direttiva.
Se la maggior parte degli Stati membri e delle persone che hanno trasmesso contributi ritiene che le norme siano adeguate, altri Stati e talune associazioni di tutela dei consumatori hanno dichiarato di essere preoccupate per le diversità esistenti tra le normative nazionali e per il conseguente rischio che le emittenti si stabiliscano negli Stati aventi la legislazione più liberale. D'altra parte, alcuni Stati membri hanno sollevato il problema della diversificazione pubblicitaria. Si parla di "diversificazione pubblicitaria" quando un'emittente, attraverso un canale destinato al pubblico del paese d'origine, raggiunge anche bacini d'udienza di altri paesi (solitamente limitrofi), ma con programmi nei quali gli intervalli pubblicitari iniziali sono sostituiti da intervalli pubblicitari specificamente destinati al pubblico di questi bacini complementari. Ad avviso di tali Stati, questa pratica rischia di pregiudicare la salute finanziaria degli organismi di radiodiffusione, e dunque dell'industria audiovisiva, degli Stati vicini. Occorre tuttavia precisare che detta prassi è conforme ai principi di libera prestazione dei servizi [39] o di libertà di stabilimento [40] come sviluppati dalla Corte di giustizia.
[39] CGCE, 26 aprile 1988, causa 325/85, Racc. I-02085.
[40] Su questo principio, si veda la Guida della giurisprudenza della Corte di giustizia CE relativa agli articoli 43 e seguenti del Trattato CE: Il diritto di stabilimento, 1.1.2001. http://europa.eu.int/comm/internal_market/ en/services/establ/art43_fr.pdf
D'altra parte, le norme della direttiva hanno creato alcuni problemi d'applicazione, come mostra la procedura di inadempimento relativa ai programmi RTL4 e RTL5 promossa nei confronti del Regno dei Paesi Bassi. Tuttavia, la Commissione ha potuto chiudere il dossier in seguito ad una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato olandese [41].
[41] La Commissione aveva avviato una procedura di inadempimento nei confronti delle autorità olandesi in seguito alla decisione del Commissariaat voor de media di riconoscersi competente in relazione ai programmi RTL 4 e RTL 5 emessi da un'emittente sottoposta alla competenza delle autorità lussemburghesi. Senza rimettere in discussione l'analisi effettuata nel merito dal Commissariaat voor de media, il Consiglio di Stato ha recentemente annullato tale decisione dichiarando che il Commissariaat non poteva riconoscersi competente causando una situazione di doppia competenza incompatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". Tenuto conto di questa sentenza, le autorità olandesi riconoscono, come sostenuto dalla Commissione, che la direttiva vieta che una stessa emittente possa rientrare nella sfera di competenza di più Stati membri. La Commissione ha dunque deciso di chiudere il dossier.
Se necessario, la Commissione esaminerà eventuali questioni relative a questi principi, come in passato, nel quadro del comitato di contatto con la partecipazione, ove occorra, dei responsabili nazionali.


The consultation was based on discussion papers published on the Commission's website [38]. Two series of public hearings were organised in Brussels, on 2-4 April and 23-25 June 2003. Interested parties were also invited to transmit their written contributions by 15 July 2003. The Commission received more than 150 submissions (around 1 350 pages). All relevant parties (private and public broadcasters, regulators, producers, rights holders, artists) and most Member States made contributions. Most submissions agree that the Directive has provided a flexible and adequate framework for regulation by Member States and support the Commission's pragmatic approach. Overall, the Directive has made a positive contribution to enabling free movement of broadcasting services within the EU. But the contributions also highlighted where further thinking is needed.
[38] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ review-twf2003/consult_en.htm
The results of this public consultation (written comments and public hearings) were discussed with the members of the Contact Committee established by the TVWF Directive and with the national regulatory authorities.
3.1. Definitions and basic concepts
The "Television without Frontiers" Directive lays down the minimum standards which regulation of the content of television broadcasts by the Member States must guarantee. Television broadcasts from broadcasters that are subject to the jurisdiction of a Member State and meet the legal requirements applying in that Member State may be freely received and retransmitted throughout the Community. In accordance with the initial focus on the importance of the media and communication for a free, democratic and social society, these minimum standards essentially comprise the obligation to adopt measures:
- to ensure that events of major importance for society are not broadcast on the basis of exclusivity in such a way that significant sections of the public in the relevant Member State are prevented from following the event in a freely accessible television broadcast;
- to promote the production and dissemination of European television programmes;
- to protect consumers as regards advertising, sponsorship and teleshopping, including in respect of unfair commercial practices;
- to protect minors and public order;
- to protect the right of reply.
The Directive contains fundamental principles which could be seen as policy objectives valid for any kind of delivery of audiovisual services (rules on the protection of minors, separation between content and advertising, clear identification of advertising, ban on certain products) Some of the detailed rules in the TVWF Directive are specifically focused at traditional linear television programming (for instance the provisions on duration and insertion concerning advertising and teleshopping spots).
Community law at present distinguishes between "television broadcasting services" subject to the "television without frontiers" Directive, and "information society services", subject to the "e-Commerce-" Directive. The regulatory approach of the TVWF Directive is more detailed than the regulatory approach of the "e-commerce-" Directive. This is mainly due to the paramount importance and the unparalleled impact of television broadcasting on our societies through the effect it has on the way people form their opinions.
For the time being, no information society service has reached an importance and an impact similar to television broadcasting services. The take-up of broadband services has been slower than initially expected and it would seem that developments are difficult to predict in a radically altered economic environment. The results of the consultation process confirm this assumption. Some contributions (especially from Member States) have demanded the extension of the scope of the Directive. The proposals themselves differ in scope (from non-traditional television services only to any form of audio-visual content) and are opposed by others that consider horizontal content regulation premature since full media convergence has not been reached yet.
In the medium term, nevertheless, the Commission considers that a thorough revision of the Directive might be necessary to take account of technological developments and changes in the structure of the audiovisual market. The Commission will therefore reflect with the help of experts (in focus groups) whether any changes to content regulation for the different distribution channels for audiovisual content would be necessary at Community level in order to take account of media convergence at a technical level and any divergence of national regulation which affects the establishment and the functioning of the common market. The mandate of the group shall be based on the existing framework. Any intervention would have to ensure the proportionate application of content rules and the coherent application of relevant policies considered to be connected to this sector, such as competition, commercial communications, consumer protection and the internal market strategy for the services sector.
3.2. General rules
The "Television without Frontiers" Directive includes a basic principle of the internal market, namely the application of the law of the country of origin, which allows hardly any exceptions. In this connection, the Directive lays down a number of criteria designed to establish which Member State has jurisdiction in order to avoid a situation in which a given programme is subject to the jurisdiction of several Member States. When the Directive was amended in 1997, certain criteria were added in order to establish exhaustively which Member State has jurisdiction over which television broadcasting organisation. Lastly, the Directive stipulates that if jurisdiction cannot be established using the criteria set out in Article 2(3), the Member State with jurisdiction can be established on the basis of Articles 52 (new Article 43) et seq. of the Treaty. The public consultation also concerned these provisions referred to in Article 2 of the Directive.
