COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - IL FUTURO DELLA POLITICA
EUROPEA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE AUDIOVISIVA INDICE 1.
Introduzione 1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in
Europa 1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel
settore audiovisivo 1.3. Principali azioni della Commissione, del
Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo 2. La politica
audiovisiva nel contesto comunitario 3. Verso una nuova
governance per i media audiovisivi europei 3.1. Definizioni e
concetti di base 3.2. Regole generali 3.3. Diritto
all'informazione 3.4. Promozione della produzione e cronologia
dei media 3.5. Comunicazioni commerciali 3.6. Protezione dei
minori e dell'ordine pubblico 3.7. Diritto di rettifica 3.8.
Aspetti istituzionali 3.9. La raccomandazione sulla protezione
dei minori e della dignità umana 3.10. Co- e
auto-regolamentazione 4. Conclusioni e calendario
1.
Introduzione I mezzi audiovisivi svolgono un ruolo centrale nel
funzionamento delle società democratiche moderne nonché nello
sviluppo e nella trasmissione dei valori sociali. Essi incidono in
misura assai significativa su ciò che i cittadini sanno, credono e
pensano. È di fondamentale importanza che gli operatori di questo
settore, culturale per eccellenza, beneficino di un contesto
normativo chiaro e prevedibile nel quale pianificare gli
investimenti e sviluppare le loro strategie commerciali. La
presente comunicazione è destinata a contribuire a tale
prevedibilità precisando le priorità di medio periodo della politica
comunitaria di regolamentazione del settore in un'Europa
ampliata. La politica comunitaria nel settore audiovisivo è volta
a promuovere lo sviluppo di tale settore nell'Unione, in particolare
attraverso il completamento del mercato interno, perseguendo nel
contempo obiettivi preminenti d'interesse generale quali la
diversità culturale e linguistica, la protezione dei minori e della
dignità umana e la tutela dei consumatori. Per raggiungere questi
obiettivi, la Comunità utilizza due categorie di strumenti
complementari e connessi, che hanno caratterizzato questa politica
sin dall'inizio: le misure normative e i meccanismi di sostegno.
Durante il 2003, il quadro normativo e gli strumenti di sostegno,
vale a dire i programmi MEDIA, sono stati oggetto di un'ampia
consultazione pubblica e di un esame approfondito. La presente
comunicazione contiene le conclusioni della Commissione sul quadro
normativo. Nel primo trimestre del 2004, la Commissione proporrà una
nuova generazione di programmi, che succederanno agli attuali
programmi MEDIA, in un documento distinto. 1.1. Descrizione del
paesaggio audiovisivo in Europa Secondo valutazioni recenti [1],
nel 2001 il mercato audiovisivo europeo nel suo complesso, vale a
dire considerando tutte le attività audiovisive e tutti i modi di
fornitura, era di quasi 95 miliardi di euro, con un aumento del 5,2%
rispetto al 2000. Quest'aumento conferma una tendenza positiva
costante (+ 35% a prezzi correnti dal 1997). [1] Fonte:
Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume
1. Nel 2001, dei due settori principali dell'industria - la
televisione e il cinema -, il primo rappresentava circa due terzi
del mercato mentre il cinema, compresi i video, ne rappresentava il
15% circa; il resto del mercato era costituito dalla musica
registrata e dal software di svago. Il settore più dinamico è stato
quello della vendita e del noleggio dei DVD, che hanno superato la
distribuzione nelle sale cinematografiche. Il settore DVD ha
confermato la sua importanza nel 2002, anno in cui il volume
d'affari delle vendite al dettaglio di DVD ha uguagliato le vendite
delle tradizionali cassette VHS, in un contesto di aumento generale
delle vendite di prodotti audiovisivi registrati. Nel 2001, lo
sviluppo del mercato televisivo ha rallentato (+ 4% rispetto al
2000, + 40% rispetto al 1997), soprattutto a causa dei risultati
insoddisfacenti (- 2,1% nel 2001 rispetto al 2000) delle emittenti
commerciali tradizionali non a pagamento, che hanno subito le
conseguenze di una crisi globale del mercato pubblicitario. Il
settore della televisione a pagamento (pacchetti, canali tematici,
premium TV e società di televendite) ha confermato il suo dinamismo
con un aumento annuale di circa il 13% (+ 100% rispetto al 1997). Le
emittenti del servizio pubblico (compresa la radio) hanno registrato
un volume d'affari totale di circa 27 miliardi di euro (il 28% del
mercato totale; + 4% rispetto al 2000, + 20% rispetto al
1997). Le indicazioni preliminari sulle tendenze globali per il
2002 nell'UE confermano la crescita negativa per le emittenti non a
pagamento (il - 3,5% stimato rispetto al 2001) e rivelano un
rallentamento dello sviluppo per il settore della televisione a
pagamento (+ 6% rispetto al 2001). La bilancia commerciale del
settore audiovisivo è sempre negativa, in particolare per quanto
riguarda la teletrasmissione dei film, la loro proiezione nelle sale
cinematografiche e i diritti di distribuzione dei relativi video;
ciò è dovuto ad un notevole disavanzo con gli Stati Uniti, che nel
2000 ammontava ad oltre otto miliardi di USD (secondo stime
dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo [2]). [2] Fonte:
Osservatorio europeo dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume
1. Il settore audiovisivo ha continuato a diversificare l'offerta
dei servizi audiovisivi durante i primi anni del nuovo millennio.
Secondo talune stime [3], all'inizio del 2003 il settore della
tradizionale trasmissione terrestre analogica contava nell'UE 40
canali nazionali del servizio pubblico e 47 canali nazionali
commerciali. [3] Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo (
annuario 2002, volume 5. Nello stesso tempo, erano attivi 35
'packager' (emittenti che offrono pacchetti); inoltre, 69 canali del
servizio pubblico e 584 canali privati erano trasmessi a livello
nazionale mediante tecniche diverse dalla tradizionale diffusione
terrestre analogica. Infine, venivano regolarmente trasmessi circa
100 canali regionali, pubblici e privati, e si contavano 2.000
stazioni locali. Quasi tutte le famiglie UE hanno la televisione
[4]; molte hanno due o più televisori. La penetrazione delle
trasmissioni via cavo e via satellite diverge ampiamente da paese a
paese, così come la struttura dell'industria (oltre 6.000
operatori). In media, nel 2002 oltre la metà delle famiglie UE
avevano accesso alle reti via cavo, ma soltanto il 31% di esse si
sono effettivamente abbonate a servizi via cavo. L'espansione
rispetto al 2001 è piuttosto modesta, del 2,5% circa. Secondo i dati
pubblicati dalle società dell'industria delle trasmissioni
satellitari, una stima combinata delle famiglie che ricevono
direttamente trasmissioni via satellite indica un totale di circa 38
milioni nel 2002, con un tasso di espansione piuttosto dinamico, di
circa il 14% rispetto al 2001. [4] Fonte: Osservatorio europeo
dell'audiovisivo ( annuario 2003, volume 2. Alla fine del 2002,
quasi il 18% delle famiglie UE (27,4 milioni) ricevevano
trasmissioni digitali, un aumento di circa il 15% che riguarda
soprattutto la diffusione via satellite: alla fine del 2002, oltre
22 milioni di famiglie utilizzavano il satellite, mentre la
trasmissione digitale via cavo si è affermata solo in alcuni paesi
(3,5 milioni di famiglie in tutta l'UE alla fine del 2002). La
televisione terrestre digitale è operativa soltanto in alcuni Stati
membri (Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia e Finlandia).
L'offerta di servizi televisivi via DSL (Digital Subscriber Line:
linea digitale che consente all'abbonato un accesso rapido ad
Internet) è tecnicamente possibile, ma questi servizi non sono
ancora del tutto operativi. Con il rilancio della trasmissione
terrestre digitale nel Regno Unito e l'inizio dell'abbandono di
quella analogica in alcune regioni della Germania, alla metà del
2003 questo modo di trasmissione interessava 2,1 milioni di famiglie
UE. Nel 2002, il tempo medio giornaliero passato a guardare la
televisione rimaneva significativo in tutti gli Stati membri, con
cambiamenti marginali rispetto al 2001. L'Austria rimane il paese in
cui la gente guarda meno televisione (153 minuti), mentre la Spagna
è il paese in cui la televisione riscuote il maggiore successo (262
minuti). Nei paesi aderenti si rilevano indici di ascolto simili,
dai 165 minuti della Slovenia ai 256 minuti dell'Ungheria. L'UE
ha confermato il suo primato come produttore di film a soggetto: 630
produzioni nel 2002 (più o meno come nel 2001, + 13% rispetto al
1997) contro le circa 450 degli Stati Uniti. Si deve tuttavia
precisare che una parte significativa delle produzioni europee non
attira una massa critica di pubblico (vale a dire 100.000 o più
spettatori nelle sale cinematografiche). A tale riguardo, occorre
notare che, in termini di investimento finanziario, i produttori
cinematografici statunitensi continuano a godere di bilanci di
produzione e di distribuzione assai più elevati di quelli messi a
disposizione per le produzioni UE. La recente ondata di coproduzioni
europee, alle quali hanno partecipato in particolare alcuni degli
Stati membri più grandi, potrebbe essere una risposta a tale
squilibrio. Nel 2002, oltre 250 pellicole sono state distribuite
come cooperazioni paneuropee. Nei paesi aderenti, nel 2002 sono
stati prodotti 86 film a soggetto. Le coproduzioni rimangono rare,
tanto con gli Stati membri quanto con gli altri paesi aderenti.
Tuttavia, diversi paesi aderenti hanno sviluppato una significativa
infrastruttura di produzione. 1.2. Sviluppi recenti della
tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo Le principali
variabili del settore audiovisivo - i modelli commerciali, i modi di
trasmissione, il comportamento dei consumatori, i beni di consumo
elettronici ecc. - sono rimaste sostanzialmente costanti negli
ultimi anni dopo avere subito cambiamenti profondi negli anni '90. A
parte gli avvenimenti che incidono sulla vita degli operatori, non
si prevedono cambiamenti radicali della struttura del mercato in
seguito ad un'evoluzione naturale dell'attuale paesaggio. Sviluppi
più importanti potrebbero derivare dallo sfruttamento commerciale di
una serie di tecnologie che, pur essendo già disponibili, rimangono
in gran parte inutilizzate a causa della mancanza di un chiaro
valore aggiunto per i consumatori o delle incertezze riguardo ai
sottostanti modelli commerciali. Oltre alla televisione digitale,
le principali innovazioni tecniche che potrebbero contribuire
favorevolmente allo sviluppo del settore audiovisivo sono: - lo
schermo piatto; - la televisione ad alta definizione (HDTV) [5];
[5] Un prossimo documento di lavoro dei servizi della
Commissione esaminerà in quale misura il formato dello schermo -
schermo largo e alta definizione - favorisca il diffondersi della
televisione digitale presso i consumatori. - la televisione
interattiva. L'Internet, con lo sviluppo dei browser grafici sul
World Wide Web, ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone
comunicano ed ha fornito una nuova via di accesso ai contenuti
audiovisivi. Tuttavia, gli utenti del Web continuano ad essere assai
meno numerosi dei telespettatori e hanno motivazioni diverse [6].
L'industria sta anche studiando l'uso del protocollo Internet per la
radiodiffusione digitale. Stando ai tecnologi, il protocollo
Internet agevola il raggruppamento di diversi tipi di servizio,
compresi i servizi della società dell'informazione, e darebbe il via
ad una nuova fase di convergenza dei servizi. [6] Per potere
guardare un contenuto audiovisivo attraverso il Web, occorre un
collegamento a banda larga (via cavo o DSL). Secondo lo Screen
Digest, nel 2002 circa 13 milioni di famiglie UE avevano un
collegamento Internet a banda larga.
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - THE FUTURE OF EUROPEAN
REGULATORY AUDIOVISUAL POLICY TABLE OF CONTENTS 1.
Introduction 1.1. Description of the audiovisual landscape in
Europe 1.2. Recent technology and market developments in the
audiovisual sector 1.3. Main audiovisual policy actions by the
Commission, Parliament and Council 2. Audiovisual Policy in
Community context 3. Towards a new governance for European
audiovisual media 3.1. Definitions and basic concepts 3.2.
General rules 3.3. Right to information 3.4. Promotion of
production, chronology 3.5. Commercial communications 3.6.
Protection of minors and public order 3.7. Right of reply 3.8.
Institutional aspects 3.9. The Recommendation on the protection
of minors and human dignity 3.10. Co- and self-regulation 4.
Conclusions and timetable
1. Introduction The audiovisual
media play a central role in the functioning of modern democratic
societies and in the development and transmission of social values.
They have a major influence on what citizens know, believe and feel.
For this cultural industry par excellence, it is of vital importance
that the operators in this sector benefit from a clear and
predictable policy environment in which to plan investment and
develop their business strategies. This Communication is intended
to contribute to that predictability by setting out the priorities
for Community regulatory policy for the sector in an enlarged Europe
in the medium term. Community policy in the audiovisual sector is
aimed at promoting the development of the audiovisual sector in the
Union, notably through the completion of the internal market for
this sector, while supporting paramount objectives of general
interest, such as cultural and linguistic diversity, the protection
of minors and human dignity and consumer protection. To achieve
these objectives the Community uses two categories of complementary
and interrelated actions, which characterise this policy since
inception, regulatory measures and support mechanisms. During 2003
the regulatory framework and the support instruments, namely the
MEDIA programmes, were subject to a wide public consultation and
review. This Communication presents the Commission's conclusions on
the regulatory framework. In the first quarter of 2004 the
Commission will propose a new generation of programmes in a separate
document which will follow the present MEDIA programmes. 1.1.
Description of the audiovisual landscape in Europe According to
recent evaluations, [1] in 2001 the European audiovisual market at
large, i. e. including all audiovisual activities and delivery
modes, represented nearly 95 billion EUR, with a 5.2% increase
compared to 2000. This increase confirms a constant positive trend
(+35% at current prices since 1997). [1] Source: European
Audiovisual Observatory - Yearbook 2003, volume 1. Of the two
main industry areas, TV and cinema, the first one represented about
two thirds of the market in 2001, while cinema, including video,
covered about 15% of the market, the balance being covered by
recorded music and leisure software. The sale and rental of DVD
software was the most dynamic sector, ahead of cinema theatrical
release. The DVD sector confirmed its importance in 2002 when its
turnover from retail sales equalled sales of traditional VHS
cassettes, against the background of an overall increase in sales of
recorded audiovisual products. Development of the TV market
slowed in 2001 (+4% compared to 2000, +40% compared to 1997), mainly
due to unsatisfactory results (-2.1% in 2001 compared to 2000) from
traditional commercial free-to-air broadcasters suffering from a
global crisis in the advertising market. The overall pay-TV sector
(packagers, thematic channels, TV premium and home shopping
companies) confirmed its dynamism with a yearly increase of about
13% (+100% compared to 1997). Public service broadcasters (including
radio) recorded a total turnover of about 27 billion EUR (28% of the
total market, +4% compared to 2000; +20% compared to
1997). Preliminary indications of the overall trends for 2002 in
the EU confirm negative growth for free-to-air broadcasters (an
estimated -3.5 % compared to 2001) and point out a reduced pace of
development for the pay-TV sector (+6% compared to 2001). The
trade balance in the audiovisual sector, and in particular for
broadcasting, theatrical release and video distribution rights for
films, is constantly negative, due to a large imbalance with the US
amounting to more than eight billion USD in 2000 (according to
estimations by the European Audiovisual Observatory [2]). [2]
Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2003, volume
1. The audiovisual sector continued to diversify the supply of
audiovisual services in the first years of the new millennium.
