[Indice] Art. 1. : Campo di
applicazione
1. Le disposizioni del
presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei
sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di
esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
[Indice] Art. 2. : Definizioni ed unità di misura
1. Le definizioni
delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di
misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è
parte integrante del presente decreto.
[Indice] Art. 3. : Limiti
di esposizione
1. Nel caso di
esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici,
magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti,
non devono superare i valori di tabella 1.
Tabella
1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
| Frequenza
f (MHz) |
Valore efficace di
intensità di campo elettrico E (V/m) |
Valore efficace di
intensità di campo magnetico H (A/m) |
Densità di potenza
dell'onda piana equivalente (W/m²) |
| 0,1 - 3 > 3 - 3000 >3000 - 300.000 |
60 20 40 |
0,2 0,05 0,1 |
-- 1 4 |
[Indice] Art. 4. : Misure
di cautela ed obiettivi di qualità
1. Fermi restando i
limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e
l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con
la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui
al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti:
6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come
valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10
W/m(elevato a)2 per la densità di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle
proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome
disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al
precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il
raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in
collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro
assegnate.
[Indice] Art.
5. : Risanamenti
1. Nelle zone
abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non
professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla
popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e
all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a
carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione
per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province
autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4,
comma 3.
2. La riduzione a
conformita' da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve
essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato
C.
[Indice] Art. 6. : Entrata
in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10
settembre 1998
[Indice] Allegato
A
[Indice] Allegato
B
[Indice] Allegato
C
[Indice] N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", è il seguente:
"6. Le competenze
dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione
per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con
il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di
sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo
conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del comma
3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", è il seguente:
"3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".