While most Member States and most of the people who contributed thought that the rules were appropriate, other Member States and consumer protection associations expressed their concerns about the diversity of national laws and the resulting risk of the establishment of broadcasters in the States with the least stringent legislation. Moreover, the problem of areaspecific advertising was raised by certain Member States. This is a practice whereby broadcasters, using a channel intended for viewers in their country of origin, reach audience areas in different countries - usually neighbouring countries - via the same channel, but with programmes in which the initial advertising screens are replaced by advertising screens specifically targeting people in these additional audiences. These contributions maintain that this is a practice which could undermine the financial health of the broadcasting organisations and therefore of the audiovisual industry of the neighbouring countries. However, it should be pointed out that this practice is in keeping with the principle of freedom to provide services [39] or freedom of establishment [40] as expounded by the Court of Justice.
[39] CJEC, 26 April 1988, case 325/85, ECR I-02085
[40] Concerning this principle, see the Guide to the Case Law of the European Court of Justice on Articles 43 et seq. of the EC Treaty: freedom of establishment, 01/01/2001, http://europa.eu.int/comm/internal_market/ en/services/establ/art43_en.pdf
Moreover, the rules of the directive have, on occasion, caused certain problems of application, witness the infringement proceedings initiated against the Netherlands concerning the programmes RTL4 and RTL5. However, the Commission dropped this case following a judgement issued by the Dutch Council of State [41].
[41] The Commission initiated infringement proceedings against the Dutch authorities following the decision of the Dutch Media Commission (Commissariaat voor de media) to grant itself jurisdiction for the programmes RTL 4 and RTL 5 put out by a broadcaster falling under the jurisdiction of the Luxembourg authorities. Without calling into question the analysis made on the issues by the Commissariat voor de media, a judgment by the Council of State has nonetheless annulled the decision taken, considering that this body could not grant itself jurisdiction in this way and trigger a situation of dual jurisdiction which was contrary to the Television without Frontiers Directive. In the light of this judgment, the Dutch authorities acknowledge, as the Commission maintained in this case, that the Directive prohibits any situation in which a broadcaster comes under the jurisdiction of more than one Member State. The Commission has therefore decided to close this dossier.
As in the past, the Commission will examine any questions that arise concerning these principles through the contact committee, with the participation of the national regulators, where appropriate.


3.3. Diritto all'informazione
Nell'ambito del processo di consultazione, il diritto all'informazione è stato discusso relativamente a due aspetti. Il primo documento di lavoro ha posto domande sull'adeguatezza e sull'opportunità delle attuali disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva (eventi di particolare rilevanza per la società). Il documento di lavoro n. 6 ha esaminato la necessità di introdurre un diritto a brevi estratti di eventi oggetto di esclusive e la concessione dell'"accesso" a tali eventi.
La maggior parte dei contributi considera l'articolo 3 bis utile, necessario, efficace e proporzionato. Alcuni contributi, provenienti in particolare dalle emittenti private tedesche, sono più critici al riguardo. Quanto alla possibile estensione della norma, l'idea di un elenco europeo di eventi di particolare rilevanza per la società (europea), avanzata da talune emittenti del servizio pubblico segnatamente allo scopo di eliminare la prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale, è stata accolta con generale scetticismo. Benché nei contributi siano stati proposti diversi miglioramenti, non è emerso un consenso sull'opportunità di definire a livello europeo il concetto di "una parte importante del pubblico" o sulla necessità di rivedere la direttiva per quanto riguarda le date di riferimento. Alcuni Stati membri ed alcuni soggetti interessati accoglierebbero favorevolmente una decisione chiara della Commissione sulla compatibilità dei provvedimenti previsti (elenchi) con il diritto comunitario. Ciò potrebbe aumentare la certezza del diritto rispetto alla situazione attuale, in cui la Commissione deve avviare una procedura d'inadempimento se ritiene i provvedimenti nazionali sproporzionati rispetto all'obiettivo conseguito.
Le consultazioni hanno mostrato che non vi è necessità urgente di rivedere questa disposizione della direttiva. Come indicato in alcuni contributi, l'attesa sentenza del Tribunale di primo grado [42] sull'articolo 3 bis potrebbe fornire nuovi elementi e rendere necessaria un'ulteriore discussione sui "principi informatori" o sul ruolo della Commissione. La Commissione discuterà tali questioni in seno al comitato di contatto nella seconda metà del 2004. Eventuali orientamenti fornirebbero agli Stati membri informazioni specifiche sulla scelta e sull'esecuzione dei provvedimenti nazionali. La Commissione ritiene che un elenco europeo non costituirebbe un miglioramento: se la direttiva lascia agli Stati membri la libertà di individuare gli eventi di grande rilevanza, ciò è dovuto alle specificità socioculturali dei diversi paesi e regioni. Un capovolgimento radicale di approccio, nel senso di obbligare gli Stati membri a individuare eventi di particolare rilevanza per la società, non potrebbe essere considerato conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, le idee avanzate non contribuirebbero all'eliminazione della prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale. Secondo le emittenti del servizio pubblico e alcuni Stati membri, si dovrebbe adottare a livello europeo un atto normativo che preveda un diritto armonizzato di accesso agli eventi importanti. Le attuali divergenze tra le normative nazionali creano distorsioni. Altri Stati membri sono più scettici; le emittenti private e i titolari dei diritti ritengono che la questione vada affrontata sulla base di codici volontari e rifiutano fermamente l'idea di un diritto di accesso a tali contenuti.
[42] Causa T-33/01, Kirch Media.
La Commissione ritiene che la questione del diritto di accesso agli eventi importanti vada ulteriormente esaminata [43] ed inviterà degli esperti a discuterne (in un gruppo di riflessione). La problematica dev'essere affrontata insieme con la normativa sul diritto d'autore. Occorre rispondere a tre domande principali: in che misura la direttiva sul diritto d'autore fornisca una soluzione adeguata attraverso la disposizione in materia di "correttezza nei rapporti commerciali"; se gli obiettivi politici generali (pluralismo delle fonti di informazione, ecc.) richiedano l'adozione di un testo normativo che preveda un "diritto d'accesso" per le emittenti e per le agenzie di stampa; quale tipo d'intervento debba essere previsto.
[43] Si veda anche la petizione al Parlamento europeo n. 1358/2002.
3.4. Promozione della produzione e cronologia dei media
Riserva a favore delle opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione (articoli 4 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere")
L'articolo 4 della direttiva "televisione senza frontiere" prevede l'introduzione di misure dirette a promuovere le "opere europee". Il concetto di "opere europee" è definito nell'articolo 6.
La maggior parte dei soggetti interessati è a favore dello status quo. Alcuni hanno chiesto un rafforzamento delle prescrizioni, mentre altri ne hanno proposto la sostituzione con norme che prevedano obblighi d'investimento o con specifici programmi di sostegno alla produzione europea. Una minoranza continua a mettere in discussione l'esigenza e/o la proporzionalità delle attuali prescrizioni.
Le proposte di rafforzamento delle attuali prescrizioni comprendono:
* l'introduzione di un esplicito obiettivo quantitativo invece dell'espressione "la maggior parte del loro tempo di trasmissione". La percentuale minima proposta va dal 51% al 75%;
* il chiarimento dell'obbligo mediante la soppressione della proposizione "ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Questa proposta è appoggiata da un gran numero di produttori, sceneggiatori e distributori.
Soltanto pochi contributi hanno chiesto nuovi sotto-obiettivi o quote per le produzioni nazionali, le opere europee non nazionali, le opere cinematografiche e i programmi "regionali" linguisticamente speciali. È stata inoltre proposta l'introduzione di un obbligo d'investimento complementare rispetto alle misure riguardanti il tempo di trasmissione.
Alcuni hanno chiesto che venga migliorato il sistema mediante il quale la Commissione europea controlla l'applicazione di questo articolo; a tal fine, essi propongono la ripubblicazione degli orientamenti in materia di raccolta e convalida dei dati o l'organizzazione del monitoraggio al livello comunitario.