According to certain estimates, [3] the traditional EU analogue
terrestrial broadcasting sector included 40 public service and 47
commercial national channels at the beginning of 2003. [3]
Source: European Audiovisual Observatory - Yearbook 2002, volume
5. At the same time, 35 channel packagers were active, and 69
public service channels and 584 channels from private operators were
distributed at national level via means other than the traditional
analogue terrestrial techniques. About 100 regional channels, both
public service and private, were regularly broadcast while the
number of local stations reached 2 000. Almost all EU households
are equipped with TV sets [4]; many have two sets or more. Cable and
satellite transmission penetration differs widely from country to
country, as does the structure of the industry (over 6 000
operators). On average, in 2002, over half of EU households had
access to cable networks, but only 31% of TV households actually
subscribe to cable services. The expansion compared to 2001 is quite
low, at about 2.5%. According to data released by the companies in
the satellite transmission industry, a combined estimate of
households directly receiving satellite broadcasts indicates a total
of about 38 million in 2002, with a rather dynamic expansion rate of
about 14% over 2001. [4] Source: European Audiovisual Observatory
- Yearbook 2003, volume 2. Digital broadcasting reached almost
18% of EU households (27.4 million) at the end of 2002, an increase
of about 15%. This covers mainly satellite transmission. Over 22
million households were using this mode at the end of 2002, while
only in a few countries has digital transmission via cable become
popular (3.5 million households EU-wide at the end of 2002). Digital
terrestrial television is operational only in a few Member States
(UK, Germany, Spain, Sweden and Finland). The provision of
television services over DSL is technically feasible but these
services are not yet ready for full operational deployment. With the
re-launch of digital terrestrial broadcasting in the UK and the
first switch-off of analogue broadcasting in some areas of Germany,
by mid-2003 this mode of broadcasting covered 2.1 million households
in the EU. The average television daily viewing time in 2002
remained significant across all the Member States, with marginal
changes over 2001. Austria remains the country where people watch TV
the least (153 minutes), while Spain is the country where TV is most
popular (262 minutes). The acceding countries have similar patterns
of viewing time ranging form 165 minutes in Slovenia to 256 minutes
in Hungary. The EU confirmed its leading role in the production
of feature films, with 630 productions in 2002 (almost unchanged
compared to 2001, +13% compared to 1997) compared to about 450 units
in the United States. However, it must be pointed out that a
significant part of the European production does not attract a
critical mass of audience (i. e. audiences of 100 000 cinema
spectators or higher). In this context, it should be noted that in
terms of financial investment in film production, US filmmakers
continue to enjoy production budgets several times higher than those
for EU productions and to benefit from much higher marketing
expenditure. The recent wave of European co-productions, involving
in particular some of the largest Member States, could be an answer
to such an imbalance. In 2002, over 250 films were released as
pan-European co-operations. In the acceding countries, 86 feature
films were produced in 2002. Co-productions remain rare, both with
Member States and with other acceding countries. Several acceding
countries have nevertheless developed a significant production
infrastructure. 1.2. Recent technology and market developments in
the audiovisual sector The main patterns of the audiovisual
sector: business models, transmission modes, consumer behaviour,
consumer electronic goods, etc., have remained largely constant in
recent years after undergoing deep changes in the 1990s. With the
exception of events affecting the life of operators, no dramatic
changes in market patterns are foreseen as a natural evolution of
the present landscape. More important developments could result from
commercial exploitation of a number of technologies which are
already available, but remain largely unused because of a lack of
clear added value for the consumer or uncertainties concerning the
supporting business models. Apart from digital television the
main technical innovations which could contribute favourably to the
development of the audiovisual sector are: - Flat panel displays;
- High Definition TV (HDTV); [5] [5] A forthcoming Commission
Services Working Document will examine the role of screen formats -
wide-screen and high definition - in stimulating the consumer
take-up of digital television. - Interactive television. The
Internet, with the development of graphic browsers on the World Wide
Web, has dramatically changed the way people communicate and has
opened up new access to audiovisual content. However, the Web is
still used by substantially fewer people than the TV viewing public
and with different motivations. [6] Industry is also exploring use
of the internet protocol for digital broadcasting. The Internet
protocol (IP) facilitates the bundling of different types of
service, including Information Society services, and would
inaugurate a new phase of convergence at service level, according to
technologists. [6] In order to be able to view audiovisual
content via the Web a broadband connection (via cable or Digital
Subscriber Line (DSL)) is required. In 2002, according to Screen
Digest, around 13 million households had a broadband Internet
connection in the EU.
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1.3. Principali azioni della
Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore
audiovisivo La comunicazione "Principi e orientamenti per la
politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", pubblicata
dalla Commissione nel 1999 [7], descriveva i cinque principi
dell'intervento normativo nel settore. Secondo questi principi,
l'intervento normativo dovrebbe limitarsi al minimo necessario per
raggiungere uno scopo di politica chiaramente definito, garantendo
la certezza del diritto e la neutralità tecnologica, e le norme
andrebbero applicate tenendo conto il più possibile degli operatori
interessati. [7] COM (1999) 657 def. Adottata nel 1989, la
direttiva "televisione senza frontiere" [8] (in prosieguo: "la
direttiva") è stata rivista nel 1997 per tenere conto degli sviluppi
tecnologici e di mercato. Come confermato dall'esame effettuato nel
2003 [9], da allora la direttiva ha fornito alle emittenti
comunitarie un quadro giuridico stabile e sicuro. La quarta
relazione sull'applicazione della direttiva, adottata dalla
Commissione il 6 gennaio 2003 [10], conclude che la direttiva è
generalmente applicata in modo soddisfacente e che la libera
circolazione dei servizi di telediffusione all'interno della
Comunità è stata essenzialmente assicurata. Questa valutazione è
condivisa tanto dalla "relazione sulla televisione senza frontiere"
del Parlamento europeo [11] quanto dal parere del Comitato delle
regioni del 3 luglio 2003 riguardo alla quarta relazione
sull'applicazione. Le conclusioni sulla direttiva del Consiglio del
19 dicembre 2002 [12] mettono in rilievo le implicazioni dei nuovi
mezzi di fornitura di contenuti audiovisivi, per esempio i media
interattivi. [8] Direttiva del Consiglio 89/552/CEE come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. [9] Per i dettagli, si veda il capitolo 3 della
presente comunicazione. [10] COM(2003) 778 def. Si veda anche il
punto 5 della relazione sull'applicazione, che fa riferimento al
lavoro precedente del Parlamento europeo e del Consiglio. [11]
A5-0251/2003. [12] GU C 13 del 18.1.2003, p. 1. La
raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della
dignità umana [13] del 24 settembre 1998 è il primo strumento
giuridico - a livello dell'UE - riguardante il contenuto dei servizi
audiovisivi e d'informazione disponibili sull'Internet. La relazione
sull'applicazione di questa raccomandazione [14], pubblicata nel
2001, indicava che nel complesso l'applicazione della
raccomandazione era già piuttosto soddisfacente. In quasi tutti gli
Stati membri sono state organizzate hot line e campagne
d'informazione e sono stati adottati codici di condotta. L'industria
ha lavorato alla creazione di filtri Internet affidabili e la
Commissione ha intensificato la cooperazione internazionale in
questo campo visto che buona parte dei contenuti illeciti e nocivi
proviene dall'esterno dell'Unione europea. [13] Raccomandazione
del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della
competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e
d'informazione europei attraverso la promozione di strutture
nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di
tutela dei minori e della dignità umana (pubblicata nella Gazzetta
ufficiale L 270 del 7.10.1998, p. 48). [14] COM(2001)106
def. La comunicazione della Commissione su taluni aspetti
giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere
audiovisive [15] ha spiegato a quali condizioni gli aiuti di Stato a
favore della produzione audiovisiva possono essere compatibili con
il Trattato CE. Inoltre, essa ha esaminato il deposito legale delle
opere audiovisive come uno dei possibili modi per conservare e
salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo. La risoluzione del
Consiglio sul deposito delle opere cinematografiche nell'Unione
europea [16] invita gli Stati membri a realizzare sistemi efficienti
per il deposito e la conservazione delle opere
cinematografiche. [15] COM(2001)534 def. del 26.09.2001, GU C 43
del 16.02.2002, p. 6. La Commissione progetta di dar seguito alla
risoluzione del Consiglio con una proposta di raccomandazione del
Consiglio sul patrimonio cinematografico. [16] Adottata il
24.11.2003. 2. La politica audiovisiva nel contesto
comunitario Ad incidere sul settore audiovisivo europeo non sono
soltanto la normativa settoriale comunitaria e i meccanismi di
sostegno. Numerose politiche comunitarie hanno un impatto
significativo sull'industria mediatica, motivo in più per adottare
un approccio coerente. Concorrenza La Commissione controlla il
rispetto delle norme di concorrenza, che svolgono un ruolo
importante nel settore audiovisivo. Il diritto della concorrenza
contribuisce alla realizzazione di due obiettivi fondamentali della
CE. In primo luogo, esso contribuisce ad aprire i mercati in ogni
settore, compreso in quello dei servizi audiovisivi, impedendo
restrizioni illecite della concorrenza. Se necessario, la
Commissione aiuta ad aprire mercati caratterizzati dalla mancanza di
concorrenza ovvero da una concorrenza sleale o distorta. In secondo
luogo, con tali strumenti la Commissione raggiunge uno degli scopi
dell'UE: istituire un mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del
Trattato CE garantendo che nel mercato interno vi sia una
concorrenza non distorta (articolo 3, lettera g)). Le norme in
materia di controllo delle operazioni di concentrazione sono volte a
consentire alla Commissione di assicurarsi che le concentrazioni non
mettano a repentaglio il processo concorrenziale essenziale nel
mercato unico. In tale contesto, la Commissione ha, per esempio,
esaminato il progetto di acquisto della società italiana di
televisione a pagamento Telepiù da parte del gruppo mediatico
australiano Newscorp [17]. D'altra parte, anche le norme comunitarie
in materia di intese hanno un impatto assai importante nel settore
audiovisivo. [17] Questa operazione ha consentito a Telepiú di
fondersi con Stream, l'altra società di televisione a pagamento
attiva sul mercato italiano, allora controllata in parti uguali da
Newscorp e da Telecom Italia. Newscorp ha ormai il controllo della
nuova società, mentre Telecom Italia è socio di minoranza. Benché
l'operazione abbia comportato la creazione di un quasi monopolio sul
mercato italiano della televisione a pagamento, la Commissione ha
tuttavia ritenuto che l'autorizzazione dell'operazione, con riserva
di condizioni adeguate, fosse preferibile, per il consumatore, alle
perturbazioni del mercato che avrebbe causato la probabile chiusura
di Stream. In linea di principio, gli aiuti di Stato che falsano
la concorrenza favorendo alcune imprese o produzioni sono proibiti
dal Trattato. Tuttavia, l'applicazione al servizio pubblico di
radiodiffusione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato
deve tener conto dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato stesso
e della comunicazione che chiarisce l'applicazione delle norme sugli
aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione [18]. La
Commissione ne ha fatto applicazione in molti casi specifici nel
corso del 2003 [19]. [18] OJEC (2001/C 320/04) [19] La
Commissione ha notificato alla Danimarca, con lettera del 21 gennaio
2003, la decisione di avviare una procedura ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 2, del Trattato CE con riferimento al finanziamento
pubblico dell'emittente pubblica danese TV2 tramite il canone e
altre misure. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene
che le autorità danesi abbiano compensato i costi netti del servizio
pubblico di TV2 al di là dello strettamente necessario, con il
conseguente rischio di sovvenzionamento incrociato delle attività
commerciali di TV2 e di distorsione della concorrenza. D'altra
parte, la Commissione ha deciso di chiudere le procedure d'indagine
nei confronti dell'Italia e del Portogallo riguardanti i regimi di
finanziamento delle emittenti pubbliche RAI e RTP. Con l'adozione
della comunicazione sul cinema nel settembre 2001 [20], la
Commissione ha reso pubblici i criteri in base ai quali gli aiuti di
Stato alle produzioni cinematografiche e televisive possono essere
dichiarati compatibili con il Trattato CE conformemente all'articolo
87, paragrafo 3, lettera d). Questa comunicazione costituisce uno
degli strumenti più importanti per fornire al settore
cinematografico un quadro giuridico chiaro e per garantire che i
regimi di sostegno possano essere mantenuti nel rispetto del
funzionamento del mercato interno. Le chiare regole indicate nella
comunicazione hanno permesso una valutazione uniforme dei regimi
nazionali di aiuti di Stato comunicati alla Commissione [21]. I
servizi della Commissione stanno lavorando ad una nuova
comunicazione sul cinema, che dovrebbe essere adottata prima del
giugno 2004, per garantire la certezza del diritto con riferimento
alle norme relative agli aiuti di Stato su un periodo più
lungo. [20] GU C 45 del 16.2.2002. [21] Ultimi casi: N 410/02
("tax-shelter" belga) e N 261/03 (FFG tedesco). Essi possono essere
consultati al seguente indirizzo: Pluralismo dei media Di
solito, le misure dirette a garantire il pluralismo dei media
limitano la partecipazione consentita nelle società del settore
massmediale e impediscono il controllo o la partecipazione
simultanei in più società di tale settore. Oltre a tali regole,
molte altre misure - dalla politica di concorrenza ai provvedimenti
per promuovere contenuti culturalmente e linguisticamente
diversificati - possono contribuire al pluralismo dei media. Lo
scopo di tutte le misure a favore del pluralismo dei mass media è
quello di proteggere la libertà d'espressione e di far sì che i
media diano voce ad una varietà di pareri e opinioni caratteristica
di una società democratica. Nel Libro verde della Commissione sui
servizi di interesse generale [22] del 21 maggio 2003, è stato
sottolineato che la protezione del pluralismo dei mezzi di
comunicazione di massa spetta anzitutto agli Stati membri.
Attualmente, sebbene il diritto comunitario permetta l'applicazione
di misure di salvaguardia nazionali a favore del pluralismo dei
media, la normativa comunitaria secondaria non prevede disposizioni
specificamente volte a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di
comunicazione. Tuttavia, una serie di strumenti di diritto
comunitario contribuiscono direttamente o indirettamente a
preservare tale pluralismo. Il diritto comunitario della
concorrenza, che persegue anzitutto un obiettivo economico
(assicurare una concorrenza effettiva tra gli operatori),
contribuisce anche ad impedire che il controllo delle società del
settore massmediatico si concentri in misura tale da mettere in
pericolo la presentazione attraverso i media di un'ampia gamma di
pareri e opinioni [23]. La direttiva "televisione senza frontiere"
contribuisce alla salvaguardia del pluralismo dei media attraverso
una serie di disposizioni riguardanti i contenuti, in particolare
attraverso le disposizioni sulla promozione delle opere europee e di
quelle dei produttori indipendenti. [22] COM(2003) 270
def. [23] Si veda anche il protocollo specifico sul sistema della
radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di
Amsterdam. Diritto d'autore La tutela del diritto d'autore
svolge un ruolo importante per lo sviluppo del settore audiovisivo.
