SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) - 30 novembre 2000
"Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/51/CE"
Nella causa C-422/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, e dal signor G. Bisogni, funzionario nazionale messo a disposizione del detto servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE[1], che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU L 295, pag. 23), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente Sentenza 1. Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 29 ottobre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha introdotto, ai sensi dell'art. 226 CE[2], un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU L 295, pag. 23; in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva. 2. L'art. 3, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997 e che essi ne informino immediatamente la Commissione. 3. Avendo constatato che il termine indicato dalla direttiva era scaduto senza che le autorità italiane avessero comunicato l'adozione di misure nazionali di trasposizione e non disponendo di altri elementi che le consentissero di concludere che la Repubblica italiana aveva adottato le necessarie disposizioni, la Commissione, con lettera 25 agosto 1998, invitava il governo italiano a presentare, nel termine di due mesi, le proprie osservazioni in merito. 4. Con lettera di risposta alla Commissione 16 ottobre 1998 il governo italiano dichiarava di star approntando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 5. Poiché nessun testo legislativo definitivo veniva formalmente comunicato alla Commissione, il 26 gennaio 1999 questa inviava alla Repubblica italiana un parere motivato, sottolineando che essa non l'aveva ancora informata circa le disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva e la invitava ad adottare tali misure entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica e a comunicargliele. 6. Il 12 aprile 1999 la Repubblica italiana rispondeva al parere motivato allegando un disegno di decreto di attuazione riguardante varie direttive comunitarie, tra cui la direttiva di cui trattasi. 7. Tuttavia, non disponendo di altri elementi di informazione in base ai quali concludere che la Repubblica italiana si era conformata alle disposizioni del detto parere, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso. 8. Nel controricorso il governo italiano non contesta la censura di non aver adottato le misure di trasposizione necessarie per conformarsi alla direttiva. 9. Tuttavia, esso afferma che un disegno di regolamento è stato trasmesso in visione alla Commissione e che è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, prima di pronunciarsi, ha ritenuto opportuno acquisire i pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 10. A questo proposito, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11 [3]). 11. Poiché la direttiva non è stata recepita nel termine impartito, il ricorso introdotto dalla Commissione deve essere ritenuto fondato. 12. Conseguentemente, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva. Sulle spese 13. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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