I soggetti interessati sono assai divisi quanto all'esigenza di un'ulteriore armonizzazione della definizione di opere europee contenuta nell'articolo 6. Coloro che sostengono tale esigenza hanno proposto di seguire la definizione contenuta nella Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica.
Opere europee di produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva "televisione senza frontiere")
L'articolo 5 stabilisce a favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti un obiettivo del 10% in termini di tempo di trasmissione oppure di bilancio destinato alla programmazione. La maggioranza dei soggetti interessati si è dichiarata favorevole al mantenimento dello status quo. Anche in questo caso, alcuni hanno proposto di aumentare la percentuale al 25% e/o di sopprimere la frase "ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Altri hanno chiesto che le prescrizioni attuali siano abrogate o sostituite da altri meccanismi.
La maggioranza ritiene che l'assenza di una definizione di "produttore indipendente" non ostacoli la circolazione delle opere nell'UE. In altre parole, vi è un ampio consenso a favore dello status quo. Tuttavia, diversi soggetti hanno chiesto l'introduzione di una definizione armonizzata ed hanno presentato a tal fine un lungo elenco di criteri chiave per individuare le produzioni indipendenti ai sensi della direttiva. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere l'elenco a disposizione degli Stati membri sotto forma di orientamenti.
Disposizioni comuni agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere"
Una minoranza ha chiesto che dalle misure volte a promuovere le opere europee fossero esentati i canali tematici, le televendite, i paesi a bassa capacità di produzione audiovisiva, i paesi che dispongono di un'area linguistica limitata, le emittenti piccole e medie ed i canali con audience bassa (il "criterio de minimis"). Alcuni hanno chiesto disposizioni speciali per le "nuove" organizzazioni di radiodiffusione e per le nuove forme di accesso ai programmi quali il pay per view o il video on demand. Tuttavia, qualsiasi eccezione all'applicazione delle misure volte a promuovere le opere europee dovrebbe essere accuratamente definita dalla direttiva.
Cronologia dei media (articolo 7 della direttiva "televisione senza frontiere" )
Per quanto riguarda la cronologia dei media stabilita nell'articolo 7, la grande maggioranza dei soggetti interessati è favorevole al mantenimento dello status quo. Le udienze pubbliche e i contributi al processo di revisione hanno mostrato che il capitolo III della direttiva rappresenta un compromesso ben equilibrato nel senso della promozione di un paesaggio audiovisivo europeo diversificato. Pertanto, in questa fase la Commissione non intende proporre modifiche della disposizione. La Commissione ne controllerà ulteriormente l'applicazione alla luce dello studio previsto dall'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere".


3.3. Right to information
In the consultation process, the right to information was discussed in relation to two aspects. The first discussion paper asked questions on the adequacy and appropriateness of the present provisions in Article 3a of the Directive (events of major importance for society). Discussion paper 6 deliberated the need to introduce for the future a right to short extracts of events subject to exclusive rights and the granting of "access" to these events.
The majority of contributions received consider Article 3a of the Directive to be useful, necessary, effective and proportionate. Some contributions, notably from German private broadcasters, are more critical in this respect. Regarding possible extensions of these provisions, the idea of having a European list of events of major importance for (European) society was suggested by certain public service broadcasters, mainly with the aim to overcome the practice of marketing certain rights on a territorial basis, but met with widespread scepticism. Though different improvements were suggested in the contributions no consensus emerged on whether to define at a European level the notion of "a substantial proportion of the public" or the need to review the Directive with regard to reference dates. Some Member States and stakeholders would welcome the inclusion of a positive decision by the Commission on the compatibility of the proposed measures (lists) with Community law. This could provide more legal certainty compared to the present situation where the Commission has to open an infringement procedure if it finds the national measures disproportionate to the objective sought.
The consultations showed that there is no urgent, pressing need for a revision of this provision of the Directive. As mentioned in some contributions the forthcoming ruling of the Court of First Instance [42] in relation to Article 3a might provide new elements that could necessitate a further discussion of "guiding principles" or the role of the Commission. The Commission will discuss these issues in the Contact Committee in the second half of 2004. Possible guidelines would provide specific information for Member States on the choice and implementation of national measures. The Commission considers that the concept of European list would have no value added as the present concept of the Directive leaves it to the Member States to designate events of major importance owing to national and regional cultural and societal specificities. A radical overturning of this concept to oblige Member States to designate events of major importance for society could not be seen to be in conformity with the principle of subsidiarity. Furthermore the suggestions would not contribute to overcoming the practice of marketing certain rights on a territorial basis. Public service broadcasters and some Member States consider that a statutorily harmonised right to access newsworthy events should be established at European level. Current disparities between national laws on this issue create distortions. Other Member States are more sceptical; private broadcasters and right holders consider this to be a matter for voluntary codes and firmly reject any notion of right of "access" to such content.
[42] Kirch Media, T-33/01 CFI.
The Commission considers that the issue of right to access to newsworthy events needs further attention [43] and will invite experts to further discuss this matter (in a focus group). The issues at stake have to be dealt with in conjunction with copyright regulation. Three main questions have to be answered: to what extent does the copyright Directive provide an adequate solution through its "fair dealing" provision? Do the general policy objectives at stake (pluralism of information sources, etc.) require the statutory definition of a "right to access" for broadcasters and news agencies? What type of intervention should be provided for?
[43] See also Petition Nr. 1358/2002 to the European Parliament.
3.4. Promotion of production, chronology
Broadcasting of a majority proportion of European works (Articles 4 and 6 of the TVWF Directive)
Article 4 of the TVWF Directive provides for the introduction of measures to promote "European works". These "European works" are defined in Article 6.
The majority of stakeholders are in favour of the status quo. Some requested the strengthening of the requirements, while others proposed replacing the existing requirements with other instruments such as investment obligations or specific support programmes for European production. A minority of stakeholders continues to question the need and/or the proportionality of such requirements.
Proposals for the strengthening of the current requirements included:
* introducing an explicit quantitative objective instead of the expression "a majority proportion of its transmission time". The proposed minimum figure ranged from 51% to 75%;
* clarifying the obligation by deleting the wording "Where practicable and by appropriate means". This proposal was backed by a large number of producers, scriptwriters and distributors.
Only a few submissions asked for new sub-objectives or quotas for national productions, non national European works, cinematographic works and "regional" programmes with special language inter-connections. The introduction of an investment obligation was also proposed, complementary to the transmission time measures.
Some asked for the improvement of the monitoring system used by the European Commission in relation to this article, by re-issuing guidelines on the collection and validation of data or by organising the monitoring at Community level.
Stakeholders were sharply divided concerning the need for further harmonisation of the definition of European works provided in Article 6. Those in favour of harmonisation proposed following the definition contained in the European Convention on Cinematographic Co-production.
European works by independent producers (Article 5 of the TVWF Directive)
Article 5 establishes a 10% objective in terms of transmission time or programming budget for European works by independent producers. A majority of stakeholders were in favour of the status quo. Here again, there were also proposals for increasing the figure to 25% and/or for removing the sentence "where practicable and by appropriate means". But there were also some voices requesting that the existing requirements be removed or replaced by other mechanisms.
The majority considered that the absence of a definition of the notion of "independent producer" is not an obstacle to the circulation of works within the EU. In other words, there is broad support for the status quo. However, several stakeholders favour the introduction of a harmonised definition. They provided a long list of key criteria for independent productions for the purposes of the Directive. One possible action would be to make this list of criteria available to Member States in the form of guidelines.