Il relativo quadro giuridico è contenuto nella direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi
nella società dell'informazione [24]. Il 30 gennaio 2003 la
Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle
misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale [25]. La proposta è volta ad armonizzare
le normative nazionali sui mezzi per fare rispettare i diritti di
proprietà intellettuale e ad istituire un quadro generale per lo
scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti. La
direttiva proposta assicurerebbe pari condizioni ai titolari dei
diritti nell'UE e rinforzerebbe le misure contro chi viola tali
diritti, costituendo in tal modo un deterrente nei confronti dei
contraffattori e dei pirati. [24] GU L 167 del 22.6.2001. [25]
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46
def.). Reti e servizi di comunicazione elettronica e servizi
della società dell'informazione
|
1.3. Main audiovisual policy actions by the
Commission, Parliament and Council The Commission's Communication
on the "Principles and Guidelines for the Community's Audiovisual
Policy in the Digital Age" in 1999 [7] outlined the five principles
for regulatory intervention in the sector. According to these
principles, regulatory intervention should be the minimum necessary
to achieve a clearly defined policy goal, guaranteeing legal
certainty and technological neutrality, and enforced as closely as
possible to the operators concerned. [7] COM(1999) 657
final. Adopted in 1989, the "television without frontiers" (TVWF)
Directive [8] ("the Directive") was revised in 1997 to take account
of technological and market developments. As confirmed by the review
in 2003, [9] the Directive has provided a stable and secure legal
framework for broadcasting services in the Community ever since. The
fourth report on the application of the directive, adopted by the
Commission on 6 January 2003 [10], concludes that the Directive is
generally being applied satisfactorily, the free movement of
television broadcasting services within the Community having
essentially been ensured. The "Report on Television without
Frontiers" by the European Parliament [11] shares this assessment,
as does the Opinion of the Committee of the Regions of 3 July 2003
on the fourth application report. The Council Conclusions of 19
December 2002 [12] on the Directive point to the implications of new
means of delivery of audiovisual content, for example interactive
media. [8] Council Directive 89/552/EEC as amended by Directive
97/36/EC of the European Parliament and of the Council. [9] See
chapter 3 of this Communication in detail. [10] COM(2003) 778
final. See also point 5 of the Application Report, which refers to
earlier work by the European Parliament and the Council. [11]
A5-0251/2003. [12] OJ C 13, 18. 1. 2003, p. 1. The Council
Recommendation on the protection of minors and human dignity [13] of
24 September 1998 is the first legal instrument - at EU level -
concerning the content of online audiovisual and information
services available on the Internet. The report on the application of
this Recommendation, [14] published in 2001, showed that its overall
application was already quite satisfactory. Hotlines and awareness
campaigns have been launched in nearly all Member States, and codes
of conduct have been established. The industry has worked on the
creation of reliable Internet filters and the Commission has
intensified international co-operation in this field, as much
illegal and harmful content originates outside the European
Union. [13] Council Recommendation of 24 September 1998 on the
development of the competitiveness of the European audiovisual and
information services industry by promoting national frameworks aimed
at achieving a comparable and effective level of protection of
minors and human dignity (published in the Official Journal L 270,
7.10.1998, p. 48). [14] COM(2001) 106 final. The Commission
Communication on certain legal aspects related to cinematographic
and other audiovisual works [15] explained the criteria under which
state aid to support audiovisual production may be compatible with
the EC Treaty. In addition, it examined the legal deposit of
audiovisual works as one of the possible ways of conserving and
safeguarding the European audiovisual heritage. The Council
Resolution on the deposit of cinematographic works in the European
Union [16] invites Member States to put in place efficient systems
for the deposit and preservation of cinematographic works. [15]
COM(2001) 534 final of 26.9.2001, OJ C 43, 26.9.2002, p. 6. The
Commission is planning to follow up the Council Resolution with a
proposal for a Council Recommendation on cintematographic
heritage. [16] Adopted on 24.11.2003. 2. Audiovisual Policy in
Community context The European audiovisual sector is not only
affected by the Community's content regulation and support
mechanisms. A great number of Community policies have a significant
impact on media enterprises, making a coherent approach all the more
essential. Competition The Commission monitors compliance with
the competition rules, which play a major role in the audiovisual
sector. Competition law contributes to two fundamental goals of the
EC. First, it contributes to open markets in each sector, including
the field of audiovisual services, by preventing illegal
restrictions of competition. If necessary, the Commission helps
opening up markets that are characterised by no, unfair or distorted
competition. Secondly, with theses instruments the Commission
fulfils one of the purposes of the EU in establishing a common
market according to Art 2 TEC by ensuring undistorted competition in
the internal market (Article 3 lit g). The rules applicable to the
control of mergers are designed to make it possible for the
Commission to check that mergers do not endanger competition, which
is vital to the single market. In this connection, the Commission
examined, for example, the proposed acquisition of the Italian
pay-TV company Telepiù by the Australian media group Newscorp [17].
Moreover, the rules of Community law on restrictive agreements also
have a very considerable impact in the audiovisual sector. [17]
This operation paved the way for Telepiú to be merged with Stream,
the other pay-TV company operating on the Italian market, which, at
that time, was owned 50:50 by Newscorp and Telecom Italia. Newscorp
henceforth has control of the new company, with Telecom Italia
holding a minority share. Although the transaction has resulted in a
quasi-monopoly for pay-TV on the Italian market, the Commission
nevertheless took the view that authorising the merger, subject to
appropriate conditions, would be more beneficial to consumers than
the disruption that would have been caused by the likely closure of
Stream. State aid that distorts competition by supporting certain
enterprises or the production of certain goods is, in principle,
prohibited by the Treaty. However, the application of the provisions
of the Treaty to the granting of State aid to public service
broadcasting must take account of the provisions of Article 86(2) of
the Treaty and of the Communication clarifying the application of
State aid rules to public service broadcasting [18]. The Commission
applied them in several individual cases in 2003 [19]. [18] OJEC
(2001/C 320/04) [19] The Commission notified Denmark, in a letter
dated 21 January 2003, of its decision to initiate proceedings under
Article 88(2) of the EC Treaty concerning the public funding of the
Danish public broadcaster TV2 through the licence fee and other
measures. It takes the view, at this stage of the procedure, that
the Danish authorities provided more compensation than was strictly
necessary for the net costs of public service broadcasting payable
by TV2, thereby running the risk of creating a crosssubsidy of the
commercial activities of TV2 and of distorting competition.
Moreover, the Commission has decided to close the investigation
proceedings relating to Italy and Portugal concerning the
arrangements for financing the public broadcasters RAI and
RTP. With the adoption of the cinema Communication in September
2001 [20], the Commission made public the criteria for declaring
State aid to cinema and TV productions compatible with the EC Treaty
in accordance with Article 87(3)d). This Communication was a major
step towards providing legal security for the cinema sector and
ensuring the continuation of support schemes while respecting the
functioning of the internal market. The clear rules spelt out in the
Communication have allowed a uniform assessment of the national
State aid schemes notified to the Commission [21]. The Commission
Services are working on a new cinema communication, which should be
adopted before June 2004, in order to guarantee legal security in
line with state aid rules over a longer period of time. [20] OJ C
45, 16.2.2002. [21] Latest cases: N 410/02 (Belgium
"tax-shelter"), N 261/03 (German FFG). They can be consulted at:
http://europa.eu.int/comm/
secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm aides Media
pluralism Measures to ensure media pluralism typically limit
maximum holdings in media companies and prevent cumulative control
or participation in several media companies at the same time.
Further to such rules, a wide number of other measures - ranging
from competition policy to measures promoting culturally and
linguistically diversified content - can contribute to media
pluralism. The aim of all measures in favour of media pluralism is
to protect freedom of expression and to ensure that the media
reflect a spectrum of views and opinions characteristic of a
democratic society. In the Commission's Green Paper on services of
general interest [22] dated 21 May 2003, it was noted that the
protection of media pluralism is primarily a task for the Member
States. At present, secondary Community legislation does not contain
any provisions specifically aimed at safeguarding the pluralism of
the media. But Community law allows the application of national
safeguards with regard to media pluralism. However, a number of
existing Community law instruments contribute directly or indirectly
to the aim of preserving media pluralism. Whilst the primary
objective of Community competition law is an economic one, i. e. to
ensure a workable competition between market operators, it also
helps preventing a degree of cumulative control or participation in
media companies which might endanger the existence of a wide
spectrum of views and opinions in the media markets [23]. The
"television without frontiers" Directive contributes to the
safeguarding of media pluralism through a number of content related
provisions, in particular through its provisions on the promotion of
European works, and of works by independent producers. [22]
COM(2003) 270 final. [23] See also the specific Protocol on the
system of public broadcasting in the Member States appended to the
Amsterdam Treaty. Copyright Copyright protection plays an
important role for the development of the audiovisual sector. The
legal framework establishing these rights is set out in Directive
2001/29/EC on the harmonisation of copyright and related rights in
the Information Society [24]. On 30 January 2003 the Commission
presented a Proposal for a Directive on measures and procedures to
ensure the enforcement of intellectual property rights [25]. The
objectives of the proposal are to harmonise national laws on the
means of enforcing intellectual property rights and to establish a
general framework for the exchange of information between the
responsible national authorities. The proposed Directive would
ensure a level playing field for right holders in the EU, reinforce
measures against offenders and thus act as a deterrent to those
engaged in counterfeiting and piracy. [24] OJ L 167, 22. 6.
2001. [25] Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on measures and procedures to ensure the
enforcement of intellectual property rights COM(2003) 46
final. Electronic communications networks and services and
Information Society services
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Nel 1999 la Commissione ha
lanciato un'importante revisione del diritto UE delle
telecomunicazioni, in esito alla quale è stato adottato nel 2002 un
nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, da
applicare a partire dal luglio 2003. Il nuovo quadro si applica a
tutte le infrastrutture di trasmissione, ma non ai contenuti
trasmessi attraverso le reti di comunicazione elettronica. Il nuovo
quadro prevede tra l'altro norme sulle seguenti materie: accesso
alle radiofrequenze, autorizzazione dei fornitori di reti e servizi
di comunicazione elettronica - compresi quelli di trasmissione dei
programmi di radiodiffusione -, obbligo di diffusione, accesso alle
reti, sistemi di accesso condizionale e infrastrutture connesse.
L'obiettivo principale della revisione era quello di creare una
serie di regole che fossero semplici, improntate alla
deregolamentazione, tecnologicamente neutrali e sufficientemente
flessibili per poter essere applicate a mercati in rapida evoluzione
come quelli del settore delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo
quadro è diretto a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle
comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato
interno e garantire gli interessi fondamentali degli utenti che non
sarebbero garantiti dalle forze di mercato [26]. [26] Il
pacchetto telecomunicazioni comprende i seguenti elementi: La
direttiva sul commercio elettronico [27] fornisce un quadro
giuridico snello e flessibile e prende in considerazione solo gli
elementi strettamente necessari per garantire il corretto
funzionamento del mercato interno in tale settore. Essa è stata
redatta in modo tecnologicamente neutrale per evitare di dovere
continuamente adattare il quadro giuridico ai nuovi sviluppi [28].
La direttiva riguarda un'ampia gamma di servizi on line (cosiddetti
"servizi della società dell'informazione"), dai quotidiani in linea
e dai servizi di fornitura on line di notizie specializzate (quali
informazioni commerciali o finanziarie) alla vendita a distanza di
vari prodotti (libri, hardware e software per computer, prodotti
farmaceutici ecc.) ed alla prestazione in linea di servizi
finanziari (attività bancarie e investimenti on line). Questi ultimi
rivestono particolare importanza in quanto si prestano massimamente
ad essere oggetto di forniture transfrontaliere, come riconosciuto
dalla Commissione nella comunicazione sul commercio elettronico e
sui servizi finanziari [29]. La direttiva si applica orizzontalmente
in tutti i campi del diritto aventi attinenza con la prestazione di
servizi della società dell'informazione, a prescindere dal fatto che
si tratti di diritto pubblico, privato o penale. [27] GU L 178
del 17.7.2000. [28] Per esempio, le applicazioni tecnologiche
(WAP o PDA) che permettono di accedere a contenuti mediante un
dispositivo specifico non costituiscono "modifica di informazioni"
ai sensi dell'articolo 12, ma semplicemente "specifiche tecniche
riguardanti il contenuto". [29] COM (2001) 66 def. del
7.2.2001. La comunicazione della Commissione sugli ostacoli
all'accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società
dell'informazione mediante piattaforme aperte di televisione
digitale e comunicazioni mobili di terza generazione [30] riguarda
l'interoperabilità dei servizi della società dell'informazione.
Nell'intento più generale di individuare le barriere ad un ampio
accesso alle nuove tecnologie, la comunicazione affronta la
questione della promozione delle piattaforme tecnologiche aperte per
le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) e la televisione
digitale. Queste tecnologie potrebbero in futuro svolgere un ruolo
complementare rispetto al PC nel consentire un accesso diffuso
all'Internet ed ai servizi interattivi. La comunicazione indica agli
Stati membri le ulteriori misure da adottare. Inoltre, essa prevede
che nel lungo periodo emergerà un "ambiente multipiattaforma" grazie
al quale potranno essere prestati in modo complementare servizi
avanzati della società dell'informazione. [30] COM (2003) 410
def. La comunicazione della Commissione sulla transizione alla
trasmissione radiotelevisiva digitale [31] offre agli Stati membri
una guida su come far fronte al difficile compito di migrare verso
la trasmissione radiotelevisiva digitale (cosiddetto "digital
switchover") e abbandonare progressivamente quella analogica
(cosiddetto "analogue switch-off") tenendo conto delle esigenze dei
consumatori. Essa apre inoltre un dibattito di politica su come
utilizzare al meglio le radiofrequenze rese disponibili dopo
l'abbandono della trasmissione analogica. Il Piano d'azione e-Europe
2005 prevede che gli Stati membri pubblichino entro la fine del 2003
i loro piani per lo switchover, piani che devono indicare anche la
possibile data dello switch-off analogico. Ciò assicurerà che i
consumatori abbiano informazioni sufficienti ed un preavviso
adeguato per familiarizzarsi con tutte le possibilità offerte dai
nuovi servizi della televisione digitale e per adeguare la loro
apparecchiatura. La comunicazione dà consigli agli Stati membri su
come evitare passi falsi di politica e individua gli elementi che
dovrebbero far parte dei piani nazionali di switchover. I
provvedimenti nazionali dovrebbero essere trasparenti,
proporzionali, tempestivi e tecnologicamente neutrali, in modo da
evitare discriminazioni ingiustificate di certe parti e distorsioni
della concorrenza nel mercato. [31] Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla
transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella
digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico),
COM(2003) 541 def. Accessibilità della televisione per le persone
inabili Sebbene la questione dell'accessibilità della televisione
per le persone inabili non sia oggetto della direttiva "televisione
senza frontiere", la Commissione inciterà gli Stati membri a
coordinare e completare le iniziative e i provvedimenti nazionali
nell'ambito del comitato di contatto istituito dalla direttiva. In
particolare, sarà ulteriormente discussa la questione
dell'arricchimento del contenuto mediante sottotitoli, lingua dei
segni, audiodescrizione e sottotitoli audio. Tutela del
consumatore Tutte le norme UE in materia di tutela dei
consumatori si applicano tanto al settore audiovisivo quanto agli
altri settori. Tra queste norme vi sono le disposizioni generali
sulla pubblicità, applicabili a tutti i settori oggetto della
direttiva sulla pubblicità ingannevole, e la recente proposta di
direttiva quadro relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori. Tale direttiva quadro adotta un approccio
tecnologicamente neutrale e si basa sul principio del paese di
origine, il che la rende compatibile con la direttiva "televisione
senza frontiere". La proposta prevede chiaramente che, in caso di
conflitto con norme UE speciali, sono queste ultime a
prevalere. La proposta di regolamento in materia di cooperazione
per la tutela dei consumatori, presentata dalla Commissione il 17
luglio 2003 [32], è diretta a istituire una rete di autorità
nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela
i consumatori. Fra l'altro, il regolamento crea un comitato
permanente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori.
Tuttavia, le questioni oggetto della direttiva "televisione senza
frontiere" continueranno ad essere esaminate soltanto dal comitato
di contatto istituito da tale direttiva. [32] COM(2003) 443
def. Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali La
proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali ("ROMA II"), presentata dalla Commissione il 22
luglio 2003 [33], stabilisce come regola generale che "la legge
applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in
cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi,
indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha
causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si
verificano le conseguenze indirette del danno". Tuttavia, il diritto
di rettifica è regolato da una norma speciale prevista nell'articolo
6: "La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure
equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente
l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale". [33]
COM(2003) 427 def. Politica commerciale Per quanto riguarda i
servizi audiovisivi, nell'ultimo ciclo di negoziati commerciali
multilaterali noto come "Uruguay Round" la Comunità europea ed i
suoi Stati membri non hanno assunto impegni e hanno ottenuto deroghe
alla clausola della nazione più favorita. Di conseguenza, l'UE gode
di un margine di manovra che le consente tanto di mantenere le
misure nazionali e comunitarie esistenti quanto di sviluppare
ulteriormente le politiche e gli strumenti nazionali e comunitari in
risposta all'evoluzione del settore audiovisivo. Questa libertà
d'azione è uno dei principali orientamenti contenuti nelle
conclusioni del Consiglio UE del 26 ottobre 1999 riguardanti i
negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)
nell'ambito di quello che sarebbe stato il round dell'agenda di Doha
per lo sviluppo, il ciclo di negoziati OMC attualmente in corso.
