L. 19 gennaio 1998, n. 8 : Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della convenzione base.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT)
Articolo II: (Costituzione)
Sostituire al paragrafo b), un nuovo paragrafo b) così formulato:
"Ciascuna Parte designa una o più entità, sottoposte alla sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che quest'ultimo non venga firmato dalla Parte stessa. Ciascuna Parte garantisce che ogni entità da essa designata è autorizzata ad utilizzare servizi di telecomunicazione e che è intenzionata ad utilizzare il settore spaziale di EUTELSAT e ad appoggiare le attività di EUTELSAT".
Articolo X e XI (Consiglio dei Firmatari - Composizione, procedure)
Articolo X:
"a) Il Consiglio dei Firmatari è composto da Consiglieri, ciascuno dei quali rappresentante almeno un Firmatario la cui quota di investimenti non sia inferiore allo 0,1 per cento del totale delle quote di investimento".
"b) Un Firmatario, che sia o meno Consigliere può farsi rappresentare da un altro Firmatario avente qualità di Consigliere, ma nessun Consigliere può rappresentare più di quattro altri Firmatari."
Articolo XI:
Sostituire al paragrafo f), un nuovo paragrafo f) così formulato:
"Ad ogni riunione del Consiglio dei Firmatari, il quorum è costituito dalla maggioranza semplice di tutti i Consiglieri (come definiti al paragrafo a) dell'Articolo X) aventi diritto di voto, a condizione che detta maggioranza disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Consiglieri aventi diritto di voto, oppure di tutti i Consiglieri che rappresentano il numero totale meno tre, dei Consiglieri aventi diritto di voto, a prescindere dalla totalità dei voti ponderati a disposizione di questi ultimi."
Il primo capoverso del paragrafo g) i) diviene:
"- o con voto positivo dei Consiglieri che rappresentano almeno quattro Firmatari aventi almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari aventi diritto a che vengono presi in considerazione i loro voti ponderati".
Articolo XVI (Altri settori spaziali)
Sopprimere questo articolo
Articolo XVIII (Recessi e sospensioni)
Di conseguenza, si propone di apportare le seguenti modifiche:
"a) iii) La decisione di recesso di un Firmatario deve essere notificata per iscritto al Direttore Generale dalla Parte che ha designato tale Firmatario; la notifica comporta l'accettazione della Parte riguardo alla decisione di recesso del Firmatario. Quando un Firmatario recede da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che aveva designato quel Firmatario, qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT o assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.
b) ii) B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, può decidere che il Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che alla data di detta decisione l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario è considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che lo aveva designato qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati, recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.
b) iii) B) Se, entro tre mesi dalla sospensione, non sono state versate tutte le somme dovute, il Consiglio dei Firmatari dopo aver esaminato ogni osservazione presentata dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, può decidere che tale Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che, alla data di detta decisione, l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario è considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso, la Parte che lo aveva designato qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.
c) Se, per qualunque motivo, una Parte desidera sostituirsi ad un Firmatario che ha designato, oppure sostituire tale Firmatario con un nuovo Firmatario, essa deve notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; la Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore per il nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario si assume tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente e firma l'Accordo operativo".
L. 19 gennaio 1998, n. 9 : Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo INTELSAT.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATALLITE "INTELSAT" AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CON FIRMATARI MULTIPLI.
I seguenti paragrafi o capoversi dovranno essere sostituiti o aggiunti a ciascuno degli Articoli dell'Accordo come indicato di seguito
Articolo I (Definizioni)
(g) il termine "Firmatario" indica una Parte o un ente di telecomunicazioni designato da una Parte che ha firmato l'Accordo operativo e per i quali detto Accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio;
Articolo II (Istituzione di INTELSAT)
(b) Ogni Stato Parte firmerà, oppure designerà uno o più enti di telecomunicazione pubblici o privati a firmare l'Accordo Operativo che sarà concluso in conformità alle disposizioni del presente Accordo e che sarà aperto alla firma contestualmente al presente Accordo. Le relazioni tra ogni ente di telecomunicazione agente in qualità di firmatario, e la Parte che lo ha designato, sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
Articolo VIII (Riunione dei Firmatari)
(e) Per ogni sessione della Riunione dei Firmatari, il quorum è costituito dai rappresentanti di una maggioranza di Firmatari. Ogni Firmatario dispone di un voto. Ogni decisione su questioni di merito è adottata con un voto a favore emesso da almeno due terzi dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni decisione su una questione di procedura è adottata con un voto a favore emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni controversia sul fatto di sapere se una determinata questione è procedurale o di merito sarà decisa con un voto emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ai fini della determinazione delle maggioranze e del voto, tutti i Firmatari designati da una stessa Parte saranno considerati congiuntamente come un unico Firmatario.