Provisions common to Articles 4, 5 and 6 of the TVWF Directive
There were minority requests for excluding from the measures to promote European works thematic channels, television shopping, countries with a low audiovisual production capacity or restricted language area, small and medium-sized broadcasters and channels with low audience (the "de minimis criterion"). Some demanded special provisions for 'new' broadcasting organisations and new forms of programme provision and access, such as pay per view or video on demand. However, any exception to the application of the measures to promote European works should be thoroughly defined and described in the Directive.
Media chronology (Article 7 of the TVWF Directive)
The large majority of stakeholders were in favour of the status quo in relation to the media chronology established in Article 7. The public hearings and the contributions to the review process showed that chapter III of the Directive represents a well-balanced compromise in promoting a diverse European audiovisual landscape. Therefore, the Commission does at this stage not intend to propose amendments to the relevant provisions. The Commission will further monitor its application in the light of the study provided for in Article 25a of the TVWF Directive.


3.5. Comunicazioni commerciali
La direttiva prevede, nel capitolo IV, una serie di norme in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, alcune delle quali specificamente riguardanti i minori. Essa contiene regole concernenti la quantità di pubblicità ammessa (limiti quotidiani e orari, articolo 18), il numero e le modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché il contenuto e la presentazione dei messaggi pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Norme specifiche (articolo 17) sono applicabili alla sponsorizzazione.
La direttiva è intesa a proteggere gli interessi dei telespettatori, ad esempio stabilendo una distinzione chiara tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, e a tutelare l'integrità ed il valore delle opere audiovisive e gli aventi diritto, ad esempio evitando le perturbazioni eccessive. Nel quadro della consultazione pubblica, la Commissione ha invitato le parti interessate a pronunciarsi, tra l'altro, sulla pertinenza di queste disposizioni alla luce dell'evoluzione dei mercati e dei progressi tecnologici. È stato in particolare chiesto se i limiti quantitativi alla pubblicità possano essere resi meno rigidi tenendo conto del grado di scelta e di controllo degli utenti e se le nuove tecniche pubblicitarie siano compatibili con le disposizioni della direttiva.
Le posizioni espresse in merito ai diversi punti esaminati possono essere riassunte nel modo seguente.
Per quanto riguarda i concetti e le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva, la maggior parte delle posizioni espresse sono favorevoli al mantenimento delle definizioni attuali. Pochi contributi auspicano modifiche. D'altra parte, si ritiene in generale che sia troppo presto per definire, nella direttiva, le nuove tecniche pubblicitarie.
La maggior parte dei contributi sono favorevoli al mantenimento dello status quo per quanto riguarda le disposizioni relative alla protezione dei minori (articolo 16) e della dignità umana (articolo 12), considerate sufficienti. Tuttavia, alcune associazioni che rappresentano i consumatori e le famiglie sono favorevoli ad un certo rafforzamento delle disposizioni a tutela dei minori. Questa è una materia di cui la Commissione si è occupata di recente nell'ambito della sua proposta relativa alle prassi commerciali sleali.
La maggior parte dei contributi presentati alla Commissione è favorevole al mantenimento delle disposizioni esistenti per quanto riguarda la forma e la presentazione della pubblicità (articolo 10). Pur accettando il principio della separazione tra contenuto editoriale e contenuto pubblicitario, alcuni operatori, in particolare inserzionisti, pubblicitari ed emittenti commerciali, auspicano un certo ammorbidimento delle relative modalità d'applicazione, soprattutto per quanto riguarda il carattere eccezionale degli spot isolati o il divieto di pubblicità clandestina.
Le disposizioni relative all'inserimento degli spot pubblicitari e delle televendite sono in generale considerate adeguate. Tuttavia, pur riconoscendo che gli spot pubblicitari devono di norma essere inseriti tra i programmi e che gli inserimenti durante i programmi non devono pregiudicare il valore e l'integrità di questi ultimi, numerosi contributi chiedono una semplificazione delle norme, segnatamente per quanto riguarda i programmi sportivi e i 20 minuti che devono trascorrere tra un'interruzione pubblicitaria e la successiva.
I prodotti del tabacco e le medicine sottoposte a prescrizione sono oggetto di divieti di pubblicità televisiva. Le bevande alcoliche sono sottoposte ad alcune restrizioni. In generale, queste disposizioni sono sostenute dalle parti interessate. Uno Stato membro ed alcune associazioni che operano per la tutela dei minori e della sanità pubblica sono tuttavia favorevoli ad un rafforzamento delle disposizioni che limitano la pubblicità a favore delle bevande alcoliche.
Le disposizioni sulla durata sono sostenute dalla maggior parte degli Stati membri. Un certo ammorbidimento delle norme è tuttavia richiesto da alcuni Stati membri, dalla maggior parte delle emittenti commerciali e da alcune agenzie pubblicitarie. In generale, le opinioni espresse non sostengono l'opportunità di modulare le norme in funzione del tipo o dell'audience dei programmi. Molte emittenti commerciali e agenzie pubblicitarie auspicano un ricorso più ampio a meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione. Da altri contributi risulta che il ricorso a tali meccanismi è inefficace in materia di durata.
Le norme sulla sponsorizzazione sono ritenute adeguate da molti contributi. Tuttavia, viene chiesto di chiarire, in particolare, se queste disposizioni autorizzino la presentazione di prodotti.
Per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, la tendenza di gran lunga prevalente è quella di ritenere compatibili con la direttiva lo schermo diviso, la pubblicità interattiva e la pubblicità virtuale purché siano rispettate certe condizioni. Numerose parti interessate hanno tuttavia auspicato, per garantire la certezza del diritto e un trattamento omogeneo di queste nuove tecniche nei vari Stati dell'Unione europea, che la Commissione pubblichi una comunicazione interpretativa al fine di precisare come vada applicata la direttiva a queste nuove tecniche.
La Commissione ha dunque deciso di adottare prossimamente una comunicazione interpretativa che precisa il modo in cui vanno applicate le disposizioni del capitolo IV della direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie. Peraltro, la Commissione esaminerà, sentendo anche il parere di esperti (nel quadro di un gruppo di riflessione), in quale modo si potrebbero far evolvere le norme sugli inserimenti e sulla durata, in particolare per tener conto del grado di controllo del telespettatore e della più ampia scelta di programmi che gli è offerta. Questo esame prenderà in considerazione anche i risultati dello studio indipendente, ordinato dalla Commissione, riguardante l'impatto delle misure di regolamentazione sui mercati pubblicitari [44] e la proposta di direttiva sulle prassi commerciali sleali.
[44] V. GU S107-95378.
3.6. Protezione dei minori e dell'ordine pubblico
Le opinioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica mostrano che i soggetti interessati sono in linea di massima d'accordo nel ritenere che le disposizioni della direttiva sulla tutela dei minori siano soddisfacenti e adeguate. Alcune parti interessate hanno auspicato che l'applicazione di queste disposizioni sia estesa all'Internet.
L'articolo 22 della direttiva distingue tra programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 1) e programmi che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 2). Molte parti interessate ritengono che questa disposizione debba essere mantenuta così com'è e che non vi siano stati problemi di applicazione. Tuttavia, alcuni gradirebbero un chiarimento delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.