Secondo tali conclusioni, i negoziati sui servizi audiovisivi vanno
condotti in modo da "consentire alla Comunità e agli Stati membri di
mantenere e sviluppare anche in futuro la loro capacità di definire
e attuare le rispettive politiche audiovisive onde salvaguardare la
diversità culturale". La posizione della Comunità nei negoziati di
Doha è pienamente in linea con tali conclusioni. Promozione della
diversità culturale nelle relazioni esterne L'Unione europea è
aperta al commercio ed alla cooperazione per quanto riguarda i
servizi audiovisivi poiché la promozione degli scambi di tali
servizi è una componente necessaria del suo obiettivo di diversità
culturale. A tal fine viene sviluppata la dimensione culturale e
audiovisiva dei partenariati esistenti tra l'UE ed i paesi terzi,
per esempio di quelli creati nell'ambito dell'accordo di Cotonou con
i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o del partenariato
euromediterraneo. Inoltre, nell'agosto 2003 la Commissione ha
adottato una comunicazione intitolata "Verso uno strumento
internazionale sulla diversità culturale" nella quale ha sostenuto
l'opportunità di sviluppare un nuovo strumento internazionale sulla
diversità culturale nel quadro dell'Unesco. La conferenza generale
dell'Unesco (29 settembre-17 ottobre 2003) ha deciso di cominciare a
lavorare ad una Convenzione sulla diversità culturale, prevedendo la
presentazione di un progetto di Convenzione alla prossima conferenza
generale del 2005. 3. Verso una nuova governance per i media
audiovisivi europei La direttiva "televisione senza frontiere"
[34] è lo strumento normativo principale a livello UE per quanto
riguarda i servizi audiovisivi. La direttiva è stata completata, tra
l'altro, dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [35] e
dalla direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione
via cavo [36] (direttiva "cavo e satellite"). Rispetto alla
direttiva "televisione senza frontiere", la direttiva sul commercio
elettronico chiarisce alcuni concetti giuridici ed armonizza certi
aspetti permettendo ai servizi della società dell'informazione di
godere pienamente dei principi del mercato interno, mentre la
direttiva "cavo e satellite" è volta a facilitare la trasmissione
transfrontaliera di programmi audiovisivi via satellite e la
ritrasmissione via cavo. [34] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. [35] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'8 giugno 2000. [36] GU L 248 del 6.10.1993, p.
15. L'allegato della quarta relazione sull'applicazione della
direttiva "televisione senza frontiere" [37] ha precisato il
programma di lavoro per la revisione della direttiva nel 2003. Tale
programma di lavoro ha annunciato una consultazione pubblica allo
scopo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie per
valutare se occorra aggiornare o adeguare la direttiva. [37]
COM(2002) 778 def.
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In 1999 the Commission launched a
major review of existing EU telecommunications law which resulted in
the adoption of a new regulatory framework for electronic
communications in 2002, to be applied as of July 2003. The new
framework applies to all transmission infrastructures while
regulation of content of broadcast over electronic communications
networks remains outside the scope. The new framework includes in
particular provisions on access to spectrum, authorisation of
providers of electronic communications networks and services
including those used for transmitting broadcasting programmes;
provisions on must-carry obligations, access rules for networks,
conditional access systems and associated facilities. The main
objectives of the review were to create a set of rules that would be
simple, aimed at deregulation, technologically neutral and
sufficiently flexible to deal with fast-changing markets in the
electronic communications sector. The goals of the new framework are
to encourage competition in the electronic communications markets,
to improve the functioning of the internal market and to guarantee
basic user interests that would not be guaranteed by market forces.
[26] [26] The Telecoms package includes the following
elements: The Directive on electronic commerce [27] provides a
light and flexible legal framework for e-commerce and addresses only
those elements which are strictly necessary in order to ensure the
proper functioning of the internal market in e-commerce. It was
drafted in a technologically neutral way to avoid the need to
constantly adapt the legal framework to new developments. [28] It
covers a wide variety of services provided online (so-called
"information society services") ranging from online newspapers and
specialised news services (such as business or financial
information), distance selling of various products (books, computer
hardware and software, pharmaceuticals, etc.) to the online
provision of financial services (online banking, online investment).
The latter are of particular importance as they are particularly
suitable for cross-border delivery, which the Commission has
recognized in its Communication on e-commerce and financial services
[29]. The Directive applies horizontally across all areas of law
which touch on the provision of information society services,
regardless of whether it is a matter of public, private, or criminal
law. [27] OJ L 178, 17. 7. 2000. [28] For instance,
technological applications (WAP or PDA-sets) enabling the content to
be accessed by a specific device do not constitute "modification of
information" within the meaning of Article 12, but merely "technical
specification of content". [29] COM(2001) 66 final,
7.2.2001. The Commission Communication on barriers to widespread
access to new services and applications of the information society
through open platforms in digital television and third generation
mobile communications [30] concerns the interoperability of
information society services. With the more general aim of detecting
the barriers to broad access to new technologies, it addresses the
issue of promoting open technological platforms for third-generation
mobile communications (3G) and digital television. These
technologies could play a complementary role to the PC in future in
providing widespread access to the Internet and to interactive
services. The Communication identifies follow-up measures for Member
States. It also foresees in the long term a "multi-platform
environment" emerging which will deliver advanced information
society services in a complementary way. [30] COM(2003) 410
final. The Commission Communication on digital switchover
("transition from analogue to digital broadcasting, from digital
switchover to analogue switch-off") [31] sets out guidance for
Member States on the difficult task of migrating to digital radio
and television transmission, and ultimately switching off analogue
transmission, in a consumer-friendly fashion. It also launches a
policy debate on how to make best use of the radio spectrum made
available after analogue broadcasting is switched off. The eEurope
2005 Action Plan requires Member States to publish their switchover
plans, including a possible date for ending analogue television, by
the end of 2003. This will ensure that consumers have enough
information and adequate warning to become acquainted with all the
possibilities of new digital TV services and to upgrade their
equipment. The Communication advises Member States on the policy
pitfalls to avoid and identifies items that should be part of
national switchover plans. National measures should be transparent,
proportionate, timely, and technologically neutral so as to avoid
unduly discriminating against certain parties and distorting
competition in the market. [31] Communication from the Commission
to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on the transition
from analogue to digital broadcasting (from digital 'switchover' to
analogue 'switch-off'), COM(2003) 541 final. Accessibility for
people with disabilities to television Although the issue of
accessibility for people with a disability to television does not
fall within the remit of the TVWF Directive, the Commission will
promote accessibility matters with Member States to co-ordinate and
complement national actions and measures in the Contact Committee
established by the TVWF Directive. In particular, enriching content
with audio description, audio subtitling, subtitling and sign
language will be further discussed. Consumer protection All EU
consumer protection rules apply to the audiovisual sector as to any
other. These include the general provisions on advertising which
apply to all sectors contained in the Misleading Advertising
Directive, and the recent proposal for a framework directive on
unfair business-to-consumer commercial practices. The framework
directive takes a technology-neutral approach and is also based on
the country of origin principle, making it compatible with the
approach of the existing TVWF Directive. The proposal makes clear
that in case of conflict with sector-specific EU rules which also
regulate this area, it is those sector-specific rules which
apply. The Commission proposal for a Regulation on consumer
protection cooperation of 17 July 2003 [32] aims to establish a
network of national enforcement authorities in the field of consumer
protection laws. Among other provisions, the Regulation sets up a
Standing Committee on Consumer Protection Cooperation. However,
matters regulated by the TVWF Directive will continue to be examined
only by the Contact Committee established by the TVWF
Directive. [32] COM(2003) 443 final. Law applicable to
non-contractual obligations The Commission Proposal for a
Regulation on the law applicable to non-contractual obligations
("Rome II") of 22 July 2003 [33] lays down that, as a general rule,
"the law applicable to a non-contractual obligation shall be the law
of the country in which the damage arises or is likely to arise,
irrespective of the country in which the event giving rise to the
damage occurred and irrespective of the country or countries in
which the indirect consequences of that event arise". Nevertheless,
the right of reply is regulated by a specific provision in Article
6: "The law applicable to the right of reply or equivalent measures
shall be the law of the country in which the broadcaster or
publisher has its habitual residence". [33] COM(2003) 427
final. Trade policy On audiovisual services, the European
Community and its Member States have not made commitments and have
taken exemptions to the Most Favoured Nation clause in the last
multilateral trade negotiations Round, known as the "Uruguay Round".
By doing so, the EU benefits from room for manoeuvre in the
audiovisual sector, which secures the possibility both to maintain
existing national and Community measures in this sector and to
further develop national and Community policies and instruments, in
response to developments in the sector. This freedom of action is
at the heart of the conclusions of the EU Council of 26 October 1999
regarding the negotiations on the General Agreement on Trade in
Services (GATS) for the forthcoming WTO (World Trade Organization)
Round, which is now under way and known as the DDA (Doha Development
Agenda) Round. These conclusions, call upon the Union "to ensure
that the Community and its Member States maintain the possibility to
preserve and develop their capacity to define and implement their
cultural and audio-visual policies for the purpose of preserving
their cultural diversity". The Community's position in the DDA
negotiations is fully in line with these conclusions. Promotion
of cultural diversity in external relations The European Union is
open to trade and co-operation in audiovisual services, the
promotion of exchanges in those services being a necessary component
of its cultural diversity objective. Such objectives are pursued
through the development of the cultural and audiovisual dimension of
existing partnerships between the EU and third countries, for
example in the framework of the Cotonou Agreement with African,
Caribbean and Pacific countries or the Euromediterranean
partnership. Furthermore, in August 2003 the Commission adopted a
Communication entitled "Towards an international instrument on
cultural diversity" in which it supported the opportunity to develop
a new international instrument on cultural diversity in the
framework of UNESCO. The UNESCO General Conference (29 September-17
October 2003) decided to begin working towards a Convention on
cultural diversity, entailing the submission of a draft Convention
to the next General Conference in 2005. 3. Towards a new
governance for European audiovisual media The "television without
frontiers" Directive [34] is the main legislative instrument at EU
level concerning audiovisual services. The Directive has been
complemented in particular by Council Directive 2000/31/EC on
certain legal aspects of information society services, in particular
electronic commerce, in the internal market (the e-commerce
Directive) [35] and by Council Directive 1993/83/EEC on the
coordination of certain rules concerning copyright and rights
related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable
retransmission [36] ("cable and satellite Directive"). In relation
to the TVWF Directive the e-commerce Directive clarifies some legal
concepts and harmonises certain aspects enabling information society
services to benefit fully from internal market principles, while the
cable and satellite Directive aims to facilitate cross-border
transmission of audiovisual programmes by satellite and
retransmission by cable. [34] Council Directive 89/552/EEC as
amended by Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the
Council. [35] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and
of the Council of 8 June 2000. [36] OJ L 248 , 6. 10. 1993, pp.
15-21. The Annex to the fourth report on the application of the
"Television without Frontiers" Directive [37] set out the work
programme for 2003 for the review of the Directive. The work
programme announced a public consultation with the aim of providing
the Commission with the information necessary to assess whether
there is a need to update or adapt the Directive. [37] COM(2002)
778 final.
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La consultazione ha avuto come base taluni
documenti di lavoro pubblicati sul sito web della Commissione [38].
Due serie di udienze pubbliche sono state organizzate a Bruxelles,
il 2-4 aprile e il 23-25 giugno 2003. Le parti interessate sono
state inoltre invitate a trasmettere i loro contributi scritti entro
il 15 luglio 2003. La Commissione ha ricevuto più di 150 contributi
(circa 1.350 pagine) provenienti da tutte le parti interessate
(emittenti private e pubbliche, autorità di regolamentazione,
produttori, titolari di diritti, artisti) e dalla maggior parte
degli Stati membri. La maggior parte di tali contributi conviene che
la direttiva ha fornito un quadro flessibile e adeguato per la
regolamentazione da parte degli Stati membri e sostiene l'approccio
pragmatico della Commissione. In generale, la direttiva ha
contribuito positivamente alla libera circolazione dei servizi di
radiodiffusione nell'UE. Tuttavia, le parti interessate hanno anche
messo in evidenza gli aspetti che andrebbero riconsiderati. [38]
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/
review-twf2003/consult_en.htm I risultati della consultazione
pubblica (osservazioni scritte e udienze pubbliche) sono stati
discussi con i membri del comitato di contatto istituito dalla
direttiva "televisione senza frontiere" e con le autorità nazionali
competenti. 3.1. Definizioni e concetti di base La direttiva
"televisione senza frontiere" stabilisce le norme minime che devono
essere previste dalla regolamentazione degli Stati membri sul
contenuto delle trasmissioni televisive. Le trasmissioni televisive
delle emittenti che sono sottoposte alla giurisdizione di uno Stato
membro e che ne rispettano la normativa possono essere liberamente
ricevute e ritrasmesse in tutta la Comunità. Conformemente
all'approccio iniziale, il quale insiste sull'importanza dei media e
delle comunicazioni per una società libera, democratica e sociale,
queste norme minime consistono essenzialmente nell'obbligo di
adottare provvedimenti diretti a: * garantire che gli eventi di
grande rilevanza sociale non siano trasmessi in esclusiva, impedendo
ad ampi settori del pubblico dello Stato membro interessato di
seguire l'evento mediante trasmissioni televisive liberamente
accessibili; * promuovere la produzione e la diffusione dei
programmi televisivi europei; * tutelare i consumatori per
quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione e le televendite,
ivi incluse le prassi commerciali sleali; * proteggere i minori
e l'ordine pubblico; * tutelare il diritto di rettifica. La
direttiva contiene principi fondamentali che potrebbero essere visti
come obiettivi di politica validi per qualsiasi tipo di prestazione
di servizi audiovisivi (regole in materia di tutela dei minori,
separazione tra contenuto e pubblicità, chiara identificazione della
pubblicità, divieto di certi prodotti). Alcune delle regole
dettagliate previste dalla direttiva "televisione senza frontiere"
riguardano specificamente la tradizionale programmazione televisiva
lineare (per esempio, le disposizioni concernenti la durata e
l'inserzione degli spot pubblicitari e di televendita). L'attuale
diritto comunitario distingue tra "servizi di radiodiffusione
televisiva", cui si applica la direttiva "televisione senza
frontiere", e "servizi della società dell'informazione", cui si
applica la direttiva sul commercio elettronico. L'approccio
normativo della direttiva "televisione senza frontiere" è più
dettagliato di quello della direttiva sul commercio elettronico. Ciò
è principalmente dovuto alla straordinaria importanza assunta nelle
nostre società dalla televisione, la quale influisce in misura
impareggiabile sulle opinioni delle persone. Per il momento,
nessun servizio della società dell'informazione ha un'importanza e
un impatto simili a quelli dei servizi di radiodiffusione
televisiva. La diffusione dei servizi a banda larga è stata più
lenta di quanto inizialmente previsto e sembrerebbe che gli sviluppi
siano difficili da pronosticare in un ambiente economico
radicalmente mutato. I risultati del processo di consultazione
confermano quest'ipotesi. Alcuni contributi (provenienti soprattutto
dagli Stati membri) chiedono l'estensione del campo d'applicazione
della direttiva. Tali contributi propongono soluzioni diverse
(alcuni sostengono l'estensione del campo d'applicazione ai soli
servizi televisivi non tradizionali, altri chiedono l'estensione a
qualsiasi forma di contenuto audiovisivo) e sono criticati da quanti
considerano prematura una regolamentazione orizzontale in materia di
contenuti audiovisivi perché non vi è ancora una piena convergenza
dei media. A medio termine, tuttavia, la Commissione ritiene che
una revisione accurata della direttiva possa essere necessaria per
tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti della
struttura del mercato audiovisivo. Pertanto, la Commissione
esaminerà, con l'ausilio di esperti (riuniti in un gruppo di
riflessione), se a livello comunitario occorra modificare la
regolamentazione relativa ai diversi canali di distribuzione dei
contenuti audiovisivi per tener conto della convergenza dei media a
livello tecnico e di qualsiasi divergenza tra le regolamentazioni
nazionali che pregiudichi la creazione e il funzionamento del
mercato comune. Il mandato del gruppo si fonderà sul quadro
esistente. Qualsiasi intervento dovrà assicurare l'applicazione
proporzionata della regolamentazione in materia di contenuti e
l'attuazione coerente delle pertinenti politiche ritenute collegate
a questo settore, come la concorrenza, le comunicazioni commerciali,
la tutela dei consumatori e la strategia per il mercato interno nel
settore dei servizi. 3.2. Regole generali La direttiva
"televisione senza frontiere" sancisce un principio fondamentale di
mercato interno, quello dell'applicazione della legge del paese
d'origine, che praticamente non tollera eccezioni. In tale contesto,
la direttiva fissa un certo numero di criteri volti a determinare lo
Stato membro competente, al fine di evitare che un certo programma
sia sottoposto alla competenza di diversi Stati membri. Quando la
direttiva è stata modificata nel 1997, sono stati aggiunti alcuni
criteri per determinare in modo esaustivo lo Stato membro nella cui
sfera di competenza rientra l'organismo di radiodiffusione
televisiva. Infine, la direttiva dispone che se la competenza non
può essere stabilita tramite i criteri previsti dall'articolo 2,
paragrafo 3, lo Stato membro competente può essere determinato sulla
base degli articoli 52 (nuovo articolo 43) e seguenti del Trattato.
