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Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169: attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della xitata
direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attivitaà culturali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Art. 2.
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' aggiunto il
seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti
su tale contenuto.".
Art. 3.
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Art. 4.
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserita la seguente:
"Sezione VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di
dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purche' si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalita' o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del
diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una
procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate nell'articolo
64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
sua copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca
di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in
conflitto con il normale impiego della banca di dati.".
Art. 5.
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
" Titolo II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI DIRITTI E
OBBLIGHI DELL'UTENTE
Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalita' o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o
in qualsivoglia forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalita' o di
una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di
prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la
rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso,
il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della
totalita' o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o
titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti
abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle imprese e societa'
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della
Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno della Unione
europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca
di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data
del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima
messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni
sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal
momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di
dati cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un
autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non
sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie
alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e
forme consentiti dalla legge.
Capo II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del
pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della
banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di
dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per
qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di estrazione o reimpiego di
parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente
legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della
banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle.".
Art. 6.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 -quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter e' soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni.
La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa
se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive
operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita,
venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli
autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai
commi 1 e 1-bis".
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche
alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in
vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto
medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La
stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si
applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1
gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle
banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui
all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio
1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in
particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti,
marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al
patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed
il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei
contratti.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.