La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi in merito considera soddisfacente la norma che vieta le trasmissioni contenenti istigazioni all'odio in base a differenze di razza, sesso o nazionalità e ritiene che tale disposizione non ponga alcun problema. Alcuni soggetti hanno sostenuto che la coregolamentazione o l'autoregolamentazione sarebbero inopportune in questo settore. Un certo numero di parti interessate ha chiesto che venga esaminata ulteriormente la questione di quali siano i provvedimenti adeguati per combattere la discriminazione fondata sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità, mentre altri hanno sottolineato che tali provvedimenti devono tener conto del diritto fondamentale alla libertà d'espressione.
I contributi ricevuti mostrano che la coregolamentazione funziona molto bene in alcuni Stati membri, ma taluni soggetti interessati hanno sostenuto che semplici codici di condotta senza controllo da parte delle autorità pubbliche non sono sufficienti.
L'impressione generale è che, sebbene le regole applicabili siano abbastanza chiare, imporne l'applicazione potrebbe risultare sempre più difficile, soprattutto in un ambiente digitale e on line. A tale riguardo, si è insistito sui vantaggi derivanti da sistemi efficaci di auto- e di co-regolamentazione. È stato espresso notevole interesse per il potenziamento dello scambio delle buone prassi e per il rafforzamento dei rapporti tra i vari enti.
L'articolo 2 bis della direttiva permette una deroga all'obbligo di assicurare la libertà di ricezione nel caso di trasmissioni il cui contenuto possa nuocere allo sviluppo dei minorenni. La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi al riguardo ritiene che tale disposizione sia adeguata e proporzionata al fine di tutelare l'interesse generale in questione. Tuttavia, taluni ritengono che la procedura potrebbe essere semplificata o che l'applicazione della norma debba essere chiarita, per esempio mediante una comunicazione interpretativa.
A seguito della consultazione e tenendo presente la preoccupazione espressa da molti soggetti interessati quanto all'efficacia dei controlli diretti ad assicurare l'osservanza delle norme, la Commissione proporrà anzitutto un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo sviluppo di sistemi di auto- e di co-regolamentazione (si veda il capitolo 3.10), in particolare tenendo conto dell'ambiente on line, in modo da contribuire al rispetto effettivo dei principi di protezione dei minori e dell'ordine pubblico, di cui è stata riconosciuta l'importanza universale a prescindere dalla natura del servizio e dal modo in cui questo viene fornito.
3.7. Diritto di rettifica
La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi sul diritto di rettifica con riferimento ai servizi televisivi ritiene che la norma attuale sia adeguata e che non siano necessarie regole supplementari. Alcuni ritengono che occorra sviluppare un diritto di rettifica applicabile a tutti i media elettronici.
Come già detto, la Commissione è del parere che la legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti debba essere quella del paese nel quale è stabilita l'emittente.
Secondo quanto suggerito nell'ambito del processo di consultazione, la Commissione farà propria l'idea che il diritto di rettifica debba essere applicabile a tutti i media. In una prima fase, ciò potrebbe essere sancito dalla raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana. Inoltre, la Commissione parteciperà attivamente ai lavori del Consiglio d'Europa riguardanti il diritto di rettifica nell'ambiente on line.


3.5. Commercial communications
Chapter IV of the Directive lays down a series of rules for advertising, sponsorship and teleshopping, including rules concerning advertising targeted at minors. It stipulates rules concerning the amount of advertising that may be broadcast on screen (daily and hourly limits, Article 18), the number of advertising breaks and the rules pertaining thereto (Article 11) and the rules pertaining to the content and presentation of advertising messages (Articles 10, 12, 13, 14, 15 and 16). Specific rules (Article 17) apply to sponsorship.
The Directive seeks to protect the interests of television viewers, e.g. by drawing a clear distinction between editorial content and advertising, and to protect the integrity and value of audiovisual works and holders of rights, e.g. by avoiding excessive disruptions. In the public consultation, the Commission invited interested parties to send it their contributions, particularly on the relevance of these provisions, having regard to developments on the markets and technological progress. One of the questions asked was whether the rules limiting the amount of advertising could be made more flexible to take account of the degree of user choice and control, and whether the new advertising techniques were compatible with the provisions of the Directive.
The positions expressed on the various points examined can be summarised as follows:
Concerning the concepts and definitions set out in Article 1 of the Directive, most of the positions expressed are in favour of retaining the existing definitions. There is little support for changes, and the general feeling is that it is too early to define the new advertising techniques in the Directive.
While most of the contributions consider the provisions on the protection of minors (Article 16) and human dignity (Article 12) to be adequate and are in favour of maintaining the status quo, there are nevertheless some associations representing consumers and families which would like to see the provisions protecting minors tightened up to some extent. This is an area which the Commission has recently addressed in its proposal on unfair commercial practices.
Most of the contributions sent to the Commission would like to see the existing provisions on the form and presentation of advertising (Article 10) maintained. While supporting the principle of the separation of editorial and advertising content, some operators, particularly advertisers, marketers and commercial broadcasters, would nonetheless welcome some degree of flexibility with regard to the implementation arrangements, particularly as regards the exceptional nature of isolated spots or the banning of surreptitious advertising.
The provisions governing the insertion of advertising and teleshopping spots are generally considered adequate. While acknowledging that advertising spots must in theory be inserted between programmes and that insertions during programmes must not affect the value or integrity of the programmes themselves, many contributions call for a simplification of the rules, particularly with regard to sports programmes and the rule whereby 20 minutes must elapse between each advertising spot.
Tobacco products and medicines obtainable only on prescription are covered by television advertising bans and there are certain restrictions where alcoholic beverages are concerned. While these provisions are generally supported by the interested parties, one Member State and some associations would nevertheless like to see stricter provisions on the advertising of alcoholic beverages.
The majority of Member States support the provisions on duration, but certain Member States, most commercial broadcasters and some advertising agencies would like some degree of flexibility in the rules. In general, the opinions expressed are not in favour of modulating the rules as a function of programme type or audience. A number of commercial broadcasters and advertising agencies would like to see more extensive use of self-regulation or co-regulation, but other contributions suggest that the use of these mechanisms is not effective for the provisions on duration.
Many contributions consider the rules on sponsorship to be appropriate, but there are also calls for clarification, particularly on whether these provisions authorise the presentation of products.
As for the new advertising techniques, a substantial majority takes the view that, subject to certain conditions, the split screen, interactive advertising and virtual advertising are compatible with the terms of the Directive. Nevertheless, for reasons of legal security and in order to ensure even treatment of these techniques in the different Member States of the European Union, many interested parties asked the European Commission to specify how the rules of the Directive apply to these new techniques by producing an interpretative communication.
The Commission has therefore decided to adopt, in the near future, an interpretative Communication setting out how the provisions of Chapter IV of the Directive apply, especially with regard to the new advertising techniques. Moreover, the Commission will contemplate, with the help of experts (through a focus group), how the rules on insertions and duration could develop, notably to take account of the degree of control exercised by viewers and the wider choice of programmes on offer. This examination will also take account of the results of the independent study ordered by the Commission on the impact of measures to regulate advertising markets [44] and the proposal for a Directive on unfair commercial practices.
[44] See OJ S107-95378
3.6. Protection of minors and public order
The comments expressed in the public consultation show that there is a general consensus among the stakeholders that the provisions laid down in the Directive on the protection of minors are satisfactory and adequate. Some stakeholders considered that it should be desirable to have the application of these provisions extended to the Internet.
Article 22 of the Directive distinguishes between programmes which might seriously impair the development of minors (Article 22(1)) and programmes which are likely to impair the development of minors (Article 22 (2)). Many stakeholders consider that this provision should be maintained as it stands and that there have been no problems with the application of this Article. However, some would support an attempt to clarify the precise meaning of the provisions in Article 22(1) and (2).