La consultazione pubblica ha riguardato anche queste disposizioni
dell'articolo 2 della direttiva. Se la maggior parte degli Stati
membri e delle persone che hanno trasmesso contributi ritiene che le
norme siano adeguate, altri Stati e talune associazioni di tutela
dei consumatori hanno dichiarato di essere preoccupate per le
diversità esistenti tra le normative nazionali e per il conseguente
rischio che le emittenti si stabiliscano negli Stati aventi la
legislazione più liberale. D'altra parte, alcuni Stati membri hanno
sollevato il problema della diversificazione pubblicitaria. Si parla
di "diversificazione pubblicitaria" quando un'emittente, attraverso
un canale destinato al pubblico del paese d'origine, raggiunge anche
bacini d'udienza di altri paesi (solitamente limitrofi), ma con
programmi nei quali gli intervalli pubblicitari iniziali sono
sostituiti da intervalli pubblicitari specificamente destinati al
pubblico di questi bacini complementari. Ad avviso di tali Stati,
questa pratica rischia di pregiudicare la salute finanziaria degli
organismi di radiodiffusione, e dunque dell'industria audiovisiva,
degli Stati vicini. Occorre tuttavia precisare che detta prassi è
conforme ai principi di libera prestazione dei servizi [39] o di
libertà di stabilimento [40] come sviluppati dalla Corte di
giustizia. [39] CGCE, 26 aprile 1988, causa 325/85, Racc.
I-02085. [40] Su questo principio, si veda la Guida della
giurisprudenza della Corte di giustizia CE relativa agli articoli 43
e seguenti del Trattato CE: Il diritto di stabilimento, 1.1.2001.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/
en/services/establ/art43_fr.pdf D'altra parte, le norme della
direttiva hanno creato alcuni problemi d'applicazione, come mostra
la procedura di inadempimento relativa ai programmi RTL4 e RTL5
promossa nei confronti del Regno dei Paesi Bassi. Tuttavia, la
Commissione ha potuto chiudere il dossier in seguito ad una sentenza
pronunciata dal Consiglio di Stato olandese [41]. [41] La
Commissione aveva avviato una procedura di inadempimento nei
confronti delle autorità olandesi in seguito alla decisione del
Commissariaat voor de media di riconoscersi competente in relazione
ai programmi RTL 4 e RTL 5 emessi da un'emittente sottoposta alla
competenza delle autorità lussemburghesi. Senza rimettere in
discussione l'analisi effettuata nel merito dal Commissariaat voor
de media, il Consiglio di Stato ha recentemente annullato tale
decisione dichiarando che il Commissariaat non poteva riconoscersi
competente causando una situazione di doppia competenza
incompatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". Tenuto
conto di questa sentenza, le autorità olandesi riconoscono, come
sostenuto dalla Commissione, che la direttiva vieta che una stessa
emittente possa rientrare nella sfera di competenza di più Stati
membri. La Commissione ha dunque deciso di chiudere il
dossier. Se necessario, la Commissione esaminerà eventuali
questioni relative a questi principi, come in passato, nel quadro
del comitato di contatto con la partecipazione, ove occorra, dei
responsabili nazionali.
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The consultation was based on discussion papers
published on the Commission's website [38]. Two series of public
hearings were organised in Brussels, on 2-4 April and 23-25 June
2003. Interested parties were also invited to transmit their written
contributions by 15 July 2003. The Commission received more than 150
submissions (around 1 350 pages). All relevant parties (private and
public broadcasters, regulators, producers, rights holders, artists)
and most Member States made contributions. Most submissions agree
that the Directive has provided a flexible and adequate framework
for regulation by Member States and support the Commission's
pragmatic approach. Overall, the Directive has made a positive
contribution to enabling free movement of broadcasting services
within the EU. But the contributions also highlighted where further
thinking is needed. [38]
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/
review-twf2003/consult_en.htm The results of this public
consultation (written comments and public hearings) were discussed
with the members of the Contact Committee established by the TVWF
Directive and with the national regulatory authorities. 3.1.
Definitions and basic concepts The "Television without Frontiers"
Directive lays down the minimum standards which regulation of the
content of television broadcasts by the Member States must
guarantee. Television broadcasts from broadcasters that are subject
to the jurisdiction of a Member State and meet the legal
requirements applying in that Member State may be freely received
and retransmitted throughout the Community. In accordance with the
initial focus on the importance of the media and communication for a
free, democratic and social society, these minimum standards
essentially comprise the obligation to adopt measures: - to
ensure that events of major importance for society are not broadcast
on the basis of exclusivity in such a way that significant sections
of the public in the relevant Member State are prevented from
following the event in a freely accessible television broadcast;
- to promote the production and dissemination of European
television programmes; - to protect consumers as regards
advertising, sponsorship and teleshopping, including in respect of
unfair commercial practices; - to protect minors and public
order; - to protect the right of reply. The Directive
contains fundamental principles which could be seen as policy
objectives valid for any kind of delivery of audiovisual services
(rules on the protection of minors, separation between content and
advertising, clear identification of advertising, ban on certain
products) Some of the detailed rules in the TVWF Directive are
specifically focused at traditional linear television programming
(for instance the provisions on duration and insertion concerning
advertising and teleshopping spots). Community law at present
distinguishes between "television broadcasting services" subject to
the "television without frontiers" Directive, and "information
society services", subject to the "e-Commerce-" Directive. The
regulatory approach of the TVWF Directive is more detailed than the
regulatory approach of the "e-commerce-" Directive. This is mainly
due to the paramount importance and the unparalleled impact of
television broadcasting on our societies through the effect it has
on the way people form their opinions. For the time being, no
information society service has reached an importance and an impact
similar to television broadcasting services. The take-up of
broadband services has been slower than initially expected and it
would seem that developments are difficult to predict in a radically
altered economic environment. The results of the consultation
process confirm this assumption. Some contributions (especially from
Member States) have demanded the extension of the scope of the
Directive. The proposals themselves differ in scope (from
non-traditional television services only to any form of audio-visual
content) and are opposed by others that consider horizontal content
regulation premature since full media convergence has not been
reached yet. In the medium term, nevertheless, the Commission
considers that a thorough revision of the Directive might be
necessary to take account of technological developments and changes
in the structure of the audiovisual market. The Commission will
therefore reflect with the help of experts (in focus groups) whether
any changes to content regulation for the different distribution
channels for audiovisual content would be necessary at Community
level in order to take account of media convergence at a technical
level and any divergence of national regulation which affects the
establishment and the functioning of the common market. The mandate
of the group shall be based on the existing framework. Any
intervention would have to ensure the proportionate application of
content rules and the coherent application of relevant policies
considered to be connected to this sector, such as competition,
commercial communications, consumer protection and the internal
market strategy for the services sector. 3.2. General
rules The "Television without Frontiers" Directive includes a
basic principle of the internal market, namely the application of
the law of the country of origin, which allows hardly any
exceptions. In this connection, the Directive lays down a number of
criteria designed to establish which Member State has jurisdiction
in order to avoid a situation in which a given programme is subject
to the jurisdiction of several Member States. When the Directive was
amended in 1997, certain criteria were added in order to establish
exhaustively which Member State has jurisdiction over which
television broadcasting organisation. Lastly, the Directive
stipulates that if jurisdiction cannot be established using the
criteria set out in Article 2(3), the Member State with jurisdiction
can be established on the basis of Articles 52 (new Article 43) et
seq. of the Treaty. The public consultation also concerned these
provisions referred to in Article 2 of the Directive. While most
Member States and most of the people who contributed thought that
the rules were appropriate, other Member States and consumer
protection associations expressed their concerns about the diversity
of national laws and the resulting risk of the establishment of
broadcasters in the States with the least stringent legislation.
Moreover, the problem of areaspecific advertising was raised by
certain Member States. This is a practice whereby broadcasters,
using a channel intended for viewers in their country of origin,
reach audience areas in different countries - usually neighbouring
countries - via the same channel, but with programmes in which the
initial advertising screens are replaced by advertising screens
specifically targeting people in these additional audiences. These
contributions maintain that this is a practice which could undermine
the financial health of the broadcasting organisations and therefore
of the audiovisual industry of the neighbouring countries. However,
it should be pointed out that this practice is in keeping with the
principle of freedom to provide services [39] or freedom of
establishment [40] as expounded by the Court of Justice. [39]
CJEC, 26 April 1988, case 325/85, ECR I-02085 [40] Concerning
this principle, see the Guide to the Case Law of the European Court
of Justice on Articles 43 et seq. of the EC Treaty: freedom of
establishment, 01/01/2001,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/
en/services/establ/art43_en.pdf Moreover, the rules of the
directive have, on occasion, caused certain problems of application,
witness the infringement proceedings initiated against the
Netherlands concerning the programmes RTL4 and RTL5. However, the
Commission dropped this case following a judgement issued by the
Dutch Council of State [41]. [41] The Commission initiated
infringement proceedings against the Dutch authorities following the
decision of the Dutch Media Commission (Commissariaat voor de media)
to grant itself jurisdiction for the programmes RTL 4 and RTL 5 put
out by a broadcaster falling under the jurisdiction of the
Luxembourg authorities. Without calling into question the analysis
made on the issues by the Commissariat voor de media, a judgment by
the Council of State has nonetheless annulled the decision taken,
considering that this body could not grant itself jurisdiction in
this way and trigger a situation of dual jurisdiction which was
contrary to the Television without Frontiers Directive. In the light
of this judgment, the Dutch authorities acknowledge, as the
Commission maintained in this case, that the Directive prohibits any
situation in which a broadcaster comes under the jurisdiction of
more than one Member State. The Commission has therefore decided to
close this dossier. As in the past, the Commission will examine
any questions that arise concerning these principles through the
contact committee, with the participation of the national
regulators, where appropriate.
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3.3. Diritto all'informazione Nell'ambito del processo di consultazione, il
diritto all'informazione è stato discusso relativamente a due
aspetti. Il primo documento di lavoro ha posto domande
sull'adeguatezza e sull'opportunità delle attuali disposizioni
dell'articolo 3 bis della direttiva (eventi di particolare rilevanza
per la società). Il documento di lavoro n. 6 ha esaminato la
necessità di introdurre un diritto a brevi estratti di eventi
oggetto di esclusive e la concessione dell'"accesso" a tali
eventi. La maggior parte dei contributi considera l'articolo 3
bis utile, necessario, efficace e proporzionato. Alcuni contributi,
provenienti in particolare dalle emittenti private tedesche, sono
più critici al riguardo. Quanto alla possibile estensione della
norma, l'idea di un elenco europeo di eventi di particolare
rilevanza per la società (europea), avanzata da talune emittenti del
servizio pubblico segnatamente allo scopo di eliminare la prassi
della commercializzazione di certi diritti su base territoriale, è
stata accolta con generale scetticismo. Benché nei contributi siano
stati proposti diversi miglioramenti, non è emerso un consenso
sull'opportunità di definire a livello europeo il concetto di "una
parte importante del pubblico" o sulla necessità di rivedere la
direttiva per quanto riguarda le date di riferimento. Alcuni Stati
membri ed alcuni soggetti interessati accoglierebbero favorevolmente
una decisione chiara della Commissione sulla compatibilità dei
provvedimenti previsti (elenchi) con il diritto comunitario. Ciò
potrebbe aumentare la certezza del diritto rispetto alla situazione
attuale, in cui la Commissione deve avviare una procedura
d'inadempimento se ritiene i provvedimenti nazionali sproporzionati
rispetto all'obiettivo conseguito. Le consultazioni hanno
mostrato che non vi è necessità urgente di rivedere questa
disposizione della direttiva. Come indicato in alcuni contributi,
l'attesa sentenza del Tribunale di primo grado [42] sull'articolo 3
bis potrebbe fornire nuovi elementi e rendere necessaria
un'ulteriore discussione sui "principi informatori" o sul ruolo
della Commissione. La Commissione discuterà tali questioni in seno
al comitato di contatto nella seconda metà del 2004. Eventuali
orientamenti fornirebbero agli Stati membri informazioni specifiche
sulla scelta e sull'esecuzione dei provvedimenti nazionali. La
Commissione ritiene che un elenco europeo non costituirebbe un
miglioramento: se la direttiva lascia agli Stati membri la libertà
di individuare gli eventi di grande rilevanza, ciò è dovuto alle
specificità socioculturali dei diversi paesi e regioni. Un
capovolgimento radicale di approccio, nel senso di obbligare gli
Stati membri a individuare eventi di particolare rilevanza per la
società, non potrebbe essere considerato conforme al principio di
sussidiarietà. Inoltre, le idee avanzate non contribuirebbero
all'eliminazione della prassi della commercializzazione di certi
diritti su base territoriale. Secondo le emittenti del servizio
pubblico e alcuni Stati membri, si dovrebbe adottare a livello
europeo un atto normativo che preveda un diritto armonizzato di
accesso agli eventi importanti. Le attuali divergenze tra le
normative nazionali creano distorsioni. Altri Stati membri sono più
scettici; le emittenti private e i titolari dei diritti ritengono
che la questione vada affrontata sulla base di codici volontari e
rifiutano fermamente l'idea di un diritto di accesso a tali
contenuti. [42] Causa T-33/01, Kirch Media. La Commissione
ritiene che la questione del diritto di accesso agli eventi
importanti vada ulteriormente esaminata [43] ed inviterà degli
esperti a discuterne (in un gruppo di riflessione). La problematica
dev'essere affrontata insieme con la normativa sul diritto d'autore.
Occorre rispondere a tre domande principali: in che misura la
direttiva sul diritto d'autore fornisca una soluzione adeguata
attraverso la disposizione in materia di "correttezza nei rapporti
commerciali"; se gli obiettivi politici generali (pluralismo delle
fonti di informazione, ecc.) richiedano l'adozione di un testo
normativo che preveda un "diritto d'accesso" per le emittenti e per
le agenzie di stampa; quale tipo d'intervento debba essere
previsto. [43] Si veda anche la petizione al Parlamento europeo
n. 1358/2002. 3.4. Promozione della produzione e cronologia dei
media Riserva a favore delle opere europee della maggior parte
del tempo di trasmissione (articoli 4 e 6 della direttiva
"televisione senza frontiere") L'articolo 4 della direttiva
"televisione senza frontiere" prevede l'introduzione di misure
dirette a promuovere le "opere europee". Il concetto di "opere
europee" è definito nell'articolo 6. La maggior parte dei
soggetti interessati è a favore dello status quo. Alcuni hanno
chiesto un rafforzamento delle prescrizioni, mentre altri ne hanno
proposto la sostituzione con norme che prevedano obblighi
d'investimento o con specifici programmi di sostegno alla produzione
europea. Una minoranza continua a mettere in discussione l'esigenza
e/o la proporzionalità delle attuali prescrizioni. Le proposte di
rafforzamento delle attuali prescrizioni comprendono: *
l'introduzione di un esplicito obiettivo quantitativo invece
dell'espressione "la maggior parte del loro tempo di trasmissione".
La percentuale minima proposta va dal 51% al 75%; * il
chiarimento dell'obbligo mediante la soppressione della proposizione
"ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati".