Articolo IX (Consiglio dei Governatori: composizione e voto)
(a) (iv) Nonostante le precedenti disposizioni non può esservi più di un Governatore a rappresentare uno o più Firmatari designati da una stessa Parte.
Articolo XVI (Recesso)
(d) Il recesso di una Parte agente in tale qualità, comporta il recesso contestuale di tutti i Firmatari designati dalla Parte, o della Parte in qualità di Firmataria, a seconda dei casi, ed il presente Accordo nonché l'Accordo Operativo cesseranno di essere in vigore per ogni Firmatario alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore per la Parte che lo ha designato.
(e) In tutti i casi di recesso di un Firmatario D'INTELSAT, la Parte che ha designato il Firmatario assume qualità di Firmatario oppure designa un altro Firmatario la cui designazione avrà effetto alla data di tale recesso, oppure, qualora non vi sia altro Firmatario designato da detta Parte, recede da INTELSAT.
(f) Se per qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi ad uno o più dei suoi Firmatari designati o rimpiazzare un Firmatario precedentemente designato da un altro Firmatario, essa notificherà per iscritto la sua decisione al Depositario; il presente Accordo e l'Accordo Operativo entrano in vigore per il nuovo Firmatario e cessano di esserlo nei confronti del Firmatario precedente non appena il nuovo Firmatario si sarà assunto tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente ed avrà firmato l'Accordo Operativo.
(g) Non appena il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei casi, riceve la notifica di una decisione di recesso in conformità alle disposizioni del capoverso 1 del paragrafo a) del presente articolo, la Parte che notifica ed i Firmatari che ha designato, o il Firmatario per conto del quale la notifica è data, a seconda dei casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno a qualsiasi organo di INTELSAT e non acquisiscono alcun obbligo o responsabilità dopo il ricevimento della notifica, fermo restando l'obbligo per qualsiasi Firmatario - a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in conformità alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo Operativo - di versare la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima del ricevimento della notifica sia alle responsabilità derivanti da atti o omissioni precedenti a tale ricevimento.
(k) Se l'Assemblea delle Parti decide, ai sensi del capoverso i del paragrafo b) del presente articolo, che una Parte è considerata receduta da INTELSAT, tale Parte nella sua qualità di Firmatario o i Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, non si assumono alcun obbligo o responsabilità dopo tale decisione, fermo restando l'obbligo per la Parte in qualità di Firmataria, o per ciascuno dei Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, di versare - a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in conformità alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo operativo - la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima di tale decisione, sia alle responsabilità derivanti da atti o omissioni precedenti a tale decisione.
(n) Nessuna Parte, o Firmatario dalla stessa designato, è tenuta a recedere da INTELSAT in conseguenza diretta di qualunque modifica dello statuto di tale Parte riguardo all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
CERTIFICO CHE quanto sopra è una copia autentica dell'emendamento dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT" ai fini dell'applicazione dell'Accordo con firmatari multipli approvato dalla ventesima Assemblea delle Parti a Copenaghen,
Danimarca, 31 Agosto 1995, in lingua francese, inglese e spagnola.
IN FEDE DI CHE IO SOTTOSCRITTO WARREN CRISTOPHER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato sia apposto ed il mio nome autenticato dall'Ufficiale di Certificazione di tale Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 13 Settembre 1995.
Segretario di Stato
Ufficiale di Certificazione
Dipartimento di Stato
|