Most stakeholders who commented on the subject of prohibition of broadcasts containing incitement to hatred for reasons of race, sex or nationality are satisfied with the provision as it stands and are not aware of any problems. Some stakeholders argued that co-regulation or self-regulation would be inappropriate in this area. A number of stakeholders called for further reflection on appropriate measures against discrimination for reasons of race, sex or nationality, whilst other stakeholders emphasised the need to carefully balance the fundamental right to free speech with measures taken in this regard.
The contributions received show that co-regulatory models work very well in some Member States, but some stakeholders argued that simple codes of conduct without control by public authorities are not sufficient.
The general feeling is that while the rules applicable are quite clear, the effective enforcement of these rules might pose increasing problems, especially in a digital and online environment. In this respect, the benefits stemming from effective self- and co-regulatory models were particularly stressed. Much interest was expressed in deepening the exchange of best practices and the networking between different bodies.
Article 2a of the Directive allows a "derogation from the obligation to ensure freedom of reception" for content which could impair the development of minors. Most of the stakeholders who commented on this subject consider that the provision of Article 2a is adequate and proportionate for ensuring the protection of the general interest involved. However, some consider that the procedure could be made simpler or that the possible application of this provision should be clarified, for instance in an interpretative communication.
As a result of the consultation, and taking into account the preoccupation expressed by many stakeholders over the effectiveness of the enforcement of the rules applicable, the Commission will as a first step propose the update of the Recommendation on the protection on minors and human dignity centred on the development of self- and co-regulatory models (see chapter 3.10), in particular with a view to the online environment, so as to contribute to the effective respect of the principles of protection of minors and public order that have been recognised as being of universal importance irrespective of the nature of a service or of its delivery mode.
3.7. Right of reply
Most of the stakeholders who commented on the right of reply in respect of television services find that the provision as it stands is appropriate and that no additional regulation is necessary. Some stakeholders considered that a right of reply applicable to all electronic media should be developed.
As mentioned earlier, the Commission takes the view that the law applicable to the right of reply or equivalent measures should be the law of the country in which the broadcaster is established.
As suggested in the consultation process, the Commission will take up the idea that the right of reply should be applicable to all media. As a first step, the right of reply could be enshrined in the Recommendation on the protection of minors and human dignity. The Commission will also be actively involved in the work of the Council of Europe concerning the right of reply in the online environment.


3.8. Aspetti istituzionali
Il processo di consultazione si è concentrato sul funzionamento del comitato di contatto e su come integrare meglio nel lavoro a livello europeo le autorità nazionali competenti. Un altro aspetto affrontato nei documenti di lavoro è quello di come sormontare gli svantaggi dei sistemi di coregolamentazione (frammentazione dei mercati, ecc.) attraverso varie forme di cooperazione tra gli enti responsabili della coregolamentazione.
Il comitato di contatto è considerato dai più come un'istituzione utile. Per contro, si registrano divergenze di opinione su come coinvolgere meglio a livello europeo le autorità nazionali competenti: la maggior parte dei regolatori e alcuni Stati membri sono favorevoli all'istituzione di un comitato di regolamentazione a livello europeo, mentre altri Stati membri sono contrari ad una duplicazione di comitati.
Un certo numero di contributi ha inoltre auspicato che siano resi pubblici gli atti del comitato di contatto, in modo da renderne più trasparente il lavoro. Le emittenti private hanno chiesto lo status di osservatore nel comitato di contatto.
I contributi al processo di consultazione portano la Commissione a ritenere che la composizione e le mansioni del comitato di contatto non vadano modificate. In risposta alla richiesta di maggiore trasparenza, la Commissione, alla prima riunione del comitato di contatto nel 2004, proporrà di modificare l'articolo 7 del regolamento interno del comitato di contatto, che attualmente prevede la confidenzialità degli atti. La Commissione proporrà che, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [45], il regolamento interno permetta la pubblicazione degli ordini del giorno, dei documenti e dei verbali del comitato di contatto, salve le eccezioni di cui al regolamento 1049/2001. Questi documenti sarebbero pubblicati sul sito web della Commissione.
[45] GU L 145 del 31.5.2001, p. 43.
La Commissione, come ha già fatto in passato, inviterà i rappresentanti dell'industria di volta in volta, quando gli argomenti all'ordine del giorno ne consiglino la presenza, ma non ritiene opportuno che le emittenti siano rappresentate su base permanente.
La Commissione continuerà ad organizzare riunioni dei presidenti e dei direttori delle autorità nazionali su base occasionale. Nel 2003 vi sono stati due incontri di questo tipo. Se l'esperienza di queste riunioni continuerà ad essere soddisfacente, la Commissione esaminerà la possibilità di costituire su base permanente un "gruppo europeo di regolatori per i servizi audiovisivi" nel secondo semestre del 2004. L'eventuale decisione in tal senso della Commissione preciserebbe che le mansioni del comitato dei regolatori sono limitate allo scambio di idee su questioni operative e tecniche, mentre il comitato di contatto rimarrebbe il comitato responsabile ai sensi della direttiva.
3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana
La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana [46] è il primo strumento giuridico - a livello UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e di informazione via Internet. La raccomandazione offre orientamenti per lo sviluppo di un'autoregolamentazione nazionale in materia di protezione dei minori e della dignità umana. In particolare, essa invita i fornitori di servizi via Internet a sviluppare codici di condotta in modo da applicare meglio e chiarire la normativa.
[46] Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, p. 48).
La seconda relazione sull'applicazione della raccomandazione conclude che l'applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri (nonché da parte degli Stati aderenti e degli altri Stati che hanno risposto al questionario) è ancora eterogenea. Tuttavia, il numero di hot line e di codici di condotta è aumentato significativamente e il fatto che due degli Stati aderenti che hanno risposto al questionario abbiano creato hot line è un ulteriore segno positivo.
La valutazione e la classificazione del contenuto audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. In un cero numero di contributi si è sostenuto che i sistemi di valutazione devono tener conto delle diversità culturali e sociali tra gli Stati membri. Tuttavia, vi potrebbe essere un sistema UE di simboli descrittivi comuni per aiutare gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi. A ciò si potrebbe giungere adottando un approccio dal basso, attraverso la cooperazione di enti di coregolamentazione negli Stati membri e lo scambio delle buone prassi. Considerando l'approccio transmediale della raccomandazione, la Commissione prevede di proporre un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana nel senso di inserirvi una richiesta di armonizzazione di tali simboli descrittivi.
Il carattere cangiante del paesaggio mediatico, derivante dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei media, rende necessario insegnare ai bambini (ed a genitori) ad utilizzare i media efficacemente. Al giorno d'oggi, è essenziale sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle. Una serie di soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione pubblica riguardante la direttiva "televisione senza frontiere" auspica - oltre a quanto indicato sopra - che l'alfabetismo mediale venga incluso fra gli argomenti affrontati dalla raccomandazione. Questo è un punto che la Commissione considererà con attenzione alla luce della prevista proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio.
La Commissione prevede di dar seguito alle osservazioni concernenti la tutela dei minori proponendo un aggiornamento della raccomandazione che potrebbe riguardare le questioni dell'alfabetismo mediale, del diritto di rettifica e delle misure contro la discriminazione o contro l'incitamento all'odio in base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media on line. Questa proposta terrà conto delle conclusioni della seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione.