Questa proposta è appoggiata da un gran numero di produttori,
sceneggiatori e distributori. Soltanto pochi contributi hanno
chiesto nuovi sotto-obiettivi o quote per le produzioni nazionali,
le opere europee non nazionali, le opere cinematografiche e i
programmi "regionali" linguisticamente speciali. È stata inoltre
proposta l'introduzione di un obbligo d'investimento complementare
rispetto alle misure riguardanti il tempo di trasmissione. Alcuni
hanno chiesto che venga migliorato il sistema mediante il quale la
Commissione europea controlla l'applicazione di questo articolo; a
tal fine, essi propongono la ripubblicazione degli orientamenti in
materia di raccolta e convalida dei dati o l'organizzazione del
monitoraggio al livello comunitario. I soggetti interessati sono
assai divisi quanto all'esigenza di un'ulteriore armonizzazione
della definizione di opere europee contenuta nell'articolo 6. Coloro
che sostengono tale esigenza hanno proposto di seguire la
definizione contenuta nella Convenzione europea sulla coproduzione
cinematografica. Opere europee di produttori indipendenti
(articolo 5 della direttiva "televisione senza
frontiere") L'articolo 5 stabilisce a favore delle opere europee
realizzate da produttori indipendenti un obiettivo del 10% in
termini di tempo di trasmissione oppure di bilancio destinato alla
programmazione. La maggioranza dei soggetti interessati si è
dichiarata favorevole al mantenimento dello status quo. Anche in
questo caso, alcuni hanno proposto di aumentare la percentuale al
25% e/o di sopprimere la frase "ogniqualvolta sia possibile e
ricorrendo ai mezzi appropriati". Altri hanno chiesto che le
prescrizioni attuali siano abrogate o sostituite da altri
meccanismi. La maggioranza ritiene che l'assenza di una
definizione di "produttore indipendente" non ostacoli la
circolazione delle opere nell'UE. In altre parole, vi è un ampio
consenso a favore dello status quo. Tuttavia, diversi soggetti hanno
chiesto l'introduzione di una definizione armonizzata ed hanno
presentato a tal fine un lungo elenco di criteri chiave per
individuare le produzioni indipendenti ai sensi della direttiva. Una
soluzione potrebbe essere quella di mettere l'elenco a disposizione
degli Stati membri sotto forma di orientamenti. Disposizioni
comuni agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva "televisione senza
frontiere" Una minoranza ha chiesto che dalle misure volte a
promuovere le opere europee fossero esentati i canali tematici, le
televendite, i paesi a bassa capacità di produzione audiovisiva, i
paesi che dispongono di un'area linguistica limitata, le emittenti
piccole e medie ed i canali con audience bassa (il "criterio de
minimis"). Alcuni hanno chiesto disposizioni speciali per le "nuove"
organizzazioni di radiodiffusione e per le nuove forme di accesso ai
programmi quali il pay per view o il video on demand. Tuttavia,
qualsiasi eccezione all'applicazione delle misure volte a promuovere
le opere europee dovrebbe essere accuratamente definita dalla
direttiva. Cronologia dei media (articolo 7 della direttiva
"televisione senza frontiere" ) Per quanto riguarda la cronologia
dei media stabilita nell'articolo 7, la grande maggioranza dei
soggetti interessati è favorevole al mantenimento dello status quo.
Le udienze pubbliche e i contributi al processo di revisione hanno
mostrato che il capitolo III della direttiva rappresenta un
compromesso ben equilibrato nel senso della promozione di un
paesaggio audiovisivo europeo diversificato. Pertanto, in questa
fase la Commissione non intende proporre modifiche della
disposizione. La Commissione ne controllerà ulteriormente
l'applicazione alla luce dello studio previsto dall'articolo 25 bis
della direttiva "televisione senza frontiere".
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3.3. Right to information In
the consultation process, the right to information was discussed in
relation to two aspects. The first discussion paper asked questions
on the adequacy and appropriateness of the present provisions in
Article 3a of the Directive (events of major importance for
society). Discussion paper 6 deliberated the need to introduce for
the future a right to short extracts of events subject to exclusive
rights and the granting of "access" to these events. The majority
of contributions received consider Article 3a of the Directive to be
useful, necessary, effective and proportionate. Some contributions,
notably from German private broadcasters, are more critical in this
respect. Regarding possible extensions of these provisions, the idea
of having a European list of events of major importance for
(European) society was suggested by certain public service
broadcasters, mainly with the aim to overcome the practice of
marketing certain rights on a territorial basis, but met with
widespread scepticism. Though different improvements were suggested
in the contributions no consensus emerged on whether to define at a
European level the notion of "a substantial proportion of the
public" or the need to review the Directive with regard to reference
dates. Some Member States and stakeholders would welcome the
inclusion of a positive decision by the Commission on the
compatibility of the proposed measures (lists) with Community law.
This could provide more legal certainty compared to the present
situation where the Commission has to open an infringement procedure
if it finds the national measures disproportionate to the objective
sought. The consultations showed that there is no urgent,
pressing need for a revision of this provision of the Directive. As
mentioned in some contributions the forthcoming ruling of the Court
of First Instance [42] in relation to Article 3a might provide new
elements that could necessitate a further discussion of "guiding
principles" or the role of the Commission. The Commission will
discuss these issues in the Contact Committee in the second half of
2004. Possible guidelines would provide specific information for
Member States on the choice and implementation of national measures.
The Commission considers that the concept of European list would
have no value added as the present concept of the Directive leaves
it to the Member States to designate events of major importance
owing to national and regional cultural and societal specificities.
A radical overturning of this concept to oblige Member States to
designate events of major importance for society could not be seen
to be in conformity with the principle of subsidiarity. Furthermore
the suggestions would not contribute to overcoming the practice of
marketing certain rights on a territorial basis. Public service
broadcasters and some Member States consider that a statutorily
harmonised right to access newsworthy events should be established
at European level. Current disparities between national laws on this
issue create distortions. Other Member States are more sceptical;
private broadcasters and right holders consider this to be a matter
for voluntary codes and firmly reject any notion of right of
"access" to such content. [42] Kirch Media, T-33/01 CFI. The
Commission considers that the issue of right to access to newsworthy
events needs further attention [43] and will invite experts to
further discuss this matter (in a focus group). The issues at stake
have to be dealt with in conjunction with copyright regulation.
Three main questions have to be answered: to what extent does the
copyright Directive provide an adequate solution through its "fair
dealing" provision? Do the general policy objectives at stake
(pluralism of information sources, etc.) require the statutory
definition of a "right to access" for broadcasters and news
agencies? What type of intervention should be provided for? [43]
See also Petition Nr. 1358/2002 to the European Parliament. 3.4.
Promotion of production, chronology Broadcasting of a majority
proportion of European works (Articles 4 and 6 of the TVWF
Directive) Article 4 of the TVWF Directive provides for the
introduction of measures to promote "European works". These
"European works" are defined in Article 6. The majority of
stakeholders are in favour of the status quo. Some requested the
strengthening of the requirements, while others proposed replacing
the existing requirements with other instruments such as investment
obligations or specific support programmes for European production.
A minority of stakeholders continues to question the need and/or the
proportionality of such requirements. Proposals for the
strengthening of the current requirements included: * introducing
an explicit quantitative objective instead of the expression "a
majority proportion of its transmission time". The proposed minimum
figure ranged from 51% to 75%; * clarifying the obligation by
deleting the wording "Where practicable and by appropriate means".
This proposal was backed by a large number of producers,
scriptwriters and distributors. Only a few submissions asked for
new sub-objectives or quotas for national productions, non national
European works, cinematographic works and "regional" programmes with
special language inter-connections. The introduction of an
investment obligation was also proposed, complementary to the
transmission time measures. Some asked for the improvement of the
monitoring system used by the European Commission in relation to
this article, by re-issuing guidelines on the collection and
validation of data or by organising the monitoring at Community
level. Stakeholders were sharply divided concerning the need for
further harmonisation of the definition of European works provided
in Article 6. Those in favour of harmonisation proposed following
the definition contained in the European Convention on
Cinematographic Co-production. European works by independent
producers (Article 5 of the TVWF Directive) Article 5 establishes
a 10% objective in terms of transmission time or programming budget
for European works by independent producers. A majority of
stakeholders were in favour of the status quo. Here again, there
were also proposals for increasing the figure to 25% and/or for
removing the sentence "where practicable and by appropriate means".
But there were also some voices requesting that the existing
requirements be removed or replaced by other mechanisms. The
majority considered that the absence of a definition of the notion
of "independent producer" is not an obstacle to the circulation of
works within the EU. In other words, there is broad support for the
status quo. However, several stakeholders favour the introduction of
a harmonised definition. They provided a long list of key criteria
for independent productions for the purposes of the Directive. One
possible action would be to make this list of criteria available to
Member States in the form of guidelines. Provisions common to
Articles 4, 5 and 6 of the TVWF Directive There were minority
requests for excluding from the measures to promote European works
thematic channels, television shopping, countries with a low
audiovisual production capacity or restricted language area, small
and medium-sized broadcasters and channels with low audience (the
"de minimis criterion"). Some demanded special provisions for 'new'
broadcasting organisations and new forms of programme provision and
access, such as pay per view or video on demand. However, any
exception to the application of the measures to promote European
works should be thoroughly defined and described in the
Directive. Media chronology (Article 7 of the TVWF
Directive) The large majority of stakeholders were in favour of
the status quo in relation to the media chronology established in
Article 7. The public hearings and the contributions to the review
process showed that chapter III of the Directive represents a
well-balanced compromise in promoting a diverse European audiovisual
landscape. Therefore, the Commission does at this stage not intend
to propose amendments to the relevant provisions. The Commission
will further monitor its application in the light of the study
provided for in Article 25a of the TVWF Directive.
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3.5. Comunicazioni
commerciali La direttiva prevede, nel capitolo IV, una serie di
norme in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite,
alcune delle quali specificamente riguardanti i minori. Essa
contiene regole concernenti la quantità di pubblicità ammessa
(limiti quotidiani e orari, articolo 18), il numero e le modalità
delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché il contenuto e
la presentazione dei messaggi pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14,
15 e 16). Norme specifiche (articolo 17) sono applicabili alla
sponsorizzazione. La direttiva è intesa a proteggere gli
interessi dei telespettatori, ad esempio stabilendo una distinzione
chiara tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, e a
tutelare l'integrità ed il valore delle opere audiovisive e gli
aventi diritto, ad esempio evitando le perturbazioni eccessive. Nel
quadro della consultazione pubblica, la Commissione ha invitato le
parti interessate a pronunciarsi, tra l'altro, sulla pertinenza di
queste disposizioni alla luce dell'evoluzione dei mercati e dei
progressi tecnologici. È stato in particolare chiesto se i limiti
quantitativi alla pubblicità possano essere resi meno rigidi tenendo
conto del grado di scelta e di controllo degli utenti e se le nuove
tecniche pubblicitarie siano compatibili con le disposizioni della
direttiva. Le posizioni espresse in merito ai diversi punti
esaminati possono essere riassunte nel modo seguente. Per quanto
riguarda i concetti e le definizioni di cui all'articolo 1 della
direttiva, la maggior parte delle posizioni espresse sono favorevoli
al mantenimento delle definizioni attuali. Pochi contributi
auspicano modifiche. D'altra parte, si ritiene in generale che sia
troppo presto per definire, nella direttiva, le nuove tecniche
pubblicitarie. La maggior parte dei contributi sono favorevoli al
mantenimento dello status quo per quanto riguarda le disposizioni
relative alla protezione dei minori (articolo 16) e della dignità
umana (articolo 12), considerate sufficienti. Tuttavia, alcune
associazioni che rappresentano i consumatori e le famiglie sono
favorevoli ad un certo rafforzamento delle disposizioni a tutela dei
minori. Questa è una materia di cui la Commissione si è occupata di
recente nell'ambito della sua proposta relativa alle prassi
commerciali sleali. La maggior parte dei contributi presentati
alla Commissione è favorevole al mantenimento delle disposizioni
esistenti per quanto riguarda la forma e la presentazione della
pubblicità (articolo 10). Pur accettando il principio della
separazione tra contenuto editoriale e contenuto pubblicitario,
alcuni operatori, in particolare inserzionisti, pubblicitari ed
emittenti commerciali, auspicano un certo ammorbidimento delle
relative modalità d'applicazione, soprattutto per quanto riguarda il
carattere eccezionale degli spot isolati o il divieto di pubblicità
clandestina. Le disposizioni relative all'inserimento degli spot
pubblicitari e delle televendite sono in generale considerate
adeguate. Tuttavia, pur riconoscendo che gli spot pubblicitari
devono di norma essere inseriti tra i programmi e che gli
inserimenti durante i programmi non devono pregiudicare il valore e
l'integrità di questi ultimi, numerosi contributi chiedono una
semplificazione delle norme, segnatamente per quanto riguarda i
programmi sportivi e i 20 minuti che devono trascorrere tra
un'interruzione pubblicitaria e la successiva. I prodotti del
tabacco e le medicine sottoposte a prescrizione sono oggetto di
divieti di pubblicità televisiva. Le bevande alcoliche sono
sottoposte ad alcune restrizioni. In generale, queste disposizioni
sono sostenute dalle parti interessate. Uno Stato membro ed alcune
associazioni che operano per la tutela dei minori e della sanità
pubblica sono tuttavia favorevoli ad un rafforzamento delle
disposizioni che limitano la pubblicità a favore delle bevande
alcoliche. Le disposizioni sulla durata sono sostenute dalla
maggior parte degli Stati membri. Un certo ammorbidimento delle
norme è tuttavia richiesto da alcuni Stati membri, dalla maggior
parte delle emittenti commerciali e da alcune agenzie pubblicitarie.
In generale, le opinioni espresse non sostengono l'opportunità di
modulare le norme in funzione del tipo o dell'audience dei
programmi. Molte emittenti commerciali e agenzie pubblicitarie
auspicano un ricorso più ampio a meccanismi di autoregolamentazione
o di coregolamentazione. Da altri contributi risulta che il ricorso
a tali meccanismi è inefficace in materia di durata. Le norme
sulla sponsorizzazione sono ritenute adeguate da molti contributi.
Tuttavia, viene chiesto di chiarire, in particolare, se queste
disposizioni autorizzino la presentazione di prodotti. Per quanto
riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, la tendenza di gran lunga
prevalente è quella di ritenere compatibili con la direttiva lo
schermo diviso, la pubblicità interattiva e la pubblicità virtuale
purché siano rispettate certe condizioni. Numerose parti interessate
hanno tuttavia auspicato, per garantire la certezza del diritto e un
trattamento omogeneo di queste nuove tecniche nei vari Stati
dell'Unione europea, che la Commissione pubblichi una comunicazione
interpretativa al fine di precisare come vada applicata la direttiva
a queste nuove tecniche. La Commissione ha dunque deciso di
adottare prossimamente una comunicazione interpretativa che precisa
il modo in cui vanno applicate le disposizioni del capitolo IV della
direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove tecniche
pubblicitarie. Peraltro, la Commissione esaminerà, sentendo anche il
parere di esperti (nel quadro di un gruppo di riflessione), in quale
modo si potrebbero far evolvere le norme sugli inserimenti e sulla
durata, in particolare per tener conto del grado di controllo del
telespettatore e della più ampia scelta di programmi che gli è
offerta. Questo esame prenderà in considerazione anche i risultati
dello studio indipendente, ordinato dalla Commissione, riguardante
l'impatto delle misure di regolamentazione sui mercati pubblicitari
[44] e la proposta di direttiva sulle prassi commerciali
sleali. [44] V. GU S107-95378. 3.6. Protezione dei minori e
dell'ordine pubblico Le opinioni espresse nell'ambito della
consultazione pubblica mostrano che i soggetti interessati sono in
linea di massima d'accordo nel ritenere che le disposizioni della
direttiva sulla tutela dei minori siano soddisfacenti e adeguate.
Alcune parti interessate hanno auspicato che l'applicazione di
queste disposizioni sia estesa all'Internet. L'articolo 22 della
direttiva distingue tra programmi che possono nuocere gravemente
allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 1) e programmi
che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni (articolo 22,
paragrafo 2). Molte parti interessate ritengono che questa
disposizione debba essere mantenuta così com'è e che non vi siano
stati problemi di applicazione. Tuttavia, alcuni gradirebbero un
chiarimento delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 1 e
2. La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi
in merito considera soddisfacente la norma che vieta le trasmissioni
contenenti istigazioni all'odio in base a differenze di razza, sesso
o nazionalità e ritiene che tale disposizione non ponga alcun
problema. Alcuni soggetti hanno sostenuto che la coregolamentazione
o l'autoregolamentazione sarebbero inopportune in questo settore. Un
certo numero di parti interessate ha chiesto che venga esaminata
ulteriormente la questione di quali siano i provvedimenti adeguati
per combattere la discriminazione fondata sulla razza, sul sesso o
sulla nazionalità, mentre altri hanno sottolineato che tali
provvedimenti devono tener conto del diritto fondamentale alla
libertà d'espressione. I contributi ricevuti mostrano che la
coregolamentazione funziona molto bene in alcuni Stati membri, ma
taluni soggetti interessati hanno sostenuto che semplici codici di
condotta senza controllo da parte delle autorità pubbliche non sono
sufficienti. L'impressione generale è che, sebbene le regole
applicabili siano abbastanza chiare, imporne l'applicazione potrebbe
risultare sempre più difficile, soprattutto in un ambiente digitale
e on line. A tale riguardo, si è insistito sui vantaggi derivanti da
sistemi efficaci di auto- e di co-regolamentazione. È stato espresso
notevole interesse per il potenziamento dello scambio delle buone
prassi e per il rafforzamento dei rapporti tra i vari
enti. L'articolo 2 bis della direttiva permette una deroga
all'obbligo di assicurare la libertà di ricezione nel caso di
trasmissioni il cui contenuto possa nuocere allo sviluppo dei
minorenni. La maggior parte dei soggetti interessati che si sono
espressi al riguardo ritiene che tale disposizione sia adeguata e
proporzionata al fine di tutelare l'interesse generale in questione.
Tuttavia, taluni ritengono che la procedura potrebbe essere
semplificata o che l'applicazione della norma debba essere chiarita,
per esempio mediante una comunicazione interpretativa. A seguito
della consultazione e tenendo presente la preoccupazione espressa da
molti soggetti interessati quanto all'efficacia dei controlli
diretti ad assicurare l'osservanza delle norme, la Commissione
proporrà anzitutto un aggiornamento della raccomandazione sulla
protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo
sviluppo di sistemi di auto- e di co-regolamentazione (si veda il
capitolo 3.10), in particolare tenendo conto dell'ambiente on line,
in modo da contribuire al rispetto effettivo dei principi di
protezione dei minori e dell'ordine pubblico, di cui è stata
riconosciuta l'importanza universale a prescindere dalla natura del
servizio e dal modo in cui questo viene fornito. 3.7. Diritto di
rettifica La maggior parte dei soggetti interessati che si sono
espressi sul diritto di rettifica con riferimento ai servizi
televisivi ritiene che la norma attuale sia adeguata e che non siano
necessarie regole supplementari. Alcuni ritengono che occorra
sviluppare un diritto di rettifica applicabile a tutti i media
elettronici. Come già detto, la Commissione è del parere che la
legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti
debba essere quella del paese nel quale è stabilita
l'emittente. Secondo quanto suggerito nell'ambito del processo di
consultazione, la Commissione farà propria l'idea che il diritto di
rettifica debba essere applicabile a tutti i media. In una prima
fase, ciò potrebbe essere sancito dalla raccomandazione sulla
protezione dei minori e della dignità umana. Inoltre, la Commissione
parteciperà attivamente ai lavori del Consiglio d'Europa riguardanti
il diritto di rettifica nell'ambiente on line.
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3.5. Commercial communications Chapter IV of the Directive lays down a
series of rules for advertising, sponsorship and teleshopping,
including rules concerning advertising targeted at minors. It
stipulates rules concerning the amount of advertising that may be
broadcast on screen (daily and hourly limits, Article 18), the
number of advertising breaks and the rules pertaining thereto
(Article 11) and the rules pertaining to the content and
presentation of advertising messages (Articles 10, 12, 13, 14, 15
and 16). Specific rules (Article 17) apply to sponsorship. The
Directive seeks to protect the interests of television viewers, e.g.
by drawing a clear distinction between editorial content and
advertising, and to protect the integrity and value of audiovisual
works and holders of rights, e.g. by avoiding excessive disruptions.
In the public consultation, the Commission invited interested
parties to send it their contributions, particularly on the
relevance of these provisions, having regard to developments on the
markets and technological progress. One of the questions asked was
whether the rules limiting the amount of advertising could be made
more flexible to take account of the degree of user choice and
control, and whether the new advertising techniques were compatible
with the provisions of the Directive. The positions expressed on
the various points examined can be summarised as
follows: Concerning the concepts and definitions set out in
Article 1 of the Directive, most of the positions expressed are in
favour of retaining the existing definitions. There is little
support for changes, and the general feeling is that it is too early
to define the new advertising techniques in the Directive. While
most of the contributions consider the provisions on the protection
of minors (Article 16) and human dignity (Article 12) to be adequate
and are in favour of maintaining the status quo, there are
nevertheless some associations representing consumers and families
which would like to see the provisions protecting minors tightened
up to some extent. This is an area which the Commission has recently
addressed in its proposal on unfair commercial practices. Most of
the contributions sent to the Commission would like to see the
existing provisions on the form and presentation of advertising
(Article 10) maintained. While supporting the principle of the
separation of editorial and advertising content, some operators,
particularly advertisers, marketers and commercial broadcasters,
would nonetheless welcome some degree of flexibility with regard to
the implementation arrangements, particularly as regards the
exceptional nature of isolated spots or the banning of surreptitious
advertising. The provisions governing the insertion of
advertising and teleshopping spots are generally considered
adequate. While acknowledging that advertising spots must in theory
be inserted between programmes and that insertions during programmes
must not affect the value or integrity of the programmes themselves,
many contributions call for a simplification of the rules,
particularly with regard to sports programmes and the rule whereby
20 minutes must elapse between each advertising spot. Tobacco
products and medicines obtainable only on prescription are covered
by television advertising bans and there are certain restrictions
where alcoholic beverages are concerned. While these provisions are
generally supported by the interested parties, one Member State and
some associations would nevertheless like to see stricter provisions
on the advertising of alcoholic beverages. The majority of Member
States support the provisions on duration, but certain Member
States, most commercial broadcasters and some advertising agencies
would like some degree of flexibility in the rules. In general, the
opinions expressed are not in favour of modulating the rules as a
function of programme type or audience. A number of commercial
broadcasters and advertising agencies would like to see more
extensive use of self-regulation or co-regulation, but other
contributions suggest that the use of these mechanisms is not
effective for the provisions on duration. Many contributions
consider the rules on sponsorship to be appropriate, but there are
also calls for clarification, particularly on whether these
provisions authorise the presentation of products. As for the new
advertising techniques, a substantial majority takes the view that,
subject to certain conditions, the split screen, interactive
advertising and virtual advertising are compatible with the terms of
the Directive. Nevertheless, for reasons of legal security and in
order to ensure even treatment of these techniques in the different
Member States of the European Union, many interested parties asked
the European Commission to specify how the rules of the Directive
apply to these new techniques by producing an interpretative
communication. The Commission has therefore decided to adopt, in
the near future, an interpretative Communication setting out how the
provisions of Chapter IV of the Directive apply, especially with
regard to the new advertising techniques. Moreover, the Commission
will contemplate, with the help of experts (through a focus group),
how the rules on insertions and duration could develop, notably to
take account of the degree of control exercised by viewers and the
wider choice of programmes on offer. This examination will also take
account of the results of the independent study ordered by the
Commission on the impact of measures to regulate advertising markets
[44] and the proposal for a Directive on unfair commercial
practices. [44] See OJ S107-95378 3.6. Protection of minors
and public order The comments expressed in the public
consultation show that there is a general consensus among the
stakeholders that the provisions laid down in the Directive on the
protection of minors are satisfactory and adequate. Some
stakeholders considered that it should be desirable to have the
application of these provisions extended to the Internet. Article
22 of the Directive distinguishes between programmes which might
seriously impair the development of minors (Article 22(1)) and
programmes which are likely to impair the development of minors
(Article 22 (2)). Many stakeholders consider that this provision
should be maintained as it stands and that there have been no
problems with the application of this Article. However, some would
support an attempt to clarify the precise meaning of the provisions
in Article 22(1) and (2). Most stakeholders who commented on the
subject of prohibition of broadcasts containing incitement to hatred
for reasons of race, sex or nationality are satisfied with the
provision as it stands and are not aware of any problems. Some
stakeholders argued that co-regulation or self-regulation would be
inappropriate in this area. A number of stakeholders called for
further reflection on appropriate measures against discrimination
for reasons of race, sex or nationality, whilst other stakeholders
emphasised the need to carefully balance the fundamental right to
free speech with measures taken in this regard. The contributions
received show that co-regulatory models work very well in some
Member States, but some stakeholders argued that simple codes of
conduct without control by public authorities are not
sufficient. The general feeling is that while the rules
applicable are quite clear, the effective enforcement of these rules
might pose increasing problems, especially in a digital and online
environment. In this respect, the benefits stemming from effective
self- and co-regulatory models were particularly stressed. Much
interest was expressed in deepening the exchange of best practices
and the networking between different bodies. Article 2a of the
Directive allows a "derogation from the obligation to ensure freedom
of reception" for content which could impair the development of
minors. Most of the stakeholders who commented on this subject
consider that the provision of Article 2a is adequate and
proportionate for ensuring the protection of the general interest
involved. However, some consider that the procedure could be made
simpler or that the possible application of this provision should be
clarified, for instance in an interpretative communication. As a
result of the consultation, and taking into account the
preoccupation expressed by many stakeholders over the effectiveness
of the enforcement of the rules applicable, the Commission will as a
first step propose the update of the Recommendation on the
protection on minors and human dignity centred on the development of
self- and co-regulatory models (see chapter 3.10), in particular
with a view to the online environment, so as to contribute to the
effective respect of the principles of protection of minors and
public order that have been recognised as being of universal
importance irrespective of the nature of a service or of its
delivery mode. 3.7. Right of reply Most of the stakeholders
who commented on the right of reply in respect of television
services find that the provision as it stands is appropriate and
that no additional regulation is necessary. Some stakeholders
considered that a right of reply applicable to all electronic media
should be developed. As mentioned earlier, the Commission takes
the view that the law applicable to the right of reply or equivalent
measures should be the law of the country in which the broadcaster
is established. As suggested in the consultation process, the
Commission will take up the idea that the right of reply should be
applicable to all media. As a first step, the right of reply could
be enshrined in the Recommendation on the protection of minors and
human dignity. The Commission will also be actively involved in the
work of the Council of Europe concerning the right of reply in the
online environment.
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3.8. Aspetti
istituzionali Il processo di consultazione si è concentrato sul
funzionamento del comitato di contatto e su come integrare meglio
nel lavoro a livello europeo le autorità nazionali competenti. Un
altro aspetto affrontato nei documenti di lavoro è quello di come
sormontare gli svantaggi dei sistemi di coregolamentazione
(frammentazione dei mercati, ecc.) attraverso varie forme di
cooperazione tra gli enti responsabili della
coregolamentazione. Il comitato di contatto è considerato dai più
come un'istituzione utile. Per contro, si registrano divergenze di
opinione su come coinvolgere meglio a livello europeo le autorità
nazionali competenti: la maggior parte dei regolatori e alcuni Stati
membri sono favorevoli all'istituzione di un comitato di
regolamentazione a livello europeo, mentre altri Stati membri sono
contrari ad una duplicazione di comitati. Un certo numero di
contributi ha inoltre auspicato che siano resi pubblici gli atti del
comitato di contatto, in modo da renderne più trasparente il lavoro.
Le emittenti private hanno chiesto lo status di osservatore nel
comitato di contatto. I contributi al processo di consultazione
portano la Commissione a ritenere che la composizione e le mansioni
del comitato di contatto non vadano modificate. In risposta alla
richiesta di maggiore trasparenza, la Commissione, alla prima
riunione del comitato di contatto nel 2004, proporrà di modificare
l'articolo 7 del regolamento interno del comitato di contatto, che
attualmente prevede la confidenzialità degli atti. La Commissione
proporrà che, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione [45], il regolamento interno permetta
la pubblicazione degli ordini del giorno, dei documenti e dei
verbali del comitato di contatto, salve le eccezioni di cui al
regolamento 1049/2001. Questi documenti sarebbero pubblicati sul
sito web della Commissione. [45] GU L 145 del 31.5.2001, p.
43. La Commissione, come ha già fatto in passato, inviterà i
rappresentanti dell'industria di volta in volta, quando gli
argomenti all'ordine del giorno ne consiglino la presenza, ma non
ritiene opportuno che le emittenti siano rappresentate su base
permanente. La Commissione continuerà ad organizzare riunioni dei
presidenti e dei direttori delle autorità nazionali su base
occasionale. Nel 2003 vi sono stati due incontri di questo tipo. Se
l'esperienza di queste riunioni continuerà ad essere soddisfacente,
la Commissione esaminerà la possibilità di costituire su base
permanente un "gruppo europeo di regolatori per i servizi
audiovisivi" nel secondo semestre del 2004. L'eventuale decisione in
tal senso della Commissione preciserebbe che le mansioni del
comitato dei regolatori sono limitate allo scambio di idee su
questioni operative e tecniche, mentre il comitato di contatto
rimarrebbe il comitato responsabile ai sensi della
direttiva. 3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e
della dignità umana La raccomandazione sulla protezione dei
minori e della dignità umana [46] è il primo strumento giuridico - a
livello UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e di
informazione via Internet. La raccomandazione offre orientamenti per
lo sviluppo di un'autoregolamentazione nazionale in materia di
protezione dei minori e della dignità umana. In particolare, essa
invita i fornitori di servizi via Internet a sviluppare codici di
condotta in modo da applicare meglio e chiarire la
normativa. [46] Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24
settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività
dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei
attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere
un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della
dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, p. 48). La seconda
relazione sull'applicazione della raccomandazione conclude che
l'applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri
(nonché da parte degli Stati aderenti e degli altri Stati che hanno
risposto al questionario) è ancora eterogenea. Tuttavia, il numero
di hot line e di codici di condotta è aumentato significativamente e
il fatto che due degli Stati aderenti che hanno risposto al
questionario abbiano creato hot line è un ulteriore segno
positivo. La valutazione e la classificazione del contenuto
audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. In
un cero numero di contributi si è sostenuto che i sistemi di
valutazione devono tener conto delle diversità culturali e sociali
tra gli Stati membri. Tuttavia, vi potrebbe essere un sistema UE di
simboli descrittivi comuni per aiutare gli spettatori a valutare il
contenuto dei programmi. A ciò si potrebbe giungere adottando un
approccio dal basso, attraverso la cooperazione di enti di
coregolamentazione negli Stati membri e lo scambio delle buone
prassi. Considerando l'approccio transmediale della raccomandazione,
la Commissione prevede di proporre un aggiornamento della
raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della
dignità umana nel senso di inserirvi una richiesta di armonizzazione
di tali simboli descrittivi. Il carattere cangiante del paesaggio
mediatico, derivante dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei
media, rende necessario insegnare ai bambini (ed a genitori) ad
utilizzare i media efficacemente. Al giorno d'oggi, è essenziale
sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle. Una serie
di soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione
pubblica riguardante la direttiva "televisione senza frontiere"
auspica - oltre a quanto indicato sopra - che l'alfabetismo mediale
venga incluso fra gli argomenti affrontati dalla raccomandazione.
Questo è un punto che la Commissione considererà con attenzione alla
luce della prevista proposta di aggiornamento della raccomandazione
del Consiglio. La Commissione prevede di dar seguito alle
osservazioni concernenti la tutela dei minori proponendo un
aggiornamento della raccomandazione che potrebbe riguardare le
questioni dell'alfabetismo mediale, del diritto di rettifica e delle
misure contro la discriminazione o contro l'incitamento all'odio in
base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media on
line. Questa proposta terrà conto delle conclusioni della seconda
relazione sull'attuazione della raccomandazione. 3.10. Co- e
auto-regolamentazione La comunicazione del 1999 sulla politica
audiovisiva [47] ha sottolineato l'importanza degli strumenti di co-
e di auto-regolamentazione. Tenendo conto del Libro bianco sulla
governance europea [48] e del Piano d'azione "semplificare e
migliorare la regolamentazione" [49], nella quarta relazione
sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" [50]
la Commissione ha ricordato il principio di base della
regolamentazione: le direttive devono ritornare ad essere strumenti
che definiscono un quadro giuridico e gli obiettivi da raggiungere.