3.10. Co- e auto-regolamentazione
La comunicazione del 1999 sulla politica audiovisiva [47] ha sottolineato l'importanza degli strumenti di co- e di auto-regolamentazione. Tenendo conto del Libro bianco sulla governance europea [48] e del Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" [49], nella quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" [50] la Commissione ha ricordato il principio di base della regolamentazione: le direttive devono ritornare ad essere strumenti che definiscono un quadro giuridico e gli obiettivi da raggiungere. La coregolamentazione permette di conseguire l'obiettivo definito dalla Comunità attraverso misure adottate dal soggetto interessato riconosciuto in un certo settore. Il legislatore decide in quale misura la concezione e l'applicazione dei provvedimenti d'attuazione possano essere affidate ai soggetti interessati in considerazione della loro esperienza riconosciuta. Ove questo meccanismo non dia i risultati previsti, il legislatore si riserva il diritto di adottare direttamente provvedimenti aventi forza di legge.
[47] Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale - COM(1999) 657 def.
[48] COM(2001) 428 def. del 25.7.2001.
[49] COM(2002) 278 def.
[50] COM(2002) 778 def. del 6.1.2003, punto 2.1.2 dell'allegato.


3.8. Institutional aspects
The consultation process focused on the functioning of the Contact Committee and how national regulatory authorities could better be integrated in the work at European level. Another idea addressed in the discussion papers was overcoming the disadvantages of co-regulatory models (fragmentation of markets, etc.) through different forms of co-operation between co-regulatory bodies.
The Contact Committee is widely seen in a positive light as a sensible and helpful institution. There is less agreement on how national regulatory authorities should be better involved at European level. The majority of regulators and some Member States are in favour of establishing a regulatory committee at European level, while some other Member States are against a duplication of committees.
A certain number of contributions also suggested that the proceedings of the Contact Committee should be made public, to make its work more transparent. Private broadcasters asked for observer status in the Contact Committee.
The contributions to the consultation process lead the Commission to the conclusion that the composition and tasks attributed to the Contact Committee should not be changed. In response to the demand for more transparency the Commission will, at the first meeting of the Contact Committee in 2004, propose a change to Article 7 of the "Rules of Procedure of the Contact Committee", which at present declare the proceedings of the Contact Committee confidential. The Commission will propose that, in line with Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents [45], the rules of procedure should allow the publication of the agenda, documents and minutes of the Contact Committee, except for the exemptions mentioned in the Regulation. These documents would be published on the Commission's website.
[45] OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.
The Commission will, as has been the case in the past, invite industry representatives on an occasional basis when the subjects on the agenda recommend their presence, but does not consider it appropriate to have broadcasters represented on a permanent basis.
The Commission will continue its practice of inviting the chairmen and directors of national regulatory authorities to meetings on an ad hoc basis. Two such meetings took place in 2003. If experience with these meetings continues to be as satisfying in the future as it has been in the past, the Commission will consider establishing a permanent "European regulators group for audiovisual services" in the second half of 2004. A possible Commission decision to that effect would clearly state that the tasks of the regulators' committee are confined to exchange of views on operational and technical issues, whereas the Contact Committee remains the committee responsible under the provisions of the Directive.
3.9. The Recommendation on the protection of minors and human dignity
The Recommendation on the protection of minors and human dignity [46] is the first legal instrument - at EU level - concerning the content of online audiovisual and information services on the Internet. The Recommendation offers guidelines for the development of national self-regulation regarding the protection of minors and human dignity. In particular, it requests online Internet service providers to develop codes of conduct so as to better apply and clarify current legislation.
[46] Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity (published in Official Journal L 270, 7.10.1998, p.48).
The second report on the application of the Recommendation concludes that the application of the Recommendation by the Member States (as well as the Acceding States and the other States who replied to the questionnaire) is still heterogeneous. However, the number of hotlines and codes of conduct has increased significantly and the fact that two of the Acceding States who replied to the questionnaire have established hotlines is also a positive sign.
Rating or classification of audiovisual content performs an essential role in the protection of minors. In a number of contributions it was considered that - rating system should take into account the cultural and social diversities between Member States. Nevertheless there could be a EU system of common, descriptive symbols to help viewers assess the content of programmes. This could be reached in a bottom up approach through the cooperation of co-regulatory bodies in the Member States and the exchange of best practices. Taking into account the cross-media approach of the Recommendation the Commission envisages proposing an update of the Council Recommendation on protection of minors and human dignity to include a call for the harmonisation of such descriptive symbols.
The changing media landscape, resulting from new technologies and media innovation makes it necessary to teach children (and parents) to use the media effectively. To know where to find information and how to interpret it nowadays represents an essential skill. A number of stakeholders who participated in the public consultation concerning the TVWF Directive also suggested - besides the issues mentioned earlier on - to include media literacy among the subjects of the Recommendation. This is an issue that the Commission will carefully consider in the light of the envisaged proposal for an update of the Council Recommendation.
The Commission intends following-up the comments relating to the protection of minors by proposing an update of the Recommendation. This could cover issues relating to media literacy, the right of reply, and measures against discrimination or incitement to hatred on the grounds of race, sex or nationality in all online media. This proposal will build upon the conclusions of the second report on the implementation of the Recommendation.
3.10. Co- and self-regulation
The Communication on audiovisual policy in 1999 [47] stressed the importance of co- and self-regulatory instruments. Based on the European Commission's White Paper on European Governance [48] and the Better Legislation Action Plan [49] in the Fourth Application Report on the TVWF Directive [50] the Commission recalled the basic principles for regulation: Directives must revert to being instruments which define a legal framework and the objectives to be achieved. Co-regulation allows for the implementation of the objective defined by the Community by means of measures taken by the recognised stakeholder in a given area. The legislature decides to what extent the design and application of implementing measures may be entrusted to stakeholders on account of their recognised experience on the issue. Where this mechanism fails to produce the expected results, the legislature reserves the right to directly employ statutory measures.
[47] Principles and guidelines for the Community's audiovisul policy in the digital age - COM(1999) 657 final.
[48] COM(2001) 428 final, 25.7.2001.
[49] COM(2002) 278 final.
[50] COM(2002) 778 final, 6.1.2003, Annex point 2.1.2.


I contributi al processo di consultazione mostrano chiaramente che i concetti di autoregolamentazione, autocontrollo e coregolamentazione sono usati in modo diverso negli Stati membri. Ciò che in uno Stato membro viene chiamato "autoregolamentazione" sarebbe senz'altro considerato "coregolamentazione" in altri Stati membri. Un gran numero di esempi mostra che già nel quadro attuale si fa un notevole ricorso a sistemi di coregolamentazione. Tali sistemi sembrano essere particolarmente efficaci per quanto riguarda l'applicazione delle regole sulla pubblicità e sulla tutela dei minori.
Visti i problemi terminologici, molti soggetti interessati chiedono maggiore chiarezza. La Commissione ritiene che il Libro bianco sulla governance europea e il Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" forniscano già gli elementi chiave per la discussione attuale. Il Libro bianco individua i vari fattori che permettono di regolamentare meglio e più rapidamente e definisce le condizioni di utilizzo della coregolamentazione. I contributi al processo di consultazione mostrano che sistemi di coregolamentazione sono stati adottati in una serie di Stati membri senza che vi sia conflitto con la direttiva. Tuttavia, molti soggetti interessati pensano che l'autoregolamentazione non assicuri il conseguimento di tutti gli obiettivi di politica fissati dalla direttiva.