La coregolamentazione permette di conseguire l'obiettivo definito
dalla Comunità attraverso misure adottate dal soggetto interessato
riconosciuto in un certo settore. Il legislatore decide in quale
misura la concezione e l'applicazione dei provvedimenti d'attuazione
possano essere affidate ai soggetti interessati in considerazione
della loro esperienza riconosciuta. Ove questo meccanismo non dia i
risultati previsti, il legislatore si riserva il diritto di adottare
direttamente provvedimenti aventi forza di legge. [47] Principi e
orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era
digitale - COM(1999) 657 def. [48] COM(2001) 428 def. del
25.7.2001. [49] COM(2002) 278 def. [50] COM(2002) 778 def. del
6.1.2003, punto 2.1.2 dell'allegato.
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3.8. Institutional aspects The
consultation process focused on the functioning of the Contact
Committee and how national regulatory authorities could better be
integrated in the work at European level. Another idea addressed in
the discussion papers was overcoming the disadvantages of
co-regulatory models (fragmentation of markets, etc.) through
different forms of co-operation between co-regulatory bodies. The
Contact Committee is widely seen in a positive light as a sensible
and helpful institution. There is less agreement on how national
regulatory authorities should be better involved at European level.
The majority of regulators and some Member States are in favour of
establishing a regulatory committee at European level, while some
other Member States are against a duplication of committees. A
certain number of contributions also suggested that the proceedings
of the Contact Committee should be made public, to make its work
more transparent. Private broadcasters asked for observer status in
the Contact Committee. The contributions to the consultation
process lead the Commission to the conclusion that the composition
and tasks attributed to the Contact Committee should not be changed.
In response to the demand for more transparency the Commission will,
at the first meeting of the Contact Committee in 2004, propose a
change to Article 7 of the "Rules of Procedure of the Contact
Committee", which at present declare the proceedings of the Contact
Committee confidential. The Commission will propose that, in line
with Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents [45], the
rules of procedure should allow the publication of the agenda,
documents and minutes of the Contact Committee, except for the
exemptions mentioned in the Regulation. These documents would be
published on the Commission's website. [45] OJ L 145, 31.5.2001,
p. 43. The Commission will, as has been the case in the past,
invite industry representatives on an occasional basis when the
subjects on the agenda recommend their presence, but does not
consider it appropriate to have broadcasters represented on a
permanent basis. The Commission will continue its practice of
inviting the chairmen and directors of national regulatory
authorities to meetings on an ad hoc basis. Two such meetings took
place in 2003. If experience with these meetings continues to be as
satisfying in the future as it has been in the past, the Commission
will consider establishing a permanent "European regulators group
for audiovisual services" in the second half of 2004. A possible
Commission decision to that effect would clearly state that the
tasks of the regulators' committee are confined to exchange of views
on operational and technical issues, whereas the Contact Committee
remains the committee responsible under the provisions of the
Directive. 3.9. The Recommendation on the protection of minors
and human dignity The Recommendation on the protection of minors
and human dignity [46] is the first legal instrument - at EU level -
concerning the content of online audiovisual and information
services on the Internet. The Recommendation offers guidelines for
the development of national self-regulation regarding the protection
of minors and human dignity. In particular, it requests online
Internet service providers to develop codes of conduct so as to
better apply and clarify current legislation. [46] Council
Recommendation of 24 September 1998 on the development of the
competitiveness of the European audiovisual and information services
industry by promoting national frameworks aimed at achieving a
comparable and effective level of protection of minors and human
dignity (published in Official Journal L 270, 7.10.1998,
p.48). The second report on the application of the Recommendation
concludes that the application of the Recommendation by the Member
States (as well as the Acceding States and the other States who
replied to the questionnaire) is still heterogeneous. However, the
number of hotlines and codes of conduct has increased significantly
and the fact that two of the Acceding States who replied to the
questionnaire have established hotlines is also a positive
sign. Rating or classification of audiovisual content performs an
essential role in the protection of minors. In a number of
contributions it was considered that - rating system should take
into account the cultural and social diversities between Member
States. Nevertheless there could be a EU system of common,
descriptive symbols to help viewers assess the content of
programmes. This could be reached in a bottom up approach through
the cooperation of co-regulatory bodies in the Member States and the
exchange of best practices. Taking into account the cross-media
approach of the Recommendation the Commission envisages proposing an
update of the Council Recommendation on protection of minors and
human dignity to include a call for the harmonisation of such
descriptive symbols. The changing media landscape, resulting from
new technologies and media innovation makes it necessary to teach
children (and parents) to use the media effectively. To know where
to find information and how to interpret it nowadays represents an
essential skill. A number of stakeholders who participated in the
public consultation concerning the TVWF Directive also suggested -
besides the issues mentioned earlier on - to include media literacy
among the subjects of the Recommendation. This is an issue that the
Commission will carefully consider in the light of the envisaged
proposal for an update of the Council Recommendation. The
Commission intends following-up the comments relating to the
protection of minors by proposing an update of the Recommendation.
This could cover issues relating to media literacy, the right of
reply, and measures against discrimination or incitement to hatred
on the grounds of race, sex or nationality in all online media. This
proposal will build upon the conclusions of the second report on the
implementation of the Recommendation. 3.10. Co- and
self-regulation The Communication on audiovisual policy in 1999
[47] stressed the importance of co- and self-regulatory instruments.
Based on the European Commission's White Paper on European
Governance [48] and the Better Legislation Action Plan [49] in the
Fourth Application Report on the TVWF Directive [50] the Commission
recalled the basic principles for regulation: Directives must revert
to being instruments which define a legal framework and the
objectives to be achieved. Co-regulation allows for the
implementation of the objective defined by the Community by means of
measures taken by the recognised stakeholder in a given area. The
legislature decides to what extent the design and application of
implementing measures may be entrusted to stakeholders on account of
their recognised experience on the issue. Where this mechanism fails
to produce the expected results, the legislature reserves the right
to directly employ statutory measures. [47] Principles and
guidelines for the Community's audiovisul policy in the digital age
- COM(1999) 657 final. [48] COM(2001) 428 final,
25.7.2001. [49] COM(2002) 278 final. [50] COM(2002) 778 final,
6.1.2003, Annex point 2.1.2.
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I contributi al processo di
consultazione mostrano chiaramente che i concetti di
autoregolamentazione, autocontrollo e coregolamentazione sono usati
in modo diverso negli Stati membri. Ciò che in uno Stato membro
viene chiamato "autoregolamentazione" sarebbe senz'altro considerato
"coregolamentazione" in altri Stati membri. Un gran numero di esempi
mostra che già nel quadro attuale si fa un notevole ricorso a
sistemi di coregolamentazione. Tali sistemi sembrano essere
particolarmente efficaci per quanto riguarda l'applicazione delle
regole sulla pubblicità e sulla tutela dei minori. Visti i
problemi terminologici, molti soggetti interessati chiedono maggiore
chiarezza. La Commissione ritiene che il Libro bianco sulla
governance europea e il Piano d'azione "semplificare e migliorare la
regolamentazione" forniscano già gli elementi chiave per la
discussione attuale. Il Libro bianco individua i vari fattori che
permettono di regolamentare meglio e più rapidamente e definisce le
condizioni di utilizzo della coregolamentazione. I contributi al
processo di consultazione mostrano che sistemi di coregolamentazione
sono stati adottati in una serie di Stati membri senza che vi sia
conflitto con la direttiva. Tuttavia, molti soggetti interessati
pensano che l'autoregolamentazione non assicuri il conseguimento di
tutti gli obiettivi di politica fissati dalla direttiva. A tale
riguardo, si deve anche stabilire quale sia il modo migliore per far
sì che lo sviluppo di sistemi nazionali di co- e di
auto-regolamentazione non interferisca con il funzionamento del
mercato interno portando ad una riframmentazione dei mercati. La
Commissione intende lanciare uno studio sui sistemi di
coregolamentazione nel settore dei media. Quest'analisi dovrebbe
fornire il quadro completo delle misure di coregolamentazione finora
adottate negli Stati membri e nei paesi aderenti nonché della
ricerca già effettuata. Lo studio dovrebbe indicare in quali settori
le misure sono principalmente applicate, il loro effetto e la loro
compatibilità con gli obiettivi d'interesse pubblico. 4.
Conclusioni e calendario Sebbene l'effetto del cambiamento
tecnologico sullo sviluppo del mercato audiovisivo sia stato più
lento di quanto previsto solo pochi anni fa, le tecnologie digitali
e la loro convergenza produrranno un numero sempre maggiore di nuovi
contenuti, nuovi mezzi per fornirli e nuovi sistemi commerciali per
finanziarli. La politica normativa in questo settore deve
salvaguardare certi interessi pubblici, come la diversità culturale,
il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela
dei consumatori, anche nel lungo periodo. La ampia consultazione
condotta ha confermato che questi obiettivi non sono messi in dubbio
dagli sviluppi tecnologici o di mercato. La questione è con quali
mezzi questi obiettivi possano essere raggiunti in un ambiente
mutato. Per quanto riguarda la regolamentazione, la Commissione
procederà in due tempi. Nel breve periodo, la certezza del diritto
può essere accresciuta adottando una comunicazione interpretativa
sulla pubblicità televisiva, in quanto non sia necessario rivedere
la direttiva. Tale comunicazione interpretativa chiarirà in
particolare fino a che punto l'attuale direttiva si applica alle
nuove tecniche pubblicitarie. La Commissione proporrà inoltre un
aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e
della dignità umana. Nel medio periodo, occorra esaminare e
discutere ulteriormente una serie di questioni, il che potrebbe
condurre a modificare la direttiva "televisione senza frontiere" in
un secondo tempo. A tal fine, la Commissione studierà le questioni
con l'aiuto di esperti (gruppi di riflessione) oppure ordinerà o ha
già ordinato studi indipendenti sui rispettivi argomenti. Nel
2004 saranno organizzate riunioni di gruppi di riflessione sui
seguenti argomenti: * la regolamentazione del contenuto
audiovisivo; * in quale misura la regolamentazione in materia di
pubblicità debba contenere norme di dettaglio; * il diritto
all'informazione e il diritto a brevi resoconti. Saranno
disponibili gli studi seguenti: * studio comparativo sull'impatto
delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva
negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi; *
studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione
e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a
norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza
frontiere"; * studio sulle misure di coregolamentazione nel
settore dei media; * studio sulla regolamentazione della
televisione interattiva. Il programma d'azione è precisato
nell'allegato.
Allegato Azione // Data di
completamento Comunicazione interpretativa della Commissione
sulla pubblicità // Primo trimestre 2004 Proposta di
aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione
dei minori e della dignità umana // Primo trimestre 2004 Proposta
di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico //
Primo trimestre 2004 Proposta di aggiornamento della
comunicazione della Commissione sul cinema // Primo trimestre
2004 Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della
direttiva "televisione senza frontiere" // Prima metà del
2004 Riunioni di gruppi di riflessione (regolamentazione del
contenuto audiovisivo, norme di dettaglio nella regolamentazione in
materia di pubblicità, diritto all'informazione) //
2004 Eventuale decisione della Commissione sul gruppo di
regolatori per i servizi audiovisivi // Seconda metà del
2004 Presentazione dello studio sull'impatto delle misure volte a
promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi
(comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della
direttiva "televisione senza frontiere" // Intorno alla fine del
2004 Presentazione dello studio comparativo sull'impatto delle
misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli
Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi // Intorno
alla fine del 2004 Quinta relazione della Commissione
sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" //
2005 Terza conferenza audiovisiva europea //
2005 Presentazione dello studio sulle misure di
coregolamentazione nel settore dei media // 2005
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The contributions to the
consultation process clearly show that notions like self-regulation,
self-control or co-regulation are used in different ways in the
Member States. Regulatory models that are called "self-regulation"
in one Member State would be clearly qualified as "co-regulation" by
others. A great number of examples given show the large extent to
which co-regulatory models are already applied in the present
framework. They seem to be especially successful with respect to the
application of rules on advertising and the protection of
minors. Given the terminological problems many stakeholders still
have with these notions, they call for more clarity. The Commission
considers that the White Paper on European Governance and the Better
Legislation Action Plan already provide the key elements for the
present discussion. To attain better and faster regulation, the
paper outlines the different factors that allow improvements to be
achieved and defines the conditions for the use of co-regulation.
The contributions to the consultation process show that
co-regulatory models have been established in a number of Member
States without conflicting with the Directive. But they also show
that many stakeholders think self-regulation is not an appropriate
solution for ensuring the fulfilment of all the policy objectives
enshrined in the Directive. In this context, it must also be
examined how best to ensure that the development of national co- and
self-regulatory models do not disturb the functioning of the
internal market by a re-fragmentation of markets. The Commission
intends to launch a study of co-regulatory models in the media
sector. This analysis should provide the full picture of
co-regulatory measures taken to date in Member States and acceding
countries, as well as of research already done. The study should
state in which sectors these measures mainly apply, their effect and
their consistency with public interest objectives. 4. Conclusions
and timetable Even though the effect of technological change on
the development of the audiovisual market has been slower than was
expected only a few years ago, digital technologies and convergence
will increasingly involve new forms of content, new means of
providing it and new business models to finance it. Regulatory
policy in the sector has to safeguard certain public interests, such
as cultural diversity, the right to information, the protection of
minors and consumer protection now and in the future. The
wide-ranging consultation confirmed that these objectives are not
called into question by technological or market developments. What
is questioned are the means by which these objectives can be
achieved in a changed environment. With regard to regulation, the
Commission will proceed in a two step approach. In the short-term
perspective more legal certainty can be provided by an
interpretative Communication on television advertising in so far as
no revision of the Directive is required. This interpretative
communication will clarify in particular to what extent the present
Directive applies to new advertising techniques. The Commission also
will propose an update to the Recommendation on the protection of
minors and human dignity. In the medium term, a number of issues
need further thought and discussion, which could lead to amendments
of the TVWF Directive at a later stage. The issues will either be
analysed by the Commission taking the advice of experts (focus
groups) or the Commission will order or has already ordered
independent studies on the respective subjects. Meeting of focus
groups will be organised in 2004 on the following subjects: *
regulation of audiovisual content; * the level of detail in the
regulation of advertising; * the right to information and right
to short reports. Studies will be available on the following
issues: * Comparative study on the impact of control measures on
the television advertising markets in European Union Member States
and certain other countries * Study on the impact of measures
concerning the promotion of the distribution and production of TV
programmes (Community and national) provided for under Article 25(a)
of the TVWF Directive * Study on co-regulatory measures in the
media sector * Study on the regulatory treatment of interactive
television The plan for action is set out in the
Annex.
Annex Action // Completion Date Interpretative
Communication of the Commission on advertising // 1st quarter
2004 Proposal for an update of the Council Recommendation on the
protection of minors and human dignity // 1st quarter
2004 Proposal for a Council Recommendation on cinematographic
heritage // 1st quarter 2004 Proposal for an update of the
Commission's Cinema Communication // 1st quarter 2004 Report on
the application of Articles 4 and 5 of the TVWF Directive // 1st
half 2004 Meeting of focus groups (regulation of audiovisual
content, level of detail in regulation of advertising, right to
information) // 2004 Possibly Commission decision on AV
regulators group // 2nd half 2004 Presentation of the study on
the impact of measures concerning the promotion of the distribution
and production of TV programmes (Community and national) provided
for under Article 25 (a) of the TVWF Directive // Around the end of
2004 Presentation of the comparative study on the impact of
control measures on the television advertising markets in European
Union Member States and certain other countries // Around the end of
2004 Fifth Commission's report on the application of the TVWF
Directive // 2005 3rd European Audiovisual Conference //
2005 Presentation of study on co-regulatory measures in the media
sector // 2005
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