A tale riguardo, si deve anche stabilire quale sia il modo migliore per far sì che lo sviluppo di sistemi nazionali di co- e di auto-regolamentazione non interferisca con il funzionamento del mercato interno portando ad una riframmentazione dei mercati.
La Commissione intende lanciare uno studio sui sistemi di coregolamentazione nel settore dei media. Quest'analisi dovrebbe fornire il quadro completo delle misure di coregolamentazione finora adottate negli Stati membri e nei paesi aderenti nonché della ricerca già effettuata. Lo studio dovrebbe indicare in quali settori le misure sono principalmente applicate, il loro effetto e la loro compatibilità con gli obiettivi d'interesse pubblico.
4. Conclusioni e calendario
Sebbene l'effetto del cambiamento tecnologico sullo sviluppo del mercato audiovisivo sia stato più lento di quanto previsto solo pochi anni fa, le tecnologie digitali e la loro convergenza produrranno un numero sempre maggiore di nuovi contenuti, nuovi mezzi per fornirli e nuovi sistemi commerciali per finanziarli. La politica normativa in questo settore deve salvaguardare certi interessi pubblici, come la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, anche nel lungo periodo. La ampia consultazione condotta ha confermato che questi obiettivi non sono messi in dubbio dagli sviluppi tecnologici o di mercato. La questione è con quali mezzi questi obiettivi possano essere raggiunti in un ambiente mutato.
Per quanto riguarda la regolamentazione, la Commissione procederà in due tempi. Nel breve periodo, la certezza del diritto può essere accresciuta adottando una comunicazione interpretativa sulla pubblicità televisiva, in quanto non sia necessario rivedere la direttiva. Tale comunicazione interpretativa chiarirà in particolare fino a che punto l'attuale direttiva si applica alle nuove tecniche pubblicitarie. La Commissione proporrà inoltre un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana.
Nel medio periodo, occorra esaminare e discutere ulteriormente una serie di questioni, il che potrebbe condurre a modificare la direttiva "televisione senza frontiere" in un secondo tempo. A tal fine, la Commissione studierà le questioni con l'aiuto di esperti (gruppi di riflessione) oppure ordinerà o ha già ordinato studi indipendenti sui rispettivi argomenti.
Nel 2004 saranno organizzate riunioni di gruppi di riflessione sui seguenti argomenti:
* la regolamentazione del contenuto audiovisivo;
* in quale misura la regolamentazione in materia di pubblicità debba contenere norme di dettaglio;
* il diritto all'informazione e il diritto a brevi resoconti.
Saranno disponibili gli studi seguenti:
* studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi;
* studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere";
* studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media;
* studio sulla regolamentazione della televisione interattiva.
Il programma d'azione è precisato nell'allegato.

Allegato
Azione // Data di completamento
Comunicazione interpretativa della Commissione sulla pubblicità // Primo trimestre 2004
Proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana // Primo trimestre 2004
Proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico // Primo trimestre 2004
Proposta di aggiornamento della comunicazione della Commissione sul cinema // Primo trimestre 2004
Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "televisione senza frontiere" // Prima metà del 2004
Riunioni di gruppi di riflessione (regolamentazione del contenuto audiovisivo, norme di dettaglio nella regolamentazione in materia di pubblicità, diritto all'informazione) // 2004
Eventuale decisione della Commissione sul gruppo di regolatori per i servizi audiovisivi // Seconda metà del 2004
Presentazione dello studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere" // Intorno alla fine del 2004
Presentazione dello studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi // Intorno alla fine del 2004
Quinta relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" // 2005
Terza conferenza audiovisiva europea // 2005
Presentazione dello studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media // 2005


The contributions to the consultation process clearly show that notions like self-regulation, self-control or co-regulation are used in different ways in the Member States. Regulatory models that are called "self-regulation" in one Member State would be clearly qualified as "co-regulation" by others. A great number of examples given show the large extent to which co-regulatory models are already applied in the present framework. They seem to be especially successful with respect to the application of rules on advertising and the protection of minors.
Given the terminological problems many stakeholders still have with these notions, they call for more clarity. The Commission considers that the White Paper on European Governance and the Better Legislation Action Plan already provide the key elements for the present discussion. To attain better and faster regulation, the paper outlines the different factors that allow improvements to be achieved and defines the conditions for the use of co-regulation. The contributions to the consultation process show that co-regulatory models have been established in a number of Member States without conflicting with the Directive. But they also show that many stakeholders think self-regulation is not an appropriate solution for ensuring the fulfilment of all the policy objectives enshrined in the Directive.
In this context, it must also be examined how best to ensure that the development of national co- and self-regulatory models do not disturb the functioning of the internal market by a re-fragmentation of markets.
The Commission intends to launch a study of co-regulatory models in the media sector. This analysis should provide the full picture of co-regulatory measures taken to date in Member States and acceding countries, as well as of research already done. The study should state in which sectors these measures mainly apply, their effect and their consistency with public interest objectives.
4. Conclusions and timetable
Even though the effect of technological change on the development of the audiovisual market has been slower than was expected only a few years ago, digital technologies and convergence will increasingly involve new forms of content, new means of providing it and new business models to finance it. Regulatory policy in the sector has to safeguard certain public interests, such as cultural diversity, the right to information, the protection of minors and consumer protection now and in the future. The wide-ranging consultation confirmed that these objectives are not called into question by technological or market developments. What is questioned are the means by which these objectives can be achieved in a changed environment.
With regard to regulation, the Commission will proceed in a two step approach. In the short-term perspective more legal certainty can be provided by an interpretative Communication on television advertising in so far as no revision of the Directive is required. This interpretative communication will clarify in particular to what extent the present Directive applies to new advertising techniques. The Commission also will propose an update to the Recommendation on the protection of minors and human dignity.
In the medium term, a number of issues need further thought and discussion, which could lead to amendments of the TVWF Directive at a later stage. The issues will either be analysed by the Commission taking the advice of experts (focus groups) or the Commission will order or has already ordered independent studies on the respective subjects.
Meeting of focus groups will be organised in 2004 on the following subjects:
* regulation of audiovisual content;
* the level of detail in the regulation of advertising;
* the right to information and right to short reports.
Studies will be available on the following issues:
* Comparative study on the impact of control measures on the television advertising markets in European Union Member States and certain other countries
* Study on the impact of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national) provided for under Article 25(a) of the TVWF Directive
* Study on co-regulatory measures in the media sector
* Study on the regulatory treatment of interactive television
The plan for action is set out in the Annex.

Annex
Action // Completion Date
Interpretative Communication of the Commission on advertising // 1st quarter 2004
Proposal for an update of the Council Recommendation on the protection of minors and human dignity // 1st quarter 2004
Proposal for a Council Recommendation on cinematographic heritage // 1st quarter 2004
Proposal for an update of the Commission's Cinema Communication // 1st quarter 2004
Report on the application of Articles 4 and 5 of the TVWF Directive // 1st half 2004
Meeting of focus groups (regulation of audiovisual content, level of detail in regulation of advertising, right to information) // 2004
Possibly Commission decision on AV regulators group // 2nd half 2004
Presentation of the study on the impact of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national) provided for under Article 25 (a) of the TVWF Directive // Around the end of 2004
Presentation of the comparative study on the impact of control measures on the television advertising markets in European Union Member States and certain other countries // Around the end of 2004
Fifth Commission's report on the application of the TVWF Directive // 2005
3rd European Audiovisual Conference // 2005
Presentation of study on co-regulatory measures in the media sector // 2005